{"id":306,"date":"2015-11-02T11:36:10","date_gmt":"2015-11-02T10:36:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=306"},"modified":"2016-01-21T11:43:21","modified_gmt":"2016-01-21T10:43:21","slug":"tribunale-di-brescia-ordinanza-del-5-ottobre-2015","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/11\/02\/tribunale-di-brescia-ordinanza-del-5-ottobre-2015\/","title":{"rendered":"Discriminazione razziale, mancata concessione dell\u2019assegno di maternit\u00e0 ai cittadini extracomunitari, Tribunale di Brescia, ordinanza del 5 ottobre 2015"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA<\/strong><\/p>\n<p>Il Giudice del Lavoro dott. Mariarosa Pipponzi,<\/p>\n<p>a scioglimento della riserva assunta all\u2019udienza del 27 maggio 2015<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ORDINANZA<\/strong><\/p>\n<p>esaminati gli atti ed i documenti di causa ;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>RILEVATO<\/strong><\/p>\n<p>-che S. S. ha chiesto -previo accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dall\u2019INPS consistente nell\u2019averle negato l\u2019assegno di maternit\u00e0 di cui all\u2019all\u2019art. 75 D.lgs n. 151\\2000 a causa della mancata titolarit\u00e0 del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo &#8211; la condanna al pagamento della somma di euro 1691,05 oltre interessi legali ;<\/p>\n<p>&#8211; che la ricorrente ha inoltre chiesto l\u2019emissione di provvedimenti atti a rimuovere tale comportamento discriminatorio ed evitare la sua reiterazione;<\/p>\n<p>&#8211; che l\u2019INPS si \u00e8 costituito in giudizio sostenendo l\u2019 inammissibilit\u00e0 dell\u2019esercizio dell\u2019azione ex art. 28 d.lgs n.150\\ 11 e 44 TU non vertendosi in una fattispecie di discriminazione n\u00e9 diretta n\u00e9 indiretta ed invocando l\u2019applicazione dell\u2019art. 3 del D.lgs, n. 215\\03. Ad avviso della parte convenuta, infatti, la decisione assunta in via amministrativa era la mera conseguenza dell\u2019applicazione della normativa vigente che collegava il riconoscimento dell\u2019assegno di maternit\u00e0 sia alla sussistenza dei requisiti contributivi, sia al possesso dei documenti di lungo soggiornante;<\/p>\n<p>che sempre ad avviso dell\u2019INPS: a) la domanda di accertamento del diritto della ricorrente a percepire l\u2019assegno di maternit\u00e0 era ammissibile ma infondata; b) non sussisteva la giurisdizione del giudice adito in merito alla domanda proposta sub lettera d);<\/p>\n<p>&#8211; che solo con la memoria difensiva l\u2019INPS ha contestato la sussistenza del requisito contributivo avendo, invece, il provvedimento oggetto del ricorso motivato il rigetto solo sul seguente presupposto \u201c non risulta in possesso della carta di soggiorno\u201d;<\/p>\n<p>&#8211; che, pertanto, questo Giudice ha autorizzato il difensore della ricorrente alla all\u2019integrazione della documentazione resa necessaria dalle nuove contestazioni mosse dall\u2019INPS in relazione all\u2019unica domanda dall\u2019istituto ritenuta ammissibile, ma non ha autorizzato la modifica delle conclusioni ;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>OSSERVA<\/strong><\/p>\n<p>che sussiste il presupposto per l\u2019utilizzo dell\u2019azione prevista dagli articoli 28 D.lgs n.150\\11 e 44 TU immigrazione costituito dalla dedotta sussistenza di un comportamento \u201cdiscriminatorio per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi\u201d. L\u2019asserita discriminazione, infatti, consegue alla richiesta inoltrata dall\u2019INPS di pagamento dell\u2019assegno di maternit\u00e0 negato sul mero presupposto della mancanza della Carta di Soggiorno requisito non richiesto ai cittadini italiani;<\/p>\n<p>-che sussiste la giurisdizione del giudice adito in quanto la ricorrente rivendica il diritto soggettivo ed assoluto a non essere discriminata come, del resto, la stessa Corte di Cassazione Sez. Unite nella sentenza n.3670\\11 ha correttamente sottolineato;<\/p>\n<p>-che il provvedimento di diniego presentato dall\u2019INPS e prodotto in giudizio ( ved. fascicolo ricorrente) motiva il provvedimento di rigetto solo sul presupposto \u201c non risulta in possesso della carta di soggiorno\u201d;<\/p>\n<p>che la richiesta di pagamento dell\u2019assegno di maternit\u00e0 \u00e8 stata svolta dalla difesa della ricorrente ( ved. pagina 9 del ricorso) quale sanzione diretta a rimuovere gli effetti della lesione operata;<\/p>\n<p>&#8211; che, infatti, non \u00e8 stato proposto un ricorso ex art. 442 cpc al fine di ottenere l\u2019accertamento del diritto della ricorrente alla prestazione negata dall\u2019istituto previdenziale;<\/p>\n<p>&#8211; che, pertanto, per decidere la presente vertenza non vi \u00e8 alcun motivo di indagare, come vorrebbe l\u2019INPS, se la ricorrente fosse stata o meno in possesso dei requisiti contributivi necessari per ottenere la provvidenza poich\u00e9, come gi\u00e0 sopra sottolineato, il diniego \u00e8 stato motivato con la carenza della titolarit\u00e0 della Carta di Soggiorno ed \u00e8 tale comportamento che \u00e8 stato stigmatizzato quale discriminatorio;<\/p>\n<p>&#8211; che ad avviso di questo Giudice non si pu\u00f2 negare che la norma in esame ponendo come requisito per la fruizione dell\u2019assegno di maternit\u00e0 dello Stato il possesso della nazionalit\u00e0 italiana o l\u2019essere titolare di permesso CE per lungo-soggiornanti abbia una portata discriminatoria in quanto attribuisce un trattamento differenziato basato, seppur indirettamente, sulla nazionalit\u00e0 e si pone in contrasto con i principi fondamentali e le norma imperative del diritto dell\u2019Unione ed in particolare con il precetto di cui al\u2019art.14 CEDU replicato nell\u2019articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell\u2019Unione Europea ;<\/p>\n<p>che, del resto, il citato contrasto \u00e8 stato nuovamente sottolineato dalla Corte Costituzionale da ultimo nella sentenza n.22 del 2015 che ha ribadito quanto gi\u00e0 affermato nella nota sentenza n.40\\2013, seppure con riferimento all\u2019art.80 comma 19 della legge n.388\\200 il quale \u201c enunciando che le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi alle condizioni previste dalla legislazione medesima agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno ( poi permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) \u201c contiene la medesima limitazione poi riprodotta nell\u2019art. 75 della legge n. 151\\2001 in esame ( emessa prima dell\u2019intervento demolitore della Corte Costituzionale attuato a partire dalla pronuncia n.306\\08) .<\/p>\n<p>La Corte Costituzionale, com\u2019\u00e8 noto, ha osservato che \u201c La norma oggetto di impugnativa si rivela, pertanto, fortemente restrittiva &#8211; e per molti aspetti intrinsecamente derogatoria &#8211; rispetto alla generale previsione dettata in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in favore dei cittadini extracomunitari dall\u2019art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale, invece, prevede che \u00abGli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonch\u00e9 i minori iscritti nella loro carta o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti\u00bb. Il legislatore della legge finanziaria del 2001, proprio in tema di prestazioni che, in base alla legge, sono configurate come \u00abdiritti soggettivi\u00bb e proprio nei confronti di soggetti \u2026\u2026particolarmente bisognevoli di specifiche misure di assistenza( come indubbiamente \u00e8 la madre priva di reddito e di indennit\u00e0 di disoccupazione) , ha cos\u00ec finito per introdurre nei confronti degli stranieri, pur legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, una variegata gamma di presupposti limitativi, contrassegnati dai diversi requisiti cui altra normativa (per di pi\u00f9 iscritta in un panorama di adattamento alle previsioni della richiamata direttiva 2003\/109\/CE, dettate da esigenze del tutto estranee al tema qui in discorso) ha subordinato il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. Il che ha generato una indubbia disparit\u00e0 di trattamento fra stranieri e cittadini, particolarmente grave non solo per il diretto coinvolgimento di diritti fondamentali della persona, ma anche perch\u00e9 destinata a riverberarsi automaticamente nei confronti degli stessi nuclei familiari in cui i potenziali beneficiari delle provvidenze &#8211; non di rado anche minori &#8211; si trovano inseriti\u201d.<\/p>\n<p>La pi\u00f9 generale previsione del possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo &#8211; individuato, come si \u00e8 detto, dalla norma impugnata quale pre-requisito per il conseguimento delle provvidenze sociali in favore deglistranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato &#8211; \u00e8 stata invece scrutinata, sul versante della titolarit\u00e0 del permesso di soggiorno da almeno cinque anni, nelle sentenze n. 187 del 2010 (riguardante l\u2019assegno mensile di invalidit\u00e0, di cui all\u2019art. 13 della legge n. 118 del 1971) e n. 329 del 2011 (concernente la indennit\u00e0 di frequenza di cui all\u2019art. 1 della legge 11.10.1990, n. 289, recante \u00abModifiche alla disciplina delle indennit\u00e0 di accompagnamento di cui alla legge 21.11.1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un\u2019indennit\u00e0 di frequenza per i minori invalidi\u00bb). In entrambe le occasioni, nel dichiarare l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della normativa denunciata, la Corte, in particolare, rilev\u00f2 che &#8211; ove si tratti, come nei casi allora delibati,\u201d di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonch\u00e9 alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito \u2013 qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalit\u00e0 dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all\u2019art. 14 della CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma \u00e8 stata offerta dalla giurisprudenza della Corte Europea.\u201d<\/p>\n<p>-che da ultimo tale concetto \u00e8 stato ribadito anche sentenza n. 22 del 2015 che ha chiaramente sottolineato che il requisito del carattere temporale nel caso di stranieri extracomunitari \u00e8 incompatibile con l\u2019indifferibilit\u00e0 e la pregnanza dei relativi bisogni ed \u00abineluttabilmente finirebbe per innestare nel tessuto normativo condizioni incoerenti e incompatibili con la natura stessa delle provvidenze, generando effetti irragionevolmente pregiudizievoli rispetto al valore fondamentale di ciascuna persona\u00bb.<\/p>\n<p>-che indubbiamente l\u2019assegno di maternit\u00e0 rientra nell\u2019ambito delle prestazioni di sicurezza sociale e la sua regolamentazione pertanto non pu\u00f2 violare la Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione e, di conseguenza, il principio di nondiscriminazione di cui al gi\u00e0 citato articolo 21 della Carta ( interpretato ai sensi dell\u2019art. 52 della Carta stessa alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo)<\/p>\n<p>-che, peraltro, ad avviso di questo Giudice non vi \u00e8 necessit\u00e0 di rimettere la questione al vaglio della Corte Costituzionale in quanto ormai le disposizioni della Comunit\u00e0 Europea pi\u00f9 sopra enunciate hanno un\u2019 efficacia verticale diretta sin dalla entrata in vigore del Trattato di Lisbona ( ved. modifiche apportate all\u2019articolo 6 del Trattato sulla Unione Europea), essendo pacifico che la materia della sicurezza sociale ( nell\u2019ampia nozione conseguente alla lettura operata dalla Corte di Giustizia) , rientra fra le materie regolate dal diritto dell\u2019Unione;<\/p>\n<p>-che conseguentemente la norma nazionale ( articolo 75 d.lgs n. 151\\01) confliggendo con il divieto di discriminazione va disapplicata e che merita riconoscimento la richiesta della ricorrente di ottenere il pagamento della somma di euro 1.691,05 oltre interessi legali con decorrenza dalla data di deposito del ricorso al saldo effettivo;<\/p>\n<p>&#8211; che il comportamento della pubblica amministrazione \u00e8 oggettivamente discriminatorio ex art 44 TU immigrazione ovi si prospetti, come nella specie, la necessit\u00e0 di disapplicare la legge per contrasto con il diritto comunitario;<\/p>\n<p>&#8211; che, tuttavia non pu\u00f2 essere accolta la richiesta di pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale dell\u2019INPS, trattandosi di condotta amministrativa il cui carattere discriminatorio \u00e8 stato posto in essere in osservanza a disposizioni di legge vigente ;<\/p>\n<p>-che alla ricorrente va riconosciuto anche il diritto alla rifusione delle spese di lite in quanto l\u2019INPS non si \u00e8 limitata ad opporre la mera applicazione di disposizioni legislative , ma ha formulato eccezioni del tutto pretestuose ( quali la inammissibilit\u00e0 della presente azione e la carenza di giurisdizione del giudice adito) ed ha eccepito la carenza di requisiti contributivi, neppure palesata nel provvedimento di reiezione in via amministrativa;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>PQM<\/strong><\/p>\n<p>Dichiara il carattere discriminatorio del diniego opposto dall\u2019INPS alla domanda di assegno di maternit\u00e0 ex art. 75 d.lgs n.151\\2001 e per l\u2019effetto condanna l\u2019INPS a versare alla ricorrente la somma di euro 1.691,05 oltre interessi legali con decorrenza dalla data del deposito del ricorso al saldo effettivo;<\/p>\n<p>-condanna l\u2019INPS a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessive euro 2000,00 oltre Iva Cpa e spese generali al 15% con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario<\/p>\n<p>Si comunichi.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Brescia il 5 ottobre 2015<\/p>\n<p>IL GIUDICE DEL LAVORO<\/p>\n<p>Dott. Mariarosa Pipponzi<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA Il Giudice del Lavoro dott. 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