{"id":314,"date":"2015-11-03T20:01:54","date_gmt":"2015-11-03T19:01:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=314"},"modified":"2016-01-20T17:12:54","modified_gmt":"2016-01-20T16:12:54","slug":"corte-dappello-di-torino-sentenza-del-3-dicembre-2013","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/11\/03\/corte-dappello-di-torino-sentenza-del-3-dicembre-2013\/","title":{"rendered":"Discriminazione razziale, mancata concessione dell\u2019assegno nucleo familiare ai cittadini extracomunitari, Corte d&#8217;Appello di Torino, sentenza del 3 dicembre 2013"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">LA CORTE D\u2019APPELLO DI TORINO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SEZIONE LAVORO<\/p>\n<p>Composta da:<\/p>\n<p>Dott. Giancarlo GIROLAMI\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 PRESIDENTE<\/p>\n<p>Dott.ssa Gloria PIETRINI\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CONSIGLIERE<\/p>\n<p>Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CONSIGLIERE\u00a0 Rel.<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>S E N T E N Z A<\/strong><\/p>\n<p>nella causa di lavoro iscritta al n.ro\u00a0\u00a0 560\/2013\u00a0\u00a0 R.G.L.<\/p>\n<p>promossa da:<\/p>\n<p>I.N.P.S. \u2013 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, c.f. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Antonio Mastrapasqua, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tommaso Parisi e Franca Borla, per procura generale alle liti a rogito dott. Paolo Castellini, notaio in Roma, del 23.12.2011,\u00a0 ed elettivamente domiciliato in Torino, via XX Settembre n. 34<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLANTE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CONTRO<\/p>\n<p>F. N., L. M, T. M, , E-G B K.K., , e M M, , rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Guariso, Chiara calderoni e Livio Neri, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, viale Regina Margherita n. 30, come da deleghe a margine del ricorso introduttivo del giudizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLATI<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">E\u00a0\u00a0 CONTRO<\/p>\n<p>COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA, c.f. 00211750062, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato dall\u2019avv. Francesco Gatti per delega in calce al ricorso di primo grado e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Alessandria, via Trotti n. 58.<\/p>\n<p>Oggetto: Ricorso ex art. 702 quater c.p.c.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CONCLUSIONI<\/strong><\/p>\n<p>Per l\u2019appellante: come da ricorso depositato in data 10.05.2013<\/p>\n<p>Per gli appellati F.N+4: come da memoria depositata in data 28.06.2013<\/p>\n<p>Per l\u2019appellato Comune di Serravalle Scrivia: come da memoria depositata in data 29.06.2013<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/strong><\/p>\n<p>Con separati ricorsi al Tribunale di Alessandria N F e quattro litisconsorti evocavano in giudizio il Comune di Serravalle Scrivia e l\u2019INPS con l\u2019azione contro la discriminazione prevista dall\u2019art. 44 D.Lgs. n. 286\/1998, esponendo di essere tutti titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lunga durata, di avere ognuno tre figli minorifacenti parte del loro nucleo familiare e di avere chiesto la concessione dell\u2019Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) previsto dall\u2019art. 65 L. n. 448\/1998, senza ottenere la prestazione; deducevano che il diniego dei convenuti costituiva comportamento discriminatorio perch\u00e9 adottato, in violazione del principio di parit\u00e0 di trattamento, in ragione del loro status di stranieri; chiedevano pertanto che, accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall\u2019INPS e\/o dal Comune consistente nell\u2019avere loro negato l\u2019assegno predetto, fosse ordinato ad entrambi i convenuti di cessare la condotta discriminatoria, con conseguente condanna dei medesimi al pagamento dell\u2019ANF per gli anni 2010, 2011 e 2012, oltre interessi.<\/p>\n<p>Costituendosi in ciascun giudizio, l\u2019INPS eccepiva l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso per difetto dei presupposti dell\u2019azione nonch\u00e9 il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito, contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto. Anche il Comune di Serravalle Scrivia, costituitosi, chiedeva il rigetto delle domande.<\/p>\n<p>Riuniti i giudizi, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa in data 11.4.2013 il Tribunale adito accoglieva il ricorso limitatamente agli anni 2010 e 2011 per i ricorrenti N., L. e T., agli anni 2010 e 2012 per il ricorrente M. e all\u2019anno 2012 per il ricorrente E.-G. B.<\/p>\n<p>Avverso detta ordinanza proponeva appello l\u2019INPS, con ricorso depositato il 10.5.2013, chiedendone la riforma Gli stranieri appellati, costituitisi, resistevano al gravame e proponevano, a loro volta, appello incidentale per gli anni anteriori alla presentazione della domanda di ANF; il Comune di Serravalle Scrivia chiedeva l\u2019accoglimento dell\u2019appello dell\u2019INPS.<\/p>\n<p>All\u2019udienza del 3.12.2013 la causa veniva discussa oralmente e decisa come da dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019eccezione di difetto di legittimazione passiva, riproposta dall\u2019INPS nell\u2019appello principale, \u00e8 infondata.<\/p>\n<p>\u00c8 vero che l\u2019Istituto, relativamente al riconoscimento dell\u2019ANF previsto dall\u2019art. 65 L. n. 448\/1998, non ha alcuna facolt\u00e0 o potere concessorio,\u00a0 essendo riservati all\u2019esclusiva competenza e determinazione dei Comuni la concessione ovvero il diniego del beneficio assistenziale in questione ed essendo l\u2019INPS solo il soggetto deputato al pagamento dell\u2019assegno; tuttavia, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della S.C., la legitimatio ad causam, dal lato attivo e passivo, \u201cconsiste nella titolarit\u00e0 del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell&#8217;attore, prescindendo dall&#8217;effettiva titolarit\u00e0 del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l&#8217;esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarit\u00e0 della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non \u00e8 consentito alcun esame d&#8217;ufficio, poich\u00e9 la contestazione della titolarit\u00e0 del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell&#8217;onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all&#8217;azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l&#8217;attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneit\u00e0 al rapporto sostanziale controverso\u201d (Cass. n. 14468\/2008, nonch\u00e9, fra le altre, Cass. nn. 12832\/2009, 355\/2008 e 6132\/2008).<\/p>\n<p>Analogamente infondata \u00e8 l\u2019eccezione sollevata dall\u2019INPS circa l\u2019improcedibilit\u00e0 della domanda giudiziale perch\u00e9 non preceduta, ai sensi dell\u2019art. 46 L. n. 88\/1989, dal ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.<\/p>\n<p>Come si evince dalla normativa che disciplina l\u2019ANF e come del resto affermato dallo stesso Istituto, l\u2019assegno in parola non \u00e8 concesso dall\u2019INPS, che assolve unicamente la funzione di ente erogatore del beneficio, ma dai Comuni a seguito di domanda da presentarsi ai Comuni stessi (v. artt. 65, co. 2, L. n. 448 cit., nonch\u00e9 artt. 14-16, 18 e 20 del D.M. 21.12.2000 n. 452 recante le modalit\u00e0 di attuazione dell\u2019art. 65): non vertendosi in materia di prestazioni previdenziali concesse dall\u2019INPS, non trova certo applicazione la disposizione invocata dall\u2019Istituto in tema di ricorso amministrativo.<\/p>\n<p>Del resto, risulta documentalmente che gli originari ricorrenti non hanno presentato domanda di concessione dell\u2019ANF all\u2019INPS, ma hanno presentato la domanda \u2013 proprio come prescritto dalle norme sopra indicate \u2013 solo ed unicamente al Comune di residenza (v. doc. 13 appellati).<\/p>\n<p>Quanto al merito, il diritto degli appellati a percepire l\u2019assegno per il nucleo familiare previsto dall\u2019art. 65 L. n. 448\/1998 (assegno che, alla luce delle modifiche introdotte dall\u2019art. 80, co. 5, L. n. 388\/2000, spetta ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti reddituali nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del medesimo o del coniuge o ricevuti in affidamento preadottivo)\u00a0 non pu\u00f2 essere negato per il fatto che gli stessi non rivestono lo status di cittadini italiani o comunitari, ma di stranieri extracomunitari soggiornanti di lungo periodo.<\/p>\n<p>Tale disposizione \u00e8, infatti, oggettivamente in contrasto con l\u2019art. 11 della Direttiva 2003\/109\/CE del 25.11.2003 (\u201crelativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo\u201d), che stabilisce che \u201cil soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda (\u2026) le prestazioni sociali, l\u2019assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale\u201d (primo comma); la Direttiva riconosce agli Stati membri la facolt\u00e0 di \u201climitare la parit\u00e0 di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali\u201d (quarto comma), ma avverte che \u201cla possibilit\u00e0 di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l\u2019assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l\u2019assistenza parentale e l\u2019assistenza a lungo termine\u201d (13\u00b0 \u201cconsiderando\u201d).<\/p>\n<p>La Direttiva 2003\/109\/CE \u00e8 stata recepita (tardivamente) nell\u2019ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 3\/2007, che ha modificato il D.Lgs. 286\/1998 (T.U. sull\u2019immigrazione): con il nuovo testo dell\u2019art. 9, comma 12, lett. c), di detto D.Lgs., lo straniero extracomunitario titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo \u00e8 stato ammesso a godere, tra l\u2019altro, \u201cdelle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale &#8230; salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l\u2019effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale\u201d.<\/p>\n<p>Il principio del 13\u00b0 \u201cconsiderando\u201d della Direttiva, peraltro, induce a ritenere che l\u2019assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli \u2013 essendo fondato sulla limitatezza delle risorse economiche del richiedente (v. il limite di reddito previsto dall\u2019art. 65 L. 448\/1998) \u2013 rientri tra le prestazioni essenziali secondo i principi dell\u2019Unione, poich\u00e9 \u00e8 diretto ad assicurare \u201calmeno un sostegno di reddito minimo\u201d e \u201cl\u2019assistenza parentale\u201d, nonch\u00e9\u00a0 a riconoscere diritti strumentali a rapporti che hanno tutela diretta nel nostro ordinamento a livello Costituzionale (artt. 29, 1\u00b0 comma, e 31, 1\u00b0 comma, Cost.).<\/p>\n<p>La Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea (sent. 24.4.2012, causa C-571\/10, Kamberaj) ha affermato, in proposito, che \u201cdal momento che l\u2019integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri ed il diritto di tali cittadini al beneficio della parit\u00e0 di trattamento nei settori elencati all\u2019art. 11, paragrafo 1, della Direttiva 2003\/109 costituiscono la regola generale, la deroga prevista al paragrafo 4 di tale articolo deve essere interpretata restrittivamente\u201d (punto 86); tale deroga pu\u00f2 essere invocata \u201cunicamente qualora gli organi competenti dello Stato membro interessato per l\u2019attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l\u2019intenzione di avvalersi della deroga suddetta\u201d (punto 87); \u201cconformemente all\u2019articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali, l\u2019Unione riconosce e rispetta il diritto all\u2019assistenza sociale e all\u2019assistenza abitativa volte a garantire un\u2019esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti\u201d, sicch\u00e9, qualora un sussidio risponda alla finalit\u00e0 enunciata nell\u2019art. 34 della Carta di Nizza, \u201cnon pu\u00f2 essere considerato, nell\u2019ambito del diritto dell\u2019Unione, come non compreso tra le prestazioni essenziali ai sensi dell\u2019art. 11, paragrafo 4, della Direttiva 2003\/109\u201d (punto 92).<\/p>\n<p>Quand\u2019anche, invece, non si volesse considerare l\u2019assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli come compreso tra le prestazioni essenziali secondo i principi dell\u2019Unione, basterebbe osservare che la deroga al principio della parit\u00e0 di trattamento \u2013 astrattamente possibile, in virt\u00f9 della facolt\u00e0 concessa dall\u2019art. 11, comma 4, della Direttiva 2003\/109\/CE con riferimento alle prestazioni non essenziali \u2013 non \u00e8 stata disposta dal legislatore italiano n\u00e9 con il D.Lgs. n. 3\/2007, di attuazione della Direttiva, n\u00e9 con disposizioni successive (come rileva la stessa CGUE al punto 88 della sentenza Kamberaj) e che, certamente, una valida deroga non pu\u00f2 essere ricercata \u2013 come vorrebbe l\u2019INPS, che invoca, in proposito, l\u2019art. 80, comma 19, L. 388\/2000 \u2013 nelle disposizioni di legge precedenti nel tempo rispetto al D.Lgs. n. 3\/2007: non \u00e8 ipotizzabile, infatti, che il legislatore, nel momento in cui ha recepito nell\u2019ordinamento interno un principio di parit\u00e0 di trattamento di portata generale tra cittadini comunitari e stranieri soggiornanti di lungo periodo, abbia inteso mantenere in vigore le restrizioni previste dalla legislazione previgente, che comportavano oggettive disparit\u00e0 di trattamento (in particolare, l\u2019art. 80, commi 5 e 19, cit., che limitava il diritto all\u2019assegno previsto dall\u2019art. 65 L. n. 448\/1998 ai soli cittadini italiani e comunitari).<\/p>\n<p>Pertanto, un\u2019interpretazione dell\u2019art. 65 L. 448\/1998 (come modificato dall\u2019art. 80, 5\u00b0 comma, L. 388\/2000) nel senso di escludere gli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo dai soggetti che, in presenza di determinate condizioni di reddito, possono fruire dell\u2019assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli si porrebbe in contrasto non solo con le norme comunitarie (art. 11 della Direttiva 2003\/109\/CE) ma anche con la legislazione nazionale che le ha recepite [art. 9, comma 12, lett. c), del D.Lgs. 286\/1998, come modificato dal D.Lgs. 3\/2007].<\/p>\n<p>Per tutte le considerazioni sopra esposte, la condotta tenuta dal Comune di Serravalle Scrivia, che ha negato il diritto degli stranieri appellati all\u2019assegno in parola, deve essere ritenuta discriminatoria, in quanto ha comportato una disparit\u00e0 di trattamento, vietata dalla normativa vigente (v. art. 3 D.Lgs. 215\/2003), fondata sull\u2019origine etnica dei richiedenti.<\/p>\n<p>Dunque, l\u2019ordinanza del Tribunale di Alessandria che ha condannato il Comune di Serravalle Scrivia a riconoscere e l\u2019INPS ad erogare agli stranieri appellati l\u2019assegno per gli anni ivi indicati, deve essere confermata, con conseguente reiezione dell\u2019appello principale dell\u2019INPS, dovendosi solo rilevare che detta conferma non trova ostacolo nell\u2019obiettiva assenza di un comportamento discriminatorio tenuto dall\u2019Istituto (essendo stata la domanda di ANF presentata solo al Comune), atteso che appunto all\u2019INPS compete la concreta erogazione del beneficio.<\/p>\n<p>Con l\u2019appello incidentale gli stranieri appellati lamentano che il Tribunale abbia respinto le loro domande di risarcimento dei danni patrimoniali per gli anni precedenti quello di presentazione della domanda: affermano infatti che i funzionari del Comune di residenza non consegnavano loro gli appositi moduli, o si rifiutavano di ricevere le domande, argomentando che l\u2019ANF era riservato ai soli cittadini italiani.<\/p>\n<p>L\u2019appello incidentale \u00e8 infondato In diritto, basta rilevare che l\u2019art. 65, 2\u00b0 comma, della L. 448\/1998 stabilisce testualmente che l\u2019ANF \u201c\u00e8 concesso dai Comuni \u2026 ed \u00e8 corrisposto a domanda\u201d, sicch\u00e9 la domanda dell\u2019interessato assolve alla funzione, imprescindibile, di avviare il procedimento amministrativo volto alla verifica della sussistenza dei requisiti per la concessione della prestazione; in difetto di domanda, il diritto non \u00e8 configurabile.<\/p>\n<p>In fatto, la tesi posta a base dell\u2019appello incidentale pretende di giustificare, mediante una prospettazione meramente soggettiva, un\u2019omissione ad un adempimento di legge, trascurando, tra l\u2019altro, il fatto che negli anni successivi gli stranieri appellati hanno avuto modo di presentare le domande senza incontrare ostacoli.<\/p>\n<p>Entrambi gli appelli devono quindi essere respinti; tenuto conto delle circostanze sopra esposte in ordine all\u2019assenza di comportamento discriminatorio dell\u2019INPS, pare equo compensare le spese fra l\u2019INPS e gli stranieri appellati e condannare il solo Comune di Serravalle Scrivia a rimborsare a questi ultimi le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P.Q. M.<\/strong><\/p>\n<p>Visto l\u2019art. 437 c.p.c., respinge entrambi gli appelli;<\/p>\n<p>condanna il Comune di Serravalle Scrivia a rimborsare ai sigg.ri F \u00a0e altri le spese del presente grado, liquidate in euro 3.800,00 oltre Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore;<\/p>\n<p>compensa le spese nei confronti dell\u2019INPS.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso all\u2019udienza del 3.12.2013<\/p>\n<p>IL CONSIGLIERE est.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 IL PRESIDENTE<\/p>\n<p>Dott. Federico Grillo Pasquarelli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dott. Giancarlo Girolami<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D\u2019APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO Composta da: Dott. Giancarlo GIROLAMI\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 PRESIDENTE<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":315,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36,5],"tags":[8,25],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>discriminazione razziale<\/title>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/11\/03\/corte-dappello-di-torino-sentenza-del-3-dicembre-2013\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"discriminazione razziale\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D\u2019APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO Composta da: Dott. 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