{"id":204,"date":"2015-10-16T18:59:48","date_gmt":"2015-10-16T16:59:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=204"},"modified":"2016-01-20T17:50:43","modified_gmt":"2016-01-20T16:50:43","slug":"204","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/16\/204\/","title":{"rendered":"Discriminazione orientamento sessuale, Corte D&#8217;appello di Brescia, sentenza 11 dicembre 2014"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">R E P U B B L I C A I T A L I A N A<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O<\/p>\n<p>La Corte d\u2019Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.:<br \/>\nDott. Antonella NUOVO Presidente<br \/>\nDott. Antonio MATANO Consigliere<br \/>\nDott. Giuseppina FINAZZI Consigliere rel.<br \/>\nha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">S E N T E N Z A<\/p>\n<p>nella causa civile promossa in grado d\u2019appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 05\/09\/2014 iscritta al n. 399\/2014 R.G. Sezione Lavoro e posta in discussione all\u2019udienza collegiale del 11\/12\/2014<br \/>\nd a<br \/>\nT. C, rappresentato e difeso dall\u2019Avv.to Piero GIULIANI di Milano e dall\u2019Avv.to Giorgio TAORMINA di Roma,<br \/>\nnonch\u00e9 dall\u2019Avv.to Roberto MERLINI di Brescia, domiciliatario giusta delega agli atti.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">RICORRENTE APPELLANTE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">c o n t r o<\/p>\n<p>ASSOCIAZIONE AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI \u2013 RETE LENFORD, in persona del Presidente e del legale Rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall\u2019Avv.to Caterina CAPUT di Roma, dall\u2019Avv.to Alberto GUARISO di Milano e dall\u2019Avv.to Ippolita SFORZA di Brescia, quest\u2019ultimo domiciliatario giusta delega a margine della memoria.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">RESISTENTE APPELLATA<\/p>\n<p>In punto: appello a ordinanza n. 791\/14 del 06\/08\/2014 del Tribunaledi Bergamo.<br \/>\nConclusioni:<br \/>\nDel ricorrente appellante:<br \/>\nCome da ricorso<br \/>\nDel resistente appellato:<br \/>\nCome da memoria<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/p>\n<p>Con ricorso ai sensi del rito speciale (e non del lavoro) di cui al combinato disposto dell\u2019art.28 d.lgs.150\/2011 e dell\u2019art.702 bis c.p.c., avanti al Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, la Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI Rete Lenford, dopo aver convenuto l\u2019avvocato C. T., ha agito per ottenere l\u2019accertamento del carattere discriminatorio delle dichiarazioni rese dal professionista nel corso di un\u2019intervista durante il programma radiofonico \u201cLa Zanzara\u201d, e consistenti nell\u2019aver in pi\u00f9 occasioni affermato di non voler assumere nel proprio studio avvocati, altri collaboratori e\/o lavoratori omossessuali, nonch\u00e9 la correlata tutela legale (risarcitoria e in forma specifica, con rimozione degli effetti ai sensi del cit.art.28 del d.lgs.150\/2011).<br \/>\nCon ordinanza del 6 agosto 2014, il giudice ha accolto il ricorso e ha dichiarato il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall\u2019avvocato T., ordinando allo stesso la pubblicazione, a sue spese, di un estratto dello stesso provvedimento, in formato idoneo a garantire adeguata pubblicit\u00e0, su \u201cIl Corriere delle Sera\u201d, autorizzando l\u2019Associazione ricorrente, in caso di inottemperanza, a provvedere direttamente alla pubblicazione, con diritto di rivalsa nei suoi confronti per le spese sostenute.<br \/>\nHa altres\u00ec condannato il convenuto al pagamento in favore dell\u2019Associazione della somma di \u20ac 10.000,00, a titolo di risarcimento del danno. Ha infine condannato lo stesso al pagamento delle spese di lite.<br \/>\nAvverso questo provvedimento, l\u2019avv.C. T. ha proposto appello ai sensi dell\u2019art.702 quater c.p.c., censurando la decisione sotto vari profili, di rito e di merito. Sotto un primo profilo, ha criticato la decisione laddove, anche d\u2019ufficio, non aveva rilevato il difetto di legittimazione processuale ad agire e anche sostanziale dell\u2019Associazione ricorrente, non potendo la stessa considerarsi ente esponenziale di diritti e\/o interessi diffusi.<br \/>\nHa poi eccepito l\u2019incompetenza funzionale del giudice adito, con conseguente nullit\u00e0 del procedimento e dell\u2019ordinanza impugnata, ai sensi dell\u2019art.158 c.p.c.. Ed ancora, ha pure contestato le statuizioni del giudice di primo grado che avevano respinto l\u2019eccezione di nullit\u00e0 delricorso, per mancanza dell\u2019avvertimento previsto dal numero 7 dell\u2019art.163, comma secondo, c.p.c..<br \/>\nQuanto al merito ha sostenuto l\u2019erroneit\u00e0 della pronuncia, deducendo l\u2019inesistenza di un comportamento discriminatorio \u201cdiretto\u201d, la non corretta interpretazione e applicazione dell\u2019art.2, d.lgs.216\/2003, la violazione dell\u2019art.3 di quest\u2019ultimo decreto e il difetto di motivazione.<br \/>\nHa sollevato questione di illegittimit\u00e0 costituzionale del combinato disposto degli artt.2, lett.a) e b) e dell\u2019art.3, lett.a) del cit.d.lgs.216, in relazione all\u2019art.21 della Costituzione.<br \/>\nHa sostenuto l\u2019erronea applicazione del principio dell\u2019onere della prova, per come disciplinato dall\u2019art.28, comma 4, del d.lgs.150\/2011.<br \/>\nInfine, ha censurato anche le statuizioni in ordine al risarcimento del danno, negandone la sussistenza e sostenendo non essere le stesse il frutto di alcun prudente contemperamento e mediazione tra i vari fattori incidenti sul danno.<br \/>\nDopo aver impugnato la decisione anche con riferimento alla propria condanna alle spese di lite e alla loro quantificazione, ha concluso, in via principale, per l\u2019annullamento del procedimento di primo grado e\/o dell\u2019ordinanza impugnata;\u037e in via subordinata, per la riforma dell\u2019ordinanza, con dichiarazione dell\u2019infondatezza del ricorso, ovvero, per l\u2019accoglimento della questione di costituzionalit\u00e0 e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, ovvero ancora, per la modifica delle statuizioni in materia di risarcimento del danno e di spese di lite.<br \/>\nLa Associazione Avvocatura Per i Diritti LGBTI \u2013 Rete Lenford si \u00e8 costituita tempestivamente in giudizio ed ha resistito al gravame.<br \/>\nAll\u2019esito dell\u2019odierna udienza, la causa \u00e8 stata discussa e trattenuta in decisione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">MOTIVI DELLA DECISIONE<\/p>\n<p>L\u2019appello non pu\u00f2 trovare accoglimento.<br \/>\nI fatti oggetto di giudizio sono sostanzialmente pacifici e il loro sintetico richiamo pu\u00f2 essere utile per meglio comprendere il contenuto delle plurime questioni dibattute dalle parti e la relativa soluzione.<br \/>\nL\u2019avv.C. T. nel corso della trasmissione radiofonica \u201cLa Zanzara\u201d del 16-10-2013, intervistato dal conduttore, ha rilasciato una serie di dichiarazioni riguardanti l\u2019omosessualit\u00e0.<br \/>\nDopo aver esordito con frasi quali \u201cse la tenga lei l\u2019omosessualit\u00e0, io non ne ho alcune, n\u00e9 simpatia, n\u00e9 antipatia, non me ne frega niente, l\u2019importante \u00e8 che non mi stiano intorno\u201d \u201c\u2026 mi danno fastidio\u201d, alla considerazione del conduttore, \u201cma lei \u00e8 circondato da omosessuali, lei purtroppo \u00e8 circondato, purtroppo per lei, perch\u00e9 la quota di popolazione \u00e8 sempre quella\u201d, l\u2019avvocato ha risposto \u201cs\u00ec vabb\u00e8 intanto io ad esempio nel mio studio faccio una cernita adeguata in modo tale che questo non accada\u201d.<br \/>\nAll\u2019incalzare del conduttore che ha replicato \u201ccio\u00e8 non ho capito, lei, se uno \u00e8 omossessuale, non lo assume nel suo studio?\u201d, l\u2019avvocato ha confermato \u201cah sicuramente no, sicuramente no\u201d.<br \/>\nIl conduttore ha quindi continuato esclamando \u201cma professore, ma questa \u00e8 discriminazione \u2026 \u00e8 discriminazione questa roba qua \u2026\u201d e l\u2019appellante ha risposto \u201cbeh vabb\u00e8 sar\u00e0 discriminazione, a me non me ne frega niente\u201d.<br \/>\nLa conversazione \u00e8 quindi proseguita e l\u2019avv. T. dopo aver chiarito di rispettare \u201cqueste persone\u201d, all\u2019ulteriore affermazione del conduttore \u201cognuno stia a casa sua, d\u2019accordo, ma uno che vuole lavorare da lei, lei non pu\u00f2 mettere il paletto &lt;non deve essere frocio&gt;, \u2026\u201d, ha ripetuto \u201cno, no io metto questo paletto s\u00ec, eh c\u2019\u00e8 questo paletto, mi dispiace per lei perch\u00e9 credo che vorrebbe fare un po\u2019 di pratica da avvocato ma \u2026\u201d.<br \/>\nEd ancora, il professionista, anche dopo l\u2019intervento del co-conduttore, ha persistito con dichiarazioni di questo tenore, lasciando intuire che non avrebbe mai reclutato, ad esempio, il miglior avvocato sulla piazza, laureato a Yale, ma omosessuale: \u201cperch\u00e9 lo devo prendere, faccia l\u2019avvocato se \u00e8 cos\u00ec bravo e cos\u00ec, diciamo, cos\u00ec capace di fare l\u2019avvocato si apra un bello studio per conto suo e si fa la professione dove meglio crede. Da me non \u2026 mi dispiace turberebbe l\u2019ambiente, sarebbe una situazione di grande difficolt\u00e0\u201d.<br \/>\nL\u2019Associazione appellata, preso atto delle riportate dichiarazioni, ha quindi promosso l\u2019odierno procedimento, chiedendo l\u2019accertamento del loro carattere discriminatorio, con la correlata tutela legale.<br \/>\n1) Ci\u00f2 premesso quanto ai fatti, e partendo dalla prima questione sollevata dall\u2019appellante, questi lamenta che il giudice di primo grado non abbia rilevato, anche d\u2019ufficio, il difetto di legittimazione ad agire, sostanziale e processuale, dell\u2019Associazione ricorrente.<br \/>\nDeduce che questa sarebbe costituita esclusivamente da avvocati e praticanti avvocati, per quanto con lo scopo di contribuire a sviluppare e diffondere la cultura e il rispetto dei diritti delle persone LGBT, e anche di offrire tutela giudiziaria, attraverso il coordinamento e la gestione di una rete di avvocati, ai soggetti vittime di condotte discriminatorie dovute alle tendenze sessuali.<br \/>\nSostiene, dunque, che l\u2019Associazione non sarebbe costituita come ente esponenziale di diritti e\/o interessi diffusi, in particolare delle persone che intende assistere e quindi non avrebbe capacit\u00e0 di essere parte del presente giudizio e legittimazione ad agire non essendo rappresentativa del diritto o dell\u2019interesse asseritamente leso.<br \/>\nL\u2019assunto non pu\u00f2 essere condiviso.<br \/>\nPremesso che l\u2019eccezione in esame, alla luce di un orientamento abbastanza consolidato della giurisprudenza di legittimit\u00e0, pu\u00f2 essere sollevata anche nel presente grado di giudizio, l\u2019art.5 del d.lgs.216\/2003, di attuazione della direttiva 2000\/78\/CE per la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazioni e di condizioni di lavoro, al comma 1, sancisce che \u201cle organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell&#8217;interesse leso, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullit\u00e0, sono legittimate ad agire ai sensi dell&#8217;articolo 4 (per la tutela giurisdizionale), in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui \u00e8 riferibile il comportamento o l&#8217;atto discriminatorio\u201d.<br \/>\nAl comma 2, aggiunge che \u201ci soggetti di cui al comma 1 sono altres\u00ec legittimati ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione\u201d.<br \/>\nCome fondatamente osservato dalla difesa dell\u2019Associazione appellata, \u00e8 il legislatore stesso che attribuendo legittimazione ad agire nel processo alle associazioni rappresentative del diritto o dell\u2019interesse leso, non soltanto quando le stesse agiscano in nome e per conto, ma anche quando agiscano a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, e anche quando la discriminazione sia collettiva e non siano ancora individuabili le persone lese, si diceva, \u00e8 il legislatore medesimo a qualificare dette associazioni come enti \u201cesponenziali\u201d.<br \/>\nE ci\u00f2 che caratterizza queste associazioni non \u00e8 necessariamente l\u2019appartenenza dei singoli associati alla categoria dei soggetti lesi dalla discriminazione collettiva, bens\u00ec lo scopo che le stesse si prefiggono e per il quale sono state costituite dai singoli associati.<br \/>\nIn altri termini, le associazioni in questione per essere legittimate ad agire giudizialmente non devono essere costituite da soggetti portatori dell\u2019interesse che difendono, ma devono avere quale fine da perseguire quello della tutela di questo interesse.<br \/>\nSi tratta in sostanza di quei soggetti collettivi che operano sul territorio nazionale a difesa dell\u2019effettivit\u00e0 del principio di non discriminazione e che, appunto, si prefiggono di spiegare la loro azione con riferimento ad uno dei fattori possibile fonte di discriminazione e che, da questo punto di vista, aggrega una determinata categoria di soggetti (quale appunto, come nella specie, quello dell\u2019orientamento sessuale della persona).<br \/>\nSi tratta delle associazioni portatrici dei c.d. \u201cinteressi collettivi\u201d, interessi cio\u00e8 facenti capo ad una determinata categoria di soggetti e che, diversamente dai c.d. interessi diffusi (che sono interessi generali adespoti, cio\u00e8 privi di un loro portatore), si qualificano proprio perch\u00e9 pur essendo comuni ad una collettivit\u00e0 definita o definibile, fanno capo ad soggetto, appunto, l\u2019associazione, che ne se ne fa portatore (l\u2019ente esponenziale).<br \/>\nQuesta \u00e8 senz\u2019altro la lettura preferibile della norma in quanto \u00e8 quella pi\u00f9 aderente al contenuto della direttiva CE (2000\/78) di cui la stessa \u00e8 attuazione, e precisamente dell\u2019art.9, ove si evoca espressamente il ruolo delle \u201cassociazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche \u2026 che abbiano interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate\u201d.<br \/>\nAssociazioni e organizzazioni, quindi, che non necessariamente devono essere \u201crappresentative\u201d del diritto o dell\u2019interesse leso, nell\u2019accezione pi\u00f9 ristretta del termine, e cio\u00e8 in quanto costituite dai portatori di un diritto individuale o di un interesse individuale coincidente con quello dell\u2019associazione, ma che devono essere unicamente portatrici dell\u2019interesse \u201ccollettivo\u201d leso.<br \/>\nDel resto, trattandosi di controversia che impinge su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza comunitaria, la legittimazione ad agire, e quindi le norme che la regolano, va interpretata nella misura pi\u00f9 lata possibile, giacch\u00e9 ci\u00f2 impongono i principi europei di leale cooperazione (che conformano il giudice nazionale come giudice decentrato dell\u2019Unione Europea) e il rispetto dei canoni di interpretazionecodificati dalla nota sentenza della Corte di Giustizia Rewe, di effettivit\u00e0 e di equivalenza.<br \/>\nSolo in questo modo, infatti, si consente alla norma europea di spiegare la sua massima efficacia. D\u2019altro canto, come l\u2019associazione appellata non ha mancato di sottolineare, inizialmente, il legislatore nazionale aveva attribuito la legittimazione ad agire unicamente alle rappresentanze sindacali, ma questa trasposizione risult\u00f2 riduttiva rispetto alla prescrizione del cit.art.9 della Direttiva e pertanto, a seguito della correlata procedura di infrazione aperta a carico dello Stato Italiano, la violazione \u00e8 stata sanata con la legge n.101\/2008 che ha appunto esteso le previsioni dell\u2019art.5 anche alle \u201cassociazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell&#8217;interesse leso\u201d.<br \/>\nNel caso di specie l\u2019organismo appellato \u00e8 un\u2019associazione che si occupa della tutela dei diritti e degli interessi delle persone omossessuali. L\u2019art.2 dello statuto della stessa, riguardante \u201cl\u2019oggetto e lo scopo\u201d, sancisce che: \u201cl\u2019associazione ha lo scopo di contribuire a sviluppare e diffondere la cultura e il rispetto dei diritti delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali e intersessuali (LGBT), a livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale, e in particolare di promuoverne lo studio, la conoscenza e la difesa tra tutti gli operatori dei diritto, sollecitando l\u2019attenzione del mondo giudiziario verso il rispettodelle diversit\u00e0\u201d (punto 2.1).<br \/>\nPrecisa, tra l\u2019altro, che \u201cl\u2019associazione al fine di promuovere, affermare e tutelare i diritti e gli interessi delle persone LGBTI: a) coordina e gestisce la formazione di una rete di avvocati, di cui fanno parte anche i soci e le socie, professionisti o studiosi \u2026;\u037e b) favorisce e promuove la tutela giudiziaria, nonch\u00e9 l\u2019utilizzazione degli strumenti di tutela collettiva, presso le Corti nazionali e internazionali;\u037e \u2026\u201d. L\u2019Associazione convenuta ha anche dedotto, e in punto non vi sono state contestazioni da parte dell\u2019appellante, di svolgere una imponente attivit\u00e0 di formazione, informazione e sensibilizzazione sul tema dei diritti alle persone e delle coppie omossessuali, e di aver curato la pubblicazione di diversi volumi in tema; nonch\u00e9 di avere offerto, tramite gli avvocati associati, consulenza legale a diversi cittadini omossessuali in tema di discriminazione, arrivando ad ottenere anche pronunce della Corte Costituzionale (n.138\/2010) e della Corte di Cassazione (n.4184\/2012) in materia di matrimonio tra persone dello stesso sesso.<br \/>\nIn definitiva, l\u2019associazione appellata deve certamente ricondursi nel novero delle associazioni rappresentative dell\u2019interesse leso di cui al cit.art. 5 del d.lgs. 216\/2003, secondo l\u2019interpretazione qui sostenuta.<br \/>\nVa quindi affermata la legittimazione ad agire e processuale della stessa (rientrando nello scopo e nei finidell\u2019associazione anche quello specifico di promuovere la tutela giudiziaria dei diritti delle persone LGBTI e l\u2019utilizzazione degli strumenti di tutela collettiva, presso le corti nazionali e internazionali).<br \/>\n2) L\u2019avv.T., con il secondo motivo di appello, si duole che il giudice di primo grado non abbia rilevato d\u2019ufficio la propria incompetenza funzionale.<br \/>\nLa doglianza \u00e8 priva di fondamento.<br \/>\nAnzitutto, non \u00e8 dato comprendere se l\u2019appellante intenda sostenere che nella specie sarebbe competente il giudice ordinario, come pare implicitamente prospettato, una volta esclusa la competenza per materia del giudice del lavoro. In ogni caso, l&#8217;art.28 del d.lgs. n.150\/11, pur introducendo un rito speciale diverso da quello del lavoro, non contiene alcuna espressa indicazione in ordine ad una riserva di competenza in favore del giudice civile ordinario, per cui, sotto lo specifico profilo deve necessariamente farsi riferimento alle disposizioni generali in materia di competenza.<br \/>\nOrbene, l&#8217;art.414 c.p.c. espressamente dispone che le controversie previste dall&#8217;art.409 c.p.c. sono decise dal giudice del lavoro e, nel caso di specie, la domanda ha ad oggetto una controversia in materia, latamente, di assunzione o instaurazione di rapporti di collaborazione e pi\u00f9 specificatamente la natura discriminatoria del prospettato non avvenuto reclutamento dilavoratori con particolare tendenza sessuale e individuabili collettivamente.<br \/>\nSussiste pertanto la competenza per materia del giudice del lavoro.<br \/>\nSoltanto per completezza, merita rilevare che comunque anche nel caso in cui la competenza appartenesse al giudice ordinario, nella specie si porrebbe unicamente un problema di rispetto delle disposizioni tabellari, riguardanti l\u2019assegnazione degli affari all\u2019interno del Tribunale e non una questione di competenza.<br \/>\nEd invero, \u00e8 principio costantemente affermato dalla Corte di Cassazione che la ripartizione delle funzioni fra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie di un organo giudicante \u00e8 estranea al concetto di competenza e attiene unicamente alla distribuzione degli affari all&#8217;interno dello stesso ufficio.<br \/>\n3) Con il terzo motivo di gravame, l\u2019appellante censura la decisione di primo grado, laddove ha respinto l\u2019eccezione di nullit\u00e0 del ricorso, mancando nell\u2019atto l\u2019avvertimento di cui all\u2019art.163, n.7, c.p.c..<br \/>\nAnche questo motivo non pu\u00f2 trovare accoglimento.<br \/>\nE\u2019 pacifico in causa che l\u2019avv. T., costituendosi nel giudizio di primo grado, oltre ad eccepire la nullit\u00e0 dell\u2019atto introduttivo del giudizio per mancanza dell\u2019avvertimento di cui all\u2019art.163, n.7. c.p.c., si \u00e8 difeso anche nel merito. Questo \u00e8 sufficiente a far ritenere sanato il vizio lamentato.<br \/>\nEd invero, in argomento non si pu\u00f2 che richiamare e aderire al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimit\u00e0 secondo cui la norma dell&#8217;art. 164 c.p.c., comma 3, quando, nonostante la costituzione del convenuto in presenza di nullit\u00e0 della citazione relative alla vocatio in ius (quali l&#8217;inosservanza del temine di comparizione e l&#8217;omissione dell&#8217;avvertimento dell&#8217;art. 163 c.p.c., n. 7), esclude che si verifichi la sanatoria del vizio della citazione per effetto della costituzione, qualora il convenuto costituendosi eccepisca tale nullit\u00e0 (imponendo al giudice di fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione), suppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla formulazione dell&#8217;eccezione di nullit\u00e0.<br \/>\nIl dovere del giudice di provvedere a tale fissazione \u00e8, infatti, ricollegato non ad un&#8217;istanza del convenuto, ma direttamente all&#8217;atteggiamento dello stesso di proposizione dell&#8217;eccezione. Ne deriva che se il convenuto costituendosi svolga le sue difese, il presupposto per l&#8217;applicazione della norma non sussiste.<br \/>\nIl legislatore, invero, non avendo richiesto un&#8217;istanza del convenuto in aggiunta all&#8217;eccezione, ha inteso ricollegare il dovere di fissazione di nuova udienza ad una costituzione finalizzata alla sola formulazione dell&#8217;eccezione e non anche aduna costituzione che alla formulazione dell&#8217;eccezione accompagni lo svolgimento delle difese.<br \/>\nSe cos\u00ec fosse, la fissazione dell&#8217;udienza dovrebbe avere luogo pur in presenza di una difesa completamente articolata, come nel caso di specie, e finirebbe per essere priva di scopo. D&#8217;altro canto, una volta considerato che il convenuto che si sia visto notificare una citazione inosservante del termine a comparire o senza l&#8217;avvertimento ai sensi dell&#8217;art. 163 c.p.c., n. 7, pu\u00f2 scegliere di costituirsi e sanare la nullit\u00e0 della citazione oppure di non costituirsi e lasciare che il giudice la rilevi oppure ancora costituirsi e limitarsi ad eccepirla, lo spettro di tali possibilit\u00e0, rimettendo al convenuto la decisione su come reagire di fronte alla nullit\u00e0, esclude che egli abbia una quarta possibilit\u00e0, cio\u00e8 di costituirsi, eccepire la nullit\u00e0 e svolgere contemporaneamente le sue difese.<br \/>\nSi aggiunga che, essendo la fissazione di una nuova udienza finalizzata ad assicurare che l&#8217;esercizio del diritto di difesa fruisca del termine a comparire o dell&#8217;avvertimento siccome ritenuto astrattamente necessari dal legislatore al rispetto del diritto di difesa, consentire al convenuto di costituirsi e svolgere l&#8217;eccezione e nel contempo le sue difese significa rimettere a lui lo spostamento dell&#8217;udienza, in chiara contraddizione con il fatto che, nonostante la nullit\u00e0, ha svolto le sue difese, pur potendolo non fare.<br \/>\nSe la norma in esame si leggesse nel senso voluto dall\u2019appellante e qui non condiviso, la fissazione della nuova udienza nel rispetto dei termini assumerebbe il valore di una concessione al convenuto di un termine per integrare le sue difese, ma, poich\u00e9 il legislatore parla di udienza nel rispetto di termini, tale udienza assume rispetto al convenuto la stessa funzione di quella indicata nella citazione e, dunque, di un&#8217;udienza in relazione alla quale il suo comportamento \u00e8 regolato dagli artt. 166 e 167 c.p.c., e non di un&#8217;udienza rispetto alla quale dovranno integrarsi le difese.<br \/>\nSi aggiunga ancora che l&#8217;opposta soluzione, qualora le difese gi\u00e0 svolte dal convenuto evidenzino in rito o nel merito ragioni di rigetto della domanda, finirebbe per comportare che la fissazione della nuova udienza, in quanto doverosa, impedirebbe al giudice di ravvisare le condizioni per la maturit\u00e0 della causa per la decisione a favore dello stesso convenuto (cfr. in motivazione la recente Cass.21910\/2014, citata pure dall\u2019Associazione appellata).<br \/>\nTutte queste considerazioni non risultano esaminate dall&#8217;unico precedente della Suprema Corte in senso contrario, cio\u00e8 da Cass. n. 12129 del 2004, dalla cui lettura, peraltro, non emerge se la costituzione del convenuto di cui nella specie si trattava fosse stata accompagnata da immediato svolgimento delle difese oppure queste &#8211; come parrebbe &#8211; fossero state svolte successivamente, avendo il giudice invitato le parti a precisare le conclusioni. Anche in argomento, pertanto, l\u2019ordinanza impugnata merita conferma.<br \/>\n4) Venendo ora al merito e in particolare ai motivi di appello riguardanti l\u2019asserita insussistenza della condotta discriminatoria, l\u2019eccezione di illegittimit\u00e0 costituzionale degli art.2 e 3 del d.lgs.216\/2003 e la dedotta erronea applicazione del principio dell\u2019onere della prova, si tratta di motivi che meritano una trattazione congiunta, attesa la loro connessione e stretta interdipendenza.<br \/>\nL\u2019appellante deduce, in sintesi, che nel suo caso non sarebbe stata integrata alcuna discriminazione diretta, come affermato dal giudice di primo grado, in quanto l\u2019art.2, lett.a, d.lgs.216\/2003, laddove dispone che la fattispecie discriminatoria \u00e8 integrata quando una persona \u00e8 trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata un\u2019altra in una situazione analoga, postulerebbe la comparazione tra situazioni omogenee e non meramente astratte, diversamente quindi da quanto avvenuto nella vicenda per cui \u00e8 causa, non essendo in corso nel proprio studio assunzioni di alcun tipo.<br \/>\nInoltre, essendosi riferite le sue dichiarazioni specificamente agli avvocati, neppure sarebbe ipotizzabile il sorgere di un rapporto di qualsivoglia genere, rimanendo l\u2019avvocato un libero professionista anche quando inserito in uno studio legale. Sostiene poi che nel caso in cui le disposizioni normative in parola fossero interpretate diversamente, risolvendosi in una mera manifestazione del pensiero, si porrebbe un problema di costituzionalit\u00e0 delle stesse per contrasto con l\u2019art.21 della Costituzione, che garantisce e tutela la liber\u00e0 di opinione.<br \/>\nEspone infine, per quanto attiene alla ripartizione degli oneri probatori, che diversamente da quanto statuito dal giudice di prime cure, l\u2019art.28, comma quarto, del d.lgs.150\/2011, subordinerebbe \u201cl\u2019inversione\u201d dell\u2019onere della prova alla circostanza che l\u2019attore fornisca elementi di fatto dai quali poter desumere il comportamento discriminatorio, elementi nella specie non offerti dall\u2019Associazione ricorrente, la quale avrebbe fondato la fattispecie discriminatoria unicamente sulle dichiarazioni da lui rilasciate senza fornire alcuna prova del fatto che fossero in corso assunzioni nel suo studio.<br \/>\nNessuna delle doglianze pu\u00f2 trovare accoglimento.<br \/>\nL\u2019art.2, lett.a, del d.lgs. 216\/2003, dispone che si ha \u201cdiscriminazione diretta quando per religione, per convinzioni personali, per handicap, per et\u00e0 o per orientamento sessuale, una persona \u00e8 trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un\u2019altra in una situazione analoga\u201d.<br \/>\nSi \u00e8 gi\u00e0 detto che la norma \u00e8 la trasposizione dei principi della direttiva 2000\/78 CE in materia di parit\u00e0 di trattamento nell\u2019occupazione e di condizioni di lavoro.<br \/>\nE\u2019 indubbio pertanto che, per le ragioni anticipate sopra (i principi europei di leale cooperazione che conformano ilgiudice nazionale come giudice decentrato dell\u2019Unione Europea, impongono il rispetto dei canoni di interpretazione codificati dalla gi\u00e0 citata sentenza della Corte di Giustizia Rewe, di effettivit\u00e0 e di equivalenza, anche al fine di consentire alla norma europea di spiegare la sua massima efficacia), la sua interpretazione non possa prescindere, ma anzi debba essere conforme a quella data a livello europeo.<br \/>\nSoccorrono a tal fine le sentenze della Corte di Giustizia citate dal giudice di primo grado e anche dall\u2019Associazione appellata, che hanno fornito in tema argomenti utili e dai quali \u00e8 difficile discostarsi (cfr.sentenza nella causa Asociatia Accept C- 81\/12 e nella causa Feryn NV C-54\/07).<br \/>\nIn particolare, la sentenza Feryn ha affermato un quadro esegetico decisivo ai fini che qui interessano.<br \/>\nIn quell\u2019occasione il giudice nazionale di primo grado aveva sottoposto al vaglio della Corte di Giustizia un\u2019interpretazione della direttiva 2000\/43\/CE (gemella della direttiva 2000\/78, attuata dalle norme qui in esame), analoga a quella sostenuta dall\u2019avv.T., e cio\u00e8 che non sarebbero state configurabili situazioni analoghe comparabili in modo specifico e concreto, non essendo in corso assunzioni di alcun tipo da parte del datore di lavoro che aveva dichiarato pubblicamente nell\u2019ambito di una campagna di assunzione, che non sarebbero state accettate le candidature delle persone di una determinata origine etnica. Il giudice nazionale aveva sostenuto che sino a che il datore di lavoro non dava seguito alle proprie affermazioni discriminatorie, la discriminazione doveva considerarsi soltanto ipotetica e non poteva pertanto ricondursi nell\u2019alveo di applicazione della citata direttiva, in materia di discriminazione diretta (2000\/43\/CE).<br \/>\nLa Corte di Giustizia ha escluso questa interpretazione, sposando la tesi dell\u2019Avvocato Generale e affermando che \u201cil fatto che un datore di lavoro dichiari pubblicamente che non assumer\u00e0 lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale configura una discriminazione diretta nell\u2019assunzione ai sensi dell\u2019art.2, n.2, lett.a), della direttiva 2000\/43, in quanto siffatte dichiarazioni sono idonee a dissuadere fortemente determinati candidati dal presentare le proprie candidature e, quindi, a ostacolarne l\u2019accesso al mercato del lavoro\u201d.<br \/>\nCome efficacemente esposto dall\u2019Avvocato Generale, nelle proprie conclusioni, al fine di meglio comprendere perch\u00e9 la Corte di Giustizia sia giunta a questa conclusione, \u00e8 certo che un\u2019interpretazione della direttiva che limitasse la sua portata ai casi identificabili, di aspiranti che si siano candidati ad un determinato posto di lavoro e che siano stati esclusi, rischierebbe di compromettere l\u2019effettivit\u00e0 del principio di parit\u00e0 di trattamento in materia di lavoro.<br \/>\nEd invero, sempre secondo gli eloquenti passaggi delleconclusioni dell\u2019Avvocato Generale, \u201c \u2026 in tutte le procedure di assunzione, la principale &lt;selezione&gt; ha luogo tra coloro che si presentano e coloro che non lo fanno. Non ci si pu\u00f2 legittimamente aspettare che qualcuno si candidi a un posto di lavoro se sa in anticipo che, a causa della sua origine razziale o etnica, non ha alcuna possibilit\u00e0 di essere assunto. Pertanto, la dichiarazione pubblica di un datore di lavoro, secondo cui le persone di una determinata origine razziale o etnica non devono presentarsi, ha un effetto tutt\u2019altro che ipotetico. Ignorare che ci\u00f2 costituisce un atto discriminatorio significherebbe ignorare la realt\u00e0 sociale, in cui siffatte dichiarazioni hanno inevitabilmente un impatto umiliante e demoralizzante sulle persone aventi quell\u2019origine che intendano accedere al mercato del lavoro e, in particolare, su quelle interessate ad essere assunte presso il datore di lavoro in questione\u201d.<br \/>\nEd ancora, \u201cin casi come questi pu\u00f2 essere molto difficile individuare le singole vittime, dato che, in primo luogo, gli interessati potrebbero non candidarsi neppure a un posto presso tale datore di lavoro \u2026 Infatti, il datore di lavoro, manifestando pubblicamente la propria intenzione di non assumere persone di una determinata origine razziale o etnica, esclude tali persone dalla procedura di assunzione e dall\u2019occupazione presso la propria azienda. Egli non si limita a parlare di discriminazione,bens\u00ec discrimina. \u2026 L\u2019annuncio secondo cui le persone di una determinata origine razziale o etnica non sono bene accettecome candidati a un posto di lavoro costituisce quindi di per s\u00e9 una forma di discriminazione\u201d.<br \/>\n\u201cSi perverrebbe a risultati imbarazzanti se, per qualche motivo, una discriminazione di questo tipo fosse del tutto esclusa dall\u2019ambito di applicazione della direttiva, in quanto gli Stati membri sarebbero implicitamente autorizzati, in forza della stessa, a consentire ai datori di lavoro di distinguere effettivamente i candidati in ragione dell\u2019origine razziale o etnica, semplicemente rendendo pubblico in anticipo, nel modo pi\u00f9 chiaro possibile, il carattere discriminatorio della loro politica di assunzione. In tal modo, la pi\u00f9 impudente strategia di assunzione discriminatoria potrebbe anche trasformarsi nella pi\u00f9 &lt;premiante&gt;\u201d.<br \/>\nQuesti principi danno conto di quale sia la sfera di azione della normativa europea in materia e di quale sia il canone ermeneutico da utilizzare per interpretare la norma nazionale: la discriminazione diretta sussiste ogni qualvolta ad un certo comportamento possa riconoscersi valenza discriminatoria, a prescindere dal riscontro di singoli effetti dannosi gi\u00e0 concretamente realizzati.<br \/>\n\u00c8 dunque sulla potenzialit\u00e0 lesiva delle dichiarazioni imprenditoriali, piuttosto che sulle conseguenze lesive da esse derivanti, che poggia la ricorrenza di una discriminazione diretta, di carattere collettivo, giudizialmente contestabile. In altri termini, come fondatamente osservato dallaAssociazione appellata, l\u2019\u201dordine di discriminare\u201d o la volont\u00e0 di discriminare, manifestata pubblicamente del datore di lavoro, integra la fattispecie discriminatoria, senza che questa sia condizionata dalla circostanza che l\u2019ordine sia stato eseguito.<br \/>\nIl contenuto discriminatorio di una condotta lesiva delle disposizioni normative in discussione va dunque valutato in considerazione del pregiudizio, anche soltanto potenziale, che una categoria di soggetti potrebbe subire in termini di svantaggio o di maggiore difficolt\u00e0, rispetto ad altri non facenti parte di quella categoria, nel reperire un bene della vita, quale l\u2019occupazione.<br \/>\nIn questo senso la Corte di Giustizia si \u00e8 mossa anche nella causa Asociatia Accept, riguardante proprio l\u2019applicazione dell\u2019art.2, paragrafo 2, direttiva 2000\/78, in materia di occupazione e condizioni di lavoro, chiarendo che \u201cl\u2019esistenza di una discriminazione diretta \u2026 non presuppone che sia identificabile un denunciante che asserisca di essere stato vittima di tale discriminazione\u201d (il caso, come noto alle parti, riguardava l\u2019azionista di una squadra di calcio che nel corso di un\u2019intervista televisiva aveva dichiarato che sarebbe stato preferibile ingaggiare un calciatore della squadra giovanile, piuttosto che un calciatore presentato come omossessuale).<br \/>\nApplicando questi principi alla vicenda per cui \u00e8 causa, non possono che condividersi le osservazioni del giudice di primo grado.<br \/>\nL\u2019avv.T., nella intervista radiofonica sopra riportata, pi\u00f9 volte ha affermato di non volere persone omossessuali all\u2019interno del proprio studio professionale e di fare a tal fine \u201cuna cernita adeguata in modo che questo non accada\u201d.<br \/>\nHa quindi manifestato, pubblicamente, una politica di assunzione discriminatoria (tra l\u2019altro attuale), essendo volta all\u2019esclusione di candidati con detto orientamento sessuale (avvocati e praticanti, ma anche collaboratori diversi, quindi impiegati o altro, avendo avuto le dichiarazioni dell\u2019avvocato T. contenuto generale, in quanto riferite a soggetti collaboratori, in senso lato, del proprio studio, e soltanto in un secondo momento essendosi concentrate sugli \u201cavvocati\u201d, una volta introdotto dal co-conduttore un esempio concreto, riguardante un avvocato laureato a Yale).<br \/>\nL\u2019appellante ha sostanzialmente dichiarato di effettuare una precisa scelta nell\u2019assunzione o reclutamento del personale, escludendo gli aspiranti omosessuali (\u201clei, se uno \u00e8 omossessuale, non lo assume nel suo studio? Ah, sicuramente no, sicuramente no\u201d, \u201cuno che vuole lavorare da lei, lei non pu\u00f2 mettere il paletto &lt;non deve essere frocio&gt; \u2026\u201d \u201cno,no, io metto questo paletto si, eh c\u2019\u00e8 questo paletto \u2026\u201d). Si tratta quindi di espressioni idonee a dissuadere gli appartenenti a detta categoria di soggetti dal presentare le proprie candidature allo studio professionale dell\u2019appellante e quindi certamente ad ostacolarne l\u2019accesso a lavoro ovvero a renderlo maggiormente difficoltoso.<br \/>\nA ci\u00f2 si aggiunga che l\u2019appellante \u00e8 piuttosto famoso nel territorio nazionale e questo non pu\u00f2 che attribuire maggiore risonanza alle sue dichiarazioni, e quindi, parallelamente, maggiore dissuasivit\u00e0.<br \/>\nN\u00e9 pu\u00f2 avere rilievo la circostanza, sulla quale l\u2019appellante ha molto insistito, che al momento delle dichiarazioni non era in corso presso lo studio dello stesso alcuna selezione di personale.<br \/>\nE\u2019 indubbio che dichiarazioni di detto contenuto siano idonee a dissuadere candidature non solo quando la selezione \u00e8 formalmente aperta, ma anche nella fase antecedente, prima che questa, in un momento prossimo o lontano, si apra. A ci\u00f2 deve aggiungersi che nello specifico caso degli studi professionali, quale quello di cui \u00e8 titolare l\u2019appellante, l\u2019instaurazione di un rapporto di collaborazione con un altro professionista o con un praticante, solitamente non avviene a seguito della formale apertura della relativa selezione, quanto piuttosto sulla base del curriculum professionale e della personale richiesta dell\u2019interessato.<br \/>\nE\u2019 evidente che a seguito della politica di assunzione discriminatoria dell\u2019avv. T, come da lui pubblicamente manifestata, avvocati o praticanti con l\u2019orientamento sessuale in parola, saranno distolti dal proporsi, con pregiudizio di quellaparit\u00e0 delle condizioni di accesso all\u2019occupazione, garantita dalle norme in esame.<br \/>\nSotto diverso profilo, \u00e8 pur vero che \u00e8 stato il medesimo appellante a proporsi quale datore di lavoro e a manifestare, in questa qualit\u00e0, la propria politica di assunzione discriminatoria, cos\u00ec ponendosi nella stessa condizione presa in considerazione dalla sentenza della Corte di Gustizia Feryn, sopra richiamata, di datore di lavoro che pubblicamente dichiara che non assumer\u00e0 lavoratori o non collaborer\u00e0 con lavoratori omosessuali (a prescindere dalla circostanza che sia identificabile una vittima reale della discriminazione) e, prima ancora, che li escluder\u00e0 dalla futura selezione (\u201cio ad esempio nel mio studio faccio una cernita adeguata in modo tale che questo non accada\u201d).<br \/>\nE\u2019 bene rilevare che, come detto sopra, i principi affermati dalla Corte Europea nella sentenza Feryn e anche nella sentenza Asociatia Accept riguardano, in sostanza, la \u201cpolitica\u201d di assunzione del datore di lavoro \u2013 discriminatoria &#8211; e non danno rilievo alla circostanza che una selezione sia in corso (addirittura nella seconda sentenza, la Corte di Giustizia ha ritenuto non incidere sulla condotta discriminatoria il fatto che nelle specie il dichiarante non avesse la capacit\u00e0 di vincolare o rappresentare giuridicamente la societ\u00e0 datrice di lavoro in materia di assunzioni, in quanto ha ritenuto che l\u2019unico dato rilevante, proprio sotto il profilo della potenzialit\u00e0 lesiva delle dichiarazioni discriminatorie, fosse il fatto che lo stesso fossepercepito e si presentasse come tale).<br \/>\nDa ultimo, deve pure osservarsi che lo stesso art.2, lett.a della direttiva 2000\/78\/CE, trasposto nell\u2019art.2, lett.a del d.lgs.216\/2003, introduce il criterio della comparazione ipotetica, facendo riferimento ad una persona trattata in maniera meno favorevole rispetto a come \u201csarebbe trattata\u201d un\u2019altra persona in una situazione analoga (quindi non soltanto come \u00e8 o come sia stata trattata).<br \/>\nIn definitiva, concludendo in punto, il fatto che presso lo studio dell\u2019appellante non fosse in corso alcuna procedura di selezione del personale, non incide sulla sussistenza della discriminazione, integrata questa dalle dichiarazioni rilasciate pubblicamente dal suo titolare, in quanto l\u2019esistenza della discriminazione diretta, alla luce dell\u2019art.2, lett.a del d.lgs. 216\/2003, interpretato sulla scorta dei principi della direttiva europea di cui \u00e8 attuazione, prescinde da detta circostanza, non richiedendo che sia identificabile un denunciante che asserisca in concreto di essere stato vittima di tale discriminazione, ma fondandosi unicamente sulla potenzialit\u00e0 lesiva della condotta medesima.<br \/>\nUna simile interpretazione neppure pare interferire con i principi costituzionali, come sostiene l\u2019appellante. Si \u00e8 visto che l\u2019art.2 \u00e8 l\u2019attuazione della direttiva in materia di occupazione e condizioni di lavoro (e quindi anche di accesso al lavoro), e questa, a sua volta, pone principiassolutamente in linea con la Costituzione art.2,3,4 e 35 Cost.).<br \/>\nE\u2019 pure vero che l\u2019art.21 della Costituzione garantisce la libert\u00e0 di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione, ma \u00e8 altrettanto vero che questa libert\u00e0 incontra i limiti degli altri principi e diritti che godono di garanzia e tutela costituzionale.<br \/>\nE\u2019 fin troppo noto che, come correttamente esposto dalla Associazione appellata, il concetto di limite \u00e8 insito al concetto di diritto, nel senso che per coesistere nell\u2019ordinanza convivenza civile, le varie sfere e situazioni giuridiche devono essere limitate reciprocamente.<br \/>\nE\u2019 quindi evidente che la libert\u00e0 di manifestazione del pensiero non pu\u00f2 spingersi sino a violare altri principi costituzionalmente tutelati e quindi, come nella specie, i principi sopra richiamati (art.2,3,4 e 35) che stanno alla base delle norme in contesa, in materia di discriminazione nell\u2019accesso all\u2019occupazione.<br \/>\nLa questione costituzionale sollevata dall\u2019appellante deve ritenersi, dunque, manifestamente infondata.<br \/>\nInfine, per quanto attiene alla distribuzione degli oneri probatori, l&#8217;art.28 del d.lgs. 150\/11, nel prevedere che le controversie relative alla discriminazione sono regolate unitariamente dal rito sommario di cognizione, stabilisce che &#8220;quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si pu\u00f2 presumere l&#8217;esistenzadi atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l&#8217;onere di provare l&#8217;insussistenza della discriminazione\u201d.<br \/>\nAggiunge che \u201ci dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all&#8217;assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell&#8217;azienda interessata&#8221;.<br \/>\nCome affermato dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0, non si tratta tecnicamente di un&#8217;inversione dell&#8217;onere della prova, bens\u00ec di una semplificazione dell&#8217;onere medesimo gravante sul soggetto che lamenta di essere vittima di una discriminazione. Il soggetto convenuto, in sostanza, ha l&#8217;onere di fornire la prova dell&#8217;inesistenza della discriminazione, ma ci\u00f2 solo dopo che il ricorrente abbia fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, relativi ai comportamenti discriminatori lamentati, purch\u00e9 idonei a fondare, in termini precisi (ossia determinati nella loro realt\u00e0 storica) e concordanti (ossia fondati su una pluralit\u00e0 di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto), anche se non gravi, la presunzione dell&#8217;esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori.<br \/>\nIl principio \u00e8 del tutto in linea con quanto disposto dal diritto europeo, come interpretato da Corte di Giustizia. Basti richiamarsi quanto statuito in tema nell\u2019ormai nota sentenza della Corte di Giustizia nella causa Feryn: \u201c \u2026 l\u2019art.8della direttiva 2000\/43 precisa che incombe alla parte convenuta provare che non vi \u00e8 stata violazione del principio della parit\u00e0 di trattamento allorch\u00e9 elementi di fatto permettono di presumere l\u2019esistenza di una discriminazione diretta o indiretta. L\u2019obbligo di fornire la prova contraria, che incombe in tal modo al presunto autore della discriminazione, \u00e8 subordinato unicamente alla constatazione di una presunzione di discriminazione, dal momento che quest\u2019ultima si fonda su elementi di fatto accertati\u201d.<br \/>\nLa Corte prosegue affermando che \u201c \u2026 le dichiarazioni con cui un datore di lavoro rende pubblicamente noto che, nell\u2019ambito della sua politica di assunzione, non assumer\u00e0 lavoratori dipendenti aventi una certa origine etnica o razziale possono configurare tali elementi di fatto idonei a far presumere una politica di assunzione discriminatoria. Di conseguenza incombe a tale datore di lavoro fornire la prova di non aver violato il principio della parit\u00e0 di trattamento, in particolare dimostrando che la prassi effettiva di assunzione dell\u2019impresa non corrisponde a tali dichiarazioni\u201d.<br \/>\nPrincipi conformi sono stati affermati anche nella sentenza Asociatia Accept, con riferimento a quanto statuito dall\u2019art.10, della direttiva 2000\/78, attuata dal d.lgs. 216\/2003, articolo quest\u2019ultimo di contenuto pressoch\u00e9 analogo a quello del cit.art.8 della direttiva 2000\/43 (la norma statuisce che \u201cgli Stati membri prendono le misure necessarie \u2026 per assicurare cheallorch\u00e9 persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parit\u00e0 di trattamento espongono \u2026 fatti dai quali si pu\u00f2 presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi sia stata violazione del principio della parit\u00e0 di trattamento\u201d).<br \/>\nNel caso di specie, si \u00e8 gi\u00e0 detto del contenuto discriminatorio delle dichiarazioni rese pubblicamente dall\u2019appellante e della loro potenzialit\u00e0 lesiva. E\u2019 pertanto certo che incombeva al professionista fornire la prova di non aver violato il principio della parit\u00e0 di trattamento, dimostrando, ad esempio, che la prassi effettiva di assunzione nel proprio studio professionale non corrispondeva a tali dichiarazioni.<br \/>\nDi questa prova non vi \u00e8 traccia in atti, e prima ancora, neppure allegazione.<br \/>\nEd invero, il professionista si \u00e8 limitato a negare di avere in corso assunzioni, ma questo dato, come si \u00e8 spiegato sopra, non ha alcuna rilevanza.<br \/>\nOppure, si \u00e8 limitato a sostenere di aver soltanto manifestato la propria opinione nell\u2019ambito di un\u2019intervista: ma anche questa difesa non impinge con la prova di cui si tratta, una volta accertato che le dichiarazioni rilevano come pubblica manifestazione di una politica di assunzione discriminatoria, non consentita dalla legge, ad opera di un datore di lavoro, piuttostoche come manifestazioni di una opinione personale del dichiarante.<br \/>\nIn definitiva, nessuno dei motivi di impugnazione qui in esame, merita accoglimento.<br \/>\n5) Con altro motivo di appello, l\u2019avv. T. contesta la tutela risarcitoria accordata dal giudice di primo grado all\u2019Associazione appellata (pubblicazione di un estratto del provvedimento impugnato sul quotidiano \u201cIl Corriere della Sera\u201d e condanna al pagamento in favore dell\u2019Associazione della somma di \u20ac 10.000,00).<br \/>\nDeduce nello specifico che il giudice non avrebbe correttamente applicato il principio di equit\u00e0 di cui all\u2019art.1226 c.c., procedendo piuttosto secondo propria discrezionalit\u00e0, e neppure avrebbe considerato che appunto in ragione della propria notoriet\u00e0, la pubblicazione del provvedimento su di un quotidiano a tiratura nazionale sarebbe stata di per s\u00e9 rimedio sufficiente, con conseguente superfluit\u00e0 della condanna al pagamento di una somma di denaro.<br \/>\nAnche questo motivo non ha ragion d\u2019essere.<br \/>\nCome correttamente affermato dal giudice di primo grado, secondo le direttive in materia di parit\u00e0 di trattamento e discriminazione, anche alla luce dell\u2019interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di trasposizione, debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive, poich\u00e9 una sanzione meramente simbolica non pu\u00f2 essere considerata compatibile con un\u2019attuazione corretta ed efficace delle direttive stesse (cfr.le sentenze gi\u00e0 citate, Feryn e Asociatia Accept).<br \/>\nL\u2019art.28 del d.lgs.150\/2011, al comma 5 dispone, nello specifico, che il giudice con l\u2019ordinanza che definisce il giudizio pu\u00f2 condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell\u2019atto discriminatorio pregiudizievole, adottando ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti.<br \/>\nPrevede, dunque, due sanzioni diverse e non necessariamente alternative. Nel caso di specie, certamente condivisibile \u00e8 la statuizione del giudice di prime cure che ha ritenuto necessario, sotto il profilo della \u201crimozione degli effetti\u201d della condotta discriminatoria dell\u2019appellante, ordinare la pubblicazione dell\u2019ordinanza impugnata su di un quotidiano a grossa tiratura nazionale, quale \u201cIl Corriere della Sera\u201d.<br \/>\nLe dichiarazioni rilasciate dall\u2019avv. T., professionista noto, hanno avuto ampia risonanza mediatica (come documentato dagli estratti on-line prodotti dall\u2019Associazione appellata), sono state molto chiare e piuttosto offensive.<br \/>\nL\u2019appellante inoltre non le ha mai smentite, cos\u00ec dimostrando una certa pervicacia nella propria condotta. E questa sanzione, diversamente da quanto sostenuto dall\u2019appellante, non pu\u00f2 ritenersi sufficiente anche a risarcire il danno non patrimoniale subito dall\u2019Associazione appellata, in quanto rappresentativa dell\u2019interesse leso.<br \/>\nCome visto, la sanzione deve essere oltre che dissuasiva, efficace e proporzionata, ed \u00e8 indubbio che la parte convenuta, quale soggetto collettivo esponente degli interessi delle persone omossessuali, abbia subito un pregiudizio (non patrimoniale) per effetto del comportamento dell\u2019appellante, in termini di lesione di un diritto, legalmente tutelato, alla parit\u00e0 di trattamento nell\u2019accesso al lavoro nonostante l\u2019orientamento sessuale, diritto dalla stessa Associazione propugnato e tutelato.<br \/>\nLa lesione \u00e8 stata significativa, attesa la ferma reiterazione delle affermazioni da parte dell\u2019appellante e il contenuto fortemente scoraggiante delle stesse.<br \/>\nL\u2019ordinanza impugnata va, dunque, confermata anche in punto sanzioni.<br \/>\n6) Il gravame, infine, non merita accoglimento neppure per quanto attiene alla condanna dell\u2019appellante alle spese di lite, attesa la sua sostanziale soccombenza (il ricorso dell\u2019Associazione non \u00e8 stato accolto unicamente con riferimento al profilo del tutto marginale delle maggiori sanzioni richieste e riguardanti la pubblicazione su due quotidiani e la quantificazione del danno nella somma di \u20ac 15.000,00).<br \/>\nCirca la quantificazione delle spese \u00e8 bene rilevare che il valore dell\u2019odierno procedimento non pu\u00f2 ridursi quello riguardante il danno non patrimoniale oggetto di risarcimento, posto che ai sensi dell\u2019art.10 c.p.c. e dell\u2019art.5 del d.m. 55\/2014, il valore della causa va determinato sommando il valore delle domande e la domanda di accertamento della sussistenza di una condotta discriminatoria \u00e8 senz\u2019altro di valore indeterminato.<br \/>\nDa ci\u00f2 deriva che lo scaglione da utilizzare nella presente causa \u00e8 diverso da quello indicato dall\u2019appellante e va individuato, quantomeno, in quello superiore, che parte dalla somma di \u20ac 26.001,00.<br \/>\nCos\u00ec, tenuto conto della difficolt\u00e0 della odierna controversia, della sua importanza, della complessit\u00e0 delle questioni giuridiche trattate e della completezza degli atti dell\u2019Associazione, la liquidazione operata dal giudice di prime cure risulta del tutto congrua.<br \/>\nPer quanto riguarda invece le spese del presente giudizio, motivi di equit\u00e0, tenuto conto in particolare della complessit\u00e0 della questione esaminata preliminarmente e riguardante la legittimazione attiva dell\u2019Associazione, (questione questa ancora poco indagata dalla giurisprudenza), inducono a dichiararle interamente compensate tra le parti.<br \/>\nTrattandosi di rigetto integrale dell\u2019impugnazione, l\u2019appellante \u00e8 tuttavia tenuto al versamento dell\u2019importo previsto dall\u2019art. 1, co. 17, legge 228\/12.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">PQM<\/p>\n<p>Respinge l\u2019appello avverso l\u2019ordinanza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 6 agosto 2014, nell\u2019ambito del procedimento ex art.28 del d.lgs. 150\/2011; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.<br \/>\nBrescia, 11 dicembre 2014<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":205,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[34,5],"tags":[23,20,21],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - 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