{"id":1985,"date":"2023-02-11T15:36:27","date_gmt":"2023-02-11T14:36:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1985"},"modified":"2023-02-11T15:36:31","modified_gmt":"2023-02-11T14:36:31","slug":"trasporto-scolastico-discriminazione-indiretta-disabilita-tribunale-di-milano-sentenza-del-3-giugno-2021","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2023\/02\/11\/trasporto-scolastico-discriminazione-indiretta-disabilita-tribunale-di-milano-sentenza-del-3-giugno-2021\/","title":{"rendered":"Trasporto scolastico, discriminazione indiretta disabilit\u00e0, Tribunale di Milano, sentenza del 3 giugno 2021"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">PRIMA CIVILE<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>ORDINANZA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il Giudice<\/p>\n\n\n\n<p>rilevato che:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la difesa di XXX e di XXX, ricorrenti in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minore XXX, hanno chiesto al Tribunale adito, ex artt.702 bis c.p.c. e 28 D.lgs. n.150 del 2011, di:<\/p>\n\n\n\n<p>a) accertare la natura illecita della condotta del Comune di Milano per il mancato espletamento del servizio di trasporto scolastico nei confronti di XXX, alunna con disabilit\u00e0 ai sensi del DPCM n.185 del 2006, in violazione del principio della parit\u00e0 di trattamento con gli altri alunni<\/p>\n\n\n\n<p>b) condannare l\u2019Ente territoriale all\u2019immediata cessazione delle condotte illecite e al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti<\/p>\n\n\n\n<p>c) adottare un piano di eliminazione degli effetti della condotta discriminatoria che impedisca al Comune di far gravare sui genitori l\u2019onere organizzativo ed economico del servizio di trasporto scolastico<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il servizio oggetto di contestazione riguarda il tragitto di andata e ritorno della minore tra la propria residenza milanese e l\u2019Istituto XXX, sito in XXX (MI);<\/p>\n\n\n\n<p>-gli anni scolastici in esame sono il primo (2017-2018), il secondo (2018-2019) ed il terzo (2019-2020) ed i successivi;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; con riferimento al primo anno (2017-2018), i ricorrenti hanno dichiarato di aver provveduto al trasporto dapprima direttamente e, a partire da gennaio 2018, mediante una cooperativa, dopo aver ricevuto un contributo comunale (disposto con determinazione dirigenziale del 16 novembre 2017 Area Domiciliarit\u00e0 e Cultura della salute, ai sensi dell\u2019art.14 del Reg. per gli interventi ed i servizi sociali);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; per i due anni scolastici successivi, essi hanno chiesto la condanna del Comune al rimborso della somma di \u20ac 6.755,00, sostenuta per aver organizzato in proprio, tramite una cooperativa, il servizio di trasporto per l\u2019anno 2018-2019, nonch\u00e9 dell\u2019ulteriore somma mensile di \u20ac 850,00 per il trasporto nell\u2019anno scolastico 2019-2020;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; in realt\u00e0, la difesa dei ricorrenti, oltre a lamentare un danno patrimoniale, ha allegato in via principale, sulla base di un analitico quadro normativo e giurisprudenziale, la mancata predisposizione, da parte del Comune, di un servizio di trasporto scolastico gratuito per gli alunni con disabilit\u00e0, quale contemplato dall\u2019art.18 della l. n.118 del 1971 per la scuola dell\u2019obbligo ed esteso alla scuola superiore a seguito della sentenza n.215 del 1987 della Corte Costituzionale;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; in particolare, la difesa ha richiamato il fondamentale diritto del disabile all\u2019istruzione come enucleato, con i suoi corollari, dalla sentenza n.80 del 2010 della Corte Costituzionale;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; essa ha lamentato che la mancata predisposizione, da parte del Comune, di un servizio di trasporto gratuito (e, cio\u00e8, con oneri organizzativi ed economici a carico dell\u2019Ente), costituisce una lesione del diritto soggettivo all\u2019istruzione, con specifico riferimento agli aspetti attinenti alla predisposizione delle condizioni materiali per il pieno esercizio dello stesso nell\u2019interesse delle persone disabili, realizzata mediante una condotta discriminatoria ai sensi della l.n.67 del 1 marzo 2006;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la contrazione del diritto soggettivo all\u2019istruzione, conseguente alla disparit\u00e0 di trattamento per gli alunni con disabilit\u00e0 rispetto agli altri alunni che non necessitano di tale servizio, verrebbe a configurarsi, secondo la difesa dei ricorrenti, non solo nell\u2019ipotesi di integrale trasferimento, in capo ai genitori, dell\u2019onere dell\u2019organizzazione del servizio di trasporto, ma anche nell\u2019ipotesi di rimborso dei costi del servizio privato;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; in tutte le superiori ipotesi, infatti, gli alunni con disabilit\u00e0 verrebbero comunque posti in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">\u00b0\u00b0\u00b0<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la difesa della Regione Lombardia, evocata nel procedimento dal Comune di Milano, ha eccepito in via preliminare la carenza di giurisdizione dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria in favore di quella amministrativa;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; richiamando la sent.n.1044 del 13 luglio 2011 del TAR Lombardia, essa ha sostenuto che la fattispecie in esame, attinendo al servizio di trasporto pubblico a favore di soggetti portatori di disabilit\u00e0 rientrerebbe nella previsione dell\u2019art.33, comma secondo, del D.lgs. n.80 del 1998 (oggi art.133, comma primo, lett. c) del D.lgs. n.104 del 2010);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; com\u2019\u00e8 noto, tale norma devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tra le altre, le controversie riguardanti le attivit\u00e0 e le prestazioni erogate nell\u2019espletamento di pubblici servizi, comprese quelle afferenti all\u2019ambito della pubblica istruzione, con l\u2019eccezione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati (in questo senso, Cass.SU n.3058 del 9 febbraio 2009);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; nel presente procedimento, , attinente all\u2019esercizio di un potere discrezionale della P.A. in materia di pubblico servizio, sussisterebbe pertanto la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; in realt\u00e0, il presupposto dal quale muove il ricorso in esame \u00e8 costituito dalla violazione del diritto soggettivo all\u2019istruzione &#8212; nel senso lato allegato dalla difesa dei ricorrenti (e, dunque, comprensivo del diritto al trasporto gratuito per gli alunni disabili) &#8212; che, coperto da garanzia costituzionale, vede l\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria quale giudice naturale nell\u2019ipotesi che essa derivi da condotte della P.A. difformi dal principio della parit\u00e0 di trattamento ex l.n.67 del 1 marzo 2006;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; in quest\u2019ottica, appaiono allora pienamente condivisibili le argomentazioni svolte dalla difesa del Comune di Milano, la quale ha sostenuto che: \u201c\u2026il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di accertamento del carattere discriminatorio della condotta posta in essere a danno dei ricorrenti in relazione alla mancata attivazione ed erogazione del servizio di trasporto scolastico ed al mancato integrale rimborso dei costi sostenuti, con conseguente richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, oltre all\u2019adozione di un piano di rimozione degli effetti della condotta discriminatoria tenuta, ai sensi dell\u2019art. 28, comma 5, del D. Lgs. n. 150\/2011.<\/p>\n\n\n\n<p>A riguardo, come \u00e8 stato chiarito anche dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 4342 del 14\/09\/2017 \u201csussiste la giurisdizione del giudice civile, quando l&#8217;interessato espressamente lamenti innanzi a tale giudice che l&#8217;Amministrazione scolastica abbia posto in essere un comportamento discriminatorio a proprio danno&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>In tal caso trovano, infatti, applicazione l&#8217;art. 3 della legge 1\u00b0 marzo 2006, n. 67 (che ha richiamato l&#8217;art. 44 del testo unico 25 luglio 1998, n. 286, sulla &#8220;Azione civile contro la discriminazione&#8221;) e &#8211; per gli aspetti processuali &#8211; l&#8217;art. 28 del decreto legislativo 1\u00b0 settembre 2011, n. 150.<\/p>\n\n\n\n<p>Va sottolineato che il medesimo art. 3 della legge n. 67 del 2006 prevede una fattispecie tipica devoluta alla giurisdizione del giudice civile ed ha il suo ambito di applicazione esclusivamente e tassativamente quando il ricorrente deduca specificamente la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, (il che in concreto \u00e8 quanto \u00e8 stato rappresentato nell\u2019atto introduttivo del presente giudizio).<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 pacifico, dunque, che il presente giudizio abbia ad oggetto l\u2019accertamento della ricorrenza di una condotta discriminatoria a danno dei ricorrenti.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 altrettanto pacifico che il Comune di Milano, in sede di comparsa di costituzione e risposta, abbia dedotto il proprio difetto di titolarit\u00e0 del rapporto giuridico controverso, indicando la Regione quale unica eventuale responsabile della condotta lamentata.<\/p>\n\n\n\n<p>Stante, dunque, l&#8217;estensione automatica della domanda dell&#8217;attore nei confronti della chiamata in causa, \u00e8 evidente che oggetto del presente giudizio \u00e8 l\u2019accertamento della condotta discriminatoria posta in essere da Regione Lombardia nei confronti dei ricorrenti, quale ente competente in materia di trasporto di alunni disabili, che frequentano scuole secondarie di secondo grado.<\/p>\n\n\n\n<p>Risulta, quindi, non pertinente la giurisprudenza richiamata da controparte, che riguarda la diversa ipotesi in cui oggetto di doglianza di chi agisce in giudizio sono le scelte o i provvedimenti dell\u2019amministrazione adottati nell\u2019esercizio del proprio potere discrezionale di gestione del servizio scolastico.<\/p>\n\n\n\n<p>Per tali ragioni, si ritiene che sussista la competenza del Giudice Ordinario a conoscere della domanda formulata dagli odierni ricorrenti, anche con riferimento alla chiamata in causa di Regione Lombardia\u2026\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l\u2019unico, ma fondamentale, limite alla giurisdizione dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria \u00e8 quello delineato da Cass.ord. n.3842 del 15 febbraio 2021, secondo la quale:<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;azione contro la discriminazione prevista dall&#8217;art. 44 d.lgs. n. 286 del 1998 pu\u00f2 essere esperita anche quando il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante l&#8217;adozione di un atto amministrativo, potendo in questo caso il giudice ordinario disapplicare l&#8217;atto denunziato assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ci\u00f2 comporti alcuna interferenza nell&#8217;esercizio della potest\u00e0 amministrativa\u2026\u201d<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">\u00b0\u00b0\u00b0<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; nel merito, con riferimento alla disciplina normativa regionale attinente alla presente fattispecie, \u00e8 sufficiente richiamare la puntuale ricostruzione prospettata dalla difesa dei ricorrenti, secondo la quale:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c\u2026con la\u2026<strong>legge 208\/2015 <\/strong>(art. 1 comma 947) \u00e8 stato espressamente previsto che \u201cle funzioni relative all\u2019assistenza per l\u2019autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilit\u00e0 fisiche o sensoriali, di cui all\u2019art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all\u2019art. 139, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data gi\u00e0 prevedono l\u2019attribuzione delle predette funzioni alle province, alle citt\u00e0 metropolitane o ai comuni, anche in forma associata.<\/p>\n\n\n\n<p>Regione Lombardia, in virt\u00f9 di questa riforma statale ha quindi successivamente ridefinito con <strong>L.R. n. 15\/2017 <\/strong>(di modifica della L.R. n. 19\/2007, art. 6) &#8211; a partire dall\u2019anno scolastico 2017\/2018 \u2013 le<strong> <\/strong>competenze relative alla realizzazione degli interventi per l\u2019inclusione scolastica degli studenti con<strong> <\/strong>disabilit\u00e0 di secondo ciclo, prevedendo nello specifico l\u2019attribuzione ai comuni delle funzioni relative<strong> <\/strong>alla gestione dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l\u2019autonomia e la comunicazione a<strong> <\/strong>favore degli studenti con disabilit\u00e0 fisica, intellettiva o sensoriale che frequentano percorsi scolastici e<strong> <\/strong>formativi di secondo ciclo, fermo restando la promozione ed il sostegno da parte della Regione.<strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La specifica norma regionale attualmente in vigore (<strong>art. 6 L.R. 19\/2007 comma 1 bis 1<\/strong>) stabilisce infatti che \u201cE\u2019 trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all\u2019istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l\u2019autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilit\u00e0 fisica, intellettiva o sensoriale\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La successiva normativa regionale di attuazione (<strong>D.G.R. 6832\/2017 \u201cLinee guida <\/strong>per lo svolgimento dei servizi di supporto dell&#8217;inclusione scolastica degli studenti con disabilit\u00e0\u201d) ha poi previsto che tali servizi siano attivati e realizzati dal Comune di residenza dello studente con mezzi propri o tramite l\u2019affidamento a soggetti terzi ovvero per il tramite delle famiglie che selezionano direttamente i soggetti che effettuano il trasporto o provvedono all\u2019effettuazione del servizio con mezzi privati \u2013 anche attraverso un sistema a voucher &#8211; tenendo conto delle specifiche connotazioni territoriali della domanda e le esigenze delle famiglie. (cfr doc. 28 e doc. 29 \u2013 Linee Guida regionali e relativo allegato).<\/p>\n\n\n\n<p>Non dissimilmente, per l\u2019a.s. 2019\/2020, anche il decreto regionale 9263\/2019 (doc. 25), espressamente richiamato dalla nota 1.10.2019 (doc. 24) &#8211; visto, in particolare, l&#8217;art. 6, co. 1bis1, della L.R. n. 19\/2017 &#8211; ha previsto (a decorrere dall&#8217;anno scolastico 2017\/2018) il trasferimento ai comuni, in forma singola o associata, delle funzioni relative allo svolgimento, in relazione all&#8217;istruzione secondaria di secondo grado, ed ha approvato l&#8217;Avviso pubblico concernente le modalit\u00e0 operative per la presentazione delle domande e l&#8217;assegnazione dei contributi a favore dei comuni e, come tale, non a favore delle famiglie.<\/p>\n\n\n\n<p>Il medesimo decreto precisa e conferma, anche con riferimento al servizio di trasporto scolastico che il servizio \u00e8 realizzato dai Comuni, in forma singola o associata, con mezzi propri o tramite l&#8217;affidamento a soggetti terzi &#8211; anche &#8220;in house&#8221; -, ovvero per il tramite delle famiglie che selezionano direttamente i soggetti che effettuano il trasporto o provvedono all&#8217;effettuazione del servizio con mezzi privati.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019, peraltro, di tutta evidenza che, anche nel caso di selezione del trasportatore da parte delle famiglie, essa non pu\u00f2 che avvenire nell\u2019ambito delle strutture accreditare dai Comuni ex art. 13 co. 1 lett. d) L.r. 3\/2008 ed anche in questo caso i Comuni provvedono al rimborso delle spese \u2013 tutte, non solo nella misura del contributo regionale &#8211; sostenute dalle famiglie.<\/p>\n\n\n\n<p>La normativa attualmente in vigore affida pertanto senza alcun dubbio ai Comuni lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni con disabilit\u00e0 frequentanti le scuole superiori.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;Ente Locale competente a fornire il servizio di trasporto scolastico a favore di XXX risulta essere pertanto il Comune di Milano\u2026\u201d<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">\u00b0\u00b0\u00b0<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; proprio con riferimento alle Linee Guida sopra richiamate, la difesa del Comune, dal canto suo, ha correttamente sottolineato che:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c\u2026nelle linee guida la Regione riconosce espressamente al punto 4.2 che \u201ci Comuni sono individuati quali enti gestori dei servizi\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Le linee guida stabiliscono che il servizio di trasporto a favore di studenti con disabilit\u00e0 venga attivato dal comune di residenza dello studente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il comune provvede alla valutazione delle richieste e alla formulazione dell\u2019elenco dei beneficiari e al termine dell\u2019istruttoria presenta alla Regione, tramite apposito sistema informativo, la richiesta di contributo (punto 4.3).<\/p>\n\n\n\n<p>Le linee guida prevedono, quindi, che il servizio possa essere realizzato dai comuni con mezzi propri o tramite l\u2019affidamento ai terzi, ovvero per il tramite delle famiglie che selezionano i soggetti che effettuano il trasporto, o vi provvedono direttamente (punto 4.4.).<\/p>\n\n\n\n<p>Il valore del contributo riconosciuto dalla Regione \u00e8 determinato in base alla distanza chilometrica percorsa, calcolando, per ogni giornata di frequenza, due viaggi per 0,40 centesimi di euro al chilometro (punto 4.5).<\/p>\n\n\n\n<p>Successivamente, con decreto n. 8764 del 18 luglio 2017, Regione Lombardia, prevedendo<\/p>\n\n\n\n<p>espressamente le modalit\u00e0 di finanziamento ai punti n. 2 e 3, ha approvato l\u2019avviso pubblico recante le modalit\u00e0 per l\u2019assegnazione di contributi ai comuni a copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico ed assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con disabilit\u00e0 di secondo ciclo per l\u2019anno educativo 2017\/18, e con Decreto n. 8368 del 07 giugno 2018 per i contributi relativi all\u2019anno scolastico 2018\/2019 (cfr. doc. n. 2)\u2026\u201d<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">\u00b0\u00b0\u00b0<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; sulla base del complessivo quadro normativo sopra delineato, pu\u00f2 affermarsi che, in quanto effettivo gestore dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza a favore degli alunni con disabilit\u00e0 (sulla base del trasferimento dei poteri da parte della Regione), il Comune di Milano \u00e8 il titolare esclusivo del potere di organizzazione del servizio, mediante l\u2019adozione di specifici atti amministrativi riferiti alle posizioni dei vari beneficiari;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; si tratta di un potere il cui esercizio, circoscritto nei limiti disposti dalla Regione Lombardia con le citate Linee guida, \u00e8 rimesso alla discrezionalit\u00e0 amministrativa dell\u2019Ente comunale, il quale, pertanto, risponde della eventuale lesione di diritti dei terzi, anche nell\u2019ipotesi che questa sia ascrivibile alla violazione del principio della parit\u00e0 di trattamento ai sensi della cit. l.n.67 del 1 marzo 2016;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la responsabilit\u00e0 della Regione Lombardia &#8212; titolare del potere-dovere di promozione e sostegno dei servizi di trasporto per gli alunni con disabilit\u00e0 (ma non anche della competenza in ordine al concreto svolgimento di tali servizi, trasferita ai Comuni ai sensi dell\u2019art.6, primo comma bis, l. reg.n.15 del 2017) &#8212; pu\u00f2 invece configurarsi esclusivamente sotto il profilo della (eventuale) inidoneit\u00e0 dei criteri guida al fine di assicurare, nell\u2019ottica del preminente diritto all\u2019istruzione degli alunni con disabilit\u00e0, l\u2019espletamento dei servizi di trasporto ed il relativo sostegno economico ai Comuni erogatori a condizioni di parit\u00e0 di trattamento con gli altri alunni;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; ne consegue che eventuali condotte lesive di tale diritto possono essere imputate al Comune di Milano e\/o alla Regione Lombardia a seconda che le condotte lesive del principio di parit\u00e0 di trattamento, ove effettivamente provate nella loro sussistenza, rientrino nell\u2019uno e\/o all\u2019altro ambito di titolarit\u00e0 delle rispettive competenze;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; \u00e8 poi pacifico, per consolidata giurisprudenza relativa alla l.n.67 del 1 marzo 2016, che le condotte contestate, ove poste in essere dalla P.A., possono essere di natura commissiva e\/o omissiva, poich\u00e9 anche l\u2019inerzia del soggetto pubblico pu\u00f2 comportare una lesione del principio della parit\u00e0 di trattamento degli aventi diritto;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">\u00b0\u00b0\u00b0<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; occorre, pertanto, di esaminare le Linee guida regionali e, quindi, di verificare le concrete modalit\u00e0 di gestione del servizio di trasporto apprestate dall\u2019Ente comunale;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; va premesso che la tutela del diritto all\u2019istruzione, invocata dalla difesa dei ricorrenti sotto il profilo dell\u2019omessa predisposizione di un servizio di trasporto adeguato alle condizioni di disabilit\u00e0 della figlia minorenne, pu\u00f2 configurarsi anche rispetto alla scelta dei genitori di iscrivere XXX presso un Istituto scolastico sito in un Comune (XXX) diverso da quello di residenza;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; si tratta, infatti, di una tutela che assume particolare valenza nei casi in cui, come il presente,<\/p>\n\n\n\n<p>l\u2019individuazione dell\u2019Istituto scolastico rivesta particolare importanza proprio in considerazione delle condizioni di disabilit\u00e0 dell\u2019alunna e, quindi, sulla base dei piani educativi offerti, della qualit\u00e0 del personale docente e di sostegno, della logistica dell\u2019istituto, ecc.;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; ne consegue che il diritto dell\u2019utente con disabilit\u00e0 di usufruire del trasporto scolastico comunale non pu\u00f2 essere condizionato o compresso dall\u2019ubicazione dell\u2019Istituto fuori del territorio del Comune responsabile della gestione del servizio;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; ci\u00f2 chiarito, \u00e8 allora necessario analizzare le cit. Linee Guida, approvate dalla Regione Lombardia con la delibera n. X\/6832 del 30 giugno 2017 (doc.28 ric.);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; esse consentono di individuare i soggetti direttamente beneficiari del servizio (gli alunni con disabilit\u00e0), le modalit\u00e0 di erogazione del servizio (secondo una scala di soluzioni alternative rispetto a quella della predisposizione del servizio con oneri organizzativi ed economici interamente a carico del Comune), l\u2019entit\u00e0 del contributo economico erogato nell\u2019ipotesi che il servizio venga reso da soggetti terzi o apprestato dai genitori;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; in particolare, le Linee Guida dispongono, ai paragrafi n.1 e 4, quanto segue:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c\u20261. Finalit\u00e0 Le presenti linee guida sono volte a definire &#8211; in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. 19\/2007 e s.m.i. &#8211; i criteri e le modalit\u00e0 operative per lo svolgimento da parte dei Comuni dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l\u2019autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilit\u00e0 fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione all\u2019istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, nonch\u00e9 per la realizzazione da parte della Regione degli interventi per l\u2019inclusione scolastica degli studenti con disabilit\u00e0 sensoriali, in relazione a ogni ordine e grado di istruzione e alla formazione professionale.<\/p>\n\n\n\n<p>4.1 Destinatari Sono destinatari del servizio di trasporto scolastico gli studenti con disabilit\u00e0 fisica, intellettiva e sensoriale, residenti in Lombardia o in altri comuni ma con specifiche situazioni familiari (a titolo esemplificativo: affido presso famiglie residenti nella Regione, collocamento presso famiglie\/comunit\u00e0 del territorio regionale disposto dal Tribunale competente), frequentanti istituti scolastici secondari di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale in diritto dovere, privi di autonomia e in possesso di certificazione di disabilit\u00e0 e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessit\u00e0 di trasporto<\/p>\n\n\n\n<p>4.4 Modalit\u00e0 di erogazione del servizio Il servizio \u00e8 realizzato dai Comuni, in forma singola o associata, con mezzi propri o tramite l\u2019affidamento a soggetti terzi -anche \u201cin house\u201d-, ovvero per il tramite delle famiglie che selezionano direttamente i soggetti che effettuano il trasporto o provvedono all\u2019effettuazione del servizio con mezzi privati.<\/p>\n\n\n\n<p>4.5 Criteri, modalit\u00e0 e tempistiche di assegnazione del contributo Il valore del contributo per ciascuno studente disabile \u00e8 determinato in base alla distanza chilometrica riferita alla percorrenza di viaggio (andata e ritorno) e in base ai giorni di effettiva frequenza secondo il calendario scolastico definito dalla Regione. L\u2019importo massimo del contributo \u00e8 definito nei seguenti importi: Fascia chilometrica (andata e ritorno) Contributo massimo riconosciuto Fino a 10 km \u20ac 1.500.00 Oltre i 10 km e fino a 20 km \u20ac 2.500,00 Oltre i 20 km e fino a 30 km \u20ac 3.500,00 Oltre i 30 km \u20ac 4.000,00 Il preventivo di spesa \u00e8 effettuato calcolando, per ogni giornata di frequenza, due viaggi per 0,40 \u20ac al Km. E&#8217; escluso dal contributo l&#8217;utilizzo di mezzi ordinari di trasporto pubblico regionale o locale di cui alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6 \u201cDisciplina del settore dei trasporti\u201d. La liquidazione del contributo ai Comuni avviene con le seguenti modalit\u00e0: &#8211; il 50% a conclusione dell\u2019istruttoria delle domande presentate in via telematica dai comuni, e comunque entro il termine di 90 giorni dall\u2019inizio dell\u2019anno scolastico; &#8211; la restante quota \u2013nei limiti delle spese sostenute e sino all\u2019importo massimo riconoscibile- a consuntivo, al termine di ciascun anno scolastico, previa presentazione di rendicontazione finale. I Comuni provvedono al rimborso delle spese sostenute dalle famiglie che hanno effettuato autonomamente il servizio e che ne abbiano fatto esplicita richiesta. L\u2019 importo del contributo pu\u00f2 essere oggetto di rideterminazione nell\u2019ambito dei provvedimenti attuativi di cui al paragrafo 4.7. ad esito dell\u2019attivit\u00e0 di verifica e monitoraggio di cui al successivo paragrafo 4.6.<\/p>\n\n\n\n<p>4.6 Verifiche, monitoraggio e rendicontazione I Comuni destinatari del contributo sono tenuti a conservare &#8211; per ciascun anno scolastico e formativo &#8211; la documentazione giustificativa dei servizi erogati e i relativi atti contabili, al fine di consentire le verifiche &#8211; anche a campione &#8211; svolte dai competenti uffici territoriali della Regione. I Comuni sono inoltre tenuti ad alimentare il monitoraggio regionale sull\u2019apposito sistema informativo, trasmettendo i dati relativi all\u2019attivazione dei servizi e all\u2019assegnazione dei contributi.<\/p>\n\n\n\n<p>A conclusione dell\u2019anno scolastico i Comuni sono tenuti a trasmettere la seguente documentazione: &#8211; relazione di rendicontazione finale e giustificativa delle spese sostenute; &#8211; attestazione di regolare esecuzione del servizio\u2026\u201d<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">\u00b0\u00b0\u00b0<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l\u2019art.4.5 prevede, pertanto, diverse modalit\u00e0 di erogazione del servizio, dall\u2019assunzione diretta dello stesso da parte dei Comuni, all\u2019affidamento a terzi (individuati eventualmente anche tramite le famiglie);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; ora, come indicato in premessa, esula dalla giurisdizione dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria il potere di sindacare nel merito le concrete modalit\u00e0 di esercizio del servizio di trasporto per gli alunni con disabilit\u00e0 individuate dalla Regione e, quindi, la natura e la qualit\u00e0 dei servizi prescelti;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; invece, ai fini dell\u2019accertamento della violazione della parit\u00e0 di trattamento per gli alunni con disabilit\u00e0 nella loro tutela del diritto all\u2019istruzione, \u00e8 consentito all\u2019A.G.O. di disapplicare l\u2019atto eventualmente lesivo, assumendo, ai sensi della l. n.67 del 1 marzo 2006, i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ci\u00f2 comporti alcuna interferenza nell\u2019esercizio della potest\u00e0 amministrativa;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; nell\u2019ambito di questa valutazione, di natura meramente incidentale, e, pertanto, con piena salvezza della validit\u00e0 ed efficacia amministrativa della condotta della P.A. (la cui valutazione \u00e8 invece rimessa al Giudice amministrativo), assume rilievo, come gi\u00e0 anticipato, anche l\u2019inerzia del soggetto pubblico, a fronte dell\u2019obbligo degli Enti territoriali a ci\u00f2 preposti (Comune e Regione) di assicurare in ogni caso la parit\u00e0 di trattamento degli alunni disabili nella tutela effettiva del diritto all\u2019istruzione;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; ci\u00f2 premesso, costituisce senz\u2019altro condotta lesiva della tutela della parit\u00e0 di trattamento degli alunni disabili la scelta di una modalit\u00e0 di erogazione del servizio, pur tra quelle discrezionalmente individuate dalla Regione Lombardia all\u2019art.4.4 delle cit. Linee Guida (ovvero, alla radice, la mancata adozione di una delle modalit\u00e0 ivi previste), che non assicuri quanto meno l\u2019<em>integrale rifusione<\/em>, in favore degli alunni con disabilit\u00e0, nella loro qualit\u00e0 di destinatari diretti del servizio (art.4.1), delle spese sostenute dalle famiglie \u201c\u2026che selezionano direttamente i soggetti che effettuano il trasporto o provvedono all\u2019effettuazione del servizio con mezzi privati\u2026\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; nella fattispecie in esame, i ricorrenti hanno allegato e provato documentalmente di avere sostenuto esborsi per complessivi \u20ac 6.755,00 (doc.30), i quali non sono stati coperti dall\u2019ammontare del minor contributo previsto dalle cit. Linee Guida ed erogato dal Comune di Milano;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; \u00e8 pertanto evidente la lesione del diritto all\u2019istruzione (nella declinazione del diritto al trasporto gratuito) per l\u2019alunna con disabilit\u00e0, la quale, per l\u2019insufficienza del contributo economico comunale, \u00e8 stata posta in una condizione deteriore, ai sensi e per gli effetti di cui alla cit. l.n.67 del 1 marzo 2006, rispetto agli alunni che, in quanto privi di disabilit\u00e0, non necessitano del servizio di trasporto;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; ne consegue che il Comune di Milano e la Regione Lombardia, in ragione delle rispettive competenze (onere di gestione del servizio e di erogazione dei contributi economici, il Comune, e titolarit\u00e0 della disciplina generale di indirizzo e di finanziamento ai Comuni, la Regione), vanno condannati in solido al risarcimento del danno emergente subito dai ricorrenti, pari ad \u20ac 6.755,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; essi devono inoltre essere condannati, ai sensi dell\u2019art.3 della l.n.67 del 1 marzo 2006, ad adottare ogni iniziativa idonea a rimuovere per il futuro gli effetti della disparit\u00e0 di trattamento nei confronti di XXX, assicurando alla stessa quanto meno l\u2019integrale rimborso dei costi del trasporto scolastico;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la solidariet\u00e0 passiva dell\u2019obbligazione risarcitoria &#8212; nonch\u00e9 l\u2019obbligo di rimozione degli effetti delle condotte in esame nell\u2019ambito delle rispettive competenze &#8212; \u00e8 giustificata dai concorrenti ruoli svolti dal Comune di Milano (quale concreto gestore del servizio ed erogatore dei contributi) e dalla Regione Lombardia (titolare della potest\u00e0 di programmazione e di trasferimento delle risorse economiche);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il pari coinvolgimento dei due Enti territoriali in ragione delle rispettive competenze in materia vanifica pertanto la questione dei costi del trasporto di XXX nella tratta esterna alla circoscrizione del Comune di Milano, poich\u00e9 essi rientrano comunque negli obblighi organizzativi ed economici a carico dei due Enti;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; per i medesimi motivi, l\u2019azione di manleva del Comune di Milano nei confronti della Regione va accolta nei limiti dell\u2019eccedenza che, rispetto alla met\u00e0 della somma dovuta ai ricorrenti, il primo sia chiamato effettivamente a corrispondere agli aventi diritto;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la domanda dei ricorrenti non pu\u00f2, invece essere accolta con riferimento ai danni non patrimoniali lamentati;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la difesa non ha infatti specificatamente allegato e provato (o chiesto di dimostrare) la natura e la gravit\u00e0 di questi danni, il nesso causale con l\u2019evento di danno ed i danni conseguenza;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; nei rapporti tra il convenuto ed il terzo chiamato, le spese processuali devono essere integralmente compensate;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale di Milano, accertata la natura lesiva del diritto all\u2019istruzione di XXX sotto il profilo della disparit\u00e0 di trattamento rispetto agli alunni senza disabilit\u00e0, ogni altra domanda od eccezione rigettata, cos\u00ec<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>dispone<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1) ai sensi della l.n.67 del 1 marzo 2016, condanna il Comune di Milano e la Regione Lombardia, nell\u2019ambito delle rispettive competenze, a rimuovere le condizioni lesive della disparit\u00e0 di trattamento di XXX rispetto agli alunni senza disabilit\u00e0, assicurando per la ricorrente la integrale gratuit\u00e0 del trasporto scolastico;<\/p>\n\n\n\n<p>2) condanna il Comune di Milano e la Regione Lombardia, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai ricorrenti, pari ad \u20ac 6.755,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo;<\/p>\n\n\n\n<p>3) condanna la Regione Lombardia a tenere indenne il Comune di Milano dell\u2019eccedenza che, rispetto alla met\u00e0 della somma dovuta ai sensi del cap.2), il primo sia chiamato effettivamente a corrispondere ai ricorrenti;<\/p>\n\n\n\n<p>4) condanna il Comune di Milano e la Regione Lombardia, in via solidale, alle rifusione delle spese processuali sostenute dai ricorrenti e che si liquidano in complessivi \u20ac 6.085,00, di cui \u20ac 200,00 per spese ed \u20ac 5.885,00, oltre CPA, spese generali ed IVA se dovuta.<\/p>\n\n\n\n<p>Si comunichi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Milano, 3 giugno 2021<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il Giudice<\/p>\n\n\n\n<p>dott. Angelo Claudio Ricciardi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PRIMA CIVILE ORDINANZA &#8211; il Giudice rilevato che: &#8211; la difesa di XXX e di XXX,<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1986,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[37,5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Trasporto scolastico, discriminazione indiretta disabilit\u00e0<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"E\u2019 discriminatoria la prassi di alcuni Enti Locali di imporre alle famiglie di organizzarsi il servizio di trasporto scolastico in proprio, limitandosi ad assegnare solo dei contributi\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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