{"id":1993,"date":"2024-01-05T22:39:15","date_gmt":"2024-01-05T21:39:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=1993"},"modified":"2024-01-05T22:40:22","modified_gmt":"2024-01-05T21:40:22","slug":"divieto-di-licenziamento-della-lavoratrice-fino-ad-un-anno-di-vita-del-bambino-tribunale-di-napoli-sentenza-del-23-novembre-2023","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2024\/01\/05\/divieto-di-licenziamento-della-lavoratrice-fino-ad-un-anno-di-vita-del-bambino-tribunale-di-napoli-sentenza-del-23-novembre-2023\/","title":{"rendered":"Divieto di licenziamento della lavoratrice fino ad un anno di vita del bambino, Tribunale di Napoli, sentenza del 23 novembre 2023."},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">TRIBUNALE DI NAPOLI NORD<\/p>\n\n\n\n<p>Sezione lavoro<\/p>\n\n\n\n<p>nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di<\/p>\n\n\n\n<p>note scritte in sostituzione dell\u2019udienza del 16.11.2023, ex art. 127ter c.p.c., la seguente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">SENTENZA<\/p>\n\n\n\n<p>nella causa iscritta al n. 4184\/2023 R.G. LAVORO<\/p>\n\n\n\n<p>TRA<\/p>\n\n\n\n<p>V P n. a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) il 27\/12\/1996 rappresentata e difesa dall\u2019avv. ZAMPELLA ARCANGELO, come da procura in atti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">RICORRENTE<\/p>\n\n\n\n<p>E<\/p>\n\n\n\n<p>M R E&nbsp; s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. e Amministratore Unico sig. C F, nato a Frattamaggiore (NA) il &#8230;&#8230;&#8230;., rappresentato e difeso dall\u2019avv. PEZONE LUIGI<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">RESISTENTE<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Ragioni di fatto e di diritto<\/p>\n\n\n\n<p>Con ricorso depositato in data 01\/04\/2023 e ritualmente notificato V P ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale la societ\u00e0 M R E, chiedendo di \u201c\u2026 1) Accertare e dichiarare nullo, invalido, illegittimo ed inefficace il licenziamento de quo perch\u00e9 adottato in violazione dell\u2019art 54 d.lgs. 151\/2001; 2) In subordine accertare e dichiarare il licenziamento, comunque, nullo, invalido illegittimo, inefficace perch\u00e9 privo di giusta causa o giustificato motivo soggettivo e oggettivo; 3) per l&#8217;effetto condannare la srl M R E , in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e dom.to come in epigrafe alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro con il pagamento di tutte le retribuzioni, con un minimo di cinque, dalla data del licenziamento fino a quella  dell\u2019effettiva reintegrazione e con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali come previsto dall\u2019art.2 d.lgs 23\/2015.La retribuzione mensile \u00e8 pari ad \u20ac 1.561,09;4) in estremo subordine condannare la societ\u00e0 convenuta al risarcimento del danno cos\u00ec come previsto dall\u2019art.3 del d.lgs. 23\/2015\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, la ricorrente ha dedotto: di aver lavorato a decorrere dal 18.4.2018 presso l\u2019unit\u00e0 aziendale di Teverola per conto ed alle dipendenze della srl M R E&nbsp; &#8211; azienda esercente attivit\u00e0 di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo- gestionale e pianificazione aziendale- con le mansioni di &#8220;receptionist&#8221;, e cio\u00e8 quale impiegata addetta alla accoglienza dei clienti, alla gestione degli appuntamenti ecc; che per tali mansioni era stata inquadrata, dallo stesso datore di lavoro, nel livello 5\u00b0 del CCNL Commercio Terziario con contratto a tempo pieno ed indeterminato; che, in data 19.09.2022, alla lavoratrice veniva notificata la comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo datata 15.09.2022; che tale licenziamento veniva prontamente impugnato con missiva del 20.09.2022 notificata il 22.09.2022; che, contestualmente, l\u2019istante inviava alla societ\u00e0 convenuta certificato medico attestante il suo stato di gravidanza, gi\u00e0 conosciuto dal datore di lavoro; che la data presunta del parto era indicata per il 30.03.2023; che la stessa societ\u00e0 convenuta, preso atto di tale attestato, sospendeva il licenziamento con missiva del 21.9.2023, ribadendo, per\u00f2, che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo era confermato al termine del periodo di gravidanza; che anche tale licenziamento veniva prontamente impugnato dalla sig.ra V P con raccomandata A.R. inviata alla societ\u00e0 convenuta.<\/p>\n\n\n\n<p>Tutto ci\u00f2 premesso, la ricorrente concludeva nei termini di cui sopra.<\/p>\n\n\n\n<p>La societ\u00e0 resistente si costituiva e chiedeva, con diffuse argomentazioni, il rigetto del ricorso.<\/p>\n\n\n\n<p>Esperito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata per la discussione all\u2019udienza del 16.11.2023 e disposta la sostituzione dell\u2019udienza con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza, completa di motivazione, sulle note delle parti.<\/p>\n\n\n\n<p>In punto di fatto, occorre premettere che la ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l\u2019accertamento e la declaratoria dell&#8217;inefficacia e dell\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento intimatole il 19.09.2022 nonch\u00e9 la conseguenziale condanna della societ\u00e0 resistente a reintegrarla nel posto di lavoro e al pagamento dell\u2019indennit\u00e0 risarcitoria prevista dalla Legge.<\/p>\n\n\n\n<p>Nello specifico, la ricorrente ha, in primo luogo, cesurato la condotta datoriale in ragione della violazione, ad opera della societ\u00e0 datrice di lavoro, del divieto di licenziamento previsto dall\u2019art. 54 del d. lgs. n. 151 del 2001, evidenziando: che l\u2019avversa comunicazione del licenziamento sarebbe intervenuta durante il periodo di gravidanza e quindi, in violazione del divieto di cui all\u2019art. 54 cit.; che tale licenziamento sarebbe stato successivamente sospeso con lettera del 21.9.2022, a seguito dell\u2019invio del certificato di gravidanza; che nella predetta comunicazione di \u201csospensione del licenziamento del 19.9.2022\u201d si ribadiva, per\u00f2, che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sarebbestato confermato con effetti al termine del periodo di gravidanza e\/o al compimento di un anno di et\u00e0 del bambino.<\/p>\n\n\n\n<p>Di contro, la societ\u00e0 convenuta ha eccepito l\u2019insussistenza di un atto di licenziamento, essendo stato l\u2019atto di recesso datoriale sospeso con missiva del 21.9.2022 fino al termine del periodo di gravidanza, quindi dopo il compimento di almeno un anno dalla nascita del bambino, come previsto dalla legge ed essendo la ricorrente ancora alle dipendenze della societ\u00e0 convenuta.<\/p>\n\n\n\n<p>Tanto doverosamente premesso sul tenore delle allegazioni difensive delle parti, dalla disamina della documentazione versata in atti si evince quanto segue:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; in data 19.9.2022 la societ\u00e0 comunicava alla ricorrente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo stante la soppressione della sua posizione a seguito di riorganizzazione aziendale;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; con successiva missiva del 21.9.2022 rubricata \u201ccomunicazione di sospensione licenziamento del 19.9.2022\u201d la societ\u00e0 comunicava alla ricorrente che \u201c..a seguito della documentazione da Lei prodotta in data 19.9.2022\u2026l\u2019azienda preso atto del certificato inviatoci, ha deciso di sospendere il procedimento, fino al termine del suo stato di gravidanza. Resta inteso che la presente, conferma in maniera integrale quanto gi\u00e0 comunicatole in data 19.9.2022, circa la soppressione della mansione da lei svolta, e pertanto si ribadisce l\u2019applicazione della misura del licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo al termine del periodo di gravidanza\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 posto, non vi \u00e8 dubbio che la ricorrente risulta ancora alle dipendenze della societ\u00e0 convenuta e ci\u00f2 fin dal 21.9.2022, data in cui \u00e8 stato sospeso il licenziamento intimatole due giorni prima (come si evince chiaramente dalle buste paga, dai flussi uniemens inviati all\u2019I.N.P.S. e dall\u2019accoglimento della domanda di congedo parentale &#8211; Doc. dal 07 al 25 memoria di costituzione &#8211; e come peraltro confermato dalla stessa ricorrente in sede di libero interrogatorio).<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 altres\u00ec pacifico che gli effetti dell\u2019atto di licenziamento comunicato all\u2019istante in data 19.9.2022 sono stati sospesi con missiva del 21.9.2022 (fatto pacifico in quanto non contestato) e differiti al termine del periodo di gravidanza \u201cquindi dopo il compimento di almeno un anno dalla nascita del bambino\u201d cos\u00ec come ammesso dalla stessa convenuta nella memoria difensiva (v. memoria di costituzione, sul punto).<\/p>\n\n\n\n<p>Sul punto, \u00e8 noto che l\u2019art. 54 del D.Lvo 26.3.2001 n. 151 stabilisce al comma 1\u00b0 che \u201cLe lavoratrici non possono essere licenziate dall\u2019inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonch\u00e9 fino al compimento di un anno di et\u00e0 del bambino\u201d e al comma 2\u00b0 che \u201cIl divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, \u00e9 tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l\u2019esistenza all\u2019epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano\u201d. La sanzione \u00e8 quella della nullit\u00e0 del licenziamento come chiaramente stabilito dal comma 5\u00b0 stesso Decreto (\u201cIl licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, \u00e9 nullo\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p>Ai fini della determinazione del periodo in cui vige per legge il divieto temporaneo di recesso, deve farsi riferimento alla presunzione legale dello stato di gravidanza prevista dall\u2019art. 4 del D.P.R. 25.11.1976 n. 1026 (Regolamento di esecuzione della Legge 30.12.1971 n. 1024 poi confluita nel D.Lvo n. 151\/2001 citato), secondo il quale \u201cPer la determinazione dell\u2019inizio del periodo di gravidanza ai fini previsti dall&#8217;art. 2, secondo comma, della legge, si presume che il concepimento sia avvenuto 300 giorni prima della data del parto, indicata nel certificato medico di cui al successivo art. 14\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Attesa la ratio della norma, che come si \u00e8 visto protegge la lavoratrice in stato di gravidanza secondo una valutazione \u201coggettiva\u201d, a tale conclusione si perviene anche nell\u2019ipotesi in cui il datore di lavoro, quando ha proceduto a licenziare la dipendente, ignorasse senza sua colpa l\u2019evento protetto (com\u2019\u00e8 avvenuto nel caso in esame in quanto il certificato \u00e8 stato prodotto solo in epoca successiva); anzi, la norma tutela a tal punto la lavoratrice anche se nell\u2019ipotesi in cui fosse quest\u2019ultima ad ignorare di essere incinta.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza sia di legittimit\u00e0 che di merito non ammettono dubbi in proposito (cfr. ad esempio Cass. Sez. Lav. 3.3.2008 n. 5749 e 6.7.2002 n. 9864).<\/p>\n\n\n\n<p>Per converso, il divieto di licenziamento durante lo stato di gravidanza non opera qualora sia motivato da ragioni che rientrino nei casi tassativamente previsti dal comma 3\u00b0 dell\u2019art. 54 D.Lvo n. 151\/2001 (gi\u00e0 art. 2 comma 3\u00b0 Legge n. 1024\/1971) e cio\u00e8:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro: ipotesi non ricorrente nel caso in esame e comunque sottoposta alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 2119 cod. civ. e 7 Legge n. 300\/1970;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice \u00e8 stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine: ipotesi non ricorrente trattandosi di contratto di lavoro a tempo indeterminato;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; di esito negativo della prova resta fermo il divieto di discriminazione di cui all\u2019articolo 4 della legge 10 aprile 1990 n. 125 e successive modificazioni: ipotesi parimenti non ricorrente;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; di cessazione dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019azienda cui essa \u00e9 addetta\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto poi alla legittimit\u00e0 del licenziamento con efficacia differita al termine del periodo di gravidanza e\/o dopo il compimento del primo anno di et\u00e0 del bambino va rimarcato l\u2019indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0, secondo cui \u00ab\u00e8 indubbiamente esatto che, quando il recesso abbia effetto differito, non \u00e8 sufficiente la conoscenza dell&#8217;atto da parte del destinatario (art. 1334 cod. civ.) affinch\u00e9 quell&#8217;effetto si produca, ravvisandosi, invece, una fattispecie complessa: conoscenza dell&#8217;atto e verificarsi della scadenza prefissata. Tuttavia, tale distinzione\u2026\u00e8 in evidente contrasto con l&#8217;art. 2, primo e secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, i quali statuiscono che &#8220;le lavoratrici non possono essere licenziate dall&#8217;inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall&#8217;art. 4 della presente legge, nonch\u00e9 fino al compimento di un anno di et\u00e0 del bambino&#8221;; che &#8220;il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio&#8230;&#8221;. Queste disposizioni, all&#8217;evidenza, intendono attuare un&#8217;energica tutela della lavoratrice &#8220;madre&#8221;, ponendo, nei periodi considerati, il divieto di licenziamento, il quale, ancorch\u00e9, in ipotesi, destinato a produrre effetto in data ad essi successiva, \u00e8, di per s\u00e8, idoneo ad arrecare grave turbamento alla lavoratrice gestante o puerpera, sia in considerazione del particolare stato fisico e psichico della donna, sia per l&#8217;inevitabile apprensione che consegue alla previsione della sicura perdita della retribuzione e dell&#8217;incertezza della sua sostituzione con altra adeguata; apprensione suscettibile di aggravamento proprio a causa di quel particolare &#8220;stato&#8221;. Tutto ci\u00f2 si verifica (o pu\u00f2 verificarsi, quanto basta) gi\u00e0 nel momento in cui l&#8217;atto di licenziamento giunge a conoscenza della destinataria, bench\u00e9 l&#8217;effetto risolutivo del rapporto di lavoro sia differito, ed \u00e8 proprio questa la &#8220;situazione negativa&#8221; che la legge intende evitare (&#8220;ratio legis&#8221;)\u00bb (cos\u00ec Cass., sez. lav., sent. n. 1526 del 13.2.1998).<\/p>\n\n\n\n<p>Tale opzione ermeneutica \u00e8 stata avallata anche da parte della giurisprudenza di merito successiva, che ha confermato l\u2019operativit\u00e0 della sanzione di nullit\u00e0 del licenziamento intimato alla lavoratrice madre durante il primo anno di vita della figlia -in assenza delle sole eccezioni previste dalla Legge e pacificamente non sussistenti nel caso di specie &#8211; ancorch\u00e9 nella lettera di licenziamento l&#8217;effetto risolutivo del rapporto di lavoro fosse stato differito ad una data successiva rispetto a quella di compimento del primo anno di et\u00e0 (Trib. Milano 15 aprile 2000, est. Cincotti, in D&amp;L 2000, 785).<\/p>\n\n\n\n<p>Del resto, siffatta interpretazione si colloca in un solco di ideale continuit\u00e0 con l\u2019orientamento espresso dalla pi\u00f9 recente giurisprudenza comunitaria, secondo cui il divieto di licenziamento della lavoratrice durante il periodo di tutela ai sensi dell&#8217;art. 10 Direttiva 92\/85Ce (concernente l&#8217;attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e delle salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento) deve essere interpretato nel senso che esso vieta non soltanto di notificare una decisione di licenziamento in ragione della gravidanza e\/o della nascita di un figlio durante il periodo stesso ma anche di prendere misure preparatorie a una tale decisione prima della scadenza di detto periodo (cos\u00ec Corte di Giustizia CE 11\/10\/2007 causa C- 460\/06, Pres. A. Rosas Rel. A.O Caoimh, in D&amp;L 2008).<\/p>\n\n\n\n<p>Dall\u2019applicazione degli enucleati principi generali alla presente fattispecie discende come logica conseguenza la declaratoria di nullit\u00e0 del licenziamento intimato alla ricorrente con  la comunicazione del 19.9.2022 (durante il periodo di gravidanza) &#8211; successivamente confermato con missiva del 21.9.2023 \u2013 bench\u00e9 con differimento dell\u2019effetto risolutivo del rapporto al termine della gravidanza e dopo il compimento del primo anno di et\u00e0 del bambino, atteso che la data della comunicazione del licenziamento risulta comunque anteriore rispetto a quella della fine della gravidanza e a quella in cui la figlia della lavoratrice \u2013nata il 24.3.2023- compir\u00e0 un anno di et\u00e0 (si veda il certificato di nascita, in atti).<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9 depone in senso contrario la successiva comunicazione emessa dalla societ\u00e0 datrice di lavoro in data 21.9.2022, con cui la stessa non ha revocato l\u2019atto di recesso datoriale ma ha semplicemente dichiarato di sospendere l\u2019efficacia del predetto licenziamento, confermando anzi l\u2019atto di recesso datoriale e differendo semplicemente l\u2019effetto risolutivo del rapporto al termine del periodo sopra indicato.<\/p>\n\n\n\n<p>Peraltro, atteso che la giustificazione addotta dalla societ\u00e0 datrice di lavoro nella comunicazione del licenziamento attiene alla prospettata necessit\u00e0 di riorganizzazione aziendale e soppressione della posizione ricoperta dalla ricorrente, si pu\u00f2 senz\u2019altro escludere la sussistenza, invero nemmeno allegata dalla societ\u00e0 resistente, di una delle eccezioni rispetto all\u2019operativit\u00e0 della sanzione di nullit\u00e0 del licenziamento intimato alla lavoratrice madre tipizzate dall\u2019art. 54, comma 3, del d. lgs. n. 151 del 2001; n\u00e9, peraltro, pu\u00f2 ritenersi con certezza che la situazione dell\u2019azienda resti invariata nel tempo.<\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte deve essere dichiarata la nullit\u00e0 del licenziamento intimato alla ricorrente con la comunicazione del 19.9.2022 &#8211; e ribadito con comunicazione del 21.9.2022 &#8211; anche se con efficacia differita nel tempo, con conseguente inefficacia dello stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Deve essere, invece, dichiarata la inammissibilit\u00e0 della domanda nella parte relativa alla richiesta di reintegra nel posto di lavoro essendo la ricorrente ancora alle dipendenze della societ\u00e0 convenuta, come risultante dalla documentazione in atti e come, peraltro, confermato dalla stessa istante in sede di libero interrogatorio (\u201c. Attualmente sono ancora dipendente della societ\u00e0 M R E , sono nel periodo di interdizione facoltativa. Ho fatto anche domanda da congedo parentale, la quale \u00e8 stata anche accolta\u2026.. Al termine del periodo di interdizione obbligatoria dovevo tornare a lavoro ma ho presentato la domanda di congedo parentale \u2013 v. dichiarazioni rese dalla ricorrente all\u2019udienza del 17.10.2023). Per le medesime ragioni nulla pu\u00f2 essere riconosciuto all\u2019istante a titolo risarcitorio, non avendo la ricorrente ricevuto alcun danno attuale dall\u2019atto di licenziamento \u2013 si ripete &#8211; con efficacia differita nel tempo, avendo l\u2019istante sempre continuato ad essere alle dipendenze della convenuta ed avendo, invero, percepito tutto quanto alla stessa spettante (v. buste paga, flussi uniemens inviati all\u2019I.N.P.S. e accoglimento della domanda di congedo parentale, in atti).<\/p>\n\n\n\n<p>Le spese processuali seguono per met\u00e0 la soccombenza prevalente della societ\u00e0 resistente e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore indeterminato della causa e dell\u2019assenza di attivit\u00e0 istruttoria; la restante parte delle spese pu\u00f2 essere compensata in ragione del rigetto del capo di domanda avente ad oggetto la domanda di reintegra e di quello concernente la domanda risarcitoria<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">P.Q.M.<\/p>\n\n\n\n<p>disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, cos\u00ec definitivamente provvede:<\/p>\n\n\n\n<p>-dichiara la nullit\u00e0 del licenziamento intimato alla ricorrente con la comunicazione del 19.9.2022 &#8211; e ribadito con successiva missiva del 21.9.2022 &#8211; e, per l\u2019effetto, lo dichiara inefficace;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; dichiara inammissibile la restante parte della domanda;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; condanna la societ\u00e0 convenuta al pagamento in favore della ricorrente di \u00bd delle spese di lite liquidate \u2013 in tale misura gi\u00e0 ridotta \u2013 in euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; compensa le restanti spese.<\/p>\n\n\n\n<p>Si comunichi<\/p>\n\n\n\n<p>Aversa, 21.11.2023<\/p>\n\n\n\n<p>Il Giudice<\/p>\n\n\n\n<p>Fabiana Colameo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1998,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33,5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Divieto di licenziamento della lavoratrice fino ad un anno di vita del bambino<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Licenziamento lavoratrice in stato di gravidanza effetti del licenziamento differiti ad una data successiva rispetto a quella di compimento delprimo anno di et\u00e0\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2024\/01\/05\/divieto-di-licenziamento-della-lavoratrice-fino-ad-un-anno-di-vita-del-bambino-tribunale-di-napoli-sentenza-del-23-novembre-2023\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Divieto di licenziamento della lavoratrice fino ad un anno di vita del bambino\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Licenziamento lavoratrice in stato di gravidanza effetti del licenziamento differiti ad una data successiva rispetto a quella di compimento delprimo anno di et\u00e0\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2024\/01\/05\/divieto-di-licenziamento-della-lavoratrice-fino-ad-un-anno-di-vita-del-bambino-tribunale-di-napoli-sentenza-del-23-novembre-2023\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/osservatoriodiscriminaz\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2024-01-05T21:39:15+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-01-05T21:40:22+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/pexels-matilda-wormwood-7485265.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"8092\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"5395\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tempo di lettura stimato\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"12 minuti\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\",\"description\":\"Monitoraggio della giurisprudenza italiana in tema di diritto antidiscriminatorio\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2024\/01\/05\/divieto-di-licenziamento-della-lavoratrice-fino-ad-un-anno-di-vita-del-bambino-tribunale-di-napoli-sentenza-del-23-novembre-2023\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/pexels-matilda-wormwood-7485265.jpg\",\"contentUrl\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/pexels-matilda-wormwood-7485265.jpg\",\"width\":8092,\"height\":5395},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2024\/01\/05\/divieto-di-licenziamento-della-lavoratrice-fino-ad-un-anno-di-vita-del-bambino-tribunale-di-napoli-sentenza-del-23-novembre-2023\/#webpage\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2024\/01\/05\/divieto-di-licenziamento-della-lavoratrice-fino-ad-un-anno-di-vita-del-bambino-tribunale-di-napoli-sentenza-del-23-novembre-2023\/\",\"name\":\"Divieto di licenziamento della lavoratrice fino ad un anno di vita del bambino\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2024\/01\/05\/divieto-di-licenziamento-della-lavoratrice-fino-ad-un-anno-di-vita-del-bambino-tribunale-di-napoli-sentenza-del-23-novembre-2023\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2024-01-05T21:39:15+00:00\",\"dateModified\":\"2024-01-05T21:40:22+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\"},\"description\":\"Licenziamento lavoratrice in stato di gravidanza effetti del licenziamento differiti ad una data successiva rispetto a quella di compimento delprimo anno di et\\u00e0\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2024\/01\/05\/divieto-di-licenziamento-della-lavoratrice-fino-ad-un-anno-di-vita-del-bambino-tribunale-di-napoli-sentenza-del-23-novembre-2023\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2024\/01\/05\/divieto-di-licenziamento-della-lavoratrice-fino-ad-un-anno-di-vita-del-bambino-tribunale-di-napoli-sentenza-del-23-novembre-2023\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2024\/01\/05\/divieto-di-licenziamento-della-lavoratrice-fino-ad-un-anno-di-vita-del-bambino-tribunale-di-napoli-sentenza-del-23-novembre-2023\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2024\/01\/05\/divieto-di-licenziamento-della-lavoratrice-fino-ad-un-anno-di-vita-del-bambino-tribunale-di-napoli-sentenza-del-23-novembre-2023\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2024\/01\/05\/divieto-di-licenziamento-della-lavoratrice-fino-ad-un-anno-di-vita-del-bambino-tribunale-di-napoli-sentenza-del-23-novembre-2023\/\",\"name\":\"Divieto di licenziamento della lavoratrice fino ad un anno di vita del bambino, Tribunale di Napoli, sentenza del 23 novembre 2023.\"}}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\",\"name\":\"Jennifer Michelotti\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#personlogo\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Jennifer Michelotti\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1993"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1993"}],"version-history":[{"count":6,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1993\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2000,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1993\/revisions\/2000"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1998"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1993"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1993"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1993"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}