{"id":1953,"date":"2022-06-29T16:41:07","date_gmt":"2022-06-29T14:41:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1953"},"modified":"2022-06-29T16:41:10","modified_gmt":"2022-06-29T14:41:10","slug":"diritto-allidentita-di-genere-tribunale-di-venezia-sentenza-30-settembre-2016","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2022\/06\/29\/diritto-allidentita-di-genere-tribunale-di-venezia-sentenza-30-settembre-2016\/","title":{"rendered":"Diritto all\u2019identit\u00e0 di genere, Tribunale di Venezia, sentenza 30 settembre 2016"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">TRIBUNALE DI VENEZIA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">&#8211; sezione lavoro &#8211;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n\n\n\n<p>Il Giudice del Lavoro Dott. Luigi Perina<\/p>\n\n\n\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">SENTENZA<\/p>\n\n\n\n<p>nella causa iscritta al N.722\/2016 Ruolo Lavoro<\/p>\n\n\n\n<p>tra<\/p>\n\n\n\n<p>L. C. B.<\/p>\n\n\n\n<p>con Avv. VORANO MARCO<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">Ricorrente<\/p>\n\n\n\n<p>e<\/p>\n\n\n\n<p>MINISTERO DELL\u2019ISTRUZIONE DELL\u2019UNIVERSIT\u00c0 E DELLA RICERCA<\/p>\n\n\n\n<p>Con dott. FAVARO STEFANO<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">convenuto<\/p>\n\n\n\n<p>OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Svolgimento del processo<\/p>\n\n\n\n<p>1. Con ricorso depositato il 05.04.2016 la parte ricorrente, insegnante, conveniva il MIUR, chiedendo l\u2019annullamento della sanzione disciplinare conservativa (3 giorni di sospensione) irrogata e il risarcimento del danno alla persona conseguente l\u2019illecita sanzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Questi i fatti posti a fondamento della domanda.<\/p>\n\n\n\n<p>La parte ricorrente, anagraficamente di sesso maschile, il cui aspetto denotava il suo essere femminile, il 25.11.2015 annunciava al \u201cpreside\u201d della scuola la volont\u00e0 di insegnare nelle classi di competenza, dal successivo 27.11.2015 vestito da donna, esplicitando ulteriormente il suo atteggiamento femminile (capelli e unghie lunghe, comportamenti) gi\u00e0 manifestato prima nonostante gli abiti maschili fino ad allora indossati durante le lezioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Il dirigente, preso atto della decisione legittima dell\u2019insegnante, convocava per il giorno successivo una riunione col personale ATA per illustrare la nuova situazione, puntualmente tenutasi.<\/p>\n\n\n\n<p>Il 27.11.2015 l\u2019insegnante si presentava in classe con abiti femminili assolutamente nella \u201cnorma\u201d, e cos\u00ec nella sala dei docenti e svolgeva il suo lavoro nelle sei classi di pertinenza (scuola superiore) illustrando, all\u2019inizio dell\u2019ora, la sua scelta ed rispondendo alle domande degli studenti su tale \u201cnovit\u00e0\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Nulla di irregolare percepiva l\u2019insegnante; tuttavia una studentessa si allontanava dalla classe, colpita da crisi di pianto e da un grande stupore per l\u2019accaduto.<\/p>\n\n\n\n<p>Il 30.11.2015 le veniva attribuita nuova supplenza nella stessa scuola.<\/p>\n\n\n\n<p>La situazione veniva stigmatizzata, anche sulla stampa, dall\u2019Assessore all\u2019Istruzione della Regione e ne seguiva un procedimento disciplinare (visita ispettiva, audizioni, termine a difesa e sanzione).<\/p>\n\n\n\n<p>Eccepiva:<\/p>\n\n\n\n<p>a) la tardivit\u00e0 della contestazione (18.12.2015);<\/p>\n\n\n\n<p>b) la insussistenza del comportamento sanzionato.<\/p>\n\n\n\n<p>Ed invero:<\/p>\n\n\n\n<p>b1) la sua condotta non violava il decoro della funzione docente \u201canche e a partire dall\u2019abbigliamento\u201d. L\u2019abbigliamento era del tutto decoroso, assai simile a quello delle colleghe, e l\u2019addebito appariva discriminatorio con riferimento alla scelta di genere effettuata dall\u2019insegnante (cfr. Risoluzione n. 2048 del Consiglio d\u2019Europa sui diritti delle persone transgenere);<\/p>\n\n\n\n<p>b2) la sua condotta non era inadeguata al suo ruolo educativo (per non aver valutato la necessit\u00e0 di preventiva e adeguata informazione\/preparazione dell\u2019ambiente scolastico), posto che non vi \u00e8 stato un clamoroso effetto sorpresa sui docenti e sugli allievi.<\/p>\n\n\n\n<p>Poich\u00e9 la sanzione, lungi dal colpire fatti, andava a colpire il proprio essere, e pertanto era connotata da discriminazione , ne conseguiva un danno alla persona, quantitativamente determinato in \u20ac 10.000,00.<\/p>\n\n\n\n<p>2. La P.A. cos\u00ec prospettava le proprie ragioni.<\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019esito dell\u2019ispezione conclusa il 10.12.2015 emergeva quanto segue:<\/p>\n\n\n\n<p>2.1. nel colloquio col docente del 25.11.2015 l\u2019insegnante dichiarava di volersi presentare a scuola con abiti femminili, utilizzando un nome femminile (fino ad allora abiti e nome erano maschili).<\/p>\n\n\n\n<p>Il dirigente le dichiarava che ci\u00f2 presumibilmente avrebbe avuto un fortissimo impatto interno ed esterno alla scuola, invitando la persona a soprassedere nell\u2019immediatezza e ad adottare grande prudenza.<\/p>\n\n\n\n<p>2.2. Il 27.11.2015 la professoressa vicaria del dirigente lo avvisava dell\u2019accaduto e cio\u00e8 che il ricorrente si era presentato in abiti femminili in classe, creando sconcerto generale, riferendo che mai nessuna docente si era presentata con un simile abbigliamento (maglia lunga, calzamaglia, stivaletti con tacco, unghie lunghe, orecchini, parrucca ecc&#8230;), poco consono alla sobriet\u00e0 e al decoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Riferiva della reazione emotiva di una studentessa; nel contesto scolastico, dopo il grande stupore iniziale, la reazione dei presenti era tornata pi\u00f9 tranquilla.<\/p>\n\n\n\n<p>2.3. Un altro professore, vedendo l\u2019insegnante quel giorno \u00e8 rimasto \u201cimpietrito\u201d, perch\u00e9 non preavvisato; riferiva anche che la ricorrente utilizzava i primi minuti della lezione per spiegare la vicenda personale e dicendo agli studenti di appellarla con il nuovo nome femminile.<\/p>\n\n\n\n<p>2.4. Gli studenti hanno confermato che l\u2019impatto iniziale \u00e8 stato traumatico, di sorpresa, poi \u201cmetabolizzato\u201d. Riferivano dell\u2019opportunit\u00e0 di una necessaria preparazione; altri non accettavano tale situazione e altri esprimevano disorientamento (professore? professoressa? L? C?).<\/p>\n\n\n\n<p>2.5. Quanto alla eccezione di intempestivit\u00e0, rilevava che nei 20 giorni di legge veniva trasmessa PEC all\u2019incolpato (art. 55 bis D.lgs. 165\/01).<\/p>\n\n\n\n<p>2.6. Nel merito si riportava ai quattro punti della contestazione:<\/p>\n\n\n\n<p>I) inosservanza dell\u2019obbligo di mantenere in ogni aspetto un atteggiamento improntato al decoro della funzione docente (anche e a partire dall\u2019abbigliamento);<\/p>\n\n\n\n<p>II) inadeguatezza al ruolo educativo, non avendo valutato la necessit\u00e0 di una preventiva e adeguata informazione e preparazione dell\u2019ambiente scolastico (impatto improvviso, traumatizzante per studenti minorenni, e per la comunit\u00e0 scolastica);<\/p>\n\n\n\n<p>III) contrariet\u00e0 ai doveri di servizio, sotto il profilo dell\u2019insubordinazione alle decisione del dirigente di rinviare ad un momento successivo le decisioni personali dell\u2019insegnante, in modo da consentire al dirigente la gestione in modo adeguato della situazione;<\/p>\n\n\n\n<p>IV) imposizione agli studenti del mutamento di nome (da L a C), non avendo la facolt\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Confutava in sei pagine la posizione esposta in ricorso, ritenendola fuorviante e distorsiva della realt\u00e0 dei fatti, e richiamandosi agli addebiti nei quali venivano descritti gli illeciti \u201ca prescindere dal diritto dell\u2019incolpato alla propria identit\u00e0 di genere\u201d come espressamente scritto nel provvedimento della P.A.<\/p>\n\n\n\n<p>2.7. Riteneva assolutamente proporzionata la sanzione, senza che questa avesse rilievo anche economico tale da giustificare la domanda risarcitoria di danno morale.<\/p>\n\n\n\n<p>Concludeva per il rigetto della domanda con rifusione di spese.<\/p>\n\n\n\n<p>Espletate le prove (il ricorrente ha dichiarato di non aver in corso alcuna procedura per il mutamento dello status\/genere; l\u2019ispettore confermava il rapporto) e, depositate le note, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Motivi<\/p>\n\n\n\n<p>3. La questione centrale della presente controversia non riguarda la sussistenza o meno del diritto della persona alla propria identit\u00e0 di genere, riconosciuta anche da fonti normative soprannazionali, citate dalla ricorrente, e nemmeno contestata, ovviamente, dalla P.A. (vedi espressamente in tal senso l\u2019atto di contestazione), bens\u00ec tempi e modalit\u00e0 concrete con le quali questo e diritto \u00e8 stato esercitato nel preciso contesto scolastico sopra riportato (2.1 \u2013 2.4).<\/p>\n\n\n\n<p>Tempi e modalit\u00e0 che secondo la P.A. integrano un inadempimento agli obblighi contrattuali e di legge (D.Lgs. 297\/94) che, in particolare, vietano condotte non conformi a responsabilit\u00e0, correttezza inerenti la funzione docente, ovvero in violazione di doveri tali da pregiudicare il regolare funzionamento della scuola (artt. 494 e 495).<\/p>\n\n\n\n<p>Per il ricorrente, invece, l\u2019atto \u00e8 semplicemente discriminatorio, non essendovi nulla di irregolare, giuridicamente rilevante, disciplinarmente sanzionabile nella condotta contestata. Tutto nella norma, insomma.<\/p>\n\n\n\n<p>Rileva il giudicante che il ricorso contenente domanda risarcitoria dei danni morali non coglie nel segno rispetto alla condotta censurata dalla P.A. e articolata nei quattro punti (I &#8211; IV sopra indicati), e nella sostanza riassumibili nella inadeguatezza, non conformit\u00e0 ai doveri del dipendente insegnante nell\u2019aver attuato con quella tempistica e in quel modo la rivendicazione della propria identit\u00e0 di genere.<\/p>\n\n\n\n<p>Le allegazioni\/argomentazioni di ricorso sembrano essere centrate sul diritto attoreo indefettibile, neanche transitoriamente dilazionabile, di realizzazione personale nella acquisizione della propria identit\u00e0 di genere; diritto personale da rivendicare immediatamente senza tenere in debito conto il preciso contesto relazionale nel quale tale condotta viene a calarsi.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo e non altro sembra essere il senso delle censure mosse all\u2019insegnante dalla P.A. e contenute nei tre punti della contestazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Sotto il profilo della tempistica, il punto III censura il fatto che l\u2019insegnante disattendeva l\u2019invito del proprio dirigente (25.11.2015) a rinviare la manifestazione esteriore della propria identit\u00e0 di genere, per il tempo necessario per dare una informazione adeguata nell\u2019ambiente scolastico (studenti in gran parte minorenni, docenti, ATA). L\u2019insegnante due giorni dopo si presentava a scuola con abiti femminili (non pi\u00f9 maschili come fino ad allora).<\/p>\n\n\n\n<p>La scarsa attenzione all\u2019incidenza della propria scelta personale identitaria nell\u2019ambiente scolastico ed in particolare nei confronti degli studenti (ma non solo) \u00e8 la sostanza dell\u2019incolpazione sub. II.<\/p>\n\n\n\n<p>In essa si stigmatizza la omessa valutazione della necessit\u00e0 di una preventiva e adeguata informazione e preparazione dell\u2019ambiente scolastico, senza gradualit\u00e0, senza un previo percorso formativo\/educativo degli studenti in gran parte minorenni. L\u2019ispettore, sentito come teste, ha confermato di aver raccolto dichiarazioni di studenti e docenti che gli manifestavano grande sconcerto, disagio, stupore per l\u2019accaduto.<\/p>\n\n\n\n<p>Da qui la censura di inadeguatezza al proprio ruolo educativo (che equivale a noncuranza relazionale, scarsa attenzione alle reazioni emotive degli studenti, indifferenza al disagio, turbamento causato dal proprio gesto nell\u2019ambiente formativo giovanile).<\/p>\n\n\n\n<p>Ancora circa le modalit\u00e0: non \u00e8 contestato che l\u2019insegnante abbia impiegato parte della lezione in ognuna delle sei classi per \u201cesporre\u201d agli studenti tale sua scelta, manifestando, ancora una volta, la preponderanza della propria posizione individuale\/soggettiva rispetto alle esigenze formative\/educative da svolgere con un minimo di accortezza e prudenza all\u2019interno della comunit\u00e0 scolastica, mettendo la stessa comunit\u00e0 (impreparata) di fronte al fatto compiuto, e creando verosimilmente un certo turbamento (attestato tra l\u2019altro da reazioni emotive di studenti, mettendo in difficolt\u00e0 i colleghi, destando qualche allarme nei genitori).<\/p>\n\n\n\n<p>La questione dell\u2019abbigliamento sul quale si dilunga il ricorso \u2013 non adeguato\/vistoso\/volgare\/eccessivo per la P.A. ovvero adeguato e \u201cstandard\u201d per la ricorrente \u2013 altro non \u00e8 che una \u201cparte\u201d del \u201ctutto\u201d, ossia un aspetto meramente sintomatico della scarsa attenzione della ricorrente alle conseguenze\/ricadute della propria condotta nell\u2019ambiente sociale circostante (scolastico\/formativo\/educativo).<\/p>\n\n\n\n<p>La P.A. sintetizza ci\u00f2 nell\u2019obbligo di mantenere il decoro, nel dovere di evitare condotte di caduta di stima e di rispetto da parte degli alunni.<\/p>\n\n\n\n<p>Ecco allora che se tempi e modi di tale legittima scelta identitaria di genere fossero stati attuati diversamente, non mettendo la comunit\u00e0 scolastica (da un giorno all\u2019altro) di fronte al fatto compiuto, e dunque accogliendo il suggerimento del Dirigente e consentendo una adeguata formazione\/informazione degli studenti prima di ogni altra condotta attorea, questa sarebbe stata \u201cresponsabile\u201d, \u201ccorretta\u201d e consona alla funzione docente, senza pregiudizi per il normale e ordinato funzionamento scolastico; beni questi tutelati dall\u2019art. 494 e 495 del D.lgs. 297\/94.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, va dato il giusto peso al IV punto della contestazione, anch\u2019esso manifestazione di scarso interesse per le ricadute relazionali nell\u2019ambiente scolastico (formativo\/educativo) della propria condotta.<\/p>\n\n\n\n<p>Quello stesso giorno l\u2019insegnante fino ad allora appellato col nome maschile \u201c\u201d, ha preteso dagli alunni di prendere atto del mutamento in quello femminile \u201c\u201d, e ci\u00f2 indipendentemente dalle regole legali (mai intraprese, come confermato in interrogatorio libero), poste a presidio di tale delicata questione del mutamento anagrafico.<\/p>\n\n\n\n<p>La situazione di fatto riassunta nei punti di contestazione \u00e8 supportata da documenti allegati all\u2019ispezione e confermati dall\u2019ispettore sentito come teste.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019illecito disciplinare \u00e8 dunque sussistente e la sanzione conservativa congrua.<\/p>\n\n\n\n<p>La domanda attorea va dunque rigettata.<\/p>\n\n\n\n<p>Abbastanza temeraria anche la domanda risarcitoria, per altro nemmeno suffragata da parametri di riferimento (sul quantum), che va dunque rigettata.<\/p>\n\n\n\n<p>Tenuto conto del principio della soccombenza, soprattutto con riferimento alla domanda risarcitoria (quasi immotivata) le spese vanno rifuse alla P.A., seppur in misura simbolica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">P.Q.M.<\/p>\n\n\n\n<p>cos\u00ec provvede:<\/p>\n\n\n\n<p>1. rigetta le domande tutte proposte in giudizio dal ricorrente ;<\/p>\n\n\n\n<p>2. per l\u2019effetto conferma la sanzione oggetto di impugnativa;<\/p>\n\n\n\n<p>3. condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di Miur liquidandole in complessivi \u20ac<\/p>\n\n\n\n<p>1000 otre I.v.a. e C.p.a. come per legge<\/p>\n\n\n\n<p>4. termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Venezia, 30 settembre 2016<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI VENEZIA &#8211; sezione lavoro &#8211; IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro Dott. 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