{"id":1851,"date":"2022-03-23T17:57:17","date_gmt":"2022-03-23T16:57:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1851"},"modified":"2022-03-23T17:57:21","modified_gmt":"2022-03-23T16:57:21","slug":"assunzione-donna-in-stato-di-gravidanza-a-seguito-di-concorso-corte-costituzionale-sentenza-del-10-settembre-2020","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2022\/03\/23\/assunzione-donna-in-stato-di-gravidanza-a-seguito-di-concorso-corte-costituzionale-sentenza-del-10-settembre-2020\/","title":{"rendered":"Assunzione donna in stato di gravidanza a seguito di concorso, Corte Costituzionale, Sentenza del 10 settembre 2020"},"content":{"rendered":"\n<p>Presidente MORELLI &#8211; Redattore SCIARRA<\/p>\n\n\n\n<p>Udienza Pubblica del 22\/07\/2020 Decisione del 22\/07\/2020<\/p>\n\n\n\n<p>Deposito del 10\/09\/2020 Pubblicazione in G. U. 16\/09\/2020<\/p>\n\n\n\n<p>Norme impugnate: Artt. 2, c. 1\u00b0 e 2\u00b0, e 30, c. 1\u00b0, della legge della Regione Liguria 27\/12\/2018, n. 29.<\/p>\n\n\n\n<p>Massime:<\/p>\n\n\n\n<p>Atti decisi: ric. 41 e 74\/2019<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">SENTENZA N. 200<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">ANNO 2020<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI; Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano<\/p>\n\n\n\n<p>AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u00f2 ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio<\/p>\n\n\n\n<p>BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u00d2, Luca ANTONINI,<\/p>\n\n\n\n<p>Stefano PETITTI,<\/p>\n\n\n\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">SENTENZA<\/p>\n\n\n\n<p>nei giudizi di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 30, comma 1, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilit\u00e0 per l\u2019anno 2019), e della legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 5 (Norma di interpretazione autentica), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 1\u00b0-8 marzo e il 24-27 giugno 2019, depositati in cancelleria rispettivamente l\u20198 marzo e il 28 giugno 2019, iscritti ai numeri 41 e 74 del registro ricorsi 2019 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 22 e 34, prima serie speciale, dell\u2019anno 2019.<\/p>\n\n\n\n<p>Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria;<\/p>\n\n\n\n<p>udito nella udienza pubblica del 22 luglio 2020 il Giudice relatore Silvana Sciarra;<\/p>\n\n\n\n<p>uditi l\u2019avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u2019avvocato Ettore Pafundi per la Regione Liguria;<\/p>\n\n\n\n<p>deliberato nella camera di consiglio del 22 luglio 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>Ritenuto in fatto<\/p>\n\n\n\n<p>1.\u2013 Con ricorso iscritto al registro ricorsi n. 41 del 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, tra le altre, questioni di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2, 9, 10 e 11 (recte: gli articoli 2, commi 1 e 2) e 30 (recte: 30, comma 1) della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilit\u00e0 per l\u2019anno 2019).<\/p>\n\n\n\n<p>1.1.\u2013 L\u2019art. 2, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 \u00e8 impugnato per violazione degli artt. 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione all\u2019art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u2019ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e all\u2019art. 6 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull&#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalit\u00e0 di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi). La disposizione regionale impugnata ha riscritto l\u2019intero testo dell\u2019art. 6 della legge della Regione Liguria 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull\u2019assunzione agli impieghi regionali), rubricato \u00abCalendario e svolgimento delle prove\u00bb. Al comma 1, nel testo sostituito, si prevede quanto segue: \u00abIl diario delle prove \u00e8 pubblicato nel sito internet istituzionale dell\u2019Ente, con valenza di notifica ai candidati a tutti gli effetti, non meno di quindici giorni prima dell\u2019inizio delle prove scritte e non meno di venti giorni prima dell&#8217;inizio della prova orale. Qualora il ridotto numero dei candidati lo consenta, la convocazione alle suddette prove pu\u00f2 essere effettuata con comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dei predetti termini di preavviso. La comunicazione del diario delle prove scritte pu\u00f2 essere gi\u00e0 contenuta nel bando di concorso\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo il ricorrente, tale disposizione contrasterebbe con la normativa statale, in particolare, con l\u2019art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994, quale richiamato dall\u2019art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994 stabilisce quanto segue: \u00abIl diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell&#8217;inizio delle prove medesime. Tale comunicazione pu\u00f2 essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica \u2013 4a serie speciale \u2013 concorsi ed esami\u00bb. Il contrasto tra la norma regionale e quella statale starebbe nel fatto che la prima \u2013 cos\u00ec afferma il ricorrente \u2013 \u00abcontempla, in alternativa alla comunicazione personale, la pubblicazione del diario delle predette prove nella Gazzetta Ufficiale\u00bb. Il ricorrente invoca, in proposito, il \u00abconsolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa\u00bb secondo cui \u00able forme di pubblicit\u00e0 previstedal D.P.R. n. 487 del 1994 citato, che rappresentano una diretta attuazione degli articoli 51 e 97 dellamodalit\u00e0 di svolgimento previste dall\u2019articolo 35, comma 3, lett. a), del D.lgs. n. 165 del 2001 citato\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>1.2.\u2013 L\u2019art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 ha sostituito l\u2019intero testo dell\u2019art. 16 della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, recante la disciplina della selezione pubblica per le assunzioni di personale regionale a tempo determinato. Oggetto di censura da parte dello Stato sono i soli commi 9, 10 e 11 del testo cos\u00ec introdotto.<\/p>\n\n\n\n<p>Il comma 9 dell\u2019art. 16, come sostituito dalla norma regionale impugnata, prevede come meramente facoltativo, e non come obbligatorio, l\u2019accertamento \u2013 in sede di procedura concorsuale \u2013 della conoscenza da parte dei candidati dell\u2019uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche pi\u00f9 diffuse. Questa previsione contrasterebbe con quanto stabilisce l\u2019art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, a norma del quale i bandi di concorso per l\u2019accesso alle pubbliche amministrazioni devono prevedere, quale requisito di ammissione, tra gli altri, la conoscenza da parte dei candidati proprio dell\u2019uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche pi\u00f9 diffuse. Si avrebbe, pertanto, una violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.<\/p>\n\n\n\n<p>Il comma 10 dello stesso art. 16 stabilisce che le assunzioni a tempo determinato \u00abavvengono per chiamata dei candidati nel rispetto dell\u2019ordine di avviamento o graduatoria\u00bb e che, nel caso sia necessario assumere pi\u00f9 dipendenti con uguale decorrenza, e per periodi di diversa durata, \u00abl\u2019assunzione per il periodo pi\u00f9 lungo avviene nei confronti dei candidati risultati idonei seguendo l\u2019ordine della graduatoria o dell\u2019elenco\u00bb. Secondo il ricorrente si avrebbe, in tal modo, una disciplina difforme da quella statale (di cui all\u2019art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante \u00abBilancio di previsione dello Stato per l\u2019anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021\u00bb), che limita l\u2019utilizzazione delle graduatorie dei concorsi esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso. Ne deriverebbe la violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.<\/p>\n\n\n\n<p>Il comma 11 dello stesso art. 16 stabilisce quanto segue: \u00abI candidati che si trovino nel periodo corrispondente all\u2019interdizione anticipata dal lavoro e all\u2019astensione obbligatoria per maternit\u00e0 hanno titolo a permanere in graduatoria e ad essere richiamati in caso di ulteriore utilizzo della graduatoria stessa da parte dell\u2019Amministrazione al termine del predetto periodo\u00bb. Questa disposizione, a giudizio del ricorrente, detterebbe \u00abregole peculiari in relazione alla fattispecie del personale in aspettativa per maternit\u00e0\u00bb, introducendo \u00abuna discriminazione in ragione dello stato di gravidanza\u00bb, con violazione del principio di non discriminazione in base al sesso di cui all\u2019art. 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, a norma dell\u2019articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53). Secondo il ricorrente, infatti, la norma regionale impugnata consentirebbe all\u2019amministrazione di derogare, \u00abper le candidate in astensione per maternit\u00e0\u00bb, dall\u2019ordine di merito della graduatoria, consentendo altres\u00ec \u00abdi non utilizzare la stessa graduatoria, una volta trascorso il periodo di interdizione anticipata o di astensione obbligatoria dal lavoro\u00bb, in tal modo sostanzialmente \u00abnegando [&#8230;] il diritto alla assunzione in servizio\u00bb. Ne deriverebbe la violazione degli artt. 2, 3, 31 e 51 Cost.<\/p>\n\n\n\n<p>1.3.\u2013 L\u2019art. 30 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 ha introdotto, al comma 1, una norma di \u00abinterpretazione autentica\u00bb dell\u2019art. 29, comma 2, lettera d), secondo periodo, della legge della Regione Liguria 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull\u2019autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria).<\/p>\n\n\n\n<p>Quest\u2019ultima disposizione, nel riferirsi al personale dell\u2019Ufficio stampa dell\u2019Ufficio di Presidenza dell\u2019Assemblea legislativa regionale, prevedeva che, \u00ab[s]ino alla data di entrata in vigore dell\u2019apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attivit\u00e0 di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni\u00bb, al personale dell\u2019Ufficio stampa venissero attribuiti i profili professionali dei giornalisti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, nonch\u00e9 l\u2019equivalente economico previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per i relativi profili.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la norma di interpretazione autentica oggetto dell\u2019impugnativa dello Stato, si \u00e8 stabilito che l\u2019accordo collettivo nazionale quadro (la cui entrata in vigore funge da spartiacque temporale per la definizione del regime giuridico ed economico del personale de quo) \u00ab\u00e8 quello definito a seguito dell\u2019apposita sequenza contrattuale di cui alla dichiarazione congiunta n. 8 al CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018\u00bb. La stessa norma impugnata ha poi aggiunto: \u00abRimane comunque ferma l\u2019applicazione dei \u201cprofili professionali dei giornalisti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, nonch\u00e9 l\u2019equivalente economico previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per i relativi profili\u201d nei confronti del personale assunto con contratto a tempo determinato anteriormente alla data del 21 maggio 2018\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>In sostanza, sostiene il Presidente del Consiglio dei ministri, il regime giuridico ed economico che la legge regionale del 2006 aveva transitoriamente applicato al personale dell\u2019Ufficio stampa (quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti) rimarrebbe comunque vigente per tutti coloro che sono stati assunti prima del 21 maggio 2018, nonostante l\u2019avverarsi della condizione risolutiva che era stata prevista dalla norma del 2006.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo il ricorrente, la norma impugnata avrebbe un contenuto innovativo (e non di mera interpretazione) dell\u2019art. 29, comma 2, lettera d), secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 25 del 2006 e finirebbe \u00abper cristallizzare il trattamento economico e giuridico applicabile al personale assunto in data anteriore al 21 maggio 2018\u00bb. Nel ricordare che l\u2019individuazione e la regolamentazione dei profili professionali presso gli uffici stampa \u00absono affidate alla contrattazione collettiva nell\u2019ambito di una speciale area di contrattazione\u00bb, secondo quanto prevede l\u2019art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivit\u00e0 di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed Enti locali, in seguito alla privatizzazione, \u00e8 retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed \u00e8, perci\u00f2, soggetto alle regole che garantiscono l\u2019uniformit\u00e0 di tale tipo di rapporti. Quelli derivanti dalla legge statale sarebbero, pertanto, \u00ablimiti di diritto privato, fondati sull\u2019esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l\u2019uniformit\u00e0 nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati\u00bb. In tale quadro, si ricaverebbe il principio per cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici deve essere regolato mediante contratti collettivi, principio che si porrebbe quale limite alla potest\u00e0 legislativa regionale in materia.<\/p>\n\n\n\n<p>La disposizione impugnata, pertanto, risulterebbe in contrasto con gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., posto che, con riferimento al personale assunto entro il 21 maggio 2018, non si limiterebbe a rinviare alla contrattazione collettiva, ma specificherebbe essa stessa il trattamento economico che deve essere riconosciuto, facendo di tale disciplina \u00abil frutto, non del libero esplicarsi dell\u2019autonomia negoziale collettiva, bens\u00ec dell\u2019intervento del legislatore\u00bb. Essa infatti \u00abnon dispone che il rapporto di lavoro di detto personale debba essere regolato dalla contrattazione collettiva, bens\u00ec individua il trattamento che si deve applicare a quel personale\u00bb, non consentendo che gli agenti negoziali rappresentativi delle categorie interessate possano contrattare alcunch\u00e9 in proposito.<\/p>\n\n\n\n<p>2.\u2013 Si \u00e8 costituita in giudizio la Regione Liguria, in persona del proprio Presidente pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso, previa disamina, nel merito, delle singole questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.<\/p>\n\n\n\n<p>2.1.\u2013 Relativamente alla prima delle questioni sollevate, la Regione \u2013 nel lamentare \u00abuna sospetta sinteticit\u00e0\u00bb del motivo complessivamente considerato \u2013 ha innanzitutto eccepito l\u2019inammissibilit\u00e0 della censura concernente la violazione, da parte dell\u2019art. 2, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, dell\u2019art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto \u00abgenerica\u00bb e non argomentata \u00abin alcun modo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel merito, ha invocato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la regolamentazione delle modalit\u00e0 di accesso al lavoro pubblico regionale rientrerebbe nella competenza residuale delle Regioni a norma dell\u2019art. 117, quarto comma, Cost. (in specie, \u00e8 citata la sentenza n. 380 del 2004).<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto, poi, alle ulteriori censure ex artt. 51, primo comma, e 97, quarto comma, Cost., la Regione osserva che \u00ab\u00e8 proprio l\u2019art. 6, comma 1, del DPR n. 487 a consentire che la comunicazione al singolo ammetta l\u2019equipollente della pubblicazione in G.U.\u00bb, con ci\u00f2 introducendo \u00abil principio di libert\u00e0 delle forme e di adeguatezza\u00bb. Del resto, aggiunge la resistente, l\u2019art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit\u00e0 nonch\u00e9 in materia di processo civile) ha stabilito che, con decorrenza 1\u00b0 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicit\u00e0 legale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni stesse.<\/p>\n\n\n\n<p>In definitiva, precisa la Regione, \u00abnemmeno la norma statale esige la inderogabilit\u00e0 della comunicazione del diario delle prove ai singoli candidati\u00bb. In tale quadro, la disposizione regionale impugnata sarebbe \u00abpienamente in sintonia con i principi desumibili dalle richiamate normative statali e rende per ci\u00f2 solo adeguata la conoscibilit\u00e0 dell\u2019atto da parte di quanti, avendo avanzato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, siano gi\u00e0 edotti della pendenza della procedura\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>2.2.\u2013 La Regione resistente eccepisce, inoltre, la genericit\u00e0, e quindi l\u2019inammissibilit\u00e0, delle censure avversarie anche con riguardo alla seconda questione sollevata, con riferimento all\u2019impugnazione dell\u2019art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui introduce il comma 9 del nuovo art. 16 della legge reg. Liguria n. 15 del 1996 (concernente la natura meramente facoltativa dell\u2019accertamento, rimesso alla commissione giudicatrice dei concorsi per l\u2019assunzione di dipendenti regionali a tempo determinato, delle competenze informatiche dei candidati). Tale impugnazione non sarebbe in alcun modo argomentata e si limiterebbe \u00abper lo pi\u00f9 a mere affermazioni\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel merito, la Regione ribadisce che le procedure di selezione del personale dipendente delle Regioni non andrebbero ascritte alla materia dell\u2019ordinamento civile ma, collocandosi a monte dell\u2019instaurando rapporto di impiego, rientrerebbero nella competenza regionale residuale in materia di organizzazione degli uffici regionali, ai sensi dell\u2019art. 117, quarto comma, Cost.<\/p>\n\n\n\n<p>Inammissibile, \u00abin assenza di sviluppo, sia pur embrionale, delle argomentazioni\u00bb, sarebbe poi il profilo di dedotta violazione degli artt. 3 e 51 Cost.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto alla censura che fa leva sull\u2019art. 97 Cost., la Regione resistente \u2013 sul presupposto che, mediante tale censura, il ricorrente abbia voluto dolersi di una selezione non adeguata dei candidati, in spregio al principio di buon andamento \u2013 obietta che la norma impugnata riguarda solo le selezioni di personale a tempo determinato, laddove l\u2019art. 37 del d.lgs. n. 165 del 2001, invocato quale norma interposta, farebbe riferimento solo alle procedure concorsuali per l\u2019accesso a tempo indeterminato. Tale diversit\u00e0 giustificherebbe, quindi, le diverse conoscenze richieste. Del resto, secondo la Regione, apparirebbe ragionevole rimettere alla discrezionalit\u00e0 dell\u2019amministrazione procedente la scelta di richiedere la valutazione delle cognizioni informatiche e linguistiche \u00abin considerazione della durata dell\u2019incarico da ricoprire e della mansione di maggiore o minore responsabilit\u00e0 da occupare\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>2.3.\u2013 Quanto, poi, ai commi 10 e 11 dell\u2019art. 16 novellato, introdotti anch\u2019essi dall\u2019impugnato art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, la Regione resistente riferisce che essi sono stati abrogati \u00abnella seduta del Consiglio Regionale del 9 aprile u.s.\u00bb. L\u2019abrogazione, in effetti, risulta essere stata disposta dall\u2019art. 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 4, recante \u00abModifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilit\u00e0 per l\u2019anno 2019) e altre disposizioni di adeguamento\u00bb. Ne deriverebbe, ad avviso della resistente, la cessazione della materia del contendere.<\/p>\n\n\n\n<p>2.4.\u2013 Quanto, infine, alla terza questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, concernente la norma di interpretazione autentica di cui all\u2019art. 30, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, la Regione resistente, nella memoria di costituzione in giudizio, ha annunciato il proprio \u00abintendimento\u00bb di \u00ababrogare la norma\u00bb, omettendo, pertanto, di svolgere difese.<\/p>\n\n\n\n<p>3.\u2013 Con ricorso iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha successivamente impugnato l\u2019intera legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 5 (Norma di interpretazione autentica).<\/p>\n\n\n\n<p>Questa legge regionale \u2013 dopo che, con l\u2019art. 1, comma 1, della coeva legge reg. Liguria n. 4 del 2019, era stata abrogata la norma di interpretazione autentica di cui all\u2019art. 30, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 \u2013 ha introdotto una nuova disposizione di interpretazione autentica dell\u2019art. 29, comma 2, lettera d), della legge reg. Liguria n. 25 del 2006. Essa dispone quanto segue: \u00abAlla lettera d) del comma 2 dell\u2019articolo 29 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull\u2019autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: \u201csino alla data di entrata in vigore dell\u2019apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attivit\u00e0 di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni\u201d si interpretano nel senso che l\u2019accordo collettivo nazionale quadro \u00e8 quello definito a seguito dell\u2019apposita sequenza contrattuale di cui alla dichiarazione congiunta n. 8 al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) funzioni locali del 21 maggio 2018\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>In sostanza, la nuova norma di interpretazione autentica ha riprodotto la prima parte di quella precedente \u2013 ribadendo, quindi, che l\u2019accordo collettivo nazionale quadro destinato a fungere da spartiacque temporale per il regime giuridico ed economico del personale dell\u2019Ufficio Stampa deve considerarsi quello definito a seguito della sequenza contrattuale di cui alla citata dichiarazione congiunta n. 8 \u2013 mentre ne ha espunto la seconda parte, quella che aveva formato oggetto delle censure di incostituzionalit\u00e0 dello Stato, di cui al ricorso iscritto al n. 41 del reg. ric. 2019.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 nondimeno, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che anche la sopravvenuta norma regionale del 2019 continui a presentare \u00abun contenuto non limitato a una mera funzione interpretativa\u00bb, essendo anch\u2019essa diretta ad innovare il contenuto precettivo della disposizione del 2006. L\u2019effetto della novella del 2019 sarebbe, infatti, quello di posticipare l\u2019applicazione delle previsioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro (da ora in avanti: CCNL) del comparto \u00abFunzioni locali\u00bb, per il periodo 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018. Anche la nuova norma regionale, pertanto, si porrebbe in contrasto con il principio generale che riserva alla contrattazione collettiva il trattamento economico dei dipendenti pubblici. Ci\u00f2 avverrebbe nel solco di quanto previsto, a livello statale, dalla legge n. 150 del 2000, con connotati di specialit\u00e0 rispetto al d.lgs. n. 165 del 2001. Nell\u2019ambito del processo di contrattualizzazione del lavoro pubblico, essa ha previsto una specifica area di contrattazione per gli addetti agli uffici stampa nella pubblica amministrazione. A sua volta \u2013 ricorda il ricorrente \u2013 l\u2019art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo novellato dal d.lgs. n. 150 del 2009, ha ridotto a quattro i comparti di contrattazione collettiva nazionale nel pubblico impiego e ha previsto che, nell\u2019ambito di tali comparti, possono essere istituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Le richiamate disposizioni statali sarebbero espressione della competenza esclusiva dello Stato nella disciplina del rapporto di lavoro pubblico, anche in riferimento al personale di aree professionali specifiche, e della riserva di contrattazione collettiva. Ne deriverebbe l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019intervento normativo regionale, pur se caratterizzato da natura transitoria, per violazione dell\u2019art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Si avrebbe, inoltre, una disparit\u00e0 di trattamento tra dipendenti pubblici, in violazione del principio di eguaglianza di cui all\u2019art. 3 Cost., insieme al \u00abcontrasto con i principi di imparzialit\u00e0 e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all\u2019articolo 97 Cost.\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Del resto, aggiunge il ricorrente, la richiamata dichiarazione congiunta n. 8 al CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018, lungi dall\u2019escludere l\u2019applicazione del medesimo CCNL al personale addetto agli uffici stampa, si sarebbe limitata a prevedere un\u2019apposita sequenza contrattuale, ovvero \u00abuna specifica regolazione di raccordo, anche ai sensi dell\u2019art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provveda a disciplinare l\u2019applicazione della citata disposizione contrattuale nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria\u00bb. La disapplicazione del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018, da parte del legislatore regionale, non sarebbe quindi, a giudizio del ricorrente, \u00abneppure sotto il profilo letterale, compatibile con il contenuto della citata dichiarazione congiunta\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>4.\u2013 Anche con riferimento al ricorso ora in esame, si \u00e8 costituita in giudizio la Regione Liguria, in persona del proprio Presidente pro tempore, chiedendo che la questione di legittimit\u00e0 costituzionale sia dichiarata non fondata.<\/p>\n\n\n\n<p>La Regione evidenzia, anzitutto, la natura transitoria della disposizione contenuta nell\u2019art. 29, comma 2, lettera d), della legge reg. Liguria n. 25 del 2006. Tale disposizione, nell\u2019attesa dell\u2019entrata in vigore della fonte contrattuale nazionale, avrebbe chiarito che i profili professionali riguardanti i giornalisti dell\u2019Ufficio stampa avrebbero dovuto essere disciplinati dal contratto collettivo valido per i giornalisti. A distanza di 18 anni dalla legge statale \u00e8 stato firmato il CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018, relativo al comparto \u00abFunzioni locali\u00bb, il cui art. 18-bis ha descritto il profilo professionale di giornalista addetto all\u2019ufficio stampa di Regioni ed Enti locali.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale art. 18-bis, tuttavia, riguarderebbe \u2013 secondo la Regione \u2013 solo l\u2019inquadramento del personale da assumere presso gli uffici stampa regionali. Esso sarebbe quindi \u00abinidoneo\u00bb a ricostruire correttamente la posizione economico-giuridica raggiunta dal personale gi\u00e0 in servizio, come risulterebbe confermato anche dal tenore della dichiarazione congiunta n. 8 con la quale le parti firmatarie avrebbero convenuto di rimandare, ad apposita e futura sequenza contrattuale di raccordo, l\u2019applicazione dell\u2019art. 18-bis nei confronti del personale degli uffici stampa che, in via transitoria, era stato destinatario di una diversa disciplina contrattuale nazionale (come \u00e8 accaduto proprio con riguardo ai dipendenti dell\u2019Ufficio stampa oggetto delle norme regionali impugnate, cui \u00e8 stato transitoriamente applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, ai sensi dell\u2019art. 29, comma 2, lettera d, della legge reg. Liguria n. 25 del 2006).<\/p>\n\n\n\n<p>Il tutto, quindi, si iscriverebbe nella cornice di quanto previsto dall\u2019art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000, ai fini dell\u2019individuazione e della regolamentazione dei profili professionali indicati dalla contrattazione collettiva, nell\u2019ambito di una speciale area di contrattazione separata con l\u2019intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.<\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza, a giudizio della Regione, il regime transitorio delineato dall\u2019art. 29, comma 2, lettera d), secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 25 del 2006 non poteva dirsi cessato a seguito dell\u2019entrata in vigore del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018. Con la norma di interpretazione autentica oggetto di impugnativa, la Regione si sarebbe limitata a trarre \u00able naturali conseguenze dalla volont\u00e0 delle parti come espressamente manifestata nella sede della contrattazione nazionale con la dichiarazione congiunta n. 8, volont\u00e0 orientata a dare attuazione al CCNL Funzioni Locali secondo una sequenza procedimentale a s\u00e9 stante, che proprio la dichiarazione congiunta n. 8 descrive ed il successivo accordo sottoscritto anche con la FNSI andr\u00e0 a definire\u00bb. In sostanza, quindi, la Regione non avrebbe assunto iniziative autonome, ma si sarebbe limitata a dare applicazione ad una volont\u00e0 emersa nella competente sede contrattuale nazionale. Ne deriverebbe il rispetto del riparto di competenze di cui all\u2019art. 117 Cost.<\/p>\n\n\n\n<p>Del resto, aggiunge la Regione, \u00absotto il profilo pratico\u00bb, l\u2019applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro, specie laddove comporti nuovi inquadramenti di personale, non \u00e8 affatto \u00abautomatica\u00bb, poich\u00e9 \u00e8 necessaria l\u2019adozione di \u00abatti interni\u00bb, e viene spesso definita in seguito a indicazioni fornite dall\u2019Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).<\/p>\n\n\n\n<p>In conclusione, l\u2019impugnata norma di interpretazione autentica regolerebbe solo i rapporti di lavoro in essere, rimanendo fermo che l\u2019assunzione di nuovo personale presso gli uffici stampa regionali avverr\u00e0 in esecuzione del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018.<\/p>\n\n\n\n<p>5.\u2013 A seguito del rinvio di entrambe le cause a nuovo ruolo, disposto con decreto presidenziale del 9 marzo 2020, sia il Presidente del Consiglio dei ministri, sia la Regione Liguria, con memorie successivamente depositate, hanno ribadito, con riferimento a entrambi i ricorsi, le argomentazioni difensive gi\u00e0 illustrate.<\/p>\n\n\n\n<p>Considerato in diritto<\/p>\n\n\n\n<p>1.\u2013 Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, con ricorso iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2019, alcune disposizioni della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilit\u00e0 per l\u2019anno 2019), nonch\u00e9, con successivo ricorso iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2019, l\u2019intera legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 5 (Norma di interpretazione autentica), deducendo la violazione degli artt. 2, 3, 31, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto al primo dei ricorsi, lo scrutinio \u00e8 limitato agli artt. 2, commi 1 e 2, e 30, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018.<\/p>\n\n\n\n<p>Resta riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni proposte con lo stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Il secondo dei due ricorsi riguarda una disciplina che, come verr\u00e0 chiarito pi\u00f9 avanti, \u00e8 strettamente connessa a quella dettata dall\u2019art. 30, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018.<\/p>\n\n\n\n<p>I giudizi, cos\u00ec delimitati, devono pertanto essere riuniti, in ragione della loro connessione oggettiva, per essere trattati congiuntamente e decisi con un\u2019unica pronuncia.<\/p>\n\n\n\n<p>2.\u2013 L\u2019art. 2, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nel sostituire l\u2019intero art. 6 della legge della Regione Liguria 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull\u2019assunzione agli impieghi regionali), ha disciplinato, nel novellato comma 1 di quest\u2019ultimo, le modalit\u00e0 di pubblicazione e comunicazione del diario delle prove dei concorsi per l\u2019accesso agli impieghi regionali.<\/p>\n\n\n\n<p>Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera l), 51, primo comma, e 97, quarto comma, Cost. Risulterebbe violata la competenza dello Stato in materia di ordinamento civile, posto che le forme di pubblicit\u00e0 indicate dalla norma regionale non corrisponderebbero a quelle previste dall\u2019art. 6, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull\u2019accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalit\u00e0 di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), come richiamato dall\u2019art. 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u2019ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Inoltre, secondo il ricorrente, le forme di pubblicit\u00e0 previste dall\u2019art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994 rappresenterebbero una \u00abdiretta attuazione\u00bb degli artt. 51 e 97 Cost., con conseguente violazione anche di tali parametri.<\/p>\n\n\n\n<p>2.1.\u2013 La Regione Liguria ha preliminarmente eccepito l\u2019inammissibilit\u00e0 della questione per genericit\u00e0, in quanto essa risentirebbe di una \u00absospetta sinteticit\u00e0\u00bb e la censura dedotta non sarebbe argomentata \u00abin<\/p>\n\n\n\n<p>alcun modo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019eccezione non \u00e8 fondata.<\/p>\n\n\n\n<p>Le censure formulate dal ricorrente sono unitarie e denunciano, con sufficiente chiarezza, la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell\u2019ordinamento civile, che includerebbe, nella prospettazione del ricorso, anche la disciplina delle forme di pubblicit\u00e0 del calendario delle prove di esame, in quanto attinente al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e diretta espressione dei princ\u00ecpi sanciti dagli artt. 51 e 97 Cost.<\/p>\n\n\n\n<p>2.2.\u2013 Nel merito, la questione non \u00e8 fondata.<\/p>\n\n\n\n<p>La norma regionale impugnata, che regola la pubblicazione del diario delle prove di concorso e le modalit\u00e0 di convocazione dei candidati, rientra nella competenza legislativa residuale della Regione ai sensi dell\u2019art. 117, quarto comma, Cost.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la disciplina dei concorsi per l\u2019accesso al lavoro pubblico \u00e8 sottratta all\u2019incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, riferita alla disciplina del rapporto gi\u00e0 instaurato. I profili pubblicistico-organizzativi dell\u2019impiego pubblico<\/p>\n\n\n\n<p>regionale \u00abrientrano nell\u2019ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione\u00bb (ex multis, sentenza n. 126 del 2020, punto 5.1 del Considerato in diritto; sentenza n. 191 del 2017, punto 5.4 del Considerato in diritto; sentenza n. 149 del 2012, punto 4.2 del Considerato in diritto).<\/p>\n\n\n\n<p>La precisazione delle modalit\u00e0 con cui deve avvenire la pubblicazione del diario delle prove, nonch\u00e9 la convocazione dei singoli candidati, costituisce un profilo inerente alla disciplina della procedura concorsuale pubblicistica per l\u2019accesso ai ruoli regionali e, come tale, rientra nella competenza residuale delle Regioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di specie, peraltro, questa competenza \u00e8 stata esercitata dalla Regione Liguria adottando forme di pubblicit\u00e0 che appaiono non solo adeguate allo scopo, nel rispetto dei principi di trasparenza della procedura e di accessibilit\u00e0 in favore dei candidati, ma anche in linea con gli intendimenti generali fatti propri dallo stesso legislatore statale. \u00c8 prevista, infatti, la pubblicazione del diario nel sito istituzionale dell\u2019ente, in coerenza con la regola generale dettata, in materia di pubblicit\u00e0 legale degli atti e dei provvedimenti amministrativi, dall\u2019art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit\u00e0 nonch\u00e9 in materia di processo civile), facendo ricorso comunque, \u00ab[q]ualora il ridotto numero dei candidati lo consenta\u00bb, alla comunicazione scritta personale ai singoli candidati. Nell\u2019esercitare la propria competenza residuale, pertanto, la Regione non incorre neanche nella dedotta violazione degli artt. 51 e 97 Cost.<\/p>\n\n\n\n<p>3.\u2013 L\u2019art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 \u00e8 censurato dal Presidente del Consiglio dei ministri nelle parti in cui riscrive i commi 9, 10 e 11 dell\u2019art. 16 della legge reg. Liguria n. 15 del 1996 (rubricato \u00abSelezione pubblica per assunzioni di personale a tempo determinato\u00bb).<\/p>\n\n\n\n<p>Il nuovo comma 9 dell\u2019art. 16 della legge reg. Liguria n. 15 del 1996 stabilisce che, per le assunzioni \u00abin tutte le categorie\u00bb, \u00abpu\u00f2 essere previsto anche l\u2019accertamento della conoscenza dell\u2019uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche pi\u00f9 diffuse\u00bb. Secondo il ricorrente, la previsione di un simile accertamento come facoltativo, e non come obbligatorio, determinerebbe la violazione degli artt. 3,<\/p>\n\n\n\n<p>51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., avuto riguardo a quanto prevede la corrispondente normativa statale in tema di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di cui all\u2019art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.<\/p>\n\n\n\n<p>3.1.\u2013 La Regione Liguria ha, anche in questo caso, eccepito l\u2019inammissibilit\u00e0 delle questioni, assumendo la genericit\u00e0 delle censure statali, in quanto non argomentate e limitate \u00aba mere affermazioni\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019eccezione non \u00e8 fondata.<\/p>\n\n\n\n<p>Le censure proposte dall\u2019Avvocatura dello Stato, pur sintetiche, seguono un\u2019argomentazione idonea a prospettare la dedotta invasione della competenza esclusiva statale, coerentemente sorretta dal richiamo agli artt. 3, 51 e 97.<\/p>\n\n\n\n<p>3.2.\u2013 La questione non \u00e8 fondata.<\/p>\n\n\n\n<p>In sede di concorso per accedere a impieghi regionali, la valutazione discrezionale circa la conoscenza da parte dei candidati delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche pi\u00f9 diffuse costituisce uno degli aspetti riconducibili alla materia dell\u2019organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali. Tale discrezionalit\u00e0 non pu\u00f2 che manifestarsi \u00abnella fase anteriore all\u2019instaurazione del contratto di lavoro e incide in modo diretto sul comportamento delle amministrazioni nell\u2019organizzazione delle proprie risorse umane e solo in via riflessa ed eventualmente sulle posizioni soggettive\u00bb (da ultimo, sentenza n. 241 del 2018).<\/p>\n\n\n\n<p>La disposizione della legge regionale in esame \u00e8 da ricondurre alla competenza residuale della Regione (art. 117, quarto comma, Cost.). Nell\u2019esercizio della propria discrezionalit\u00e0 in materia ben pu\u00f2 la Regione calibrare i requisiti di accesso alle selezioni pubbliche in relazione al profilo professionale di volta in volta valutato, affiancando le conoscenze informatiche ad altri requisiti ritenuti pertinenti per lo svolgimento delle mansioni dedotte nel contratto. La formulazione della disposizione impugnata, nel prevedere come meramente facoltativo l\u2019accertamento delle conoscenze informatiche, consente all\u2019amministrazione di valutarne l\u2019effettiva necessit\u00e0, in coerenza con i principi di parit\u00e0 nell\u2019accesso agli uffici pubblici e di buon andamento dell\u2019amministrazione, sottesi agli invocati artt. 3, 51 e 97 Cost.<\/p>\n\n\n\n<p>4.\u2013 L\u2019art. 16, comma 10, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, quale sostituito dall\u2019art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, stabilisce quanto segue: \u00abLe assunzioni a tempo determinato avvengono per chiamata dei candidati nel rispetto dell\u2019ordine di avviamento o graduatoria. Nel caso sia necessario assumere pi\u00f9 dipendenti con uguale decorrenza, e per periodi di diversa durata, l\u2019assunzione per il periodo pi\u00f9 lungo avviene nei confronti dei candidati risultati idonei seguendo l\u2019ordine della graduatoria o dell\u2019elenco\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo il ricorrente, questa disposizione confliggerebbe con gli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione all\u2019art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u2019anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in quanto disciplinerebbe la fattispecie dello scorrimento delle graduatorie in modo difforme dalla normativa statale di riferimento.<\/p>\n\n\n\n<p>4.1.\u2013 Nelle more del giudizio, la disposizione censurata \u00e8 stata abrogata dall\u2019art. 3 della legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 4, recante \u00abModifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilit\u00e0 per l\u2019anno 2019) e altre disposizioni di adeguamento\u00bb, con effetto dal 27 aprile 2019. La Regione, quindi, ha concluso per l\u2019intervenuta cessazione della materia del contendere.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa Corte ha costantemente affermato che lo ius superveniens determina la cessazione della materia del contendere, purch\u00e9 la modifica sia satisfattiva delle pretese avanzate con il ricorso e la norma censurata non abbia, medio tempore, ricevuto applicazione (ex plurimis, da ultimo, sentenze n. 70 e n. 25 del 2020; ordinanza n. 140 del 2020).<\/p>\n\n\n\n<p>In sede di pubblica udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione dell\u2019intervenuta abrogazione della norma, ha dichiarato di non coltivare pi\u00f9 alcun interesse per l\u2019impugnazione. La Regione ha inoltre dichiarato che, durante il periodo di vigenza \u2013 peraltro assai breve (su quest\u2019ultimo aspetto, sentenza n. 32 del 2015, punto 3.2 del Considerato in diritto) \u2013 la norma non ha ricevuto alcuna applicazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Da queste convergenti allegazioni si deve pertanto desumere che esistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018.<\/p>\n\n\n\n<p>5.\u2013 L\u2019art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 \u00e8 impugnato anche nella parte in cui sostituisce il comma 11 dell\u2019art. 16 della legge reg. Liguria n. 15 del 1996. La norma cos\u00ec introdotta prevede quanto segue: \u00abI candidati che si trovino nel periodo corrispondente all\u2019interdizione anticipata dal lavoro e all\u2019astensione obbligatoria per maternit\u00e0 hanno titolo a permanere in graduatoria e ad essere richiamati in caso di ulteriore utilizzo della graduatoria stessa da parte dell\u2019Amministrazione al termine del predetto periodo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo il ricorrente, questa disposizione violerebbe gli artt. 2, 3, 31 e 51 Cost., in relazione all\u2019art. 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, a norma dell\u2019articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), in quanto, nel dettare \u00abregole peculiari\u00bb per la fattispecie del \u00abpersonale in aspettativa per maternit\u00e0\u00bb, finirebbe con l\u2019introdurre una \u00abdiscriminazione in ragione dello stato di gravidanza\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>5.1.\u2013 Deve premettersi che, nelle more del giudizio, la norma impugnata \u00e8 stata abrogata dall\u2019art. 3 della legge reg. Liguria n. 4 del 2019, con decorrenza 27 aprile 2019. La Regione Liguria ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione dell\u2019intervenuta abrogazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Non ricorrono in questo caso gli estremi per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.<\/p>\n\n\n\n<p>In sede di pubblica udienza, il ricorrente non ha esteso a questa disposizione la propria volont\u00e0 di non coltivare l\u2019impugnazione proposta. Inoltre, non c\u2019\u00e8 evidenza alcuna della mancata applicazione, medio tempore, della norma impugnata. Essa, infatti, \u00e8 rimasta in vigore per pi\u00f9 di quattro mesi (dal 1\u00b0 gennaio al 26 aprile 2019), arco temporale durante il quale non pu\u00f2 escludersi che l\u2019effetto di discriminazione lamentato dallo Stato sia venuto in essere. Tanto basta per sostenere che non vi \u00e8 cessazione della materia del contendere (da ultimo, sentenze n. 68 del 2018, punto n. 14.1 del Considerato in diritto, e n. 191 del 2017, punto n. 5.3 del Considerato in diritto).<\/p>\n\n\n\n<p>5.2.\u2013 Nel merito, la questione \u00e8 fondata.<\/p>\n\n\n\n<p>La norma impugnata richiama esplicitamente gli istituti del congedo obbligatorio di maternit\u00e0, disciplinato dall\u2019art. 16 del d.lgs. n. 151 del 2001 (norma che prevede, come condizione ordinaria, il \u00abdivieto di adibire al lavoro le donne\u00bb durante i due mesi precedenti la data presunta del parto \u2013 ovvero, ove il parto avvenga oltre tale data, anche per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto \u2013 nonch\u00e9 durante i tre mesi dopo il parto), e dell\u2019interdizione anticipata dal lavoro, di cui all\u2019art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001 (disposizione che prevede per le lavoratrici in stato di gravidanza un ulteriore periodo di astensione dal lavoro, che si va ad aggiungere a quello di congedo obbligatorio per maternit\u00e0, in caso di gravi o particolari motivi che sono valutati dalla Direzione territoriale del lavoro e dalla ASL).<\/p>\n\n\n\n<p>Essa prevede che, per i corrispondenti periodi di tempo, i candidati gi\u00e0 inclusi in una graduatoria hanno \u00abtitolo\u00bb a permanervi e ad essere \u00abrichiamati\u00bb in caso di \u00abulteriore\u00bb utilizzo della graduatoria stessa. Il ricorrente assume che, in tal modo, si finisce per negare il diritto all\u2019immediata assunzione in servizio dei candidati che, pur inclusi in graduatoria, si trovino nel periodo corrispondente al congedo per maternit\u00e0, ovvero che godano dell\u2019interdizione anticipata dal lavoro, poich\u00e9 si posticipa l\u2019accesso al lavoro al momento del successivo \u2013 ma solo eventuale \u2013 \u00abulteriore\u00bb scorrimento della graduatoria.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec ricostruita, la disposizione censurata si pone in insanabile contrasto con i principi costituzionali che tutelano l\u2019interesse primario dei minori. I principi gi\u00e0 espressi da questa Corte, relativamente al divieto di discriminazioni connesse allo stato di gravidanza e alla maternit\u00e0, nonch\u00e9 alla cura del bambino, intesa come valorizzazione di un peculiare legame affettivo e relazionale (sentenza n. 158 del 2018, che richiama le sentenze n. 61 del 1991 e n. 423 del 1995), devono, peraltro, seguendo il corso dell\u2019evoluzione legislativa, considerarsi estesi al padre lavoratore, quando ricorrono le condizioni indicate dall\u2019art. 28 del d.lgs. n. 151 del 2001. Secondo questa disposizione, in caso di morte o di infermit\u00e0 grave della madre, ovvero di abbandono, nonch\u00e9 in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, quest\u2019ultimo ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente a quello del congedo obbligatorio di maternit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>La previsione della legge della Regione Liguria secondo cui i candidati non possono essere immediatamente assunti, qualora si trovino nei periodi corrispondenti al congedo ovvero all\u2019interdizione dal lavoro, \u00e8 in contrasto con tutti i parametri evocati dal ricorrente, che congiuntamente esprimono i principi di non discriminazione, di protezione del minore e di tutela della maternit\u00e0, pi\u00f9 volte enunciati da questa Corte.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale disposizione, nel privare i candidati di una concreta possibilit\u00e0 di immissione in ruolo, con la perdita dei connessi benefici giuridici ed economici, compromette il loro accesso all\u2019impiego, nell\u2019ipotesi in cui la graduatoria non divenga oggetto di \u00abulteriore\u00bb utilizzo. Ci\u00f2 determina una palese discriminazione in ragione dello stato di gravidanza e di maternit\u00e0, che si sostanzia nella perdita di chance, collegata a un effettivo ingresso in ambito lavorativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Deve, pertanto, essere dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui ha sostituito l\u2019art. 16, comma 11, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996.<\/p>\n\n\n\n<p>6.\u2013 Anche l\u2019art. 30, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 forma oggetto delle censure di cui al primo dei due ricorsi di cui qui si discute. Con tale disposizione il legislatore regionale ha introdotto una norma di \u00abinterpretazione autentica\u00bb dell\u2019art. 29, comma 2, lettera d), secondo periodo, della legge della Regione Liguria 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull\u2019autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria). Essa interviene sul profilo professionale (e sul connesso \u00abequivalente economico\u00bb) attribuibile al personale dell\u2019Ufficio stampa dell\u2019Ufficio di Presidenza dell\u2019Assemblea legislativa regionale.<\/p>\n\n\n\n<p>La norma di \u00abinterpretazione autentica\u00bb \u00e8 impugnata dallo Stato per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto essa consisterebbe in una norma innovativa, e non di mera interpretazione, atta a cristallizzare il trattamento economico e giuridico applicabile al personale assunto in data anteriore al 21 maggio 2018, senza alcun rinvio alla contrattazione collettiva di settore (costituita, adesso, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto \u00abFunzioni locali\u00bb, per il periodo 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018).<\/p>\n\n\n\n<p>Successivamente alla proposizione del primo ricorso, la norma impugnata \u00e8 stata abrogata dall\u2019art. 1, comma 1, della legge reg. Liguria n. 4 del 2019. L\u2019art. 1 della coeva legge reg. Liguria n. 5 del 2019, tuttavia, ha contestualmente introdotto una nuova norma di interpretazione autentica, simile a quella abrogata, oggetto del secondo ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo caso, l\u2019Avvocatura dello Stato \u2013 nell\u2019impugnare, con il secondo dei due ricorsi qui esaminati, l\u2019intera legge regionale n. 5 del 2019 che, oltre all\u2019art. 1, contiene anche l\u2019art. 2, rubricato \u00abDichiarazione d\u2019urgenza\u00bb \u2013 ha dedotto la violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la nuova norma di interpretazione autentica, quale introdotta dall\u2019art. 1 della legge reg. Liguria n. 5 del 2019, comporterebbe la disapplicazione, in parte qua, del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018. Secondo il ricorrente, da ci\u00f2 deriverebbe una disparit\u00e0 di trattamento tra dipendenti pubblici, oltre che la violazione dei principi di imparzialit\u00e0 e buon andamento della pubblica amministrazione.<\/p>\n\n\n\n<p>6.1.\u2013 Quanto all\u2019ammissibilit\u00e0 della questione sollevata sull\u2019intera legge reg. Liguria n. 5 del 2019, si deve porre in evidenza che l\u2019impugnazione del Presidente del Consiglio dei ministri investe l\u2019intera legge regionale, composta, come gi\u00e0 detto, da due articoli. Anche se le doglianze si riferiscono al contenuto del solo art. 1, \u00e8 di tutta evidenza che i due articoli sono tenuti insieme da un forte e coerente nesso, tanto da non ingenerare incertezze circa il contenuto delle censure (da ultimo, sentenza n. 128 del 2020).<\/p>\n\n\n\n<p>Questa Corte ha chiarito che se \u00ab\u00e8 inammissibile l\u2019impugnativa di una intera legge ove ci\u00f2 comporti la genericit\u00e0 delle censure che non consenta la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalit\u00e0\u00bb, sono, invece, ammissibili \u00able impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure\u00bb (tra le tante, sentenze nn. 143 e 128 del 2020, n. 247 del 2018, n. 14 del 2017 e n. 141 del 2010).<\/p>\n\n\n\n<p>Questo \u00e8 il caso della legge regionale impugnata, poich\u00e9 l\u2019art. 2, che prevede la precisazione del giorno della sua entrata in vigore, riveste una funzione meramente accessoria rispetto al contenuto dell\u2019art. 1 (sentenze n. 128 del 2020, n. 14 del 2017 e n. 201 del 2008).<\/p>\n\n\n\n<p>6.2.\u2013 Nel passare al merito, si impone un breve inquadramento delle questioni sollevate.<\/p>\n\n\n\n<p>6.2.1.\u2013 La legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivit\u00e0 di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), prevede all\u2019art. 9 che le pubbliche amministrazioni possono dotarsi di un ufficio stampa che svolge attivit\u00e0 indirizzata ai mezzi di comunicazione di massa. A norma del comma 2 dell\u2019art. 9, il personale degli uffici stampa \u00e8 iscritto all\u2019albo nazionale dei giornalisti ed \u00e8 costituito da dipendenti di amministrazioni pubbliche, anche in comando o fuori ruolo (ovvero, da personale estraneo alla p.a.).<\/p>\n\n\n\n<p>Il comma 5 dell\u2019art. 9 ha, inoltre, stabilito che l\u2019individuazione e la regolamentazione dei profili professionali del personale in questione \u00absono affidate alla contrattazione collettiva nell\u2019\u00e0mbito di una speciale area di contrattazione, con l\u2019intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti\u00bb. Per molti anni successivi al varo della legge, tale \u00abspeciale area di contrattazione\u00bb non \u00e8 stata creata. Alcune Regioni \u2013 tra queste la Liguria \u2013 hanno stabilito pertanto di applicare le previsioni del vigente contratto collettivo dei giornalisti, stipulato dalle organizzazioni degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI). L\u2019art. 29, comma 2, lettera d), secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 25 del 2006, con specifico riguardo al personale dell\u2019Ufficio stampa della Presidenza dell\u2019Assemblea legislativa regionale, ha stabilito che, \u00ab[s]ino alla data di entrata in vigore dell\u2019apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attivit\u00e0 di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni\u00bb, sono attribuiti a quel personale \u00abi profili professionali dei giornalisti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, nonch\u00e9 l\u2019equivalente economico previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per i relativi profili\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>In data 21 maggio 2018 \u00e8 stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale del comparto \u00abFunzioni locali\u00bb, per il triennio 2016-2018 (d\u2019ora innanzi: CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018). Tale contratto, all\u2019art. 18-bis, ha istituito i nuovi profili per le attivit\u00e0 di comunicazione e informazione delle amministrazioni locali. Al tempo stesso, la allegata dichiarazione congiunta n. 8 ha preso in considerazione la situazione di quel personale \u00abal quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria\u00bb, e ha quindi stabilito, per tale personale, di rimandare ad \u00abapposita sequenza contrattuale\u00bb la \u00abspecifica regolazione di raccordo\u00bb atta a disciplinare l\u2019applicazione delle norme di cui all\u2019art. 18-bis.<\/p>\n\n\n\n<p>6.2.2.\u2013 In tale quadro si collocano le due norme regionali oggetto dell\u2019impugnazione del Presidente del Consiglio dei ministri.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la norma di \u00abinterpretazione autentica\u00bb di cui all\u2019art. 30, comma 1, della legge regionale n. 29 del 2018 (impugnata con il primo dei due ricorsi in decisione), il legislatore ligure ha stabilito che l\u2019inciso \u00absino alla data di entrata in vigore dell\u2019apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attivit\u00e0 di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni\u00bb (espressione contenuta nel secondo periodo della lettera d del comma 2 dell\u2019art. 29 della legge reg. Liguria n. 25 del 2006), deve essere inteso \u00abnel senso che l\u2019accordo collettivo nazionale quadro \u00e8 quello definito a seguito dell\u2019apposita sequenza contrattuale di cui alla dichiarazione congiunta n. 8 al<\/p>\n\n\n\n<p>CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018\u00bb. In tal modo, si \u00e8 disposta l\u2019applicazione del contratto collettivo<\/p>\n\n\n\n<p>dei giornalisti anche oltre l\u2019entrata in vigore del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo stesso art. 30, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 ha altres\u00ec stabilito, nella seconda<\/p>\n\n\n\n<p>parte, quanto segue: \u00abRimane comunque ferma l\u2019applicazione dei \u201cprofili professionali dei giornalisti<\/p>\n\n\n\n<p>previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, nonch\u00e9 l\u2019equivalente economico<\/p>\n\n\n\n<p>previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per i relativi profili\u201d nei<\/p>\n\n\n\n<p>confronti del personale assunto con contratto a tempo determinato anteriormente alla data del 21 maggio<\/p>\n\n\n\n<p>2018\u00bb. Si \u00e8 cos\u00ec confermata per tale personale l\u2019applicazione del contratto collettivo dei giornalisti anche per il periodo successivo all\u2019entrata in vigore della specifica regolazione di raccordo preannunziata dalla<\/p>\n\n\n\n<p>dichiarazione congiunta n. 8 di cui al CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la successiva disposizione di cui all\u2019art. 1 della legge regionale n. 5 del 2019 (oggetto del secondo<\/p>\n\n\n\n<p>ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri) la Regione Liguria, abrogato l\u2019intero comma 1<\/p>\n\n\n\n<p>dell\u2019art. 30 della legge regionale n. 28 del 2019, ne ha riproposto in modo identico la prima parte, con<\/p>\n\n\n\n<p>l\u2019effetto di confermare l\u2019applicazione del contratto collettivo dei giornalisti anche oltre l\u2019entrata in vigore del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018, ma pur sempre fino all\u2019entrata in vigore della specifica regolazione di raccordo menzionata dalla dichiarazione congiunta n. 8. Non \u00e8 stata, invece, pi\u00f9 riprodotta la (gi\u00e0 abrogata) seconda parte della stessa disposizione, che manteneva fermo, per il personale assunto prima del 21 maggio 2018, il regime dettato dalla contrattazione collettiva dei giornalisti.<\/p>\n\n\n\n<p>Il quadro normativo si completa poi, a livello statale, con la novella introdotta dall\u2019art. 1, comma 160,<\/p>\n\n\n\n<p>della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u2019anno finanziario 2020 e<\/p>\n\n\n\n<p>bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). Si tratta del nuovo comma 5-bis dell\u2019art. 9 della legge n. 150<\/p>\n\n\n\n<p>del 2000, che ha stabilito, con decorrenza 1\u00b0 gennaio 2020, quanto segue: \u00abAi dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all\u2019entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell\u2019amministrazione di appartenenza, pu\u00f2 essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se pi\u00f9 favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall\u2019articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalit\u00e0 e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Come recentemente affermato da questa Corte, tale novella legislativa \u00abdeve intendersi riferita unicamente ai rapporti di lavoro dei singoli soggetti, ancorch\u00e9 la loro regolazione con il contratto di lavoro giornalistico abbia trovato fonte e ragione in normative regionali, che tale applicazione espressamente autorizzavano, mentre non potrebbe intendersi quale ratifica di tali leggi regionali anche al fine di autorizzazione della spesa da parte dell\u2019ente locale\u00bb (sentenza n. 112 del 2020, punto 5 del Considerato in diritto).<\/p>\n\n\n\n<p>6.3.\u2013 Alla luce del quadro normativo qui ricostruito nei suoi tratti essenziali, le due questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri sono fondate.<\/p>\n\n\n\n<p>Con riferimento a leggi regionali simili a quelle oggi sub iudice, questa Corte ha affermato che l\u2019applicazione a una categoria di personale di ruolo della Regione di un contratto collettivo non negoziato dall\u2019Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ma dalle organizzazioni degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana, v\u00ecola l\u2019art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto \u00ab[l]a disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra [&#8230;] nella materia \u201cordinamento civile\u201d e spetta in via esclusiva al legislatore nazionale\u00bb. Viene, infatti, in considerazione un rapporto di lavoro che, a seguito della privatizzazione, \u00ab\u00e8 disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalla specifica contrattazione collettiva, espressamente regolata dall\u2019art. 2\u00bb del d.lgs. n. 165 del 2001 (sentenza n. 10 del 2019, punto 6 del Considerato in diritto).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, prevede, al comma 2, ultimo periodo, che \u00ab[n]ell\u2019ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalit\u00e0\u00bb. Proprio alla luce di tale previsione, il CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 ha disciplinato la posizione dei giornalisti addetti agli uffici stampa in questione, con la conseguenza che \u00abla legge impugnata v\u00ecola la sfera di competenza statale, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del pubblico impiego\u00bb (sentenza n. 10 del 2019, punto 6 del Considerato in diritto).<\/p>\n\n\n\n<p>Anche le disposizioni regionali censurate, nello stabilire le condizioni di perdurante applicabilit\u00e0 della contrattazione collettiva dei giornalisti, in luogo di quella del comparto \u00abFunzioni locali\u00bb, determinano l\u2019effetto di rendere applicabile un contratto collettivo che non coincide con quello indicato dalla fonte a ci\u00f2 deputata, con conseguente violazione delle prerogative statali in materia (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.)<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9 a considerazioni diverse pu\u00f2 condurre la natura solo transitoria delle norme impugnate (ovvero, l\u2019avvenuta abrogazione dell\u2019art. 30, comma 1, seconda parte, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, che regolava l\u2019applicazione del contratto collettivo dei giornalisti per il personale assunto antecedentemente al 21 maggio 2018), poich\u00e9 la contrattazione collettiva cui rinvia la legislazione statale non \u00e8 derogabile neanche in via provvisoria.<\/p>\n\n\n\n<p>Queste conclusioni, ribadite dalla gi\u00e0 citata sentenza n. 112 del 2020 (punto 12 del Considerato in diritto), chiariscono che \u00e8 la contrattazione collettiva di settore la sede in cui si adottano le soluzioni pi\u00f9 consone per regolamentare l\u2019attivit\u00e0 dei giornalisti alle dipendenze della pubblica amministrazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Si deve pertanto dichiarare l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 30, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 e dell\u2019intera legge reg. Liguria n. 5 del 2019. Restano assorbiti gli ulteriori parametri evocati dal Presidente del Consiglio dei ministri.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">PER QUESTI MOTIVI<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimit\u00e0 costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 41 del 2019; riuniti i giudizi;<\/p>\n\n\n\n<p>1) dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilit\u00e0 per l\u2019anno 2019), nella parte in cui ha sostituito l\u2019art. 16, comma 11, della legge della Regione Liguria 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull\u2019assunzione agli impieghi regionali);<\/p>\n\n\n\n<p>2) dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 30, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 e dell\u2019intera legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 5 (Norma di interpretazione autentica);<\/p>\n\n\n\n<p>3) dichiara non fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, promossa, in riferimento agli artt. 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n\n\n\n<p>4) dichiara non fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui ha sostituito l\u2019art. 16, comma 9, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, promossa, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;<\/p>\n\n\n\n<p>5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui ha sostituito l\u2019art. 16, comma 10, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, promossa, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 luglio 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>F.to:<\/p>\n\n\n\n<p>Mario Rosario MORELLI, Presidente<\/p>\n\n\n\n<p>Silvana SCIARRA, Redattore<\/p>\n\n\n\n<p>Roberto MILANA, Cancelliere<\/p>\n\n\n\n<p>Depositata in Cancelleria il 10 settembre 2020.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Presidente MORELLI &#8211; Redattore SCIARRA Udienza Pubblica del 22\/07\/2020 Decisione del 22\/07\/2020 Deposito del 10\/09\/2020 Pubblicazione in G. 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