{"id":2161,"date":"2025-03-27T12:17:33","date_gmt":"2025-03-27T11:17:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=2161"},"modified":"2025-03-27T12:17:36","modified_gmt":"2025-03-27T11:17:36","slug":"discriminazione-di-genere-trattamento-differenziato-in-base-al-genere-nel-ruolo-di-ispettore-di-polizia-giudiziaria-corte-costituzionale-sentenza-19-novembre-2024","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2025\/03\/27\/discriminazione-di-genere-trattamento-differenziato-in-base-al-genere-nel-ruolo-di-ispettore-di-polizia-giudiziaria-corte-costituzionale-sentenza-19-novembre-2024\/","title":{"rendered":"Discriminazione di genere, trattamento differenziato in base al genere nel ruolo di ispettore di polizia giudiziaria, Corte Costituzionale, sentenza 19 novembre 2024"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u00d2, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u2019ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,<\/p>\n\n\n\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">SENTENZA<\/p>\n\n\n\n<p>nel giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 44, commi da 7 a 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante \u00abDisposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell\u2019articolo 8, comma 1, lettera <em>a<\/em>), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u00bb, dell\u2019allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell\u2019art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), promosso dal Consiglio di Stato, prima sezione, in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel procedimento proposto da M. C. e altri contro il Ministero della giustizia, con ordinanza del 16 novembre 2023, iscritta al n. 57 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella <em>Gazzetta Ufficiale<\/em> della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell\u2019anno 2024.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Visto<\/em> l\u2019atto di costituzione di A. M., nonch\u00e9 l\u2019atto di intervento di S. S. e altri;<\/p>\n\n\n\n<p><em>udito<\/em> nell\u2019udienza pubblica del 30 ottobre 2024 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;<\/p>\n\n\n\n<p><em>udita<\/em> l\u2019avvocata Maria Immacolata Amoroso per A. M.;<\/p>\n\n\n\n<p><em>deliberato<\/em> nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Ritenuto in fatto<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1.\u2013 Con ordinanza del 16 novembre 2023, iscritta al n. 57 del registro ordinanze 2024, il Consiglio di Stato, prima sezione, in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 44, commi da 7 a 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante \u00abDisposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell\u2019articolo 8, comma 1, lettera <em>a<\/em>), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u00bb, dell\u2019allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell\u2019art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), \u00abnella parte in cui distinguono, in dotazione organica, secondo la differenza di sesso, i posti da mettere a concorso nella qualifica iniziale degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>1.1.\u2013 In punto di rilevanza, il rimettente espone di dovere rendere il parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da alcune assistenti del Corpo di Polizia penitenziaria contro l\u2019approvazione della graduatoria definitiva del concorso interno a 606 posti della qualifica iniziale del ruolo maschile di ispettori della Polizia penitenziaria e contro gli atti connessi e presupposti.<\/p>\n\n\n\n<p>Il giudice <em>a quo<\/em>, dopo aver disatteso l\u2019eccezione di tardivit\u00e0 del ricorso, afferma di dover applicare le disposizioni censurate, che rappresentano il fondamento dei provvedimenti impugnati e non si prestano a un\u2019interpretazione adeguatrice, in considerazione del chiaro tenore testuale.<\/p>\n\n\n\n<p>1.2.\u2013 In ordine al profilo della non manifesta infondatezza, il Consiglio di Stato, in linea preliminare, evidenzia che \u00e8 doverosa l\u2019interlocuzione con questa Corte, chiamata a tutelare l\u2019eguaglianza e la certezza del diritto mediante decisioni efficaci <em>erga omnes<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>1.2.1.\u2013 Ad avviso del rimettente, le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto, in primo luogo, con il \u00abprincipio della parit\u00e0 di trattamento tra uomini e donne\u00bb, principio \u00abormai consolidato nell\u2019ordinamento comunitario\u00bb e dunque rilevante alla stregua dell\u2019art. 117, primo comma, Cost.<\/p>\n\n\n\n<p>A tale riguardo, il giudice <em>a quo<\/em> evoca la direttiva 76\/207\/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all\u2019attuazione del principio della parit\u00e0 di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l\u2019accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, l\u2019art. 3, paragrafo 2, del Trattato sull\u2019Unione europea, l\u2019art. 8 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea, gli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea e la direttiva 2000\/78\/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Il requisito della differenza di genere per l\u2019accesso alla qualifica di ispettore non sarebbe giustificato dalle \u00abfunzioni effettivamente e prevalentemente esercitate nello svolgimento delle mansioni ordinarie da assegnare in esito alla procedura concorsuale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>1.2.2.\u2013 L\u2019esclusione dell\u2019accesso al lavoro \u00absulla base della sola valutazione del genere di appartenenza\u00bb sarebbe lesiva, inoltre, dell\u2019art. 3 Cost., in quanto non avrebbe alcuna correlazione con lo svolgimento del servizio e darebbe \u00e0dito a una discriminazione \u00abingiustificata ed arbitraria\u00bb, dimostrandosi \u00abeccedente rispetto allo scopo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>2.\u2013 Si \u00e8 costituita in giudizio A. M., parte ricorrente nel giudizio principale, e ha chiesto di accogliere le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato.<\/p>\n\n\n\n<p>3.\u2013 Sono intervenute in giudizio S. S., A. R., A. L.M. e E.O. C., che hanno chiesto di ammettere l\u2019intervento, rassegnando, quanto al merito, le medesime conclusioni della parte costituita.<\/p>\n\n\n\n<p>4.\u2013 In prossimit\u00e0 dell\u2019udienza pubblica, hanno depositato memorie illustrative di identico tenore sia la parte costituita che le intervenienti e hanno chiesto, in via principale, di dichiarare l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale delle disposizioni censurate e, in subordine, di adottare una pronuncia interpretativa, al fine di escludere la distinzione tra ruoli maschili e ruoli femminili \u00abper le sedi e i servizi <em>extra moenia<\/em>, nonch\u00e9 per quelle mansioni che non prevedono un contatto diretto e continuativo con i detenuti all\u2019interno delle sezioni penitenziarie\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>5.\u2013 Non \u00e8 intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri.<\/p>\n\n\n\n<p>6.\u2013 All\u2019udienza pubblica, la parte costituita ha ribadito le conclusioni formulate negli scritti difensivi.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Considerato in diritto<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>1.\u2013 Con l\u2019ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 57 del 2024), il Consiglio di Stato, prima sezione, in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dubita della legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 44, commi da 7 a 11, del d.lgs. n. 95 del 2017, dell\u2019allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al d.lgs. n. 443 del 1992, \u00abnella parte in cui distinguono, in dotazione organica, secondo la differenza di sesso, i posti da mettere a concorso nella qualifica iniziale degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>1.1.\u2013 Il rimettente denuncia, anzitutto, il contrasto con l\u2019art. 117, primo comma, Cost., \u00abche impone il rispetto dei vincoli posti dall\u2019ordinamento comunitario\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>A tale riguardo, il Consiglio di Stato menziona la direttiva 76\/207\/CEE, che interviene sulla parit\u00e0 di trattamento tra uomo e donna, materia oggi disciplinata dalla direttiva 2006\/54\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l\u2019attuazione del principio delle pari opportunit\u00e0 e della parit\u00e0 di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rimettente richiama, inoltre, l\u2019art. 3, paragrafo 2, TUE, l\u2019art. 8 TFUE, gli artt. 21 e 23 CDFUE, la direttiva 2000\/78\/CE, la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, che ha confermato l\u2019importanza del principio di non discriminazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il trattamento deteriore per le donne che partecipino al concorso a ispettore della Polizia penitenziaria non si correlerebbe con requisiti essenziali e determinanti ai fini dello svolgimento del servizio e integrerebbe, pertanto, \u00abuna forma di discriminazione in contrasto con le richiamate direttive europee e pronunce della Corte di giustizia UE\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>1.2.\u2013 Le disposizioni censurate, inoltre, lederebbero il principio di eguaglianza e sarebbero prive di ogni \u00abragionevole giustificazione\u00bb (art. 3, primo comma, Cost.).<\/p>\n\n\n\n<p>La disparit\u00e0 di trattamento si rivelerebbe arbitraria, alla luce delle peculiarit\u00e0 delle mansioni attribuite agli ispettori, che si esplicano anche al di fuori degli istituti penitenziari, non includono \u00abesclusivamente o prevalentemente compiti \u201coperativi\u201d\u00bb e, dunque, \u00abnon richiedono necessariamente la distinzione uomo\/donna ai fini del raggiungimento degli scopi del servizio da espletare\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>2.\u2013 Occorre esaminare, preliminarmente, l\u2019ammissibilit\u00e0 dell\u2019intervento spiegato da S. S., A. R., A. L.M. e E.O. C., che sostengono di aver impugnato i medesimi atti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, instaurando un giudizio definito da una sentenza oramai irrevocabile.<\/p>\n\n\n\n<p>2.1.\u2013 A supporto dell\u2019ammissibilit\u00e0 dell\u2019intervento, le parti deducono di non essere state ammesse al primo corso di formazione. Il ritardo dell\u2019immissione in ruolo, rispetto agli altri vincitori del concorso, pregiudicherebbe anche la mobilit\u00e0 ordinaria. L\u2019accoglimento delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale, infine, offrirebbe \u00abmaggiori opportunit\u00e0\u00bb non soltanto in relazione alla mobilit\u00e0 ordinaria annuale, ma anche in vista della promozione a sostituto commissario.<\/p>\n\n\n\n<p>2.2.\u2013 Nessuno degli argomenti prospettati nell\u2019atto di intervento avvalora la titolarit\u00e0 di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).<\/p>\n\n\n\n<p>La partecipazione al giudizio incidentale di legittimit\u00e0 costituzionale, di norma circoscritta alle parti del giudizio <em>a quo<\/em>, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, in caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4, commi 1 e 2, delle Norme integrative), si estende anche ai terzi, a condizione che siano titolari di una posizione giuridica che l\u2019esito del giudizio incidentale sia idoneo a pregiudicare in modo immediato e irrimediabile (fra le molte, ordinanza allegata alla sentenza n. 144 del 2024).<\/p>\n\n\n\n<p>A corroborare un interesse cos\u00ec caratterizzato, non \u00e8 sufficiente, tuttavia, che la posizione dei terzi sia regolata dalla stessa disposizione sospettata di illegittimit\u00e0 costituzionale (ordinanze allegate alle sentenze n. 140 e n. 22 del 2024).<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di specie, peraltro, \u00e8 passata in giudicato la sentenza che ha respinto l\u2019impugnazione proposta dalle parti e l\u2019accoglimento delle questioni sollevate non potrebbe produrre quelle conseguenze immediate e dirette sul rapporto sostanziale, che sole possono radicare la legittimazione all\u2019intervento.<\/p>\n\n\n\n<p>2.3.\u2013 Dai rilievi svolti consegue che l\u2019intervento dev\u2019essere dichiarato inammissibile.<\/p>\n\n\n\n<p>3.\u2013 Le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato sono ammissibili.<\/p>\n\n\n\n<p>4.\u2013 La motivazione sulla rilevanza \u00e8 analitica e coerente.<\/p>\n\n\n\n<p>4.1.\u2013 Il rimettente, in prima battuta, reputa tempestiva l\u2019impugnazione del bando e degli atti presupposti, in base al rilievo che<em> <\/em>soltanto la graduatoria finale fonda \u00abl\u2019interesse concreto e attuale delle ricorrenti all\u2019impugnazione\u00bb. Il bando, per contro, condiziona in modo imprevedibile il collocamento in graduatoria e non racchiude alcuna clausola che di per s\u00e9 precluda l\u2019ammissione.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli argomenti enunciati nell\u2019ordinanza di rimessione, al fine di sgombrare il campo dalle eccezioni pregiudiziali articolate nel giudizio principale dal Ministero della giustizia, superano il vaglio di non implausibilit\u00e0 devoluto a questa Corte in ordine al requisito della rilevanza.<\/p>\n\n\n\n<p>4.2.\u2013 Adeguata \u00e8 la motivazione anche per quel che concerne l\u2019applicabilit\u00e0 delle disposizioni censurate.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Consiglio di Stato osserva che il concorso straordinario, cui hanno partecipato le ricorrenti, \u00e8 stato bandito in conformit\u00e0 a tali disposizioni: la disciplina in esame, nell\u2019inscindibile connessione delle previsioni che la compongono, costituisce il fondamento normativo di tutti i provvedimenti impugnati.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019inquadramento della vicenda controversa rispecchia l\u2019interrelazione tra le previsioni censurate, intese in una prospettiva unitaria anche alla luce della complessiva <em>ratio legis<\/em> che le ispira.<\/p>\n\n\n\n<p>5.\u2013 Il rimettente, inoltre, esclude in modo persuasivo la praticabilit\u00e0 di un\u2019interpretazione costituzionalmente orientata.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto al ruolo degli ispettori, la distinzione in base al requisito di genere \u00e8 tratto distintivo della dotazione organica della Polizia penitenziaria, definita dalla Tabella A, allegata al d.lgs. n. 443 del 1992. A sua volta, la concreta modulazione della dotazione organica, a pi\u00f9 riprese modificata nel volgere degli anni, da ultimo con l\u2019art. 1, comma 863, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u2019anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), incide sulla ripartizione dei posti messi a concorso.<\/p>\n\n\n\n<p>A fronte dell\u2019univoco dato normativo, non si pu\u00f2 esplorare l\u2019interpretazione adeguatrice che la parte tratteggia nella memoria illustrativa, limitando la distinzione di genere ai servizi destinati a svolgersi <em>intra moenia<\/em>, a contatto con i detenuti.<\/p>\n\n\n\n<p>6.\u2013 Nessun ostacolo, infine, si frappone all\u2019esame del merito anche sotto il profilo del contrasto con disposizioni del diritto dell\u2019Unione europea, che il rimettente ritiene dotate di efficacia diretta.<\/p>\n\n\n\n<p>6.1.\u2013 Il giudice, ove ravvisi l\u2019incompatibilit\u00e0 del diritto nazionale con il diritto dell\u2019Unione dotato di efficacia diretta (Corte di giustizia dell\u2019Unione europea, terza sezione, sentenza 1\u00b0 luglio 2010, in causa C-194\/08, Gassmayr), pu\u00f2 non applicare la normativa interna, all\u2019occorrenza previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art. 267 TFUE), ovvero sollevare una questione di legittimit\u00e0 costituzionale per violazione dell\u2019art. 117, primo comma, e dell\u2019art. 11 Cost.<\/p>\n\n\n\n<p>Sar\u00e0 poi questa Corte a interrogare la Corte di giustizia, ove siano incerte la portata e la latitudine delle garanzie riconosciute dal diritto dell\u2019Unione, \u00abche si riverberano sul costante evolvere dei precetti costituzionali, in un rapporto di mutua implicazione e di feconda integrazione\u00bb (ordinanza n. 182 del 2020, punto 3.2. del <em>Considerato in diritto<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>6.2.\u2013 A partire dalla sentenza n. 269 del 2017, nei casi di \u201cdoppia pregiudizialit\u00e0\u201d, questa Corte ha rimesso alla discrezionalit\u00e0 del giudice la scelta di quale strada percorrere (ordinanze n. 217 e n. 216 del 2021) e ha escluso l\u2019antitesi oppure un ordine di priorit\u00e0 fra tali strumenti. Entrambi i rimedi garantiscono il primato del diritto dell\u2019Unione, uno dei capisaldi dell\u2019integrazione europea, riconosciuto fin dalle prime pronunce della Corte di giustizia e poi dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 170 del 1984 e, pi\u00f9 di recente, sentenza n. 67 del 2022).<\/p>\n\n\n\n<p>Anche negli Stati membri in cui esiste, come in Italia, un sindacato accentrato di costituzionalit\u00e0, tutti i giudici possono controllare la compatibilit\u00e0 di una legge con il diritto comunitario (Corte di giustizia, sentenza 9 marzo 1978, in causa C-106\/77, Simmenthal).<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9 le competenze delle Corti costituzionali possono ostacolare o limitare il potere dei giudici di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di non applicare la legge statale incompatibile con il diritto dell\u2019Unione (Corte di giustizia, grande sezione, sentenza 22 febbraio 2022, in causa C-430\/21, RS), quando esso sia provvisto di efficacia diretta (Corte di giustizia, grande sezione, sentenza 24 giugno 2019, in causa C-573\/17, Pop\u0142awski).<\/p>\n\n\n\n<p>6.3.\u2013 Allorch\u00e9, invece, si censura la violazione dell\u2019art. 117, primo comma Cost., l\u2019aspetto essenziale \u00e8 che la legge non ha osservato un \u201cobbligo comunitario\u201d ed \u00e8, per questa ragione, costituzionalmente illegittima. L\u2019obbligo dello Stato \u00e8 quello di assicurare il rispetto del diritto eurounitario e il principio di preminenza; tale obbligo \u00e8 violato, sia se il contrasto riguarda la Carta dei diritti fondamentali, sia se il conflitto riguarda un\u2019altra normativa del diritto dell\u2019Unione.<\/p>\n\n\n\n<p>Perch\u00e9 questa Corte scrutini nel merito le censure di violazione di una normativa di diritto dell\u2019Unione direttamente applicabile, \u00e8 necessario che la questione posta dal rimettente presenti un \u201ctono costituzionale\u201d, per il nesso con interessi o princ\u00ecpi di rilievo costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale nesso si rivela in modo esemplare nel caso di specie.<\/p>\n\n\n\n<p>La direttiva 2006\/54\/CE, nell\u2019attuare il principio di parit\u00e0 di trattamento tra uomo e donna, gi\u00e0 sancito dalla direttiva 76\/207\/CEE, e nel concretizzare gli artt. 21 e 23 della Carta di Nizza (Considerando<em> <\/em>n. 5), investe princ\u00ecpi fondamentali nel disegno costituzionale e con tali princ\u00ecpi interagisce nel sindacato che questa Corte \u00e8 chiamata a svolgere al metro dell\u2019art. 3 Cost., in una prospettiva di effettivit\u00e0 e di integrazione delle garanzie.<\/p>\n\n\n\n<p>6.4.\u2013 Il sistema \u00e8 improntato a un concorso di rimedi, destinato ad arricchire gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, ad escludere ogni preclusione (sentenza n. 20 del 2019, punto 2.3. del <em>Considerato in diritto<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Il concorso di rimedi si inquadra in un contesto \u00abche vede tanto il giudice comune quanto questa Corte impegnati a dare attuazione al diritto dell\u2019Unione europea nell\u2019ordinamento italiano, ciascuno con i propri strumenti e ciascuno nell\u2019ambito delle rispettive competenze\u00bb (sentenza n. 149 del 2022, punto 2.2.2. del <em>Considerato in diritto<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Il sindacato accentrato di costituzionalit\u00e0, pertanto, non si pone in antitesi con un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, ma con esso coopera a costruire tutele sempre pi\u00f9 integrate (sentenza n. 15 del 2024, punto 7.3.3. del <em>Considerato in diritto<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>6.5.\u2013 Sar\u00e0 il giudice a scegliere il rimedio pi\u00f9 appropriato, ponderando le peculiarit\u00e0 della vicenda sottoposta al suo esame.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019interlocuzione con questa Corte, chiamata a rendere una pronuncia <em>erga omnes<\/em>, si dimostra particolarmente proficua, qualora l\u2019interpretazione della normativa vigente non sia scevra di incertezze o la pubblica amministrazione continui ad applicare la disciplina controversa o le questioni interpretative siano foriere di un impatto sistemico, destinato a dispiegare i suoi effetti ben oltre il caso concreto, oppure qualora occorra effettuare un bilanciamento tra princ\u00ecpi di carattere costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Ove, poi, sussista un dubbio sull\u2019attribuzione di efficacia diretta al diritto dell\u2019Unione e la decisione di non applicare il diritto nazionale risulti opinabile e soggetta a contestazioni, la via della questione di legittimit\u00e0 costituzionale consente di fugare ogni incertezza. Questa Corte potr\u00e0 dichiarare fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale, se accerta l\u2019esistenza del conflitto tra la normativa nazionale e le norme dell\u2019Unione, indipendentemente dalla circostanza che queste siano dotate di efficacia diretta.<\/p>\n\n\n\n<p>La dichiarazione di illegittimit\u00e0 costituzionale \u00aboffre un <em>surplus<\/em> di garanzia al primato del diritto dell\u2019Unione europea, sotto il profilo della certezza e della sua uniforme applicazione. Fermo restando, infatti, che all\u2019obbligo di applicare le disposizioni dotate di effetti diretti sono soggetti non solo tutti i giudici, ma anche la stessa pubblica amministrazione \u2013 sicch\u00e9 ove vi sia una normativa interna incompatibile con dette disposizioni essa non deve trovare applicazione \u2013 pu\u00f2 altres\u00ec verificarsi che, per mancata contezza della predetta incompatibilit\u00e0 o in ragione di approdi ermeneutici che la ritengano insussistente, le norme interne continuino a essere utilizzate e applicate. Proprio per evitare tale evenienza, e fermi restando ovviamente gli altri rimedi che l\u2019ordinamento conosce per l\u2019uniforme applicazione del diritto quando ci\u00f2 accada, la questione di legittimit\u00e0 costituzionale offre la possibilit\u00e0, ove ne ricorrano i presupposti, di addivenire alla rimozione dall\u2019ordinamento, con l\u2019efficacia vincolante propria delle sentenze di accoglimento, di quelle norme che siano in contrasto con il diritto dell\u2019Unione europea\u00bb (sentenza n. 15 del 2024, punto 8.2. del <em>Considerato in diritto<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>La declaratoria di illegittimit\u00e0 costituzionale, proprio perch\u00e9 trascende il caso concreto da cui ha tratto origine, salvaguarda in modo efficace la certezza del diritto, valore di sicuro rilievo costituzionale (sentenza n. 146 del 2024, punto 8 del <em>Considerato in diritto<\/em>), di cui i singoli giudici e questa Corte sono egualmente garanti.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa Corte, inoltre, grazie alla molteplicit\u00e0 e alla duttilit\u00e0 delle tecniche decisorie che adopera, pu\u00f2 porre rimedio nel modo pi\u00f9 incisivo alle disarmonie denunciate dal rimettente, anche colmando le lacune che possano derivare dalla caducazione delle norme illegittime.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche la Corte di giustizia (grande sezione, sentenza 2 settembre 2021, in causa C-350\/20, O. D., paragrafo 40) ha valorizzato l\u2019importanza primaria del ruolo di questa Corte, chiamata a dirimere le questioni \u00aballa luce sia delle norme di diritto nazionale che delle norme del diritto dell\u2019Unione al fine di fornire non solo al proprio giudice del rinvio, ma anche all\u2019insieme dei giudici italiani, una pronuncia dotata di effetti <em>erga omnes<\/em>, vincolante tali giudici in ogni controversia pertinente di cui potranno essere investiti\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>In tal modo, lo stesso primato del diritto dell\u2019Unione si rafforza e si compenetra con le garanzie costituzionali, in un rapporto di vicendevole arricchimento.<\/p>\n\n\n\n<p>6.6.\u2013 In consonanza con il percorso argomentativo cos\u00ec tracciato, il rimettente ha posto l\u2019accento sulle specificit\u00e0 della vicenda, che ha visto anche approdi difformi: in altri giudizi, difatti, \u00e8 stato negato ogni profilo di contrasto con i precetti costituzionali e con il diritto dell\u2019Unione.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di specie emerge, con chiarezza paradigmatica, l\u2019esigenza di una pronuncia efficace <em>erga omnes<\/em>, che travalichi la singola controversia e offra ai consociati e al legislatore indicazioni inequivocabili.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale esigenza si dimostra ineludibile a fronte di una normativa che coinvolge una vasta platea di interessati e si presta ad applicazioni reiterate, come anche la difesa della parte ha rammentato nel corso della discussione, menzionando il riproporsi di analoghe questioni in un contenzioso ancora pendente.<\/p>\n\n\n\n<p>7.\u2013 Le questioni sono fondate, nei termini di seguito esposti.<\/p>\n\n\n\n<p>8.\u2013 L\u2019art. 3, primo comma, Cost. \u00abpone un principio avente un valore fondante, e perci\u00f2 inviolabile, diretto a garantire l\u2019eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e a vietare che il sesso \u2013 al pari della razza, della lingua, della religione, delle opinioni politiche e delle condizioni personali e sociali \u2013 costituisca fonte di qualsivoglia discriminazione nel trattamento giuridico delle persone\u00bb (sentenza n. 163 del 1993, punto 3 del <em>Considerato in diritto<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>Sin da epoca risalente questa Corte ha affermato che \u00aboggi, riconosciuta dalla Costituzione l\u2019eguaglianza di diritto a tutti senza distinzione di sesso, la regola \u00e8 l\u2019eguaglianza\u00bb: il legislatore pu\u00f2 tener conto, \u00abnell\u2019interesse dei pubblici servizi, delle differenti attitudini proprie degli appartenenti a ciascun sesso, purch\u00e9 non resti infranto il canone fondamentale dell\u2019eguaglianza giuridica\u00bb (sentenza n. 56 del 1958).<\/p>\n\n\n\n<p>9.\u2013 La parit\u00e0 di trattamento tra uomo e donna \u00e8 anche \u00abun principio fondamentale del diritto comunitario, ai sensi dell\u2019articolo 2 e dell\u2019articolo 3, paragrafo 2, del trattato, nonch\u00e9 ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia. Le suddette disposizioni del trattato sanciscono la parit\u00e0 fra uomini e donne quale \u201ccompito\u201d e \u201cobiettivo\u201d della Comunit\u00e0 e impongono alla stessa l\u2019obbligo concreto della sua promozione in tutte le sue attivit\u00e0\u00bb (direttiva 2006\/54\/CE, Considerando<em> <\/em>n. 2).<\/p>\n\n\n\n<p>Le eccezioni al principio di parit\u00e0 di trattamento devono \u00abessere limitate alle attivit\u00e0 professionali che necessitano l\u2019assunzione di una persona di un determinato sesso data la loro natura o visto il contesto in cui si sono svolte, purch\u00e9 l\u2019obiettivo ricercato sia legittimo e compatibile con il principio di proporzionalit\u00e0\u00bb (direttiva 2006\/54\/CE, Considerando<em> <\/em>n. 19).<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019odierno scrutinio, riveste preminente rilievo la previsione dell\u2019art. 14 della direttiva 2006\/54\/CE, ai sensi della quale \u00ab\u00e8 vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso nei settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene: <em>a<\/em>) alle condizioni di accesso all\u2019occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attivit\u00e0 e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonch\u00e9 alla promozione\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>In forza dell\u2019art. 14, paragrafo 2, della direttiva citata, \u00abuna differenza di trattamento basata su una caratteristica specifica di un sesso\u00bb non assume carattere discriminatorio solo quando, \u00abper la particolare natura delle attivit\u00e0 lavorative di cui trattasi o per il contesto in cui esse vengono espletate, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, purch\u00e9 l\u2019obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>10.\u2013 Il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e le prescrizioni poste dal diritto dell\u2019Unione europea convergono nel rendere effettiva la parit\u00e0 di trattamento, in una prospettiva armonica e complementare, che consente di cogliere appieno l\u2019integrazione tra le garanzie sancite dalle diverse fonti.<\/p>\n\n\n\n<p>11.\u2013 \u00c8 in quest\u2019orizzonte che si collocano le questioni sollevate dal Consiglio di Stato.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019indissolubile correlazione tra i princ\u00ecpi evocati impone di scrutinare congiuntamente le censure formulate in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u2019ultimo in relazione all\u2019art. 14 della direttiva 2006\/54\/CE.<\/p>\n\n\n\n<p>12.\u2013 La legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) attua il principio di eguaglianza tra uomo e donna con precipuo riguardo all\u2019espletamento dei servizi di istituto. Tra il personale maschile e quello femminile del Corpo di Polizia penitenziaria vi \u00e8 piena parit\u00e0 di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera (art. 6, comma 1).<\/p>\n\n\n\n<p>La valenza generale della regola \u00e8 poi presidiata dalla delimitazione dell\u2019ambito applicativo e delle ragioni giustificatrici delle deroghe.<\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019interno delle sezioni, il personale del Corpo di Polizia penitenziaria da adibire ai servizi di istituto \u00abdeve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti\u00bb (art. 6, comma 2).<\/p>\n\n\n\n<p>13.\u2013 A tali esigenze, tuttavia, non si raccorda il trattamento differenziato in base al genere nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, che si associa alla netta preponderanza della presenza maschile: per i sostituti commissari, 590 sono gli uomini e 50 le donne; per gli ispettori superiori, per gli ispettori capo, per gli ispettori e per i vice ispettori, la dotazione organica \u00e8 di 2640 uomini e 375 donne (Tabella 37, allegata al d.lgs. n. 95 del 2017 e destinata a modificare la Tabella A, allegata a sua volta al d.lgs. n. 443 del 1992).<\/p>\n\n\n\n<p>14.\u2013 La preponderanza censurata non trova riscontro nelle caratteristiche dei compiti svolti.<\/p>\n\n\n\n<p>Il personale incardinato nel ruolo degli ispettori, ruolo scandito nelle cinque qualifiche di vice ispettore, di ispettore, di ispettore capo, di ispettore superiore, di sostituto commissario, svolge \u00abfunzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale e la conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario nonch\u00e9 specifiche funzioni nell\u2019ambito dei servizi istituzionali della Polizia penitenziaria secondo le direttive e gli ordini impartiti dal comandante di reparto dell\u2019istituto o della scuola ovvero dal funzionario del Corpo responsabile\u00bb (art. 23, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 443 del 1992).<\/p>\n\n\n\n<p>Gli ispettori svolgono anche \u00abfunzioni di coordinamento di una o pi\u00f9 unit\u00e0 operative dell\u2019area della sicurezza, dei nuclei e degli uffici e servizi ove sono incardinati nonch\u00e9 la responsabilit\u00e0 per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attivit\u00e0\u00bb (ancora, art. 23, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 443 del 1992).<\/p>\n\n\n\n<p>Gli appartenenti al ruolo degli ispettori hanno la facolt\u00e0 di \u00abpartecipare alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230\u00bb (art. 23, comma 2, secondo periodo), riunioni finalizzate all\u2019osservazione scientifica della personalit\u00e0 delle persone sottoposte a pena o a misura di sicurezza e alla compilazione dei programmi individualizzati di trattamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Il personale appartenente al ruolo degli ispettori svolge, inoltre, \u00abin relazione alla professionalit\u00e0 posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale di Polizia penitenziaria\u00bb (art. 23, comma 2, terzo periodo).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria) cos\u00ec identifica i compiti dei preposti ai singoli servizi, scelti di regola proprio tra gli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti: \u00ab1) assistere personalmente al passaggio delle consegne durante il cambio dei turni e verificare l\u2019esatta conoscenza, da parte del personale dipendente, delle norme e delle disposizioni di servizio; 2) controllare l\u2019esatto adempimento dei compiti assegnati al predetto personale; 3) informare il diretto superiore sull\u2019andamento del servizio e sulle eventuali infrazioni commesse dal personale stesso, nonch\u00e9 su ogni altro fatto rilevante; 4) assistere alla perquisizione dei detenuti e degli internati, nonch\u00e9 dei locali e degli spazi da essi utilizzati; 5) presenziare ai movimenti di gruppi di detenuti o internati; 6) fornire collaborazione ai superiori nello svolgimento dei compiti propri di questi ultimi; 7) distribuire ed illustrare il servizio al personale dipendente; 8) eseguire frequenti controlli sullo svolgimento del servizio e disporre, nei casi di necessit\u00e0, la sostituzione del personale, richiedendone l\u2019altro occorrente; 9) osservare e far osservare al personale dipendente scrupolosamente le disposizioni contenute nell\u2019ordine di servizio di cui all\u2019articolo 29 e chiamare il comandante del reparto, ove occorra\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>15.\u2013 Alla collaborazione con i superiori si affianca, dunque, il controllo sui servizi svolti dal personale dipendente. Il diretto e continuativo contatto con i detenuti non assurge a connotazione qualificante e indefettibile del lavoro prestato.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019evoluzione normativa ha accresciuto l\u2019importanza dei compiti di coordinamento e direttivi, destinati a proiettarsi anche nell\u2019ambito della formazione e dell\u2019istruzione, e ha delineato per gli ispettori un\u2019essenziale funzione di raccordo tra il ruolo degli agenti e degli assistenti e dei sovrintendenti, da un lato, e il ruolo dei funzionari, dall\u2019altro.<\/p>\n\n\n\n<p>16.\u2013 Il notevole divario tra la presenza maschile e quella femminile ricalca, in un contesto radicalmente diverso, un assetto che si riconnette alle particolarit\u00e0 del ruolo degli agenti e degli assistenti, deputati a svolgere compiti eminentemente operativi, in costante contatto con i detenuti delle sezioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce dei compiti di direzione e di coordinamento, che contraddistinguono le mansioni assegnate agli ispettori, la pi\u00f9 esigua rappresentanza femminile non rinviene alcuna ragionevole giustificazione in un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, nei termini rigorosi enucleati dall\u2019art. 14, paragrafo 2, della direttiva 2006\/54\/CE.<\/p>\n\n\n\n<p>La sperequazione censurata non persegue, dunque, un obiettivo legittimo, legato all\u2019esigenza di preservare la funzionalit\u00e0 e l\u2019efficienza del Corpo di Polizia penitenziaria, e confligge con il canone di proporzionalit\u00e0, proprio per l\u2019ampiezza del divario che genera.<\/p>\n\n\n\n<p>17.\u2013 Inoltre, le discriminazioni nell\u2019accesso a un ruolo, che prelude al conseguimento degli incarichi pi\u00f9 prestigiosi, v\u00ecolano il diritto delle donne di svolgere, a parit\u00e0 di requisiti di idoneit\u00e0, un\u2019attivit\u00e0 conforme alle loro possibilit\u00e0 e alle loro scelte e di concorrere cos\u00ec al progresso della societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Il sistema censurato, in antitesi con ogni criterio meritocratico, esclude da una collocazione utile in graduatoria anche donne che abbiano conseguito una votazione pi\u00f9 elevata, sol perch\u00e9 gli uomini sono rappresentati in misura pi\u00f9 consistente nella dotazione organica e nei posti messi a concorso.<\/p>\n\n\n\n<p>Come la difesa della parte ha specificato nel corso della discussione, tale evenienza si \u00e8 verificata in concreto e non appartiene al rango di un mero e remoto inconveniente di fatto. L\u2019incongruenza, addotta a fondamento delle censure, \u00e8 connaturata allo stesso meccanismo prefigurato dalla legge e ne rivela l\u2019intrinseca irragionevolezza.<\/p>\n\n\n\n<p>La disparit\u00e0 di trattamento ingenera, dunque, effetti distorsivi che si ripercuotono sull\u2019efficienza stessa dell\u2019amministrazione.<\/p>\n\n\n\n<p>18.\u2013 Emblematica \u00e8 la circostanza che, per la carriera dei funzionari del Corpo di Polizia penitenziaria. il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell\u2019Amministrazione penitenziaria e dell\u2019Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonch\u00e9 istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell\u2019articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266) abbia gi\u00e0 superato la distinzione basata sul genere.<\/p>\n\n\n\n<p>19.\u2013 Rimossa ogni irragionevole disparit\u00e0 di trattamento, le differenze saranno determinate dal punteggio che ciascun candidato di volta in volta ottiene e non da un meccanismo aleatorio, condizionato dalla pi\u00f9 cospicua presenza maschile nella dotazione organica e nei posti messi a concorso.<\/p>\n\n\n\n<p>20.\u2013 Si deve dichiarare, pertanto, l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 44, commi da 7 a 11, del d.lgs. n. 95 del 2017, dell\u2019allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui distinguono secondo il genere, in dotazione organica, i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria. Resta fermo il totale della dotazione organica, stabilito dal legislatore.<\/p>\n\n\n\n<p>21.\u2013 Sono assorbite le altre censure.<\/p>\n\n\n\n<p>per questi motivi<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>1) <em>dichiara <\/em>inammissibile l\u2019intervento in giudizio di S. S., A. R., A. L.M. e E.O. C.;<\/p>\n\n\n\n<p>2) <em>dichiara <\/em>l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 44, commi da 7 a 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante \u00abDisposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell\u2019articolo 8, comma 1, lettera <em>a<\/em>), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u00bb, dell\u2019allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell\u2019art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui distinguono secondo il genere, in dotazione organica, i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 2024.<\/p>\n\n\n\n<p>F.to:<\/p>\n\n\n\n<p>Augusto Antonio BARBERA, Presidente<\/p>\n\n\n\n<p>Giovanni PITRUZZELLA, Redattore<\/p>\n\n\n\n<p>Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria<\/p>\n\n\n\n<p>Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2024<\/p>\n\n\n\n<p>Il Direttore della Cancelleria<\/p>\n\n\n\n<p>F.to: Roberto MILANA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Giulio PROSPERETTI,<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":2162,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>trattamento differenziato in base al genere nel ruolo di ispettore di polizia giudiziaria<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Discriminazione di genere, trattamento 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