{"id":2106,"date":"2024-10-18T09:28:44","date_gmt":"2024-10-18T07:28:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=2106"},"modified":"2024-10-18T14:12:15","modified_gmt":"2024-10-18T12:12:15","slug":"discriminazione-disabilita-tribunale-di-latina-ordinanza-del-29-giungo-2023","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2024\/10\/18\/discriminazione-disabilita-tribunale-di-latina-ordinanza-del-29-giungo-2023\/","title":{"rendered":"Discriminazione disabilit\u00e0, Tribunale di Latina, ordinanza del 29 giugno 2023"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\">IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">I SEZIONE CIVILE<\/p>\n\n\n\n<p>in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto, sciogliendo la riserva assunta all\u2019udienza del 18\/06\/2023, ha pronunciato la seguente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">ORDINANZA<\/p>\n\n\n\n<p>sul ricorso proposto ai sensi dell\u2019art. 702-bis c.p.c. da<\/p>\n\n\n\n<p>[OMISSIS], nella qualit\u00e0 di genitori esercenti la responsabilit\u00e0 genitoriale sulla figlia minore [OMISSIS], e [OMISSIS], quale genitore esercente la responsabilit\u00e0 genitoriale sul figlio minore [OMISSIS], elettivamente domiciliati in via Carducci n.7 &#8211; Latina presso lo studio degli avv.ti Tiziana AGOSTINI e DI CIOLLO GIOVANNI, dai quali sono rappresentati e difesi, giusta procura apposta in calce al ricorso;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">RICORRENTE<\/p>\n\n\n\n<p>nei confronti di<\/p>\n\n\n\n<p>REGIONE LAZIO &#8211; C.F.\/P.I. 80143490581, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Vico I Santorre di Santarosa n. 7 &#8211; Fondi (LT) presso lo studio dell\u2019avv. Valeria La Rocca e rappresentata e difesa dall\u2019avv. Rita SANTO, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">RESISTENTE<\/p>\n\n\n\n<p>ed iscritto al n. 1055 R.G. cont. 2023.<\/p>\n\n\n\n<p>* * *<\/p>\n\n\n\n<p>1. Con ricorso ex art. 702-bis del 20\/02\/2023, [OMISSIS], esercenti la responsabilit\u00e0 genitoriale sulla figlia minore [OMISSIS] e [OMISSIS], esercente la responsabilit\u00e0 genitoriale sul figlio minore [OMISSIS],<\/p>\n\n\n\n<p>premesso che:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la minore [OMISSIS] \u00e8 affetta da handicap in condizioni di gravit\u00e0 e la diagnosi evidenzia una sindrome di down, disturbo spettro autistico e disabilit\u00e0 intellettiva con compromissione della comunicazione;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il minore [OMISSIS] \u00e8 anch\u2019egli affetto da handicap in condizione di gravit\u00e0 per ritardo mentale di gravit\u00e0 media, sindrome di down e sordit\u00e0 neurosensoriale;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; entrambi sono iscritti alla scuola [OMISSIS] di Latina, frequentanti rispettivamente la classe quinta e la classe quarta, e destinatari dell\u2019assistenza di sostegno e, dall\u2019anno scolastico 2020\/2021, dell\u2019assistenza sensoriale uditiva, volta a facilitare la comunicazione, l\u2019autonomia, l\u2019apprendimento, l\u2019integrazione e la relazione tra lo studente e la famiglia, la scuola e il gruppo classe nonch\u00e9 a rendere accessibili e fruibili i contenuti didattici attraverso l\u2019uso di strumenti e metodologie finalizzati a compensare il deficit sensoriale e realizzare l\u2019inclusione scolastica;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la Regione Lazio ha previsto l\u2019ulteriore misura della C.A.A. (Comunicazione Aumentativa e Alternativa), agli stessi minori riconosciuta a partire dall\u2019anno scolastico 2020\/2021;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; gli stessi minori sono risultati aggiudicatari d\u2019ufficio della misura dell\u2019assistenza sensoriale uditiva per un orario pari a 13 ore settimanali, [OMISSIS], e 10 ore settimanali, [OMISSIS];<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; per l\u2019anno scolastico 2022\/2023, a fronte della determinazione della Direzione Regionale Istruzione Formazione e Lavoro n. G07959 del 17\/06\/2022 &#8211; con cui sono state approvate le Linee di Indirizzo per la realizzazione dell\u2019integrazione scolastica attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con disabilit\u00e0 nella comprensione e produzione del linguaggio, anno scolastico 2022\/2023 &#8211; \u00e8 stata presentata, nell\u2019interesse dei predetti minori, la domanda di assistenza C.A.A., allegando tutta la documentazione necessaria redatta dagli enti competenti, da cui risultavano i progressi dagli stessi raggiunti sia sul piano delle competenze comunicative sia sul piano d\u2019inserimento nel contesto di classe proprio grazie all\u2019ausilio della C.A.A.;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la Regione Lazio ha comunicato l\u2019elenco degli alunni destinatari della misura integrativa ed esclusi, tra i quali non comparivano i minori [OMISSIS] e [OMISSIS] e, a fronte delle richieste di chiarimenti, lo stesso ente ha rappresentato il carattere alternativo dell\u2019assistenza sensoriale uditiva rispetto alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.), e pertanto, risultando gi\u00e0 destinatari dell\u2019assistenza sensoriale uditiva, che non avrebbero potuto usufruire anche della C.A.A., sebbene in precedenza avessero usufruito di entrambe;<\/p>\n\n\n\n<p>considerato che:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; stante la natura di diritto assoluto riconosciuto al diritto all\u2019istruzione dello studente disabile, il ruolo rivestito dalla C.A.A. nel percorso educativo e di sviluppo dei minori e l\u2019esistenza dei presupposti normativi previsti per il riconoscimento delle misure di assistenza sensoriale uditiva e della C.A.A., la condotta tenuta dall\u2019amministrazione sarebbe risultata arbitraria, contraddittoria, discriminatoria e illegittima;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; che la medesima condotta integrerebbe, in particolare, gli estremi di una discriminazione tanto diretta (consistente nel trattare meno favorevolmente il soggetto che in passato, a parit\u00e0 di condizioni, \u00e8 stato trattato pi\u00f9 favorevolmente), quanto indiretta (laddove, pur restando costante ed immutata l\u2019offerta formativa ed il complesso di misure adottate per i normodotati, per i soggetti disabili, ancorch\u00e9 non siano venuti meno fattori menomanti fisici e psichici, l\u2019offerta formativa subirebbe una profonda contrazione, determinando una grave menomazione nel suo percorso di sviluppo educativo e sociale);<\/p>\n\n\n\n<p>hanno chiesto:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cIn via cautelare ed urgente: \u2022 Ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ordinare all\u2019amministrazione resistente di attribuire a entrambi i minori la misura della C.A.A. (comunicazione alternativa aumentativa), nella misura di otto ore settimanali, da cumulare alle altre misure gi\u00e0 approntate, al fine di neutralizzare la condotta discriminatoria tenuta dall\u2019amministrazione ai sensi dell\u2019art. 5 d.lgs. n. 150\/2011. \u2022 In ogni caso, adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare in via cautelare il diritto dei ricorrenti a non essere discriminati anche, occorrendo, previa disapplicazione degli atti ritenuti ostativi all\u2019attuazione dei diritti qui rivendicati. Nel merito: \u2022 Accertare il diritto dei ricorrenti a ottenere, cumulativamente alle misure assistenziali gi\u00e0 approntate, la C.A.A., in misura pari a otto ore settimanali; \u2022 Accertare la condotta discriminatoria dell\u2019amministrazione regionale resistente posta in essere nei confronti dei minori per cui si ricorre ai sensi della l. n. 67\/2006 e, per l\u2019effetto, ai sensi dell\u2019art. 28, co. 5, d.lgs. n. 150\/2011, ordinare all\u2019amministrazione resistente la cessazione della condotta discriminatoria pregiudizievole, ordinando, al fine di evitarne la reiterazione per i prossimi a.s., la predisposizione di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine stabilito dal Giudice adito; \u2022 Ai sensi dell\u2019art. 28, co. 5-6, d.lgs. n. 150\/2011, condannare l\u2019amministrazione resistente al risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi in misura pari a \u20ac 990 mensili per ogni mese in cui non \u00e8 stata attribuita la misura della C.A.A. per il corrente anno scolastico, a far data dal mese di settembre 2022 fino al termine delle attivit\u00e0 didattiche, 30 giugno 2023, e quindi, per un massimo di 10 mesi per allievo, che ammontano al massimo a \u20ac 9.900 cadauno, fatta salva diversa quantificazione del giudice adito; \u2022 Ai sensi dell\u2019art. 28, co. 7, d.lgs. n. 150\/2011, ordinare la pubblicazione della sentenza di accoglimento su un quotidiano di tiratura nazionale a spese della parte resistente; Con favore di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>2. Fissata con decreto udienza per la discussione del ricorso, si \u00e8 costituita in giudizio la Regione Lazio, che ha confermato il riconoscimento anche per l\u2019a.s. 2022\/2023 dell\u2019assistenza sensoriale uditiva ed il mancato riconoscimento dell\u2019assistenza alla C.A.A., sebbene riconosciute negli anni scolastici precedenti (2020\/2021 e 2021\/2022), ci\u00f2 che sarebbe stato motivato dal fatto che le Linee di indirizzo regionali in materia non prevedevano conferme d\u2019ufficio e che tali misure hanno in comune l\u2019obiettivo di superare la problematica legata alla carenza di linguaggio e che nell\u2019ambito della uditiva tra le metodologie \u00e8 possibile far riferimento anche ad un utilizzo di tecniche di Comunicazione Aumentativa Alternativa, rappresentando inoltre di essersi resa disponibile a valutare una possibile integrazione delle ore di assistenza sensoriale uditiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Ha altres\u00ec dedotto che non avendo ricevuto alcun riscontro sul punto, con nota, protocollo n. 336822, del 27\/03\/2023 ha assegnato, limitatamente all\u2019anno scolastico in corso, n.8 ore a settimana per il servizio di C.A.A., ad integrazione della misura gi\u00e0 disposta, chiedendo, pertanto, il rigetto delle domande dei ricorrenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Nelle more del giudizio, a fronte della richiesta in ricorso del provvedimento cautelare d\u2019urgenza di cui all\u2019art. 700 c.p.c., con ordinanza del 12\/04\/2023, rilevata l\u2019esistenza della nota suddetta, \u00e8 stata dichiarata cessata la materia del contendere sull\u2019istanza per provvedimento d\u2019urgenza proposta in corso di causa.<\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019esito dell\u2019udienza del 18\/06\/2023, il g.i. si \u00e8 riservato di provvedere.<\/p>\n\n\n\n<p>3. In via preliminare, pare utile osservare come sussista la piena giurisdizione del giudice ordinario in merito all\u2019oggetto del presente giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p>In tema di sostegno all\u2019alunno diversamente abile, la giurisdizione si radica diversamente, spettando al giudice amministrativo laddove la doglianza formulata nei confronti della pubblica amministrazione scolastica attenga alla fase precedente la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e al giudice ordinario qualora riguardi la fase successiva alla stessa.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisdizione, dunque, si radica diversamente &#8211; spettando ora al giudice ordinario ora a quello amministrativo &#8211; a seconda della doglianza formulata nei confronti della pubblica amministrazione scolastica. Questa Suprema Corte ha statuito, infatti, che le controversie concernenti la declaratoria della consistenza dell&#8217;insegnamento di sostegno afferenti alla fase che precede la redazione del piano educativo individualizzato sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c), atteso che, in tale fase, sussiste ancora, in capo all&#8217;amministrazione scolastica, il potere discrezionale, espressione dell&#8217;autonomia organizzativa e didattica, di individuazione della misura pi\u00f9 adeguata al sostegno, il cui esercizio \u00e8 precluso, invece, dalla successiva formalizzazione del piano suddetto, che determina il sorgere dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di garantire il supporto per il numero di ore programmato ed il correlato diritto dell&#8217;alunno disabile all&#8217;istruzione come pianificata, nella sua concreta articolazione, in relazione alle specifiche necessit\u00e0 dell&#8217;alunno stesso (Cass., Sez. Un., n. 5060 del 28\/02\/2017). Parimenti, spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33 come inciso dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale (ora ai sensi ai sensi dell&#8217;art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c)), le controversie nelle quali si censurino i provvedimenti adottati dalla P.A. nell&#8217;esercizio di poteri autoritativi e discrezionali in materia di servizio di sostegno scolastico a favore di minori diversamente abili, come nell&#8217;ipotesi in cui si chieda l&#8217;aumento del numero delle ore di supporto concesse al minore e si metta in discussione la correttezza del potere amministrativo esercitato nell&#8217;organizzazione del servizio (Cass., Sez. Un., n. 7103 del 25\/03\/2009; Cass., Sez. Un., n. 1144 del 19\/01\/2007; analogamente, Cass., Sez. Un., n. 3058 del 09\/02\/2009, in ordine alla cognizione della domanda proposta nei confronti del Comune da un alunno portatore di handicap, al fine di far dichiarare il diritto al trasporto gratuito dalla propria abitazione alla scuola; Cass., Sez. Un., n. 17664 del 19\/07\/2013, in ordine alla domanda di condanna di un Comune all&#8217;esecuzione di interventi edilizi per l&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche impeditive dell&#8217;accesso ai locali scolastici di minori diversamente abili). Al contrario, questa Suprema Corte ha statuito che, una volta approvato il &#8220;piano educativo individualizzato&#8221;, definito ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 tale piano obbliga l&#8217;amministrazione scolastica a garantire il sostegno all&#8217;alunno in situazione di handicap per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l&#8217;entit\u00e0 in ragione delle risorse disponibili; conseguentemente, la condotta dell&#8217;amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunit\u00e0 nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell&#8217;offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario (Cass., Sez. Un., n. 25011 del 25\/11\/2014; Cass., Sez. Un., n. 9966 del 20\/04\/2017; Cass., Sez. Un., n. 25101 del 08\/10\/2019) (cfr. parte motiva Cass. civ., Sez. Un., 28\/01\/2020, (ord.) n. 1870).<\/p>\n\n\n\n<p>Va sul punto richiamato anche il principio di diritto, cristallizzato in un recente intervento a Sezioni Unite, alla stregua del quale: La predisposizione di un piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanit\u00e0 pubblica, che abbia indicato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell&#8217;alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, priva l&#8217;amministrazione scolastica del potere discrezionale di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsit\u00e0 delle risorse disponibili per il servizio, la misura del supporto integrativo come individuato dal detto piano. L&#8217;Amministrazione ha, di conseguenza, il dovere di assicurare l&#8217;assegnazione, in favore dell&#8217;alunno interessato, del personale docente specializzato, anche ricorrendo all&#8217;attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti-alunni. Ove si verifichi l&#8217;omissione o l&#8217;insufficienza nell&#8217;apprestamento, da parte dell&#8217;amministrazione scolastica, della sua attivit\u00e0 doverosa si configura la contrazione di un diritto fondamentale del disabile che si concretizza, ove non sia accompagnata da una equivalente contrazione dell&#8217;offerta formativa riservata agli alunni normodotati, in una discriminazione indiretta, vietata dall&#8217;art. 2, l. n. 67 del 2006, per tale intendendosi pure il comportamento omissivo della P.A. preposta all&#8217;organizzazione del servizio scolastico che metta la bambina od il bambino con disabilit\u00e0 in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni. La giurisdizione in materia spetta, pertanto, al giudice ordinario, senza che il ricorrente debba esplicitamente dedurre nella sua domanda di tutela l&#8217;esistenza di un comportamento discriminatorio dell&#8217;amministrazione interessata\u201d (Cass. civ., sez. un., 08\/10\/2019, n. 25101).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019approvazione del Piano educativo individualizzato comporta, dunque, la consumazione del potere autoritativo dell\u2019amministrazione scolastica, con conseguente devoluzione alla cognizione del giudice ordinario delle controversie relative all\u2019omesso riconoscimento delle ore individuate nel P.E.I. per l\u2019assistenza alla comunicazione (obbligatoria ai sensi dell\u2019art. 13, comma 3, L. 104\/1992).<\/p>\n\n\n\n<p>4. La disamina della questione che viene in rilievo nel caso di specie rende necessario un excursus sulla normativa nazionale ed internazionale vigente in materia.<\/p>\n\n\n\n<p>Il diritto all\u2019istruzione rientra a pieno titolo nel novero dei diritti fondamentali della persona, a tutela del quale \u00e8 apprestata tutela multi livello.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul piano delle fonti sovranazionali e convenzionali, l\u2019art. 24 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilit\u00e0 adottata a New York in data 13\/12\/2006 (ratificata con legge del 03\/03\/2009 n.18) prevede il riconoscimento da parte degli Stati del diritto all\u2019educazione delle persone con disabilit\u00e0, stabilendo, senza discriminazione alcuna e su una base necessariamente egualitaria, l\u2019integrazione scolastica a tutti i livelli ed offrendo possibilit\u00e0 di istruzione ed assicurando altres\u00ec la non esclusione dal sistema di educazione generale a causa della disabilit\u00e0 e l\u2019accesso all\u2019istruzione primaria e secondaria, ricevendo a tali fini il sostegno necessario.<\/p>\n\n\n\n<p>Il diritto all\u2019istruzione trova riconoscimento anche nell\u2019art. 26 della Dichiarazione Universale dei diritti dell\u2019uomo, nell\u2019art. 2, protocollo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell\u2019Uomo (C.E.D.U.) e nell\u2019art. 14 della Carta di Nizza (a cui, come si evince dall\u2019art. 6 del T.U.E., \u00e8 stato attribuito valore pari a quello dei Trattati UE) nonch\u00e9, sul piano nazionale, nell\u2019art. 34 Cost. e nell\u2019art. 38 Cost., il cui terzo comma, declinando il principio di uguaglianza in senso sostanziale previsto in via generale dall\u2019art. 3, comma secondo, Cost., prevede che \u201cgli inabili e i minorati hanno diritto all\u2019educazione ed all\u2019avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella legislazione ordinaria, il diritto all\u2019istruzione delle persone diversamente abili trova il proprio sostegno normativo primario nell\u2019art. 12 della L. 104\/1992, che garantisce il diritto all\u2019educazione e all\u2019istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 3. L&#8217;integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialit\u00e0 della persona handicappata nell&#8217;apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L&#8217;esercizio del diritto all&#8217;educazione non pu\u00f2 essere impedito da difficolt\u00e0 di apprendimento n\u00e9 di altre difficolt\u00e0 derivanti dalle disabilit\u00e0 connesse all&#8217;handicap. 5. All\u2019individuazione dell\u2019alunno come persona handicappata ed all\u2019acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unit\u00e0 sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell&#8217;insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell&#8217;alunno e pone in rilievo sia le difficolt\u00e0 di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilit\u00e0 di recupero, sia le capacit\u00e0 possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. 6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unit\u00e0 sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l&#8217;influenza esercitata dall&#8217;ambiente scolastico\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>A tal fine, l\u2019art. 13, comma 3, della legge richiamata stabilisce che \u201cnelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l\u2019obbligo per gli enti locali di fornire l\u2019assistenza per l\u2019autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivit\u00e0 di sostegno mediante l\u2019assegnazione di docenti specializzati\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La legge n. 208\/2015 (art. 1, comma 947), a decorrere dal 01\/01\/2016, ha attribuito alle Regioni le funzioni relative all\u2019assistenza per l\u2019autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilit\u00e0 fisiche e\/o sensoriali e relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilit\u00e0 o in situazioni di svantaggio.<\/p>\n\n\n\n<p>Va precisato che, diversamente dall\u2019insegnante di sostegno, cui spetta una contitolarit\u00e0 nell\u2019insegnamento, l\u2019assistente alla comunicazione svolge un\u2019attivit\u00e0 di supporto materiale individuale, avulsa dall\u2019attivit\u00e0 didattica propriamente intesa, atteso che \u00e8 volta ad assicurare la piena integrazione e la partecipazione alle attivit\u00e0 scolastiche e formative degli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.<\/p>\n\n\n\n<p>5. Ci\u00f2 precisato, con determinazione n. G04626 del 15\/04\/2022 la Regione Lazio ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione dell\u2019integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilit\u00e0 sensoriale visiva e uditiva per l\u2019anno scolastico 2022\/2023, prevedendo all\u2019art. 3.2.1. la conferma d\u2019ufficio delle misure di integrazione per gli alunni, gi\u00e0 destinatari nel precedente anno scolastico di interventi di assistenza sensoriale uditiva e visiva e che frequentino i servizi scolastici sul territorio regionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, tale forma di assistenza \u00e8 stata confermata d\u2019ufficio, sussistendone i relativi presupposti, anche per i minori parti del presente giudizio, affetti l\u2019una da sindrome di down con cardiopatia congenita, disturbo spettro autistico e disabilit\u00e0 intellettiva e l\u2019altro da sindrome di down con disabilit\u00e0 intellettiva di grado medio, assenza di linguaggio verbale e ipoacusia neurosensoriale profonda bilaterale.<\/p>\n\n\n\n<p>Con determinazione n. GO7959 del 17\/06\/2022 la Regione Lazio ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione dell\u2019integrazione scolastica attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con disabilit\u00e0 nella comprensione e produzione del linguaggio, anno scolastico 2022\/2023, escludendo la conferma d\u2019ufficio e richiedendo, ai fini del riconoscimento della stessa, la sussistenza di determinati requisiti, quali a) l\u2019iscrizione ad un Istituto Educativo\/Scolastico\/Formativo (pubblico o paritario) presente sul territorio Regionale del Lazio; b) Certificazione Legge 104; c) certificato di Integrazione scolastica che prevede espressamente e specificatamente la necessit\u00e0 del servizio C.A.A.; d) relazione sintetica sull\u2019uso della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) ai fini dell\u2019integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilit\u00e0 nella comprensione e nella produzione del linguaggio\u201d (come da Allegato 1 alla Det. n. G07012 del 31 maggio 2022) redatta dalla ASL e relativi TSMREE, quando nel CIS \u00e8 richiesto il servizio di assistenza alla CAA per l\u2019allievo.<\/p>\n\n\n\n<p>Pur sussistendo tali requisiti in capo ai soggetti interessati, come risulta dai documenti versati in atti, l\u2019assistenza del servizio C.A.A. non \u00e8 stata riconosciuta dalla Regione Lazio, in ragione di un\u2019asserita alternativit\u00e0, affermando che \u201cin merito alla vostra richiesta si informa che gli allievi [OMISSIS] e [OMISSIS] si evidenzia che \u00e8 gi\u00e0 attiva l\u2019assistenza sensoriale uditiva, pertanto, si chiede di indicare di quale delle due assistenze si intende usufruire per le esigenze legate al linguaggio\u201d (cfr. all. 12).<\/p>\n\n\n\n<p>A tal proposito, si osserva come nelle linee di indirizzo richiamate non era prevista alcuna alternativit\u00e0, in quanto l\u2019art. 4 \u201celementi di innovativit\u00e0\u201d delle linee di indirizzo relative all\u2019assistenza C.A.A., prevede che \u201cLa Regione Lazio, da sempre impegnata a garantire la realizzazione dell\u2019integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilit\u00e0, nell\u2019ottica della massima integrazione ed inclusione ha inteso arricchire gli interventi che vengono gi\u00e0 erogati in favore degli alunni con deficit sensoriali e di quelli psicofisici, affiancando operatori esperti anche ad alunni con disabilit\u00e0 nella comprensione\/produzione del linguaggio e che diversamente subirebbero un isolamento dal gruppo classe per le difficolt\u00e0 comunicative, attraverso l\u2019erogazione del servizio di C.A.A. &#8211; Comunicazione Aumentativa Alternativa\u201d, ben potendo, peraltro, accadere, come nel caso di specie, che un bambino diversamente abile presenti sia deficit sensoriali o psicofisici che disabilit\u00e0 nella comprensione\/produzione del linguaggio.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019assenza di previsione di una alternativit\u00e0 in caso di pluridisabilit\u00e0 trova conferma nella circostanza per cui tale assistenza \u00e8 stata riconosciuta, unitamente all\u2019assistenza sensoriale uditiva, a partire dall\u2019anno scolastico 2020\/2021 e confermata per l\u2019anno scolastico 2021\/2022.<\/p>\n\n\n\n<p>A ci\u00f2 si aggiunga che, nelle linee di indirizzo per la realizzazione dell\u2019integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilit\u00e0 sensoriale e uditiva, anno scolastico 2022\/2023, l\u2019art. 5 &#8211; \u201cTipologia di interventi\u201d prevede la possibilit\u00e0 per gli alunni sordi o ipoacusici di richiedere l\u2019assistenza alla comunicazione, volta a sopperire alla funzione comunicativa la cui compromissione, se non supportata, pu\u00f2 causare difficolt\u00e0 e svantaggi nel processo di apprendimento, nell\u2019integrazione e nella socializzazione. Tra i diversi metodi di trattamento previsti (lingua italiana dei segni, il bimodale e l\u2019oralista) non si annovera la Comunicazione Aumentativa Alternativa, per tale intendendosi lo studio\/ricerca e la pratica clinica ed educativa che, attraverso tecniche, metodi e strumenti, prova a compensare la disabilit\u00e0 comunicativa temporanea o permanente, le limitazioni nelle attivit\u00e0 e le restrizioni alla partecipazione di persone con severi disturbi nella produzione del linguaggio, della parola e\/o della comprensione (cfr. art. 3 linee di indirizzo per la realizzazione dell\u2019integrazione scolastica attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con disabilit\u00e0 nella comprensione e produzione del linguaggio, anno scolastico 2022-2023).<\/p>\n\n\n\n<p>Questo dato porta ad escludere che le due forme di assistenza fossero state originariamente concepite come tra loro alternative.<\/p>\n\n\n\n<p>Ulteriore conferma si rinviene nelle nuove linee di indirizzo per la realizzazione dell\u2019integrazione scolastica, anche attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.), in favore degli alunni con disabilit\u00e0 sensoriale visiva, uditiva e nella comprensione e produzione del linguaggio per l\u2019anno scolastico 2023-2024, approvate con Determinazione della Regione Lazio n. G07784 del 06\/06\/2023.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, l\u2019art. 3 \u201cTipologia di interventi\u201d recita: \u201cNei casi di pluridisabilit\u00e0, eventuali contestuali richieste di assistenza sensoriale uditiva e di assistenza C.A.A. sulla base di adeguata documentazione medica, la Regione Lazio, con il presente provvedimento, prevede che: &#8211; in caso di sensoriale uditiva e CAA potr\u00e0 essere presentata domanda per uno solo dei due servizi (sensoriale uditiva o C.A.A.) in quanto la metodica di C.A.A. utile a migliorare ulteriormente la comprensione e produzione del linguaggio potr\u00e0 essere utilizzata all\u2019interno della stessa assistenza sensoriale uditiva. Nel caso di allievi rientranti nella Casistica di riconferma il monte ore per l\u2019anno scolastico 2023\/24 non potr\u00e0 superare in totale le ore di assistenza gi\u00e0 assegnate complessivamente nell\u2019anno scolastico 2022\/23, esclusivamente fino a completamento del ciclo scolastico in corso. Il cambiamento di ciclo scolastico interromper\u00e0 la fase di riconferma e pertanto, in tal caso, dovranno essere ripresentate le Istanze ordinarie alla luce di quanto sopra detto\u201d, prevedendo, in caso di pluridisabilit\u00e0, l\u2019effettuazione di una scelta tra i due servizi (sensoriale uditiva o C.A.A.), diversamente dalle precedenti linee di indirizzo in materia.<\/p>\n\n\n\n<p>Ne deriva che, a fronte della mancata previsione di un\u2019alternativit\u00e0 tra le due forme di assistenza, della sussistenza nel caso concreto dei requisiti di accesso richiesti per l\u2019assistenza C.A.A. (cfr. art. 6 \u201cDestinatari assistenza C.A.A. e requisiti di accesso\u201d linee di indirizzo per la realizzazione dell\u2019integrazione scolastica attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con disabilit\u00e0 nella comprensione e produzione del linguaggio, anno scolastico 2022-2023), della necessit\u00e0 della C.A.A. ai fini dell\u2019inclusione scolastica riconosciuta nei piani educativi individualizzati dei minori e nella documentazione sanitaria in atti, anche alla luce dei notevoli miglioramenti registratisi nell\u2019inclusione scolastica degli alunni, del riconoscimento dell\u2019assistenza alla C.A.A., avvenuto nelle more dell\u2019anno scolastico, la condotta posta in essere dalla Regione Lazio di non riconoscere l\u2019assistenza C.A.A. fino a marzo 2023, senza giustificato motivo e a condizioni immutate, integra gli estremi di una discriminazione indiretta.<\/p>\n\n\n\n<p>6. A tal proposito, la legge 67\/2006, finalizzata alla piena attuazione del principio di parit\u00e0 di trattamento e delle pari opportunit\u00e0 nei confronti delle persone con disabilit\u00e0, definisce all\u2019art. 2 quale condotta discriminatoria indiretta una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilit\u00e0 in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto concerne l\u2019onere probatorio, va osservato, con la giurisprudenza di legittimit\u00e0, come in tema di discriminazione indiretta nei confronti di persone con disabilit\u00e0 ai sensi della legge n. 67 del 2006, l&#8217;art. 28, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011 (disposizione speciale rispetto all&#8217;art. 2729 c.c.) realizza un&#8217;agevolazione probatoria mediante lo strumento di una parziale inversione dell&#8217;onere della prova: l&#8217;attore deve fornire elementi fattuali che, anche se privi delle caratteristiche di gravit\u00e0, precisione e concordanza, devono rendere plausibile l&#8217;esistenza della discriminazione, pur lasciando comunque un margine di incertezza in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie discriminatoria; il rischio della permanenza dell&#8217;incertezza grava sul convenuto, tenuto a provare l&#8217;insussistenza della discriminazione una volta che siano state dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, in quanto non erano stati forniti &#8211; dai genitori di un minore affetto da autismo, che avevano lamentato l&#8217;applicazione della terapia ABA, &#8220;Applied behaviour intervention&#8221;, in misura inferiore al numero di ore necessarie &#8211; elementi di una situazione di svantaggio, discriminatoria, rispetto a soggetti non disabili) (Cass. civ., sez. III, 28\/03\/2022, n.9870).<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 precisato, ove il piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso determinante di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanit\u00e0 pubblica, abbia indicato il numero delle ore necessarie per il sostegno scolastico o per l\u2019assistenza alla comunicazione (anch\u2019essa obbligatoria ai sensi dell\u2019art. 13 della legge 104\/1992) dell&#8217;alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, l&#8217;amministrazione scolastica non ha potere discrezionale capace di rimodulare o di sacrificare, a causa della scarsit\u00e0 delle risorse disponibili per il servizio, la misura di quel supporto integrativo cos\u00ec come individuato dal piano.<\/p>\n\n\n\n<p>Essa ha piuttosto il dovere di garantire l&#8217;assegnazione, in favore dell&#8217;alunno, del personale docente specializzato, anche facendo ricorso &#8211; se del caso, l\u00e0 dove la specifica situazione di disabilit\u00e0 del bambino richieda interventi di sostegno continuativi e pi\u00f9 intensi &#8211; all&#8217;attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti\/alunni, al fine di rendere possibile la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto, dell&#8217;alunno disabile all&#8217;istruzione, all&#8217;integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalit\u00e0 e delle sue attitudini.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;omissione o le inefficienze nell&#8217;apprestamento, da parte dell&#8217;Amministrazione scolastica, della dovuta attivit\u00e0 di sostegno, si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile all&#8217;attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle sue specifiche esigenze, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunit\u00e0 nella fruizione del servizio scolastico.<\/p>\n\n\n\n<p>Ne consegue una discriminazione indiretta vietata dall&#8217;art. 2 l. n. 67 del 2006, per tale intendendosi anche il contegno omissivo dell&#8217;amministrazione pubblica preposta all&#8217;organizzazione del servizio scolastico, la quale abbia l&#8217;effetto di mettere l&#8217;alunno con disabilit\u00e0 in una posizione di svantaggio rispetto agli altri (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 08\/10\/2019, n. 25101).<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di specie, nel Piano Educativo Individualizzato di [OMISSIS] (all.10), nel quadro informativo dello stesso, si d\u00e0 atto che \u201cnel contesto scolastico l\u2019insegnante di sostegno \u00e8 presente per 22 ore settimanali, l\u2019assistente comunale per 6 ore e l\u2019assistente alla comunicazione sensoriale per 10 ore: a tal proposito risulta controproducente e rischiosa la mancata approvazione delle complessive 18 ore, di cui 8 specifiche in C.A.A. come negli anni precedenti. Tuttavia, si ritiene assolutamente necessario il costante e continuo supporto della C.A.A., come sostegno alle competenze emotive, come percorso per lo sviluppo delle competenze sociali che investono la sfera dell\u2019alunna e che si ritengono determinanti per l\u2019acquisizione di autonomie sempre pi\u00f9 importanti per il corretto svolgimento dell\u2019attuale percorso scolastico, nonch\u00e9 per un adeguato e funzionale sviluppo di scambio relazionale ai fini del passaggio alla scuola secondaria di primo grado\u201d e nella valutazione delle barriere e dei facilitatori (par.6) si legge: \u201cSi considera altres\u00ec, come barriera per il presente anno scolastico, la totale eliminazione delle ore di CAA previste nel precedente (complessive 8 ore), che hanno limitato la fruizione delle attivit\u00e0 e la continua e costante collaborazione dell\u2019insegnante di sostegno con l\u2019assistente alla CAA. Tutto ci\u00f2 ha portato a comprimere il diritto di un\u2019alunna con gravi difficolt\u00e0 di comunicazione pesando sul normale e sereno svolgimento del lavoro volto a facilitare e promuovere l\u2019integrazione\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>In egual modo, nel piano educativo individualizzato di [OMISSIS], nel quadro informativo dello stesso, si osserva come, in riferimento alla pregressa attivit\u00e0, \u201cL\u2019allievo comunica attraverso la LIS e la CAA [&#8230;]. Sono Stati implementati nel corso degli anni diversi strumenti in CAA: un\u2019agenda visiva giornaliera che comprende tutti i giorni della settimana e con cui l\u2019alunno pu\u00f2 esperire i passaggi dei diversi momenti della giornata, l\u2019etichettatura dei materiali posta all\u2019esterno dell\u2019armadietto di classe la quale raffigura i giochi ed i passatempi in esso contenuti, panelli contenenti i simboli fotografici dei compagni di classe, delle docenti, dei collaboratori scolastici e delle altre persone significative per la vita del bambino; un quaderno dei resti in cui imprimere in simboli le esperienze maggiormente rilevanti per T.\u201d e nelle osservazioni sulla dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell\u2019apprendimento, al par. 4, lett. c), P.E.I., si legge che \u00abLe competenze di letto-scrittura sono correlate all\u2019impiego della CAA e dunque alla lettura in LIS dei simboli, le figure educative stanno effettuando dei tentativi nella lettura globale della parola associata ai simboli per ora con risultati non molto consistenti. T. si sta allenando anche nella scrittura progressivamente autonoma dei grafemi, nei compiti di riconoscimento, lettura e successiva trascrizione di parole bisillabe piane (sempre associate a simboli CAA)\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Si legge altres\u00ec che \u201c\u00c8 da rimarcare in maniera urgente, infatti, il netto taglio delle ore di assistenza specialistica che ha visto coinvolto T. La Regione Lazio e l\u2019ufficio preposto hanno difatti riconosciuto, per il corrente anno scolastico, un numero di ore di assistenza alla comunicazione corrispondenti a 13, a fronte di una frequenza effettiva di 25 ore settimanali. Ci\u00f2 determina non solo una ricaduta immediata sull\u2019assistenza quotidiana all\u2019allievo ma ha fatto anche irrimediabilmente decadere un progetto essenziale per la reale inclusione dello stesso. Nello scorso anno scolastico l\u2019assistente alla comunicazione aveva avviato un progetto Lis di sensibilizzazione che aveva coinvolto tutte le attuali quarte. Il taglio orario descritto riduce inoltre sensibilmente tutte quelle opportunit\u00e0 di coinvolgimento dei pari in un\u2019interazione guidata con T. Essi non detengono la formazione in Lis o in Caa; eppure, manifestano quotidianamente il desiderio di poter interagire di pi\u00f9 e meglio con l\u2019alunno. Ma di fatto tale possibilit\u00e0 \u00e8 ridotta all\u2019osso nell\u2019attuale assetto orario\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Emerge con evidenza da tali documenti l\u2019importanza rivestita dalla C.A.A. ai fini dell\u2019inclusione scolastica.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce delle considerazioni che precedono, la condotta tenuta dalla Regione Lazio integra gli estremi della discriminazione indiretta a danno di [OMISSIS] e [OMISSIS], in quanto priva del potere di sindacare l\u2019operato del G.L.O. e conseguentemente di ridurre unilateralmente e ingiustificatamente le ore previste per l\u2019assistenza alla comunicazione, in particolare l\u2019assistenza alla C.A.A., ritenute necessarie nei piani educativi individualizzati dei minori.<\/p>\n\n\n\n<p>Va, pertanto, accertata e dichiarata la natura discriminatoria della condotta posta in essere dalla Regione Lazio nei confronti degli alunni minori, parte del presente giudizio, per l\u2019anno scolastico 2022\/2023.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Quanto alle modalit\u00e0 di tutela avverso le condotte discriminatorie, l\u2019art. 3 della legge n. 67\/2006, con il provvedimento che accoglie il ricorso, il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, sul risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell\u2019atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l\u2019adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.<\/p>\n\n\n\n<p>In merito, si osserva come, una volta accertata e dichiarata la natura discriminatoria della condotta tenuta e condannata l\u2019amministrazione resistente alla rimozione di tale condotta, per le annualit\u00e0 successive, non potendo il giudice ordinario imporre alla stessa il riconoscimento sine die dell\u2019assistenza alla C.A.A. (potendo mutare le valutazioni tecnico specialistiche relative al servizio, in melius o in peius), in virt\u00f9 della disciplina in materia che assegna al Piano educativo individualizzato un ruolo centrale ai fini dell\u2019inclusione scolastica, l\u2019amministrazione resistente sar\u00e0 tenuta a rispettare, per il futuro, quanto indicato nel P.E.I. in relazione all\u2019assistenza alla comunicazione.<\/p>\n\n\n\n<p>8. La domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, avanzata da parte ricorrente, \u00e8 del pari fondata e merita accoglimento.<\/p>\n\n\n\n<p>In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimit\u00e0 costante, dando vita ad un\u2019interpretazione costituzionalmente orientata, consente il risarcimento del danno non patrimoniale, fuori dalle ipotesi tassativamente previste dalla legge, solo in caso di lesione di interessi della persona costituzionalmente tutelati.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di specie, viene in rilievo la violazione del diritto all\u2019educazione, all\u2019istruzione e all\u2019uguaglianza in senso sostanziale, in quanto il mancato riconoscimento, a condizioni immutate, delle ore da dedicare alla C.A.A. abbia posto i minori nella concreta impossibilit\u00e0 di fruire dell\u2019offerta formativa in condizioni di parit\u00e0 con gli alunni normodotati, generando un grave rallentamento del loro processo di sviluppo e, pi\u00f9 in generale, pregiudicandone i relativi diritti all\u2019istruzione e inclusione scolastica, come emerge dai P.E.I. versati in atti.<\/p>\n\n\n\n<p>Una volta accertata l\u2019esistenza del danno, della condotta e della natura colposa della stessa, l\u2019esistenza del nesso causale \u00e8 di palmare evidenza, in quanto il diniego, contra legem, dell\u2019insegnante di sostegno per un orario adeguato alla patologia dell\u2019alunno diversamente abile \u00e8 l\u2019unico fattore causativo del danno da questi lamentato, e ci\u00f2 in base, anche in questo caso, al ragionamento presuntivo di cui si dar\u00e0 conto nel prosieguo della motivazione nonch\u00e9 all\u2019applicazione di un criterio probabilistico per cui alla violazione di una o pi\u00f9 disposizioni di legge, da parte dell\u2019Amministrazione, corrisponde &#8211; in applicazione tanto della teoria condizionalistica, quanto di quella della regolarit\u00e0 causale &#8211; una quasi certa idoneit\u00e0 della condotta a cagionare l&#8217;evento lesivo (in termini, Cons. St., sez. VI, 29 maggio 2014, n. 2792) (cfr. parte motiva, Tar Campania, sez. IV, 02\/12\/2019, n. 5668).<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso del danno da mancata assegnazione delle ore indicate nel P.E.I., il danno non patrimoniale subito pu\u00f2 essere identificato nel danno dinamico relazionale, ritenuto risarcibile ex se, dimostrabile attraverso le presunzioni semplice, risultando sufficiente, a tal fine, la sola allegazione del fatto storico, in tutti i casi nei quali la durata temporale della privazione abbia superato ci\u00f2 che nel comune sentire \u00e8 considerata una normale soglia di tolleranza.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8, dunque, sufficiente la dimostrazione dell&#8217;inidoneit\u00e0 delle ore concesse di sostegno scolastico ai fini della prova dell&#8217;esistenza di una lesione risarcibile ai valori della persona costituzionalmente protetti, mettendo in evidenza l&#8217;inevitabile intervenuta lesione del percorso di cura e formazione scolastica. (cfr. parte motiva, par. 32, Tar Campania, sez. IV, 02\/12\/2019, n. 5668).<\/p>\n\n\n\n<p>Il danno dinamico relazionale collegato al tempo sorge quando, in base al ragionamento presuntivo, il giudice pu\u00f2 attribuire rilevanza ad un periodo di tempo tale da configurare come certo il danno non patrimoniale, fatta salva la prova contraria; pertanto, si ritiene che, in base alla comune esperienza &#8211; il primo quadrimestre (ottobre- gennaio) sia la soglia il cui superamento fa nascere il diritto al risarcimento per il mero trascorrere del tempo (posto che la perdita di met\u00e0 anno reca in s\u00e9 una pressoch\u00e9 certa compromissione dell\u2019attivit\u00e0 didattica) (cfr. parte motiva, par. 32.1, Tar Campania, sez. IV, 02\/12\/2019, n. 5668).<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di specie, come gi\u00e0 osservato, tenendo conto delle esigenze formative individuate nei P.E.I., delle gravi disabilit\u00e0 di cui i minori sono affetti e del mancato riconoscimento di n. 8 ore volte all\u2019assistenza alla C.A.A. fino al 27\/03\/2023 (quando con nota protocollo n. 336822 la Regione Lazio ha riconosciuto per l\u2019anno scolastico 2022\/2023 le ore richieste), \u00e8 possibile presumere che i minori [OMISSIS] e [OMISSIS] abbiano sub\u00ecto un rilevante pregiudizio.<\/p>\n\n\n\n<p>In merito al quantum debeatur, occorre far riferimento al criterio equitativo di cui all\u2019art.1226 c.c..<\/p>\n\n\n\n<p>In assenza di parametri tabellari idonei alla liquidazione del danno derivante dal mancato riconoscimento integrale delle ore indicate nel P.E.I., appare equo applicare il criterio adottato dal Tar Campania (sentenza citata n. 5668\/2019) &#8211; individuato dopo aver esaminato l\u2019orientamento giurisprudenziale in materia e rilevata l\u2019assenza di tabelle di riferimento sul punto &#8211; relativamente al mancato riconoscimento delle ore di sostegno, applicabile, stante l\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019assistenza alla comunicazione, anche all\u2019ipotesi in cui a non essere riconosciute siano le ore di assistenza alla C.A.A..<\/p>\n\n\n\n<p>A tal proposito, viene rilevato dal citato Tar Campania che, nel caso di danno da privazione di insegnante di sostegno, dopo attenta riflessione che ha riguardato poste di tipo indennitario astrattamente assimilabili a un ristoro di tipo assistenziale (ad esempio, l\u2019indennit\u00e0 di accompagnamento), il Collegio ha ritenuto che il punto scala possa essere parametrato alla \u201cindennit\u00e0 di frequenza\u201d di cui all\u2019art. 1 della l. 11 ottobre 1990 n. 289. Si tratta di una indennit\u00e0 mensile di sostegno alle famiglie bisognose, di importo pari all&#8217;assegno di cui all&#8217;articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, che viene concessa anche (comma 3) ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentino scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dall\u2019asilo nido, nonch\u00e9 centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. La caratteristica di detta indennit\u00e0 \u00e8 quella di essere una prestazione economica, erogata a domanda, realizzata per fornire sostegno al reddito delle famiglie e a sostegno dell\u2019inserimento sociale e scolastico dei ragazzi portatori di handicap fino al 18esimo anno di et\u00e0. Le finalit\u00e0 dell\u2019indennit\u00e0 di frequenza la rendono assimilabile ad una possibile indennit\u00e0 per mancata assegnazione dell\u2019insegnante di sostegno (non prevista dal legislatore): in entrambi i casi, vi \u00e8 un ristoro collegato alla frequenza scolastica da parte di soggetti con problematiche fisiche o psichiche, il che rende preferibile l\u2019uso di tale parametro indennitario rispetto alla indennit\u00e0 di accompagnamento (che pur potrebbe essere utilizzata quale punto scala, stante la natura indennitaria delle somme corrisposte e le finalit\u00e0 sociali ad essa sottese, finalit\u00e0 che non sono differenti da quelle del servizio scolastico e, pi\u00f9 nello specifico, dal sostegno scolastico). Appurato che negli ultimi anni il valore attribuito dall\u2019INPS all\u2019indennit\u00e0 di frequenza si aggira tra i 279 e i 285 euro (per l\u2019anno 2019 l\u2019importo dell\u2019assegno mensile \u00e8 pari a 285,66 euro), si ritiene equo fissare il \u201cpunto scala\u201d in 300,00 euro, non essendo necessario utilizzare l\u2019importo esattamente corrispondente all\u2019indennit\u00e0 di frequenza, ma fissare un importo che abbia come riferimento una somma giustificabile sul piano dei criteri scelti dal singolo giudice, e ferma restando la possibilit\u00e0 di scegliere parametri diversi purch\u00e9 la quantificazione sia ancorata a criteri predeterminati a monte, abbia natura \u201c equitativa\u201d e al contempo ristoratoria, sicch\u00e9 non venga presa come sussidio ma abbia un ruolo anche sollecitatorio per l&#8217;Amministrazione scolastica. 38.4. Se dunque il singolo punto di scala vale 300 euro, moltiplicando tale valore per i cinque punti nei quali detta scala \u00e8 divisa si avr\u00e0 una progressione risarcitoria che va da 300, a 600, a 900, a 1200 per finire a 1500 euro. 38.5. A questo punto, per individuare a quale livello della \u201cscala di sofferenza\u201d si colloca il caso singolo, la Sezione ritiene, sulla base di quanto sopra illustrato in ordine ai contenuti del danno dinamico \u2013 relazionale, di utilizzare quali parametri di valutazione: 1) il fattore \u201ctempo della privazione\u201d, da calcolarsi in termini di mesi o dell\u2019intero anno scolastico; 2) l\u2019eventuale reiterazione della mancata assegnazione laddove sia allegata dai ricorrenti la \u201crecidiva\u201d quale mancata o ritardata assegnazione anche negli anni scolastici precedenti; 3) la tipologia di disabilit\u00e0 (disabilit\u00e0 grave, art. 3 comma 3, oppure meno grave, art. 3 comma 1 della l. 104\/92); 4) il grado di scuola frequentato scuola dell\u2019infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo o secondo grado) e la classe di appartenenza, nonch\u00e9 il tempo trascorso a scuola (se siano ad esempio praticate terapie extra scolastiche o meno); 5) il contesto familiare di riferimento (se vi sia supporto della famiglia; se vi siano altri figli disabili; se i genitori lavorino tutti e due o meno). 38.6. Tali parametri, logicamente implementabili e affatto tassativi, possono essere considerati dal giudice nel loro complesso, senza rigidit\u00e0 applicative e facendo pur sempre ricorso a una valutazione equitativa, di per s\u00e9 insindacabile se motivata sulla base di un ragionamento logico giuridico che enunci in via preventiva i propri criteri di esplicazione. Ciascun giudice, pertanto, qualora voglia utilizzare la scala di sofferenza qui illustrata, \u00e8 libero di rapportarvi il caso singolo tenendo conto dei parametri che ritiene opportuni, e facendo un ragionamento motivato che, all\u2019esito della considerazione complessiva della fattispecie sottoposta al giudizio, arrivi a collocare il caso singolo nell\u2019uno o nell\u2019altro livello della scala. Tale valutazione equitativa non potr\u00e0 prescindere delle allegazioni di parte, dal notorio nonch\u00e9 da un ragionamento presuntivo che tenga conto dell&#8217;id quod plerumque accidit. 38.6.1. L\u2019esperienza dimostra che il fattore temporale \u00e8 sicuramente quello pi\u00f9 incidente sul disagio dell\u2019alunno, perch\u00e9 destinato, inevitabilmente, a mettere in crisi la didattica e l\u2019apprendimento (cfr. parte motiva, Tar Campania, Sez. IV, 02\/12\/2019, n. 5668).<\/p>\n\n\n\n<p>Dai documenti versati in atti emerge che i minori [OMISSIS] e [OMISSIS]: sono affetti da disabilit\u00e0 con connotazione di gravit\u00e0 di cui all\u2019art. 3, comma 3, L. 104\/1992 (all. 1 e all. 2 al ricorso); sono iscritti rispettivamente alla classe quinta e quarta dell\u2019Istituto [OMISSIS] di Latina; sono rimasti privi di n. 8 ore volte all\u2019assistenza alla C.A.A., riconosciuta nei due anni scolastici precedenti, da settembre 2022 al 27\/03\/2023.<\/p>\n\n\n\n<p>Va altres\u00ec considerato che il ricorso \u00e8 stato depositato in data 20\/02\/2023, dopo uno scambio di e-mail istituzionali tra l\u2019ufficio regionale competente e la dirigente scolastica e, con email del 04\/11\/2022 la Regione Lazio, in un\u2019ottica collaborativa si \u00e8 resa disponibile ad integrare, su richiesta degli interessati, le ore di assistenza sensoriale uditiva, confermata d\u2019ufficio.<\/p>\n\n\n\n<p>Le odierne parti in giudizio, con email del 09\/11\/2022, non hanno chiesto tale integrazione, contribuendo a concorrere alla causazione del danno non patrimoniale lamentato.<\/p>\n\n\n\n<p>Invero, ai fini dell\u2019individuazione del danno risarcibile opera anche l\u2019art. 1227 c.c., che prevede la relativa diminuzione in caso di concorso di colpa del danneggiato.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, ai fini della liquidazione del danno non pu\u00f2 non tenersi in debita considerazione il contegno tenuto dai genitori dei minori, parti del presente giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla stregua del criterio richiamato, appare equo quantificare il danno non patrimoniale sub\u00ecto da [OMISSIS] e [OMISSIS] in misura pari ad \u20ac 5.400,00 ciascuno (applicando il punto 3 della scala, pari ad \u20ac 900.00 moltiplicato per 6 mesi &#8211; da settembre a 27\/03\/2023), ridotto del 20% ai sensi dell\u2019art. 1227 c.c. e, dunque, in definitiva, in misura pari ad \u20ac 4.320,00 ciascuno.<\/p>\n\n\n\n<p>9. Non vi sono ragioni che suggeriscono la necessit\u00e0 di disporre la pubblicazione del provvedimento, atteso il carattere della condotta discriminatoria accertata ed il contesto nel quale la stessa \u00e8 maturata (quello scolastico-educativo), nonch\u00e9 avuto riguardo alla condotta collaborativa dell\u2019amministrazione regionale.<\/p>\n\n\n\n<p>10. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa \u00e8 pari alla somma domandata con l&#8217;atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (cos\u00ec da ultimo Cass. civ., sez. VI, ord., 30\/11\/2022, n. 35195), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022 (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell\u2019attivit\u00e0 difensiva svolta; scaglione ricompreso tra \u20ac 5.200,01 ed \u20ac 26.000,00; parametri medi relativi a tutte le fasi, non sussistendo ragioni per discostarsene, esclusa la fase istruttoria non espletata; riconosciuto un aumento del 20% del compenso alla luce di quanto previsto dall\u2019art. 4, comma 2, del predetto D.M. n. 55 del 2014) sono regolate secondo i seguenti criteri.<\/p>\n\n\n\n<p>La liquidazione del danno in misura inferiore a quanto richiesto e il riconoscimento dell\u2019assistenza alla C.A.A. nelle more del presente giudizio da parte della Regione convenuta ed il contegno processuale della stessa, consentono di compensare parzialmente le spese di lite, comprese le spese del procedimento cautelare in corso di causa, nella misura del 30%, ponendo la restante parte a carico della parte soccombente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">P.Q.M.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale, definitivamente pronunciando, cos\u00ec decide:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; in accoglimento del ricorso proposto, accerta la condotta discriminatoria indiretta posta in essere dalla Regione Lazio nei confronti dei minori [OMISSIS] e [OMISSIS] nel periodo da settembre 2022 al 27\/03\/2023 e definita come in motivazione;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; dispone che la Regione Lazio convenuta si astenga per il futuro da analoghe condotte garantendo il servizio della Comunicazione Aumentativa e Alternativa nei limiti e secondo quanto previsto dalle Linee guida e dal PEI (Piano Educativo Individualizzato) predisposto in favore dei minori interessati;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore di ciascuno dei ricorrenti per la somma di \u20ac 5.400,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all\u2019effettivo pagamento;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; compensa nella misura del 30% le spese di lite e condanna la Regione Lazio alla rifusione della restante parte in favore dei ricorrenti [OMISSIS] e [OMISSIS] la, nella qualit\u00e0 spiegata, che liquida in complessivi \u20ac 4.017,00 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge (distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari).<\/p>\n\n\n\n<p>Latina, l\u00ec 29\/06\/2023<\/p>\n\n\n\n<p>Il Giudice<\/p>\n\n\n\n<p>Luca Venditto<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. 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