{"id":1923,"date":"2022-06-04T15:04:10","date_gmt":"2022-06-04T13:04:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1923"},"modified":"2022-06-04T15:04:12","modified_gmt":"2022-06-04T13:04:12","slug":"adozione-delle-famiglie-omogenitoriali-corte-costituzionale-sentenza-numero-33-del-2021","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2022\/06\/04\/adozione-delle-famiglie-omogenitoriali-corte-costituzionale-sentenza-numero-33-del-2021\/","title":{"rendered":"Adozione delle famiglie omogenitoriali, Corte Costituzionale, Sentenza numero 33 del 2021"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\">SENTENZA N. 33<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">ANNO 2021<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA,<\/p>\n\n\n\n<p>Daria de PRETIS, Nicol\u00f2 ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio<\/p>\n\n\n\n<p>PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u00d2, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo<\/p>\n\n\n\n<p>BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,<\/p>\n\n\n\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">SENTENZA<\/p>\n\n\n\n<p>nel giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), dell\u2019art. 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), e dell\u2019art. 18 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell\u2019ordinamento dello stato civile, a norma dell\u2019articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), promosso dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, nel procedimento vertente tra il Ministero dell\u2019interno e altro e P. F. e F. B., in proprio e quali genitori di P. B.F., con ordinanza del 29 aprile 2020, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell\u2019anno 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>Visti gli atti di costituzione di P. F. e F. B., in proprio e quali genitori di P. B.F., nonch\u00e9 l\u2019atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<\/p>\n\n\n\n<p>udito nell\u2019udienza pubblica del 27 gennaio 2021 il Giudice relatore Francesco Vigan\u00f2;<\/p>\n\n\n\n<p>uditi gli avvocati Antonio Saitta, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020, e Alexander Schuster per P. F. e F. B., in proprio e quali genitori<\/p>\n\n\n\n<p>di P. B.F., nonch\u00e9 l\u2019avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri;<\/p>\n\n\n\n<p>deliberato nella camera di consiglio del 28 gennaio 2021.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Ritenuto in fatto<\/p>\n\n\n\n<p>1.\u2013 Con ordinanza del 29 aprile 2020, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato \u2013 in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u2019ultimo in relazione all\u2019art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo (CEDU), agli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e all\u2019art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea (CDFUE) \u2013 questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), dell\u2019art. 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) e dell\u2019art. 18 del d.P.R. 3 novembre 2000, n.<\/p>\n\n\n\n<p>396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell\u2019ordinamento dello stato civile, a norma dell\u2019articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), \u00abnella parte in cui non consentono, secondo l\u2019interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l\u2019ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all\u2019inserimento nell\u2019atto di stato civile di un minore procreato con le modalit\u00e0 della gestione per altri (altrimenti detta \u201cmaternit\u00e0 surrogata\u201d) del c.d. genitore d\u2019intenzione non biologico\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>1.1.\u2013 Secondo quanto espone il giudice a quo, il caso che ha dato origine al giudizio riguarda un bambino nato nel 2015 in Canada da una donna nella quale era stato impiantato un embrione formato con i gameti di una donatrice anonima e di un uomo di cittadinanza italiana (P. F.), unito in matrimonio in Canada \u2013 con atto poi trascritto in Italia nel registro delle unioni civili \u2013 con altro uomo, pure di cittadinanza italiana (F. B.), con il quale aveva condiviso il progetto genitoriale.<\/p>\n\n\n\n<p>Al momento della nascita del bambino, le autorit\u00e0 canadesi avevano formato un atto di nascita che indicava come genitore il solo P. F., mentre non erano stati menzionati n\u00e9 F. B., n\u00e9 la madre surrogata che aveva partorito il bambino, n\u00e9 la donatrice dell\u2019ovocita. Accogliendo il ricorso dei due uomini, nel 2017 la Corte Suprema della British Columbia aveva dichiarato che entrambi i ricorrenti dovevano essere considerati genitori del bambino, e aveva disposto la corrispondente rettifica dell\u2019atto di nascita in Canada.<\/p>\n\n\n\n<p>I due uomini avevano quindi chiesto all\u2019ufficiale di stato civile italiano di rettificare anche l\u2019atto di nascita del bambino in Italia, sulla base del provvedimento della Corte Suprema della British Columbia. In seguito al rifiuto opposto a tale richiesta, essi avevano chiesto alla Corte d\u2019appello di Venezia il riconoscimento del provvedimento canadese in Italia ai sensi dell\u2019art. 67 della legge n. 218 del 1995.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel 2018 la Corte d\u2019appello di Venezia aveva accolto il ricorso, riconoscendo l\u2019efficacia in Italia del provvedimento.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Avvocatura dello Stato aveva tuttavia interposto ricorso per cassazione nell\u2019interesse del Ministero dell\u2019interno e del Sindaco del Comune ove era stato trascritto l\u2019originario atto di nascita del minore.<\/p>\n\n\n\n<p>1.2.\u2013 Investita di tale ricorso, la prima sezione civile della Corte di cassazione prende atto che nel frattempo \u00e8 stata depositata la sentenza delle Sezioni unite civili 8 maggio 2019, n. 12193, la quale ha affermato il principio secondo cui non pu\u00f2 essere riconosciuto nel nostro ordinamento un provvedimento straniero che riconosca il rapporto di genitorialit\u00e0 tra un bambino nato in seguito a maternit\u00e0 surrogata e il genitore \u201cd\u2019intenzione\u201d. Secondo le Sezioni unite, tale riconoscimento troverebbe infatti ostacolo insuperabile nel divieto di surrogazione di maternit\u00e0, previsto dall\u2019art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignit\u00e0 della gestante e l\u2019istituto dell\u2019adozione.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, la Sezione rimettente dubita della compatibilit\u00e0 di tale principio di diritto, costituente diritto vivente, con una pluralit\u00e0 di parametri costituzionali.<\/p>\n\n\n\n<p>1.3.\u2013 Anzitutto, il divieto di riconoscimento in esame violerebbe l\u2019art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai diritti del minore al rispetto della propria vita privata e familiare (art. 8 CEDU), a non subire discriminazioni, a vedere preso in considerazione preminente il proprio interesse, a essere immediatamente registrato alla nascita e ad avere un nome, a conoscere i propri genitori, a essere da loro allevato e a non esserne separato (rispettivamente, artt. 2, 3, 7, 8 e 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo), al principio della responsabilit\u00e0 comune dei genitori per l\u2019educazione e la cura del figlio (art. 18 della medesima Convenzione), nonch\u00e9 ai diritti riconosciuti dall\u2019art. 24 CDFUE.<\/p>\n\n\n\n<p>La sussistenza di tali violazioni si desumerebbe in particolare, secondo la Corte rimettente, dal parere consultivo della grande camera della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, reso su richiesta della Corte di cassazione francese il 10 aprile 2019, con il quale si \u00e8 affermato, da un lato, che il diritto al rispetto della<\/p>\n\n\n\n<p>vita privata del bambino, ai sensi dell\u2019art. 8 CEDU, richiede che il diritto nazionale offra una possibilit\u00e0 di riconoscimento del legame di filiazione con il genitore d\u2019intenzione; e, dall\u2019altro, che tale riconoscimento non comporta necessariamente l\u2019obbligo di trascrivere l\u2019atto di nascita straniero nei registri dello stato civile, ben potendo il diritto al rispetto della vita privata del minore essere tutelato anche per altra via, e in particolare mediante l\u2019adozione da parte del genitore d\u2019intenzione, a condizione per\u00f2 che le modalit\u00e0 di adozione previste dal diritto interno garantiscano l\u2019effettivit\u00e0 e la celerit\u00e0 di tale procedura, conformemente all\u2019interesse superiore del bambino.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la Sezione rimettente, l\u2019attuale diritto vivente in Italia non sarebbe adeguato rispetto agli standard di tutela dei diritti del minore stabiliti in sede convenzionale, dal momento che la possibilit\u00e0 del ricorso all\u2019istituto dell\u2019adozione in casi particolari da parte del genitore \u201cd\u2019intenzione\u201d, ai sensi dell\u2019art. 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), riconosciuta dalle Sezioni unite civili nella richiamata sentenza n. 12193 del 2019, non creerebbe \u00abun vero rapporto di filiazione\u00bb. Tale forma di adozione porrebbe infatti \u00abil genitore non biologico in una situazione di inferiorit\u00e0 rispetto al genitore biologico\u00bb; non creerebbe legami parentali con i congiunti dell\u2019adottante ed escluderebbe il diritto a succedere nei loro confronti; e non garantirebbe, comunque, quella tempestivit\u00e0 del riconoscimento del rapporto di filiazione che \u00e8 richiesta dalla Corte EDU nell\u2019interesse del minore. D\u2019altra parte, l\u2019adozione in casi particolari resterebbe rimessa alla volont\u00e0 del genitore \u201cd\u2019intenzione\u201d, lasciando cos\u00ec aperta la possibilit\u00e0 per quest\u2019ultimo \u00abdi sottrarsi all\u2019assunzione di responsabilit\u00e0 gi\u00e0 manifestata e legittimata nel paese in cui il minore \u00e8 nato\u00bb; e sarebbe, altres\u00ec, condizionata all\u2019assenso all\u2019adozione da parte del genitore biologico, che potrebbe non prestarlo in caso di crisi della coppia.<\/p>\n\n\n\n<p>1.4.\u2013 Il diritto vivente cristallizzato dalla pronuncia delle Sezioni unite risulterebbe, altres\u00ec, contrastante con gli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., dai quali si evincerebbero \u2013 in materia di filiazione \u2013 i principi di uguaglianza, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Sarebbe infatti violato il diritto del minore all\u2019inserimento e alla stabile permanenza nel proprio nucleo familiare, inteso come formazione sociale tutelata dalla Carta costituzionale, nonch\u00e9 il diritto alla stessa identit\u00e0 del minore, senza che tale violazione possa ritenersi giustificata nell\u2019ottica di tutela della madre \u201csurrogata\u201d, che non trarrebbe comunque alcun vantaggio dal mancato riconoscimento del rapporto di filiazione tra il bambino e il genitore d\u2019intenzione.<\/p>\n\n\n\n<p>In secondo luogo, il figlio nato da maternit\u00e0 surrogata sarebbe discriminato rispetto a ogni altro bambino, in conseguenza di circostanze delle quali egli non porta alcuna responsabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Sarebbe, altres\u00ec, irragionevole consentire di riconoscere il rapporto di genitorialit\u00e0 in capo al genitore biologico e non a quello \u201cd\u2019intenzione\u201d, posto che il primo \u2013 avendo fornito i propri gameti nella formazione dell\u2019embrione \u2013 sarebbe ancor pi\u00f9 coinvolto nella pratica procreativa, dalla cui illiceit\u00e0 nel nostro ordinamento deriva l\u2019asserita contrariet\u00e0 all\u2019ordine pubblico italiano del riconoscimento dello status di genitore del padre \u201cd\u2019intenzione\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, sarebbe irragionevole precludere al giudice la possibilit\u00e0 di valutare caso per caso l\u2019interesse del minore al riconoscimento del legame con il genitore \u201cd\u2019intenzione\u201d, con ci\u00f2 sacrificandosi automaticamente la tutela dei diritti del bambino per condannare il comportamento dei genitori (sono citate le sentenze di questa Corte n. 7 del 2013, n. 31 del 2012 e n. 494 del 2002).<\/p>\n\n\n\n<p>2.\u2013 \u00c8 intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u2019Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.<\/p>\n\n\n\n<p>2.1.\u2013 L\u2019inammissibilit\u00e0 discenderebbe: a) dall\u2019erronea assunzione a parametro interposto del giudizio di costituzionalit\u00e0 del parere consultivo della Corte EDU, non vincolante e reso in base al Protocollo n. 16 alla<\/p>\n\n\n\n<p>CEDU, che non \u00e8 stato ratificato dall\u2019Italia; b) dall\u2019omessa sperimentazione dell\u2019interpretazione conforme: a fronte del novum costituito dal parere della Corte EDU, la Sezione rimettente avrebbe potuto e dovuto investire nuovamente della questione le sezioni unite, ai sensi dell\u2019art. 374, terzo comma, del codice di procedura civile, invece di promuovere l\u2019incidente di costituzionalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>2.2.\u2013 Nel merito, le questioni sarebbero comunque infondate.<\/p>\n\n\n\n<p>2.2.1.\u2013 Le conclusioni cui sono pervenute le sezioni unite della Corte di cassazione nella richiamata sentenza n. 12193 del 2019 non sarebbero contraddette dal parere della Corte EDU, che, pur affermando la necessit\u00e0 del riconoscimento del rapporto tra il minore nato all\u2019estero tramite surrogazione di maternit\u00e0 e il genitore d\u2019intenzione, riconosce un margine di apprezzamento degli Stati contraenti sulla scelta delle modalit\u00e0 di tale riconoscimento (trascrizione dell\u2019atto di nascita straniero nei registri di stato civile oppure adozione).<\/p>\n\n\n\n<p>2.2.2.\u2013 Per altro verso, l\u2019adozione ex art. 44, primo comma, lettera d), della legge n. 184 del 1983 non configurerebbe un procedimento pi\u00f9 lungo o complesso rispetto al riconoscimento dell\u2019atto o provvedimento straniero e alla sua trascrizione nei registri di stato civile italiani, che presupporrebbe pur sempre l\u2019attivazione di un procedimento giurisdizionale in caso di rifiuto di annotazione da parte dell\u2019ufficiale di stato civile.<\/p>\n\n\n\n<p>2.2.3.\u2013 Le norme censurate, nell\u2019interpretazione offertane dalle sezioni unite della Corte di cassazione, sarebbero poi pienamente conformi agli orientamenti espressi da questa Corte nelle sentenze n. 221 del 2019 (che ha ritenuto non contrastante con la Costituzione la preclusione, per le coppie dello stesso sesso, all\u2019accesso alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo) e n. 237 del 2019 (che ha ritenuto inammissibile la questione di legittimit\u00e0 costituzionale della \u00abnorma che si desume\u00bb dagli artt. 250 e 449 de codice civile, 29, comma 2, e 44, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, 5 e 8 della legge n. 40 del 2004, censurata nella parte in cui non consentiva, ad avviso del rimettente, la formazione in Italia di un atto di nascita in cui venissero riconosciute come genitori di un cittadino di nazionalit\u00e0 straniera due persone dello stesso sesso). Nemmeno nella sentenza n. 162 del 2014 \u2013 che ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale del divieto di fecondazione eterologa in caso di patologia che sia causa di sterilit\u00e0 o infertilit\u00e0 assolute ed irreversibili \u2013 questa Corte avrebbe mai messo in discussione la legittimit\u00e0 del divieto di surrogazione di maternit\u00e0 di cui all\u2019art. 12, comma 6, della legge 40 del 2004.<\/p>\n\n\n\n<p>La stessa sezione prima civile della Corte di cassazione, in una pronuncia coeva all\u2019ordinanza di rimessione (sentenza 22 aprile 2020, n. 8029), si sarebbe conformata ai principi stabiliti dalle Sezioni unite nella sentenza n. 12193 del 2019.<\/p>\n\n\n\n<p>2.2.4.\u2013 Alla luce della giurisprudenza di questa Corte, della Corte EDU e della Corte di cassazione, pertanto, le norme censurate dalla Sezione rimettente non lederebbero alcuno dei parametri costituzionali invocati: non l\u2019art. 2, da cui non discenderebbe alcun diritto alla genitorialit\u00e0, inteso come aspirazione a procreare e a crescere dei figli; non l\u2019art. 3, per l\u2019incomparabilit\u00e0 tra la condizione di sterilit\u00e0 o infertilit\u00e0 delle coppie eterosessuali cui \u00e8 consentita la procreazione medicalmente assistita, e la condizione di fisiologica infertilit\u00e0 delle coppie omosessuali; non gli artt. 30 e 31 Cost., poich\u00e9 la tutela dell\u2019interesse del minore non potrebbe essere affidata alla pratica della surrogazione di maternit\u00e0, offensiva della dignit\u00e0 della donna e lesiva delle relazioni umane; non, infine, gli artt. 117, primo comma, Cost. e 8 CEDU, alla luce della sentenza della Corte EDU, grande camera, del 24 gennaio 2017, Paradiso e Campanelli contro Italia, che ha ritenuto insufficiente, per l\u2019accertamento di un legame di \u00abvita familiare\u00bb, la mera esistenza di un progetto genitoriale, in assenza di legami biologici tra il minore e gli aspiranti genitori.<\/p>\n\n\n\n<p>2.2.5.\u2013 Non sussisterebbe, infine, alcuna discriminazione in base all\u2019orientamento sessuale, atteso che la surrogazione di maternit\u00e0 \u00e8 vietata tanto alle coppie eterosessuali, quanto a quelle omosessuali.<\/p>\n\n\n\n<p>2.2.6.\u2013 N\u00e9 indicazioni di segno contrario si potrebbero trarre dagli artt. 12 CEDU e 9 CDFUE, che, nel riconoscere il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, demandano alle legislazioni nazionali il compito di disciplinare tali diritti.<\/p>\n\n\n\n<p>La scelta del legislatore italiano di non equiparare unioni civili e matrimonio, per quanto concerne la filiazione, riposerebbe sull\u2019esigenza di fornire adeguata tutela ai best interests del minore e si collocherebbe pienamente nel solco della giurisprudenza costituzionale, che ha da un lato escluso che l\u2019aspirazione al riconoscimento giuridico dell\u2019unione omosessuale possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione al matrimonio (sentenza n. 138 del 2010), e dall\u2019altro lato ha posto l\u2019accento sull\u2019\u00abelevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternit\u00e0\u00bb (sentenza n. 272 del 2017).<\/p>\n\n\n\n<p>2.2.7.\u2013 Quanto all\u2019art. 24 CDFUE, parimenti assunto a parametro interposto, non si rinverrebbe nell\u2019ordinanza alcuna \u00abdisamina specifica\u00bb in relazione a tale profilo.<\/p>\n\n\n\n<p>3.\u2013 Si sono costituiti in giudizio F. B. e P. F., \u00abin proprio e in qualit\u00e0 di genitori\u00bb del minore P. B.F., chiedendo l\u2019accoglimento delle questioni sollevate dalla Corte di cassazione ed evidenziando come il riconoscimento degli interessi preminenti del minore, consacrato dalle fonti costituzionali e pattizie, faccia parte \u00abdi un patrimonio comune del costituzionalismo contemporaneo, che non pu\u00f2 non essere partecipato anche dal nostro ordinamento\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Tali interessi risulterebbero irragionevolmente pregiudicati \u2013 con violazione degli artt. 2, 3, 30, 31, 117, primo comma, Cost., 8 e 14 CEDU \u2013 dalla disciplina censurata, che impedisce al giudice di compiere il bilanciamento pi\u00f9 opportuno in ciascun caso concreto a salvaguardare tutti gli interessi in gioco, non essendo \u00abcostituzionalmente ammissibile che l\u2019esigenza di verit\u00e0 della filiazione si imponga in modo automatico sugli interessi del minore\u00bb (\u00e8 richiamata la sentenza di questa Corte n. 272 del 2017).<\/p>\n\n\n\n<p>4.\u2013 J.E. N., madre gestazionale del minore P. B.F., ha spiegato intervento ad adiuvandum, dichiarato inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 271 del 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>5.\u2013 Sono state depositate varie opinioni scritte ai sensi dell\u2019art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Con decreto del Presidente della Corte del 2 dicembre 2020, tutte le opinioni sono state ammesse, tranne quella presentata dalla Rete Italiana contro l\u2019Utero in Affitto, in difetto di allegazioni e produzioni documentali atte a dimostrare il possesso dei requisiti di legittimazione richiesti dal comma 1 del richiamato art. 4-ter.<\/p>\n\n\n\n<p>5.1.\u2013 Con l\u2019opinione presentata l\u201911 settembre 2020, l\u2019Associazione Luca Coscioni per la libert\u00e0 di ricerca scientifica a.p.s. e l\u2019Associazione radicale Certi Diritti a.p.s. auspicano l\u2019accoglimento delle questioni, che non porrebbero in discussione il divieto di maternit\u00e0 surrogata vigente nell\u2019ordinamento italiano, ma riguarderebbero unicamente lo status del minore nato attraverso tale pratica.<\/p>\n\n\n\n<p>La preclusione al riconoscimento dello status filiationis costituito all\u2019estero tramite surrogazione di maternit\u00e0 avrebbe effetti punitivi e discriminatori in danno di un soggetto terzo incolpevole, ossia il minore.<\/p>\n\n\n\n<p>Le norme censurate sarebbero inoltre affette da \u00abirrazionalit\u00e0 per inappropriatezza ed inefficacia\u00bb, poich\u00e9 il dato sociale dimostrerebbe l\u2019ampia diffusione del fenomeno della genitorialit\u00e0 delle coppie dello stesso sesso e la \u00abvalutazione complessiva pubblica\u00bb in termini di \u00abnormalit\u00e0, di pregi e di difetti, di positivo e negativo, come per tutte le coppie\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>In subordine, le associazioni sollecitano una pronuncia di inammissibilit\u00e0 o infondatezza delle questioni, basata sulla possibilit\u00e0 di interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina censurata.<\/p>\n\n\n\n<p>5.2.\u2013 Con l\u2019opinione presentata il 14 settembre 2020, l\u2019Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie (ANFAA) auspica invece la reiezione delle questioni, osservando che l\u2019istituto dell\u2019adozione, disciplinato dalla legge n. 184 del 1983, realizza il diritto del minore ad avere una famiglia, nell\u2019ambito di un procedimento che impone una previa rigorosa verifica dell\u2019idoneit\u00e0 dei genitori affidatari e adottivi e nel quadro di un sistema che prevede severe sanzioni penali a presidio del rispetto delle procedure di adozione.<\/p>\n\n\n\n<p>La maternit\u00e0 surrogata, non imponendo alcuna verifica sull\u2019idoneit\u00e0 degli aspiranti genitori e consentendo una sorta di compravendita del minore, attuata attraverso lo sfruttamento delle madri gestazionali, sarebbe invece fenomeno assimilabile al traffico di minori, come tale meritevole di essere disincentivato e represso.<\/p>\n\n\n\n<p>5.3.\u2013 Con l\u2019opinione presentata il 14 settembre 2020, anche l\u2019Associazione Amici dei Bambini (Ai.Bi.), l\u2019Associazione Comunit\u00e0 Papa Giovanni XXIII e l\u2019associazione Famiglie per l\u2019Accoglienza ritengono che la repressione penale della maternit\u00e0 surrogata non sia contraria all\u2019interesse del minore, ma intenda, al contrario, tutelarlo, proteggendo la relazione con la madre, che, invece, la surrogazione mira intenzionalmente a interrompere.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019interesse del minore si realizzerebbe attribuendo la maternit\u00e0 a colei che partorisce e affidando \u2013 nel solo caso di abbandono del minore, o di incapacit\u00e0 della famiglia d\u2019origine a garantirne la cura \u2013 all\u2019adozione, attuata con le garanzie del procedimento giurisdizionale e previa puntuale verifica dell\u2019idoneit\u00e0 degli aspiranti genitori adottivi, la realizzazione di una genitorialit\u00e0 disgiunta dal dato biologico.<\/p>\n\n\n\n<p>Tali elementi di garanzia per il minore sarebbero assenti nella surrogazione di maternit\u00e0, la cui legittimazione \u2013 tramite il riconoscimento dello status filiationis costituito all\u2019estero mediante il ricorso a detta pratica \u2013 rischierebbe di indebolire \u00abla capacit\u00e0 del corpo sociale ad apprestare sostegno, tramite gli istituti dell\u2019affidamento e della adozione, a minori che risultano privi di una adeguata famiglia di origine\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>5.4.\u2013 Con l\u2019opinione presentata il 15 settembre 2020, l\u2019Avvocatura per i diritti LGBTI a.p.s. auspica invece l\u2019accoglimento delle questioni, sottolineando la necessit\u00e0 di distinguere tra divieto di surrogazione di maternit\u00e0 e tutela del nato a seguito del ricorso a tale pratica. Dalla giurisprudenza costituzionale si trarrebbe il principio per cui, \u00abal di l\u00e0 delle scelte che i genitori possono compiere anche in violazione della legge italiana, l\u2019interesse primario da salvaguardare deve rimanere quello del nato al riconoscimento formale del proprio status filiationis, elemento costitutivo della sua identit\u00e0 personale protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989, anche dagli artt. 2, 30 e 31 della Costituzione\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Le conclusioni cui sono pervenute le sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 12193 del 2019 si porrebbero in contrasto con la stessa giurisprudenza costituzionale, secondo cui il divieto della gestazione per altri non preclude al giudice di valutare nel singolo caso la sussistenza dell\u2019interesse del minore a mantenere il proprio status nei confronti del genitore che non vanti con esso alcun legame biologico (\u00e8 citata la sentenza n. 272 del 2017). Ci\u00f2 tanto pi\u00f9 che la legge n. 40 del 2004, pur vietando la surrogazione di maternit\u00e0, nulla dispone quanto alle conseguenze per il nato da tale pratica.<\/p>\n\n\n\n<p>Occorrerebbe infine considerare come altri ordinamenti, come quello francese e tedesco, pur vietando la gestazione per altri, apprestino tutela al minore nato dal ricorso a tale pratica, consentendo la trascrizione degli atti di nascita stranieri che indichino una doppia paternit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>6.\u2013 Con articolata memoria illustrativa depositata in prossimit\u00e0 dell\u2019udienza pubblica, le parti F. B. e P. F. hanno insistito per l\u2019accoglimento delle questioni.<\/p>\n\n\n\n<p>6.1.\u2013 Queste ultime sarebbero pienamente ammissibili: il rimettente non avrebbe potuto disattendere la sentenza n. 12193 del 2019 delle sezioni unite della Corte di cassazione, qualificabile in termini di diritto vivente, ma solo sollevare questione di legittimit\u00e0 costituzionale della disciplina censurata, cos\u00ec come interpretata da detta pronuncia (sono citate le sentenze di questa Corte n. 299 del 2005 e n. 266 del 2006).<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9 sarebbe configurabile alcun obbligo di rimettere nuovamente le questioni alle Sezioni unite, atteso che l\u2019art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimit\u00e0 costituzionale e sulle garanzie d\u2019indipendenza della Corte Costituzionale) \u00abnon ammette alcun filtro preventivo fra il giudice a quo e la Corte\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>6.2.\u2013 Il parere del 10 aprile 2019 della Corte EDU sarebbe stato correttamente preso in considerazione dal rimettente non in quanto parametro interposto o fonte normativa vincolante, ma quale \u00abstrumento interpretativo che il giudice nazionale non pu\u00f2 ignorare\u00bb, essendo stato pronunziato all\u2019unanimit\u00e0 dalla Grande camera e costituendo codificazione di un \u00abdiritto consolidato\u00bb relativo alla Convenzione.<\/p>\n\n\n\n<p>6.3.\u2013 La fattispecie in discussione nel giudizio a quo differirebbe sia da quella che veniva in rilievo nella sentenza n. 272 del 2017 di questa Corte (per il significativo collegamento con un ordinamento straniero, stante la cittadinanza canadese del minore P. B.F.), sia da quella oggetto della richiamata sentenza Paradiso e Campanelli della Corte EDU (per la sussistenza di un legame genetico tra uno dei genitori e il bambino), sia, infine, da quella considerata dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, nella sentenza 11 novembre 2014, n. 24001 (per la piena conformit\u00e0 della gestazione per altri alla lex loci).<\/p>\n\n\n\n<p>6.4.\u2013 L\u2019ordine pubblico di cui all\u2019art. 64 della legge n. 218 del 1995 (cui rinvia l\u2019art. 65 della stessa legge, a sua volta richiamato dal successivo art. 66), unico ostacolo al riconoscimento di uno status filiationis gi\u00e0 stabilito dallo Stato di cittadinanza del minore, dovrebbe essere interpretato in senso restrittivo; e l\u2019interesse del minore, al pari degli altri valori supremi dell\u2019ordinamento che, con esso, determinano la nozione di ordine pubblico, non potrebbe che essere valutato dal giudice in ciascun caso concreto, conformemente alle indicazioni della sentenza n. 272 del 2017 di questa Corte e del parere consultivo della Corte EDU.<\/p>\n\n\n\n<p>6.5.\u2013 Anche il confronto con le esperienze di altri ordinamenti mostrerebbe come il divieto di maternit\u00e0 surrogata non sia d\u2019ostacolo alla possibilit\u00e0 di garantire la continuit\u00e0 dello status familiare dei minori nati in Stati che ammettano tale pratica.<\/p>\n\n\n\n<p>6.6.\u2013 Il richiamo all\u2019art. 24 CDFUE operato dal rimettente sarebbe meramente funzionale a dimostrare la sussistenza di un\u2019irragionevole disparit\u00e0 di trattamento, rilevante ex art. 3 Cost.: mentre gli status familiari costituiti \u2013 anche a seguito di gestazione per altri \u2013 in uno Stato membro dell\u2019Unione europea (o costituiti in uno Stato terzo e ivi riconosciuti) possono \u00abcircolare\u00bb negli altri Stati membri, in forza della libert\u00e0 di circolazione del cittadino dell\u2019Unione, i minori italiani vedrebbero la propria continuit\u00e0 di status interrotta \u00abper il sol fatto che entrambi i genitori sono italiani o per il fatto che non hanno risieduto in un altro Stato<\/p>\n\n\n\n<p>membro\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>6.7.\u2013 L\u2019orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione negherebbe al minore la possibilit\u00e0 di conseguire l\u2019\u00aballineamento dello status giuridico con lo stato di fatto\u00bb, in contrasto con le esigenze di tutela del diritto all\u2019identit\u00e0 personale discendenti dalla stessa giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze di questa Corte n. 494 del 2002 e n. 120 del 2001). Tale diritto, riconosciuto anche dall\u2019art. 9, primo comma, della Convenzione sui diritti del fanciullo, implicherebbe \u00abanche il riconoscimento della genitorialit\u00e0 cos\u00ec come affermata da altro Stato di cui il minore \u00e8 cittadino e con il quale possiede un legame qualificato\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>6.8.\u2013 L\u2019attuale assetto del diritto vivente implicherebbe per il minore nato da maternit\u00e0 surrogata una capitis deminutio del tutto analoga, se non pi\u00f9 grave, rispetto a quella in danno ai figli cosiddetti incestuosi, rimossa da questa Corte con la sentenza n. 494 del 2002, atteso che il bambino dovrebbe patire le conseguenze sanzionatorie di una condotta posta in essere dai genitori, in nome di \u00abuna concezione \u201ctotalitaria\u201d della famiglia\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>6.9.\u2013 Il riconoscimento dello status filiationis rispetto al genitore d\u2019intenzione non minerebbe il diritto del minore a conoscere le proprie origini ma, al contrario, lo rafforzerebbe, in quanto proprio la prospettiva di poter conseguire la trascrizione dell\u2019atto di nascita del minore nato all\u2019estero da maternit\u00e0 surrogata incentiverebbe i genitori a versare nei registri di stato civile italiani la relativa documentazione, cos\u00ec consentendo al figlio di avere accesso alle informazioni relative alla propria nascita.<\/p>\n\n\n\n<p>6.10.\u2013 Quanto al ricorso all\u2019adozione in casi particolari, esso non sarebbe conforme alle esigenze di tutela degli interessi del minore, considerati da un lato i limitati effetti di tale istituto e, dall\u2019altro lato, le caratteristiche del procedimento di adozione, attivabile solo su domanda dell\u2019adottante e con l\u2019assenso dell\u2019altro genitore. La procedura di adozione sarebbe inoltre caratterizzata da cadenze temporali particolarmente dilatate, pari a circa cinque anni, non compatibili con le esigenze di celerit\u00e0 evidenziate dalla Corte EDU nel parere del 10 aprile 2019. Del resto, la stessa Corte EDU, nella sentenza 28 giugno 2007, Wagner e J.M.W.L. contro Lussemburgo, avrebbe ritenuto insufficiente a garantire il rispetto dell\u2019art. 8 CEDU la possibilit\u00e0, offerta dall\u2019ordinamento lussemburghese, dell\u2019adozione \u00absemplice\u00bb (assimilabile all\u2019adozione in casi particolari) di una minore la cui adozione \u00abpiena\u00bb, pronunciata in Per\u00f9, non era stata riconosciuta in Lussemburgo.<\/p>\n\n\n\n<p>Al contrario, nel contesto del giudizio sulla riconoscibilit\u00e0 del provvedimento straniero ex art. 67 della legge n. 218 del 1995, la Corte d\u2019appello potrebbe svolgere con celerit\u00e0 ogni opportuna indagine circa il contesto familiare e il legame tra minore e genitore d\u2019intenzione e prendere altres\u00ec in considerazione le modalit\u00e0 di realizzazione della gestazione per altri nell\u2019ordinamento straniero di volta in volta considerato.<\/p>\n\n\n\n<p>6.11.\u2013 Sarebbe infine estranea al thema decidendum ogni considerazione relativa all\u2019orientamento sessuale dei soggetti che ricorrono alla gestazione per altri, alla luce dell\u2019ininfluenza dell\u2019orientamento sessuale sull\u2019idoneit\u00e0 genitoriale.<\/p>\n\n\n\n<p>Considerato in diritto<\/p>\n\n\n\n<p>1.\u2013 Con l\u2019ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato \u2013 in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, 117, primo comma, della Costituzione, quest\u2019ultimo in relazione all\u2019art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo (CEDU), agli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e all\u2019art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea (CDFUE) \u2013 questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), dell\u2019art. 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) e dell\u2019art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell&#8217;ordinamento dello stato civile, a norma dell\u2019articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), \u00abnella parte in cui non consentono, secondo l\u2019interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l\u2019ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all\u2019inserimento nell\u2019atto di stato civile di un minore procreato con le modalit\u00e0 della gestione per altri (altrimenti detta \u201cmaternit\u00e0 surrogata\u201d) del c.d. genitore d\u2019intenzione non biologico\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>2.\u2013 In sostanza, le questioni di legittimit\u00e0 che questa Corte \u00e8 chiamata a esaminare riguardano lo stato civile dei bambini nati attraverso la pratica della maternit\u00e0 surrogata, vietata nell\u2019ordinamento italiano dall\u2019art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004.<\/p>\n\n\n\n<p>Pi\u00f9 in particolare, \u00e8 qui in discussione la possibilit\u00e0 di dare effetto nell\u2019ordinamento italiano a provvedimenti giudiziari stranieri che riconoscano come genitore del bambino non solo chi abbia fornito i propri gameti, e dunque il genitore cosiddetto \u201cbiologico\u201d; ma anche la persona che abbia condiviso il progetto genitoriale pur senza fornire il proprio apporto genetico, e dunque il cosiddetto genitore \u201cd\u2019intenzione\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La prima sezione civile della Corte di cassazione dubita della legittimit\u00e0 costituzionale del diritto vivente, risultante dalla sentenza delle Sezioni unite civili 8 maggio 2019, n. 12193, che esclude il riconoscimento dell\u2019efficacia nell\u2019ordinamento italiano del provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato dichiarato un rapporto di filiazione tra un minore nato all\u2019estero mediante il ricorso alla maternit\u00e0 surrogata e il genitore \u201cd\u2019intenzione\u201d cittadino italiano, in ragione del ritenuto contrasto di tale riconoscimento con il divieto di surrogazione di maternit\u00e0 stabilito dal menzionato art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, qualificabile secondo le Sezioni unite come principio di ordine pubblico.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale soluzione violerebbe, ad avviso del giudice a quo, tutti i parametri costituzionali e sovranazionali sopra indicati, per le ragioni di cui si \u00e8 analiticamente dato conto nel Ritenuto in fatto.<\/p>\n\n\n\n<p>Conseguentemente, la prima sezione civile della Corte di cassazione solleva questioni di legittimit\u00e0 costituzionale del combinato disposto: \u2013 dell\u2019art. 64, comma 1, lettera g), della legge n. 218 del 1995, che vieta il riconoscimento di sentenze straniere allorch\u00e9 producano effetti contrari all\u2019ordine pubblico; \u2013 dell\u2019art. 18 del d.P.R. n. 396 del 2000, che vieta la trascrizione nei registri dello stato civile italiani di atti formati all\u2019estero contrari all\u2019ordine pubblico; e \u2013 dell\u2019art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che prevede sanzioni penali a carico di chiunque \u00abin qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternit\u00e0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>3.\u2013 Devono essere vagliate preliminarmente le eccezioni di inammissibilit\u00e0 formulate dall\u2019Avvocatura generale dello Stato.<\/p>\n\n\n\n<p>3.1.\u2013 Non \u00e8 fondata, anzitutto, l\u2019eccezione che fa leva sul carattere non vincolante del parere consultivo reso dalla Corte europea dei diritti dell\u2019uomo il 10 aprile 2019, ampiamente citato nell\u2019ordinanza di rimessione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice rimettente, pur richiamando tale parere, invoca infatti correttamente \u2013 quale parametro interposto in un giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale fondato, tra l\u2019altro, sull\u2019art. 117, primo comma, Cost. \u2013 l\u2019art. 8 CEDU, che riconosce il diritto alla vita privata e familiare del minore: diritto sul quale si imperniano le argomentazioni sviluppate nell\u2019ordinanza di rimessione.<\/p>\n\n\n\n<p>D\u2019altra parte, non v\u2019\u00e8 dubbio che il parere consultivo reso dalla Corte EDU su richiesta della Corte di cassazione francese non sia vincolante, come espressamente stabilisce l\u2019art. 5 del Protocollo n. 16 alla CEDU: n\u00e9 per lo Stato cui appartiene la giurisdizione richiedente, n\u00e9 a fortiori per gli altri Stati, tanto meno per quelli \u2013 come l\u2019Italia \u2013 che non hanno ratificato il protocollo in questione. Cionondimeno, tale parere \u00e8 confluito in pronunce successive, adottate in sede contenziosa dalla Corte EDU (sentenza 16 luglio 2020, D. contro Francia; decisione 19 novembre 2019, C. contro Francia ed E. contro Francia).<\/p>\n\n\n\n<p>3.2.\u2013 Infondata \u00e8 altres\u00ec l\u2019ulteriore eccezione di inammissibilit\u00e0 imperniata sull\u2019omessa sperimentazione da parte del Collegio rimettente di un\u2019interpretazione conforme alla CEDU alla luce del citato parere consultivo; interpretazione, peraltro, che secondo l\u2019Avvocatura generale dello Stato avrebbe dovuto essere rimessa nuovamente alle Sezioni unite, ai sensi dell\u2019art. 374, terzo comma, del codice di procedura civile, dal momento che la richiamata sentenza n. 12193 del 2019 non avrebbe potuto tenere conto di tale parere, sopravvenuto alla decisione.<\/p>\n\n\n\n<p>La Sezione rimettente ha plausibilmente motivato nel senso dell\u2019impraticabilit\u00e0 di una interpretazione conforme, proprio in ragione dell\u2019intervenuta pronuncia delle Sezioni unite, che ha formato il diritto vivente che il giudice a quo sospetta di contrariet\u00e0 alla Costituzione. Ci\u00f2 deve ritenersi sufficiente ai fini dell\u2019ammissibilit\u00e0 di una questione di legittimit\u00e0 costituzionale (ex plurimis, da ultime, sentenze n. 75 del 2019, n. 39 del 2018, n. 259 e n. 122 del 2017).<\/p>\n\n\n\n<p>D\u2019altra parte, l\u2019obbligo per una sezione semplice della Corte di cassazione di astenersi dal decidere in contrasto con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite attiene al piano dell\u2019interpretazione della legge, non a quello della verifica della compatibilit\u00e0 della legge (cos\u00ec come interpretata dalle Sezioni unite) con la Costituzione; verifica, questa, che l\u2019ordinamento italiano affida a ogni autorit\u00e0 giurisdizionale durante qualsiasi giudizio, consentendo a tale autorit\u00e0 di promuovere direttamente questione di legittimit\u00e0 costituzionale innanzi a questa Corte, senza dover sollecitare allo scopo altra istanza superiore di giudizio (art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, recante \u00abNorme sui giudizi di legittimit\u00e0 costituzionale e sulle garanzie d\u2019indipendenza della Corte costituzionale\u00bb; art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante \u00abNorme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale\u00bb).<\/p>\n\n\n\n<p>4.\u2013 Deve invece essere dichiarata, d\u2019ufficio, l\u2019inammissibilit\u00e0 della questione formulata dal giudice a quo in riferimento all\u2019art. 117, primo comma, Cost. in relazione all\u2019art. 24 CDFUE, non avendo la Sezione rimettente motivato sulla sua riconducibilit\u00e0 all\u2019ambito di applicazione del diritto dell\u2019Unione europea ai sensi dell\u2019art. 51 CDFUE, ci\u00f2 che condiziona la stessa applicabilit\u00e0 delle norme della Carta (ex multis, sentenze n. 190 del 2020, n. 279 del 2019, n. 37 del 2019). Il che non esclude, naturalmente, che le norme della Carta possano essere comunque tenute in considerazione come criteri interpretativi degli altri parametri, costituzionali e internazionali, invocati dal giudice rimettente (come \u00e8 accaduto, ad esempio, nelle sentenze n. 102 del 2020 e 272 del 2017 per l\u2019appunto in relazione all\u2019art. 24 CDFUE).<\/p>\n\n\n\n<p>5.\u2013 Quanto alle restanti questioni sottoposte alla Corte, anche esse debbono essere dichiarate inammissibili, per le ragioni di seguito esposte.<\/p>\n\n\n\n<p>5.1.\u2013 Il diritto vivente censurato dal giudice a quo si impernia sulla qualificazione, operata dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione, del divieto penalmente sanzionato di surrogazione di maternit\u00e0 di cui all\u2019art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 come \u00abprincipio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali\u00bb, tra cui segnatamente la dignit\u00e0 umana della gestante.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa Corte si \u00e8 recentemente espressa in termini analoghi, osservando che la pratica della maternit\u00e0 surrogata \u00aboffende in modo intollerabile la dignit\u00e0 della donna e mina nel profondo le relazioni umane\u00bb (sentenza n. 272 del 2017). A tale prospettiva si affianca l\u2019ulteriore considerazione \u2013 su cui pongono l\u2019accento anche l\u2019Avvocatura generale dello Stato e una parte degli amici curiae \u2013 che gli accordi di maternit\u00e0 surrogata comportano un rischio di sfruttamento della vulnerabilit\u00e0 di donne che versino in situazioni sociali ed economiche disagiate; situazioni che, ove sussistenti, condizionerebbero pesantemente la loro decisione di affrontare il percorso di una gravidanza nell\u2019esclusivo interesse dei terzi, ai quali il bambino dovr\u00e0 essere consegnato subito dopo la nascita.<\/p>\n\n\n\n<p>Tali preoccupazioni stanno verosimilmente alla base della condanna di \u00abqualsiasi forma di maternit\u00e0 surrogata a fini commerciali\u00bb espressa dal Parlamento europeo nella propria Risoluzione del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell\u2019Unione europea nel 2015 (2016\/2009-INI) (paragrafo 82).<\/p>\n\n\n\n<p>5.2.\u2013 Le questioni ora sottoposte a questa Corte sono per\u00f2 focalizzate sugli interessi del bambino nato mediante maternit\u00e0 surrogata, nei suoi rapporti con la coppia (omosessuale, come nel caso che ha dato origine al giudizio a quo, ovvero eterosessuale) che ha sin dall\u2019inizio condiviso il percorso che ha condotto al suo concepimento e alla sua nascita nel territorio di uno Stato dove la maternit\u00e0 surrogata non \u00e8 contraria alla legge; e che ha quindi portato in Italia il bambino, per poi qui prendersene quotidianamente cura.<\/p>\n\n\n\n<p>Pi\u00f9 precisamente, si tratta di fornire una risposta all\u2019interrogativo se il diritto vivente espresso dalle Sezioni unite civili, alla luce della complessit\u00e0 della vicenda, sia compatibile con i diritti del minore sanciti dalle norme costituzionali e sovranazionali invocate dal giudice a quo.<\/p>\n\n\n\n<p>5.3.\u2013 Questa Corte ha recentemente avuto modo di rammentare (sentenza n. 102 del 2020) che il principio secondo cui in tutte le decisioni relative ai minori di competenza delle pubbliche autorit\u00e0, compresi i tribunali, deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei \u201cmigliori interessi\u201d (best interests) o dell\u2019\u201cinteresse superiore\u201d (int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur) del minore, secondo le formule utilizzate nelle rispettive versioni ufficiali in lingua inglese e francese, fu espresso anzitutto nella Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, adottata dall\u2019Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959. Di qui tale principio \u00e8 confluito \u2013 tra l\u2019altro \u2013 nell\u2019art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo e nell\u2019art. 24, comma 2, CDFUE. Tale principio \u00e8 stato altres\u00ec considerato dalla giurisprudenza della Corte EDU come specifica declinazione del diritto alla vita familiare di cui all\u2019art. 8 CEDU (ex multis, Grande camera, sentenza 26 novembre 2013, X contro Lettonia, paragrafo 96).<\/p>\n\n\n\n<p>Il principio in parola \u00e8 stato felicemente riformulato da una risalente sentenza di questa Corte, con riferimento all\u2019art. 30 Cost., come necessit\u00e0 che nelle decisioni concernenti il minore venga sempre ricercata \u00abla soluzione ottimale \u201cin concreto\u201d per l\u2019interesse del minore, quella cio\u00e8 che pi\u00f9 garantisca, soprattutto dal punto di vista morale, la miglior \u201ccura della persona\u201d\u00bb (sentenza n. 11 del 1981); ed \u00e8 stato ricondotto da plurime pronunce di questa Corte altres\u00ec all\u2019ambito di tutela dell\u2019art. 31 Cost. (sentenze n. 272 del 2017, n. 76 del 2017, n. 17 del 2017 e n. 239 del 2014).<\/p>\n\n\n\n<p>5.4.\u2013 I parametri costituzionali e sovranazionali (questi ultimi rilevanti nell\u2019ordinamento italiano per il tramite dell\u2019art. 117, primo comma, Cost.) invocati dall\u2019ordinanza di rimessione convergono, dunque, attorno al principio della ricerca della soluzione ottimale in concreto per l\u2019interesse del minore. Principio che deve essere ora declinato in relazione alle peculiarit\u00e0 delle situazioni all\u2019esame.<\/p>\n\n\n\n<p>Non v\u2019\u00e8 dubbio, in proposito, che l\u2019interesse di un bambino accudito sin dalla nascita (nel caso oggetto del giudizio a quo, ormai da quasi sei anni) da una coppia che ha condiviso la decisione di farlo venire al mondo \u00e8 quello di ottenere un riconoscimento anche giuridico dei legami che, nella realt\u00e0 fattuale, gi\u00e0 lo uniscono a entrambi i componenti della coppia, ovviamente senza che ci\u00f2 abbia implicazioni quanto agli eventuali rapporti giuridici tra il bambino e la madre surrogata.<\/p>\n\n\n\n<p>E ci\u00f2, quanto meno, da una duplice prospettiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Anzitutto, questi legami sono parte integrante della stessa identit\u00e0 del bambino (Corte EDU, sentenza 26 giugno 2014, Mennesson contro Francia, paragrafo 96), che vive e cresce in una determinata famiglia, o comunque \u2013 per ci\u00f2 che concerne le unioni civili \u2013 nell\u2019ambito di una determinata comunit\u00e0 di affetti, essa stessa dotata di riconoscimento giuridico, e certamente riconducibile al novero delle formazioni sociali tutelate dall\u2019art. 2 Cost. (sentenza n. 221 del 2019). Sicch\u00e9 indiscutibile \u00e8 l\u2019interesse del bambino a che tali legami abbiano riconoscimento non solo sociale ma anche giuridico, a tutti i fini che rilevano per la vita del bambino stesso \u2013 dalla cura della sua salute, alla sua educazione scolastica, alla tutela dei suoi interessi patrimoniali e ai suoi stessi diritti ereditari \u2013; ma anche, e prima ancora, allo scopo di essere identificato dalla legge come membro di quella famiglia o di quel nucleo di affetti, composto da tutte le persone che in concreto ne fanno parte. E ci\u00f2 anche laddove il nucleo in questione sia strutturato attorno ad una coppia composta da persone dello stesso sesso, dal momento che l\u2019orientamento sessuale della coppia non incide di per s\u00e9 sull\u2019idoneit\u00e0 all\u2019assunzione di responsabilit\u00e0 genitoriale (sentenza n. 221 del 2019; Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962; sezione prima civile, sentenza 11 gennaio 2013, n. 601).<\/p>\n\n\n\n<p>Sotto un secondo e non meno importante profilo, non \u00e8 qui in discussione un preteso \u201cdiritto alla genitorialit\u00e0\u201d in capo a coloro che si prendono cura del bambino. Ci\u00f2 che \u00e8 qui in discussione \u00e8 unicamente l\u2019interesse del minore a che sia affermata in capo a costoro la titolarit\u00e0 giuridica di quel fascio di doveri funzionali agli interessi del minore che l\u2019ordinamento considera inscindibilmente legati all\u2019esercizio di responsabilit\u00e0 genitoriali. Doveri ai quali non \u00e8 pensabile che costoro possano ad libitum sottrarsi (per una analoga sottolineatura, si veda la sentenza n. 347 del 1998, che \u2013 seppur nel diverso contesto della fecondazione eterologa \u2013 gi\u00e0 evocava i diritti del minore \u00abnei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilit\u00e0\u00bb). Proprio per queste ragioni, del resto, l\u2019ormai consolidata giurisprudenza della Corte EDU afferma la necessit\u00e0, al metro dell\u2019art. 8 CEDU, che i bambini nati mediante maternit\u00e0 surrogata, anche negli Stati parte che vietino il ricorso a tali pratiche, ottengano un riconoscimento giuridico del \u00ablegame di filiazione\u00bb (lien de filiation) con entrambi i componenti della coppia che ne ha voluto la nascita, e che se ne sia poi presa concretamente cura (sentenza Mennesson contro Francia, paragrafo 100; sentenza D. contro Francia, paragrafo 64).<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9 l\u2019interesse del minore potrebbe ritenersi soddisfatto dal riconoscimento del rapporto di filiazione con il&nbsp; solo genitore \u201cbiologico\u201d, come \u00e8 accaduto nel caso dal quale \u00e8 scaturito il giudizio a quo, in cui l\u2019originario atto di nascita canadese, che designava come genitore il solo P. F., era stato trascritto nei registri di stato civile italiani. Laddove, infatti, il minore viva e cresca nell\u2019ambito di un nucleo composto da una coppia di due persone, che non solo abbiano insieme condiviso e attuato il progetto del suo concepimento, ma lo abbiano poi continuativamente accudito, esercitando di fatto in maniera congiunta la responsabilit\u00e0 genitoriale, \u00e8 chiaro che egli avr\u00e0 un preciso interesse al riconoscimento giuridico del proprio rapporto con entrambe, e non solo con il genitore che abbia fornito i propri gameti ai fini della maternit\u00e0 surrogata.<\/p>\n\n\n\n<p>5.5.\u2013 \u00c8 peraltro vero che l\u2019interesse del bambino non pu\u00f2 essere considerato automaticamente prevalente rispetto a ogni altro controinteresse in gioco.<\/p>\n\n\n\n<p>La frequente sottolineatura della \u201cpreminenza\u201d di tale interesse ne segnala bens\u00ec l\u2019importanza, e lo speciale \u201cpeso\u201d in qualsiasi bilanciamento; ma anche rispetto all\u2019interesse del minore non pu\u00f2 non rammentarsi che \u00ab[t]utti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non \u00e8 possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri [\u2026]. Se cos\u00ec non fosse, si verificherebbe l\u2019illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe \u201ctiranno\u201d nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignit\u00e0 della persona\u00bb (sentenza n. 85 del 2013).<\/p>\n\n\n\n<p>Gli interessi del minore dovranno essere allora bilanciati, alla luce del criterio di proporzionalit\u00e0, con lo scopo legittimo perseguito dall\u2019ordinamento di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternit\u00e0, penalmente sanzionato dal legislatore; scopo di cui si fanno carico le sezioni unite civili della Corte di cassazione, allorch\u00e9 negano la trascrivibilit\u00e0 di un provvedimento giudiziario straniero, nella parte in cui attribuisce lo status di genitore anche al componente della coppia che abbia partecipato alla surrogazione di maternit\u00e0, senza fornire i propri gameti.<\/p>\n\n\n\n<p>5.6.\u2013 Di tale bilanciamento tra gli interessi del bambino e la legittima finalit\u00e0 di disincentivare il ricorso a una pratica che l\u2019ordinamento italiano considera illegittima e anzi meritevole di sanzione penale \u2013 bilanciamento alla cui necessit\u00e0 alludeva anche la gi\u00e0 menzionata sentenza n. 272 del 2017 di questa Corte \u2013 si \u00e8, del resto, fatta carico anche la giurisprudenza della Corte EDU, poc\u2019anzi citata.<\/p>\n\n\n\n<p>Dal complesso delle pronunce rese sul tema dalla Corte di Strasburgo, si evince che \u2013 anche a fronte della grande variet\u00e0 di approccio degli Stati parte rispetto alla pratica della maternit\u00e0 surrogata \u2013 ciascun ordinamento gode, in linea di principio, di un certo margine di apprezzamento in materia; ferma restando, per\u00f2, la rammentata necessit\u00e0 di riconoscimento del \u00ablegame di filiazione\u00bb con entrambi i componenti della coppia che di fatto se ne prende cura.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte EDU riconosce, in particolare, che gli Stati parte possano non consentire la trascrizione di atti di stato civile stranieri, o di provvedimenti giudiziari, che riconoscano sin dalla nascita del bambino lo status di padre o di madre al \u201cgenitore d\u2019intenzione\u201d; e ci\u00f2 proprio allo scopo di non fornire incentivi, anche solo indiretti, a una pratica procreativa che ciascuno Stato ben pu\u00f2 considerare potenzialmente lesiva dei diritti e della stessa dignit\u00e0 delle donne che accettino di portare a termine la gravidanza per conto di terzi.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, la stessa Corte EDU ritiene comunque necessario che ciascun ordinamento garantisca la concreta possibilit\u00e0 del riconoscimento giuridico dei legami tra il bambino e il \u201cgenitore d\u2019intenzione\u201d, al pi\u00f9 tardi quando tali legami si sono di fatto concretizzati (Corte EDU, decisione 12 dicembre 2019, C. contro Francia ed E. contro Francia, paragrafo 42; sentenza D. contro Francia, paragrafo 67); lasciando poi alla discrezionalit\u00e0 di ciascuno Stato la scelta dei mezzi con cui pervenire a tale risultato, tra i quali si annovera anche il ricorso all\u2019adozione del minore.<\/p>\n\n\n\n<p>Rispetto, peraltro, a quest\u2019ultima soluzione, la Corte EDU sottolinea come essa possa ritenersi sufficiente a garantire la tutela dei diritti dei minori nella misura in cui sia in grado di costituire un legame di vera e propria \u201cfiliazione\u201d tra adottante e adottato (Corte EDU, sentenza 16 luglio 2020, D. contro Francia, paragrafo 66), e \u00aba condizione che le modalit\u00e0 previste dal diritto interno garantiscano l\u2019effettivit\u00e0 e la celerit\u00e0 della sua messa in opera, conformemente all\u2019interesse superiore del bambino\u00bb (ibidem, paragrafo 51).<\/p>\n\n\n\n<p>5.7.\u2013 Il punto di equilibrio raggiunto dalla Corte EDU \u2013 espresso da una giurisprudenza ormai consolidata \u2013 appare corrispondente anche all\u2019insieme dei principi sanciti in materia dalla Costituzione italiana, parimenti invocati dal giudice a quo.<\/p>\n\n\n\n<p>Essi per un verso non ostano alla soluzione, cui le sezioni unite civili della Cassazione sono pervenute, della non trascrivibilit\u00e0 del provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori dell\u2019originario atto di nascita, che indichino quale genitore del bambino il \u201cpadre d\u2019intenzione\u201d; ma per altro verso impongono che, in tal caso, sia comunque assicurata tutela all\u2019interesse del minore al riconoscimento giuridico del suo rapporto con entrambi i componenti della coppia che non solo ne abbiano voluto la nascita in un Paese estero in conformit\u00e0 alla lex loci, ma che lo abbiano poi accudito esercitando di fatto la responsabilit\u00e0 genitoriale.<\/p>\n\n\n\n<p>Una tale tutela dovr\u00e0, in questo caso, essere assicurata attraverso un procedimento di adozione effettivo e celere, che riconosca la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato, allorch\u00e9 ne sia stata accertata in concreto la corrispondenza agli interessi del bambino.<\/p>\n\n\n\n<p>Ogni soluzione che non dovesse offrire al bambino alcuna chance di un tale riconoscimento, sia pure ex post e in esito a una verifica in concreto da parte del giudice, finirebbe per strumentalizzare la persona del minore in nome della pur legittima finalit\u00e0 di disincentivare il ricorso alla pratica della maternit\u00e0 surrogata.<\/p>\n\n\n\n<p>Proprio questo rischio, d\u2019altronde, questa Corte ha inteso evitare allorch\u00e9 ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale di una norma che vietava il riconoscimento dei figli nati da incesto, precludendo loro l\u2019acquisizione di un pieno status filiationis in ragione soltanto della condotta penalmente illecita dei loro genitori (sentenza n. 494 del 2002), e allorch\u00e9 \u2013 pi\u00f9 recentemente \u2013 ha dichiarato pure costituzionalmente illegittima l\u2019automatica applicazione della sanzione accessoria della sospensione dall\u2019esercizio della responsabilit\u00e0 genitoriale in capo al genitore autore di un grave delitto commesso a danno del figlio, in ragione della possibilit\u00e0 che tale automatismo \u2013 finalizzato anche a lanciare un messaggio di deterrenza nei confronti dei potenziali autori di reati \u2013 finisse per risolversi in un pregiudizio per gli stessi interessi del minore (sentenza n. 102 del 2020).<\/p>\n\n\n\n<p>5.8.\u2013 Come correttamente sottolinea l\u2019ordinanza di rimessione, il possibile ricorso all\u2019adozione in casi particolari di cui all\u2019art. 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), ritenuto esperibile nei casi all\u2019esame dalla stessa sentenza n. 12193 del 2019 delle Sezioni unite civili, costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali rammentati.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019adozione in casi particolari non attribuisce la genitorialit\u00e0 all\u2019adottante. Inoltre, pur a fronte della novella dell\u2019art. 74 cod. civ., operata dall\u2019art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali), che riconosce la generale idoneit\u00e0 dell\u2019adozione a costituire rapporti di parentela, con la sola eccezione dell\u2019adozione di persone di maggiore et\u00e0, \u00e8 ancora controverso \u2013 stante il perdurante richiamo operato dall\u2019art. 55 della legge n. 184 del 1983 all\u2019art. 330 cod. civ. \u2013 se anche l\u2019adozione in casi particolari consenta di stabilire vincoli di parentela tra il bambino e coloro che appaiono socialmente, e lui stesso percepisce, come i propri nonni, zii, ovvero addirittura fratelli e sorelle, nel caso in cui l\u2019adottante abbia gi\u00e0 altri figli propri. Essa richiede inoltre, per il suo perfezionamento, il necessario assenso del genitore \u201cbiologico\u201d (art. 46 della legge n. 184 del 1983), che potrebbe non essere prestato in situazioni di sopravvenuta crisi della coppia, nelle quali il bambino finisce per essere cos\u00ec definitivamente privato del rapporto giuridico con la persona che ha sin dall\u2019inizio condiviso il progetto genitoriale, e si \u00e8 di fatto presa cura di lui sin dal momento della nascita.<\/p>\n\n\n\n<p>Al fine di assicurare al minore nato da maternit\u00e0 surrogata la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali poc\u2019anzi ricapitolati attraverso l\u2019adozione, essa dovrebbe dunque essere disciplinata in modo pi\u00f9 aderente alle peculiarit\u00e0 della situazione in esame, che \u00e8 in effetti assai distante da quelle che il legislatore ha inteso regolare per mezzo dell\u2019art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983.<\/p>\n\n\n\n<p>5.9.\u2013 Il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternit\u00e0 surrogata \u2013 nel contesto del difficile bilanciamento tra la legittima finalit\u00e0 di disincentivare il ricorso a questa pratica, e l\u2019imprescindibile necessit\u00e0 di assicurare il rispetto dei diritti dei minori, nei termini sopra precisati \u2013 non pu\u00f2 che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell\u2019individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco.<\/p>\n\n\n\n<p>Di fronte al ventaglio delle opzioni possibili, tutte compatibili con la Costituzione e tutte implicanti interventi su materie di grande complessit\u00e0 sistematica, questa Corte non pu\u00f2, allo stato, che arrestarsi, e cedere doverosamente il passo alla discrezionalit\u00e0 del legislatore, nella ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all\u2019attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">PER QUESTI MOTIVI<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), dell\u2019art. 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), e dell\u2019art. 18 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell\u2019ordinamento dello stato civile, a norma dell\u2019articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), sollevate \u2013 in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u2019ultimo in relazione all\u2019art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo (CEDU), agli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e all\u2019art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea (CDFUE) \u2013 dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l\u2019ordinanza indicata in epigrafe.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>F.to:<\/p>\n\n\n\n<p>Giancarlo CORAGGIO, Presidente<\/p>\n\n\n\n<p>Francesco VIGAN\u00d2, Redattore<\/p>\n\n\n\n<p>Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria<\/p>\n\n\n\n<p>Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Direttore della Cancelleria<\/p>\n\n\n\n<p>F.to: Roberto MILANA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SENTENZA N. 33 ANNO 2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: 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