{"id":296,"date":"2015-10-28T20:45:48","date_gmt":"2015-10-28T19:45:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=296"},"modified":"2020-06-08T17:41:26","modified_gmt":"2020-06-08T15:41:26","slug":"trib-fi-sent-maggio-2014","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/28\/trib-fi-sent-maggio-2014\/","title":{"rendered":"Discriminazione di genere, Tribunale di Firenze, Sentenza del 14 maggio 2014"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Sezione Lavoro<\/strong><\/p>\n<p>Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SENTENZA<\/strong><\/p>\n<p>nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1182\/2011 promossa da:<\/p>\n<p>E. D. P. , con il patrocinio dell\u2019avv. RUSCONI FABIO e dell\u2019avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA CONDOTTA 12 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. RUSCONI FABIO<\/p>\n<p>CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITA\u2019 (C.F. ), con il patrocinio dell\u2019avv. RUSCONI FABIO e dell\u2019avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA CONDOTTA 12 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. RUSCONI FABIO<\/p>\n<p>Parte ricorrente<\/p>\n<p>contro<\/p>\n<p>xxxxx. , con il patrocinio dell\u2019avv. GIANNELLI PIER LUIGI e dell\u2019avv. BOGANI GIOVANNi VIA GIAMBOLOGNA 37\u00a0 FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIA GIAMBOLOGNA 37 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. GIANNELLI PIER LUIGI<\/p>\n<p>T. P., con il patrocinio dell\u2019avv. BRINI ANDREA e dell\u2019avv. TAGLIAFERRI MARCO VIA FIORENTINA 64\/A 59100 PRATO; , elettivamente domiciliato in VIA DELLA CERNAIA 102 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. BRINI ANDREA<\/p>\n<p>Parte resistente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione<\/strong><\/p>\n<p>Con atto di ricorso depositato il 03.03.2011, E D P, commessa presso il punto vendita xxx di propriet\u00e0 della societ\u00e0 xxxxx. , e la Consigliera di Parit\u00e0 della Toscana proponevano opposizione ai sensi dell\u2019art.38, comma 3 del D. Lgs.vo 198\/2006 avverso il decreto del Tribunale di Firenze &#8211; sezione lavoro \u2013 del 11.02.2011 che respingeva il ricorso presentato dalle opponenti in data 04.11.2010.<\/p>\n<p>La sig.ra D P\u00a0 rappresentava che erroneamente il giudice aveva escluso la natura discriminatoria del comportamento tenuto dalla sig.ra P e consistente nell\u2019aver posto in essere condotte vessatorie che si sarebbero concretizzate in pressioni esercitate sulla sig.ra D P perch\u00e9 non riprendesse il lavoro a seguito del parto gemellare avvenuto il 10.6.2009, nel rifiuto di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto part-time nonch\u00e9 in un episodio di gravi offese che si sarebbe verificato il 14.06.2010 quando la sig.ra D P comunicava la possibilit\u00e0 di una sua assenza dal lavoro a causa della malattia di uno dei figli.<\/p>\n<p>A modifica del decreto opposto, parte ricorrente insisteva nella richiesta di accertamento della natura discriminatoria ascritta al comportamento mantenuto dalla sig.ra P, nonch\u00e9 nell\u2019ordine di far cessare la condotta vessatoria adottando ogni misura efficace a rimuoverne gli effetti, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale quantificabile in \u20ac 50.000,00 (ex art. 38, commi 1 e 6 D.Lgs.vo 198\/2006).<\/p>\n<p>Entrambe le parti resistenti si costituivano con separate memorie di comparsa rilevando concordemente l\u2019insussistenza di una condotta discriminatoria ai danni della sig.ra Del Prete e facendo presente come la stessa non aveva in alcun modo provato i comportamenti vessatori lamentati. Contestavano inoltre che la P rivestisse anche solo di fatto la qualifica di responsabile del punto vendita.\u00a0 Pertanto chiedevano la conferma del decreto opposto.<\/p>\n<p>Il giudice ritiene infondata l\u2019opposizione essendo la motivazione del decreto opposto e le sue conclusioni pienamente condivisibili.<\/p>\n<ol>\n<li>a) Prova della discriminazione (punto 2 del decreto)<\/li>\n<\/ol>\n<p>In tema di comportamenti datoriali discriminatori, l\u2019art. 40 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 nel fissare un principio applicabile sia nei casi di procedimento speciale antidiscriminatorio che di azione ordinaria, promossi dal lavoratore ovvero dal consigliere di parit\u00e0, non stabilisce un\u2019inversione dell\u2019onere probatorio, ma solo un\u2019attenuazione del regime probatorio ordinario, prevedendo a carico del soggetto convenuto, in linea con quanto disposto dall\u2019art.19 della Direttiva CE n. 2006\/54, l\u2019onere di fornire la prova dell\u2019inesistenza della discriminazione, ma ci\u00f2 solo dopo che il ricorrente abbia fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, relativi ai comportamenti discriminatori lamentati, purch\u00e9 idonei a fondare, in termini precisi (ossia determinati nella loro realt\u00e0 storica) e concordanti (ossia fondati su una pluralit\u00e0 di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto), anche se non gravi, la presunzione dell\u2019esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori (cfr Cass. Civ. sez. lav. 14206\/2013).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso si osserva che\u00a0 nella fattispecie de qua, gli elementi addotti dalla lavoratrice non siano sufficienti a far ritenere integrato il requisito probatorio, sia pur nella accezione\u00a0 attenuata sopra delineata .<\/p>\n<p>Invero dall\u2019istruttoria compiuta nel presente procedimento di opposizione, non \u00e8 emerso, rispetto ai dati gi\u00e0 valutati in sede sommaria, alcun ulteriore elemento di rilievo in grado di fondare la pretesa, confermandosi cos\u00ec l\u2019insussistenza di elementi da cui potersi desumere l\u2019esistenza della dedotta discriminazione.<\/p>\n<p>L\u2019esistenza di pressioni volte a ostacolare il rientro a lavoro dopo la maternit\u00e0 non pu\u00f2 dirsi accertata. La circostanza infatti emerge esclusivamente dalle dichiarazioni rese dal teste G, compagno della ricorrente e quindi emotivamente partecipe della vicenda, il quale riferisce di un colloquio intervenuto tra la ricorrente e la sig.ra P a gennaio 2010, colloquio nel quale\u00a0 la D. P sarebbe stata invitata a non riprendere il lavoro\u00a0 atteso che \u201ctornando a lavorare avrebbe creato problemi alle colleghe\u201d .\u00a0 Peraltro\u00a0 anche qualora potesse ritenersi provata l\u2019esistenza del colloquio (smentita dalle testi G e P, ritenute pi\u00f9 attendibili in quanto estranee alla vicenda)\u00a0 lo stesso non sarebbe sufficiente a dimostrare la\u00a0 dedotta discriminazione, non essendo stato seguito, nei fatti, da comportamenti concreti volti a negare, limitare o comunque rendere di pi\u00f9 difficile l\u2019esercizio dei diritti della\u00a0 neo madre.<\/p>\n<p>Al contrario, la teste G ha riferito che al ritorno dalla maternit\u00e0 alla D P fu immediatamente garantito l\u2019orario ridotto previsto per legge di tre ore e 33 giornaliere con l\u2019accordo che \u201cla presenza lavorativa sarebbe stata effettuata in orari diversi a seconda dei giorni per contemperare l\u2019esigenze della sig.ra D P con quella del negozio. I turni venivano predisposti ogni 15 giorni proprio per consentire alla ricorrente di organizzarsi al meglio nella gestione dei bambini\u201d (circostanza non smentita n\u00e9 contestata dalla ricorrente).<\/p>\n<p>Indimostrata appare l\u2019allegata circostanza secondo la quale la D P avrebbe invano richiesto di poter accedere al part-time successivamente alla maternit\u00e0. Al contrario l\u2019allegazione \u00e8 smentita dalle dichiarazioni della teste G che afferma di avere inutilmente proposto alla ricorrente di svolgere l\u2019attivit\u00e0 lavorativa con orario part-time in almeno due occasioni tra maggio e giugno 2010, ritenendo in tal modo di meglio organizzare il negozio \u201cda un lato mi rendevo conto\u00a0 che l\u2019orario full-time di fatto era difficilmente compatibile con l\u2019esigenze familiare della ricorrente e dall\u2019altro mi dispiaceva licenziare la sig.ra F che avevamo assunto per sostituire la ricorrente quando era in maternit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>Indimostrata appare la circostanza che alla ricorrente fu imposto di godere delle ferie per ritardare il suo rientro al lavoro.<\/p>\n<p>Resta, dunque, l\u2019episodio verificatosi il 14.06.2010 che, per come riferito dai testi escussi, appare pi\u00f9 che altro un violento e deprecabile diverbio tra colleghi sorto in occasione di sopravvenute esigenze di sostituzione .( cfr\u00a0 dichiarazioni rese dall\u2019informatore G nella fase sommaria) .<\/p>\n<p>La natura di mero alterco del contrasto di cui si discute\u00a0 appare confermata dalle reazioni della ricorrente , che non ne fu particolarmente turbata, atteso che sua sorella, chiesta di riferire se E si fosse mostrata preoccupata circa il suo futuro lavorativo, chiarisce \u201cnon ho avuto modo di parlare con mia sorella di suoi eventuali timori a ritornare in azienda dopo l\u2019episodio. Non so dire quindi se lei ne avesse\u201d (cfr teste M D\u00a0 P).<\/p>\n<p>Ruolo svolto dalla P (punto 1 del decreto)<\/p>\n<p>L\u2019assenza di prova della discriminazione rende del tutto irrilevante l\u2019indagine circa il ruolo svolto dalla sig.ra P all\u2019interno della organizzazione aziendale. Ad abundantiam si osserva che, anche sul punto, sono rimaste indimostrate le allegazioni contenute in ricorso, per le ragioni espresse dal giudice nel provvedimento\u00a0 che ha chiuso la fase sommaria, motivazioni che in questa sede si intendono integralmente riportate.<\/p>\n<p>Tanto basta a motivare l\u2019integrale rigetto del ricorso.<\/p>\n<p>Le spese seguono la soccombenza, non rinvenendosi nella fattispecie, all\u2019esame del giudice, i gravi motivi previsti dalla legge per la compensazione. Le stesse sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55\/14 con la massima riduzione effettuata in ragione delle particolari condizioni soggettive delle parti ricorrenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">PMQ<\/p>\n<p>Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido tra di loro al pagamento delle spese di lite sostenute dalle convenute e liquidate in complessivi euro 4050,00 oltre contributo spese, iva e cap per ciascuna di esse.<\/p>\n<p>Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.<\/p>\n<p>Il Giudice<\/p>\n<p>dott. Anita Maria Brigida Davia<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":297,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33,5],"tags":[11],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>condotte vessatorie nei confronti di una lavoratrice al rientro al lavoro dalla maternit\u00e0, rigetto del ricorso.<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"condotte vessatorie nei confronti di una lavoratrice al rientro al lavoro dalla maternit\u00e0, rigetto del ricorso.\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/28\/trib-fi-sent-maggio-2014\/\" \/>\n<meta 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