{"id":291,"date":"2015-10-28T11:34:05","date_gmt":"2015-10-28T10:34:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=291"},"modified":"2016-03-14T10:03:08","modified_gmt":"2016-03-14T09:03:08","slug":"corte-dappello-di-torino-sentenza-del-29-giugno-2010","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/28\/corte-dappello-di-torino-sentenza-del-29-giugno-2010\/","title":{"rendered":"Discriminazione di genere, congedo per maternit\u00e0, Corte d&#8217;Appello di Torino, sentenza del 29 giugno 2010"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<h1 style=\"text-align: center;\"><\/h1>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>LA CORTE D\u2019APPELLO DI TORINO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SEZIONE LAVORO<\/strong><\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/h3>\n<p>nella causa di lavoro iscritta al n.ro <strong>\u00a0\u00a0305\/2010\u00a0\u00a0 <\/strong>R.G.L.<\/p>\n<p>promossa da:<\/p>\n<p>4G\u00a0 H. \u00a0S.p.A.,\u00a0 in persona dell\u2019amministratore delegato e legale rappresentante, signor \u2026, con sede in \u2026., Frazione di \u2026.,codice fiscale n. 04446770960, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente\u00a0 fa loro, dagli avv.ti prof. Toti S. Musumeci, Elisa Tornavacca e Roberto Castelli, ed elettivamente domiciliata presso\u00a0\u00a0 il loro studio in Torino, Via Ettore De\u00a0\u00a0 Sonnaz n. 14, per delega rilasciata in data 10 aprile 2009 in calce alla copia notificata del ricorso ex art. 414 cpc.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong>APPELLANTE\u00a0<\/strong><\/p>\n<h4 style=\"text-align: right;\"><\/h4>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CONTRO<\/strong><\/p>\n<p>A. C., nata a \u2026. ,il .., residente in \u2026., rappresentata e difesa dall\u2019Avv. Filippo Mollea Ceirano presso il cui studio in torino, Via Alfieri 19, \u00e8 elettivamente domiciliata per delega a margine del ricorso di primo grado estendibile al presente giudizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong> APPELLATA\u00a0<\/strong><\/p>\n<h4 style=\"text-align: right;\"><\/h4>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><\/h3>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>NONCHE&#8217;<\/strong><\/p>\n<p>CONSIGLIERA di PARIT\u00c1 della REGIONE\u00a0 PIEMONTE,<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 APPELLATA<\/strong><\/p>\n<p>Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa.<\/p>\n<h3><\/h3>\n<p><strong>CONCLUSIONI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Per l\u2019appellante:<\/strong><\/p>\n<p>\u201cVoglia l\u2019Ecc.ma Corte d\u2019Appello,<\/p>\n<ul>\n<li>previe le declaratorie del caso;<\/li>\n<li>respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione;<\/li>\n<li>previa inaudita altera parte immediata sospensione dell\u2019efficacia esecutiva del gravata sentenza, in ogni caso con riserva di formulare separata istanza ai sensi dell\u2019art. 283 cpc;<\/li>\n<\/ul>\n<p>In via principale:<\/p>\n<ul>\n<li>riformare parzialmente la sentenza non definitiva del Tribunale di Torino \u2013 Sezione Lavoro n. 4958\/09, resa in data 9 dicembre 2009, depositata il successivo 11 dicembre 2009 e non notificata, dichiarare legittimi i provvedimenti disciplinari assunti dalla 4G H. Spa nei confronti della sig.ra A. C., nata \u2026. il \u2026., residente in \u2026., Via \u2026, e dichiarare legittimo il licenziamento disciplinare per giusta causa comminato alla sig.ra A. C. con lettera\u00a0 datata 16 maggio 2008, in ogni caso assolvendo la societ\u00e0 4G H. Spa da tutte le pretese avanzate nei suoi confronti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Con espressa riserva di interporre appello anche avverso la sentenza che sar\u00e0 pronunciata definitivamente, anche in punto spese, all\u2019esito del giudizio contraddistinto dal n. R.G.L. 2413\/09\u00a0 tuttora pendente innanzi al Tribunale di Torino \u2013 Sezione Lavoro \u2013 Giudice dott. Fabrizio Aprile.<\/p>\n<p>In ogni caso:<\/p>\n<p>&#8211; con il favore delle spese, diritti, onorari, rimborso forfetario, Cpa e Iva di entrambi i gradi di giudizio\u201d.<\/p>\n<p><strong>Per l\u2019appellata \u2013 C. A.:<\/strong><\/p>\n<p>\u201cConfermare integralmente la sentenza impugnata. col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.<\/p>\n<p>Con espressa riserva di promuovere separato appello avverso la sentenza definitiva 1474\/10 pronunciata nel primo grado del giudizio n. rgl 2413\/2009 avanti il Tribunale di Torino, sezione lavoro, Giudice dott. Fabrizio Aprile\u201d.<\/p>\n<p><strong>Per l\u2019appellata \u2013 Consigliera di Parit\u00e0: <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>confermare integralmente la sentenza impugnata;<\/li>\n<\/ul>\n<p>col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, anche quanto alla Consigliera di Parit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/strong><\/p>\n<p>Con sentenza non definitiva del 9.12.2009 il tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da C. A. nei confronti della S.p.a. 4G H., respinta la domanda di superiore inquadramento ai sensi del profilo professionale di quadro, ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere 28.4.2008 e 9.5.2008, nonch\u00e8 del licenziamento intimato il 16.5.2008, condannando la convenuta a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro ed a risarcire il danno da lei patito in misura corrispondente alle retribuzioni globali di fatto maturate e maturande dal d\u00ec del licenziamento sino a quello dell\u2019effettiva reintegra.<\/p>\n<p>Contro tale sentenza, con ricorso depositato il 26.2.2010, ha proposto appello la S.p.a. 4G H., chiedendo dichiararsi la legittimit\u00e0 dei provvedimenti disciplinari e del licenziamento intimati alla signora C..<\/p>\n<p>Si \u00e8 costituita la signora C, per chiedere la conferma integrale dell\u2019appellata sentenza.<\/p>\n<p>Si \u00e8 costituita altres\u00ec\u00a0 con atto di intervento adesivo la Consigliera di parit\u00e0 della Regione Piemonte, a sostegno delle conclusioni dell\u2019appellata.<\/p>\n<p>La corte, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, all\u2019udienza del 29.6.2010, sulle conclusioni delle parti, ha deciso la causa come dal dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE<\/strong><\/p>\n<p>A. C, dipendente sin dal dicembre 1994 della M. s.r.l., poi divenuta M. s.r.l. e quindi confluita nell\u2019attuale 4G H. S.p.a., operante nel settore della commercializzazione della telefonia mobile, ha svolto inizialmente mansioni di commessa presso vari negozi per poi assumere, nel dicembre 1998, il ruolo di responsabile punto vendita del negozio presso il centro commerciale \u201cle Gru\u201d di Grugliasco; nell\u2019ottobre 1999 le \u00e8 stato affidato l\u2019incarico di capoarea relativamente a diversi punti vendita piemontesi ed extraregionali; nel settembre 2005 ha quindi assunto la funzione di \u201ccontroller\u201d presso la sede aziendale di .., consistente nel coordinamento dei controllori inviati presso i vari punti vendita italiani, per poi ritornare, nell\u2019aprile 2006, a ricoprire il compito di capoarea presso otto diversi negozi torinesi, da lei ricoperto sino al 3.8.2006, ossia fino al giorno dell\u2019inizio anticipato del periodo di sospensione per la seconda maternit\u00e0, che si \u00e8 concluso il 1.10.2007.<\/p>\n<p>Con il ricorso introduttivo al giudizio di primo grado, la signora C ha dedotto che, in vista del suo rientro al lavoro, i responsabili aziendali le avevano proposto di riprendere il ruolo di capoarea, relativamente ad un insieme di 17 negozi, di cui un gran numero al di sotto del budget di rendimento prefissato. A tale proposta, la signora aveva risposto essere sua intenzione chiedere la riduzione di orario a 30 ore, per consentirle l\u2019allattamento, che\u00a0 evidentemente non risultava compatibile con l\u2019impegno lavorativo che le si prospettava (doc.10): ci\u00f2 che comunque non escludeva la sua disponibilit\u00e0 a discutere altre proposte provenienti dall\u2019azienda.<\/p>\n<p>A tale richiesta, la 4G H aveva fatto seguire l\u2019adibizione della signora come commessa presso uno dei negozi della cintura torinese: mansione a cui lei aveva atteso sino al 5.10.2007, quando si era manifestata una sindrome ansioso \u2013 depressiva conseguente al comportamento mobbizzante, demansionatorio e discriminatorio del datore di lavoro che risultava altres\u00ec avere violato il disposto dell\u2019art. 56\u00a0 d.lgs. n.151\/2001. Al termine del periodo di malattia, la signora C. non aveva fatto rientro al lavoro, e dopo due provvedimenti discplinari di sospensione, era stata licenziata con lettera del 16.5.2008.<\/p>\n<p>Il tribunale, dopo estesa istruttoria orale che ha comportato l\u2019audizione di ben dodici testimoni, ha ritenuto l\u2019illegittimit\u00e0 sia dei provvedimenti disciplinari quanto del licenziamento, almeno sotto tre diversi profili che venivano individuati nella violazione dell\u2019art.56 d.lgs. n.151\/2001, dell\u2019art. 2103 c.c., ed infine in quella degli artt. 25 cpv. e 29 d.lgs.vo n.198\/2006.<\/p>\n<p>Quanto alla violazione dell\u2019art. 56 cit., il tribunale ha evidenziato l\u2019avvenuta violazione del precetto di legge, alla stregua del quale la lavoratrice madre, al termine del periodo di congedo per maternit\u00e0, deve essere adibita alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti: pacificamente invece la signora al rientro era stata collocata come commessa presso un normale punto vendita, a fronte della sua richiesta di discutere a proposito della compatibilit\u00e0 tra la adibizione al ruolo di capoarea e il desiderio di avvalersi di orario lavorativo ridotto per poter completare l\u2019allattamento: le prove avevano smentito che fosse stata lei a chiedere di essere utilizzata come commessa, ed avevano altres\u00ec dimostrato che il suo ruolo comportava la sua sottomissione gerarchica al personale a cui prima era sovraordinata (test. S). Secondo il tribunale, era pur vero che la convenuta aveva provato in qualche modo a recedere dal suo proposito demansionatorio con la lettera del 5.11.2007, comunque di un mese successiva al ritorno della ricorrente dalla maternit\u00e0 e all\u2019inizio dell\u2019aspettativa per malattia, con cui in risposta alla lettera del legale della signora C le si offriva di riprendere servizio presso la nuova sede di Tortona con le mansioni di addetta al controllo qualit\u00e0: tanto per\u00f2 non valeva a sanare ex post l\u2019originaria violazione di legge.<\/p>\n<p>Del tutto evidente risultava l\u2019ingiustificata ed ingiustificabile violazione dell\u2019art. 2103 c.c., cos\u00ec come la sola consecuzione causale \u2013 cronologica dei fatti faceva presumere nel confronti della lavoratrice madre l\u2019esistenza di una forma di discriminazione indiretta, \u201cda intendersi quale effetto di una disposizione o di un comportamento del datore che, pur apparentemente neutri, sono nondimeno idonei a mettere i lavoratori di un determinato sesso in posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell\u2019altro sesso\u201d. La condotta della convenuta integrava una forma di discriminazione inerente l\u2019attribuzione delle mansioni e la progressione nella carriera: posto che ai sensi dell\u2019art. 40 d.lgs. n.198\/2006 doveva porsi a carico del datore l\u2019onere di rendere la prova liberatoria, e che tale onere non poteva certo dirsi assolto, anche tale profilo risultava integrato.<\/p>\n<p>Su tali premesse doveva fondarsi il giudizio di illegittimit\u00e0 delle sanzioni e del licenziamento irrogato, tutti conseguenti all\u2019assenza della lavoratrice dal lavoro ed alla mancata ripresa del servizio, comportamenti questi da ritenersi giustificati alla luce dell\u2019illegittimit\u00e0 della condotta datoriale, consistita non solo nell\u2019illegittimo demansionamento, ma soprattutto nella discriminatoriet\u00e0 dell\u2019atteggiamento tenuto,\u00a0 sotto lo specifico profilo dei diritti della lavoratrice madre. Se l\u2019intervenuto demansionamento di per s\u00e8 solo non poteva ritenersi giustificare il rifiuto a rendere la prestazione ai sensi dell\u2019art. 1460 c.c., il ricorso a tale ultima norma doveva ritenersi autorizzato in caso di inadempimento connotato da gravit\u00e0, capace di involgere il rispetto di fondamentali diritti costituzionali della persona, quali il diritto alla salute, ex art.32 Cost., nonch\u00e8, come nel caso di specie, il diritto ex art. 31 Cost. della donna ad una serena maternit\u00e0. L\u2019atteggiamento della 4G H doveva ritenersi avere superato il limite che legittimava la reazione prevista dalla norma codicistica, e dunque dovevano ritenersi illegittime tutte le sanzioni, compreso il licenziamento, irrogate per la mancata ripresa del servizio.<\/p>\n<p>L\u2019appellante censura la pronuncia del tribunale, sotto diversi profili:<\/p>\n<ul>\n<li>la condotta datoriale non aveva integrato nessuna violazione dell\u2019art. 56 d.lgs. 151\/2001 posto che la necessit\u00e0 di adibire la signora C al punto vendita di Grugliasco si era resa indispensabile a fronte della dichiarata intenzione di costei di avvalersi della riduzione orario per allattamento. Alla signora era stato altres\u00ec proposto di tornare ad occuparsi del controllo di qualit\u00e0 come responsabile, funzione da svolgere presso la sede operativa di Tortona, proposta che era stata anch\u2019essa rifiutata, sicch\u00e8 alla fine del congedo per malattia la signora non era pi\u00f9 tornata al lavoro restando assente ingiustificata;<\/li>\n<li>il demansionamento non era stato frutto di una decisione ritorsiva o discriminatoria del datore di lavoro, ma piuttosto era stato dettato dall\u2019esigenza di contemperare le esigenze della lavoratrice con le ragioni organizzative della 4G H.: il provvedimento datoriale non era peraltro nemmeno stato autonomamente impugnato dalla lavoratrice, che si era limitata a non ripresentarsi pi\u00f9 al lavoro, nonostante la disponibilit\u00e0 aziendale a ricollocarla;<\/li>\n<li>nessuna prova era ravvisabile a proposito del contenuto discriminatorio dei provvedimenti datoriali, che anzi erano dettati esclusivamente dalla volont\u00e0 di far fronte alla richiesta della lavoratrice in previsione del suo rientro al lavoro: \u201cil cambiamento di lavoro fu concordato tra la lavoratrice e il proprio datore di lavoro, anche al fine di esaudire le esigenze della signora C., che si trovava in un particolare periodo della propria vita\u201d (p.27 mem. cost.).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Posto che nessuna violazione di legge era stata posta in essere, la reazione della lavoratrice doveva essere sanzionata di illegittimit\u00e0: del tutto fuori luogo risultava il richiamo all\u2019art. 1460 c.c., posto che nel caso di specie come evidenziato alla signora C erano state offerte mansioni del tutto equivalenti a quelle svolte prima del periodo di congedo per maternit\u00e0. La sua assenza dal lavoro dopo il 4 aprile 2008 (ossia dopo lo scadere dei sei mesi di malattia) non poteva certo trovare giustificazione nel dedotto demansionamento, nei fatti insussistente e comunque non sufficiente ad autorizzare il comportamento della lavoratrice; n\u00e8 a giustificazione della stessa potevano\u00a0 invocarsi i diritti costituzionalmente garantiti alla salute, ed allo svolgimento di una serena maternit\u00e0, posto che rispetto al primo nessun danno era stato accertato in base alla consulenza medica disposta nel prosieguo del giudizio, e quanto al secondo il rifiuto ad adempiere si era verificato al rientro di un periodo di malattia, e non dopo lo scadere del congedo per maternit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019appello \u00e8 infondato e l\u2019impugnata sentenza merita integrale conferma.<\/p>\n<p>Innanzitutto \u00e8 fuori di dubbio, in base al materiale probatorio, che la condotta aziendale abbia integrato le violazioni di legge individuate in sentenza.<\/p>\n<p>L\u2019appellante reitera il tentativo\u00a0 di avvalorare la tesi secondo cui la collocazione della signora C. come commessa presso il negozio di Grugliasco\u00a0 sarebbe frutto di accordo a seguito della sua indisponibilit\u00e0 a rientrare nel ruolo di capoarea, gi\u00e0 ricoperto prima dell\u2019inizio del congedo per maternit\u00e0.<\/p>\n<p>Del tutto condivisibilmente, il primo giudice ha respinto tale prospettazione, interpretando la collocazione della ricorrente come misura ritorsiva dopo la richiesta di costei di ridiscutere le condizioni alle quali essere riammessa a svolgere le funzioni di capoarea. Dopo l\u2019incontro con il diretto superiore V, avvenuto il 20 settembre 2007, questi risulta avere inviato alla lavoratrice una mail (doc. 9 fasc. appellata) da cui emergevano i contenuti del nuovo incarico, che si appesantiva rispetto al precedente per un numero superiore di negozi cui sovrintendere e per le difficolt\u00e0 oggettive in cui gli stessi versavano.<\/p>\n<p>A tale proposta, cos\u00ec corredata, la signora C ha risposto il 23 settembre, con la mail di cui al doc. 10, con cui fece presente la propria richiesta di avvalersi del periodo di allattamento, e della conseguente riduzione di orario a 30 ore settimanali. E\u2019 un dato di fatto inoppugnabile quello per cui al proprio rientro la signora \u00e8 invece stata adibita alla mansione di commessa presso uno dei negozi della provincia di Torino: adibizione questa di cui ella ha dovuto prendere atto al rientro, in carenza di qualsiasi comunicazione ufficiale, di cui non vi \u00e8 traccia in atti.<\/p>\n<p>In proposito, l\u2019appellante insiste ancora nella natura \u201cconcordata\u201d della nuova assegnazione, facendosi forte delle dichiarazioni del teste V, che viceversa, ed a ragione ad avviso di questa corte, \u00e8 stato ritenuto inattendibile dal primo giudice. Costui infatti, pur ricordando con difficolt\u00e0 l\u2019incontro del 20 settembre ed il contenuto delle conversazioni, ha dichiarato che \u201cil fatto che la ricorrente dovesse andare nel negozio Wap 70 fu concordato fra noi due, anche se adesso non ricordo n\u00e8 dove n\u00e8 quando\u201d: sicuramente, nel corso di quell\u2019(unico) incontro, la destinazione prospettata fu quella e solo quella di capoarea, sicch\u00e8 non fu certo l\u00ec che di quello si ebbe a parlare. Ma del tutto inattendibili risultano le motivazioni secondo cui la signora avrebbe accettato di andare ad occupare il ruolo di commessa: non certo perch\u00e8 pi\u00f9 compatibili con le proprie esigenze familiari, ma perch\u00e8 la sua presenza sarebbe stata \u201cfunzionale alla ripresa da parte sua dell\u2019attivit\u00e0 di capo area ed in particolare in tal modo lei avrebbe ripreso confidenza con il mercato e conoscenza di tutti i mutamenti tecnologici nel frattempo intervenuti\u201d (test. V, p. 51 verb.).<\/p>\n<p>Ora, davvero il collegio non riesce a ravvisare alcuna razionalit\u00e0 nel comportamento di un\u2019azienda che prima offre alla propria dipendente un gravoso impegno di capoarea e poi, a fronte della richiesta di costei di rendere compatibile lo stesso ruolo con il temporaneo svolgimento del periodo di allattamento, improvvisamente recede del tutto dal proprio proposito per adibirla alla ben meno qualificata mansione di commessa, giusto per consentirle di \u201criprendere i contatti\u201d con il mondo lavorativo dopo la sospensione per maternit\u00e0. La spiegazione non regge di fronte agli ordinari parametri della coerenza e della razionalit\u00e0.<\/p>\n<p>In realt\u00e0, tutti i testi escussi sul punto hanno dato univocamente atto (e anche sul punto specifico la sentenza risulta del tutto condivisibile) del fatto che la decisione aziendale risult\u00f2 quantomeno immotivata, e che la signora C la sub\u00ec come ritorsiva e punitiva (v. test. D: \u201c&#8230; l\u2019ho vista all\u2019interno del negozio Wap come commessa &#8230; ricordo di averla vista molto risentita e mi spieg\u00f2 che era stata mandata l\u00ec a fare la commessa per volont\u00e0 del signor G&#8230;la ricorrente era stata in maternit\u00e0 ed era stata sostituita nel suo ruolo che aveva tenuto fino a quel momento e che al suo ritorno non era stato possibile restituirle, pertanto era stata mandata l\u00ec come commessa: posso peraltro escludere che ci\u00f2 fosse avvenuto per sua richiesta perch\u00e8 come ho gi\u00e0 detto lei era molto risentita di questo&#8230;\u201d; nessuno degli altri testi escussi sul punto ha avvalorato la versione aziendale, al pi\u00f9 definendo come immotivata la decisione, che comunque \u00e8 stata generalmente messa in relazione con la gravidanza appena terminata).<\/p>\n<p>Secondo il tribunale, la 4G H avrebbe provato in qualche modo \u00a0a \u201crecedere\u201d dal suo proposito demansionatorio con la lettera del 5.11.2007 (doc. 14 fasc. appellata) con la quale i legali della societ\u00e0 innanzitutto respingono ogni doglianza relativa all\u2019avvenuta violazione dell\u2019art. 56 d.lgs.co n.151\/2001, ribadendo che la richiesta della nuova adibizione sarebbe pervenuta proprio dalla lavoratrice. \u201cAd ogni buon conto \u2013 prosegue la lettera \u2013 in considerazione del dichiarato ripensamento della dipendente, la 4G H aderisce senz\u2019altro con effetto immediato e, per il nostro tramite, invita la signora C &#8230; a riprendere servizio presso la sede di Tortona immediatamente e comunque entro e non oltre la cessazione del periodo di astensione dal lavoro per malattia, ed a svolgere diligentemente le proprie mansioni di addetta al controllo qualit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019appellante si fa forte di questa rinnovata disposizione, per escludere che nella sua condotta possa ravvisarsi la dedotta violazione dell\u2019art. 56 cit.: questo per la diversa \u201ccaratura professionale\u201d della funzione di <em>controller<\/em>, quantomeno equiparabile a quella pregressa di capoarea.<\/p>\n<p>La parte per\u00f2 dimentica che l\u2019art. 56 vincola il datore di lavoro a ricollocare le lavoratrici madri al rientro in attivit\u00e0 nella stessa unit\u00e0 produttiva ove erano occupate all\u2019inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di et\u00e0 del bambino, oltre che ad affidare loro le stesse mansioni da ultimo svolte.\u00a0 La proposta del 5 novembre (che avrebbe costretto l\u2019appellata a compiere quotidianamente un tragitto di circa 100 km per raggiungere la nuova sede di lavoro) integra peraltro una nuova e reiterata violazione di legge, che non sar\u00e0 pi\u00f9 emendata dalla 4G H, rimasta ferma di l\u00ec in avanti sulle proprie posizioni: tutto questo,\u00a0 senza spiegare nemmeno in giudizio in base a quali oggettive ragioni la signora C non poteva pi\u00f9 essere adibita alle mansioni di capoarea, pur dopo l\u2019individuazione concordata di limiti d\u2019impegno compatibili con la sua necessit\u00e0 di assolvere ai suoi doveri di madre.<\/p>\n<p>Sussiste pertanto la violazione del\u2019art. 56, cos\u00ec come inoppugnabilmente sussiste la violazione dell\u2019art. 2103 c.c.: risultata menzognera la versione relativa all\u2019accordo che la stessa signora C avrebbe prestato all\u2019assegnazione al ruolo di commessa, di certo non pu\u00f2 razionalmente dubitarsi dell\u2019oggettivo demansionamento che ad essa \u00e8 corrisposto.\u00a0 Se qualche dubbio ancora residuasse, basterebbe considerare le parole della teste S, che rispetto alla situazione venutasi a creare dopo il rientro in servizio dell\u2019appellata ha riferito: \u201cper cos\u00ec dire i nostri ruoli si erano un po\u2019 invertiti, prima era lei la mia responsabile dopo ero io che avrei potuto in qualche modo esprimere un parere nei suoi confronti\u201d (p.39 verb.).<\/p>\n<p>N\u00e8 pu\u00f2 seriamente dubitarsi ad avviso del collegio dell\u2019avvenuta violazione del disposto degli artt. 25 e 29 d.lgs. n.198\/2006, gi\u00e0 ritenuto dal primo giudice. Su un punto solamente peraltro questa corte deve dissentire dal pronunciamento di primo grado: la condotta datoriale non integra, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, una discriminazione indiretta, secondo la definizione datane in sentenza.<\/p>\n<p>I provvedimenti della 4G H, sia quello dell\u2019ottobre 2007, sia quello successivo comunicato il 5 novembre dello stesso anno, integrano piuttosto una discriminazione diretta, volta esplicitamente contro la lavoratrice in ragione della sua condizione di madre, ed a fronte ed in diretta conseguenza, causale \u2013 cronologica, come la definisce il primo giudice, con la sua richiesta di fruire del diritto all\u2019allattamento, e quindi di interloquire con il datore di lavoro a proposito delle modalit\u00e0 di svolgimento della prestazione. La prima destinazione lavorativa mira direttamente a compromettere l\u2019immagine ed il prestigio professionale della lavoratrice davanti a tutti i suoi colleghi, degradandola vistosamente nella scala gerarchica aziendale senza altro motivo se non quello della \u201ccolpa\u201d rappresentata dalla condizione di madre lavoratrice; la seconda, pi\u00f9 sottilmente, mira a scavalcare ogni addebito di demansionamento con l\u2019attribuzione di una mansione sicuramente pi\u00f9 prestigiosa, ma che si sarebbe dovuta rendere in condizioni di assoluto disagio e di oggettiva incompatibilit\u00e0 con la condizione personale e familiare della signora: il tutto, ancora una volta, in assenza assoluta di ragioni concernenti le esigenze aziendali, ci\u00f2 che evidenzia ancora di pi\u00f9 la natura discriminatoria della condotta datoriale.<\/p>\n<p>Un fatto pare alla corte insuperabile: alla deduzione di discriminatoriet\u00e0 dei provvedimenti datoriali, ed alla prospettazione di elementi oggettivi da cui far discendere la constatazione della fondatezza della stessa, l\u2019appellante ha risposto continuando a sostenere la legittimit\u00e0 del proprio operato, senza mai dare conto delle ragioni organizzative realmente sottostanti ai provvedimenti. Tant\u2019\u00e8 che ancora oggi, invano, la 4G H sostiene la natura consensuale della adibizione della signora C al ruolo di commessa, cercando per questa via di fornire una parvenza di legittimit\u00e0 ad una decisione che sotto diversi profili illegittima invece risulta: mentre, per quel che riguarda l\u2019offerta di andare a ricoprire il ruolo di responsabile del controllo qualit\u00e0, nessuna giustificazione viene prestata all\u2019esame del giudice. L\u2019onere della prova di cui all\u2019art. 40 d.lgs. n.198\/2006 viene dunque del tutto mancato: e la natura direttamente discriminatoria delle condotte deve trovare positiva conferma.<\/p>\n<p>Resta allora da esaminare il profilo pi\u00f9 delicato dell\u2019intera vicenda, quello concernente la legittimit\u00e0, o meno, del ricorso all\u2019art. 1460 c.c., con il rifiuto della lavoratrice a rendere la propria prestazione in presenza dell\u2019inadempimento datoriale.<\/p>\n<p>Di certo, tale atteggiamento non potrebbe trovare giustificazione a fronte di una condotta integrante semplice demansionamento, secondo l\u2019orientamento prevalente di legittimit\u00e0 sul punto, ben noto alla corte, e da questa condiviso.<\/p>\n<p>Ma come \u00e8 stato puntualmente messo in risalto dalla sentenza impugnata, il rifiuto a rendere la prestazione lavorativa segue a comportamenti di ben diversa implicazione e gravit\u00e0. In causa nessuno dubita (e la circostanza pertanto deve dirsi pacifica) del fatto che la malattia in cui \u00e8 incorsa la signora C dopo il rientro al lavoro ed il conseguente, palese demansionamento, sia innanzitutto reale, e poi da collegarsi causalmente al comportamento datoriale. Ed \u00e8 altres\u00ec fuori di dubbio, ad avviso di questa corte, che tale comportamento nei mesi successivi, perdurante lo stato di malattia, non solo non abbia trovato emenda, ma anzi si sia aggravato attraverso l\u2019ostinato e reiterato ricorso alla violazione del pi\u00f9 volte richiamato disposto dell\u2019art. 56 cit.<\/p>\n<p>Se cos\u00ec \u00e8, deve trovare piena condivisione il convincimento del tribunale a proposito della potenzialit\u00e0 del comportamento della 4G H, a ledere non solo il diritto della lavoratrice a svolgere mansioni adeguate, ma anche, e soprattutto, a compromettere la sua salute e lo svolgimento di una serena maternit\u00e0, diritto questo garantito dalla nostra Carta Costituzionale. Su questo presupposto \u2013 e non sulla generica violazione dell\u2019art. 2103 c.c. \u2013 deve trovare giustificazione il rifiuto della signora C a riprendere l\u2019attivit\u00e0 al termine del periodo di malattia: periodo lungo il quale, come gi\u00e0 si \u00e8 detto, con la lettera del 5 novembre l\u2019azienda aveva concretamente mostrato non solo di non voler porre rimedio a quell\u2019originaria lesione del diritto della dipendente, ma addirittura di volerlo ribadire e\u00a0 reiterare in termini ugualmente discriminatori e per lei penalizzanti.<\/p>\n<p>D\u2019altronde, secondo gli insegnamenti della S.C., \u201cNei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l\u2019inadempimento dell\u2019altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell\u2019elemento cronologico, ma anche dei rapporti di causalit\u00e0 e proporzionalit\u00e0 esistenti fra le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione economico \u2013 sociale del contratto, accertando in primo luogo la gravit\u00e0 dell\u2019inadempimento cronologicamente anteriore, atteso che il requisito della buona fede previsto dall\u2019art. 1460 c.c. sussiste qualora il rifiuto sia stato determinato non solo da inadempimento grave ma anche da motivi corrispondenti agli obblighi di correttezza che l\u2019art. 1175 c.c. impone alle parti in relazione alla natura del contratto e alle finalit\u00e0 da questo perseguite\u201d (Cass., n.21479\/2005).<\/p>\n<p>Se cos\u00ec \u00e8, per fare ricorso testuale alle espressioni usate dal giudice di primo grado,\u00a0 la proposta lettura dell\u2019art. 1460 c.c., quale condivisa anche dalla Corte di Cassazione, non pu\u00f2 ritenersi risiedere \u201c(banalmente, si potrebbe dire) in una mera questione di equilibrio sinallagmatico, bens\u00ec risieda in una considerazione involgente il rispetto di fondamentali diritti costituzionalmente rilevanti della persona (e quindi del lavoratore)\u201d. A questo fondamentale <em>discrimen<\/em> non ritiene la corte possa opporsi, come vuole fare l\u2019appellante, la considerazione per cui la signora si \u00e8 rifiutata di riprendere servizio al termine di un periodo di malattia, e non allo scadere della maternit\u00e0, e oltre la valenza temporale della tutela dell\u2019art. 56. Come gi\u00e0 detto, la reazione infine sanzionata giunge a seguito, ed a cagione, di un reiterato atteggiamento della 4G H, dal quale l\u2019azienda non ha mai mostrato di voler recedere, continuando invece ad insistere nell\u2019intento punitivo scaturito da quell\u2019iniziale richiesta di voler discutere le condizioni del rientro nella mansione di capoarea in ragione dell\u2019intenzione di volersi avvalere dei permessi per allattamento.<\/p>\n<p>Pur dopo il trascorrere del tempo, e dopo ben sei mesi di astensione per malattia, il rigore aziendale non ha registrato alcuna attenuazione, mantenendosi fermo quel provvedimento con cui la signora C veniva inviata presso la sede di Tortona non per (indimostrate ed insussistenti) ragioni di organizzazione aziendale, ma sempre e soltanto per quei motivi di discriminazione di cui si \u00e8 sin qui detto.<\/p>\n<p>Per le ragioni che precedono, la sentenza del primo giudice deve trovare integrale conferma, risultando illegittime sia le due sospensioni sia il licenziamento irrogato per giusta causa.<\/p>\n<p>Le spese devono seguire la soccombenza: le stesse si liquidano come da dispositivo, nei confronti di entrambe le parti appellate.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P . Q . M .<\/strong><\/p>\n<p>Visto l\u2019art. 437 c.p.c.,<\/p>\n<p>respinge l\u2019appello;<\/p>\n<p>condanna l\u2019appellante a rimborsare alle appellate le spese del presente grado liquidate per ciascuna in euro 3.570,00 di cui 2.500,00 per onorari e 675,00 per diritti, oltre Iva e Cpa.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso all\u2019udienza del 29.6.2010<\/p>\n<h5>IL CONSIGLIERE Estensore\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 IL PRESIDENTE<\/h5>\n<p>Dott.ssa Rita SANLORENZO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dott. Giancarlo GIROLAMI<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D\u2019APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO ha pronunciato la seguente SENTENZA<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":292,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33,5],"tags":[11,12,39,27],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>discriminazione lavoratrice madre al rientro dal congedo per maternit\u00e0<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"violazione del precetto di legge, alla stregua del quale la lavoratrice madre, al termine del periodo di congedo per maternit\u00e0, deve essere adibita alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti: pacificamente invece la signora al rientro era stata collocata come commessa presso un normale punto vendita, a fronte della sua richiesta di discutere a proposito della compatibilit\u00e0 tra la adibizione al ruolo di capoarea e il desiderio di avvalersi di orario lavorativo ridotto per poter completare l\u2019allattamento\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/28\/corte-dappello-di-torino-sentenza-del-29-giugno-2010\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"discriminazione lavoratrice madre al rientro dal congedo per maternit\u00e0\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"violazione del precetto di legge, alla stregua del quale la lavoratrice madre, al termine del periodo di congedo per maternit\u00e0, deve essere adibita alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti: pacificamente invece la signora al rientro era stata collocata come commessa presso un normale punto vendita, a fronte della sua richiesta di discutere a proposito della compatibilit\u00e0 tra la adibizione al ruolo di capoarea e il desiderio di avvalersi di orario lavorativo ridotto per poter completare l\u2019allattamento\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/28\/corte-dappello-di-torino-sentenza-del-29-giugno-2010\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/osservatoriodiscriminaz\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2015-10-28T10:34:05+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2016-03-14T09:03:08+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/discriminazione-maternit\u00e0.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"600\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"316\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tempo di lettura stimato\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"21 minuti\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\",\"description\":\"Monitoraggio della giurisprudenza italiana in tema di diritto antidiscriminatorio\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/28\/corte-dappello-di-torino-sentenza-del-29-giugno-2010\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/discriminazione-maternit\\u00e0.jpg\",\"contentUrl\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/discriminazione-maternit\\u00e0.jpg\",\"width\":600,\"height\":316,\"caption\":\"mancato riassorbimento lavoratrici in congedo per maternit\\u00e0\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/28\/corte-dappello-di-torino-sentenza-del-29-giugno-2010\/#webpage\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/28\/corte-dappello-di-torino-sentenza-del-29-giugno-2010\/\",\"name\":\"discriminazione lavoratrice madre al rientro dal congedo per maternit\\u00e0\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/28\/corte-dappello-di-torino-sentenza-del-29-giugno-2010\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2015-10-28T10:34:05+00:00\",\"dateModified\":\"2016-03-14T09:03:08+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\"},\"description\":\"violazione del precetto di legge, alla stregua del quale la lavoratrice madre, al termine del periodo di congedo per maternit\\u00e0, deve essere adibita alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti: pacificamente invece la signora al rientro era stata collocata come commessa presso un normale punto vendita, a fronte della sua richiesta di discutere a proposito della compatibilit\\u00e0 tra la adibizione al ruolo di capoarea e il desiderio di avvalersi di orario lavorativo ridotto per poter completare l\\u2019allattamento\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/28\/corte-dappello-di-torino-sentenza-del-29-giugno-2010\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/28\/corte-dappello-di-torino-sentenza-del-29-giugno-2010\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/28\/corte-dappello-di-torino-sentenza-del-29-giugno-2010\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/28\/corte-dappello-di-torino-sentenza-del-29-giugno-2010\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/28\/corte-dappello-di-torino-sentenza-del-29-giugno-2010\/\",\"name\":\"Discriminazione di genere, congedo per maternit\\u00e0, Corte d&#8217;Appello di Torino, sentenza del 29 giugno 2010\"}}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\",\"name\":\"Jennifer Michelotti\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#personlogo\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Jennifer Michelotti\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/291"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=291"}],"version-history":[{"count":6,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/291\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":525,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/291\/revisions\/525"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/292"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=291"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=291"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=291"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}