{"id":1916,"date":"2022-05-27T18:11:35","date_gmt":"2022-05-27T16:11:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1916"},"modified":"2022-05-27T18:11:38","modified_gmt":"2022-05-27T16:11:38","slug":"adozione-delle-famiglie-omogenitoriali-corte-costituzionale-sentenza-numero-32-del-2021","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2022\/05\/27\/adozione-delle-famiglie-omogenitoriali-corte-costituzionale-sentenza-numero-32-del-2021\/","title":{"rendered":"Adozione delle famiglie omogenitoriali, Corte Costituzionale, Sentenza numero 32 del 2021"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\">SENTENZA N. 32<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">ANNO 2021<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA,<\/p>\n\n\n\n<p>Daria de PRETIS, Nicol\u00f2 ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio<\/p>\n\n\n\n<p>PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u00d2, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo<\/p>\n\n\n\n<p>BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,<\/p>\n\n\n\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">SENTENZA<\/p>\n\n\n\n<p>nel giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e 250 del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Padova, nel procedimento vertente tra V. B. e C. R., con ordinanza del 9 dicembre 2019, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell\u2019anno 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>Visti gli atti di costituzione di V. B. e C. R., nonch\u00e9 l\u2019atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<\/p>\n\n\n\n<p>udito nell\u2019udienza pubblica del 27 gennaio 2021 il Giudice relatore Silvana Sciarra;<\/p>\n\n\n\n<p>uditi gli avvocati Vittorio Angiolini, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del  Presidente della Corte del 30 ottobre 2020, Sara Valaguzza e Alexander Schuster per V. B., l\u2019avvocato  Massimo Rossetto per C. R. e l\u2019avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020;<\/p>\n\n\n\n<p>deliberato nella camera di consiglio del 28 gennaio 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>Ritenuto in fatto<\/p>\n\n\n\n<p>1.\u2013 Con ordinanza del 9 dicembre 2019, il Tribunale ordinario di Padova ha sollevato questioni di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e 250 del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest\u2019ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.<\/p>\n\n\n\n<p>1.1.\u2013 Il Collegio premette di essere stato adito dalla madre intenzionale di due gemelle, nate a seguito del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) \u2013 cui si \u00e8 sottoposta l\u2019allora partner della stessa \u2013 per ottenere, in via principale, l\u2019autorizzazione a dichiarare all\u2019ufficiale dello stato civile di essere genitore, ai sensi dell\u2019art. 8 della legge n. 40 del 2004, o di essere dichiarata tale dalla sentenza dello stesso Tribunale per aver prestato il consenso alla fecondazione eterologa, ai sensi dell\u2019art. 6 della medesima legge.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rimettente precisa che la ricorrente ha anche chiesto, in via subordinata, di essere autorizzata a riconoscere davanti all\u2019ufficiale di stato civile le minori quali proprie figlie ovvero di accertare tale riconoscimento, pronunciando ai sensi dell\u2019art. 250, quarto comma, cod. civ., una sentenza che tenga luogo del consenso da lei stessa prestato e rifiutato dalla madre che ne dichiar\u00f2 la nascita e le riconobbe.<\/p>\n\n\n\n<p>In via ulteriormente subordinata, \u00e8 stato chiesto al Tribunale di Padova di ordinare all\u2019ufficiale dello stato civile la rettificazione degli atti di nascita delle minori, s\u00ec che risulti che le stesse sono nate a seguito di fecondazione eterologa, sulla base del consenso prestato dalla madre biologica e dalla ricorrente, madre intenzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Collegio premette che la ricorrente chiede anche di attribuire alle minori, in forza dell\u2019art. 250, quarto comma, ultimo periodo, cod. civ. e dell\u2019art. 262 cod. civ., il proprio cognome e che siano pronunciati gli opportuni provvedimenti in relazione al loro affidamento e mantenimento, ai sensi dell\u2019art. 315-bis cod. civ.<\/p>\n\n\n\n<p>Dalla discussione della causa in udienza pubblica, dai documenti prodotti e dalle allegazioni non contestate, il Tribunale dichiara che \u00e8 inequivocabile la condivisione del progetto di PMA. Le parti hanno convissuto, pur senza residenza anagrafica comune, anche dopo la nascita delle bambine per quasi cinque anni, con coinvolgimento di entrambe nella cura, nell\u2019educazione e nella crescita delle stesse. La peculiarit\u00e0 della fattispecie in esame \u2013 prosegue il rimettente \u2013 \u00e8 costituita dalla circostanza che le minori sono nate in Italia, ma non vi \u00e8 stata alcuna dichiarazione congiunta davanti all\u2019ufficiale di stato civile in occasione della nascita. La relazione fra le due donne \u00e8 cessata e l\u2019adozione in casi particolari, di cui all\u2019art. 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell\u2019adozione e dell\u2019affidamento dei minori) \u00e8 risultata impraticabile, in quanto l\u2019art. 46 della medesima legge prescrive l\u2019assenso del genitore legale dell\u2019adottando, che, nella specie, \u00e8 stato negato.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Collegio osserva che, nonostante la partecipazione al progetto condiviso di maternit\u00e0, la convivenza  durata cinque anni e una relazione genitoriale di fatto intrattenuta con le bambine fino al 2017, queste ultime sono legalmente figlie della sola madre biologica, che non consente n\u00e9 il riconoscimento, n\u00e9 l\u2019adozione e vieta ogni rapporto con la ricorrente madre intenzionale. Il Tribunale di Padova segnala, inoltre, che anche il Tribunale per i minorenni \u00e8 intervenuto, ai sensi dell\u2019art. 333 cod. civ., finora senza esito nel ripristinare i rapporti con la ricorrente.<\/p>\n\n\n\n<p>1.2.\u2013 Il Collegio rimettente ritiene pertanto che gli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 \u2013 che dispongono che i nati a seguito di PMA anche di tipo eterologo hanno lo stato di figli \u00abriconosciuti dalla coppia che ha espresso la volont\u00e0 di ricorrere alle tecniche\u00bb di PMA, stato che non pu\u00f2 essere oggetto di disconoscimento di paternit\u00e0, n\u00e9 di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicit\u00e0 \u2013 non possano essere interpretati se non nel senso di escludere il riconoscimento dello stato di figli dei nati da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, in violazione dell\u2019art. 5 della citata legge n. 40 del 2004.<\/p>\n\n\n\n<p>Analogamente, anche l\u2019art. 250, quarto comma, cod. civ. non consentirebbe di autorizzare il riconoscimento dello stato di figli dei nati da PMA eterologa, praticata da una coppia dello stesso sesso, da parte della madre intenzionale, superando il dissenso della madre biologica. Il Tribunale di Padova, pertanto, ritiene che \u2013 sulla base delle norme censurate \u2013 non sia possibile accogliere le domande della ricorrente.<\/p>\n\n\n\n<p>Proprio per questo riscontra un vuoto di tutela nel garantire l\u2019interesse delle minori.<\/p>\n\n\n\n<p>Le disposizioni richiamate, infatti, sistematicamente interpretate, non consentirebbero al nato nell\u2019ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa, praticata da una coppia dello stesso sesso, l\u2019attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche da parte della madre intenzionale, che ha prestato il consenso alla pratica fecondativa, se non sia possibile procedere all\u2019adozione nei casi particolari, qualora sia accertato giudizialmente l\u2019interesse del minore.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rimettente segnala, inoltre, che nella specie non sarebbero neppure utilizzabili gli strumenti individuati dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 in casi simili per tutelare l\u2019interesse dei minori, consistenti nella trascrizione dell\u2019atto di nascita formato all\u2019estero, ove la nascita sia avvenuta in un altro Paese la cui legislazione ammette l\u2019omogenitorialit\u00e0, e nell\u2019adozione in casi particolari, per il fatto che l\u2019assenso della madre biologica e legale, indispensabile ai sensi dell\u2019art. 46 della legge n. 183 del 1984, \u00e8 stato negato.<\/p>\n\n\n\n<p>Il denunciato vuoto di tutela si risolverebbe, quindi, nella lesione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti dagli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest\u2019ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, come interpretati dalla Corte di Strasburgo, e agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, gli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 cod. civ. lascerebbero privo di tutela il diritto inviolabile del minore all\u2019identit\u00e0 garantito dall\u2019art. 2 Cost., da cui discende l\u2019azionabilit\u00e0 dei suoi diritti nei confronti di chi si \u00e8 assunto la responsabilit\u00e0 di procreare nell\u2019ambito di una formazione sociale che, bench\u00e9 non riconducibile alla famiglia tradizionale, sarebbe comunque meritevole di tutela. In tal modo sarebbe violato il diritto di ciascun bambino ad avere due persone che si assumono la responsabilit\u00e0 di provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, nei cui confronti poter vantare diritti successori, ma soprattutto agire in caso di inadempimento e di crisi della coppia. Il contrasto evidenziato \u00e8 con gli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u2019art. 8 CEDU. Il Collegio rimettente ricorda che tale disposizione \u00e8 al centro di numerose pronunce della Corte EDU (sono richiamate le sentenze 26 giugno 2014, Mennesson contro Francia, e Labassee contro Francia). Dell\u2019art. 8 CEDU si occupa anche il parere reso il 10 aprile 2019 ai sensi del Protocollo n. 16 alla CEDU, per affermare che l\u2019assenza di riconoscimento di un legame tra il bambino e la madre intenzionale pregiudica il bambino, lasciandolo in una situazione di incertezza giuridica quanto alla sua identit\u00e0 nella societ\u00e0, e pu\u00f2 ledere gravemente il suo diritto alla vita privata.<\/p>\n\n\n\n<p>Le norme censurate, inoltre, l\u00e0 dove non comprendono anche i nati da PMA eterologa praticata da coppie dello stesso sesso, determinerebbero una ingiustificata disparit\u00e0 di trattamento nei confronti di questi ultimi, rispetto ai nati da PMA praticata da coppia eterosessuale e anche rispetto ai nati da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, nella situazione in cui la madre biologica presta il suo assenso all\u2019adozione in casi particolari.<\/p>\n\n\n\n<p>I nati da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, per i quali non si possa ricorrere all\u2019adozione in casi particolari, sarebbero destinati a un perenne stato di figli con un solo genitore, non riconoscibili dall\u2019altra persona che ha contribuito al progetto procreativo. Essi si troverebbero in una situazione giuridica diversa e deteriore rispetto a quella di tutti gli altri nati (compresi i nati da rapporto incestuoso), senza che si possa rinvenire altra giustificazione se non l\u2019orientamento sessuale delle persone che hanno partecipato al progetto procreativo, in violazione dell\u2019art. 3 e dell\u2019art. 117, primo comma, Cost., quest\u2019ultimo in relazione all\u2019art. 14 CEDU. La nuova categoria di nati \u201cnon riconoscibili\u201d contrasterebbe anche con il principio di unicit\u00e0 dello status giuridico dei figli, che ha connotato tutti gli interventi legislativi pi\u00f9 recenti in materia di filiazione (la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante \u00abDisposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali\u00bb, e il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 recante \u00abRevisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell\u2019articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219\u00bb).<\/p>\n\n\n\n<p>Sarebbe, infine, violato l\u2019impegno assunto dallo Stato italiano, in sede di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo (in specie agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9) ad adottare \u00abtutti i provvedimenti appropriati affinch\u00e9 il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attivit\u00e0, dalle opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali e dei suoi familiari\u00bb (art. 2), nonch\u00e9 a tenere in considerazione \u00abl\u2019interesse prevalente del minore\u00bb in tutte le decisioni relative ai bambini (art. 3).<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, il Tribunale conclude dichiarando non manifestamente infondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sollevate nei confronti delle norme di cui agli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 cod. civ. l\u00e0 dove, sistematicamente interpretate, non consentono al nato nell\u2019ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa, praticata da una coppia di donne, l\u2019attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche della donna che, insieme alla madre biologica, abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa, ove non vi siano le condizioni per procedere all\u2019adozione nei casi particolari e sia accertato giudizialmente l\u2019interesse del minore.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto alla rilevanza delle questioni, il Collegio rimettente osserva che l\u2019applicazione delle norme censurate \u00e8 evidentemente ineliminabile nell\u2019iter logico-giuridico che si deve percorrere per la decisione.<\/p>\n\n\n\n<p>Solo l\u2019accoglimento delle questioni consentirebbe di accogliere le domande della ricorrente, laddove, in caso opposto, l\u2019attuale stato della normativa imporrebbe una pronuncia di rigetto.<\/p>\n\n\n\n<p>2.\u2013 Si \u00e8 costituita in giudizio la ricorrente nel giudizio principale, chiedendo che le questioni sollevate con l\u2019ordinanza del Tribunale di Padova siano accolte.<\/p>\n\n\n\n<p>In via preliminare, la difesa della ricorrente sottolinea che il carattere additivo della questione di legittimit\u00e0 costituzionale sollevata non ne pregiudica l\u2019ammissibilit\u00e0, poich\u00e9 l\u2019addizione richiesta sarebbe a \u201crime obbligate\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Il vuoto di tutela potrebbe essere colmato solo nel modo indicato dal rimettente, estendendo anche ai nati nell\u2019ambito di un progetto di PMA, praticata da una coppia di donne, quel che gi\u00e0 le disposizioni censurate garantiscono agli altri nati da fecondazione assistita, ossia l\u2019attribuzione dello status di figlio e il riconoscimento della responsabilit\u00e0 genitoriale di ambedue i genitori, che siano tali per aver preso parte e aver consentito in condivisione al progetto di procreazione, quando sia accertato l\u2019interesse del minore.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 anche in considerazione dei limiti specifici derivanti dalla disciplina dell\u2019adozione in casi particolari, per cui \u00e8 necessario l\u2019assenso dei genitori biologici dell\u2019adottando, perch\u00e9 l\u2019adottante \u2013 che abbia instaurato un rapporto di coniugio o di convivenza con il genitore biologico \u2013 \u00e8 soggetto terzo che tipicamente subentra in una fase successiva al concepimento e alla nascita. Nel caso di conflittualit\u00e0, l\u2019impossibilit\u00e0 di superare il dissenso del genitore biologico, ai sensi dell\u2019art. 46 della legge sull\u2019adozione, rivelerebbe la necessit\u00e0 di applicare direttamente la disciplina generale di costituzione del rapporto di filiazione fuori dal matrimonio, unico strumento di tutela dell\u2019interesse del minore.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel merito, la difesa della ricorrente nel giudizio principale sottolinea come non sia in discussione la legittimit\u00e0 del divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso, su cui la Corte si \u00e8 di recente pronunciata con la sentenza n. 221 del 2019, ma esclusivamente l\u2019irragionevole discriminazione operata nei confronti dei nati e concepiti da PMA per effetto di un progetto genitoriale avviato e condotto a termine da due persone dello stesso sesso. Le norme censurate, infatti, l\u00e0 dove impediscono il riconoscimento del legame fra nato e partner della coppia omosessuale femminile non legata dal punto di vista biologico e genetico, non farebbero altro che impedire l\u2019adempimento dei doveri di cura da parte di entrambi i genitori, prescritto dall\u2019art. 30 Cost., sottraendo al minore una figura che pure intende continuare ad assumersi i compiti insiti nell\u2019esercizio della responsabilit\u00e0 genitoriale. La declaratoria di illegittimit\u00e0 costituzionale delle norme censurate mirerebbe a impedire che le vicende personali che intercorrono nella coppia (eterosessuale o omosessuale) possano compromettere la definizione dello status di figlio e renderlo oggetto di contrattazione. La discrezionalit\u00e0 del legislatore e il favor da quest\u2019ultimo espresso per la famiglia tradizionale incontrerebbe, comunque, il limite degli interessi dei minori e del divieto di scelte discriminatorie per motivi di genere e orientamento sessuale.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale limite sarebbe superato, considerato, tra l\u2019altro, che taluni orientamenti nazionali e internazionali delle scienze psicologiche e cliniche evidenziano l\u2019assenza di pregiudizi per il benessere dei figli minori quando si instaura un legame con due figure genitoriali dello stesso sesso.<\/p>\n\n\n\n<p>3.\u2013 Si \u00e8 costituita in giudizio anche la madre biologica, parte resistente nel giudizio a quo, e ha chiesto che le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sollevate dal Tribunale di Padova siano dichiarate inammissibili.<\/p>\n\n\n\n<p>La difesa della parte resistente ritiene che il riconoscimento del minore concepito mediante PMA di tipo eterologo, da parte di una donna legata affettivamente, in quel momento, a quella che lo ha partorito, ma non avente alcun legame biologico con lo stesso, si ponga in contrasto con l\u2019art. 5 della legge n. 40 del 2004, e con l\u2019esclusione del ricorso a tali tecniche da parte di coppie omosessuali, riconosciuto non illegittimo dalla sentenza di questa Corte n. 221 del 2019, non essendo consentita, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialit\u00e0 svincolate dal rapporto biologico. Non sarebbe, quindi, possibile desumere dall\u2019art. 9 della legge n. 40 del 2004 un principio generale secondo cui, ai fini dell\u2019instaurazione del rapporto di filiazione, pu\u00f2 considerarsi sufficiente il mero dato volontaristico o intenzionale rappresentato dal consenso prestato alla procreazione medicalmente assistita o comunque dall\u2019adesione a un comune progetto genitoriale.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019intera disciplina del rapporto di filiazione, cos\u00ec come delineata dal codice civile, sarebbe tuttora saldamente ancorata al rapporto biologico tra il nato e i genitori, la cui esclusione richiederebbe, a pena di inevitabili squilibri, radicali modifiche di sistema, non realizzabili attraverso un intervento episodico del giudice. La stessa Corte costituzionale \u2013 prosegue la difesa della resistente \u2013 pur avendo posto in risalto la libert\u00e0 e la volontariet\u00e0 dell\u2019atto che consente di diventare genitori, ne ha riconosciuto il necessario bilanciamento, da demandare al legislatore, con altri valori costituzionalmente protetti.<\/p>\n\n\n\n<p>La difesa della parte resistente nel giudizio principale esclude, inoltre, che sia ravvisabile un contrasto, sul punto, con la giurisprudenza della Corte EDU, che ha ritenuto non sussistente la violazione del diritto al rispetto della vita familiare del minore a causa del mancato riconoscimento del rapporto di filiazione, ove sia assicurata in concreto la possibilit\u00e0 di condurre un\u2019esistenza paragonabile a quella delle altre famiglie. Una simile violazione non sarebbe configurabile nel caso di specie, in cui non \u00e8 in discussione il rapporto di filiazione con il genitore biologico, ma solo quello con il genitore d\u2019intenzione, il cui mancato riconoscimento non precluderebbe al minore l\u2019inserimento nel nucleo familiare della coppia genitoriale, n\u00e9 l\u2019accesso al trattamento giuridico ricollegabile allo status filiationis, pacificamente riconosciuto nei confronti dell\u2019altro genitore.<\/p>\n\n\n\n<p>Nessun contrasto si ravviserebbe con il riconoscimento dell\u2019efficacia nel nostro ordinamento dell\u2019atto di nascita formato all\u2019estero, da cui risulti che il nato, concepito con il ricorso a tecniche di PMA, \u00e8 figlio di due persone dello stesso sesso, ancorch\u00e9 una di esse non abbia alcun rapporto biologico con il minore. Il riconoscimento dell\u2019atto di nascita straniero non farebbe venir meno l\u2019estraneit\u00e0 dello stesso all\u2019ordinamento italiano, che si limiterebbe a consentire la produzione dei relativi effetti, cos\u00ec come previsti e regolati dall\u2019ordinamento di provenienza, nei limiti del rispetto dell\u2019ordine pubblico, inteso quale insieme dei valori fondanti dell\u2019ordinamento in un determinato momento storico.<\/p>\n\n\n\n<p>4.\u2013 \u00c8 intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u2019Avvocatura generale dello Stato, che chiede che le questioni vengano dichiarate inammissibili.<\/p>\n\n\n\n<p>Anzitutto, la difesa statale ritiene che il rimettente si limiti a censurare l\u2019inerzia del legislatore, in una materia in cui quest\u2019ultimo dispone di un ampio ambito di discrezionalit\u00e0, mentre questa Corte non avrebbe gli strumenti per imporre al legislatore di attivarsi.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019addizione richiesta dal rimettente non sarebbe, pertanto, costituzionalmente necessaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, l\u2019ostacolo all\u2019interpretazione estensiva degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004, che consenta il riconoscimento dello status di figlio del nato da PMA, praticata da coppie dello stesso sesso, sarebbe rinvenibile non gi\u00e0 nelle norme citate e censurate, quanto piuttosto negli artt. 4 e 5 della medesima legge, non censurati.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, tutte le argomentazioni svolte a sostegno delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sollevate dal Tribunale di Padova sarebbero prive di rilevanza, in quanto non sarebbe stato fatto valere in giudizio il diritto delle minori a ottenere il riconoscimento da parte del secondo genitore, quanto piuttosto il diritto della madre intenzionale a essere considerata genitore legale delle minori, come emergerebbe dalla circostanza che le minori non risultano essere parti del giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p>5.\u2013 Ai sensi dell\u2019art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale sono state depositate tre opinioni scritte, a titolo di amici curiae.<\/p>\n\n\n\n<p>Con decreto presidenziale del 3 dicembre 2020, sono state ammesse \u2013 perch\u00e9 conformi ai criteri previsti al citato art. 4-ter delle Norme integrative \u2013 le opinioni scritte del \u201cCentro Studi Rosario Livatino\u201d e della \u201cAvvocatura per i diritti LGBTI \u2013 Associazione di promozione sociale\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Centro Studi Rosario Livatino chiede che la Corte dichiari manifestamente infondate le questioni sollevate dal Tribunale di Padova. L\u2019accoglimento delle questioni introdurrebbe una genitorialit\u00e0 omosessuale fondata su uno status filiationis pieno anche nei confronti del genitore non biologico, che priverebbe il minore di ogni diritto verso il genitore biologico di sesso diverso dall\u2019altro, rispetto al quale la filiazione resterebbe sempre accertabile, eludendosi, inoltre, la necessit\u00e0 dell\u2019assenso del genitore biologico esercente la responsabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Avvocatura per i diritti LGBTI auspica che questa Corte individui una soluzione in linea con la giurisprudenza di Corti costituzionali straniere, ampiamente illustrata nell\u2019opinione scritta, al fine di offrire adeguata tutela al nato, reputando applicabile l\u2019art. 8 della legge n. 40 del 2004, o accogliendo la questione di legittimit\u00e0 costituzionale sollevata dal Tribunale di Padova. Il consenso alla PMA \u2013 espresso all\u2019estero da due donne in forme equivalenti a quelle previste dall\u2019art. 6 della medesima legge n. 40 del 2004 \u2013 sarebbe idoneo e sufficiente all\u2019assunzione della responsabilit\u00e0 genitoriale rispetto al nato in Italia, dal momento che l\u2019art. 8 della citata legge tutela il nato a prescindere dalle concrete condotte di chi lo ha voluto.<\/p>\n\n\n\n<p>6.\u2013 All\u2019udienza pubblica le parti e la difesa statale hanno insistito per l\u2019accoglimento delle conclusioni formulate nelle memorie scritte.<\/p>\n\n\n\n<p>Considerato in diritto<\/p>\n\n\n\n<p>1.\u2013 Il Tribunale ordinario di Padova dubita della legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e 250 del codice civile, in quanto, sistematicamente interpretati, non consentirebbero al nato nell\u2019ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa, praticata da una coppia dello stesso sesso, l\u2019attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale che abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa, ove non vi siano le condizioni per procedere all\u2019adozione nei casi particolari e sia accertato giudizialmente l\u2019interesse del minore.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo il rimettente, le citate disposizioni garantirebbero il riconoscimento del legame di filiazione del nato, a seguito del ricorso a tecniche di PMA eterologa, nei confronti di entrambi i soggetti che hanno prestato il consenso e che si sono, conseguentemente, assunti la responsabilit\u00e0 genitoriale, solo ove tali soggetti rientrino fra coloro che hanno potuto accedere a una tale tecnica procreativa ai sensi dell\u2019art. 5 della medesima legge n. 40 del 2004 e cio\u00e8 solo ove siano di sesso diverso.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, esse lascerebbero privo di tutela l\u2019interesse del minore, nato a seguito di fecondazione assistita praticata da due donne, al riconoscimento del rapporto di filiazione con la madre intenzionale, non essendovi nella fattispecie in esame neppure le condizioni per procedere all\u2019adozione in casi particolari, di cui all\u2019art. 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell\u2019adozione e dell\u2019affidamento dei minori), a causa del mancato assenso del genitore biologico-legale, previsto quale condizione insuperabile (art. 46).<\/p>\n\n\n\n<p>Tale vuoto di tutela esorbiterebbe dal margine di discrezionalit\u00e0 riservata in tale materia al legislatore e determinerebbe la violazione di una serie di diritti e interessi costituzionalmente e convenzionalmente garantiti.<\/p>\n\n\n\n<p>Anzitutto, sarebbe violato il diritto del nato a far valere, nei confronti delle due persone, pur dello stesso sesso, che si sono comunque assunte la responsabilit\u00e0 della procreazione, i propri diritti al mantenimento, all\u2019educazione, all\u2019istruzione, ma anche i diritti successori, soprattutto in caso di inadempimento e di crisi della coppia, in contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest\u2019ultimo, in specie, inrelazione all\u2019art. 8 CEDU. Si profilerebbe \u2013 in linea con la giurisprudenza della Corte EDU \u2013 una grave lesione del diritto alla vita privata del bambino, cui sia impedito il riconoscimento del legame con la madre intenzionale, lasciandolo cos\u00ec esposto a una situazione di incertezza giuridica nelle relazioni sociali, quanto alla sua identit\u00e0 personale.<\/p>\n\n\n\n<p>Si realizzerebbe, in tal modo, una ingiustificata disparit\u00e0 di trattamento sia rispetto ai nati da PMA praticata da coppia eterosessuale, sia rispetto ai nati da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, che possano accedere all\u2019adozione in casi particolari, in virt\u00f9 del consenso prestato dalla madre biologica. In mancanza di tale assenso, i nati a seguito di PMA eterologa praticata da coppie dello stesso sesso sarebbero destinati perennemente a uno stato di figli con un solo genitore, non riconoscibili dall\u2019altra persona che ha intenzionalmente contribuito al progetto procreativo. Essi si troverebbero in una situazione giuridica deteriore rispetto a quella di tutti gli altri nati (compresi i nati da rapporto incestuoso), per il solo fatto dell\u2019orientamento sessuale delle persone che hanno condiviso la scelta di procreare con ricorso alle tecniche citate, in violazione dell\u2019art. 3 e dell\u2019art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u2019art. 14 CEDU.<\/p>\n\n\n\n<p>Un tale vuoto di tutela entrerebbe in contrasto con l\u2019impegno assunto dallo Stato italiano, in sede di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (in specie agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9), volto a considerare \u00abl\u2019interesse prevalente del minore\u00bb in tutte le decisioni relative ai bambini (art. 3) e, comunque, ad adottare \u00abtutti i provvedimenti appropriati affinch\u00e9 il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attivit\u00e0, dalle opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari\u00bb (art. 2).<\/p>\n\n\n\n<p>2.\u2013 In linea preliminare, occorre esaminare le eccezioni di inammissibilit\u00e0 sollevate dalla difesa statale.<\/p>\n\n\n\n<p>2.1.\u2013 L\u2019Avvocatura generale dello Stato ritiene che le questioni sollevate dal Tribunale di Padova siano prive di rilevanza. Nella specie, non sarebbe fatto valere nel giudizio principale il diritto delle minori a essere riconosciute quali figlie di entrambe le madri, ma la pretesa della ricorrente di essere riconosciuta genitore legale. Ci\u00f2 sarebbe dimostrato dalla circostanza che la convenuta, madre biologica delle minori, non sarebbe stata citata in giudizio come esercente la responsabilit\u00e0 genitoriale sulle minori e il Tribunale non ha ritenuto di disporre l\u2019integrazione del contraddittorio nei confronti delle stesse. Non sarebbe, quindi, chiara la fattispecie sottoposta all\u2019esame del Tribunale, tanto da non consentire di comprendere l\u2019individuazione delle norme censurate, quali norme applicabili nel giudizio principale.<\/p>\n\n\n\n<p>2.1.1.\u2013 L\u2019eccezione \u00e8 priva di fondamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019ordinanza di rimessione emerge chiaramente che le domande, proposte nel giudizio principale dalla ricorrente sulla base degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004, oltre che, in subordine, dell\u2019art. 250 cod. civ., mirano alla tutela delle minori, proprio perch\u00e9 volte a consentire l\u2019esercizio della responsabilit\u00e0 genitoriale nei confronti delle stesse anche da parte della madre intenzionale, in virt\u00f9 del riconoscimento formale dello status di figlie dalla stessa auspicato. Il rimettente chiarisce che si tratta di una richiesta orientata a garantire stabilit\u00e0 nel rapporto genitoriale, impostato in modo continuativo fin dalla nascita delle bambine e tale da non arrecare pregiudizio alle stesse. Si fa riferimento all\u2019intervento, pur infruttuoso, del Tribunale per i minorenni, a seguito della brusca interruzione di contatti regolari, causata dalla madre biologica, con l\u2019insorgere di una situazione conflittuale all\u2019interno della coppia, di ogni rapporto tra le medesime minori e la madre intenzionale, nonostante il consolidato legame affettivo fra le stesse.<\/p>\n\n\n\n<p>Il riconoscimento dello status di figlio, oggetto delle norme censurate, corrisponde, secondo l\u2019art. 30 Cost., al dovere di cura del genitore che \u00e8, al contempo, garanzia del diritto del minore di essere curato.<\/p>\n\n\n\n<p>Tanto basta per ritenere che gli argomenti del rimettente non siano implausibili nell\u2019individuare come oggetto del giudizio che lo occupa il diritto delle minori a essere riconosciute figlie di entrambe le madri, in linea con l\u2019indirizzo costante di questa Corte, che, nel delibare l\u2019ammissibilit\u00e0 della questione, \u00abeffettua in ordine alla rilevanza solo un controllo \u201cesterno\u201d, applicando un parametro di non implausibilit\u00e0 della relativa motivazione\u00bb (sentenza n. 267 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 224 e n. 32 del 2020).<\/p>\n\n\n\n<p>2.2.\u2013 La difesa statale eccepisce, inoltre, l\u2019inammissibilit\u00e0 delle questioni per aberratio ictus.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ostacolo giuridico all\u2019accoglimento della domanda della ricorrente nel giudizio principale, volta al riconoscimento dello status di figlie nei confronti delle bambine nate a seguito di PMA eterologa praticata da una coppia di donne, risiederebbe non gi\u00e0 nelle disposizioni censurate, ma nelle norme della medesima legge n. 40 del 2004 che fissano i limiti all\u2019accesso alla PMA eterologa, contenute negli artt. 4 e 5 della legge n. 40 del 2004, non oggetto di censure.<\/p>\n\n\n\n<p>2.2.1.\u2013 Anche questa eccezione \u00e8 priva di fondamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rimettente premette che la domanda proposta, in prima istanza, dalla ricorrente \u00e8 proprio quella di riconoscere lo status di figlie delle minori, applicando estensivamente gli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004, muovendo dal loro tenore letterale. L\u2019art. 8, infatti, si limita a stabilire che i nati a seguito dell\u2019applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita \u00abhanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti dalla coppia che ha espresso la volont\u00e0 di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell\u2019art. 6\u00bb, il che vuol dire prestando il consenso informato. L\u2019art. 9, inoltre, sanciva il divieto del disconoscimento della paternit\u00e0 e di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicit\u00e0 nel caso di fecondazione eterologa, anche quando quest\u2019ultima non era ancora consentita (prima dell\u2019intervento di questa Corte con la sentenza n. 162 del 2014).<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale di Padova, tuttavia, afferma di non poter accogliere l\u2019istanza della ricorrente, ritenendo che l\u2019ambito di applicazione delle citate disposizioni, sulla base dell\u2019interpretazione sistematica e logica delle stesse e a seguito della sentenza n. 237 del 2019 di questa Corte, sia implicitamente limitato ai nati da PMA eterologa praticata da coppie di sesso diverso, in base a quanto previsto dall\u2019art. 5 della medesima legge n. 40 del 2004.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rimettente, per\u00f2, rileva che, sebbene la fecondazione eterologa fra coppie dello stesso sesso non sia consentita in Italia per una scelta del legislatore non costituzionalmente censurabile (sentenza n. 221 del 2019), essa \u00e8 comunque praticata e praticabile in altri Paesi. I nati a seguito del ricorso a queste tecniche sono, dunque, titolari di diritti, indipendentemente dalle modalit\u00e0 del loro concepimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rimettente non contesta la legittimit\u00e0 costituzionale dei limiti posti alle coppie omosessuali nell\u2019accesso alla PMA. Denuncia, piuttosto, l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della compressione dei diritti dei nati, su cui si farebbe ricadere la responsabilit\u00e0 inerente all\u2019illiceit\u00e0 delle tecniche adottate nella procreazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Poich\u00e9 \u00abricorre l\u2019inammissibilit\u00e0 delle questioni per aberratio ictus solo ove sia erroneamente individuata la norma in riferimento alla quale sono formulate le censure di illegittimit\u00e0 costituzionale\u00bb (sentenza n. 224 del 2020), si deve ritenere che questo non accada nel caso qui esaminato.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Collegio rimettente correttamente censura gli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004, poich\u00e9 da essi si desume l\u2019impossibilit\u00e0 di riconoscere lo status di figli ai nati da PMA eterologa, praticata da una coppia di donne, e da essi si fa discendere il vuoto di tutela, quando si manifesta il dissenso della madre biologica all\u2019accesso della madre intenzionale all\u2019adozione in casi particolari, con conseguente pretesa lesione degli indicati parametri costituzionali.<\/p>\n\n\n\n<p>2.3.\u2013 Gli argomenti appena richiamati inducono a escludere un ulteriore profilo \u2013 pur non eccepito \u2013 di inammissibilit\u00e0, inerente alla mancata sperimentazione dell\u2019interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate, auspicata dalla ricorrente nel giudizio principale.<\/p>\n\n\n\n<p>2.3.1.\u2013 Come gi\u00e0 sottolineato, il Collegio rimettente muove dalla verifica della possibilit\u00e0 di un\u2019interpretazione dei citati artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004, che consenta di assicurare la tutela dei nati a seguito del ricorso a tecniche di PMA eterologa da parte di due donne, effettuato all\u2019estero, riconoscendo loro lo status di figli di entrambe. La ritiene, tuttavia, impraticabile muovendo da un\u2019interpretazione sistematica e logica, poich\u00e9 \u00aballo stato della legislazione, il requisito soggettivo della diversit\u00e0 di sesso per accedere alla procreazione medicalmente assistita\u00bb, prescritto dall\u2019art. 5 della legge n. 40 del 2004, ma anche \u00abletto [\u2026] in relazione alle norme del codice civile sulla filiazione, esclude l\u2019opzione ermeneutica proposta dalla ricorrente\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019interpretazione accolta dal Collegio rimettente, peraltro, \u00e8 stata successivamente confermata dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 aprile 2020, n. 8029, e sentenza 3 aprile 2020, n. 7668). Alcune pronunce di merito l\u2019hanno, invece, disattesa, proprio in considerazione della preminente esigenza, costituzionalmente garantita, \u00abdi tutelare la condizione giuridica del nato, conferendogli, da principio, certezza e stabilit\u00e0\u00bb, tenendo distinta la questione relativa allo stato del figlio da quella inerente alla liceit\u00e0 della tecnica prescelta per farlo nascere (fra gli altri, Tribunale di Brescia, decreto 11 novembre 2020, Tribunale di Cagliari, sentenza n. 1146 del 28 aprile 2020. In termini analoghi, Corte d\u2019appello di Roma, decreto 27 aprile 2020).<\/p>\n\n\n\n<p>In ogni caso, l\u2019interpretazione costituzionalmente orientata della normativa denunciata \u00e8 stata esplorata e consapevolmente scartata dal Collegio rimettente, \u00abil che basta ai fini dell\u2019ammissibilit\u00e0 della questione (sentenza n. 189 del 2019)\u00bb (sentenza n. 32 del 2020).<\/p>\n\n\n\n<p>2.4.\u2013 La difesa statale eccepisce, infine, che le questioni sollevate dal Tribunale di Padova siano inammissibili, poich\u00e9 le integrazioni alla disciplina vigente, richieste dal giudice a quo, sarebbero protese a colmare un vuoto di tutela in una materia caratterizzata da ampia discrezionalit\u00e0 del legislatore.<\/p>\n\n\n\n<p>2.4.1.\u2013 L\u2019eccezione \u00e8 fondata nei termini di seguito precisati.<\/p>\n\n\n\n<p>2.4.1.1.\u2013 In epoca antecedente all\u2019adozione della legge n. 40 del 2004, in relazione a una questione inerente alla tutela dello status filiationis del concepito tramite fecondazione eterologa, ancora non disciplinata, questa Corte ha evidenziato \u00abuna situazione di carenza dell\u2019attuale ordinamento, con implicazioni costituzionali\u00bb (sentenza n. 347 del 1998). Senza addentrarsi nel valutare la legittimit\u00e0 di quella tecnica, \u00e8 stata in quell\u2019occasione espressa l\u2019urgenza di individuare idonei strumenti di tutela del nato a seguito di fecondazione assistita, \u00abnon solo in relazione ai diritti e ai doveri previsti per la sua formazione, in particolare dagli artt. 30 e 31 della Costituzione, ma ancor prima \u2013 in base all\u2019art. 2 della Costituzione \u2013 ai suoi diritti nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilit\u00e0: diritti che \u00e8 compito del legislatore specificare\u00bb (sentenza n. 347 del 1998).<\/p>\n\n\n\n<p>Gli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 stanno a dimostrare che, nell\u2019ascoltare quel monito, il legislatore ha inteso definire lo status di figlio del nato da PMA anche eterologa, ancor prima che fosse dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale del relativo divieto (sentenza n. 162 del 2014). Nel fondare un progetto genitoriale comune, i soggetti maggiorenni che, all\u2019interno di coppie di sesso diverso, coniugate o conviventi, avessero consensualmente fatto ricorso a PMA (art. 5 della legge n. 40 del 2004), divenivano, per ci\u00f2 stesso, responsabili nei confronti dei nati, destinatari naturali dei doveri di cura, pur in assenza di un legame biologico.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019evoluzione dell\u2019ordinamento, del resto, muovendo dalla nozione tradizionale di famiglia, ha progressivamente riconosciuto \u2013 e questa Corte lo ha evidenziato \u2013 rilievo giuridico alla genitorialit\u00e0 sociale, ove non coincidente con quella biologica (sentenza n. 272 del 2017), tenuto conto che \u00abil dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa\u00bb (sentenza n. 162 del 2014).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 9 della legge n. 40 del 2004, nel valorizzare, rispetto al favor veritatis, il consenso alla genitorialit\u00e0 e l\u2019assunzione della conseguente responsabilit\u00e0 nell\u2019ambito di una formazione sociale idonea ad accogliere il minore \u2013 come questa Corte ha rimarcato \u2013 \u00abdimostra la volont\u00e0 di tutelare gli interessi del figlio\u00bb, garantendo \u00abil consolidamento in capo al figlio di una propria identit\u00e0 affettiva, relazionale, sociale, da cui deriva l\u2019interesse a mantenere il legame genitoriale acquisito, anche eventualmente in contrasto con la verit\u00e0 biologica della procreazione\u00bb (sentenza n. 127 del 2020).<\/p>\n\n\n\n<p>A questo intervento del legislatore hanno fatto seguito, in progressione armonica, le modifiche successivamente apportate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell\u2019articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219) in tema di filiazione. Al centro si pongono i diritti del minore: \u00abcrescere in famiglia e [\u2026] mantenere rapporti significativi con i parenti\u00bb (art. 315-bis cod. civ.); \u00abmantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, [\u2026] ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi\u00bb (art. 337-ter cod. civ.). Parallelamente, al posto dell\u2019originario istituto della potest\u00e0 genitoriale si introduce la responsabilit\u00e0 genitoriale (art. 316 cod. civ.), che recepisce l\u2019indicazione dell\u2019art. 30 Cost., nella formula sintetica, gi\u00e0 da tempo espressamente individuata da questa Corte, volta a \u201ctradurre\u201d \u00abgli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualit\u00e0 di genitore\u00bb (sentenza n. 308 del 2008; nello stesso senso sentenza n. 394 del 2005). L\u2019evoluzione dell\u2019ordinamento segna dunque un\u2019ancor pi\u00f9 accentuata consonanza con i diritti sanciti nella Costituzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, nella Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, all\u2019art. 24, comma 2, si afferma che \u00e8 \u201cpreminente\u201d la considerazione dell\u2019interesse del minore in tutti gli atti che lo riguardano. In questa direzione, proprio con riferimento a tale disposizione, si \u00e8 orientata anche la Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, che ha affermato il diritto dei figli di mantenere relazioni regolari e contatti diretti con entrambi i genitori, se questo corrisponde al loro interesse (sentenza 5 ottobre 2010, in causa C-400\/10 PPU, J. McB.).<\/p>\n\n\n\n<p>2.4.1.2.\u2013 Come questa Corte ha gi\u00e0 ricordato (sentenza n. 102 del 2020), il principio posto a tutela del miglior interesse del minore si afferma nell\u2019ambito degli strumenti internazionali dei diritti umani, in specie nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1959 (principio 2), in cui si prevede che, nell\u2019approvazione di leggi e nell\u2019adozione di tutti i provvedimenti che incidano sulla condizione del minore, ai best interests of the child deve attribuirsi rilievo determinante (\u201cparamount consideration\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p>Successivamente esso \u00e8 ribadito nella Convenzione sui diritti del fanciullo, in cui, all\u2019art. 3, paragrafo 1, si fa menzione del rilievo preminente (\u201cprimary consideration\u201d) da riservare agli interessi del minore.<\/p>\n\n\n\n<p>Pur in assenza di una espressa base testuale riferita al minore, la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo ha ricondotto all\u2019art. 8, spesso in combinato disposto con l\u2019art. 14 CEDU, l\u2019affermazione che i diritti alla vita privata e familiare del fanciullo devono costituire un elemento determinante di valutazione (\u00abthe child\u2019s rights must be the paramount consideration\u00bb: Corte EDU, sezione seconda, sentenza 5 novembre 2002, Yousef contro Paesi Bassi; sezione prima, sentenza 28 giugno 2007, Wagner e J.M.W.L. contro Lussemburgo, paragrafo 133: \u00abBearing in mind that the best interests of the child are paramount in such a case\u00bb; grande camera, sentenza del 26 novembre 2013, X contro Lettonia, paragrafo 95: \u00abthe best interests of the child must be of primary consideration\u00bb).<\/p>\n\n\n\n<p>Questa \u00e8 la prospettiva prescelta dalla Corte EDU per riconoscere la permanenza e la stabilit\u00e0 dei legami che si instaurano tra il bambino e la sua famiglia e per salvaguardare il suo diritto a beneficiare di relazioni e contatto continuativo con entrambi i genitori (Corte EDU, grande camera, sentenza 10 settembre 2019, Strand Lobben e altri contro Norvegia, paragrafo 202). A meno che un distacco si renda necessario nel suo superiore interesse, di volta in volta rimesso alla valutazione del giudice, il minore non deve essere separato dai genitori contro la sua volont\u00e0 (Corte EDU, grande camera, sentenza 10 settembre 2019, Strand Lobben e altri contro Norvegia, paragrafo 207). Incombe, infatti, sugli Stati aderenti alla Convenzione di New York (art. 9, paragrafo 1) l\u2019obbligo di rendere effettivi tali diritti e di garantire (art. 9, paragrafo 3) la stabilit\u00e0 dei legami e delle relazioni del minore in riferimento a tutte le persone con cui quest\u2019ultimo abbia instaurato un rapporto personale stretto, pur in assenza di un legame biologico (\u00abpersons with whom the child has had strong personal relationships\u00bb: cos\u00ec il paragrafo 64 del General Comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1), adottato dal Comitato sui diritti del fanciullo il 29 maggio 2013, CRC\/C\/GC\/14; una simile affermazione anche nel paragrafo 60 dello stesso documento) a meno che ci\u00f2 non sia contrario ai suoi superiori interessi.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte EDU ha ripetutamente ricondotto all\u2019art. 8 CEDU la garanzia di legami affettivi stabili con chi, indipendentemente dal vincolo biologico, abbia in concreto svolto una funzione genitoriale, prendendosi cura del minore per un lasso di tempo sufficientemente ampio (Corte EDU, sezione prima, sentenza del 16 luglio 2015, Nazarenko contro Russia, paragrafo 66). Ha inoltre assimilato al rapporto di filiazione il legame esistente tra la madre d\u2019intenzione e la figlia nata per procreazione assistita, cui si era sottoposta l\u2019allora partner (legame che \u00abtient donc, de facto, du lien parent-enfant\u00bb), coerentemente con la nozione di \u201cvita familiare\u201d di cui al medesimo art. 8 CEDU (Corte EDU, sezione quinta, sentenza 12 novembre 2020, Honner contro Francia, paragrafo 51).<\/p>\n\n\n\n<p>La considerazione che la tutela del preminente interesse del minore comprende la garanzia del suo diritto all\u2019identit\u00e0 affettiva, relazionale, sociale, fondato sulla stabilit\u00e0 dei rapporti familiari e di cura e sul loro riconoscimento giuridico \u00e8, inoltre, al centro delle stesse pronunce \u201cgemelle\u201d (Corte EDU, sezione quinta, sentenze 26 giugno 2014, Mennesson contro Francia e Labassee contro Francia), richiamate dall\u2019odierno rimettente. In esse la Corte EDU ha ravvisato la violazione del diritto alla vita privata del minore nel mancato riconoscimento del legame di filiazione tra lo stesso, concepito all\u2019estero ricorrendo alla specifica tecnica della surrogazione di maternit\u00e0, e i genitori intenzionali, proprio in considerazione dell\u2019incidenza del rapporto di filiazione sulla costruzione dell\u2019identit\u00e0 personale (Corte EDU, sezione quinta, sentenze 26 giugno 2014, Mennesson contro Francia, paragrafo 96, e Labassee contro Francia, paragrafo 75).<\/p>\n\n\n\n<p>Tale indirizzo \u2013 confermato da successive pronunce (fra le altre, Corte EDU, sezione quinta, sentenza 16 luglio 2020, D. contro Francia) che hanno richiamato il parere consultivo reso, ai sensi del Protocollo n. 16, dalla Corte EDU, grande camera, il 10 aprile 2019, relativo al riconoscimento nel diritto interno di un rapporto di filiazione tra un minore nato da una gestazione per altri effettuata all\u2019estero e la madre intenzionale, richiesto dalla Corte di cassazione francese \u2013 fonda proprio nell\u2019art. 8 CEDU l\u2019obbligo degli Stati di prevedere il riconoscimento legale del legame di filiazione tra il minore e i genitori intenzionali. Pur lasciando agli stessi un margine di discrezionalit\u00e0 circa i mezzi da adottare \u2013 fra cui anche l\u2019adozione \u2013 per pervenire a tale riconoscimento, li vincola alla condizione che essi siano idonei a garantire la tutela dei diritti dei minori in maniera piena. Se il rapporto di filiazione \u00e8 gi\u00e0 diventato una \u00abrealt\u00e0 pratica\u00bb, la procedura prevista per il riconoscimento deve essere \u00abattuata in modo tempestivo ed efficace\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019identit\u00e0 del minore \u00e8 dunque incisa quale componente della sua vita pivata, identit\u00e0 che il legame di filiazione rafforza in modo significativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Tutte queste precisazioni aggiungono chiarezza al riscontro che la Corte EDU opera di ogni elemento volto a rafforzare la tutela dei minori dentro un perimetro di diritti concretamente azionabili, che si traducono in altrettanti obblighi degli Stati a intervenire se la tutela non \u00e8 effettiva.<\/p>\n\n\n\n<p>2.4.1.3.\u2013 Le norme oggetto delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sollevate dal Tribunale di Padova riguardano, come si \u00e8 detto, la condizione di nati a seguito di PMA eterologa praticata in un altro paese, in conformit\u00e0 alla legge dello stesso, da una donna, che aveva intenzionalmente condiviso il progetto genitoriale con un\u2019altra donna e, per un lasso di tempo sufficientemente ampio, esercitato le funzioni genitoriali congiuntamente, dando vita con le figlie minori a una comunit\u00e0 di affetti e di cure. La circostanza che ha indotto la madre biologica a recidere un tale legame nei confronti della madre intenzionale, coincidente con il manifestarsi di situazioni conflittuali all\u2019interno della coppia, ha reso affatto evidente un vuoto di tutela. Pur in presenza di un rapporto di filiazione effettivo, consolidatosi nella pratica della vita quotidiana con la medesima madre intenzionale, nessuno strumento pu\u00f2 essere utilmente adoprato per far valere i diritti delle minori: il mantenimento, la cura, l\u2019educazione, l\u2019istruzione, la successione e, pi\u00f9 semplicemente, la continuit\u00e0 e il conforto di abitudini condivise.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019elusione del limite stabilito dall\u2019art. 5 della legge n. 40 del 2004, come gi\u00e0 detto, non evoca scenari di contrasto con principi e valori costituzionali. Questa Corte ha gi\u00e0 avuto occasione di affermare, in linea con la giurisprudenza di legittimit\u00e0 in materia di accesso alla PMA, che, da un lato, non \u00e8 configurabile un divieto costituzionale, per le coppie omosessuali, di accogliere figli, pur spettando alla discrezionalit\u00e0 del legislatore la relativa disciplina; dall\u2019altro, \u00abnon esistono neppure certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l\u2019inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalit\u00e0 del minore\u00bb (sentenza n. 221 del 2019).<\/p>\n\n\n\n<p>Al contrario, la concomitanza degli eventi prima descritti, svela una preoccupante lacuna dell\u2019ordinamento nel garantire tutela ai minori e ai loro migliori interessi, a fronte di quanto in forte sintonia affermato dalla giurisprudenza delle due corti europee, oltre che dalla giurisprudenza costituzionale, come necessaria permanenza dei legami affettivi e familiari, anche se non biologici, e riconoscimento giuridico degli stessi, al fine di conferire certezza nella costruzione dell\u2019identit\u00e0 personale.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019escludere l\u2019esistenza di un diritto alla genitorialit\u00e0 delle coppie dello stesso sesso, questa Corte (sentenza n. 230 del 2020) ha lasciato emergere un profilo speculare, direttamente inerente alla tutela del miglior interesse del minore, nato a seguito di PMA praticata da due donne. Pur richiamando gli approdi della giurisprudenza di legittimit\u00e0, che, al fine di evitare un vulnus, ha ritenuto applicabile l\u2019adozione cosiddetta non legittimante in base a un\u2019interpretazione estensiva dell\u2019art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore, questa Corte ha preannunciato l\u2019urgenza di una \u00abdiversa tutela del miglior interesse del minore, in direzione di pi\u00f9 penetranti ed estesi contenuti giuridici del suo rapporto con la \u201cmadre intenzionale\u201d, che ne attenui il divario tra realt\u00e0 fattuale e realt\u00e0 legale\u00bb, invocando l\u2019intervento del legislatore.<\/p>\n\n\n\n<p>Le questioni sollevate dal Tribunale di Padova confermano, in modo ancor pi\u00f9 incisivo, l\u2019impellenza di tale intervento. Esse rivelano in maniera tangibile l\u2019insufficienza del ricorso all\u2019adozione in casi particolari, per come attualmente regolato, tant\u2019\u00e8 che nello specifico caso \u00e8 resa impraticabile proprio nelle situazioni pi\u00f9 delicate per il benessere del minore, quali sono, indubitabilmente, la crisi della coppia e la negazione dell\u2019assenso da parte del genitore biologico\/legale, reso necessario dall\u2019art. 46 della medesima legge n. 184 del 1983. La previsione di tale necessario assenso, d\u2019altro canto, si lega alle caratteristiche peculiari dell\u2019adozione in casi particolari, che opera in ipotesi tipiche e circoscritte, producendo effetti limitati, visto che non conferisce al minore lo status di figlio legittimo dell\u2019adottante, non assicura la creazione di un rapporto di parentela tra l\u2019adottato e la famiglia dell\u2019adottante (considerata l\u2019incerta incidenza della modifica dell\u2019art. 74 cod. civ. operata dall\u2019art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante \u00abDisposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali\u00bb) e non interrompe i rapporti con la famiglia d\u2019origine.<\/p>\n\n\n\n<p>Da quanto detto risulta evidente che i nati a seguito di PMA eterologa praticata da due donne versano in una condizione deteriore rispetto a quella di tutti gli altri nati, solo in ragione dell\u2019orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto procreativo. Essi, destinati a restare incardinati nel rapporto con un solo genitore, proprio perch\u00e9 non riconoscibili dall\u2019altra persona che ha costruito il progetto procreativo, vedono gravemente compromessa la tutela dei loro preminenti interessi.<\/p>\n\n\n\n<p>La loro condizione rivela caratteri solo in parte assimilabili a un\u2019altra categoria di nati cui, per molti anni, \u00e8 stato precluso il riconoscimento dello status di figli (i cosiddetti figli incestuosi), destinatari di limitate forme di tutela, a causa della condotta dei genitori. Ci\u00f2 ha indotto questa Corte a ravvisare una \u00abcapitis deminutio perpetua e irrimediabile\u00bb, lesiva del diritto al riconoscimento formale di un proprio status filiationis, che \u00e8 \u00abelemento costitutivo dell\u2019identit\u00e0 personale, protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, dall\u2019art. 2 della Costituzione\u00bb, e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza (sentenza n. 494 del 2002).<\/p>\n\n\n\n<p>2.4.1.4.\u2013 Al riscontrato vuoto di tutela dell\u2019interesse del minore, che ha pieno riscontro nei richiamati principi costituzionali, questa Corte ritiene di non poter ora porre rimedio. Serve, ancora una volta, attirare su questa materia eticamente sensibile l\u2019attenzione del legislatore, al fine di individuare, come gi\u00e0 auspicato in passato, un \u00abragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignit\u00e0 della persona umana\u00bb (sentenza n. 347 del 1998). Un intervento puntuale di questa Corte rischierebbe di generare disarmonie nel sistema complessivamente considerato.<\/p>\n\n\n\n<p>Il legislatore, nell\u2019esercizio della sua discrezionalit\u00e0, dovr\u00e0 al pi\u00f9 presto colmare il denunciato vuoto di tutela, a fronte di incomprimibili diritti dei minori. Si auspica una disciplina della materia che, in maniera organica, individui le modalit\u00e0 pi\u00f9 congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili del minore, nato da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, nei confronti anche della madre intenzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>In via esemplificativa, pu\u00f2 trattarsi di una riscrittura delle previsioni in materia di riconoscimento, ovvero dell\u2019introduzione di una nuova tipologia di adozione, che attribuisca, con una procedura tempestiva ed efficace, la pienezza dei diritti connessi alla filiazione. Solo un intervento del legislatore, che disciplini in modo organico la condizione dei nati da PMA da coppie dello stesso sesso, consentirebbe di ovviare alla frammentariet\u00e0 e alla scarsa idoneit\u00e0 degli strumenti normativi ora impiegati per tutelare il \u201cmiglior interesse del minore\u201d. Esso, inoltre, eviterebbe le \u201cdisarmonie\u201d che potrebbero prodursi per effetto di un intervento mirato solo a risolvere il problema specificamente sottoposto all\u2019attenzione di questa Corte. Come nel caso in cui si preveda, per il nato da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, il riconoscimento dello status di figlio, in caso di crisi della coppia e rifiuto dell\u2019assenso all\u2019adozione in casi particolari, laddove, invece, lo status \u2013 meno pieno e garantito \u2013 di figlio adottivo, ai sensi dell\u2019art. 44 della legge n. 184 del 1983, verrebbe a essere riconosciuto nel caso di accordo e quindi di assenso della madre biologica alla adozione. Il terreno aperto all\u2019intervento del legislatore \u00e8 dunque assai vasto e le misure necessarie a colmare il vuoto di tutela dei minori sono differenziate e fra s\u00e9 sinergiche.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel dichiarare l\u2019inammissibilit\u00e0 della questione ora esaminata, per il rispetto dovuto alla prioritaria valutazione del legislatore circa la congruit\u00e0 dei mezzi adatti a raggiungere un fine costituzionalmente necessario, questa Corte non pu\u00f2 esimersi dall\u2019affermare che non sarebbe pi\u00f9 tollerabile il protrarsi dell\u2019inerzia legislativa, tanto \u00e8 grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore, riscontrato in questa pronuncia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">PER QUESTI MOTIVI<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e 250 del codice civile, sollevate \u2013 in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u2019ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 \u2013 dal Tribunale ordinario di Padova, con l\u2019ordinanza indicata in epigrafe.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>F.to:<\/p>\n\n\n\n<p>Giancarlo CORAGGIO, Presidente<\/p>\n\n\n\n<p>Silvana SCIARRA, Redattore<\/p>\n\n\n\n<p>Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria<\/p>\n\n\n\n<p>Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Direttore della Cancelleria<\/p>\n\n\n\n<p>F.to: Roberto MILANA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SENTENZA N. 32 ANNO 2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giancarlo<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1917,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[34,5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Adozione delle famiglie omogenitoriali, Corte Costituzionale<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"\u00c8 necessario che i minori adottati da famiglie omogenitoriali abbiano gli stessi diritti dei figli adottati da coppie eterossessuali\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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