{"id":2041,"date":"2024-04-06T15:30:27","date_gmt":"2024-04-06T13:30:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=2041"},"modified":"2024-04-06T15:30:30","modified_gmt":"2024-04-06T13:30:30","slug":"discriminazione-famiglie-omogenitoriali-tribunale-di-bergamo-ordinanza-del-25-gennaio-2024","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2024\/04\/06\/discriminazione-famiglie-omogenitoriali-tribunale-di-bergamo-ordinanza-del-25-gennaio-2024\/","title":{"rendered":"Discriminazione famiglie omogenitoriali, Tribunale di Bergamo, ordinanza del 25 gennaio 2024"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">TRIBUNALE DI BERGAMO<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Sezione Lavoro<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il 20 dicembre 2023, ha pronunciato la seguente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">ORDINANZA<\/p>\n\n\n\n<p>nel procedimento di ex art. 702 bis c.p.c. n. 1011\/23 promossa con ricorso depositato il 12 maggio 2023 da<\/p>\n\n\n\n<p>Rete Lenford &#8211; Avvocatura per i diritti LGBTI+ APS, con gli avv. A. Guariso e F. Rizzi<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">&#8211; attrice &#8211;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">contro<\/p>\n\n\n\n<p>INPS, con sede a Roma, in persona del Presidente pro tempore, con gli avv. R. Maio, F. Collerone, M. Sferrazza e S. Pischedda<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">&#8211; convenuto &#8211;<\/p>\n\n\n\n<p>e con l\u2019intervento volontario di CGIL, con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv. A. Guariso e F. Rizzi<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Svolgimento del processo<\/p>\n\n\n\n<p>Con ricorso depositato il 12 maggio 2023, Rete Lenford &#8211; Avvocatura per i diritti LGBTI+ APS (innanzi, \u201cRete Lenford\u201d) proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti a questo Tribunale per:<\/p>\n\n\n\n<p>1) accertare \u201cil diritto delle coppie di genitori dello stesso sesso a godere, alle medesime condizioni previste per le coppie di genitori eterosessuali\u201d di alcuni istituti \u201cvolti a sostenere le responsabilit\u00e0 di cura nei confronti dei figli\u201d e pertanto dichiarare che \u201cil congedo di paternit\u00e0 obbligatorio ex art. 27 bis d.lgs. 151\/2001 spetta anche a una lavoratrice quando \u00e8 genitore in una coppia di genitori composta da due donne\u201d, che \u201cil congedo di paternit\u00e0 alternativo ex art. 28 ss. D.lgs. 151\/2001 \u2026 spetta al padre anche quando \u00e8 genitore in una coppia di genitori composta da due uomini\u201d, che \u201cil congedo parentale ex art. 32 d.lgs. 151\/2001 spetta a ciascuno dei due genitori indipendentemente dal genere dell\u2019altro genitore\u201d, che \u201ci periodi di riposo ex artt.39 e 40 d.lgs. 151\/2001 spettano anche al padre quando \u00e8 genitore in una coppia di genitori composta da due uomini\u201d e che \u201cle indennit\u00e0 di maternit\u00e0 ex artt. 64 e ss. e 66 e ss. d.lgs. 151\/2001 spettano al padre anche quando \u00e8 genitore in una coppia di genitori composta da due uomini\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>2) accertare \u201cil carattere discriminatorio della condotta tenuta da INPS consistente nell\u2019aver adottato un sistema informatico \u2026 che non consente alle coppie di genitori<\/p>\n\n\n\n<p>dello stesso sesso di presentare domanda\u201d per gli istituti sopra menzionati;<\/p>\n\n\n\n<p>3) ordinare all\u2019INPS di \u201cmodificare \u2026 il predetto sistema informatico e il sito web cos\u00ec da rimuovere ogni ostacolo che impedisce ai genitori in coppie dello stesso sesso di presentare le istanze per gli istituti\u201d sopra richiamati, \u201ccome invece \u00e8 possibile per le coppie di genitori di sesso diverso\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>4) ordinare all\u2019INPS di \u201cemanare \u2026 una circolale o altra idonea comunicazione, da pubblicare sul portale web dell\u2019Istituto e da diffondere alle sedi dello stesso con le modalit\u00e0 di diffusione che l\u2019Istituto adotta per tali comunicazioni, nella quale indicare che gli istituti oggetto del presente giudizio debbano essere riconosciuti anche a coppie di genitori dello stesso sesso\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>5) condannare l\u2019INPS al pagamento di una somma di \u20ac 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato per l\u2019adozione delle misure indicate;<\/p>\n\n\n\n<p>6) condannare l\u2019INPS al risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura di \u20ac 10.000,00 o di altra ritenuta di giustizia;<\/p>\n\n\n\n<p>7) adottare ogni altro provvedimento utile alla rimozione della discriminazione accertata.<\/p>\n\n\n\n<p>Si costituiva in giudizio l\u2019INPS, eccependo il difetto di legittimazione ad agire di Rete Lenford o, alternativamente, l\u2019inammissibilit\u00e0 della domanda e, nel merito, contestandone la fondatezza.<\/p>\n\n\n\n<p>Interveniva ex art. 105 c.p.c. la CGIL, aderendo alle domande gi\u00e0 svolte da Rete Lenford.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Giudice si riservava la decisione.<\/p>\n\n\n\n<p>Motivi della decisione<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto all\u2019eccezione di difetto di legittimazione attiva si osserva che:<\/p>\n\n\n\n<p>a) la domanda va interpretata in base a quanto chiaramente prospettato dall\u2019Associazione ricorrente al punto B.6 del ricorso: \u201cil presente giudizio si riferisce a[i] casi\u201d in cui \u201cnei registri dello Stato civile in Italia risultano atti di \u201cnascita che indicano come coppia di genitori due persone dello stesso sesso\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>b) l\u2019Associazione ricorrente lamenta che il sistema informatico dell\u2019INPS impedisce ai suddetti soggetti di completare la domanda per la presentazione delle domande relative ai diritti a tutela della genitorialit\u00e0 riconosciuti d.lgs. 151\/2001, sopra richiamati;<\/p>\n\n\n\n<p>c) l\u2019INPS non ha contestato la sussistenza di tali impedimenti informatici (ancorch\u00e9, in base a quanto da ultimo allegato, in parte rimossi dopo la proposizione del giudizio), n\u00e9 ha allegato l\u2019esistenza di una modalit\u00e0 alternativa e equivalente per proporre la domanda per il riconoscimento dei diritti ex d.lgs. 151\/2001;<\/p>\n\n\n\n<p>d) in questi termini, appare sicuramente sussistente la legittimazione ad agire ex art. 5 c. 2 d.lgs. 216\/2003 di Rete Lenford per contrastare una discriminazione collettiva rispetto ai soggetti di cui sopra, dei cui interessi \u00e8 pacificamente rappresentativa (cfr. doc. B Lenford; circostanza non specificamente contestata dall\u2019INPS);<\/p>\n\n\n\n<p>e) tali soggetti, infatti, non sono \u201cindividuabili in modo diretto e immediato\u201d, identificandosi in tutti i genitori dello stesso sesso che, ritenendosi nelle condizioni di poter domandare all\u2019INPS il riconoscimento di un diritto, non possono tuttavia procedere alla domanda amministrativa e pertanto neppure identificarsi come soggetti lesi da un eventuale diniego dell\u2019Istituto;<\/p>\n\n\n\n<p>f) interpretata cos\u00ec la domanda, la conclusione sopra riportata sub 1) non risulta pertinente (non attenendo ai soggetti dello stesso sesso che risultano quali genitori nei registri dello Stato civile in Italia, bens\u00ec a generiche \u201ccoppie di genitori dello stesso sesso\u201d) e sulla stessa non \u00e8 pertanto necessario pronunciare (cos\u00ec come sulla domanda sub 4), che la presuppone); d\u2019altra parte, se cos\u00ec non fosse, difetterebbe la legittimazione ad agire dell\u2019Associazione ricorrente, che potrebbe invece agire per la tutela dei diritti di soggetti determinati in caso di diniego della prestazione per illegittima discriminazione in ragione del sesso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">***<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto al merito si osserva che:<\/p>\n\n\n\n<p>a) come anche riconosciuto dall\u2019INPS, vi sono casi in cui \u201ccoppie di genitori dello stesso sesso \u2026 sono stati riconosciuti tali da pronunce giudiziali e sono stati, di conseguenza, indicati entrambi come genitori nei registri di stato civile\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>b) \u00e8 pacifico, perch\u00e9 ammesso dall\u2019INPS, che il sistema informatico impedisce, almeno per alcune delle prestazioni ex d.lgs. 151\/2001, di inserire nella domanda genitori dello stesso sesso;<\/p>\n\n\n\n<p>c) \u00e8 pacifico, perch\u00e9 non contestato dall\u2019INPS, che non esiste di una modalit\u00e0 alternativa e equivalente per proporre la domanda amministrativa da parte di genitori dello stesso sesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Se cos\u00ec \u00e8, risulta evidente l\u2019esistenza di una ingiustificata discriminazione a danno dei genitori dello stesso sesso, indicati come tali nei registri di stato civile, rispetto ai genitori di diverso sesso:<\/p>\n\n\n\n<p>a) sia gli uni che gli altri sono riconosciuti dall\u2019ordinamento come genitori e possono ottenere il riconoscimento dei loro diritti ex d.lgs. 151\/2001, a seconda che sussistano o meno gli elementi della fattispecie costitutiva, vagliati dall\u2019INPS in seguito alla necessaria proposizione della domanda amministrativa;<\/p>\n\n\n\n<p>b) i genitori di diverso sesso, abbiano diritto o meno, possono sempre proporre la domanda amministrativa in via informatica; i genitori di stesso sesso, abbiano diritto o meno, non possono invece proporla;<\/p>\n\n\n\n<p>c) tale diverso trattamento pone i secondi in una condizione di evidente e significativo svantaggio, non avendo le medesime condizioni di accesso alla domanda di prestazione e dovendo attivarsi secondo modalit\u00e0 alternative (e di incerta efficacia) per far pervenire all\u2019INPS la propria domanda amministrativa, a prescindere dalla fondatezza o meno della stessa, con potenziale effetto dissuasivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Va pertanto ordinato all\u2019INPS di modificare, nel termine di due mesi dalla pronuncia, il proprio sistema informatico di ricezione delle domande amministrative, rendendo possibile alle coppie che risultino genitori dai registri dello stato civile di inserire i loro codici fiscali e ogni altro dato rilevante e di completare cos\u00ec l\u2019iter informatico della domanda, a prescindere dal loro sesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Di tale modifica deve essere data adeguata segnalazione nella schermata iniziale del portale web per l\u2019accesso alla compilazione delle richiamate domande.<\/p>\n\n\n\n<p>Appare altres\u00ec idoneo a garantire il corretto adempimento da parte dell\u2019INPS fissare ex art. 614 bis c.p.c. la somma di \u20ac 100,00 per ogni giorno di ritardo.<\/p>\n\n\n\n<p>La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale va invece rigettata: l\u2019Associazione ricorrente non ha allegato alcun elemento specifico sulla concreta effettivit\u00e0 di tale misura alla tutela dell\u2019interesse in questa sede fatto valere.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">***<\/p>\n\n\n\n<p>Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex d.m. 55\/2014 in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.<\/p>\n\n\n\n<p>Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra l\u2019interveniente adesivo e l\u2019INPS, in ragione dell\u2019assenza di qualsiasi contestazione all\u2019intervento stesso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">P.Q.M.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Giudice del Lavoro: 1) ordina all\u2019INPS di modificare, nel termine di due mesi (e con la fissazione della somma di 100,00 per ogni giorno di ritardo), il sistema informatico di ricezione delle domande amministrative, rendendo possibile alle coppie che risultino genitori dai registri dello stato civile di inserire i loro codici fiscali e ogni altro dato rilevante, a prescindere dal loro sesso, dando adeguata comunicazione di tale modifica nel portale web;<\/p>\n\n\n\n<p>\u00a02) condanna l\u2019INPS a pagare a Rete Lenford &#8211; Avvocatura per i diritti LGBTI+ APS la somma di \u20ac 2.400,00, oltre a contributo forfetario ex art. 2 c. 2 d.m. 55\/2014, IVA e CPA, a titolo di spese e compensi professionali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari; 3) compensa le spese di lite tra CGIL e l\u2019INPS.<\/p>\n\n\n\n<p>Bergamo, 25 gennaio 2024<\/p>\n\n\n\n<p>Il Giudice del Lavoro<\/p>\n\n\n\n<p>Dott. Sergio Cassia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica in persona del dott. 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