{"id":2046,"date":"2024-04-18T12:59:49","date_gmt":"2024-04-18T10:59:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=2046"},"modified":"2024-04-18T12:59:53","modified_gmt":"2024-04-18T10:59:53","slug":"2046","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2024\/04\/18\/2046\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u00d2, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,Marco D\u2019ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,<\/p>\n\n\n\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">SENTENZA<\/p>\n\n\n\n<p>nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dell\u2019ordinanza del Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, 31 gennaio-1\u00b0 febbraio 2023, resa nel procedimento R.G. 358\/2022, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 3-6 aprile 2023,depositato in cancelleria il 6 aprile 2023, iscritto al n. 2 del registro conflitti tra enti 2023 e pubblicato nella della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell\u2019anno 2023; e nel giudizio Gazzetta Ufficiale di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 29, commi 1, lettera d), e 1-bis, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), nel testo risultante a seguito delle modifiche disposte dall\u2019art. 24 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 novembre 2018, n. 24, recante \u00abModifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)\u00bb, promosso dal Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra B.R. A. e altri e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con ordinanza dell\u20198 febbraio 2023, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell\u2019anno 2023.<\/p>\n\n\n\n<p>Visti l\u2019atto di intervento dell\u2019Associazione per gli studi giuridici sull\u2019immigrazione (ASGI) aps (nel giudizio iscritto al n. 2 reg. confl. tra enti 2023), nonch\u00e9 gli atti di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di ASGI aps e di B.R. A. e altri (nel giudizio iscritto al n. 97 reg. ord. 2023);<\/p>\n\n\n\n<p>udito nell\u2019udienza pubblica del 21 novembre 2023 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;<\/p>\n\n\n\n<p>uditi gli avvocati Alberto Guariso e Martino Benzoni per l\u2019ASGI aps e per B.R. A. e altri e Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;<\/p>\n\n\n\n<p>deliberato nella camera di consiglio del 23 novembre 2023.<\/p>\n\n\n\n<p>Ritenuto in fatto<\/p>\n\n\n\n<p>1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 2 reg. confl. tra enti 2023, propone conflitto di attribuzione chiedendo che sia dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso al Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, adottare l\u2019ordinanza 31 gennaio-1\u00b0 febbraio 2023, resa nel procedimento R.G. 358\/2022, nella parte in cui, nell\u2019ambito di un\u2019azione civile contro la discriminazione per motivi di nazionalit\u00e0, ha ordinato alla Regione autonoma (punto 2 del dispositivo) di modificare il decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 luglio 2016, n. 0144, recante \u00abRegolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell\u2019acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all\u2019articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)\u00bb, \u00ab\u201cnella parte che prevede per i cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo requisiti o modalit\u00e0 diverse rispetto a quelli previsti per i cittadini comunitari per attestare l\u2019impossidenza di alloggi in Italia e all\u2019estero e garantendo invece che i cittadini comunitari e quelli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo possano documentare allo stesso modo l\u2019impossidenza di cui all\u2019art. 9, comma 2 lett. C)\u201d dello stesso regolamento\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>La medesima ordinanza \u00e8 oggetto del conflitto anche nelle parti in cui adotta un apparato coercitivo sanzionatorio conseguente al suddetto ordine di modifica del regolamento regionale (punti 3, 7 e 8 del dispositivo).<\/p>\n\n\n\n<p>In subordine, la ricorrente richiede che si dichiari che non spettava al Tribunale di Udine adottare l\u2019impugnata ordinanza, nelle parti indicate, \u00absenza aver prima chiesto ed ottenuto da codesta Corte costituzionale la dichiarazione di illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 29, comma 1-bis, della legge regionale n. 1 del 2016\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Dell\u2019ordinanza \u00e8 altres\u00ec richiesto l\u2019annullamento in parte qua.<\/p>\n\n\n\n<p>1.2. La Regione ricorrente ricostruisce dapprima la controversia che ha originato l\u2019ordinanza oggetto del conflitto.<\/p>\n\n\n\n<p>1.2.1. A tale proposito, riferisce che il Tribunale di Udine ha parzialmente accolto l\u2019azione civile contro la discriminazione per motivi di nazionalit\u00e0 promossa da un cittadino italiano e dalla coniuge albanese, titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, i quali si sono visti rifiutare l\u2019erogazione del contributo per l\u2019acquisto dell\u2019alloggio da destinare a prima casa di abitazione previsto dall\u2019art. 15, comma 1, lettera ), e dall\u2019art. 18 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 c febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).<\/p>\n\n\n\n<p>A tale contributo si ha accesso, secondo quanto previsto dalla medesima legge regionale, sempre che, tra gli altri requisiti, non si sia \u00abproprietari neppure della nuda propriet\u00e0 di altri alloggi, all\u2019interno del territorio nazionale o all\u2019estero, purch\u00e9 non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di propriet\u00e0 non riconducibili all\u2019unit\u00e0, ricevuti per successione ereditaria, della nuda propriet\u00e0 di alloggi il cui usufrutto \u00e8 in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente\u00bb (art. 29, comma 1, lettera d).<\/p>\n\n\n\n<p>Il successivo art. 29, comma 1-bis, stabilisce, poi, che, \u00abai fini della verifica del requisito di cui al comma 1, lettera d), i cittadini di Stati non appartenenti all\u2019Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all\u2019articolo 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004\/83\/CE recante norme minime sull\u2019attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonch\u00e9 norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell\u2019articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e dell\u2019articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u2019immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell\u2019articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza\u00bb. Tale ultima previsione legislativa \u00e8 stata sostanzialmente riprodotta dall\u2019art. 12, comma 3-bis, del regolamento regionale n. 0144 del 2016.<\/p>\n\n\n\n<p>1.2.2. I ricorrenti dinanzi al Tribunale di Udine lamentavano che fosse stata loro negata l\u2019erogazione del contributo in ragione della mancata produzione della documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza. Di qui la richiesta, per il solo caso in cui il giudice non ritenesse di poter accogliere le domande applicando la normativa dell\u2019Unione europea evocata nel ricorso, di sollevare questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 29 della richiamata legge regionale nella parte in cui prevede l\u2019assenza di propriet\u00e0 in Italia o all\u2019estero per accedere al beneficio e le diverse modalit\u00e0, per cittadini italiani e stranieri, per attestare detto requisito. I ricorrenti, poi, chiedevano anche, tra le altre cose, di ordinare alla Regione autonoma di esercitare nuovamente la potest\u00e0 normativa regolamentare.<\/p>\n\n\n\n<p>1.2.3. Nel giudizio era intervenuta anche la Associazione per gli studi giuridici sull\u2019immigrazione \u2013 ASGI, che proponeva domande analoghe, e si era costituita la stessa Regione autonoma, resistendo al ricorso ed eccependo che non rientra \u00abtra i poteri dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria quello di ordinare una modifica del regolamento esecutivo, anzi riproduttivo, di una legge regionale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>1.2.4. Con l\u2019ordinanza oggetto del conflitto, il Tribunale di Udine ha parzialmente accolto le domande proposte, previa disapplicazione dell\u2019art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 e dell\u2019art. 12, comma 3-bis, del richiamato regolamento regionale di attuazione. Il giudice ha ritenuto, infatti, che tali norme regionali \u2013 nel prevedere che per attestare l\u2019impossidenza solo i cittadini italiani e dell\u2019Unione europea possono avvalersi di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 \u2013 sono discriminatorie e devono essere disapplicate per contrasto con il diritto dell\u2019Unione.<\/p>\n\n\n\n<p>1.3. Ci\u00f2 premesso, la Regione autonoma con l\u2019odierno ricorso non contesta la decisione del giudice di disapplicare le norme regionali ritenute in contrasto con il diritto UE, ma la pretesa del Tribunale di Udine \u00abdi ordinare alla Regione di esercitare i propri poteri normativi secondo contenuti decisi da esso giudice, ed in particolare \u2013 nel caso specifico \u2013 di esercitarli in modo contrario a [quanto] precisamente disposto dalla legge regionale\u00bb. Osserva la ricorrente infatti che, nelle parti impugnate, l\u2019ordinanza non decide il caso oggetto del giudizio, ma dispone dei poteri normativi regionali e, per di pi\u00f9, in contrasto con quanto stabilito dalla legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016: \u00e8 solo in ragione di ci\u00f2 che viene promosso il conflitto di attribuzione, in quanto si ritiene che lo Stato, e per esso il Tribunale di Udine, \u00ababbia invaso la sfera di attribuzione ad essa riservata dalla Costituzione e dallo statuto speciale approvato con legge costituzionale n. 1 del 1963, ledendo lo della legge regionale (primo motivo), l\u2019autonomia della Regione status nell\u2019uso delle proprie fonti normative (secondo motivo), esorbitando dai limiti che la Costituzione pone alla giurisdizione rispetto ai poteri regolamentari e di amministrazione (terzo motivo)\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>La Regione autonoma precisa di avere provveduto all\u2019abrogazione dell\u2019art. 12, comma 3-bis, del regolamento regionale n. 0144 del 2016, ma senza acquiescenza e al solo fine di evitare il pagamento delle astreintes disposte dal giudice ex art. 614-bis del codice di procedura civile, la cui ordinanza \u00e8 stata appellata.<\/p>\n\n\n\n<p>1.3.1. Secondo la Regione ricorrente, l\u2019ordinanza oggetto del conflitto avrebbe violato, innanzitutto, il regime giuridico della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, il cui valore e forza sarebbero stati disconosciuti dal Tribunale di Udine, con conseguente lesione dell\u2019autonomia legislativa, riconosciuta dagli artt. 4 e 56 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, oltre che dall\u2019art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, in combinazione con l\u2019art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 detto, la Regione autonoma ribadisce di non contestare, in quanto estranee al conflitto di attribuzione, n\u00e9 la possibilit\u00e0 per il Tribunale di Udine di disapplicare la normativa interna in contrasto con.il diritto dell\u2019Unione n\u00e9 il carattere autoapplicativo della direttiva 2003\/109\/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, sullo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Contesta, invece, \u00abla pretesa \u2013 una volta disapplicata nel caso concreto la norma legislativa e quella regolamentare \u2013 di imporre alla Regione l\u2019adozione di norme regolamentari in diretto e voluto contrasto con la disposizione di legge disapplicata\u00bb: cos\u00ec facendo, infatti, si priva \u00abdi effetto, con valenza erga omnes, una disposizione legislativa, sottraendola ad una corrispondente valutazione di altri giudicanti (sia di pari grado in diversi casi, sia di grado superiore in sede di impugnazione), valutazione che potrebbe condurre tali giudicanti ad.esiti diversi: risultandone dunque contraddetto lo stesso diritto della Regione di difendere la propria.normativa\u00bb. Il Tribunale di Udine, dunque, ritenendo che le norme in contrasto con il diritto dell\u2019Unione dovessero essere rimosse con effetto erga omnes, avrebbe adottato una pronuncia, preclusagli, i cui effetti sono corrispondenti alla dichiarazione d\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>A conferma della propria prospettazione, la Regione autonoma osserva che, in un parallelo giudizio, il.Tribunale di Udine, in diversa composizione, ha s\u00ec rilevato il contrasto della normativa legislativa e.regolamentare regionale con la citata direttiva ma, per decidere sulle domande concernenti le modifiche del regolamento, ha ritenuto di sollevare questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 29, comma 1-bis, della.legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016.<\/p>\n\n\n\n<p>Con l\u2019ordinanza impugnata, invece, il Tribunale di Udine avrebbe utilizzato una \u00abscorciatoia\u00bb, facendo venire meno gli effetti erga omnes della legge regionale. In tal modo, ed esorbitando dalla funzione.giurisdizionale di cui all\u2019art. 101 Cost., avrebbe invaso la sfera di attribuzioni della Regione, in violazione:<\/p>\n\n\n\n<p>i) della potest\u00e0 legislativa regionale ex artt. 4, 5 e 6 dello statuto speciale e dell\u2019art. 117, terzo e quarto.comma, Cost., in combinazione con l\u2019art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001; ii) degli artt. 134 e 136 Cost.,.che riservano a questa Corte il sindacato sulla legge e il correlato potere di annullarla con effetti erga omnes;<\/p>\n\n\n\n<p>iii) del principio di legalit\u00e0 di cui all\u2019art. 97 Cost. e di quello concernente la supremazia della legge.regionale sul regolamento (art. 117, sesto comma, Cost.), in quanto sarebbe imposto alla Regione di.esercitare la potest\u00e0 regolamentare in contrasto con la legge. A supporto delle proprie doglianze la Regione richiama anche la sentenza di questa Corte n. 285 del 1990 e la pi\u00f9 recente sentenza n. 26 del 2022.<\/p>\n\n\n\n<p>1.3.2. La Regione autonoma rileva, poi, che, anche ad ammettere che ogni giudice possa imporre al.titolare dei poteri normativi \u00abdi tradurre il proprio convincimento in disposizioni operanti erga omnes\u00bb, non.pu\u00f2 per\u00f2 certamente spettare al giudice decidere con quale atto normativo si deve intervenire, \u00abper di pi\u00f9.sovvertendo l\u2019ordine naturale delle fonti\u00bb. La ricorrente osserva, infatti, che il regolamento che \u00e8 stato.ordinato di modificare \u00e8, in tale parte, meramente riproduttivo della legge regionale: sicch\u00e9 il giudice ha.indicato una fonte inidonea a disciplinare la materia e, se ci\u00f2 \u00e8 accaduto, \u00e8 perch\u00e9 egli era consapevole di non potere indicare la disposizione di legge quale fonte da modificare, pena una invasione ancora maggiore delle competenze della Regione.<\/p>\n\n\n\n<p>Sarebbe evidente, pertanto, \u00abil carattere pretestuoso ed invasivo dell\u2019ordine di modificare \u201cil.regolamento\u201d\u00bb, dal che deriverebbe la violazione, di nuovo, degli artt..134 e 136 Cost., oltre che degli artt..97 e 117, sesto comma, Cost., per le.medesime ragioni gi\u00e0 indicate.<\/p>\n\n\n\n<p>1.3.3. La Regione autonoma, con motivo che espressamente afferma essere preliminare, asserisce poi che l\u2019ordinanza del Tribunale di Udine \u00abesorbita dai limiti della giurisdizione\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Premessa una ricostruzione circa le competenze statutarie presupposte alla legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, cui corrispondono funzioni regolamentari e amministrative, la ricorrente afferma che nessuna norma consente al giudice ordinario di ordinare l\u2019esercizio, in un determinato modo, della potest\u00e0 regolamentare, sicch\u00e9 l\u2019ordinanza del Tribunale di Udine \u00abeccede i limiti esterni della giurisdizione nei confronti di una autorit\u00e0 amministrativa e lede, oltre che lo statuto costituzionale della amministrazione (ricavabile dagli artt. 101 e 113 Cost.), il principio di separazione dei poteri, rappresentando un esercizio di attivit\u00e0 formalmente amministrativa e sostanzialmente normativa ad opera di un organo giurisdizionale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Non varrebbe opporre, sostiene la Regione autonoma, che il giudice ha adottato tale provvedimento a seguito di un\u2019azione civile contro le discriminazioni, nell\u2019ambito del cui giudizio l\u2019art. 28, comma 5, del.decreto legislativo 1\u00b0 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell\u2019articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) consente al giudice di pronunciare ordini nei confronti della pubblica amministrazione e di ordinare altres\u00ec, al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, l\u2019adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Tale normativa, infatti, si inserisce in un quadro costituzionale \u00abche distingue i poteri in base alle funzioni \u2013 normative, esecutive, giurisdizionali \u2013 ad essi affidate, e che limita, nell\u2019art. 113 Cost., i poteri del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione\u00bb (sono richiamate, a sostegno, le sentenze di questa Corte n. 175 del 1991 e n. 150 del 1981).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011 non potrebbe essere inteso, pertanto, \u00abn\u00e9 nel senso di attribuire al giudice ordinario poteri di annullamento di atti amministrativi, poteri cui la disposizione non fa cenno, n\u00e9, tanto meno, poteri di amministrazione attiva o addirittura poteri di preventiva sostituzione normativa\u00bb. D\u2019altra parte, la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione avrebbe ricondotto i poteri de quibus del giudice ordinario \u00abal tradizionale schema della disapplicazione incidentale dell\u2019atto amministrativo illegittimo\u00bb (sono richiamate le ordinanze della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 febbraio 2011, n. 3670, e sezione prima civile, 15 febbraio 2021, n. 3842).<\/p>\n\n\n\n<p>Non potrebbe opporsi, a tale proposito, che la stessa Corte di cassazione avrebbe ricondotto i poteri dell\u2019autorit\u00e0 giurisdizionale di cui si discute \u00abai moduli di tutela dei diritti soggettivi assoluti a fondamento costituzionale o sovranazionale\u00bb, secondo una ricostruzione presente anche nella sentenza n. 140 del 2001 di questa Corte, la quale ha riconosciuto che il legislatore pu\u00f2 \u00abattribuire al giudice ordinario anche un potere di annullamento e speciali effetti talora sostitutivi dell\u2019azione amministrativa\u00bb: ci\u00f2 perch\u00e9, \u00e8 ribadito ancora una volta, la Regione ricorrente non contesta il potere dell\u2019autorit\u00e0 giurisdizionale \u00abdi attribuire il bene della.vita al soggetto che si \u00e8 ritenuto discriminato\u00bb ma quello, diverso e ulteriore, di ordinare l\u2019emanazione di \u00abspecifiche norme generali ed astratte\u00bb. A tale riguardo, la Regione autonoma richiama la giurisprudenza amministrativa che esclude, in riferimento agli atti regolamentari e agli atti amministrativi generali, l\u2019ammissibilit\u00e0 dello speciale rimedio processuale avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione, che \u00e8 circoscritto all\u2019attivit\u00e0 amministrativa di natura provvedimentale (sono richiamate le sentenze del Consiglio di Stato, sezione quarta, 26 marzo 2014, n. 1460, e 2 settembre 2019, n. 6048).<\/p>\n\n\n\n<p>1.3.4. La Regione ricorrente, infine, osserva che con l\u2019ordinanza impugnata il Tribunale di Udine avrebbe altres\u00ec violato lo \u00abstatuto del potere sostitutivo\u00bb di cui agli artt. 117, quinto comma, e 120, secondo comma, Cost., attribuito al Governo e da esercitarsi nel rispetto del principio di leale collaborazione.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Con atto depositato il 9 maggio 2023, qualificato \u00abatto di intervento ad opponendum del terzo controinteressato pretermesso\u00bb, \u00e8 intervenuta in giudizio ASGI.<\/p>\n\n\n\n<p>2.1. L\u2019interveniente rappresenta che nel distretto della Corte d\u2019appello di Trieste si sono susseguite, a partire dal 2019, diverse azioni civili contro la discriminazione per motivi di nazionalit\u00e0, tutte riferite a regolamenti regionali in materia di sostegno al diritto all\u2019abitazione che prevedono oneri documentali sproporzionati in capo a cittadini stranieri e tutte culminate con l\u2019ordine di modificare tali norme regolamentari.<\/p>\n\n\n\n<p>Contenziosi analoghi, con similari esiti, sarebbero sorti anche in altre regioni italiane.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa Corte, inoltre, ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale di una norma di legge regionale dal contenuto identico a quello di cui ai regolamenti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (\u00e8 citata la sentenza n. 9 del 2021).<\/p>\n\n\n\n<p>2.1.1. Nel marzo 2023, riferisce ancora ASGI, sono state abrogate le diverse norme regolamentari che disponevano la differenza di trattamento documentale. Ciononostante, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha coltivato i giudizi, impugnando dinanzi alla Corte di cassazione o alla Corte d\u2019appello, a seconda dei casi, le pronunce che hanno deciso le azioni civili, tra cui anche quella oggetto del conflitto. In particolare, con il ricorso in appello la Regione autonoma \u00abha posto esattamente la stessa questione posta nel presente giudizio e cio\u00e8 la (asserita) inammissibilit\u00e0 dell\u2019ordine di modifica del Regolamento\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>ASGI rileva, tuttavia, che, quali che siano gli esiti dei diversi pronunciamenti, la Regione autonoma potr\u00e0 solo varare un nuovo regolamento pro futuro, insuscettibile di far venir meno i diritti acquisiti dai cittadini stranieri sulla base dei vigenti regolamenti e che dovr\u00e0 comunque tener conto dei princ\u00ecpi di cui alla indicata sentenza n. 9 del 2021. Ne consegue che \u00abrisulta di difficile comprensione quale interesse pubblico la Regione intenda perseguire\u00bb con il conflitto, in considerazione del fatto che non potr\u00e0 \u00abcerto mantenere nel proprio ordinamento disposizioni delle quali i giudici abbiano ripetutamente accertato l\u2019illegittimit\u00e0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>2.2. Ci\u00f2 premesso, in punto di legittimazione a intervenire nel conflitto ASGI ritiene di averne titolo in quanto parte del giudizio definito con l\u2019ordinanza impugnata: la giurisprudenza di questa Corte, infatti, avrebbe gi\u00e0 riconosciuto che \u00e8 ammissibile \u00abl\u2019intervento delle parti di un giudizio avanti il giudice comune, il cui esito pu\u00f2 essere condizionato dalla pronuncia della Corte\u00bb (\u00e8 richiamata, in particolare, la sentenza n. 259 del 2019).<\/p>\n\n\n\n<p>2.3. Quanto al ricorso, ASGI ne lamenta innanzitutto l\u2019inammissibilit\u00e0. La giurisprudenza di questa Corte \u00e8 nel senso che una decisione giurisdizionale pu\u00f2 essere oggetto di un conflitto solo nel caso in cui se ne contesti la riconducibilit\u00e0 alla funzione giurisdizionale (sono richiamate le sentenze n. 150 del 2007 e n. 359 del 1999) e non, invece, quando si facciano valere errores in iudicando (sono citate le decisioni n. 290 e n. 222 del 2007, n. 376 e n. 326 del 2003 e n. 27 del 1999).<\/p>\n\n\n\n<p>Affermazioni, queste, che sono state ribadite anche con riferimento al conflitto tra enti (sono richiamate le sentenze n. 39 del 2007 e n. 27 del 1999).<\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce di queste premesse, l\u2019interveniente ritiene che il ricorso sia inammissibile, in primo luogo, perch\u00e9 la Regione autonoma avrebbe censurato il fatto che il Tribunale di Udine abbia considerato la norma legislativa come priva di effetti, in quanto in contrasto con il diritto UE. La correttezza o meno della disapplicazione, e la percorribilit\u00e0 o meno di altre strade decisorie da parte del predetto Tribunale, sono aspetti che possono essere valutati in altre sedi e non, invece, fatti valere con il conflitto di attribuzione, in quanto altrimenti \u00abrisulterebbe del tutto vanificato il primato del diritto dell\u2019Unione\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>In secondo luogo, il ricorso sarebbe inammissibile perch\u00e9 la Regione autonoma, che non contesta che il giudice amministrativo potrebbe annullare la clausola illegittima di esclusione contenuta in un regolamento, lamenta che a un simile esito sia pervenuto, \u00abpur nelle forme diverse dell\u2019ordine di modifica e non dell\u2019annullamento dell\u2019atto\u00bb, il giudice ordinario: ci\u00f2 che non sarebbe materia da conflitto tra enti \u2013 in quanto conflitto potrebbe esservi solo ove \u00aballo Stato, mediante il potere giudiziario, sia precluso in assoluto pervenire alla modifica dell\u2019atto regolamentare, non perch\u00e9 vi perviene l\u2019uno o l\u2019altro giudice\u00bb \u2013 ma da regolamento di giurisdizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il ricorso, in altri termini, sarebbe inammissibile in quanto, a seguire la prospettiva della Regione autonoma, o il potere ordinatorio \u00e8 stato mal esercitato \u2013 e si tratterebbe allora di error in iudicando, o \u00e8 stato esercitato in conformit\u00e0 a una legge incostituzionale \u2013 e allora la Regione autonoma avrebbe dovuto contestare la legittimit\u00e0 costituzionale di quest\u2019ultima dinanzi al Tribunale di Udine.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul punto, ASGI conclude rilevando che, nel ricorso, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha utilizzato \u00abi medesimi argomenti proposti nel corso del giudizio di merito [\u2026] se pure, curiosamente, capovolgendoli\u00bb: il che dimostrerebbe l\u2019inammissibilit\u00e0 del conflitto, che si risolve in una impropria impugnazione dell\u2019ordinanza del Tribunale di Udine.<\/p>\n\n\n\n<p>2.4. Nel merito, ad ogni modo, a parere di ASGI il ricorso non sarebbe fondato.<\/p>\n\n\n\n<p>2.4.1.Secondo la Regione autonoma, l\u2019impugnata ordinanza avrebbe determinato, innanzitutto, effetti erga omnes \u00abincompatibili con i limiti legati alla disapplicazione incidentale\u00bb: ASGI osserva che questa censura non tiene in conto il fatto che l\u2019ordinamento ha considerato e disciplinato le cosiddette \u00abdiscriminazioni collettive\u00bb e non si interroga su quali siano i compiti del giudice nel caso in cui accerti una siffatta discriminazione.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019interveniente afferma, infatti, che la violazione della parit\u00e0 di trattamento pu\u00f2 essere determinata anche mediante un atto amministrativo generale, nei confronti del quale possono agire in giudizio anche i soggetti collettivi a ci\u00f2 legittimati (art. 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante \u00abAttuazione della direttiva 2000\/43\/CE per la parit\u00e0 di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall\u2019origine etnica\u00bb). Il giudice, ove riscontri la discriminazione, \u00e8 tenuto a \u00abordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell\u2019atto discriminatorio pregiudizievole\u00bb e un ordine siffatto non potrebbe essere efficace, nell\u2019ambito di un\u2019azione collettiva, se non determinasse anche la rimozione dell\u2019atto generale che genera la condotta discriminatoria: quando tale atto sia riproduttivo di norma legislativa, l\u2019eventuale disapplicazione di quest\u2019ultima per contrasto con il diritto UE fa s\u00ec che l\u2019atto amministrativo sia da considerarsi privo di basi legali. Secondo ASGI, dunque, in casi del genere l\u2019ordine del giudice non determina l\u2019usurpazione di potere ma \u00e8 il risultato \u00abcongiunto della disapplicazione e della azione collettiva, che non pu\u00f2 pervenire a risultati minori e diversi (e quindi minori della integrale rimozione della discriminazione) da quelli ottenibili con l\u2019azione individuale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>2.4.2. In fattispecie quali quelle del giudizio da cui origina il conflitto, d\u2019altra parte, la posizione del giudice sarebbe analoga a quella in cui questi si trova quando \u00e8 la norma nazionale a violare la parit\u00e0 di trattamento di cui al diritto UE: in tale situazione, il giudice \u00e8 tenuto a riconoscere alle persone discriminate il medesimo trattamento di cui godono le persone della categoria privilegiata (\u00e8 richiamata la sentenza n. 67 del 2022 di questa Corte). Che ci\u00f2 accada anche a fronte della discriminazione determinata da un atto amministrativo non cambia i termini della questione, essendo peraltro la pubblica amministrazione libera di superare la disparit\u00e0 con modi diversi da quelli disposti dal giudice, il quale per\u00f2 fintanto che ci\u00f2 non accada non pu\u00f2 far altro che applicare il principio di \u00abuguaglianza al rialzo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Tutto ci\u00f2, peraltro, sarebbe altres\u00ec in linea con la nozione di \u00abdiscriminazione da scoraggiamento\u00bb elaborata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell\u2019Unione europea (il riferimento \u00e8, in particolare, alle sentenze 10 luglio 2008, in causa C-54\/07, Feryn, e 25 aprile 2013, in causa C-81\/12, Asociaia Accept).<\/p>\n\n\n\n<p>Se, infatti, gi\u00e0 la mera dichiarazione pubblica volta a precludere l\u2019accesso a un bene o a un diritto \u00e8 discriminatoria, tanto pi\u00f9 deve essere vietato mantenere all\u2019interno di un atto amministrativo una regola che si \u00e8 accertato essere discriminatoria. Sul punto, sarebbe errata la prospettiva della Regione autonoma, secondo cui la garanzia della parit\u00e0 di trattamento sarebbe assicurata gi\u00e0 dalla disapplicazione: ci\u00f2 perch\u00e9 sarebbe discriminatorio che l\u2019accesso a talune prestazioni sia per alcuni automatico e, per altri, condizionato alla disapplicazione della normativa per opera del giudice che deve essere appositamente adito.<\/p>\n\n\n\n<p>2.4.3. ASGI rileva, poi, che quanto sostenuto non sarebbe smentito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che dovrebbe essere letta diversamente.<\/p>\n\n\n\n<p>Con l\u2019ordinanza n. 3842 del 2021, il giudice di legittimit\u00e0, da un lato, avrebbe confermato che la discriminazione pu\u00f2 essere effettuata anche per mezzo di atti amministrativi e, dall\u2019altro, non avrebbe affrontato il tema relativo alla possibilit\u00e0 per il giudice d\u2019ordinarne la rimozione, ex professo in quanto un ordine del genere non era contenuto nella sentenza impugnata.<\/p>\n\n\n\n<p>Il tema degli \u201cordini di rimozione\u201d richiesti da soggetti collettivi non \u00e8 stato affrontato neppure<\/p>\n\n\n\n<p>dall\u2019ordinanza delle sezioni unite civili n. 3670 del 2011. In quella occasione, in cui si \u00e8 dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, la Corte di cassazione ha s\u00ec fatto riferimento \u00abai consueti limiti della disapplicazione\u00bb ma, a parere dell\u2019interveniente, dovrebbe considerarsi che: i) non veniva in considerazione un\u2019azione collettiva; ii) si \u00e8 escluso che il giudice abbia poteri di annullamento o revoca di atti amministrativi, poteri che il Tribunale di Udine non ha esercitato; iii) l\u2019ordinanza oggetto del ricorso per cassazione aveva un \u00abcontenuto assolutamente identico\u00bb a quella oggetto dell\u2019odierno conflitto.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza di merito, d\u2019altra parte, non avrebbe \u00abmanifestato incertezze nell\u2019ammettere ordini di rimozione non certo dell\u2019atto amministrativo in se stesso, ma delle clausole discriminatorie in esso contenute\u00bb e avrebbe ottenuto avallo nella sentenza n. 44 del 2020 di questa Corte, la quale ha affermato che in base all\u2019art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 \u00abil giudice ordinario pu\u00f2 ordinare anche alla pubblica amministrazione la cessazione della condotta discriminatoria\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>3. In prossimit\u00e0 dell\u2019udienza pubblica, ha depositato memoria la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con la quale, per il caso in cui questa Corte ritenga non doversi dichiarare cessata la materia del contendere, ha insistito per l\u2019accoglimento del ricorso.<\/p>\n\n\n\n<p>3.1. La ricorrente riferisce, innanzitutto, che la Corte d\u2019appello di Trieste, con sentenza dell\u20198 giugno 2023, n. 99, \u00abha annullato le statuizioni del Tribunale di Udine impugnate con il presente conflitto\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Le ragioni d\u2019annullamento \u00abcorrispondono, nella sostanza, a quelle fatte valere dalla Regione nel proprio ricorso\u00bb, sicch\u00e9 la ricorrente ritiene \u00abche, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, possa dirsi attualmente cessata la materia del contendere\u00bb, in ragione del venir meno \u00abcon efficacia ex tunc [\u2026] delle affermazioni di competenza determinative del conflitto e, quindi, dell\u2019interesse del ricorrente a ottenere una decisione sull\u2019appartenenza del potere contestato\u00bb (\u00e8 richiamata, in particolare, la sentenza di questa Corte n. 224 del 2019). Ci\u00f2 \u00e8 quanto si sarebbe verificato nel caso di specie, del tutto analogo a quello deciso da questa Corte con l\u2019ordinanza n. 332 del 1985, in cui si dichiar\u00f2 cessata la materia del contendere a seguito della cassazione senza rinvio per difetto di giurisdizione della decisione allora oggetto di conflitto.<\/p>\n\n\n\n<p>Non avrebbe alcun rilievo, in proposito, che \u00e8 ancora aperto il termine per ricorrere per cassazione avverso la pronuncia della Corte d\u2019appello di Trieste, in quanto ci\u00f2 che conterebbe \u00e8 la \u00abcompleta rimozione della passata rivendicazione\u00bb, mentre \u00abuna eventuale e futura nuova lesione inferta da altra giurisdizione\u00bb potrebbe, a sua volta, essere oggetto di altro conflitto.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 proprio l\u2019eventualit\u00e0 di un rinnovo della lesione \u00abin assenza di un inoppugnabile chiarimento delle competenze costituzionali\u00bb, tuttavia, a indurre la Regione autonoma \u00aba rimettersi alla valutazione\u00bb di questa Corte circa la possibilit\u00e0 di addivenire comunque a una decisione di merito sul conflitto, ove reputi sussistente \u00abla permanenza di un interesse all\u2019accertamento incontrovertibile circa la spettanza del potere\u00bb, nelle peculiari circostanze che hanno originato l\u2019odierno giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p>3.2. La Regione autonoma passa poi a prendere in esame gli argomenti addotti nel suo atto di intervento da ASGI.<\/p>\n\n\n\n<p>3.2.1. La ricorrente precisa, in primo luogo, che la modifica regolamentare cui fa riferimento l\u2019interveniente \u00e8 stata effettuata solo quale \u00abmero adempimento delle disposizioni dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria di Udine, ma non da intendersi come acquiescenza alle suddette disposizioni\u00bb, come indicato nel preambolo del decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 1\u00b0 marzo 2023, n. 045, recante \u00abRegolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all\u2019articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con D.P.Reg. 15 aprile 2020, n. 066\/Pres.\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto all\u2019esistenza di altre pronunce analoghe a quella oggetto di conflitto, la difesa regionale rileva che si tratta di pronunce tutte contestate dalla Regione ricorrente e che nessuna di esse \u00e8 passata in giudicato.<\/p>\n\n\n\n<p>Senza dire, poi, che in sede di conflitto non opera l\u2019istituto dell\u2019acquiescenza e che ogni decisione giurisdizionale \u00e8 idonea a produrre nuovamente la lesione delle attribuzioni regionali.<\/p>\n\n\n\n<p>3.2.2. L\u2019eccezione di inammissibilit\u00e0 del conflitto sollevata da ASGI, poi, sarebbe non fondata. La Regione autonoma rileva, in proposito, come i \u00abpunti focali\u00bb del ricorso, che avrebbero tono costituzionale, sono \u00abse il giudice comune abbia il potere di ordinare ad un\u2019amministrazione regionale di modificare un proprio regolamento\u00bb e se un ordine del genere possa essere emesso quando determinerebbe l\u2019adozione di un regolamento \u00abin frontale contrapposizione con il disposto di una norma di legge regionale vigente\u00bb, anche se disapplicata per contrasto con il diritto UE. Secondo ASGI, il ricorso avrebbe lamentato, invece, errores in iudicando del giudice, del quale sarebbe contestata la possibilit\u00e0 di disapplicare la legge regionale per contrasto con il diritto UE.<\/p>\n\n\n\n<p>La difesa regionale osserva, tuttavia, di avere pacificamente ammesso il potere di disapplicazione, del quale nell\u2019odierno conflitto non mette in discussione neppure la ricorrenza dei presupposti per esercitarlo.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 che si contesta al giudice \u2013 ordinario o amministrativo che sia \u2013 \u00e8 di potere ordinare alla Regione autonoma l\u2019uso di poteri normativi, determinandone inoltre il contenuto; contenuto che, per di pi\u00f9, comporterebbe la \u00absostanziale abrogazione\u00bb di norme di legge regionale che dispongano in senso diverso.<\/p>\n\n\n\n<p>La circostanza che alcuni dei profili fatti valere nel ricorso siano stati proposti anche nel ricorso in appello, peraltro accolto, non dimostrerebbe affatto che si intendano far valere errores in iudicando: ci\u00f2 perch\u00e9, per un verso, l\u2019insussistenza di potere giurisdizionale pu\u00f2 ben essere fatto valere \u00abanche nell\u2019ambito delle impugnazioni comuni\u00bb e, per un altro, quelle costituzionali sul riparto di competenza sono pur sempre norme giuridiche, la cui violazione pu\u00f2 essere conosciuta anche dal giudice comune. ASGI, inoltre, sostiene che nel ricorso si contesterebbe il potere del giudice amministrativo di annullare i regolamenti. La Regione autonoma osserva, al riguardo, che l\u2019interveniente ha travisato il ricorso, in quanto a essere contestato non \u00e8 detto potere, ma quello di qualsiasi giudice di ordinare la modifica di regolamenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Neppure, ancora, coglierebbe nel segno l\u2019argomento secondo cui nel ricorso si sarebbe lamentata una errata applicazione dell\u2019art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, del quale semmai, nell\u2019ambito del giudizio comune, si sarebbe dovuta eccepire l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale. A vietare al giudice di potere ordinare la modifica di regolamenti starebbero non tanto detta disposizione, quanto \u00abdirettamente le regole costituzionali che delimitano la sfera della giurisdizione in relazione all\u2019esercizio in generale dei poteri normativi\u00bb: se la prospettazione del ricorso sia o meno corretta, poi, \u00e8 questione che attiene al merito del conflitto.<\/p>\n\n\n\n<p>D\u2019altra parte, continua la ricorrente sul punto, il conflitto costituisce \u00abproprio lo strumento chiamato a correggere quel particolare tipo di error in iudicando che consiste nell\u2019affermare e nel praticare un potere giurisdizionale inesistente, contrario alle garanzie costituzionali dei poteri normativi regionali e statali, e in particolare del potere legislativo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>3.2.3. Nel merito, anche rispondendo alle argomentazioni di ASGI, la Regione autonoma insiste per l\u2019accoglimento del ricorso.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella prospettiva del Tribunale di Udine, la discriminazione trarrebbe la sua origine dalla legge regionale, sicch\u00e9 l\u2019ordine di modifica avrebbe dovuto riguardare quest\u2019ultima prima ancora che il regolamento. Se ci\u00f2 non \u00e8 stato fatto \u00e8 perch\u00e9 \u00abil giudice era consapevole di non averne il potere\u00bb, ma ordinare la modifica di un regolamento riproduttivo della legge \u2013 disapplicata nel caso singolo \u2013 darebbe luogo, secondo la ricorrente, \u00abad un mero sotterfugio giuridico\u00bb, in quanto intenderebbe comunque privare di effetti l\u2019atto legislativo. L\u2019azione collettiva contro le discriminazioni non pu\u00f2 divenire strumento \u00abattraverso il quale la giurisprudenza si fa legislazione\u00bb, consentendo al giudice di \u00abdisapplicare la legge pro futuro e in via generale ed astratta per tutti i casi possibili\u00bb: per porre nel nulla la legge \u00e8 necessario rivolgersi a questa Corte.<\/p>\n\n\n\n<p>D\u2019altro canto, conclude la Regione autonoma, la giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata nel ricorso \u2013 e vanamente interpretata in senso diverso dall\u2019interveniente, tanto \u00e8 vero che a detta giurisprudenza fa riferimento anche la Corte d\u2019appello di Trieste nel riformare la decisione oggetto del conflitto \u2013 sarebbe eloquente nell\u2019individuazione di \u00ablimiti ordinamentali\u00bb al potere del giudice anche nell\u2019ambito dei giudizi antidiscriminatori.<\/p>\n\n\n\n<p>4. In prossimit\u00e0 dell\u2019udienza pubblica, ha depositato memoria anche ASGI, con la quale l\u2019interveniente ha insistito nelle conclusioni gi\u00e0 rassegnate.<\/p>\n\n\n\n<p>4.1. Una volta ribadito di avere legittimazione a intervenire nel conflitto, anche in ragione della circostanza che \u00e8 stata parte pure nel giudizio d\u2019appello avverso l\u2019ordinanza impugnata, ASGI torna ad affermare che, nel caso di specie, la Regione autonoma avrebbe censurato errores in iudicando, con conseguente inammissibilit\u00e0 del conflitto.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, sarebbe evidente che non si fa questione di carenza assoluta di giurisdizione: \u00e8 la stessa ricorrente, infatti, ad affermare che, al limite, il giudice avrebbe potuto ordinare la modifica del regolamento, ma solo una volta dichiarata costituzionalmente illegittima la legge regionale cui il regolamento d\u00e0 esecuzione.<\/p>\n\n\n\n<p>4.2. Secondo ASGI, l\u2019annullamento, ad opera della Corte d\u2019appello di Trieste, dei capi dell\u2019ordinanza impugnata concernenti l\u2019ordine di modifica del regolamento hanno \u00abpacificamente effetto ex tunc\u00bb, sicch\u00e9 \u2013 oltre a confermarsi l\u2019inammissibilit\u00e0 del conflitto perch\u00e9 sono censurati errores in iudicando \u2013 sarebbe cessata la materia del contendere o, comunque, sarebbe venuto meno l\u2019interesse della Regione autonoma alla decisione. Lo Stato, infatti, a seguito della decisione della Corte d\u2019appello triestina converrebbe \u00abcon la<\/p>\n\n\n\n<p>Regione sul fatto che \u201cnon spetta\u201d ad esso adottare detta ordinanza\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>4.3. Nel merito, l\u2019interveniente ritiene che il conflitto sarebbe comunque non fondato.<\/p>\n\n\n\n<p>In una precedente occasione, infatti, la Corte d\u2019appello di Trieste aveva confermato una ordinanza che conteneva analogo ordine di modifica di un regolamento regionale, cos\u00ec come pronunce dello stesso tenore sarebbero state pi\u00f9 volte adottate da giudici di merito. Rileva ASGI che tali interventi dei giudici ordinari \u00abnon hanno nuociuto all\u2019equilibrio costituzionale\u00bb, tant\u2019\u00e8 che \u00abnel panorama giurisprudenziale non si riscontra alcuna azione (e alcuna pronuncia) relativa alla esecuzione coattiva di dette pronunce\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 premesso, e richiamati gli argomenti gi\u00e0 spesi nell\u2019atto di intervento, ASGI afferma che \u00abla tesi della inammissibilit\u00e0 di qualsiasi \u201cordine\u201d del giudice ordinario nei confronti della PA sembra \u201cprovare troppo\u201d soprattutto se si considera il fatto che il Giudice ordinario non ha una giurisdizione \u201caggiuntiva\u201d rispetto a quella del Giudice amministrativo, ma \u00e8 l\u2019unico a poter esaminare i profili di contrasto con il divieto di discriminazione\u00bb. Escludere che il giudice ordinario possa ordinare la rimozione di atti amministrativi discriminatori non sarebbe \u00abcompatibile con la rilevanza attribuita dall\u2019ordinamento al divieto di discriminazione\u00bb, oltre che in contrasto con l\u2019art. 28 del d.lgs. n. 151 del 2011, il quale invece affida \u00abamplissima discrezionalit\u00e0\u00bb al giudice nell\u2019adozione di un piano di rimozione.<\/p>\n\n\n\n<p>In questa ottica, il Tribunale di Udine avrebbe potuto ottenere il medesimo effetto \u00abordinando<\/p>\n\n\n\n<p>all\u2019amministrazione di accogliere tutte le domande di cittadini stranieri a parit\u00e0 di \u201ccondizioni documentali\u201d e di diffondere la comunicazione al fine di evitare la \u201cdiscriminazione da scoraggiamento\u201d\u00bb, lasciando alla Regione autonoma l\u2019onere di adeguare il regolamento alla norma superiore. Simile modo di procedere, tuttavia, non sarebbe \u00ablineare dal punto di vista della coerenza e della trasparenza dell\u2019azione amministrativa\u00bb. Ad ogni modo, secondo l\u2019interveniente \u2013 al di l\u00e0 di quale soluzione si ritenga preferibile \u2013 non pu\u00f2 lasciarsi il giudice ordinario \u00abinerte di fronte a una accertata violazione degli obblighi di parit\u00e0 di trattamento\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>4.3.1. ASGI, infine, reputa opportuno rimarcare due peculiarit\u00e0 dell\u2019odierno conflitto.<\/p>\n\n\n\n<p>In primo luogo, non sarebbe in discussione il potere del giudice di sostituirsi alla pubblica amministrazione nello svolgimento di attivit\u00e0 discrezionale, ma il potere del medesimo giudice di ripristinare la parit\u00e0 di trattamento quando ci\u00f2 deve avvenire \u00abmediante una attivit\u00e0 vincolata\u00bb. Nel caso di specie, se la discriminazione \u00e8 avvenuta con atto generale riferito a una collettivit\u00e0, \u00abl\u2019unico rimedio \u00e8 che l\u2019atto generale venga sostituito da un atto altrettanto generale che tale diritto garantisca\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>In secondo luogo, a venire in considerazione \u00e8 un ordine giudiziale a fronte di un atto amministrativo in contrasto con il diritto UE, sicch\u00e9 \u00e8 dubbio che un intervento del giudice che si limiti ad accertare la disparit\u00e0 di trattamento, senza potere ordinare la rimozione dell\u2019atto che l\u2019ha generata, sia efficace, proporzionato e dissuasivo. Visto sotto questa prospettiva, con il ricorso la Regione autonoma pretenderebbe vedere affermare che \u00ab\u201cnon spetta\u201d allo Stato e per esso al Tribunale di Udine adottare tutti i provvedimenti necessari affinch\u00e9 la normativa regionale secondaria sia conforme al diritto dell\u2019Unione\u00bb, in chiaro contrasto con il primato del diritto UE e del correlato \u00abobbligo di cooperazione tra tutti gli organi dello Stato affinch\u00e9 tale primato venga salvaguardato\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Il Tribunale ordinario di Udine, con ordinanza iscritta al n. 97 reg. ord. 2023, ha sollevato questioni di legittimit\u00e0 costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., dell\u2019art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, sostanzialmente lamentando che tale disposizione prevede che i cittadini extra UE, ai fini della dimostrazione del requisito dell\u2019impossidenza di altri alloggi di cui all\u2019art. 29, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale, devono presentare la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza con modalit\u00e0 diverse rispetto a quelle che possono utilizzare i cittadini italiani e UE.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la medesima ordinanza, per il solo caso in cui le suddette questioni siano ritenute non fondate, il giudice a quo ha sollevato questioni di legittimit\u00e0 costituzionale, ancora in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., dell\u2019art. 29, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale, \u00abnella parte in cui tra i requisiti minimi per l\u2019accesso al contributo per il sostegno alle locazioni previsto dall\u2019art. 19 della medesima legge, indica \u201cil non essere proprietari neppure della nuda propriet\u00e0 di altri alloggi, all\u2019interno del territorio nazionale o all\u2019estero, purch\u00e9 non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di propriet\u00e0 non riconducibili all&#8217;unit\u00e0, ricevuti per successione ereditaria, della nuda propriet\u00e0 di alloggi il cui usufrutto \u00e8 in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente.\u201d\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>5.1. Il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a pronunciarsi su un\u2019azione civile contro la discriminazione, ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, presentata da diversi cittadini extra UE, titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo, in ragione della condotta tenuta dal Comune di Udine e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.<\/p>\n\n\n\n<p>Tutti i ricorrenti, infatti, avevano presentato domanda per la concessione del contributo per l\u2019abbattimento del canone di locazione corrisposto nel 2021, essendo in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa regionale, primaria e regolamentare, e dal bando comunale. Veniva loro richiesto, tuttavia, di dimostrare \u00abil requisito dell\u2019impossidenza attraverso documentazione aggiuntiva attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri immobili ad uso abitativo nel paese di origine e nel paese di provenienza ovvero di giustificare l\u2019impossibilit\u00e0 di poterla produrre, a pena di inammissibilit\u00e0 della domanda\u00bb, secondo quanto previsto dall\u2019art. 9 del decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2020, n. 066\/Pres., recante \u00abRegolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all\u2019articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>A parere dei ricorrenti, la normativa regionale e il bando comunale introducono oneri documentali per i cittadini extra UE non previsti per i cittadini italiani e dell\u2019UE, integrando dunque una condotta discriminatoria, come con ordinanza del 4 marzo 2021 lo stesso Tribunale di Udine ha gi\u00e0 accertato, ordinando peraltro la modifica del regolamento regionale n. 066 del 2020. La Regione autonoma ha provveduto alla modifica con il regolamento regionale 18 luglio 2022, n. 089, recante \u00abRegolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all\u2019articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con D.P.Reg. 15 aprile 2020, n. 66)\u00bb: a parere dei ricorrenti, riferisce tuttavia il rimettente, \u00abanche nella nuova versione, la previsione del Regolamento Regionale \u00e8 illegittima nella parte in cui mantiene un trattamento differenziato e discriminatorio tra italiani e stranieri, che finisce per porre a carico di questi ultimi degli oneri inutili e del tutto irragionevoli\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>5.1.1. Nel giudizio si \u00e8 costituita la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, a quo rilevando che il regolamento regionale non poteva che recepire quanto previsto dall\u2019art. 29, comma 1-bis, della legge regionale n. 1 del 2016.<\/p>\n\n\n\n<p>5.1.2. In giudizio si costituiva anche il Comune di Udine, resistendo alle domande, ed intervenivano un cittadino extra UE e ASGI.<\/p>\n\n\n\n<p>5.1.3. Il giudice a quo riferisce, infine, di avere, contestualmente all\u2019ordinanza di rimessione, pronunciato ordinanza che ha definito il giudizio nei confronti del Comune di Udine. Con tale provvedimento, e previa disapplicazione della normativa regionale per contrasto con l\u2019art. 11 della direttiva 2003\/109\/CE, si \u00e8 ordinato di non richiedere ai ricorrenti documentazione ulteriore rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani e UE ai fini dell\u2019inclusione nelle graduatorie.<\/p>\n\n\n\n<p>5.2. Per decidere sulle domande nei confronti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, invece, il giudice rimettente ritiene che \u00abnon si possa prescindere da un giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale\u00bb dell\u2019art. 29, commi 1, lettera d), e 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016. Lo scrutinio di legittimit\u00e0 costituzionale sarebbe necessario, in particolare, per decidere sulla domanda di ordinare alla Regione, anche quale piano di rimozione destinato ad evitare il reiterarsi della discriminazione, di abrogare i commi 3 e 3-bis dell\u2019art. 9 del regolamento regionale n. 066 del 2020, cos\u00ec da consentire ai cittadini extra<\/p>\n\n\n\n<p>UE di accedere all\u2019incentivo a sostegno delle locazioni producendo, per attestare l\u2019impossidenza di immobili, la medesima documentazione richiesta al cittadino italiano.<\/p>\n\n\n\n<p>5.2.1. In punto di rilevanza, il Tribunale di Udine osserva che il richiamato art. 29, comma 1, lettera d), prevede, tra i requisiti per potere accedere all\u2019incentivo in questione, quello della impossidenza, ovvero il non essere proprietari, neppure in nuda propriet\u00e0, di altri alloggi sul territorio nazionale o all\u2019estero. Il successivo comma 1-bis precisa che, ai fini della verifica dell\u2019impossidenza, i cittadini extra UE, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria, devono presentare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 4, del d.P.R. n. 445 del 2000 e 2 del d.P.R. n. 394 del 1999, \u00abla documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 9, comma 3, del regolamento regionale n. 066 del 2020 darebbe esecuzione a tale normativa primaria disponendo in senso sostanzialmente identico.<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice a quo riferisce che in analogo procedimento era stato accertato il carattere discriminatorio della condotta della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che aveva adottato detto regolamento, del quale, conseguentemente, era stata ordinata la modifica.<\/p>\n\n\n\n<p>Con il regolamento reg. n. 089 del 2022 la Regione autonoma \u00e8 intervenuta sul richiamato art. 9 aggiungendo un comma 3-bis, ai sensi del quale \u00abi cittadini di cui al comma 3 impossibilitati, pur avendo agito con correttezza e diligenza, a produrre la documentazione in osservanza delle disposizioni richiamate dal comma medesimo presentano in sostituzione una dichiarazione resa ai sensi dell\u2019articolo 47 del DPR 445\/2000\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>A parere del giudice rimettente, detta modifica non \u00e8 idonea a eliminare l\u2019accertata discriminazione perch\u00e9 \u2013 come argomentato nella contestuale ordinanza che ha definito il giudizio nei confronti del Comune di Udine, di cui vengono riportati ampi stralci \u2013 essa, da un lato, richiede ai cittadini extra UE una dichiarazione art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 relativa non a un fatto, ma a una valutazione ex (quella di essere impossibilitati a produrre la documentazione), e, dall\u2019altro, conferisce al singolo funzionario \u00abincaricato dell\u2019esame di \u201ccorrettezza e diligenza\u201d una inammissibile discrezionalit\u00e0; non vi sono infatti dei criteri oggettivi predeterminati per valutare l\u2019impossibilit\u00e0 da un lato e lo sforzo pretendibile dal richiedente dall\u2019altro\u00bb. Inoltre, la previsione sarebbe comunque sia irragionevole, in quanto la dichiarazione di impossibilit\u00e0 a presentare la documentazione sarebbe difficilmente verificabile da parte del singolo funzionario.<\/p>\n\n\n\n<p>5.2.2. Ci\u00f2 premesso, il Tribunale di Udine afferma di non poter soddisfare le domande in giudizio per mezzo della disapplicazione dell\u2019art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 per contrasto con l\u2019art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003\/109\/CE, il quale stabilisce che ai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo deve essere garantita la parit\u00e0 di trattamento per quanto riguarda, in particolare, le prestazioni sociali, l\u2019assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale. Il giudice a quo riferisce che nella gi\u00e0 richiamata ordinanza del 2021 con la quale aveva deciso analogo giudizio \u2013 peraltro confermata dalla sentenza della Corte d\u2019appello di Trieste n. 159 del 2021 \u2013 aveva invero riconosciuto efficacia diretta a tale direttiva. Richiamando ampi stralci di quella decisione, il Tribunale di Udine osserva, infatti, che essa \u00e8 dotata dei requisiti di sufficiente precisione e incondizionatezza richiesti dalla Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, come peraltro riconosciuto anche dalla Corte di cassazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Non varrebbe richiamare, in senso contrario, il paragrafo 4 del citato art. 11, ai sensi del quale \u00ab[g]li Stati membri possono limitare la parit\u00e0 di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali\u00bb, in quanto tale deroga deve essere interpretata restrittivamente e pu\u00f2 essere invocata dall\u2019autorit\u00e0 pubblica solo se gli organi competenti dello Stato membro per l\u2019attuazione della direttiva abbiano chiaramente espresso l\u2019intenzione di avvalersene (\u00e8 richiamata Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, sentenza 24 aprile 2012, in causa C-571\/10, Kamberaj): il che non \u00e8 accaduto da parte dell\u2019Italia.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rimettente riferisce, tuttavia, che nel giudizio a quo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia \u00abha sostenuto l\u2019erroneit\u00e0 degli \u201cordini\u201d (che sono stati imposti in varie ordinanze) di modificare i regolamenti attuativi\u00bb che, in materia di sostegno alle politiche abitative, riproducono l\u2019art. 29 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016. Ciononostante, essa ha provveduto alle modifiche, aggiungendo il comma 3-bis all\u2019art. 9 del regolamento regionale in questione, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto anche del richiamato art. 29.<\/p>\n\n\n\n<p>La Regione autonoma ha poi rilevato, in particolare, che anche laddove \u00ababrogasse o modificasse il regolamento in parola nel senso richiesto dai ricorrenti, tale regolamento sarebbe in contrasto con la disposizione di legge e dunque non potrebbe essere applicato, prevalendo in ogni caso, nel contrasto tra fonti di rango diverso, la disposizione di legge\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>5.2.3. Il giudice a quo ritiene allora, anche alla luce di quanto dedotto dalla Regione autonoma, che, per un verso, non possa imporsi ai fini della cessazione della condotta discriminatoria \u00abuna diversa (e peraltro gi\u00e0 proposta) interpretazione costituzionalmente orientata\u00bb dell\u2019art. 29 della legge regionale e, per un altro, \u00abche una efficace rimozione della condotta discriminatoria e dei suoi effetti non possa che passare per l\u2019adozione di una normativa, anche di rango regolamentare, che preveda uguale possibilit\u00e0 di accesso ai cittadini comunitari ed extracomunitari e ci\u00f2 anche sotto il profilo documentale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Di qui, pertanto, la rilevanza delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia-Giulia n. 1 del 2016: \u00abqualora la normativa regionale venga ritenuta conforme a Costituzione, la stessa giustifica l\u2019adozione del regolamento censurato; nel caso invece la legge regionale non rispetti i parametri di cui si dir\u00e0 infra, potr\u00e0 essere emesso un ordine di modifica del Regolamento che eviti anche pro futuro un contenzioso ormai nutrito in questo Distretto\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale di Udine rileva, inoltre, che il medesimo art. 29, comma 1- , presenta bis un ulteriore elemento di criticit\u00e0, in quanto ai cittadini extra UE la documentazione aggiuntiva richiesta \u00e8 relativa ai soli Paesi di origine e di provenienza, mentre per quel che concerne l\u2019impossidenza relativamente al resto del mondo (Italia inclusa) non \u00e8 richiesta alcuna attestazione.<\/p>\n\n\n\n<p>5.2.4. Il giudice a quo prospetta poi, per il caso in cui si ritengano non fondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 29, comma 1-bis, anche questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 29, comma 1, lettera d), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, ovvero \u00abdel requisito della impossidenza planetaria in s\u00e9\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019espunzione dalla normativa regionale di detto requisito, infatti, impedirebbe la discriminazione dei cittadini extra UE sotto il profilo documentale: gli altri requisiti per l\u2019accesso alla prestazione possono essere autocertificati anche da loro \u00abe lo sarebbe anche una impossidenza limitata ad esempio al territorio nazionale\u00bb. La discriminazione \u00e8 determinata dalla \u00abimpossibilit\u00e0 di autocertificare il non essere proprietari di immobili al di fuori del territorio nazionale, mentre la propriet\u00e0 di immobili in Italia \u00e8 un fatto certificabile da parte di soggetti pubblici italiani, con riguardo alla previsione dell\u2019art. 3 comma 4 DPR n. 445\/2000\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>5.3. Tutto ci\u00f2 premesso, in punto di non manifesta infondatezza delle questioni sull\u2019art. 29, comma 1-bis , della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, il giudice a quo richiama la sentenza n. 9 del 2021 di questa Corte, che si sarebbe pronunciata \u00absu analoga disposizione di legge regionale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>In quella occasione, la disposizione censurata \u00abprevedeva un onere documentale aggiuntivo per i cittadini di Stati non appartenenti all\u2019Unione europea, ed in particolare la presentazione di documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese, di origine o di provenienza\u00bb ai fini della verifica che essi non fossero titolari di diritti di propriet\u00e0, usufrutto, uso e abitazione. Questa Corte l\u2019ha ritenuta irragionevole \u00abper la palese irrilevanza e per la pretestuosit\u00e0 del requisito che mira a dimostrare\u00bb oltre che per la sua natura \u00abdiscriminatoria\u00bb, essendo l\u2019onere documentale aggiuntivo a carico dei soli cittadini extra UE e, dunque, concretizzandosi in un ostacolo di \u00abordine pratico e burocratico\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>5.3.1. Ampiamente richiamato il precedente, il Tribunale di Udine sostiene che la disposizione censurata si ponga in contrasto, innanzitutto, con l\u2019art. 3 Cost., in ragione dell\u2019ingiustificata e irragionevole disparit\u00e0 di trattamento tra cittadini italiani o UE e cittadini extra UE. La legge regionale, infatti, prevede s\u00ec il requisito della \u00abimpossidenza planetaria\u00bb per tutti i richiedenti, ma poi il medesimo art. 29, comma 1-bis, ai fini della verifica della sussistenza di detto requisito, per i cittadini UE reputa sufficiente una autocertificazione \u00abla cui veridicit\u00e0 non \u00e8 verificabile con riguardo a tutti i paesi del mondo\u00bb, mentre per i cittadini extra UE \u00abriduce l\u2019ambito territoriale di prova del requisito (limitato al paese di origine e al paese di provenienza)\u00bb e al contempo \u00abintroduce un gravoso onere di attestazione e documentazione, non richiesto per i primi\u00bb. La disposizione censurata sarebbe altres\u00ec in contrasto con l\u2019art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo, come questa Corte avrebbe gi\u00e0 affermato con riferimento alle discriminazioni dello straniero in materia di prestazioni sociali (\u00e8 richiamata la sentenza n. 187 del 2010)..<\/p>\n\n\n\n<p>5.3.2. Il giudice a quo lamenta anche la violazione dell\u2019art. 117, primo comma, Cost., in quanto la disposizione regionale si porrebbe in contrasto con l\u2019art. 11 della direttiva 2003\/109\/CE, alla quale deve riconoscersi efficacia diretta. In proposito, non varrebbe richiamare la possibilit\u00e0 per il legislatore di circoscrivere la platea dei beneficiari delle prestazioni sociali in ragione della limitatezza delle risorse (sentenza n. 133 del 2013), in quanto gli obblighi europei richiedono pur sempre la parit\u00e0 di trattamento tra cittadini UE e soggiornanti di lungo periodo (sentenza n. 166 del 2018).<\/p>\n\n\n\n<p>5.4. Per quel che concerne le questioni sollevate in via subordinata \u2013 quelle concernenti il requisito dell\u2019impossidenza di cui all\u2019art. 29, comma 1, lettera d), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 \u2013 il Tribunale di Udine osserva che sarebbe violato il principio di ragionevolezza e proporzionalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>La legge regionale intende tutelare, come espressamente si dice all\u2019art. 1, il diritto all\u2019abitazione (in relazione al quale il rimettente richiama la sentenza di questa Corte n. 44 del 2020) e, in tale ambito, questa Corte \u2013 osserva il giudice \u2013 nella sentenza n. 176 del 2000 ha ritenuto non irragionevole a quo precludere l\u2019accesso a prestazioni quali quelle di cui alla disposizione censurata, quando si sia titolari di un bene della medesima natura pur se al di fuori dell\u2019ambito territoriale di riferimento, in quanto si pu\u00f2 da detto bene \u00abricavare utilit\u00e0 comparabili a quelle di un alloggio situato in luogo adeguato in relazione alle proprie esigenze lavorative\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale di Udine rileva, tuttavia, che secondo la disposizione censurata \u00abrisulta preclusiva all\u2019accesso al beneficio la titolarit\u00e0 di diritti di propriet\u00e0 su immobili ubicati in tutto il mondo, il che pare sproporzionato e contrastante con le esigenze di tutela sociale della provvidenza\u00bb, tanto pi\u00f9 che, sotto il profilo reddituale, il rilievo di altre propriet\u00e0 \u00ab\u00e8 comunque garantito all\u2019interno della certificazione ISEE\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Con atto del 4 settembre 2023, si sono costituiti in giudizio, con il medesimo collegio difensivo, ASGI e trentanove cittadini extra UE, tutte parti nel giudizio a quo, chiedendo l\u2019accoglimento delle questioni sollevate.<\/p>\n\n\n\n<p>6.1. La difesa delle parti private offre, innanzitutto, un quadro complessivo della vicenda da cui origina il giudizio a quo, in diverse occasioni conosciuta da giudici di merito della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.<\/p>\n\n\n\n<p>Il contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione di cui all\u2019art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), rinvia a un successivo decreto del Ministro dei lavori pubblici per l\u2019indicazione dei requisiti minimi per beneficiare del contributo, individuati nei soli requisiti di reddito massimo (art. 1 del decreto ministeriale 7 giugno 1999, recante \u00abRequisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l\u2019accesso alle abitazioni in locazione di cui all\u2019art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi\u00bb). Il successivo art. 2 del medesimo d.m. prevede che le regioni e i comuni possano incrementare le risorse con propri fondi ma senza potere inserire, rilevano le parti private, \u00abrequisiti diversi da quelli reddituali\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Nessuna regione avrebbe mai aggiunto requisiti ulteriori, salvo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la quale all\u2019art. 29 della legge regionale n. 1 del 2016 ha introdotto il requisito della \u00abimpossidenza planetaria\u00bb: la propriet\u00e0 preclude l\u2019accesso al contributo di per s\u00e9, e non per via dell\u2019effetto \u00abdoveroso e pacifico\u00bb che tale propriet\u00e0 ha ai fini reddituali e dell\u2019ISEE. Questa Corte si sarebbe occupata di normativa analoga \u00abcon riferimento all\u2019accesso alla casa\u00bb, introducendo il \u00abcorrettivo della \u201cutilit\u00e0 comparabile\u201d\u00bb, il quale per\u00f2 non sarebbe applicabile ai contratti di locazione in quanto \u00abl\u2019essere o meno proprietario di un alloggio altrove \u00e8, dal punto di vista della sua condizione di bisogno (e ferma restando, si ribadisce, l\u2019incidenza sul reddito) del tutto irrilevante\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>In termini analoghi alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si sarebbe mossa soltanto la Regione autonoma Valle d\u2019Aosta\/Vall\u00e9e d\u2019Aoste ma, a seguito di condanna da parte del Tribunale di Torino, ha subito modificato la norma che prevedeva il requisito dell\u2019impossidenza. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, invece, non solo \u00abpretende di mantenere il requisito\u00bb, ma ha introdotto altres\u00ec un onere documentale aggiuntivo a carico dei cittadini extra UE \u00abche tutti i giudici sin qui investiti della questione hanno ritenuto illegittimo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>6.1.1. Ci\u00f2 premesso, le parti private rilevano che, successivamente all\u2019ordinanza di rimessione, le norme regolamentari che prevedevano detto onere documentale sono state abrogate con il regolamento regionale n. 045 del 2023 e si \u00e8 espressamente stabilito che gli effetti valgano anche nei confronti delle domande presentate prima della modifica. Con la conseguenza che \u00abper le domande 2023 (relative ai canoni 2022) la regola vigente \u00e8 del tutto coerente con quanto il Giudice rimettente ritiene conforme a Costituzione\u00bb; peraltro, i cittadini stranieri che hanno presentato domanda per gli anni 2020 e 2021 hanno tutti ottenuto la prestazione, o sulla base di provvedimenti giurisdizionali o in ragione del comportamento dei comuni, che per evitare contenziosi si sono adeguati a tali provvedimenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce di quanto rappresentato, le parti private osservano, pertanto, \u00abche tutti coloro che vantavano un diritto in apparente contrasto con la norma sospetta di incostituzionalit\u00e0 hanno gi\u00e0 ottenuto il riconoscimento del diritto vantato; e che nessuna altra lesione \u00e8 prospettabile per il futuro, salvo che non intervenga una ulteriore modifica del Regolamento (ipotesi che, tra l\u2019altro, nessuno risulta aver mai prospettato)\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Le vicende illustrate potrebbero avere effetti sulla rilevanza delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Pur non avendo \u00abinteresse a formulare conclusioni nel senso della inammissibilit\u00e0\u00bb, la difesa delle parti private osserva, infatti, che l\u2019ordine di rimozione del regolamento \u2013 sulla cui necessit\u00e0 di adozione si fonda la valutazione sulla rilevanza del giudice rimettente \u2013 non potrebbe pi\u00f9 essere emanato, in ragione dell\u2019intervenuta abrogazione.<\/p>\n\n\n\n<p>6.2. Nel merito, le parti private ritengono \u00abpregiudiziale e assorbente\u00bb il dubbio di legittimit\u00e0 costituzionale concernente il requisito dell\u2019impossidenza di cui all\u2019art. 29, comma 1, lettera d), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016.<\/p>\n\n\n\n<p>Tali questioni sarebbero rilevanti, anche se nel ricorso introduttivo del giudizio era richiesto un piano di rimozione delle sole modalit\u00e0 di documentazione, in quanto se \u00abincostituzionale \u201ca monte\u201d la previsione dello stesso requisito da documentare\u00bb, l\u2019illegittimit\u00e0 di quest\u2019ultimo \u00abcondurrebbe in ogni caso all\u2019accoglimento sostanziale della domanda\u00bb, volta a ottenere un trattamento paritario tra cittadini UE ed extra UE.<\/p>\n\n\n\n<p>6.2.1. La sentenza n. 9 del 2021 di questa Corte in riferimento all\u2019accesso alla casa ha gi\u00e0 qualificato come palesemente irrilevante e pretestuoso un requisito siffatto, di modo che tanto pi\u00f9 ci\u00f2 dovrebbe valere \u00abcon riferimento all\u2019accesso a un modesto contributo economico, rispetto al quale davvero non si pu\u00f2 spiegare perch\u00e9 mai la propriet\u00e0 di un altro alloggio (ferma la sua eventuale incidenza sul reddito e sull\u2019indicatore ISEE) dovrebbe avere addirittura un effetto preclusivo se il nucleo familiare risiede in Italia, vive in locazione e si trova in condizioni economiche disagiate\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Anzi, il requisito in discorso potrebbe avere anche effetti distorsivi, sol si pensi che persone in minor bisogno \u2013 perch\u00e9 con indicatore ISEE vicino ai massimi \u2013 potrebbero accedere alla prestazione, a differenza di chi versa in condizione di maggior bisogno che, \u00abper il solo fatto di essere proprietario di un alloggio dall\u2019altra parte del mondo, dal quale non ricava alcun reddito e che comunque non ha alcun effetto sulla sua condizione di persona bisognosa residente in Italia\u00bb, non potrebbe invece ottenere il contributo.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019irrazionalit\u00e0 della disposizione censurata sarebbe altres\u00ec confermata dall\u2019\u00abassoluto arbitrio con il quale sono individuate le cause di esenzione\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>La violazione del principio d\u2019eguaglianza sarebbe dunque palese e il richiamo alla direttiva 2003\/109\/CE, a integrazione del parametro di cui all\u2019art. 117, primo comma, Cost., dovrebbe considerarsi \u00absuperfluo\u00bb o comunque assorbito nell\u2019art. 3 Cost., \u00abanche per non limitare gli effetti della pronuncia ai soli stranieri lungosoggiornanti, lasciando gli altri (italiani compresi) soggetti a una norma cos\u00ec illogica\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>6.3. Anche le ulteriori questioni sull\u2019onere di documentazione aggiuntiva, ove non si ritenessero assorbite, troverebbero uno specifico precedente nella citata sentenza n. 9 del 2021, che aveva ad oggetto \u00abuna norma assolutamente identica\u00bb, dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto irragionevole e discriminatoria.<\/p>\n\n\n\n<p>La difesa delle parti private osserva, ad ogni modo, che il legislatore regionale sarebbe consapevole di avere introdotto un requisito \u00abimpossibile da provare documentalmente\u00bb, tant\u2019\u00e8 che avrebbe consentito \u00abai cittadini italiani di autocertificare (mediante la dichiarazione sostitutiva unica che precede il rilascio dell\u2019ISEE) l\u2019assenza di propriet\u00e0 immobiliari in Italia, mentre per quanto attiene l\u2019ulteriore requisito della impossidenza \u201cglobale\u201d ha ritenuto, per i cittadini italiani, di affidarsi alla dichiarazione dell\u2019interessato\u00bb, verificabile solo mediante rapporti con Paesi esteri e, evidentemente, facendo leva sul fatto che la propriet\u00e0 all\u2019estero va denunciata ai fini del pagamento dell\u2019imposta sul valore aggiunto (art. 19, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante \u00abDisposizioni urgenti per la crescita, l\u2019equit\u00e0 e il consolidamento dei conti pubblici\u00bb, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214). Il medesimo trattamento andrebbe riservato ai cittadini stranieri, che si troverebbero in \u00abcondizione assolutamente identica\u00bb, in quanto su di loro graverebbe l\u2019obbligo fiscale di denuncia dell\u2019eventuale immobile e quello di presentare l\u2019ISEE e, inoltre, la pubblica amministrazione avrebbe identiche possibilit\u00e0 di controllo. Tra l\u2019altro, il fatto che l\u2019onere documentale attenga ai soli Paesi di origine e di provenienza sarebbe parimenti irragionevole in quanto non realizza neppure \u00abquell\u2019effetto di certezza in ordine al requisito di impossidenza planetaria\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Con atto depositato il 5 settembre 2023, si \u00e8 costituita in giudizio anche la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o non fondate.<\/p>\n\n\n\n<p>7.1. Nel ricostruire le vicende del giudizio e il quadro normativo regionale a quo di riferimento, la Regione autonoma osserva, in particolare, che il comma 1-bis del censurato art. 29 \u00e8 stato aggiunto a seguito dei rilievi delle commissioni chiamate ad effettuare le graduatorie, secondo le quali l\u2019art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 non consentirebbe \u00abagli stranieri di autocertificare il possesso di immobili all\u2019estero\u00bb. Il comma 3-bis aggiunto all\u2019art. 9 del regolamento regionale n. 066 del 2020, volto a consentire agli stranieri di effettuare una dichiarazione sostitutiva, sarebbe stato introdotto a seguito delle pronunce giurisdizionali che avevano giudicato discriminatorie le norme legislative e regolamentari sull\u2019onere documentale.<\/p>\n\n\n\n<p>7.2. Secondo la Regione autonoma, le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sollevate sarebbero tutte inammissibili.<\/p>\n\n\n\n<p>7.2.1. Esse, innanzitutto, sarebbero state prospettate contraddittoriamente.<\/p>\n\n\n\n<p>Le questioni sollevate in via principale sull\u2019onere di documentazione, infatti, potrebbero \u00abgiuridicamente e praticamente porsi soltanto se si presuppone l\u2019applicazione della disposizione relativa all\u2019impossidenza\u00bb. Il giudice rimettente, pertanto, avrebbe invertito la priorit\u00e0 logica delle questioni \u2013 quelle sulle modalit\u00e0 di dimostrazione del requisito dell\u2019impossidenza essendo rilevanti solo se \u00e8 legittimo il requisito stesso \u2013 rendendo cos\u00ec \u00abperplesso o ancipite\u00bb il carattere della loro prospettazione.<\/p>\n\n\n\n<p>7.2.2. Le questioni sarebbero inammissibili anche perch\u00e9 il Tribunale di Udine non avrebbe motivato in ordine alla giurisdizione sulla domanda di modifica del regolamento regionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Se \u00e8 vero, infatti, che l\u2019esistenza della legge regionale impedisce al giudice di ordinare la modifica del regolamento regionale che la riproduca \u2013 questione, questa, sottesa al giudizio iscritto al n. 2 reg. confl. tra enti 2023 \u2013 a parere della difesa regionale esisterebbe anche un \u00abdivieto pi\u00f9 generale\u00bb, concretizzantesi nella \u00abimpossibilit\u00e0 legale per il giudice comune di ordinare alla Regione di adottare o modificare atti normativi secondari\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel giudizio a quo, pertanto, manca o \u00e8 \u00abmassimamente discutibile\u00bb la sussistenza della giurisdizione sulla domanda volta a ottenere \u00abun ordine di modifica di norme secondarie\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Il dubbio della Regione autonoma sarebbe comprovato dalle pronunce della Corte di cassazione che hanno ricondotto i poteri del giudice ordinario nell\u2019ambito dei giudizi antidiscriminatori \u00aballo schema della disapplicazione incidentale degli atti amministrativi illegittimi\u00bb (sono richiamate, in proposito, le medesime pronunce di legittimit\u00e0 gi\u00e0 richiamate nella sede del conflitto tra enti). In tal senso, poi, si sarebbe mossa anche la Corte d\u2019appello di Trieste, che con la sentenza n. 99 del 2023 ha annullato l\u2019ordinanza del<\/p>\n\n\n\n<p>Tribunale di Udine che ha originato il conflitto tra enti iscritto n. 2 dell\u2019omonimo registro 2023, in quanto ha ritenuto che ordinare la modifica di un regolamento esorbiti dai limiti della giurisdizione ordinaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale di Udine non si sarebbe confrontato con questo indirizzo e, dunque, non avrebbe argomentato in punto di sussistenza della propria giurisdizione, come invece richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte.<\/p>\n\n\n\n<p>7.3. La difesa della Regione autonoma eccepisce, poi, l\u2019inammissibilit\u00e0 delle questioni sollevate in via subordinata sul requisito della cosiddetta impossidenza planetaria.<\/p>\n\n\n\n<p>7.3.1. Innanzitutto, la norma regionale che la prevede sarebbe stata gi\u00e0 applicata \u00abai fini di pervenire alla questione posta come principale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>7.3.2. Le medesime questioni sarebbero inammissibili anche perch\u00e9 il giudice a quo non ha chiarito come un requisito richiesto indifferentemente dalla cittadinanza \u2013 quello, appunto, dell\u2019impossidenza \u2013 possa trovare applicazione nell\u2019ambito di un giudizio antidiscriminatorio, \u00abuna volta che sia stata esclusa l\u2019illegittimit\u00e0 della norma che differenzia cittadini e stranieri nelle modalit\u00e0 di dimostrazione del requisito in parola\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>7.3.3. Ancora, le questioni sollevate in riferimento all\u2019art. 117, primo comma, Cost. sarebbero inammissibili in quanto del tutto prive di motivazione, essendo detto parametro richiamato unicamente nel dispositivo dell\u2019ordinanza di rimessione.<\/p>\n\n\n\n<p>7.4. Nel merito, la questione sollevata in riferimento all\u2019art. 3 Cost. sull\u2019art. 29, comma 1, lettera d), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 sarebbe ad ogni modo non fondata. La gi\u00e0 indicata sentenza n. 9 del 2021, infatti, non avrebbe mosso alcun rilievo alla previsione che, nell\u2019ordinamento regionale abruzzese, prevede l\u2019impossidenza planetaria quale condizione per partecipare al bando per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.<\/p>\n\n\n\n<p>Del resto, il requisito negativo della non titolarit\u00e0 di diritti reali su immobili come condizione per accedere all\u2019assegnazione delle case popolari, previsto dalla normativa nazionale sin dall\u2019art. 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l\u2019assegnazione e la revoca nonch\u00e9 per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), \u00e8 stato ritenuto non irragionevole da questa Corte tanto nella sentenza n. 176 del 2000, quanto nelle successive sentenze n. 135 e n. 299 del 2004.<\/p>\n\n\n\n<p>7.5. Anche per quel che concerne le questioni sollevate sull\u2019onere documentale di cui all\u2019art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, la difesa della Regione autonoma eccepisce innanzitutto la loro inammissibilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>7.5.1. In primo luogo, l\u2019ordinanza di rimessione richiamerebbe l\u2019art. 14 CEDU, che circoscrive il divieto di discriminazione sulla base della nazionalit\u00e0 al godimento dei diritti e delle libert\u00e0 garantite dalla Convenzione, senza tuttavia \u00aballegare quale sarebbe la disposizione materiale della CEDU violata\u00bb. Non renderebbe determinata la censura neppure il riferimento alla sentenza n. 187 del 2010, che avrebbe riguardato un diverso caso. Di qui, dunque, l\u2019inammissibilit\u00e0 o, comunque sia, la non fondatezza della questione.<\/p>\n\n\n\n<p>7.5.2. Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., per violazione dell\u2019art. 11 della direttiva 2003\/109\/CE, sarebbero inammissibili perch\u00e9, mentre la norma dell\u2019Unione europea impone la parit\u00e0 di trattamento tra cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo e cittadini UE, \u00abla censura riferita al principio generale di eguaglianza \u00e8 formulata dal giudice a quo deducendo una disparit\u00e0 di trattamento tra cittadini e cittadini extracomunitari\u00bb: di qui la disomogeneit\u00e0 delle due censure, la prima volta \u00abad aggiungere un\u2019altra fattispecie di esclusione\u00bb dagli oneri di documentazione, l\u2019altra diretta a una caducazione dell\u2019intera disposizione regionale \u00abcon effetti eccedenti il perimetro della rilevanza\u00bb, essendo i ricorrenti cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo.<\/p>\n\n\n\n<p>7.6. Nel merito, le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sollevate sull\u2019art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 sarebbero, comunque sia, non fondate.<\/p>\n\n\n\n<p>La diversit\u00e0 di trattamento, infatti, \u00abrisponde perfettamente alla disciplina statale in materia di dichiarazioni sostitutive\u00bb, come risultante dall\u2019art. 3 del d.P.R. n. 445 del 2000. Sarebbe quest\u2019ultima disposizione statale, adottata nella materia di potest\u00e0 esclusiva \u00abcondizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all\u2019Unione europea\u00bb, a dettare il principio per cui \u00ablo straniero non pu\u00f2 utilizzare dichiarazioni sostitutive nelle forme previste per il cittadino italiano od europeo in relazione al possesso di immobili all\u2019estero\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>La difesa regionale osserva che, rispetto alla disciplina statale, la normativa della Regione autonoma non solo tiene conto, gi\u00e0 nella formulazione legislativa, \u00abdella peculiare posizione dei titolari di protezione internazionale e sussidiaria\u00bb, ma a livello regolamentare prevede una clausola nei confronti dello straniero \u00abimpossibilitato a procurarsi la documentazione\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Proprio quest\u2019ultima previsione distinguerebbe la disposizione censurata da quella oggetto della sentenza n. 9 del 2021 di questa Corte, rendendo invece pertinenti le affermazioni della sentenza, della medesima Corte, n. 127 (recte: 157) del 2021, la quale ha inserito nell\u2019art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u00abTesto unico delle disposizioni legislative e<\/p>\n\n\n\n<p>regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)\u00bb la possibilit\u00e0 per l\u2019istante di produrre \u00abuna \u201cdichiarazione sostitutiva di certificazione\u201d relativa ai redditi prodotti all\u2019estero, una volta dimostrata l\u2019impossibilit\u00e0 di presentare la richiesta certificazione\u00bb. In via generale, inoltre, secondo la Regione autonoma dovrebbe considerarsi che i limiti ai poteri di dichiarazione sostitutiva dello straniero tengono conto della diversa posizione tra cittadini e stranieri \u00abcon riferimento all\u2019esercizio di potest\u00e0 pubbliche\u00bb, i cui atti sono sostituiti dalle autocertificazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Tutte queste considerazioni dimostrerebbero la non fondatezza anche della questione sollevata per violazione della direttiva 2003\/109\/CE. Il giudice a quo, infatti, avrebbe riconosciuto che il requisito dell\u2019impossidenza per i cittadini extra UE \u00e8 pi\u00f9 favorevole, in quanto limitato ai soli Paesi di origine o di provenienza, e avrebbe finito per contestare \u00abil dato ordinamentale presupposto, risultante dalla normazione statale, relativo ai limiti che questa pone alla facolt\u00e0, per gli stranieri extracomunitari, di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive\u00bb. Si tratta di limiti che, a parere della Regione autonoma, non sarebbero in contrasto con il diritto UE; ma anche cos\u00ec fosse, del relativo dubbio \u00abappuntato, prima che sulla norma regionale, sulla disposizione del testo unico statale\u00bb dovrebbe essere investita la Corte di giustizia dell\u2019Unione europea.<\/p>\n\n\n\n<p>La difesa regionale osserva, infine, che la ragionevolezza della disposizione censurata sarebbe ulteriormente dimostrata dalla circostanza che, senza di essa, la Regione autonoma non avrebbe modo di accertare la veridicit\u00e0 dell\u2019autocertificazione compiuta da cittadini extra UE, mentre per i cittadini italiani e UE \u00absoccorre l\u2019obbligo di collaborazione delle amministrazioni italiane e dell\u2019Unione\u00bb. A nulla rileverebbe, in senso opposto, che anche i cittadini italiani e UE potrebbero possedere abitazioni in Paesi terzi: si tratterebbe, infatti, \u00abdi possibilit\u00e0 marginali, mentre le norme tengono ragionevolmente conto delle situazioni normali e prevalenti\u00bb, quale sarebbe la possibilit\u00e0 che un cittadino extra UE sia proprietario di un\u2019abitazione nel Paese di origine e di provenienza.<\/p>\n\n\n\n<p>8. In prossimit\u00e0 dell\u2019udienza pubblica, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria illustrativa, insistendo per l\u2019inammissibilit\u00e0 o la non fondatezza delle questioni sollevate.<\/p>\n\n\n\n<p>8.1. La difesa regionale osserva, innanzitutto, che lo ius superveniens cui si riferiscono le parti private nell\u2019atto di costituzione potrebbe determinare, semmai, una restituzione degli atti al giudice a quo, la quale, tuttavia, sarebbe impedita dalle eccezioni in punto di ammissibilit\u00e0 delle questioni sollevate.<\/p>\n\n\n\n<p>A tale proposito, la Regione autonoma prende atto che anche le parti private hanno ritenuto logicamente pregiudiziali le questioni sollevate sul requisito dell\u2019impossidenza, pur se il piano di rimozione richiesto nel giudizio concerne soltanto le modalit\u00e0 di documentazione: tuttavia, detto carattere a quo pregiudiziale renderebbe \u00abperplesso e ancipite l\u2019intero impianto dell\u2019ordinanza\u00bb. Ad ogni modo, le questioni sollevate sul requisito dell\u2019impossidenza sarebbero comunque inammissibili, in quanto il giudice a quo non ha motivato in ordine alla loro rilevanza ai fini della decisione che \u00e8 chiamato a prendere.<\/p>\n\n\n\n<p>Del pari inammissibili sarebbero le questioni sull\u2019onere documentale, in quanto sollevate \u2013 secondo la Regione autonoma \u2013 tanto sulla sussistenza in s\u00e9 di detti oneri, che implicherebbe la caducazione della disposizione, quanto sulla loro applicabilit\u00e0 agli stranieri lungo soggiornanti, che soli andrebbero sottratti dall\u2019ambito applicativo della norma.<\/p>\n\n\n\n<p>8.2. Quanto al merito, la Regione autonoma ritiene non fondati gli argomenti addotti dalle parti private a sostegno della declaratoria d\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Si rileva, in particolare, che il requisito dell\u2019impossidenza \u00e8 presente tanto nella&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;legislazione statale quanto in quella regionale e mai questa Corte lo ha ritenuto costituzionalmente illegittimo in quanto tale. La ratio, del resto, \u00e8 chiara: \u00abevitare che chi dispone di risorse immobiliari faccia ricorso alla solidariet\u00e0 pubblica finalizzata a garantire che tutti abbiano una abitazione\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>La difesa regionale osserva, poi, che il requisito dell\u2019impossidenza vale per tutte le misure di edilizia residenziale pubblica previste dalla legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, ma che il contributo per gli affitti di cui al giudizio a quo \u00e8 misura diversa dalle altre in quanto, come ha riconosciuto questa Corte nella sentenza n. 166 del 2018, configura una \u00abprestazione polifunzionale [&#8230;], suscettibile di essere finanziata in modo variabile e discontinuo, in ragione di valutazioni politiche circa la necessit\u00e0 della sua erogazione, nell\u2019an e nel quantum\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quel che concerne, invece, le questioni sull\u2019onere documentale, la Regione autonoma, in replica alle parti private, rileva, in primo luogo, che non sarebbe corretta la prospettazione secondo cui cittadini italiani e UE e cittadini extra UE abbiano identica posizione rispetto alla documentazione amministrativa, in quanto ci\u00f2 \u00e8 escluso gi\u00e0 dall\u2019art. 3 del d.P.R. n. 445 del 2000. D\u2019altra parte, la Regione autonoma ribadisce che le norme regionali \u00absono fatte per i casi tipici e normali\u00bb \u2013 secondo cui \u00e8 improbabile che il cittadino italiano abbia propriet\u00e0 all\u2019estero, mentre \u00e8 probabile che le abbia il cittadino straniero \u2013 e in base a ci\u00f2 si \u00e8 chiesto allo straniero di documentare l\u2019impossidenza solo nel proprio Paese di origine o in quello di provenienza, che sarebbe appunto la situazione tipica: onere, questo, che non sarebbe \u00abn\u00e9 sproporzionato n\u00e9 troppo difficoltoso\u00bb, tanto \u00e8 vero che \u00e8 la stessa normativa regionale a esentare da detto onere i rifugiati, i quali invece \u00abhanno difficolt\u00e0 a reperire documenti e ad avere rapporti con lo Stato di origine\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>9. Anche le parti private, in prossimit\u00e0 dell\u2019udienza pubblica, hanno depositato una memoria con la quale hanno replicato alle difese della Regione autonoma e hanno confermato le conclusioni rassegnate nell\u2019atto di costituzione.<\/p>\n\n\n\n<p>9.1. Quanto alle eccezioni di inammissibilit\u00e0, le parti private le ritengono sorprendenti, in quanto in tutti i giudizi di merito la Regione autonoma si \u00e8 \u00abstrenuamente battuta\u00bb perch\u00e9 fosse sollevata questione di legittimit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad ogni modo, il percorso logico seguito dal Tribunale di Udine nel rimettere le questioni non impedirebbe a questa Corte di decidere nel merito: esse potrebbero essere esaminate entrambe \u00abin via autonoma\u00bb oppure ritenendo che quella sull\u2019impossidenza assorba quella sulla \u00abdiscriminazione documentale\u00bb. Sarebbero state sollevate \u00abdue questioni distinte, se pure collegate, entrambe esposte in modo chiaro con riferimento al contenuto di ciascuna norma, senza alcuna incoerenza logica che possa determinare la inammissibilit\u00e0 della questione\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Non fondata e inconferente sarebbe l\u2019eccezione circa la carente motivazione in punto di giurisdizione, sia perch\u00e9 mai nessun rilievo \u00e8 stato sollevato nel giudizio , sia perch\u00e9 la giurisdizione a quo del giudice ordinario deve ritenersi pacifica. Ci\u00f2 che lamenta la Regione autonoma \u00e8, dunque, la sussistenza del potere del giudice di ordinare la modifica del regolamento, che sarebbe tuttavia aspetto del tutto distinto dal tema della giurisdizione: e sulla rilevanza delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale \u2013 volte a espungere dall\u2019ordinamento la legge regionale di cui il regolamento \u00e8 esecutivo \u2013 il giudice a quo ha invero motivato.<\/p>\n\n\n\n<p>Del pari non fondata sarebbe l\u2019eccezione relativa alla circostanza che, nell\u2019ambito di un giudizio antidiscriminatorio, non potrebbe venire in discussione un requisito \u2013 quello dell\u2019impossidenza \u2013 valevole per la generalit\u00e0 dei richiedenti. Osservano le parti private che, affinch\u00e9 una questione sia rilevante, interessa solo che, caducata la norma, quale che sia la ragione, \u00abil giudice possa pervenire all\u2019accoglimento della domanda e alla rimozione della disparit\u00e0 denunciata\u00bb: ci\u00f2 che accadrebbe nel caso di specie ove venisse meno il requisito della cosiddetta impossidenza planetaria.<\/p>\n\n\n\n<p>9.2. Per quel che concerne il merito delle questioni sollevate su detto requisito, la difesa delle parti private osserva che i criteri per l\u2019accesso alle erogazioni pubbliche di sostegno, quale \u00e8 quella di cui si discute nel giudizio a quo, sono fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante \u00abRegolamento concernente la revisione delle modalit\u00e0 di determinazione e i campi di applicazione dell\u2019Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)\u00bb. La Regione autonoma pretenderebbe, con la disposizione censurata, introdurre un ulteriore criterio \u00abcio\u00e8 l\u2019esistenza di una propriet\u00e0 in quanto tale, indipendentemente dall\u2019utilit\u00e0 in termini di reddito o altro che l\u2019interessato ne pu\u00f2 ricavare\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>La lettura data dalla Regione autonoma alle sentenze n. 176 e n. 135 del 2000 sarebbe, d\u2019altro canto, \u00abdel tutto errata\u00bb, in quanto allora la decisione di questa Corte ruot\u00f2 attorno a come il reddito ricavabile da una propriet\u00e0 immobiliare dovesse essere quantificato per far s\u00ec che potesse determinare il mancato inserimento in una graduatoria. Del pari errata sarebbe la lettura della sentenza n. 9 del 2021, in quanto oggetto delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale era, allora, la sola norma concernente gli oneri documentali.<\/p>\n\n\n\n<p>Sarebbe proprio tale decisione, peraltro, a segnare nel senso dell\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale le questioni sollevate in riferimento all\u2019onere documentale richiesto ai cittadini extra UE dalla disposizione censurata. In proposito, si ribadisce che non \u00e8 ovviamente in discussione la legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 3 del d.P.R. n. 445 del 2000, quanto la possibilit\u00e0 prevista dalla disposizione censurata di consentire ai cittadini italiani, e non ai cittadini extra UE, di dichiarare di non possedere immobili in alcuna parte del mondo, quando la pubblica amministrazione italiana ha le medesime facolt\u00e0 di controllo nei confronti delle dichiarazioni degli uni e degli altri. Peraltro, la necessit\u00e0 che dichiarazioni di tal genere siano rese in forme eguali da cittadini e non cittadini sarebbe stata incidentalmente gi\u00e0 affermata da questa Corte proprio nella sentenza n. 9 del 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>La difesa delle parti private, infine, osserva che non sarebbe pertinente il richiamo alla sentenza n. 157 del 2021, perch\u00e9 diverso sarebbe il bene protetto, e che prive di pregio sono le considerazioni della Regione autonoma sulla circostanza che le disposizioni censurate concernono \u00absituazioni normali e prevalenti\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Considerato in diritto<\/p>\n\n\n\n<p>1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso iscritto al n. 2 reg. confl. tra enti 2023, propone conflitto di attribuzione chiedendo che sia dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso al Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, adottare l\u2019ordinanza con la quale, nell\u2019ambito di un\u2019azione civile contro la discriminazione per motivi di nazionalit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, ha ordinato a essa Regione autonoma (punto 2 del dispositivo) di modificare il regolamento regionale n. 0144 del 2016 \u00ab\u201cnella parte che prevede per i cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo requisiti o modalit\u00e0 diverse rispetto a quelli previsti per i cittadini comunitari per attestare l\u2019impossidenza di alloggi in Italia e all\u2019estero e garantendo invece che i cittadini comunitari e quelli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo possano documentare allo stesso modo l\u2019impossidenza di cui all\u2019art. 9,comma 2 lett. C)\u201d dello stesso regolamento\u00bb. A fondamento delle doglianze, la Regione ricorrente pone la violazione degli artt. 4, 5 e 6 dello statuto speciale, degli artt. 97, 101, 113, 117, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 120, secondo comma, 134 e 136 Cost., nonch\u00e9 dell\u2019art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ordinanza oggetto del conflitto \u00e8 stata adottata previo accertamento del comportamento discriminatorio della Regione autonoma all\u2019origine del giudizio \u2013 instaurato da un cittadino italiano e dalla coniuge albanese titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, nell\u2019ambito del quale ASGI ha spiegato un intervento in forma adesiva autonoma \u2013 e previa non applicazione, per contrasto con l\u2019art. 11 della direttiva 2003\/109\/CE, dell\u2019art. 29, comma 1- , della legge reg. Friuli-bis Venezia Giulia n. 1 del 2016 e dell\u2019art. 12, comma 3-bis, del regolamento regionale n. 0144 del 2016.<\/p>\n\n\n\n<p>La medesima ordinanza \u00e8 oggetto del conflitto anche nelle parti (punti 3, 7 e 8 del dispositivo) in cui adotta un apparato coercitivo sanzionatorio conseguente al suddetto ordine di modifica del regolamento regionale.<\/p>\n\n\n\n<p>In subordine, la ricorrente richiede che si dichiari che non spettava al Tribunale di Udine adottare l\u2019impugnata ordinanza, della quale si richiede l\u2019annullamento, \u00absenza aver prima chiesto ed ottenuto da codesta Corte costituzionale la dichiarazione di illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 29, comma 1-bis, della legge regionale n. 1 del 2016\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>2. In analogo giudizio antidiscriminatorio ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, altro giudice del medesimo Tribunale di Udine, con ordinanza iscritta al n. 97 reg. ord. 2023, ha sollevato questioni di legittimit\u00e0 costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. \u2013 quest\u2019ultimo in relazione all\u2019art. 11 della direttiva 2003\/109\/CE \u2013 dell\u2019art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016. Il giudice rimettente lamenta che detta disposizione prevede che i cittadini extra UE, ai fini della dimostrazione del requisito dell\u2019impossidenza di altri alloggi di cui all\u2019art. 29, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale, devono presentare la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza con modalit\u00e0 diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e UE. Con la medesima ordinanza, qualora tali questioni siano ritenute non fondate, il giudice a quo ha sollevato questioni di legittimit\u00e0 costituzionale, ancora in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., anche dell\u2019art. 29, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale, \u00abnella parte in cui tra i requisiti minimi per l\u2019accesso al contributo per il sostegno alle locazioni previsto dall\u2019art. 19 della medesima legge, indica \u201cil non essere proprietari neppure della nuda propriet\u00e0 di altri alloggi, all\u2019interno del territorio nazionale o all\u2019estero, purch\u00e9 non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di propriet\u00e0 non riconducibili all&#8217;unit\u00e0, ricevuti per successione ereditaria, della nuda propriet\u00e0 di alloggi il cui usufrutto \u00e8 in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente.\u201d\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche nell\u2019ambito di questo giudizio \u2013 originato da un ricorso di trentanove cittadini extra UE titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, nell\u2019ambito del quale intervenivano altro cittadino in posizione analoga e ASGI, titolare di legittimazione attiva ai sensi dell\u2019art. 5 del d.lgs. n. 215 del 2003 \u2013 il Tribunale di Udine, prima di adottare l\u2019ordinanza di rimessione e parzialmente accogliendo le domande dei ricorrenti, ha innanzitutto accertato il carattere discriminatorio del comportamento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (e del pari convenuto Comune di Udine) all\u2019origine del ricorso e, poi, ha ritenuto di poter non applicare, perch\u00e9 in contrasto con l\u2019art. 11 della direttiva 2003\/109\/CE, l\u2019art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, e le relative disposizioni regolamentari (art. 9, commi 3 e 3-bis, del regolamento regionale n. 066 del 2020). Il giudice a quo, per\u00f2, ha escluso di poter ordinare alla<\/p>\n\n\n\n<p>Regione autonoma la modifica delle disposizioni regolamentari causa dell\u2019accertato comportamento discriminatorio, in quanto sostanzialmente riproduttive della disposizione legislativa. Di qui, la decisione di sollevare le odierne questioni di legittimit\u00e0 costituzionale riferite, per l\u2019appunto, alla norma di legge.<\/p>\n\n\n\n<p>3. In via preliminare, deve disporsi la riunione dei giudizi. Sotteso a entrambi, infatti, \u00e8 il tema concernente la possibilit\u00e0 per il giudice ordinario, nell\u2019ambito del giudizio antidiscriminatorio di cui all\u2019art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, di ordinare la modifica di norme regolamentari delle quali \u00e8 stato accertato il carattere discriminatorio.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel giudizio per conflitto tra enti, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia contesta in radice tale possibilit\u00e0, ammettendo soltanto, ma in subordine, che un ordine del genere possa essere adottato, eventualmente, dopo che sia stata sollevata e accolta una questione di legittimit\u00e0 costituzionale sulla norma di legge sostanzialmente riprodotta dalla norma regolamentare. Nel giudizio in via incidentale, il Tribunale di Udine segue esattamente questa seconda prospettiva, sollevando questione di legittimit\u00e0 costituzionale sulla norma legislativa presupposta e sostanzialmente riprodotta dalla norma regolamentare della quale, nel giudizio a quo, le parti hanno chiesto sia ordinata la modifica.<\/p>\n\n\n\n<p>In ragione della connessione che viene cos\u00ec a determinarsi tra i due giudizi in esame, essi devono essere congiuntamente trattati e decisi con un\u2019unica pronuncia.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Ancora in via preliminare \u2013 e come gi\u00e0 deciso con l\u2019ordinanza dibattimentale letta all\u2019udienza pubblica del 21 novembre 2023 \u2013 va ribadita l\u2019ammissibilit\u00e0 dell\u2019intervento di ASGI spiegato nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti.<\/p>\n\n\n\n<p>Di regola, in tale sede non \u00e8 ammesso l\u2019intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi (tra le pi\u00f9 recenti, sentenze n. 184 e n. 90 del 2022; ordinanza allegata alla sentenza n. 90 del 2022). La giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, ha in pi\u00f9 occasioni precisato che non pu\u00f2 escludersi la possibilit\u00e0 che l\u2019oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall\u2019esito del conflitto: in&nbsp; casi del genere, l\u2019intervento di terzi non pu\u00f2, allora, che essere ammissibile, in modo da consentire a tali soggetti di far valere le proprie ragioni nel giudizio di fronte a questa Corte (da ultimo, ancora sentenza n. 184 del 2022).<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di specie, per un verso ASGI riveste la qualit\u00e0 di parte nel giudizio definito con l\u2019ordinanza del Tribunale di Udine oggetto del conflitto di attribuzione proposto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; per un altro, detto conflitto verte sulla spettanza allo Stato e, per esso, al predetto Tribunale di Udine del potere di ordinare alla ricorrente la rimozione di una norma dal regolamento regionale n. 0144 del 2016: potere, questo, che nel giudizio ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 definito con l\u2019ordinanza impugnata \u00e8 stato esercitato dal Tribunale di Udine anche su domanda di ASGI. Ne deriva che la risoluzione del promosso conflitto \u00e8 suscettibile di incidere in maniera immediata e diretta sulla situazione soggettiva dell\u2019associazione interveniente, la cui domanda \u00e8 stata accolta con il provvedimento giurisdizionale che la Regione autonoma impugna dinanzi a questa Corte.<\/p>\n\n\n\n<p>5. In entrambi i giudizi, le parti e l\u2019interveniente hanno proposto eccezioni di inammissibilit\u00e0 o portato all\u2019attenzione di questa Corte altre questioni preliminari che impedirebbero l\u2019esame nel merito tanto del conflitto di attribuzione quanto del giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Le argomentazioni in proposito svolte dalle parti e dall\u2019interveniente non sono, peraltro, condivisibili, sicch\u00e9 conviene esaminarle tutte sin d\u2019ora, per poi scrutinare il merito di entrambi i giudizi.<\/p>\n\n\n\n<p>5.1. Quanto al conflitto intersoggettivo, nell\u2019atto di intervento ASGI riferisce che nel marzo 2023 \u2013 e dunque gi\u00e0 prima della proposizione del ricorso \u2013 la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia aveva abrogato le diverse norme regolamentari che disponevano la differenza di trattamento documentale tra<\/p>\n\n\n\n<p>cittadini UE e cittadini extra UE, tra cui quella d\u2019interesse nel giudizio deciso con l\u2019impugnata ordinanza (si veda il decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 1\u00b0 marzo 2023, n. 044\/ Pres., concernente il \u00abRegolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell\u2019acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all\u2019articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144\/ Pres.\u00bb).<\/p>\n\n\n\n<p>A parere dell\u2019interveniente, ci\u00f2 dimostrerebbe la carenza di interesse al ricorso: quale che sia l\u2019esito del conflitto, cos\u00ec come degli altri giudizi pendenti dinanzi al giudice ordinario concernenti l\u2019onere documentale previsto dalla normativa regionale, la Regione autonoma potrebbe solo varare un nuovo regolamento con valenza , insuscettibile di far venir meno i diritti acquisiti dai cittadini stranieri pro futuro sulla base dei vigenti regolamenti.<\/p>\n\n\n\n<p>5.1.1. A escludere la fondatezza di tale rilievo sta la circostanza \u2013 secondo quanto sottolineato anche dalla ricorrente nella propria memoria \u2013 che nel preambolo di detto regolamento, che per l\u2019appunto abroga la norma regolamentare concernente l\u2019onere documentale ritenuto discriminatorio dall\u2019ordinanza impugnata, la Regione autonoma ha espressamente affermato che detta modifica \u00abcostituisce mero adempimento delle disposizioni dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria di Udine, ma non [\u00e8] da intendersi come acquiescenza\u00bb alle suddette disposizioni, essendo stata disposta \u00abal solo scopo di evitare il pagamento delle astreintes ex art. 614-bis c.p.c. e dunque senza acquiescenza\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Non pu\u00f2 dunque dubitarsi della sussistenza dell\u2019interesse al ricorso da parte della Regione autonoma, la quale quindi chiede a questa Corte di stabilire se spettasse o non allo Stato, e per esso al Tribunale di Udine, ordinare la modifica dell\u2019art. 12, comma 3-bis, del regolamento regionale n. 0144 del 2016.<\/p>\n\n\n\n<p>5.2. La Regione autonoma, dal canto suo, riferisce che la Corte d\u2019appello di Trieste, con sentenza dell\u20198 giugno 2023, n. 99 \u00abha annullato le statuizioni del Tribunale di Udine impugnate con il presente conflitto\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Le ragioni d\u2019annullamento, riferisce la ricorrente, \u00abcorrispondono, nella sostanza, a quelle fatte valere dalla Regione nel proprio ricorso\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>ASGI, nella propria memoria, ritiene sia cessata la materia del contendere, in quanto a seguito della decisione della Corte d\u2019appello di Trieste lo Stato converrebbe \u00abcon la Regione sul fatto che \u201cnon spetta\u201d [al tribunale di Udine] adottare detta ordinanza\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>5.2.1. Questa Corte ritiene doversi escludere che ricorrano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.<\/p>\n\n\n\n<p>In punto di fatto, va ricordato che la richiamata sentenza della Corte d\u2019appello di Trieste ha, per un verso, confermato la natura discriminatoria delle norme legislative e regolamentari della Regione autonoma che prevedono l\u2019onere documentale in capo ai cittadini extra UE, ma, per un altro, ha annullato l\u2019ordinanza nelle parti oggetto del conflitto (punti 2, 3, 7 e 8 del relativo dispositivo). La Corte d\u2019appello, infatti, ha ritenuto che l\u2019ordine di modificare il regolamento sarebbe esorbitante rispetto ai limiti ordinamentali della giurisdizione ordinaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la giurisprudenza di questa Corte, \u00abla cessazione della materia del contendere ricorre quando l\u2019atto impugnato risulti annullato con efficacia ex tunc, con conseguente venir meno delle affermazioni di competenza determinative del conflitto\u00bb (cos\u00ec la sentenza n. 224 del 2019).<\/p>\n\n\n\n<p>Il mero annullamento dell\u2019atto impugnato, tuttavia, non \u00e8 di per s\u00e9 sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere, laddove persista \u00abl\u2019interesse del ricorrente a ottenere una decisione sull\u2019appartenenza del potere contestato\u00bb (ancora sentenza n. 224 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 183 del 2017) e, dunque, resti \u00abinalterato l\u2019oggetto del contendere che permea di s\u00e9 l\u2019intero ricorso [\u2026] vale a dire la verifica circa la spettanza del potere\u00bb (sentenza n. 260 del 2016). Il giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, infatti, \u00ab\u00e8 diretto a definire l\u2019ambito delle sfere di attribuzione dei poteri confliggenti al momento della sua insorgenza, restando di regola insensibile agli sviluppi successivi delle vicende che al conflitto abbiano dato origine\u00bb (sentenza n. 106 del 2009), al punto che \u00absussiste comunque \u2013 anche dopo l\u2019esaurimento degli effetti dell\u2019atto impugnato \u2013 un interesse all\u2019accertamento, il quale trae origine dall\u2019esigenza di porre fine \u2013 secondo quanto disposto dall\u2019art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) \u2013 ad una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni\u00bb (sentenza n. 9 del 2013).<\/p>\n\n\n\n<p>5.2.2. Alla luce dei richiamati princ\u00ecpi, deve ritenersi che persista l\u2019interesse della Regione autonoma all\u2019accertamento del riparto costituzionale delle attribuzioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Depone in tal senso, innanzitutto, la circostanza che la ricorrente, nella propria memoria e in udienza pubblica, si \u00e8 limitata a dar conto della pronuncia della Corte d\u2019appello di Trieste, chiedendo a questa Corte di valutare se, nonostante tale pronuncia, sia possibile una decisione nel merito \u00abcirca la spettanza del potere in una controversia che riguarda la definizione della condizione della legge regionale asseritamente contrastante con il diritto dell\u2019Unione europea e il potere del giudice di determinarne esso il contenuto, o il potere del giudice di ordinare alla Regione la modifica di atti regolamentari, e in particolare di atti regolamentari riproduttivi della medesima legge\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>D\u2019altro canto, che vi sia un interesse alla risoluzione della controversia in ordine alla spettanza o al corretto esercizio dell\u2019attribuzione costituzionale \u00e8 dato anche dall\u2019esistenza \u2013 pi\u00f9 volte sottolineata in atti dalla ricorrente e dall\u2019interveniente, oltre che dimostrata dall\u2019odierno giudizio per tabulas di legittimit\u00e0 costituzionale in via incidentale riunito al conflitto di attribuzione \u2013 di un nutrito contenzioso presso la giurisdizione ordinaria nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in ordine all\u2019accesso alle misure di sostegno all\u2019edilizia residenziale pubblica, contenzioso nell\u2019ambito del quale viene sovente in discussione proprio il potere del giudice ordinario di imporre la modifica di regolamenti regionali ritenuti discriminatori.<\/p>\n\n\n\n<p>5.3. Sin dall\u2019atto d\u2019intervento, ASGI ha eccepito l\u2019inammissibilit\u00e0 del conflitto di attribuzione in quanto la Regione autonoma pretenderebbe di far valere dinanzi a questa Corte meri errores in iudicando in cui sarebbe incorso il Tribunale di Udine.<\/p>\n\n\n\n<p>La ricorrente, infatti, si dorrebbe del fatto che il predetto Tribunale abbia considerato l\u2019art. 29 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 come privo di effetti, in quanto in contrasto con il diritto dell\u2019Unione europea. Se sia o meno corretta la scelta di non applicare tale normativa regionale, cos\u00ec come la praticabilit\u00e0 di altre strade decisorie da parte del giudice, sono questioni che, a parere dell\u2019interveniente, dovrebbero essere valutate in altre sedi e non, invece, nel giudizio per conflitto di attribuzione, pena la messa in discussione del primato stesso del diritto dell\u2019UE.<\/p>\n\n\n\n<p>La Regione autonoma, del resto, non contesterebbe la possibilit\u00e0 del giudice amministrativo di annullare una norma regolamentare, ma il fatto che il medesimo potere sia stato esercitato, \u00abpur nelle forme diverse dell\u2019ordine di modifica e non dell\u2019annullamento dell\u2019atto\u00bb, dal giudice ordinario: ci\u00f2 che non sarebbe materia da conflitto intersoggettivo, ma da regolamento di giurisdizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo ASGI, pertanto, a seguire la prospettiva della ricorrente o il potere di ordinare la modifica della normativa regolamentare \u00e8 stato mal esercitato \u2013 il che sarebbe per\u00f2 un error in iudicando, non contestabile nella sede del conflitto \u2013 o esso \u00e8 stato esercitato in conformit\u00e0 a una legge costituzionalmente illegittima, senza per\u00f2 che la Regione autonoma abbia eccepito tale vizio dinanzi al Tribunale di Udine.<\/p>\n\n\n\n<p>5.3.1. L\u2019eccezione non \u00e8 fondata. La Regione autonoma sottolinea ripetutamente nel proprio ricorso che non intende discutere \u2013 come in effetti non discute \u2013 la decisione del giudice di non applicare le norme regionali, legislative e regolamentari, ritenute in contrasto con il diritto UE e, conseguentemente, \u00abdi attribuire il bene della vita al soggetto che \u00e8 ritenuto discriminato\u00bb. Contesta, invece, la pretesa del Tribunale di Udine di ordinare a essa Regione l\u2019adozione di \u00abspecifiche norme generali ed astratte\u00bb, e cio\u00e8 \u00abdi esercitare i propri poteri normativi secondo contenuti decisi da esso giudice, ed in particolare \u2013 nel caso specifico \u2013 di esercitarli in modo contrario quan[t]o precisamente disposto dalla legge regionale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>In questa prospettiva, la ricorrente afferma che non esiste alcuna norma che attribuisca al giudice il potere di ordinare l\u2019esercizio, in un determinato modo, della potest\u00e0 regolamentare, sicch\u00e9 il Tribunale di Udine con l\u2019ordinanza impugnata avrebbe esorbitato dai limiti della giurisdizione. L\u2019art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, sul quale fa leva la pronuncia oggetto del conflitto, andrebbe letto invece alla luce di quanto l\u2019art. 113 Cost. dispone in merito ai poteri del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione e, dunque, nei sensi della mera disapplicazione della normativa regolamentare illegittima.<\/p>\n\n\n\n<p>La Regione autonoma torna ancora sul punto nella memoria, sottolineando come i \u00abpunti focali\u00bb del ricorso siano \u00abse il giudice comune abbia il potere di ordinare ad un\u2019amministrazione regionale di modificare un proprio regolamento\u00bb e se un ordine del genere possa essere emesso quando determinerebbe l\u2019adozione di un regolamento \u00abin frontale contrapposizione con il disposto di una norma di legge regionale vigente\u00bb, anche se non applicata per contrasto con il diritto UE. Del resto, il conflitto costituirebbe \u00abproprio lo strumento chiamato a correggere quel particolare tipo di che consiste error in iudicando nell\u2019affermare e nel praticare un potere giurisdizionale inesistente, contrario alle garanzie costituzionali dei poteri normativi regionali e statali, e in particolare del potere legislativo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Tutto ci\u00f2 considerato, deve allora rilevarsi che la Regione autonoma intende negare in radice \u2013 se a torto o a ragione \u00e8 questione che attiene al merito \u2013 \u00abla riconducibilit\u00e0 dell\u2019atto che ha determinato il conflitto alla funzione giurisdizionale\u00bb (sentenza n. 137 del 2023), in quanto lamenta che il Tribunale di Udine ha ritenuto di avere un potere \u2013 quello di ordinare la modifica di un atto regolamentare \u2013 che non gli spetta e il cui esercizio ha leso diverse attribuzioni costituzionali di essa Regione. Il promosso conflitto, dunque, si palesa non quale mero controllo dell\u2019attivit\u00e0 giurisdizionale \u2013 il che lo renderebbe inammissibile \u2013 ma come \u00abgaranzia di sfere di attribuzioni che si vogliono costituzionalmente protette da interferenze da parte di organi della giurisdizione o che si vogliono riservare al controllo di altra istanza costituzionale\u00bb (sentenza n. 27 del 1999).<\/p>\n\n\n\n<p>5.4. Vanno ora esaminati i profili preliminari del giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale in via incidentale. Va innanzitutto escluso che l\u2019abrogazione dell\u2019art. 9, commi 3 e 3-bis, del regolamento regionale n. 066 del 2020 \u2013 disposizioni che il Tribunale di Udine ha accertato essere discriminatorie e che vorrebbe ordinare alla Regione autonoma di rimuovere \u2013 determini l\u2019inammissibilit\u00e0 delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale, come sostenuto nella memoria dalle parti private, o imponga la restituzione degli atti al giudice a quo, come suggerito dalla difesa regionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto alla dedotta inammissibilit\u00e0, va considerato che l\u2019abrogazione delle norme regolamentari \u00e8 intervenuta successivamente all\u2019adozione dell\u2019ordinanza di rimessione: tanto basterebbe a escludere un vizio di quest\u2019ultima che valga a impedire lo scrutinio nel merito.<\/p>\n\n\n\n<p>Va del pari esclusa la restituzione degli atti al giudice a quo, in quanto l\u2019avvenuta abrogazione del citato art. 9, commi 3 e 3-bis, non incide sul nucleo delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale, in quanto non influisce in alcun modo sull\u2019oggetto dei dubbi di costituzionalit\u00e0 \u2013 costituito dalla disposizione di rango legislativo dettata dall\u2019art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, ancora vigente nell\u2019ordinamento regionale \u2013 n\u00e9 sulle norme parametro o sugli argomenti utilizzati dal giudice a quo<\/p>\n\n\n\n<p>. Detto altrimenti, l\u2019abrogazione della norma regolamentare lascia inalterato il significato normativo delle disposizioni legislative censurate in relazione ai profili di illegittimit\u00e0 costituzionale e, dunque, non scalfisce n\u00e9 l\u2019ordito logico alla base delle censure n\u00e9 il meccanismo contestato dal giudice rimettente (da ultimo, ordinanze n. 31 e n. 23 del 2023).<\/p>\n\n\n\n<p>5.5. La Regione autonoma ha eccepito l\u2019inammissibilit\u00e0 delle questioni sollevate per contraddittoriet\u00e0. Le questioni sollevate in via principale sull\u2019onere di documentazione posto dall\u2019art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, infatti, potrebbero \u00abgiuridicamente e praticamente porsi soltanto se si presuppone l\u2019applicazione della disposizione relativa all\u2019impossidenza\u00bb. Il giudice rimettente, che in via subordinata ha sollevato questioni anche sul requisito dell\u2019impossidenza, previsto dall\u2019art. 29, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale, avrebbe invertito la priorit\u00e0 logica delle questioni: quelle sulle modalit\u00e0 di dimostrazione dell\u2019impossidenza potrebbero considerarsi rilevanti solo se il requisito stesso fosse considerato costituzionalmente legittimo. Da ci\u00f2, la difesa regionale desume il carattere \u00abperplesso o ancipite\u00bb dei dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale prospettati dal Tribunale di Udine.<\/p>\n\n\n\n<p>La difesa delle parti private, dal canto suo, ritiene \u00abpregiudiziale e assorbente\u00bb il dubbio di legittimit\u00e0 costituzionale, prospettato in via subordinata, in relazione al requisito dell\u2019impossidenza. Pur osservando che nel ricorso introduttivo del giudizio a quo \u00e8 stato richiesto un piano di rimozione delle modalit\u00e0 discriminatorie attraverso cui si richiede ai cittadini extra UE di attestare l\u2019impossidenza, le parti private affermano che se \u00e8 \u00abincostituzionale \u201ca monte\u201d la previsione dello stesso requisito da documentare\u00bb l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale di quest\u2019ultimo \u00abcondurrebbe in ogni caso all\u2019accoglimento sostanziale della domanda\u00bb, volta a ottenere un trattamento paritario tra cittadini UE e extra UE.<\/p>\n\n\n\n<p>5.5.1. L\u2019eccezione d\u2019inammissibilit\u00e0 non \u00e8 fondata. Del pari, non possono essere condivise le osservazioni della difesa delle parti private sull\u2019ordine delle questioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale di Udine ha sollevato le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sulla disposizione che impone ai cittadini extra UE un onere documentale diverso rispetto a quello gravante sui cittadini italiani e UE. Si tratta di questioni indubbiamente rilevanti nel giudizio a quo, in quanto i ricorrenti, per un verso, hanno chiesto si accerti la natura discriminatoria della condotta e degli atti delle pubbliche amministrazioni convenute che richiedono ai cittadini extra UE oneri documentali diversi, e, per un altro, hanno richiesto al giudice di ordinare alla Regione autonoma, ai fini della rimozione dell\u2019accertata discriminazione, di modificare la norma regolamentare all\u2019origine della condotta per cui si agisce in giudizio, sostanzialmente riproduttiva di quella legislativa oggetto delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice rimettente prospetta i dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale sulla disposizione che prevede il requisito dell\u2019impossidenza per il solo caso in cui \u00absi ritenesse costituzionalmente legittima la previsione dell\u2019art. 29 comma 1-bis della L.R. 1\/2016\u00bb. Il Tribunale di Udine, pertanto, ha espressamente posto le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sull\u2019art. 29, comma 1, lettera d), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 in via subordinata, scrutinabili nel merito solo ove questa Corte ritenesse non fondate quelle prospettate in via principale: tanto basta a escludere il carattere \u00abperplesso o ancipite\u00bb che la difesa regionale attribuisce all\u2019ordinanza di rimessione e a negare la fondatezza delle argomentazioni delle parti private in relazione all\u2019ordine delle questioni.<\/p>\n\n\n\n<p>5.6. A parere della Regione autonoma, le questioni sarebbero inammissibili anche perch\u00e9 il giudice rimettente non avrebbe motivato in ordine alla giurisdizione sulla domanda di modifica del regolamento regionale.<\/p>\n\n\n\n<p>La difesa regionale, con argomenti sostanzialmente coincidenti a quelli adoperati nel conflitto di attribuzione tra enti, ritiene ci sia una \u00abimpossibilit\u00e0 legale per il giudice comune di ordinare alla Regione di adottare o modificare atti normativi secondari\u00bb. Nel giudizio a quo, pertanto, mancherebbe o sarebbe \u00abmassimamente discutibile\u00bb la sussistenza della giurisdizione sulla domanda volta a ottenere \u00abun ordine di modifica di norme secondarie\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>5.6.1. L\u2019eccezione non \u00e8 fondata.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019ordinanza di rimessione, il Tribunale di Udine d\u00e0 diffusamente conto, richiamandone ampi stralci, di una propria precedente ordinanza con la quale, in analogo giudizio, aveva gi\u00e0 ordinato la modifica del regolamento regionale ritenuto discriminatorio; rileva, inoltre, che la Regione autonoma ha modificato detto regolamento, ma prevedendo una norma che, a suo dire, lascia inalterato il carattere discriminatorio; in punto di motivazione sulla rilevanza, riferisce di volere esercitare il potere di ordinare la modifica del regolamento regionale, nel caso in cui questa Corte dichiari l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della disposizione legislativa censurata.<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice ha ritenuto, con motivazione non implausibile, sussistere la propria a quo giurisdizione e il relativo potere, ai sensi dell\u2019art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, di ordinare la rimozione della norma regolamentare discriminatoria.<\/p>\n\n\n\n<p>5.7. La difesa della Regione autonoma, poi, eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 della questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, sollevata in riferimento all\u2019art. 14 CEDU.<\/p>\n\n\n\n<p>La norma convenzionale, infatti, circoscriverebbe il divieto di discriminazione sulla base della nazionalit\u00e0 al godimento dei diritti e delle libert\u00e0 garantite dalla Convenzione, ma il Tribunale di Udine non avrebbe allegato \u00abquale sarebbe la disposizione materiale della CEDU violata\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>5.7.1. L\u2019eccezione si basa su un\u2019erronea lettura dell\u2019ordinanza di rimessione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale di Udine, infatti, non ha sollevato alcuna autonoma questione di legittimit\u00e0 costituzionale in riferimento all\u2019art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u2019art. 14 CEDU. Tale disposizione convenzionale \u00e8 incidentalmente adoperata dal giudice a quo a soli fini argomentativi, a ulteriore sostegno della lamentata discriminazione fondata sulla nazionalit\u00e0, costituzionalmente illegittima per violazione dell\u2019art. 3 Cost.<\/p>\n\n\n\n<p>5.8. La Regione autonoma, infine, reputa inammissibili le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sollevate sull\u2019art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli Venezia Giulia n. 1 del 2016, concernente l\u2019onere documentale in capo ai cittadini extra UE, perch\u00e9 sarebbero disomogenee le censure in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost.<\/p>\n\n\n\n<p>La difesa regionale, infatti, rileva che l\u2019art. 11, paragrafo 1, della direttiva 2003\/109\/CE, la cui violazione determinerebbe il contrasto con l\u2019art. 117, primo comma, Cost., impone la parit\u00e0 di trattamento tra cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo e cittadini UE; nel dubitare della violazione dell\u2019art. 3 Cost., invece, il giudice a quo prospetterebbe, in senso pi\u00f9 ampio, \u00abuna disparit\u00e0 di trattamento tra cittadini [italiani] e cittadini extracomunitari\u00bb. Ne consegue, secondo la prospettazione della Regione autonoma, che la censura in riferimento al diritto UE \u00e8 volta \u00abad aggiungere un\u2019altra fattispecie di esclusione\u00bb dagli oneri di documentazione, mentre quella in riferimento all\u2019art. 3 Cost. \u00e8 diretta a una caducazione dell\u2019intera disposizione regionale, \u00abcon effetti eccedenti il perimetro della rilevanza\u00bb, essendo i ricorrenti cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo.<\/p>\n\n\n\n<p>Come ulteriormente si argomenta in memoria, il giudice a quo avrebbe in tal modo sollevato le questioni tanto sulla sussistenza in s\u00e9 dell\u2019onere documentale, che implicherebbe la caducazione dell\u2019intera disposizione, quanto sulla sua applicabilit\u00e0 agli stranieri soggiornanti di lungo periodo, che soli andrebbero sottratti dall\u2019ambito applicativo della disposizione censurata.<\/p>\n\n\n\n<p>5.8.1. Anche questa eccezione si basa su un\u2019erronea lettura del senso complessivo dell\u2019ordinanza di rimessione, il cui dispositivo deve essere interpretato alla luce della motivazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale di Udine d\u00e0 immediatamente conto, sin dalla ricostruzione in fatto della controversia che \u00e8 chiamato a conoscere, di essere ad\u00ecto da cittadini extra UE titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo.<\/p>\n\n\n\n<p>Al contempo, il giudice rimettente riferisce di avere gi\u00e0 dato immediata soddisfazione al diritto dei ricorrenti di essere inseriti nelle graduatorie per la concessione del contributo per l\u2019abbattimento del canone di locazione \u00absenza che agli stessi venga richiesta documentazione ulteriore rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani e UE\u00bb: e ci\u00f2 perch\u00e9 non ha applicato l\u2019art. 29, comma 1- , della legge bis reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 e l\u2019art. 9, commi 3 e 3-bis, del regolamento regionale n. 066 del 2020, ritenuti entrambi in contrasto con l\u2019art. 11, paragrafo 1, della direttiva 2003\/109\/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, che sancisce, alla lettera d), il principio di parit\u00e0 di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo rispetto ai cittadini per quanto riguarda, tra le altre, \u00able prestazioni sociali, l\u2019assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Va altres\u00ec considerato che l\u2019art. 29, comma 1, lettera a), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 prevede, tra i requisiti minimi per accedere alle misure di sostegno in materia di politiche abitative, \u00abl\u2019essere cittadini italiani; cittadini di Stati appartenenti all\u2019Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004\/38\/CE relativa al diritto dei cittadini dell\u2019Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003\/109\/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); soggetti di cui all\u2019articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u2019immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)\u00bb. La disciplina regionale, pertanto, consente di accedere alle misure di sostegno non a qualsiasi cittadino extra UE, ma a quelli titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo o degli altri permessi di soggiorno di cui all\u2019art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998.<\/p>\n\n\n\n<p>Si deve ritenere, allora, che il Tribunale di Udine non richieda la caducazione dell\u2019intero art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016. Le censure sono invece volte a ottenere la dichiarazione d\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale di tale disposizione \u2013 per la violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u2019ultimo in riferimento all\u2019art. 11, paragrafo 1, lettera d), della richiamata direttiva 2003\/109\/CE \u2013 nella parte in cui prevede che l\u2019ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza \u2013 documentazione richiesta per dimostrare l\u2019impossidenza di altri alloggi, ai sensi dell\u2019art. 29, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale \u2013 debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalit\u00e0 diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e UE.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec delimitato, del resto, il thema decidendum \u00e8 coerente con la rilevanza delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale nel giudizio a quo, nell\u2019ambito del quale, come detto, agiscono cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Venendo al merito, giova premettere che sotteso a entrambi i giudizi \u00e8 il tema concernente i poteri del giudice ordinario ai sensi dell\u2019art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011. \u00c8 necessario, dunque, delineare innanzitutto i tratti essenziali del giudizio antidiscriminatorio ivi previsto.<\/p>\n\n\n\n<p>6.1. L\u2019azione civile contro la discriminazione \u00e8 prevista sin dal decreto legislativo n. 286 del 1998, il cui art. 44, al comma 1, recita: \u00abQuando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice pu\u00f2, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione\u00bb. Il vigente comma 2, come sostituito dall\u2019art. 34, comma 32, lettera b), del d.lgs. n. 150 del 2011, stabilisce che alle relative controversie si applica l\u2019art. 28 del medesimo decreto. Per quel che qui rileva, il comma 5 di detto art. 28 dispone: \u00abCon la sentenza che definisce il giudizio il giudice pu\u00f2 condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell\u2019atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice pu\u00f2 ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano \u00e8 adottato sentito l\u2019ente collettivo ricorrente\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Il legislatore, in tal modo, ha predisposto una normativa che, per garantire incisivamente la parit\u00e0 di trattamento e sanzionare discriminazioni ingiustificate e intollerabili alla luce del principio di eguaglianza scolpito nell\u2019art. 3 Cost., affida al giudice ordinario \u00abstrumenti processuali speciali per la loro repressione\u00bb<\/p>\n\n\n\n<p>(Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 30 marzo 2011, n. 7186). L\u2019azione civile pu\u00f2 essere esercitata per ottenere dal giudice l\u2019ordine di cessazione non solo di comportamenti o condotte, ma anche (la rimozione) di atti discriminatori pregiudizievoli; ordine che pu\u00f2 essere accompagnato, anche nei confronti della pubblica amministrazione, da ogni altro provvedimento che il giudice, a sua discrezione, reputi idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione; al fine di impedire che la discriminazione possa nuovamente prodursi, il legislatore ha, infine, attribuito al giudice l\u2019ulteriore potere di ordinare l\u2019adozione di un piano volto a rimuoverla.<\/p>\n\n\n\n<p>6.2. Si \u00e8 dinanzi, come si vede, a un giudizio tutto funzionalizzato alla rimozione delle discriminazioni, che finisce per configurare, \u00aba tutela del soggetto potenziale vittima delle discriminazioni, una specifica posizione di diritto soggettivo, e specificamente un diritto qualificabile come \u201cdiritto assoluto\u201d in quant posto a presidio di una area di libert\u00e0 e potenzialit\u00e0 del soggetto, rispetto a qualsiasi tipo di violazione della stessa\u00bb (ancora Cass., sez. un., ord. n. 7186 del 2011). Ed \u00e8 proprio in ragione del fondamentale diritto da tutelare che il \u00abcontenuto e l\u2019estensione delle tutele conseguibili in giudizio present[a]no aspetti di atipicit\u00e0 e di variabilit\u00e0 in dipendenza del tipo di condotta lesiva che \u00e8 stata messa in essere\u00bb (di nuovo, Cass., sez. un., ord. n. 7186 del 2011).<\/p>\n\n\n\n<p>La pienezza della tutela speciale cos\u00ec costruita dal legislatore si estende sino a consentire al giudice ordinario \u2013 pur senza tratteggiare l\u2019attribuzione, ai sensi dell\u2019art. 113, terzo comma, Cost., di un eccezionale potere di annullamento degli atti amministrativi \u2013 di pronunciare sentenze di condanna nei confronti della pubblica amministrazione per avere adottato atti discriminatori, dei quali pu\u00f2 ordinare la rimozione. La scelta legislativa \u00e8, dunque, quella di accordare una tutela particolarmente incisiva, che consenta un efficace e immediato controllo sull\u2019esercizio del potere anche da parte del giudice ordinario, senza che ci\u00f2 impedisca al giudice amministrativo, ove venga a conoscere dei medesimi atti, di procedere all\u2019annullamento degli stessi, con l\u2019efficacia che gli \u00e8 propria (si veda, per esempio, Consiglio di Stato, erga omnes sezione quinta, sentenza 6 marzo 2023, n. 2290).<\/p>\n\n\n\n<p>Deve particolarmente sottolinearsi \u2013 perch\u00e9 \u00e8 profilo che ha una sua peculiare rilevanza negli odierni giudizi \u2013 che quello delineato dall\u2019art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 \u00e8 uno speciale giudizio che si articola in un concorso di rimedi che possono svolgersi anche in pi\u00f9 momenti successivi.<\/p>\n\n\n\n<p>In un primo momento, il giudice ordinario \u00e8 chiamato ad accertare il carattere discriminatorio o meno del comportamento, della condotta o dell\u2019atto all\u2019origine della discriminazione, cui pu\u00f2 conseguire la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, oltre che l\u2019ordine di cessazione della medesima discriminazione e l\u2019adozione di provvedimenti tesi a rimuoverne gli effetti.<\/p>\n\n\n\n<p>In aggiunta a tali rimedi, che riguardano precipuamente la lesione attuale e immediata del fatto discriminatorio, il giudice pu\u00f2 ordinare l\u2019adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, volto a impedire in futuro il ripetersi e il rinnovarsi di quelle stesse discriminazioni non solo nei confronti dei soggetti che hanno agito in giudizio, ma anche di qualsiasi altro soggetto che potrebbe potenzialmente esserne vittima. Non a caso, il legislatore ha previsto che siano legittimati ad agire per il riconoscimento della sussistenza di una discriminazione, come dimostrano peraltro le stesse vicende all\u2019origine degli odierni giudizi costituzionali, anche \u00able associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunit\u00e0 ed individuati sulla base delle finalit\u00e0 programmatiche e della continuit\u00e0 dell\u2019azione\u00bb (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 215 del 2003).<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice ordinario \u00e8 chiamato, cos\u00ec, ad agire anche in ottica preventiva, incidendo sul fattore \u2013 sia esso un comportamento o un atto \u2013 generativo delle discriminazioni che, ove non rimosso, potrebbe ingenerarne altre eguali, parimenti ingiustificate.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Tutto ci\u00f2 premesso e considerato, conviene esaminare dapprima il merito del conflitto di attribuzione proposto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.<\/p>\n\n\n\n<p>7.1. Nel giudizio da cui trae origine il conflitto, il Tribunale di Udine ha parzialmente accolto l\u2019azione civile contro la discriminazione per motivi di nazionalit\u00e0 promossa da un cittadino italiano e dalla coniuge albanese, titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, i quali si sono visti rifiutare l\u2019erogazione del contributo per l\u2019acquisto dell\u2019alloggio da destinare a prima casa previsto dalla legislazione regionale, in ragione della mancata produzione della documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ad\u00ecto giudice civile ha accertato che le norme legislative e regolamentari alla base dell\u2019opposto rifiuto all\u2019erogazione del contributo sono discriminatorie, in quanto non consentono ai cittadini extra UE di avvalersi, per attestare l\u2019impossidenza, di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, come invece possono fare i cittadini italiani e i cittadini UE.<\/p>\n\n\n\n<p>Ritenendo che dette norme siano in contrasto con l\u2019art. 11 della direttiva 2003\/109\/CE, il Tribunale di Udine ha ritenuto di non dare loro applicazione e, conseguentemente, per un verso ha disposto che la domanda dei ricorrenti sia valutata \u00abcome se la documentazione attestante l\u2019impossidenza di altri immobili fosse stata regolarmente prodotta in base agli stessi criteri valevoli per i cittadini comunitari\u00bb e, per un altro, ha ordinato alla Regione autonoma, al fine di evitare la ripetizione della discriminazione, di modificare il regolamento regionale e ha previsto un apparato coercitivo sanzionatorio conseguente a tale ordine di modifica.<\/p>\n\n\n\n<p>7.2. Oggetto del conflitto \u00e8 precisamente questo secondo versante dell\u2019ordinanza impugnata. La Regione autonoma, infatti, contesta non gi\u00e0 la decisione nella parte in cui non applica le norme regionali ritenute in contrasto con il diritto UE, bens\u00ec la pretesa del Tribunale di Udine di ordinare alla Regione la modifica dell\u2019art. 12, comma 3- , del regolamento regionale n. 0144 del 2016; pretesa che, bis priva di fondamento<\/p>\n\n\n\n<p>normativo ed esorbitando dalla funzione giurisdizionale, avrebbe menomato plurime attribuzioni regionali.<\/p>\n\n\n\n<p>7.2.1. Il conflitto, nei termini anzidetti, non \u00e8 fondato.<\/p>\n\n\n\n<p>7.2.2. Si \u00e8 gi\u00e0 detto di come, nell\u2019ambito del giudizio ex art. 28 d.lgs. n. 150 del 2011, il giudice ordinario possa disporre \u00abla cessazione del comportamento, della condotta o dell\u2019atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti\u00bb (comma 5): in una cos\u00ec ampia dizione, volta a efficacemente reprimere condotte discriminatorie lesive del principio d\u2019eguaglianza di cui all\u2019art. 3 Cost., rientra anche, come emerge pure dalla giurisprudenza di merito sul punto, il potere di ordinare la rimozione di norme regolamentari quando esse siano discriminatorie e, tanto pi\u00f9, quando esse siano causa di ulteriori atti o condotte discriminatorie.<\/p>\n\n\n\n<p>Non a caso, come si \u00e8 gi\u00e0 visto, la disposizione legislativa prevede che il giudice, oltre a ordinare la cessazione della discriminazione e adottare ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti, possa ordinare l\u2019adozione di un piano che impedisca il ripetersi della discriminazione. Quando la condotta discriminatoria della pubblica amministrazione sia originata non da un puntuale provvedimento amministrativo, ma da un atto regolamentare destinato a essere applicato un numero indefinito di volte, l\u2019unico modo per efficacemente impedire la ripetizione della discriminazione non pu\u00f2 che essere quello di ordinare la rimozione della norma regolamentare. Ove cos\u00ec non fosse, il giudice ordinario potrebbe di volta in volta ordinare alla pubblica amministrazione la cessazione di singole condotte discriminatorie, senza per\u00f2 nulla poter disporre in ordine alla norma regolamentare che \u00e8 origine e causa delle discriminazioni accertate e che alimenta il contenzioso. La logica sottesa alla scelta compiuta dal legislatore con l\u2019art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011 \u00e8, invece, del tutto opposta: consentire al giudice ordinario, accertato il carattere discriminatorio della norma regolamentare, di ordinarne la rimozione, poich\u00e9 altrimenti essa, per la sua naturale capacit\u00e0 di condizionare l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa, potr\u00e0 determinare l\u2019insorgere di ulteriori e indefinite discriminazioni identiche o analoghe a quelle sanzionate in giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 erroneo, dunque, il presupposto da cui muove la Regione ricorrente, secondo cui il giudice ordinario non potrebbe ordinare, nell\u2019ambito del giudizio antidiscriminatorio di cui all\u2019art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, la rimozione di norme regolamentari discriminatorie: di qui, la non fondatezza del ricorso, nella sua prospettazione principale.<\/p>\n\n\n\n<p>7.3. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia osserva che, anche ad ammettere che il giudice ordinario possa imporre la rimozione di una norma regolamentare, tale potere verrebbe a mancare quando, come nel caso di specie, la norma regolamentare in questione sia sostanzialmente riproduttiva di una norma legislativa. Il Tribunale di Udine, secondo questa parzialmente diversa prospettazione, avrebbe allora esorbitato dalla funzione giurisdizionale in quanto avrebbe ordinato alla Regione autonoma di esercitare i propri poteri normativi regolamentari in violazione della legge, in contrasto, in particolare, con quanto previsto dal principio di legalit\u00e0 di cui all\u2019art. 97 Cost. e dal principio di supremazia della legge regionale sul regolamento regionale (art. 117, sesto comma, Cost.).<\/p>\n\n\n\n<p>Il ricorrente chiede pertanto, in via subordinata, che si dichiari che non spettava al Tribunale di Udine adottare l\u2019impugnata ordinanza \u00absenza aver prima chiesto ed ottenuto da codesta Corte costituzionale la dichiarazione di illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 29, comma 1-bis, della legge regionale n. 1 del 2016\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>7.3.1. In questi diversi termini, il conflitto di attribuzione \u00e8 fondato.<\/p>\n\n\n\n<p>7.3.2. Con la predisposizione del giudizio antidiscriminatorio di cui all\u2019art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, il legislatore, come si \u00e8 poc\u2019anzi detto, ha inteso fornire protezione al fondamentale diritto a non subire discriminazioni per tutte le volte che, in ragione di condotte, comportamenti o atti posti in essere da privati&nbsp; dalla pubblica amministrazione, tale diritto venga leso. Il presupposto su cui si fonda il giudizio antidiscriminatorio \u2013 e il correlato potere del giudice ordinario di disporre, nei vari modi possibili, la cessazione della discriminazione \u2013 \u00e8 dunque che la condotta discriminatoria sia direttamente imputabile al privato o, ed \u00e8 il profilo che qui rileva, alla pubblica amministrazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui, invece, la discriminazione compiuta dalla pubblica amministrazione trovi origine nella legge, in quanto \u00e8 quest\u2019ultima a imporre, senza alternative, quella specifica condotta, allora l\u2019attivit\u00e0 discriminatoria \u00e8 ascrivibile alla pubblica amministrazione soltanto in via mediata, in quanto alla radice delle scelte amministrative che si \u00e8 accertato essere discriminatorie sta, appunto, la legge: \u00e8 quanto accade nel caso di specie, ove l\u2019art. 12, comma 3-bis, del regolamento regionale n. 0144 del 2016 \u00e8 sostanzialmente riproduttivo dell\u2019art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016.<\/p>\n\n\n\n<p>In evenienze del genere, il giudice ordinario non pu\u00f2 allora ordinare la modifica di norme regolamentari che siano riproduttive di norme legislative, in quanto ordinerebbe alla pubblica amministrazione di adottare atti regolamentari confliggenti con la legge non rimossa. L\u2019esercizio di un siffatto potere \u00e8, dunque, subordinato all\u2019accoglimento da parte di questa Corte della questione di legittimit\u00e0 costituzionale sulla norma legislativa che il giudice ritenga essere causa della natura discriminatoria dell\u2019atto regolamentare.<\/p>\n\n\n\n<p>7.3.3. Il peculiare carattere del giudizio antidiscriminatorio fa s\u00ec che i termini non cambino significativamente quando, come accaduto nel caso di specie, il giudice ordinario ritenga che le norme legislative e regolamentari siano in contrasto (anche) con norme del diritto dell\u2019Unione europea dotate di efficacia diretta, cui \u00e8 tenuto a dare immediata applicazione.<\/p>\n\n\n\n<p>La primazia del diritto UE \u2013 costantemente riconosciuta da questa Corte quale \u00abarchitrave su cui poggia la comunit\u00e0 di corti nazionali\u00bb (sentenza n. 67 del 2022) \u2013 richiede che il giudice nazionale, quando ritenga la normativa interna incompatibile con normativa dell\u2019Unione europea a efficacia diretta, provveda immediatamente all\u2019applicazione di quest\u2019ultima, senza che la sua sfera di efficacia possa essere intaccata dalla prima (sentenza n. 170 del 1984). Ci\u00f2, ovviamente, sempre che non ritenga di sollevare questione di legittimit\u00e0 costituzionale, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti che questa Corte ha precisato a partire dalla sentenza n. 269 del 2017 (v. poi, tra le molte, sentenze n. 149, n. 67 e n. 54 del 2022, n. 182 e n. 49 del 2021, n. 63 e n. 20 del 2019; ordinanza n. 182 del 2020).<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, nell\u2019ambito del giudizio art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, ex la primaut\u00e9 \u00e8 garantita dal giudice ordinario innanzitutto allorch\u00e9 \u00e8 chiamato ad accertare l\u2019esistenza dell\u2019asserita discriminazione. \u00c8 in questo momento del giudizio che egli, ove accerti che la condotta per cui \u00e8 causa trova fondamento in atti normativi incompatibili con normativa dell\u2019Unione europea a efficacia diretta, d\u00e0 immediata applicazione a quest\u2019ultima e ordina la cessazione della discriminazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Udine, il giudice ha ritenuto, per l\u2019appunto, che fosse discriminatoria e in contrasto con l\u2019art. 11 della direttiva 2003\/109\/CE l\u2019impossibilit\u00e0 per i ricorrenti di avvalersi, per attestare l\u2019impossidenza di immobili, di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000. Conseguentemente, e correttamente, non ha applicato la normativa legislativa e regolamentare che prevede detta impossibilit\u00e0 e, in diretta applicazione della richiamata normativa europea, ha ordinato di valutare la domanda dei ricorrenti \u2013 volta a ottenere il contributo per l\u2019acquisto dell\u2019alloggio da destinare a prima casa \u2013 \u00abcome se la documentazione attestante l\u2019impossidenza di altri immobili fosse stata regolarmente prodotta in base agli stessi criteri valevoli per i cittadini comunitari\u00bb. \u00c8 in questo momento del giudizio che il Tribunale di Udine, adottando il predetto ordine, ha a pieno garantito i principi del primato e dell\u2019effetto diretto del diritto dell\u2019Unione europea.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019impartito ordine di rimuovere l\u2019art. 12, comma 3-bis, del regolamento regionale n. 0144 del 2016, che sostanzialmente riproduce l\u2019art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, costituisce, invece, il piano di rimozione delle discriminazioni accertate che il Tribunale di Udine ha ritenuto di dover adottare. Una volta attribuito il bene della vita ai ricorrenti, dando piena e immediata attuazione al diritto dell\u2019Unione europea, il giudice ha inteso poi impedire il ripetersi di discriminazioni identiche o analoghe che possano coinvolgere non tanto i ricorrenti, ma qualsiasi altro soggetto che si trovi nelle medesime condizioni.<\/p>\n\n\n\n<p>In quest\u2019ambito del giudizio non viene pi\u00f9 in rilievo l\u2019esigenza che il diritto dell\u2019Unione europea dotato di efficacia diretta trovi immediata applicazione (Corte di giustizia, sentenza 22 giugno 2010, in cause C-188\/10, Melki e C-189\/10, Abdeli), perch\u00e9 tale esigenza \u00e8 stata, appunto, gi\u00e0 pienamente soddisfatta. Qui viene in gioco, invece, una logica interna all\u2019ordinamento nazionale che, con una forma rimediale peculiare e aggiuntiva, \u00e8 funzionale a garantire un\u2019efficace rimozione, anche pro futuro, della discriminazione: il che peraltro, quando sia stata rilevata un\u2019incompatibilit\u00e0 con il diritto dell\u2019Unione europea, fa dell\u2019art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 uno strumento che garantisce anche l\u2019uniforme applicazione di tale diritto e che contribuisce alla \u00abcostruzione di tutele sempre pi\u00f9 integrate\u00bb (sentenza n. 67 del 2022).<\/p>\n\n\n\n<p>In quest\u2019ottica, laddove la norma regolamentare sia sostanzialmente riproduttiva di norma legislativa, ordinarne la rimozione implica che sia sollevata questione di legittimit\u00e0 costituzionale sulla seconda. La non applicazione per contrasto con il diritto dell\u2019Unione europea a efficacia diretta \u2013 necessaria per l\u2019attribuzione immediata del bene della vita negato sulla base dell\u2019accertata discriminazione \u2013 non rimuove, infatti, la legge dall\u2019ordinamento con immediata efficacia , ma impedisce soltanto \u00aberga omnes che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale\u00bb (sentenza n. 170 del 1984).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ordine di rimozione della norma regolamentare \u2013 che proietta i suoi effetti, per espressa scelta del legislatore compiuta con l\u2019art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, oltre il caso che ha originato il giudizio antidiscriminatorio \u2013 richiede, allora, che sia dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della legge, la quale, ancorch\u00e9 non applicata nel caso concreto, \u00e8 ancora vigente, efficace e, sia pure in ipotesi erroneamente, suscettibile di applicazione da parte della pubblica amministrazione o anche di altri giudici che ne valutino diversamente la compatibilit\u00e0 con il diritto dell\u2019Unione europea.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono, dunque, tanto l\u2019ordinato funzionamento del sistema delle fonti interne \u2013 e, nello specifico, i rapporti tra legge e regolamento regionali, anche in relazione al diritto dell\u2019Unione europea \u2013 quanto l\u2019esigenza che i piani di rimozione della discriminazione siano efficaci a richiedere che il giudice ordinario, se correttamente intenda ordinare la rimozione di una norma regolamentare al fine di evitare il riprodursi della discriminazione de futuro, sollevi questione di legittimit\u00e0 costituzionale sulla norma legislativa sostanzialmente riprodotta dall\u2019atto regolamentare, anche dopo che si sia accertata l\u2019incompatibilit\u00e0 di dette norme interne con norme di diritto dell\u2019Unione europea aventi efficacia diretta.<\/p>\n\n\n\n<p>In relazione al conflitto di attribuzione tra enti deve concludersi, pertanto, che non spettava al Tribunale di Udine ordinare la rimozione dell\u2019art. 12, comma 3-bis, del regolamento regionale n. 0144 del 2016 (punto 2 del dispositivo dell\u2019ordinanza impugnata), senza prima aver sollevato questione di legittimit\u00e0 costituzionale sull\u2019art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016; n\u00e9, conseguentemente, spettava al medesimo Tribunale adottare l\u2019apparato coercitivo sanzionatorio conseguente al suddetto ordine di rimozione (punti 3, 7 e 8 della medesima ordinanza). Il provvedimento del Tribunale di Udine, nelle parti impugnate, va pertanto annullato.<\/p>\n\n\n\n<p>7.4. L\u2019accoglimento del ricorso in relazione al principio di legalit\u00e0 (art. 97 Cost.) e al criterio gerarchico che informa i rapporti tra legge e regolamento regionali (art. 117, sesto comma, Cost.) comporta l\u2019assorbimento dei motivi proposti con riferimento agli artt. 4, 5 e 6 dello statuto speciale, agli artt. 101, 113, 117, commi terzo, quarto e quinto, 120, secondo comma, 134 e 136 Cost., nonch\u00e9 all\u2019art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Il giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale in via incidentale introdotto dall\u2019ordinanza in epigrafe del Tribunale di Udine risponde precisamente a quanto si \u00e8 sinora affermato in merito al conflitto di attribuzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Vanno ulteriormente illustrate, peraltro, le ragioni per cui non possono nutrirsi dubbi sull\u2019ammissibilit\u00e0 delle sollevate questioni di legittimit\u00e0 costituzionale, nonostante il giudice a quo espressamente affermi che la direttiva 2003\/109\/CE \u00absia dotata di tutti i requisiti che la giurisprudenza della Corte di Giustizia ritiene necessari per ammettere la produzione di effetti diretti da parte di tale fonte del diritto comunitario, ovvero i requisiti di sufficiente precisione ed incondizionatezza\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>8.1. A tale direttiva \u2013 e, in particolare, al suo art. 11 \u2013 il giudice rimettente, infatti, ha gi\u00e0 assicurato attuazione con l\u2019accordare ai ricorrenti il bene della vita, a tal fine non applicando, perch\u00e9 appunto incompatibili con la direttiva, il censurato art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nonch\u00e9 l\u2019art. 9, commi 3 e 3-bis, del regolamento regionale n. 066 del 2020. Tutto ci\u00f2, al fine di condannare la resistente pubblica amministrazione alla cessazione della condotta discriminatoria contestata in giudizio e di adottare la connessa disposizione che i ricorrenti cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo, al fine del loro inserimento nelle graduatorie relative alla concessione del contributo per l\u2019abbattimento del canone di locazione corrisposto nel 2021, potessero presentare la stessa documentazione che possono presentare cittadini italiani e UE.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale di Udine, pertanto, ha gi\u00e0 dato piena e immediata attuazione al diritto dell\u2019Unione europea, apprestando tutela immediata ai diritti dei ricorrenti, sul piano del conseguimento del bene della vita.<\/p>\n\n\n\n<p>8.2. La questione di legittimit\u00e0 costituzionale nasce in relazione alla domanda con cui le parti hanno chiesto di ordinare alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia \u2013 al fine di impedire in futuro la ripetizione delle discriminazioni accertate \u2013 la rimozione dell\u2019art. 9, commi 3 e 3- , del regolamento bis regionale n. 066 del 2020. \u00c8 in relazione a tale domanda, sulla quale deve ancora pronunciarsi, che il Tribunale di Udine solleva le odierne questioni di legittimit\u00e0 costituzionale: volendo avvalersi del potere di rimuovere il fattore genetico della discriminazione, nel caso di specie individuato non solo nelle richiamate norme regolamentari, ma anche \u2013 e prima ancora \u2013 nella norma legislativa, il giudice a quo correttamente censura l\u2019art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, che il citato art. 9, commi 3 e 3- bis, del regolamento regionale n. 066 del 2020 sostanzialmente riproduce, in quanto la dichiarazione d\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale consentir\u00e0 che sia emesso \u00abun ordine di modifica del Regolamento che eviti anche pro futuro un contenzioso ormai nutrito\u00bb nel distretto giudiziario.<\/p>\n\n\n\n<p>Al primato del diritto dell\u2019Unione europea, fatto immediatamente valere allorch\u00e9 \u00e8 stata accertata la discriminazione, viene dunque ad aggiungersi, come gi\u00e0 si \u00e8 rilevato, uno strumento rimediale interno volto a impedire il rinnovarsi di detta discriminazione. Le peculiari caratteristiche del giudizio ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 consentono, cos\u00ec, la convivenza tra il meccanismo della non applicazione della normativa interna incompatibile con il diritto dell\u2019Unione europea e lo strumento del controllo accentrato di legittimit\u00e0 costituzionale, in relazione a parametri interni o sovranazionali, sulla medesima normativa interna, che ne consente l\u2019eliminazione dall\u2019ordinamento con effetti erga omnes (sentenza n. 63 del 2019), in attuazione \u00abdel principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalit\u00e0 delle leggi a fondamento dell\u2019architettura costituzionale (art. 134 Cost.)\u00bb (sentenza n. 269 del 2017): ci\u00f2 a dimostrazione, una volta di pi\u00f9, di come il controllo di compatibilit\u00e0 con il diritto dell\u2019Unione europea e lo scrutinio di legittimit\u00e0 costituzionale non siano in contrapposizione tra loro, ma costituiscano \u00abun concorso di rimedi giurisdizionali, [il quale] arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione\u00bb (sentenza n. 20 del 2019). E ci\u00f2 in un contesto \u00abche vede tanto il giudice comune quanto questa Corte impegnati a dare attuazione al diritto dell\u2019Unione europea nell\u2019ordinamento italiano, ciascuno con i propri strumenti e ciascuno nell\u2019ambito delle rispettive competenze\u00bb (sentenza n. 149 del 2022).<\/p>\n\n\n\n<p>La dichiarazione d\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della normativa interna, del resto, offre un surplus di garanzia al primato del diritto dell\u2019Unione europea, sotto il profilo della certezza e della sua uniforme applicazione. Fermo restando, infatti, che all\u2019obbligo di applicare le disposizioni dotate di effetti diretti sono soggetti non solo tutti i giudici, ma anche la stessa pubblica amministrazione \u2013 sicch\u00e9 ove vi sia una normativa interna incompatibile con dette disposizioni essa non deve trovare applicazione \u2013 pu\u00f2 altres\u00ec verificarsi che, per mancata contezza della predetta incompatibilit\u00e0 o in ragione di approdi ermeneutici che la ritengano insussistente, le norme interne continuino a essere utilizzate e applicate. Proprio per evitare tale evenienza, e fermi restando ovviamente gli altri rimedi che l\u2019ordinamento conosce per l\u2019uniforme applicazione del diritto quando ci\u00f2 accada, la questione di legittimit\u00e0 costituzionale offre la possibilit\u00e0, ove ne ricorrano i presupposti, di addivenire alla rimozione dall\u2019ordinamento, con l\u2019efficacia vincolante propria delle sentenze di accoglimento, di quelle norme che siano in contrasto con il diritto dell\u2019Unione europea.<\/p>\n\n\n\n<p>8.3. Va da s\u00e9 che, prima di dare attuazione al diritto dell\u2019Unione europea, il giudice ordinario deve adeguatamente interrogarsi sul significato normativo del diritto UE e sulla compatibilit\u00e0 con il medesimo del diritto interno.<\/p>\n\n\n\n<p>Il principio del primato del diritto dell\u2019Unione discende dal principio dell\u2019eguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati (art. 4 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea), che esclude la possibilit\u00e0 di fare prevalere, contro l\u2019ordine giuridico dell\u2019Unione, una misura unilaterale di uno Stato membro (Corte di giustizia, sentenza 22 febbraio 2022, in causa C-430\/21, RS). L\u2019obbligo di dare applicazione al diritto dell\u2019Unione, quando ne ricorrono i presupposti, implica che esso sia interpretato in modo uniforme in tutti gli Stati membri.<\/p>\n\n\n\n<p>La corretta applicazione e l\u2019interpretazione uniforme del diritto UE sono garantiti dalla Corte di giustizia, cui i giudici nazionali possono rivolgersi attraverso il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, cos\u00ec cooperando direttamente con la funzione affidata dai Trattati alla Corte (Corte di giustizia, parere 1\/09 dell\u20198 marzo 2011, recante \u00abAccordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti\u00bb). \u00c8 nell\u2019ambito di questo confronto che la Corte di giustizia instaura con i giudici nazionali, in quanto incaricati dell\u2019applicazione del diritto dell\u2019Unione, che essa fornisce l\u2019interpretazione di tale diritto, allorch\u00e9 la sua applicazione sia necessaria per dirimere la controversia sottoposta al loro esame (Corte di giustizia, sentenza 9 settembre 2015, in causa C-160\/14, Ferreira da Silva e Brito e altri; sentenza 5 dicembre 2017, in causa C-42\/17, M.A.S. e M. B.).<\/p>\n\n\n\n<p>La necessit\u00e0 di rivolgersi alla Corte di giustizia ai sensi dell\u2019art. 267 TFUE, che costituisce un obbligo in capo ai giudici nazionali di ultima istanza, viene tuttavia meno, secondo la giurisprudenza della stessa Corte, non solo quando la questione non sia rilevante o quando la disposizione di diritto dell\u2019Unione di cui trattasi sia stata gi\u00e0 oggetto di interpretazione da parte della Corte, ma anche in tutti i casi in cui la corretta interpretazione del diritto dell\u2019Unione si impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (Corte di giustizia, sentenze 6 ottobre 2021, in causa C-561\/19, Consorzio Italian Management e altri; 6 ottobre 1982, in causa C-283\/81, Cilfit e altri).<\/p>\n\n\n\n<p>9. Tutto ci\u00f2 premesso, la questione di legittimit\u00e0 costituzionale sollevata sull\u2019art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u2019ultimo in relazione all\u2019art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003\/109\/CE, \u00e8 fondata. Il Tribunale di Udine, come si \u00e8 in precedenza rilevato (punto 5.8.1.), ritiene la disposizione censurata costituzionalmente illegittima nella parte in cui stabilisce che l\u2019ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza \u2013 documentazione richiesta per dimostrare l\u2019impossidenza di altri alloggi, ai sensi dell\u2019art. 29, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale \u2013 debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalit\u00e0 diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e UE.<\/p>\n\n\n\n<p>9.1. Questa Corte, in relazione a norma analoga a quella oggetto dell\u2019odierna questione di legittimit\u00e0 costituzionale, ha gi\u00e0 avuto modo di osservare che un siffatto onere documentale \u00abrisulta in radice irragionevole innanzitutto per la palese irrilevanza e per la pretestuosit\u00e0 del requisito che mira a dimostrare\u00bb (sentenza n. 9 del 2021).<\/p>\n\n\n\n<p>Quando, come nel caso di specie, obiettivo del legislatore regionale \u00e8 riconoscere \u00abil valore primario del diritto all\u2019abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualit\u00e0 della vita\u00bb (art. 1, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016) e a tal fine sostiene \u00abl\u2019accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in propriet\u00e0 come prima casa ai cittadini della Regione, in particolare alle fasce deboli della popolazione\u00bb (art. 1, comma 2, della medesima legge regionale), \u00abil possesso da parte di uno dei componenti del nucleo familiare del richiedente di un alloggio adeguato nel Paese di origine o di provenienza non appare sotto alcun profilo rilevante. Non lo \u00e8 sotto il profilo dell\u2019indicazione del bisogno, giacch\u00e9, intesa l\u2019espressione \u201calloggio adeguato\u201d come alloggio idoneo a ospitare il richiedente e il suo nucleo familiare, \u00e8 evidente che la circostanza che qualcuno del medesimo nucleo familiare possegga, nel Paese di provenienza, un alloggio siffatto non dimostra nulla circa l\u2019effettivo bisogno di un alloggio in Italia\u00bb (sentenza n. 9 del 2021). Non \u00e8, inoltre, neppure un indicatore della situazione patrimoniale del richiedente, peraltro gi\u00e0 considerata, ai sensi dell\u2019art. 29, comma 1, lettera b, della legge regionale n. 1 del 2016, dal necessario \u00abpossesso di determinati indicatori della situazione economica\u00bb di cui al d.P.C.m. n. 159 del 2013.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella medesima occasione, si \u00e8 altres\u00ec rilevato che una norma del genere \u00e8 anche discriminatoria \u00absolo che si consideri il fatto che le asserite difficolt\u00e0 di verifica del possesso di alloggi in Paesi extraeuropei possono riguardare anche cittadini italiani o di altri Paesi dell\u2019Unione europea\u00bb (sentenza n. 9 del 2021).<\/p>\n\n\n\n<p>Essa, pertanto, pone in essere \u00abun aggravio procedimentale che si risolve in uno di quegli \u201costacoli di ordine pratico e burocratico\u201d che questa Corte ha ripetutamente censurato, ritenendo che in questo modo il legislatore (statale o regionale) discrimini alcune categorie di individui (sentenze n. 186 del 2020 e n. 254 del 2019)\u00bb (ancora sentenza n. 9 del 2021; in termini analoghi, in riferimento ad altro onere documentale, sentenza n. 157 del 2021).<\/p>\n\n\n\n<p>9.2. L\u2019onere documentale di cui alla disposizione censurata \u00e8, d\u2019altra parte, manifestamente in contrasto anche con l\u2019art. 11, paragrafo 1, lettera ), della direttiva 2003\/109\/CE, nell\u2019ambito della d cui attuazione \u00abgli Stati membri devono rispettare i diritti e osservare i principi previsti dalla Carta, segnatamente quelli enunciati dall\u2019articolo 34 di quest\u2019ultima. Conformemente a quest\u2019ultimo articolo, l\u2019Unione riconosce e rispetta il diritto all\u2019assistenza sociale e all\u2019assistenza abitativa destinate a garantire un\u2019esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti\u00bb (Corte di giustizia, sentenza 10 giugno 2021, in causa C-94\/20, Land Ober\u00f6sterreich).<\/p>\n\n\n\n<p>A tale direttiva l\u2019Italia ha dato attuazione con il decreto legislativo n. 3 del 2007, senza avvalersi della possibilit\u00e0, prevista dall\u2019art. 11, paragrafo 4, della direttiva indicata, di limitare la parit\u00e0 di trattamento alle prestazioni essenziali: deroga, questa, cui pu\u00f2 ricorrersi, secondo la Corte di giustizia, unicamente quando lo Stato membro esprima chiaramente la relativa intenzione (Corte di giustizia, sentenza 24 aprile 2012, in causa C-571\/10, Kamberaj). L\u2019art. 1, comma 1, lettera a), di tale decreto ha sostituito l\u2019art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, che detta la disciplina concernente il \u00abPermesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo\u00bb. Il comma 12 di detto art. 9 prevede, in particolare, che il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo pu\u00f2 \u00abc) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all\u2019accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l\u2019accesso alla procedura per l\u2019ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l\u2019effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>La legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nel prevedere, tra le altre azioni attuative del programma di politiche abitative, quella di sostegno alle locazioni (art. 19), offre una prestazione essenziale ai sensi dell\u2019art. 11, paragrafo 4, della direttiva 2003\/109\/CE, in quanto essa \u00e8 \u00abdestinata a consentire a persone che non dispongono di risorse sufficienti di far fronte alle proprie esigenze abitative, in modo da garantire loro un\u2019esistenza dignitosa\u00bb (Corte di giustizia UE, in causa C-94\/20). Non v\u2019\u00e8 dubbio, allora, che si tratti di prestazione che deve essere assicurata ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo \u00abconsentendo loro di alloggiare adeguatamente, senza impegnare nella casa una parte eccessiva dei loro redditi, a scapito, eventualmente, del soddisfacimento di altre necessit\u00e0 elementari\u00bb (ancora Corte di giustizia UE, in causa C-94\/20). La disposizione censurata, ponendo in capo ai cittadini di paesi terzi titolari di permesso di lungo soggiorno oneri documentali diversi rispetto a quelli previsti per cittadini italiani e UE, impedisce allora a tali soggetti di \u00abricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro\u00bb (sentenza n. 67 del 2022), come imposto invece dall\u2019art. 11 della direttiva 2003\/109\/CE.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>9.3. In ragione di quanto detto, va dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nella parte in cui prevede che l\u2019ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza \u2013 documentazione richiesta per dimostrare l\u2019impossidenza di altri alloggi, ai sensi dell\u2019art. 29, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale \u2013 debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalit\u00e0 diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e UE.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">PER QUESTI MOTIVI<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>riuniti i giudizi,<\/p>\n\n\n\n<p>1) l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 29, comma 1- , della dichiara bis legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), nella parte in cui stabilisce che l\u2019ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza \u2013 documentazione richiesta per dimostrare l\u2019impossidenza di altri alloggi, ai sensi dell\u2019art. 29, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale \u2013 debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalit\u00e0 diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e dell\u2019Unione europea;<\/p>\n\n\n\n<p>2) dichiara che non spettava al Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, ordinare la rimozione dell\u2019art. 12, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 luglio 2016, n. 0144, recante \u00abRegolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell\u2019acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all\u2019articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)\u00bb (punto 2 del dispositivo dell\u2019ordinanza 31 gennaio-1\u00b0 febbraio 2023, resa nel procedimento R.G. 358\/2022), senza prima aver sollevato questione di legittimit\u00e0 costituzionale sull\u2019art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016; n\u00e9, conseguentemente, spettava al medesimo Tribunale adottare l\u2019apparato coercitivo sanzionatorio conseguente al suddetto ordine di rimozione (punti 3, 7 e 8 del dispositivo della medesima ordinanza);<\/p>\n\n\n\n<p>3) annulla per l\u2019effetto l\u2019ordinanza 31 gennaio-1\u00b0 febbraio 2023 del Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, resa nel procedimento R.G. 358\/2022, limitatamente ai punti 2, 3, 7 e 8 del dispositivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2023.<\/p>\n\n\n\n<p>F.to:<\/p>\n\n\n\n<p>Augusto Antonio BARBERA, Presidente<\/p>\n\n\n\n<p>Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore<\/p>\n\n\n\n<p>Valeria EMMA, Cancelliere<\/p>\n\n\n\n<p>Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2024<\/p>\n\n\n\n<p>Il Cancelliere<\/p>\n\n\n\n<p>F.to: Valeria EMMA<\/p>\n\n\n\n<p>ALLEGATO:<\/p>\n\n\n\n<p>ORDINANZA LETTA ALL&#8217;UDIENZA DEL 21 NOVEMBRE 2023<\/p>\n\n\n\n<p>ORDINANZA<\/p>\n\n\n\n<p>Visti gli atti relativi al giudizio per conflitto di attribuzione tra enti avente ad oggetto l&#8217;ordinanza adottata dal Tribunale ordinario di Udine, sezione lavoro, del 31 gennaio-1\u00b0 febbraio 2023, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri;<\/p>\n\n\n\n<p>rilevato l&#8217;intervento spiegato in giudizio dell&#8217;Associazione per gli studi giuridici sull&#8217;immigrazione (ASGI) aps.<\/p>\n\n\n\n<p>Considerato che nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non \u00e8 ammesso l&#8217;intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi (sentenze n. 184 e n. 90 del 2022 nonch\u00e9 relativa ordinanza allegata);<\/p>\n\n\n\n<p>che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non pu\u00f2 tuttavia escludersi la possibilit\u00e0 che l&#8217;oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall&#8217;esito del conflitto (da ultimo, sentenza n. 184 del 2022); che, nel caso di specie, ASGI riveste la qualit\u00e0 di parte del giudizio definito con l&#8217;ordinanza del<\/p>\n\n\n\n<p>Tribunale ordinario di Udine oggetto del presente conflitto di attribuzione; che il giudizio in esame verte sulla spettanza allo Stato e, per esso, al predetto Tribunale di Udine del potere di ordinare, alla ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la rimozione di una norma del regolamento regionale n. 0144\/2016, recante \u00abRegolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell&#8217;acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all&#8217;articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)\u00bb; che tale potere, nel giudizio art. 28 del decreto legislativo 1\u00b0 settembre 2011, n. ex 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell&#8217;articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), definito con l&#8217;ordinanza impugnata, \u00e8 stato esercitato dal Tribunale di Udine anche su domanda di ASGI;<\/p>\n\n\n\n<p>che, pertanto, il presente giudizio \u00e8 suscettibile di incidere in maniera immediata e diretta sulla<\/p>\n\n\n\n<p>situazione soggettiva di ASGI, la cui domanda \u00e8 stata accolta con il provvedimento giurisdizionale oggetto del conflitto; che, dunque, deve essere dichiarato ammissibile l&#8217;intervento di ASGI, in modo da consentirle di far valere le proprie ragioni nel giudizio di fronte a questa Corte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">PER QUESTI MOTIVI<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>dichiara ammissibile l&#8217;intervento dell&#8217;Associazione per gli studi giuridici sull&#8217;immigrazione (ASGI) aps nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.<\/p>\n\n\n\n<p>F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente<\/p>\n\n\n\n<p>Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della<\/p>\n\n\n\n<p>Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28<\/p>\n\n\n\n<p>dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell&#8217;art. 29 delle<\/p>\n\n\n\n<p>Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).<\/p>\n\n\n\n<p>Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Franco MODUGNO,<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":2053,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[76,36,5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Discriminazione razziale, Corte Costituzionale, sentenza numero 15 2024<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"E&#039; incostituzionale la legge regionale che prevede che i cittadini stranieri per beneficiare delle misure di edilizia residenziale pubblica debbano presentare documenti aggiuntivi\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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