{"id":2085,"date":"2024-07-18T14:42:56","date_gmt":"2024-07-18T12:42:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=2085"},"modified":"2024-07-18T14:42:59","modified_gmt":"2024-07-18T12:42:59","slug":"discriminazione-disabilita-e-sport-corte-dappello-di-torino-sentenza-n-507-del-7-maggio-2024","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2024\/07\/18\/discriminazione-disabilita-e-sport-corte-dappello-di-torino-sentenza-n-507-del-7-maggio-2024\/","title":{"rendered":"Discriminazione disabilit\u00e0 e sport, Corte d\u2019Appello di Torino sentenza n. 507 del 7 maggio 2024"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte D\u2019Appello di Torino<\/p>\n\n\n\n<p>Sez. Terza Civile<\/p>\n\n\n\n<p>nelle persone dei seguenti magistrati:<\/p>\n\n\n\n<p>dott. Francesco Rizzi Presidente<\/p>\n\n\n\n<p>dott.ssa Silvia Orlando Consigliere<\/p>\n\n\n\n<p>dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore<\/p>\n\n\n\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">SENTENZA<\/p>\n\n\n\n<p>nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 411\/2023 promossa da:<\/p>\n\n\n\n<p>Federazione Ciclistica Italiana &#8211; F.C.I. (C.F. \u2026\u2026\u2026\u2026.), con il patrocinio dell\u2019avv. Venturelli Nuri,<\/p>\n\n\n\n<p>appellante<\/p>\n\n\n\n<p>contro<\/p>\n\n\n\n<p>S A (C.F. \u2026\u2026.) e S A (C.F.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2026\u2026\u2026\u2026..), con il patrocinio dell\u2019avv. Rolla Massimo,<\/p>\n\n\n\n<p>appellati<\/p>\n\n\n\n<p>Ordinanza monocratica dep. 23.04.2024 a seguito di udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al 18.04.2024)<\/p>\n\n\n\n<p>OGGETTO: atti discriminatori<\/p>\n\n\n\n<p>Per l\u2019appellante:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">CONCLUSIONI<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cPiaccia all\u2019Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, in riforma della sentenza impugnata:<\/p>\n\n\n\n<p>In via preliminare: dichiarare la cessazione della materia del contendere;<\/p>\n\n\n\n<p>Nel merito, in totale riforma dell\u2019ordinanza impugnata ed in accoglimento dei motivi esposti nel presente atto, rigettare il ricorso introduttivo ex art. 702 bis cpc proposto dal sig. A S, n.q. di genitore esercente la responsabilit\u00e0 genitoriale sul minore A S, previo accoglimento delle conclusioni, di merito ed istruttorie, gi\u00e0 rassegnate nella comparsa costitutiva di primo grado e ribadite nelle note autorizzate per l\u2019udienza del 28.9.2022, di seguito integralmente riportate e trascritte:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abNel merito:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Dichiarare l\u2019interruzione del giudizio per sopravvenuto raggiungimento della maggiore et\u00e0 del soggetto nel cui interesse \u00e8 stato proposto ricorso.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Respingere il ricorso dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice adito.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Nella denegata ipotesi di reiezione delle conclusioni sopra spiegate<\/p>\n\n\n\n<p>a) Respingere la domanda di accertamento che il mancato tesseramento del minore A S nella categoria junior sport per l\u2019anno 2020 costituisse discriminazione indiretta ai sensi della L. 67\/2006<\/p>\n\n\n\n<p>b) Respingere conseguentemente la richiesta di consentire l\u2019immediato tesseramento del giovane A S nella categoria junior sport<\/p>\n\n\n\n<p>In via istruttoria ove prosegua il giudizio nel merito:<\/p>\n\n\n\n<p>Ove la situazione non appaia sufficientemente chiara all\u2019Ecc.mo Tribunale adito, apparendo forse incongrua ed emotivamente lesiva per il minore il disporsi di una consulenza tecnica d\u2019ufficio atta ad accertare la idoneit\u00e0 del giovane alla pratica del ciclismo agonistico in concorso con altri atleti non affetti da disabilit\u00e0, quale quella di cui lo stesso soffre, si chiede ai sensi dell\u2019art. 213 cpc che sia disposta l\u2019acquisizione di informazioni in ordine alla possibilit\u00e0 di partecipazione di un soggetto portatore di handicap intellettivo relazionale a manifestazioni agonistiche con concorrenti privi di handicap al Comitato Italiano Paralimpico con sede in Roma, via Flaminia Nuova, 830, Amministrazione Pubblica, ed alla FISDIR &#8211; Federazione Italiana Sport Disabilit\u00e0 Intellettiva Relazionale con sede in Roma, via Flaminia Nuova n. 830, Ente che si occupa in via esclusiva di atleti e atlete con disabilit\u00e0 intellettiva e relazionale. In difetto si chiede l\u2019ammissione di testi sulle circostanze esposte in narrativa ai capi d), e), g), i) della memoria di costituzione nonch\u00e9 sulle seguenti circostanze:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Vero che sulla base delle disposizioni sanitarie vigenti \u00e8 preclusa ai portatori di handicap per Disturbo Pervasivo dello Sviluppo l\u2019attivit\u00e0 agonistica ordinaria dei sigg.ri: M B(Presidente FISDIR), M B (Segretario Generale FISDIR) dott.ssa P M(medico federale FISDIR), tutti dom.ti in Roma presso FISDIR, via Flaminia Nuova n. 830\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Con vittoria dei compensi e spese del doppio grado di giudizio\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Per gli appellati:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cPiaccia alla Corte d&#8217;Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, rigettare l&#8217;appello proposto e confermare integralmente ordinanza impugnata. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/p>\n\n\n\n<p>Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio. S A, in qualit\u00e0 legale rappresentante dell\u2019allora figlio minore S A, adiva il Tribunale di Biella chiedendo che venisse accertato che il mancato tesseramento come \u201cJunior Sport\u201d per l\u2019anno 2020 del minore Andrea da parte della Federazione Ciclistica Italiana(F.C.I.) costituisse una discriminazione indiretta ai sensi della L. n. 67 del 2006, e che venisse ordinata, di conseguenza, la cessazione del comportamento discriminatorio e l\u2019adozione di ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti dello stesso, ivi compreso l&#8217;immediato tesseramento nella categoria richiesta.<\/p>\n\n\n\n<p>A sostegno della propria domanda deduceva che:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; nel 2016 la Commissione Medica del Centro Medico Legale INPS di Biella aveva diagnosticato al minore S A un \u201cdisturbo pervasivo dello sviluppo arteria succlavia fusoria e esadattilia piede dx\u201d con giudizio conclusivo di \u201cportatore di handicap in situazione di gravit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 3, c. 3, L. n. 104\/92\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; tale disturbo non aveva mai impedito al minore di svolgere attivit\u00e0 sportiva, e, in particolare, di praticare il ciclismo fuoristrada;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; nel 2017 il minore era stato tesserato per la A.S.D. Flower Bike e aveva partecipato a diverse gare sportive nella categoria \u201cIntellectual Disability\u201d (categoria che prevede la presenza, accanto al minore, di un accompagnatore nonch\u00e9 la partenza differenziata rispetto agli altri concorrenti);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; con il tempo, la societ\u00e0 sportiva si era accorta che il minore era in grado di partecipare alle gare senza la necessit\u00e0 di un accompagnatore e pertanto, in accordo con la famiglia di A, si era attivata per consentire al minore di partecipare alle gare agonistiche in via autonoma;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; in data 6\/9\/2019 il minore A aveva ottenuto, all\u2019esito di apposita visita clinica svolta presso l\u2019Istituto di Medicina dello Sport di Torino, un certificato di idoneit\u00e0 all\u2019attivit\u00e0 sportiva agonistica, nel quale era specificato che lo stesso \u00abnon presentava controindicazioni in atto alla pratica agonistica del ciclismo\u00bb;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; a seguito del rilascio di tale certificato, l\u2019A.S.D. Flower Bike aveva provveduto a richiedere alla F.C.I. il tesseramento del minore non pi\u00f9 nella categoria \u201cIntellectual Disability\u201d, bens\u00ec nella categoria \u201cJunior Sport\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la F.C.I. in un primo momento aveva provveduto al tesseramento ma, successivamente, in data 10\/1\/2020, aveva comunicato alla Flower Bike l\u2019annullamento del tesseramento con richiesta immediata di visione del certificato medico relativo al minore, che veniva prontamente inviato dalla societ\u00e0 sportiva;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; nonostante le sollecitazioni della famiglia di Andrea, la F.C.I. non aveva pi\u00f9 fornito alcun riscontro ed aveva mantenuto fermo l\u2019annullamento del tesseramento.<\/p>\n\n\n\n<p>Il ricorrente riteneva che il mancato tesseramento nella categoria \u201cJunior Sport\u201d costituisse una discriminazione indiretta ai sensi dell\u2019art. 2, c. 3, della L. n. 67 del 2006.<\/p>\n\n\n\n<p>In diritto, deduceva che la F.C.I., con comunicato del 6\/2\/2020, aveva istituito per l\u2019anno 2020 nuove norme per il tesseramento e per le attivit\u00e0 degli atleti nella categoria \u201cIntellectual Disability\u201d, evidenziando che all\u2019art. 2 di tale comunicato veniva richiesta la produzione del \u00abcertificato di idoneit\u00e0 all\u2019attivit\u00e0 sportiva di tipo non agonistico\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, evidenziava che il minore aveva ottenuto, ai sensi del D.M. sanit\u00e0 del 18\/2\/1982, il rilascio di un certificato di idoneit\u00e0 alla pratica agonistica dello sport ciclismo, senza alcuna limitazione e per la durata di 12 mesi, cosa che consentiva di escludere che il caso dovesse essere ricondotto all\u2019ambito di applicazione della normativa maggiormente restrittiva dettata dalla F.C.I. in materia di attivit\u00e0 sportive federali degli atleti disabili.<\/p>\n\n\n\n<p>Sottolineava che, secondo la disciplina della certificazione medica per l\u2019esercizio di attivit\u00e0 sportiva agonistica contenuta nel D.M. del 18\/2\/1982, una volta ottenuto il certificato di idoneit\u00e0 all\u2019attivit\u00e0 sportiva agonistica, il soggetto riconosciuto idoneo poteva svolgere attivit\u00e0 agonistica ad ogni livello senza alcuna limitazione, indipendentemente dal suo \u201cstatus\u201d soggettivo (cio\u00e8 legato ad un\u2019eventuale disabilit\u00e0).<\/p>\n\n\n\n<p>Del tutto diversa era la certificazione per l\u2019attivit\u00e0 sportiva agonistica praticata da atleti disabili, regolamentata dal D.M. sanit\u00e0 del 4\/3\/1993 e successive integrazioni, la quale doveva necessariamente contenere l\u2019indicazione che il riconoscimento dell\u2019idoneit\u00e0 era limitato alla pratica agonistica dello sport adattato ad atleti disabili.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo il ricorrente, il minore Andrea nel caso di specie aveva ottenuto non gi\u00e0 l\u2019idoneit\u00e0 alla pratica sportiva agonistica dello sport ciclismo adattato agli atleti disabili ai sensi del D.M. sanit\u00e0 del 4\/3\/1993, bens\u00ec il diverso certificato di idoneit\u00e0 agonistica per lo sport ciclismo ai sensi del D.M. del 18\/2\/1982, che lo legittimava a partecipare alle gare agonistiche senza alcuna limitazione dovuta alle sue condizioni personali.<\/p>\n\n\n\n<p>La F.C.I. avrebbe dovuto accogliere la richiesta di tesseramento del minore nella categoria<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cJunior sport\u201d per l\u2019anno 2020, in quanto risultavano integrati, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dalla normativa nazionale, a nulla rilevando che, negli anni precedenti, il minore fosse stato inquadrato nella categoria \u201cIntellectual disability\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di specie non avrebbero dovuto trovare applicazione le norme interne stabilite dalla F.C.I. per il tesseramento degli atleti disabili, in quanto il minore aveva ottenuto il certificato di idoneit\u00e0 agonistica previsto dal D.M. del 18\/2\/1982 e non quello specificatamente previsto per la pratica sportiva agonistica degli atleti con disabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Il mancato tesseramento del minore Spezzano Andrea costituiva una discriminazione indiretta, dal momento che una norma interna della F.C.I. non avrebbe potuto derogare ad un atto amministrativo emanato dal Ministero della Sanit\u00e0 (D.M. del 18\/2\/1982) \u2013 nel quale si specificava chiaramente che, al fine di praticare attivit\u00e0 sportiva agonistica, i soggetti interessati dovevano sottoporsi ad uno specifico controllo di idoneit\u00e0, all\u2019esito del quale il soggetto dichiarato idoneo poteva praticare attivit\u00e0 agonistica a tutti i livelli.<\/p>\n\n\n\n<p>Si costituiva in giudizio la Federazione Ciclistica Italiana, chiedendo che venissero respinte integralmente le domande avanzate dal ricorrente e deducendo l\u2019assoluta inesistenza del comportamento discriminatorio prospettato.<\/p>\n\n\n\n<p>Il giovane A S risultava essere portatore di \u201chandicap in situazione di gravit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 3, c. 3, L. n. 104 del 1992\u201d che non gli permetteva, in base alla complessiva normativa vigente, di partecipare ad attivit\u00e0 sportive agonistiche \u201cnon tutelate\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul punto, la F.C.I. evidenziava che l\u2019attivit\u00e0 sportiva dei soggetti portatori di handicap (tra i quali rientrava il minore in questione) risultava regolata in maniera esclusiva dalla FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo \u2013 Relazionali) con la quale la F.C.I. aveva stretto, a partire dal 2009, un protocollo di intesa per organizzare e gestire le attivit\u00e0 ciclistiche dei giovani atleti con disabilit\u00e0 intellettiva e relazionale.<\/p>\n\n\n\n<p>A seguito di specifico accordo con la FISDIR, la F.C.I. aveva adottato, con delibera del presidente Federale n. 8\/2020 del 3\/2\/2020, un nuovo testo normativo volto ad individuare e disciplinare le attivit\u00e0 sportive adatte agli atleti con disabilit\u00e0 intellettiva e relazionale (comunicato del 6\/2\/2020, citato da parte ricorrente).<\/p>\n\n\n\n<p>In base a tale normativa il minore Andrea, gi\u00e0 tesserato nella categoria \u201cIntellectual disability\u201d, non avrebbe potuto essere tesserato nella categoria \u201cJunior Sport\u201d, non essendo stata prodotta alcuna certificazione che attestasse la cessazione della causa di handicap di cui era affetto, bens\u00ec solamente una generica certificazione di attestazione di idoneit\u00e0 agonistica.<\/p>\n\n\n\n<p>Per tale ragione era stato mantenuto fermo il tesseramento del minore nella categoria \u201coriginaria\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019abilitazione all\u2019attivit\u00e0 agonistica degli atleti disabili era disciplinata, a livello generale, dal<\/p>\n\n\n\n<p>D.M. 4\/3\/1993 (emesso sulla base delle disposizioni previste dal D.L. n. 663 del 1979, convertito dalla L. n. 33 del 1980), il quale prevedeva che l\u2019abilitazione in questione potesse essere rilasciata solo limitatamente ad attivit\u00e0 sportive \u201cadatte\u201d ad atleti disabili e veniva emessa solo a seguito della nomina di una apposita commissione medica che doveva sottoporre il soggetto portatore di handicap a specifiche prove attitudinali.<\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza, essendo S A portatore di handicap, il certificato rilasciato dall\u2019Istituto di Medicina dello Sport di Torino non avrebbe comunque potuto abilitarlo all\u2019attivit\u00e0 agonistica per competizioni intercorrenti tra soggetti privi di handicap, non avendo l\u2019Istituto in questione competenza in materia ai sensi del D.M. 4\/3\/1993 che richiedeva la nomina di un\u2019apposita commissione medica.<\/p>\n\n\n\n<p>Da ultimo, deduceva il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, sostenendo che il giudice<\/p>\n\n\n\n<p>ordinario, in virt\u00f9 del principio costituzionalmente tutelato della separazione degli ordinamenti, non avrebbe potuto imporre, in contrasto con le norme del diritto sportivo, il tesseramento di un soggetto in una determinata categoria federale, cos\u00ec come richiesto dal ricorrente.<\/p>\n\n\n\n<p>Sull\u2019ordinanza ex art . 702 ter c.p.c. .<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale di Biella, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. dep. 13.02.2023, in accoglimento del ricorso, ha ordinato alla F.C.I. la cessazione del comportamento discriminatorio tenuto in pregiudizio di Spezzano Andrea, mediante rimozione degli ostacoli che impediscono allo stesso di praticare lo sport del ciclismo a livello agonistico.<\/p>\n\n\n\n<p>Innanzitutto, il Tribunale ha ritenuto sussistente, in relazione all\u2019oggetto del ricorso, la giurisdizione del giudice ordinario sulla base dell\u2019art. 28 del D. lgs. n. 150 del 2011 (c.d. decreto semplificazione riti), richiamante l\u2019art. 3 della L. n. 67 del 2006 in tema di tutela delle persone disabili vittime di discriminazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Con riguardo al merito del ricorso ha, in primo luogo, evidenziato che il ricorrente ha depositato il certificato medico rilasciato in data 6\/9\/2019 dall\u2019Istituto di Medicina dello Sport di Torino, attestante che il minore A S, pur se affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo, \u00e8 idoneo alla pratica sportiva agonistica del ciclismo.<\/p>\n\n\n\n<p>Ha ritenuto che tale certificato soddisfi il requisito previsto dall\u2019art. 2 del D.M. 4\/3\/1993 che, nel disciplinare l\u2019accesso delle persone disabili alle attivit\u00e0 sportive agonistiche, si limita a richiedere un accertamento di idoneit\u00e0 specifica del singolo individuo per lo sport che intende praticare a livello agonistico, accertamento che pu\u00f2 essere effettuato, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, anche dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate (tale essendo l\u2019Istituto di Medicina dello Sport di Torino) con le modalit\u00e0 fissate dalle Regioni d\u2019intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali stabiliti con decreto del Ministero della Sanit\u00e0 (cfr. artt. 2 e 5 D.M. 4\/3\/1993).<\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, il minore Andrea fosse in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ministeriale al fine di ottenere l\u2019accesso alla pratica agonistica del ciclismo.<\/p>\n\n\n\n<p>In secondo luogo, ha ritenuto che la delibera n. 8 del 3\/2\/2020 della F.C.I. (sulla cui base \u00e8 stato negato il tesseramento al minore Andrea) sia contrastante con la disciplina prevista dal D.M. 4\/3\/1993, in quanto stabilisce che, al fine del tesseramento degli atleti con disabilit\u00e0 intellettiva e relazionale, sia necessario che il tesserando produca un certificato di idoneit\u00e0 alla pratica di attivit\u00e0 sportiva di tipo esclusivamente non agonistico, introducendo cos\u00ec previsioni maggiormente restrittive rispetto alla normativa ministeriale ed escludendo in radice la possibilit\u00e0 per i soggetti disabili di praticare lo sport del ciclismo a livello agonistico.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad avviso del Tribunale il complessivo comportamento tenuto dalla F.C.I. nel caso di specie \u00e8 stato discriminatorio, precludendo aprioristicamente e senza alcuna ragione giuridicamente apprezzabile l\u2019accesso alla pratica agonistica del ciclismo alle persone che soffrono di disabilit\u00e0 di tipo intellettivo\/relazionale (tra cui rientra il minore Andrea S.), anche nei casi in cui tale disabilit\u00e0 risulti, sulla base di accertamenti medici specializzanti, non ostativa in concreto alla pratica stessa.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, il Tribunale ha ritenuto che F.C.I. non abbia correttamente adempiuto all\u2019onere probatorio stabilito dall\u2019art. 28, c. 4, D. lgs. n. 150 del 2011, secondo il quale, a fronte di un\u2019allegazione da parte del ricorrente di elementi di fatto dai quali \u00e8 possibile desumere l\u2019esistenza di comportamenti discriminatori, \u00e8 onere della parte resistente provare l\u2019insussistenza di detta discriminazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale ha rilevato che F.C.I. si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti per l\u2019accoglimento della domanda ed a giustificare l\u2019esclusione dei giovani atleti portatori di handicap intellettivo e relazionale dall\u2019attivit\u00e0 sportiva agonistica esclusivamente sulla base della necessit\u00e0 di proteggere i soggetti disabili dal rischio connesso alla pratica dell\u2019attivit\u00e0 agonistica stessa, senza esplicitare alcun elemento in grado di concretizzare, almeno in via esemplificativa, il rischio in questione, e di evidenziare le eventuali misure adottate (o adottabili) da parte di F.C.I. al fine di prevenirlo o, comunque, ridurlo.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, le difese di parte resistente sono state ritenute del tutto generiche e inidonee a soddisfare l\u2019onere probatorio imposto dalla normativa dettata in materia di discriminazione. Il Tribunale ha quindi ritenuto che la revoca da parte della F.C.I. del tesseramento di A<\/p>\n\n\n\n<p>So nella categoria \u201cJunior Sport\u201d per l\u2019anno 2020 costituisca una discriminazione indiretta ed ha accolto il ricorso, ordinando a F.C.I. l\u2019immediata cessazione del comportamento discriminatorio.<\/p>\n\n\n\n<p>Data la relativa novit\u00e0 della questione trattata, ha infine compensato le spese di lite.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul giudizio di appello.<\/p>\n\n\n\n<p>La Federazione Ciclistica Italiana ha proposto tempestivo gravame producendo nuovi documenti e rassegnando le conclusioni anche istruttorie riportate in epigrafe.<\/p>\n\n\n\n<p>S A (divenuto maggiorenne) e S A si sono costituiti in appello producendo a loro volta nuovi documenti, opponendosi alle istanze istruttorie della F.C.I. e concludendo per il rigetto del gravame.<\/p>\n\n\n\n<p>Svolta la trattazione scritta dell\u2019udienza fissata per la precisazione delle conclusioni (ai sensi dell\u2019art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data 23.04.2024 il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.<\/p>\n\n\n\n<p>MOTIVI DELLA DECISIONE<\/p>\n\n\n\n<p>I) Motivi di appello proposti dalla Federazione Ciclistica Italiana. F.C.I. ha chiesto, in via preliminare, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, l\u2019interruzione del processo, la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, la riforma integrale della sentenza di primo grado con conseguente rigetto del ricorso proposto dal sig. A S, previo accoglimento delle istanze istruttorie gi\u00e0 avanzate<\/p>\n\n\n\n<p>nella comparsa di costituzione in primo grado.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019atto di appello contiene una parte introduttiva nella quale l\u2019appellante sviluppa una serie di considerazioni preliminari relativamente:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; al principio di autonomia dell\u2019ordinamento sportivo rispetto all\u2019ordinamento ordinario;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; al riconoscimento da parte della normativa di settore ed in favore delle persone portatrici di handicap clinicamente accertati del diritto costituzionalmente garantito di svolgere attivit\u00e0 agonistica fra soggetti del medesimo status, non gi\u00e0 il diritto assoluto e incondizionato di tali soggetti a partecipare all\u2019attivit\u00e0 sportiva agonistica di ogni tipo effettuata da persone prive di handicap, senza il rispetto delle categorie previste dalle singole Federazioni, le quali hanno una valenza oggettiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Atteso il principio di autonomia dell\u2019ordinamento sportivo, l\u2019appellante rileva che lo svolgimento di attivit\u00e0 agonistica qualificata nel mondo sportivo si svolge necessariamente sotto l\u2019egida della Federazione propria dello sport praticato e nel rispetto dei limiti legali e regolamentari preposti.<\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza, con particolare riguardo al caso di specie, evidenzia che la F.C.I. consente alle persone disabili affette da disabilit\u00e0 intellettivo relazionale di svolgere la pratica sportiva, agonistica e non, secondo quanto stabilito dai propri regolamenti interni in conformit\u00e0 alle previsioni di cui al D.M. Sanit\u00e0 del 4\/3\/1993: tali principi, secondo l\u2019appellante, non integrerebbero alcuna pratica discriminatoria, dal momento che rappresentano la concreta applicazione del diritto del disabile di svolgere attivit\u00e0 sportiva agonistica nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 specificatamente previste e disciplinate dalle singole Federazioni Sportive.<\/p>\n\n\n\n<p>Da ultimo, rileva che tali principi sono stati ribaditi in una missiva a firma del Presidente della FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) nella quale vengono enunciate alcune specifiche considerazioni inerenti al caso oggetto della presente controversia (doc. 5 appellante).<\/p>\n\n\n\n<p>Chiede quindi, in via preliminare, l\u2019acquisizione di tale missiva quale nuovo documento prodotto in appello in quanto acquisito solo in data 14\/3\/2023.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 detto, l\u2019atto di appello si fonda su quattro motivi.<\/p>\n\n\n\n<p>1) Con il primo motivo si deduce il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare apoditticamente che, nel caso di specie, sussista la giurisdizione del Giudice ordinario in base all\u2019art. 28 del D.lgs. n. 150 del 2011.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, a parere dell\u2019appellante, la controversia in questione, per come prospettata dalla parte ricorrente, atterrebbe alla presunta illegittimit\u00e0 dei regolamenti federali (normativa F.C.I.) e quelli sportivi internazionali che non permettono ai soggetti affetti da disabilit\u00e0 intellettivo-relazionale di partecipare all\u2019attivit\u00e0 sportiva agonistica ordinaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo stesso ordine di tesseramento dell\u2019atleta violerebbe il principio di autonomia dell\u2019ordinamento sportivo.<\/p>\n\n\n\n<p>In base a quanto stabilito dall\u2019art. 2, c. 1, del D.l. n. 220 del 2003 in materia di giurisdizione sportiva l\u2019atleta, a fronte dell\u2019annullamento del tesseramento, avrebbe dovuto avvalersi, in accordo con il principio di autonomia dell\u2019ordinamento sportivo, dei rimedi giurisdizionali approntati da quest\u2019ultimo e, in particolare, avrebbe dovuto proporre ricorso al Tribunale Federale, avviando il procedimento previsto dalla normativa sportiva.<\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019esito dell\u2019iter processuale previsto dall\u2019ordinamento sportivo (Tribunale Federale, Corte<\/p>\n\n\n\n<p>Federale di Appello, Collegio di Garanzia per lo Sport del CONI), il ricorrente avrebbe poi potuto promuovere un\u2019azione dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio, dichiarato competente ex lege per le controversie attinenti al CONI ed alle Federazioni Nazionali Sportive, senza per\u00f2 poter mai rivolgersi al Giudice ordinario, trattandosi di controversia sottratta alla sua giurisdizione.<\/p>\n\n\n\n<p>In conclusione, l\u2019appellante ritiene che la controversia instaurata in base alla domanda attorea, essendo volta ad ottenere l\u2019accertamento dell\u2019illegittimit\u00e0 della regolamentazione federale in materia di tesseramento dei soggetti disabili e \u201cl\u2019imposizione coattiva\u201d del tesseramento del minore Aa S. nella categoria richiesta, non risulti ricompresa nell\u2019ambito della giurisdizione del Giudice ordinario, con conseguente violazione, da parte della sentenza di primo grado, del principio di autonomia dell\u2019ordinamento sportivo.<\/p>\n\n\n\n<p>2) Con il secondo motivo deduce la violazione del D.M. Sanit\u00e0 del 4\/3\/1993 e l\u2019erronea valutazione della certificazione d\u2019idoneit\u00e0 all\u2019attivit\u00e0 sportiva agonistica rilasciata al minore A S dall\u2019Istituto di Medicina dello Sport di Torino.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul punto, censura l\u2019ordinanza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto, da un lato, che la delibera F.C.I. del 3\/7\/2020 risulti discriminatoria laddove impedisce ai soggetti disabili di praticare l\u2019attivit\u00e0 sportiva agonistica e, dall\u2019altro lato, che la certificazione di idoneit\u00e0 alla pratica sportiva agonistica rilasciata al minore Andrea gli consenta l\u2019effettiva pratica della stessa, senza considerare che tale certificato non potrebbe assumere valore per chi, come il minore stesso, sia affetto da una disabilit\u00e0 riconosciuta.<\/p>\n\n\n\n<p>A sostegno del proprio motivo l\u2019appellante ribadisce quanto gi\u00e0 dedotto in primo grado e, in particolare evidenzia che:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il minore era stato giudicato dalla Commissione Medica per l\u2019accertamento dell\u2019handicap quale \u00abportatore di handicap in situazione di gravit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 3, c. 3, L. n. 52 del 1992\u00bb;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l\u2019attivit\u00e0 sportiva per i soggetti portatori di handicap viene svolta previo controllo dell\u2019idoneit\u00e0 ai sensi del D.M. Sanit\u00e0 del 4\/3\/1993; i soggetti affetti da disturbo di tipo autistico non sono ricompresi nell\u2019attivit\u00e0 svolta dal Comitato Italianano Paralimpico, bens\u00ec sono ricompresi nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 svolta dalla FISDIR, con la quale la F.C.I. organizza e regola le attivit\u00e0 ciclistiche dei giovani atleti con disabilit\u00e0 intellettiva e relazionale;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; con delibera del Presidente Federale n. 8\/2020 la F.C.I., previa intesa con la FISDIR, era stato adottato un nuovo testo normativo che disciplinava il tesseramento degli atleti con disabilit\u00e0 intellettiva e relazionale, in base al quale il minore Andrea, in assenza di alcuna certificazione che documentasse la cessazione della causa di handicap e in presenza di una generica certificazione di attestazione di idoneit\u00e0 all\u2019attivit\u00e0 agonistica, non poteva essere tesserato come \u201cJunior Sport\u201d, bens\u00ec doveva rimanere tesserato nella categoria \u201cIntellectual Disability 2\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>In diritto l\u2019appellante sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere sufficiente, ai fini della legittimazione alla pratica agonistica del ciclismo, la certificazione medica prodotta da parte ricorrente, non essendo quest\u2019ultima idonea e conforme al modello legale stabilito per i soggetti disabili.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019appellante riporta nel corpo del gravame gli articoli principali del DM 04.03.1993 e l\u2019allegato 2 del citato decreto ministeriale, ovverosia il modello di certificazione da rilasciarsi a cura del medico sportivo per gli atleti con disabilit\u00e0 e rileva che tale certificato \u00e8 l\u2019unico a poter attestare l\u2019idoneit\u00e0 alla pratica agonistica dello sport \u201cadattato\u201d agli atleti disabili.<\/p>\n\n\n\n<p>Ribadisce quindi che l\u2019attivit\u00e0 sportiva dei soggetti portatori di handicap \u00e8 regolata dal DM 04.03.1993 e che l\u2019abilitazione viene rilasciata limitatamente alle attivit\u00e0 sportive adatte agli atleti con disabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>A tal proposito, evidenzia che l\u2019attivit\u00e0 sportiva dei soggetti portatori di handicap, quale quella del giovane A, \u00e8 regolata in via esclusiva dalla FISDIR e, a livello normativo, dagli artt. 1, 2 e 5 del D.M. Sanit\u00e0 del 4\/3\/1993, che stabiliscono che l\u2019abilitazione all\u2019attivit\u00e0 agonistica per i soggetti portatori di handicap viene rilasciata limitatamente alle attivit\u00e0 sportive ritenute \u201cadatte\u201d agli atleti disabili e solo a seguito di uno specifico accertamento di idoneit\u00e0 (secondo le disposizioni previste dal D.l. n. 663 del 1979, convertito in L. n. 33 del 1980), a seguito del quale viene rilasciato il relativo certificato di idoneit\u00e0 che deve espressamente contenere la dicitura \u00absport [\u2026] adattato ad atleti disabili\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di specie, tuttavia, il certificato prodotto dal ricorrente, rilasciato dall\u2019Istituto di Medicina dello Sport di Torino non conterrebbe tale dicitura, n\u00e9 l\u2019Istituto in questione avrebbe avuto competenza a rilasciare tale certificazione secondo quanto stabilito dal D.M. Sanit\u00e0 del 4\/3\/1993.<\/p>\n\n\n\n<p>In conclusione, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il certificato in questione non avrebbe potuto abilitare il minore Andrea a svolgere la pratica agonistica del ciclismo.<\/p>\n\n\n\n<p>3) Con il terzo motivo si duole della violazione e del travisamento del principio di mancata contestazione ex art. 115 c.p.c., del mancato rispetto del principio dell\u2019onere della prova e dell\u2019omessa ammissione delle istanze istruttorie avanzate in primo grado.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul punto, ritiene di avere correttamente adempiuto al proprio onere probatorio, avendo enunciato e dimostrato nel corso del giudizio di primo grado le ragioni di carattere normativo che impedivano al minore A di essere tesserato nella categoria \u201cJunior Sport\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>A fronte della produzione da parte del ricorrente in primo grado di una certificazione medica inidonea (per le ragioni gi\u00e0 esposte nel precedente motivo d\u2019appello) ad abilitare il minore A a praticare l\u2019attivit\u00e0 sportiva agonistica, la F.C.I. non avrebbe avuto alcun onere di allegare e provare un rischio concreto a carico del soggetto affetto da disabilit\u00e0 mentale connesso alla partecipazione all\u2019attivit\u00e0 ciclistica agonistica, essendo tale valutazione demandata congiuntamente ad una specifica commissione medica e alla FISDIR (la prima in ordine ai requisiti sanitari e la seconda con riguardo alla qualificazione di atleta agonista).<\/p>\n\n\n\n<p>F.C.I, al contrario di quanto sostenuto dal Tribunale, non avrebbe dovuto allegare l\u2019avvenuta adozione di misure di prevenzione e\/o di riduzione del rischio necessarie per consentire la partecipazione ad attivit\u00e0 agonistiche dei soggetti disabili, essendo tali valutazioni gi\u00e0 effettuate a monte in sede di redazione e successiva emanazione dei regolamenti federali, che si occupano proprio di disciplinare l\u2019accesso alle specifiche attivit\u00e0 sportive dei soggetti interessati.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche al fine di dimostrare l\u2019insussistenza del comportamento discriminatorio riscontrato dal Tribunale, F.C.I. ha depositato in primo grado (doc. 4 in allegato alle note di trattazione per l\u2019udienza a trattazione scritta del 28\/9\/2022) un documento non contestato dai ricorrenti, attestante la partecipazione del minore A S ad un evento organizzato dalla Special Olympics nel mese di Maggio 2022.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale documento dimostrerebbe l\u2019assenza di discriminazione ai danni del minore, avendo quest\u2019ultimo svolto attivit\u00e0 sportiva prima quale tesserato F.C.I. e, successivamente quale tesserato Special Olympics.<\/p>\n\n\n\n<p>Da ultimo, l\u2019appellante evidenzia, come gi\u00e0 rilevato in precedenza, di aver prodotto, unitamente all\u2019atto di appello, un nuovo documento, di cui chiede l\u2019ammissione (all. 5 atto di appello).<\/p>\n\n\n\n<p>Reitera altres\u00ec le richieste istruttorie gi\u00e0 presentate in primo grado, la cui rilevanza apparirebbe pacifica, essendo tali prove funzionali a fornire un\u2019ulteriore dimostrazione del fatto che, presso gli enti istituzionalmente preposti, un soggetto disabile non pu\u00f2 competere in una gara agonistica riservata ad atleti normodotati.<\/p>\n\n\n\n<p>4) Con il quarto e ultimo motivo deduce la nullit\u00e0 dell\u2019ordinanza decisoria per mancata interruzione del procedimento di primo grado, atteso il raggiungimento della maggiore et\u00e0 di S A nella pendenza dello stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>S A, nato il 12\/5\/2003, ha raggiunto la maggiore et\u00e0 nelle more del giudizio di primo grado, ossia in data 12\/5\/2021.<\/p>\n\n\n\n<p>Conseguentemente il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l\u2019interruzione del processo ai sensi dell\u2019art. 300 c.p.c..<\/p>\n\n\n\n<p>Trattasi di circostanza eccepita nelle note di F.C.I. depositate per l\u2019udienza del 28\/9\/2022, rigettata con ordinanza del 31\/10\/2022 (in ragione dell\u2019assenza di formale dichiarazione da parte del procuratore della parte attrice).<\/p>\n\n\n\n<p>A parere dell\u2019appellante, la decisione del Tribunale sarebbe errata, dal momento che la circostanza del raggiungimento della maggiore et\u00e0 \u00e8 un fatto notorio, emergendo gi\u00e0 dal ricorso introduttivo e, di conseguenza, il Giudice avrebbe dovuto dichiarare d\u2019ufficio l\u2019interruzione del procedimento.<\/p>\n\n\n\n<p>La domanda proposta in primo grado, oltre a scontare dei profili di inammissibilit\u00e0 (legati alla mancata rinnovazione da parte del ricorrente della richiesta di iscrizione per gli anni 2021, 2022, e 2023 alla F.C.I. ed alla FISDIR), ha ad oggetto un diritto personale di S A, ovvero quello di praticare lo sport ciclistico quale tesserato FISDIR ed F.C.I..<\/p>\n\n\n\n<p>Da ci\u00f2, secondo l\u2019appellante, discende che, nel caso di specie, sia venuta meno la legittimazione attiva del ricorrente (anche sotto forma di carenza dell\u2019interesse ad agire), dal momento che S A, una volta raggiunta la maggiore et\u00e0, avrebbe dovuto esplicitare chiaramente la propria volont\u00e0 di coltivare o meno la domanda proposta dal genitore quale suo legale rappresentante, trattandosi di controversia avente ad oggetto un diritto strettamente personale.<\/p>\n\n\n\n<p>II) Difese di S A e S A. S A e S A si sono costituiti rilevando innanzitutto che le premesse della F.C.I. all\u2019atto di appello denotino gi\u00e0 di per s\u00e9 l\u2019intento discriminatorio della F.C.I. a fronte\u00a0 del continuo utilizzo di termini come persona \u201caffetta da disabilit\u00e0\u201d e\/o \u201cdiversamente abile\u201d in luogo di \u201cpersona con disabilit\u00e0\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Si dolgono che l\u2019intero gravame sia stato studiato con il precipuo scopo di spostare l\u2019attenzione da un dato di fatto documentalmente dimostrato e punto nodale della controversia, ovverosia che A aveva ed ha i requisiti richiesti dalla stessa F.C.I. per partecipare ad attivit\u00e0 agonistica (in allora \u201cJunior Sport\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p>Evidenziano altres\u00ec che il principio di non discriminazione debba essere letto nell\u2019ottica della pari opportunit\u00e0, ovverosia nel riservare un trattamento non necessariamente uguale agli altri bens\u00ec un trattamento che consente di partecipare ai vari contesti alla stessa stregua degli altri.<\/p>\n\n\n\n<p>Sarebbe falso che il certificato medico prodotto per il tesseramento ordinario fosse scaduto da mesi, essendo stato rilasciato il 06.09.2019, avendo validit\u00e0 di un anno ed essendo stato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato a giugno 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>A avrebbe poi conseguito analoghe certificazioni per le successive annualit\u00e0 2021, 2022 (non prodotte in primo grado perch\u00e9 non richieste dal Tribunale, riservandosi gli appellati la corrispondente produzione ove ritenuta opportuna dalla Corte). Producono invece il certificato di idoneit\u00e0 sportiva 2023.<\/p>\n\n\n\n<p>Rilevano altres\u00ec che la F.C.I. inserisca in apposite \u201cclassi\u201d tutte le persone con disabilit\u00e0 intellettivo-relazionali\u201d, senza tenere conto del grado di disturbo che a volte, come nel caso concreto, \u00e8 assolutamente minimale (tanto che Andrea ha conseguito il diploma di maturit\u00e0 senza piani educativi individualizzati ed ha gi\u00e0 sostenuto le visite mediche per conseguire la patente di guida, preclusa invece ai disabili intellettivo-relazionali con gravit\u00e0).<\/p>\n\n\n\n<p>Non a caso altre federazioni sportive italiane tesserano tranquillamente i soggetti con lievi disabilit\u00e0 ove in possesso dei certificati richiesti nella categoria degli atleti agonisti, consentendo loro di gareggiare con i c.d. normodotati.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 premesso, in via preliminare hanno eccepito l\u2019inammissibilit\u00e0 ex art. 345 c.p.c. della nuova documentazione prodotta sub doc. 5 in appello.<\/p>\n\n\n\n<p>Il documento 5, artatamente datato 14.03.2023, si riferisce ad un protocollo d\u2019intesa del 2021 e ben avrebbe potuto essere prodotto nella pendenza del giudizio di primo grado.<\/p>\n\n\n\n<p>Il primo motivo (difetto di giurisdizione) sarebbe erroneo ed inammissibile.<\/p>\n\n\n\n<p>Presupposto per poter adire la giustizia sportiva \u00e8 la qualifica di tesserato. Se il tesseramento \u00e8 stato revocato o annullato (come nel caso di specie non essendo Andrea, neanche all\u2019attualit\u00e0, tesserato con la F.C.I.) il c.d. vincolo di giustizia cesserebbe di esistere.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto al secondo motivo (erronea valutazione del certificato di idoneit\u00e0) rilevano innanzitutto l\u2019inammissibilit\u00e0 della riproduzione nel corpo dell\u2019atto di appello del modello di certificazione allegato al D.M. 04.03.1993, venendo in rilievo un documento non prodotto nel corso del giudizio di primo grado.<\/p>\n\n\n\n<p>Ribadiscono che A era e sia ancora in possesso dei requisiti clinici e fisici per effettuare attivit\u00e0 agonistica con atleti normodotati.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto alla valutazione nel merito del certificato prodotto, osservano che la F.C.I. si sia addentrata illegittimamente in questioni e valutazioni sanitarie che richiedono competenza specifica che non competono all\u2019avvocatura.<\/p>\n\n\n\n<p>Altre Federazioni Sportive non richiedono affatto che il tesserato produca un\u2019attestazione di cessazione della causa dell\u2019handicap e ci\u00f2 renderebbe evidente la discriminazione operata.<\/p>\n\n\n\n<p>Andrea \u00e8 infatti risultato idoneo alla pratica sportiva agonistica del Triathlon (doc. 3 appello) ed \u00e8 tesserato con la corrispondente Federazione (doc. 4 e 5 appello), svolge gare agonistiche (doc. 6 appello) ed \u00e8 stato valutato come completamente autonomo anche ai fini del conseguimento della patente di guida (doc. 7 appello).<\/p>\n\n\n\n<p>Al di l\u00e0 dei regolamenti e dei protocolli di cui si \u00e8 dotata la F.C.I, rimarrebbe quindi il fatto che altre Federazioni Sportive italiane consentono l\u2019attivit\u00e0 di tipo agonistico a persone con disabilit\u00e0 intellettivo-relazionale, a nulla valendo la \u201cclassificazione\u201d operata dalla F.C.I..<\/p>\n\n\n\n<p>In definitiva se viene rilasciato un certificato per attivit\u00e0 agonistica ex DM 18.02.1982 (\u201cper normodotati\u201d), l\u2019atleta pu\u00f2 svolgere attivit\u00e0 agonistica a tutti i livelli e non limitatamente a determinate categorie.<\/p>\n\n\n\n<p>I dubbi della F.C.I. in merito alle competenze specialistiche dei medici che rilasciano il certificato di idoneit\u00e0 ex DM 18.02.1982 anche in favore di soggetti con disabilit\u00e0, sarebbero apodittici e fuori luogo.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto al terzo motivo, rilevano la correttezza della decisione del Tribunale che ha considerato generiche, irrilevanti e\/o documentali i capitoli di prova dedotti dalla F.C.I..<\/p>\n\n\n\n<p>I fatti oggetto del contendere sarebbero ben chiari, ragione per la quale non sarebbe necessario alcun approfondimento istruttorio.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto alla mancata interruzione del processo di primo grado per raggiungimento della maggiore et\u00e0 da parte di A (quarto motivo), richiama la motivazione del Tribunale secondo cui l\u2019evento interruttivo (per quanto noto) \u00e8 privo di rilievo processuale ove non dichiarato dal<\/p>\n\n\n\n<p>difensore della parte ex art. 300 c.p.c..<\/p>\n\n\n\n<p>Ad ogni buon conto A si \u00e8 costituito personalmente in appello, manifestando in modo inequivocabile la volont\u00e0 di sanare eventuali difetti di rappresentanza del genitore.<\/p>\n\n\n\n<p>III) Decisione della Corte.<\/p>\n\n\n\n<p>III.1) Deve innanzitutto osservarsi che la F.C.I. ha concluso chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza peraltro avere formulato uno specifico motivo di impugnazione in proposito, con conseguente inammissibilit\u00e0 della relativa doglianza.<\/p>\n\n\n\n<p>Pur volendo fare riferimento alle premesse di carattere generale contenute nella parte introduttiva del gravame (pag. 3) si rileva che:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l\u2019appellante non spiega perch\u00e9 la circostanza che S A svolga oramai un\u2019altra attivit\u00e0 sportiva in forma agonistica sia tale da determinare la cessazione della materia del contendere e\/o l\u2019accertamento della sopravvenuta carenza dell\u2019interesse ad agire rispetto all\u2019accertamento della natura discriminatoria della condotta di F.C.I.;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; parimenti l\u2019appellante non spiega perch\u00e9 la \u201cscadenza\u201d (per decorso dell\u2019annualit\u00e0) del certificato medico sportivo posto a fondamento dell\u2019azione intentata nel presente giudizio determini per ci\u00f2 solo la cessazione della materia del contendere, avendo oltre tutto S A dimostrato nel presente gravame di possedere ancora i requisiti per svolgere la pratica agonistica del ciclismo (doc. 3 appello).<\/p>\n\n\n\n<p>III.2) Il quarto motivo (sulla mancata interruzione del processo di primo grado) \u00e8 infondato.<\/p>\n\n\n\n<p>Il raggiungimento della maggiore et\u00e0 nel corso del giudizio di primo grado e la conseguente cessazione del potere di rappresentanza in capo al genitore legale rappresentante \u00e8 privo di rilievo\u00a0 ai fini della dichiarazione di interruzione del processo di primo grado.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la giurisprudenza, infatti \u201cIl raggiungimento della maggiore et\u00e0 da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore ai sensi dell&#8217;art. 300 c.p.c., resta privo d&#8217;incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suddetto rappresentante legale al quale, pertanto, \u00e8 regolarmente notificata l&#8217;impugnazione, senza che sia necessario integrare il contraddittorio\u201d (Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 30701 del 27\/11\/2018).<\/p>\n\n\n\n<p>III.3) Deve quindi essere esaminato il primo motivo, attinente al difetto di giurisdizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Non corrisponde innanzitutto al vero che la decisione di primo grado sia apodittica, avendo il<\/p>\n\n\n\n<p>Tribunale espressamente motivato facendo riferimento al corrispondente dato normativo, con ci\u00f2 avendo dato implicitamente dato atto che laddove venga lamentato un comportamento discriminatorio la giurisdizione discenda senz\u2019altro dal disposto di cui all\u2019art. 28 D.lvo n. 150\/2011 che disciplina il rito delle controversie in materia di discriminazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Non sono fondate le deduzioni di parte appellante in relazione alla pretesa violazione del principio di autonomia dell\u2019ordinamento sportivo ed alla conseguente \u201criserva\u201d in favore della giurisdizione sportiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Sempre in materia di discriminazione (sebbene per motivi di nazionalit\u00e0) la Corte di Cassazione ha gi\u00e0 avuto modo di affermare che \u201cL\u2019azione promossa contro un atto di una federazione sportiva che produce una discriminazione per motivi di nazionalit\u00e0 in relazione al tesseramento degli atleti, esula dalla giurisdizione amministrativa prevista dall&#8217;art. 3 del d.l. n. 220 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 280 del 2003, in ordine alle controversie aventi ad oggetto l&#8217;impugnativa di atti delle federazioni sportive, che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l&#8217;ordinamento statale, ma rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell&#8217;art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell&#8217;art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, essendo finalizzata alla tutela di un diritto soggettivo della persona, qualificabile come diritto assoluto\u201d (Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 3057 del 01\/02\/2022).<\/p>\n\n\n\n<p>La circostanza che nel caso di specie venga lamentata una discriminazione non per motivi di nazionalit\u00e0 ma una discriminazione correlata alla presenza di disabilit\u00e0 \u00e8 priva di concreto rilievo.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche in materia di disabilit\u00e0 \u00e8 d\u2019altro canto fatto divieto di porre in essere atti discriminatori, come espressamente previsto dall\u2019art. 2 legge n. 67\/2006.<\/p>\n\n\n\n<p>Si osserva infine che l\u2019eventuale discriminazione posta in essere attraverso l\u2019adozione di atti amministrativi non \u00e8 tale da far venire meno la giurisdizione ordinaria in favore del giudice sportivo e\/o amministrativo.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;azione contro la discriminazione \u201cpu\u00f2 essere esperita anche quando il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante l&#8217;adozione di un atto amministrativo, potendo in questo caso il giudice ordinario disapplicare l&#8217;atto denunziato assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ci\u00f2 comporti alcuna interferenza nell&#8217;esercizio della potest\u00e0 amministrativa\u201d (Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 3842 del 15\/02\/2021, conforme Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30517 del 03\/11\/2023).<\/p>\n\n\n\n<p>III.4) Deve quindi esaminarsi il terzo motivo (nella parte in cui l\u2019appellante lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori) unitamente alla disamina dei nuovi documenti prodotti da entrambe le parti e delle istanze istruttorie formulate in appello.<\/p>\n\n\n\n<p>4.1) Sono innanzitutto inammissibili in quanto tardivi i documenti prodotti in appello dalla F.C.I. dopo la proposizione del gravame, con particolare riferimento alle produzioni operate in corrispondenza dello scadere del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell\u2019udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c..<\/p>\n\n\n\n<p>Si osserva in proposito che l\u2019appellante si \u00e8 limitata a produrre tali documenti, senza chiedere di essere rimessa in termini e senza consentire alcun contraddittorio in merito agli stessi.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad ogni modo \u00e8 la stessa appellante a riconoscere che tali nuovi documenti abbiano scarso rilievo, sostenendo che sia dirimente ai fini della decisione la mancanza della certificazione ex DM 04.03.1993.<\/p>\n\n\n\n<p>4.2) Quanto al documento n. 5 prodotto unitamente all\u2019atto di appello, si rileva che ai sensi di quanto disposto dall\u2019art. 702 quater c.p.c. (applicabile ratione temporis in relazione alle controversie introdotte con rito sommario di cognizione ex art. 28 D.lvo n. 150\/2011) nel giudizio di appello \u00e8 ammissibile la produzione di nuovi documenti e nuovi mezzi di prova quando gli stessi siano indispensabili ai fini della decisione, ipotesi che non ricorre nel caso sub iudice.<\/p>\n\n\n\n<p>Trattasi in effetti documento formato ad hoc in vista dell\u2019instaurazione del gravame contenente valutazioni giuridiche del Presidente della FISDIR circa l\u2019interpretazione da dare al protocollo sottoscritto nel 2021 tra la F.C.I. e la FISDIR e la pretesa impossibilit\u00e0 per i soggetti con disabilit\u00e0 psichica di svolgere attivit\u00e0 agonistica.<\/p>\n\n\n\n<p>Il documento \u00e8 quindi inammissibile al pari del corrispondente capitolo di prova (valutativo) articolato dalla F.C.I. in appello.<\/p>\n\n\n\n<p>4.3) Quanto alla reiterazione delle istanze istruttorie svolte dalla F.C.I. nel primo grado, si rileva innanzitutto che il gravame, per quanto proposto ex art. 702 quater c.p.c., abbia pur sempre carattere impugnatorio, sicch\u00e9 anche l\u2019impugnazione afferente alle istanze istruttorie articolate dalla parte e disattese dal giudicante deve rivestire carattere di specificit\u00e0 ex art. 342 c.p.c..<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di specie l\u2019appellante insiste nell\u2019ammissione dei capitoli di prova dedotti in primo grado ma non ricapitola gli stessi con l\u2019atto di appello e non censura motivatamente il provvedimento istruttorio nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto \u201cle istanze istruttorie di parte resistente inammissibili, atteso che i capi d), e), g) e i), di cui alla comparsa di costituzione e risposta, vertono su circostanze documentali e, in ogni caso, rimettono ai testi apprezzamenti di diritto demandati al giudice, ritenendosi, altres\u00ec, inammissibile il capo in calce alla comparsa, poich\u00e9 generico cos\u00ec come formulato e, comunque, irrilevante ai fini della decisione\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La richiesta di CTU medico legale \u201catta ad accertare la idoneit\u00e0 del giovane alla pratica del ciclismo agonistico\u201d \u00e8 superflua ai fini della decisione richiesta in questa sede (avente ad oggetto la natura discriminatoria del comportamento della F.C.I.), attesa oltre tutto la certificazione di idoneit\u00e0 sportiva gi\u00e0 prodotta dal ricorrente in primo grado.<\/p>\n\n\n\n<p>Analogamente ha carattere esplorativo ed \u00e8 sostanzialmente tesa a demandare a terzi la valutazione oggetto del contendere, l\u2019istanza ex art. 213 c.p.c. volta ad \u201cacquisire informazioni in ordine alla possibilit\u00e0 di partecipazione di un soggetto portatore di handicap intellettivo relazionale a manifestazioni agonistiche con concorrenti privi di handicap [\u2026]\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>4.4) Deve parimenti stimarsi inammissibile la surrettizia produzione, nel corpo dell\u2019atto di gravame, dell\u2019allegato 2 al DM 04.03.1993, avente ad oggetto il \u201cmodulo\u201d di certificato medico che deve essere rilasciato per la pratica agonistica dello sport adattato ad atleti disabili.<\/p>\n\n\n\n<p>Sia solo consentito di rilevare che dal modulo in esame:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; risulta che lo stesso sia relativo allo svolgimento di pratica agonistica dello sport \u201cadattato\u201d ad atleti disabili;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; non risulta per contro che il certificato di idoneit\u00e0 sportiva ex DM 04.03.1993 debba essere rilasciato da un\u2019apposita commissione medica ma dal solo \u201cmedico sportivo\u201d sottoscrivente.<\/p>\n\n\n\n<p>4.5) Possono per contro stimarsi ammissibili e rilevanti ai fini della decisione (anche tenuto conto delle censure mosse in appello dalla F.C.I.) i nuovi documenti prodotti da S A sub 3,4,5,6,7.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli stessi sostanzialmente dimostrano che S A \u00e8 stato tesserato nella categoria agonisti triathlon sulla base di un certificato di idoneit\u00e0 sportiva analogo a quello sub iudice (docc. 3, 4, 5, 6 grado di appello) e che il direttore del servizio di psichiatria dell\u2019ASL di Biella ha attestato che \u201cdalle valutazioni cliniche e diagnostiche effettuate non sussistono controindicazioni a che il paziente consegua la patente di guida [\u2026]\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>III.5) Il secondo ed il terzo motivo (afferenti al merito oggetto del contendere) sono in parte inammissibili ed in parte infondati.<\/p>\n\n\n\n<p>5.1) Si osserva innanzitutto che la tesi della F.C.I., secondo cui non sia assolutamente possibile&nbsp; per i soggetti con disabilit\u00e0 svolgere attivit\u00e0 sportiva agonistica unitamente a soggetti privi di disabilit\u00e0, \u00e8 in parte smentita dalle stesse difese svolte in sede di note di replica ex art. 352 c.p.c. in cui F.C.I., pur ritenendo che il suo comportamento non sia stato discriminatorio, ha rappresentato di essersi attivata e di avere segnalato alla FISDIR ed al CIP l\u2019opportunit\u00e0 di \u201crivedere i regolamenti\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Ancora, nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell\u2019udienza di rimessione della causa in decisione, la F.C.I. ha rappresentato che in data 18.11.2023 la FISDIR e la F.C.I. hanno adottato un nuovo regolamento che consente agli atleti con disabilit\u00e0 intellettivo-relazionale di svolgere alcune attivit\u00e0 in forma agonistica anche su strada (sempre nei limiti espressamente dettati dal nuovo regolamento), con ci\u00f2 smentendo l\u2019assunto posto a fondamento delle difese di primo grado secondo cui i regolamenti in allora vigenti non potessero consentire la pratica del ciclismo in forma agonistica da parte di soggetti con disabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>5.2) Priva di pregio \u00e8 la deduzione difensiva secondo cui la gestione, organizzazione e sviluppo di tutta l\u2019attivit\u00e0 sportiva riguardante i soggetti con disabilit\u00e0 intellettivo-relazionali sia riservata alla FISDIR e che la F.C.I. non possa far altro che applicare i regolamenti cos\u00ec adottati.<\/p>\n\n\n\n<p>Si osserva infatti che:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; dalla documentazione versata in atti risulta che i vari regolamenti disciplinanti l\u2019attivit\u00e0 sportiva per soggetti con disabilit\u00e0 intellettivo-relazionale sono stati comunque adottati d\u2019intesa tra FISDIR e F.C.I.;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; nel caso di specie viene in rilievo anche la concreta interpretazione ed attuazione del regolamento senz\u2019altro ascrivibile alla F.C.I.;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il contenuto del regolamento attinge quindi solo in parte all\u2019oggetto del contendere, vertendo la controversia anche sulla natura discriminatoria del comportamento della F.C.I. che ha annullato il tesseramento di un atleta dotato di certificato di idoneit\u00e0 alla pratica sportiva agonistica.<\/p>\n\n\n\n<p>5.3) Si osserva, sempre in punto di ammissibilit\u00e0 del gravame, che le stesse argomentazioni difensive svolte dalla F.C.I. non sempre sono ben esplicate ed illustrate in maniera concludente.<\/p>\n\n\n\n<p>In alcune parti, in effetti, la F.C.I. parla di pratica dello \u201csport adattato\u201d ad atleti disabili, in altre parti di \u201cattivit\u00e0 sportive adatte\u201d ad atleti disabili (vedasi a titolo meramente esemplificativo pag. 17 del gravame).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019appellante non esplicita la differenza concettuale tra le due diverse ipotesi n\u00e9 le differenti conseguenze che ne dovrebbero derivare ai fini della decisione.<\/p>\n\n\n\n<p>5.4) Ci\u00f2 premesso, come gi\u00e0 rilevato nei paragrafi precedenti, \u00e8 inammissibile la produzione del modulo della certificazione di idoneit\u00e0 di cui al DM 04.03.1993 mediante inserimento dello stesso nell\u2019atto di appello.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale ha correttamente rilevato che il certificato di idoneit\u00e0 sportiva prodotto in atti (doc. 2 ricorrente) d\u00e0 conto che in sede di anamnesi \u00e8 stata presa in considerazione l\u2019esistenza del disturbo pervasivo dello sviluppo cos\u00ec come \u00e8 stato portato in visione l\u2019ultimo certificato di idoneit\u00e0 sportiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale ha quindi correttamente chiarito che il contenuto del documento in atti soddisfa<\/p>\n\n\n\n<p>appieno i requisiti di cui al DM 04.03.1993.<\/p>\n\n\n\n<p>Si osserva oltre tutto che, pur potendo richiedere ulteriori accertamenti prima di rilasciare l\u2019attestazione di idoneit\u00e0 alla pratica sportiva in forma agonistica, il medico sportivo ha ritenuto sufficiente la documentazione in suo possesso e gli esiti della visita effettuata.<\/p>\n\n\n\n<p>In altri termini la disabilit\u00e0 non \u00e8 stata stimata nel caso concreto ostativa al rilascio dell\u2019attestazione di idoneit\u00e0 sportiva.<\/p>\n\n\n\n<p>In quest\u2019ottica il Tribunale, nel prendere in considerazione il regolamento in allora vigente circa la disciplina dell\u2019attivit\u00e0 sportiva da parte di soggetti con disabilit\u00e0, ha correttamente rilevato che \u201cDetto diversamente, la delibera, cos\u00ec come formulata e, in ogni caso, applicata dalla Federazione<\/p>\n\n\n\n<p>Ciclistica Italiana impedisce a persone versanti in condizione di disabilit\u00e0 di tipo intellettivo\/relazionale la pratica agonistica, escludendone, a monte, la categoria in ragione del limite mentale e relazionale presentato, pur valutato da medici specializzati ininfluente e non ostativo alla pratica stessa, non riscontrandosi, neppure nella comparsa di costituzione di parte resistente, alcuna ragione concreta, obiettiva e, dunque, giuridicamente apprezzabile sottesa al regolamento de quo\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Il tutto, si ripete, pur a fronte della dimostrazione nel caso concreto che la condizione di disabilit\u00e0 non fosse ostativa allo svolgimento della pratica agonistica del ciclismo.<\/p>\n\n\n\n<p>In proposito si osserva che l\u2019appellante d\u00e0 atto che il DM 04.03.1993 disciplini il rilascio dell\u2019attestazione di idoneit\u00e0 alla pratica sportiva per lo svolgimento di sport \u201cadattati\u201d, ma non chiarisce (ammesso che l\u2019espressione \u201cadattati\u201d sia stata utilizzata intenzionalmente nel gravame) perch\u00e9 la presenza di disabilit\u00e0 possa giustificare l\u2019imposizione di limitazioni anche quando non sia necessario alcun \u201cadattamento\u201d, necessit\u00e0 peraltro neanche menzionata dal medico sportivo che ha visitato il paziente.<\/p>\n\n\n\n<p>In quest\u2019ottica \u00e8 pertinente (con conseguente infondatezza della parte del terzo motivo di gravame concernente l\u2019onere probatorio gravante sulle parti) il rilievo del Tribunale secondo cui le ragioni ostative\/esplicative addotte dalla F.C.I. sono generiche e rapportate alla astratta categoria dei soggetti con disabilit\u00e0 \u201cintellettive e relazionali\u201d non invece al caso concreto.<\/p>\n\n\n\n<p>In definitiva le difese della F.C.I. non consentono di ritenere che sia stata veramente<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cgiustificata\u201d (rispetto all\u2019addebito di una condotta discriminatoria) la scelta di non consentire la pratica sportiva agonistica (con quanto ne consegue ex art. 28 D.lvo n. 150\/2011) a fronte della \u201cconcreta\u201d dimostrazione da parte del diretto interessato della sua idoneit\u00e0 in tal senso, non inficiata dalla disabilit\u00e0 intellettivo relazionale.<\/p>\n\n\n\n<p>5.5) Da ultimo, l\u2019appellante si limita a ribadire che l\u2019Istituto di Medicina dello Sport di Torino non sia competente a rilasciare la certificazione di idoneit\u00e0 sportiva ma non censura con carattere di specificit\u00e0 quanto illustrato dal Tribunale anche mediante specifico richiamo degli artt. 1 e 2 DM 04.03.1993 circa i soggetti abilitati al rilascio di tale certificazione.<\/p>\n\n\n\n<p>III.6) L\u2019appello deve pertanto essere rigettato.<\/p>\n\n\n\n<p>Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico della F.C.I. ed in favore di parti appellate.<\/p>\n\n\n\n<p>La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell\u2019attivit\u00e0 espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (valore indeterminato di media complessit\u00e0), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55\/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147\/22.<\/p>\n\n\n\n<p>Ai sensi di quanto disposto dall\u2019art. 13 comma 1 quater DPR n. 115\/2002 la Federazione<\/p>\n\n\n\n<p>Ciclistica Italiana \u00e8 tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.<\/p>\n\n\n\n<p>P.Q.M.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, cos\u00ec provvede:<\/p>\n\n\n\n<p>1) Rigetta l\u2019appello;<\/p>\n\n\n\n<p>2) Condanna la Federazione Ciclistica Italiana a rimborsare a parti appellate le spese di lite, che si liquidano in \u20ac 8.470,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;<\/p>\n\n\n\n<p>3) D\u00e0 atto che sussistono i presupposti di cui all\u2019art. 13 comma 1 quater DPR n. 115\/2002 a carico della Federazione Ciclistica Italiana.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec deciso in Torino nella camera di consiglio del 07\/05\/2024<\/p>\n\n\n\n<p>Il Consigliere est Il Presidente<\/p>\n\n\n\n<p>Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott. Francesco Rizzi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D\u2019Appello di Torino Sez. 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