{"id":245,"date":"2015-10-22T16:41:44","date_gmt":"2015-10-22T14:41:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=245"},"modified":"2016-01-20T18:00:11","modified_gmt":"2016-01-20T17:00:11","slug":"corte-dappello-di-torino-sentenza-del-29-novembre-2012","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/22\/corte-dappello-di-torino-sentenza-del-29-novembre-2012\/","title":{"rendered":"Discriminazione handicap, Corte d&#8217;Appello di Torino, sentenza del 29 novembre 2012"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>LA CORTE D\u2019APPELLO DI TORINO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SEZIONE LAVORO<\/strong><\/p>\n<p>Composta da:<\/p>\n<p>Dott. Giancarlo GIROLAMI\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 PRESIDENTE<\/p>\n<p>Dott.ssa Maria Gabriella MARIANI\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CONSIGLIERE<\/p>\n<p>Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CONSIGLIERE Rel.<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>S E N T E N Z A<\/strong><\/p>\n<p>nella causa di lavoro iscritta al n.ro\u00a0\u00a0 18\/2012\u00a0\u00a0 R.G.L.<\/p>\n<p>promossa da:<\/p>\n<p>AZIENDA U.S.L. VALLE D\u2019AOSTA, in persona del Direttore Generale pro tempore dott.ssa &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.., rappresentata e difesa dall\u2019avv. prof. Ignazio Pagani del foro di Novara, giusta delibera di conferimento incarico generale n. 1408 del 17.10.2011 (doc. 1), nonch\u00e9 giusta delega a margine del ricorso in appello, ed elettivamente domiciliata in Torino, via don Giovanni Minzoni n. 14, presso lo studio dell\u2019avv. Andrea Ricuperati<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLANTE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CONTRo<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">B.B., rappresentata e difesa dall\u2019avv. Paolo Caveri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Aosta, via Torino n. 7, giusta delega in calce all\u2019atto di appello notificato<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLATA<\/p>\n<p>Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CONCLUSIONI<\/strong><\/p>\n<p>Per l\u2019appellante: come da ricorso depositato il\u00a0 10\/01\/2012<\/p>\n<p>Per l\u2019appellata: come da memoria depositata il\u00a0 13\/11\/2012<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/strong><\/p>\n<p>Con ricorso al Tribunale di Aosta la dott.ssa B. B. conveniva in giudizio l\u2019Azienda USL Valle d\u2019Aosta esponendo di essere portatrice di handicap, con invalidit\u00e0 riconosciuta del 100%, e di avere iniziato a lavorare presso la convenuta nel maggio 2003, prima con contratto di convenzione libero professionale e poi come dipendente di ruolo dal 7.4.2008, a seguito di superamento di un concorso riservato ai sensi della L. 68\/1999 per l\u2019assunzione a tempo indeterminato di un dirigente biologo presso il Laboratorio di Analisi; di essere stata oggetto di continui atteggiamenti discriminatori, molesti e vessatori da parte del Dirigente del Laboratorio, dott. Di B., che l\u2019avevano costretta in pi\u00f9 occasioni a ricorrere a cure mediche contro l\u2019ansia provocatale, e che l\u2019avevano infine spinta a presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Aosta; chiedeva al Tribunale di ordinare alla convenuta la cessazione dei comportamenti discriminatori e di condannarla al risarcimento dei danni.<\/p>\n<p>Costituendosi in giudizio, l\u2019Azienda USL Valle d\u2019Aosta contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.<\/p>\n<p>Istruita la causa, con sentenza del 22 \u2013 28.9.2011 il Tribunale adito accoglieva il ricorso e liquidava in euro 5.000,00 i danni patiti dalla ricorrente.<\/p>\n<p>Avverso detta sentenza interponeva appello l\u2019USL, con ricorso depositato il 10.1.2012, chiedendone la riforma.<\/p>\n<p>L\u2019appellata, costituitasi, resisteva al gravame.<\/p>\n<p>All\u2019udienza del 29.11.2012 la causa veniva discussa oralmente e decisa come da dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE<\/strong><\/p>\n<p>Il Tribunale ha accolto il ricorso rilevando che l\u2019istruttoria esperita aveva confermato che la ricorrente \u2013 la quale, a causa del suo handicap, \u00e8 di statura molto bassa \u2013 veniva costantemente chiamata \u201cpiccolina\u201d dal dott. Di B., non in modo benevolo, ma per mettere in evidenza che, a causa della sua statura, non poteva fare quello che fanno tutti gli altri biologi; che il dott. Di B. era solito dire, facendosi sentire anche dalla ricorrente, che c\u2019era da aver paura quando lei era adibita alle urgenze; che la ricorrente era stata tenuta all\u2019oscuro dell\u2019opportunit\u00e0 di frequentare alcuni corsi attinenti la sua attivit\u00e0 professionale e di prendere conoscenza di un macchinario specificamente relativo alla sua attivit\u00e0; che il dott. Di B. aveva affermato che la ricorrente, nel vincere il concorso, aveva rubato il posto ad un\u2019altra persona in grado, per la sua statura, di arrivare dappertutto; che ci\u00f2 aveva creato una situazione di sofferenza e di discriminazione a carico della dott.ssa B.; che l\u2019USL era responsabile di quanto verificatosi ad opera del suo Dirigente, ed aveva mantenuto condotte inidonee a tutelare l\u2019integrit\u00e0 e la personalit\u00e0 morale della dipendente, violando l\u2019art. 2087 c.c. e il D.Lgs. 216\/2003.<\/p>\n<p>L\u2019USL appellante censura la sentenza impugnata per avere \u201cobliterato\u201d la distinzione legislativa (D.Lgs. 216\/2003) tra discriminazione diretta e discriminazione indiretta, per errata valutazione delle prove testimoniali e documentali, per violazione e falsa applicazione dell\u2019art. 4, 4\u00b0 comma, D.Lgs. 216\/2003 e per violazione degli artt. 24 e 111 Cost..<\/p>\n<p>L\u2019appello \u00e8 infondato.<\/p>\n<p>I fatti dedotti nel ricorso introduttivo risultano pienamente provati.<\/p>\n<p>Il dott. Di B era solito chiamare la ricorrente \u201cpiccola\u201d o \u201cpiccolina\u201d, sia in sua presenza che in sua assenza (es.: \u201cdov\u2019\u00e8 la piccola?\u201d), accompagnando la parola con \u201cun gesto della mano diretto ad indicarne la bassa statura\u201d e a \u201cmettere in evidenza che, a causa della sua statura, non poteva fare quello che fanno tutti gli altri biologi\u201d (v. testi S., B., M. e, amplius, verbali di s.i.t. S. e M.); che tale appellativo non venisse utilizzato in tono benevolo, o a m\u00f2 di vezzeggiativo, era talmente evidente al personale del Laboratorio, che nessuno rispondeva utilizzando la stessa espressione (\u201cnon rispondevamo \u2018la piccola \u00e8 \u2026\u2019, ma \u2018B \u00e8 \u2026\u2019\u201d: v. teste S).<\/p>\n<p>Il dott. Di B. era solito dire, anche in presenza dell\u2019appellata, che c\u2019era da aver paura quando lei era adibita alle urgenze (\u201cc\u2019\u00e8 la B alle urgenze, non c\u2019\u00e8 da fidarsi \u2026 che paura!\u201d); inizialmente, anzi, aveva escluso la partecipazione della dott.ssa B ai turni di guardia notturna nonostante ella volesse parteciparvi e poi, a seguito dell\u2019intervento della Direzione Generale, aveva dovuto consentirla, ma aveva imposto all\u2019appellata di firmare una dichiarazione di scarico di responsabilit\u00e0 in relazione alla sua adibizione ai turni notturni, dichiarazione mai richiesta ad altri dipendenti (v. testi R, S, M e verbali di s.i.t. R, B, C, R, S).<\/p>\n<p>Dopo che la dott.ssa B era stata assunta a tempo indeterminato, avendo superato un concorso riservato ai disabili ai sensi della L. 68\/1999, il dott. Di B ebbe a dire in pi\u00f9 occasioni, a diversi interlocutori, che l\u2019appellata \u201caveva rubato un posto\u201d e che lui \u201cavrebbe voluto gente abile\u201d e \u201cl\u2019avrebbe voluta in soprannumero sull\u2019organico e non come parte dello stesso\u201d (v. testi R, S e, amplius, verbali di s.i.t. B, C, M, R, M, A).<\/p>\n<p>Per volont\u00e0 del dott. Di B, la dott.ssa B \u00a0fu esclusa dalle occasioni di aggiornamento professionale offerte al personale del Laboratorio: l\u2019appellata non era stata informata n\u00e9 di \u201cun aggiornamento che si sarebbe tenuto a Scarmagno per la conoscenza di un nuovo apparecchio di stretta competenza del suo settore\u201d, n\u00e9 di \u201cun corso diretto a migliorare l\u2019ambiente di lavoro\u201d, al quale pot\u00e9 partecipare solo grazie all\u2019intervento diretto della responsabile del progetto (v. testi Russo, Montagnana e verbali di s.i.t. C, M, Mi, S).<\/p>\n<p>Dovendo redigere le schede di valutazione annuale del personale dirigente laureato per l\u2019anno 2009, dalle quali dipende la determinazione della parte variabile della retribuzione, il dott. Di B diede alla dott.ssa B una valutazione numerica medio-bassa e priva di motivazione; su istanza dell\u2019appellata, la Direzione Generale, avendone facolt\u00e0, ritenne di modificare tale punteggio dopo avere acquisito la documentazione del suo impegno in reparto e i pareri dei colleghi, unanimemente positivi (v. verbali di s.i.t. R, C, S).<\/p>\n<p>Di queste circostanze la Direzione Generale dell\u2019USL era stata informata, almeno a partire dal 2008, dalla stessa dott.ssa B che aveva pi\u00f9 volte lamentato i comportamenti tenuti dal dott. Di B nei suoi confronti, ed anche da una rappresentante sindacale che aveva chiesto un intervento della Direzione Generale per far cessare tali comportamenti discriminatori; la Direzione ha incontrato pi\u00f9 volte il dott. Di B, il quale ha sempre negato l\u2019intenzionalit\u00e0 degli eventi, ed ha organizzato un intervento formativo volto, in particolare, agli aspetti relazionali, al quale, tuttavia, proprio il dott. Di B non ritenne di partecipare (v. verbale di s.i.t. Riccardi); si tratta dello stesso corso di formazione dal quale la dott.ssa B era stata inizialmente esclusa, proprio per volont\u00e0 del dott. Di Bo, ed al quale aveva potuto partecipare solo grazie all\u2019intervento della responsabile del corso.<\/p>\n<p>\u00c8 provato, infine, che gli atteggiamenti denigratori e discriminatori del dott. Di B hanno causato episodi di malessere psicofisico nell\u2019appellata, la quale pativa stati di ansia che, in un\u2019occasione, hanno comportato un suo accesso al Pronto Soccorso ed una successiva assenza per malattia per quasi un mese per \u201cstress psicofisico lavorativo\u201d (v. certificati medici allegati al verbale di s.i.t. B e verbali di s.i.t. B, N, C, M, R,M, S).<\/p>\n<p>Questa ricostruzione dei fatti, che conferma la bont\u00e0 della valutazione delle prove testimoniali e documentali fatta dal Tribunale, impone di respingere tutte le critiche mosse dall\u2019appellante alla sentenza impugnata.<\/p>\n<p>Nella fattispecie in esame \u2013 vero e proprio caso di scuola \u2013 ricorrono, infatti, tutte e tre le tipologie di discriminazione delineate dall\u2019art. 2 del D.Lgs. 216\/2003, ed \u00e8 irrilevante che il primo Giudice non le abbia individuate analiticamente: c\u2019\u00e8 la discriminazione diretta perch\u00e9 la dott.ssa B \u00e8 stata trattata, a causa della sua condizione di disabilit\u00e0, meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un\u2019altra persona in situazione analoga (esclusione dai turni di guardia notturna, imposizione di una dichiarazione di scarico di responsabilit\u00e0, esclusione dalle occasioni di aggiornamento professionale dedicate al personale del Laboratorio, valutazione annuale illegittimamente bassa); c\u2019\u00e8 la discriminazione indiretta perch\u00e9 un criterio apparentemente neutro (quale la presenza, nella stanza adibita alle guardie notturne, di una poltrona letto e di una scrivania di altezza adeguata a persone normodotate [v. verbale s.i.t. R]) ha messo la dott.ssa B, a causa della sua condizione di disabilit\u00e0, in una situazione di particolare svantaggio rispetto ai suoi colleghi; ci sono, evidentemente, le molestie perch\u00e9 la dott.ssa B \u00e8 stata fatta oggetto ripetutamente di comportamenti indesiderati, a causa della sua condizione di disabilit\u00e0, con lo scopo e con l\u2019effetto di violare la sua dignit\u00e0 e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo (gli appellativi \u201cpiccola\u201d o \u201cpiccolina\u201d, il gesto della mano diretto ad indicarne la bassa statura, l\u2019ironia sul pericolo incombente quando lei era adibita al turno di guardia notturno, l\u2019affermazione che la dott.ssa Betemps \u201caveva rubato un posto\u201d in organico ad un biologo normodotato, la stessa valutazione annuale illegittimamente bassa e, come tale, lesiva della sua dignit\u00e0 di lavoratrice).<\/p>\n<p>\u00c8 noto, poi, che per aversi discriminazione, diretta o indiretta, \u00e8 irrilevante l\u2019elemento soggettivo ed \u00e8 sufficiente il fatto oggettivo della discriminazione, a prescindere da qualsiasi intento soggettivo discriminatorio dell\u2019autore dei comportamenti lesivi, sicch\u00e9 \u00e8 irrilevante, in particolare, chiedersi \u2013 come fa l\u2019appellante \u2013 se il dott. Di B utilizzasse l\u2019appellativo \u201cpiccolina\u201d in modo benevolo e senza la finalit\u00e0 di offendere l\u2019appellata, ovvero se lo utilizzasse con intenzioni denigratorie.<\/p>\n<p>Nella valutazione del materiale istruttorio, dunque, il Tribunale non \u00e8 affatto incorso in violazione o falsa applicazione dell\u2019art. 4, 4\u00b0 comma, D.Lgs. 216\/2003 (sostituito dall\u2019art. 8-septies del D.L. n. 59\/2008 e successivamente abrogato dall\u2019art. 34, comma 34, lettera b), del D.Lgs. n. 150\/2011, il cui art. 28, 4\u00b0 comma, dispone: \u201cquando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si pu\u00f2 presumere l\u2019esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l\u2019onere di provare l\u2019insussistenza della discriminazione\u201d): nel presente giudizio, infatti, la lavoratrice non ha fornito solo elementi presuntivi, ma ha raggiunto la prova piena e diretta della sussistenza della discriminazione diretta, della discriminazione indiretta e delle molestie lamentate, sicch\u00e9 risulta del tutto superfluo ricorrere allo speciale regime probatorio previsto dalla normativa antidiscriminatoria.<\/p>\n<p>Infine, la circostanza che la dott.ssa B abbia prodotto in giudizio, all\u2019atto del deposito del ricorso introduttivo, copia degli atti dell\u2019indagine penale promossa dalla Procura della Repubblica di Aosta a carico del dott. Di B non ha potuto certo comportare alcuna lesione del diritto di difesa dell\u2019appellante n\u00e9 alcuna lesione dei principi del giusto processo, perch\u00e9 il documento \u2013 la cui produzione era pacificamente ammissibile e rilevante, e non \u00e8 mai stata contestata dall\u2019USL \u2013 \u00e8 stato valutato dal Tribunale nel contraddittorio delle parti e perch\u00e9 la lavoratrice \u2013 diversamente da quanto afferma l\u2019appellante \u2013 non ha affatto omesso di produrre la copia del verbale di interrogatorio dell\u2019indagato che, peraltro, si limita a negare gli addebiti senza essere in grado di confutare specificamente le dichiarazioni raccolte a suo carico.<\/p>\n<p>L\u2019appello deve pertanto essere respinto; le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P.Q. M.<\/strong><\/p>\n<p>Visto l\u2019art. 437 c.p.c.,<\/p>\n<p>respinge l\u2019appello;<\/p>\n<p>condanna l\u2019appellante a rimborsare all\u2019appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre Iva e Cpa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso all\u2019udienza del 29.11.2012<\/p>\n<p>IL CONSIGLIERE est.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 IL PRESIDENTE<\/p>\n<p>Dott. Federico Grillo Pasquarelli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dott. Giancarlo Girolami<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D\u2019APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO Composta da: Dott. 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