{"id":1947,"date":"2022-06-17T17:49:04","date_gmt":"2022-06-17T15:49:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1947"},"modified":"2022-06-17T17:49:07","modified_gmt":"2022-06-17T15:49:07","slug":"illegittima-lattribuzione-automatica-del-solo-cognome-paterno-corte-costituzionale-sentenza-del-27-aprile-2022","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2022\/06\/17\/illegittima-lattribuzione-automatica-del-solo-cognome-paterno-corte-costituzionale-sentenza-del-27-aprile-2022\/","title":{"rendered":"Illegittima l\u2019attribuzione automatica del solo cognome paterno, Corte Costituzionale, Sentenza del  27 aprile 2022."},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u00f2 ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u00d2, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,<\/p>\n\n\n\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">SENTENZA<\/p>\n\n\n\n<p>nei giudizi di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, dell\u2019art. 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e degli artt. 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell\u2019ordinamento dello stato civile, a norma dell\u2019articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), promossi complessivamente dal Tribunale ordinario di Bolzano, seconda sezione civile, con ordinanza del 17 ottobre 2019, dalla Corte costituzionale con ordinanza dell\u201911 febbraio 2021 e dalla Corte d\u2019appello di Potenza con ordinanza del 12 novembre 2021, iscritte, rispettivamente, al n. 78 del registro ordinanze 2020 e ai nn. 25 e 222 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell\u2019anno 2020, n. 9, prima serie speciale, dell\u2019anno 2021 e n. 4, prima serie speciale, dell\u2019anno 2022.<\/p>\n\n\n\n<p>Visti l\u2019atto di costituzione di A. M. e di V. D.C., nonch\u00e9 l\u2019atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<\/p>\n\n\n\n<p>udita nell\u2019udienza pubblica del 26 aprile 2022 e nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;<\/p>\n\n\n\n<p>udito l\u2019avvocato Giampaolo Brienza per A. M. e V. D.C., in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;<\/p>\n\n\n\n<p>deliberato nella camera di consiglio del 27 aprile 2022.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Ritenuto in fatto<\/p>\n\n\n\n<p>1.\u2013 Con ordinanza depositata il 17 ottobre 2019 e iscritta al n. 78 del registro delle ordinanze del 2020, il Tribunale ordinario di Bolzano, seconda sezione civile, ha sollevato questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui \u2013 con riguardo all\u2019ipotesi del riconoscimento contemporaneo del figlio \u2013 non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno. Ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u2019ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.<\/p>\n\n\n\n<p>1.1.\u2013 Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere in ordine al ricorso proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Bolzano, ai sensi dell\u2019art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell\u2019ordinamento dello stato civile, a norma dell\u2019articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), al fine di ottenere la rettificazione di un atto di nascita, dal quale risultava che i genitori avessero attribuito alla figlia il solo cognome materno.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rimettente precisa che, in sede di dichiarazione di nascita, resa con il riconoscimento contemporaneo della figlia dinanzi all\u2019incaricato dal direttore sanitario, i genitori le avevano attribuito il solo cognome della madre.<\/p>\n\n\n\n<p>Di seguito \u2013 secondo quanto espone l\u2019ordinanza \u2013 la dichiarazione veniva trasmessa all\u2019ufficiale dello stato civile, che formava l\u2019atto di nascita, riportando il solo cognome materno; al contempo, il medesimo ufficiale presentava un\u2019istanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, affinch\u00e9 venisse promosso il giudizio di rettificazione dell\u2019atto di nascita, onde renderlo conforme a quanto previsto dall\u2019art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., per effetto della sentenza di questa Corte n. 286 del 2016.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rimettente precisa che, nel corso del giudizio, le parti confermavano la volont\u00e0 di attribuire alla figlia il solo cognome della madre, sicch\u00e9, dinanzi a simile comune intento, sollevava questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 262, primo comma, cod. civ., nei termini sopra richiamati (punto 1).<\/p>\n\n\n\n<p>1.2.\u2013 In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che la norma censurata, come risultante dalla citata sentenza di questa Corte n. 286 del 2016, permette l\u2019attribuzione al figlio del doppio cognome, mediante l\u2019aggiunta di quello materno, ma non \u2013 come richiesto da ambo i genitori \u2013 l\u2019attribuzione del solo cognome della madre.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, il rimettente deduce che dall\u2019accoglimento delle prospettate questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dipenderebbe la possibilit\u00e0 di conservare l\u2019indicazione del solo cognome della madre e, conseguentemente, di rigettare il ricorso presentato dal pubblico ministero.<\/p>\n\n\n\n<p>1.3.\u2013 Di seguito, dopo aver rilevato l\u2019impossibilit\u00e0 di un\u2019interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in considerazione del suo chiaro tenore letterale, il Tribunale di Bolzano ritiene \u00abmanifestamente fondat[e]\u00bb le questioni sollevate.<\/p>\n\n\n\n<p>Sostiene che la disciplina sull\u2019attribuzione del cognome, che \u00e8 chiamato ad applicare, non sarebbe, innanzitutto, conforme all\u2019art. 2 Cost., sotto il profilo della tutela dell\u2019identit\u00e0 personale del figlio, in quanto il valore dell\u2019identit\u00e0 della persona riflesso nel nome, nella pienezza e complessit\u00e0 delle sue espressioni, e nella sua valenza pubblicistica e privatistica, porterebbe a \u00abindividuare nei criteri di attribuzione del cognome del minore profili determinanti della sua identit\u00e0 personale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Ravvisa, inoltre, un contrasto con il principio di eguaglianza riferito al genere, non trovando la disposizione censurata alcun sostegno nell\u2019art. 3 Cost., che deve ispirare i rapporti fra i genitori.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, richiama la motivazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo del 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, che avrebbe ravvisato nell\u2019impossibilit\u00e0 per i genitori di attribuire al figlio, al momento della nascita, il cognome della madre, anzich\u00e9 quello del padre, una violazione dell\u2019art. 14 CEDU (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l\u2019art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare).<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, la norma censurata si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 7 e 21 CDFUE, i quali, ad avviso del rimettente, risulterebbero corrispondenti agli artt. 8 e 14 CEDU.<\/p>\n\n\n\n<p>1.4.\u2013 Con atto depositato il 28 luglio 2020, \u00e8 intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u2019Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto di dichiarare le questioni inammissibili e, in ogni caso, non fondate.<\/p>\n\n\n\n<p>2.\u2013 Nel corso del medesimo giudizio, questa Corte, con ordinanza n. 18, depositata in data 11 febbraio 2021, e iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2021, ha sollevato innanzi a s\u00e9 questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 262, primo comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u2019ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nella parte in cui \u2013 con riguardo all\u2019ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori \u2013 impone, in mancanza di diverso accordo dei genitori, l\u2019acquisizione alla nascita del cognome paterno, anzich\u00e9 dei cognomi di entrambi i genitori.<\/p>\n\n\n\n<p>2.1.\u2013 Nell\u2019ordinanza anzidetta, la Corte ha rilevato che, anche qualora \u00abfosse riconosciuta la facolt\u00e0 ai genitori di scegliere, di comune accordo, la trasmissione del solo cognome materno, la regola che impone l\u2019acquisizione del solo cognome paterno dovrebbe essere ribadita in tutte le fattispecie in cui tale accordo manchi o, comunque, non sia stato legittimamente espresso\u00bb. D\u2019altro canto, neppure il consenso, su cui fa leva la limitata possibilit\u00e0 di deroga alla disciplina generale che prevede l\u2019attribuzione del cognome del padre, \u00abpotrebbe ritenersi espressione di un\u2019effettiva parit\u00e0 tra le parti, posto che una di esse non ha bisogno dell\u2019accordo per far prevalere il proprio cognome\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa Corte ha, pertanto, ritenuto che, \u00aballa luce del rapporto di presupposizione e di continenza\u00bb tra la questione introdotta dall\u2019ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020 e i dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale esplicitati nell\u2019ordinanza di autorimessione, \u00abla risoluzione della questione avente ad oggetto l\u2019art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui impone l\u2019acquisizione del solo cognome paterno, si configura come logicamente pregiudiziale e strumentale per definire le questioni sollevate dal giudice a quo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>2.2.\u2013 Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, l\u2019ordinanza iscritta al n. 25 del reg. ord. 2021 ha ravvisato la sussistenza di un contrasto \u00abdella vigente disciplina, impositiva di un solo cognome e ricognitiva di un solo ramo genitoriale, con la necessit\u00e0, costituzionalmente imposta dagli artt. 2 e 3 Cost., di garantire l\u2019effettiva parit\u00e0 dei genitori, la pienezza dell\u2019identit\u00e0 personale del figlio e di salvaguardare l\u2019unit\u00e0 della famiglia\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, ha sottolineato che \u00abla previsione dell\u2019inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrific[herebbe] il diritto all\u2019identit\u00e0 del minore, negandogli la possibilit\u00e0 di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno\u00bb e incarna il retaggio di una concezione patriarcale, che non potrebbe \u00abritenersi giustificata dall\u2019esigenza di salvaguardia dell\u2019unit\u00e0 familiare, poich\u00e9 \u201c\u00e8 proprio l\u2019eguaglianza che garantisce quella unit\u00e0 e, viceversa, \u00e8 la diseguaglianza a metterla in pericolo\u201d\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, e in specie della sentenza del 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, ha argomentato nel senso che la disposizione censurata violerebbe anche l\u2019art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU.<\/p>\n\n\n\n<p>2.3.\u2013 Di conseguenza, questa Corte ha disposto la sospensione del giudizio sollevato dal Tribunale di Bolzano con l\u2019ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>2.4.\u2013 Nel corso del giudizio introdotto dall\u2019ordinanza iscritta al n. 25 del reg. ord. 2021 sono state depositate due opinioni scritte, ai sensi dell\u2019art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ratione temporis vigenti, ammesse con decreto presidenziale del 21 marzo 2022.<\/p>\n\n\n\n<p>2.4.1.\u2013 Con atto depositato il 5 marzo 2021, la \u00abAssociazione Luca Coscioni per la libert\u00e0 di ricerca scientifica A.P.S.\u00bb e la \u00abAssociazione VOX \u2013 Osservatorio italiano sui diritti\u00bb, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, hanno formulato un\u2019opinione scritta congiunta, in cui hanno sottolineato il carattere discriminatorio nei confronti delle donne della regola vigente in materia di attribuzione del cognome ai figli, frutto di una \u00abconcezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti\u00bb (\u00e8 richiamata la sentenza di questa Corte n. 494 del 2002).<\/p>\n\n\n\n<p>Le citate associazioni hanno, pertanto, insistito per l\u2019accoglimento della questione di legittimit\u00e0 costituzionale sollevata da questa Corte, onde evitare \u00abl\u2019inopportuno trascinamento nel tempo di discipline maturate\u00bb in un diverso contesto, che, \u00aballa luce della mutata realt\u00e0 sociale\u00bb, trasmoderebbe \u00abin una regolazione non proporzionata e manifestamente irragionevole degli interessi coinvolti\u00bb (\u00e8 richiamata la sentenza n. 223 del 2015).<\/p>\n\n\n\n<p>2.4.2.\u2013 Con atto depositato il 6 marzo 2021, la \u00abRete per la Parit\u00e0 \u2013 Associazione di Promozione sociale\u00bb e l\u2019\u00abInterClubZontaItalia \u2013 Coordinamento dei club Zonta italiani\u00bb, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, hanno espresso, a loro volta, un\u2019opinione scritta congiunta, in cui hanno fornito supporto alle ragioni dell\u2019accoglimento delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sollevate da questa Corte, ponendo l\u2019accento sul contrasto fra la norma sulla trasmissione del cognome ai figli e gli obblighi internazionali assunti dall\u2019ordinamento italiano in materia di eguaglianza tra i genitori.<\/p>\n\n\n\n<p>3.\u2013 Con ordinanza depositata il 12 novembre 2021 e iscritta al n. 222 del registro ordinanze 2021, la Corte d\u2019appello di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u2019ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, questioni di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 237, 262, 299 cod. civ., dell\u2019art. 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nonch\u00e9 degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui non consentono ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, il solo cognome materno.<\/p>\n\n\n\n<p>3.1.\u2013 In punto di fatto, il rimettente riferisce di essere chiamato a decidere sul reclamo proposto da due coniugi avverso il decreto del Tribunale ordinario di Lagonegro del 4 novembre 2020, con il quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso dai medesimi presentato, ai sensi dell\u2019art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000, contro il diniego opposto dall\u2019ufficiale dello stato civile alla richiesta di registrare la nascita del loro figlio, iscrivendolo con il solo cognome della madre.<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice a quo, esponendo i fatti, chiarisce che si trattava dell\u2019assegnazione del cognome al terzogenito della coppia la quale, prima di unirsi in matrimonio, aveva gi\u00e0 avuto altre due figlie riconosciute in precedenza dalla sola madre e che, pertanto, portavano il suo cognome.<\/p>\n\n\n\n<p>3.1.1.\u2013 Il rimettente precisa che, con il ricorso ex art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000, i genitori avevano chiesto, in via principale, di disapplicare la \u00abnorma consuetudinaria\u00bb che dava prevalenza al cognome paterno, in quanto contra legem, e, in subordine, per l\u2019ipotesi in cui \u00absi aderisse alla tesi della natura legislativa della norma\u00bb, di sollevare questioni di legittimit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Il citato ricorso era stato dichiarato \u00abinammissibile\u00bb dal Tribunale adito, sul presupposto che \u00abla norma consuetudinaria\u00bb sulla trasmissione del cognome paterno al figlio potesse essere superata solo da un intervento legislativo. In ogni caso, il giudice aveva escluso che potessero sussistere ragioni per sollevare questioni di legittimit\u00e0 costituzionale, ritenendo che la \u00abinvocata tutela della integrit\u00e0 del nucleo familiare ben pote[sse] essere salvaguardata dall\u2019attribuzione del cognome di entrambi i genitori a tutti i figli\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>3.1.2.\u2013 Il giudice a quo prosegue, dando conto del reclamo proposto, avverso il citato decreto, dai due genitori, che hanno insistito per la disapplicazione della norma o, in alternativa, perch\u00e9 fossero sollevate questioni di legittimit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>3.2.\u2013 La Corte d\u2019appello rimettente rinviene il fondamento della norma sulla trasmissione del cognome ai figli nati nel matrimonio negli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., nonch\u00e9 negli artt. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000; di seguito, sulla premessa che essa non sia \u00absuscettibile di una interpretazione costituzionalmente orientata\u00bb, motiva la rilevanza delle questioni, deducendo di non poter decidere sulla richiesta dei due coniugi di attribuire al figlio, sulla base del loro accordo, il solo cognome della madre, senza fare applicazione della norma della cui legittimit\u00e0 costituzionale dubita.<\/p>\n\n\n\n<p>3.3.\u2013 Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene che la norma si ponga in contrasto con l\u2019art. 2 Cost., \u00abche tutela il diritto alla formazione dell\u2019identit\u00e0 personale in maniera omogenea tra i figli e il diritto alla unitariet\u00e0 familiare\u00bb, e con i principi di eguaglianza e di pari dignit\u00e0 morale tra i coniugi, riconosciuti dagli artt. 3 e 29, secondo comma, Cost., nonch\u00e9 con l\u2019art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, richiamando, a supporto, brevi stralci della sentenza di questa Corte n. 286 del 2016 e di quella della Corte EDU, 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia.<\/p>\n\n\n\n<p>3.4.\u2013 Con atto depositato il 7 febbraio 2022, si sono costituiti A. M. e V. D.C., parti del giudizio principale, per sostenere l\u2019accoglimento delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>3.4.1.\u2013 Integrando la ricostruzione in fatto dell\u2019ordinanza di rimessione, espongono di essere genitori di due figlie e di un figlio. Riferiscono che le prime due erano state riconosciute inizialmente dalla sola madre, tant\u2019\u00e8 che, a seguito del riconoscimento da parte del padre, i genitori avevano condiviso di non aggiungere al cognome delle figlie quello paterno, onde preservare la loro identit\u00e0 personale. Con la nascita del terzogenito, successiva al loro matrimonio, lamentano di vedersi imporre dalla norma censurata l\u2019attribuzione al figlio di un cognome differente rispetto a quello delle sorelle.<\/p>\n\n\n\n<p>3.4.2.\u2013 Le parti denunciano, pertanto, una violazione del \u00abdiritto dei fanciulli alla propria identit\u00e0, alla pari dignit\u00e0 e all\u2019unit\u00e0 familiare\u00bb e sottolineano come, nel caso di specie, la scelta non sarebbe \u00abmotivata da un \u201ccapriccio\u201d ma dall\u2019esigenza di prendere la migliore decisione nell\u2019interesse\u00bb del figlio, in quanto l\u2019adozione dello stesso cognome delle sorelle contribuirebbe \u00aball\u2019unitariet\u00e0 del nucleo familiare assicurando al contempo la formazione dell\u2019identit\u00e0 personale del minore in maniera omogenea rispetto ai fratelli\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Le parti sottolineano, inoltre, la necessit\u00e0 che, nella materia dell\u2019attribuzione del cognome, sia rispettata la \u00abfunzione genitoriale\u00bb, prospettando il contrasto tra la regola vigente e le seguenti norme: l\u2019art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza; l\u2019art. 29, secondo comma, in combinato disposto con l\u2019art. 30, primo comma, Cost., sotto il profilo dell\u2019eguaglianza nell\u2019esercizio di detta funzione; l\u2019art. 5 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, in quanto prevede che gli Stati debbano rispettare \u00abla responsabilit\u00e0, il diritto e il dovere dei genitori\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Nello stesso quadro, le parti richiamano anche l\u2019art. 118, ultimo comma, Cost., che darebbe fondamento costituzionale alla \u00abautonomia dei privati in base al principio di sussidiariet\u00e0 orizzontale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Sempre ad avviso delle parti, la norma censurata si porrebbe in contrasto con l\u2019art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonch\u00e9 all\u2019art. 5 del settimo Protocollo addizionale, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 9 aprile 1990, n. 98 (Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali, concernente l\u2019estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984). Inoltre, l\u2019art. 117, primo comma, Cost. sarebbe violato in relazione all\u2019art. 16 della Convenzione sull\u2019eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, firmata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132, il quale dispone che \u00ab[g]li Stati Parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio, e nei rapporti familiari [\u2026] compresa la scelta del cognome [\u2026]\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>3.5.\u2013 Nell\u2019udienza del 26 aprile 2022 sono intervenute le parti private, che hanno insistito per le conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Considerato in diritto<\/p>\n\n\n\n<p>1.\u2013 Con ordinanza depositata il 17 ottobre 2019 e iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2020, il Tribunale ordinario di Bolzano, seconda sezione civile, ha sollevato questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui \u2013 con riguardo all\u2019ipotesi del riconoscimento contemporaneo del figlio (secondo periodo del primo comma) \u2013 non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u2019ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.<\/p>\n\n\n\n<p>2.\u2013 Nel corso del citato giudizio, questa Corte, con ordinanza n. 18 del 2021, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2021, ha disposto la trattazione innanzi a s\u00e9 delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 262, primo comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u2019ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nella parte in cui \u2013 con riguardo all\u2019ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori (secondo periodo del primo comma) \u2013 impone, in mancanza di diverso accordo dei genitori, l\u2019acquisizione alla nascita del cognome paterno, anzich\u00e9 dei cognomi di entrambi i genitori.<\/p>\n\n\n\n<p>3.\u2013 Con ordinanza depositata il 12 novembre 2021 e iscritta al n. 222 del registro ordinanze 2021, la Corte d\u2019appello di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u2019ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, questioni di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 237, 262, 299 cod. civ., dell\u2019art. 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nonch\u00e9 degli artt. 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell\u2019ordinamento dello stato civile, a norma dell\u2019articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consentono ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, il solo cognome materno.<\/p>\n\n\n\n<p>4.\u2013 L\u2019ordinanza di questa Corte, iscritta al n. 25 del reg. ord. 2021, riguarda la medesima disposizione (l\u2019art. 262, primo comma, cod. civ.), oggetto delle censure mosse con l\u2019ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020, e solleva questioni di legittimit\u00e0 costituzionale che hanno carattere pregiudiziale rispetto alla decisione di quelle sollevate dal Tribunale di Bolzano.<\/p>\n\n\n\n<p>Al contempo, le citate ordinanze, da un lato, e l\u2019ordinanza iscritta al n. 222 del reg. ord. 2021 della Corte d\u2019appello di Potenza, dall\u2019altro lato, si riferiscono a norme che, pur avendo un differente ambito applicativo \u2013 rispettivamente l\u2019attribuzione del cognome al figlio nato fuori del matrimonio o nel matrimonio \u2013 presentano il medesimo contenuto sostanziale e sollevano analoghe questioni di legittimit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, in considerazione dello stretto collegamento tra le questioni sollevate con le ordinanze iscritte al n. 78 del reg. ord. 2020 e ai nn. 25 e 222 del reg. ord. 2021, pu\u00f2 essere disposta la riunione dei giudizi, perch\u00e9 siano definiti con un\u2019unica pronuncia (sentenza n. 421 del 1995).<\/p>\n\n\n\n<p>5.\u2013 In rito, occorre dichiarare d\u2019ufficio l\u2019inammissibilit\u00e0 delle questioni sollevate dalla Corte d\u2019appello di Potenza con l\u2019ordinanza n. 222 del 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice a quo afferma apoditticamente la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, limitandosi a una sintetica elencazione delle disposizioni costituzionali che si ritengono violate e compendiando tali affermazioni con una lacunosa citazione di stralci della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale. Per costante orientamento di questa Corte \u00abla carenza di un\u2019adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la norma censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato (ex plurimis, sentenze n. 54 del 2020, n. 33 del 2019 e n. 240 del 2017)\u00bb (sentenza n. 30 del 2021) \u00e8 causa di inammissibilit\u00e0 delle questioni sollevate.<\/p>\n\n\n\n<p>6.\u2013 Le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., sollevate con l\u2019ordinanza del Tribunale di Bolzano, iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020, e con l\u2019ordinanza di autorimessione, iscritta al n. 25 del reg. ord. 2021, sono fondate.<\/p>\n\n\n\n<p>7.\u2013 In via preliminare, occorre richiamare i tratti della norma censurata, la radice legislativa a essa sottesa e gli interventi di questa Corte, interpellata pi\u00f9 volte in merito alla sua legittimit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>7.1.\u2013 L\u2019art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., nel regolare l\u2019attribuzione del cognome al figlio nato fuori del matrimonio, prevede che \u00ab[s]e il riconoscimento \u00e8 effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>La norma riflette la disciplina sull\u2019attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio, che \u00e8 l\u2019istituto nell\u2019ambito del quale si rinviene la matrice legislativa della regola. La sua fonte si ravvisa, infatti, nella formulazione, antecedente alla riforma del 1975 (legge 19 maggio 1975, n. 151, recante \u00abRiforma del diritto di famiglia\u00bb), dell\u2019art. 144 cod. civ., il quale (con un testo identico a quello dell\u2019art. 131 del codice civile del Regno d\u2019Italia del 1865) disponeva che: \u00ab[i]l marito \u00e8 capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed \u00e8 obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la residenza\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>In tale contesto, il cognome del marito imposto alla moglie era quello della famiglia, il che rendeva superfluo esplicitare la sua trasmissione ai figli nati nel matrimonio.<\/p>\n\n\n\n<p>La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha novellato l\u2019art. 144 cod. civ. e ha introdotto l\u2019art. 143-bis cod. civ., prevedendo l\u2019aggiunta e non pi\u00f9 la sostituzione del cognome del marito a quello della moglie, disposizione univocamente interpretata nel senso che attribuisca a quest\u2019ultima una facolt\u00e0 e non un obbligo. La nuova disciplina, pur evidenziando un persistente riflesso della vecchia potest\u00e0 maritale, ha reso meno nitida l\u2019immagine del cognome del marito quale cognome di famiglia. E, tuttavia, nel contempo, la norma sull\u2019attribuzione del cognome del padre ai figli \u00e8 rimasta solidamente radicata su un complesso di disposizioni (punto 14.1), alle quali si ascrive anche quella censurata, che non \u00e8 stata scalfita neppure dalla riforma della filiazione, introdotta dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali) e dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell\u2019articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219).<\/p>\n\n\n\n<p>7.2.\u2013 Questa Corte, lungo un arco temporale che oramai ha superato il trentennio, \u00e8 stata chiamata pi\u00f9 volte a pronunciarsi sulla legittimit\u00e0 costituzionale della norma oggi all\u2019esame.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel 1988, con riferimento al cognome del figlio nato nel matrimonio, ha rilevato che \u00absarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all\u2019evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, pi\u00f9 rispettoso dell\u2019autonomia dei coniugi, il quale concilii i due principi sanciti dall\u2019art. 29 della Costituzione, anzich\u00e9 avvalersi dell\u2019autorizzazione a limitare l\u2019uno in funzione dell\u2019altro\u00bb (ordinanza n. 176 del 1988).<\/p>\n\n\n\n<p>Trascorsi diciotto anni, questa Corte ha ribadito che \u00abl\u2019attuale sistema di attribuzione del cognome \u00e8 retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potest\u00e0 maritale, non pi\u00f9 coerente con i principi dell\u2019ordinamento e con il valore costituzionale dell\u2019uguaglianza tra uomo e donna\u00bb (sentenza n. 61 del 2006, ripresa dalla successiva ordinanza n. 145 del 2007).<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, dopo ancora due lustri, preso atto che, a \u00abdistanza di molti anni [dalle citate] pronunce, un \u201ccriterio diverso, pi\u00f9 rispettoso dell\u2019autonomia dei coniugi\u201d, non [era] ancora stato introdotto\u00bb (sentenza n. 286 del 2016), questa Corte, \u00abin attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parit\u00e0\u00bb, ha accolto le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale, che le erano state sottoposte, negli stretti limiti tracciati dal petitum. Ha, dunque, dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della norma, nella parte in cui non consente \u00abai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno\u00bb, e ha esteso, in via consequenziale, i suoi effetti sia alla disposizione oggi censurata (l\u2019art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ.), sia a quella sull\u2019attribuzione del cognome all\u2019adottato (maggiore d\u2019et\u00e0) da parte di coniugi (art. 299, terzo comma, cod. civ.).<\/p>\n\n\n\n<p>8.\u2013 Questa Corte viene ora chiamata nuovamente a giudicare la legittimit\u00e0 costituzionale della norma, trasfusa nell\u2019art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., sotto un duplice profilo.<\/p>\n\n\n\n<p>Con l\u2019ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020, il Tribunale di Bolzano denuncia la sua illegittimit\u00e0 costituzionale, nella parte in cui non consente di attribuire, con l\u2019accordo fra i genitori, il solo cognome della madre. Si invoca, dunque, un intervento additivo avente un contenuto radicalmente derogatorio della regola generale sull\u2019automatica trasmissione del cognome paterno.<\/p>\n\n\n\n<p>Con l\u2019ordinanza iscritta al n. 25 del reg. ord. 2021, questa stessa Corte, quale giudice a quo, prospetta, in via pregiudiziale, un intervento sostitutivo della norma, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l\u2019attribuzione alla nascita del cognome paterno, anzich\u00e9 dei cognomi di entrambi.<\/p>\n\n\n\n<p>I parametri costituzionali, sui quali si incentrano le comuni censure delle due ordinanze, sono l\u2019art. 2 Cost., in relazione alla tutela dell\u2019identit\u00e0 del figlio, e l\u2019art. 3 Cost., invocato a difesa del principio di eguaglianza nei rapporti fra i genitori.<\/p>\n\n\n\n<p>Analogamente, il contrasto con gli obblighi internazionali, di cui all\u2019art. 117, primo comma, Cost., si focalizza, sulla scorta della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, sulla protezione dell\u2019identit\u00e0 personale del figlio, mediata dall\u2019art. 8 CEDU, e sul divieto di discriminazioni, di cui all\u2019art. 14 CEDU.<\/p>\n\n\n\n<p>9.\u2013 A fronte delle citate questioni occorre, dunque, evidenziare l\u2019intreccio, nella disciplina del cognome, fra il diritto all\u2019identit\u00e0 personale del figlio e l\u2019eguaglianza tra i genitori.<\/p>\n\n\n\n<p>Il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell\u2019identit\u00e0 giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilit\u00e0, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalit\u00e0 individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 costante nella giurisprudenza di questa Corte l\u2019affermazione secondo cui il nome \u00e8 \u00ab\u201cautonomo segno distintivo della [\u2026] identit\u00e0 personale\u201d (sentenza n. 297 del 1996), nonch\u00e9 \u201ctratto essenziale della [\u2026] personalit\u00e0\u201d (sentenza n. 268 del 2002; nello stesso senso, sentenza n. 120 del 2001)\u00bb (sentenza n. 286 del 2016), \u00abriconosciuto come un \u201cbene oggetto di autonomo diritto dall\u2019art. 2 Cost.\u201d [e, dunque, come] \u201cdiritto fondamentale della persona umana\u201d (sentenze n. 13 del 1994, n. 297 del 1996 e, da ultimo, sentenza n. 120 del 2001)\u00bb (sentenza n. 268 del 2002).<\/p>\n\n\n\n<p>La norma censurata riguarda, in particolare, il momento attributivo del cognome, che, di regola, \u00e8 legato all\u2019acquisizione dello status filiationis.<\/p>\n\n\n\n<p>Ne consegue che il cognome, quale fulcro \u2013 insieme al prenome \u2013 dell\u2019identit\u00e0 giuridica e sociale, collega l\u2019individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis. Il cognome deve, pertanto, radicarsi nell\u2019identit\u00e0 familiare e, al contempo, riflettere la funzione che riveste, anche in una proiezione futura, rispetto alla persona (sentenza n. 286 del 2016).<\/p>\n\n\n\n<p>Sono, dunque, proprio le modalit\u00e0 con cui il cognome testimonia l\u2019identit\u00e0 familiare del figlio a dover rispecchiare e rispettare l\u2019eguaglianza e la pari dignit\u00e0 dei genitori.<\/p>\n\n\n\n<p>10.\u2013 Nella fattispecie disegnata dall\u2019art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., l\u2019identit\u00e0 familiare del figlio, che preesiste all\u2019attribuzione del cognome, pu\u00f2 scomporsi in tre elementi: il legame genitoriale con il padre, identificato da un cognome, rappresentativo del suo ramo familiare; il legame genitoriale con la madre, anche lei identificata da un cognome, parimenti rappresentativo del suo ramo familiare; e la scelta dei genitori di effettuare contemporaneamente il riconoscimento del figlio, accogliendolo insieme in un nucleo familiare.<\/p>\n\n\n\n<p>10.1.\u2013 La selezione, fra i dati preesistenti all\u2019attribuzione del cognome, della sola linea parentale paterna, oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre.<\/p>\n\n\n\n<p>A fronte del riconoscimento contemporaneo del figlio, il segno dell\u2019unione fra i due genitori si traduce nell\u2019invisibilit\u00e0 della donna.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019automatismo imposto reca il sigillo di una diseguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull\u2019identit\u00e0 del figlio, cos\u00ec determinando la contestuale violazione degli artt. 2 e 3 Cost.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa Corte ha da tempo rilevato (supra punto 7.2) che la norma sull\u2019attribuzione del cognome del padre \u00e8 il \u00abretaggio di una concezione patriarcale della famiglia\u00bb (sentenze n. 286 del 2016 e n. 61 del 2006), il riflesso di una disparit\u00e0 di trattamento che, concepita in seno alla famiglia fondata sul matrimonio, si \u00e8 proiettata anche sull\u2019attribuzione del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio, ove contemporaneamente riconosciuto.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di un automatismo che non trova alcuna giustificazione n\u00e9 nell\u2019art. 3 Cost., sul quale si fonda il rapporto fra i genitori, uniti nel perseguire l\u2019interesse del figlio, n\u00e9 \u2013 come ha gi\u00e0 rilevato questa Corte con riferimento all\u2019attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio (sentenza n. 286 del 2016) \u2013 nel coordinamento tra principio di eguaglianza e \u00abfinalit\u00e0 di salvaguardia dell\u2019unit\u00e0 familiare, di cui all\u2019art. 29, secondo comma, Cost.\u00bb. \u00c8, infatti, \u00ab\u201cproprio l\u2019eguaglianza che garantisce quella unit\u00e0 e, viceversa, \u00e8 la diseguaglianza a metterla in pericolo\u201d, poich\u00e9 l\u2019unit\u00e0 \u201csi rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidariet\u00e0 e dalla parit\u00e0\u201d (sentenza n. 133 del 1970)\u00bb (sentenza n. 286 del 2016).<\/p>\n\n\n\n<p>La stessa riforma del diritto di famiglia del 1975, che pure non \u00e8 intervenuta sulla disciplina dell\u2019attribuzione del cognome ai figli, aveva, tuttavia, contribuito a mettere a fuoco il senso del rapporto fra eguaglianza e unit\u00e0 familiare. L\u2019unit\u00e0 della famiglia fondata sul matrimonio si basa \u00absugli stessi diritti e sui medesimi doveri\u00bb dei coniugi (art. 143 cod. civ.), sulla reciproca solidariet\u00e0 e sulla condivisione delle scelte (fra le tante disposizioni, si veda la nuova formulazione dell\u2019art. 144 cod. civ.). Parimenti, l\u2019assunzione di responsabilit\u00e0 in capo ai genitori, dentro e fuori il matrimonio, si radica nell\u2019eguaglianza fra di loro e nell\u2019accordo sulle decisioni che riguardano il figlio. Lo hanno sottolineato sempre la novella del 1975 e la riforma della filiazione del 2012-2013, anch\u2019essa silente rispetto alla norma censurata, ma fautrice della rimozione di un altro residuo storico della disparit\u00e0 fra i genitori, che si rinveniva nell\u2019originario quarto comma dell\u2019art. 316 cod. civ. (in forza del quale era il solo padre a poter adottare \u00abi provvedimenti urgenti ed indifferibili\u00bb per porre riparo a \u00abun incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio\u00bb).<\/p>\n\n\n\n<p>Unit\u00e0 ed eguaglianza non possono coesistere se l\u2019una nega l\u2019altra, se l\u2019unit\u00e0 opera come un limite che offre un velo di apparente legittimazione a sacrifici imposti in una direzione solo unilaterale.<\/p>\n\n\n\n<p>A fronte dell\u2019evoluzione dell\u2019ordinamento, il lascito di una visione discriminatoria, che attraverso il cognome si riverbera sull\u2019identit\u00e0 di ciascuno, non \u00e8 pi\u00f9 tollerabile.<\/p>\n\n\n\n<p>10.2.\u2013 L\u2019\u00abimportanza di un\u2019evoluzione nel senso dell\u2019eguaglianza dei sessi\u00bb viene, del resto, sottolineata anche dalla Corte EDU, che invita alla \u00abeliminazione di ogni discriminazione [\u2026] nella scelta del cognome\u00bb, sul presupposto che \u00abla tradizione di manifestare l\u2019unit\u00e0 della famiglia attraverso l\u2019attribuzione a tutti i suoi membri del cognome del marito non p[u\u00f2] giustificare una discriminazione nei confronti delle donne (si veda, in particolare, \u00dcnal Tekeli, [paragrafi] 64-65)\u00bb (Corte EDU, sentenza 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, paragrafo 66).<\/p>\n\n\n\n<p>E, invero, sin dalla fine degli anni settanta, gli obblighi internazionali, cui si \u00e8 vincolato l\u2019ordinamento italiano, sollecitano l\u2019\u00abeliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna\u00bb, \u00abin tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari [\u2026], compresa la scelta del cognome\u00bb (sentenza n. 61 del 2006, con riferimento all\u2019art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132, nonch\u00e9 alle raccomandazioni del Consiglio d\u2019Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, e, ancor prima, alla risoluzione n. 37 del 1978).<\/p>\n\n\n\n<p>11.\u2013 Occorre, allora, valutare i termini con cui l\u2019ordinanza di autorimessione ha posto le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale in via pregiudiziale rispetto a quelle sollevate dal Tribunale di Bolzano con l\u2019ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>11.1.\u2013 Quest\u2019ultima ordinanza prospetta \u2013 come gi\u00e0 anticipato (punto 8) \u2013 l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della norma censurata nella parte in cui non consente, sulla base di un accordo fra i genitori, di attribuire al figlio il solo cognome della madre. Sennonch\u00e9 il cardine su cui il Tribunale di Bolzano fonda il suo petitum, vale a dire l\u2019accordo fra i genitori in funzione derogatoria, presuppone il rispetto del principio di eguaglianza.<\/p>\n\n\n\n<p>A fronte di una disciplina che garantisce l\u2019attribuzione del cognome del padre, la madre \u00e8 posta in una situazione di asimmetria, antitetica alla parit\u00e0, che, a priori, inficia le possibilit\u00e0 di un accordo, tanto pi\u00f9 improbabile in quanto abbia a oggetto l\u2019attribuzione del solo cognome materno, ossia il radicale sacrificio di ci\u00f2 che spetta di diritto al padre.<\/p>\n\n\n\n<p>Senza eguaglianza mancano le condizioni logiche e assiologiche di un accordo.<\/p>\n\n\n\n<p>La regola dell\u2019automatica attribuzione del cognome paterno, nel violare il principio di eguaglianza, racchiude un vizio di legittimit\u00e0 costituzionale che inficia ab imis anche l\u2019elemento costitutivo dell\u2019intervento additivo invocato dal Tribunale di Bolzano con l\u2019ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>11.2.\u2013 Di conseguenza, questa Corte, preso atto che delle numerose proposte di riforma legislativa, presentate a partire dalla VIII legislatura, nessuna \u00e8 giunta a compimento, non pu\u00f2 pi\u00f9 esimersi dal rendere effettiva la \u00ablegalit\u00e0 costituzionale\u00bb (ordinanza di autorimessione n. 18 del 2021).<\/p>\n\n\n\n<p>Il carattere in s\u00e9 discriminatorio della disposizione censurata, il suo riverberarsi sull\u2019identit\u00e0 del figlio e la sua attitudine a rendere asimmetrici, rispetto al cognome, i rapporti fra i genitori devono essere rimossi con una regola che sia il pi\u00f9 semplice e automatico riflesso dei principi costituzionali coinvolti.<\/p>\n\n\n\n<p>Il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, salvo \u2013 come si dir\u00e0 (infra punto 12) \u2013 loro diverso accordo.<\/p>\n\n\n\n<p>La proiezione sul cognome del figlio del duplice legame genitoriale \u00e8 la rappresentazione dello status filiationis: trasla sull\u2019identit\u00e0 giuridica e sociale del figlio il rapporto con i due genitori. Al contempo, \u00e8 il riconoscimento pi\u00f9 immediato e diretto \u00abdel paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali\u00bb (sentenza n. 286 del 2016).<\/p>\n\n\n\n<p>11.3.\u2013 L\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della norma che comportava la preferenza per il cognome paterno rende ora necessario individuare un ordine di attribuzione dei cognomi dei due genitori compatibile con i principi costituzionali e con gli obblighi internazionali. Non si pu\u00f2, infatti, riprodurre \u2013 con un criterio che anteponga meccanicamente il cognome paterno, o quello materno \u2013 la medesima logica discriminatoria, che \u00e8 a fondamento della odierna declaratoria di illegittimit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul tema si \u00e8 espressamente pronunciata anche la Corte EDU, riferendosi a una disposizione dell\u2019ordinamento spagnolo (l\u2019art. 194 del Regolamento per l\u2019applicazione della legge sullo stato civile, nella formulazione recata dalle modifiche apportate dal decreto reale 11 febbraio 2000, rimasto in vigore sino al 30 aprile 2021, in correlazione all\u2019art. 109 del codice civile spagnolo), che imponeva di anteporre il cognome del padre, nel caso di disaccordo sull\u2019ordine.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte EDU ha, a riguardo, rilevato il suo carattere \u00abexcessivement rigide et discriminatoire envers les femmes (Cusan et Fazzo [paragrafo] 67)\u00bb (sentenza 26 ottobre 2021, Le\u00f3n Madrid contro Spagna, paragrafo 68), per poi aggiungere che \u00absi la s\u00e9curit\u00e9 juridique peut \u00eatre manifest\u00e9e par le choix de placer le nom du p\u00e8re en premier, elle peut aussi bien \u00eatre manifest\u00e9e par le nom de la m\u00e8re (Burghartz c. Suisse, 22 f\u00e9vrier 1994, [paragrafo] 28, s\u00e9rie A no 280-B)\u00bb (sentenza 26 ottobre 2021, Le\u00f3n Madrid contro Spagna, paragrafo 69).<\/p>\n\n\n\n<p>Il mero paradigma della parit\u00e0 conduce, dunque, all\u2019ordine concordato dai genitori, soluzione adottata anche negli altri paesi europei che prevedono l\u2019attribuzione del doppio cognome.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto alla disciplina necessaria a dirimere l\u2019eventuale disaccordo, in mancanza di diversi criteri, che potr\u00e0 il legislatore eventualmente prevedere, questa Corte non pu\u00f2 che segnalare lo strumento che l\u2019ordinamento giuridico gi\u00e0 appronta per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli. Si tratta del ricorso all\u2019intervento del giudice, previsto, in forme semplificate, dall\u2019art. 316, commi secondo e terzo, cod. civ., nonch\u00e9 \u2013 con riferimento alle situazioni di crisi della coppia \u2013 dagli artt. 337-ter, terzo comma, 337-quater, terzo comma, e 337-octies cod. civ.<\/p>\n\n\n\n<p>Del resto, le citate disposizioni sono le medesime che, secondo gli orientamenti della giurisprudenza e il pensiero della dottrina, risolvono i contrasti fra i genitori anche in merito all\u2019attribuzione del prenome.<\/p>\n\n\n\n<p>12.\u2013 Sulla base di quanto rilevato con riferimento alle questioni presupposte, possono ora esaminarsi quelle sollevate dal Tribunale di Bolzano con l\u2019ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020, come fatte proprie dall\u2019ordinanza di autorimessione.<\/p>\n\n\n\n<p>Quest\u2019ultima ha, infatti, posto questioni di legittimit\u00e0 costituzionale della norma, che impone l\u2019attribuzione del cognome paterno, in luogo di quelli di ambo i genitori, \u00abin mancanza di diverso accordo\u00bb, cos\u00ec riferendosi alla possibilit\u00e0 di derogare all\u2019attribuzione del cognome di entrambi i genitori. E, invero, quanto prospettato dal Tribunale di Bolzano \u2013 ossia il sospetto di illegittimit\u00e0 costituzionale della norma nella parte in cui non consente, sulla base di un accordo, di attribuire il solo cognome della madre \u2013 si ripropone in termini esattamente speculari anche per la posizione del padre.<\/p>\n\n\n\n<p>Chiaramente, nel rispetto dell\u2019imprescindibile legame fra il cognome del figlio e lo status filiationis, il \u00abdiverso accordo\u00bb resta circoscritto al cognome di uno dei due genitori e incarna la loro stessa volont\u00e0 di essere rappresentati entrambi, nel rapporto con il figlio, dal cognome di uno di loro soltanto.<\/p>\n\n\n\n<p>Su tali premesse, deve ritenersi costituzionalmente illegittima la mancata previsione della citata regola derogatoria, poich\u00e9 impedisce ai genitori di avvalersi, in un contesto divenuto paritario, di uno strumento attuativo del principio di eguaglianza, qual \u00e8 l\u2019accordo, per compendiare in un unico cognome il segno identificativo della loro unione, capace di permanere anche nella generazione successiva e di farsi interprete di interessi del figlio.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019accordo pu\u00f2 guardare in proiezione futura alla funzione identitaria che svolge il cognome per il figlio e pu\u00f2 tenere conto di preesistenti profili correlati allo status filiationis, quale il legame con fratelli o sorelle, che portano il cognome di uno solo dei due genitori. Potrebbe trattarsi del cognome del padre, come di quello della madre, che potrebbe aver riconosciuto i precedenti figli prima del padre. N\u00e9 pu\u00f2 trascurarsi l\u2019eventualit\u00e0 che i genitori \u2013 nell\u2019interesse del figlio \u2013 condividano la scelta di trasmettere il cognome del solo genitore che abbia gi\u00e0 altri figli, dando cos\u00ec prioritario risalto al rapporto tra fratelli e sorelle.<\/p>\n\n\n\n<p>Da ultimo, anche la Corte EDU, nella citata sentenza Cusan e Fazzo contro Italia, ha ravvisato nella \u00ablacuna del sistema giuridico italiano\u00bb, che non consente l\u2019iscrizione del figlio con il solo cognome della madre \u00abin caso di consenso tra i coniugi\u00bb, una violazione degli artt. 8 e 14 CEDU.<\/p>\n\n\n\n<p>13.\u2013 In conclusione, sono fondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale, sollevate dall\u2019ordinanza di autorimessione n. 25 iscritta al reg. ord. 2021 e dall\u2019ordinanza n. 78 iscritta al reg. ord. 2020 del Tribunale di Bolzano.<\/p>\n\n\n\n<p>Ne consegue che, per poter attribuire al figlio il cognome di uno dei genitori, \u00e8 necessario il loro accordo, non surrogabile in via giudiziale, in quanto implica la scelta di identificare con il cognome di uno dei genitori il duplice legame con il figlio. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell\u2019ordine dagli stessi deciso.<\/p>\n\n\n\n<p>Ove difetti l\u2019accordo sull\u2019ordine di attribuzione dei cognomi dei genitori, che \u00e8 parte della regola suppletiva, si rende necessario dirimere il contrasto e lo strumento che le norme vigenti consentono, attualmente, di approntare \u00e8 quello dell\u2019intervento giudiziale.<\/p>\n\n\n\n<p>Si deve, pertanto, dichiarare costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u2019ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, l\u2019art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede, con riguardo all\u2019ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anzich\u00e9 prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell\u2019ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l\u2019accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono assorbite le ulteriori censure sollevate dal Tribunale di Bolzano.<\/p>\n\n\n\n<p>14.\u2013 L\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ. determina, in via consequenziale, ai sensi dell\u2019art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), quella di ulteriori norme.<\/p>\n\n\n\n<p>14.1.\u2013 Innanzitutto, comporta l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della norma che disciplina l\u2019attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa \u2013 come gi\u00e0 anticipato (punto 7.1) \u2013 si inferiva implicitamente dall\u2019art. 144 cod. civ., nella formulazione antecedente alla riforma del diritto di famiglia del 1975, e veniva presupposta da un complesso di disposizioni, alcune delle quali modificate o abrogate, altre tutt\u2019ora vigenti e costituenti l\u2019attuale ossatura della norma di sistema.<\/p>\n\n\n\n<p>Alle disposizioni modificate si ascrive l\u2019art. 237, secondo comma, cod. civ., il quale, nel testo antecedente alla riforma della filiazione (art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 154 del 2013), prevedeva che il possesso di stato potesse rinvenire, tra i suoi fatti costitutivi, l\u2019aver \u00absempre portato il cognome del padre\u00bb. \u00c8 stato, invece, del tutto abrogato l\u2019art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000 \u2013 ad opera dell\u2019art. 1, comma 1, lettera e), punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2015, n. 26 (Regolamento recante attuazione dell\u2019articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di filiazione) \u2013 il quale, nella disciplina sull\u2019ordinamento dello stato civile, disponeva che \u00ab[i]l figlio legittimato ha il cognome del padre\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Venendo ora alle disposizioni ancora vigenti, deve evocarsi, innanzitutto, l\u2019art. 299, terzo comma, cod. civ., sull\u2019adozione da parte dei coniugi del maggiore d\u2019et\u00e0, il quale disponeva e dispone attualmente, anche dopo la sua sostituzione ad opera dell\u2019art. 61 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), che \u00abl\u2019adottato assume il cognome del marito\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Parimenti, sottende la medesima norma anche l\u2019art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, relativo all\u2019adozione di cui al Titolo II della citata legge, il quale stabilisce che l\u2019adottato assume e trasmette il cognome degli adottanti. Tale cognome, in conformit\u00e0 allo stato di figlio nato nel matrimonio dei coniugi adottanti, viene univocamente riferito a quello del marito, tant\u2019\u00e8 che il comma 2 della medesima disposizione prevede che, solo se l\u2019adozione \u00e8 disposta nei confronti della moglie separata, \u00abl\u2019adottato assume il cognome della famiglia di lei\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Ancora, nella disciplina sull\u2019ordinamento dello stato civile, risultava e risulta tuttora presupposta l\u2019attribuzione del cognome del padre dalla norma che vieta di assegnare al bambino lo stesso nome del padre o del fratello o della sorella viventi (tale disciplina si rinviene attualmente nell\u2019art. 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, mentre in origine era contenuta nell\u2019art. 72 del r.d. n. 1238 del 1939, poi abrogato dall\u2019art. 109, comma 2, del citato d.P.R. n. 396 del 2000).<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, deve ascriversi alle disposizioni che presuppongono la norma di sistema lo stesso art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ.<\/p>\n\n\n\n<p>La declaratoria di illegittimit\u00e0 costituzionale della norma relativa all\u2019attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio discende, dunque, pianamente, in via consequenziale, dalla illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., in ragione della loro sostanziale identit\u00e0 di contenuto, tant\u2019\u00e8 che la disposizione censurata \u00e8 fra quelle da cui si evince la norma di sistema.<\/p>\n\n\n\n<p>Ne deriva che la norma sull\u2019attribuzione del cognome ai figli nati nel matrimonio \u00e8 costituzionalmente illegittima, nella parte in cui prevede l\u2019attribuzione del cognome del padre al figlio, anzich\u00e9 prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell\u2019ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l\u2019accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.<\/p>\n\n\n\n<p>14.2.\u2013 Per le medesime ragioni esposte con riferimento alla norma sull\u2019attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio, va dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale, in via consequenziale, dell\u2019art. 299, terzo comma, cod. civ., il quale, nell\u2019ambito della disciplina sull\u2019adozione del maggiore d\u2019et\u00e0 da parte dei coniugi, dispone che \u00abl\u2019adottato assume il cognome del marito\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 299, terzo comma, cod. civ. \u00e8, dunque, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che l\u2019adottato assume il cognome del marito, anzich\u00e9 prevedere che l\u2019adottato assume i cognomi degli adottanti, nell\u2019ordine dagli stessi concordato, fatto salvo l\u2019accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire all\u2019adottato il cognome di uno di loro soltanto.<\/p>\n\n\n\n<p>14.3.\u2013 Sempre per le stesse ragioni illustrate relativamente alla norma sull\u2019attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio, va dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale, in via consequenziale, dell\u2019art. 27 della legge n. 184 del 1983, secondo cui, per effetto dell\u2019adozione, l\u2019adottato \u00abassume e trasmette il cognome\u00bb degli adottanti, univocamente interpretato \u2013 come si \u00e8 gi\u00e0 anticipato (punto 14.1.) \u2013 con riferimento al cognome del marito.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche l\u2019art. 27 della legge n. 184 del 1983 \u00e8, pertanto, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che l\u2019adottato assume il cognome degli adottanti, anzich\u00e9 prevedere che l\u2019adottato assume i cognomi degli adottanti, nell\u2019ordine dagli stessi concordato, fatto salvo l\u2019accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire all\u2019adottato il cognome di uno di loro soltanto.<\/p>\n\n\n\n<p>15.\u2013 A corollario delle declaratorie di illegittimit\u00e0 costituzionale, questa Corte non pu\u00f2 esimersi dal formulare un duplice invito al legislatore.<\/p>\n\n\n\n<p>15.1.\u2013 In primo luogo, si rende necessario un intervento finalizzato a impedire che l\u2019attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome.<\/p>\n\n\n\n<p>Simile intervento si dimostra impellente, ove si consideri che, a partire dal 2006, varie fonti normative hanno contribuito al diffondersi di doppi cognomi.<\/p>\n\n\n\n<p>Dapprima la prassi amministrativa (Ministero dell\u2019interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, circolare n. 21 del 30 maggio 2006, recante \u00abProblematiche inerenti all\u2019attribuzione del cognome materno\u00bb, circolare n. 15 del 12 novembre 2008, recante \u00abChiarimenti in merito alle istanze di cambiamento del nome e del cognome di cui agli art. 84 e seguenti del D.P.R. n. 396\/2000\u00bb, e circolare n. 14 del 21 maggio 2012, recante \u00abD.P.R. n. 54 del 13 marzo 2012. Modifiche al D.P.R. n. 396\/2000 in materia di procedimento di cambiamento del cognome\u00bb) e, di seguito, la puntiforme modifica dell\u2019art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, a opera dell\u2019art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2012, n. 54 (Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396) hanno allentato i requisiti sulla base dei quali \u00e8 ammesso il cambio del cognome anche con l\u2019aggiunta di un secondo cognome (che di regola \u00e8 quello della madre).<\/p>\n\n\n\n<p>A seguire, la sentenza n. 286 del 2016 di questa Corte ha consentito, sulla base di un accordo fra i genitori, l\u2019attribuzione del cognome della madre in aggiunta a quello del padre e, da ultimo, il presente intervento rende l\u2019attribuzione del cognome di entrambi i genitori regola di carattere generale.<\/p>\n\n\n\n<p>A fronte di tale disciplina, occorre preservare la funzione del cognome, identitaria e di identificazione, a livello giuridico e sociale, nei rapporti di diritto pubblico e di diritto privato, che non \u00e8 compatibile con un meccanismo moltiplicatore dei cognomi nel succedersi delle generazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>La necessit\u00e0, dunque, di garantire la funzione del cognome, e di riflesso l\u2019interesse preminente del figlio, indica l\u2019opportunit\u00e0 di una scelta, da parte del genitore \u2013 titolare del doppio cognome che reca la memoria di due rami familiari \u2013 di quello dei due che vuole sia rappresentativo del rapporto genitoriale, sempre che i genitori non optino per l\u2019attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto.<\/p>\n\n\n\n<p>15.2.\u2013 In secondo luogo, spetta al legislatore valutare l\u2019interesse del figlio a non vedersi attribuito \u2013 con il sacrificio di un profilo che attiene anch\u2019esso alla sua identit\u00e0 familiare \u2013 un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle. Ci\u00f2 potrebbe ben conseguirsi riservando le scelte relative all\u2019attribuzione del cognome al momento del riconoscimento contemporaneo del primo figlio della coppia (o al momento della sua nascita nel matrimonio o della sua adozione), onde renderle poi vincolanti rispetto ai successivi figli riconosciuti contemporaneamente dagli stessi genitori (o nati nel matrimonio o adottati dalla medesima coppia).<\/p>\n\n\n\n<p>16.\u2013 Infine, \u00e8 doveroso precisare che tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano il momento attributivo del cognome al figlio, sicch\u00e9 la presente sentenza, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, trover\u00e0 applicazione alle ipotesi in cui l\u2019attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo.<\/p>\n\n\n\n<p>Il cognome, infatti, una volta assunto, incarna in s\u00e9 il nucleo della nuova identit\u00e0 giuridica e sociale, il che comporta che possibili vicende che incidano sullo status filiationis o istanze di modifica dello stesso cognome siano regolate da discipline distinte rispetto a quelle relative al momento attributivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Eventuali richieste di modifica del cognome, salvo specifici interventi del legislatore, non potranno, dunque, che seguire la procedura regolata dall\u2019art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, come sostituito dall\u2019art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 54 del 2012.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Per Questi Motivi<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>riuniti i giudizi,<\/p>\n\n\n\n<p>1) dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all\u2019ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anzich\u00e9 prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell\u2019ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l\u2019accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;<\/p>\n\n\n\n<p>2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell\u2019art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell\u2019ordinamento dello stato civile, a norma dell\u2019articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anzich\u00e9 prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell\u2019ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l\u2019accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;<\/p>\n\n\n\n<p>3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell\u2019art. 27 della legge n. 87 del 1953, l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che \u00abl\u2019adottato assume il cognome del marito\u00bb, anzich\u00e9 prevedere che l\u2019adottato assume i cognomi degli adottanti, nell\u2019ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l\u2019accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;<\/p>\n\n\n\n<p>4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell\u2019art. 27 della legge n. 87 del 1953, l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l\u2019adottato assume il cognome degli adottanti, anzich\u00e9 prevedere che l\u2019adottato assume i cognomi degli adottanti, nell\u2019ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l\u2019accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;<\/p>\n\n\n\n<p>5) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u00e0 degli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., dell\u2019art. 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u2019ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d\u2019appello di Potenza con l\u2019ordinanza in epigrafe.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2022.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA,<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1948,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33,5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Corte Costituzionale, le motivazioni della sentenza sul cognome paterno<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La Corte Costituzionale afferma la piena eguaglianza tra i genitori anche in materia di attribuzione del cognome\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2022\/06\/17\/illegittima-lattribuzione-automatica-del-solo-cognome-paterno-corte-costituzionale-sentenza-del-27-aprile-2022\/\" 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