{"id":2132,"date":"2025-02-07T21:39:26","date_gmt":"2025-02-07T20:39:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=2132"},"modified":"2025-02-07T21:39:56","modified_gmt":"2025-02-07T20:39:56","slug":"discriminazione-nella-progressione-economica-delle-lavoratric-part-time-corte-di-cassazione-ordinanza-9-gennaio-2025","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2025\/02\/07\/discriminazione-nella-progressione-economica-delle-lavoratric-part-time-corte-di-cassazione-ordinanza-9-gennaio-2025\/","title":{"rendered":"Discriminazione nella progressione economica delle lavoratrici part-time, Corte di Cassazione, ordinanza 9 gennaio 2025"},"content":{"rendered":"\n<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br>Dott. LUCIA TRIA &#8211; Presidente &#8211;<br>Dott. CATERINA MAROTTA &#8211; Consigliere-<br>Dott. ROBERTO BELLE\u2019 &#8211; Consigliere &#8211;<br>Dott. SALVATORE CASCIARO -Rel. Consigliere &#8211;<br>Dott. GUGLIELMO GARRI &#8211; Consigliere &#8211;<br>ha pronunciato la seguente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><br>ORDINANZA<br><\/p>\n\n\n\n<p>sul ricorso 21245-2020 proposto da:<br>AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui<br>Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">ricorrente &#8211;<\/p>\n\n\n\n<p><br>contro <\/p>\n\n\n\n<p><br>V L, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato ARCANGELO ZAMPELLA;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">controricorrente &#8211;<\/p>\n\n\n\n<p>avverso la sentenza n. 1266\/2020 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 27\/04\/2020 R.G.N. 1209\/2016;<br>udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09\/01\/2025 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO.<br><\/p>\n\n\n\n<p>RILEVATO CHE:<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns\">\n<div class=\"wp-block-column\" style=\"flex-basis:100%\">\n<p>l\u2019attuale controricorrente convenne in giudizio l\u2019Agenzia delle Entrate per denunciare la discriminazione subita nella selezione interna, indetta con provvedimento n. 186578\/2010 del 30.12.2010, per il passaggio ad una migliore fascia retributiva (da F4 a F5);<\/p>\n\n\n\n<p>instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda della lavoratrice, ordinando all\u2019Agenzia delle Entrate la cessazione del comportamento discriminatorio;<\/p>\n\n\n\n<p>l\u2019Agenzia delle Entrate si rivolse quindi alla Corte d\u2019appello di Napoli, la quale respinse l\u2019impugnazione, confermando integralmente la sentenza del Tribunale e condannando l\u2019appellante alla rifusione delle spese del grado;<\/p>\n\n\n\n<p>contro la sentenza l\u2019Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; la lavoratrice si \u00e8 difesa con controricorso assistito da memoria.<\/p>\n\n\n\n<p><br>CONSIDERATO CHE: <\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p>con l\u2019unico motivo si denuncia \u00abfalsa applicazione dell\u2019art. 1 del d.lgs. n. 61\/2000 (v.f.) e violazione dell\u2019art. 4 del d.lgs. n. 61\/2000 (v.f.) e dell\u2019art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 186\/2006, degli artt. 82 e 83 del c.c.n.l. Comparto Agenzie Fiscali del 28\/5\/2004 nonch\u00e9 degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all\u2019art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, l\u2019Ufficio aveva fatto corretta applicazione del principio di \u201criproporzionamento\u201d in ragione della ridotta prestazione lavorativa dell\u2019odierna controricorrente, anche perch\u00e9 gli artt. 82 e ss. del c.c.n.l. attestavano che le parti collettive avevano ritenuto esistente, in riferimento alle mansioni proprie di ciascuna area, un nesso eziologico tra effettivo svolgimento del lavoro e accrescimento della professionalit\u00e0;<\/p>\n\n\n\n<p>1.1. per comprendere la decisione della Corte territoriale e il motivo di ricorso occorre precisare che l\u2019attuale controricorrente era, all\u2019epoca della selezione interna, impiegata a tempo parziale e che, nella valutazione dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio ai fini della progressione economica, le venne attribuito un punteggio ridotto in proporzione al minor numero di ore di lavoro svolte rispetto ai colleghi con pari anzianit\u00e0, ma impiegati tempo pieno; ci\u00f2 fece s\u00ec che il suo punteggio finale risult\u00f2 inferiore a quello dei concorrenti, mentre sarebbe stato superiore, e comunque sufficiente per l\u2019attribuzione della fascia superiore, qualora l\u2019anzianit\u00e0 di servizio della lavoratrice a tempo parziale fosse stata valutata per intero, senza tenere conto della ridotta presenza oraria sul luogo di lavoro;<\/p>\n\n\n\n<p>1.2. secondo la tesi dell\u2019odierna controricorrente, condivisa dai giudici di entrambi i gradi di merito, tale riduzione del punteggio attribuito per l\u2019anzianit\u00e0 di servizio ha comportato una discriminazione della lavoratrice a tempo parziale, contraria a quanto dispone il decreto legislativo n. 61 del 2000 (con cui la Repubblica italiana ha dato attuazione alla direttiva 97\/81\/CE relativa all\u2019accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall\u2019UNICE, dal CEEP e dalla CES), ed anche, indirettamente, una discriminazione di genere, in violazione dell\u2019art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 198 del 2006, perch\u00e9 al rapporto di lavoro a tempo parziale ricorrono in grande maggioranza le donne lavoratrici;<\/p>\n\n\n\n<p>1.3. la ricorrente contesta la falsa applicazione delle norme di diritto che vietano la discriminazione del lavoro a tempo parziale<br>(ritenendo razionale, e quindi non vietata, la valutazione dell\u2019anzianit\u00e0 in base alla effettiva durata oraria del rapporto di lavoro) e sostiene che, in difetto di discriminazione diretta del lavoro a tempo parziale, nemmeno pu\u00f2 sussistere la discriminazione indiretta di genere;<\/p>\n\n\n\n<p>il ricorso \u00e8 infondato;<br>a riguardo, pu\u00f2 farsi richiamo al precedente costituito da Cass. 19 febbraio 2024, n. 4313, che ha affrontato una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile;<br>2.1. per quanto riguarda la discriminazione del lavoro a tempo parziale, non pu\u00f2 essere condivisa l\u2019affermazione della ricorrente secondo cui la ridotta valutazione di tale tipo di lavoro nel computo dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio rilevante ai fini della progressione economica sarebbe imposta dallo stesso art. 4 del d.lgs. n. 61 del 2000, laddove esso dispone che \u00abil trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entit\u00e0 della prestazione lavorativa\u00bb; infatti, quella disposizione riguarda soltanto la retribuzione del lavoratore a tempo parziale, che ovviamente non pu\u00f2 essere uguale, ma deve essere proporzionata a quella del lavoratore a tempo pieno; qui, invece, \u00e8 in discussione la valutazione del servizio pregresso al fine del giudizio sul merito comparativo per attribuire una progressione economica;<br>e, in proposito, merita di essere qui ribadito ci\u00f2 che questa Corte ha gi\u00e0 avuto modo di statuire proprio con riguardo alla medesima selezione interna che \u00e8 oggetto di causa anche nel presente processo: \u00abl\u2019obiettivo di apprezzare in misura puntuale l\u2019esperienza di servizio \u00e8 in s\u00e9 legittimo. Occorre, tuttavia, rammentare, in relazione al giudizio  di adeguatezza e necessit\u00e0 dei mezzi impiegati, che, come risulta da giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, \u201cl\u2019affermazione secondo la quale sussiste un nesso particolare tra la durata di un\u2019attivit\u00e0 professionale e l\u2019acquisizione di un certo livello di conoscenze o di esperienze non consente di elaborare criteri oggettivi ed estranei ad ogni discriminazione. Infatti, sebbene l\u2019anzianit\u00e0 vada di pari passo con l\u2019esperienza, l\u2019obiettivit\u00e0 di un siffatto criterio dipende dal complesso delle circostanze del caso concreto, segnatamente dalla relazione tra la natura della funzione esercitata e l\u2019esperienza che l\u2019esercizio di questa funzione apporta a un certo numero di ore di lavoro effettuate\u201d (in termini: Corte di Giustizia, sent. 3 ottobre 2019 cit., punto 39)\u00bb (Cass. n. 21801\/2021); in altri termini, non pu\u00f2 esserci alcun automatismo tra riduzione dell\u2019orario di lavoro e riduzione dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio da valutare ai fini delle progressioni economiche; occorre invece verificare se, in base alle circostanze del caso concreto (tipo di mansioni svolte, modalit\u00e0 di svolgimento, ecc.), il rapporto proporzionale tra anzianit\u00e0 riconosciuta e ore di presenza al lavoro abbia un fondamento razionale oppure non rappresenti, piuttosto, una discriminazione in danno del lavoratore a tempo parziale; e l\u2019onere della prova dei presupposti di fatto che determinano la razionalit\u00e0, in tale contesto, del \u201criproporzionamento\u201d \u00e8 a carico del datore di lavoro (v., conf., Cass. n. 10328\/2023);<\/p>\n\n\n\n<p>2.2. da questi principi non si \u00e8 discostata la Corte territoriale nella sentenza impugnata, laddove ha affermato che \u00abnessuna precisazione \u00e8 stata effettuata in merito all\u2019incidenza dell\u2019orario di lavoro osservato sull\u2019acquisizione del grado di abilit\u00e0 professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nelle svolgimento delle funzioni proprie dell\u2019area e del profilo di appartenenza; in assenza di tali indicazioni, l\u2019assiomatica affermazione dell\u2019esistenza di un nesso particolare tra la durata  dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa e l\u2019acquisizione di un certo livello di conoscenza o di esperienza rappresenta una generalizzazione riguardante determinate categorie di lavoratori e non consente di trarre criteri obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione\u00bb (p. 7 sentenza impugnata);<br>2.3. poich\u00e9 non \u00e8 fondata la censura contro la sentenza della Corte d\u2019appello laddove ha accertato la sussistenza della discriminazione diretta del lavoro a tempo parziale, viene conseguentemente a cadere anche la critica mossa dal ricorrente all\u2019accertamento della discriminazione indiretta di genere, critica basata sull\u2019assunto che non sarebbe configurabile una discriminazione indiretta in mancanza di un comportamento che sia anche di<br>discriminazione diretta sotto altro profilo; merita, tuttavia, di essere precisato che tale assunto non pu\u00f2 essere assolutamente condiviso: \u00e8 discriminazione indiretta (art. 25, comma 2, d.lgs. n. 198 del 2006) qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento che metta, di fatto, \u00abi lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell\u2019altro sesso\u00bb; la legge non richiede che si tratti di comportamenti o atti illeciti o discriminatori anche sotto altro profilo; guarda soltanto al risultato finale della discriminazione, da apprezzare sul piano della realt\u00e0 sociale e non solo delle forme giuridiche; nel caso di specie, il giudice del merito \u00e8 ricorso al dato statistico documentato della presenza di donne in stragrande maggioranza tra i dipendenti dell\u2019Agenzia delle Entrate che chiedono di usufruire del part-time, per concludere che svalutare il part-time ai fini delle progressioni economiche orizzontali (ovverosia progressioni  economiche non legate ad avanzamenti di carriera, ma comunque<br>meritate, secondo parametri che includono anche l\u2019anzianit\u00e0 di servizio) significa, nei fatti, penalizzare le donne rispetto agli uomini con<br>riguardo a tali miglioramenti di trattamento economico; a conforto del buon fondamento del giudizio delle Corte d\u2019appello si pu\u00f2 aggiungere che<br>la preponderante presenza di donne nella scelta per il lavoro a tempo parziale \u00e8 da collegare al notorio dato sociale del tuttora prevalente loro<br>impegno in ambito familiare e assistenziale, sicch\u00e9 la discriminazione nella progressione economica dei lavoratori part-time andrebbe a penalizzare indirettamente proprio quelle donne che gi\u00e0 subiscono un condizionamento nell\u2019accesso al mondo del lavoro; non merita, pertanto, censura la sentenza impugnata neppure nella parte in cui ha ravvisato, nel criterio selettivo adottato dall\u2019Agenzia delle Entrate, una discriminazione indiretta di genere;<\/p>\n\n\n\n<p>respinto il ricorso, le spese del giudizio di legittimit\u00e0 seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, per quanto riguarda il rapporto<br>tra la ricorrente e la controricorrente; si d\u00e0 atto che, nonostante l\u2019esito del giudizio, non sussiste tuttavia il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell\u2019art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perch\u00e9 la ricorrente rientra tra le amministrazioni dello Stato esenti dal pagamento del contributo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><br>P.Q.M.<\/p>\n\n\n\n<p><br>La Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimit\u00e0, che<br>liquida in \u20ac 5.000,00 per compensi, oltre ad \u20ac 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di  legge, con distrazione in favore dell\u2019avv. Arcangelo Zampella, anticipatario.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 9 gennaio 2025.<\/p>\n\n\n\n<p>La Presidente<\/p>\n\n\n\n<p>(Lucia Tria)<\/p>\n\n\n\n<p><br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. LUCIA TRIA &#8211; Presidente &#8211;Dott. CATERINA MAROTTA &#8211; Consigliere-Dott. ROBERTO BELLE\u2019 &#8211; Consigliere &#8211;Dott. 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