{"id":303,"date":"2015-11-02T18:53:24","date_gmt":"2015-11-02T17:53:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=303"},"modified":"2020-06-18T18:30:23","modified_gmt":"2020-06-18T16:30:23","slug":"tribunale-di-torino-sentenza-del-4-novembre-2011","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/11\/02\/tribunale-di-torino-sentenza-del-4-novembre-2011\/","title":{"rendered":"Molestie, licenziamento ritorsivo, Tribunale di Torino, sentenza del 4 novembre 2011"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><b>REPUBBLICA ITALIANA<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><b>IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO<\/b><\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><b>SENTENZA<\/b><\/p>\n<p>nella causa iscritta al n.\u00a0\u00a0 12248\/2010 R.G.L.<\/p>\n<p>promossa da<\/p>\n<p><b>E<\/b><b>.<\/b><b> A<\/b><b>.<\/b>, rappresentata e difesa dall\u2019avv. Alida Vitale presso il suo studio elettivamente domiciliata in Torino, Ferrucci 6<\/p>\n<p><b>RICORRENTE<\/b><\/p>\n<p><b>Contro<\/b><\/p>\n<p><b>A<\/b><b>.<\/b><b> I<\/b><b>.<\/b><b> SRL <\/b><b>,\u00a0 <\/b>in persona del suo legale rappresentante, e <b>N<\/b><b>.<\/b><b> A<\/b><b>.<\/b><b>,<\/b>ti e difesi\u00a0 dall\u2019avv. Stefania Serafini e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Torino, via Gropello 4<\/p>\n<p><b>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 RESISTENTE<\/b><\/p>\n<p><b>Oggetto: <\/b><b>Licenziamento<\/b><b> discriminatorio<\/b><b> e risarcimento danni non patrimoniali<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><b>FATTO\u00a0 E\u00a0 DIRITTO\u00a0<\/b><\/p>\n<p>La ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della A dal 27.11.2006 al 28.12.2009 svolgendo mansioni di operaia inquadrata al I\u00b0 livello ccnl chimica-plastica artigiani, chiede l\u2019accertamento della nullit\u00e0 del licenziamento intimatole il 23.12.2009 in quanto discriminatorio con condanna della convenuta A a reintegrarla nel posto di lavoro; chiede altres\u00ec la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni biologico ed esistenziale sofferti\u00a0 a causa della condotta di molestia sessuale nei suoi confronti posta in essere.<\/p>\n<p>Resistono entrambi i convenuti.<\/p>\n<p>I fatti prodromici al licenziamento intimato dalla A il 23.12.2009 sono ricostruiti dalle parti in modo diametralmente opposto.<\/p>\n<p>La ricorrente sostiene di essere stata demansionata e vessata in ogni modo a seguito del rifiuto opposto alle avances del superiore gerarchico N: in particolare deduce di non aver pi\u00f9 ruotato sulle varie postazioni lavorative venendo assegnata sempre alle stesse mansioni, di essere stata pi\u00f9 volte insultata dal N ( nel frattempo divenuto responsabile di produzione), di aver riferito delle vessazioni subite a D S, di aver avuto il giorno 22.1.2009 una violenta crisi respiratoria a seguito di insulti da parte di N, di essere seguita dal centro di salute mentale, di avere nuovamente rappresentato sia a S sia al titolare dell\u2019azienda il comportamento ingiurioso del N, di avere redatto unitamente alle colleghe una relazione descrittiva del comportamento scorretto tenuto da N nei confronti di tutte le dipendenti, di essere stata licenziata per asserita giusta causa il 23.12.2009.<\/p>\n<p>La convenuta contesta i fatti allegati nel ricorso introduttivo e deduce che i pregressi rapporti di amicizia tra la ricorrente ed il N si sarebbero interrotti in occasione delle nozze del N e che da quel momento la ricorrente, animata da risentimento personale, avrebbe contestato qualsiasi ordine di lavoro impartito dal N ed avrebbe lavorato con scarsa diligenza. Deduce altres\u00ec la legittimit\u00e0 del licenziamento affermando che il comportamento della A, concretizzatosi nell\u2019aver scattato delle foto all\u2019interno dell\u2019azienda e nell\u2019essersi rifiutata di rammostrarle\u00a0 al titolare, costituirebbe inadempimento grave tenuto conto altres\u00ec della circostanza che la A \u00e8 titolare di brevetti .<\/p>\n<p>La ricorrente in via principale sostiene che il licenziamento intimato il 23.12.2009 ha natura discriminatoria costituendo in sostanza la reazione del datore di lavoro alle sue rimostranze in merito alle molestie in suo danno realizzate dal responsabile della produzione N; la ricorrente si \u00e8 cos\u00ec assunta il rischio di provare\u00a0 che la discriminazione ha avuto efficacia determinativa esclusiva della volont\u00e0 espulsiva del datore di lavoro.<\/p>\n<p>E\u2019 quindi necessario innanzitutto ricostruire il quadro normativo che, in attuazione della direttiva CEE 2002\/73, disciplina la materia.<\/p>\n<p>L\u2019art. 26 del codice delle pari opportunit\u00e0, come modificato dal d.lgs. 5\/2010, include nell\u2019ambito della discriminazione le molestie, testualmente definite come \u201c quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l\u2019effetto di violare la dignit\u00e0 di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo\u201d.\u00a0 Gli elementi costitutivi della molestia di genere sono quindi rappresentati dal verificarsi di un comportamento indesiderato e correlato al sesso nonch\u00e9 dalla finalizzazione della condotta alla violazione della dignit\u00e0 della lavoratrice mentre resta del tutto irrilevante l\u2019elemento soggettivo in capo all\u2019autore della molestia; pu\u00f2 quindi concretizzarsi la fattispecie della molestia anche se l\u2019autore della condotta non abbia intenzione moleste ovvero offensive poich\u00e9 ci\u00f2 che rileva \u00e8 la circostanze che la condotta posta in essere sia indesiderata ed idonea a ledere la dignit\u00e0 della vittima.<\/p>\n<p>L\u2019art. 14 ccnl applicabile al caso di specie, sostanzialmente riproducendo il contenuto dell\u2019art. 26 citato, stabilisce che sono considerate come discriminazione le molestie sessuali cio\u00e8 \u201cquei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l\u2019effetto di violare la dignit\u00e0 di una lavoratrice (\u2026)\u201d ed impone al datore di lavoro l\u2019obbligo di mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.<\/p>\n<p>E\u2019 infine necessario ricordare il particolare regime probatorio applicabile alla fattispecie; la dir. 2006\/54\/ce ( 30\u00b0 considerando ) imponeva agli stati membri di adottare provvedimenti affinch\u00e9 l\u2019onere della prova fosse a carico della parte convenuta quando si pu\u00f2 ragionevolmente presumere che vi sia stata discriminazione rimettendo agli stati membri la valutazione dei fatti da cui si pu\u00f2 presumere vi sia stata discriminazione.<\/p>\n<p>L\u2019art. 19 della direttiva impone agli stati membri di adottare i provvedimenti necessari\u00a0 affinch\u00e8 spetti alla parte convenuta provare l\u2019insussistenza della violazione del principio della parit\u00e0 di trattamento\u00a0 ove chi si ritiene leso abbia prodotto elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretto o indiretta.<\/p>\n<p>L\u2019art. 40 codice pari opportunit\u00e0 impone all\u2019attore di\u00a0 fornire elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare in termini precisi e concordanti la presunzione dell\u2019esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso imponendo al convenuto di provare l\u2019insussistenza della discriminazione . Non si tratta quindi n\u00e9 di prova presuntiva nella nozione stabilita dall\u2019art. 2727 c.c. ( \u201cle presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad uno ignoto\u201d) perch\u00e9 ci\u00f2 che si richiede alla parte attrice \u00e8 la verosimiglianza dei fatti che si offrono a dimostrazione della discriminazione n\u00e9 di presunzioni semplici ex art .2729 c.c. poich\u00e9 si richiede solo la precisione e la concordanza non la gravit\u00e0 delle presunzioni.<\/p>\n<p>In applicazione delle regole sulla ripartizione dell\u2019onere probatorio contenute nell\u2019art. 40 cit. poich\u00e9 le molestie sono gi\u00e0 normativamente definite quali comportamenti discriminatori in ragione del sesso la ricorrente non doveva allegare la discriminazione bens\u00ec solo\u00a0 fornire elementi di fatto idonei a fondare in termini precisi e concordanti di essere stata molestata.<\/p>\n<p>Ritiene il decidente che la ricorrente abbia ampiamente assolto agli oneri probatori su di lei gravanti con ci\u00f2 facendo scattare l\u2019inversione dell\u2019onere probatorio.<\/p>\n<p>Decisiva sotto il profilo dell\u2019allegazione di indizi rilevanti ed univocamente orientati nel senso della realizzazione in danno della ricorrente di molestie di genere \u00e8 la lettera redatta dalle lavoratrici il 15.9.2009 , allegata al ricorso introduttivo, nella quale sono presenti tutti gli elementi costitutivi della molestia come descritta dall\u2019art. 26 cit. Dal punto di vista soggettivo infatti la denuncia\u00a0 costituisce la comunicazione formale al datore di lavoro dei comportamenti indesiderati tenuti nei loro confronti dal N. Il disagio provocato nelle dipendenti dai comportamenti del N( esemplificativamente elencati nella lettera) \u00e8 reso evidente dalla frase conclusiva di seguito trascritta: \u201c rendiamo comunque noto che il problema \u00e8 dato dal comportamento generale del sig. N. La scorrettezza \u00e8 sempre presente nei confronti delle dipendenti(\u2026.) Manca completamente il rispetto per le persone e per la loro salute, siamo spesso oggetto di scherzi stupidi ( spaventarci con il lancio di scatole dal soppalco per farci venire un infarto) (\u2026.) per quanto riguarda la mancanza di rispetto tale fenomeno si verifica anche per persone che per motivi diversi frequentato la produzione (\u2026.) in diverse occasioni si \u00e8 state costrette ad assistere e\/o ascoltare comportamenti e battute poco gradevoli. (\u2026.)\u201d<\/p>\n<p>Dal punto di vista oggettivo dell\u2019illecito i comportamenti denunciati sono tutti lesivi della dignit\u00e0 delle lavoratrici ( basti pensare ai consigli sull\u2019uso degli assorbenti impartito alla lavoratrice mestruata), incuranti dei pi\u00f9 elementari diritti delle stesse, quali pause, mansioni confacenti al livello di inquadramento, rotazione sui vari macchinari ( il declassamento della Aversa, la mancata concessione della pausa mattutina e di quella pomeridiana), inosservanti del diritto di ogni lavoratrice al proprio onore e decoro e del diritto alla protezione della sfera psischica nell\u2019ambiente di lavoro ( insulti e derisioni) .<\/p>\n<p>L\u2019allegazione di fatti inequivocabilmente orientati in senso discriminatorio imponeva al datore di lavoro di dimostrare la prova negativa e tale onere non \u00e8 stato assolto nonostante l\u2019impegno profuso dalle parti convenute\u00a0 nel tentativo di smontare le accuse contenute nella lettera in gran parte\u00a0 ritrattate dalle lavoratrici escusse quali testi.<\/p>\n<p>La teste M, pur essendo a tal punto preoccupata dalle possibili conseguenze della sua testimonianza da addebitare alla ricorrente ogni responsabilit\u00e0 sull\u2019insorgere del risentimento delle dipendenti nei confronti del N confermando cos\u00ec la tesi difensiva delle convenute( \u201cda quando Ni ha deciso di sposarsi e di mettere su famiglia lei ce l\u2019ha fatto odiare e ce l\u2019ha fatto vedere in un modo diverso da quello in cui lui \u00e8\u201d), non ha potuto comunque esimersi dal confermare di essersi \u201clamentata con S per alcune espressioni di N nei miei confronti: cos\u00ec ricordo che mi ero lamentata perch\u00e9 una volta mi era caduta una cosa dalle mani e lui mi aveva detto che avevo le mani di merda ed una seconda volta mi ha chiamata testa di pinolo\u201d . La teste ha altres\u00ec confermato il contenuto della lettera prodotta come doc. 10 da parte convenuta nella quale in ogni caso si da atto di preesistenti lamentele sulle problematiche di natura personale e professionali riguardanti la figura del sig. N . La deposizione predetta quindi non costituisce prova negativa dei fatti descritti nella lettera 15.9.2009.<\/p>\n<p>Analogamente la teste M, pur tentando di ridimensionare i fatti denunciati nella lettera 15.9.2009 e di giustificare la condotta del N con le esigenze produttive, ha comunque riconosciuto che,\u00a0 in concomitanza con la scadenza della commessa per Poste Italiane, il comportamento del N era stato diverso dal solito e che a lei personalmente era stato negato il permesso di andare in bagno per due volte ed era stata adibita per quattro mesi continuativi alla stampa del lotto dei calendari. La teste ha cos\u00ec testualmente descritto il contesto nel quale la lettera \u00e8 stata redatta e sottoscritta: \u201c Quando \u00e8 stata fatta quella lettera era un momento di tensione perch\u00e9 c\u2019era tanto lavoro e E ne ha approfittato un po\u2019 per metterci contro A, e noi, da colleghe, la abbiamo appoggiata su questa cosa qua che poi alla fine non era niente vero perch\u00e9 quando \u00e8 finito il lavoro delle Poste A ci ha addirittura ringraziato per la nostra disponibilit\u00e0 ed \u00e8 tornato tutto normale. \u00c8 vero che A mi ha detto di non andare in bagno 2 volte ma mi ha spiegato il motivo, cos\u00ec anche per la stampa del lotto dei calendari, \u00e8 vero che io ho fatto 4 mesi continuativi ma \u00e8 anche vero che io sono la pi\u00f9 veloce. E\u2019 vero che nell\u2019arco di questi 4 mesi io ho chiesto a N un cambio e lui mi ha detto di no e poi mi ha spiegato il motivo. Non \u00e8 vero che A mi ha detto rincoglionita, deficiente, incapace.\u201d<\/p>\n<p>La teste ha poi confermato la tesi datoriale a mente della quale la lettera del 15 settembre sarebbe il frutto di una macchinazione della ricorrente, mossa da risentimento personale e da inconfessabili gelosie ed ha cos\u00ec descritto l\u2019agire della ricorrente : \u201c \u00c8 stato un bombardamento unico,da parte di E, tutti i momenti era l\u00ec a dire che A non le dava il cambio, che la trattava male e ce lo ripeteva in continuazione, lei \u00e8 arrivata perfino a dirci che con quella lettera sarebbe riuscita a mandarlo via e ad assumere un suo amico che ci avrebbe fatto lavorare\u00a0 di meno.L\u2019idea della lettera \u00e8 stata di E ed \u00e8 venuta fuori nel mese delle Poste. Un giorno, quando sono arrivata al lavoro E mi ha detto che lettera era di l\u00e0, nello stanzino dove ci cambiamo, io ero in ritardo e l\u2019ho firmata senza neanche leggerla.(\u2026.) Quel giorno abbiamo consegnato la lettera al titolare, lui ci ha detto di aspettare che finisse la consegna alle Poste dicendo che noi dovevamo tenerlo sotto controllo e riferire come si sarebbe comportato una volta finito il superlavoro, A si \u00e8 poi scusato con noi dopo la fine del periodo si superlavoro e ci ha anche ringraziato. Lui si \u00e8 scusato per il nervosismo perch\u00e9 ci ha detto dei no al posto dei si.\u201d<\/p>\n<p>La deposizione riportata , oltre a non costituire prova negativa dei fatti descritti nella lettera 15.9.2009 poich\u00e9 comunque contiene parziali ammissioni quantomeno sul clima di nervosismo nel periodo della commessa per le poste e sulla sospensione del godimento dei pi\u00f9 elementari diritti ( quali quello di espletare le funzioni fisiologiche)\u00a0 \u00e8 assolutamente inattendibile in quanto intenzionalmente orientata a gettare discredito sulla ricorrente e valorizzare l\u2019operato del N. Del tutto inverosimile \u00e8 poi la giustificazione addotta dalla teste per la sottoscrizione\u00a0 da lei apposta in calce alla denuncia di fatti inveritieri: \u201c\u00a0 Ribadisco che , sebbene S ci avesse sollecitato a scrivere e sebbene E ci avesse detto il contenuto di ci\u00f2 che avrebbe scritto io ho firmato anche se non era vero quello che aveva scritto, l\u2019ho fatto per farla stare tranquilla.\u201d E\u2019 quantomeno incredibile che, in un\u2019azienda di piccole dimensioni, una dipendente si esponga al rischio di gravi conseguenze disciplinari denunciando a carico del responsabile della produzione episodi non corrispondenti al vero solo per tranquillizzare una collega operaia.<\/p>\n<p>I fatti descritti dalla teste M nel corso della deposizione testimoniale, tutta orientata ad una maldestra ritrattazione degli episodi descritti nella lettera di settembre, si pongono inoltre in contrasto con le deposizioni\u00a0 rese dai testi S e S, elemento che ulteriormente dimostra la totale inattendibilit\u00e0 della teste.<\/p>\n<p>Non solo le convenute non hanno adempiuto all\u2019onere di offrire la prova negativa dei fatti allegati nel ricorso ma anzi gli esiti istruttori dimostrano la veridicit\u00e0 del clima discriminatorio e lesivo della dignit\u00e0 delle lavoratrici in generale ed in particolare della ricorrente.<\/p>\n<p>Decisiva in questo senso \u00e8 la deposizione del teste S, certamente non orientato a dichiarazioni compiacenti in favore della ricorrente in quanto agente della A ed amico del titolare P.<\/p>\n<p>Il teste S ha dichiarato che: \u201c\u00e8\u00a0 vero che la ricorrente in varie occasioni si \u00e8 lamentata con me del comportamento del N a suo dire non consono per un collega di lavoro; in particolare lei lamentava di essere maltrattata dal N e di essere esclusa dalla rotazione sulle macchine. Io la stavo ad ascoltare perch\u00e9 come ho gi\u00e0 detto avevo buoni rapporti con tutti i dipendenti ma non perch\u00e8 rientrasse nei miei compiti gestire il personale. Io ho tentato di farli avvicinare parlando separatamente con l\u2019uno e con l\u2019altro; secondo me il tutto discendeva da problemi personali tra loro .\u00a0 N mi aveva detto che la questione della rotazione no discendeva affatto da valutazioni personalistica bens\u00ec da esigenze produttive. Avevo convinto N ad offrire un caff\u00e8 alla ricorrente per rappacificarsi ma lui mi ha riferito che la ricorrente non ha voluto accettare. E\u2019 vero che nel mese di luglio le dipendenti mi hanno riferito di battute\u00a0 sgradevoli da parte di\u00a0 N, battute che magari volevano essere spiritose ma forse erano di cattivo gusto. In particolare ricordo che N aveva l\u2019abitudine di chiamare le dipendenti testa di pinolo. Le dipendenti lamentavano altres\u00ec che era un periodo che erano sotto pressione, anche N lo era e si rivolgeva a loro con tono pi\u00f9 energico. Siccome a me sembrava che si trattasse per lo piu di pettegolezzi che per\u00f2 si trascinavano ormai da troppo tempo inviati le dipendenti a scrivere una relazione dettagliata. Feci anche presente che forse il nervosismo era da addebitare al fatto che c\u2019era una grossa commessa di poste italiane da evadere. Al rientro dalle ferie le lavoratrici redissero la relazione collettiva che riconosco essere quella prodotta come doc. 5 di parte ricorrente.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda in particolare gli insulti profferiti da N nei miei confronti \u00e8 vero che anche con me \u00e8 successo che andandogli a chiedere qualcosa nel momento sbagliato lui mi dicesse \u201c frocio non mi rompere i coglioni\u201d ma lo diceva con il sorriso sulle labbra e non certo per offendere. N \u00e8 cos\u00ec non brilla certo di sensibilit\u00e0 ma chi lo conosce lo prende per quello che \u00e8 lui non vuole offendere.\u201d<\/p>\n<p>Il teste ha quindi confermato tanto le ripetute denunce da parte della ricorrente\u00a0 di comportamenti sgradevoli e marginalizzanti nei suoi confronti tenuti dal N quanto la diffusione tra tutte le dipendenti del fastidio provocato dalla condotta molesta del N.<\/p>\n<p>Ulteriori e significativi riscontri della veridicit\u00e0 degli episodi esposti nella lettera 15.9.2009 nonch\u00e9 dei fatti allegati in ricorso sono desumibili dalla deposizione della teste S, sicuramente attendibile in quanto non pi\u00f9 dipendente A. La teste infatti ha confermato sia le lamentele da parte della ricorrente sulla sua esclusione dalla rotazione sulle macchine sia le doglianze di tutte le colleghe sul modo di fare di N definito \u201c pesante sia per come gestiva la produzione sia perch\u00e9 aveva un modo di fare forse per lui cameratesco ma vissuto dalle colleghe come volgare forse lui scherzando lo riteneva cameratesco.\u201d La S ha inoltre riferito un episodio sintomatico del clima ostile nel quale la A era costretta a lavorare: la teste ha dichiarato che \u201dla ricorrente si \u00e8 assentata per malattia ed io ho chiesto al N cosa fosse successo lui mi ha risposto che la A era pazza(\u2026.) quando \u00e8 rientrata in azienda un giorno \u00e8 stata male e nessuno, ad eccezione del sig. P, le ha prestato assistenza. (\u2026.) Io ero la spalla su cui lei piangeva e spesso mi aspettava all\u2019uscita e ricordo i particolare che una volta N vedendoci insieme ci disse lesbiche\u201d.<\/p>\n<p>I due episodi riferiti dalla teste per scienza diretta, sia quello della ascrivibilit\u00e0 dell\u2019assenza dal lavoro della ricorrente per la sua pazzia sia quello del lesbismo, denotano entrambi da parte del N un atteggiamento sessista di pregiudiziale disprezzo, una assoluta mancanza di serenit\u00e0 nella valutazione di ogni azione posta in essere dalla ricorrente ed ulteriormente avvalorano la credibilit\u00e0 degli episodi descritti nella pi\u00f9 volte richiamata lettera del 15 settembre.<\/p>\n<p>Deve qui essere ribadito quanto prima esposto in ordine all\u2019irrilevanza dell\u2019elemento soggettivo ed intenzionale dell\u2019autore della molestia\u00a0 essendo sufficiente al fine del realizzarsi della fattispecie che la condotta sia indesiderata dalla vittima e sia obiettivamente idonea a lederne la dignit\u00e0. In questo senso quindi i tentativi difensivi delle convenute, orientati a giustificare il contegno del N in un\u00a0 quadro di carattere cameratesco e scherzoso\u00a0 al fine di escludere l\u2019illecito sono destinati a fallire.\u00a0 Cos\u00ec pure le precisazioni fornite dai testi sulla non intenzionalit\u00e0 delle offese recate dal N ( emblematico quanto riferito dal teste S sulla frase \u201c frocio non mi rompere i coglioni\u201d detta col sorriso sulle labbra e non certo per offendere) sono\u00a0 del tutto irrilevanti come il fatto\u00a0 che il contegno di N non fosse intenzionalmente diretto ad offendere la ricorrente bens\u00ec dal nervosismo creato dalla mole di lavoro da smaltire. Perch\u00e9 si realizzi la fattispecie descritta dall\u2019art. 26 infatti \u00e8 irrilevante l\u2019elemento soggettivo dell\u2019autore della molestia essendo di contro il discrimine tra lecito ed illecito demandato alla percezione della vittima e nella specie il malcontento della ricorrente era a tal punto noto in azienda\u00a0 da avere indotto le lavoratrici a sottoscrivere la lettera 15.9.2009 per porre fine al tormento!<\/p>\n<p>Il fatto incontestabile che l\u2019azienda fosse perfettamente informata della intollerabilit\u00e0 -quantomeno da parte della ricorrente- dei comportamenti posti in essere dal N\u00a0 comportava per l\u2019azienda stessa l\u2019obbligo di intervenire immediatamente per fare cessare la condotta molesta alla luce anche dell\u2019obbligo specifico previsto dalla contrattazione collettiva di settore. Il rispetto della persona che l\u2019azienda si era impegnata a tutelare imponeva un reazione severa e tempestiva essendo evidente che la molestia posta in essere da un dipendente in posizione gerarchica sovraordinata, se resta impunito all\u2019interno del contesto lavorativo, genera la tendenza tra i lavoratori a considerare la condotta socialmente accettabile con vanificazione dell\u2019azione di promozione della cultura del rispetto contrattualmente\u00a0 attribuita all\u2019azienda.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 non \u00e8 avvenuto in quanto il P, dopo essere stato informato dalle dipendenti di quanto accadeva in azienda, lungi dall\u2019adottare un qualunque provvedimento che potesse far cessare l\u2019illecito, ha scelto di prendere tempo sottoponendo il N ad un periodo di osservazione conclusosi poi con una aperta e supina condivisione\u00a0 dell\u2019operato del proprio responsabile di produzione.<\/p>\n<p>Ulteriori e significativi elementi a sostegno della discriminazione subita dalla ricorrente emergono dal comportamento datoriale in occasione del licenziamento. Il fatto addebitato alla ricorrente \u00e8 infatti rappresentato dall\u2019aver \u201cscattato delle foto all\u2019interno dell\u2019azienda alle attrezzature e al personale\u201d. Nella lettera di giustificazioni la ricorrente ha fatto presente di aver scattato le foto avendo notato appeso alla parete un calendario raffigurante donne nude, dopo aver richiesto inutilmente la rimozione del calendario ed ottenendo la rimozione solo alle ore 16.<\/p>\n<p>Il licenziamento \u00e8 stato poi intimato a causa della gravit\u00e0 del gesto e della non veridicit\u00e0 delle giustificazioni.<\/p>\n<p>L\u2019istruttoria esperita ha sul punto inequivocabilmente confermato la tesi difensiva della ricorrente.<\/p>\n<p>Le dichiarazioni rese nel corso dell\u2019interrogatorio libero dal legale rappresentante della A hanno sul punto valore confessorio. Il sig. G P ha infatti dichiarato: \u201c Il calendario oggetto della contestazione disciplinare era da tempo collocato su uno scaffale, quel giorno N lo ha appeso dietro il macchinario vicino al magazzino. N ha appeso il calendario all\u2019inizio del turno, la ricorrente a met\u00e0 mattinata ha iniziato a lamentarsi chiedendo la rimozione del calendario \u00e8 venuta anche da me a chiedermi di toglierlo ed io ho detto vabb\u00e8 vado e lo tolgo e lei mi ha detto \u201cno deve farlo N\u201d. Io avevo chiesto a N di togliere il calendario era gi\u00e0 verso mezzogiorno e mezza. Lui mi ha detto che l\u2019avrebbe tolto quando avrebbe finito di lavorare. Lui stava tagliando delle bobine. La taglierina richiede la presenza continua del lavoratore\u201d .<\/p>\n<p>Le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della convenuta dimostrano il completo disinteresse per l\u2019adempimento dell\u2019obbligo di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali previsto dall\u2019art. 14 ccnl di settore e denotano una preconcetta ed aprioristica condivisione dei metodi adottati dal N. Il calendario in oggetto, prodotto in foto dalla ricorrente come doc. 12, \u00e8 indubbiamente pornografico, privo di ogni valore artistico e raffigura il corpo della donna in modo cos\u00ec squallido ed arrogante da offendere la dignit\u00e0 ed il decoro di ogni essere appartenente al genere femminile. N\u00e9 pu\u00f2 fondatamente sostenersi che l\u2019affissione del calendario fosse giustificata da esigenze organizzative aziendali poich\u00e9 il calendario \u00e8 relativo all\u2019anno 2010 e pacificamente l\u2019 affissione \u00e8 avvenuta nel mese di dicembre 2009. La dignit\u00e0 della ricorrente \u00e8 stata lesa in modo reiterato e continuativo da un lato dall\u2019affissione del calendario, dall\u2019altro dall\u2019indifferenza con cui le sue lamentele sono state accolte dal datore di lavoro ed infine dall\u2019assurda decisione di risolvere il rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>Il provvedimento espulsivo rappresenta quindi l\u2019atto conclusivo del percorso discriminatorio intrapreso dal N come parte attiva e dall\u2019azienda come parte colpevolmente inerte e pertanto il licenziamento deve essere dichiarato nullo in quanto sorretto da un motivo illecito determinante con conseguente applicazione del regime della tutela reale a prescindere dal requisito dimensionale della societ\u00e0 datrice di lavoro in base a quanto previsto dall\u2019art. 3 legge 108\/90.<\/p>\n<p>La ricorrente rivendica altres\u00ec la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa delle molestie.<\/p>\n<p>Dal punto di vista dell\u2019inadempimento datoriale l\u2019inerzia rispetto alla molestia di genere posta in essere sul luogo di lavoro concretizza la violazione dell\u2019obbligo di sicurezza e protezione dei lavoratori sancito dall\u2019art. 2087 c.c. norma che tutela anche la personalit\u00e0 morale del lavoratore . La convenuta A -cui era noto il compimento di molestie di genere nell\u2019ambito dell\u2019impresa- era tenuta ad intervenire adottando le misure, anche di natura disciplinare nei confronti dell\u2019autore delle molestie, necessarie a garantire la dipendente vittima della molestia; la violazione del predetto obbligo comporta l\u2019insorgere dell\u2019obbligazione risarcitoria.<\/p>\n<p>L\u2019obbligo di risarcire i danni subiti dalla ricorrente grava cumulativamente anche sull\u2019autore del fatto lesivo sig. N tenuto al risarcimento ai sensi dell\u2019art. 2043 c.c.<\/p>\n<p>I danni causati alla ricorrente dalla prolungata soggezione alle molestie sono documentalmente provati\u00a0 e non sono stati contestati nella loro obiettiva esistenza. In particolare il certificato della ASL TO 3 del 5.5.2010 ( doc. 20 di parte ricorrente)\u00a0 dimostra che la ricorrente \u00e8 seguita dal centro di salute mentale a far data dal 27.1.2010, ha manifestato un disturbo dell\u2019adattamento con ansia e depressione misti, \u00e8 stata sottoposta a terapia psicofarmcologica. La relazione peritale redatta dal dott. G d L conclude per la sussistenza della malattia psischica nei termini di disturbo dell\u2019adattamento con ansia e umore depresso misti da attribuire interamente alle vicissitudini lavorative della Aversa ed ha quantificato il danno biologico intorno al 7%.<\/p>\n<p>Tale percentuale non \u00e8 stata in alcun modo contestata dalle parti convenute che si sono limitate a negare la condotta senza prendere posizione sulla quantificazione dei danni.<\/p>\n<p>Secondo l\u2019insegnamento della suprema corte in materia di risarcimento danni, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola, secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell&#8217;insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purch\u00e8 sia provata nel giudizio l&#8217;autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all&#8217;integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell&#8217;ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravit\u00e0 della lesione e, dunque, delle particolarit\u00e0 del caso concreto e della reale entit\u00e0 del danno. ( cos\u00ec Cass. 9238\/2011)<\/p>\n<p>Applicando i predetti criteri al caso di specie si deve quindi personalizzare il danno che discenderebbe dall\u2019applicazione delle tabelle redatte dal tribunale di Milano ( quantificabile in base alla percentuale del 7% e tenuto conto dell\u2019et\u00e0 della ricorrente in \u20ac. 11.852,18) . Da un lato occorre considerare che la condotta lesiva non ha compromesso solo la salute psichica della ricorrente ma ha inciso negativamente sulle sue abitudini di vita, privandola dell\u2019autostima e\u00a0\u00a0 rendendola insicura e chiusa in s\u00e9 stessa ( cfr. deposizione testimoniale di R A, padre della ricorrente) . D\u2019atro lato \u00e8 necessario considerare il progressivo miglioramento delle condizioni di salute della ricorrente attestato dai certificati del 5.5.2010 e 12.10.2010 e la presumibile ed auspicata possibilit\u00e0 di ripristinare il benessere psicofisico precedente tenuto conto anche della sua giovane et\u00e0.<\/p>\n<p>In definitiva le convenute in solido tra loro vanno condannate a pagare a titolo di risarcimento dei danni complessivamente subiti la somma di euro 15.000.<\/p>\n<p>Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><b style=\"line-height: 1.5;\">P.Q. <\/b><strong><span style=\"line-height: 1.5;\">M.<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Visto l\u2019 art. 429 c.p.c.<\/p>\n<p>In accoglimento del ricorso,<\/p>\n<p>dichiara la nullit\u00e0 del licenziamento intimato il 23.12.2009 in quanto discriminatorio e per l\u2019effetto condanna la srl A a reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro ed a corrisponderle a titolo di risarcimento del danno un\u2019indennit\u00e0 commisurata alle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento sino alla reintegra ed a versare i contributi previdenziali ed assistenziali;<\/p>\n<p>condanna i convenuti, in solido tra loro,\u00a0 al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla ricorrente liquidato in complessivi euro 15.000,00;<\/p>\n<p>condanna i convenuti in solido a rimborsare le spese di lite liquidate in euro 3.500,00 oltre Iva e cpa con distrazione in favore del difensore<\/p>\n<p>visto l\u2019art. 53 L. 133\/08<\/p>\n<p>fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.<\/p>\n<p>Torino 4 novembre 2011<\/p>\n<p>Il Giudice<\/p>\n<p>Drssa Clotilde FIERRO.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":309,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[38,5],"tags":[11,9,30],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>molestie, licenziamento ritorsivo, Tribunale di Torino, sentenza del 4 novembre 2011<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Molestie sono definite come quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l\u2019effetto di violare la dignit\u00e0 di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/11\/02\/tribunale-di-torino-sentenza-del-4-novembre-2011\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"molestie, licenziamento ritorsivo, Tribunale di Torino, sentenza del 4 novembre 2011\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Molestie sono definite come quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l\u2019effetto di violare la dignit\u00e0 di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/11\/02\/tribunale-di-torino-sentenza-del-4-novembre-2011\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/osservatoriodiscriminaz\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2015-11-02T17:53:24+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2020-06-18T16:30:23+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/images-6.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"285\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"177\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@ossdiscriminaz\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Tempo di lettura stimato\">\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"23 minuti\">\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Osservatorio Sulle Discriminazioni\",\"description\":\"Monitoraggio della giurisprudenza italiana in tema di diritto antidiscriminatorio\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?s={search_term_string}\",\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/11\/02\/tribunale-di-torino-sentenza-del-4-novembre-2011\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/images-6.jpg\",\"contentUrl\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/images-6.jpg\",\"width\":285,\"height\":177},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/11\/02\/tribunale-di-torino-sentenza-del-4-novembre-2011\/#webpage\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/11\/02\/tribunale-di-torino-sentenza-del-4-novembre-2011\/\",\"name\":\"molestie, licenziamento ritorsivo, Tribunale di Torino, sentenza del 4 novembre 2011\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/11\/02\/tribunale-di-torino-sentenza-del-4-novembre-2011\/#primaryimage\"},\"datePublished\":\"2015-11-02T17:53:24+00:00\",\"dateModified\":\"2020-06-18T16:30:23+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\"},\"description\":\"Molestie sono definite come quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l\\u2019effetto di violare la dignit\\u00e0 di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/11\/02\/tribunale-di-torino-sentenza-del-4-novembre-2011\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/11\/02\/tribunale-di-torino-sentenza-del-4-novembre-2011\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/11\/02\/tribunale-di-torino-sentenza-del-4-novembre-2011\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/\",\"name\":\"Home\"}},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"item\":{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/11\/02\/tribunale-di-torino-sentenza-del-4-novembre-2011\/\",\"url\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/11\/02\/tribunale-di-torino-sentenza-del-4-novembre-2011\/\",\"name\":\"Molestie, licenziamento ritorsivo, Tribunale di Torino, sentenza del 4 novembre 2011\"}}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#\/schema\/person\/6ab94f9e22fe6d45aa358019825cfff0\",\"name\":\"Jennifer Michelotti\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/#personlogo\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"url\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"http:\/\/0.gravatar.com\/avatar\/c6485836d0e47edbb733e5a03fce9730?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Jennifer Michelotti\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/303"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=303"}],"version-history":[{"count":5,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/303\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1334,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/303\/revisions\/1334"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/309"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=303"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=303"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=303"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}