{"id":2090,"date":"2024-09-04T08:11:35","date_gmt":"2024-09-04T06:11:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=2090"},"modified":"2024-09-04T08:11:37","modified_gmt":"2024-09-04T06:11:37","slug":"discriminazione-in-ragione-del-sesso-previsione-di-una-diversa-eta-pensionabile-per-ballerini-e-ballerine-corte-di-cassazione-sentenza-18-maggio-2018","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2024\/09\/04\/discriminazione-in-ragione-del-sesso-previsione-di-una-diversa-eta-pensionabile-per-ballerini-e-ballerine-corte-di-cassazione-sentenza-18-maggio-2018\/","title":{"rendered":"Discriminazione in ragione del sesso, previsione di una diversa et\u00e0 pensionabile per ballerini e ballerine  Corte di Cassazione, sentenza 18 maggio 2018."},"content":{"rendered":"\n<p>Fatti di causa<\/p>\n\n\n\n<p>M.M., L.B., M.B., I.L.B. e L.D.S., L.T. e M.M. adivano il Tribunale di Roma con ricorso ex lege n. 92\/2012 ed esponevano di aver lavorato alle dipendenze della Fondazione Teatro dell\u2019O.R. quali tersicorei e ballerini sino al 31\/3\/2014, allorquando la Fondazione aveva loro intimato il licenziamento per raggiungimento dei limiti di et\u00e0; deducevano che il recesso era da ritenersi illegittimo perch\u00e9 irrogato nonostante l\u2019esercizio del diritto di opzione previsto dall\u2019art. 3 c. 7 d.l. n. 64\/2010 convertito in I. n. 100\/2010 annualmente rinnovato almeno tre mesi prima del compimento dell\u2019et\u00e0 secondo le prescrizioni di legge. Chiedevano quindi la reintegra nel posto di lavoro e la condanna della parte datoriale al risarcimento del danno ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell\u2019art.18 l. 300\/70 nella versione di testo applicabile ratione temporis.<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice della opposizione, in riforma della ordinanza emessa nella pregressa fase del giudizio, accoglieva integralmente i ricorsi. Interposto reclamo avverso tale decisione dalla Fondazione Teatro dell\u2019Opera, la Corte distrettuale, in parziale riforma dell\u2019impugnata sentenza, confermata nel resto, rigettava le domande proposte dalle ricorrenti M., B. e L.B. e compensava fra le parti le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p>I giudici del gravame, a fondamento del decisum, per quanto in questa sede rileva, osservavano che l\u2019art. 3 comma 7 d.l. n. 64\/2010 conv. in legge n. 100\/2010, per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, fissava l\u2019et\u00e0 pensionabile per uomini e donne al compimento del 45\u00b0 anno di et\u00e0; disponeva altres\u00ec che per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della disposizione, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato che avessero raggiunto o superato l\u2019et\u00e0 pensionabile, fosse data facolt\u00e0 di esercitare l\u2019opzione rinnovabile annualmente, per restare in servizio, mediante istanza da presentare all\u2019Enpals entro due mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione o tre dal perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di 47 anni per le donne e 52 per gli uomini.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale disposizione transitoria era stata ritenuta compatibile con i principi comunitari (recepiti dall\u2019art. 30 c. 1 del d. Igs. n. 198\/2006 come modificato dal d.lgs. n. 5\/2010 in attuazione della Direttiva 2006\/54\/CE), sul rilievo:<\/p>\n\n\n\n<p>a) \u201cdella limitatezza della deroga contenuta nei numeri dei soggetti interessati e nella durata nel tempo\u201d; b) della necessaria gradualit\u00e0 nella applicazione della nuova et\u00e0 pensionabile, che integrava un criterio oggettivo e ragionevole per consentire al personale che avesse raggiunto i 45 anni prima dell\u2019entrata in vigore della norma, o lo avrebbe raggiunto nel biennio 1\/7\/2010-1\/7\/2012 \u2013 e che, quindi, era esposto al repentino cambiamento in senso restrittivo del pregresso regime di permanenza al lavoro \u2013 di esercitare il diritto a conservare i previgenti limiti di et\u00e0 di pensionamento (47 anni per le donne e 52 per gli uomini).<\/p>\n\n\n\n<p>La cassazione di tale pronuncia \u00e8 domandata dalle lavoratrici sulla base di unico articolato motivo.<\/p>\n\n\n\n<p>La Fondazione Teatro dell\u2019O.R. resiste con controricorso spiegando autonoma impugnazione avverso la medesima decisione, anche nei confronti di L.T. e M.M., sostenuta da quattro motivi, cui si sono opposti con controricorso i lavoratori. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.<\/p>\n\n\n\n<p>Con ordinanza interlocutoria del 9\/3\/2017 questa Corte ha sollevato ex art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell\u2019Unione Europea, innanzi alla Corte di Giustizia, questione pregiudiziale sulla conformit\u00e0 dell\u2019art. 3 comma 7 d.l. n. 64\/2010 convertito in L. 100\/2010, ai principi di non discriminazione (per ragioni di genere) fra uomini e donne quale espresso dalla direttiva 2006\/54 e dell\u2019art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione Europea.<\/p>\n\n\n\n<p>Con ordinanza in data 7 febbraio 2018, l\u2019adita Corte ha dichiarato che l\u2019art. 14 par. 1 lett. C) della direttiva 2006\/54\/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5\/7\/2006 riguardante l\u2019attuazione del principio delle pari opportunit\u00e0 e della parit\u00e0 di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella prevista dall\u2019art. 3 comma 7 d.l. n. 64 del 30\/4\/2010 conv. in legge n. 100 del 29\/6\/2010 introduce una discriminazione diretta fondata sul sesso vietata da tale direttiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Le parti tutte hanno depositato ulteriori memorie illustrative ai sensi dell\u2019art. 378 c.p.c.<\/p>\n\n\n\n<p>Ragioni della decisione<\/p>\n\n\n\n<p>1. Con unico motivo M.M., L.B., M.B., I.L.B. e L.D.S. denunciano violazione e falsa applicazione del comma 7 art. 3 d.l. n. 64\/2010 conv. in legge n. 100\/2010 in relazione all\u2019art.30 comma 1 d.lgs.198\/2006, all\u2019art.157 T.F.U.E., alle direttive 78\/2000 e 54\/2006 ed al d. lgs n. 5\/2010 nonch\u00e9 in relazione agli artt. 3, 4, 5, 35, 37 e 38 Cost. Deducono che il discrimen operato dall\u2019art. 3 comma 7 d.l. n. 64\/2010 conv. in I. n. 100\/2010 vulnera il principio di parit\u00e0 di trattamento fra uomo e donna sancito dall\u2019art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione Europea; il principio di cui all\u2019art.157 T.F.U.E. che sancisce quello di parit\u00e0 retributiva fra uomini e donne; la direttiva 2006\/54\/CE riguardante l\u2019attuazione del principio delle pari opportunit\u00e0 e della parit\u00e0 di trattamento fra uomo e donna in materia di occupazione e di impiego.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Dal canto suo, la Fondazione Teatro dell\u2019O.R., con il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell\u2019art. 1 comma 51 l. 92\/2012 e degli artt. 125 e 414 c.p.c. Ribadisce l\u2019eccezione di inammissibilit\u00e0 dell\u2019atto di opposizione, gi\u00e0 sollevata in quella fase di giudizio, che assume stilato in violazione ai canoni . sanciti dall\u2019art. 1 c. 51 l.92 del 2012 alla cui stregua il ricorso deve presentare i requisiti di cui all\u2019art. 414 c.p.c.<\/p>\n\n\n\n<p>Deduce che, diversamente da quanto argomentato dai giudici del gravame, il ricorso doveva ritenersi del tutto carente sia sotto il profilo della indicazione degli elementi di fatto che di quelli di diritto, essendosi risolto in una mera critica della esegesi offerta dal giudice della fase sommaria, priva dei requisiti strutturali di ammissibilit\u00e0, sanciti dalle richiamate disposizioni.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Il secondo ed il terzo motivo prospettano violazione dell\u2019art. 4 comma 4 d.lgs. n. 182\/97 come modificato dall\u2019art. 3 comma 7 d.l. n. 64\/2010 conv. in legge n. 100\/2010.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci si duole della interpretazione resa dalla Corte distrettuale in ordine ai termini ed alle modalit\u00e0 di esercizio dell\u2019opzione, che integra requisito necessario ai fini della permanenza in servizio dei lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p>Si deduce che, diversamente da quanto argomentato dalla Corte di merito, la locuzione \u201crinnovabile annualmente\u201d di cui all\u2019art. 3 d.l. 64\/2010, va riferita esclusivamente alle modalit\u00e0 di proposizione dei \u201crinnovi\u201d dell\u2019opzione e non al primo esercizio di tale diritto. Quale corollario, discende che, impedita per la prima volta la decadenza dal diritto, il successivo termine annuale di efficacia della opzione decorre dal momento in cui tale decadenza sia stata effettivamente impedita e non dall\u2019ultimo termine utile per proporla.<\/p>\n\n\n\n<p>Si argomenta inoltre che una interpretazione della disposizione secondo il criterio logico-sistematico, e non puramente letterale, quale quella adottata dal giudice del gravame, consente di ritenere che il legislatore abbia introdotto un regime transitorio la cui durata sia limitata, sul piano temporale, solo ai due anni successivi alla sua entrata in vigore, giacch\u00e8, il diverso approdo ermeneutico, comporterebbe la riviviscenza di una normativa ormai abrogata ed un irragionevole innalzamento del tetto pensionistico anche oltre i limiti della previgente disciplina.<\/p>\n\n\n\n<p>4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell\u2019art. 18 l. 300\/70 e dell\u2019art. 1218 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci si duole che la Corte territoriale non abbia individuato la norma di legge violata nell\u2019irrogazione del licenziamento. Il regime transitorio non avrebbe avuto la funzione di far rivivere per determinate categorie di soggetti, le previgenti soglie anagrafiche, non potendo, quindi l\u2019opzione essere esercitata ai fini di garantirsi la permanenza in servizio sino a tali limiti di et\u00e0. Inoltre, l\u2019inesistenza dell\u2019elemento soggettivo della colpa avrebbe imposto la riduzione del risarcimento alla misura minima di 5 mensilit\u00e0, e comunque la detrazione dell\u2019aliunde perceptum.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Prioritaria in ordine logico, \u00e8 la disamina del ricorso interposto dalla Fondazione Teatro dell\u2019O.R.<\/p>\n\n\n\n<p>5.1 II primo motivo presenta profili di inammissibilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall\u2019art. 360, comma 1, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione ivi stabilite, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l\u2019esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 stato altres\u00ec ribadito in numerosi approdi, che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullit\u00e0 del procedimento o della sentenza impugnata \u2013 sostanziandosi nel compimento di un\u2019attivit\u00e0 deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore \u2013 senza alcun riferimento alle conseguenze che l\u2019errore (sulla legge) processuale comporta, vale a dire alla nullit\u00e0 della sentenza e\/o del procedimento, il motivo \u00e8 inammissibile essendosi il ricorrente limitato ad argomentare solo sulla violazione di legge o sul vizio di motivazione (vedi Cass. 29\/11\/2016 n. 24247, Cass. 28\/09\/2015 n. 19124, Cass. S.U. 24\/7\/2013 n. 17931).<\/p>\n\n\n\n<p>Ove, quindi, il ricorrente lamenti \u2013 come nella specie \u2013 l\u2019errore processuale consistito nell\u2019aver ritenuto ammissibile il ricorso in opposizione proposto dai lavoratori ex art. 1 comma 51 L. 92\/2012 per la carenza dei requisiti sanciti dall\u2019art. 414 c.p.c. non \u00e8 indispensabile- che faccia esplicita menzione della ravvisabilit\u00e0 della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell\u2019art. 360 cod. proc. civ., con riguardo alla norma processuale violata, purch\u00e9 il motivo rechi univoco riferimento alla nullit\u00e0 della decisione derivante dalla relativa violazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Nello specifico, parte ricorrente, pur prospettando un vizio di attivit\u00e0 del giudice del gravame, ritenuta deviante rispetto al modello legale, ha limitato la propria critica al profilo della violazione di legge senza alcun riferimento alle conseguenze che l\u2019errore sulla legge processuale comporta, con approccio che si espone, per quanto sinora detto, ad un giudizio di inammissibilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Anche la seconda e la terza critica, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, vanno disattese, per un duplice ordine di motivi.<\/p>\n\n\n\n<p>Va rimarcato innanzitutto, che la Corte distrettuale ha proceduto ad una esegesi della disposizione transitoria scrutinata, che appare coerente con i canoni sanciti dall\u2019art. 12 preleggi.<\/p>\n\n\n\n<p>Ha infatti argomentato che il tenore letterale della disposizione rendeva evidente che \u201cci\u00f2 che essa collega al biennio successivo alla sua entrata in vigore \u00e8 la facolt\u00e0 di esercitare l\u2019opzione per la permanenza in servizio oltre il 45\u00b0 anno di et\u00e0, non anche la durata dell\u2019effetto derivante dall\u2019esercizio di quella facolt\u00e0\u201d. La conferma di tale assunto era costituita \u201cdall\u2019inciso che allude ad una frequenza annuale dei rinnovi, indicando chiaramente che l\u2019opzione poteva essere rinnovata pi\u00f9 di una volta, mentre l\u2019interpretazione della Fondazione presupporrebbe non pi\u00f9 di un rinnovo. La conseguenza di tale interpretazione \u00e8 che i lavoratori interessati, che abbiano compiuto i 45 anni prima dell\u2019entrata in vigore della norma o che li compiano nel biennio dal 1\u00b0 luglio 2010 al 1\u00b0 luglio 2012, esercitando annualmente l\u2019opzione, anche per alcuni anni dopo il biennio ma comunque per un periodo ragionevolmente limitato, mantengono anche al di l\u00e0 di tale periodo il diritto a conservare i previgenti limiti di et\u00e0 di pensionamento, rimanendo in servizio fino al compimento, le donne dei 47 anni e gli uomini dei 52 anni\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Il biennio indicato dall\u2019art. 3 c. 7 d.l. n. 64\/2010 conv. in l. 100\/2010 doveva dunque essere inteso come limite temporale che valeva a definire la platea dei lavoratori potenzialmente interessati dalla prevista facolt\u00e0 di opzione, che avrebbe potuto essere esercitata da tutti coloro che avessero compiuto i 45 anni di et\u00e0 entro il 1\u00b0 luglio 2012, i quali avrebbero potuto rinnovare l\u2019opzione anche oltre tale biennio.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto ai termini entro i quali esercitare il diritto potestativo della opzione di permanenza in servizio, la Corte di merito ha argomentato in ordine alla interpretazione della espressione \u201crinnovabile annualmente\u201d come riferita alla opzione inizialmente esercitata, ancorando a tale dato temporale, la ritualit\u00e0 dell\u2019esercizio del diritto di opzione, in adesione ad un corretto canone ermeneutico che riposa sulla lettera della disposizione.<\/p>\n\n\n\n<p>La correttezza degli approdi ai quali \u00e8 pervenuta la Corte di merito in ordine alla infondatezza delle censure formiate dalla ricorrente Fondazione, \u00e8 confortata, sotto diverso profilo, dalle ulteriori considerazioni di seguito esposte.<\/p>\n\n\n\n<p>Non pu\u00f2 sottacersi che le critiche formulate dalla Fondazione ricorrente, risultano incompatibili con il comportamento concludente assunto dalla Fondazione medesima, la quale aveva consentito la permanenza in servizio dei lavoratori ben oltre il biennio dalla entrata in vigore della legge, e nonostante la pretesa tardivit\u00e0 dell\u2019esercizio del diritto di opzione rispetto ai termini previsti dalla citata disposizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Va infatti richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il comportamento \u2013 interpretato alla luce dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. \u2013 del contraente titolare di una situazione creditoria o potestativa, che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi cos\u00ec un affidamento della controparte nell\u2019abbandono della relativa pretesa, \u00e8 idoneo come tale (essendo irrilevante qualificarlo come rinuncia tacita ovvero oggettivamente contrastante con gli anzidetti principi) a determinare la perdita della medesima situazione soggettiva (Cass. 28\/4\/2009 n. 9924, Cass. 8\/4\/2016 n. 6900).<\/p>\n\n\n\n<p>Si \u00e8 sostenuto al riguardo che si ha la preclusione di un\u2019azione, o eccezione, o pi\u00f9 generalmente di una situazione soggettiva di vantaggio, non per illiceit\u00e0 o comunque per ragioni di stretto diritto, ma a causa di un comportamento del titolare, prolungato, non conforme ad essa e perci\u00f2 tale da portare a ritenerne l\u2019abbandono. Che poi di questo comportamento rilevi l\u2019atteggiamento soggettivo di rinuncia tacita ovvero la valutazione oggettiva, resa dall\u2019interprete, di non conformit\u00e0 alla correttezza o alla buona fede, tutto ci\u00f2 non importa ai fini del risultato finale di perdita della situazione di vantaggio. E cos\u00ec, ad esempio il ritardo nella contestazione dell\u2019addebito disciplinare produce la perdita del potere di licenziare per giusta causa (Cass. 10\/11\/1997 n. 11095), cos\u00ec come il ritardo nell\u2019esercizio del diritto pu\u00f2 portare, nell\u2019insieme delle specifiche circostanze, a ravvisare una tacita rinuncia (cfr. Cass. 15\/3\/2003 n. 5240, 26\/2\/2004 n. 3861, 26\/6\/2008 n. 13549).<\/p>\n\n\n\n<p>La circostanza che, nello specifico, la Fondazione abbia consentito il protrarsi del rapporto per circa un biennio successivo al preteso termine ultimo di permanenza in servizio, appare inidonea ad inficiare la ritualit\u00e0 dell\u2019esercizio del diritto di opzione da parte dei lavoratori in ordine alla permanenza in servizio, come prospettata da parte datoriale.<\/p>\n\n\n\n<p>Dalle superiori argomentazioni, discende, quindi, la reiezione delle critiche formulate.<\/p>\n\n\n\n<p>7. L\u2019ultimo motivo del ricorso proposto dalla Fondazione Teatro dell\u2019Opera di Roma, avente ad oggetto il regime sanzionatorio applicato dal giudice del gravame, non \u00e8 condivisibile.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte distrettuale, sul rilievo che il licenziamento dei lavoratori D.S., B., T. e M. fosse stato intimato per superamento dell\u2019et\u00e0 pensionabile nella carenza dei relativi presupposti \u2013 avendo essi correttamente esercitato il diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, e non avendo superato i limiti di et\u00e0 previsti dall\u2019art. 3 comma 7 d.l. n. 64\/2010 conv. in I. n. 100\/2010 \u2013 con condivisibile approccio ha ritenuto che i licenziamenti irrogati fossero nulli per violazione di norma imperativa, accordando la tutela reintegratoria piena di cui all\u2019art. 18 comma 1 st. lav. come novellato dalla legge n. 92\/2012.<\/p>\n\n\n\n<p>Un continuum normativo lega, invero, l\u2019art.18 nella formulazione del 1990 con quella del 2012, laddove conferma la distinzione tra licenziamento inefficace\/nullo e licenziamento annullabile.<\/p>\n\n\n\n<p>In generale, nell\u2019ambito delle nullit\u00e0 previste dalla legge di cui al citato comma primo dell\u2019art. 18 st. lav., si \u00e8 ritenuto in dottrina, che rientri il recesso che infrange il divieto diretto verso l\u2019atto stesso determinando per il dipendente, contro la volont\u00e0 espressa nel precetto, la perdita del posto di lavoro, con la conseguente lesione di un valore fondamentale per l\u2019ordinamento; cos\u00ec come analoga lesione si registra quando il licenziamento violi direttamente altri diritti di rilievo costituzionale, quali il diritto alla salute o alla libera manifestazione del pensiero. E\u2019 stato poi osservato, con condivisibile approccio, che la previsione della nullit\u00e0 per contrariet\u00e0 a norma imperativa \u00e8 insita nell\u2019art. 1418 c.c. che chiaramente la esprime: ci si trova innanzi alla massima sanzione civile prevista per il caso in cui l\u2019autonomia privata sia stata esercitata in difformit\u00e0 rispetto a quanto previsto da norme imperative, e ci\u00f2 nel presupposto che questa ultime sono state poste a presidio di valori considerati come fondamentali dall\u2019ordinamento giuridico.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Va, dunque, rimarcato che nello specifico, la Corte distrettuale ha mostrato di condividere i ricordati principi, e lo ha fatto enunciando le ragioni della nullit\u00e0 dei licenziamenti intimati, mediante rinvio per relationem al consolidato, risalente orientamento di questa Corte secondo cui esercitata l\u2019opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine di legge, il licenziamento motivato con il compimento dell\u2019et\u00e0 ed il possesso dei requisiti pensionistici \u00e8 nullo per violazione di norma imperativa (vedi Cass. 14\/8\/2008 n. 21702).<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza della Corte di cassazione non dubita che, esercitata l\u2019opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, il licenziamento motivato con il compimento dell\u2019et\u00e0 e il possesso dei requisiti pensionistici, ai sensi della L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 4, comma 2, \u00e8 nullo per violazione di norma imperativa, (Cass. 28\/8\/2003, n. 12655; 10\/6\/1998, n. 5787). Ed invero, il lavoratore in proroga pu\u00f2 essere licenziato in conseguenza di illeciti disciplinari, per inidoneit\u00e0 alle mansioni e per giustificato motivo oggettivo in genere, ovvero per riduzione di personale ai sensi della legge n. 223 del 1991, ma non in ragione del compimento dell\u2019et\u00e0 (vedi Cass. 28\/4\/2004, n. 81619).<\/p>\n\n\n\n<p>La questione, del resto, era stata chiarita gi\u00e0 dalla Corte costituzionale con riferimento alle analoghe disposizioni contenute nel D.L. n. 791 del 1981, art. 6, conv. con modif. nella L. n. 54 del 1982, che consentivano al lavoratore di continuare a prestare la propria opera oltre la scadenza del rapporto al fine di incrementare la propria anzianit\u00e0 contributiva. Il Giudice delle leggi ha precisato che, a seguito dell\u2019esercizio della facolt\u00e0 di opzione, il rapporto di lavoro rimane assoggettato, quanto alle garanzie di stabilit\u00e0, alla medesima disciplina ad esso applicabile, ma al datore di lavoro non \u00e8 pi\u00f9 consentito di collocare a riposo il dipendente per raggiunti limiti di et\u00e0; invero, il rifiuto del datore di lavoro di consentire la prosecuzione del rapporto, malgrado l\u2019esercizio della facolt\u00e0 in questione, configura un atto radicalmente nullo per contrariet\u00e0 ad una norma imperativa, con conseguente obbligo di riassunzione del lavoratore (Corte costituzionale, sent. n. 465 del 1994, n. 225 del 1994 e n. 309 del 1992). Conformi a diritto si palesano, pertanto, gli approdi ai quali \u00e8 pervenuta la Corte di merito sulla specifica questione, le cui argomentazioni \u2013 con riferimento alla posizione delle lavoratrici \u2013 vanno sostenute anche con i motivi discriminatori per ragione di sesso, per i quali pi\u00f9 diffusamente si argomenter\u00e0 in relazione al motivo del ricorso principale dalle medesime proposto.<\/p>\n\n\n\n<p>9. Del pari, le conclusioni alle quali \u00e8 addivenuta la Corte di merito in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno appaiono esenti da critiche, essendo del tutto evidente che la Fondazione ha intimato il licenziamento sulla base della erronea interpretazione della norma di legge, dopo aver mantenuto in servizio i lavoratori per un considerevole lasso di tempo dopo l\u2019entrata in vigore della disposizione ed il compimento della nuova et\u00e0 pensionabile; in tal senso non potendo configurarsi l\u2019inesistenza del profilo soggettivo della colpa che avrebbe giustificato, nella prospettazione della ricorrente, una riduzione del risarcimento del danno nella misura minima di cinque mensilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>10. Sotto altro versante, corretta \u00e8 altres\u00ec, la statuizione dei giudici del gravame con la quale \u00e8 stata respinta l\u2019eccezione di aliunde perceptum, che non era stata oggetto di rituale allegazione nel corso del giudizio, non consentendo \u201cl\u2019esplicazione di poteri di accertamento d\u2019ufficio da parte della Corte\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>In tema di licenziamento illegittimo, infatti, il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore \u00e8 onerato, pur con l\u2019ausilio di presunzioni semplici, della prova dell\u2019aliunde perceptum o dell\u2019aliunde percipiendum, a nulla rilevando la difficolt\u00e0 di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall\u2019azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l\u2019onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito (vedi ex aliis, Cass. 12\/5\/2015 n. 9615).<\/p>\n\n\n\n<p>Nello specifico si impone l\u2019evidenza che la Fondazione non abbia in alcun modo conformato la propria condotta agli oneri \u2013 probatori sulla stessa incombenti alla stregua del dictum richiamato, non avendo specificamente allegato e dimostrato la ricorrenza delle ricordate circostanze, n\u00e9 avendo provveduto a riprodurre gli strumenti probatori che aveva dedotto di avere formulato al riguardo nei pregressi gradi di giudizio, cos\u00ec venendo meno ai canoni di specificit\u00e0 che governano la redazione dei motivi del ricorso per cassazione (art. 366 n. 6 c.p.c.) .<\/p>\n\n\n\n<p>In definitiva, le critiche tutte formulate dalla Fondazione Teatro dell\u2019Opera, vanno disattese.<\/p>\n\n\n\n<p>11. Fondato \u00e8 invece il ricorso proposto dalle lavoratrici. La Corte di Giustizia, all\u2019esito del rinvio pregiudiziale disposto da questa Corte ai sensi dell\u2019art. 276 T.F.U.E., con ordinanza ih data 7 febbraio 2018 ha dato risposta alla questione sollevata, dichiarando che una normativa nazionale, come quella prevista all\u2019articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 64 del 30 aprile 2010, convertito in legge n. 100 del 29 giugno 2010, nella sua versione vigente all\u2019epoca dei fatti di cui al procedimento principale, introduce una discriminazione diretta fondata sul sesso vietata dall\u2019articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006\/54\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l\u2019attuazione del principio delle pari opportunit\u00e0 e della parit\u00e0 di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione come previsto all\u2019articolo 141 del trattato.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel proprio incedere argomentativo, la Corte di Lussemburgo, richiamando precedenti approdi (v., in particolare, sentenza del 18 novembre 2010, Kleist, C-356\/09, EU:C:2010:703) ha chiarito che la nozione di \u00ablicenziamento\u00bb prevista dall\u2019articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006\/54 deve essere intesa in senso ampio, comprendendo anche la cessazione del rapporto di lavoro per il raggiungimento del limite di et\u00e0 fissato dalla normativa nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019ottica descritta ha ribadito, per quanto riguarda la direttiva 76\/207\/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all\u2019attuazione del principio della parit\u00e0 di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l\u2019accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), abrogata dalla direttiva 2006\/54, che una politica generale la quale contempli il licenziamento di una lavoratrice per il solo motivo che essa ha raggiunto o superato l\u2019et\u00e0 alla quale ha diritto ad una pensione di vecchiaia, che \u00e8 diversa per gli uomini e per le donne ai sensi della normativa nazionale, costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso vietata dalla direttiva 76\/207 (sentenza del 18 novembre 2010, Kleist, C-356\/09, EU:C: 2010:703, punto 28).<\/p>\n\n\n\n<p>In tale contesto, non pu\u00f2, infatti, essere identificata alcuna circostanza tale da conferire alla situazione dei lavoratori di sesso femminile un carattere specifico rispetto a quella dei lavoratori di sesso maschile giustificando una disparit\u00e0 di trattamento come quella di cui trattasi, non assumendo rilievo ai fini descritti, la volont\u00e0 del legislatore di non esporre i lavoratori interessati ad un cambiamento repentino, in senso restrittivo, del pregresso regime di mantenimento in attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Ha quindi concluso, con riferimento alla normativa nazionale transitoria oggetto del presente scrutinio, nei sensi innanzi descritti, affermando che il licenziamento per raggiungimento dei limiti di et\u00e0 di 47 anni per le donne, \u00e8 da considerarsi come licenziamento discriminatorio, poich\u00e9 integra una discriminazione diretta per ragioni di sesso, al quale non possono opporsi legittime deroghe per finalit\u00e0 sociale o di interesse pubblico (punti nn. 38 e 39 della ordinanza della CDG).<\/p>\n\n\n\n<p>12. Questa Corte ritiene non opportuno (salve le determinazioni del giudice di appello che dovr\u00e0 dare effettivit\u00e0 al decisum della Corte di giustizia disapplicando la normativa interna che realizza una disparit\u00e0 di trattamento tra ballerini e ballerine) seguire l\u2019impostazione di cui alla sentenza n. 269\/2017 della Corte costituzione (e quindi sollevare incidente di costituzionalit\u00e0 sul punto) in quanto in primo luogo la Corte ha gi\u00e0 seguito la strada del rinvio pregiudiziale per valutare la compatibilit\u00e0 della normativa interna con il diritto dell\u2019Unione cui la Corte di giustizia ha dato una univoca risposta positiva cui si tratta d\u00ec dare effettivit\u00e0 nel rispetto del principio costituzionale (e sovranazionale) del giusto processo, cui \u00e8 demandato il giudice di merito.<\/p>\n\n\n\n<p>13. In secondo luogo ritiene che il principio affermato nel punto 5.2 della citata sentenza (discussa in dottrina per i suoi effetti in ordine all\u2019immeditato e tempestivo esercizio dei poteri che al Giudice ordinario attribuisce l\u2019ordinamento dell\u2019Unione onde garantire una pronta effettivit\u00e0 ai diritti che sono garantiti a livello sovranazionale) costituisca un mero obiter dictum, in quanto la sentenza \u00e8 (sul punto) di inammissibilit\u00e0 e sotto altro profilo di rigetto e quindi non ha natura obbligante per il Giudice ordinario offrendo solo una proposta metodologica.<\/p>\n\n\n\n<p>14. In terzo luogo si rileva che, sebbene citata dalle parti e in sede di rinvio pregiudiziale, nello specifico la Carta dei diritti ed il suo art. 21 non hanno avuto alcun rilievo decisorio concreto, avendo la Corte di giustizia valutato il contrasto tra la normativa italiana pertinente ed il diritto dell\u2019Unione, sulla base esclusiva dell\u2019interpretazione dell\u2019art.14 direttiva 2006\/54, peraltro in relazione alla precedente decisione Kleist, C-356\/09 del 18 novembre 2010, che a sua volta non utilizza e richiama minimamente la disposizione della Carta dei diritti.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto il decisum della Corte di giustizia \u00e8 rimasto ancorato saldamente all\u2019esame della sola disposizione della direttiva (art. 14) il cui esame conduce alla valutazione di contrariet\u00e0 della norma interna per discriminazione diretta per ragioni di sesso. Di fatto la Carta \u00e8 rimasta completamente estranea all\u2019argomentazione della Corte del Lussemburgo ed ancor prima non \u00e8 stata utilizzata come fonte primaria del diritto UE: pertanto si ricade nell\u2019ambito del caso esaminato nella sentenza n. 111\/2017 della Corte costituzionale ( in un caso non molto dissimile di allegata discriminazione per ragioni di sesso), nel quale si \u00e8 stabilito (il che poi \u00e8 stato confermato nella stessa n. 269\/2017) che il Giudice ordinario, prima di sollevare incidente di costituzionalit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 117 cost. per violazione del diritto dell\u2019Unione, deve valutare la possibilit\u00e0 di disapplicare (secondo i criteri ordinari) la norma interna rientrando questo compito tra i suoi essenziali poteri.<\/p>\n\n\n\n<p>Si auspica peraltro che la Corte delle leggi voglia apportare comunque chiarimenti in futuro su un punto rimasto comunque oscuro (anche se non rileva nel caso in esame per quanto sopra ricordato) e cio\u00e8 su cosa debba fare il giudice ordinario allorch\u00e8 la tutela invocata operi attraverso il combinato disposto tra le direttive e le disposizioni della Carta dei diritti, posto che le prime dovrebbero essere interpretate anche alla luce della seconda che ne costituisce in realt\u00e0 un parametro di legittimit\u00e0 sostanziale.<\/p>\n\n\n\n<p>15. Ritiene la Corte che non siano fondati, peraltro, gli argomenti di cui alle note della Fondazione Teatro dell\u2019Opera, in quanto la norma sul punto qui in discorso \u00e8 chiaramente autoapplicativa, poich\u00e9 proibisce in caso di licenziamento (come deve essere considerato l\u2019atto di recesso alla luce della decisione della Corte di giustizia) qualsiasi differenza di trattamento fondata sul sesso sicch\u00e9 gli stati certamente potevano godere di discrezionalit\u00e0 sia nello stabilire l\u2019et\u00e0 pensionabile che nell\u2019approntare norme transitorie ma non potevano stabilire un diverso trattamento per uomini e donne circa le modalit\u00e0 di risoluzione del rapporto. Va peraltro ricordato che alla luce della sentenza n. 153\/2011 della Corte costituzionale gli enti lirici ancorch\u00e8 privatizzati (come confermato dal Cass. S.U. 29\/12\/2016 n. 27465, che ha precisato la pacifica giurisdizione del G.O. con riferimento alla disciplina della procedura selettiva indetta da un ente teatrale), mantengono carattere pubblicistico e quindi sono destinatari diretti delle norme autoapplicative delle direttive, per cui non sembrano porsi questioni di applicabilit\u00e0 orizzontale della disposizione qui in esame (peraltro non esplicitamente sollevate nelle note ricordate).<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, la dimensione unitaria dell\u2019interesse pubblico perseguito, nonch\u00e9 il riconoscimento della \u201cmissione\u201d di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attivit\u00e0 svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dalla lett. g) del secondo comma dell\u2019art. 117 Cost,, a ridisegnarne il quadro ordinamentale e l\u2019impianto organizzativo.<\/p>\n\n\n\n<p>La disposizione di cui all\u2019art. 14 della direttiva 2006\/54\/CE, self- executing per quanto sinora detto, non consente che si disponga applicazione della norma di diritto interno (secondo i criteri generali fissati dalla Corte di Giustizia e recepiti dalla Corte delle leggi dalla sentenza Granital in poi), la quale introduce una discriminazione fondata sul sesso, da essa vietata.<\/p>\n\n\n\n<p>16. In definitiva, al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso proposto dalle lavoratrici deve essere accolto.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Corte distrettuale designata in dispositivo la quale provveder\u00e0, attenendosi agli enunciati principi di diritto, anche in ordine alle spese del presente giudizio e di quello (incidentale) svolto innanzi alla Corte di Giustizia Europea.<\/p>\n\n\n\n<p>Essendo stato il presente ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto \u2013 ai sensi dell\u2019art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all\u2019art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 \u2013 della sussistenza dell\u2019obbligo di versamento, da parte della ricorrente Fondazione Teatro dell\u2019O.R., dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">P.Q.M.<\/p>\n\n\n\n<p>Accoglie il ricorso proposto dai lavoratori; rigetta il ricorso proposto dalla Fondazione Teatro dell\u2019O.R.; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio e di quello svolto dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, alla Corte d\u2019Appello di Roma in diversa composizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\/02, d\u00e0 atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente Fondazione Teatro dell\u2019O.R., dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fatti di causa M.M., L.B., M.B., I.L.B. e L.D.S., L.T. e M.M. adivano il Tribunale di Roma con ricorso 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