{"id":300,"date":"2015-10-29T11:53:31","date_gmt":"2015-10-29T10:53:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=300"},"modified":"2016-03-14T10:28:26","modified_gmt":"2016-03-14T09:28:26","slug":"corte-app-fi-sent-luglio-2015","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/10\/29\/corte-app-fi-sent-luglio-2015\/","title":{"rendered":"Discriminazione di genere, discriminazione della lavoratrice madre al rientro della maternit\u00e0, Corte d&#8217;appello di Firenze, sentenza del 2 luglio 2015"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>In nome del popolo italiano<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE<\/strong><\/p>\n<p>composta dai magistrati:<\/p>\n<p>Dr.\u00a0 Giovanni BRONZINI\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0-Presidente rel.<\/p>\n<p>Dr.\u00a0 Gaetano SCHIAVONE \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0-Consigliere<\/p>\n<p>Dr.\u00a0 Simonetta \u00a0LISCIO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0-Consigliere<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SENTENZA <\/strong><\/p>\n<p>dando lettura \u00a0del dispositivo\u00a0 e della motivazione contestuale\u00a0 all\u2019udienza del\u00a0\u00a0 2 luglio 2015\u00a0\u00a0\u00a0 nella causa n.\u00a0 592 \u00a0del 2014 r.g.<\/p>\n<p>promossa da <strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>D P. E. nata \u2026<\/p>\n<p>con avvocati Fabio Rusconi e Francesco Rusconi<\/p>\n<p>-appellante-<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p><strong>xxxx\u00a0 s.r.l.<\/strong> in persona del legale rappresentante Giovanni Mazzoleni<\/p>\n<p>con avvocati Pier Luigi Giannelli e Giovanna Bogani \u2013appellata-<\/p>\n<p>P T<strong style=\"line-height: 1.5;\">.<\/strong><span style=\"line-height: 1.5;\"> nata \u2026..<\/span><\/p>\n<p>con avvocato Marco Tagliaferri \u2013 appellata-<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Conclusioni : come in atti<\/p>\n<p><u>\u00a0<\/u><\/p>\n<p><u>Oggetto<\/u> : \u00a0Condotta discriminatoria di genere \u00a0&#8211; appello contro la sentenza N. 534 \u00a0del Tribunale di Firenze giudice del lavoro\u00a0 del\u00a0 14 \u00a0maggio 2014\u00a0 \u2013 appello del 4 luglio 2014 \u00a0<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Motivazione contestuale<\/strong><\/p>\n<p>E D P- con l\u2019intervento adesivo della Consigliera di Parit\u00e0 della Toscana- chiedeva con ricorso 4.11.2010 al giudice del lavoro di Firenze di accertare ex art. 38 d.legs.vo n. 198\/2006 che, alle dipendenze della s.r.l. xxxx, in qualit\u00e0 di commessa, essa aveva subito discriminazione di genere anche per la condotta della superiore gerarchica P. T..<\/p>\n<p>Chiedeva che fossero adottati specifici provvedimenti per rimuovere \u00a0gli effetti della discriminazione e per impedire \u00a0la sua reiterazione. Chiedeva inoltre la condanna dell\u2019azienda datrice e della stessa P. al pagamento del risarcimento del danno in proprio favore quantificato in euro 50.000,00 a titolo di pregiudizio non patrimoniale.<\/p>\n<p>Con decreto 11\/14.2.2011 il Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro rigettava la domanda e condannava D. P. al pagamento delle spese processuali.<\/p>\n<p>L\u2019opposizione proposta il 3.3.2011 da E. D. P \u00a0veniva rigettata dal giudice del lavoro fiorentino, con l\u2019onere delle spese,\u00a0 con la sentenza n.534 del 14.5.2014 oggetto dell\u2019odierno gravame.<\/p>\n<p>Con appello 4.7.2014 D P chiede la integrale riforma della sentenza impugnata.<\/p>\n<p>Resistono all\u2019appello N.G.M. s.r.l. e P T rispettivamente con memorie del\u00a0 19.6.2015 e del 22.6.2015.<\/p>\n<p>Nel merito, osserva il Collegio :<\/p>\n<p>non \u00e8 contestato che la sig.ra D P lavori come commessa alle dipendenze della N.G.M., all\u2019interno del centro commerciale \u2026. a partire dal novembre 2005 e che essa ha abbia partorito due gemelli il 10.6.2009.<\/p>\n<p>La lavoratrice denunzia una serie di pressioni e di discriminazioni che le sarebbero venute dalla datrice di lavoro fin dal momento in cui essa chiese di riprendere il lavoro nel gennaio 2010 e culminate con un increscioso episodio del 14.6.2010.<\/p>\n<p>In particolare, D P lamenta che le furono fatte difficolt\u00e0 gi\u00e0 per la ripresa del lavoro e per fruire del part time e comunque delle agevolazioni previste dalla legge come madre lavoratrice.<\/p>\n<p>La sentenza appellata definisce l\u2019episodio del 14 giugno 2010 come un\u00a0\u00a0\u00a0 \u201cviolento e deprecabile diverbio fra colleghi sorto in occasione di sopravvenute esigenze di sostituzione\u201d (e quindi accerta il fatto come avvenuto), ma omette di analizzarne il contenuto e le modalit\u00e0, salvo poi a sminuirne la portata.<\/p>\n<p>Al contrario, ritiene il Collegio che il fatto debba essere esattamente ricostruito\u00a0 e pi\u00f9 attentamente valutato.<\/p>\n<p>Il 14.6.2010 cadeva poco dopo il compimento di un anno di et\u00e0 dei bambini e tre giorni dopo che D P aveva ripreso l\u2019attivit\u00e0 lavorativa a tempo pieno. Quel giorno essa doveva osservare l\u2019orario \u00a0h.15.30 \u2013 22.10. Al mattino, circa alle ore 10,00,\u00a0 si trov\u00f2 nella necessit\u00e0 di portare la bambina dal pediatra perch\u00e9 presentava delle macchie rosse sulla pelle \u00a0e avvert\u00ec l\u2019azienda che, se fosse stata diagnosticata alla figlia\u00a0 una malattia infettiva, essa non avrebbe potuto prendere servizio all\u2019ora pattuita. Nell\u2019occasione, mentre era\u00a0 in automobile, D P ricevette la telefonata della sua diretta superiore gerarchica \u00a0sig.ra P T che la apostrofava con queste parole :<\/p>\n<p>\u201c <em>Per colpa tua\u00a0 e dei tuoi figli ho dovuto assumere un\u2019altra persona e se non vieni al lavoro alle 15.30 in punto ti faccio il culo, mi sono rotta i coglioni di te e dei tuoi figli e non me ne frega un cazzo se tua figlia sta male, procurati una fottuta babysitter, tu devi rientrare al lavoro di corsa e stai attenta questo \u00e8 l\u2019ultimo avvertimento che ti do\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Dopo la visita dal pediatra e avendo avuto rassicurazioni sulla salute della bambina, D P richiamava l\u2019azienda per confermare che avrebbe rispettato l\u2019orario di entrata, ma anche per chiedere spiegazioni<\/p>\n<p>sulla telefonata precedente ; al che sempre P la investiva con queste parole :<\/p>\n<p>\u201c <em>con il tuo atteggiamento da mamma mi offendi. Hai rotto con questa malattia stai mancando di rispetto all\u2019azienda e alle colleghe \u2026ricordati che io ho i soldi e le conoscenze e il potere per rovinarti e ricordati che io non mangio grazie al punto di vendita e posso tirare fuori i soldi per farti il culo in due.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Dopo un\u2019interruzione della comunicazione, vi era un\u2019altra telefonata in cui P diceva : \u201c ..<em>Il part time che mi hai chiesto scordatelo, devi farti il culo a lavorare dato che sei una super mamma e hai voluto dei figli vedremo quanto sei dura;\u00a0 ti ho assunto sperando tu fossi sterile ed \u00e8 solo\u00a0 grazie alle terapie del cazzo\u00a0 che me lo hai tirato in culo\u2026.venditi la macchina del tuo uomo se non puoi permetterti la babysitter e ricordati che quel poveruomo del tuo uomo non pu\u00f2 badare dopo dieci ore di lavoro a due neonati, devi stare a casa a fare la mamma sei una calcolatrice e approfittatrice del cazzo\u201d. <\/em><\/p>\n<p>M D P, sorella dell\u2019appellante, sentita \u00a0come teste sia nella fase di urgenza, sia nel giudizio di opposizione in tribunale, ha\u00a0 ricordato di avere accompagnato E D P dal pediatra con la bambina il 14.6.2010\u00a0 e ha confermato di aver ascoltato, nel viaggio in automobile,al telefono in \u201cvivavoce\u201d le frasi sopra trascritte. Ha ricordato di essere stata colpita da quel riferimento alla sterilit\u00e0 e dalle espressioni volgari.<\/p>\n<p>Dall\u2019altro capo del telefono vi era sicuramente la sig.ra \u00a0P , la quale ammette che le telefonate vi furono ( v. anche verbali della fase sommaria) .<\/p>\n<p>La teste G \u2013 \u00a0altra dipendente che era in quel momento \u00a0all\u2019interno del punto di vendita &#8211; ha riferito che P era <em>\u201cmolto contrariata<\/em>\u201d e aveva un tono <em>\u201crisentito<\/em>\u201d \u00a0perch\u00e9 sarebbe spettato proprio \u00a0a lei \u00a0di sostituire D P se non si fosse presentata alle ore 15.30 ; ed ha definito l\u2019episodio <em>\u201cspiacevole<\/em>\u201d, pur dichiarando \u00a0di non aver ascoltato tutto il colloquio telefonico ( \u201c\u2026.<em>non ascoltai tutta la conversazione poich\u00e9 il negozio era aperto ed io ero occupata a servire i vari clienti<\/em>\u2026..\u201d).<\/p>\n<p>Questa ultima e leale precisazione della teste G ( ancora legata da un rapporto di lavoro con l\u2019azienda)\u00a0 appare al Collegio \u00a0assai\u00a0 significativa in quanto G non ud\u00ec tutte le parole di P o \u00e8 come se non le avesse udite\u00a0 : \u00a0e infatti la teste si limita a supporre che \u201c<em>se T avesse esagerato nei toni me ne sarei accorta\u201d; <\/em>\u00a0e anche\u00a0 una simile supposizione, cos\u00ec soggettiva e opinabile, esprime una forma di grande cautela che sembra pari all\u2019imbarazzo.<\/p>\n<p>Ritiene il Collegio- in definitiva \u2013 che la teste M D P,\u00a0 bench\u00e9 legata da parentela con l\u2019appellante, sia pienamente attendibile\u00a0 quando\u00a0 riferisce di aver udito le parole offensive e volgari sopra riportate.<\/p>\n<p>L\u2019attendibilit\u00e0 della versione fornita da M D P \u2013 a conferma \u00a0dell\u2019atto introduttivo della causa- \u00a0\u00e8 corroborata poi da una serie di elementi indiziari ed obbiettivi : il fatto che l\u2019episodio ricada subito dopo il periodo di tutela del puerperio,\u00a0 al compimento dell\u2019anno di et\u00e0 dei bambini e quando D P tentava un reinserimento al lavoro \u201cfull time\u201d ; la circostanza stessa che la mattina del 14.6.2010 fu impossibile reperire un\u2019altra commessa disposta all\u2019eventuale sostituzione ( vedi dep. R M) e che quindi T P fu necessariamente coinvolta bench\u00e9 avesse gi\u00e0 altri impegni per il pomeriggio (tanto pi\u00f9 che avrebbe dovuto sostituire una sua subordinata e per questo era \u201c risentita e molto contrariata\u201d ); il fatto\u00a0 che D P avesse gi\u00e0 \u00a0richiesto in passato dei permessi per andare ad una \u00a0cresima e \u201cquattro giorni al mare\u201d (dep.G).<\/p>\n<p>Bisogna \u00a0dire ora \u00a0quale fosse il ruolo in azienda \u00a0di T P, argomento che ha tanto occupato le parti nelle precedenti fasi del giudizio.<\/p>\n<p>La ricordata teste G ha riferito che \u201c<em>la signora P \u00e8 la compagna del sig. M\u201d<\/em> e cio\u00e8 del titolare e legale rappresentante \u00a0della xxxx.\u00a0 e che si occupa delle vetrine e \u00a0fa qualche sostituzione di commessa ; la teste E C ha dichiarato che P \u00e8 munita di \u201cbadge\u201d e accede al negozio anche al di fuori degli orari, \u201cfa i banconi e gli scaffali e sta in cassa\u201d. La teste F P ricorda che P \u00e8 presente nel punto di vendita \u201cun paio di volte a settimana\u201d per controllare la esposizione della merce.<\/p>\n<p>Che P avesse un rapporto anche pi\u00f9 ampio con le dipendenti \u00e8 confermato \u2013 oltre che dal contenuto delle telefonate sopra ricordate- dal fatto\u00a0 che\u00a0 era solita invitare\u00a0 \u201ca cena a Natale tutto lo staff\u201d ( v. G).<\/p>\n<p>Al di l\u00e0 della forma contrattuale adottata dall\u2019azienda \u00e8 pertanto\u00a0 certo lo stabile inserimento di P nella struttura organizzativa di xxxxx e con modalit\u00e0 e ampia autonomia operativa \u00a0che ovviamente non erano ignote ai vertici aziendali (anche per il legame personale P-M).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 posto, a giudizio del Collegio, erra il Tribunale di Firenze quando ritiene che l\u2019episodio del 14.6.2010- accertato nei termini come sopra descritti-\u00a0 possa essere liquidato come \u201cun violento e deprecabile diverbio\u201d.<\/p>\n<p>Innanzitutto, l\u2019intrinseco contenuto delle telefonate del 14.6.2010 getta luce e conferisce piena attendibilit\u00e0 quantomeno ad un altro episodio: quello del gennaio 2010, assai pi\u00f9 pacato ma non meno significativo ai fini che ci occupano e che riguardano la lavoratrice-madre D P.<\/p>\n<p>Si era nel periodo in cui D P stava programmando il suo rientro al lavoro ed\u00a0 ebbe un colloquio sull\u2019argomento\u00a0 non soltanto con la responsabile G L C, ma anche\u00a0 separatamente\u00a0 con la P T, come si evince dalla istruttoria testimoniale.<\/p>\n<p>Al riguardo, il Tribunale non si \u00e8 espresso in modo univoco e chiaro ( adottando la formula \u201canche se si ritenesse provato il colloquio, non \u00e8 stato seguito dai fatti\u201d).<\/p>\n<p>Il teste G D ha riferito che, all\u2019interno del negozio, P cerc\u00f2 di convincere D P a non riprendere il lavoro per non creare problemi all\u2019organizzazione e alle colleghe ed utilizz\u00f2 frasi del tipo \u201c<em>dopo che hai \u00a0tanto voluto dei figli, rimani a casa ad accudirli\u201d. <\/em><\/p>\n<p>Non vi \u00e8 alcun motivo obbiettivo per negare attendibilit\u00e0 a questa testimonianza e \u00a0in contrario non \u00a0vale certo il fatto che, a marzo 2010, D P fu poi riammessa al lavoro a tempo parziale.<\/p>\n<p>Tra l\u2019altro, la presenza di P in azienda \u00a0(quantomeno) nel gennaio 2010 \u00e8 attestata dal contratto di collaborazione 2.1.2010 che essa stessa ha prodotto. E che G D, compagno dell\u2019appellante, fosse solito frequentare il punto di vendita \u00e8 confermato dalla teste G.<\/p>\n<p>D\u2019altro canto, entrambi i convenuti in primo grado hanno descritto la \u00a0situazione dei rapporti lavorativi e personali con D P del tutto serena e senza contrasti anche dopo la gravidanza della dipendente ; ma\u00a0 allora non si pu\u00f2 trascurare \u00a0che una versione siffatta ( alla quale almeno in parte si pu\u00f2 prestar credito) depone nel senso\u00a0 che la lavoratrice non avrebbe avuto alcun motivo e interesse ad\u00a0 inventare gli episodi come sopra accertati, che non appaiono affatto \u00a0frutto di fantasia :<\/p>\n<p>aspetto quest\u2019ultimo con il quale il Tribunale non ha ritenuto di cimentarsi, ma che costituisce uno snodo inevitabile in tutte le procedure che riguardino denunce di \u00a0violenze e di \u00a0discriminazioni pi\u00f9 o meno subdole.<\/p>\n<p>Non ignora il Collegio che la \u00a0versione della vittima non \u00e8 assistita da alcuna fede privilegiata ( v.\u00a0 l&#8217;art. 40 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e relativa giurisprudenza), ma non deve\u00a0 neppure essere svalutata di per s\u00e9, e anzi va attentamente considerata tenendo conto della insidiosit\u00e0 dei fatti denunciati e delle difficolt\u00e0 probatorie che vi sono connesse.<\/p>\n<p>Nel caso concreto, il complesso delle testimonianze acquisite, valutate unitamente con le circostanze obbiettive sopra illustrate \u00a0e con\u00a0 l\u2019intero contesto della vicenda, inducono a ritenere provati i fatti discriminatori del gennaio e del giugno 2010, che sono collegati strettamente fra loro e sono stati diretti a condizionare pesantemente E D P sul luogo di lavoro, insinuando l\u2019idea che la volont\u00e0 della lavoratrice di conciliare maternit\u00e0 e lavoro fosse un disvalore parassitario \u00a0e una decisione riprovevole.<\/p>\n<p>Inoltre le espressioni utilizzate nelle telefonate sopra riportate hanno una portata\u00a0 ingiuriosa, della \u00a0quale \u00e8 superfluo illustrare il contenuto \u201cdi genere\u201d e il riferimento esplicito alla maternit\u00e0.<\/p>\n<p>Neppure pu\u00f2 condividersi la tesi accolta dal Tribunale di Firenze, per cui le parole non sarebbero state seguite \u00a0\u201cnei fatti da comportamenti concreti\u201d ( come se quelli fin qui narrati non fossero fatti).<\/p>\n<p>Una tesi di tal genere trascura che la lavoratrice madre, (con figli di un anno di et\u00e0 nella specie), nel settore privato in particolare, si trova necessariamente a dover concordare e spesso ricontrattare con il datore i tempi del lavoro per farli coincidere con le esigenze di cura familiare. Tale condizione rende la lavoratrice madre in una condizione di palese debolezza negoziale e anche psicologica, a fronte della quale il legislatore \u00e8 intervenuto con il d.legs.vo n.198\/2006 che mira a reprimere \u2013 fra le altre- anche le forme di discriminazione subdole e logoranti verso le lavoratrici madri.<\/p>\n<p>Nel corso del 2012, dopo il diniego della tutela in via di urgenza D P ha abbandonato il posto di lavoro per dimissioni.<\/p>\n<p>Gli episodi ingiuriosi \u00a0sopra descritti sono fatti idonei a colpire e menomare \u00a0la lavoratrice proprio nel momento in cui essa \u00a0rivela la debolezza sopra descritta e a discriminarla imputandole la \u201ccolpa\u201d e la \u201cdiseguaglianza\u201d di volere essa \u00a0fare valere contro l\u2019impresa esigenze connesse alla maternit\u00e0.<\/p>\n<p>Va accolta, pertanto, \u00a0la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale\u00a0 per il quale sono solidalmente responsabili PTeresa e xxxx. s.r.l. a norma degli artt.\u00a0 2055 e 2049 c.c.<\/p>\n<p>Al riguardo, l\u2019azienda ha violato l\u2019art. 2087 c.c. che fa obbligo all\u2019imprenditore \u00a0\u2013 a mezzo della propria organizzazione di mezzi e di persone \u2013 di salvaguardare , tra l\u2019altro, la \u201cpersonalit\u00e0 morale\u201d dei dipendenti. La condotta sopra descritta di P, che l\u2019azienda ha consentito e comunque tollerato colpevolmente, \u00a0integra gli estremi del fatto ingiurioso (art. 2059 c.c.), oltre a ledere la dignit\u00e0 della lavoratrice madre ( artt.41,II comma , e \u00a02 Cost).<\/p>\n<p>Il danno non patrimoniale ( previsto anche \u00a0dallo stesso art. 38 d.legs.vo n. 198\/2006 gi\u00e0 citato) ,allegato specificamente e motivatamente nell\u2019atto introduttivo come lesione dei diritti primari della personalit\u00e0,\u00a0 sussiste e va dunque risarcito.<\/p>\n<p>Non devono emettersi provvedimenti interdittali poich\u00e9 \u00e8 pacifico in causa che il rapporto di lavoro \u00e8 cessato per dimissioni.<\/p>\n<p>A norma dell\u2019art. 1226 c.c., per la liquidazione necessariamente equitativa, il Collegio tiene conto del carattere episodico dei fatti sopra descritti (seppure reiterati) \u00a0, ma anche dell\u2019obbiettiva gravit\u00e0 di talune espressioni ingiuriose utilizzate e dirette alla sfera pi\u00f9 intima della persona, e quindi determina l\u2019importo del risarcimento dovuto in euro 10.000,00 (restando al di sotto, come parametro meramente indicativo \u00a0e di massima , alla retribuzione annua netta di una lavoratrice di pari livello a tempo pieno secondo il CCNL del settore terziario).<\/p>\n<p>L\u2019appello va dunque parzialmente \u00a0accolto come in dispositivo e a ci\u00f2 consegue un diverso regolamento delle spese processuali dei diversi gradi.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DISPOSITIVO<\/strong><\/p>\n<p>In riforma della sentenza impugnata accerta i fatti di discriminazione di genere come descritti in motivazione \u00a0ex art. 38 d.legs.vo n. 198\/2006 commessi in danno di D P E nel gennaio e nel giugno\u00a0 2010 ;\u00a0 condanna xxxx. s.r.l. e P T \u00a0in solido al risarcimento del danno in favore di D P E che liquida in euro 10.000,00 in moneta attuale , oltre interessi legali dal 14.6.2010 e fino al saldo ; condanna xxxx. s.r.l. in persona del legale rappresentante e \u00a0P a restituire a D P E \u00a0\u00a0tutto quanto percepito per spese\u00a0 dalla stessa in attuazione dei provvedimenti emessi \u00a0in sede cautelare e di opposizione e, inoltre, a rimborsare a D P E \u00a0le spese processuali di tutti i gradi che liquida in complessivi euro 10.000,00, oltre iva , cpa e spese forfettarie.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Firenze il\u00a0 2 luglio \u00a02015<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE composta dai magistrati: Dr.\u00a0 Giovanni BRONZINI\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0-Presidente<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":305,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33,5],"tags":[11,21],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>lavoratrice madre, contrattare col datore i tempi di lavoro per farli coincidere con le esigenze familiari<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"la lavoratrice madre, nel settore privato in particolare, si trova necessariamente a dover concordare e spesso ricontrattare con il datore i tempi del lavoro per farli coincidere con le esigenze di cura familiare. 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