{"id":274,"date":"2015-10-26T18:07:04","date_gmt":"2015-10-26T17:07:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=274"},"modified":"2016-03-29T18:34:54","modified_gmt":"2016-03-29T16:34:54","slug":"corte-app-to-sent-19-febbraio-2013","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/26\/corte-app-to-sent-19-febbraio-2013\/","title":{"rendered":"Discriminazione di genere, Corte d&#8217;Appello di Torino, sentenza del 19 febbraio 2013"},"content":{"rendered":"<h1 style=\"text-align: center;\"><\/h1>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>LA CORTE D&#8217;APPELLO DI TORINO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SEZIONE LAVORO<\/strong><\/p>\n<p>Composta da:<\/p>\n<p>Dott Giancarlo Girolami \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Presidente<\/p>\n<p>Dott.ssa Rita Sanlorenzo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Consigliere Rel<\/p>\n<p>Dott. Federico Grillo Pasquarelli \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Consigliere<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente sentenza<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">S E N T E N Z A<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>nella causa di lavoro iscritta al n.ro <strong>\u00a0\u00a01137\/2012\u00a0\u00a0 <\/strong>R.G.L.<\/p>\n<p>promossa da:<\/p>\n<p>F.M, rappresentata e difesa dagli avvocato Giorgio Scagliola del Foro di Alba e Pietro Floris del foro di Torino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Torino, Via Beaumont n. 35 giusta procura speciale alleliti posta a margine del ricorso in appello.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELANTE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CONTRO<\/p>\n<p>P. di P.L. e C. snc, in personale del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Laura Maria Mazzetti del Foro di Asti giusta procura generale alle liti notaio Anna Maria Prima in data 10.3.2009, congiuntamente e disgiuntamente all&#8217;avvocato Enrica Massazza giuta procura in calce alla comparsa di costituizione e risposta, elettivamente domiciliata in \u00a0via Alfieri n . 25 presso lo studio dell&#8217;avvocato Massazza.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLATO<\/p>\n<h4><\/h4>\n<p><strong>Oggetto: Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CONCLUSIONI<\/p>\n<p><strong>Per l\u2019appellante:<\/strong> come da ricorso depositato in data 4.9.2012.<\/p>\n<p><strong>Per l\u2019appellata: <\/strong>come da memoria difensiva depositata in data 18.12.2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/strong><\/p>\n<p>Con sentenza del 4.4.2012 il tribunale di Alba in funzione di giudice del lavoro ha respinto il ricorso presentato da F. M. nei confronti della ditta P di P L e c. s.n.c., con cui la lavoratrice aveva impugnato il trasferimento disposto nei suoi confronti l\u201911.3.2010, le due sanzioni disciplinari della multa irrogatele in data 1.3.2011, ed infine il licenziamento per giusta causa intimatole in data 9.3.2011.<\/p>\n<p>Contro tale sentenza, con ricorso depositato il 4.9.2012, ha proposto appello la sig. F., richiamando le originarie conclusioni.<\/p>\n<p>Si \u00e8 costituita la ditta P, per resistere all\u2019appello.<\/p>\n<p>La corte, dopo i rinvii resisi necessari per l\u2019acquisizione del fascicolo d\u2019ufficio, all\u2019udienza del 19.2.2013 in esito alla discussione orale, ha deciso la causa come dal dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE<\/strong><\/p>\n<p>F Ma ha adito il giudice del lavoro di Alba esponendo di avere lavorato sin dal 28.9.2007 alle dipendenze della ditta P presso l\u2019unit\u00e0 locale di Castagnito in forza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualit\u00e0 di commessa con inquadramento ai sensi del III livello CCNL Terziario Commercio; di essersi assentata dal lavoro per usufruire del periodo di maternit\u00e0 dal 15.10.2008 al 16.12.2009; di avere quindi goduto di un periodo di ferie e di essere tornata al lavoro il 15.2.2010 per essere adibita alle mansioni di cassiera; di averle comunicato il datore di lavoro in data 11.3.2010 il trasferimento verso l\u2019unit\u00e0 produttiva di Novara, a causa di un \u201cincremento lavorativo\u201d presso quella sede; di avere impugnato in via d\u2019urgenza il provvedimento in considerazione delle sue condizioni di madre nubile; di avere il giudice con ordinanza del 20.3.2010 sospeso detto trasferimento inaudita altera parte; di avere il giudice a seguito della costituzione della convenuta, revocato la pregressa ordinanza rigettando il ricorso cautelare per insussistenza del fumus boni iuris; di avere ella in data 5.7.2010 messo a disposizione della datrice di lavoro le proprie energie lavorative dichiarandosi pronta al trasferimento nella unit\u00e0 locale di Novara chiedendo contestualmente il riconoscimento delle spese di trasporto e delle indennit\u00e0 contrattuali; di avere ricevuto in risposta una generica disponibilit\u00e0 al versamento delle indennit\u00e0 che non venivano mai quantificate; di avere rigettato il collegio il suo reclamo al provvedimento di rigetto; di averle contestato la P. con lettera del 15 febbraio 2011 il comportamento non conforme ai principi di correttezza per aver omesso ella di presentarsi alla nuova sede di lavoro in Novara; di averle ancora contestato con lettera del 28.2.2011 l\u2019assenza ingiustificata dal punto vendita di Novara e la recidiva; di averle quindi applicato con lettere del 1.3.2011 due multe, e di averle poi intimato il licenziamento per giusta causa con lettera del 22.3.2011; di avere proceduto nel frattempo la ditta ad ampliare il personale in forza a Castagnito con nuove assunzioni; di risultare illegittimo per violazione dell\u2019art. 56 d.lgs. n.151\/2001 il mutamento di mansioni subito al rientro dalla maternit\u00e0; di essere viziato, oltre che del tutto irragionevole, il trasferimento a Novara, intimato a soli 24 giorni dal rientro dalla maternit\u00e0 e a soli tre giorni dal compimento di un anno di suo figlio; di esserle stato comunicato il trasferimento ad oltre 160 km di distanza con soli 4 giorni di preavviso; di essere tuttora operativa la sede di Castagnito che continuava ad occupare 4 dipendenti; di apparire priva di ogni giustificazione logica o tecnico \u2013 organizzativa la decisione di trasferirla; di trovare conferma la discriminatoriet\u00e0 del comportamento aziendale anche nel mancato riconoscimento delle indennit\u00e0 contrattuali e delle spese correlate al trasferimento medesimo; di risultare legittimo pertanto il suo rifiuto a trasferirsi a Novara in quanto seguito a comportamenti aziendali di ben pi\u00f9 grave implicazione e portata; di essere nullo il licenziamento intimatole, in quanto espressione di una discriminazione diretta volta ad estrometterla dal novero dei dipendenti.<\/p>\n<p>Il tribunale di Alba ha respinto tutte le domande avendo ritenuto che:<\/p>\n<p>non sussisteva la violazione dell\u2019art. 56 d.lgs. n.151\/2001 in quanto le mansioni di commessa e quelle di cassiera risultavano equivalenti tra di loro;<\/p>\n<p>nessuna norma di fonte legislativa o contrattuale imponeva un determinato preavviso per l\u2019efficacia del trasferimento;<\/p>\n<p>dovevano ritenersi rientrare nell\u2019area di insindacabilit\u00e0 da parte del giudice le scelte datoriali non solo per ci\u00f2 che concerneva il merito del trasferimento, ma anche a proposito della scelta del lavoratore da trasferire; l\u2019obbligo del datore di considerare anche la situazione personale e familiare del lavoratore, eventualmente previa comparazione con quella di altri dipendenti, doveva ritenersi poter discendere solo da una previsione collettiva che nel caso non si ravvisava; n\u00e8 risultavano fondati i rilievi circa l\u2019asserito comportamento discriminatorio o in mala fede del datore di lavoro, la cui scelta risultava pertanto insindacabile;<\/p>\n<p>era infondato il rilievo a proposito della mancata corresponsione dei rimborsi delle spese per il trasloco, avendo dichiarato l\u2019azienda la propria disponibilit\u00e0 a corrispondere le indennit\u00e0 ed a farsi carico delle spese e delle operazioni di trasloco con lettera dell\u2019agosto 2010;<\/p>\n<p>era irrilevante la circostanza dell\u2019attuale operativit\u00e0 della sede di Castagnito posto che la sussistenza delle ragioni legittimanti il trasferimento doveva essere verificata con riguardo al momento della sua adozione: al momento del trasferimento, in effetti, si minacciava la chiusura del negozio per mancato rinnovo del contratto di locazione. D\u2019altronde, nel provvedimento si dava atto dell\u2019incremento produttivo della sede di Novara, circostanza che da sola bastava ad autorizzare l\u2019imprenditore alla decisione adottata;<\/p>\n<p>era altres\u00ec irrilevante la successiva assunzione un anno dopo il trasferimento di altra lavoratrice presso la sede di Castagnito, con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, trattandosi anche in questo caso di fatto successivo;<\/p>\n<p>la ritenuta legittimit\u00e0 della decisione aziendale determinava l\u2019ingiustificatezza della mancata ripresa del lavoro da parte della signora F, e simmetricamente legittimi le sanzioni disciplinari conservative prima e il licenziamento poi.<\/p>\n<p>L\u2019appellante censura la decisione di primo grado laddove aveva mancato di ritenere il trasferimento discriminatorio e illegittimo per contrariet\u00e0 a correttezza e buona fede: ci\u00f2 doveva ritenersi aver determinato anche l\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento, essendo giustificato il suo rifiuto di trasferirsi a Novara in base alla disciplina dell\u2019art. 1460 c.c.<\/p>\n<p>L\u2019appello \u00e8 fondato e come tale va accolto.<\/p>\n<p>Il primo giudice ha operato una ricostruzione della vicenda sulla base di una atomizzazione dei comportamenti datoriali, che ha impedito una compiuta e realistica visione dei fatti, ed un suo corretto inquadramento sul piano dei principi giuridici.<\/p>\n<p>La signora F, commessa preso la sede di Castagnito dell\u2019appellata, \u00e8 rientrata al lavoro dal periodo di astensione per maternit\u00e0 il 15.2.2010, dopo un\u2019assenza di un anno e quattro mesi. Suo figlio ha compiuto l\u2019anno di et\u00e0 l\u20198 marzo successivo e, dopo soli tre giorni dall\u2019inoperativit\u00e0 del divieto di cui all\u2019art. 56 del d.lgs. n.151\/2001, si \u00e8 vista trasferire ad oltre 150 km di distanza, da un punto vendita ad un altro della societ\u00e0 che pure ne conta ben altri sette (di cui uno, ad Alba, aperto solo nel mese di ottobre 2009, v. dich. teste M nel corso della procedura d\u2019urgenza), con un preavviso di quattro giorni.<\/p>\n<p>A fronte della denuncia in via giudiziale dell\u2019illegittimit\u00e0 del provvedimento, di cui si lamentava la discriminatoriet\u00e0 stante la propria condizione di lavoratrice madre, il Tribunale ha ricostruito l\u2019intera vicenda seguendo pedissequamente le argomentazioni della S.n.c. P, e limitandosi a registrarne le tesi a sostegno, ritenendo insindacabile nel merito la scelta cos\u00ec operata, pur sempre motivata in base a ragioni organizzative (il decremento del fatturato della sede di Castagnito, la ventilata \u2013 e poi non realizzatasi \u2013 chiusura del negozio, l\u2019aumento del fatturato a Novara) ritenute sussistenti, e tali da scongiurare ogni contrariet\u00e0 a correttezza e buona fede.<\/p>\n<p>Non condivide il collegio l\u2019impostazione generale seguita, e l\u2019affermazione di una sostanziale insindacabilit\u00e0 della scelta aziendale nei confronti proprio della signora F, che risulta contraria ai canoni interpretativi offerti dalla S.C., secondo cui \u201cIl controllo giudiziale sulla legittimit\u00e0 del trasferimento del lavoratore ha ad oggetto l\u2019accertamento in ordine alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche e organizzative che devono giustificarlo e, ferma restando l\u2019insindacabilit\u00e0 dell\u2019opportunit\u00e0 del trasferimento, salvo che risulti diversamente imposto dalla contrattazione collettiva, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede (art. 1375 c.c.) il datore di lavoro, qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, \u00e8 tenuto a preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni familiari ostative al trasferimento\u201d (Cass. n.11597\/2003).<\/p>\n<p>Nei fatti, come si dir\u00e0 in prosieguo, la P non chiede nemmeno di dimostrare la sussistenza di ragioni trasparenti e visibili per la scelta specifica della signora F, subito sostituita peraltro a Castagnito con altra lavoratrice, invece di procedere all\u2019assunzione di altra dipendente a Novara.<\/p>\n<p>Ma in relazione allo specifico caso di cui ci si occupa, il decidente pretermette ogni condizione a proposito della peculiare condizione della lavoratrice: e non sembra nemmeno avvicinato dal timore che quel trasferimento, intimato subito dopo la scadenza della tutela automatica fornita dalla legge, in realt\u00e0 abbia rappresentato il mezzo per liberarsi di una dipendente madre che, dopo la lunga sospensione, ancora in futuro avrebbe potuto causare all\u2019azienda costi e disagi aggiuntivi potendo fruire di permessi o far ricorso ad assenze giustificate dalla necessit\u00e0 di accudire un bambino cos\u00ec piccolo.<\/p>\n<p>Eppure, rileva il collegio, la discriminatoriet\u00e0 del comportamento risultava supportata da elementi che, come richiede la legge (art. 40 del d.lgs. n.198\/2006, cd. codice delle pari opportunit\u00e0), apparivano \u201cidonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione di atti, patti o comportamenti discriminatori\u201d, s\u00ec che sarebbe spettato al datore di lavoro provare l\u2019insussistenza della discriminazione. Tale configurazione dei rispettivi oneri di prova voluta dal legislatore \u2013 in adempimento a precisi obblighi imposti dalla legislazione europea \u2013 \u00e8 stata del tutto ignorata dal tribunale che per l\u2019appunto, ha ritenuto di far ricorso a rigidi canoni generali, \u00a0ignorando ogni considerazione della ragione sottostante per cui la discriminazione \u00e8 stata denunciata.<\/p>\n<p>Gli elementi addotti risultano dotati di notevole significativit\u00e0 in merito alla portata discriminatoria del comportamento aziendale:<\/p>\n<p>innanzitutto, si ribadisce, il trasferimento \u00e8 stato intimato dopo soli tre giorni dal compimento dell\u2019anno di et\u00e0 da parte del bambino, e al termine di un\u2019astensione dal lavoro di un anno e quattro mesi;<\/p>\n<p>al rientro dal lavoro, la signora F \u00e8 stata adibita alle\u00a0 mansioni di cassiera, diverse da quelle precedentemente svolte (commessa alle vendite), che di l\u00ec a poco sarebbero state invocate come \u201cutili\u201d per far fronte al fabbisogno di Novara;<\/p>\n<p>la sede di Castagnito non appariva certo necessitare di una riduzione di personale dal momento che, all\u2019inizio dell\u2019assenza della sig.F, la P aveva provveduto ad assumere a tempo indeterminato un altro commesso, il signor S F, tuttora in forza (v. verb. dich. 6.5.2010) e che presso quella sede hanno sempre operato e continuano ad operare quattro persone (v. anche dich. R).\u00a0 Nel marzo del 2011 \u2013 a controversia ancora in corso avanti al tribunale di Alba, dopo il rigetto del reclamo contro l\u2019ordinanza che respingeva il ricorso cautelare\u00a0 \u2013 si \u00e8 provveduto a reintegrare l\u2019organico \u2013 depauperato del trasferimento della signora F &#8211; con l\u2019assunzione di un\u2019altra lavoratrice che, indipendentemente dalla forma contrattuale, \u00e8 stata assegnata alle mansioni di commessa, mentre in precedenza, per ammissione dell\u2019appellata, era stato utilizzato personale tramite agenzia di lavoro interinale (p.11 mem. cost. ex art. 416 c.p.c.). Tutto ci\u00f2 tra l\u2019altro contrasta con i dati contabili (del tutto generici) forniti dall\u2019appellata, a proposito di un costante, e progressivo calo di vendite per quel negozio, che ad oggi mantiene la stessa forza lavoro di cui al momento del trasferimento;<\/p>\n<p>l\u2019andamento del fatturato \u00e8 stato provato dall\u2019appellata non attraverso la produzione di oggettivi dati contabili di bilancio, ma attraverso la predisposizione unilaterale di prospetti riassuntivi che han trovato conferma solo nelle generiche affermazioni dei dipendenti ancora in forza escussi sul punto. La produzione della copia di un estratto del\u00a0 registro dei corrispettivi, limitato alle sedi di Castagnito e di Novara, non pare certo\u00a0\u00a0 assolvere all\u2019onere di dimostrare (al fine di provare l\u2019assenza di ogni discriminazione nei confronti della dipendente) la necessit\u00e0 del trasferimento: per quel che riguarda la sede di provenienza, si \u00e8 gi\u00e0 detto sopra; per quanto concerne la sede di Novara, osserva il collegio che presso la stessa, secondo le stesse allegazioni della P, risultano impiegati gi\u00e0 dodici addetti, e non sono state prospettate ragioni dirimenti in base alle quali dover provvedere ad un trasferimento da una sede che poi \u00e8 stata tempestivamente reintegrata nell\u2019organico, e non ad una nuova assunzione;<\/p>\n<p>nulla \u00e8 stato dedotto a proposito del generale andamento aziendale, eventualmente ostativo ad un\u2019assunzione aggiuntiva presso la sede di Novara: si tenga presente che, come risulta dall\u2019organigramma prodotto dall\u2019azienda (doc. 47), sono operative sette sedi in Piemonte ed una in Liguria, con circa sessantanove dipendenti (oltre ai responsabili ed agli addetti amministrativi e contabili, ed al personale stagionale). La teste M, impiegata amministrativa ha dichiarato che se si considera il fatturato di Castagnito con quello della sede di Alba aperta nell\u2019ottobre del 2009, probabilmente non si registrerebbe alcun calo di vendite rispetto al periodo in cui era aperto solo Castagnito; inoltre, sempre a detta della teste, anche le sedi di Asti ed Alba erano in calo.<\/p>\n<p>A fronte di dati di tale portata, l\u2019azienda non ha motivato in alcun modo le ragioni per cui la scelta della dipendente da trasferire \u00e8 caduta proprio su una lavoratrice madre, al rientro dalla maternit\u00e0 dopo una lunga assenza, che si pretendeva di inviare ad oltre 150 km di distanza dopo tre giorni dal primo compleanno di suo figlio: mentre, proprio in base al chiaro disposto legislativo, in presenza di elementi precisi e concordanti dedotti dalla lavoratrice, sarebbe spettato alla Paniate di dimostrare l\u2019insussistenza della discriminazione.<\/p>\n<p>Le omissioni, e in un certo senso, le stesse deduzioni avanzate dall\u2019appellata, viceversa inducono la corte a ritenere positivamente provata la discriminazione diretta, non solo come effetto oggettivamente derivante dalle misure aziendali, ma come intenzione specifica sottostante ai singoli comportamenti.<\/p>\n<p>Costituendosi nel giudizio di merito a seguito del procedimento d\u2019urgenza, la P ha ribadito che le ragioni presupposto del provvedimento di trasferimento sono \u201criportabili alla necessit\u00e0 di collocare nel posto vacante in Novara un soggetto con attitudini e capacit\u00e0 atte a ricoprire le mansioni di cassiera\u201d (p. 12 mem. cost.): per vero la signora Fu contesta di avere svolto in precedenza tali compiti, se non saltuariamente in alternativa a quelli suoi propri di commessa. Ma pur prescindendo da ci\u00f2, di certo stride con ogni ragionevolezza l\u2019affermazione secondo cui il trasferimento della signora F si \u00e8 reso necessario possedendo la predetta tali \u201cattitudini e capacit\u00e0 atte a ricoprire le mansioni di cassiera\u201d, che in realt\u00e0 non richiedono alcuna specifica qualificazione o preparazione: s\u00ec che il motivo suona, pi\u00f9 che a giustificazione, quale pretesto dietro cui coprire una misura palesemente irrazionale, come quella di spostare a 150 km di distanza una lavoratrice inquadrata al III livello del CCNL di settore: a meno, appunto, di ravvisarvi l\u2019intento vistosamente discriminatorio, legato alla sua condizione personale.<\/p>\n<p>Ancora: in corso di giudizio \u00e8 stata smentita la ventilata chiusura della sede di Castagnito per mancato rinnovo del contratto di locazione, che pure al momento del disposto trasferimento era stata \u201cuna delle tante considerazioni prese in esame\u201d per procedere al trasferimento della signora F. Lo stesso giudice di primo grado seguendo fedelmente le prospettazioni della resistente, ha superato l\u2019obiezione della difesa attorea a proposito del successivo venir meno dell\u2019eventualit\u00e0, osservando che \u201cla sussistenza delle ragioni legittimanti il trasferimento deve essere verificata con riguardo al momento in cui quest\u2019ultimo viene adottato\u201d: cos\u00ec dimenticando che al contrario, si era cos\u00ec dimostrato che il trasferimento non poteva essere messo in relazione con una decisione aziendale in realt\u00e0 mai concretamente adottata. La disdetta del contratto di locazione non bastava evidentemente ancora per assumere una determinazione mai portata a compimento, e che comunque, ancor pi\u00f9, non potrebbe valere a far decidere il trasferimento della sola signora F, mentre tutti i suoi colleghi restavano al loro posto: salvo assumere, come chiave interpretativa, proprio la volont\u00e0 di discriminare quella dipendente, e solo lei, per le ragioni collegate alla sua condizione di donna e di madre.<\/p>\n<p>Del tutto acriticamente sono state accolte le difese datoriali a proposito della concreta offerta di un supporto alla sig. F al momento di affrontare le spese di trasloco e di trasferimento: secondo il giudice, infatti, la P avrebbe comunicato la sua disponibilit\u00e0 a corrispondere alla ricorrente tutte le indennit\u00e0 relative al trasferimento (p.6 sent.), quando, in realt\u00e0, con la lettera del 4.8.2010, la ditta ha espresso una disponibilit\u00e0 del tutto generica, proponendo anzich\u00e8 il rimborso delle spese di trasloco, di provvedere allo stesso con propri mezzi, \u201ccon ogni miglior quantificazione delle ulteriori indennit\u00e0 qualora venga dimostrato il trasferimento della residenza e l\u2019impossibilit\u00e0 di risoluzione anticipata della locazione in corso con le conseguenti perdite di pigione\u201d. Anche in questo caso, si \u00e8 voluto badare alla vicenda secondo un\u2019ottica del tutto avulsa dalla considerazione della condizione della lavoratrice, costretta a lasciare la propria sede di lavoro, la propria abitazione e la necessaria rete di supporto per badare ad un bambino in tenerissima et\u00e0,\u00a0 per andare a 150 km di distanza a fare la cassiera per lo stesso datore di lavoro investendo somme non indifferenti per una nuova abitazione. L\u2019imposizione, nel contesto aziendale in cui ci si muove, presenta tratti di evidente irragionevolezza, e nei fatti, risulta mirata direttamente a colpire quella lavoratrice, lo si ribadisce, proprio per le caratteristiche personali che presentava. Il dato unificante della discriminazione serve allora per ricondurre a diritto l\u2019intera vicenda: non certo leggibile attraverso la meccanica ed asettica applicazione (peraltro nemmeno in s\u00e8 condivisa dal collegio) dell\u2019art. 2013 c.c., e della relativa possibilit\u00e0 di sindacato da parte del giudice del trasferimento del lavoratore, ma secondo un filo che credibilmente unisce i vari passaggi: dal trasferimento, alle sanzioni disciplinari, fino al licenziamento finale.<\/p>\n<p>Questa corte si \u00e8 gi\u00e0 espressa in tema di rifiuto della lavoratrice colpita da discriminazione di riprendere l\u2019attivit\u00e0 lavorativa: rifiuto ritenuto giustificato ai sensi dell\u2019art. 1460 c.c., che appunto autorizza una delle parti del contratto a rifiutare l\u2019adempimento se l\u2019altro, a sua volta, non adempie (v. sent. n.666\/2010). Ancora di recente, la Corte di Cassazione (sent. n.4709\/2012) ha ribadito il principio secondo cui \u201cIl provvedimento del datore di lavoro avente ad oggetto il trasferimento di sede di un lavoratore, non adeguatamente giustificato a norma dell&#8217;art. 2103 cod. civ., determina la nullit\u00e0 dello stesso ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un&#8217;eccezione di inadempimento (art. 1460 cod. civ.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimit\u00e0 dei provvedimenti aziendali che imponga l&#8217;ottemperanza agli stessi fino ad un contrario accertamento in giudizio\u201d.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 in generale, sempre secondo la S.C., \u201cIl giudice, ove venga proposta dalla parte l&#8217;eccezione &#8220;inadimplenti non est adimplendum&#8221;, deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalit\u00e0 rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull&#8217;equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse\u201d (Cass., n.11430\/2006; Cass., n.15796\/2009)<\/p>\n<p>Nel caso della signora F, l\u2019inadempimento datoriale, concretizzatosi in un trasferimento illegittimo perch\u00e8 discriminatorio (anche in quanto sostanzialmente ingiustificato), deve ritenersi abbia autorizzato la lavoratrice ad astenersi dalla ripresa del lavoro, proprio in considerazione del diverso valore degli interessi in gioco, delle diverse posizioni delle parti e della differente ripercussione delle loro condotte sul rispettivo assetto economico (e di vita).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 comporta, ad avviso del collegio, l\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento, perch\u00e8 fondato su una giusta causa insussistente, e perch\u00e8 venuto a completare una serie di azioni discriminatorie posta in essere nei confronti di una lavoratrice madre. Lungi dal provare la sussistenza di ragioni capaci di giustificare il primo dei provvedimenti, l\u2019appellata \u00e8 giunta sino alla espulsione della dipendente, motivandola facendo ricorso ad un\u2019assenza che non integra altro che la legittima reazione alla violazione del suo diritto.<\/p>\n<p>Anche in merito alla specifica impugnativa del licenziamento, il rigetto \u00e8 stato favorito dall\u2019avvenuta utilizzazione della tecnica del frazionamento della complessiva vicenda in singoli episodi: mentre il comportamento datoriale,\u00a0 per le ragioni sin qui esposte, non pu\u00f2 non risultare chiaramente discriminatorio nel suo complesso, s\u00ec che\u00a0 discriminatorio \u2013 oltre che illegittimo \u2013 risulta il provvedimento espulsivo finale, fondato su giusta causa insussistente che si pretende di far discendere dalla pregressa discriminazione.<\/p>\n<p>La ritenuta illegittimit\u00e0 del licenziamento pacificamente comporta l\u2019applicazione del disposto dell\u2019art. 18 dello Statuto dei Lavoratori: s\u00ec che la signora F ha diritto ad essere immediatamente reintegrata nel posto e a vedersi risarcire il danno, in misura corrispondente a tutte le mensilit\u00e0 perse di retribuzione (oltre all\u2019integrale copertura contributiva).<\/p>\n<p>A carico dell\u2019appellata, integralmente soccombente, devono essere poste le spese di giudizio. Le stesse si liquidano come da dispositivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P . Q . M .<\/strong><\/p>\n<p>Visto l\u2019art. 437 c.p.c.<\/p>\n<p>in accoglimento dell\u2019appello,<\/p>\n<p>dichiara la nullit\u00e0 del trasferimento, delle sanzioni disciplinari e del licenziamento disposti nei confronti dell\u2019appellante e, per l\u2019effetto, condanna l\u2019appellata a reintegrare l\u2019appellante nel posto di lavoro presso l\u2019unit\u00e0 locale di Castagnito, e a risarcire il danno da lei patito in misura pari alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella dell\u2019effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione e interessi;<\/p>\n<p>condanna l\u2019appellata a rimborsare all\u2019appellante le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo in euro 4.000,00 e per il presente grado in euro 5.000,00 oltre Iva e Cpa.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso all\u2019udienza del 19.2.2013<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D&#8217;APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO Composta da: 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