{"id":1838,"date":"2022-03-17T18:46:31","date_gmt":"2022-03-17T17:46:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1838"},"modified":"2022-03-17T18:46:35","modified_gmt":"2022-03-17T17:46:35","slug":"i-diritti-dei-figli-delle-coppie-omosessuali-sono-validi-in-tutti-gli-stati-dellunione-europea-corte-di-giustizia-ue-sentenza-14-dicembre-2021","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2022\/03\/17\/i-diritti-dei-figli-delle-coppie-omosessuali-sono-validi-in-tutti-gli-stati-dellunione-europea-corte-di-giustizia-ue-sentenza-14-dicembre-2021\/","title":{"rendered":"I diritti dei figli delle coppie omosessuali sono validi in tutti gli Stati dell\u2019Unione Europea, Corte di Giustizia UE, sentenza 14 dicembre 2021"},"content":{"rendered":"\n<p>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)<\/p>\n\n\n\n<p>14 dicembre 2021 (*)<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abRinvio pregiudiziale \u2013 Cittadinanza dell\u2019Unione \u2013 Articoli 20 e 21 TFUE \u2013 Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri \u2013 Minore nato nello Stato ospitante dei suoi genitori \u2013 Atto di nascita rilasciato da tale Stato membro che designa due madri per detto minore \u2013 Rifiuto, da parte dello Stato membro d\u2019origine di una di tali due madri, di rilasciare un atto di nascita di detto minore in assenza di informazioni sull\u2019identit\u00e0 della madre biologica del medesimo \u2013 Possesso di siffatto atto quale presupposto per il rilascio di una carta d\u2019identit\u00e0 o di un passaporto \u2013 Normativa nazionale di tale Stato membro d\u2019origine che non ammette la genitorialit\u00e0 di persone dello stesso sesso\u00bb<\/p>\n\n\n\n<p>Nella causa C\u2011490\/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell\u2019articolo 267 TFUE, dall\u2019Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria), con decisione del 2 ottobre 2020, pervenuta in cancelleria in medesima data, nel procedimento<\/p>\n\n\n\n<p>V.\u041c.\u0410.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">contro<\/p>\n\n\n\n<p>Stolichna obshtina, rayon \u00abPancharevo\u00bb,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">LA CORTE (Grande Sezione),<\/p>\n\n\n\n<p>composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, K. J\u00fcrim\u00e4e, C. Lycourgos, E. Regan, N. J\u00e4\u00e4skinen, I. Ziemele e J. Passer, presidenti di sezione, M. Ile\u0161i\u010d (relatore), J.-C. Bonichot, T. von Danwitz e N. Wahl, giudici,<\/p>\n\n\n\n<p>avvocato generale: J. Kokott<\/p>\n\n\n\n<p>cancelliere: M. Aleksejev, capo unit\u00e0<\/p>\n\n\n\n<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all\u2019udienza del 9 febbraio 2021,<\/p>\n\n\n\n<p>considerate le osservazioni presentate:<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 per V.\u041c.\u0410., da D.I. Lyubenova, advokat;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 per il governo bulgaro, da T. Mitova e L. Zaharieva, in qualit\u00e0 di agenti;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 per il governo tedesco, inizialmente da J. M\u00f6ller e S. Heimerl, successivamente da J. M\u00f6ller, in qualit\u00e0 di agenti;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 per il governo spagnolo, inizialmente da S. Centeno Huerta e J. Ruiz S\u00e1nchez, successivamente da J. Ruiz S\u00e1nchez, in qualit\u00e0 di agenti;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualit\u00e0 di agente, assistita da W. Ferrante, avvocato dello Stato;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 per il governo ungherese, da M.Z. Feh\u00e9r e Z. Bir\u00f3-T\u00f3th, in qualit\u00e0 di agenti;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 per il governo dei Paesi Bassi, da C.S. Schillemans, in qualit\u00e0 di agente;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 per il governo polacco, da E. Borawska-K\u0119dzierska, A. Siwek-\u015alusarek e B. Majczyna, in qualit\u00e0 di agenti;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 per il governo slovacco, da B. Ricziov\u00e1, in qualit\u00e0 di agente;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013 per la Commissione europea, inizialmente da E. Montaguti, I. Zaloguin e M. Wilderspin,<\/p>\n\n\n\n<p>successivamente da E. Montaguti e I. Zaloguin, in qualit\u00e0 di agenti,<\/p>\n\n\n\n<p>sentite le conclusioni dell\u2019avvocato generale, presentate all\u2019udienza del 15 aprile 2021,<\/p>\n\n\n\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n\n\n\n<p>Sentenza<\/p>\n\n\n\n<p>1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull\u2019interpretazione dell\u2019articolo 4, paragrafo 2, TUE, degli articoli 20 e 21 TFUE nonch\u00e9 degli articoli 7, 9, 24 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea (in prosieguo: la \u00abCarta\u00bb).<\/p>\n\n\n\n<p>2 Tale domanda \u00e8 stata proposta nell\u2019ambito di una controversia tra V.M.A. e la Stolichna obshtina, rayon \u00abPancharevo\u00bb (Comune di Sofia, distretto di Pancharevo, Bulgaria) (in prosieguo: il \u00abComune di Sofia\u00bb), in merito al rifiuto di quest\u2019ultimo di rilasciare un atto di nascita della figlia di V.M.A. e di sua moglie.<\/p>\n\n\n\n<p>Contesto normativo<\/p>\n\n\n\n<p>Diritto internazionale<\/p>\n\n\n\n<p>3 L\u2019articolo 2 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, adottata dall\u2019Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 1577, pag. 3), cos\u00ec dispone:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00ab1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacit\u00e0, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinch\u00e9 il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attivit\u00e0, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>4 L\u2019articolo 7 di tale Convenzione prevede quanto segue:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00ab1. Il fanciullo \u00e8 registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.2. Gli Stati parti vigilano affinch\u00e9 questi diritti siano attuati in conformit\u00e0 con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ci\u00f2 non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Diritto dell\u2019Unione<\/p>\n\n\n\n<p>Trattato UE<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;L\u2019articolo 4, paragrafo 2, TUE cos\u00ec dispone:<\/p>\n\n\n\n<p>5 \u00abL\u2019Unione rispetta l\u2019uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identit\u00e0 nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell\u2019integrit\u00e0 territoriale, di mantenimento dell\u2019ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Trattato FUE<\/p>\n\n\n\n<p>6 L\u2019articolo 20 TFUE dispone quanto segue: \u00ab1. \u00c8 istituita una cittadinanza dell\u2019Unione. \u00c8 cittadino dell\u2019Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell\u2019Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.<\/p>\n\n\n\n<p>2. I cittadini dell\u2019Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l\u2019altro:<\/p>\n\n\n\n<p>a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;<\/p>\n\n\n\n<p>(&#8230;) Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>7 L\u2019articolo 21, paragrafo 1, TFUE enuncia quanto segue:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abOgni cittadino dell\u2019Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Carta<\/p>\n\n\n\n<p>8 L\u2019articolo 7 della Carta, \u00abRispetto della vita privata e della vita familiare\u00bb, prevede quanto segue: \u00abOgni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>9 L\u2019articolo 9 della Carta, intitolato \u00abDiritto di sposarsi e di costituire una famiglia\u00bb, prevede: \u00abIl diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l\u2019esercizio\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>10 L\u2019articolo 24 della Carta, intitolato \u00abDiritti del minore\u00bb, recita come segue \u00ab1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro et\u00e0 e della loro maturit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorit\u00e0 pubbliche o da istituzioni private, l\u2019interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ci\u00f2 sia contrario al suo interesse\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>11 L\u2019articolo 45 della Carta, intitolato \u00abLibert\u00e0 di circolazione e di soggiorno\u00bb, recita:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00ab1. Ogni cittadino dell\u2019Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.<\/p>\n\n\n\n<p>2. La libert\u00e0 di circolazione e di soggiorno pu\u00f2 essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Direttiva 2004\/38\/CE<\/p>\n\n\n\n<p>12 La direttiva 2004\/38\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell\u2019Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612\/68 ed abroga le direttive 64\/221\/CEE, 68\/360\/CEE, 72\/194\/CEE, 73\/148\/CEE, 75\/34\/CEE, 75\/35\/CEE, 90\/364\/CEE, 90\/365\/CEE e 93\/96\/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35), prevede all\u2019articolo 2, intitolato \u00abDefinizioni\u00bb:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abAi fini della presente direttiva, si intende per:<\/p>\n\n\n\n<p>1) \u201ccittadino dell\u2019Unione\u201d: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;<\/p>\n\n\n\n<p>2) \u201cfamiliare\u201d:<\/p>\n\n\n\n<p>a) il coniuge;<\/p>\n\n\n\n<p>b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell\u2019Unione un\u2019unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l\u2019unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;<\/p>\n\n\n\n<p>c) i discendenti diretti di et\u00e0 inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);<\/p>\n\n\n\n<p>d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);<\/p>\n\n\n\n<p>3) \u201cStato membro ospitante\u201d: lo Stato membro nel quale il cittadino dell\u2019Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>13 L\u2019articolo 4 di detta direttiva, intitolato \u00abDiritto di uscita\u00bb, prevede:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00ab1. Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, ogni cittadino dell\u2019Unione munito di una carta d\u2019identit\u00e0 o di un passaporto in corso di validit\u00e0 e i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e muniti di passaporto in corso di validit\u00e0 hanno il diritto di lasciare il territorio di uno Stato membro per recarsi in un altro Stato membro.<\/p>\n\n\n\n<p>(&#8230;)<\/p>\n\n\n\n<p>3. Gli Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, ai sensi della legislazione nazionale, una carta d\u2019identit\u00e0 o un passaporto dai quali risulti la loro cittadinanza.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Il passaporto deve essere valido almeno per tutti gli Stati membri e per i paesi di transito diretto tra gli stessi. Qualora la legislazione di uno Stato membro non preveda il rilascio di una carta d\u2019identit\u00e0, il periodo di validit\u00e0 del passaporto, al momento del rilascio o del rinnovo, non pu\u00f2 essere inferiore a cinque anni\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>14 L\u2019articolo 5 della direttiva, intitolato \u00abDiritto di ingresso\u00bb, recita: \u00ab1. Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, gli Stati membri ammettono nel loro territorio il cittadino dell\u2019Unione munito di una carta d\u2019identit\u00e0 o di un passaporto in corso di validit\u00e0, nonch\u00e9 i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, muniti di valido passaporto.<\/p>\n\n\n\n<p>(&#8230;)<\/p>\n\n\n\n<p>4. Qualora il cittadino dell\u2019Unione o il suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro sia sprovvisto dei documenti di viaggio o, eventualmente, dei visti necessari, lo Stato membro interessato concede, prima di procedere al respingimento, ogni possibile agevolazione affinch\u00e9 possa ottenere o far pervenire entro un periodo di tempo ragionevole i documenti necessari, oppure possa dimostrare o attestare con altri mezzi la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.<\/p>\n\n\n\n<p>(&#8230;)\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Diritto bulgaro<\/p>\n\n\n\n<p>15 Ai sensi dell\u2019articolo 25, paragrafo 1, della Konstitutsia na Republika Bulgaria (Costituzione della Repubblica di Bulgaria), (in prosieguo: la \u00abCostituzione bulgara\u00bb): \u00abLa cittadinanza bulgara \u00e8 detenuta da ogni persona di cui almeno un genitore sia cittadino bulgaro o che sia nata nel territorio bulgaro, se non acquisisce un\u2019altra cittadinanza per filiazione. La cittadinanza bulgara pu\u00f2 essere acquisita anche per naturalizzazione\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>16 Ai sensi dell\u2019articolo 8 della Zakon za balgarskoto grazhdanstvo (legge bulgara sulla cittadinanza), del 5 novembre 1998 (DV n. 136 del 18 novembre 1998, pag. 1), \u00abuna persona ha la cittadinanza bulgara per filiazione se almeno uno dei suoi genitori \u00e8 cittadino bulgaro\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>17 Il Semeen kodeks (codice di famiglia), del 12 giugno 2009 (DV n. 47 del 23 giugno 2009, pag. 19), prevede, all\u2019articolo 60, intitolato \u00abFiliazione nei confronti della madre\u00bb: \u00ab(1) La filiazione nei confronti della madre \u00e8 determinata dalla nascita.<\/p>\n\n\n\n<p>(2) La madre del bambino \u00e8 la donna che lo ha dato alla luce, anche in caso di procreazione assistita.<\/p>\n\n\n\n<p>(&#8230;)\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Procedimento principale e questioni pregiudiziali<\/p>\n\n\n\n<p>18 V.M.A. \u00e8 cittadina bulgara e K.D.K. \u00e8 cittadina del Regno Unito. Quest\u2019ultima \u00e8 nata a Gibilterra, dove le due donne si sono sposate nel 2018. Dal 2015 risiedono in Spagna.<\/p>\n\n\n\n<p>19 Nel dicembre 2019, V.M.A. e K.D.K. hanno avuto una figlia, S.D.K.A., che \u00e8 nata e vive con entrambi i genitori in Spagna. L\u2019atto di nascita di detta figlia, rilasciato dalle autorit\u00e0 spagnole, menziona V.M.A. come \u00abmadre A\u00bb e K.D.K. come \u00abmadre\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>20 Il 29 gennaio 2020, V.\u041c.\u0410. ha chiesto al comune di Sofia di rilasciarle un atto di nascita per S.D.K.A., essendo quest\u2019ultimo necessario, in particolare, per il rilascio di un documento d\u2019identit\u00e0 bulgaro. A sostegno della sua domanda, V.\u041c.\u0410. ha presentato una traduzione in lingua bulgara, legalizzata e autenticata, dell\u2019estratto del registro dello stato civile di Barcellona (Spagna), relativo all\u2019atto di nascita di S.D.K.A.<\/p>\n\n\n\n<p>21 Con lettera del 7 febbraio 2020, il Comune di Sofia ha invitato V.M.A. a fornire, entro 7 giorni, prove relative alla filiazione di S.D.K.A, in relazione all\u2019identit\u00e0 della madre biologica. Esso ha precisato a tal proposito che il modello di atto di nascita figurante nei modelli di atti di stato civile in vigore a livello nazionale prevede una sola casella per la \u00abmadre\u00bb e un\u2019altra per il \u00abpadre\u00bb, e solo un nome pu\u00f2 apparire in ciascuna di queste caselle.<\/p>\n\n\n\n<p>22 Il 18 febbraio 2020, V.\u041c.\u0410. ha risposto al Comune di Sofia che, in virt\u00f9 della legislazione bulgara in vigore, non era obbligata a fornire l\u2019informazione richiesta.<\/p>\n\n\n\n<p>23 Con decisione del 5 marzo 2020, il Comune di Sofia ha quindi respinto la domanda di V.M.A. diretta al rilascio di un atto di nascita di S.D.K.A. Esso ha motivato tale decisione di rigetto con la mancanza di informazioni riguardanti l\u2019identit\u00e0 della madre biologica del minore interessato e con il fatto che la menzione in un atto di nascita di due genitori di sesso femminile era contraria all\u2019ordine pubblico della Repubblica di Bulgaria, che non autorizza il matrimonio tra due persone dello stesso sesso.<\/p>\n\n\n\n<p>24 V.M.A. ha proposto ricorso avverso tale decisione di rigetto dinanzi all\u2019Administrativen sad Sofiagrad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria), il giudice del rinvio.<\/p>\n\n\n\n<p>25 Detto giudice afferma che, ai sensi dell\u2019articolo 25, paragrafo 1, della Costituzione bulgara e dell\u2019articolo 8 della legge bulgara sulla cittadinanza, S.D.K.A. ha la cittadinanza bulgara, nonostante il fatto che, ad oggi, l\u2019interessata non ha alcun atto di nascita rilasciato dalle autorit\u00e0 bulgare. Infatti, il rifiuto di dette autorit\u00e0 di rilasciarle un tale atto non significherebbe che le sia negata la cittadinanza bulgara.<\/p>\n\n\n\n<p>26 Il giudice del rinvio nutre invece dubbi riguardo alla questione se il rifiuto, da parte delle autorit\u00e0 bulgare, di registrare la nascita di un cittadino bulgaro, avvenuta in un altro Stato membro e attestata da un atto di nascita che indica due madri, rilasciato dalle autorit\u00e0 competenti di quest\u2019ultimo Stato membro, violi i diritti conferiti a detto cittadino dagli articoli 20 e 21 TFUE, nonch\u00e9 dagli articoli 7, 24 e 45 della Carta. Infatti, il rifiuto da parte delle autorit\u00e0 bulgare di rilasciare un atto di nascita \u2013 anche se non avrebbe alcun impatto giuridico sulla cittadinanza bulgara del minore interessato e, di conseguenza, sulla cittadinanza dell\u2019Unione di quest\u2019ultimo \u2013 potrebbe rendere pi\u00f9 difficile il rilascio di un documento d\u2019identit\u00e0 bulgaro e, di conseguenza, ostacolare l\u2019esercizio da parte del minore del diritto alla libera circolazione e quindi il pieno godimento dei suoi diritti di cittadino dell\u2019Unione.<\/p>\n\n\n\n<p>27 Inoltre, poich\u00e9 l\u2019altra madre di S.D.K.A., K.D.K., \u00e8 cittadina del Regno Unito, lo stesso giudice si chiede se le conseguenze giuridiche derivanti dall\u2019accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall\u2019Unione europea e dalla Comunit\u00e0 europea dell\u2019energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7; in prosieguo: l\u2019\u00abaccordo sul recesso\u00bb), e in particolare il fatto che tale minore non possa pi\u00f9 godere dello status di cittadino dell\u2019Unione in virt\u00f9 della cittadinanza di K.D.K., siano pertinenti per la valutazione di tale questione.<\/p>\n\n\n\n<p>28 Inoltre, l\u2019Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia) si chiede se l\u2019obbligo eventualmente imposto alle autorit\u00e0 bulgare, nell\u2019ambito dell\u2019emissione di un atto di nascita, di menzionare in tale atto due madri come genitori del minore in questione, sia tale da pregiudicare l\u2019ordine pubblico e l\u2019identit\u00e0 nazionale della Repubblica di Bulgaria, poich\u00e9 tale Stato membro non ha previsto la possibilit\u00e0 di menzionare in un atto di nascita due genitori dello stesso sesso per tale minore.<\/p>\n\n\n\n<p>Detto giudice rileva, a tal riguardo, che le disposizioni che disciplinano la filiazione di tale minore assumono un\u2019importanza fondamentale nella tradizione costituzionale bulgara, nonch\u00e9 nella dottrina bulgara in materia di diritto di famiglia e delle successioni, sia sotto il profilo puramente giuridico sia sotto il profilo dei valori, tenuto conto dello stadio attuale di evoluzione della societ\u00e0 in Bulgaria.<\/p>\n\n\n\n<p>29 Pertanto, l\u2019Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia) ritiene necessario trovare un equilibrio tra, da un lato, l\u2019identit\u00e0 costituzionale e nazionale della Repubblica di Bulgaria e, dall\u2019altro, gli interessi del minore, e, in particolare, il suo diritto alla vita privata e alla libera circolazione.<\/p>\n\n\n\n<p>30 Tale giudice si chiede se, nel caso di specie, un tale equilibrio possa essere raggiunto in applicazione del principio di proporzionalit\u00e0 e, in particolare, se la menzione, nella rubrica \u00abMadre\u00bb, del nome di una delle due madri che compaiono nell\u2019atto di nascita emesso dalle autorit\u00e0 spagnole, dal momento che la stessa pu\u00f2 essere sia la madre biologica del minore sia quella divenuta tale per altra via, ad esempio tramite l\u2019adozione, senza compilare la rubrica \u00abPadre\u00bb, costituirebbe un equilibrio adeguato tra tali diversi legittimi interessi. Esso osserva che, sebbene una tale soluzione potrebbe anche comportare alcune difficolt\u00e0, a causa di eventuali differenze tra l\u2019atto di nascita emesso dalle autorit\u00e0 bulgare e quello emesso dalle autorit\u00e0 spagnole, tale soluzione permetterebbe cos\u00ec il rilascio di un atto di nascita da parte delle autorit\u00e0 bulgare, eliminando cos\u00ec, o almeno attenuando, eventuali ostacoli alla libera circolazione del minore interessato. Tuttavia, detto giudice si chiede se questa soluzione sia compatibile con il diritto di tale minore alla vita privata e familiare, sancito dall\u2019articolo 7 della Carta.<\/p>\n\n\n\n<p>31 Infine, qualora la Corte giunga alla conclusione che il diritto dell\u2019Unione esige che entrambe le madri del minore in questione siano menzionate nell\u2019atto di nascita emesso dalle autorit\u00e0 bulgare, il giudice del rinvio si chiede come debba essere attuato tale obbligo, non potendo detto giudice sostituire il modello di atto di nascita figurante nei modelli di atti di stato civile in vigore a livello nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p>32 In tali circostanze, l\u2019Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00ab1) Se gli articoli 20 e 21 TFUE nonch\u00e9 gli articoli 7, 24 e 45 della [Carta] debbano essere interpretati nel senso che non consentono alle autorit\u00e0 amministrative bulgare, presso le quali \u00e8 stata presentata una domanda di certificazione della nascita di un bambino, cittadino bulgaro, avvenuta in un altro Stato membro dell\u2019Unione, e attestata da un atto di nascita spagnolo, nel quale due persone di sesso femminile sono state registrate come madri, senza precisare ulteriormente se una di esse, e in caso affermativo quale, sia la madre biologica del bambino, di rifiutare il rilascio di un atto di nascita bulgaro con la motivazione che la ricorrente si rifiuta di indicare chi \u00e8 la madre biologica del bambino.<\/p>\n\n\n\n<p>2) Se l\u2019articolo 4, paragrafo 2, TUE e l\u2019articolo 9 della Carta debbano essere interpretati nel senso che la salvaguardia dell\u2019identit\u00e0 nazionale e dell\u2019identit\u00e0 costituzionale degli Stati membri [dell\u2019Unione] significa che questi ultimi dispongono di un\u2019ampia discrezionalit\u00e0 con riferimento alle disposizioni per l\u2019accertamento della filiazione. In particolare: se l\u2019articolo 4, paragrafo 2, TUE debba essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di richiedere informazioni sulla discendenza biologica del bambino; se l\u2019articolo 4, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l\u2019articolo 7 e con l\u2019articolo 24, paragrafo 2, della Carta, debba essere interpretato nel senso che \u00e8 imprescindibile ponderare, da una parte, l\u2019identit\u00e0 nazionale e l\u2019identit\u00e0 costituzionale di uno Stato membro e, dall\u2019altra, l\u2019interesse superiore del bambino, tenuto conto del fatto che attualmente non esiste consenso n\u00e9 dal punto di vista dei valori n\u00e9 dal punto di vista giuridico sulla possibilit\u00e0 di far registrare come genitori, in un atto di nascita, persone dello stesso sesso, senza precisare ulteriormente se uno di essi, e in caso affermativo quale, sia il genitore biologico del bambino. In caso di risposta affermativa a tale domanda, come si possa realizzare concretamente detto bilanciamento di interessi.<\/p>\n\n\n\n<p>3) Se le conseguenze giuridiche del[l\u2019accordo di recesso] siano rilevanti per la risposta alla prima questione, in quanto una delle madri, che \u00e8 indicata nell\u2019atto di nascita rilasciato in un altro Stato membro, \u00e8 cittadina del Regno Unito, e l\u2019altra madre \u00e8 cittadina di uno Stato membro dell\u2019Unione, se si considera in particolare che il rifiuto di rilasciare un atto di nascita bulgaro del bambino rappresenta un ostacolo per il rilascio di un certificato di identit\u00e0 del bambino da parte di uno Stato membro [dell\u2019Unione] e, di conseguenza, rende eventualmente pi\u00f9 difficile il pieno esercizio dei suoi diritti come cittadino dell\u2019Unione.<\/p>\n\n\n\n<p>4) Se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, il diritto dell\u2019Unione, in particolare il principio di effettivit\u00e0, obblighi le competenti autorit\u00e0 nazionali a discostarsi dal modello per la redazione di un atto di nascita [figurante nei modelli di atti di stato civile], che \u00e8 parte costitutiva del diritto nazionale vigente\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Procedimento dinanzi alla Corte<\/p>\n\n\n\n<p>33 Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede che la causa sia trattata con procedimento accelerato ai sensi dell\u2019articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. Tale giudice sostiene, in particolare, che il rifiuto delle autorit\u00e0 bulgare di rilasciare a S.D.K.A., che sarebbe cittadina bulgara, un atto di nascita causerebbe a tale minore serie difficolt\u00e0 per ottenere un documento d\u2019identit\u00e0 bulgaro e, di conseguenza, per esercitare il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, garantito all\u2019articolo 21 TFUE.<\/p>\n\n\n\n<p>34 L\u2019articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d\u2019ufficio, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l\u2019avvocato generale, pu\u00f2 decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento.<\/p>\n\n\n\n<p>35 Nella fattispecie, il 19 ottobre 2020, il presidente della Corte ha deciso, sentiti il giudice relatore e l\u2019avvocato generale, di accogliere la domanda di procedimento accelerato menzionata al punto 33 della presente sentenza. Tale decisione \u00e8 stata motivata con il fatto che S.D.K.A., una minore in tenera et\u00e0, \u00e8 attualmente priva di un passaporto, mentre risiede in uno Stato membro di cui non \u00e8 cittadina. Poich\u00e9 le questioni poste sono volte a determinare se le autorit\u00e0 bulgare siano tenute a rilasciare un atto di nascita per tale minore e poich\u00e9 dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che tale atto \u00e8 necessario, secondo il diritto nazionale, per poter ottenere un passaporto bulgaro, una risposta della Corte entro un breve periodo di tempo pu\u00f2 contribuire a che tale minore ottenga pi\u00f9 rapidamente un passaporto (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 3 luglio 2015, Gogova, C\u2011215\/15, non pubblicata, EU:C:2015:466, punti da 12 a 14).<\/p>\n\n\n\n<p>Sulle questioni pregiudiziali<\/p>\n\n\n\n<p>36 Con le sue questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se il diritto dell\u2019Unione obblighi uno Stato membro a rilasciare un atto di nascita, al fine di ottenere un documento d\u2019identit\u00e0 secondo le norme di tale Stato membro, per un minore, cittadino di tale Stato membro, la cui nascita in un altro Stato membro \u00e8 attestata da un atto di nascita emesso dalle autorit\u00e0 di tale altro Stato membro, conformemente alla sua legislazione nazionale, e che designa, quali madri di tale minore, una cittadina del primo di tali Stati membri e sua moglie, senza precisare quale delle due donne abbia dato alla luce la bambina. In caso affermativo, detto giudice si chiede se il diritto dell\u2019Unione esiga che un tale atto includa, come quello emesso dalle autorit\u00e0 dello Stato membro in cui il minore \u00e8 nato, i nomi di tali due donne in qualit\u00e0 di madri.<\/p>\n\n\n\n<p>37 Il suddetto giudice desidera anche sapere se il fatto che l\u2019altra madre del minore in questione sia cittadina del Regno Unito, che non \u00e8 pi\u00f9 uno Stato membro, abbia una qualche influenza sulla risposta a tale questione.<\/p>\n\n\n\n<p>38 In via preliminare, \u00e8 importante ricordare che, da un lato, la determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra, in conformit\u00e0 al diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro, e che, dall\u2019altro, in situazioni ricadenti nell\u2019ambito del diritto dell\u2019Unione, le norme nazionali di cui trattasi devono rispettare quest\u2019ultimo (sentenze del 2 marzo 2010, Rottmann, C\u2011135\/08, EU:C:2010:104, punti 39 e 41, nonch\u00e9 del 12 marzo 2019, Tjebbes e altri, C\u2011221\/17, EU:C:2019:189, punto 30).<\/p>\n\n\n\n<p>39 Secondo gli accertamenti effettuati dal giudice del rinvio, che \u00e8 l\u2019unico competente in materia,S .D.K.A. \u00e8 cittadina bulgara per nascita ai sensi dell\u2019articolo 25, paragrafo 1, della Costituzione bulgara.<\/p>\n\n\n\n<p>40 Ai sensi dell\u2019articolo 20, paragrafo 1, TFUE, \u00e8 cittadino dell\u2019Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Ne consegue che, in quanto cittadina bulgara, S.D.K.A. gode dello status di cittadino dell\u2019Unione ai sensi della disposizione di cui trattasi.<\/p>\n\n\n\n<p>41 A tale riguardo, la Corte ha ripetutamente affermato che lo status di cittadino dell\u2019Unione \u00e8 destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri [v. sentenze del 20 settembre 2001, Grzelczyk, C\u2011184\/99, EU:C:2001:458, punto 31 e del 15 luglio 2021, A (Assistenza sanitaria pubblica), C\u2011535\/19, EU:C:2021:595, punto 41].<\/p>\n\n\n\n<p>42 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, un cittadino di uno Stato membro che, nella sua qualit\u00e0 di cittadino dell\u2019Unione abbia esercitato la propria libert\u00e0 di circolare e di soggiornare in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d\u2019origine, pu\u00f2 avvalersi dei diritti connessi a tale qualit\u00e0, in particolare di quelli previsti dall\u2019articolo 21, paragrafo 1, TFUE, anche, eventualmente, nei confronti del suo Stato membro d\u2019origine (sentenza del 5 giugno 2018, Coman e a., C\u2011673\/16, EU:C:2018:385, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata). Anche i cittadini dell\u2019Unione che sono nati nello Stato membro ospitante dei loro genitori e che non si sono mai avvalsi del diritto alla libera circolazione possono invocare tale disposizione e le disposizioni adottate per la sua applicazione (sentenza del 2 ottobre 2019, Bajratari, C\u201193\/18, EU:C:2019:809, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n\n\n\n<p>43 Ai sensi dell\u2019articolo 21, paragrafo 1, TFUE, ogni cittadino dell\u2019Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Per permettere ai loro cittadini di esercitare tale diritto, l\u2019articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004\/38 impone agli Stati membri, conformemente alla loro legislazione, di rilasciare ai loro cittadini una carta d\u2019identit\u00e0 o un passaporto che indichi la loro cittadinanza.<\/p>\n\n\n\n<p>44 Pertanto, poich\u00e9 S.D.K.A. \u00e8 una cittadina bulgara, le autorit\u00e0 bulgare sono obbligate a rilasciarle una carta d\u2019identit\u00e0 o un passaporto che indichi la sua cittadinanza e il suo cognome come risulta dall\u2019atto di nascita emesso dalle autorit\u00e0 spagnole, in quanto la Corte ha gi\u00e0 dichiarato che l\u2019articolo 21 TFUE osta a che le autorit\u00e0 di uno Stato membro, in applicazione del diritto nazionale, rifiutino di riconoscere il cognome di un figlio cos\u00ec come esso \u00e8 stato determinato e registrato in un altro Stato membro in cui tale figlio \u00e8 nato e risiede sin dalla nascita (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2008, Grunkin e Paul, C\u2011353\/06, EU:C:2008:559, punto 39).<\/p>\n\n\n\n<p>45 Occorre inoltre precisare che l\u2019articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004\/38 impone alle autorit\u00e0 bulgare di rilasciare una carta d\u2019identit\u00e0 o un passaporto a S.D.K.A. indipendentemente dall\u2019emissione di un nuovo atto di nascita per tale minore. Cos\u00ec, nei limiti in cui il diritto bulgaro esige l\u2019emissione di un atto di nascita bulgaro prima del rilascio di una carta d\u2019identit\u00e0 o di un passaporto bulgaro, tale Stato membro non pu\u00f2 invocare il suo diritto nazionale per rifiutare l\u2019emissione di tale carta d\u2019identit\u00e0 o passaporto per S.D.K.A.<\/p>\n\n\n\n<p>46 Tale documento, da solo o in combinazione con altri documenti, eventualmente con un documento rilasciato dallo Stato membro ospitante del minore interessato, deve permettere a un minore in una situazione come quella di S.D.K.A di esercitare il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, garantito all\u2019articolo 21, paragrafo 1, TFUE, con ciascuna delle sue due madri, il cui status di genitori di tale minore sia stato accertato dallo Stato membro ospitante delle medesime nel corso di un soggiorno conforme alla direttiva 2004\/38.<\/p>\n\n\n\n<p>47 Occorre ricordare che i diritti riconosciuti ai cittadini degli Stati membri all\u2019articolo 21, paragrafo 1, TFUE includono il diritto di condurre una normale vita familiare sia nello Stato membro ospitante sia nello Stato membro del quale essi possiedono la cittadinanza, al ritorno in tale Stato membro, ivi beneficiando della presenza, al loro fianco, dei loro familiari (sentenza del 5 giugno 2018, Coman e a., C\u2011673\/16, EU:C:2018:385, punto 32 e giurisprudenza citata).<\/p>\n\n\n\n<p>48 \u00c8 pacifico che, nel procedimento principale, le autorit\u00e0 spagnole hanno accertato legalmente l\u2019esistenza di un rapporto di filiazione, biologica o giuridica, tra S.D.K.A. e i suoi due genitori, V.M.A. e K.D.K., e hanno attestato il medesimo nell\u2019atto di nascita rilasciato per la figlia di queste ultime. In applicazione dell\u2019articolo 21 TFUE e della direttiva 2004\/38, a V.M.A. e K.D.K., in quanto genitori di un cittadino dell\u2019Unione minorenne di cui hanno la custodia effettiva, deve quindi essere riconosciuto da tutti gli Stati membri il diritto di accompagnare quest\u2019ultimo nell\u2019esercizio del suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (v., per analogia, sentenza del 13 settembre 2016, Rend\u00f3n Mar\u00edn, C\u2011165\/14, EU:C:2016:675, punti da 50 a 52 e giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n\n\n\n<p>49 Pertanto, le autorit\u00e0 bulgare, come quelle di qualsiasi altro Stato membro, sono tenute a riconoscere tale rapporto di filiazione al fine di consentire a S.D.K.A., poich\u00e9 la medesima ha ottenuto, secondo il giudice del rinvio, la cittadinanza bulgara, di esercitare senza impedimenti, insieme a ciascuno dei suoi due genitori, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, garantito all\u2019articolo 21, paragrafo 1, TFUE. 50 Inoltre, per permettere effettivamente a S.D.K.A. di esercitare il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri con ciascuno dei suoi due genitori, \u00e8 necessario che V.M.A. e K.D.K. possano disporre di un documento che le menzioni come persone autorizzate a viaggiare con tale minore. Nella fattispecie, le autorit\u00e0 dello Stato membro ospitante sono nella posizione migliore per emettere tale documento, che pu\u00f2 consistere nell\u2019atto di nascita. Gli altri Stati membri sono obbligati a riconoscere tale documento.<\/p>\n\n\n\n<p>51 Vero \u00e8, come ha notato il giudice del rinvio, che l\u2019articolo 9 della Carta prevede che il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l\u2019esercizio.<\/p>\n\n\n\n<p>52 A questo proposito, allo stato attuale del diritto dell\u2019Unione, lo status delle persone, in cui rientrano le norme sul matrimonio e sulla filiazione, \u00e8 una questione di competenza degli Stati membri e il diritto dell\u2019Unione non incide su tale competenza. Gli Stati membri sono quindi liberi di prevedere o meno, nel loro diritto nazionale, il matrimonio tra persone dello stesso sesso e la genitorialit\u00e0 di queste ultime.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, nell\u2019esercizio di tale competenza, ciascuno Stato membro deve rispettare il diritto dell\u2019Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libert\u00e0 riconosciuta a ogni cittadino dell\u2019Unione di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, riconoscendo, a tal fine, lo status delle persone stabilito in un altro Stato membro conformemente al diritto di quest\u2019ultimo (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Coman e a., C\u2011673\/16, EU:C:2018:385, punti da 36 a 38 e giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n\n\n\n<p>53 In tale contesto, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l\u2019articolo 4, paragrafo 2, TUE possa giustificare il rifiuto delle autorit\u00e0 bulgare di rilasciare un atto di nascita di S.D.K.A e quindi una carta d\u2019identit\u00e0 o un passaporto per tale minore. In particolare, detto giudice afferma che un eventuale obbligo per siffatte autorit\u00e0 di emettere un atto di nascita che indichi due persone di sesso femminile come genitori di tale minore potrebbe pregiudicare l\u2019ordine pubblico e l\u2019identit\u00e0 nazionale della Repubblica di Bulgaria, in quanto la Costituzione bulgara e il diritto di famiglia bulgaro non prevedono la genitorialit\u00e0 di due persone dello stesso sesso.<\/p>\n\n\n\n<p>54 A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell\u2019articolo 4, paragrafo 2, TUE, l\u2019Unione rispetta l\u2019identit\u00e0 nazionale dei suoi Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>55 Inoltre, la Corte ha dichiarato in pi\u00f9 occasioni che la nozione di \u00abordine pubblico\u00bb, in quanto giustificazione di una deroga a una libert\u00e0 fondamentale, dev\u2019essere intesa in senso restrittivo, di guisa che la sua portata non pu\u00f2 essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell\u2019Unione. Ne consegue che l\u2019ordine pubblico pu\u00f2 essere invocato solo in presenza di una minaccia reale e sufficientemente grave che colpisce un interesse fondamentale della societ\u00e0 (sentenza del 5 giugno 2018, Coman e a., C\u2011673\/16, EU:C:2018:385, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n\n\n\n<p>56 Orbene, come ha sottolineato l\u2019avvocato generale ai paragrafi 150 e 151 delle sue conclusioni, l\u2019obbligo per uno Stato membro, da un lato, di rilasciare una carta d\u2019identit\u00e0 o un passaporto a un minore, cittadino di tale Stato membro, nato in un altro Stato membro e il cui atto di nascita rilasciato dalle autorit\u00e0 di quest\u2019altro Stato membro designa come suoi genitori due persone dello stesso sesso, e, dall\u2019altro, di riconoscere il rapporto di filiazione tra tale minore e ciascuna di queste due persone nell\u2019ambito dell\u2019esercizio, da parte del medesimo, dei suoi diritti a titolo dell\u2019articolo 21 TFUE e degli atti di diritto derivato ai medesimi connessi, non viola l\u2019identit\u00e0 nazionale n\u00e9 minaccia l\u2019ordine pubblico di tale Stato membro.<\/p>\n\n\n\n<p>57 Infatti, tale obbligo non impone allo Stato membro di cui il minore interessato ha la cittadinanza di prevedere nel suo diritto interno la genitorialit\u00e0 di persone dello stesso sesso o di riconoscere, a fini diversi dall\u2019esercizio dei diritti che a tale minore derivano dal diritto dell\u2019Unione, il rapporto di filiazione tra tale minore e le persone indicate come genitori di quest\u2019ultimo nell\u2019atto di nascita emesso dalle autorit\u00e0 dello Stato membro ospitante (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Coman e a., C\u2011673\/16, EU:C:2018:385, punti 45 e 46).<\/p>\n\n\n\n<p>58 Si deve aggiungere che una misura nazionale idonea ad ostacolare l\u2019esercizio della libera circolazione delle persone pu\u00f2 essere giustificata solo se \u00e8 conforme ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta di cui la Corte garantisce il rispetto (sentenza del 5 giugno, Coman e a., C\u2011673\/16, EU:C:2018:385, punto 47).<\/p>\n\n\n\n<p>59 Nella situazione oggetto del procedimento principale, il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall\u2019articolo 7 della Carta e i diritti del minore garantiti dall\u2019articolo 24 della Carta, in particolare il diritto a che si tenga conto dell\u2019interesse superiore del minore come una considerazione primaria in tutti gli atti relativi ai minori e il diritto di mantenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, sono fondamentali.<\/p>\n\n\n\n<p>60 A tale riguardo, come risulta dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), a norma dell\u2019articolo 52, paragrafo 3, della Carta, i diritti garantiti dall\u2019articolo 7 della medesima hanno lo stesso significato e la stessa portata di quelli garantiti dall\u2019articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.<\/p>\n\n\n\n<p>61 Orbene, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo risulta che l\u2019esistenza di una \u00abvita familiare\u00bb \u00e8 una questione di fatto dipendente dalla realt\u00e0 pratica di stretti legami personali e che la possibilit\u00e0 per un genitore e il figlio di essere insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare (Corte EDU, 12 luglio 2001, K. e T. c. Finlandia, CE:ECHR:2001:0712JUD002570294, \u00a7\u00a7 150 e 151). Inoltre, come la Corte ha avuto modo di constatare, da questa giurisprudenza risulta che la relazione intrattenuta da una coppia omosessuale pu\u00f2 rientrare nel concetto di \u00abvita privata\u00bb cos\u00ec come in quello di \u00abvita familiare\u00bb allo stesso modo di una coppia di sesso opposto nella stessa situazione (v. sentenza del 5 giugno 2018, Coman e a., C\u2011673\/16, EU:C:2018:385, punto 50, e giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n\n\n\n<p>62 Di conseguenza, come ha rilevato l\u2019avvocato generale al paragrafo 153 delle sue conclusioni, il rapporto del minore interessato con ciascuna delle due persone con cui ha una vita familiare effettiva nello Stato membro ospitante e che sono menzionate come suoi genitori nell\u2019atto di nascita emesso dalle autorit\u00e0 di tale Stato \u00e8 protetto dall\u2019articolo 7 della Carta.<\/p>\n\n\n\n<p>63 Inoltre, come \u00e8 stato ricordato al punto 59 della presente sentenza, il diritto al rispetto della vita familiare, quale sancito dall\u2019articolo 7 della Carta, dev\u2019essere letto in combinato disposto con l\u2019obbligo di tener conto dell\u2019interesse superiore del minore, riconosciuto dall\u2019articolo 24, paragrafo 2, della Carta. Orbene, poich\u00e9 l\u2019articolo 24 della Carta costituisce, come ricordano le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, un\u2019integrazione nel diritto dell\u2019Unione dei principali diritti del minore sanciti nella Convenzione sui diritti del fanciullo, che \u00e8 stata ratificata da tutti gli Stati membri, occorre, nell\u2019interpretazione di detto articolo, tenere debitamente conto delle disposizioni di tale Convenzione [v., in tal senso, sentenze del 14 febbraio 2008, Dynamic Medien, C\u2011244\/06, EU:C:2008:85, punto 39, e dell\u201911 marzo 2021, \u00c9tat belge (Rimpatrio del genitore di un minore), C\u2011112\/20, EU:C:2021:197, punto 37].<\/p>\n\n\n\n<p>64 In particolare, l\u2019articolo 2 di tale Convenzione stabilisce il principio di non discriminazione del minore, il quale esige che i diritti enunciati in tale Convenzione, tra cui, all\u2019articolo 7, il diritto di essere registrato alla nascita, di avere un nome e di acquisire una cittadinanza, siano garantiti al minore senza che quest\u2019ultimo subisca discriminazioni al riguardo, comprese quelle basate sull\u2019orientamento sessuale dei suoi genitori.<\/p>\n\n\n\n<p>65 Ci\u00f2 premesso, sarebbe contrario ai diritti fondamentali che gli articoli 7 e 24 della Carta garantiscono a tale minore privarlo del rapporto con uno dei suoi genitori nell\u2019ambito dell\u2019esercizio del suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri o rendergli de facto impossibile o eccessivamente difficile l\u2019esercizio di tale diritto per il fatto che i suoi genitori sono dello stesso sesso.<\/p>\n\n\n\n<p>66 Infine, il fatto che uno dei genitori del minore interessato sia cittadina del Regno Unito, che non \u00e8 pi\u00f9 uno Stato membro, \u00e8 irrilevante al riguardo.<\/p>\n\n\n\n<p>67 Inoltre, nel caso in cui, dopo la verifica, S.D.K.A. non dovesse possedere la cittadinanza bulgara, occorre ricordare che, indipendentemente dalla loro nazionalit\u00e0 e a prescindere dal fatto che esse stesse abbiano lo status di cittadine dell\u2019Unione, K.D.K. e S.D.K.A. devono essere considerate da tutti gli Stati membri come, rispettivamente, il coniuge e la discendente diretta ai sensi dell\u2019articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c), della direttiva 2004\/38 e, di conseguenza, come familiari di V.M.A. (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Coman e. C\u2011673\/16, EU:C:2018:385, punto 36 e 51).<\/p>\n\n\n\n<p>68 Infatti, un minore il cui status di cittadino dell\u2019Unione non sia stato accertato e il cui atto di nascita rilasciato dalle autorit\u00e0 competenti di uno Stato membro designi come genitori due persone dello stesso sesso, una delle quali sia cittadina dell\u2019Unione, deve essere considerato, da tutti gli Stati membri, come un discendente diretto di tale cittadina dell\u2019Unione, ai sensi della direttiva 2004\/38, ai fini dell\u2019esercizio dei diritti conferiti dall\u2019articolo 21, paragrafo 1, TFUE e dagli atti di diritto derivato connessi.<\/p>\n\n\n\n<p>69 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che l\u2019articolo 4, paragrafo 2, TUE, gli articoli 20 e 21 TFUE nonch\u00e9 gli articoli 7, 24 e 45 della Carta, letti in combinato disposto con l\u2019articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004\/38, devono essere interpretati nel senso che, nel caso di un minore cittadino dell\u2019Unione il cui atto di nascita rilasciato dalle autorit\u00e0 competenti dello Stato membro ospitante designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore \u00e8 cittadino \u00e8 tenuto, da un lato, a rilasciargli una carta d\u2019identit\u00e0 o un passaporto, senza esigere la previa emissione di un atto di nascita da parte delle sue autorit\u00e0 nazionali e, dall\u2019altro, a riconoscere, come ogni altro Stato membro, il documento promanante dallo Stato membro ospitante che consente a detto minore di esercitare, con ciascuna di tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.<\/p>\n\n\n\n<p>Sulle spese<\/p>\n\n\n\n<p>70 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<\/p>\n\n\n\n<p>Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019articolo 4, paragrafo 2, TUE, gli articoli 20 e 21 TFUE nonch\u00e9 gli articoli 7, 24 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea, in combinato disposto con l\u2019articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004\/38\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell\u2019Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612\/68 ed abroga le direttive 64\/221\/CEE, 68\/360\/CEE, 72\/194\/CEE, 73\/148\/CEE, 75\/34\/CEE, 75\/35\/CEE, 90\/364\/CEE, 90\/365\/CEE e 93\/96\/CEE, devono essere interpretati nel senso che, nel caso di un minore, cittadino dell\u2019Unione il cui atto di nascita rilasciato dalle autorit\u00e0 competenti dello Stato membro ospitante designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore \u00e8 cittadino \u00e8 tenuto, da un lato, a rilasciargli una carta d\u2019identit\u00e0 o un passaporto, senza esigere la previa emissione di un atto di nascita da parte delle sue autorit\u00e0 nazionali e, dall\u2019altro, a riconoscere, come ogni altro Stato membro, il documento promanante dallo Stato membro ospitante che consente a detto minore di esercitare, con ciascuna di tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 14 dicembre 2021 (*) \u00abRinvio pregiudiziale \u2013 Cittadinanza dell\u2019Unione \u2013 Articoli 20 e 21 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