{"id":1989,"date":"2023-02-22T18:32:36","date_gmt":"2023-02-22T17:32:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1989"},"modified":"2023-02-22T18:32:39","modified_gmt":"2023-02-22T17:32:39","slug":"trasporto-scolastico-discriminazione-indiretta-disabilita-corte-di-appello-milano-sentenza-del-28-novembre-2022","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2023\/02\/22\/trasporto-scolastico-discriminazione-indiretta-disabilita-corte-di-appello-milano-sentenza-del-28-novembre-2022\/","title":{"rendered":"Trasporto scolastico, discriminazione indiretta disabilit\u00e0, Corte di Appello Milano, sentenza del 28 novembre 2022"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">LA CORTE D\u2019APPELLO DI MILANO<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">SEZIONE PRIMA CIVILE<\/p>\n\n\n\n<p>nelle persone dei seguenti magistrati:<\/p>\n\n\n\n<p>dott.ssa Serena Baccolini Presidente<\/p>\n\n\n\n<p>dott.ssa Alessandra Aragno Consigliere<\/p>\n\n\n\n<p>dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.<\/p>\n\n\n\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">SENTENZA<\/p>\n\n\n\n<p>nella causa iscritta al n. r.g. 2066\/2021 promossa in grado d\u2019appello<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">DA<\/p>\n\n\n\n<p>COMUNE DI MILANO (C.F. 01199250158), rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLO MANDARANO, ENRICO BARBAGIOVANNI, PAOLA MARIA CECCOLI, ANGELA BARTOLOMEO e ANNALISA PELUCCHI, ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell\u2019Avvocatura comunale in VIA DELLA GUASTALLA, 6 \u2013 20122 MILANO.<\/p>\n\n\n\n<p>APPELLANTE<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">CONTRO<\/p>\n\n\n\n<p>APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE<\/p>\n\n\n\n<p>REGIONE LOMBARDIA (P.I. 80050050154), rappresentata e difesa dall\u2019avv. MARIA LUCIA TAMBORINO dell\u2019Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata presso la stessa Avvocatura regionale in PIAZZA CITTA\u2019 DI LOMBARDIA, 1 \u2013 20124 MILANO &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. (C.F. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.) e &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. (C.F. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;), in proprio e in rappresentanza della figlia &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. (C.F&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..), elettivamente domiciliati in V&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;., &#8230;&#8230; \u2013 &nbsp;&nbsp;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;., presso lo Studio dell\u2019avv. GAETANO DE LUCA, che li rappresenta e difende unitamente all\u2019avv. FRANCESCO TREBESCHI, come da delega in atti APPELLATI<\/p>\n\n\n\n<p>OGGETTO: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalit\u00e0<\/p>\n\n\n\n<p>CONCLUSIONI:<\/p>\n\n\n\n<p>Per COMUNE DI MILANO<\/p>\n\n\n\n<p>Voglia l\u2019Ill.ma Corte d\u2019Appello adita, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, in accoglimento del presente gravame e in parziale riforma dell\u2019ordinanza del Tribunale di Milano, qui impugnata, cos\u00ec giudicare:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; riformare l\u2019ordinanza impugnata nella parte in cui ha disposto l\u2019accoglimento solo parziale della domanda di manleva proposta dal Comune di Milano e conseguentemente:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; dichiarare Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e tenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole conseguente al presente giudizio, ivi comprese le spese legali riconosciute ai ricorrenti per il giudizio di primo grado e per l\u2019effetto condannare Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al Comune di Milano l\u2019intera somma che il primo sia chiamato effettivamente a corrispondere agli aventi diritto, ivi comprese le spese del giudizio di primo grado;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; riformare l\u2019ordinanza impugnata nella parte in cui dispone la condanna solidale al pagamento dell\u2019importo complessivo di \u20ac 6.755,00, senza tener conto dell\u2019importo riconosciuto da Regione Lombardia pari ad \u20ac 960,00;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; rigettare l\u2019appello incidentale proposto da Regione Lombardia in quanto infondato in fatto e in diritto.<\/p>\n\n\n\n<p>Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall\u2019Avvocatura interna dell\u2019Ente Pubblico Comune di Milano Per REGIONE LOMBARDIA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">IN FATTO E IN DIRITTO<\/p>\n\n\n\n<p>Il Comune di Milano ha impugnato l\u2019ordinanza resa dal Tribunale di Milano in data 03\/06\/2021 in un giudizio ex art. 702 bis c.p.c. (ai sensi dell\u2019art. 28 D. Lgs. 150\/2011) con la quale, nel provvedersi in una controversia in materia di discriminazione (ai sensi della L. 67\/2006 in tema di tutela giudiziaria delle persone con disabilit\u00e0 vittime di discriminazioni), \u00e8 stato cos\u00ec<\/p>\n\n\n\n<p>Piaccia all\u2019Ecc.ma Corte, disattesa ogni avversa istanza od eccezione,<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; in via principale, respingere l\u2019appello del Comune di Milano;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; in via incidentale, ma comunque autonoma, annullare l\u2019ordinanza, per i motivi e nelle parti sopra precisate, con ogni consequenziale pronunzia anche per quanto riguarda le spese di lite per il primo ed il secondo grado di giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p>Per \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/<\/p>\n\n\n\n<p>Voglia la Corte d\u2019Appello, disattesa ogni contraria istanza anche istruttoria ed eccezione, rigettare l\u2019appello avversario, confermando l\u2019ordinanza di primo grado nelle parti oggetto dell\u2019avversaria impugnazione;<\/p>\n\n\n\n<p>Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi. deciso:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cIl Tribunale di Milano, accertata la natura lesiva del diritto all\u2019istruzione di \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ sotto il profilo della disparit\u00e0 di trattamento rispetto agli alunni senza disabilit\u00e0, ogni altra domanda &nbsp;od eccezione rigettata, cos\u00ec dispone<\/p>\n\n\n\n<p>1) ai sensi della l.n.67 del 1 marzo 2016, condanna il Comune di Milano e la Regione Lombardia, nell\u2019ambito delle rispettive competenze, a rimuovere le condizioni lesive della disparit\u00e0 di trattamento di \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ rispetto agli alunni senza disabilit\u00e0, assicurando per la ricorrente la integrale gratuit\u00e0 del trasporto scolastico;<\/p>\n\n\n\n<p>2) condanna il Comune di Milano e la Regione Lombardia, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai ricorrenti, pari ad \u20ac 6.755,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo;<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;3) condanna la Regione Lombardia a tenere indenne il Comune di Milano dell\u2019eccedenza che,rispetto alla met\u00e0 della somma dovuta ai sensi del cap.2), il primo sia chiamato effettivamente a corrispondere ai ricorrenti;<\/p>\n\n\n\n<p>4) condanna il Comune di Milano e la Regione Lombardia, in via solidale, alla rifusione delle spese processuali sostenute dai ricorrenti e che si liquidano in complessivi \u20ac 6.085,00, di cui \u20ac 200,00 per spese ed \u20ac 5.885,00, oltre CPA, spese generali ed IVA se dovuta\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>Vicende processuali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1) I Sig.ri \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ e \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ in proprio e quali genitori della figlia minore \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ facendo presente che la figlia, affetta da grave disabilit\u00e0 (nella specie \u201csindrome autistica\u201d \u2013 autismo) accertata ai sensi del DPCM 185\/2006, necessitava del servizio di trasporto scolastico dalla residenza sita a Milano sino alla Scuola superiore di secondo grado \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ sita \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ (MI), introducevano il giudizio di primo grado, con ricorso notificato in data 28\/01\/2020, nei confronti di Comune di Milano affinch\u00e9 fosse accertato il carattere discriminatorio del comportamento tenuto da quest\u2019ultimo stante la mancata attivazione del servizio di trasporto scolastico e del mancato integrale rimborso degli oneri sostenuti dai genitori per trasporto della figlia a scuola; conseguentemente, perch\u00e9 fosse condannato l\u2019Ente convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi e fossero emesse le pronunce ai fini dell\u2019adozione di un piano di rimozione degli effetti della condotta discriminatoria ai sensi dell\u2019art. 28, comma 5, del D.Lgs. n.150\/2011.<\/p>\n\n\n\n<p>2) Il Comune di Milano, costituendosi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di titolarit\u00e0 del rapporto giuridico controverso affermando come, da un lato, non fosse ravvisabile alcuna condotta discriminatoria, integrante un danno diretto nei confronti di \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ o dei suoi genitori, ad esso imputabile e come, dall\u2019altro, la civica Amministrazione, nonostante il servizio di trasporto scolastico non fosse di sua competenza, avesse comunque adottato tutte &nbsp;le misure possibili per garantirlo. Di conseguenza, chiamava in causa Regione Lombardia, &nbsp;quale soggetto obbligato a garantire il servizio suddetto e a trasferire al Comune i fondi &nbsp;necessari per il relativo svolgimento, affinch\u00e9 lo tenesse indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio e chiedeva, infine, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.<\/p>\n\n\n\n<p>3) Costituendosi in giudizio, la Regione Lombardia, in qualit\u00e0 di terza chiamata, eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, nonch\u00e9 la propria carenza di legittimazione passiva rispetto al rapporto giuridico controverso e chiedeva, pertanto, di essere estromessa dal giudizio; in via principale, chiedeva il rigetto della domande proposte nei suoi confronti; in subordine, di accertare il grado di responsabilit\u00e0 di Regione Lombardia e di Comune di Milano in proporzione alla propria autonomia decisionale.<\/p>\n\n\n\n<p>4) Con ordinanza pubblicata in data 03\/06\/2021, resa ai sensi dell\u2019art. 702 ter c.p.c., il Tribunale di Milano, quanto alle questioni preliminari, ha rigettato l\u2019eccezione sollevata da Regione Lombardia che, richiamando la sentenza del TAR Lombardia n. 1044\/2011, aveva sostenuto che la fattispecie in esame, attenendo al servizio di trasporto pubblico erogato a favore di soggetti portatori di disabilit\u00e0, sarebbe rientrata nella giurisdizione del giudice amministrativo: sul punto, il giudice di primo grado ha rilevato che \u201cil presupposto dal quale muove il ricorso in esame \u00e8 costituito dalla violazione del diritto soggettivo all\u2019istruzione \u2013 nel senso lato allegato dalla difesa dei ricorrenti (e, dunque, comprensivo del diritto al trasporto gratuito per gli alunni disabili) &#8212; che, coperto da garanzia costituzionale, vede l\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria quale giudice naturale nell\u2019ipotesi che essa derivi da condotte della P.A. difformi dal principio della parit\u00e0 di trattamento ex l.n.67 del 1 marzo 2006\u201d; che \u201ccome \u00e8 stato chiarito anche dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 4342 del 14\/09\/2017, sussiste la giurisdizione del giudice civile quando l\u2019interessato espressamente lamenti innanzi a tale giudice che l\u2019Amministrazione scolastica abbia posto in essere un comportamento discriminatorio a proprio danno\u201d; che, pertanto, a seguito dell\u2019estensione del contraddittorio alla terza chiamata Regione Lombardia, doveva ritenersi che sussistesse \u201cla competenza del Giudice Ordinario a conoscere della domanda formulata dagli odierni ricorrenti, anche con riferimento alla chiamata in causa di Regione Lombardia\u201d essendo l\u2019unico limite alla giurisdizione dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria quello delineato da Cass. civ. ord. n.3842\/2021 \u2013 secondo cui \u201cL&#8217;azione contro la discriminazione prevista dall&#8217;art. 44 d.lgs. n. 286 del 1998 pu\u00f2 essere esperita anche quando il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante l&#8217;adozione di un atto amministrativo, potendo in questo caso il giudice ordinario disapplicare l&#8217;atto denunziato assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ci\u00f2 comporti alcuna interferenza nell&#8217;esercizio della potest\u00e0 amministrativa\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto al merito, con riferimento alla normativa applicabile, ha concluso nel senso che \u201cLa normativa attualmente in vigore affida [\u2026] senza alcun dubbio ai Comuni lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni con disabilit\u00e0 frequentanti le scuole superiori\u201d poich\u00e9:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la L. 208\/2015 (art. 1 comma 947) ha espressamente attribuito alle regioni a decorrere dal 01.01.2016 \u201cle funzioni relative all\u2019assistenza per l\u2019autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilit\u00e0 fisiche o sensoriali\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la Regione Lombardia, con L.R. n. 15\/2017, a partire dall\u2019anno scolastico 2017\/2018, ha attribuito ai Comuni le \u201cfunzioni relative alla gestione dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l\u2019autonomia e la comunicazione a favore degli studenti con disabilit\u00e0 fisica, intellettiva o sensoriale che frequentano percorsi scolastici e formativi di secondo ciclo, fermo restando la promozione ed il sostegno da parte della Regione\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la successiva normativa regionale di attuazione (D.G.R. 6832\/2017 \u201cLinee guida per lo svolgimento dei servizi di supporto dell&#8217;inclusione scolastica degli studenti con disabilit\u00e0\u201d) ha stabilito che tali servizi fossero attivati e realizzati \u201cdal Comune di residenza dello studente con mezzi propri o tramite l\u2019affidamento a soggetti terzi ovvero per il tramite delle famiglie che selezionano direttamente i soggetti che effettuano il trasporto o provvedono all\u2019effettuazione del servizio con mezzi privati &#8211; anche attraverso un sistema a voucher &#8211; tenendo conto delle specifiche connotazioni territoriali della domanda e le esigenze delle famiglie\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Dunque, l\u2019Ente Locale competente a fornire il servizio di trasporto scolastico a favore di \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.. risultava essere Comune di Milano.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto alla posizione di Regione Lombardia, il Tribunale:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; ha ritenuto che \u201cla responsabilit\u00e0 della Regione Lombardia [potesse] configurarsi esclusivamente sotto il profilo della (eventuale) inidoneit\u00e0 dei criteri guida al fine di assicurare, nell\u2019ottica del preminente diritto all\u2019istruzione degli alunni con disabilit\u00e0, l\u2019espletamento dei servizi di trasporto ed il relativo sostegno economico ai Comuni erogatori a condizioni di parit\u00e0 di trattamento con gli altri alunni\u201d, con la conseguenza che \u201ceventuali condotte lesive di tale diritto possono essere imputate al Comune di Milano e\/o alla Regione Lombardia a seconda che le condotte lesive del principio di parit\u00e0 di trattamento, ove effettivamente provate nella loro sussistenza, rientrino nell\u2019uno e\/o nell\u2019altro ambito di titolarit\u00e0 delle rispettive competenze\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; ha dichiarato che \u201cil diritto dell\u2019utente con disabilit\u00e0 di usufruire del trasporto scolastico comunale non pu\u00f2 essere condizionato o compresso dall\u2019ubicazione dell\u2019Istituto fuori del territorio del Comune responsabile della gestione del servizio\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; dopo aver analizzato la disciplina contenuta nelle linee guida e aver sottolineato che \u201cai fini dell\u2019accertamento della violazione della parit\u00e0 di trattamento per gli alunni con disabilit\u00e0 nella loro tutela del diritto all\u2019istruzione, \u00e8 consentito all\u2019A.G.O. di disapplicare l\u2019atto eventualmente lesivo, assumendo, ai sensi della l. n.67 del 1 marzo 2006, i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ci\u00f2 comporti alcuna interferenza nell\u2019esercizio della potest\u00e0 amministrativa\u201d, ha accertato che \u201ccostituisce senz\u2019altro condotta lesiva della tutela della parit\u00e0 di trattamento degli alunni disabili la scelta di una modalit\u00e0 di erogazione del servizio, pur tra quelle discrezionalmente individuate dalla Regione Lombardia all\u2019art.4.4 delle cit. Linee Guida (ovvero, alla radice, la mancata adozione di una delle modalit\u00e0 ivi previste), che non assicuri quanto meno l\u2019integrale rifusione, in favore degli alunni con disabilit\u00e0, nella loro qualit\u00e0 di destinatari diretti del servizio (art.4.1), delle spese sostenute dalle famiglie \u00abche selezionano direttamente i soggetti che effettuano il trasporto o provvedono all\u2019effettuazione del servizio con mezzi privati\u00bb\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Conseguentemente, ha condannato, in solido, Comune di Milano e Regione Lombardia, in ragione delle rispettive competenze, ossia onere di gestione del servizio e di erogazione dei contributi economici (il Comune) e titolarit\u00e0 della disciplina generale di indirizzo e di finanziamento ai Comuni (la Regione), al risarcimento del danno emergente subito dai ricorrenti e da essi allegato e provato dagli Enti, pari all\u2019importo di \u20ac 6.755,00, quale ammontare degli esborsi sostenuti dai Sig.ri \/\/\/\/\/\/ per l\u2019anno scolastico 2018\/2019, costi non contestati da i due Enti in corso di causa e non coperti dall\u2019ammontare del minor contributo previsto dalle cit. Linee Guida ed erogato dal Comune di Milano.<\/p>\n\n\n\n<p>5) Proponendo appello avverso tale ordinanza, il Comune di Milano ha chiesto di dichiarare la Regione Lombardia tenuta a manlevare e tenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole conseguente al presente giudizio e dunque la riforma della pronuncia gravata nella parte in cui ha disposto la condanna solidale al pagamento dell\u2019importo complessivo di euro 6.755,00, senza tener conto dell\u2019importo riconosciuto da Regione Lombardia pari ad \u20ac 960,00. A tal fine, ha dedotto tre motivi di appello rubricati come segue:<\/p>\n\n\n\n<p>5.1) \u201cContraddittoriet\u00e0 ed incoerenza tra dispositivo e motivazione\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>5.2) \u201cCarenza di motivazione del capo impugnato dell\u2019ordinanza\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>5.3) \u201cViolazione degli artt. 5 e 6 della L. R. 19\/2007 come modificati dall\u2019art. 31 della L.R. 15\/2017\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>6) Costituendosi in giudizio, la Regione Lombardia, contestando i motivi dell\u2019appello principale proposto dal Comune e svolgendo, a propria volta, appello in via incidentale, ha chiesto, in via principale, il rigetto dell\u2019appello di Comune di Milano; in via incidentale, ma comunque autonoma, l\u2019annullamento dell\u2019ordinanza impugnata.<\/p>\n\n\n\n<p>La Regione Lombardia, al riguardo, ha dedotto tre motivi di appello rubricati come segue:<\/p>\n\n\n\n<p>6.1) \u201cVIOLAZIONE dell\u2019art. 10, comma 2 della l.r. n. 35\/2016, in quanto la competenza in materia per l\u2019anno scolastico 2017-2018 \u00e8 delle province e delle citt\u00e0 metropolitane e non di Regione Lombardia. Carenza di legittimazione passiva di Regione Lombardia\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>6.2) \u201cVIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE dell\u2019art. 31, comma 1, lett. d) della l.r. n. 15\/2017, in quanto la competenza in materia per l\u2019anno scolastico 2018-2019 ed i successivi anni scolastici \u00e8 in capo ai comuni. CONTRADDITTORIET\u00c0 INTERNA ALLA MOTIVAZIONE\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>6.3) \u201cVIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE dell\u2019art. 6, co. 1ter, l.r. n. 19\/2007 ss.mm.; degli art. 9, co. 1, e 10, co. 3, della l.r. n. 35\/2016; dell\u2019art. 31, co. 1, lett. d), in combinato disposto con il co. 3 della l.r. n. 15\/2017\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>7) Costituendosi in giudizio, i Sig.ri \/\/\/\/ hanno contestato la fondatezza dell\u2019appello proposto in via principale da Comune di Milano e dell\u2019appello proposto in via incidentale da Regione Lombardia chiedendo la conferma dell\u2019ordinanza impugnata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong><u>Motivi della decisione<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ad avviso della Corte sia l\u2019appello principale proposto da Comune di Milano sia l\u2019appello incidentale proposto da Regione Lombardia sono infondati, con conseguente conferma dell\u2019ordinanza impugnata per le seguenti considerazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>8) Quanto all\u2019appello principale proposto dal Comune di Milano, i motivi di impugnazione svolti da detta parte appellante possono essere esaminati congiuntamente stante la correlazione tra le questioni con essi sollevate.<\/p>\n\n\n\n<p>Con il primo motivo di appello, l\u2019appellante Comune di Milano ha lamentato la \u201cContraddittoriet\u00e0 ed incoerenza tra dispositivo e motivazione\u201d sul rilievo che il Tribunale, dopo aver ricostruito \u201ccorrettamente le diverse competenze degli Enti territoriali, prevedendo in capo a Regione Lombardia l\u2019obbligo di assicurare ai Comuni il trasferimento delle risorse necessarie a garantire il trasporto scolastico di studenti disabili di secondo ciclo\u201d e aver individuato \u201cla condotta discriminatoria nella mancata rifusione delle spese sostenute e, quindi, in altri termini nell\u2019inadeguatezza dei rimborsi riconosciuti dalla Regione\u201d, ha, poi, \u201cdisposto la condanna solidale di entrambi gli enti territoriali\u201d, ponendo \u201cdi fatto a carico anche del Comune l\u2019onere economico di finanziare il servizio di trasporto in una misura pari al 50% del costo complessivo, in spregio alla suddivisione delle competenze come riconosciuta dallo stesso giudice e come disposta dalla legge statale e regionale\u201d. Secondo il Comune di Milano non si comprenderebbe come il giudice di primo grado abbia, dapprima, individuato \u201cla responsabilit\u00e0 per condotta discriminatoria di Regione Lombardia nell\u2019eventuale inidoneit\u00e0 delle Linee Guida emanate per garantire il trasporto scolastico e rileva la portata discriminatoria delle stesse in quanto stabiliscono rimborsi massimi evidentemente non sufficienti a coprire il complessivo costo del servizio richiesto dai ricorrenti (si consideri infatti che il rimborso riconosciuto per la presente fattispecie \u00e8 pari stato ad \u20ac 960,00 annui, a fronte di una spesa di circa \u20ac 6.700 sostenuta dalla famiglia)\u201d e, poi, abbia affermato la responsabilit\u00e0 solidale del Comune e della Regione.<\/p>\n\n\n\n<p>Con il secondo motivo di appello, l\u2019appellante Comune di Milano ha lamentato, invece, la \u201cCarenza di motivazione del capo impugnato dell\u2019ordinanza\u201d, in quanto \u201cnon si comprende per quale ragione il Giudice condanni Regione Lombardia a rifondere al Comune di Milano unimporto pari alla sola met\u00e0 delle spese sostenute dai ricorrenti, pur riconoscendo in capo alla stessa il potere-dovere di finanziare il servizio in parola e configurando discriminatorie le linee-guida regionali sotto il profilo dell\u2019inidoneit\u00e0 dei criteri guida al fine di assicurare, nell\u2019ottica del preminente diritto all\u2019istruzione degli alunni con disabilit\u00e0, l\u2019espletamento dei servizi di trasporto ed il relativo sostegno economico ai Comuni erogatori\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Con il terzo motivo di appello, l\u2019appellante Comune di Milano ha lamentato la \u201cViolazione degli artt. 5 e 6 della L. R. 19\/2007 come modificati dall\u2019art. 31 della L.R. 15\/2017\u201d, in quanto il quadro normativo sulla materia relativa al servizio di trasporto scolastico di persone con disabilit\u00e0 sarebbe \u201cchiaro, [\u2026], nel conferire la competenza in ordine alla promozione e al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie per l\u2019erogazione del servizio in capo a Regione Lombardia e nell\u2019individuare il Comune di Milano quale mero gestore dei servizi relativi all\u2019assistenza educativa per gli alunni disabili, che frequentano scuole secondarie di secondo grado, servizi che Regione Lombardia deve assicurare con il relativo finanziamento\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, tale impostazione normativa sarebbe confermata anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 809\/2018 che \u201cha riconosciuto la competenza regionale in materia di assistenza per l\u2019autonomia e la comunicazione di alunni con disabilit\u00e0 che frequentano istituti superiori di secondo grado\u201d, cos\u00ec come l\u2019ordinanza del TAR RG 2774\/2017.<\/p>\n\n\n\n<p>8.1) Con riferimento a tali profili, la difesa dei Sig.ri \/\/\/\/ ha osservato che \u201cIl giudice di primo grado ha [\u2026] evidenziato la competenza regionale in termini di promozione e sostegno, ma non ha mai ritenuto che la normativa regionale assegnasse alla Regione il dovere di finanziare totalmente tale tipologia di servizi\u201d e \u201cnon ha avuto alcun dubbio ad indicare il Comune, sin dall&#8217;inizio del suo ragionamento, come l&#8217;unico ente competente ad attivare, gestire e svolgere questo servizio, riconoscendo alla Regione un ruolo di solo sostegno\u201d; inoltre, la parte appellata ha rimarcato come l\u2019ordinanza gravata non possa considerarsi carente in punto di motivazione in quanto ha \u201cchiaramente esplicitato le due ragioni che hanno determinato l\u2019accoglimento solo parziale della domanda di manleva proposta\u201d, ossia la concorrenza dei ruoli svolti da Comune di Milano e Regione Lombardia e il loro pari coinvolgimento in ragione delle rispettive competenze in materia.<\/p>\n\n\n\n<p>Rispetto al terzo motivo di appello, poi, la difesa dei Sig.ri \/\/\/\/ ha sottolineato che \u201cla normativa regionale [\u2026] assegna alla Regione un ruolo di sostegno e promozione, ma non necessariamente di completo finanziamento degli stessi\u201d ed \u00e8 \u201cchiara nell&#8217;individuare il Comune come l&#8217;ente pubblico titolare e responsabile finale del servizio\u201d; inoltre, \u201cla normativa regionale (e le linee guida attuative) ha semplicemente disciplinato le condizioni che gli Enti locali devono rispettare per poter ottenere un sostegno finanziario nello svolgimento di un servizio di cui restano indubbi titolari, non potendo in alcun modo, l&#8217;eventuale insufficienza dei contributi regionali stessi, costituire un legittimo motivo per omettere di erogare il servizio (laddove richiesto) oppure di rimborsare i costi sostenuti dai genitori (laddove siano le stesse famiglie a scegliere di gestire il trasporto scolastico con propri mezzi)\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>8.2) Con riguardo all\u2019appello proposto dal Comune, questo Collegio, in primo luogo, non rinviene, all\u2019interno dell\u2019ordinanza gravata, l\u2019asserita contraddittoriet\u00e0 e carenza di motivazione lamentata dall\u2019appellante Comune di Milano. Contrariamente a quanto affermato dal Comune di Milano, infatti, la condotta discriminatoria sottesa alla pretesa al risarcimento dei danni subiti dagli odierni appellati non si sostanzia solamente nella mancata rifusione delle spese sostenute per il trasporto di \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ presso l\u2019istituto scolastico e, quindi, nell\u2019inadeguatezza dei rimborsi riconosciuti dalla Regione, ma anche nella mancata organizzazione del servizio da parte del Comune.<\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza, il Tribunale ha accolto la domanda di manleva del Comune di Milano nei confronti della Regione Lombardia nei limiti della met\u00e0 della somma dovuta ai Sig.ri \/\/\/\/\/\/\/ proprio dopo aver accertato il pari grado di responsabilit\u00e0 dei due Enti in ragione delle rispettive competenze, ossia il Comune di Milano \u201cquale concreto gestore del servizio ed erogatore dei contributi\u201d e la Regione Lombardia quale \u201ctitolare della potest\u00e0 di programmazione e di trasferimento delle risorse economiche\u201d. In nessun passaggio del proprio iter argomentativo il primo Giudice ha escluso la responsabilit\u00e0 di Comune di Milano ma anzi ha accertato, in modo chiaro e lineare, che \u201csulla base del complessivo quadro normativo sopra delineato, pu\u00f2 affermarsi che, in quanto effettivo gestore dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza a favore degli alunni con disabilit\u00e0 (sulla base del trasferimento dei poteri da parte della Regione), il Comune di Milano \u00e8 il titolare esclusivo del potere di organizzazione del servizio, mediante l\u2019adozione di specifici atti amministrativi riferiti alle posizioni dei vari beneficiari\u201d, precisando, inoltre, che \u201csi tratta di un potere il cui esercizio, circoscritto nei limiti disposti dalla Regione Lombardia con le citate Linee guida, \u00e8 rimesso alla discrezionalit\u00e0 amministrativa dell\u2019Ente comunale, il quale, pertanto, risponde della eventuale lesione di diritti dei terzi, anche nell\u2019ipotesi che questa sia ascrivibile alla violazione del principio della parit\u00e0 di trattamento ai sensi della cit. l.n.67 del 1 marzo 2016\u201d, come avvenuto nel caso di specie.<\/p>\n\n\n\n<p>In secondo luogo, la normativa in vigore se, da un lato, \u00e8 chiara, come osservato dal Comune di Milano, \u201cnell\u2019individuare Regione Lombardia quale titolare della potest\u00e0 di programmazione e di trasferimento delle risorse economiche per l\u2019erogazione del servizio di trasporto studenti disabili di secondo ciclo\u201d, dall\u2019altro \u00e8, altres\u00ec, indubbia nell\u2019identificare il Comune di Milano come l\u2019ente titolare del potere esclusivo di organizzazione del servizio. Invero, l\u2019art. 1, co. 947 L. 208\/2015 ha attribuito alle Regioni, a far data dal 01\/01\/2016, le funzioni relative all\u2019assistenza per l\u2019autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilit\u00e0 fisiche o sensoriali; successivamente, la L.R. 15\/2017 ha attribuito ai comuni le funzioni relative alla gestione dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l\u2019autonomia e la comunicazione a favore degli studenti con disabilit\u00e0 fisica, intellettiva o sensoriale che frequentano percorsi scolastici e formativi di secondo ciclo, fermo restando la promozione ed il sostegno da parte della Regione (L.R. 19\/2007, art. 6, co. 1bis); infine, le linee guide (D.G.R. 6832\/2017) hanno statuito che \u201cI Comuni sono individuati quali enti gestori dei servizi per rispondere in modo efficiente ed efficace alle esigenze territoriali e garantire continuit\u00e0 degli interventi offerti ai soggetti destinatari\u201d (4.2) e \u201cIl servizio di trasporto a favore di studenti con disabilit\u00e0 frequentanti istituti di istruzione secondaria di secondo grado o istituti formativi di secondo ciclo, aventi sede nel territorio regionale, \u00e8 attivato dal Comune di residenza dello studente\u201d (4.3) servizio che, nel caso di specie, non veniva predisposto in quanto il Comune si limitava a erogare un rimborso, peraltro insufficiente a coprire i costi sostenuti dalla famiglia \/\/\/\/\/.<\/p>\n\n\n\n<p>9) Con il primo motivo di appello incidentale, la Regione Lombardia ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto \u201cfino all\u2019anno scolastico 2017-2018 le funzioni relative ai servizi di cui \u00e8 causa erano sempre di competenza della Citt\u00e0 Metropolitana di Milano e delle Province\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>9.1) I Sig.ri \/\/\/\/\/ hanno eccepito l\u2019inammissibilit\u00e0 del motivo ai sensi dell\u2019art. 345 c.p.c. in quanto la questione sarebbe stata introdotta per la prima volta nella presente sede di appello.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, la censura suddetta sarebbe contraddetta dalle stesse allegazioni svolte dalla Regione che, nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata in primo gravo, aveva affermato che \u201cdall\u2019anno scolastico 2017-2018 le funzioni sono esercitate dai Comuni\u201d 9.2) Tale motivo di appello deve ritenersi inconferente, oltrech\u00e9 inammissibile e infondato.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019anno scolastico 2017-2018 non \u00e8 oggetto di contestazione da parte dei Sig.ri \/\/\/\/\/\/\/, i quali hanno domandato il rimborso dei costi sostenuti per il trasporto della figlia \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ presso l\u2019istituto superiore solo per l\u2019anno scolastico 2018-2019 (v. doc. 30 \u201cfatture spese trasporto scolastico\u201d allegato ricorso Sig.ri \/\/\/\/\/\/\/\/), essendosi gli stessi limitati a richiamare, nel proprio ricorso, l\u2019anno 2017-2018 unicamente per completezza espositiva, riferendo che \u201cIl servizio di trasporto a favore di \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ durante il primo anno di scuola superiore \u00e8 stato erogato dal &nbsp;Comune di Milano [\u2026] attraverso la [\u2026] assegnazione di un contributo\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Del pari, il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha condannato, in via solidale, il Comune di Milano e la Regione Lombardia al risarcimento del danno emergente subito dai Sig.ri \/\/\/\/\/\/\/\/, quantificato in euro 6.755,00, con riferimento agli esborsi allegati e documentalmente provati dai ricorrenti-odierni appellati, oltrech\u00e9 non contestati dai due Enti, riferibili al solo anno scolastico 2018-2019.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, come correttamente osservato dalla difesa dei Sig.ri \/\/\/\/\/\/\/\/, la censura suddetta rappresenta una novit\u00e0, evidenziata per la prima volta nel presente grado di giudizio e pertanto inammissibile ai sensi dell\u2019art. 345 c.p.c., come dimostrato dall\u2019assenza di rilievi in tal senso negli atti di primo grado della Regione Lombardia. Invero, come ha ricordato la Suprema Corte, \u201cIl divieto di &#8220;nova&#8221; sancito dall&#8217;art. 345 c.p.c. per il giudizio d&#8217;appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altres\u00ec le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poich\u00e9 l&#8217;ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d&#8217;appello da mera &#8220;revisio prioris instantiae&#8221; in &#8220;iudicium novum&#8221;, modello quest&#8217;ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale\u201d (Cass. civ. 22\/03\/2022 n. 9211).<\/p>\n\n\n\n<p>10) Con il secondo motivo di appello incidentale, l\u2019appellante Regione Lombardia ha lamentato la contraddittoriet\u00e0 della motivazione dell\u2019ordinanza impugnata, nonch\u00e9 la violazione dell\u2019art. 31, comma 1, lett. d) della l.r. n. 15\/2017, in quanto \u201cil Tribunale non ha accertato alcun nesso di causalit\u00e0 tra le linee guida regionali ed il mancato servizio del Comune di Milano\u201d; il ragionamento del primo Giudice sarebbe contraddittorio poich\u00e9 \u201cdopo aver riconosciuto la competenza e la discrezionalit\u00e0 del Comune nella gestione del servizio di trasporto in contenzioso, ha ritenuto che vi fosse anche una responsabilit\u00e0 di Regione Lombardia sulla base del solo fatto di aver circoscritto il potere comunale tramite linee guida\u201d, le quale non hanno natura vincolante; inoltre, sarebbe il Comune ad essere competente ad erogare il servizio di trasporto scolastico e la scelta circa le modalit\u00e0 di svolgimento sarebbe a quest\u2019ultimo rimesse.<\/p>\n\n\n\n<p>Con il terzo motivo di appello incidentale, Regione Lombardia ha affermato che il Tribunale avrebbe errato nell\u2019interpretare la normativa inerente all\u2019erogazione del servizio di trasporto scolastico in quanto \u201cLa funzione di promozione e sostegno cui l\u2019ordinanza impugnata lega la responsabilit\u00e0 regionale non ha sicuramente contenuti finanziari e non pu\u00f2 essere intesa come base normativa della condanna risarcitoria, visto che la norma sopra richiamata prevede che agli oneri finanziari si faccia fronte con le risorse statali trasferite, ponendosi solo come eventuali le risorse regionali\u201d. Inoltre, \u201cLe risorse erogate da Regione Lombardia sono un contributo ai Comuni nella spesa per l\u2019inclusione scolastica degli alunni disabili di secondo ciclo\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>10.1) Con riguardo a tali motivi di impugnazione, i Sig.ri \/\/\/\/\/\/\/\/ hanno osservato che \u201ccondivisibilmente il Tribunale ha messo in luce i gravi limiti della disciplina posta in essere da Regione Lombardia che, investita dalla L. 208\/2015 (art. 1 comma 947) delle funzioni relative all\u2019assistenza degli alunni con disabilit\u00e0 fisiche o sensoriali, di cui all\u2019art. 3, co. 3, L. 104\/1992, e relative alle esigenze di cui all\u2019art. 139, co. 1, lett. c) D.Lgs 112\/1998 legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le ha a sua volta trasferite ai Comuni con L.R. n. 15\/2017 senza per\u00f2 trasferire anche le corrispondenti e adeguate risorse\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>I Sig.ri \/\/\/\/\/\/\/, inoltre, hanno evidenziato che il fatto che la Regione rivendichi la legittimit\u00e0 dei propri provvedimenti che hanno indicato importi massimi erogabili sia in contrasto con le indicazioni della Corte Costituzionale, che \u201cpur riconoscendo al legislatore la sussistenza di discrezionalit\u00e0 nel definire la misura dei servizi di supporto all\u2019istruzione, [\u2026] ha per\u00f2 riaffermato che detto potere discrezionale non ha carattere assoluto e trova un limite nel \u00ab[\u2026] rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati\u00bb (Corte Cost. sent. 26.2.2010 n.80)\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>10.2) Ad avviso della Corte i suddetti motivi di appello sono infondati.<\/p>\n\n\n\n<p>Innanzitutto, deve ritenersi che la motivazione offerta dal primo Giudice sia coerente e non contraddittoria, in quanto il ragionamento esposto \u00e8 lineare e articolato nei singoli passaggi, oltrech\u00e9 essere pienamente condivisibile. Invero, il Tribunale, in primo luogo, ha affermato che \u201cla responsabilit\u00e0 della Regione Lombardia &#8212; titolare del potere-dovere di promozione e sostegno dei servizi di trasporto per gli alunni con disabilit\u00e0 [\u2026] &#8212; pu\u00f2 [\u2026] configurarsi esclusivamente sotto il profilo della (eventuale) inidoneit\u00e0 dei criteri guida al fine di assicurare, nell\u2019ottica del preminente diritto all\u2019istruzione degli alunni con disabilit\u00e0, l\u2019espletamento dei servizi di trasporto ed il relativo sostegno economico ai Comuni erogatori a condizioni di parit\u00e0 di trattamento con gli altri alunni\u201d e, in secondo luogo, alla luce di tale premessa e dell\u2019analisi della disciplina inerente, ha accertato l\u2019inadeguatezza delle suddette linee in guida, e dunque la responsabilit\u00e0 di Regione Lombardia, in quanto esse non assicurano \u201cl\u2019integrale rifusione, in favore degli alunni con disabilit\u00e0 [\u2026] delle spese sostenute dalle famiglie \u00ab\u2026che selezionano direttamente i soggetti che effettuano il trasporto o provvedono all\u2019effettuazione del servizio con mezzi privati\u2026\u00bb\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Per di pi\u00f9, la motivazione del Tribunale risulta altres\u00ec apprezzabile nella parte in cui, come gi\u00e0 chiarito nella disamina delle censure avanzate dal Comune di Milano, ha accertato \u201cil pari coinvolgimento dei due Enti territoriali in ragione delle rispettive competenze\u201d relativamente alla mancata erogazione del servizio di trasporto scolastico in favore di \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/.<\/p>\n\n\n\n<p>Invero, posto che, come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 27\/01\/2010, \u201cil diritto del disabile all&#8217;istruzione, oggetto di specifica tutela sia nell&#8217;ordinamento internazionale che in quello interno, si configura come diritto fondamentale\u201d, allora anche il diritto al trasporto scolastico gratuito degli alunni con disabilit\u00e0 \u00e8 da considerarsi prerogativa inviolabile, in quanto funzionale all&#8217;esercizio in concreto del diritto fondamentale all&#8217;istruzione e all\u2019inclusione scolastica. Pertanto, alla luce di quanto sopra, considerato che le Linee guida predisposte dalla Regione non hanno assicurato l\u2019integrale rifusione dei costi sostenuti dalla famiglia \/\/\/\/\/\/\/\/\/ per il trasporto della figlia \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ presso l\u2019istituto scolastico, pari ad euro 6.755,00, per l\u2019anno scolastico 2018-2019 \u2013 costi, peraltro, mai contestati in causa sotto il profilo della loro congruit\u00e0 \u2013 pare evidente che la Regione non abbia correttamente svolto la propria funzione di promozione e sostegno in favore del Comune, ente individuato, dalla normativa regionale, quale gestore del servizio di trasporto scolastico e di assistenza per l\u2019autonomia e la comunicazione a favore degli studenti con disabilit\u00e0 fisica, intellettiva o sensoriale che frequentano percorsi scolastici e formativi di secondo ciclo, da ci\u00f2 discendendo la sua concorrente responsabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>11) In conclusione, stante la rilevata infondatezza dell\u2019appello proposto in via principale dal Comune di Milano e dell\u2019appello proposto in via incidentale dalla Regione Lombardia, deve essere integralmente confermata l\u2019ordinanza impugnata, potendosi, infine, richiamare come nella presente causa non siano stati contestati n\u00e9 la condizione di disabilit\u00e0 della minore \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ n\u00e9 il diritto della stessa a beneficiare del servizio di trasporto scolastico (a cura &nbsp;della pubblica amministrazione ed al fine di rimuovere situazioni discriminatorie) n\u00e9 il diritto &nbsp;dei sigg.ri \/\/\/\/\/\/\/\/ al rimborso dei costi sostenuti per il trasporto a scuola della figlia n\u00e9 la congruit\u00e0 dei costi stessi, avendo, piuttosto, le parti appellanti, in via principale ed incidentale, inteso addossarsi l\u2019una all\u2019altra l\u2019onere di far fronte ad un oggettivo disservizio di cui entrambe sono responsabili.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo il criterio della soccombenza le parti appellanti in via principale ed incidentale vanno, pertanto, condannate a rimborsare in via solidale alla parte appellata \/\/\/\/\/\/\/\/ \u2013 \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ le spese di lite del presente grado, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10\/3\/2014 n. 55 (come da ultimo modificato con il D.M. 13\/8\/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione della fase istruttoria\u2013 trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">PQM<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte d\u2019Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull\u2019appello principale proposto dal COMUNE DI MILANO e sull\u2019appello incidentale proposto dalla REGIONE LOMBARDIA avverso l\u2019ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.<\/p>\n\n\n\n<p>1) rigetta l\u2019appello principale proposto dal COMUNE DI MILANO avverso l\u2019ordinanza impugnata;<\/p>\n\n\n\n<p>2) rigetta l\u2019appello incidentale proposto dalla REGIONE LOMBARDIA avverso l\u2019ordinanza impugnata;<\/p>\n\n\n\n<p>3) conferma l\u2019ordinanza impugnata;<\/p>\n\n\n\n<p>4) condanna le parti appellanti COMUNE DI MILANO e REGIONE LOMBARDIA a rimborsare, in via solidale, alle parti appellate \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/, in proprio e in rappresentanza della figlia \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/, le spese del presente grado di appello liquidate in complessivi euro 3.966,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;<\/p>\n\n\n\n<p>5) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle parti appellanti predette dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all\u2019art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115\/2002 cos\u00ec come modificato dall\u2019art. 1 comma 17 della L. 24\/12\/2012 n. 228.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28\/11\/2022.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Il consigliere est. Il presidente<\/p>\n\n\n\n<p>dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Serena Baccolini<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D\u2019APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1990,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[37,5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Trasporto scolastico, discriminazione indiretta disabilit\u00e0<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"E\u2019 discriminatoria la prassi di alcuni Enti Locali di imporre alle famiglie di organizzarsi il servizio di trasporto scolastico in proprio, limitandosi ad assegnare solo dei semplici contributi che non sono quasi mai sufficienti a coprire le spese sostenute dalla famiglia\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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