{"id":210,"date":"2015-10-19T16:18:26","date_gmt":"2015-10-19T14:18:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=210"},"modified":"2015-10-19T16:24:04","modified_gmt":"2015-10-19T14:24:04","slug":"alla-ricerca-della-dissuasivita-il-difficile-percorso-di-affermazione-dei-principi-ue-in-tema-di-danno-non-patrimoniale-da-discriminazione","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/19\/alla-ricerca-della-dissuasivita-il-difficile-percorso-di-affermazione-dei-principi-ue-in-tema-di-danno-non-patrimoniale-da-discriminazione\/","title":{"rendered":"Alla ricerca della dissuasivit\u00e0. Il difficile percorso di affermazione dei principi UE in tema di danno non patrimoniale da discriminazione. Avv. Lisa Amoriello"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>1. Le indicazioni a livello UE e il diritto positivo interno.\u00a0<\/strong><strong>I riflessi sull&#8217;onere della prova e sui criteri di\u00a0liquidazione.<\/strong><br \/>\nE\u2019 noto che le varie direttive UE di diritto antidiscriminatorio\u00a0impongano agli Stati membri di predisporre una tutela avverso le discriminazioni che sia connotata da requisiti di effettivit\u00e0, dissuasivit\u00e0 e\u00a0proporzionalit\u00e0. E\u2019 altrettanto noto che le direttive si limitano ad indicare\u00a0gli obiettivi cui gli atti di implementazione debbano essere intesi,\u00a0lasciando invece ai singoli Stati, ciascuno portatore di proprie e peculiari\u00a0tradizioni giuridiche, ampia libert\u00e0 sui mezzi e le forme attraverso le quali\u00a0perseguire il risultato.<br \/>\nNon v\u2019\u00e8 dubbio, per quanto si dir\u00e0, che i requisiti di dissuasivit\u00e0,\u00a0proporzionalit\u00e0 ed effettivit\u00e0 non riguardino soltanto la tutela\u00a0complessivamente intesa, ma debbano coesistere, nello specifico, in\u00a0ciascuno degli strumenti che compongono l&#8217;apparato rimediale, e dunque\u00a0non solo quelli a contenuto inibitorio e ripristinatorio, ma anche quelli,\u00a0laddove previsti, a carattere risarcitorio. Il che, sul piano interno\u00a0certamente \u00e8 foriero di criticit\u00e0, attesa la tradizionale refrattariet\u00e0\u00a0dell&#8217;ordinamento civilistico a dare accesso a nozioni di risarcimento del\u00a0danno che non siano meramente compensative(1)del pregiudizio subito (e,sul piano della prova, concretamente dimostrato (2)) dall&#8217;attore.<br \/>\nSu tutte, v. Cass. SS.UU. 24.3.2006, n. 6572, in tema di lesione\u00a0alla dignit\u00e0 professionale cagionata da un demansionamento, ma con\u00a0formulazioni di principio aventi portata ben pi\u00f9 generale: \u201cIn altri termini\u00a0la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di\u00a0neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre\u00a0l&#8217;attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero\u00a0accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come sommacastigo,\u00a0come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo\u00a0inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostroordin amento\u201d(3).<br \/>\nChe il risarcimento del danno, nell\u2019ottica del legislatore\u00a0eurounitario assolva, fra le altre, anche una funzione \u00a0dissuasivo-punitiva,\u00a0lo si pu\u00f2 evincere dalle indicazioni delle direttive 2000\/43 in tema di\u00a0razza ed origine etnica e 2000\/78 sui fattori religione, et\u00e0, handicap, orientamento sessuale, convinzioni personali, che, rispettivamente agli\u00a0art. 15 e 17 espressamente inseriscono il risarcimento del danno fra le\u00a0sanzioni (4). Nello stesso senso pu\u00f2 leggersi l&#8217;art. 18 della direttiva 2006\/54\u00a0che, in materia di genere, richiede l&#8217;introduzione di misure necessarie per\u00a0garantire un indennizzo o una riparazione reali ed effettivi, tali cio\u00e8 da\u00a0essere dissuasivi e proporzionati al danno sub\u00ecto, vietando al contempo la\u00a0definizione a priori di massimali, fatta eccezione per l\u2019ipotesi in cui il\u00a0datore di lavoro riesca a dimostrare che l\u2019unico danno derivante al \u00a0lavoratore dalla condotta discriminatoria sia stato rappresentato dal\u00a0rifiuto di prendere in considerazione la sua domanda (5).<br \/>\nDal quadro sin qui sommariamente tratteggiato, letto alla luce del\u00a0principio del primato del diritto comunitario, si pu\u00f2 derivare che le norme\u00a0di diritto interno poste in applicazione del diritto antidiscriminatorio di\u00a0matrice UE che impedissero il realizzarsi di una tutela risarcitoria, oltre\u00a0che effettiva e proporzionata, anche dissuasiva, dovrebbero considerarsi\u00a0non correttamente trasposte \u2013 poich\u00e9 la violazione riguarderebbe\u00a0l&#8217;obiettivo stesso perseguito dalla direttiva (6) &#8211; e analogamente dovrebbe\u00a0ritenersi per gli orientamenti giurisprudenziali intesi a negare\u00a0cittadinanza, nella specifica materia, alla peculiare nozione di danno in\u00a0discorso, con riferimento al dovere di interpretazione conforme che si\u00a0impone al giudice nazionale (7).<br \/>\nAnche la Corte di Giustizia UE non ha mancato di pronunciarsi sul\u00a0punto, per esempio nella sentenza 2.4.2013, causa C-81\/12, Asocia\u0163ia\u00a0Accept c. Consiliul Na\u0163ional pentru Combaterea Discrimin\u0103rii, in tema di\u00a0discriminazioni fondate sull&#8217;orientamento sessuale, precisando in\u00a0relazione ai principi della direttiva 2000\/78 che, per tutte le misure che il\u00a0diritto nazionale deve contemplare ex art. 17 (e dunque ci\u00f2 vale anche\u00a0per il rimedio risarcitorio) \u201cuna sanzione meramente simbolica non pu\u00f2\u00a0essere considerata compatibile con un&#8217;attuazione corretta ed efficace\u00a0della direttiva\u201d.<br \/>\nSi pone allora il problema di verificare se e con quale grado di\u00a0adesione le normative interne di diritto \u00a0antidiscriminatorio abbiano\u00a0recepito le indicazioni europee sulle caratteristiche che deve avere il\u00a0danno, e quale sia l&#8217;atteggiamento della giurisprudenza rispetto a tali\u00a0indicazioni.<br \/>\nOccorre innanzitutto ricordare che dal punto di vista interno la\u00a0risarcibilit\u00e0 del danno non patrimoniale derivante da una condotta\u00a0discriminatoria trova espresso fondamento ex lege; in ogni caso,\u00a0attenendo la discriminazione alla lesione di un bene immateriale riferibile\u00a0a diritti fondamentali della persona tutelati a livello primario e\u00a0superprimario &#8211; segnatamente quello alla dignit\u00e0 che intitola anche il\u00a0Capo I della Carta di Nizza, poi recepita dal Trattato di Lisbona \u2013 si tratta\u00a0di fattispecie riconducibile sotto l&#8217;ombrello protettivo della lettura\u00a0costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 2059 c.c. (artt. 2, 3, 4, 32 Cost.)(8),secondo l&#8217;impostazione inaugurata da Cass. 8827\/2003 ed 8828\/2003,poi seguita da Cass. 7181, 7182 e 7183\/2003 e validata da Corte Cost.\u00a0233\/2003, nonch\u00e9, pi\u00f9 recentemente da Cass. civ., sez. un., 11-11-2008,\u00a0n. 26972 (in Nuova giurisprudenza civile, 2009, I, 102, con nota di E.\u00a0Navarretta, G. Ponzanelli).<br \/>\nSi vedano, per la risarcibilit\u00e0 ex lege, il d. lgs. 286\/1998, nella\u00a0parte relativa all&#8217;azione civile contro le discriminazioni per motivi razziali,\u00a0etnici, nazionali o religiosi (art. 44, comma 7), il d. lgs. n. 215\/2003 di\u00a0attuazione della direttiva 2000\/43 sulla parit\u00e0 di trattamento in materia di\u00a0razza ed origine etnica (art. 4, comma 4) il d. lgs. 216\/2003 \u00a0di\u00a0implementazione della direttiva 2000\/78 relativa ai fattori religione, et\u00e0,\u00a0handicap, convinzioni personali, \u00a0orientamento sessuale (art. 4, comma\u00a04); il d. lgs. 145\/2005 posto in attuazione della dir. 2002\/73 in materia di\u00a0parit\u00e0 di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda\u00a0l&#8217;accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le\u00a0condizioni di lavoro, che ha inserito la risarcibilit\u00e0 del danno non\u00a0patrimoniale ai commi 9 e 10 dell&#8217;art. 4 l. 125\/1991 (v. art. 2, comma 1,\u00a0lett. d ed e) e all&#8217;art. 15, comma 1, l. 903\/1977 (v. art. 3, comma 2) e,\u00a0successivamente, il d. lgs. 198\/2006, recante il c.d. \u201cCodice delle pari\u00a0opportunit\u00e0 tra uomo e donna\u201d (artt. 37, comma 3, e 38, comma 1); la l.\u00a067\/2006 nella parte relativa all&#8217;azione civile contro le discriminazioni per\u00a0ragioni di disabilit\u00e0 (art. 3, comma 3). Il riferimento pi\u00f9 recente \u00e8\u00a0contenuto nel d. lgs. 150\/2011, che, nel quadro \u00a0della semplificazione dei\u00a0riti civili ha assoggettato al rito sommario di cognizione le controversie in\u00a0materia di discriminazione di cui all\u2019articolo 44 d. lgs. 286\/98, quelle di\u00a0cui all&#8217;art. 4 d. lgs. 215\/03 e all&#8217;art. 4 d. lgs. 216\/03, quelle di cui all&#8217;art.\u00a03 l. 67\/2006, e quelle di cui all\u2019articolo 55-quinquies d. lgs. 198\/2006 e\u00a0che, all&#8217;art. 28, e ribadito la facolt\u00e0, per il giudice, di condannare il\u00a0convenuto, con l\u2019ordinanza che definisce il giudizio, al risarcimento del\u00a0danno anche non patrimoniale.\u00a0All&#8217;interno delle disposizioni citate, il possibile fondamento di una\u00a0connotazione anche dissuasiva del rimedio risarcitorio pu\u00f2 rinvenirsi nella\u00a0formulazione degli artt. 4, comma 5, d. lgs. 215\/03 e 4, comma 6, d.\u00a0lgs. 216\/03, oggi abrogati (9), ma ripresi nel contenuto che qui interessa\u00a0dall&#8217;art. 28, comma 6, d. lgs. 150\/2011, che prevede che il giudice tenga\u00a0di conto, nella liquidazione del danno, del fatto che l&#8217;illecito possa aver<br \/>\ncostituito una ritorsione ad una precedente attivit\u00e0 del soggetto leso volta\u00a0ad ottenere il rispetto del principio di parit\u00e0 di trattamento. Come \u00e8 stato\u00a0efficacemente rilevato(10), poich\u00e9 \u00e8 difficilmente sostenibile che il danno\u00a0provocato da una discriminazione per ritorsione sia di per s\u00e9 maggiore di\u00a0quello cagionato da una condotta identica, ma perpetrata per ragioni non\u00a0ritorsive, evidentemente il maggiore apprezzamento richiesto al giudice\u00a0deriva dal riconoscimento di una funzione del danno eminentemente\u00a0sanzionatoria e non semplicemente compensativa.<br \/>\nMa, a ben vedere, la prospettiva dissuasiva risulta implicita negli\u00a0stessi tratti distintivi assunti nel nostro ordinamento dall&#8217;azione collettiva\u00a0degli organismi portatori dell&#8217;interesse leso dalla discriminazione (che,\u00a0nell&#8217;ambito della tutela del fattore-genere \u00e8 demandata alla Consigliera di\u00a0parit\u00e0 e riveste addirittura carattere \u201cpubblico\u201d). Il che pu\u00f2 assumere\u00a0particolare significato laddove si consideri che l&#8217;introduzione di \u00a0un&#8217;azione\u00a0giudiziaria a carattere collettivo non \u00e8 affatto istituto necessitato dalle\u00a0direttive(11), sul punto dovendosi forse, al contrario, ritenere che il\u00a0legislatore italiano abbia provveduto autonomamente a colmare vistose\u00a0lacune della disciplina comunitaria.<br \/>\nCome noto, l&#8217;ipotesi nella quale l&#8217;azione collettiva \u00e8 in grado di\u00a0dispiegare pi\u00f9 pienamente la propria incisivit\u00e0 \u00e8 quella della\u00a0discriminazione indiretta, in particolare nei confronti di un gruppo nel\u00a0quale non siano immediatamente individuabili le vittime: si tratta del caso\u00a0di discriminazione pi\u00f9 \u201csistemico\u201d e forse dell&#8217;unico davvero<br \/>\npotenzialmente lesivo di tutti i membri della comunit\u00e0 presa a\u00a0riferimento(12). Addirittura, per i fattori diversi dal genere, quello in esame\u00a0parrebbe l&#8217;unico caso possibile di operativit\u00e0 dell&#8217;azione collettiva, stante\u00a0la (criticabile) formulazione letterale di cui all&#8217;art. 5, ultimo comma, del d.\u00a0lgs. 215\/03 e del d. lgs. 216\/03, che sembra escludere le discriminazioni\u00a0di gruppi di soggetti nominati(13).<br \/>\nNon \u00e8 dubitabile che, con riferimento a qualsiasi fattore di discriminazione esaminato dalle disposizioni, l&#8217;organismo che propone\u00a0l&#8217;azione collettiva possa richiedere il risarcimento del danno non\u00a0patrimoniale (per una casistica si rimanda a quanto sub \u00a7 2).<br \/>\nL&#8217;ipotesi cos\u00ec congegnata, evidentemente, si pone in contrasto con\u00a0un&#8217;idea del risarcimento meramente riparatoria; \u00e8 peraltro evidente che,\u00a0nominati o meno che siano i soggetti del gruppo, il danno non\u00a0patrimoniale \u2013 come del resto l&#8217;azione collettiva in s\u00e9 &#8211; rivesta qui un\u00a0ruolo che trascende la sommatoria dell&#8217;interesse dei singoli, e sia\u00a0strumentale alla stessa affermazione del principio di uguaglianza\u00a0\u00a0sostanziale. La ricostruzione ha certamente trovato conferma in\u00a0giurisprudenza, in particolare da quando Cass., sez. VI pen., 16 aprile\u00a02009, n. 16031 (in Notiziario di giurisprudenza del lavoro, 2009, 305) ha\u00a0ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile nel processo penale ex\u00a0art. 74 c.p.p. della Consigliera regionale di parit\u00e0 jure proprio come\u00a0soggetto danneggiato dal reato, in un caso di maltrattamenti perpetrati\u00a0da un preposto del datore ai danni di una collettivit\u00e0 (individuata) di\u00a0lavoratrici, con ci\u00f2 riconoscendo che il danno risarcibile attraverso l&#8217;azione\u00a0collettiva possa identificarsi con il pregiudizio agli scopi istituzionali\u00a0dell&#8217;ente e all&#8217;azione di contrasto delle discriminazioni che esso si\u00a0propone. Il che, per venire a ci\u00f2 che qui interessa, conclama l&#8217;assoluta\u00a0indeterminatezza dei risvolti risarcitori della vicenda discriminatoria,\u00a0elemento certamente non irrilevante sotto il profilo della dissuasivit\u00e0(14).<br \/>\nLe considerazioni che precedono mi pare peraltro conducano verso\u00a0un ulteriore arricchimento della funzione del danno rispetto a quella\u00a0dissuasiva o afflittiva nei confronti del singolo autore dell&#8217;illecito, e cio\u00e8\u00a0verso un&#8217;idea addirittura general-preventiva e deterrente rivolta alla\u00a0collettivit\u00e0 dei consociati, specialmente nei casi nei quali alla misura\u00a0risarcitoria si accompagni quella &#8211; parimenti prevista da numerose\u00a0disposizioni di diritto \u00a0antidiscriminatorio(15), ma non ancora\u00a0sufficientemente valorizzata(16) &#8211; della pubblicazione della decisione a\u00a0spese del convenuto soccombente su un quotidiano a tiratura nazionale.<br \/>\nSul piano delle conseguenze del nostro discorso sulla dissuasivit\u00e0,\u00a0non \u00e8 poi chi non veda come il superamento della tradizionale chiusura al\u00a0danno sanzionatorio consenta di rivedere le impostazioni sin qui\u00a0prevalenti sulla necessit\u00e0 di una prova in concreto del danno non\u00a0patrimoniale come conseguenza dell&#8217;illecito, in aggiunta alla necessaria\u00a0dimostrazione, a monte, della sussistenza di una discriminazione vietata.<br \/>\nIl tema meriterebbe ben altri approfondimenti, ma in sostanza,\u00a0laddove il lavoratore ricorrente abbia dimostrato, anche attraverso i noti\u00a0meccanismi di agevolazione, di aver subito un trattamento differenziale\u00a0deteriore e la sussistenza di un collegamento fra quel trattamento e\u00a0l&#8217;appartenenza al fattore vietato (in assenza di prova \u2013 stavolta a carico\u00a0del datore \u2013 della presenza di una causa di giustificazione o di un&#8217;ipotesi\u00a0derogatoria ai sensi della disciplina di riferimento o, a seconda delle\u00a0ricostruzioni, di una ragione alternativa lecita), il risarcimento del danno\u00a0non patrimoniale dovrebbe essere liquidato senza necessit\u00e0 di prova di\u00a0fatti ulteriori e diversi rispetto a quelli che sono serviti a circostanziare la\u00a0discriminazione, che \u00e8 per definizione atto lesivo della dignit\u00e0 umana \u2013\u00a0umiliante a prescindere, verrebbe da dire &#8211; e risarcibile per espressa\u00a0volont\u00e0 di legge. Del resto, di quali fatti ulteriori e diversi, esterni alla\u00a0discriminazione, chi si asserisce vittima sarebbe tenuto a fornire\u00a0dimostrazione, \u00e8 rimasta tuttora l&#8217;incognita, avendo mostrato tutta la loro\u00a0artificiosit\u00e0, nella materia in discorso, quelle ricostruzioni giurisprudenziali\u00a0sul danno non patrimoniale tendenti ad imporre a chi propone la\u00a0domanda di rappresentare lo specifico tipo di pregiudizio immateriale\u00a0subito in termini di alterazione delle relazioni personali, di stravolgimento\u00a0delle abitudini di vita, o di malessere psichico o fisico, e la sua\u00a0qualificazione (esistenziale, morale, etc&#8230;). Quest&#8217;ultima essendo, a mio\u00a0avviso, solo apparentemente superata dall&#8217;approccio \u201cunitario\u201d di Cass.\u00a0civ., sez. un., 11-11-2008, n. 26972, cit., comunque pregevole sotto il\u00a0diverso profilo della valorizzazione della possibilit\u00e0 di una prova\u00a0presuntiva del danno non patrimoniale.<br \/>\nLa liquidazione non pu\u00f2 essere che equitativa(17), ma proprio\u00a0l&#8217;osservanza del principio di dissuasivit\u00e0 dovrebbe condurre a spostare\u00a0l&#8217;attenzione dalle sole conseguenze prodotte nella sfera giuridica della\u00a0vittima, alla persona del responsabile(18) e (per il combinato disposto con il\u00a0principio di proporzionalit\u00e0) alle caratteristiche della condotta, e al suo \u00a0livello di antigiuridicit\u00e0, in relazione alla quale potranno influire elementi\u00a0come la rilevanza penale, la durata o la reiterazione, l&#8217;eventuale\u00a0plurioffensivit\u00e0 dei comportamenti, il grado di responsabilit\u00e0\/colpevolezza\u00a0o di adesione psicologica dell&#8217;autore che, totalmente irrilevante ai fini\u00a0dell&#8217;integrazione della fattispecie, sarebbe qui destinato a riacquisire\u00a0importanza primaria. Non da ultimo, l&#8217;eventuale arricchimento, anche in\u00a0termini di contenimento di costi, che questi abbia tratto dall&#8217;illecito(19)<\/p>\n<p><strong>2. Panoramica giurisprudenziale.<\/strong><br \/>\nLe pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite sui temi\u00a0oggetto del presente scritto, anche se con alcune recenti e significative\u00a0adesioni ai principi comunitari di cui si dir\u00e0, non sono ancora pienamente\u00a0soddisfacenti in ordine all&#8217;accoglimento della prospettiva dissuasivosanzionatoria,\u00a0e men che meno di quella general-preventiva.<br \/>\nSi registrano casi di liquidazione del danno non patrimoniale\u00a0irrisoria, e dunque di scarsa o nulla efficacia deterrente, anche a fronte di\u00a0casi gravi discriminazioni a carattere collettivo, per i quali valga, su tutte,\u00a0Trib. Varese 2.7.200820; casi di discutibile interpretazione della funzione\u00a0del rimedio risarcitorio, e delle finalit\u00e0 delle azioni collettive, come quello\u00a0della nota ordinanza ex art. 28 d. lgs. 150\/2011, pur di estremo rilievo\u00a0sotto diversi altri profili, di Trib. Roma, III sez. lavoro, 21.6.2012 sul caso\u00a0Fabbrica Italia Pomigliano S.p.A.\/Fiom CGIL Nazionale, ove a fronte\u00a0dell&#8217;accertata discriminazione verso l&#8217;intera collettivit\u00e0 dei lavoratori ex\u00a0Fiat iscritti alla Fiom21, il danno non patrimoniale \u00e8 stato liquidato soltanto\u00a0ai 19 membri del gruppo rappresentati in giudizio tramite espressa delega\u00a0al sindacato ricorrente, sulla base dell&#8217;assunto che \u201cla volont\u00e0 di agire da\u00a0costoro manifestata costituisce prova sia della consapevolezza della\u00a0discriminazione, sia del turbamento d&#8217;animo ad essa conseguente\u201d, per\u00a0poi essere \u00a0addirittura disconosciuto del tutto in secondo grado da App.\u00a0Roma [ord.] 19.10.2012 (in Foro it., 2013, I, 1674, con nota di M.\u00a0Militello) sia perch\u00e8 non sarebbe stato ritenuto provato in concreto il\u00a0pregiudizio, sia perch\u00e9, a detta della Corte, ad altri strumenti l&#8217;art. 28\u00a0demanderebbe la funzione dissuasiva e punitiva (sanzione penale e\u00a0decadenza da specifici benefici), ma non al risarcimento del danno, che\u00a0sarebbe connotato unicamente da finalit\u00e0 \u201criparatoria per equivalente\u201d\u00a0della lesione.<br \/>\nSulla quantificazione in via equitativa emerge spesso la tendenza,\u00a0che pare in dissonanza con la funzione dissuasiva, sia a trascurare la\u00a0valutazione della condotta del soggetto agente che a parametrare la\u00a0liquidazione sulla valutazione economica dell&#8217;occasione perduta dalla\u00a0vittima: v. Trib. Prato, 10.9.2010 (v. i riferimenti sub n. 16) che, in un\u00a0caso di lavoratrice discriminata da un ente pubblico all&#8217;atto della\u00a0sottoscrizione di un contratto a termine con il rifiuto all&#8217;assunzione\u00a0determinato dallo stato di gravidanza, ha commisurato la liquidazione\u00a0all&#8217;importo delle retribuzioni che sarebbero state percepite nel caso in cui\u00a0il rapporto fosse stato attivato negando peraltro la sussistenza di un\u00a0interesse alla pubblicazione del provvedimento; in caso analogo, ma\u00a0relativo a fattispecie di contratto a tempo indeterminato presso un datore\u00a0di lavoro privato, App. Milano, 17.6.2009, (in Rivista critica di diritto del\u00a0lavoro privato e publico, 2009, 975 ss., con n. di A. Guariso) l&#8217;importo \u00e8\u00a0stato calibrato sulla retribuzione di un&#8217;annualit\u00e0 come percepita da\u00a0lavoratrice assunta con la stessa selezione dell&#8217;esclusa.<br \/>\nPer una pronuncia di interesse sui criteri di quantificazione, si veda\u00a0Trib. Varese, sez. Luino, 23-27 aprile 2012 n. 31 (in\u00a0www.personaedanno.it), relativo ad una fattispecie di aggressione\u00a0violenta per ragioni razziali, che dopo aver disposto (per altro con\u00a0corposa \u201cpersonalizzazione\u201d) il risarcimento del danno biologico, ha\u00a0condannato gli autori al risaricmento del danno non patrimoniale da\u00a0discriminazione (pi\u00f9 precisamente: per il pregiudizio all&#8217;\u201didentit\u00e0 culturale\u00a0e personale\u201d) ritenendolo meritevole di autonoma liquidazione, e\u00a0determinandolo in misura pari a quella relativa al danno alla salute; da\u00a0evidenziare, per ci\u00f2 che qui interessa, il passaggio nel quale la pronuncia\u00a0ha dato conto degli elementi presi in considerazione per la\u00a0determinazione: \u201dla modalit\u00e0 del fatto, la preordinazione dell\u2019illecito;\u00a0l\u2019odiosa ostentazione delle finalit\u00e0 razziali; il fatto che l\u2019offesa sia\u00a0avvenuta in \u201cgruppo\u201d, con modalit\u00e0 aggressive, quindi, in cui la vittima\u00a0era nella totale signoria degli aguzzini; il tipo di lesioni inferte (al capo), \u00a0indicative di una intenzione esplicita ed espressa nel senso di cagionare i\u00a0danni poi effettivamente provocati\u201d.<br \/>\nPer esempi di valorizzazione dell&#8217;azione collettiva e di liquidazione\u00a0del danno non patrimoniale jure proprio all&#8217;organismo rappresentativo\u00a0dell&#8217;interesse leso, si veda Trib. Bergamo [ord.] 6.8.2014, n. 791 (in\u00a0www.unar.it) che ha stabilito la discriminatoriet\u00e0 \u2013 sub species di\u00a0discriminazione diretta ex art. 2, comma 1, lett. a) d. lgs. 216\/03 &#8211; delle\u00a0dichiarazioni rese da un noto avvocato nel corso di un\u2019intervista rilasciata\u00a0in un programma radiofonico, e consistenti nella reiterata affermazione di\u00a0non voler assumere nel proprio studio avvocati, altri collaboratori e\/o\u00a0lavoratori omossessuali. La pronuncia si segnala per aver espressamente\u00a0qualificato il danno liquidato all&#8217;associazione ricorrente per i diritti lgbt\u00a0come \u201csanzione\u201d, per aver affermato l&#8217;ammissibilit\u00e0 del \u00a0risarcimento\u00a0all&#8217;ente anche nei casi in cui non vi siano vittime identificabili, per il\u00a0richiamo agli indirizzi UE sulla non conformit\u00e0 di liquidazioni simboliche,\u00a0per l&#8217;associazione della misura risarcitoria con l&#8217;ordine di pubblicazione\u00a0della pronuncia ai fini di un risultato \u201cadeguatamente dissuasivo\u201d. La\u00a0decisione \u00e8 stata confermata integralmente da App. Brescia, 11.12.2014\u00a0(in www.studiodirittielavoro.it), recante, fra l&#8217;altro, un interessante\u00a0approfondimento della nozione di \u201cinteresse collettivo\u201d valevole ai fini\u00a0dell&#8217;art. 5, d. lgs. 215\/03.\u00a0Ed ancora, Trib. Pistoia, 8.9.2012 (in Rivista italiana di diritto del\u00a0lavoro 2013, I, 25, con nota di R. Del Punta), confermata da App. Firenze\u00a011.7.2013, n. 968 (in Rivista giuridica del lavoro, 2014, n. 4, 624 ss. con\u00a0nota di D. Izzi), che ha liquidato il danno non patrimoniale sia alle singole\u00a0ricorrenti che all&#8217;Ufficio della Consigliera di Parit\u00e0 jure proprio in una\u00a0causa avente ad oggetto molestie sessuali da parte del datore a danno di\u00a0una collettivit\u00e0 di lavoratrici (non tutte immediatamente indiduabili), oltre\u00a0a vari illeciti gesionali.<br \/>\nSulla posizione della Consigliera risaltano i significativi importi\u00a0liquidati a titolo di danno non patrimoniale jure proprio, gli approfonditi\u00a0richiami alla funzione dissuasiva richiesta a livello sovranazionale, e\u00a0l&#8217;efficace connubio fra il rimedio risacitorio e quello ripristinatorio \u2013\u00a0individuato nell&#8217;obbligo per il datore di notifica della pronuncia a tre\u00a0lavoratrici rimaste fuori dal processo, ma i cui nominativi erano emersi in\u00a0istruttoria, con l&#8217;avvertenza della facolt\u00e0 di agire per il ristoro dei danni \u2013\u00a0ma, forse ancor prima la stessa ammissibilit\u00e0 dell&#8217;azione collettiva nel\u00a0caso di atti di molestia sessuale, non ancora definitivamente data per\u00a0scontata dalla dottrina, soprattutto con riferimento a casi di vittime non\u00a0individuate(22). Di interesse, in punto di prova del danno alla dignit\u00e0\u00a0\u00a0personale, il passaggio nel quale il Tribunale ha ritenuto che \u2013 affermata\u00a0l&#8217;astratta risarcibilit\u00e0 derivante dalla previsione ex lege &#8211; gli oneri\u00a0incombenti sulle attrici dovessero considerarsi limitati all&#8217;affermazione ed\u00a0alla dimostrazione delle molestie sessuali, peraltro rivelatesi nel caso di\u00a0specie reiterate e commesse nell\u2019ambito di rapporti di lavoro\u00a0apparentemente precari e quindi in una condizione di speciale\u00a0vulnerabilit\u00e0 delle persone offese(23).<br \/>\nSul piano dei criteri equitativi di liquidazione alle due ricorrenti,avvenuta in misura differente, la pronuncia di primo grado \u00e8 altres\u00ec\u00a0interessante per l&#8217;implicita ma evidente considerazione, fra i vari criteri di\u00a0personalizzazione, del diverso regime di protezione dei vincoli lavorativi,\u00a0con il riconoscimento di un risarcimento del danno non \u00a0patrimoniale\u00a0nettamente superiore alla lavoratrice non in grado di invocare, per essersi\u00a0volontariamente dimessa, la tutela reintegratoria ex art. 18 St.l.<br \/>\nIn conclusione della presente, molto sommaria, casistica, occorre\u00a0segnalare Cass. 30.12.2014 n. 27481 (in www.personaedanno.it), una\u00a0delle pi\u00f9 recenti decisioni in materia di stipulazione abusiva di contratti a\u00a0termine nella pa, che ha compiuto affermazioni di principio di\u00a0fondamentale importanza sui temi sin qui affrontati, dichiarando<br \/>\nespressamente di aver attinto analogicamente ai principi UE in tema di\u00a0discriminazione per ci\u00f2 che concerne sia i connotati che la prova del\u00a0danno non patrimoniale. La pronuncia ha tratto origine dal ricorso\u00a0promosso da una lavoratrice a termine della Regione Val d&#8217;Aosta avverso\u00a0la sentenza della Corte d&#8217;Appello di Torino che, sia pure confermando\u00a0l&#8217;illegittimit\u00e0 dei contratti stipulati dalla ricorrente, in accoglimento\u00a0dell&#8217;appello dell&#8217;amministrazione aveva riformato il capo della sentenza di\u00a0primo grado con la quale il Tribunale aveva condannato la Regione al\u00a0risarcimento del danno corrispondente a 20 mensilit\u00e0 dell&#8217;ultima\u00a0retribuzione globale di fatto, ritenendo che nessuna\u00a0deduzione\/allegazione fosse stata fornita in merito al danno patito. Il\u00a0giudice di legittimit\u00e0, con un espresso richiamo al dovere di\u00a0interpretazione conforme, ha indicato quale nozione di danno da prendere\u00a0a riferimento per il ristoro previsto dall&#8217;art. 36, comma 5, d. lgs.\u00a0165\/2001 quella di \u201cdanno comunitario\u201d, precisando che la liquidazione<br \/>\ndeve osservare i canoni di adeguatezza, effettivit\u00e0, proporzionalit\u00e0 e\u00a0dissuasivit\u00e0 del diritto UE, e che esso \u201c\u00e8 configurabile come una sorta di\u00a0sanzione ex lege a carico del datore di lavoro\u201d. In alcuni passaggi la\u00a0pronuncia si \u00e8 soffermata anche sulla questione della prova del danno, e\u00a0richiamando la nota ordinanza Corte Giust. 12.12.2013, Papalia c. Com.\u00a0Aosta, C-50\/13 (in Rivista giuridica del lavoro, 2014, II, 242 (m), con\u00a0nota di R. Nunin), ha rammentato che il regime applicabile al caso di\u00a0specie dev&#8217;essere analogo a quello delle fattispecie discriminatorie,\u00a0concludendo che deve ritenersi sufficiente per il ricorrente provare\u00a0mediante presunzioni l&#8217;illegittima e reiterata stipulazione di contratti a\u00a0termine recanti non genuine esigenze straordinarie e temporanee, per\u00a0addossare all&#8217;amministrazione convenuta la prova dell&#8217;insussistenza\u00a0dell&#8217;abuso, e per far s\u00ec il ricorrente sia esonerato, sul fronte risarcitorio,\u00a0dalla costituzione in mora del datore e dalla prova di un danno\u00a0effettivamente subito. Va detto che la sentenza, di estrema significativit\u00e0\u00a0per l&#8217;affermazione del principio, ha finito per\u00f2 per arretrare notevolmente\u00a0sul piano pratico, nella parte in cui, nel dettare i parametri ai quali la\u00a0liquidazione del danno dovrebbe essere ancorata, ha indicato, in maniera\u00a0non certo coerente con le premesse, quale \u201ccriterio tendenziale\u201d quello di\u00a0cui all&#8217;art. 8, l. 604\/66 e dunque una soglia certamente penalizzante\u00a0rispetto a quella adottata da altre pronunce precedenti, che si erano\u00a0basate per esempio, sull&#8217;applicazione analogica del sistema indennitario\u00a0di cui all&#8217;art. 32 l. 183\/2010 o del criterio ex art. 18 St. l.24.<br \/>\n<strong>3. I condizionamenti della struttura del processo.<\/strong><br \/>\nNon si pu\u00f2 infine non accennare al fatto che, non solo la funzione\u00a0dissuasiva, ma la stessa effettivit\u00e0 della tutela, in generale, rischiano di\u00a0essere radicalmente compromesse da modifiche processuali che, sotto\u00a0dichiarati intenti di maggiore efficienza e celerit\u00e0 del processo decisionale,\u00a0finiscono per imbrigliare \u2013 quando non talvolta inibire \u2013 l\u2019opera di\u00a0accertamento del giudice.<br \/>\nAl discorso che segue occorre fare una premessa, per rammentare,\u00a0richiamando quanto gi\u00e0 evidenziato in apertura, che l\u2019ordinamento\u00a0europeo in materia di discriminazioni non impone affatto agli Stati\u00a0membri di introdurre procedimenti speciali attraverso i quali realizzare\u00a0l\u2019obiettivo di una tutela effettiva, dissuasiva e proporzionata: la normativa\u00a0di riferimento si limita infatti ad imporre l\u2019adozione di \u201cprocedure\u00a0adeguate\u201d(25), che prevedano cio\u00e8 un onere prova agevolato per il\u00a0ricorrente, con possibilit\u00e0 di ricorso alle presunzioni, che eventualmente\u00a0consentano alle associazioni portatrici dell\u2019interesse protetto, a seconda\u00a0del caso, di promuovere azione giudiziale o di esperire intervento adesivo\u00a0a supporto della vittima, che estendano la platea dei soggetti tutelati a\u00a0coloro che, pur non direttamente discriminati, abbiano subito\u00a0provvedimenti ritorsivi per essersi attivati a difesa del principio di pari<br \/>\nopportunit\u00e0 (per esempio, rendendo testimonianza a favore del collega\u00a0discriminato in una controversia che ha visto il datore di lavoro in veste di\u00a0convenuto), e tutte le ulteriori utilit\u00e0 che non \u00e8 qui possibile analizzare in\u00a0dettaglio.<br \/>\nIl giudizio, quale che sia il vestimento processuale dell\u2019azione, deve\u00a0tendere alla realizzazione dello scopo, come anche affermato in un\u00a0passaggio da Corte Giust. 10.7.2008, Centrum voor gelijkheid van kansen\u00a0en voor racismebestrijding c. Firma Feryn NV, causa C \u2013 54\/07(26),relativamente al divieto di discriminazione per razza ed \u00a0origine etnica:\u00a0\u201cL&#8217;art. 15 della direttiva 2000\/43 impone quindi agli Stati membri\u00a0l&#8217;obbligo di prendere nel loro \u00a0ordinamento giuridico provvedimenti\u00a0adeguati, idonei a raggiungere lo scopo della detta direttiva, e di<br \/>\ngarantire che tali provvedimenti possano essere effettivamente invocati\u00a0dinanzi ai giudici nazionali in modo che la tutela giurisdizionale sia\u00a0effettiva ed efficace\u201d.<br \/>\nDa ci\u00f2 deriva non solo che non necessariamente debbano essere\u00a0coniati procedimenti speciali se l\u2019ordinamento gi\u00e0 prevede delle forme\u00a0idonee, ma anche che \u2013 per contro \u2013 laddove fra gli strumenti procedurali\u00a0che l\u2019ordinamento contempla non ve ne sia nemmeno uno adeguato, in\u00a0tutto o anche solo in parte, nei termini imposti dalle direttive UE, si debba\u00a0concludere per la sussistenza di un difetto di conformit\u00e0 rispetto al livello\u00a0sovranazionale.<br \/>\nE la seconda ipotesi mi pare si sia decisamente avverata da\u00a0quando la riforma del mercato del lavoro attuata con la l. 92\/2012 ha\u00a0imposto, ogni qualvolta occorra impugnare un licenziamento invocando le\u00a0conseguenze ex art. 18 St.l., e dunque senza dubbio quando si intenda\u00a0far accertare la discriminatoriet\u00e0 del recesso datoriale, di introdurre la\u00a0domanda con il rito speciale di cui all\u2019art. 1, comma 47 e ss., della legge\u00a0citata.<br \/>\nRito ormai diffusamente ritenuto necessario e non alternativo a\u00a0quello ordinario ex art. 414 c.p.c., e nel quale, per giunta, non \u00e8\u00a0ammessa la proposizione di domande diverse da quelle fondate sui\u00a0medesimi fatti costitutivi del licenziamento.<br \/>\nChi osserva da pratico le fattispecie discriminatorie sa bene che la\u00a0vicenda discriminatoria non d\u00e0 quasi mai luogo ad una condotta\u00a0\u201cistantanea\u201d, che nasce e si esaurisce con il gesto del licenziamento, ma \u00e8\u00a0al contrario quasi sempre una \u201cstoria\u201d, complessa, che viene da lontano,\u00a0di multiforme violazione della dignit\u00e0 del soggetto portatore del fattore\u00a0protetto.<br \/>\nAttngendo, tanto per fare un esempio, alla fattispecie\u00a0recentemente affrontata da Trib. Pistoia, 8.9.2012, in Rivista italiana di\u00a0diritto del lavoro 2013, I, 25, e da App. Firenze 11.7.2013, n. 968 su un\u00a0caso di molestie sessuali \u201ccollettive\u201d disciplinato ratione temporis dalle\u00a0regole processuali antecedenti la riforma Fornero, la giovane occupata,<br \/>\ndopo un periodo di totale irregolarit\u00e0, con contratto atipico, ma con\u00a0iniziali prospettazioni di carriera, che poi viene licenziata per ragioni\u00a0disciplinari pretestuose a seguito del rifiuto di sottostare alle avances del\u00a0datore, alla fine di un percorso lavorativo funestato da attenzioni sessuali\u00a0indesiderate, da retrocessioni ritorsive, dall\u2019imposizione di lavoro\u00a0extraorario non retribuito, dall\u2019adibizione a lavori faticosi inconferenti\u00a0rispetto ai compiti pattuiti, dal tentativo di induzione alle dimissioni e da\u00a0altri illeciti gestionali volti a fiaccarne la volont\u00e0, deve essere messa in<br \/>\ngrado di rappresentare la propria vicenda nella sua interezza al giudice e\u00a0di domandare ogni necessario accertamento, al fine di ottenere una tutela\u00a0risarcitoria e ripristinatoria piena ed effettiva, senza dover frammentare\u00a0la domanda e gravarsi dell\u2019onere (non solo economico, ma anche\u00a0emotivo) di introdurre diversi giudizi, uno per il licenziamento, e (almeno)\u00a0un altro per tutto il resto.<br \/>\nE se, com&#8217;\u00e8 avvenuto nello specifico caso, quel datore di lavoro si \u00e8\u00a0rivelato un molestatore \u201cseriale\u201d, avendo tenuto il medesimo\u00a0comportamento nei confronti di pi\u00f9 dipendenti, ciascuna con la propria\u00a0personale storia di mortificazioni lavorative, magari esitata in maniera\u00a0diversa dal licenziamento, per esempio, per dimissioni, laddove ricorrano i\u00a0presupposti, dev\u2019essere consentita la riunione dei procedimenti avviati\u00a0con i singoli ricorsi individuali, per un pieno apprezzamento da parte del\u00a0giudice del reale grado di disvalore della condotta.<br \/>\nEd ancora, se fra le lavoratrici molestate ve ne sono alcune\u00a0certamente esistenti, ma non immediatamente individuabili, o che non\u00a0hanno avuto la forza per azionare i propri diritti, deve potersi dispiegare\u00a0l\u2019azione pubblica e autonoma della Consigliera (e il discorso \u00e8 analogo,\u00a0nel caso di licenziamento discriminatorio riferibile a fattori diversi dal\u00a0genere, per le associazioni legittimate), con possibilit\u00e0 di riunione o\u00a0trattazione congiunta con il primo giudizio, non solo ai fini del piano di\u00a0rimozione (che per la verit\u00e0, nel caso specifico, potrebbe anche non<br \/>\nessere soluzione percorribile), ma anche del risarcimento del danno\u00a0subito dall\u2019Ufficio jure proprio, a fronte di condotte che oltre ad incidere\u00a0pesantemente sulla sfera soggettiva di ciascuna vittima, sono, come\u00a0quella in discorso, idonee ad inficiare la capacit\u00e0 rappresentativa dell\u2019Ente\u00a0in relazione all\u2019interesse protetto e dunque ad indebolirne l\u2019efficacia di\u00a0azione a scapito dell\u2019intera collettivit\u00e0.<br \/>\nEcco la ragione per cui con l\u2019assolvimento dei bisogni sin qui\u00a0indicati, l\u2019imposizione del rito Fornero per l\u2019impugnativa di licenziamento\u00a0non mi pare per niente compatibile, per la pressoch\u00e9 totale preclusione\u00a0delle ipotesi ora esemplificate (27): nei casi pi\u00f9 articolati di licenziamento\u00a0discriminatorio, che rappresentano una parte niente affatto esigua, il\u00a0rischio \u00e8 dunque quello di non poter sottoporre alla cognizione del giudice\u00a0che uno spaccato parziale, frammentato, non correttamente messo a\u00a0fuoco, e dunque che non ci siano sin dalla proposizione della domanda le\u00a0condizioni adatte a giungere ad una tutela efficace, proporzionata e\u00a0dissuasiva.<br \/>\nNon rimane, rebus sic stantibus, che tentare di affermare(28), sotto\u00a0la guida del principio di interpretazione \u00a0conforme e dall\u2019affermazione del\u00a0primato del diritto europeo nella specifica materia, la perdurante \u00a0esperibilit\u00e0 per il licenziamento discriminatorio \u2013 ad onta della\u00a0formulazione letterale dell\u2019art. 1, comma 47, l. 92\/2012 &#8211; dei preesistenti\u00a0rimedi processuali speciali disegnati in attuazione delle direttive europee,\u00a0segnatamente quelli da ultimo convogliati attraverso l\u2019art. 28 d. lgs.\u00a0150\/2011 verso il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. e gi\u00e0\u00a0elencati sub \u00a7 1. Ci\u00f2, non potendosi ritenere compatibile con\u00a0l\u2019ordinamento UE una norma di diritto interno che, su una fattispecie\u00a0cruciale come quella del licenziamento, di fatto provoca una\u00a0sterilizzazione degli strumenti rimediali predisposti dal legislatore in\u00a0attuazione delle direttive comunitarie sui divieti di discriminazione. Il\u00a0percorso \u00e8 arduo, per l&#8217;incombenza dello spettro della inammissibilit\u00e0 e\u00a0cos\u00ec della decadenza prevista dall&#8217;art. 6, comma 2, l. 604\/1966 (cos\u00ec\u00a0come modificato dall&#8217;art. 32 l. 183\/2010 e dall&#8217;art. 1, comma 38, l.\u00a092\/2012), e del tutto desolante essendo, allo stato, il silenzio della\u00a0giurisprudenza, se si fa eccezione \u2013 per quanto consta \u2013 per un&#8217;isolata<br \/>\npronuncia di merito(29).<\/p>\n<p>1\u00a0V. invece, per alcune aperture dottrinali ad ulteriori funzioni del danno, G. Bonilini, Il\u00a0danno non patrimoniale, Milano, Giuffr\u00e9, 1983, 297 ss.; A. Di Majo, La tutela civile dei\u00a0diritti, Giuffr\u00e8, Milano, 2003, 173 ss.; A. Donati, Danno non patrimoniale e solidariet\u00e0,\u00a0Cedam, Padova, 2004, 82; C. Salvi, La responsabilit\u00e0 civile, Giuffr\u00e9, Milano, 37 ss.; C.<br \/>\nScognamiglio, Danno morale e funzione deterrente della responsabilit\u00e0 civile\u00bb, in Resp. civ.\u00a0prev. 2007, 2485 ss.; E. Navarretta, Funzioni del risarcimento e quantificazione dei danni\u00a0non patrimoniali, in Responsabilit\u00e0 civile, 2008, 505; P.G. Monateri \u2013 D. Gianti &#8211; L. Siliquini\u00a0Cinelli, Danno e risarcimento, in Trattato sulla responsabilit\u00e0 civile (diretto da P.G.\u00a0Monateri), Giappichelli, Torino, 2013.<br \/>\n2 V., esemplificativamente, Cass. 11.8.1998, n. 7905, Cass. 19.3.1999, n. 2561, Cass.\u00a04.6.2003, n. 8904; Cass. 18.11.2003, n. 16792; Cass. 28.5.2004, n. 10361.<\/p>\n<p>3 Per una approfondita riflessione sulla tradizionale e paradossale difficolt\u00e0 del diritto del\u00a0lavoro nell&#8217;affrontare la tematica del risarcimento del danno alla persona del lavoratore e sui\u00a0condizionamenti che ne sono derivati al diritto antidiscriminatorio \u201cdi prima generazione\u201d v.\u00a0R. Del Punta, Diritti della persona e contratto di lavoro, in Atti del Convegno Aidlass 31.3-\u00a01.4.2006, Giuffr\u00e8, 2007.<br \/>\n4 F. Malzani, Mobbing e tutela penale. Alla ricerca di convergenze parallele; in Rivista critica\u00a0di diritto del lavoro, 2009, 625 ss., in particolare sub nota 11, nonch\u00e9 A. Guariso, Ancora\u00a0sulle conseguenze del comportamento discriminatorio: nodi irrisolti anche dopo il D. Lgs.\u00a05\/10, in Rivista critica di diritto del lavoro privato e pubblico, 2009, p. 976<\/p>\n<p>5 Sulla non conformit\u00e0 ai prinicipi comunitari in tema di discriminazioni di genere del\u00a0massimale risarcitorio, v. anche Corte Giust. 2.8.1993, C \u2013 271\/91, Marshall c.\u00a0Southampton South West, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1994, II, 3.<br \/>\n6 In questo senso non pare condivisibile la ricostruzione di A. Guariso, I provvedimenti del\u00a0giudice, in M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, Giuffr\u00e8, Milano, 2007,\u00a0p. 603, secondo il quale l&#8217;introduzione di una tutela risarcitoria con funzione dissuasiva\u00a0rappresenterebbe per gli Stati membri una mera facolt\u00e0 e non un vincolo: il risarcimento \u00e8\u00a0certamente solo uno dei possibili mezzi di tutela, ma una volta designato e prescelto dallo\u00a0Stato membro come specifico strumento rimediale in attuazione della direttiva, non v&#8217;\u00e8\u00a0dubbio che debba assolvere le funzioni richieste da quest&#8217;ultima. In questo senso parrebbe\u00a0anche Corte Giust., 22-04-1997, C -180\/95, Draehmpaehl c. Urania Immobilienservice ohg,\u00a0in Il lavoro nella giurisprudenza, 1997, p. 639, con nota di D. Izzi.<\/p>\n<p>7 In generale, sul dovere di interpretazione conforme, v. le sentenze Corte Giust. 10.4.1984,\u00a0Von Colson e Kamann, C \u2013 14\/83, punti 26 e 28; 13.11.1990, Marleasing, C-106\/89, punto\u00a08; 10.3.2005, Nikoloudi, C-196\/02, punto 73, e 28.1.2010, Uniplex (UK), C-406\/08, punti\u00a045 e 46.<br \/>\n8 Per precedenti sul piano normativo, v. l&#8217;art. 2, comma 1, l. 117\/88 con il riconoscimento\u00a0dei danni anche non patrimoniali cagionati nell&#8217;esercizio di funzioni giudiziarie e della\u00a0responsabilit\u00e0 civile dei magistrati, l&#8217;art. 2, comma 1, l. 89\/2001 sull&#8217;equa riparazione in\u00a0caso di violazione del principio della ragionevole durata del processo, con la correlata\u00a0modifica dell&#8217;art. 373 c.p.c., l&#8217;art. 29, comma 9, l. 675\/96 (poi art. 15, comma 2, d. lgs.\u00a0196\/2003) sulla lesione alla privacy derivante da modalit\u00e0 illecite di trattamento dei dati\u00a0personali.<\/p>\n<p>9 V., rispettivamente, art. 34, comma 33, lett. b), ed art. 34, comma 34, lett. b), d. lgs.\u00a0150\/2011.<br \/>\n10 V. A. Guariso, I provvedimenti del giudice, cit., p. 603, nonch\u00e9, ivi, L. Curcio, Azioni in\u00a0giudizio ed onere della prova, p. 542.<\/p>\n<p>11 A meno che non si voglia leggere implicitamente la sussistenza dell&#8217;obbligo dalle\u00a0disposizioni che impongono, anche con riferimento alle discriminazioni indirette, la necessit\u00e0\u00a0di sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive, ma il percorso pare francamente arduo.<br \/>\n12 Cos\u00ec F. Amato, Azione individuale ed azione collettiva, in M. Barbera (a cura di), La\u00a0riforma delle istituzioni e degli strumenti delle politiche di pari opportunit\u00e0, in Nuove leggi\u00a0civili commentate, 2003, p. 760. Per alcune considerazioni sulla nozione di azione collettiva\u00a0in un&#8217;ipotesi non di genere v., recentemente, S. Borelli, Il diritto antidiscriminatorio nella\u00a0vicenda Fiat\/Fabbrica Italia Pomigliano (Fip) \u2013 Fiom, in Rivista critica di diritto del lavoro<br \/>\nprivato e pubblico, 2012, 369 ss. , criticando la nota ordinanza di Trib. Roma, III sez.\u00a0lavoro, 21.6.2012 sul caso Fabbrica Italia Pomigliano S.p.A.\/Fiom CGIL Nazionale.<\/p>\n<p>13 Per osservazioni sul tema, v. L. Curcio, Azioni in giudizio ed onere della prova, cit., p.\u00a0544.<\/p>\n<p>14 Sulla funzione dissuasiva del danno ex art. 37, comma 3, d. lgs. 198\/06 O. La Tegola,\u00a0Parit\u00e0 e non discriminazione per ragioni di genere, in F. Carinci \u2013 A. Pizzoferrato (a cura di),\u00a0Diritto del lavoro dell&#8217;Unione Europea, Utet, Torino, 2010, 460 ss.<\/p>\n<p>15 V., in origine, l&#8217;art. 4, comma 6, d. lgs. 215\/2003, e l&#8217;art. 4, comma 7, d. lgs. 216\/2003,\u00a0ed ora l&#8217;art. 28, comma 7, d. lgs. 150\/2011.<\/p>\n<p>16 Per alcune considerazioni sulle peculiari funzioni della pubblicazione, sia consentito\u00a0rinviare a L. Amoriello, La discriminazione di genere nella fase di accesso al lavoro alle\u00a0dipendenze della pa, nota a Trib. Prato, 10.9.2010, in Rivista critica di diritto del lavoro,\u00a02010, 1063.<\/p>\n<p>17 Per una generale trattazione sul tema, v. L. A. Scarano, La quantificazione del danno non\u00a0patrimoniale, Giappichelli, Torino, 2013.<\/p>\n<p>18 Nello stesso senso v. A. Guariso, Il diritto antidiscriminatorio tra solennit\u00e0 dei principi e\u00a0modestia dei rimedi, nota a Trib. Varese 2.7.2008, in Rivista critica di diritto del lavoro,\u00a0\u00a02008, 947 ss. Sulla necessit\u00e0 di non demandare unicamente al giudice l&#8217;individuazione di\u00a0rimedi sufficientemente dissuasivi v. dello stesso Autore, Ancora sulle conseguenze del\u00a0\u00a0comportamento discriminatorio: nodi irrisolti anche dopo il D. Lgs. 5\/10, cit., 975 ss.<br \/>\n19 Sul punto paiono condivisibili le conclusioni di P.G. Monateri \u2013 D. Gianti &#8211; L. Siliquini\u00a0Cinelli, Danno e risarcimento, cit., 146: \u201c[&#8230;] vi \u00e8 una funzione preventiva, dissuasiva,deterrente e punitiva, e come tale sociale, della r.c., dalla quale in nessun caso \u00e8 consentito\u00a0astrarre. Per muoversi coerentemente in questa direzione \u00e8 necessario riformulare un\u00a0coerente statuto della r.c. Capace di coordinare in modo efficiente l&#8217;ingiustizia del danno, i<br \/>\ncriteri di imputazione e le diverse modalit\u00e0 del danno risarcibile\u201d.<br \/>\n20 Gi\u00e0 citata sub n. 18, cui si rinvia per i riferimenti.<br \/>\n21 V. anche sub n. 12.<\/p>\n<p>22 V. L. Lazzeroni, Molestie e molestie sessuali: nozioni, regole, confini, in M. Barbera (a\u00a0cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, cit., 404.<br \/>\n23 Di rilievo, in relazione alle considerazioni sull&#8217;onere della prova contenute sub \u00a7 1 del\u00a0presente scritto, la considerazione secondo la quale: \u201c[&#8230;] Le condotte de quibus infatti,\u00a0come sopra descritte, realizzano condizioni di fatto obiettivamente idonee a determinare\u00a0nelle destinatarie delle condotte medesime, se non necessariamente l\u2019insorgenza di una\u00a0condizione qualificabile come malattia, comunque la causazione di una sofferenza la cui\u00a0esistenza nell\u2019an \u00e8 immediatamente apprezzabile in dipendenza della natura dei beni lesi e\u00a0delle caratteristiche della violazione (secondo una regola di giudizio non diversa da quella di\u00a0cui si fa abitualmente uso per legare una sofferenza personale ad un lutto)\u201d.<\/p>\n<p>24 Per un riferimento all&#8217;indennit\u00e0 ex art. 32 l. 183\/2010 v., anche pi\u00f9 recentemente, Cass.\u00a012.1.2015, n. 262.<br \/>\n25 V., ad esempio, i considerando nn. 28 e 29 dir. 2006\/54 sull\u2019attuazione del principio di\u00a0parit\u00e0 di genere.<br \/>\n26 In Rivista giuridica del lavoro, 2008, II, 788, con nota di D. Izzi.<\/p>\n<p>27 Si segnala Trib. Pisa [ord.], sez. lavoro, 9.9.2014, inedita per quanto consta, che ha\u00a0ammesso l&#8217;intervento adesivo della Consigliera in un procedimento introdotto da una\u00a0lavoratrice con rito Fornero, ma al contempo escludendo l&#8217;accessibilit\u00e0 per la parte pubblica\u00a0dell&#8217;azione ex l. 92\/2012 come sostituto processuale della lavoratrice o del lavoratore\u00a0interessati o con modalit\u00e0 che comportino l&#8217;estensione dell&#8217;oggetto del decidere.<\/p>\n<p>28 Per alcune ricostruzioni v. A. Guariso, Legge Fornero n. 92 del 2012: le novit\u00e0 processuali\u00a0(in www.studiodirittelavoro.it), nonch\u00e9 recentemente, E. Tarquini, La discriminazione sul\u00a0lavoro e la tutela giudiziale, Giuffr\u00e9, 2015, 82 ss.<\/p>\n<p>29 V. Trib. Pistoia (ord.), 13 ottobre 2013, inedita, nella quale, nell\u2019accogliere il ricorso ex<br \/>\nart. 700 c.p.c. di una lavoratrice licenziata in stato di gravidanza per la reintegrazione nel\u00a0posto di lavoro, il Tribunale ha ritenuto possibile l\u2019introduzione della successiva fase di\u00a0merito attraverso il procedimento speciale ex art. 36 d. lgs. 198\/06, anzich\u00e9 con il rito\u00a0Fornero: \u201cRappresenta dato notorio che la tutela giudiziaria contro le discriminazioni di\u00a0genere \u00e8 molto pi\u00f9 ampia e vasta ai sensi dell\u2019art. 18, nuovo testo, l. 300\/70. Anzi, peculiari<br \/>\nprocedure (di cui agli artt. 36 ss. codice p.o.) posseggono una originale struttura che\u00a0nemmeno esclude la fase di urgenza [\u2026]. Proprio in ragione dei profili discriminatori in\u00a0precedenza trattati, la distinzione e l\u2019autonomia processuale fra domande e riti si mostra del\u00a0tutto evidente\u201d.<\/p>\n<p>Lisa Amoriello<br \/>\nUniversit\u00e0 di Pisa<\/p>\n<p>WP C.S.D.L.E. &#8220;Massimo D&#8217;Antona&#8221; .IT &#8211; 264\/2015<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; 1. Le indicazioni a livello UE e il diritto positivo interno.\u00a0I riflessi sull&#8217;onere della prova e sui criteri di\u00a0liquidazione.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":225,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[10],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Alla ricerca della dissuasivit\u00e0. Il difficile percorso di affermazione dei principi UE in tema di danno non patrimoniale da discriminazione. 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