{"id":1906,"date":"2022-05-11T19:40:04","date_gmt":"2022-05-11T17:40:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1906"},"modified":"2022-05-11T19:42:44","modified_gmt":"2022-05-11T17:42:44","slug":"discriminazione-per-convinzioni-personale-obiezione-di-coscienza-e-polizia-municipale-tribunale-di-ferrara-ordinanza-del-15-04-2022","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2022\/05\/11\/discriminazione-per-convinzioni-personale-obiezione-di-coscienza-e-polizia-municipale-tribunale-di-ferrara-ordinanza-del-15-04-2022\/","title":{"rendered":"Discriminazione per convinzioni personali, obiezione di coscienza e polizia municipale, Tribunale di Ferrara, ordinanza del 15.04.2022."},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>TRIBUNALE DI FERRARA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">SEZIONE LAVORO<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>Ordinanza ex art. 28 D. Lgs n. 150 del 1.9.2011<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice dott.ssa A. De Curtis, letti gli atti del procedimento <strong>n. 506\/2021 R.G.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">TRA<\/p>\n\n\n\n<p><strong>FP-CGIL FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA FUNZIONE PUBBLICA TERRITORIALE DI FERRARA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>G S<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">E<\/p>\n\n\n\n<p>COMUNE DI FERRARA<\/p>\n\n\n\n<p>sciogliendo la riserva di cui al verbale del 25.3.3022, provvede con la seguente ordinanza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00a7 1. Il ricorso.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il presente giudizio ha ad oggetto due distinte azioni promosse contestualmente contro il Comune di Ferrara, ai sensi dell\u2019art. 28 D. Lgs. n. 150\/2011, dalla O.S. Funzione Pubblica \u2013 CGIL e dal dipendente G S, attraverso le quali viene dedotta la illegittimit\u00e0 della condotta tenuta dal Comune di Ferrara nell\u2019armamento del Corpo di Polizia Locale, denominato \u201cTerre Estensi\u201d, che assume rilievo sotto diversi profili di discriminazione.<\/p>\n\n\n\n<p>La premessa in fatto \u00e8 costituita dalla recente adozione da parte del Comune convenuta di un nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale (approvato in data 11.5.2020) attraverso il quale \u00e8 stata introdotta una nuova disposizione che rende incompatibile l\u2019appartenenza al Corpo di Polizia Locale con lo status di obiettore di coscienza (<strong>art. 15 comma 7 del Regolamento<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n<p>Il nuovo Regolamento ha inoltre introdotto l\u2019assegnazione \u201cin via continuativa\u201d, \u201ca tutti gli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza\u201d, di \u201cuna pistola semiautomatica con caricatore bifilare, dotata di caricatore di scorta, congiuntamente ad un idoneo quantitativo di munizioni\u201d (<strong>art. 19 comma 1 del Regolamento<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n<p>In seguito di tale importante cambiamento della disciplina del Corpo di Polizia Locale, il dipendente G S, Assistente scelto, munito della qualifica di agente di P.S. con provvedimento del Prefetto del 15.7.2015, adibito sin dal 2007 alla funzione di Vigile di Quartiere nella ex circoscrizione GAD, mansione da sempre svolta senza mai portare alcuna forma di armamento, si vedeva assegnato d\u2019ufficio, con provvedimento in data 18.2.2021, alla Centrale Radio Operativa, in ragione del fatto di avere in passato manifestato l\u2019obiezione di coscienza, rifiutando di prestare il servizio militare in occasione della sua chiamata alla leva. Egli non aveva infatti rinunciato alla sua posizione di obiettore di coscienza, sicch\u00e9 l\u2019amministrazione non gli aveva assegnato l\u2019arma di ordinanza e lo aveva rimosso dalle sue mansioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec facendo il Comune non solo lo aveva privato delle sue pi\u00f9 qualificanti mansioni operative, ma gli aveva provocato un danno consistente nella perdita dell\u2019indennit\u00e0 di servizio esterno pari ad \u20ac 9,00 giornalieri a partire dalla mensilit\u00e0 di marzo 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel frattempo, tutti gli altri agenti di polizia locale muniti della qualifica di agenti di P.S., si vedevano assegnata la pistola di ordinanza senza essere stati messi nella condizione di potere manifestare formalmente l\u2019obiezione di coscienza, in particolare il gruppo, non immediatamente identificabile, delle donne, mai soggette alla leva obbligatoria, e degli uomini nati dopo il 1985, non pi\u00f9 soggetti alla leva obbligatoria.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00a7 2. <\/strong>In diritto gli odierni ricorrenti hanno in primo luogo premesso che l\u2019art. 5 L. n. 65 del 7.3.1986 (Legge Quadro sull\u2019Ordinamento di Polizia Municipale), nella sua attuale formulazione, prevede come non obbligatorio, ma solo eventuale, il porto senza licenza delle armi.<\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza \u00e8 escluso che l\u2019Agente di Polizia locale sia automaticamente assimilabile all\u2019Agente di P.S., posto che l\u2019uso dell\u2019arma diviene obbligatoria solo nelle specifiche ipotesi previste dall\u2019art. 20 D.M. n. 145 del 4.3.1987 (ovvero i servizi esterni di vigilanza, la protezione della casa comunale, la protezione dell\u2019armeria del Corpo, i servizi notturni ed il pronto intervento). Mentre per molti altri servizi (come ad esempio i servizi esterni di polizia annonaria e commerciale a tutela del consumatore, la polizia tributaria, la polizia amministrativa edilizia, il controllo anagrafico o socioeconomico, l\u2019attivit\u00e0 di notificazione degli atti, le attivit\u00e0 di educazione stradale ed alla legalit\u00e0 nelle scuole, la vigilanza dinanzi i plessi scolastici, la rappresentanza interna ed esterna dell\u2019Ente, l\u2019attivit\u00e0 di formazione, la protezione civile in caso di calamit\u00e0, i rilievi e le attivit\u00e0 accertative in caso di sinistri stradali) l\u2019uso delle armi non \u00e8 considerato obbligatorio.<\/p>\n\n\n\n<p>Sicch\u00e9 per dette attivit\u00e0, lo stato di obiettore di coscienza non \u00e8 ostativo alla permanenza nel Corpo di polizia locale e, quand\u2019anche fosse ritenute legittima la scelta discrezionale dell\u2019ente di stabilire la incompatibilit\u00e0 dello status di obiettore con l\u2019appartenenza al Corpo, tale statuizione non pu\u00f2 che valere per il futuro e non per il personale assunto attraverso concorsi nei quali non era stata prevista alcuna limitazione in tal senso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.1. <\/strong>Distinguendo, dunque, la posizione di &nbsp;S, unico agente di P.S. formalmente qualificato obiettore di coscienza, dal restante gruppo indistinto di agenti di P.S. dipendenti che non hanno potuto esprimersi al riguardo, la parte ricorrente ha dedotto che nel caso del dipendente obiettore era stato posto a rischio il fattore \u201cconvinzioni personali\u201d, tutelato in via autonoma rispetto ad altri fattori (religione, handicap, et\u00e0 ecc.) oltre che dalle fonti sovranazionali di diritto comunitario ed internazionale, anche dal D. Lgs. n. 216 del 9 luglio 2003 (Attuazione della direttiva 2000\/78\/CE per la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) che fornisce protezione alla c.d. libert\u00e0 delle convinzioni personali e di opinione nell\u2019ambito dei rapporti di lavoro, come ad es. il pacifismo e l\u2019antimilitarismo.<\/p>\n\n\n\n<p>Trattasi, secondo la parte, di un caso di discriminazione diretta, in quanto il trattamento deteriore sarebbe connesso direttamente alla manifestazione di una convinzione personale, senza che nel caso di specie si possa ravvisare una deroga al divieto di discriminazione, dato che i servizi armati nell\u2019Ordinamento di Polizia Municipale hanno carattere solo eventuale, ad eccezione di quelli previsti dall\u2019art. 20 D.M. n. 145\/1987.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.2. <\/strong>In relazione all\u2019azione collettiva, promossa dall\u2019organizzazione sindacale, legittimata ad agire <em>jure proprio <\/em>ex art. 5 D. Lgs. n. 216\/2003, stante la impossibilit\u00e0 di individuare in modo diretto ed immediato quanti e quali Agenti siano attualmente nella condizioni di voler rifiutare l\u2019arma, la parte evidenziava che la fattispecie vede coinvolto tutto il personale gi\u00e0 assunto nel ruolo degli Agenti di Polizia Locale in epoca in cui non esisteva nel Corpo di Polizia dell\u2019amministrazione comunale alcun obbligo di porto delle armi e che \u00e8 stato scriminato non solo con riferimento al fattore \u201cconvinzioni personali\u201d, ma anche in relazione al fattore di \u201cgenere\u201d (donne mai poste nelle condizioni di esprimersi in ordine all\u2019obiezione di coscienza) e \u201cper et\u00e0\u201d (uomini nati dopo il 1985 non pi\u00f9 richiamati al servizio di leva), essendo stato allo<\/p>\n\n\n\n<p>stesso impedito, pur avendone fatto formalmente richiesta al Comune (con comunicazione in data 23.3.2021 diretta al Sindaco e del Comandante del Corpo di Polizia Locale) di esprimersi al riguardo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00a7 3. La parte ricorrente ha concluso pertanto chiedendo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; accertare il carattere illegittimo e discriminatorio dell\u2019art. 15 comma 7 del Regolamento di Polizia Locale approvato il 11 maggio 2020, introduttivo dell\u2019incompatibilit\u00e0 dell\u2019appartenenza al Corpo di Polizia Locale con lo status di obiettore di coscienza e della conseguente condotta del Comune consistita nel mancato riconoscimento ai propri agenti della facolt\u00e0 di esercitare il diritto all\u2019obiezione di coscienza all\u2019uso delle armi; della condotta dell\u2019ente volta ad impedire agli agenti lo svolgimento senza armi di quei servizi (sopra elencati in via esemplificativa) per i quali non \u00e8 previsto l\u2019uso obbligatorio dell\u2019arma; dell\u2019ordine di servizio n. 6\/21 del 18.2.2021 con il quale &nbsp;S G\u00e8 stato rimosso dalle precedenti mansioni esterne;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; ordinare al Comune di ripristinare le precedenti mansioni dell\u2019obiettore di coscienza G S, adibendolo anche a servizi esterni che non richiedono l\u2019uso necessario delle armi;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; ordinare al Comune di consentire agli agenti, sopra individuati come gruppo, di manifestare formalmente la propria obiezione di coscienza all\u2019armamento, definendo modalit\u00e0 e termini di tale manifestazione e di consentire comunque, a seguito di detta manifestazione, di poter svolgere \u2013 al pari dell\u2019agente &nbsp;S &#8211; quelle mansioni, anche esterne, compatibili con lo status di obiettore di coscienza;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; condannare il Comune al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell\u2019organizzazione sindacale ricorrente quantificato in via equitativa in \u20ac 20.000;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; condannare il Comune al risarcimento del danno patrimoniale dell\u2019obiettore &nbsp;S, quantificata nell\u2019indennit\u00e0 di servizio esterno pari ad \u20ac 9,00 die a far data della mensilit\u00e0 di marzo 2021 sino all\u2019effettivo reintegro nelle mansioni in precedenza svolte;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; disporre la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano a tiratura nazionale (Resto del Carlino o la Repubblica).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00a7 4. La difesa della parte resistente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Costituitosi in giudizio, il Comune ha resistito alle azioni come sopra proposte.<\/p>\n\n\n\n<p>Ha dedotto in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, posto che l\u2019azione dei ricorrenti \u00e8 tesa a riformulare\/modificare il regolamento di polizia locale contestato, sottraendo determinati servizi all\u2019obbligo di prestarli con l\u2019arma in dotazione, attraverso l\u2019uso improprio dei provvedimenti antidisciminatori.<\/p>\n\n\n\n<p>Ha eccepito inoltre il difetto di legittimazione attiva del Sindacato rispetto all\u2019azione collettiva, difettando il requisito della non immediata individuabilit\u00e0 dei dipendenti interessati, trattandosi di soggetti in numero ridotto, facilmente identificabili dall\u2019O.S.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4.1 <\/strong>Nel merito il Comune ha dedotto che l\u2019ente locale ha piena facolt\u00e0 di adottare un Regolamento che preveda la dotazione di armi, previa deliberazione del Consiglio Comunale, giacch\u00e9 gli agenti di P.S. debbono sempre essere pronti a prestare servizio armato se richiesti dal Prefetto, in forza degli art. 3 e 5 L. n. 65\/1986 e dell\u2019art. 2 e 7 D.M. n. 145\/1987, ed essendo espressamente prevista la loro collaborazione con le forze della Polizia di Stato.<\/p>\n\n\n\n<p>Con riferimento al dipendente &nbsp;S ha escluso la sussistenza di una discriminazione basata sul fattore \u201cconvinzioni personali\u201d che possa assumere rilievo, dal momento che il Regolamento prevede che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di agente di P.S. il non essere obiettore di coscienza; sicch\u00e9 le eventuali differenze di trattamento, quand\u2019anche sussistenti, risultano giustificate dalle finalit\u00e0 legittime perseguite e dalle stesse norme di legge appena richiamate.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ente ha poi contestato che il dipendente abbia subito un trattamento discriminatorio, dal momento che il suo trattamento economico non \u00e8 mutato, prevedendo la nuova funzione altre indennit\u00e0 (ad esempio l\u2019indennit\u00e0 di turno) e comunque costituendo l\u2019indennit\u00e0 una parte solo eventuale della retribuzione, legata al tipo di servizio.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Comune ha poi evidenziato che \u00e8 prerogativa dell\u2019ente pubblico, nella sua discrezionalit\u00e0, stabilire quali servizi necessitino della dotazione dell\u2019arma non potendo certo essere lasciata la scelta ai ricorrenti, sicch\u00e9 le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 216\/2003 non possono trovare applicazione nella fattispecie, essendo stato stabilito con il Regolamento che lo <em>status <\/em>di obiettore \u00e8 incompatibile con l\u2019appartenenza al Corpo di Polizia Locale che prevede l\u2019uso dell\u2019arma nella sua attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, lo stesso Prefetto, nel riconoscere allo &nbsp;S la qualifica di agente di P.S., rilevando il suo status di obiettore di coscienza, aveva espressamente previsto che egli venisse assegnato a servizi che non prevedono l\u2019uso delle armi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4.2 <\/strong>Avuto riguardo alla denunciata discriminazione collettiva, secondo il Comune non esiste un diritto azionabile all\u2019obiezione di coscienza, al di fuori di un\u2019apposita normativa che lo preveda e lo disciplini. 6<\/p>\n\n\n\n<p>Spetta infatti solo al legislatore stabilire il punto di equilibrio tra la coscienza individuale e la salvaguardia dei pubblici interessi legalmente riconosciuti. Sussistendo una riserva di legge, non rientra tra le prerogative del Comune prevedere una disciplina dell\u2019esercizio dell\u2019obiezione di coscienza.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Comune ha poi sostenuto, in buona sostanza, che l\u2019appartenenza alla polizia Locale \u00e8 sempre stata incompatibile con l\u2019obiezione di coscienza, poich\u00e9, diversamente opinando, verrebbe compromesso lo stesso funzionamento del Corpo. Secondo la giurisprudenza amministrativa \u2013 ha aggiunto &#8211; tutti gli addetti in possesso della qualifica di agente di P.S. hanno l\u2019obbligo di portare le armi in dotazione (TAR Campania Napoli sez. V n. 673\/2006; TAR Salerno Sez. I, n. 1854\/2004, confermata da Cons. Stato sez. V, n. 8997\/2009; TAR Lazio \u2013 Roma n. 1597\/2005).<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, il Regolamento del Corpo di polizia locale Terre Estensi gi\u00e0 menzionava nel testo previgente le funzioni attribuite <em>ex lege <\/em>alla polizia municipale, tra cui quelle di polizia giudiziaria, di sicurezza urbana, di attivit\u00e0 ausiliarie di pubblica sicurezza che impongono il servizio armato.<\/p>\n\n\n\n<p>Cosicch\u00e9 gli agenti che l\u2019O.S. assume essere stati discriminati, non potranno esprimere obiezione di coscienza poich\u00e9, \u201ccol solo fatto di entrare nel Corpo, hanno manifestato un comportamento incompatibile con l\u2019obiezione\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La parte resistente ha infine evidenziato come, su 141 agenti di P.S. in organico, tutti, eccettuato il ricorrente &nbsp;S, hanno seguito i corsi ed acquisito (in gran parte nel 2018, prima della modifica del Regolamento) i certificati finalizzati al loro addestramento all\u2019uso dell\u2019arma, condotta incompatibile con la pretesa obiezione di coscienza.<\/p>\n\n\n\n<p>Ha quindi concluso chiedendo il rigetto delle domande.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00a7 5. Le eccezioni pregiudiziali e preliminari.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, la causa viene decisa sulla base delle seguenti considerazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Va in primo luogo disattesa l\u2019eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.<\/p>\n\n\n\n<p>Dal tenore dell\u2019atto introduttivo emerge con chiarezza che l\u2019azione non \u00e8 tesa a modificare il Regolamento, quanto piuttosto a far valere il diritto del personale ad esprimersi sul porto delle armi per motivi etici, non essendo stato posto nelle condizioni di scegliere.<\/p>\n\n\n\n<p>Del pari infondata \u00e8 l\u2019eccezione di carenza di legittimazione passiva della F.P. CGIL.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo l\u2019art. 5 comma 1\u00b0 D. Lgs. n. 216\/2003 \u201cLe organizzazioni sindacali \u2026 sono legittimate ad agire\u201d per la tutela giurisdizionale dei diritti avverso le discriminazioni 7<\/p>\n\n\n\n<p>nelle forme di cui all\u2019art. 28 D. Lgs. n. 150\/2011, \u201cin nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui \u00e8 riferibile il comportamento o l\u2019atto discriminatorio\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Il comma 2\u00b0 prevede \u201cI soggetti di cui al comma 1 sono altres\u00ec legittimati ad agire nei casi discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Appare evidente, gi\u00e0 ad una semplice lettura del dettato normativo, l\u2019ampia legittimazione attiva riconosciuta alle organizzazioni sindacali in materia di tutela della parit\u00e0 di trattamento e di occupazione e di condizioni di lavoro, sia a livello individuale sia a livello collettivo. Nel caso in esame il Sindacato ha esercitato azione collettiva ai sensi del comma 2\u00b0.<\/p>\n\n\n\n<p>Come evidenziato dalla Suprema Corte, \u201c<em>In tema di parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, l&#8217;art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 216 del 2003, come modificato dall&#8217;articolo 8-septies del d.l. n. 59 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 101 del 2008, costituisce esplicazione della facolt\u00e0 riconosciuta agli stati membri dall&#8217;art. 8 della dir. 2000\/78\/CE di concedere <strong>una tutela pi\u00f9 incisiva di diritto nazionale rispetto agli atti discriminatori in ambito lavorativo<\/strong>, attribuendo ad un&#8217;associazione, che sia rappresentativa del diritto o dell&#8217;interesse leso &#8211; secondo un accertamento in fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimit\u00e0 -, la legittimazione ad avviare un giudizio per fare rispettare gli obblighi della direttiva ed eventualmente ottenere il risarcimento del danno<\/em>\u201d (Cass. Sez. 1-, Ordinanza n. 28646 del 15\/12\/2020, Rv. 660047 &#8211; 01).<\/p>\n\n\n\n<p>Dall\u2019esame dello Statuto e del Codice Etico CGIL del 2019 (doc. 27 ric.) emerge chiaramente l\u2019impegno del Sindacato in materia di contrasto alle varie forme di discriminazione nell\u2019ambiente di lavoro (si v. in particolare artt. 1 e 4 dello Statuto, art. 21 del Codice Etico).<\/p>\n\n\n\n<p>Non v\u2019\u00e8 dubbio che nella vicenda in esame sussista la difficolt\u00e0 di individuare in via immediata i soggetti coinvolti dalla discriminazione denunciata attraverso l\u2019azione collettiva: lo stesso Comune ha evidenziato come su 141 dipendenti con qualifica di agente di pubblica sicurezza ben 140 hanno partecipato ai corsi di tiro (doc. 4); non pu\u00f2 quindi ricavarsi alcun significato da tale circostanza, posto che all\u2019evidenza il personale ha partecipato all\u2019addestramento in quanto in ogni caso tenuto a farlo per dovere istituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>A comprova della difficolt\u00e0 di individuazione del personale potenzialmente interessato vi \u00e8 poi l\u2019interlocuzione interna avutasi tra il Comune e la difesa dell\u2019ente a seguito della proposta conciliativa espressa da questo giudicante alla prima udienza di comparizione delle parti. Secondo l\u2019ente, sulla base dei fattori di discriminazione indicati dalla parte ricorrente (per genere e per et\u00e0), \u201ci 107 agenti assunti prima del 2010 [anno a partire dal quale (doc. 10) dalla partecipazione al concorso sono stati esclusi gli obiettori di coscienza, contemplando l\u2019uso delle armi, <em>n.d.r.<\/em>] sono 57 donne e nessun nato dopo il 1985 fra gli uomini. \u2026 resterebbero interessate comunque le 57 donne cio\u00e8 oltre il 40% del totale degli agenti\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00a7 6. La nozione di obiezione di coscienza (brevi cenni).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Venendo al merito, occorre anzitutto evidenziare che le circostanze fattuali dedotte in ricorso (richiamate al \u00a7 1) non sono di per s\u00e9 stesse oggetto di contestazione.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 dunque possibile passare subito all\u2019analisi del quadro normativo di riferimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Va anzitutto analizzata la nozione di obiezione di coscienza, che costituisce una modalit\u00e0 di estrinsecazione del diritto alla libert\u00e0 individuale e dell\u2019autodeterminazione di ogni persona.<\/p>\n\n\n\n<p>Essa possiede un esplicito riconoscimento nelle convenzioni internazionali vincolanti per l\u2019ordinamento giuridico italiano in forza dell\u2019art. 117 Cost. ed in particolare:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l\u2019art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell\u2019uomo<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l\u2019art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l\u2019art. 18 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l\u2019art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione Europea (c.d. Carta di Nizza)<\/p>\n\n\n\n<p>Quest\u2019ultima opera un letterale riferimento all\u2019obiezione di coscienza non solo nella stessa rubrica dell\u2019articolo titolata \u201cLibert\u00e0 di pensiero, di coscienza e di religione\u201d, ma statuendo espressamente al secondo comma che \u201cIl diritto all\u2019obiezione di coscienza \u00e8 riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l\u2019esercizio\u201d, significando con ci\u00f2 che non vi \u00e8 discrezionalit\u00e0 da parte degli Stati circa il riconoscimento di tale diritto, ma solo quanto alle modalit\u00e0 di esercizio.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019obiezione di coscienza trova poi riconoscimento sul piano del diritto costituzionale interno, poggiando il suo fondamento sugli artt. 2, 3, 19 e 21 Cost., cos\u00ec come ritenuto dalla giurisprudenza della Consulta, in particolare nelle sentenze n. 196\/1987, n. 467\/1991 e n. 43\/1997.<\/p>\n\n\n\n<p>In quest\u2019ultima pronuncia la Consulta, chiamata ad esprimersi sul reato di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell&#8217;obiezione di coscienza), rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, ha osservato nelle sue considerazioni che <em>\u201cL&#8217;incostituzionalit\u00e0 della normativa impugnata, al di l\u00e0 dei profili di irrazionalit\u00e0 interna al sistema legislativo ora esaminati, risulta altres\u00ec dalla violazione degli articoli 2, 3, 19 e 21, primo comma, della Costituzione i quali, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 196 del 1987 e 467 del 1991), contengono un insieme di elementi normativi convergenti nella configurazione unitaria di un principio di <strong>protezione dei cosiddetti diritti della coscienza<\/strong>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Tale protezione, tuttavia, <strong>non pu\u00f2 ritenersi illimitata e incondizionata<\/strong>. Spetta innanzitutto al legislatore stabilire il punto di equilibrio tra la coscienza individuale e le facolt\u00e0 ch&#8217;essa reclama, da un lato, e i complessivi, inderogabili doveri di solidariet\u00e0 politica, economica e sociale che la Costituzione (art. 2) impone, dall&#8217;altro, affinch\u00e9 l&#8217;ordinato vivere comune sia salvaguardato e i pesi conseguenti siano equamente ripartiti tra tutti, senza privilegi<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 stato in dottrina sostenuto che ci\u00f2 non significa che l\u2019obiezione di coscienza sussiste solo laddove venga riconosciuta dal legislatore, il che equivarrebbe a creare un ambito di attivit\u00e0 legislativa sottratto al sindacato costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Al contrario, proprio l\u2019analisi della giurisprudenza costituzionale conduce alla conclusione che si deve ritenere che un diritto risulti immediatamente desumibile dalle norme della costituzione, laddove il primario diritto inviolabile, quello alla vita, sia coinvolto nella normativa positiva. Proprio l\u2019esperienza dell\u2019obiezione di coscienza al servizio militare dimostra che, laddove a tali diritti della coscienza il legislatore non ha dato la dovuta rilevanza, ne consegue la sanzione d\u2019incostituzionalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Dall\u2019analisi delle pronunce giurisprudenziali si possono quindi dedurre tre principi cardine: l\u2019obiezione di coscienza non \u00e8 riconducibile all\u2019insindacabile iniziativa del legislatore; le norme che prevedono l\u2019obiezione di coscienza non sono eccezionali, ma rappresentano l\u2019attuazione di garanzie costituzionali; \u00e8 ammissibile l\u2019applicazione analogica delle ipotesi normative di obiezione di coscienza, laddove sussista una medesima \u201cratio\u201d, con riferimento sia ai soggetti che ai beni di rango costituzionale oggetto di tutela.<\/p>\n\n\n\n<p>Va dunque sgomberato il campo dall\u2019affermazione del Comune secondo la quale l\u2019obiezione di coscienza non possa essere mai esercitata al di fuori delle speciali discipline di legge che di volta in volta sono state adottate in specifici settori (si pensi, oltre alla legge relativa al servizio di leva, alla L. n. 194\/1978 in materia di interruzione volontaria della gravidanza; alla L. n. 101\/1989 in materia di diritto delle persone di fede ebraica di osservare del riposo sabbatico e le festivit\u00e0 religiose ebraiche nell\u2019ambito della loro attivit\u00e0 lavorativa con recupero la domenica o in altre giornate; alla L. n. 413\/1993 in materia di sperimentazione animale; L. n. 40\/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00a7 7. La disciplina normativa in materia di porto d\u2019arma nel settore della polizia municipale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Osserva il Comune che l\u2019obiezione di coscienza \u00e8 incompatibile con la disciplina regolante il servizio degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e con la discrezionalit\u00e0 riconosciuta all\u2019ente locale di adottare un Regolamento che preveda l\u2019armamento del Corpo.<\/p>\n\n\n\n<p>Analizzando le specifiche fonti si rileva quanto segue:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la L. n. 65 del 7.3.1986, Legge-quadro sull&#8217;ordinamento della polizia municipale, prevede:<\/p>\n\n\n\n<p>Art. 3 (Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale) \u201cGli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e <strong>collaborano<\/strong>, nell&#8217;ambito delle proprie attribuzioni, <strong>con le Forze di polizia dello Stato<\/strong>, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorit\u00e0\u201d (si v. anche l\u2019art. 7 D.M. n. 145\/1987 di cui si tratter\u00e0 nel prosieguo).<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; La L. n. 121 del 1.4.1981 Nuovo ordinamento dell&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza prevede:<\/p>\n\n\n\n<p>art. 16 (Forze di polizia) Ai fini della tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l&#8217;Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica. \/ Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altres\u00ec forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell&#8217;espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.<\/p>\n\n\n\n<p>Dunque gli addetti al servizio di Polizia locale collaborano con le forze di polizia dello stato a livello locale ma la Polizia municipale non rientra automaticamente nel novero delle forze di polizia.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Secondo l\u2019art. 5 L. n. 65\/1986:<\/p>\n\n\n\n<p>(Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza)<\/p>\n\n\n\n<p>1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell&#8217;ambito territoriale dell&#8217;ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:<\/p>\n\n\n\n<p>a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualit\u00e0 di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell&#8217;articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;<\/p>\n\n\n\n<p>b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell&#8217;articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell&#8217;articolo 3 della presente legge.<\/p>\n\n\n\n<p>2. <strong>A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale<\/strong>, previa comunicazione del sindaco, <strong>la qualit\u00e0 di agente di pubblica sicurezza<\/strong>, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:<\/p>\n\n\n\n<p>a) godimento dei diritti civili e politici;<\/p>\n\n\n\n<p>b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;<\/p>\n\n\n\n<p>c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualit\u00e0 di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Nell&#8217;esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorit\u00e0 giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorit\u00e0 e il sindaco.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali \u00e8 conferita la qualit\u00e0 di agente di pubblica sicurezza <strong>possono<\/strong>, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, <strong>portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalit\u00e0 previsti dai rispettivi regolamenti<\/strong>, anche fuori dal servizio, purch\u00e9&#8217; nell&#8217;ambito territoriale dell&#8217;ente di appartenenza e nei casi di cui all&#8217;articolo 6.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Tali modalit\u00e0 e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell&#8217;interno, sentita l&#8217;Associazione nazionale dei comuni d&#8217;Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l&#8217;accesso ai poligoni di tiro per l&#8217;addestramento al loro uso\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Gi\u00e0 dal tenore letterale della norma emerge che la figura dell\u2019agente di polizia municipale cui \u00e8 stata conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza dal Prefetto non deve necessariamente portare l\u2019arma. Il comma 5\u00b0 \u00e8 stato modificato dall\u2019art. 17 comma 134 della L. n. 127 del 15.5.1997: laddove il testo previgente disponeva \u00ab<em>Gli addetti <\/em>[\u2026] <em>portano, senza licenza, le armi<\/em>\u00bb, il nuovo testo prevede che gli addetti \u00ab<em>possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>A riprova di tale assunto milita il dato testuale del comma 2 del medesimo articolo: tra i requisiti per ottenere il conferimento della qualifica di agente di P.S. da parte del prefetto non \u00e8 contemplato il preventivo possesso in capo all\u2019addetto di alcun titolo certificativo attestante la capacit\u00e0 di maneggio delle armi.<\/p>\n\n\n\n<p>Milita, inoltre, il tenore dell\u2019art. 4 della medesima legge, rubricato \u201cRegolamento comunale del servizio di polizia municipale\u201d, che, nel dettare il contenuto necessario del regolamento, nulla prevede in merito all\u2019armamento del Corpo.<\/p>\n\n\n\n<p>Ulteriore riprova di quanto sopra \u00e8 proprio il provvedimento del Prefetto della Provincia di Ferrara in data 15.7.2005 (doc. 6 ric.) con il quale veniva conferita la qualit\u00e0 di agente di P.S. a G S pur dando atto del suo status di obiettore.<\/p>\n\n\n\n<p>La norma, \u00e8 vero, prevede nella sua vigente formulazione che sia il Comune a decidere, mediante deliberazione del Consiglio comunale, se il Corpo di polizia municipale debba dotarsi di un\u2019arma e per quali servizi prevenderne il porto da parte degli agenti di P.S. (di cui si dir\u00e0 infra), ma \u00e8 da escludere un automatismo in tal senso immediatamente discendente dalla legge di fonte primaria.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>7.1 <\/strong>Tantomeno pu\u00f2 indurre a ritenere il contrario quanto disposto dal D.M. n. 145 del 4.3.1987, regolamento di attuazione dell\u2019art. 5 comma 5 della legge sopra citata, del quale vengono in rilievo le seguenti norme.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; L\u2019art. 2, dopo avere ribadito al comma 1\u00b0 che i servizi per i quali gli addetti portano senza licenza le armi di cui sono dotati vengono stabiliti dal Regolamento, stabilisce al comma 3\u00b0 che \u201cPer motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalit\u00e0, il prefetto pu\u00f2 chiedere al sindaco che tutti gli addetti alla polizia municipale in possesso della qualit\u00e0 di agente di pubblica sicurezza prestino servizio armato\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; L\u2019art. 3 prevede che \u201cIl numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso delle qualit\u00e0 di agente di pubblica sicurezza [\u2026]\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; L\u2019art. 7 prevede che \u201cGli addetti alla polizia municipale di cui all\u2019art. 1 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell&#8217;art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell&#8217;arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorit\u00e0, e prestano l&#8217;assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; L\u2019art. 20 prevede che \u201cQualora non risulti determinata o determinabile l\u2019indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale di cui all&#8217;art. 1 espletano il servizio muniti di armi, essa si intende fatta per i <strong>servizi esterni di vigilanza <\/strong>e, comunque, per i servizi di <strong>vigilanza e protezione della casa comunale e dell&#8217;armeria <\/strong>del Corpo o servizio, per quelli <strong>notturni <\/strong>e <strong>di pronto intervento<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, in primo luogo, le disposizioni in oggetto costituiscono fonti di normazione secondaria, e non possono prevalere sulle disposizioni di legge. In secondo luogo, esse presuppongono che il Comune abbia, appunto, deliberato l\u2019armamento del Corpo di polizia. Peraltro, come si evince dall\u2019art. 20 appena citato, i servizi che devono in qualche modo presumersi armati, nel silenzio o nell\u2019ambiguit\u00e0 del Regolamento, sono solo quelli indicati nella norma. Il che significa, in altre parole, che i rimanenti servizi non richiedono affatto l\u2019uso dell\u2019arma a meno che non sia espressamente disposto dal Comune.<\/p>\n\n\n\n<p>Considerazioni a parte vanno svolte per il caso in cui il Prefetto richieda espressamente al Sindaco il servizio armato di cui all\u2019art. 2 comma 3 D.M. n. 145\/1987, che costituisce un\u2019ipotesi eccezionale, in quanto tale facolt\u00e0 \u00e8 data all\u2019autorit\u00e0 provinciale di pubblica sicurezza solo \u201cper motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalit\u00e0\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00a7 8. La previsione della incompatibilit\u00e0 dello status di obiettore con l\u2019appartenenza al Corpo di polizia locale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce di quanto esposto sul piano normativo, si deve quindi pervenire alla conclusione che non \u00e8 condivisibile l\u2019assunto secondo cui lo status di obiettore di coscienza sia sempre incompatibile con l\u2019appartenenza al Corpo di Polizia Locale. Lo diviene solo se lo stabilisce il Regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p>In altre parole, se, da un lato, non sussiste alcun automatismo per il quale l\u2019addetto al Corpo di Polizia locale che abbia la qualifica di agente di P.S. sia tenuto a portare l\u2019arma, dall\u2019altro lato rientra evidentemente nella discrezionalit\u00e0 dell\u2019ente locale dotarsi di un Corpo di Polizia municipale armato con obbligo per gli addetti di attenersi a quanto disposto dal Regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Tali concetti sono espressi anche nel parere 30.10.2003 del Ministero dell\u2019Interno prodotto dalla parte ricorrente (doc. 24) secondo il quale l&#8217;effetto preclusivo della detenzione e dell&#8217;uso di armi, causato dalla obiezione di coscienza, non \u00e8 motivo ostativo all&#8217;assunzione nel corpo o servizio di polizia municipale, tenuto conto del carattere eventuale ed occasionale che per la polizia municipale ha lo svolgimento dei servizi armati.<\/p>\n\n\n\n<p>Il non automatismo \u00e8 proprio il dato normativo che ha consentito al comune di assumere negli anni personale senza che venisse in discussione da un lato l\u2019obbligo di portare l\u2019arma e dall\u2019altra parte l\u2019esigenza di esprimere obiezione di coscienza in merito.<\/p>\n\n\n\n<p>Ed \u00e8 proprio attorno a questa tipologia di personale che si concentra il presente giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019introduzione del porto continuativo dell\u2019arma, sia in attivit\u00e0 esterne sia in attivit\u00e0 interne (doc. 20 ric.), e della regola della incompatibilit\u00e0 dello status di obiettore non pu\u00f2 infatti essere imposto con effetti retroattivi nei confronti di detto personale il quale, per le ragioni gi\u00e0 esposte nel paragrafo in cui si \u00e8 trattato della nozione dell\u2019obiezione di coscienza, non pu\u00f2 essere privato del diritto di esprimersi al riguardo, stante la loro posizione in qualche modo sovrapponibile per analogia ai soggetti chiamati al servizio di leva.<\/p>\n\n\n\n<p>In primo luogo &#8211; come si \u00e8 detto &#8211; trattasi di dipendenti che nel momento genetico del rapporto di lavoro non si sono dovuti confrontare con un obbligo che all\u2019epoca non esisteva e che ora \u00e8 invece in grado di toccare, almeno potenzialmente, il nucleo profondo dei loro convincimenti etici e\/o religiosi.<\/p>\n\n\n\n<p>In secondo luogo il bilanciamento degli interessi e degli obiettivi perseguiti dal Comune attraverso la scelta di armare il Corpo e le conseguenti esigenze organizzative che ne conseguono pu\u00f2 e deve essere contemperato con quello di tali dipendenti ad esprimersi sulle modalit\u00e0 di svolgimento di servizi di competenza della polizia municipale che, per scelta del legislatore primario, non risultano necessariamente connessi con il porto dell\u2019arma.<\/p>\n\n\n\n<p>Posta la questione in questa prospettiva, vene in rilievo la tutela invocata dalla parte ricorrente, prevista dagli artt. 2 e 3 D. Lgs. n. 216 del 9.7.2003 (Attuazione della direttiva 2000\/78\/CE per la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00a7 9. Azione collettiva. I fattori di discriminazione in gioco. Discriminazione indiretta.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il primo fattore di discriminazione va dunque all\u2019evidenza individuato, in relazione ad entrambe le azioni, nelle \u201cconvinzioni personali\u201d in materia di beni e valori di rango primario come il diritto alla vita ed alla salute. Il Comune, infatti, adottando il Regolamento ha di fatto imposto il porto dell\u2019arma a tutti gli agenti, con la sola esclusione di &nbsp;S, gi\u00e0 obiettore di coscienza, senza consentire a costoro di esprimersi al riguardo.<\/p>\n\n\n\n<p>Ulteriore fattore di discriminazione che viene in rilievo \u00e8 il \u201cgenere\u201d (ai sensi dell\u2019art. 25 D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006). Come risulta dall\u2019attestazione fornita con la memoria autorizzata (doc. 11), \u00e8 significativo il numero di dipendenti di sesso femminile che, in quanto non chiamate alla leva, non hanno avuto occasione di esprimere obiezione di coscienza in materia di porto delle armi (il numero di donne in servizio al 17.2.2022, assunte prima del 2010 presso il Corpo di Polizia Locale \u00e8 complessivamente pari a 57 su 141).<\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 invece in discussione il fattore \u201cet\u00e0\u201d, nella misura in cui il Comune ha dichiarato che nessuno dei dipendenti del CPL Terre Estensi, assunto prima del 2010, \u00e8 nato dopo il 1985. La circostanza non \u00e8 stata oggetto di contestazione da parte del Sindacato ricorrente, sicch\u00e9 ci si limita a prenderne atto. 15<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di specie trattasi di discriminazione indiretta, che si verifica \u201cquando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare et\u00e0 o nazionalit\u00e0 o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone\u201d (analoga statuizione si rinviene nell\u2019art. 25 D. Lgs. n. 198\/2006 in materia di parit\u00e0 di genere).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00a7 10. La posizione dell\u2019obiettore G S. Discriminazione diretta.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La condotta discriminatoria \u00e8 rinvenibile anche nei confronti di G S in relazione al suo status, per cos\u00ec dire \u201cconclamato\u201d, di obiettore di coscienza (doc. 4 ric.).<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, il Regolamento all\u2019art. 15 comma 7 prevede: \u201cFatta eccezione per il personale amministrativo e per il personale O.C.M. \u2013 Operatore Comunale di Mobilit\u00e0, lo status di obiettore di coscienza non \u00e8 compatibile con l\u2019appartenenza al Corpo di Polizia Locale, in quanto l&#8217;ordinario servizio prevede l\u2019uso delle armi. Il personale gi\u00e0 in servizio, che fosse stato ammesso a prestare servizio sostitutivo civile, e che non intenda avvalersi della facolt\u00e0 di rinuncia allo status di obbiettore di coscienza, sar\u00e0 impiegato in servizi compatibili con tale posizione\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 18 comma 4 stabilisce che: \u201cTutti i servizi esterni si svolgono con l\u2019ausilio dell\u2019arma in dotazione individuale. Oltre ai servizi esterni, il Comandante pu\u00f2 individuare ulteriori servizi da svolgere con l&#8217;ausilio dell&#8217;arma in dotazione individuale\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Il ricorrente ha per\u00f2 regolarmente svolto per diversi anni attivit\u00e0 di servizio esterno senza porto dell\u2019arma (il che costituisce ulteriore conferma di quanto osservato al punto \u00a7 7); egli \u00e8 stato assunto nel Corpo in epoca in cui non era prevista l\u2019incompatibilit\u00e0, pur avendo egli gi\u00e0 manifestato in precedenza obiezione di coscienza.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo caso la discriminazione \u00e8 diretta, posto che il lavoratore, che svolgeva con soddisfazione mansioni di vigile di quartiere, \u00e8 stato spostato con ordine di servizio n. 6 del 18.2.2021 (doc. 7 ric.) a mansioni interne (Centrale operativa) a far data dal 1.3.2021, il che ha altres\u00ec comportato la perdita dell\u2019indennit\u00e0 di servizio esterno pari ad \u20ac 9,00 giornalieri (doc. 22).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00a7 11. Il piano di rimozione delle discriminazioni.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Accertata dunque la natura discriminatoria diretta ed indiretta degli atti sopra menzionati, che assume rilevanza sul piano oggettivo, ed escluso che possa trovare applicazione quanto previsto dall\u2019art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 216\/2003 alla luce delle considerazioni esposte nei paragrafi 6, 7 ed 8, si evidenzia che il 3\u00b0 comma della norma costituisce lo spunto per una soluzione che cerchi di contemperare le funzioni attribuire dal Comune di Ferrara al Corpo di polizia locale e le sue legittime necessit\u00e0 organizzative con il diritto di obiezione di coscienza che riceve copertura costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>La disposizione prevede infatti che \u201cNel rispetto dei principi di <strong>proporzionalit\u00e0 e ragionevolezza <\/strong>e purch\u00e9 la finalit\u00e0 sia legittima, nell&#8217;ambito del rapporto di lavoro o dell&#8217;esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell&#8217;articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all&#8217;handicap, all\u2019et\u00e0, alla nazionalit\u00e0 o all&#8217;orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 medesima\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di specie le differenze di trattamento non sono connesse a caratteristiche intrinseche delle funzioni degli agenti di P.S. (fatta salva l\u2019ipotesi eccezionale di cui all\u2019art. 2 comma 3 D.M. n. 145\/1987) bens\u00ec alla scelta di armamento operata dal Comune nell\u2019esercizio della sua discrezionalit\u00e0, che ha implicato un rilevante cambiamento di contesto.<\/p>\n\n\n\n<p>La finalit\u00e0 dell\u2019ente locale \u00e8 legittima ma, nell\u2019operare il cambiamento, non ha tenuto conto del principio di ragionevolezza indicato dalla norma, che implica necessariamente di considerare la posizione di coloro che siano stati assunti prima del mutamento delle regole, in un\u2019epoca in cui l\u2019ente non richiedeva come requisito essenziale per l\u2019accesso al Corpo il non essere obiettore.<\/p>\n\n\n\n<p>Deve dunque essere disposto un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, ai sensi dell\u2019art. 28 comma 5 D. Lgs. n. 150 del 1.9.2011, che si dispone sia articolato come segue:<\/p>\n\n\n\n<p>A &#8211; individuazione di tutto il personale femminile, con qualifica di agente di P.S., assunto in epoca in cui non era ancora richiesto nei bandi di concorso pubblico, come requisito essenziale, il non essere obiettori di coscienza (\u00e8 evidente che il personale maschile assunto prima del 2010 \u2013 doc. 10 resist. &#8211; e nato prima del 1985 ha gi\u00e0 avuto occasione di esprimersi al riguardo in occasione della chiamata alla leva, mentre non risultano in servizio dipendenti uomini pi\u00f9 giovani assunti prima del 2010);<\/p>\n\n\n\n<p>B \u2013 acquisizione, per una sola volta, delle eventuali dichiarazioni di obiezioni di coscienza espresse dal predetto personale, da raccogliersi per iscritto entro il termine di mesi tre (3) dalla comunicazione del presente provvedimento;<\/p>\n\n\n\n<p>C &#8211; adibizione delle dipendenti che abbiano espresso obiezione di coscienza a tutti i servizi nessuno escluso, anche esterni, senza obbligo di porto dell\u2019arma, entro mesi quattro (4);<\/p>\n\n\n\n<p>D \u2013 riadibizione dell\u2019assistente scelto G S alle mansioni svolte prima dell\u2019ordine di servizio n. 6 del 18.2.2021 e, comunque, in servizio esterno, senza obbligo di porto d\u2019arma entro mesi uno (1) dalla comunicazione del provvedimento;<\/p>\n\n\n\n<p>E &#8211; con la precisazione che, nell\u2019ipotesi in cui il Prefetto richieda al Sindaco ex art. 2 comma 3 D.M. n. 145\/1987, \u201cper motivi particolari\u201d e \u201ctenuto conto degli indici locali di criminalit\u00e0\u201d, la prestazione del servizio armato, siano adibiti a detto servizio solo gli agenti di P.S. che non abbiano espresso obiezione di coscienza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00a7 12. Il risarcimento del danno.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Secondo quanto previsto dall\u2019art. 28 L. n. 150\/2011, con l\u2019ordinanza che definisce il giudizio il giudice pu\u00f2 condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale.<\/p>\n\n\n\n<p>Con riferimento all\u2019azione collettiva del Sindacato, si richiama la Suprema Corte a SS. UU. che ha espresso il principio secondo cui \u201c<em>Nelle controversie in materia di discriminazione proponibili con il procedimento ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, \u00e8 ammissibile, ai sensi del comma 5 del predetto articolo, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, il quale, allorch\u00e9 sia riconosciuto a favore di un sindacato che abbia agito &#8220;iure proprio&#8221; a tutela di interessi omogenei individuali di rilevanza generale, si caratterizza per una funzione &#8220;dissuasiva&#8221;, che esula dai cd. &#8220;danni punitivi&#8221;, soprattutto se si consideri che la discriminazione collettiva rileva anche in assenza di un soggetto immediatamente identificabile\u201d <\/em>(Cass. Sez. U -, Sentenza n. 20819 del 21\/07\/2021, Rv. 661868 &#8211; 03).<\/p>\n\n\n\n<p>Si ritiene pertanto congrua ed equa la quantificazione del risarcimento in favore del Sindacato ricorrente nella somma di \u20ac 5.000,00; infatti, se, da un lato, l\u2019O.S. aveva in pi\u00f9 occasioni, ma inutilmente, sollecitato l\u2019ente a riconsiderare le problematiche connesse alla obiezione di coscienza, coinvolgenti un significativo numero di dipendenti, dall\u2019altro lato, la complessit\u00e0 in diritto del caso in esame rendere sproporzionata la somma richiesta dalla parte ricorrente (pari a ventimila euro).<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto al ricorrente &nbsp;S, il danno va quantificato nell\u2019indennit\u00e0 di servizio esterno pari ad \u20ac 9,00 die a far data della mensilit\u00e0 di aprile 2021 (a marzo l\u2019indennit\u00e0 gli \u00e8 stata riconosciuta) sino all\u2019effettivo reintegro nelle mansioni in servizio esterno.<\/p>\n\n\n\n<p>Deve infine essere disposta la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano a tiratura nazionale che viene individuato nel Resto del Carlino.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00a7 13. <\/strong>Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi stabiliti dal D.M. n. 55\/2014 previsti per i procedimenti cautelari, tenuto conto della difficolt\u00e0 e del valore indeterminabile dell\u2019affare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>visto l\u2019art. 28 L. n. 150\/2011<\/p>\n\n\n\n<p>1) accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta del Comune di Ferrara consistito<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>nel mancato riconoscimento <\/strong>alle agenti di P.S appartenenti al Corpo di Polizia Locale \u201cTerre Estensi\u201d, assunte in epoca (anteriore al 2010) in cui l\u2019obiezione di coscienza non costituiva requisito essenziale per l\u2019accesso al Corpo, <strong>del diritto di esprimere l\u2019obiezione di coscienza <\/strong>al porto ed all\u2019uso delle armi;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; nell\u2019ordine di servizio n. 6\/21 del 18.2.2021 con il quale &nbsp;S G \u00e8 stato <strong>rimosso dalle precedenti mansioni <\/strong>in servizio esterno;<\/p>\n\n\n\n<p>2) dispone un <strong>piano di rimozione delle discriminazioni <\/strong>nei termini di cui in parte motiva, come da paragrafo \u00a7 11;<\/p>\n\n\n\n<p>3) condanna il Comune di Ferrara al <strong>risarcimento <\/strong>del danno nei confronti dei ricorrenti, quantificato:<\/p>\n\n\n\n<p>in \u20ac 5.000 in favore dell\u2019O.S. FP-CGIL FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA FUNZIONE PUBBLICA TERRITORIALE DI FERRARA;<\/p>\n\n\n\n<p>in \u20ac 9,00 die, a far data della mensilit\u00e0 di aprile 2021 sino all\u2019effettivo reintegro nelle mansioni in servizio esterno, in favore di &nbsp;S G.<\/p>\n\n\n\n<p>Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite della parte convenuta, liquidate in complessivi \u20ac 6.749,00 oltre al 15% sul compenso per le spese forfettarie ed oltre ad e 259,00 per contributo unificato ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge; dispone la distrazione delle spese in favore delle avvocate Marina Capponi e Sibilla Santoni, dichiaratesi antistatarie.<\/p>\n\n\n\n<p>Ordina la pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza, per una sola volta ed a spese della parte convenuta, sul quotidiano \u201cIl Resto del Carlino\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Si comunichi.<\/p>\n\n\n\n<p>Ferrara, 15\/04\/2022<\/p>\n\n\n\n<p>IL GIUDICE<\/p>\n\n\n\n<p>Alessandra De Curtis<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE DI FERRARA SEZIONE LAVORO Ordinanza ex art. 28 D. 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