{"id":2093,"date":"2024-09-05T13:00:54","date_gmt":"2024-09-05T11:00:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=2093"},"modified":"2024-09-05T13:00:57","modified_gmt":"2024-09-05T11:00:57","slug":"discriminazione-indiretta-cittadini-soggiornanti-di-lungo-periodo-corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-del-29-luglio-2024","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2024\/09\/05\/discriminazione-indiretta-cittadini-soggiornanti-di-lungo-periodo-corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-del-29-luglio-2024\/","title":{"rendered":"Discriminazione indiretta cittadini soggiornanti di lungo periodo Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, sentenza del 29 luglio 2024"},"content":{"rendered":"\n<p>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)<\/p>\n\n\n\n<p>29 luglio 2024 (*)<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abRinvio pregiudiziale \u2013 Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo \u2013 Direttiva 2003\/109\/CE \u2013 Articolo 11, paragrafo 1, lettera d) \u2013 Parit\u00e0 di trattamento \u2013 Misure riguardanti le prestazioni sociali, l\u2019assistenza sociale e la protezione sociale \u2013 Requisito relativo alla residenza per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo \u2013 Discriminazione indiretta\u00bb<\/p>\n\n\n\n<p>Nelle cause riunite C\u2011112\/22 e C\u2011223\/22,<\/p>\n\n\n\n<p>aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell\u2019articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Napoli (Italia), con ordinanze del 16 febbraio 2022 e del 22 marzo 2022, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 17 febbraio 2022 e il 29 marzo 2022, nei procedimenti penali a carico di<\/p>\n\n\n\n<p>CU (C\u2011112\/22),<\/p>\n\n\n\n<p>ND (C\u2011223\/22),<\/p>\n\n\n\n<p>altre parti nel procedimento:<\/p>\n\n\n\n<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (C\u2011112\/22 e C\u2011223\/22),<\/p>\n\n\n\n<p>Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze (C\u2011112\/22 e C\u2011223\/22),<\/p>\n\n\n\n<p>Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (C\u2011223\/22),<\/p>\n\n\n\n<p>LA CORTE (Grande Sezione),<\/p>\n\n\n\n<p>composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, K. J\u00fcrim\u00e4e, F. Biltgen e N. Pi\u00e7arra, presidenti di sezione, S. Rodin, P.G. Xuereb, I. Jarukaitis (relatore), N. Wahl, I. Ziemele e J. Passer, giudici,<\/p>\n\n\n\n<p>avvocato generale: P. Pikam\u00e4e<\/p>\n\n\n\n<p>cancelliere: C. Di Bella, amministratore<\/p>\n\n\n\n<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all\u2019udienza del 3 ottobre 2023,<\/p>\n\n\n\n<p>considerate le osservazioni presentate:<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; per CU e ND, da M. Costantino, avvocata;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualit\u00e0 di agente, assistita da S. Fiorentino e P. Gentili, avvocati dello Stato;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; per la Commissione europea, da A. Katsimerou, B.-R. Killmann e P.A. Messina, in qualit\u00e0 di agenti,<\/p>\n\n\n\n<p>sentite le conclusioni dell\u2019avvocato generale, presentate all\u2019udienza del 25 gennaio 2024,<\/p>\n\n\n\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n\n\n\n<p>Sentenza<\/p>\n\n\n\n<p>1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull\u2019interpretazione degli articoli 18 e 45 TFUE, dell\u2019articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea (in prosieguo: la \u00abCarta\u00bb), degli articoli 30 e 31 della Carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961 nell\u2019ambito del Consiglio d\u2019Europa e riveduta a Strasburgo il 3 maggio 1996 (in prosieguo: la \u00abCarta sociale europea\u00bb), dell\u2019articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003\/109\/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44), dell\u2019articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492\/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all\u2019interno dell\u2019Unione (GU 2011, L 141, pag. 1), nonch\u00e9 dell\u2019articolo 29 della direttiva 2011\/95\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull\u2019attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonch\u00e9 sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).<\/p>\n\n\n\n<p>2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tali domande sono state presentate nell\u2019ambito di procedimenti penali promossi, nella causa C\u2011112\/22, a carico di CU e, nella causa C\u2011223\/22, a carico di ND, per false dichiarazioni relative ai requisiti di accesso al \u00abreddito di cittadinanza\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Contesto normativo<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Diritto dell\u2019Unione<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Direttiva 2003\/109<\/p>\n\n\n\n<p>3&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; I considerando da 2 a 4, 6 e 12 della direttiva 2003\/109 cos\u00ec recitano:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00ab(2)&nbsp; &nbsp; &nbsp; Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e del 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha affermato che occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri e che, alle persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per un periodo da definirsi e sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi e quanto pi\u00f9 simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell\u2019Unione europea.<\/p>\n\n\n\n<p>(3)&nbsp; &nbsp; &nbsp; La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali e nella [Carta].<\/p>\n\n\n\n<p>(4)&nbsp; &nbsp; &nbsp; L\u2019integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunit\u00e0 enunciato nel trattato.<\/p>\n\n\n\n<p>(&#8230;)<\/p>\n\n\n\n<p>(6)&nbsp; &nbsp; &nbsp; La condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Dovrebbe trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione. \u00c8 necessaria una certa flessibilit\u00e0 affinch\u00e9 si possa tener conto delle circostanze che possono indurre una persona ad allontanarsi temporaneamente dal territorio.<\/p>\n\n\n\n<p>(&#8230;)<\/p>\n\n\n\n<p>(12)&nbsp; &nbsp; &nbsp; Per costituire un autentico strumento di integrazione sociale, lo status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe valere al suo titolare la parit\u00e0 di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali [alle] pertinenti condizioni definite dalla presente direttiva\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>4&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ai sensi dell\u2019articolo 2, lettere a) e b), di tale direttiva, rubricato \u00abDefinizioni\u00bb:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abAi fini della presente direttiva, si intende per:<\/p>\n\n\n\n<p>a)&nbsp; &nbsp; &nbsp; \u201ccittadino di paese terzo\u201d, chiunque non sia cittadino dell\u2019Unione ai sensi dell\u2019articolo 17, paragrafo 1 del trattato;<\/p>\n\n\n\n<p>b)&nbsp; &nbsp; &nbsp; \u201csoggiornante di lungo periodo\u201d, il cittadino di paese terzo titolare dello status di soggiornante di lungo periodo di cui agli articoli da 4 a 7\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>5&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; L\u2019articolo 4 di detta direttiva, rubricato \u00abDurata del soggiorno\u00bb, al paragrafo 1 cos\u00ec dispone:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abGli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>6&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; L\u2019articolo 5 della direttiva 2003\/109 prevede le condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo. Conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), di tale articolo, gli Stati membri richiedono ai cittadini di paesi terzi di comprovare che dispongono, per s\u00e9 e per i familiari a carico, da un lato, di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato, e, dall\u2019altro, di un\u2019assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato. Il paragrafo 2 di detto articolo 5 dispone che gli Stati membri possono esigere altres\u00ec che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p>7&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ai sensi dell\u2019articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, il cittadino del paese terzo interessato deve presentare alle autorit\u00e0 competenti dello Stato membro in cui soggiorna una domanda corredata della documentazione comprovante conformemente alla legislazione nazionale la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5 di detta direttiva.<\/p>\n\n\n\n<p>8&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; L\u2019articolo 11 della medesima direttiva, rubricato \u00abParit\u00e0 di trattamento\u00bb, ai paragrafi 1, 2 e 4 prevede quanto segue:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00ab1.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda:<\/p>\n\n\n\n<p>(&#8230;)<\/p>\n\n\n\n<p>d)&nbsp; &nbsp; &nbsp; le prestazioni sociali, l\u2019assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale;<\/p>\n\n\n\n<p>(&#8230;)<\/p>\n\n\n\n<p>2.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Per quanto riguarda le disposizioni del paragrafo 1, lettere b), d), e), f) e g), lo Stato membro interessato pu\u00f2 limitare la parit\u00e0 di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio.<\/p>\n\n\n\n<p>(&#8230;)<\/p>\n\n\n\n<p>4.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Gli Stati membri possono limitare la parit\u00e0 di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Regolamento n. 492\/2011<\/p>\n\n\n\n<p>9&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ai sensi dell\u2019articolo 7 del regolamento n. 492\/2011, facente parte della sezione 2, intitolata \u00abEsercizio dell\u2019impiego e parit\u00e0 di trattamento\u00bb, del capo I, recante il titolo \u00abL\u2019impiego, la parit\u00e0 di trattamento e la famiglia dei lavoratori\u00bb, di tale regolamento:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00ab1.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non pu\u00f2 ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.<\/p>\n\n\n\n<p>2.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.<\/p>\n\n\n\n<p>(&#8230;)\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Direttiva 2011\/95<\/p>\n\n\n\n<p>10&nbsp; &nbsp; &nbsp; L\u2019articolo 29 della direttiva 2011\/95, rubricato \u00abAssistenza sociale\u00bb, al paragrafo 1 cos\u00ec dispone:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abGli Stati membri provvedono affinch\u00e9 i beneficiari di protezione internazionale ricevano, nello Stato membro che ha concesso tale protezione, adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Diritto italiano<\/p>\n\n\n\n<p>11&nbsp; &nbsp; &nbsp; L\u2019articolo 1 del decreto\u2011legge del 28 gennaio 2019, n. 4 \u2013 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (GURI n. 23 del 28 gennaio 2019), convertito dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 (GURI n. 75 del 29 marzo 2019) (in prosieguo: il \u00abdecreto\u2011legge n. 4\/2019\u00bb), al comma 1 cos\u00ec dispone:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00ab\u00c8 istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza (&#8230;) quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povert\u00e0, alla disuguaglianza e all\u2019esclusione sociale, nonch\u00e9 diretta a favorire il diritto all\u2019informazione, all\u2019istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all\u2019inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella societ\u00e0 e nel mondo del lavoro. Il [reddito di cittadinanza] costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>12&nbsp; &nbsp; &nbsp; L\u2019articolo 2 di tale decreto\u2011legge, rubricato \u00abBeneficiari\u00bb, definisce i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza. Tali requisiti riguardano, da un lato, la cittadinanza, la residenza e il soggiorno del richiedente e, dall\u2019altro, in particolare, il reddito, il patrimonio e il godimento di beni durevoli del nucleo familiare del medesimo. Per quanto riguarda questi primi requisiti, l\u2019articolo 2, al comma 1, prevede quanto segue:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abIl [reddito di cittadinanza] \u00e8 riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell\u2019erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:<\/p>\n\n\n\n<p>a)&nbsp; &nbsp; &nbsp; con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:<\/p>\n\n\n\n<p>1)&nbsp; &nbsp; &nbsp; in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell\u2019Unione (&#8230;), ovvero [essere un] suo familiare, (&#8230;), che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero [essere un] cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno [dell\u2019Unione] per soggiornanti di lungo periodo;<\/p>\n\n\n\n<p>2)&nbsp; &nbsp; &nbsp; residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell\u2019erogazione del beneficio, in modo continuativo;<\/p>\n\n\n\n<p>(&#8230;)\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>13&nbsp; &nbsp; &nbsp; L\u2019articolo 3 di detto decreto\u2011legge, rubricato \u00abBeneficio economico\u00bb, al comma 1 cos\u00ec dispone:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abIl beneficio economico del [reddito di cittadinanza], su base annua, si compone dei seguenti due elementi:<\/p>\n\n\n\n<p>a)&nbsp; &nbsp; &nbsp; una componente ad integrazione del reddito familiare (&#8230;) fino alla soglia di euro 6 000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (&#8230;);<\/p>\n\n\n\n<p>b)&nbsp; &nbsp; &nbsp; una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all\u2019ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (&#8230;) fino ad un massimo di euro 3 360 annui\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>14&nbsp; &nbsp; &nbsp; L\u2019articolo 7 del medesimo decreto\u2011legge, rubricato \u00abSanzioni\u00bb, al comma 1 prevede quanto segue:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abSalvo che il fatto costituisca pi\u00f9 grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all\u2019articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, \u00e8 punito con la reclusione da due a sei anni\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Procedimenti principali e questioni pregiudiziali<\/p>\n\n\n\n<p>15&nbsp; &nbsp; &nbsp; CU e ND sono cittadine di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in Italia. CU \u00e8 stata registrata come residente il 29 marzo 2012. ND \u00e8 stata invece registrata come residente il 24 marzo 2013.<\/p>\n\n\n\n<p>16&nbsp; &nbsp; &nbsp; CU e ND sono accusate dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (Italia) di aver commesso il reato di cui all\u2019articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 4\/2019, in quanto esse avrebbero sottoscritto, rispettivamente il 27 agosto 2020 e il 9 ottobre 2020, domande volte all\u2019ottenimento del \u00abreddito di cittadinanza\u00bb, attestandovi falsamente di soddisfare i requisiti per la concessione di tale prestazione, ivi compreso il requisito della residenza in Italia da almeno dieci anni previsto da detto decreto-legge. CU e ND avrebbero indebitamente percepito, a tale titolo, una somma totale pari a, rispettivamente, EUR 3 414,40 ed EUR 3 186,66.<\/p>\n\n\n\n<p>17&nbsp; &nbsp; &nbsp; Il Tribunale di Napoli (Italia), giudice del rinvio, nutre dubbi sulla conformit\u00e0 del decreto\u2011legge n. 4\/2019 al diritto dell\u2019Unione, nella misura in cui, al fine di ottenere il \u00abreddito di cittadinanza\u00bb, che costituisce una prestazione di assistenza sociale volta a garantire un livello minimo di sussistenza, tale decreto\u2011legge impone, in particolare, ai cittadini di paesi terzi di avere risieduto in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Detto giudice ritiene che, in tal modo, il decreto-legge in parola istituisca un trattamento sfavorevole nei confronti di tali cittadini, ivi compresi di coloro i quali sono titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo, rispetto al trattamento riservato ai cittadini nazionali.<\/p>\n\n\n\n<p>18&nbsp; &nbsp; &nbsp; A tal proposito, detto giudice constata anzitutto che il \u00abreddito di cittadinanza\u00bb costituisce una prestazione di assistenza sociale volta a garantire un livello minimo di sussistenza, rientrante in uno dei tre settori indicati all\u2019articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003\/109, ossia le prestazioni sociali, l\u2019assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale. Inoltre, l\u2019articolo 11, paragrafo 4, di tale direttiva non sarebbe rilevante nel caso di specie, dal momento che lo Stato italiano, adottando la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, non avrebbe limitato la parit\u00e0 di trattamento alle prestazioni essenziali. Peraltro, quand\u2019anche fosse prevista da tale normativa, una limitazione di questo tipo non sarebbe conforme alla direttiva 2003\/109 poich\u00e9, secondo l\u2019ultima frase dell\u2019articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 4\/2019, il \u00abreddito di cittadinanza\u00bb costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.<\/p>\n\n\n\n<p>19&nbsp; &nbsp; &nbsp; Il giudice del rinvio rammenta che, nella sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj (C\u2011571\/10, EU:C:2012:233), la Corte ha dichiarato che l\u2019articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003\/109 dev\u2019essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale, per quanto riguarda la concessione di un sussidio per l\u2019alloggio, riservi ad un cittadino di un paese terzo, beneficiario dello status di soggiornante di lungo periodo conferito conformemente alle disposizioni di detta direttiva, un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini nazionali. Esso cita altres\u00ec le sentenze del 27 marzo 1985, Hoeckx (249\/83, EU:C:1985:139), e del 27 marzo 1985, Scrivner e Cole (122\/84, EU:C:1985:145), che riguarderebbero una misura di assistenza sociale paragonabile al \u00abreddito di cittadinanza\u00bb. In tali sentenze, la Corte avrebbe dichiarato che, ai sensi del regolamento n. 492\/2011, una siffatta misura doveva essere concessa sia ai lavoratori nazionali che ai lavoratori di altri Stati membri.<\/p>\n\n\n\n<p>20&nbsp; &nbsp; &nbsp; Per contro, la Corte non si sarebbe ancora pronunciata sulla questione se una disposizione nazionale, che prevede la concessione di un \u00abreddito di cittadinanza\u00bb esclusivamente ai richiedenti che soddisfino un requisito di residenza come quello di cui trattasi nei procedimenti principali, sia conforme al diritto dell\u2019Unione. Orbene, poich\u00e9 l\u2019eventuale illegittimit\u00e0 del requisito previsto all\u2019articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 4\/2019 farebbe venir meno l\u2019elemento materiale del reato di cui trattasi, una risposta a tale questione sarebbe necessaria al fine di statuire nei procedimenti principali.<\/p>\n\n\n\n<p>21&nbsp; &nbsp; &nbsp; In tali circostanze, il Tribunale di Napoli ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, redatte in maniera identica nelle cause riunite C\u2011112\/22 e C\u2011223\/22:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00ab1)&nbsp; &nbsp; &nbsp; Se il diritto dell\u2019Unione, e in particolare [gli articoli 18 e 45 TFUE], l\u2019articolo 7 comma 2 del [regolamento n. 492\/2011], l\u2019articolo 11 paragrafo 1.d) della [direttiva 2003\/109], l\u2019articolo 29 [della direttiva 2011\/95], l\u2019articolo 34 della [Carta], gli articoli 30 e 31 della [Carta sociale europea], ostino a una normativa nazionale quale quella contenuta nel combinato disposto degli articoli 7 comma 1 e 2 comma 1 lettera a) del [decreto-legge n. 4\/2019], nella parte in cui condiziona l\u2019accesso al reddito di cittadinanza al requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni (di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell\u2019erogazione del beneficio, in modo continuativo) riservando cos\u00ec un trattamento deteriore ai cittadini italiani, [dell\u2019Unione] titolari del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente, o [di paesi terzi] soggiornanti di lungo periodo residenti [in Italia] da meno di dieci anni o da dieci anni di cui gli ultimi due non continuativi rispetto alle stesse categorie residenti da dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui la precedente questione venga risolta affermativamente:<\/p>\n\n\n\n<p>2)&nbsp; &nbsp; &nbsp; Se il diritto dell\u2019Unione, e in particolare l\u2019articolo 18 [TFUE], l\u2019articolo 45 [TFUE], l\u2019articolo 7 comma 2 del [regolamento n. 492\/2011], l\u2019articolo 11 paragrafo 1.d) della [direttiva 2003\/109], l\u2019articolo 29 [della direttiva 2011\/95], l\u2019articolo 34 della [Carta], gli articoli 30 e 31 della [Carta sociale europea], ostino a una normativa nazionale quale quella contenuta nel combinato disposto degli articoli 7 comma 1 e 2 comma 1 lettera a) del [decreto-legge n. 4\/2019], nella parte in cui riserva un trattamento diverso ai soggiornanti di lungo periodo, che possono acquisire un diritto permanente di soggiorno in uno Stato [dell\u2019Unione] dopo aver risieduto per cinque anni nello Stato membro di accoglienza, e i soggiornanti di lungo periodo residenti [in Italia] da dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo.<\/p>\n\n\n\n<p>3)&nbsp; &nbsp; &nbsp; Se il diritto dell\u2019Unione, e in particolare l\u2019articolo 18 [TFUE], [l\u2019]articolo 45 [TFUE], [l\u2019]articolo 7 comma 2 del [regolamento n. 492\/2011], [l\u2019]articolo 11 paragrafo 1.d) della [direttiva 2003\/109], [l\u2019]articolo 29 [della direttiva 2011\/95] ostino a una normativa nazionale quale quella contenuta nel combinato disposto degli articoli 7 comma 1 e 2 comma 1 lettera a) del [decreto\u2011legge n. 4\/2019], che impone ai cittadini italiani, [dell\u2019Unione] e [di paesi terzi] l\u2019obbligo di residenza decennale (e la continuativit\u00e0 degli ultimi due anni) per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza.<\/p>\n\n\n\n<p>4)&nbsp; &nbsp; &nbsp; Se il diritto dell\u2019Unione, e in particolare l\u2019articolo 18 [TFUE], l\u2019articolo 45 [TFUE], l\u2019articolo 7 comma 2 del [regolamento n. 492\/2011], l\u2019articolo 11 paragrafo 1.d) della [direttiva 2003\/109], l\u2019articolo 29 [della direttiva 2011\/95], l\u2019articolo 34 della [Carta], gli articoli 30 e 31 della [Carta sociale europea], ostino a una normativa nazionale quale quella contenuta nel combinato disposto degli articoli 7 comma 1 e 2 comma 1 lettera a) del [decreto\u2011legge n. 4\/2019], nella parte in cui, al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, obbliga i cittadini italiani, [dell\u2019Unione] e [di paesi terzi] a dichiarare di aver risieduto per dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, in Italia, facendo discendere dalla falsa dichiarazione severe conseguenze di rilevanza penale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Procedimento dinanzi alla Corte<\/p>\n\n\n\n<p>22&nbsp; &nbsp; &nbsp; Con decisione del presidente della Corte del 3 maggio 2022 le cause C\u2011112\/22 e C\u2011223\/22 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonch\u00e9 della sentenza.<\/p>\n\n\n\n<p>23&nbsp; &nbsp; &nbsp; L\u20198 maggio 2023, la Corte ha rivolto una domanda di chiarimenti al giudice del rinvio, ai sensi dell\u2019articolo 101, paragrafo 1, del regolamento di procedura, invitandolo a indicare lo status giuridico delle persone coinvolte nei procedimenti penali principali, nonch\u00e9 le disposizioni specifiche del diritto dell\u2019Unione applicabili a tali persone la cui interpretazione gli sembrava necessaria ai fini della definizione delle cause di cui era investito. Il giudice del rinvio ha risposto a tale domanda il 9 giugno 2023, nella causa C\u2011223\/22, e il 13 giugno 2023, nella causa C\u2011112\/22, precisando che le persone di cui trattasi nei procedimenti principali sono cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in Italia. Inoltre, nella risposta fornita nella causa C\u2011112\/22, tale giudice ha precisato che la disposizione la cui interpretazione \u00e8 utile ai fini del procedimento principale \u00e8 l\u2019articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003\/109.<\/p>\n\n\n\n<p>24&nbsp; &nbsp; &nbsp; Conformemente all\u2019articolo 16, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, la Repubblica italiana ha chiesto che le presenti cause fossero giudicate dalla Grande Sezione, domanda accolta dalla Corte il 10 luglio 2023.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Sulla competenza della Corte<\/p>\n\n\n\n<p>25&nbsp; &nbsp; &nbsp; Il governo italiano sostiene, nelle sue osservazioni scritte, che la Corte non sarebbe competente a rispondere alle questioni sollevate, dal momento che le disposizioni nazionali applicabili nei procedimenti principali vertono su una prestazione prevista da una normativa nazionale derivante dall\u2019esercizio di competenze esclusive degli Stati membri. Il \u00abreddito di cittadinanza\u00bb di cui trattasi nei procedimenti principali non sarebbe una misura di protezione sociale o di assistenza sociale il cui scopo sia semplicemente quello di garantire agli interessati un certo livello di reddito, ma costituirebbe una misura complessa volta soprattutto a favorire l\u2019inclusione sociale e la reintegrazione degli interessati nel mercato del lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>26&nbsp; &nbsp; &nbsp; A tale proposito occorre constatare che le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull\u2019interpretazione del diritto dell\u2019Unione, in particolare dell\u2019articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003\/109, il che rientra manifestamente nella competenza della Corte [v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2022, Prokurator Generalny (Sezione disciplinare della Corte Suprema \u2013 Nomina), C\u2011508\/19, EU:C:2022:201, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].<\/p>\n\n\n\n<p>27&nbsp; &nbsp; &nbsp; Inoltre, nella misura in cui l\u2019argomento del governo italiano sia inteso a contestare che il \u00abreddito di cittadinanza\u00bb di cui trattasi nei procedimenti principali rientri nell\u2019ambito di applicazione dell\u2019articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003\/109, si deve constatare che, come osservato da questo stesso governo nel corso dell\u2019udienza dinanzi alla Corte, tale argomento non \u00e8 idoneo a mettere in discussione la competenza della Corte a rispondere alle questioni sollevate, ma dev\u2019essere valutato nell\u2019ambito del loro esame nel merito (v., in tal senso, sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj, C\u2011571\/10, EU:C:2012:233, punto 76).<\/p>\n\n\n\n<p>28&nbsp; &nbsp; &nbsp; Tuttavia occorre constatare che il giudice del rinvio menziona, nelle sue questioni, anche gli articoli 30 e 31 della Carta sociale europea. Orbene, se secondo le Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17) l\u2019articolo 34, paragrafo 3, della stessa si ispira agli articoli 30 e 31 della Carta sociale europea riveduta, risulta da costante giurisprudenza che la Corte non \u00e8 competente a interpretare quest\u2019ultima carta (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C\u2011561\/19, EU:C:2021:799, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n\n\n\n<p>29&nbsp; &nbsp; &nbsp; Ne consegue che la Corte \u00e8 competente a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale, salvo nella misura in cui esse vertono sulle disposizioni della Carta sociale europea.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Sulle questioni pregiudiziali<\/p>\n\n\n\n<p>30&nbsp; &nbsp; &nbsp; In via preliminare occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell\u2019ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all\u2019articolo 267 TFUE, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui \u00e8 investito. In tale ottica spetta, se del caso, alla Corte riformulare le questioni che le sono sottoposte, traendo dall\u2019insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell\u2019Unione che richiedano un\u2019interpretazione, tenuto conto dell\u2019oggetto della controversia [v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, Eesti Vabariik (P\u00f5llumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet), C\u2011437\/22, EU:C:2024:176, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].<\/p>\n\n\n\n<p>31&nbsp; &nbsp; &nbsp; A tal riguardo occorre rilevare che le domande di pronuncia pregiudiziale fanno riferimento a diverse categorie di persone che, secondo il giudice del rinvio, potrebbero essere svantaggiate dalla normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, ossia i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, taluni cittadini nazionali, i cittadini dell\u2019Unione nonch\u00e9 i cittadini di paesi terzi beneficiari di protezione internazionale. Tali domande non precisano per\u00f2 in quale di tali categorie rientrino le persone di cui trattasi nei procedimenti principali.<\/p>\n\n\n\n<p>32&nbsp; &nbsp; &nbsp; Tuttavia, come rilevato al punto 23 della presente sentenza, nelle sue risposte alla domanda di chiarimenti della Corte, tale giudice ha precisato che le persone di cui trattasi nei procedimenti principali sono cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in Italia. Inoltre, nella causa C\u2011112\/22 esso ha precisato che la disposizione la cui interpretazione \u00e8 utile ai fini del procedimento principale \u00e8 l\u2019articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003\/109. Infatti \u00e8 tale disposizione, letta alla luce dell\u2019articolo 34 della Carta, ad essere applicabile a detta categoria di persone, e non gli articoli 18 e 45 TFUE, l\u2019articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492\/2011 o l\u2019articolo 29 della direttiva 2011\/95, parimenti menzionati nelle questioni sollevate. Queste ultime disposizioni non devono quindi essere esaminate, in quanto non presentano alcun nesso con le controversie di cui ai procedimenti principali.<\/p>\n\n\n\n<p>33&nbsp; &nbsp; &nbsp; Alla luce di quanto precede occorre quindi considerare che, con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l\u2019articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003\/109, letto alla luce dell\u2019articolo 34 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l\u2019accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l\u2019assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza.<\/p>\n\n\n\n<p>34&nbsp; &nbsp; &nbsp; Ai sensi dell\u2019articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003\/109, il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali, l\u2019assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p>35&nbsp; &nbsp; &nbsp; In primo luogo, nella misura in cui il governo italiano contesta che il \u00abreddito di cittadinanza\u00bb di cui trattasi nei procedimenti principali rientri nell\u2019ambito di applicazione di tale disposizione, occorre ricordare che, quando una disposizione del diritto dell\u2019Unione, come l\u2019articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003\/109, fa espresso rinvio alla normativa nazionale, non spetta alla Corte attribuire ai termini di cui trattasi una definizione autonoma e uniforme ai sensi del diritto dell\u2019Unione. Infatti, tale rinvio traduce la volont\u00e0 del legislatore dell\u2019Unione di rispettare le differenze che sussistono tra gli Stati membri riguardo alla definizione ed alla portata esatta delle nozioni di cui trattasi. Tuttavia, l\u2019assenza di una definizione autonoma ed uniforme, ai sensi del diritto dell\u2019Unione, delle nozioni di prestazioni sociali, di assistenza sociale e di protezione sociale e il rinvio al diritto nazionale relativamente a dette nozioni, contenuto in tale disposizione, non implicano che gli Stati membri possano pregiudicare l\u2019effetto utile della direttiva 2003\/109 al momento dell\u2019applicazione del principio della parit\u00e0 di trattamento previsto da tale disposizione (sentenze del 24 aprile 2012, Kamberaj, C\u2011571\/10, EU:C:2012:233, punti 77 e 78, nonch\u00e9 del 28 ottobre 2021, ASGI e a., C\u2011462\/20, EU:C:2021:894, punto 31).<\/p>\n\n\n\n<p>36&nbsp; &nbsp; &nbsp; Inoltre l\u2019articolo 51, paragrafo 1, della Carta prevede che le disposizioni di quest\u2019ultima si applichino agli Stati membri nell\u2019attuazione del diritto dell\u2019Unione. Del pari, dal considerando 3 della direttiva 2003\/109 emerge che essa rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta.<\/p>\n\n\n\n<p>37&nbsp; &nbsp; &nbsp; Ne consegue che, allorch\u00e9 stabiliscono le misure riguardanti le prestazioni sociali, di assistenza sociale e di protezione sociale definite dalla loro legislazione nazionale e soggiacenti al principio della parit\u00e0 di trattamento sancito all\u2019articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003\/109, gli Stati membri devono rispettare i diritti ed osservare i principi previsti dalla Carta, segnatamente quelli enunciati all\u2019articolo 34 di quest\u2019ultima. Orbene, ai sensi dell\u2019articolo 34, paragrafo 3, della Carta, al fine di lottare contro l\u2019esclusione sociale e la povert\u00e0, l\u2019Unione \u2013 e dunque gli Stati membri quando attuano il diritto di quest\u2019ultima \u2013 \u00abriconosce e rispetta il diritto all\u2019assistenza sociale e all\u2019assistenza abitativa volte a garantire un\u2019esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalit\u00e0 stabilite dal diritto dell\u2019Unione e le legislazioni e prassi nazionali\u00bb (sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj, C\u2011571\/10, EU:C:2012:233, punto 80).<\/p>\n\n\n\n<p>38&nbsp; &nbsp; &nbsp; Dal momento che sia l\u2019articolo 34 della Carta sia l\u2019articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003\/109 rinviano al diritto nazionale, spetta al giudice del rinvio stabilire se il \u00abreddito di cittadinanza\u00bb di cui trattasi nei procedimenti principali costituisca una prestazione sociale rientrante tra quelle menzionate in detta direttiva (v., in tal senso, sentenze del 24 aprile 2012, Kamberaj, C\u2011571\/10, EU:C:2012:233, punto 81, e del 28 ottobre 2021, ASGI e a., C\u2011462\/20, EU:C:2021:894, punto 32).<\/p>\n\n\n\n<p>39&nbsp; &nbsp; &nbsp; Orbene, come \u00e8 stato rilevato al punto 18 della presente sentenza, tale giudice constata nelle sue domande di pronuncia pregiudiziale che il \u00abreddito di cittadinanza\u00bb costituisce una prestazione di assistenza sociale volta a garantire un livello minimo di sussistenza, rientrante in uno dei tre settori indicati all\u2019articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003\/109, ossia le prestazioni sociali, l\u2019assistenza sociale e la protezione sociale, ai sensi della legislazione nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p>40&nbsp; &nbsp; &nbsp; \u00c8 vero che il governo italiano contesta questa constatazione del giudice del rinvio. Tuttavia occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell\u2019ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell\u2019Unione e i giudici nazionali la Corte \u00e8 tenuta a prendere in considerazione il contesto materiale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali cos\u00ec come definito dalla decisione di rinvio. Pertanto, indipendentemente dalle critiche espresse dal governo di uno Stato membro nei confronti dell\u2019interpretazione del diritto nazionale adottata dal giudice del rinvio, l\u2019esame delle questioni pregiudiziali dev\u2019essere effettuato sulla base di tale interpretazione e non spetta alla Corte verificarne l\u2019esattezza (v., in tal senso, sentenze del 21 giugno 2016, New Valmar, C\u201115\/15, EU:C:2016:464, punto 25, e del 21 dicembre 2023, Cofidis, C\u2011340\/22, EU:C:2023:1019, punto 31).<\/p>\n\n\n\n<p>41&nbsp; &nbsp; &nbsp; Nell\u2019ambito delle presenti cause, la Corte deve dunque muovere dalla premessa che il \u00abreddito di cittadinanza\u00bb di cui trattasi nei procedimenti principali costituisce una misura rientrante nell\u2019ambito di applicazione dell\u2019articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003\/109, letto alla luce dell\u2019articolo 34 della Carta.<\/p>\n\n\n\n<p>42&nbsp; &nbsp; &nbsp; Inoltre sebbene, conformemente all\u2019articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003\/109, gli Stati membri possano limitare, in materia di assistenza sociale e di protezione sociale, la parit\u00e0 di trattamento alle prestazioni essenziali, il giudice del rinvio constata nelle sue domande di pronuncia pregiudiziale che tale disposizione, che va interpretata restrittivamente, non si applica al caso di specie. Infatti, da un lato, le autorit\u00e0 italiane competenti per l\u2019attuazione di tale direttiva non avrebbero chiaramente espresso la loro intenzione di avvalersi della deroga prevista da detta disposizione. Dall\u2019altro, il \u00abreddito di cittadinanza\u00bb costituirebbe proprio una \u00abprestazione essenziale\u00bb ai sensi della medesima disposizione. Tale nozione designa prestazioni che contribuiscono a permettere all\u2019individuo di soddisfare i suoi bisogni elementari, come il vitto, l\u2019alloggio e la salute (v., a tale riguardo, sentenza del 24 aprile 2012, Kamberaj, C\u2011571\/10, EU:C:2012:233, punti da 86 a 92).<\/p>\n\n\n\n<p>43&nbsp; &nbsp; &nbsp; In secondo luogo, occorre rammentare che il sistema istituito dalla direttiva 2003\/109 indica chiaramente che l\u2019attribuzione dello status di soggiornante di lungo periodo conferito ai sensi di tale direttiva \u00e8 subordinato a una procedura particolare e, inoltre, all\u2019obbligo di soddisfare le condizioni precisate nel capo II di detta direttiva.<\/p>\n\n\n\n<p>44&nbsp; &nbsp; &nbsp; L\u2019articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003\/109 prevede che gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda. L\u2019articolo 5 di detta direttiva subordina il riconoscimento di tale status alla prova che il cittadino di un paese terzo che ne chiede il beneficio disponga di risorse sufficienti nonch\u00e9 di un\u2019assicurazione malattia. Infine, l\u2019articolo 7 della medesima direttiva precisa i requisiti procedurali per l\u2019acquisizione di detto status.<\/p>\n\n\n\n<p>45&nbsp; &nbsp; &nbsp; Risulta, peraltro, dai considerando 2, 4, 6 e 12 della direttiva 2003\/109 che quest\u2019ultima \u00e8 volta a garantire l\u2019integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi legalmente a titolo duraturo negli Stati membri e, a tal fine, ad avvicinare i diritti di tali cittadini a quelli di cui godono i cittadini dell\u2019Unione, in particolare assicurando la parit\u00e0 di trattamento con questi ultimi in una vasta gamma di settori economici e sociali. Lo status di soggiornante di lungo periodo permette quindi alla persona cui \u00e8 conferito di godere della parit\u00e0 di trattamento nei settori di cui all\u2019articolo 11 di detta direttiva, alle condizioni previste da tale articolo [sentenza del 25 novembre 2020, Istituto nazionale della previdenza sociale (Prestazioni familiari per i soggiornanti di lungo periodo), C\u2011303\/19, EU:C:2020:958, punto 28 e giurisprudenza ivi citata].<\/p>\n\n\n\n<p>46&nbsp; &nbsp; &nbsp; Come rilevato dall\u2019avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, tale status corrisponde al livello pi\u00f9 avanzato di integrazione per i cittadini di paesi terzi e giustifica che sia loro garantita la parit\u00e0 di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l\u2019assistenza sociale e la protezione sociale.<\/p>\n\n\n\n<p>47&nbsp; &nbsp; &nbsp; In terzo luogo, per quanto riguarda la questione se il requisito di aver risieduto per almeno dieci anni in Italia, di cui gli ultimi due in modo continuativo, richiesto ai sensi dell\u2019articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 4\/2019 per poter accedere al \u00abreddito di cittadinanza\u00bb, sia compatibile con l\u2019articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003\/109, letto alla luce dell\u2019articolo 34 della Carta, il giudice del rinvio sottolinea che tale requisito di residenza si applica indistintamente sia ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo sia ai cittadini italiani. Tuttavia tale giudice osserva, in sostanza, che detto requisito svantaggia i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo rispetto ai cittadini italiani che risiedono in Italia e che non hanno lasciato il territorio di tale Stato membro per soggiornare per periodi prolungati all\u2019estero.<\/p>\n\n\n\n<p>48&nbsp; &nbsp; &nbsp; Orbene, come rilevato in sostanza dall\u2019avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, il principio di parit\u00e0 di trattamento sancito all\u2019articolo 11 della direttiva 2003\/109 vieta non soltanto le discriminazioni palesi, fondate sulla cittadinanza, ma anche tutte le forme dissimulate di discriminazione che, in applicazione di altri criteri distintivi, pervengano di fatto allo stesso risultato.<\/p>\n\n\n\n<p>49&nbsp; &nbsp; &nbsp; Pertanto occorre verificare, sotto un primo profilo, se un requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, comporti una disparit\u00e0 di trattamento costitutiva di una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo rispetto ai cittadini dello Stato membro interessato.<\/p>\n\n\n\n<p>50&nbsp; &nbsp; &nbsp; A tale proposito occorre rilevare che un tale requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, incide principalmente sui cittadini stranieri, tra i quali figurano, in particolare, i cittadini di paesi terzi.<\/p>\n\n\n\n<p>51&nbsp; &nbsp; &nbsp; Il giudice del rinvio rileva, peraltro, che il requisito della residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, incide anche sugli interessi dei cittadini italiani che ritornano in Italia dopo un periodo di residenza in un altro Stato membro. Tuttavia, \u00e8 indifferente che la misura di cui trattasi nel procedimento principale sfavorisca, eventualmente, tanto i cittadini nazionali che non possano rispettare un siffatto requisito quanto i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. Infatti, una misura pu\u00f2 essere considerata una discriminazione indiretta senza che sia necessario che essa abbia l\u2019effetto di favorire tutti i cittadini nazionali o di non sfavorire soltanto i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, ad esclusione dei cittadini nazionali (v., per analogia, sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., C\u201120\/12, EU:C:2013:411, punto 45).<\/p>\n\n\n\n<p>52&nbsp; &nbsp; &nbsp; Pertanto, la differenza di trattamento tra i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e i cittadini nazionali, derivante dal fatto che una normativa nazionale prevede un requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, costituisce una discriminazione indiretta.<\/p>\n\n\n\n<p>53&nbsp; &nbsp; &nbsp; Occorre rilevare, sotto un secondo profilo, che, in linea di principio, una tale discriminazione \u00e8 vietata a meno che non sia obiettivamente giustificata. Orbene, per essere giustificata, essa dev\u2019essere idonea a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e non eccedere quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.<\/p>\n\n\n\n<p>54&nbsp; &nbsp; &nbsp; A tale riguardo, nelle sue osservazioni scritte il governo italiano rileva che, poich\u00e9 il \u00abreddito di cittadinanza\u00bb \u00e8 un beneficio economico la cui erogazione \u00e8 condizionata all\u2019adesione dei componenti maggiorenni del nucleo familiare interessato a un percorso personalizzato di accompagnamento all\u2019inserimento lavorativo e all\u2019inclusione sociale sulla base di convenzioni specifiche, la concessione di tale beneficio implica un\u2019operazione di inserimento sociale e professionale molto complessa dal punto di vista amministrativo. Pertanto, secondo tale governo, il legislatore nazionale ha debitamente riservato l\u2019accesso a tale misura ai cittadini di paesi terzi soggiornanti in Italia in modo permanente e ivi ben integrati.<\/p>\n\n\n\n<p>55&nbsp; &nbsp; &nbsp; Tuttavia, occorre rilevare che l\u2019articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003\/109 prevede tassativamente i casi in cui gli Stati membri possono derogare, in termini di residenza, alla parit\u00e0 di trattamento tra cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali. Pertanto, al di fuori di tali casi, una differenza di trattamento tra queste due categorie di cittadini costituisce, di per s\u00e9, una violazione dell\u2019articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva [v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2020, Istituto nazionale della previdenza sociale (Prestazioni familiari per i soggiornanti di lungo periodo), C\u2011303\/19, EU:C:2020:958, punto 23].<\/p>\n\n\n\n<p>56&nbsp; &nbsp; &nbsp; In particolare, una disparit\u00e0 di trattamento tra i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e i cittadini dello Stato membro interessato non pu\u00f2 essere giustificata dal fatto che essi si troverebbero in una situazione diversa a causa dei loro rispettivi legami con tale Stato membro. Una siffatta giustificazione sarebbe contraria all\u2019articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003\/109, che impone una parit\u00e0 di trattamento tra loro nei settori delle prestazioni sociali, dell\u2019assistenza sociale e della protezione sociale [sentenza del 25 novembre 2020, Istituto nazionale della previdenza sociale (Prestazioni familiari per i soggiornanti di lungo periodo), C\u2011303\/19, EU:C:2020:958, punto 34].<\/p>\n\n\n\n<p>57&nbsp; &nbsp; &nbsp; Infatti, come rilevato al punto 44 della presente sentenza, la direttiva 2003\/109 prevede, al suo articolo 4, paragrafo 1, un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro affinch\u00e9 il cittadino di un paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo da parte di tale Stato membro. Dalla suddetta disposizione, letta congiuntamente al considerando 6 di tale direttiva, risulta che il legislatore dell\u2019Unione ha considerato che tale periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni testimoni il \u00abradicamento del richiedente nel paese in questione\u00bb, e debba quindi essere considerato sufficiente affinch\u00e9 quest\u2019ultimo abbia diritto, dopo l\u2019acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, alla parit\u00e0 di trattamento con i cittadini di detto Stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l\u2019assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all\u2019articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva.<\/p>\n\n\n\n<p>58&nbsp; &nbsp; &nbsp; Pertanto uno Stato membro non pu\u00f2 prorogare unilateralmente il periodo di soggiorno richiesto affinch\u00e9 tale soggiornante di lungo periodo possa godere del diritto garantito dall\u2019articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003\/109, senza violare quest\u2019ultima disposizione e l\u2019obiettivo da essa perseguito, consistente, come risulta dal considerando 12 della medesima direttiva, nel garantire che lo status di soggiornante di lungo periodo costituisca \u00abun autentico strumento di integrazione sociale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>59&nbsp; &nbsp; &nbsp; Ne consegue che un requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, come quello di cui trattasi nei procedimenti principali, \u00e8 contrario all\u2019articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003\/109.<\/p>\n\n\n\n<p>60&nbsp; &nbsp; &nbsp; In quarto e ultimo luogo, per quanto attiene alla questione della compatibilit\u00e0 con il diritto dell\u2019Unione e, in particolare, con la direttiva 2003\/109, di una disposizione nazionale che prevede l\u2019irrogazione di una sanzione penale ai richiedenti una misura riguardante le prestazioni sociali, l\u2019assistenza sociale o la protezione sociale in caso di falsa dichiarazione, da parte di questi ultimi, circa i requisiti di accesso a tale misura, occorre ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che un sistema sanzionatorio nazionale non \u00e8 compatibile con le disposizioni della direttiva 2003\/109 quando \u00e8 imposto per assicurare il rispetto di un obbligo che, a sua volta, non \u00e8 conforme a tali disposizioni [v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2022, Landespolizeidirektion Steiermark (Durata massima del controllo di frontiera alle frontiere interne), C\u2011368\/20 e C\u2011369\/20, EU:C:2022:298, punto 97 e giurisprudenza ivi citata].<\/p>\n\n\n\n<p>61&nbsp; &nbsp; &nbsp; Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l\u2019articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003\/109, letto alla luce dell\u2019articolo 34 della Carta, dev\u2019essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l\u2019accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l\u2019assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Sulle spese<\/p>\n\n\n\n<p>62&nbsp; &nbsp; &nbsp; Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<\/p>\n\n\n\n<p>Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003\/109\/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell\u2019articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea,<\/p>\n\n\n\n<p>dev\u2019essere interpretato nel senso che:<\/p>\n\n\n\n<p>esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l\u2019accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l\u2019assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 29 luglio 2024 (*) \u00abRinvio pregiudiziale \u2013 Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":2094,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[76,5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - 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