{"id":284,"date":"2015-10-26T21:17:48","date_gmt":"2015-10-26T20:17:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=284"},"modified":"2016-01-20T18:12:31","modified_gmt":"2016-01-20T17:12:31","slug":"corte-d-appello-di-torino-sentenza-del-1-febbraio-2012","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/26\/corte-d-appello-di-torino-sentenza-del-1-febbraio-2012\/","title":{"rendered":"Discriminazione lavoratori a tempo determinato, Corte d&#8217; Appello di Torino, sentenza del 1 febbraio 2012"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">LA CORTE D\u2019APPELLO DI TORINO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SEZIONE LAVORO<\/p>\n<p>Composta da:<br \/>\nDott.ssa Arianna MAFFIODO PRESIDENTE<br \/>\nDott.ssa Gloria PIETRINI CONSIGLIERE<br \/>\nDott. Federico GRILLO PASQUARELLI CONSIGLIERE Rel.<br \/>\nha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">S E N T E N Z A<\/p>\n<p>nella causa di lavoro iscritta al n.ro 280\/2011 R.G.L.<br \/>\npromossa da:<br \/>\nM. T., rappresentata e difesa dall\u2019avv. Roberto Carapelle e nel suo studio elettivamente domiciliata in Torino, via San Pio V n. 20 per procura a margine del ricorso introduttivo<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLANTE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CONTRO<\/p>\n<p>MINISTERO DELL\u2019ISTRUZIONE, DELL\u2019UNIVERSITA\u2019 E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall\u2019Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Torino, c.so Stati Uniti n. 45<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLATO<\/p>\n<p>Oggetto: retribuzione<br \/>\nCONCLUSIONI<br \/>\nPer l\u2019appellante: come da ricorso depositato in data 3.3.2011.<br \/>\nPer l\u2019appellato: come da memoria difensiva depositata in data 7.1.2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/strong><\/p>\n<p>Con ricorso al Tribunale di Torino M T conveniva in giudizio il Ministero dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca esponendo di avere lavorato alle dipendenze del convenuto, in qualit\u00e0 di docente di scuola elementare, dal 1\u00b0.9.2003 al 30.6.2009 in forza di sette consecutivi contratti di lavoro a tempo determinato, ciascuno decorrente dall\u2019inizio di settembre alla fine di giugno dell\u2019anno successivo, e di essere sempre stata retribuita con lo stipendio di prima fascia, previsto per i lavoratori con anzianit\u00e0 di servizio da zero a due anni; lamentava la violazione del principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, sancito dall\u2019art. 6 del D.Lgs. 368\/2001, attuativo della direttiva 1999\/70\/CE; chiedeva pertanto la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di scatti di anzianit\u00e0, pari ad euro 1.485,03.<br \/>\nCostituendosi in giudizio, il MIUR contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.<br \/>\nCon sentenza del 9 \u2013 16.11.2010 il Tribunale adito respingeva il ricorso.<br \/>\nAvverso detta sentenza interponeva appello la sig.ra M., con ricorso depositato il 3.3.2011, chiedendone la riforma.<br \/>\nL\u2019appellato, costituitosi, resisteva al gravame.<br \/>\nAll\u2019udienza del 1\u00b0.2.2012 la causa veniva discussa oralmente e decisa come da dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE<\/strong><\/p>\n<p>Il Tribunale \u2013 richiamato il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, nonch\u00e9 la clausola 4 dell\u2019Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 che sancisce la regola della pari considerazione dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio \u201ceccetto quando criteri diversi in materia di periodi di anzianit\u00e0 siano giustificati da motivi oggettivi\u201d \u2013 ha respinto il ricorso osservando che la L. 124\/1999, non abrogata dal D.Lgs. 368\/2001, disciplina in maniera esaustiva le modalit\u00e0 di stipulazione dei contratti a termine nel comparto scuola, i quali sono caratterizzati da un\u2019intrinseca specialit\u00e0 che discende dalla finalit\u00e0 di garantire il diritto allo studio e all\u2019istruzione (artt. 33 e 34 Cost.) e che integra quelle ragioni oggettive che giustificano la deroga al principio di non discriminazione.<br \/>\nL\u2019appello \u00e8 fondato.<br \/>\nIl principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato \u00e8 stato sancito, nell\u2019ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell\u2019Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999\/70\/CE del 28.6.1999, secondo la quale \u201cper quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive\u201d; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, \u201ci criteri del periodo di anzianit\u00e0 di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianit\u00e0 siano giustificati da motivazioni oggettive\u201d.<br \/>\nNell\u2019ordinamento italiano, lo stesso principio \u00e8 recepito dall\u2019art. 6 del D.Lgs. 368\/2001, che recita: \u201cal prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilit\u00e0, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell\u2019impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine\u201d.<br \/>\nLa disposizione contiene, oltre all\u2019elencazione positiva di alcuni istituti contrattuali (ferie, gratifica natalizia o tredicesima, TFR) che devono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato \u201cogni altro trattamento in atto nell\u2019impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili\u201d: non pu\u00f2 ragionevolmente dubitarsi che nell\u2019ampia locuzione normativa debbano rientrare anche gli scatti di anzianit\u00e0, qualora tali istituti retributivi siano previsti dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo indeterminato.<br \/>\nNell\u2019interpretare la Direttiva 1999\/70\/CE, la Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307\/05, Del Cerro Alonso), ha anzitutto richiamato la propria precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell\u2019Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche \u201cai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico\u201d (v. sent. 4.7.2006, C-212\/04, Adeneler e altre), trattandosi di \u201cnorme di diritto sociale comunitario di particolare importanza\u201d che devono trovare applicazione a \u201ctutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell\u2019ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro\u201d.<br \/>\nIn tale sentenza, la Corte ha poi precisato che cosa debba intendersi per \u201ccondizioni di impiego\u201d ai sensi della clausola 4 dell\u2019Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all\u2019art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) \u201cnon pu\u00f2 impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorch\u00e9 proprio l\u2019applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione\u201d.<br \/>\nAffrontando, poi, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianit\u00e0 al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGUE ha affermato: \u201cLa mera circostanza che un impiego sia qualificato come \u2018di ruolo\u2019 in base all\u2019ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato \u00e8 priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l\u2019efficacia pratica della direttiva 1999\/70 e quella dell\u2019Accordo Quadro nonch\u00e9 la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilit\u00e0 di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari\u201d.<br \/>\nLa Corte di Giustizia ha inoltre spiegato che la nozione di \u201cragioni oggettive\u201d che, secondo la clausola 4, punto 1, dell\u2019Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianit\u00e0, \u201cnon autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest\u2019ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo\u201d, ma solo quando \u201cla disparit\u00e0 di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s\u2019inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparit\u00e0 risponda ad una reale necessit\u00e0, sia idonea a conseguire l\u2019obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria\u201d.<br \/>\nIn conclusione, secondo la CGUE, la nozione di \u201ccondizioni di impiego\u201d di cui alla clausola 4, punto 1, dell\u2019Accordo Quadro \u201cdev\u2019essere interpretata nel senso che essa pu\u00f2 servire da fondamento ad una pretesa \u2026 che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianit\u00e0 che l\u2019ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato\u201d.<br \/>\nTali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia (sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444\/09, Gavieiro Gavieiro e C-456\/09, Iglesias Torres) che ha ulteriormente precisato che \u201cun\u2019indennit\u00e0 per anzianit\u00e0 di servizio \u2026 rientra nell\u2019ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell\u2019Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d\u2019impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennit\u00e0, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non pu\u00f2 costituire, di per s\u00e9, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell\u2019Accordo Quadro\u201d.<br \/>\nDa ultimo, pi\u00f9 in generale, la CGUE ha ancora puntualizzato che la Direttiva 199\/70\/CE e l\u2019Accordo Quadro \u201cdevono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall\u2019altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi disparit\u00e0 di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparit\u00e0 di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell\u2019accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell\u2019Accordo Quadro\u201d (sent. 8.9.2011, C-177\/10, Rosado Santana).<br \/>\nNella fattispecie dedotta nel presente giudizio, \u00e8 pacifico che all\u2019appellante, docente di scuola elementare assunta ripetutamente a tempo determinato, \u00e8 stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo (da ultimo, l\u2019art. 106 del CCNL 29.11.2007), fondata sul principio sancito dall\u2019art. 526 del D.Lgs. n. 297\/1994, secondo cui \u201cal personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo\u201d, senza alcun riconoscimento dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio.<br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 79 dello stesso CCNL, invece, al personale docente di ruolo compete una progressione economica in relazione alla maturazione del primo biennio e dei successivi quinquenni di anzianit\u00e0 di servizio.<br \/>\nL\u2019oggettiva disparit\u00e0 di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra i docenti a tempo determinato ed i docenti a tempo indeterminato potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999\/70\/CE, soltanto ove fosse dimostrata l\u2019esistenza di \u201cragioni oggettive\u201d, che tuttavia \u2013 secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia \u2013 non possono consistere n\u00e9 nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, n\u00e9 nel fatto che il datore di lavoro \u00e8 una pubblica Amministrazione, n\u00e9, infine, nel fatto che il trattamento deteriore dei lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo.<br \/>\nLe ragioni addotte, in proposito, dal Ministero appellato e fatte proprie dalla sentenza impugnata \u2013 incentrate, essenzialmente, sulla specialit\u00e0 del sistema normativo di reclutamento del personale docente e di assegnazione delle supplenze, che avrebbe la finalit\u00e0 di garantire, attraverso la continuit\u00e0 didattica, il diritto costituzionale allo studio e all\u2019istruzione (artt. 33 e 34 Cost.) \u2013 possono essere senza dubbio invocate per sostenere la legittimit\u00e0, in astratto, del ricorso da parte dell\u2019Amministrazione alle assunzioni a tempo determinato di personale docente, ma non hanno alcuna correlazione logica con la negazione della progressione retributiva in funzione dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio maturata, che risponde unicamente ad una finalit\u00e0 di risparmio di spesa pubblica, comprensibile ma del tutto estranea alle \u201cragioni oggettive\u201d nell\u2019accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell\u2019Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato.<br \/>\nIl contrasto tra le previsioni del diritto comunitario e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, non giustificato da \u201cragioni oggettive\u201d, deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in ragione della loro superiorit\u00e0 nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti.<br \/>\n\u00c9 infatti pacifico, come ribadito dalla CGUE anche nella citata sentenza Gavieiro Gavieiro, che \u201cqualora non possano procedere ad un\u2019interpretazione e ad un\u2019applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell\u2019Unione, i giudici nazionali e gli organi dell\u2019amministrazione hanno l\u2019obbligo di applicare integralmente quest\u2019ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno\u201d; del resto, nella stessa sentenza, la Corte ricorda che \u201cla clausola 4, punto 1, dell\u2019Accordo Quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparit\u00e0 di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego\u201d: essa, pertanto, \u201c\u00e8 incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perch\u00e9 sia loro riconosciuto il beneficio delle indennit\u00e0 per anzianit\u00e0 di servizio\u201d.<br \/>\nPer completezza di motivazione occorre precisare, infine, che la mancanza di \u201cragioni oggettive\u201d idonee a giustificare l\u2019esaminata disparit\u00e0 di trattamento ricorre soltanto quando il docente a tempo determinato abbia operato in ragione di pi\u00f9 contratti a termine susseguitisi senza rilevante soluzione di continuit\u00e0, e di durata almeno annuale o comunque tale da coprire pressoch\u00e9 integralmente ciascun anno scolastico: soltanto in questo caso, infatti, la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonch\u00e9 la maturazione dell\u2019esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale docente assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identit\u00e0 di situazioni.<br \/>\nLo stesso non accade, invece, quando il docente a tempo determinato sia stato assunto soltanto per pochi giorni e con rilevante soluzione di continuit\u00e0 tra una assunzione e l\u2019altra.<br \/>\nI principi qui affermati valgono, dunque, soltanto con riferimento alle supplenze annuali o alle supplenze a queste equiparate.<br \/>\nIn definitiva, va affermato il diritto dell\u2019appellante, docente a tempo determinato (con supplenze annuali o supplenze a queste parificate), non immessa in ruolo, a percepire le differenze stipendiali maturate in ragione dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio.<br \/>\nNon essendovi contestazioni sul quantum, in accoglimento dell\u2019appello, il Ministero appellato deve essere condannato a pagare all\u2019appellante euro 1.485,03 lordi, oltre interessi.<br \/>\nLa particolare complessit\u00e0 e la sostanziale novit\u00e0, almeno in grado di appello, della questione trattata, in ordine alla quale sussistono tuttora orientamenti di merito difformi da quello qui adottato, consigliano di compensare le spese di entrambi i gradi.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P. Q. M.<\/strong><\/p>\n<p>Visto l\u2019art. 437 c.p.c.,<br \/>\nin accoglimento dell\u2019appello,<br \/>\ncondanna il Ministero appellato a pagare all\u2019appellante euro 1.485,03 lordi, oltre interessi;<br \/>\ncompensa le spese di entrambi i gradi.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso all\u2019udienza del 1\u00b0.2.2012<br \/>\nIL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE<br \/>\nDott. Federico Grillo Pasquarelli Dott.ssa Arianna Maffiodo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D\u2019APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO Composta da: Dott.ssa Arianna MAFFIODO PRESIDENTE<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":285,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[42,5],"tags":[31],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Discriminazione lavoratori a tempo determinato, Corte d&#039; Appello di Torino, sentenza del 1 febbraio 2012 - Osservatorio Sulle Discriminazioni<\/title>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/26\/corte-d-appello-di-torino-sentenza-del-1-febbraio-2012\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Discriminazione lavoratori a tempo determinato, Corte d&#039; 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