{"id":2116,"date":"2024-11-14T11:01:26","date_gmt":"2024-11-14T10:01:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=2116"},"modified":"2024-11-14T11:03:22","modified_gmt":"2024-11-14T10:03:22","slug":"2116","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2024\/11\/14\/2116\/","title":{"rendered":"Molestie, licenziamento, Corte di Cassazione, sentenza del 14 dicembre 2023"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">SEZIONE LAVORO<\/p>\n\n\n\n<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<\/p>\n\n\n\n<p>Dott. TRIA Lucia &#8211; Presidente &#8211;<\/p>\n\n\n\n<p>Dott. PATTI Adriano Piergiovanni &#8211; rel. Consigliere &#8211;<\/p>\n\n\n\n<p>Dott. LEONE Margherita Maria &#8211; Consigliere &#8211;<\/p>\n\n\n\n<p>Dott. CASO Francesco G. L. &#8211; Consigliere &#8211;<\/p>\n\n\n\n<p>Dott. MICHELINI Gualtiero &#8211; Consigliere &#8211;<\/p>\n\n\n\n<p>ha pronunciato la seguente:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">SENTENZA<\/p>\n\n\n\n<p>sul ricorso 28362-2020 proposto da:<\/p>\n\n\n\n<p>A.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall\u2019avvocato PAOLO BERTI;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">&#8211; ricorrente &#8211;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">contro<\/p>\n\n\n\n<p>UNICREDIT Spa in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVENZA 3, presso lo studio dell\u2019avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO, SALVATORE FLORIO;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">&#8211; controricorrente &#8211;<\/p>\n\n\n\n<p> avverso la sentenza n. 487\/2020 della CORTE D\u2019APPELLO di MILANO, depositata il 07\/09\/2020 R.G.N. 564\/2020;<\/p>\n\n\n\n<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16\/11\/2023 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;<\/p>\n\n\n\n<p>udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO CARMELO, che ha concluso per l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso;<\/p>\n\n\n\n<p>udito l\u2019avvocato ACHILLE BORRELLI, per delega verbale avvocato FABRIZIO DAVERIO.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Svolgimento del processo<\/p>\n\n\n\n<p>1. Con sentenza del 7 settembre 2020, la Corte d\u2019appello di Milano ha rigettato il reclamo del lavoratore indicato in epigrafe avverso la sentenza di primo grado, che, in esito a rito Fornero, ne aveva rigettato l\u2019impugnazione del licenziamento per giusta causa intimatogli il 10 luglio 2019 dalla datrice Unicredit Spa a seguito della contestazione disciplinare del (Omissis).<\/p>\n\n\n\n<p>2. A conferma della decisione del Tribunale, in entrambe le fasi sommaria e di opposizione, la Corte d\u2019appello ha ritenuto &#8211; degli addebiti contestati (avere il dipendente, team leader presso gli uffici di (Omissis) di Unicredit Direct, con mansioni di coordinamento e supporto di colleghi in rapporto diretto con la clientela: a) intrattenuto, in tempi diversi, rapporti extralavorativi con due donne dipendenti della stessa banca, gravemente pregiudizievoli sia per queste che per la comune datrice; b) abusivamente compiuto negli ultimi due anni molteplici e immotivate interrogazioni, accedendo, mediante le proprie credenziali attraverso il sistema informatico, alle schede di clienti e colleghi per estrarne informazioni e dati esulanti dai suoi compiti di ufficio) &#8211; esaustiva la prova, acquisita senza alcuna lesione del diritto di difesa del lavoratore incolpato e idonea a sorreggere gli addebiti sub a). E questi sufficienti a ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra le parti, senza necessit\u00e0 di accertare l\u2019addebito sub b).<\/p>\n\n\n\n<p>3. Con atto notificato il 3 novembre 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, cui la banca ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell\u2019art. 378 c.p.c.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">Motivi della decisione<\/p>\n\n\n\n<p>1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli art. 2909 c.c., artt. 324, 346, 433 c.p.c. e 1 legge n. 92\/2012 per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la formazione di un giudicato sull\u2019addebito al lavoratore di (presunte) molestie verbali alla collega B.B., bench\u00e9 non trattato dal Tribunale n\u00e9 in fase sommaria, n\u00e9 di opposizione a cognizione piena, avendo esso fondato il proprio convincimento esclusivamente sui fatti occorsi il (Omissis) alla collega C.C., in quanto di per s\u00e9 idoneo a giustificare il recesso della banca datrice (salvo il sintetico esame del giudice dell\u2019opposizione, ai sensi dell\u2019art. 1, comma 51 e ss. legge n. 92\/2012 ad ulteriore riscontro della predetta contestazione disciplinare, dell\u2019ultima di \u201cindebito utilizzo dei sistemi informatici aziendali\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p>2. Con il secondo, egli ha dedotto violazione e falsa applicazione dell\u2019art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale basato il proprio ragionamento decisorio sugli addebiti al lavoratore nei confronti di entrambe le colleghe (B.B. e C.C.), sul presupposto dell\u2019assenza di alcuna sua doglianza in ordine al primo, su cui formatosi un giudicato, in realt\u00e0 inesistente per la mancata trattazione in primo grado e pertanto in assenza di alcuna prova; cos\u00ec avendo essa violato il principio del fondamento del convincimento del giudice esclusivamente sulle \u201cprove proposte dalle parti\u201d ovvero sui \u201cfatti non specificamente contestati\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati.<\/p>\n\n\n\n<p>4. In via di premessa, occorre ribadire la suscettibilit\u00e0 della formazione del giudicato interno su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata dall\u2019esistenza di un fatto (pertanto fondata su un accertamento del giudice di merito: Cass. 20 dicembre 2006, n. 27196; Cass. 23 giugno 2021, n. 17955), di una norma e sull\u2019effetto da questa previsto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell\u2019ambito della controversia (Cass. 28 settembre 2012, n 16583; Cass. 4 febbraio 2016, n. 2217; Cass. 17 aprile 2019, n. 10760; Cass. 19 ottobre 2022, n. 30728), quale \u00e8 indubbiamente quella relativa all\u2019addebito disciplinare contestato al lavoratore nei confronti della collega B.B.<\/p>\n\n\n\n<p>4.1. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha puntualmente ricostruito il percorso argomentativo della sentenza del Tribunale, a definizione del giudizio di opposizione ai sensi dell\u2019art. 1, comma 57 legge n. 92\/2012 (anche per richiamo alla confermata ordinanza dello stesso Tribunale, ai sensi dell\u2019art. 1, comma 49 legge cit.), da cui risulta l\u2019accertamento anche delle molestie verbali addebitate al lavoratore nei confronti della collega B.B. (in particolare: al p.to ii del secondo capoverso di pg. 3 e al primo periodo di pg. 6 della sentenza), rispetto alle quali essa ha rilevato la mancata formulazione, da parte del ricorrente, di \u201calcuna critica sui punti della sentenza dedicati a tale vicenda\u201d, ossia relativa a B.B. (seconda parte del penultimo capoverso di pg. 11 della sentenza): cos\u00ec concludendo per \u201cla formazione sul punto di un giudicato che \u00e8 rimasto del tutto immune da critiche\u201d (al primo capoverso di pg. 12 della sentenza).<\/p>\n\n\n\n<p>4.2. Peraltro, la Corte d\u2019appello anche sull\u2019addebito in questione ha svolto un articolato e argomentato ragionamento probatorio, fondato sulle risultanze istruttorie ad esso specificamente relative (al secondo capoverso di pg. 9 e al penultimo di pg. 10 della sentenza) ed applicato in via conclusiva il principio di \u201cnon contestazione\u201d, non avendo il lavoratore \u201ccontestato radicalmente gli episodi addebitatigli nella lettera di contestazione\u201d, proponendone \u201ca ben vedere&#8230; un diverso inquadramento per via delle varie particolarit\u00e0 circostanziali palesatesi&#8230;\u201d (all\u2019ultimo capoverso di pg. 10 della sentenza).<\/p>\n\n\n\n<p>Essa ha cos\u00ec operato un\u2019applicazione corretta del principio, posto che, nel rito del lavoro, il convenuto ha l\u2019onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell\u2019art. 416 c.p.c., terzo comma (Cass. 27 giugno 2018, n. 16970; e dovendo, parimenti nel rito ordinario, i fatti dedotti dall\u2019attore ritenersi non contestati, per i fini previsti dall\u2019art. 115 c.p.c., qualora il convenuto, a fronte di un\u2019allegazione da parte dell\u2019attore chiara e articolata in punto di fatto, non prenda posizione, ai sensi dell\u2019art. 167 c.p.c., in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicit\u00e0: Cass. 26 novembre 2020, n. 2698; Cass. 23 marzo 2022, n. 9439); avendo per converso l\u2019attore, nel rito del lavoro, l\u2019onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l\u2019udienza di cui all\u2019art. 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di conoscibilit\u00e0, salvo il potere del giudice di accertarne, d\u2019ufficio, l\u2019inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite (Cass. 17 febbraio 2023, n. 5166).<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, giova ribadire che l\u2019accertamento, quale contenuto della posizione processuale della parte rientrante nel quadro della sua interpretazione e dell\u2019ampiezza dell\u2019atto della parte medesima, \u00e8 riservato al giudice di merito ed \u00e8 sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 3 maggio 2007, n. 10182; Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490; Cass. 12 ottobre 2021 n. 27847; Cass. 11 ottobre 2023, n. 28375), nei circoscritti limiti del novellato testo dell\u2019art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, qui non ricorrenti.<\/p>\n\n\n\n<p>4.3. Ma neppure si configura una violazione dell\u2019art. 115 c.p.c., sotto il diverso profilo dell\u2019avere il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, essendo invece inammissibile la diversa doglianza, cui la censura piuttosto inclina, di una sua attribuzione, nel valutare le prove proposte dalle parti, di maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivit\u00e0 valutativa consentita dall\u2019art.<\/p>\n\n\n\n<p>116 c.p.c., sempre che nella denuncia di questa norma non si contesti soltanto il corretto esercizio, da parte del giudice, del suo prudente apprezzamento della prova: in tal caso, essendo la censura ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consenta il sindacato di legittimit\u00e0 sui vizi di motivazione (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016).<\/p>\n\n\n\n<p>5. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell\u2019art. 2105 c.c., per l\u2019irrilevanza disciplinare dei comportamenti tenuti dal lavoratore nei confronti della collega C.C. (tra l\u2019altro, apprezzati sull\u2019indimostrato collegamento con le accuse della collega B.B.), in quanto di natura privata e pertanto riguardanti la sfera extralavorativa, senza alcun comprovato riflesso sull\u2019oggettiva compromissione della fiducia datoriale sul puntuale adempimento della prestazione lavorativa del proprio dipendente.<\/p>\n\n\n\n<p>6. Con il quarto motivo, egli ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., per avere la Corte territoriale operato valutazioni su una fattispecie astratta e non sul fatto concretamente contestato, ravvisando irrilevanti i mezzi istruttori dedotti in funzione del suo puntuale accertamento, alla luce delle divergenti versioni delle parti, anche in relazione alla proporzionalit\u00e0 della sanzione disciplinare comminata al lavoratore alla sua condotta.<\/p>\n\n\n\n<p>7. Con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto nullit\u00e0 della sentenza e violazione e falsa applicazione degli art. 610 c.p. e art. 115 c.c., per la qualificazione, da parte della Corte d\u2019appello, alla stregua di violenza privata, della ravvisata volont\u00e0 del lavoratore di costringere la collega C.C. a \u201cproiettarsi sul divano\u201d, in assenza di prova a fronte della sua ferma contestazione della circostanza (ed esclusa per irrilevanza la puntuale deduzione istruttoria in merito) e per motivazione apparente sul punto.<\/p>\n\n\n\n<p>8. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.<\/p>\n\n\n\n<p>9. In linea di diritto, giova ribadire che, in tema di licenziamento per giusta causa, il lavoratore debba astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con gli obblighi connessi al suo inserimento nella struttura e nell\u2019organizzazione dell\u2019impresa, dovendosi integrare l\u2019art. 2105 c.c. con gli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono l\u2019osservanza dei doveri di correttezza e di buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, s\u00ec da non danneggiare il datore di lavoro (Cass. 9 gennaio 2015, n. 144; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2550; Cass. 15 ottobre 2021, n. 28368).<\/p>\n\n\n\n<p>10. Lungi dall\u2019avere la Corte territoriale operato valutazioni su una fattispecie astratta e non sui fatti concretamente contestati, essa ha compiuto, in esatta applicazione dei suenunciati principi di diritto, quell\u2019accertamento specificamente riservato al giudice di merito, sviluppando un ragionamento probatorio congruamente argomentato, pertanto insindacabile in sede di legittimit\u00e0, puntualmente calibrato sul contegno del lavoratore, \u201ctradotto\u201d si \u201cin azioni moleste\u201d, ancorch\u00e9 non chiaramente contrassegnato da \u201cprevalenti spunti psichici di ordine sessuale\u201d (cos\u00ec all\u2019ultimo capoverso di pg. 11), ulteriormente approfondito nei suoi \u201caspetti negativi e allarmanti della relazione\u201d con le due colleghe B.B. e C.C. (ai primi due capoversi di pg. 12 della sentenza), per approdare quindi alla valutazione dei suoi riflessi sul rapporto di lavoro e sulla conseguente \u201creazione disciplinare della Banca\u201d (dal penultimo capoverso di pg. 12 al secondo di pg. 13 della sentenza). In tale ampia disanima il riferimento alla violenza privata appare del tutto incidentale e avulso da qualunque riferimento a profili o sviluppi penalistici della vicenda (che non risultano sussistenti), sicch\u00e9 si configura come un obiter dictum, che non ha lo scopo di sorreggere la decisione (gi\u00e0 basata su altre decisive ragioni) e che quindi \u00e8 improduttivo di effetti giuridici e, come tale, non suscettibile di gravame, n\u00e9 di censura in sede di legittimit\u00e0 (Cass. 22 novembre 2010, n. 23635; Cass. 10 aprile 2018, n. 8755; Cass. 8 giugno 2022, n. 18429).<\/p>\n\n\n\n<p>10.1. Pare allora qui necessario un chiarimento in ordine alla nozione di \u201cmolestie\u201d sul lavoro (di questo nel caso di specie essendosi trattato), nel solco dei principi enunciati da questa Corte, che ha recentemente distinto tra queste (ricorrenti in quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni anche connesse al sesso e aventi lo scopo o l\u2019effetto di violare la dignit\u00e0 di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo: art. 26, primo comma d.lgs 198\/2006) e le \u201cmolestie sessuali\u201d (invece ricorrenti in quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l\u2019effetto di violare la dignit\u00e0 di una persona, in particolare, creando un clima intimidatorio, ostile, degradante umiliante o offensivo: art. 26, secondo comma d.lgs 198\/2006); ed opportunamente sottolineato come la nozione di molestia risulti integrata dal carattere comunque indesiderato della condotta, pur senza che ad essa conseguano effettive aggressioni fisiche a contenuto sessuale; essendo questa e la conseguente tutela accordata fondate sull\u2019oggettivit\u00e0 del comportamento tenuto e dell\u2019effetto prodotto, nell\u2019irrilevanza dell\u2019effettiva volont\u00e0 di recare offesa: secondo la valutazione del giudice di merito, cui \u00e8 riservata e insindacabile, se congruamente argomentata, in sede di legittimit\u00e0 (Cass. 31 luglio 2023, n. 23295).<\/p>\n\n\n\n<p>Giova allora richiamare in proposito la Convenzione OIL n. 190 sull\u2019eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 e ratificata dall\u2019Italia con la L. 15 gennaio 2021, n. 4.<\/p>\n\n\n\n<p>La Convenzione e la relativa Raccomandazione del 21 giugno 2019 n. 206 hanno, infatti, arricchito il codice internazionale 11 del lavoro e promosso il rafforzamento della legislazione, delle politiche e delle istituzioni nazionali al fine di rendere effettivo il diritto ad un luogo di lavoro libero da violenza e da molestie. E ci\u00f2 per avere riconosciuto l\u2019inaccettabilit\u00e0 e l\u2019incompatibilit\u00e0 della violenza e delle molestie con il lavoro dignitoso.<\/p>\n\n\n\n<p>Essa ha, in particolare, dettato la prima definizione riconosciuta a livello internazionale di violenza e molestie legate al lavoro, includendo la violenza e le molestie basate sul genere. E tale definizione si riferisce a \u201cun insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili\u201d che \u201csi prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico\u201d e si estende a tutti i lavoratori e le lavoratrici, includendo tirocinanti e apprendisti e apprendiste, individui che svolgano il ruolo o l\u2019attivit\u00e0 di imprenditore o imprenditrice, nel settore pubblico e privato, in imprese nel settore formale e informale, in zone rurali e urbane.<\/p>\n\n\n\n<p>11. Venendo ora all\u2019onere di allegazione dell\u2019incidenza, irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, del comportamento extralavorativo del dipendente sul rapporto di lavoro, esso \u00e8 assolto dal datore di lavoro con la specifica deduzione del fatto in s\u00e8, quando lo stesso abbia un riflesso, anche solo potenziale ma oggettivo, sulla funzionalit\u00e0 del rapporto compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento (Cass. 24 novembre 2016, n. 24023).<\/p>\n\n\n\n<p>E nel caso di specie, la banca datrice ha tratto un particolare e giustificato allarme dal \u201clo stampo dei contegni del proprio dipendente, che rendendosi oltre modo petulante e per giunta violento in pregiudizio di altre due dipendenti, aveva mostrato di essere immune da limiti e discipline &#8211; una connotazione assai grave per colui che esprimeva il ruolo di team leader &#8211; nella gestione dei rapporti extraprofessionali coi colleghi anche nei rapporti di svago&#8230;\u201d (cos\u00ec al primo capoverso di pg. 13 della sentenza).<\/p>\n\n\n\n<p>Sicch\u00e9, la Corte territoriale ha valutato le condotte contestate idonee alla definitiva perdita di fiducia della banca nei confronti del sottoposto (al secondo capoverso di pg. 13 della sentenza).<\/p>\n\n\n\n<p>12. Per il resto, appare evidente come i motivi scrutinati si risolvano nella sostanziale contestazione (sotto i profili illustrati) della valutazione probatoria del giudice di merito, cui solo spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l\u2019attendibilit\u00e0 e la concludenza e di scegliere, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicit\u00e0 dei fatti ad esse sottesi, dando cos\u00ec libera prevalenza all\u2019uno o all\u2019altro dei mezzi di prova acquisiti (Cass. 10 giugno 2014, n. 13054; Cass. 27 gennaio 2015, n. 1547): secondo un esercizio insindacabile dal giudice di legittimit\u00e0, al quale solo pertiene la facolt\u00e0 di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicit\u00e0 del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio della Corte territoriale (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694): secondo principi consolidati di questa Corte (ribaditi pi\u00f9 recentemente da Cass. 28 gennaio 2020, n. 1890).<\/p>\n\n\n\n<p>13. Con il sesto motivo, il ricorrente ha infine dedotto violazione e falsa applicazione dell\u2019art. 210 c.p.c., per erronea negazione dell\u2019istanza del lavoratore di esibizione degli atti del procedimento disciplinare, in funzione di accertamento della corrispondenza tra le dichiarazioni dei soggetti interpellati dalla banca e la capitolazione della sua memoria difensiva.<\/p>\n\n\n\n<p>14. Esso \u00e8 infondato.<\/p>\n\n\n\n<p>15. La Corte territoriale ha, infatti, rigettato l\u2019istanza del lavoratore di ordine di esibizione documentale alla banca datrice con argomentazione congrua (al primo capoverso di pg. 10 della sentenza), pertanto incensurabile per tale ragione (Cass. 17 marzo 2010, n. 6439; Cass. 20 giugno 2011, n. 13533; Cass. 24 gennaio 2014, n. 1484) o addirittura insindacabile neppure sotto un tale profilo (Cass. 29 ottobre 2010, n. 22196), in applicazione dei principi affermati da questa Corte.<\/p>\n\n\n\n<p>16. Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">P.Q.M.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte:<\/p>\n\n\n\n<p>rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in \u20ac 200,00 per esborsi e \u20ac 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.<\/p>\n\n\n\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 13, comma 1quater d.p.r. n. 115 del 2002, d\u00e0 atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, il 16 novembre 2023.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Presidente<\/p>\n\n\n\n<p>(Dott. Lucia Tria)<\/p>\n\n\n\n<p>Il consigliere est.<\/p>\n\n\n\n<p>(dott. Adriano Patti)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":2117,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[38,5],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>legittimit\u00e0 del licenziamento per chi commette molestie<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La Cassazione ha considerato legittimo il licenziamento di un dipendente che ha compiuto molestie sessuali nei confronti di una collega\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2024\/11\/14\/2116\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" 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