{"id":234,"date":"2015-10-21T18:16:42","date_gmt":"2015-10-21T16:16:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=234"},"modified":"2016-03-10T18:37:00","modified_gmt":"2016-03-10T17:37:00","slug":"tribunale-di-genova-sentenza-del-4-ottobre-2012","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/21\/tribunale-di-genova-sentenza-del-4-ottobre-2012\/","title":{"rendered":"Discriminazione et\u00e0, Tribunale di Genova, sentenza del 4 ottobre 2012"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TRIBUNALE DI GENOVA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p>Il Giudice Monocratico di Genova &#8211; 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Marcello Basilico ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/p>\n<p>nella causa promossa da F. O.<\/p>\n<p>elettivamente domiciliata in Genova, v. SS. Giacomo e Filippo 15\/5 presso l\u2019avv. A. Califano, che la rappresenta per mandato a margine del ricorso<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">RICORRENTE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<ol>\n<li>soc. coop. p. a.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Elettivamente domiciliata in Genova, v. C.R. Ceccardi 1\/28 presso l\u2019avv. E. Siboldi, che la rappresenta e difende disgiuntamente dall\u2019avv. G.C. Sutich, per mandato in calce al ricorso notificato<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">CONVENUTA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CONCLUSIONI<\/p>\n<p>Per la ricorrente: \u201cPiaccia all\u2019Ill.mo Sig. Giudice, accertare e dichiarare la nullit\u00e0 e\/o l\u2019annullabilit\u00e0 e\/o l\u2019inefficacia dei licenziamenti intimati alla ricorrente in data 27 settembre e 11 ottobre 2011, in quanto discriminatori e, comunque, per tutti i motivi indicati in narrativa e, conseguentemente, condannare C. societ\u00e0 cooperativa per azioni, in persona del legale rappresentante, con sede in \u2026.., a reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro, in applicazione dell\u2019art. 18 SL, nonch\u00e9 a risarcire alla stessa il danno subito sulla base dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto percepita, pari ad \u20ac 1.531,26 per 14 mensilit\u00e0;<\/p>\n<p>Dichiarare inoltre tenuta e condannare C. societ\u00e0 cooperativa per azioni, in persona del legale rappresentante, con sede in \u2026., a corrispondere alla ricorrente, per i titoli di cui in narrativa, la complessiva somma di \u20ac 74,80.<\/p>\n<p>Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge.<\/p>\n<p>Con vittoria di spese, anche generali, diritti e onorari\u201d.<\/p>\n<p>Per la convenuta: \u201cVoglia l\u2019Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, in via principale rigettare tutte le domande svolte nei confronti di C. Soc. Coop. p.a. perch\u00e9 infondate in fatto e in diritto; in via subordinata nella denegata ipotesi di accertamento dell\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento irrogato in data 12.10.2011, determinare l\u2019ammontare del risarcimento spettante alla sig. ra O. F. detraendo l\u2019importo di \u20ac 523,00 alla stessa corrisposto a titolo di TFR in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno<\/p>\n<p>dell\u2019avvenuto pagamento (ovvero all\u2019odierna domanda) sino al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">MOTIVI DELLA DECISIONE<\/p>\n<p>La ricorrente F. O., nata il 16.6.46, ha lavorato per la convenuta dall\u20191 luglio al 31 ottobre 2011, data in cui ha avuto effetto il licenziamento intimatole da quest\u2019ultima.<\/p>\n<p>Essa le ha anticipato gi\u00e0 con lettera del 27.9.2011 l\u2019intendimento di recedere dal contratto dal giorno 14 successivo \u201cin relazione al raggiungimento da parte Sua dei limiti di et\u00e0 per il pensionamento di vecchiaia\u201d, riservandosi per\u00f2 di \u201cverificare la Sua reale posizione pensionistica\u201d *all. 6 al ricorso e 4 alla memoria di costituzione+. Facendo seguito a questa prima missiva, l\u201911.10.2011 le ha comunicato che, \u201caccertata l\u2019effettiva sussistenza dei requisiti per l\u2019accesso ai benefici pensionistici, con la presente Le comunichiamo che il rapporto cesser\u00e0 con decorrenza dal 31.10.2011\u201d *all. 7 ric. e 5 mem.].<\/p>\n<p>Questi fatti sono pacifici tra le parti.<\/p>\n<p>La ricorrente ha impugnato il licenziamento sostenendone la nullit\u00e0, per essere stata discriminata in ragione della sua et\u00e0 anagrafica.<\/p>\n<p>Il ricorso \u00e8 fondato.<\/p>\n<p>Va precisato che l\u2019atto di recesso in contestazione si identifica solo con la comunicazione dell\u201911.10.2011, poich\u00e9 \u00e8 l\u2019unico atto che abbia posto definitivamente fine al rapporto di lavoro; \u00e8 dimostrato come a questo che il datore di lavoro abbia fatto risalire l\u2019effetto risolutivo *all. 6 mem.+.<\/p>\n<p>Non \u00e8 contestato l\u2019interesse della ricorrente ad agire per la reintegra nel posto di lavoro, poich\u00e9 alla data del licenziamento non aveva conseguito la massima anzianit\u00e0 contributiva.<\/p>\n<p>Neppure controverse possono dirsi le ragioni per le quali la convenuta ha intimato il recesso. A loro ulteriore chiarimento valgano comunque l\u2019intestazione della lettera dell\u201911.10.2011 (\u201crisoluzione rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di et\u00e0 pensionamento di vecchiaia\u201d) ed il richiamo contenuto nel testo all\u2019art. 48 CCNL di settore, che, al quarto comma, prevede in questo caso la facolt\u00e0 di recedere per il datore di lavoro senza oneri relativi al preavviso [all. 11 ric.].<\/p>\n<p>Questa facolt\u00e0 si riconduce alla regola della libera recedibilit\u00e0, vigente nel nostro ordinamento in forza dell\u2019art. 4, secondo comma, l. 108\/90: per sua espressa disposizione, le norme limitative del licenziamento \u201cnon si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici\u201d. Letta in combinazione col disposto dell\u2019art. 6 d.l. 791\/81 (conv. in l. 54\/82), la regola non ammette deroghe, basate sull\u2019eventuale scelta di proseguire il rapporto fino al raggiungimento della massima anzianit\u00e0 contributiva utile, nei confronti dei lavoratori con oltre 65 anni d\u2019et\u00e0.<\/p>\n<p>Procedendo al licenziamento, la convenuta ha dato applicazione a tale regola. Perci\u00f2 non acquista rilevanza, a motivo dell\u2019atto, il fatto che essa avesse assunto la ricorrente (e con lei l\u2019intero personale che gi\u00e0 vi era addetto) nella \u201csituazione di esubero del personale\u201d, denunciata al momento del subentro nell\u2019appalto per le pulizie negl\u2019impianti ferroviari [all. 1 mem.]. La convenuta stessa, del resto, ha richiamato quest\u2019ultima ragione solo per inserirla tra gli interessi in gioco che avrebbe posto in bilanciamento reciproco nella decisione di licenziare la propria dipendente.<\/p>\n<p>La ricorrente ha ravvisato nell\u2019iniziativa di controparte un comportamento discriminatorio, per diretto contrasto col disposto dell\u2019art. 15, secondo comma, l. 300\/70, cos\u00ec come modificato dall\u2019art. 4 d. lgs 216\/2003: in virt\u00f9 di questo intervento normativo, oggi sono nulli \u201cpatti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di et\u00e0 o basata sull&#8217;orientamento sessuale o sulle convinzioni personali\u201d.<\/p>\n<p>Di questa norma la difesa attrice ha proposto una lettura orientata non solo dalla disciplina comunitaria, trasposta nel nostro ordinamento dal d. lgs 216\/2003 (direttiva 2000\/78\/UE), ma anche dall\u2019art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione. Esso recita: \u201cogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali\u201d.<\/p>\n<p>Va rammentato che l\u2019art. 6 del Trattato UE \u2013 cos\u00ec com\u2019\u00e8 stato riformulato dal Trattato di Lisbona in vigore dall\u20191.12.2009 \u2013 riconosce i diritti, le libert\u00e0 e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali adottata il 12.12.2007. Si \u00e8 perci\u00f2 detto che la Carta \u00e8 stata comunitarizzata, entro i limiti prefissati delle competenze definite nei trattati dell\u2019Unione; il terreno della discriminazione nel settore dei diritti sociali rientra senz\u2019altro nei confini di tali competenze, essendo anzi espressamente regolato dalle direttive comunitarie e, in particolare, dalla 2000\/78 di cui si discute.<\/p>\n<p>La questione che pone la presente controversia \u00e8 data dalla compatibilit\u00e0 della regola della libera recedibilit\u00e0 prevista dall\u2019art. 4 l. 108\/90 con il divieto di discriminazione per et\u00e0 introdotto nel 2003. E\u2019 innegabile che tale divieto si estenda al licenziamento che \u00e8 \u201catto\u201d inerente al rapporto di lavoro, secondo la dizione dell\u2019art. 15 l. 300\/70, il cui capoverso richiama del resto anche la disposizione sub b) precedente, dedicata al licenziamento.<\/p>\n<p>La valutazione di compatibilit\u00e0 si pone d\u2019altro canto anche con riferimento al citato art. 30 della Carta di Nizza.<\/p>\n<p>Secondo la direttiva 2000\/78 <em>\u201cil divieto di discriminazione basata sull\u2019et\u00e0 costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione [..] tuttavia, in talune circostanze, delle disparit\u00e0 di trattamento in funzione dell\u2019et\u00e0 possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri\u201d <\/em>(*25\u00b0 considerando).<\/p>\n<p>Questa clausola manifesta la correlazione tra lo specifico divieto disciplinato dalla direttiva in questione e le politiche occupazionali interne. Emerge cos\u00ec la peculiarit\u00e0 dell\u2019elemento protetto \u201cet\u00e0\u201d rispetto agli altri che sono vietati dalla normativa antidiscriminatoria dell\u2019Unione. Si spiegano quindi le numerose deroghe al divieto, stabilite soprattutto per settori lavorativi o tipologie di attivit\u00e0, che, se fossero riferite ad altri caratteri, sarebbero certamente tacciate d\u2019invalidit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019art. 6, n. 1, della direttiva, in particolare, stabilisce che le disparit\u00e0 di trattamento in ragione dell\u2019et\u00e0, da parte degli Stati membri, <em>\u201claddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell\u2019ambito del diritto nazionale, da una finalit\u00e0 legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale..\u201d.<\/em><\/p>\n<p>La dottrina e la giurisprudenza hanno nel tempo delimitato gli spazi di queste eccezioni. In realt\u00e0, si \u00e8 detto che, nella sua \u201cformulazione alquanto ridondante\u201d, l\u2019art. 6, n. 1, vorrebbe solo fissare \u201ci requisiti generali, riconosciuti nel diritto dell\u2019Unione, concernenti la giustificazione di una disparit\u00e0 di trattamento\u201d; pertanto, secondo l\u2019interpretazione della giurisprudenza europea, la discriminazione diretta in ragione dell\u2019et\u00e0 \u00e8 ammessa solo se \u201cla relativa misura si fondi su una finalit\u00e0 legittima e regga ad un esame della proporzionalit\u00e0\u201d *conclusioni del 6.5.2010 dell\u2019Avv. Generale Kokott nella causa c-499\/08, Ole Andersen].<\/p>\n<p>La verifica di legittimit\u00e0 cos\u00ec richiesta passa attraverso tre momenti di controllo, diretti ad accertare: 1) se l\u2019applicazione del criterio dell\u2019et\u00e0 determini una disparit\u00e0 di trattamento tra situazioni giuridiche comparabili; 2) se tale disparit\u00e0 sia giustificata da un\u2019obiettiva finalit\u00e0 legittima; 3) se la disparit\u00e0 sia adeguata e necessaria a perseguire questa finalit\u00e0 [cfr. Corte giust. UE, 5 marzo 2009, c-388\/2007, Age Concern England; 18 giugno 2009, c-88\/2008, Hutter; 13 settembre 2011, c- 477\/2009, Progge e altri].<\/p>\n<p>Si pu\u00f2 ritenere che, nel caso di specie, la scelta aziendale di licenziarla abbia certamente discriminato la ricorrente rispetto agli altri lavoratori che, per ragioni di et\u00e0, hanno invece conservato il posto di lavoro nella stessa azienda.<\/p>\n<p>Secondo il percorso di verifica appena delineato, si deve secondariamente valutare se l\u2019applicazione della norma dell\u2019art. 4, secondo comma, l. 108\/90, data cos\u00ec dalla convenuta, risponda a finalit\u00e0 legittime. Occorre in proposito ricordare che queste devono presentare \u201cun carattere di interesse generale, le quali si distinguono dai motivi puramente individuali propri della situazione del datore di lavoro, come la riduzione dei costi o il miglioramento della competitivit\u00e0\u201d *Corte giust., 5 marzo 2009, c.388\/2007, The incorporated trustees of the National council for againg, e 21 luglio 2011, nelle cause riunite c-159 e c-160\/10, Fuchs pi\u00f9 uno].<\/p>\n<p>Orbene, nell\u2019attuale contingenza economica il nostro legislatore \u00e8 mosso dall\u2019interesse preminente al contenimento della spesa pubblica e dei costi di previdenza obbligatoria. Gli interventi normativi in materia di et\u00e0 pensionabile, sono stati orientati nell\u2019epoca pi\u00f9 recente da una tendenza all\u2019avanzamento e, contestualmente, alla parificazione di genere uomo\/donna. Perci\u00f2 un\u2019interpretazione della norma dell\u2019art. 4 l. 108\/90 favorevole ad una recedibilit\u00e0 priva di vincoli si porrebbe nell\u2019esclusivo o preminente interesse dell\u2019impresa, la quale potrebbe avvalersi del criterio dell\u2019et\u00e0 per selezionare il personale e compiere le proprie scelte di assetto dell\u2019organico.<\/p>\n<p>La disparit\u00e0 di trattamento realizzata nei confronti della ricorrente deve dunque ritenersi ingiustificata, poich\u00e9 compiuta avvalendosi d\u2019una disposizione di legge in modo non rispondente a finalit\u00e0 d\u2019interesse generale e, dunque, legittime.<\/p>\n<p>In un caso quale quello esaminato, il recesso della convenuta, per essere legittimo, non avrebbe dovuto fondarsi esclusivamente sulla motivazione del\u2019et\u00e0 anagrafica. Questa soluzione \u00e8 altres\u00ec coerente col carattere eccezionale delle ipotesi di licenziamento privo di giustificazione, quale \u00e8 ormai da ricavarsi anche in base all\u2019art. 30 della Carta dei diritti dell\u2019Unione.<\/p>\n<p>Di conseguenza, il licenziamento della ricorrente deve dichiararsi nullo, con le conseguenze previste dall\u2019art. 18 l. 300\/70 nel testo ancora vigente alla data in cui vi \u00e8 stata l\u2019intimazione.<\/p>\n<p>La convenuta deve dunque essere condannata a reintegrarla nel posto di lavoro ed a risarcirla del danno commisurato a quanto previsto dal quarto comma dell\u2019art. 18 stesso. Sulle somme cos\u00ec dovute vanno applicati rivalutazione monetaria e interessi legali, a seguito della sentenza del 23 ottobre 2000, n. 459, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimit\u00e0 dell\u2019art. 22 comma trentasei l. 724\/94. Gli interessi devono calcolarsi sul capitale rivalutato annualmente, secondo il pi\u00f9 recente orientamento della Corte Suprema [Cass., sez. un., 29 gennaio 2001, n. 38].<\/p>\n<p>La convenuta ha eccepito, per il caso di accoglimento della domanda avversaria, il diritto a compensare parzialmente il debito risarcitorio col credito relativo al TFR gi\u00e0 corrisposto.<\/p>\n<p>L\u2019eccezione \u00e8 fondata, poich\u00e9 non compete alla ricorrente l\u2019emolumento previsto per il caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato. La convenuta \u00e8 pertanto legittimata a recuperare quanto gi\u00e0 corrisposto a quel titolo.<\/p>\n<p>La stessa parte non ha contestato l\u2019ulteriore credito fatto valere in causa dalla ricorrente nell\u2019importo di \u20ac 74,80, trattenuto indebitamente in corso di rapporto per una giornata di sciopero cui, in realt\u00e0, non avrebbe aderito. L\u2019azienda ha anzi correttamente riconosciuto nella memoria di costituzione l\u2019erroneit\u00e0 della trattenuta.<\/p>\n<p>La sua condanna va pertanto estesa anche a quella somma, maggiorata degli accessori calcolati secondo i criteri dianzi indicati.<\/p>\n<p>Il comportamento processuale della parte resistente e l\u2019originalit\u00e0 della questione affrontata in tema di discriminazione giustificano la compensazione parziale dellespese di lite. La frazione residua, pari al 50%, va posta a suo carico e si liquida come da dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>Visto l\u2019art. 429, primo comma, c.p.c., definitivamente pronunciando,<\/p>\n<ol start=\"11\">\n<li>a) dichiara nullo il licenziamento intimato alla ricorrente con lettera dell\u201911.10.2011 e conseguentemente dichiara tenuta e condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a reintegrarla nel posto di lavoro ed a corrisponderle, a risarcimento del danno, un\u2019indennit\u00e0 pari alla retribuzione globale di fatto maturata dalla data del licenziamento a quella dell\u2019effettiva reintegra, con gli interessi legali, applicati sul capitale da rivalutarsi annualmente, dalle singole scadenze e fino al saldo;<\/li>\n<li>b) dichiara tenuta e conseguentemente condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente \u20ac 74,80, con gli interessi legali, applicati su questo importo capitale da rivalutarsi anno per anno, decorrenti dall\u201911.10.2011 e sino al saldo;<\/li>\n<li>c) condanna la convenuta a rifondere la ricorrente delle spese del giudizio nella misura del 50%, misura liquidata in complessivi \u20ac 2.750,00, oltre a IVA e cpa.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Riserva il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta.<\/p>\n<p>Genova, 4 ottobre 2012<\/p>\n<p>IL GIUDICE<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI GENOVA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Monocratico di Genova &#8211; 5^ Sezione Civile del<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":235,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[43,5],"tags":[17],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Divieto di discriminazione basato sull&#039;et\u00e0<\/title>\n<meta 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