{"id":264,"date":"2015-10-26T14:56:27","date_gmt":"2015-10-26T13:56:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=264"},"modified":"2015-12-28T22:28:12","modified_gmt":"2015-12-28T21:28:12","slug":"trib-fir-sent-16-ottobre-2013","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/26\/trib-fir-sent-16-ottobre-2013\/","title":{"rendered":"Molestie,Tribunale di Firenze, sentenza del 16 ottobre 2013"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Sezione lavoro<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SENTENZA<\/strong><\/p>\n<p>Con ordinanza 28.05.12 a conclusione della fase sommaria ex art 1 comma 48 e 49 L. n. 92\/12, era accolto il ricorso della lavoratrice, ritenendo la nullit\u00e0 del licenziamento intimatole con lettera 31.7.12, poi confermato con lettera 20.8.12, perch\u00e9 discriminatorio, in quanto aveva colpito la ricorrente, assunta come apprendista con mansioni di inserviente di mensa, in conseguenza a condotta (ingestione di sostanze velenose), quale atto autolesionistico che la medesima aveva tenuto sul luogo di lavoro perch\u00e9 molestata sessualmente dal tutor e non tutelata in alcun modo dal datore, che pure era a conoscenza della vicenda, in violazione dell\u2019obbligo di protezione ex art. 2087 cc. Era quindi ordinata la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro in mansioni, diverse dalle precedenti, ma adeguate al suo inquadramento durante il tempo necessario agli accertamenti sanitari relativi alle sue condizioni psicofisiche, con risarcimento retributivo dal recesso alla reintegra e regolarizzazione previdenziale e assicurativa, oltre accessori e spese di lite.<\/p>\n<p>Premesso che il licenziamento era comunque illegittimo per violazione della procedura ex art. 7 L. 300\/70 in quanto non preceduto da valida contestazione, la domanda di tutela reale era accolta (anche a a prescindere dal requisito occupazionale del datore) perch\u00e9 la condotta datoriale aveva violato l\u2019art 25 Dlgvo n. 198\/2006, con la conseguente applicazione dell&#8217;art. 18 comma 1 L. 300\/1970 (cos\u00ec come modificato dalla Legge n. 92\/12).<\/p>\n<p>In particolare la ricorrente, in seguito al gesto di autolesionismo dalla stessa compiuto all\u2019interno della mensa ove si svolgeva l&#8217;attivit\u00e0 di impresa in regime di appalto, aveva agito ex art. 700 cpc chiedendo che fosse ordinato al datore di lavoro di porre fine alla sua sospensione cautelativa dal servizio disposta in conseguenza. Con ordinanza 5.7.12 il ricorso ex art. 700 cpc era stato respinto poich\u00e9, nonostante le molestie del collega risultassero confermate dall\u2019istruttoria cautelare, non era emerso che all\u2019epoca il datore fosse adeguatamente informato dell\u2019intera vicenda, al puto tale da dover prendere provvedimenti ai sensi dell\u2019art. 2087 cc.<\/p>\n<p>Il licenziamento era quindi intimato con lettera 31.7.12, e confermato con lettera 20.8.12, per giustificato motivo soggettivo (inaffidabilit\u00e0 della lavoratrice in seguito al gesto di autolesionismo dalla stessa compiuto all\u2019interno della mensa ove si svolgeva l&#8217;attivit\u00e0 di impresa in regime di appalto), nonch\u00e9 oggettivo (richiesta della committente dell\u2019appalto relativo al servizio di mensa di allontanare la stessa lavoratrice in quanto autrice del medesimo gesto). E tale licenziamento era ritenuto discriminatorio in quanto, dopo il giudizio cautelare che aveva fatto emergere il fatto, il datore di lavoro era ormai a conoscenza delle condotte abusive che la ricorrente aveva subito sul luogo di lavoro da parte del cuoco, e ciononostante non l\u2019aveva tutelata in alcun modo, continuando anzi a privilegiare la posizione del molestatore accusato.<\/p>\n<p>La srl A v B opponeva l&#8217;ordinanza ex art 1 comma 51 L. n. 92\/12, negando:<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019 illegittimit\u00e0 formale del licenziamento per mancanza di previa contestazione disciplinare, poich\u00e9 il recesso segu\u00ec alle comunicazioni del giorno 31.07.2012 (lettera di preavviso di licenziamento) e 20.08.2012 (lettera di conferma del licenziamento), la prima delle quali avrebbe assolto lo scopo dell\u2019art. 7 Statuto dei Lavoratori, di rendere nota al lavoratore la condotta ascritta dal datore a fini disciplinari;<\/p>\n<p>&#8211; il carattere discriminatorio del licenziamento fondato sulla circostanza che il datore di lavoro, pur essendo a conoscenza dei fatti, avrebbe continuato a privilegiare la versione del lavoratore accusato, senza assolvere il suo obbligo di protezione nei confronti della lavoratrice. Infatti non aver ricevuto come verit\u00e0 assoluta la versione dei testimoni di controparte troverebbe la propria giustificazione nella stessa ordinanza che, respingendo il ricorso ex art. 700 cpc, li aveva ritenuti inattendbili. Il districarsi in vicende di rilievo penale, e la conseguente presa di posizione in favore di uno o l\u2019altro dei due lavoratori, spettava solo alla magistratura e non al datore, il quale piuttosto (non prendendo posizione fra accusatrice ed accusato) si era correttamente attenuto al principio costituzionale di non colpevolezza ed al rispetto del contraddittorio nei confronti del molestatore (mancato in tutti i giudizi finora introdotti dalla lavoratrice nei confronti del datore), senza compiere quindi alcuna discriminazione contro la lavoratrice molestata.<\/p>\n<p>&#8211; il nesso di causalit\u00e0, che era onere della lavoratrice provare, tra le supposte molestie e il gesto autolesionismo;<\/p>\n<p>&#8211; il rilievo contenuto nell\u2019ordinanza opposta, secondo cui prima del licenziamento la societ\u00e0 avrebbe dovuto verificare le condizioni psichiche della lavoratrice, dal momento che nessuna analisi avrebbe potuto garantire che il gesto non si sarebbe pi\u00f9 ripetuto in futuro.<\/p>\n<p>&#8211; il carattere ritorsivo del licenziamento, perch\u00e9 la societ\u00e0 non lo aveva intimato a seguito del giudizio cautelare. Piuttosto, la condotta tenuta dalla parte datoriale, di attribuzione della lavoratrice a mansioni diverse prima, e di licenziamento poi, sarebbe dovuta esclusivamente alle esigenze dell\u2019impresa di tutelare il suo rapporto con il committente e con gli altri lavoratori dipendenti.<\/p>\n<p>Per queste ragioni, l\u2019opponente chiedeva che, ritenuto legittimo il licenziamento, revocata l\u2019ordinanza ex art. 1 comma 49 L. 92\/12 e la domanda della lavoratrice fosse respinta.<\/p>\n<p>N E H A, si costituiva ribadendo che:<\/p>\n<p>&#8211; il licenziamento era illegittimo per violazione dell\u2019art 7 L.300\/1970 dal momento che nella duplicit\u00e0 di lettere di licenziamento la lavoratrice non aveva mai ricevuto una vera e propria contestazione disciplinare<\/p>\n<p>&#8211; il licenziamento aveva natura discriminatoria (art 25 Dlgs. 198\/2006) poich\u00e9 ex art 2087 cc, il datore di lavoro, venuto a conoscenza delle vessazioni subite dalla ricorrente da parte del \u201ctutor\u201d, avrebbe dovuto adottare i provvedimenti necessari per tutelarne l\u2019integrit\u00e0 morale e fisica, e verificare l\u2019idoneit\u00e0 psichica della lavoratrice in vista del suo futuro rientro\u00a0 lavorativo. In particolare, ci\u00f2 non si sarebbe verificato, e sarebbe stata negata anche la richiesta della ricorrente di essere almeno adibita a mansioni diverse e inferiori. Il licenziamento discendeva da totale omissione del datore rispetto agli obblighi di protezione, ed era intimato a causa del gesto autolesionistico commesso dalla ricorrente in data 11.11.2011, pur sapendo il datore che esso era dovuto alle continue vessazioni subite in ambito lavorativo. Anzich\u00e9 punire il vero responsabile, la societ\u00e0 avrebbe condannato la vittima, peraltro cos\u00ec esaudendo le richieste di allontanamento provenienti dello stesso molestatore.<\/p>\n<p>&#8211; Il licenziamento sarebbe altres\u00ec discriminatorio in violazione dell\u2019art 1345 cc perch\u00e9 posto in essere per ragioni riguardanti le condizioni di salute della vittima, di cui sarebbe stato corresponsabile lo stesso datore di lavoro<\/p>\n<p>&#8211; infine il licenziamento della lavoratrice era anche ritorsivo, perch\u00e9 intervenuto dopo il rigetto del ricorso ex art. 700 cpc, a voler punire la lavoratrice per la sua iniziativa giudiziaria.<\/p>\n<p>Per queste ragioni, l\u2019opposta in tesi chiedeva che fosse respinta l\u2019opposizione con conferma dell\u2019ordinanza, ed in ipotesi che fosse dichiarato \u00a0illegittimo il licenziamento ex art 7 L. 300\/1970, domanda rimasta assorbita in primo grado.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Motivi<\/strong><\/p>\n<p>Il licenziamento qui impugnato deve essere ritenuto discriminatorio per motivi di genere e di conseguenza, confermando sul punto l&#8217;ordinanza che aveva riconosciuto la tutela ex art. 18 comma 1 L. 300\/70, l\u2019opposizione ex art. 1 comma 51 L. 92\/12 va respinta.<\/p>\n<p>Le stesse parti convengono di ricavare i fatti rilevanti ai fini della presente decisione dai giudizi fra loro svolti. Infatti, non hanno chiesto nuove prove nella fase di opposizione, limitandosi entrambe a fare riferimento all&#8217;istruttoria svolta nel precedente giudizio ex art. 700 cpc, nel quale &#8211; seppur a fini diversi dalla odierna impugnazione del licenziamento &#8211; era gi\u00e0 stata indagata la vicenda relativa alle molestie sessuali subite dalla lavoratrice, quale apprendista addetta alla mensa, da parte del cuoco suo tutor (vedi prova assunta all&#8217;udienza 21.5.12, i cui verbali sono stati riprodotti nel corso del presente giudizio di opposizione, ud. 1.10.13).<\/p>\n<p>Per ricostruire la vicenda \u00e8 decisiva la deposizione resa nel 700 cpc dalla collega di lavoro H H, a proposito del fatto che nel corso dell&#8217;anno 2011 il cuoco vessava in modo abituale e ripetuto non solo la lavoratrice ma anche la medesima teste, con insulti e minacce relative all&#8217;organizzazione dell&#8217;orario di lavoro. E soprattutto il cuoco era autore di ripetute proposte sessuali nei confronti di entrambe le lavoratrici alle quali, nonostante i loro costanti rifiuti, continuava ad offrire somme di denaro perch\u00e9 accettassero le sue proposte.<\/p>\n<p>L&#8217;ulteriore deposizione resa nel 700 cpc dalla collaboratrice del datore L T non era in grado di smentire le varie molestie del cuoco nei confronti della lavoratrice, limitandosi essa negare che nel medesimo periodo avesse ricevuto dalla lavoratrice segnalazioni relative a vessazioni di qualsiasi tipo.<\/p>\n<p>In conclusione devono ritenersi confermate le molestie anche sessuali subite nel corso dell&#8217;anno 2011 dalla lavoratrice quale apprendista, nell&#8217;ambito di una pi\u00f9 complessiva condotta vessatoria anche professionale inflittale dal tutor.<\/p>\n<p>Il gesto di autolesionismo compiuto dalla lavoratrice all&#8217;interno della mensa il giorno 11.11.2011 con ogni probabilit\u00e0 deve ritenersi causato, o quanto meno significativamente concausato, dalla condotta plurimolesta che nell&#8217;ambiente di lavoro essa subiva in modo ripetuto ed insistito da tempo, nonostante i suoi continui rifiuti, condotta peraltro inflitta dal tutor al quale essa era affidata come apprendista, e i cui effetti destabilizzanti sono ulteriormente avvalorati considerando la giovane et\u00e0 della lavoratrice (nata nel 1989). In altri termini lo stesso gesto si presenta come una manifestazione estrema di rabbia e\/o di disperazione, comunque significativa del rifiuto di sottomettersi.<\/p>\n<p>Non \u00e8 decisivo stabilire se al momento del gesto (novembre 2011) il datore di lavoro fosse con certezza a conoscenza dei motivi personali della lavoratrice. Infatti, il licenziamento era intimato a grande distanza di tempo (luglio \/ agosto 2012) laddove nel frattempo, non foss&#8217;altro attraverso le prove assunte nel giudizio ex art. 700 cpc, il datore era evidentemente venuto a conoscenza dell&#8217;intera vicenda.<\/p>\n<p>E allora, il nucleo della questione controversa consiste nello stabilire se il licenziamento, intimato dopo l&#8217;avvenuta conoscenza delle molestie (o comunque dopo che le medesime molestie avevano trovato conferma testimoniale in un giudizio), e fondato su GMO e GMS comunque connesso al gesto di autolesionismo,\u00a0 rappresenti o meno condotta discriminatoria per motivi di genere.<\/p>\n<p>La risposta affermativa parte dall&#8217;esame delle nozioni di riferimento, enunciate nel Dlgvo n. 198\/06, Codice delle Pari Opportunit\u00e0.<\/p>\n<p>Ai sensi dell&#8217;art. 25 \u00e9 \u201c<em>discriminazione diretta<\/em>\u201d qualsiasi provvedimento datoriale produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici in ragione del loro sesso, o comunque riservando loro un trattamento meno favorevole rispetto a quello di altro lavoratore in situazione analoga. Ai sensi dell\u2019art. 26 sono considerate \u201cdiscriminazioni\u201d anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso, che violano la dignit\u00e0 di una lavoratrice e creano un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Inoltre sono ritenute \u201c discriminazioni\u201d altres\u00ec le molestie sessuali, quali comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica e verbale, che violano la dignit\u00e0 della lavoratrice e creano il medesimo clima.<\/p>\n<p>E fino a qui la qualificazione normativa di discriminazione concerne la condotta del cuoco, realizzata nel contempo con vessazioni relative al rapporto di lavoro e con avances sessuali sgradite, reiterate ed insistite.<\/p>\n<p>E ancora, ai sensi dell\u2019art. 26, sono considerati \u201cdiscriminazioni\u201d i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice per il fatto di avere rifiutato di sottomettersi alle medesime molestie, ed in particolare i trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che, a loro volta, costituiscano reazione ad una protesta della lavoratrice volta ad ottenere il rispetto del principio di parit\u00e0 di trattamento fra uomini e donne. Infine, sono nulli i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro delle vittime delle molestie adottati in conseguenza del rifiuto di sottomettersi.<\/p>\n<p>Tale ulteriore qualificazione normativa va riferita alla condotta datoriale (quanto meno nel periodo successivo al ricorso ex art. 700 fino al licenziamento) consistita nel non avere tenuto nel debito conto la dimostrazione giudiziale delle gravi molestie subite nel 2011 dalla lavoratrice, ed il conseguente nesso di causalit\u00e0 fra le medesime e il gesto di autolesionismo dell\u201911.11.11, ed avere quindi fondato il licenziamento proprio su condotta della lavoratrice espressiva del rifiuto di sottomettersi alle molestie.<\/p>\n<p>La disciplina speciale del Codice delle Pari opportunit\u00e0 ora illustrata mostra allora la particolare incongruenza delle motivazioni datoriali, ancora diffusamente ribadite nella presente opposizione.<\/p>\n<p>Non \u00e8 infatti in radice condivisibile l&#8217;argomento secondo il quale, a fronte della denuncia di una lavoratrice a proposito di molestie (anche sessuali) subite da un superiore sul luogo di lavoro, trattandosi di fatti reato, il datore debba attenersi al principio di non colpevolezza (penale) in favore del denunciato, astenendosi quindi dal prendere posizione sulla vicenda, anche dal punto di vista dei provvedimenti relativi al rapporto di lavoro sia con il molestatore che con la molestata. N\u00e9 del resto ha senso invocare il principio del contraddittorio nei confronti del molestatore, dal momento che qui non si discute di provvedimenti disciplinari nei confronti di quest&#8217;ultimo, bens\u00ec di provvedimenti disciplinari contro la molestata.<\/p>\n<p>Insomma \u00e8 del tutto fuor di luogo invocare a fondamento del licenziamento \u201cprincipi di civilt\u00e0 giuridica che non possono esporre chi li osserva a un giudizio di partigianeria o di faziosit\u00e0\u201d. Al contrario la generale disciplina degli obblighi datoriali di protezione dell&#8217;integrit\u00e0 psico-fisica dei lavoratori (art. 2087 cc), e la speciale disciplina antidiscriminatoria in favore della lavoratrice molestata sessualmente sul luogo di lavoro (art. 25 e 26 Dlgvo cit.), impedivano assolutamente di risolvere il rapporto addebitando dal punto di vista oggettivo e soggettivo alla lavoratrice un atto di autolesionismo a sua volta espressione del rifiuto di sottomettersi a vessazioni professionali e sessuali.<\/p>\n<p>In conclusione, qualificata come discriminazione per sesso sia la condotta molesta del tutor, sia quella del datore di lavoro a sua volta tenuta \u2013 dichiaratamente &#8211; per sanzionare la lavoratrice che aveva compiuto un atto di autolesionismo in conseguenza della medesima molestia, ne discende che il licenziamento \u00e8 illecito e discriminatorio (art. 26 comma 3) e quindi nullo con le conseguenze di cui all&#8217;art. 18 comma 1 L. 300\/70 (cos\u00ec come modificato dalla L. 92\/12 riferibile ratione temporis al licenziamento).<\/p>\n<p>Le spese di lite, liquidate come da D.M. 140\/12, seguono la soccombenza<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, cos\u00ec dispone:<\/p>\n<p>visto l\u2019art. 1 comma 57, respinge l\u2019opposizione e conferma l\u2019ordinanza opposta;<\/p>\n<p>condanna l\u2019opponente a rimborsare all\u2019opposta le spese di lite, liquidate in \u20ac 3.300, oltre i.v.a. e c.p.a.<\/p>\n<p>Sentenza resa <em>ex<\/em> articolo 429 cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.<\/p>\n<p>Firenze, 16.10.2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il Giudice<\/p>\n<ol>\n<li>Roberta Santoni Rugiu<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA Con ordinanza 28.05.12 a conclusione<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":268,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[38,5],"tags":[9,30],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - 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