{"id":259,"date":"2015-10-23T15:38:10","date_gmt":"2015-10-23T13:38:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=259"},"modified":"2016-01-20T17:19:55","modified_gmt":"2016-01-20T16:19:55","slug":"corte-dappello-torino-sentenza-del-3-dicembre-2013","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/23\/corte-dappello-torino-sentenza-del-3-dicembre-2013\/","title":{"rendered":"Discriminazione razziale, mancata concessione dell\u2019assegno nucleo familiare ai cittadini extracomunitari, Corte D&#8217;Appello Torino, sentenza del 3 dicembre 2013"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>LA CORTE D\u2019APPELLO DI TORINO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SEZIONE LAVORO<\/strong><\/p>\n<p>Composta da:<\/p>\n<p>Dott. Giancarlo GIROLAMI\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 PRESIDENTE<\/p>\n<p>Dott.ssa Gloria PIETRINI\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CONSIGLIERE<\/p>\n<p>Dott.ssa Rita MANCUSO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CONSIGLIERE Rel.<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>S E N T E N Z A<\/strong><\/p>\n<p>nella causa di lavoro iscritta al n.ro\u00a0 1330\/2012\u00a0\u00a0\u00a0 R.G.L.<\/p>\n<p>promossa da:<\/p>\n<p>I.N.P.S. \u2013 ISTITUTO Nazionale della Previdenza Sociale -,\u00a0 C.F. 80078750587, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Dott. Antonio Mastropasqua, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tommaso Parisi e Franca Borla, per procura generale alle liti conferita\u00a0 con atto a rogito del dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma, in data 23 Dicembre 2011, Rep. n. 77778\/19476, registrata all\u2019Agenzia delle Entrate \u2013 Ufficio Territoriale di Roma 1, in data 28 dicembre 2011 al n. 46427 serie 1T, la quale, elegge domicilio in Milano, Piazza Giuseppe Missori n. 8\/10.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLANTE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CONTRO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">V. E. R., &#8211; . \u2013 nato a \u2026. il \u2026.. e residente in \u2026\u2026, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Guarisio e Chiara Calderoni con studio in Milano, Viale Regina Margherita 30, come da delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio depositato presso la cancelleria del Tribunale di Alessandria.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLATO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">E\u00a0 CONTRO<\/p>\n<p>COMUNE di TORTONA \u2013<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 APPELLATO CONTUMACE<\/p>\n<p>Oggetto: Ricorso ex art. 702 quater c.p.c..<\/p>\n<p>CONCLUSIONI<\/p>\n<p>Per l\u2019appellante: come da ricorso depositato in data 17.10.2012<\/p>\n<p>Per l\u2019appellato-Serrano Vera Edison Rafael: come da memoria depositata in data 06.09.2013<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/strong><\/p>\n<p>Con ricorso depositato il 28.3.2012 diretto al Tribunale di Tortona il sig. S V \u00a0E R, premesso di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lunga durata e di avere tre figli minori tutti facenti parte del suo nucleo familiare, evocava in giudizio il COMUNE di TORTONA e l\u2019INPS e proponeva azione ex artt. 4 d.lgs. n. 215\/03, 44 d.lgs. n. 286\/98 e 702 bis c.p.c., deducendo che il diniego dei convenuti alla corresponsione dell\u2019Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) previsto dall\u2019art. 65 L. n. 448\/1998 costituisse comportamento discriminatorio perch\u00e9 adottato, in violazione del principio di parit\u00e0 di trattamento, in ragione del suo status di cittadino straniero soggiornante di lungo periodo, sicch\u00e8 chiedeva, in conclusione, che accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall\u2019INPS e\/o dal COMUNE di TORTONA consistente nell\u2019aver negato l\u2019assegno predetto, fosse ordinato ad entrambi i convenuti, nelle rispettive qualit\u00e0 e competenze, di cessare la condotta discriminatoria, con conseguente condanna dei medesimi al pagamento dell\u2019ANF per gli anni 2010 e 2011, \u201ccon riserva per i periodi successivi\u201d, per un ammontare complessivo di euro 3.401,58, oltre interessi e col favore delle spese.<\/p>\n<p>L\u2019INPS, costituendosi con memoria, eccepiva l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso\u00a0 per difetto dei presupposti dell\u2019azione esperita nonch\u00e9 il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo le conseguenti conclusioni.<\/p>\n<p>Restava contumace il COMUNE di TORTONA.<\/p>\n<p>Parte ricorrente precisava in corso di causa la propria domanda con riferimento agli anni 2011-2012, quantificandola quindi in complessivi euro 4.575,30 e il Tribunale adito, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa in data 21-22.9.2012, respinte le eccezioni proposte dall\u2019INPS, accogliendo le prospettazioni del S V, dichiarava il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal COMUNE di TORTONA e dall\u2019INPS consistita nell\u2019aver negato al ricorrente, in quanto cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante, l\u2019ANF per gli anni 2010 e 2011 e per 8 mesi nell\u2019anno 2012, ordinava ai convenuti la cessazione della condotta discriminatoria e condannava il COMUNE di TORTONA a riconoscere e l\u2019INPS ad erogare al SERRANO VERA l\u2019importo complessivo di euro 4.575,30 oltre interessi, nonch\u00e9 a rimborsare allo stesso le spese del procedimento.<\/p>\n<p>Avverso detta ordinanza proponeva appello ex art. 702 quater c.p.c. l\u2019INPS con ricorso depositato il 17.10.2012, ribadendo l\u2019eccezione di carenza di legittimazione passiva e l\u2019improcedibilit\u00e0 della domanda e deducendo, comunque, nel merito, l\u2019infondatezza della pretesa del ricorrente.<\/p>\n<p>Resisteva il S Vche, costituitosi con memoria depositata il 6.9.2013, chiedeva la reiezione del gravame col favore delle spese.<\/p>\n<p>Il COMUNE di TORTONA restava contumace anche in questo grado.<\/p>\n<p>All\u2019udienza di discussione del 3.12.2013, dopo l\u2019intervento delle parti costituite, la Corte pronunciava la presente sentenza dando lettura del dispositivo deliberato.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019eccezione, riproposta dall\u2019INPS nell\u2019appello, circa il proprio difetto di legittimazione passiva \u00e8 infondata.<\/p>\n<p>Vero \u00e8, come si afferma nell\u2019appello, che l\u2019ISTITUTO, relativamente al riconoscimento dell\u2019ANF previsto dall\u2019art. 65 L. n. 448\/1998, non ha alcuna facolt\u00e0 o potere concessorio,\u00a0 essendo riservata all\u2019esclusiva competenza e determinazione dei Comuni la concessione ovvero il diniego del beneficio assistenziale in questione ed essendo l\u2019INPS solo il soggetto deputato al pagamento\u00a0 dell\u2019assegno, ma come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza la &#8220;legitimatio ad causam&#8221;, dal lato attivo e passivo, \u201cconsiste nella titolarit\u00e0 del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell&#8217;attore, prescindendo dall&#8217;effettiva titolarit\u00e0 del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l&#8217;esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarit\u00e0 della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non \u00e8 consentito alcun esame d&#8217;ufficio, poich\u00e8 la contestazione della titolarit\u00e0 del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell&#8217;onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all&#8217;azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l&#8217;attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneit\u00e0 al rapporto sostanziale controverso\u201d (v. cos\u00ec Cass., n. 14468\/08, nonch\u00e9, fra le altre, Cass., n. 12832\/09, nn. 355 e 6132\/2008, n. 8040\/2006 e nn. 5912, 24457 e 24594\/05).<\/p>\n<p>Analogamente infondata \u00e8 l\u2019eccezione dell\u2019INPS circa l\u2019improcedibilit\u00e0 della domanda giudiziale del S Vperch\u00e9 non preceduta, ai sensi dell\u2019art. 46 L. n.\u00a0 88\/1989,\u00a0 dal ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, atteso che:<\/p>\n<ol start=\"21\">\n<li>a) come si evince dalla normativa che disciplina l\u2019ANF, e come del resto affermato dallo stesso ISTITUTO, l\u2019assegno in parola non \u00e8 concesso dall\u2019INPS, che assolve unicamente la funzione di ente erogatore del beneficio, ma dai Comuni a seguito di domanda da presentarsi ai Comuni stessi (v. artt. 65, co. 2, L. n. 448 cit., nonch\u00e9 artt. 14-16, 18 e 20 del D.M. 21.12.2000 n. 452 recante le modalit\u00e0 di attuazione dell\u2019art. 65), di talch\u00e8 non vertendosi in materia di prestazioni concesse dall\u2019INPS non trova certo applicazione nel caso la disposizione invocata dall\u2019ISTITUTO in tema di ricorso amministrativo;<\/li>\n<li>b) risulta infatti documentalmente che mai il sig. S V ha presentato domanda di concessione dell\u2019ANF all\u2019INPS, viceversa risultando tale domanda \u2013 proprio come prescritto dalle norme sopra indicate \u2013 presentata solo ed unicamente al COMUNE di TORTONA (v. doc. 8 S.V.).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Quanto al merito, il diritto del sig. S V a percepire l\u2019assegno per il nucleo familiare previsto dall\u2019art. 65 L. n. 448\/1998 (assegno che, alla luce delle modifiche introdotte dall\u2019art. 80, co. 5, L. n. 388\/2000, spetta ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti reddituali nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del medesimo o del coniuge o ricevuti in affidamento preadottivo)\u00a0 non pu\u00f2 essere negato per il fatto che lo stesso non riveste lo status di cittadino italiano o comunitario ma di cittadino extracomunitario soggiornante di lungo periodo.<\/p>\n<p>Tale disposizione \u00e8, infatti, oggettivamente in contrasto con l\u2019art. 11 della Direttiva 2003\/109\/CE del 25.11.2003 (\u201crelativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo\u201d), che stabilisce che \u201cil soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda (\u2026) le prestazioni sociali, l\u2019assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale\u201d (primo comma); la Direttiva riconosce agli Stati membri la facolt\u00e0 di \u201climitare la parit\u00e0 di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali\u201d (quarto comma), ma avverte che \u201cla possibilit\u00e0 di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l\u2019assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l\u2019assistenza parentale e l\u2019assistenza a lungo termine\u201d (13\u00b0 \u201cconsiderando\u201d).<\/p>\n<p>La Direttiva 2003\/109\/CE \u00e8 stata recepita (tardivamente) nell\u2019ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 3\/2007, che ha modificato il D.Lgs. 286\/1998 (T.U. sull\u2019immigrazione): con il nuovo testo dell\u2019art. 9, comma 12, lett. c), di detto D.Lgs., lo straniero extracomunitario titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo \u00e8 stato ammesso a godere, tra l\u2019altro, \u201cdelle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale &#8230; salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l\u2019effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale\u201d.<\/p>\n<p>Il principio del 13\u00b0 \u201cconsiderando\u201d della Direttiva, peraltro, induce a ritenere che l\u2019assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli \u2013 essendo fondato sulla limitatezza delle risorse economiche del richiedente (v. il limite di reddito previsto dall\u2019art. 65 L. 448\/1998) \u2013 rientri tra le prestazioni essenziali secondo i principi dell\u2019Unione, poich\u00e9 \u00e8 diretto ad assicurare \u201calmeno un sostegno di reddito minimo\u201d e \u201cl\u2019assistenza parentale\u201d, nonch\u00e9\u00a0 a riconoscere diritti strumentali a rapporti che hanno tutela diretta nel nostro ordinamento a livello Costituzionale (artt. 29, 1\u00b0 comma, e 31, 1\u00b0 comma, Cost.).<\/p>\n<p>La Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea (sent. 24.4.2012, causa C-571\/10, Kamberaj) ha affermato, in proposito, che \u201cdal momento che l\u2019integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri ed il diritto di tali cittadini al beneficio della parit\u00e0 di trattamento nei settori elencati all\u2019art. 11, paragrafo 1, della Direttiva 2003\/109 costituiscono la regola generale, la deroga prevista al paragrafo 4 di tale articolo deve essere interpretata restrittivamente\u201d (punto 86); tale deroga pu\u00f2 essere invocata \u201cunicamente qualora gli organi competenti dello Stato membro interessato per l\u2019attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l\u2019intenzione di avvalersi della deroga suddetta\u201d (punto 87); \u201cconformemente all\u2019articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali, l\u2019Unione riconosce e rispetta il diritto all\u2019assistenza sociale e all\u2019assistenza abitativa volte a garantire un\u2019esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti\u201d, sicch\u00e9, qualora un sussidio risponda alla finalit\u00e0 enunciata nell\u2019art. 34 della Carta di Nizza, \u201cnon pu\u00f2 essere considerato, nell\u2019ambito del diritto dell\u2019Unione, come non compreso tra le prestazioni essenziali ai sensi dell\u2019art. 11, paragrafo 4, della Direttiva 2003\/109\u201d (punto 92).<\/p>\n<p>Quand\u2019anche, invece, non si volesse considerare l\u2019assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli come compreso tra le prestazioni essenziali secondo i principi dell\u2019Unione, basterebbe osservare che la deroga al principio della parit\u00e0 di trattamento \u2013astrattamente possibile, in virt\u00f9 della facolt\u00e0 concessa dall\u2019art. 11, comma 4, della Direttiva 2003\/109\/CE con riferimento alle prestazioni non essenziali \u2013 non \u00e8 stata disposta dal legislatore italiano n\u00e9 con il D.Lgs. n. 3\/2007, di attuazione della Direttiva, n\u00e9 con disposizioni successive (come rileva la stessa CGUE al punto 88 della sentenza Kamberaj) e che, certamente, una valida deroga non pu\u00f2 essere ricercata \u2013 come vorrebbe l\u2019INPS, che invoca, in proposito, l\u2019art. 80, comma 19, L. 388\/2000 \u2013 nelle disposizioni di legge precedenti nel tempo rispetto al D.Lgs. n. 3\/2007: non \u00e8 ipotizzabile, infatti, che il legislatore, nel momento in cui ha recepito nell\u2019ordinamento interno un principio di parit\u00e0 di trattamento di portata generale tra cittadini comunitari e stranieri soggiornanti di lungo periodo, abbia inteso mantenere in vigore le restrizioni previste dalla legislazione previgente, che comportavano oggettive disparit\u00e0 di trattamento (in particolare, l\u2019art. 80, commi 5 e 19, cit., che limitava il diritto all\u2019assegno previsto dall\u2019art. 65 L. n. 448\/1998 ai soli cittadini italiani e comunitari).<\/p>\n<p>Pertanto, un\u2019interpretazione dell\u2019art. 65 L. 448\/1998 (come modificato dall\u2019art. 80, 5\u00b0 comma, L. 388\/2000) nel senso di escludere gli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo dai soggetti che, in presenza di determinate condizioni di reddito, possono fruire dell\u2019assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli si porrebbe in contrasto non solo con le norme comunitarie (art. 11 della Direttiva 2003\/109\/CE) ma anche con la legislazione nazionale che le ha recepite [art. 9, comma 12, lett. c), del D.Lgs. 286\/1998, come modificato dal D.Lgs. 3\/2007].<\/p>\n<p>Per tutte le considerazioni sopra esposte, la condotta tenuta dal Comune appellato, che ha persino omesso di pronunciarsi sulla domanda del S V, implicitamente negandogli il diritto all\u2019assegno in parola, deve essere ritenuta discriminatoria, in quanto ha comportato una disparit\u00e0 di trattamento, vietata dalla normativa vigente (v. art. 3 D.Lgs. 215\/2003), fondata sull\u2019origine etnica del richiedente.<\/p>\n<p>Dunque, l\u2019ordinanza del Tribunale che ha condannato il COMUNE di TORTONA a riconoscere e l\u2019INPS ad erogare al S V l\u2019assegno per gli anni e i periodi richiesti (2010, 2011 e 8 mesi del 2012), dev\u2019essere confermata, con conseguente reiezione del gravame dell\u2019INPS, dovendosi solo rilevare che detta conferma non trova ostacolo nell\u2019obiettiva assenza di un comportamento discriminatorio in capo all\u2019ISTITUTO (che in effetti non ebbe mai a tenere nei confronti del S V alcun comportamento discriminatorio, essendo stata la domanda di ANF presentata solo al COMUNE di TORTONA, rimasto silente, e che anzi per l\u2019intero anno 2009, a seguito di accoglimento della domanda da parte del cit. COMUNE, erog\u00f2 al S V \u00a0l\u2019assegno in questione), atteso che appunto all\u2019INPS compete la concreta erogazione del beneficio.<\/p>\n<p>Nonostante la reiezione del gravame, attese le circostanze sopra esposte, pare equo compensare le spese fra l\u2019INPS ed il S V e condannare invece il COMUNE di TORTONA a rimborsare a quest\u2019ultimo le spese del presente grado, spese che vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 140\/2012.<\/p>\n<p>Di dette spese deve infine disporsi la distrazione ai sensi dell\u2019art. 93 c.p.c.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P . Q . M .<\/strong><\/p>\n<p>Visto l\u2019art. 437 c.p.c.,<\/p>\n<p>respinge l\u2019appello;<\/p>\n<p>condanna il Comune di Tortona a rimborsare al sig. S le spese del presente grado, liquidate in euro 2.200,00 oltre Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore;<\/p>\n<p>compensa le spese nei confronti dell\u2019INPS.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso all\u2019udienza del 3.12.2013.<\/p>\n<p>IL CONSIGLIERE est.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 IL PRESIDENTE<\/p>\n<p>Dott.ssa Rita MANCUSO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dott. Giancarlo GIROLAMI<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D\u2019APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO Composta da: Dott. Giancarlo GIROLAMI\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":260,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36,5],"tags":[8],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Discriminazione razziale, mancata concessione dell\u2019assegno nucleo familiare ai cittadini extracomunitari, Corte D&#039;Appello Torino, sentenza del 3 dicembre 2013 - Osservatorio Sulle Discriminazioni<\/title>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/23\/corte-dappello-torino-sentenza-del-3-dicembre-2013\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Discriminazione razziale, mancata concessione dell\u2019assegno nucleo familiare ai cittadini extracomunitari, Corte D&#039;Appello Torino, sentenza del 3 dicembre 2013 - Osservatorio Sulle Discriminazioni\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"&nbsp; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D\u2019APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO Composta da: Dott. 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