{"id":256,"date":"2015-10-23T09:45:51","date_gmt":"2015-10-23T07:45:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=256"},"modified":"2016-01-28T19:10:56","modified_gmt":"2016-01-28T18:10:56","slug":"corte-app-to-sent-8-maggio-2008","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/23\/corte-app-to-sent-8-maggio-2008\/","title":{"rendered":"Discriminazione di genere, Corte d&#8217; Appello di Torino, sentenza dell&#8217;otto maggio 2008"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">LA CORTE D\u2019APPELLO DI TORINO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SEZIONE LAVORO<\/p>\n<p>Composta da:<\/p>\n<p>Dott. Carlo PEYRON\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 PRESIDENTE<\/p>\n<p>Dott. Giancarlo GIROLAMI\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CONSIGLIERE<\/p>\n<p>Dott.ssa Claudia RAMELLA TRAFIGHET\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CONSIGLIERE\u00a0 Rel.<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">S E N T E N Z A<\/p>\n<p>nella causa di lavoro iscritta al n.ro\u00a0\u00a0 1319\/2007\u00a0\u00a0 R.G.L.<\/p>\n<p>promossa da:<\/p>\n<p>COMUNE di ORBASSANO,\u00a0 in persona del Sindaco, Carlo Marroni, con sede in Orbassano, Piazza Umberto I n. 1, elettivamente domiciliato in Torino, Via Passalacqua 15, presso lo studio dell\u2019Avv. Marinella Bosco, che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso in appello.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLANTE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CONTRO<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">R.D., residente in Orbassano, vi Roma n. 45, rappresentata e difesa dall\u2019avv. Mirella Caffaratti, presso lo studio della quale \u00e8 elettivamente domiciliata in Torino, Via Morghen n. 28, in forza di mandato speciale a margine del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLATA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">E\u00a0\u00a0 CONTRO<\/p>\n<p>CONSIGLIERA di PARIT\u00c1 della PROVINCIA di TORINO, dott. Laura Cima, con sede in Torino,Via Maria Vittoria n. 12, rappresentata e difesa dall\u2019avv. Mirella Caffaratti, presso lo studio della quale \u00e8 elettivamente domiciliata in Torino, Via Morghen n. 28, per \u00a0delega a margine dell\u2019atto di intervento adesivo del 21 marzo 2007.<\/p>\n<p>APPELLATA<\/p>\n<p>Oggetto: Inquadramento.<\/p>\n<p>CONCLUSIONI<\/p>\n<p>Per l\u2019appellante:<\/p>\n<p>\u201cChiede che l\u2019On.le Collegio, sezione lavoro,<\/p>\n<p>contrariis rejectis,<\/p>\n<p>in riforma dell\u2019impugnata sentenza, accogliere le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta innanzi al Tribunale di Pinerolo e conseguentemente:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 dichiarare l\u2019inammissibilit\u00e0 e\/o la nullit\u00e0 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per l\u2019indeterminatezza della domanda, ex art. 414 cpc n. 3, oltrech\u00e8 l\u2019irrilevanza e la contraddittoriet\u00e0 intrinseca del petitum sostanziale (conteggio del periodo) rispetto alla richiesta condanna del datore di lavoro all\u2019inquadramento della lavoratrice nella posizione C2;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 accertare che le pretese avanzate dalla signora R. e dalla Consigliera di Parit\u00e0 non meritano accoglimento in quanto infondate, conseguentemente respingerle in toto anche alla luce del fatto che la ricorrente \u00e8 inquadrata nella posizione C2 sin dal gennaio 2006;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 condannare l\u2019appellata al pagamento integrale delle spese del giudizio, onorari di causa, spese generali, Cpa ed Iva del doppio grado di giudizio\u201d.<\/p>\n<p>Per l\u2019appellata \u2013 R.:<\/p>\n<p>\u201cVoglia la Corte d\u2019Appello Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte,<\/p>\n<p>respingere l\u2019appello proposto dal Comune di Orbassano avverso la sentenza del Tribunale di Pinerolo n. 394\/07, in quanto del tutto infondato e per l\u2019effetto confermare la sentenza di primo grado.<\/p>\n<p>Con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio e con sentenza esecutiva\u201d.<\/p>\n<p>Per l\u2019appellata \u2013 Consigliera di Parit\u00e0:<\/p>\n<p>\u201cVoglia la Corte d\u2019Appello Ill.ma ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte,<\/p>\n<p>In via principale ed in parziale riforma della sentenza n. 394\/07 resa tra le parti dal Tribunale di Pinerolo<\/p>\n<p>Respingere l\u2019appello proposto dal Comune di Orbassano, avverso la sentenza del Tribunale di Pinerolo n. 394\/07, in quanto del tutto infondato ed in parziale riforma della sentenza, condannare l\u2019Amministrazione comunale di Orbassano, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio, in favore della Consigliera di Parit\u00e0 della Provincia di Torino, con distrazione in favore della legale antistataria.<\/p>\n<p>In via subordinata<\/p>\n<p>Respingere l\u2019appello proposto dal Comune di Orbassano avverso la sentenza del Tribunale di Pinerolo n. 394\/07, in quanto del tutto infondato e per l\u2019effetto confermare la sentenza di primo grado.<\/p>\n<p>Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio e con distrazione in favore della legale antistataria\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/strong><\/p>\n<p>Con ricorso al Tribunale di Pinerolo,\u00a0 R. D. evocava in giudizio\u00a0 il Comune di Orbassano, di cui era dipendente dall\u20191.4.1999 perch\u00e8 fosse dichiarato il suo diritto\u00a0 a vedere valutato, ai fini della progressione orizzontale di carriera nella posizione C2, il periodo di astensione obbligatoria per maternit\u00e0 di cui aveva usufruito dall\u201911.5.1004 al 26.2.2005, cosa cui il Comune non aveva provveduto, attesa l\u2019assenza di attivit\u00e0 lavorativa. Sosteneva che il Comune, cos\u00ec facendo, aveva violato, oltre che la normativa contrattuale anche la normativa antidiscriminatoria per motivi di sesso nonch\u00e9\u00a0 i generali principi di tutela della maternit\u00e0. Si costituiva\u00a0 il Comune rivendicando la correttezza del proprio operato atteso come l\u2019assenza avesse impedito ogni valutazione.<\/p>\n<p>Interveniva in adesione la Consigliera di Parit\u00e0 della Provincia di Torino ribadendo il comportamento discriminatorio dell\u2019amministrazione comunale.<\/p>\n<p>Con sentenza 30.5.2007,\u00a0 il tribunale adito accoglieva la domanda in punto mero diritto alla valutazione del periodo, non sostituendosi alla PA\u00a0 in punto valutazione, ravvisando, in motivazione,\u00a0 una violazione contrattuale ma non invece un comportamento discriminatorio.\u00a0 Condannava il Comune al pagamento di due terzi delle spese di lite e compensava le spese di lite relativamente alla parte intervenuta.<\/p>\n<p>Avverso detta sentenza interponeva appello il Comune ribadendo come non vi fosse stato comportamento discriminatorio ma neppure violazione contrattuale\u00a0 (sottolineando come l\u2019articolo contrattuale di riferimento fosse l\u2019art. 12 e non l\u2019art. 11 come ritenuto dal primo giudice)) e come la pronuncia non potesse avere esecuzione atteso che, non essendovi stata attivit\u00e0 lavorativa, non si potevano valutare i parametri di riferimento ai fini della progressione in carriera. Ribadiva la gi\u00e0 eccepita nullit\u00e0 del ricorso introduttivo di primo grado.<\/p>\n<p>Si costituiva in giudizio R. D. per resistere al gravame, sottolineando come il comportamento del comune costituisse attivit\u00e0 discriminatoria e lesiva della tutela della maternit\u00e0 Si costituiva la Consigliera di Parit\u00e0 della Provincia di Torino per resistere al gravame, sottolineando il carattere discriminatorio del comportamento del Comune ed, in via di appello incidentale, chiedendo la riforma della prima pronuncia in punto compensazione delle spese di lite.<\/p>\n<p>All\u2019udienza dell\u20198.5.2008, la causa veniva discussa oralmente e decisa come da dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE<\/strong><\/p>\n<p>Preliminarmente va respinta l\u2019eccezione di genericit\u00e0 del ricorso introduttivo del giudizio, gi\u00e0 eccepita in primo grado; secondo l\u2019appellante Comune vi sarebbe contraddittoriet\u00e0 tra la richiesta di essere valutata\u00a0 anche per il periodo di maternit\u00e0 e le conclusioni in cui chiede di essere inquadrata nella posizione C2. In realt\u00e0 la richiesta di valutazione \u00e8 funzionale al passaggio di carriera e senza di essa nessun passaggio pu\u00f2 esservi.<\/p>\n<p>Orbene pacifico in causa che il Comune non abbia valutato per l\u2019anno 2004 l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019appellata, poich\u00e9, a suo dire, tale valutazione non poteva essere fatta essendo stata la lavoratrice presente sul posto di lavoro meno di sei mesi.\u00a0 Ma l\u2019introduzione di tale limite, come osservato correttamente dal primo giudice, \u00e8 frutto di una scelta discrezionale dell\u2019amministrazione, non essendo rinvenibile in alcuna norma n\u00e9 di legge n\u00e9 contrattuale.<\/p>\n<p>Che il giudice non possa sostituirsi alla Pa nella valutazione di un dipendente, come affermato dal primo giudice, quando tale valutazione avvenga nell\u2019ambito delle norme di legge e di contratto e non implichi discriminazione e disparit\u00e0 di trattamento, \u00e8 vero.<\/p>\n<p>Ma nel caso di specie, non provvedendo ad alcuna valutazione, non solo \u00e8 stata violata la normativa contrattuale che prevede che i periodi di aspettativa per gravidanza e maternit\u00e0 obbligatoria siano considerati a tutti gli effetti quale servizio effettivamente prestato, ma anche la norma di legge di cui all\u2019art. 42 D.lgs 198\/2006 che, al comma 2, punto a), prevede la possibilit\u00e0 di azioni positive per le pari opportunit\u00e0 e l\u2019uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro per eliminare la disparit\u00e0 \u2026..nella progressione di carriera. Cosa che la mancata valutazione ha creato costituendo, al contrario di quanto stabilito dal primo giudice, un comportamento ictu oculi discriminatorio nei confronti della lavoratrice madre.<\/p>\n<p>Il primo giudice peraltro, nonostante le premesse sulla non ingerenza del giudice sulla valutazione, in dispositivo ha sancito il diritto della lavoratrice a vedersi computato il periodo di maternit\u00e0 obbligatoria; in realt\u00e0 andava invece affermato il mero diritto alla valutazione per il periodo lavorato nonostante la lunga assenza per maternit\u00e0. Che poi, come sostenuto dall\u2019appellante, la decisione si presenti di difficile esecuzione, a nulla rileva nel presente giudizio, dovendo provvedere l\u2019appellante ad una corretta valutazione, che, se del caso, potr\u00e0 essere nuovamente impugnata.<\/p>\n<p>L\u2019appello principale va dunque respinto. L\u2019affermazione della natura discriminatoria del comportamento del Comune di Orbassano, quale negata dal primo giudice, implica l\u2019accoglimento dell\u2019appello incidentale della Consigliera di Parit\u00e0 della Provincia di Torino ai fini della condanna alle spese del giudizio di primo grado, compensate invece dal primo giudice.<\/p>\n<p>Invero la Consigliera ha svolto intervento adesivo, ma trattasi di intervento autonomo e non dipendente con la conseguenza che l\u2019appello incidentale \u00e8 proponibile, anche in assenza di appello incidentale dell\u2019interessata. A parte che per costante giurisprudenza anche alla parte che abbia svolto intervento adesivo dipendente \u00e8 riconosciuta la facolt\u00e0 di proporre appello incidentale in punto spese (vedasi Cass. 10252\/1997), osserva la Corte, come l\u2019art. 43 del d.lgs 198\/2006 abbia espressamente previsto la sussistenza dei presupposti delle azioni positive e cio\u00e8 legittimazione attiva ed interesse ad agire in proprio ai Consiglieri di parit\u00e0; conseguentemente l\u2019intervento adesivo deve considerarsi autonomo e non dipendente, con la conseguenza della possibilit\u00e0 di appello incidentale anche nel merito, onde far accertare l\u2019avvenuta discriminazione.<\/p>\n<p>In conclusione, respinto l\u2019appello principale, riconosciuto al comportamento dell\u2019appellante carattere discriminatorio, in accoglimento dell\u2019appello incidentale della Consigliera di parit\u00e0, l\u2019appellante va condannato al pagamento a favore di quest\u2019ultima delle spese di lite di primo grado, liquidate come da dispositivo Alla soccombenza dell\u2019appellante principale, seguono le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo e della R e della Consigliera.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P . Q . M .<\/strong><\/p>\n<p>Visto l\u2019art. 437 c.p.c.,<\/p>\n<p>respinge l\u2019appello del Comune di Orbassano;<\/p>\n<p>in accoglimento dell\u2019appello incidentale della Consigliera, condanna il Comune di Orbassano a rimborsare alla stessa le spese del primo grado di giudizio liquidate in \u20ac 1.800,00 oltre Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore;<\/p>\n<p>condanna il comune di Orbassano a rimborsare per ciascuna delle appellate in \u20ac 1.980,00 di cui \u20ac 1.250,00 per onorari ed \u20ac 510,00 per diritti, oltre Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore della Consigliera.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso all\u2019udienza dell\u20198.5.2008<\/p>\n<p>IL CONSIGLIERE Estensore\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0IL PRESIDENTE<\/p>\n<p>Dott.ssa Claudia RAMELLA TRAFIGHET\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dott. 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