{"id":1903,"date":"2022-05-06T15:55:24","date_gmt":"2022-05-06T13:55:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1903"},"modified":"2022-05-06T15:55:27","modified_gmt":"2022-05-06T13:55:27","slug":"parita-di-genere-nelle-liste-elettorali-nei-comuni-sotto-i-5-000-abitanti-corte-costituzionale-sentenza-del-10-marzo-2022","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2022\/05\/06\/parita-di-genere-nelle-liste-elettorali-nei-comuni-sotto-i-5-000-abitanti-corte-costituzionale-sentenza-del-10-marzo-2022\/","title":{"rendered":"Parit\u00e0 di genere nelle liste elettorali nei comuni sotto i 5.000 abitanti, Corte Costituzionale, sentenza del 10 marzo 2022"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u00f2 ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u00d2, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,<\/p>\n\n\n\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">SENTENZA<\/p>\n\n\n\n<p>nel giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u2019ordinamento degli enti locali) e dell\u2019art. 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), promosso dal Consiglio di Stato, sezione terza, nel procedimento vertente tra A. F. e altro e il Comune di Castello del Matese e altri, con ordinanza del 4 giugno 2021, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell\u2019anno 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>Visti gli atti di costituzione di A. F. e L. D.L., nonch\u00e9 l\u2019atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<\/p>\n\n\n\n<p>udita nell\u2019udienza pubblica del 25 gennaio 2022 la Giudice relatrice Daria de Pretis;<\/p>\n\n\n\n<p>uditi l\u2019avvocato Federico Maurizio Ricciardi per A. F. e L. D.L. e l\u2019avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri;<\/p>\n\n\n\n<p>deliberato nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><em>Ritenuto in fatto<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1.\u2013 Con ordinanza del 4 giugno 2021, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 2021, il Consiglio di Stato, sezione terza, ha sollevato questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u2019ordinamento degli enti locali) e dell\u2019art. 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 71 t.u. enti locali disciplina l\u2019elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti. Il suo comma 3-bis, inserito dall\u2019art. 2, comma 1, lettera c), numero 1), della legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunit\u00e0 nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni), prevede quanto segue: \u00ab[n]elle liste dei candidati \u00e8 assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi pu\u00f2 essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all\u2019unit\u00e0 superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice a quo dubita della legittimit\u00e0 costituzionale di tale disposizione \u00abnella parte in cui non prevede la necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 30 del d.P.R. n. 570 del 1960 disciplina i compiti spettanti alla \u00abCommissione elettorale mandamentale\u00bb dopo la presentazione delle candidature nei comuni sino a 10.000 abitanti, nell\u2019ambito del procedimento preparatorio alle elezioni dei consigli comunali. In particolare, la lettera d-bis) censurata \u2013 dapprima inserita dall\u2019art. 4, comma 1, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull\u2019elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) e successivamente cos\u00ec sostituita dall\u2019art. 2, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 215 del 2012 \u2013 prevede che, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature la Commissione: \u00abverifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell\u2019articolo 71 del testo unico delle leggi sull\u2019ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall\u2019ultimo della lista. La riduzione della lista non pu\u00f2, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l\u2019ammissione della lista medesima\u00bb; mentre la lettera e), modificata dall\u2019art. 2, comma 2, lettera a), numero 2, della legge n. 215 del 2012, prevede che la medesima Commissione \u00abricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis\u00bb dell\u2019art. 71 t.u. enti locali.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rimettente dubita della legittimit\u00e0 costituzionale di questa disposizione \u00abnella parte in cui esclude dal regime sanzionatorio sub specie \u201cesclusione della lista\u201d [\u2026] le liste elettorali presentate in violazione della necessaria rappresentativit\u00e0 di entrambi i sessi in riferimento ai comuni con meno di 5.000 abitanti\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Le questioni sono sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u2019ultimo in relazione all\u2019art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all\u2019art. 1 del Protocollo n. 12 alla CEDU, firmato a Roma il 4 novembre 2000.<\/p>\n\n\n\n<p>1.1.\u2013 L\u2019incidente di costituzionalit\u00e0 \u00e8 sorto nel corso del giudizio d\u2019appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 6185 del 16 dicembre 2020, che ha respinto il ricorso proposto da A. F. e L. D.L. nella qualit\u00e0 di elettori e componenti di una lista elettorale denominata \u00abCastello Unita\u00bb, partecipante alle elezioni tenutesi il 21 e 22 settembre 2020 per il rinnovo del consiglio comunale di Castello del Matese, comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.<\/p>\n\n\n\n<p>I ricorrenti, sull\u2019assunto che la sottocommissione elettorale circondariale, decidendo il loro reclamo, avrebbe illegittimamente negato la ricusazione dell\u2019unica lista concorrente denominata \u00abLe Due Torri\u00bb, in quanto composta senza candidature femminili, avevano chiesto l\u2019annullamento dei provvedimenti di convalida e di proclamazione degli eletti, la rettifica dei risultati elettorali e l\u2019assegnazione agli stessi ricorrenti, quali secondo e terzo dei non eletti, dei seggi ottenuti da tale lista concorrente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il TAR Campania, nel respingere il ricorso, ha ritenuto che l\u2019art. 2, comma l, lettera c), numero l), della legge n. 215 del 2012, recante modifiche al t.u. enti locali e al d.P.R. n. 570 del 1960, pur prevedendo il controllo e il diretto intervento delle commissioni elettorali circondariali a garanzia della rappresentanza di entrambi i sessi anche nelle liste dei candidati relative ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non appresterebbe tuttavia misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurino tale rappresentanza. A suo giudizio, inoltre, non \u00e8 possibile interpretare in via analogica le disposizioni sulla parit\u00e0 di genere previste per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per il carattere speciale della disciplina elettorale.<\/p>\n\n\n\n<p>1.2.\u2013 Il rimettente osserva, in primo luogo, che l\u2019attuale quadro normativo prevede \u00abtre livelli di tutela\u00bb della parit\u00e0 di genere nelle elezioni dei consigli comunali, diversamente operanti a seconda del numero degli abitanti del comune.<\/p>\n\n\n\n<p>Il livello \u00abmassimo\u00bb riguarderebbe i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, per i quali operano \u00abdue differenti meccanismi, uno di riduzione e l\u2019altro di esclusione\u00bb delle liste. La regola secondo cui \u00abnelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo` essere rappresentato in misura superiore a due terzi\u00bb (art. 73, comma 1, t.u. enti locali, come modificato dall\u2019art. 2, comma 1, lettera d, numero 1, della legge n. 215 del 2012) \u00e8 presidiata dall\u2019art. 33, primo comma, lettera d-bis), del d.P.R. n. 570 del 1960 (lettera cos\u00ec sostituita dall\u2019art. 2, comma 2, lettera b, numero 1, della legge n. 215 del 2012), in base al quale la commissione elettorale mandamentale \u00abriduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere pi\u00f9 rappresentato, procedendo dall\u2019ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del [&#8230;] comma 1 dell\u2019articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni\u00bb. Qualora poi \u00abla lista, all\u2019esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto\u00bb, essa viene ricusata (art. 33, primo comma, lettera d-bis).<\/p>\n\n\n\n<p>Un livello \u00abintermedio\u00bb di tutela opererebbe invece per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti. Anche in questo caso \u00abnessuno dei due sessi puo` essere rappresentato in misura superiore ai due terzi\u00bb (art. 71, comma 3-bis, secondo periodo, t.u. enti locali), ma il rimedio al superamento del limite \u00e8 costituito solo dalla riduzione delle liste mediante cancellazione dei nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi, procedendo dall\u2019ultimo dei candidati. Non \u00e8 invece prevista la ricusazione, stabilendosi che \u00ab[l]a riduzione della lista non pu\u00f2, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l\u2019ammissione della lista medesima\u00bb (art. 30, primo comma, lettera d-bis, del d.P.R. n. 570 del 1960).<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l\u2019unica previsione di riequilibrio di genere sarebbe quella contenuta nell\u2019art. 71, comma 3-bis, primo periodo, t.u. enti locali, secondo cui \u00ab[n]elle liste dei candidati \u00e8 assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi\u00bb. Secondo il rimettente, \u00abla rubrica della norma \u201celezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti\u201d consente con certezza di estendere la sua efficacia ai Comuni che presentino tale densit\u00e0 anagrafica e tuttavia non \u00e8 prevista dalla vigente normativa alcuna misura sanzionatoria a carico delle liste che non assicurino la rappresentanza di entrambi i sessi\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>1.3.\u2013 Dopo avere cos\u00ec ricostruito il quadro normativo, il rimettente osserva, quanto alla rilevanza, che il giudizio a quo non potrebbe essere definito senza applicare l\u2019art. 71, comma 3-bis, t.u. enti locali, come inserito dall\u2019art. 2, comma 1, lettera c), numero 1), della legge n. 215 del 2012. La sua applicazione \u2013 e quindi il \u00abmancato obbligo di rappresentativit\u00e0 di entrambi i generi nelle liste elettorali in Comuni con meno di 5.000 abitanti e [dalla] contestuale assenza di meccanismi sanzionatori e deterrenti contro la violazione del principio della parit\u00e0 di genere\u00bb \u2013 comporterebbe il rigetto dell\u2019appello. L\u2019accoglimento delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale nei termini posti dallo stesso giudice a quo imporrebbe invece l\u2019esclusione della lista \u00abLe due Torri\u00bb, l\u2019annullamento del risultato elettorale e la proclamazione degli appellanti quali consiglieri comunali.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rimettente esclude la possibilit\u00e0 di interpretare le disposizioni censurate in senso costituzionalmente orientato. In particolare, il citato art. 71, comma 3-bis, non potrebbe essere interpretato nel senso che \u00abla presenza obbligatoria di persone appartenenti ad entrambi i sessi [sarebbe] prescritta per tutti i Comuni, a prescindere dal numero di abitanti ma, nei Comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti, tale presenza non [potrebbe] essere rappresentata in misura superiore ai 2\/3\u00bb, con la conseguenza che, ragionando a contrario, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la presenza di entrambi i generi dovrebbe essere assicurata \u00absenza che venga in rilievo un limite minimo n\u00e9 massimo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa interpretazione contrasterebbe, sia con il dato letterale, sia con quello sistematico del censurato comma 3-bis. Nonostante nel suo incipit la disposizione sembri disporre un obbligo generalizzato di rappresentanza di entrambi i sessi a prescindere dal numero degli abitanti del comune, nella sua seconda parte \u00abnon risponde al canone di generalit\u00e0\u00bb e prevede una riserva di quote solo nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti. Questa conclusione troverebbe conferma, sul piano sistematico, sia nell\u2019art. 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. n. 570 del 1960, anch\u2019esso oggetto di censura, che predispone \u00abmisure sanzionatorie\u00bb solo in riferimento ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia nell\u2019art. 71, comma 5, t.u. enti locali, che prevede la \u201cdoppia preferenza di genere\u201d quale ulteriore misura di riequilibrio tra i sessi, ma sempre nei soli comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rimettente esclude altres\u00ec che possa essere applicata in via analogica la disciplina relativa ai \u00abComuni pi\u00f9 grandi\u00bb, in quanto il legislatore, \u00abpur dopo avere espressamente previsto l\u2019obbligo di assicurare la parit\u00e0 di genere nelle elezioni di qualsiasi Comune, [avrebbe] chiaramente e volutamente omesso di disciplinare le conseguenze della violazione di tale obbligo nei Comuni pi\u00f9 piccoli\u00bb, sicch\u00e9 un\u2019estensione analogica \u00abequivarrebbe ad un\u2019attivit\u00e0 di creazione legislativa\u00bb. In tale senso deporrebbero anche i lavori preparatori della legge n. 215 del 2012 (\u00e8 citato un \u00abDossier studi n. 376\/12\u00bb, che circoscriverebbe la portata applicativa di tale legge ai \u00abComuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti\u00bb) e una circolare del Ministero dell\u2019interno.<\/p>\n\n\n\n<p>Non sarebbe percorribile, infine, neppure la via della disapplicazione delle norme censurate per contrasto con l\u2019art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. Si tratterebbe infatti di un parametro privo di \u00abefficacia immediata e diretta, quanto meno con riferimento alla legislazione promozionale\u00bb, essendo rimessa al legislatore nazionale la scelta degli strumenti per l\u2019affermazione del principio di parit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>1.4.\u2013 Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ricorda la giurisprudenza costituzionale e sovranazionale in materia elettorale \u2013 materia in cui l\u2019ampia discrezionalit\u00e0 del legislatore \u00e8 sindacabile entro margini ridotti da questa Corte, che la potrebbe scrutinare sotto il profilo della proporzionalit\u00e0 \u2013 e lamenta innanzitutto il contrasto con l\u2019art 51, primo comma, Cost. Di esso \u00e8 invocata la natura precettiva, e non meramente programmatica, quanto alla necessit\u00e0 di predisporre misure dirette a colmare le diseguaglianze di genere nella partecipazione politica, anche al fine di assicurare pieno riconoscimento a un diritto politico fondamentale con i caratteri dell\u2019inviolabilit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 2 Cost.<\/p>\n\n\n\n<p>Dopo avere descritto gli interventi normativi succedutisi nel tempo a favore della parit\u00e0 di genere, con particolare riguardo alle \u00abazioni positive\u00bb previste all\u2019art. 42, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunit\u00e0 tra uomo e donna, a norma dell\u2019articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), il rimettente osserva che la normativa adottata a vari livelli in materia elettorale, ivi compresa la legge n. 215 del 2012, si sarebbe concentrata sul sistema delle \u201cquote\u201d. Solo per le elezioni comunali permarrebbe una differenziazione di regime in ragione delle diverse dimensioni dei comuni, tale per cui in quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti opererebbe unicamente il vincolo di una generica rappresentanza di entrambi i sessi\u00bb. E ci\u00f2, nonostante che i \u00abcontesti aggregativi di modeste dimensioni [\u2026] rappresentino dei centri propulsivi di assoluta importanza nella vita del Paese\u00bb, come dimostra il fatto che, secondo dati statistici (\u00e8 citato un rapporto dell\u2019Associazione Nazionale Comuni Italiani \u2013 ANCI \u2013 del 5 luglio 2019, intitolato \u00abAtlante dei piccoli comuni\u00bb) essi corrispondono a oltre i due terzi del numero totale dei comuni italiani e vi risiedono quasi dieci milioni di persone.<\/p>\n\n\n\n<p>La diversit\u00e0 di trattamento riservata ai comuni minori non sarebbe giustificata dalla presunta difficolt\u00e0 di individuare donne candidate in contesti abitativi di piccole dimensioni, considerato che non vi \u00e8 un obbligo di candidare persone residenti nello stesso comune e che comunque eventuali difficolt\u00e0 derivanti dalla \u00abcarenza demografica\u00bb prescindono dal genere dei candidati.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019assenza per tali comuni di un meccanismo sanzionatorio del mancato rispetto del vincolo neutralizzerebbe l\u2019intervento di promozione, impedendo un\u2019effettiva realizzazione della parit\u00e0 di genere. La ratio della legge n. 215 del 2012, diretta a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione all\u2019organizzazione politica, sarebbe infatti svuotata dalla mancata previsione di misure di tutela proprio nelle realt\u00e0 demograficamente pi\u00f9 svantaggiate, \u00abin cui \u00e8 oggettivamente pi\u00f9 difficile valorizzare il patrimonio umano e professionale delle donne\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>La mancata previsione dell\u2019obbligo di \u00abliste miste\u00bb nei comuni con meno di 5.000 abitanti renderebbe, inoltre, di fatto inapplicabile in essi l\u2019art. 6, comma 3, t.u. enti locali, secondo cui \u00ab[g]li statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunita` tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire [\u2026] la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonche\u00b4 degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>1.4.1.\u2013 Quanto alla violazione dell\u2019art. 3 Cost. (che costituirebbe un \u00abprius logico-giuridico dell\u2019art. 51 Cost.\u00bb), il rimettente ritiene irragionevole che non sia previsto \u00abalcun vincolo nella formazione delle liste elettorali nei Comuni fino a 5.000 abitanti\u00bb e che gli aspiranti candidati restino privati \u00abdi ogni forma di tutela avverso le violazioni del principio di parit\u00e0 di genere nelle competizioni elettorali, principio che [&#8230;] \u00e8 stato per essi espressamente affermato dallo stesso legislatore\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Oggetto di censura non sarebbe, dunque, la scelta \u00abdi articolare discipline diverse che teng[a]no conto delle dimensioni dei Comuni\u00bb, ma quella di \u00abnon avere dato concretezza al principio di parit\u00e0 di genere\u00bb. Predisponendo regimi di tutela differenziati, il legislatore avrebbe introdotto un\u2019ingiustificata disparit\u00e0 di trattamento quanto all\u2019esercizio del diritto inviolabile di elettorato passivo. Escludere dall\u2019ambito di applicazione del principio di parit\u00e0 milioni di cittadine per il solo fatto di vivere in comuni di piccole dimensioni, inoltre, non sarebbe razionale, non essendovi alcuna evidenza statistica, sociologica o scientifica che dimostri l\u2019inutilit\u00e0 di un intervento di riequilibrio delle rappresentanze di genere in tali realt\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Analoghe considerazioni varrebbero, secondo il giudice a quo, quanto alla violazione del divieto di discriminazione contenuto all\u2019art. 14 CEDU e all\u2019art. 1 Prot. addiz. n. 12 CEDU, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell\u2019uomo.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad avviso del rimettente la discriminazione si realizzerebbe su due piani: per un verso tra il genere maschile (storicamente pi\u00f9 rappresentato) e quello femminile; per l\u2019altro, all\u2019interno dello stesso genere femminile, a seconda che si tratti di comuni con pi\u00f9 di 5.000 abitanti, in cui sarebbe assicurata la presenza di candidati di entrambi i sessi, e comuni con numero inferiore di abitanti, in cui le donne rischiano di rimanere completamente escluse dalla vita politica. Il vulnus coinvolgerebbe inoltre lo stesso principio di buon andamento della pubblica amministrazione.<\/p>\n\n\n\n<p>1.4.2.\u2013 Secondo il rimettente, infine, tutti gli argomenti svolti con riguardo all\u2019art. 71, comma 3-bis, t.u. enti locali, varrebbero \u00abin maniera speculare\u00bb anche per l\u2019art. 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. n. 570 del 1960.<\/p>\n\n\n\n<p>2.\u2013 Con memoria depositata il 28 settembre 2021 si sono costituiti in giudizio A. F. e L. D.L., appellanti nel processo principale, che hanno chiesto l\u2019accoglimento delle questioni.<\/p>\n\n\n\n<p>2.1.\u2013 L\u2019art. 71, comma 3-bis, t.u. enti locali avrebbe natura precettiva e non programmatica e richiederebbe la necessaria presenza di candidati di entrambi i sessi anche per i piccoli comuni \u2013 ancorch\u00e9 non ne sia prescritto un numero determinato o una percentuale minima \u2013 con la conseguenza che la sua violazione comporterebbe l\u2019automatica ricusazione della lista, ai sensi dell\u2019art. 30, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 570 del 1960. Ci\u00f2 sarebbe in linea, sia con il dato letterale del primo periodo del citato comma 3-bis, ove \u00e8 usata la formula imperativa \u00ab\u00e8 assicurata\u00bb, sia con la ratio della legge n. 215 del 2012 di garantire anche per i comuni minori la parit\u00e0 di genere nelle candidature.<\/p>\n\n\n\n<p>Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dunque, l\u2019applicazione dei \u00abcanoni\u00bb di ragionevolezza e di proporzionalit\u00e0 dovrebbe condurre l\u2019interprete \u2013 in mancanza di un\u2019espressa prescrizione ex lege di quote, non imposta dall\u2019art. 51 Cost. \u2013 a ritenere \u00abimprescindibile [&#8230;] la presenza di almeno un cittadino dell\u2019altro sesso (oltre al Sindaco che non fa parte della lista)\u00bb, corrispondendo ci\u00f2 a una valutazione operata dal legislatore tenuto conto della \u00abeterogeneit\u00e0 degli enti in virt\u00f9 del numero e dell\u2019estensione territoriale\u00bb. Pur non stabilendo quote rigide, l\u2019art. 71, comma 3-bis, introdurrebbe comunque un limite conformativo alla composizione delle liste nei piccoli comuni, il cui mancato rispetto determinerebbe l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019ammissione delle liste stesse.<\/p>\n\n\n\n<p>La natura precettiva della disposizione troverebbe conferma in altre norme sull\u2019accesso alle cariche pubbliche, quali gli artt. 6, comma 3, e 46, comma 3, t.u. enti locali. In base alla prima gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per \u00abgarantire\u00bb (in luogo di \u00abpromuovere\u00bb, come si leggeva nel testo previgente) la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonche\u00b4 degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. La seconda prescrive che la nomina da parte del sindaco o del presidente della provincia dei membri della giunta avvenga \u00abnel rispetto del principio di pari opportunit\u00e0 tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>In attuazione del principio di cui all\u2019art. 51 Cost., pertanto, il legislatore sarebbe stato comunque tenuto a prevedere nel testo dell\u2019art. 71, comma 3-bis, t.u. enti locali, un numero minimo o una percentuale di candidati dell\u2019altro sesso anche per le liste relative ai comuni con meno di 5.000 abitanti, al fine di evitare o contrastare fenomeni elusivi della parit\u00e0 di genere e fugare le incertezze interpretative. A fronte della censurata omissione, le parti ritengono che spetti a questa Corte identificare con efficacia erga omnes, all\u2019esito di un bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, la soluzione pi\u00f9 adeguata.<\/p>\n\n\n\n<p>3.\u2013 Con atto depositato il 5 ottobre 2021 \u00e8 intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u2019Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l\u2019inammissibilit\u00e0 e in subordine per la non fondatezza delle questioni.<\/p>\n\n\n\n<p>3.1.\u2013 L\u2019inammissibilit\u00e0 deriva dal fatto che il rimettente chiede alla Corte di introdurre con sentenza una \u201csanzione\u201d che pu\u00f2 essere prevista solo dalla legge. L\u2019intervento non potrebbe comunque avere efficacia retroattiva e di conseguenza non sarebbe applicabile nel giudizio a quo.<\/p>\n\n\n\n<p>3.2.\u2013 Le questioni non sarebbero comunque fondate, in quanto la scelta di non prevedere, nei comuni con meno di 5.000 abitanti, quote di candidati di uno dei due generi, n\u00e9 sanzioni in caso di mancato rispetto della rappresentanza di entrambi i sessi tra i candidati, costituirebbe il risultato della precisa volont\u00e0 del legislatore, desumibile dai lavori preparatori, di tenere conto della difficolt\u00e0 di garantire tale rappresentanza nei comuni pi\u00f9 piccoli. Lo stesso legislatore avrebbe quindi ragionevolmente valutato le caratteristiche socio-demografiche dei comuni italiani e conciliato il principio della parit\u00e0 di genere con i principi \u2013 non inferiori per rango costituzionale \u2013 della partecipazione democratica e del pieno collegamento dei rappresentanti politici con il territorio. N\u00e9 il rimettente avrebbe allegato elementi idonei a smentire il dato demografico emergente dai lavori preparatori della legge n. 215 del 2012, che giustifica la diversit\u00e0 di regime giuridico.<\/p>\n\n\n\n<p>Pur essendo vero, inoltre, che la normativa elettorale non impone di candidare residenti nel comune, la possibile carenza di candidati dell\u2019uno o dell\u2019altro sesso nelle comunit\u00e0 di piccole dimensioni potrebbe condurre, in presenza di un vincolo numerico o per quote, a candidature slegate o poco legate al territorio dell\u2019ente amministrato, con un rischio di deficit di rappresentativit\u00e0 delle liste. Soprattutto nelle piccole comunit\u00e0, dunque, il bilanciamento degli interessi in gioco deve tradursi in un meccanismo di maggiore flessibilit\u00e0, che esprima un punto di equilibrio tra l\u2019accesso alle cariche elettive nel rispetto della parit\u00e0 di genere e la maggiore rappresentativit\u00e0 possibile dei territori.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019interveniente osserva poi che le donne rappresentano attualmente circa il trenta per cento dei componenti dei consigli comunali nei comuni con meno di 5.000 abitanti, avvicinandosi alla quota di un terzo prevista per i comuni con popolazione superiore, a dimostrazione dell\u2019effettivit\u00e0 del principio della parit\u00e0 di genere anche in mancanza di una specifica sanzione.<\/p>\n\n\n\n<p>La violazione dell\u2019obbligo di rappresentanza di entrambi i generi nelle liste non sarebbe comunque priva di sanzione, operando la sanzione politica, consistente nella possibilit\u00e0 per gli elettori di non premiare le liste che non si conformano al principio di parit\u00e0 di genere.<\/p>\n\n\n\n<p>3.3.\u2013 Secondo l\u2019Avvocatura, in definitiva, le questioni sollevate sarebbero astratte e la loro soluzione implicherebbe un sindacato inammissibilmente invasivo della discrezionalit\u00e0 del legislatore.<\/p>\n\n\n\n<p>4.\u2013 A. F. e L. D.L. hanno depositato il 27 dicembre 2021 una memoria illustrativa, in cui in particolare replicano all\u2019eccezione di inammissibilit\u00e0 sollevata dall\u2019interveniente, osservando che \u00abla sanzione \u00e8 implicitamente connaturata all\u2019intento del legislatore di assicurare la presenza di entrambi i sessi nella composizione della\/e lista\/e indipendentemente dal numero degli abitanti\u00bb e che la rimessione alla Corte mira a \u00abcristallizzare nel dettato di legge (con effetto ex tunc proprio delle sentenze di incostituzionalit\u00e0) il numero minimo necessario di candidati dell\u2019altro genere (recte: almeno uno) per i piccoli comuni\u00bb. Nel merito vengono ribaditi gli argomenti svolti nell\u2019atto di costituzione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><em>Considerato in diritto<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1.\u2013 Il Consiglio di Stato, sezione terza, dubita della legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u2019ordinamento degli enti locali), e dell\u2019art. 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).<\/p>\n\n\n\n<p>La prima disposizione censurata disciplina l\u2019elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti. Il suo comma 3-bis, inserito dall\u2019art. 2, comma 1, lettera c), numero 1), della legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita` nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni), prevede quanto segue: \u00ab[n]elle liste dei candidati \u00e8 assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi pu\u00f2 essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all\u2019unit\u00e0 superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi\u00bb. Essa \u00e8 censurata \u00abnella parte in cui non prevede la necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Oggetto della seconda disposizione censurata sono i compiti spettanti alla \u00abCommissione elettorale mandamentale\u00bb dopo la presentazione delle candidature nei comuni sino a 10.000 abitanti, nell\u2019ambito del procedimento preparatorio alle elezioni dei consigli comunali. In particolare, l\u2019art. 30 del d.P.R. n. 570 del 1960, al primo comma, prevede che, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, tale Commissione: \u00abd-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell\u2019articolo 71 del testo unico delle leggi sull\u2019ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall\u2019ultimo della lista. La riduzione della lista non pu\u00f2, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l\u2019ammissione della lista medesima\u00bb (lettera inserita dall\u2019art. 4, comma 1, della legge 15 ottobre 1993, n. 415, recante \u00abModifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull\u2019elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale\u00bb e successivamente cos\u00ec sostituita dall\u2019art. 2, comma 2, lettera a, numero 1, della legge n. 215 del 2012); \u00abe) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell\u2019articolo 71 del testo unico delle leggi sull\u2019ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267\u00bb (lettera cos\u00ec modificata dall\u2019art. 2, comma 2, lettera a, numero 2, della legge n. 215 del 2012).<\/p>\n\n\n\n<p>Questa seconda disposizione \u00e8 censurata, simmetricamente alla prima, \u00abnella parte in cui esclude dal regime sanzionatorio sub specie \u201cesclusione della lista\u201d [\u2026] le liste elettorali presentate in violazione della necessaria rappresentativit\u00e0 di entrambi i sessi in riferimento ai comuni con meno di 5.000 abitanti\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Le questioni sono sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u2019ultimo in relazione all\u2019art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all\u2019art. 1 del Protocollo n. 12 alla CEDU, firmato a Roma il 4 novembre 2000.<\/p>\n\n\n\n<p>1.1.\u2013 L\u2019incidente di costituzionalit\u00e0 \u00e8 sorto nel corso del giudizio d\u2019appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania che ha respinto il ricorso proposto da A. F. e L. D. L. nella qualit\u00e0 di elettori e componenti di una lista elettorale partecipante alle elezioni tenutesi il 21 e 22 settembre 2020 per il rinnovo del consiglio comunale di Castello del Matese, comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel giudizio di primo grado, i ricorrenti, sull\u2019assunto che la sottocommissione elettorale circondariale, decidendo il loro reclamo, avrebbe illegittimamente negato la ricusazione dell\u2019unica lista concorrente, in quanto composta da sette candidati tutti di sesso maschile, avevano chiesto l\u2019annullamento dei provvedimenti di convalida e di proclamazione degli eletti, la rettifica dei risultati elettorali e l\u2019assegnazione agli stessi ricorrenti, quali secondo e terzo dei non eletti, dei seggi ottenuti da tale lista concorrente.<\/p>\n\n\n\n<p>1.2.\u2013 Secondo il rimettente, pur godendo il legislatore di ampia discrezionalit\u00e0 nella materia elettorale, la scelta compiuta con le disposizioni in esame supererebbe i limiti della ragionevolezza e della proporzionalit\u00e0, giacch\u00e9 essa sarebbe incoerente con le finalit\u00e0 proprie della normativa cui pertiene e opererebbe un non corretto bilanciamento degli interessi in gioco, non idoneo a promuovere la parit\u00e0 di genere nell\u2019accesso alle cariche elettive. N\u00e9 la scelta legislativa potrebbe trovare giustificazione nella presunta difficolt\u00e0 di individuare donne candidate in contesti abitativi di piccole dimensioni, posto che non vi \u00e8 un obbligo di candidare persone residenti nel comune interessato dalla competizione elettorale e che, comunque, eventuali difficolt\u00e0 a formare liste derivanti dalla \u00abcarenza demografica\u00bb prescinderebbero dal genere dei candidati.<\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza, sarebbe violato innanzitutto l\u2019art. 51, primo comma, Cost., che impegna il legislatore a predisporre misure dirette a colmare le diseguaglianze di genere nella partecipazione politica, anche al fine di assicurare pieno riconoscimento a un diritto politico fondamentale con i caratteri dell\u2019inviolabilit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 2 Cost.<\/p>\n\n\n\n<p>Sarebbe violato inoltre l\u2019art. 3, secondo comma, Cost., sia per la gi\u00e0 indicata irragionevolezza e la sproporzione della scelta legislativa, sia perch\u00e9 solo per le elezioni comunali permarrebbe una differenziazione di regime in ragione delle diverse dimensioni dei comuni, tale per cui in quelli con meno di 5.000 abitanti opererebbe unicamente il vincolo di una generica \u00abrappresentanza di entrambi i sessi\u00bb, e ci\u00f2, nonostante la rilevante consistenza complessiva e l\u2019importanza dei comuni di piccole dimensioni. L\u2019assenza poi di un meccanismo sanzionatorio della mancata rappresentanza di uno dei due sessi impedirebbe l\u2019effettiva realizzazione della parit\u00e0 di genere in contrasto con la ratio della stessa legge n. 215 del 2012, funzionale a sua volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la piena partecipazione di tutti all\u2019organizzazione politica.<\/p>\n\n\n\n<p>Oggetto di censura, pi\u00f9 precisamente, non sarebbe la scelta di differenziare a seconda delle dimensioni dei comuni, ma quella di non avere dato concretezza al principio di parit\u00e0 di genere. Pur ragionevolmente predisponendo regimi di tutela differenziati a seconda delle dimensioni del comune, il legislatore avrebbe escluso del tutto dall\u2019ambito di applicazione del principio di parit\u00e0 milioni di cittadine \u00abper il solo fatto di vivere in aree urbane a bassa densit\u00e0 demografica\u00bb, e ci\u00f2 irragionevolmente, stante che nessuna evidenza statistica, sociologica o scientifica dimostrerebbe l\u2019inutilit\u00e0 di un intervento di riequilibrio delle rappresentanze di genere in tali realt\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Considerazioni analoghe varrebbero, secondo il giudice a quo, a sostegno della lamentata violazione del divieto di discriminazione contenuto nell\u2019art. 14 CEDU e nell\u2019art. 1 Prot. addiz. n. 12 CEDU, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell\u2019uomo. Non sussisterebbe infatti alcuna giustificazione del diverso trattamento riservato ai comuni con meno di 5.000 abitanti rispetto a quelli con popolazione superiore, per i quali la rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali \u00e8 effettivamente assicurata.<\/p>\n\n\n\n<p>2.\u2013 Prima di esaminare le questioni, e anche al fine di individuarne con esattezza oggetto e petitum, va sinteticamente descritto il quadro normativo in cui si inseriscono le disposizioni censurate.<\/p>\n\n\n\n<p>La citata legge n. 215 del 2012 \u2013 diretta, come dice il suo titolo, a promuovere il riequilibrio di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali \u2013 investe, per quanto qui segnatamente rileva, la disciplina delle elezioni dei consigli comunali, cui \u00e8 dedicato il suo art. 2, commi 1, lettere c) e d), e 2, lettere a) e b). Il legislatore ha utilizzato la tecnica della novellazione del t.u. enti locali e del d.P.R. n. 570 del 1960, incidendo, in particolare, sulle seguenti disposizioni: artt. 71 e 73 t.u. enti locali, sulle elezioni nei comuni con popolazione rispettivamente sino a 15.000 abitanti e superiore a 15.000 abitanti; artt. 30 e 33 del d.P.R. n. 570 del 1960, sulla presentazione delle candidature nei comuni con popolazione rispettivamente sino a 10.000 abitanti e superiore a 10.000 abitanti.<\/p>\n\n\n\n<p>Il mancato coordinamento tra i citati testi legislativi determina un\u2019implicita modifica dell\u2019ambito applicativo degli artt. 30 e 33 del d.P.R. n. 570 del 1960. Nella versione novellata, queste disposizioni contengono infatti rinvii agli artt. 71 e 73 t.u. enti locali (relativi, come visto, ai comuni con popolazione rispettivamente sino a 15.000 e superiore a 15.000 abitanti), pur rimanendo inserite nella disciplina relativa ai comuni con popolazione rispettivamente sino a 10.000 e superiore a 10.000 abitanti (sezioni II e III del capo IV del titolo II del d.P.R. n. 570 del 1960).<\/p>\n\n\n\n<p>Il sistema \u00e8 disegnato graduando i vincoli \u2013 e le sanzioni per la loro violazione \u2013 a seconda delle dimensioni dei comuni, in modo tale che il rigore delle regole si attenua con il diminuire del numero di abitanti del comune, in ragione di tre fasce di comuni, quelli con pi\u00f9 di 15.000 abitanti, quelli con popolazione fra 5.000 e 15.000 e quelli con meno di 5.000 abitanti. I meccanismi attraverso cui viene promossa la parit\u00e0 di genere nell\u2019accesso alle cariche elettive comunali sono, oltre all\u2019obbligo generale di assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi su cui ci si soffermer\u00e0 di seguito, la doppia preferenza di genere e la quota di lista.<\/p>\n\n\n\n<p>La doppia preferenza di genere \u00e8 prevista per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti e per quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti (rispettivamente art. 71, comma 5, e art. 73, comma 3, t.u. enti locali, come novellato nel 2012). In questi comuni l\u2019elettore pu\u00f2 esprimere fino a due preferenze, ma esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l\u2019annullamento della seconda.<\/p>\n\n\n\n<p>Per gli stessi comuni \u00e8 inoltre previsto il vincolo della quota di lista (rispettivamente art. 71, comma 3-bis, secondo periodo, e art. 73, comma 1, ultimo periodo, t.u. enti locali novellato), in base al quale nessuno dei due sessi pu\u00f2 essere rappresentato nelle liste di candidati in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all\u2019unita` superiore qualora il sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rispetto di questo secondo vincolo \u00e8 presidiato nel d.P.R. n. 570 del 1960, anch\u2019esso come da ultimo novellato dalla legge n. 215 del 2012, ove si prevede che la commissione elettorale chiamata a verificare liste e candidature riduca le liste cancellando, a partire dall\u2019ultimo, i nominativi dei candidati eccedenti la quota di due terzi per il genere di appartenenza, sino a ripristinare detta quota (art. 30, primo comma, lettera d-bis, per i comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti, e art. 33, primo comma, lettera d-bis per quelli con popolazione superiore).<\/p>\n\n\n\n<p>Le conseguenze dell\u2019intervento di riduzione variano a seconda della dimensione del comune, qualora, all\u2019esito della cancellazione delle candidature eccedenti, la lista presenti un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto per l\u2019ammissione alle elezioni (pari, rispettivamente, ai tre quarti e ai due terzi dei consiglieri da eleggere, in base agli artt. 71, comma 3, e 73, comma 1, t.u. enti locali). Nel caso dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, \u00e8 stabilito che la commissione elettorale \u00abricusa\u00bb la lista (art. 33, primo comma, lettera d-bis del d.P.R. n. 570 del 1960), mentre nei comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti \u00ab[l]a riduzione della lista non puo`, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l\u2019ammissione della lista medesima\u00bb (art. 30, primo comma, lettera d-bis d.P.R. n. 570 del 1960). Ne risulta, dunque, una garanzia della pari opportunit\u00e0 nell\u2019accesso alla carica di consigliere comunale nei comuni pi\u00f9 grandi, con pi\u00f9 di 15.000 abitanti, per i quali opera il rimedio estremo della ricusazione della lista non rispettosa delle quote; mentre \u00e8 meno forte nei comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti, per i quali la violazione del vincolo della quota \u00e8 sanzionata con la cancellazione dei nominativi eccedenti, ma senza che possa essere violata la soglia del numero minimo dei candidati e senza che dunque la lista possa essere esclusa per questo dalla competizione elettorale.<\/p>\n\n\n\n<p>Per i comuni con meno di 5.000 abitanti non \u00e8 prevista n\u00e9 la doppia preferenza di genere, n\u00e9 la quota di lista, sicch\u00e9 per essi l\u2019unica norma di promozione del riequilibrio risulta essere quella generale, secondo cui \u00ab[n]elle liste dei candidati \u00e8 assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi\u00bb, contenuta nell\u2019art. 71, comma 3-bis, primo periodo, t.u. enti locali (introdotta dall\u2019art. 2, comma 1, lettera c, numero 1, della legge n. 215 del 2012), che la rubrica della disposizione (\u00abElezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti\u00bb), consente di riferire senz\u2019altro a tutti i comuni, e quindi anche ai pi\u00f9 piccoli. A presidio di tale obbligo non \u00e8 tuttavia prevista alcuna sanzione, a differenza di quanto avviene invece, come visto, per gli altri due ricordati meccanismi di promozione della parit\u00e0 di accesso alle cariche.<\/p>\n\n\n\n<p>3.\u2013 Alla luce del descritto quadro normativo occorre soffermarsi innanzitutto sull\u2019interpretazione delle disposizioni censurate offerta dal rimettente, che, nel suo percorso argomentativo, non distingue sempre con nettezza l\u2019ipotesi \u2013 paventata in alcuni passaggi \u2013 della radicale assenza di un obbligo di rappresentanza nelle liste di entrambi i generi nei comuni con meno di 5.000 abitanti, dall\u2019ipotesi dell\u2019ineffettivit\u00e0 dell\u2019obbligo stesso, conseguente alla mancata previsione di meccanismi sanzionatori della sua violazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Tant\u2019\u00e8 che lo stesso Consiglio di Stato censura sia la previsione del primo periodo dell\u2019art. 71, comma 3-bis, t.u. enti locali, secondo cui \u00ab[n]elle liste dei candidati \u00e8 assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi\u00bb, nella parte in cui non sarebbe riferibile a detti comuni, sia le previsioni dell\u2019art. 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. n. 570 del 1960 nella parte in cui, sempre per questi stessi comuni, non colpiscono con il rimedio dell\u2019esclusione le liste che non rispettano le regole sulla rappresentanza.<\/p>\n\n\n\n<p>Al riguardo, occorre tuttavia osservare che la prima delle due citate disposizioni non pu\u00f2 che essere interpretata, alla luce della sua lettera e della stessa rubrica dell\u2019articolo cui pertiene (\u00abElezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti\u00bb), nel senso di operare per tutti i comuni con meno di 15.000 abitanti, e quindi anche per quelli con popolazione inferiore a 5.000, per i quali, dunque, si devono ritenere non ammesse liste di candidati appartenenti a un solo sesso. Il fatto che la seconda parte della disposizione prescriva la riserva di quota solo per i comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti non preclude tale conclusione, come non la preclude l\u2019assenza di un rimedio per il mancato rispetto della necessaria rappresentanza di genere.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale soluzione interpretativa, del resto, non \u00e8 esclusa nemmeno dall\u2019ordinanza di rimessione, in particolare dove \u2013 al di l\u00e0 del tenore letterale del suo petitum \u2013 essa afferma che la rubrica dell\u2019art. 71 t.u. enti locali \u00abconsente con certezza di estendere la sua efficacia ai Comuni che presentino tale densit\u00e0 anagrafica\u00bb, e lamenta di conseguenza la mancata previsione di una misura sanzionatoria della violazione, a carico delle liste che non assicurino la prescritta rappresentanza di entrambi i generi.<\/p>\n\n\n\n<p>Sicch\u00e9 si pu\u00f2 ritenere che, in termini pi\u00f9 aderenti al dettato normativo, il rimettente si dolga, in realt\u00e0, del carattere di mera affermazione di principio del vincolo della necessaria presenza di candidati di entrambi i sessi, e della mancanza di una misura, anche minima, idonea ad assicurarne l\u2019effettivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec ricostruite, le censure si devono quindi ritenere riferite al combinato disposto degli artt. 71, comma 3-bis, t.u. enti locali e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. n. 570 del 1960, nella parte in cui non \u00e8 prevista l\u2019esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.<\/p>\n\n\n\n<p>Che, in effetti, la normativa in esame non preveda sanzioni per l\u2019inosservanza del vincolo della necessaria rappresentanza dei due sessi nelle liste presentate nei comuni con meno di 5.000 abitanti \u00e8 circostanza indiscutibile. Dalla sua lettura risulta, anzi, che la violazione di tale vincolo non \u00e8 assistita da sanzioni specifiche nemmeno per gli altri comuni, quelli cio\u00e8 con pi\u00f9 di 5.000 abitanti, per i quali i rimedi previsti sono quelli che riguardano la violazione della regola sulla seconda preferenza \u2013 di cui \u00e8 previsto l\u2019annullamento se assegnata a un candidato dello stesso sesso della prima \u2013 e quelli che colpiscono il mancato rispetto della riserva di quota \u2013 consistenti nella riduzione delle liste (art. 30, primo comma lettera d-bis, del d.P.R. n. 570 del 1960), nonch\u00e9, per i comuni pi\u00f9 grandi, nell\u2019ulteriore misura dell\u2019esclusione della lista quando la riduzione comporti la violazione della soglia minima di candidati (art. 33, primo comma, lettera d-bis, del d.P.R. n. 570 del 1960).<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9 soccorre, ai fini che interessano, l\u2019art. 30, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 570 del 1960, invocato dalle parti appellanti nel processo principale e costituite in giudizio \u2013 sostanzialmente a sostegno dell\u2019irrilevanza della questione, che sarebbe superabile attraverso un\u2019interpretazione costituzionalmente orientata del tessuto normativo \u2013 per sostenere che la composizione delle liste con candidati di un solo sesso, contrastando con l\u2019art. 71, comma 3-bis), primo periodo, t.u. enti locali, comporterebbe la ricusazione disposta dal citato art. 30, primo comma, lettera e). Tale misura, infatti, \u00e8 prevista per la diversa ipotesi della presentazione di liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto (pari, come detto, ai tre quarti dei consiglieri da eleggere: art. 71, comma 3, t.u. enti locali) e non \u00e8 estendibile oltre tale caso.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 vero che lo stesso art. 30, primo comma, lettera e), nel testo modificato dall\u2019art. 2 comma 2, lettera a), numero 2), della legge n. 215 del 2012, contiene un richiamo all\u2019art. 71, comma 3-bis, t.u. enti locali, ma esso \u00e8 destinato solo a regolare l\u2019ipotesi, speculare alla precedente, della presentazione di liste eccedenti il numero massimo consentito (pari al numero dei consiglieri comunali da eleggere: art. 71, comma 3, t.u. enti locali). Per queste \u00e8 prevista la riduzione sino al ripristino del numero massimo in modo che sia assicurato anche il rispetto della quota di genere, con implicito ma inequivoco riferimento ai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti.<\/p>\n\n\n\n<p>D\u2019altra parte, anche per questi ultimi comuni si pu\u00f2 dubitare dell\u2019effettivit\u00e0 della misura scelta dal legislatore per promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere. Non solo, infatti, il mancato rispetto della quota non comporta l\u2019esclusione della lista, ma nemmeno il meccanismo della riduzione, nei limiti fissati dall\u2019art. 30, primo comma, lettera d-bis), del d.P.R. n. 570 del 1960, elide il rischio di possibili soluzioni interamente elusive. L\u2019impossibilit\u00e0 di ricusare la lista, se la sua riduzione determinasse \u00abun numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l\u2019ammissione della lista medesima\u00bb, consentirebbe infatti di presentare liste \u201cminimali\u201d con candidati di un solo sesso, facendo coincidere il numero massimo dei candidati di un sesso con il numero minimo dei candidati in lista.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019unico rimedio effettivo nel caso di liste di candidati di un solo sesso \u00e8 quello riservato, come visto, ai comuni con pi\u00f9 di 15.000 abitanti, per i quali \u00e8 stabilita la ricusazione (e dunque l\u2019esclusione) delle liste che, a seguito della riduzione per inosservanza delle quote, scendano al di sotto del numero minimo di candidati (art. 33, primo comma, lettera d-bis, del d.P.R. n. 570 del 1960), ipotesi, questa, che comprende anche quella \u201climite\u201d, in cui l\u2019impossibilit\u00e0 di rispettare la quota sia dovuta al fatto che la lista \u00e8 formata da candidati di un solo sesso.<\/p>\n\n\n\n<p>4.\u2013 In via preliminare vanno respinte le eccezioni formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo l\u2019Avvocatura le questioni sarebbero inammissibili in quanto con esse si chiede a questa Corte di introdurre con sentenza una sanzione che solo la legge \u00e8 autorizzata a disciplinare. La stessa sanzione non potrebbe inoltre avere efficacia retroattiva, con la conseguenza che non sarebbe applicabile nel giudizio a quo.<\/p>\n\n\n\n<p>Entrambe le eccezioni si fondano sul presupposto che l\u2019intervento additivo auspicato dal rimettente comporti l\u2019introduzione di una vera e propria sanzione, in quanto tale soggetta ai principi di riserva di legge e di irretroattivit\u00e0 fissati all\u2019art. 25 Cost. Ma si tratta, all\u2019evidenza, di un presupposto erroneo, posto che il rimedio dell\u2019esclusione della lista dalla competizione elettorale, che il rimettente chiede venga introdotto a garanzia dell\u2019effettiva rappresentanza nella lista di entrambi i sessi nei comuni con meno di 5.000 abitanti, non pu\u00f2 essere configurato altrimenti che come conseguenza della mancanza di un requisito di ammissibilit\u00e0 della lista; e considerato altres\u00ec che la qualificazione della misura, come lato sensu \u201csanzionatoria\u201d del mancato rispetto di una prescrizione posta a pena di ammissibilit\u00e0, ha un significato affatto diverso da quello che ha con riferimento alle sanzioni penali o comunque di natura punitiva in senso stretto, cui si riferiscono le garanzie dell\u2019art. 25, secondo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 134 del 2019, n. 223 e n. 121 del 2018) e alla cui categoria la misura in esame non pu\u00f2 in alcun modo essere ricondotta.<\/p>\n\n\n\n<p>5.\u2013 Nel merito, le censure sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 51, primo comma, Cost. possono essere trattate insieme, risolvendosi in una unitaria censura di violazione dell\u2019obbligo costituzionale di promozione, medianti appositi provvedimenti, delle pari opportunit\u00e0 tra donne e uomini nell\u2019accesso alle cariche elettive, nonch\u00e9 di irragionevolezza e di non proporzionalit\u00e0 della scelta espressa nelle disposizioni denunciate.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rimettente lamenta, in sintesi, che le disposizioni censurate, non prevedendo una sanzione per la violazione del vincolo della necessaria rappresentanza dei due sessi nelle liste elettorali nei comuni con meno di 5.000 abitanti, si porrebbero in contrasto con la ratio della normativa che le contiene, che \u00e8 quella di promuovere l\u2019effettiva parit\u00e0 di genere nell\u2019accesso alle cariche elettive comunali in attuazione di quanto prescritto dall\u2019art. 51, primo comma, Cost. Le norme stesse violerebbero, dunque, sia quest\u2019ultima previsione costituzionale, sia il principio di uguaglianza sostanziale, di cui la prima \u00e8 espressione per quanto attiene all\u2019accesso alle cariche elettive. Esse realizzerebbero, inoltre, un non corretto bilanciamento degli interessi in campo, sacrificando la finalit\u00e0 propria del riequilibrio della rappresentanza ben oltre quanto strettamente necessario al fine di proteggere eventuali altri interessi rilevanti.<\/p>\n\n\n\n<p>6.\u2013 Le questioni sono fondate.<\/p>\n\n\n\n<p>6.1.\u2013 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore gode di ampia discrezionalit\u00e0 nella disciplina della materia elettorale. In essa si esprime infatti con un massimo di evidenza la politicit\u00e0 della scelta legislativa, che \u00e8 pertanto censurabile solo quando risulti manifestamente irragionevole (sentenze n. 35 del 2017, n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996 e n. 438 del 1993; ordinanza n. 260 del 2002).<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9 si pu\u00f2 ritenere che i margini di sindacato di questa Corte si allarghino apprezzabilmente per il fatto che esso investa regole elettorali \u2013 segnatamente riguardanti la presentazione delle liste dei candidati \u2013 dirette a promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere, in attuazione del citato art. 51, primo comma, Cost, come modificato con la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (Modifica dell\u2019art. 51 della Costituzione). Anche nella scelta dei mezzi per attuare il disegno costituzionale di un\u2019effettiva parit\u00e0 tra donne e uomini nell\u2019accesso alle cariche elettive, va infatti riconosciuta al legislatore un\u2019ampia discrezionalit\u00e0 in linea con l\u2019orientamento espresso da questa Corte secondo cui tali mezzi \u00abpossono essere di diverso tipo\u00bb (sentenza n. 4 del 2010).<\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza, l\u2019azione del legislatore che \u2013 corrispondendo al preciso impegno cui lo sollecita la Costituzione \u2013 si accinga a promuovere la parit\u00e0 di accesso alle cariche elettive, intervenendo sulla disciplina della presentazione delle liste elettorali, pu\u00f2 assumere forme alquanto diverse. E cos\u00ec \u00e8, in concreto, nella normativa statale e regionale emanata a tale fine, che impiega strumenti vari e differenziati, quali, fra gli altri: il divieto di liste composte da candidati di un solo sesso; il rispetto di quote di lista variamente congegnate; la previsione di regole di garanzia nelle preferenze. Inoltre, le varie prescrizioni sono accompagnate da strumenti a loro volta vari, a presidio dell\u2019effettivit\u00e0 delle diverse misure, quali: l\u2019esclusione o ricusazione della lista, in taluni casi preceduta dall\u2019invito rivolto ai proponenti di rivederla entro un termine determinato; l\u2019invalidit\u00e0 della preferenza non rispettosa del vincolo di genere; misure pecuniarie sanzionatorie delle violazioni per le liste che non si conformino alle prescrizioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Costituisce, del resto, espressione di tale discrezionalit\u00e0 la stessa scelta, operata nella normativa in esame, di un sistema di misure di promozione della parit\u00e0 di accesso alle cariche elettive nei comuni graduato in ragione delle dimensioni di questi ultimi.<\/p>\n\n\n\n<p>Nemmeno la pur ampia descritta discrezionalit\u00e0 del legislatore in materia sfugge, tuttavia, ai limiti generali del rispetto dei canoni di non manifesta irragionevolezza e di necessaria coerenza rispetto alle finalit\u00e0 perseguite, cui si deve aggiungere, per quanto qui segnatamente interessa, lo specifico limite costituito dall\u2019obbligo di \u00abpromuove[re] attraverso appositi provvedimenti le pari opportunit\u00e0 tra donne e uomini\u00bb, al fine di garantire a tutti i cittadini dell\u2019uno e dell\u2019altro sesso la possibilit\u00e0 di accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza (art. 51, primo comma, Cost.). Con la conseguenza che una disciplina elettorale che omettesse di contemplare adeguate misure di promozione, o che ne escludesse l\u2019applicazione a determinate competizioni elettorali o a determinate categorie di enti, non potrebbe che essere ritenuta lesiva della citata previsione costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>6.2.\u2013 La normativa in esame non esclude, come visto, i comuni pi\u00f9 piccoli dall\u2019obbligo della presenza nelle liste elettorali di candidati di entrambi i sessi, cosicch\u00e9 non si pu\u00f2 negare che anche per essi opera una, sia pur minima, misura di garanzia delle pari opportunit\u00e0 di accesso alle cariche.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di una misura minima di \u00abnon discriminazione\u00bb, come gi\u00e0 sottolineato da questa Corte, che nella sentenza n. 49 del 2003 \u2013 resa su una disposizione regionale che imponeva, nelle liste per l\u2019elezione del consiglio regionale, la presenza di candidati di entrambi i sessi a pena di invalidit\u00e0 delle liste medesime \u2013 ha affermato che \u00abil vincolo imposto, per la sua portata oggettiva, non appare nemmeno tale da incidere propriamente, in modo significativo, sulla realizzazione dell\u2019obiettivo di un riequilibrio nella composizione per sesso della rappresentanza. Infatti, esso si esaurisce nell\u2019impedire che, nel momento in cui si esplicano le libere scelte di ciascuno dei partiti e dei gruppi in vista della formazione delle liste, si attui una discriminazione sfavorevole ad uno dei due sessi, attraverso la totale esclusione di candidati ad esso appartenenti. Le \u201ccondizioni di parit\u00e0\u201d fra i sessi, che la norma costituzionale richiede di promuovere, sono qui imposte nella misura minima di una non discriminazione, ai fini della candidatura, a sfavore dei cittadini di uno dei due sessi\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Sennonch\u00e9, nella normativa qui scrutinata, la stessa pur minimale misura di promozione non risulta assistita \u2013 a differenza di quanto accadeva nella normativa regionale appena citata \u2013 da alcun rimedio per il caso di violazione dell\u2019obbligo: ci\u00f2 che rende la misura stessa del tutto ineffettiva nella protezione dell\u2019interesse che mira a garantire e, in quanto tale, inadeguata a corrispondere al vincolo costituzionale dell\u2019art. 51, primo comma, Cost.<\/p>\n\n\n\n<p>6.3.\u2013 La riscontrata violazione, ad opera delle disposizioni censurate, del vincolo discendente dall\u2019art. 51, primo comma, Cost. non pu\u00f2 essere superata nemmeno facendo leva sulla necessit\u00e0 di contemperare l\u2019obiettivo della promozione delle pari opportunit\u00e0 nella vicenda elettorale con altri interessi costituzionalmente rilevanti, quale in particolare quello della rappresentativit\u00e0. Interesse, che, come paventa l\u2019Avvocatura, sarebbe messo in pericolo dalla difficolt\u00e0 di reperire candidati in numero sufficiente nelle realt\u00e0 demografiche pi\u00f9 piccole.<\/p>\n\n\n\n<p>Si pu\u00f2 osservare, infatti, che l\u2019obbligo di liste rappresentative dei due sessi, operante per i comuni pi\u00f9 piccoli, \u00e8 assolto con la semplice presenza di un solo candidato di sesso diverso dagli altri, e che, d\u2019altra parte, non diverse obiettive difficolt\u00e0 di reclutamento di candidati \u2013 dell\u2019uno o dell\u2019altro sesso indifferentemente \u2013 si presentano negli stessi comuni semplicemente per raggiungere il numero minimo prescritto di candidati della lista, ci\u00f2 che nondimeno non ha dissuaso il legislatore dal prescrivere comunque l\u2019anzidetto numero minimo (almeno pari ai tre quarti del numero di consiglieri da eleggere) e, soprattutto, dal sanzionare il mancato rispetto di tale condizione con la ricusazione della lista (art. 30, primo comma, lettera e, del d.P.R. n. 570 del 1960).<\/p>\n\n\n\n<p>Anche sotto questo profilo, dunque, la soluzione adottata dal legislatore per quel che attiene alla promozione delle pari opportunit\u00e0 nei comuni pi\u00f9 piccoli appare \u2013 oltre che, come sottolineato, direttamente in contrasto con quanto previsto all\u2019art. 51, primo comma, Cost. \u2013 frutto di un cattivo uso della sua discrezionalit\u00e0, manifestamente irragionevole e fonte di un\u2019ingiustificata disparit\u00e0 di trattamento fra comuni nonch\u00e9 fra aspiranti candidati (o candidate) nei rispettivi comuni, ai quali non sono garantite, nei comuni pi\u00f9 piccoli, le stesse opportunit\u00e0 di accesso alle cariche elettive che la Costituzione intende assicurare a tutti in funzione del riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi elettivi.<\/p>\n\n\n\n<p>Le disposizioni contestate risultano poi tanto pi\u00f9 censurabili, se si considera la loro palese incoerenza con la ratio della legge n. 215 del 2012, che le ha introdotte al dichiarato fine di \u00abpromuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali\u00bb, come recita il suo titolo.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce di queste considerazioni, si deve concludere che sussiste la violazione degli artt. 3, secondo comma, e 51, primo comma, Cost., sotto tutti i profili prospettati dal rimettente.<\/p>\n\n\n\n<p>7.\u2013 Riscontrato il vulnus, va esaminata l\u2019ammissibilit\u00e0 dell\u2019intervento richiesto dallo stesso rimettente per porvi rimedio, individuato nell\u2019estensione al caso di specie della sanzione dell\u2019esclusione della lista, prevista per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti dall\u2019art. 33, primo comma, lettera d-bis), del d.P.R. n. 570 del 1960. Una soluzione che non pu\u00f2 dirsi costituzionalmente obbligata, considerata la variet\u00e0 dei mezzi a disposizione del legislatore per promuovere la parit\u00e0 di genere e, in particolare, per sanzionare la violazione degli obblighi posti a tale fine, e la cui praticabilit\u00e0 va dunque verificata.<\/p>\n\n\n\n<p>7.1.\u2013 Al riguardo soccorre la ormai copiosa giurisprudenza di questa Corte secondo cui, di fronte alla violazione di diritti fondamentali \u2013 e questo \u00e8 certamente il caso per quanto in precedenza esposto \u2013 non pu\u00f2 essere di ostacolo all\u2019esame nel merito della questione di legittimit\u00e0 costituzionale l\u2019assenza di un\u2019unica soluzione a \u201crime obbligate\u201d per ricondurre l\u2019ordinamento al rispetto della Costituzione, ancorch\u00e9 si versi in materie riservate alla discrezionalit\u00e0 del legislatore.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo tale orientamento, \u00abla \u201cammissibilit\u00e0 delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale risulta [\u2026] condizionata non tanto dall\u2019esistenza di un\u2019unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell\u2019ordinamento di una o pi\u00f9 soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore\u201d [\u2026]. In tale prospettiva, onde non sovrapporre la propria discrezionalit\u00e0 a quella del Parlamento, la valutazione della Corte deve essere condotta attraverso \u201cprecisi punti di riferimento e soluzioni gi\u00e0 esistenti\u201d [\u2026]\u00bb (sentenza n. 63 del 2021; nello stesso senso, da ultimo, sentenza n. 28 del 2022).<\/p>\n\n\n\n<p>7.2.\u2013 In applicazione di questi criteri, la soluzione indicata dal rimettente risulta costituzionalmente adeguata e merita di essere accolta.<\/p>\n\n\n\n<p>Per un verso, la sanzione dell\u2019esclusione della lista in caso di violazione delle condizioni prescritte dalla legge per la sua ammissibilit\u00e0 \u00e8 gi\u00e0 presente nella normativa in esame. In un primo senso, infatti, si tratta segnatamente del rimedio che \u2013 diretto a sanzionare in via generale l\u2019ipotesi in cui la cancellazione dei candidati eccedenti la quota di legge comporti la violazione della soglia minima di candidati prescritta per l\u2019ammissibilit\u00e0 della lista \u2013 colpisce, nei comuni con pi\u00f9 di 15.000 abitanti, la stessa violazione alla quale si intende estenderlo, ossia il caso estremo della lista formata da candidati di un solo sesso. \u00c8 ovvio, invero, che, in tale caso estremo, la riduzione della lista fino al numero minimo di candidati non potrebbe comunque assicurare il rispetto della quota. In un secondo senso, la medesima sanzione ricorre anche nella disciplina della presentazione delle liste nei comuni con meno di 5.000 abitanti, essendo prevista anche per essi, come detto, nel caso di liste con un numero di candidati inferiore al minimo prescritto (art. 30, primo comma, lettera e, del d.P.R. n. 570 del 1960).<\/p>\n\n\n\n<p>Per altro verso, da un punto di vista pi\u00f9 generale, la soluzione prospettata si inserisce nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore: essa non altera il complessivo sistema delle misure di promozione delineato dalla legge n. 215 del 2012, che conserva comunque il carattere di gradualit\u00e0 in ragione della dimensione dei comuni, e conserva per quelli piccoli il solo obbligo della rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste, limitandosi a garantirne l\u2019effettivit\u00e0 con l\u2019introduzione di una sanzione per il caso di sua violazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Resta ferma, d\u2019altra parte, la possibilit\u00e0 per il legislatore di individuare, nell\u2019ambito della propria discrezionalit\u00e0, altra \u2013 e in ipotesi pi\u00f9 congrua \u2013 soluzione, purch\u00e9 rispettosa dei principi costituzionali (ex plurimis, sentenza n. 222 del 2018), nonch\u00e9 l\u2019armonizzazione del sistema, anche considerando il caso dei comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti, nei quali la riduzione della lista non pu\u00f2 andare oltre il numero minimo di candidati prescritto.<\/p>\n\n\n\n<p>8.\u2013 Si deve dunque dichiarare l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale del combinato disposto degli artt. 71, comma 3-bis, t.u. enti locali e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. n. 570 del 1960, nella parte in cui non prevede l\u2019esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.<\/p>\n\n\n\n<p>Resta assorbita l\u2019ulteriore questione sollevata in riferimento all\u2019art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u2019art. 14 CEDU e all\u2019art. 1 Prot. addiz. n. 12 CEDU.<\/p>\n\n\n\n<p>Per Questi Motivi<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale del combinato disposto degli artt. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull\u2019ordinamento degli enti locali) e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l\u2019esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2022.<\/p>\n\n\n\n<p>F.to:<\/p>\n\n\n\n<p>Giuliano AMATO, Presidente<\/p>\n\n\n\n<p>Daria de PRETIS, Redattrice<\/p>\n\n\n\n<p>Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria<\/p>\n\n\n\n<p>Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2022.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Direttore della Cancelleria<\/p>\n\n\n\n<p>F.to: Roberto MILANA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA,<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1904,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33,5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Parit\u00e0 di genere nelle liste elettorali nei comuni sotto i 5.000 abitanti<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Sono incostituzionali le norme che non prevedono la parit\u00e0 dei generi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione 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