{"id":319,"date":"2015-11-04T14:54:27","date_gmt":"2015-11-04T13:54:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=319"},"modified":"2016-02-05T17:19:40","modified_gmt":"2016-02-05T16:19:40","slug":"cda-torino-sent-del-feb-2012","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/11\/04\/cda-torino-sent-del-feb-2012\/","title":{"rendered":"Discriminazione per motivi di carattere sindacale, Corte d&#8217;appello di Torino, sentenza del 22 febbraio 2012"},"content":{"rendered":"<h3 style=\"text-align: center;\"><\/h3>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>REPUBBLICA ITALIANA\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>LA CORTE D&#8217;APPELLO DI TORINO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SEZIONE LAVORO<\/strong><\/p>\n<p>Composta da:<\/p>\n<p>dott.ssa Arianna Maffiodo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Presidente<\/p>\n<p>Dott.ssa Rita Mancuso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Consigliere Rel<\/p>\n<p>dott. Michele Milani \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Consigliere<\/p>\n<p>S E N T E N Z A<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p>nella causa di lavoro iscritta al n.ro 192\/2011<strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>promossa da:<\/p>\n<p>R. W, nato a , il &#8230;, residente in&#8230;, elettivamente domicialiato presso lo studio degli avvocati Sergio Bonetto e Mariagrazia Napoli che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLANTE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CONTRO<\/p>\n<p>REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giulietta Magliona, elettivamente domiciliata presso la stessa in Torino, piazza Castelo n. 165, giusta procura generale alle liti rogito notaio &#8230;&#8230;del &#8230;.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLATA<\/p>\n<p><strong>Oggetto: categoria e qualifica<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CONCLUSIONI<\/p>\n<p><strong>Per l\u2019appellante:<\/strong><\/p>\n<p>come da ricorso depositato in data 15.2.2011.<\/p>\n<p><strong>Per l\u2019appellata: <\/strong><\/p>\n<p>come da memoria difensiva depositata in data 31.1.2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/strong><\/p>\n<p>Con ricorso depositato il 17.4.2009 diretto al Tribunale di Torino R. W. evocava in giudizio la REGIONE PIEMONTE e premesso di lavorare alle sue dipendenze sin dal 1988 con qualifica operaia ed inquadramento nel 2\u00b0 livello del CCNL\u00a0 \u201cAddetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria\u201d, di essere sempre stato iscritto alla FLAI-CGIL, di rivestire da molti anni la carica di RSA e di far parte del Direttivo Provinciale della predetta oo.ss., esponeva :<\/p>\n<ul>\n<li>che nello svolgimento della sua attivit\u00e0 lavorativa aveva sempre fatto uso di strumenti meccanici quali il decespugliatore e il soffiatore (per la pulizia dei sentieri boschivi), il verricello (per il trasporto del legname tagliato), lo sramatore (per il taglio dei rami pi\u00f9 alti) e dal maggio 2000, a seguito di un periodo di addestramento svoltosi nei precedenti mesi di marzo e aprile, anche della motosega elettrica, venendo dunque a svolgere in piena autonomia la mansione di \u201cmotoseghista addetto al taglio di selezione\u201d;<\/li>\n<li>che tale mansione, svolta dal maggio 2000, comportava l\u2019individuazione e la selezione delle piante su cui operare, il taglio e la sezione dei fusti e si differenziava da quella del \u201cmotoseghista semplice\u201d appunto perch\u00e9 in tal caso l\u2019operatore non provvedeva all\u2019autonoma individuazione delle piante ma operava eseguendo le istruzioni del superiore;<\/li>\n<li>che, essendo divenuto inidoneo all\u2019uso di attrezzi vibranti, dal marzo 2005, in conformit\u00e0 alle prescrizioni mediche, non aveva pi\u00f9 svolto mansioni comportanti l\u2019utilizzo di tale tipo di attrezzi;<\/li>\n<li>che in base all\u2019art. 42 del predetto CCNL le mansioni svolte dal maggio 2000 rientravano nella declaratoria del 4\u00b0 e non del 2\u00b0 livello;<\/li>\n<li>che a giugno 2008 la REGIONE, su segnalazione del Direttore dei Lavori dott. G, aveva riconosciuto l\u2019inquadramento nel 4\u00b0 livello ai colleghi C e G, nonostante che il primo avesse minore professionalit\u00e0 (non avendo in particolare mai utilizzato, prima di allora, la motosega) e che il secondo, assunto nel 2000, avesse molta minore anzianit\u00e0 di servizio rispetto a lui;<\/li>\n<li>che, in definitiva, nell\u2019ambito della squadra in cui operava egli era rimasto l\u2019unico operaio di 2\u00b0 livello, nonostante l\u2019anzianit\u00e0 ventennale posseduta;<\/li>\n<li>che interpellato in ordine alle ragioni della mancata sua progressione, il Direttore dei Lavori G, anche alla presenza dei colleghi della squadra, aveva motivato la sua decisione con il fatto che egli era stato poco presente in squadra a causa della sua attivit\u00e0 sindacale;<\/li>\n<li>che anche la sua oo.ss. era successivamente intervenuta per richiedere spiegazioni, avendo tra l\u2019altro appurato il verificarsi di alcuni episodi \u201cvessatori\u201d;<\/li>\n<li>che la REGIONE, con lettera del Dirigente del Settore dott. C., aveva avallato la valutazione del dott. G., motivandola con le frequenti assenze che esso ricorrente avrebbe effettuato per distacchi sindacali;<\/li>\n<li>che in realt\u00e0 egli aveva goduto unicamente dei permessi previsti dalla legge e dal CCNL e mai era stato posto in distacco sindacale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Deduceva allora il sig. R che la mancata attribuzione del 4\u00b0 livello \u2013 comunque dovutogli dall\u201911.6.2000 ai sensi dell\u2019art. 8 del CCNL (che prevedeva l\u2019inquadramento nel livello corrispondente alle superiori mansioni a seguito dello svolgimento delle stesse per 40 gg.) o dal 1\u00b0 agosto 2000 ex art. 2103 c.c. \u2013 costituiva discriminazione\u00a0 per motivi di carattere sindacale ai sensi dell\u2019art. 15 l. n. 300\/1970, sicch\u00e8 chiedeva in definitiva che, accertata la natura discriminatoria del comportamento della convenuta, venisse ordinato alla stessa di provvedere al suo inquadramento nel 4\u00b0 livello del CCNL dall\u201911.6.2000 o dall\u20191.8.2000 o, in subordine, dal giugno 2008, con conseguente condanna della REGIONE al pagamento delle differenze retributive (per la cui quantificazione il R si riservava di agire in separato giudizio).<\/p>\n<p>La REGIONE PIEMONTE si costituiva con memoria depositata il 23.6.2009\u00a0 chiedendo la reiezione del ricorso perch\u00e9 infondato\u00a0 ed eccependo, in via di subordine, l\u2019intervenuta prescrizione delle differenze retributive afferenti il periodo maggio 2000-aprile 2004.<\/p>\n<p>L\u2019Amministrazione convenuta,\u00a0 una volta premesso che il R aveva lavorato dal 1988 con contratti a a tempo determinato ed era stato assunto a tempo indeterminato solo nel giugno 2003 a seguito di parere favorevole alla \u201cstabilizzazione\u201d espresso proprio del dott. G, sosteneva infatti:<\/p>\n<ul>\n<li>che il ricorrente aveva sempre utilizzato macchine ed attrezzature semplici (decespugliatore, verricello, sramatore, soffiatore) che giustificavano l\u2019inquadramento nel 2\u00b0 livello;<\/li>\n<li>che non risultava ad essa convenuta che il R avesse effettuato a marzo-aprile 2000 un periodo di addestramento all\u2019utilizzo della \u201cmotosega per l\u2019esecuzione del taglio di selezione\u201d (avendo egli nel maggio 2002 seguito solo un corso sull\u2019utilizzo della \u201cnormale\u201d motosega) n\u00e9 che avesse svolto almeno continuativamente, negli anni 2000-2005, la mansione, tipica del 4\u00b0 livello, di motoseghista addetto al taglio di selezione;<\/li>\n<li>che l\u2019attribuzione nel giugno 2008 del 4\u00b0 livello ai colleghi G e C come lui inquadrati nel 2\u00b0 livello, colleghi dotati di pari professionalit\u00e0, era dipesa da una valutazione congiunta del caposquadra e del direttore dei lavori che avevano ritenuto gli stessi maggiormente meritevoli dell\u2019avanzamento per l\u2019impegno e la professionalit\u00e0 profusi nello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa;<\/li>\n<li>che, d\u2019altronde, il R dal marzo 2005 era stato \u2013 come da lui stesso riconosciuto nel ricorso introduttivo \u2013 dichiarato idoneo ai lavori di forestazione \u201csenza uso di attrezzi vibranti\u201d;<\/li>\n<li>che dunque nessun comportamento discriminatorio era stato da essa REGIONE posto in essere, dato anche che la risposta data dal G alle pressanti richieste del R andava contestualizzata e doveva essere interpretata (non come voluto dal ricorrente, ma) nel senso che le frequenti assenze dal cantiere avevano oggettivamente comportato un suo minore accrescimento professionale;<\/li>\n<li>che nel medesimo senso andava pure letta la missiva del Dirigente del Settore dott. C, missiva che, lungi dall\u2019attestare un comportamento discriminatorio dell\u2019Amministrazione, aveva semplicemente puntualizzato che la risposta del G era dipesa dalle continue e ripetute richieste di spiegazioni da parte del ricorrente e che, in linea generale l\u2019assenza del lavoratore dal cantiere poteva costituire un ostacolo alla sua crescita professionale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, interrogate liberamente le parti (la REGIONE in persona del dott. G), escussi diversi testi, il Tribunale adito, con sentenza in data 11.2.2010, respingeva il ricorso e compensava fra le parti le spese processuali.<\/p>\n<p>Avverso detta sentenza, depositata il 16.2.2010 e non notificata, proponeva appello il sig. R con ricorso depositato in data 15.2.2011, chiedendone l\u2019integrale riforma con l\u2019accoglimento delle originarie conclusioni sopra descritte, vinte le spese del doppio grado.<\/p>\n<p>La REGIONE PIEMONTE si costituiva con memoria depositata il 31.1.2012 chiedendo la reiezione del gravame e comunque reiterando in via di subordine l\u2019eccezione di prescrizione gi\u00e0 proposta in prime cure.<\/p>\n<p>All\u2019udienza di discussione del 22.2.2012, dopo l\u2019intervento dei difensori delle parti, la Corte pronunciava la seguente sentenza dando lettura del dispositivo deliberato.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE<\/strong><\/p>\n<p>Il Tribunale \u00e8 pervenuto alla reiezione delle domande proposte dal R sulla base delle seguenti motivi:<\/p>\n<ol>\n<li>prima ancora di valutare \u201cogni possibile inadempimento e\/o contegno discriminatorio da parte del datore, deve accertarsi l\u2019effettivit\u00e0 del diritto del ricorrente all\u2019inquadramento superiore, ci\u00f2 che non pu\u00f2 prescindere dall\u2019accertamento dell\u2019effettivo e concreto svolgimento delle mansioni corrispondenti all\u2019inquadramento superiore preteso\u201d;<\/li>\n<li>in ogni caso, stante l\u2019inesistenza nell\u2019ordinamento di un principio di parit\u00e0 di trattamento, non sussiste l\u2019obbligo datoriale di attribuire ai dipendenti che svolgano le stesse mansioni il medesimo inquadramento;<\/li>\n<li>l\u2019istruttoria testimoniale, svolta attraverso l\u2019escussione dei colleghi componenti la squadra di lavoro del R, non aveva confortato l\u2019assunto dello stesso circa lo svolgimento delle mansioni di motoseghista addetto al taglio selettivo delle piante negli anni 2000-2005, mansione, questa, espressamente indicata fra i profili professionali appartenenti al 4\u00b0 livello;<\/li>\n<li>del resto, l\u2019attribuzione del superiore livello presupponeva lo svolgimento continuativo e almeno prevalente delle predette mansioni \u2013 ci\u00f2 che doveva escludersi alla luce delle deposizioni raccolte \u2013 nonch\u00e8 lo svolgimento di lavori complessi richiedenti esperienza e professionalit\u00e0, sicch\u00e8 in tale ambito non poteva farsi rientrare il lavoratore che, privo di autonomia, eseguisse materialmente il taglio selettivo delle piante dietro altrui disposizioni;<\/li>\n<li>l\u2019insussistenza in capo al R del diritto al superiore inquadramento in ragione delle mansioni svolte comportava di conseguenza la perdita di \u201cproficua consistenza\u201d delle ulteriori doglianze dello stesso;<\/li>\n<li>in ogni caso dalle deposizioni dei testi L B, R e Z emergeva come il giudizio negativo sul ricorrente ai fini del riconoscimento del 4\u00b0 livello fosse dipeso sia dalle numerose assenze dal servizio del R per l\u2019attivit\u00e0 sindacale svolta sia dalla \u201cmancata meritevolezza sotto il profilo della capacit\u00e0 professionale e dell\u2019impegno lavorativo\u201d;<\/li>\n<li>che appunto tale ultimo elemento, anche ad ammettere \u201cl\u2019irragionevolezza del motivo sindacale\u201d, giustificava e rendeva legittimo il comportamento della REGIONE, non potendo del resto il giudice sostituirsi al datore nella valutazione discrezionale delle capacit\u00e0 del dipendente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Tale iter argomentativo \u00e8 stato sottoposto a serrata censura nell\u2019appello del R, appello ove, in sintesi, richiamandosi anche la giurisprudenza in tema di art. 15 L. n. 300\/1970, si deduce :<\/p>\n<ol>\n<li>che il Tribunale, partendo da errate premesse, ha omesso di valutare del tutto la denunciata discriminazione posta in essere dalla REGIONE a suo danno;<\/li>\n<li>che risulta provato in causa che il trattamento differente riservato al R rispetto agli altri compagni della squadra (e in particolare rispetto ai colleghi G e C) da altro non \u00e8 stato determinato se non da ragioni di carattere sindacale;<\/li>\n<li>che, infatti, non sono emersi in giudizio, neppure dalle deposizioni raccolte, n\u00e9 lo svolgimento da parte del R di mansioni diverse o inferiori rispetto a quelle espletate dai colleghi, n\u00e9 una sua minore professionalit\u00e0 n\u00e9, ancora, una prestazione carente o deficitaria tale da giustificare la mancata progressione, non avendo fra l\u2019altro il R goduto nel periodo di causa di distacchi prolungati ma solo delle ore di permesso sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva;<\/li>\n<li>che il Tribunale ha comunque errato anche nel negare il diritto del R all\u2019inquadramento nel 4\u00b0 livello in applicazione delle norme del CCNL e dell\u2019art. 2103 c.c., avendo egli rivendicato il superiore livello in ragione dell\u2019utilizzo (non solo della motosega per il taglio elettivo delle piante, ma) di tutti gli altri strumenti meccanici ed essendo positivamente risultato dall\u2019istruttoria esperita l\u2019utilizzo (fino a tutto il 2005) da parte dello stesso di detti mezzi meccanici.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019appello \u00e8 fondato nei limiti e per le ragioni di cui appresso.<\/p>\n<p>Occorre anzitutto puntualizzare che il R ha posto in giudizio due diverse domande.<\/p>\n<p>Egli, infatti, ha rivendicato l\u2019inquadramento nel 4\u00b0 livello in ragione anzitutto dell\u2019asserito svolgimento dal maggio 2000 (e fino al 2005, epoca in cui, pacificamente, \u00e8 stato dichiarato inidoneo all\u2019uso di mezzi meccanici : v. doc. 2 R ) di mansioni corrispondenti al 4\u00b0 livello, chiedendo quindi il riconoscimento di tale superiore inquadramento con decorrenza dall\u201911.6.2000 ai sensi dell\u2019art. 8 del CCNL\u00a0 (disposizione, questa, che prevede l\u2019acquisizione definitiva del superiore livello dopo 40 gg. di svolgimento della mansione) o, in subordine, dal 1\u00b08.2000 ai sensi dell\u2019art. 2103 c.c., norma\u00a0 che, come noto, prevede il diritto del dipendente all\u2019acquisizione definitiva del superiore inquadramento dopo un trimestre di svolgimento della mansione superiore.<\/p>\n<p>Il R, inoltre, deducendo che gli altri suoi colleghi della \u201csquadra\u201d, come lui inquadrati nel 2\u00b0 livello, avevano avuto riconosciuto il 4\u00b0 livello con decorrenza dal giugno 2008 e che il mancato riconoscimento della progressione in suo favore era stato unicamente determinato da motivi sindacali, ha chiesto conseguentemente l\u2019accertamento dell\u2019esistenza del comportamento discriminatorio tenuto dalla REGIONE e, quindi, ai sensi dell\u2019art. 15 St. lav., la condanna della AMMINISTRAZIONE convenuta ad inquadrarlo nel 4\u00b0 livello dal giugno 2008.<\/p>\n<p>Ora, ritiene la Corte che la sentenza debba senz\u2019altro essere confermata laddove ha escluso il diritto del R all\u2019inquadramento nel 4\u00b0 livello ai sensi dell\u2019art. 8 del CCNL ovvero dell\u2019art. 2103 c.c..<\/p>\n<p>Non pu\u00f2 anzitutto condividersi l\u2019assunto svolto nell\u2019appello secondo cui il superiore inquadramento, ai sensi di dette disposizioni, era stato rivendicato in ragione dell\u2019utilizzo di svariati mezzi meccanici e non soltanto della \u201cmotosega per il taglio selettivo delle piante\u201d e che, pertanto, indipendentemente dall\u2019uso di tale mezzo, risultando provato l\u2019utilizzo degli altri, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l\u2019inquadramento nel 4\u00b0 livello.<\/p>\n<p>Vero \u00e8 che il ricorrente aveva dedotto di aver sempre fatto uso, sin dall\u2019assunzione, di mezzi quali il decespugliatore, il verricello, lo sramatore e il soffiatore (oltre che, dal maggio 2000, della motosega per il taglio selettivo), ma la semplice lettura sia della parte \u201cin fatto\u201d che di quella \u201cin diritto\u201d dell\u2019atto introduttivo (v. in particolare capp. 7-10 e pagg. 15-18) non lascia dubbi sul fatto che il R avesse rivendicato il superiore inquadramento, ex art. 8 CCNL ovvero ex art. 13 St.Lav., in ragione del fatto che, dopo essere stato addestrato nei mesi di marzo e aprile 2000 all\u2019uso della motosega elettrica per l\u2019esecuzione dei tagli di selezione delle piante, avesse svolto autonomamente tale mansione dal maggio 2000.<\/p>\n<p>D\u2019altro canto, e decisivamente, va sottolineato che tale superiore inquadramento era richiesto dal R \u00a0con decorrenza dall\u201911.6.2000 o dall\u20191.8.2000, vale a dire decorsi 40 gg. o tre mesi dal 2.5.2000, decorrenza che, con tutta evidenza, non sarebbe giustificata dall\u2019utilizzo degli altri mezzi \u201csempre\u201d adoperati sin dall\u2019assunzione dal R (v. cap. 5 ric. intr.).<\/p>\n<p>Deve ancora sottolinearsi che il CCNL ricomprende nel 2\u00b0 livello i lavoratori che eseguono \u201ccompiti esecutivi variabili\u201d (e, fra questi, gli addetti al taglio di piante e i conduttori di macchine semplici e\/o semoventi)\u00a0 e invece nel 4\u00b0 livello i lavoratori che eseguono \u201clavori complessi che richiedono esperienza e professionalit\u00e0\u201d (e fra questi i \u201cmotoseghisti addetti al taglio di selezione\u201d) e che\u00a0 lo stesso R, nel ricorso introduttivo, lungi dall\u2019affermare che l\u2019uso di qualsiasi mezzo meccanico comportava l\u2019inquadramento nel 4\u00b0 livello, correttamente dedusse che la mansione di \u201cmotoseghista addetto al taglio di selezione\u201d era pi\u00f9 complessa di quella del \u201cmotoseghista semplice\u201d comportando l\u2019autonoma\u00a0 individuazione e selezione delle piante su cui operare (v. capp. 8-9 ric. intr.).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 posto,\u00a0 il materiale istruttorio non autorizza nel suo complesso a ritenere che dal maggio 2000 o anche da epoca successiva il R abbia svolto la mansione in parola di \u201cmotoseghista addetto al taglio selettivo delle piante\u201d.<\/p>\n<p>Dai documenti prodotti dalla REGIONE (v. in particolare docc. 2 e 3) non si ricava anzitutto che egli ebbe a seguire nella primavera del 2000 un corso o comunque un periodo di addestramento per tali mansioni da parte del collega Z, risultando soltanto che, nel 2002,\u00a0 ebbe a partecipare ad un corso per l\u2019\u201dutilizzo della motosega\u201d (v. docc. 2 e 5 R.P.) : i documenti non specificano di quale motosega si trattasse ed a quale tipo di attivit\u00e0 fosse destinato il suo uso e la circostanza non \u00e8 di poco conto, posto che lo stesso R, nel ricorso introduttivo, ha correttamente distinto la mansione di \u201cmotoseghista semplice\u201d da quella di \u201cmotoseghista addetto al taglio selettivo\u201d.<\/p>\n<p>I testi escussi hanno poi generalmente confermato che prima del 2005 (epoca della parziale inidoneit\u00e0) il R utilizz\u00f2 la \u201cmotosega\u201d per un periodo di circa un anno, ma sia il teste L B (caposquadra) sia lo Z\u00a0 (collega di 4\u00b0 livello) sia il G hanno riferito che non si tratt\u00f2 mai di \u201ctaglio selettivo delle piante\u201d e che in detto periodo il R utilizz\u00f2 la motosega sempre sotto la direzione e seguendo le istruzioni dei superiori.<\/p>\n<p>Solo il teste R \u00a0ha dichiarato di aver visto il R, prima che divenisse inidoneo, utilizzare la motosega \u201cper il taglio selettivo\u201d, ma trattasi di dichiarazione davvero poco attendibile non solo perch\u00e9 del tutto isolata e contraddetta dalle deposizioni degli altri testi, ma soprattutto perch\u00e9 resa da persona che solo nel novembre 2004 \u00e8 entrata a far parte della squadra di lavoro del R.<\/p>\n<p>Aggiungasi ancora, e per concludere sul punto, che il teste L B ha riferito che, in ogni caso, quando il R aveva utilizzato la motosega aveva operato \u201cquasi esclusivamente in un\u2019area incendiata dove non era necessaria attivit\u00e0 di selezione\u201d.<\/p>\n<p>Dunque, non risultando il Rdovesse autonomamente individuare e selezionare le piante su cui operare e, in sostanza, eseguire quei \u201clavori complessi che richiedono esperienza e professionalit\u00e0\u201d\u00a0 richiesti dalla declaratoria del 4\u00b0 livello, non pu\u00f2 che confermarsi sul punto l\u2019impugnata sentenza.<\/p>\n<p>Diversamente \u00e8 a dirsi, invece, quanto alla domanda di inquadramento nel 4\u00b0 livello (dal giugno 2008) in conseguenza della dedotta discriminazione per motivi sindacali.<\/p>\n<p>Errato, ad avviso del Collegio, \u00e8 l\u2019iter argomentativo seguito sul punto dal Tribunale : la circostanza che il R non possedesse \u2013 come si \u00e8 appena osservato \u2013\u00a0 i requisiti per l\u2019inquadramento nel 4\u00b0 livello non rende \u201cpriva di consistenza\u201d la domanda ulteriore di inquadramento svolta ai sensi dell\u2019art. 15 St. lav. se, come dedotto dal ricorrente, tale superiore inquadramento venne riconosciuto agli altri colleghi della squadra inquadrati anch\u2019essi nel 2\u00b0 livello (nonostante avessero minore anzianit\u00e0 ovvero minore professionalit\u00e0) e non a lui in ragione dell\u2019attivit\u00e0 sindacale svolta.<\/p>\n<p>Vero \u00e8 che non esiste nel nostro ordinamento un principio di \u201cparit\u00e0 di trattamento\u201d in base al quale ai lavoratori dipendenti che svolgono identiche mansioni debba attribuirsi\u00a0 il medesimo inquadramento (v., per tutte, Cass., SU, 29.5.1993 n. 6031, Cass., 4.2.1987 n. 1101, Cass., 25.1.1996 n. 557), ma lo ius variandi del datore di lavoro, anche nell\u2019ambito in cui \u00e8 riconosciuto dall\u2019art. 2103 c.c.,\u00a0 resta senz\u2019altro subordinato all\u2019osservanza dei limiti stabiliti dalla norma imperativa dell\u2019art. 15 St. lav. e non pu\u00f2 pertanto esercitarsi in modo da nuocere al lavoratore a causa della sua affiliazione o attivit\u00e0 sindacale.<\/p>\n<p>Deve quindi essere verificato se, in effetti, come sostenuto dall\u2019odierno appellante, la mancata attribuzione a lui del 4\u00b0 livello, livello riconosciuto invece ai colleghi G e C, abbia costituito un atto discriminatorio posto in essere dalla REGIONE esclusivamente in ragione del suo impegno sindacale.<\/p>\n<p>Della \u201csquadra\u201d in cui era inserito il R facevano parte, pacificamente, il \u201ccapo-squadra\u201d L B inquadrato al 5\u00b0 livello, R P pure di 5\u00b0 livello, Z \u00a0Paolo di 4\u00b0 livello e, inoltre, il , il G ed il C tutti operai inquadrati nel 2\u00b0 livello.<\/p>\n<p>Di questi tre, il G \u00a0aveva decisamente minore anzianit\u00e0 di servizio (essendo stato assunto dalla REGIONE nel 2001 : v. dep. G e doc. 6 REGIONE), mentre il C ed il R avevano sostanzialmente pari anzianit\u00e0 : bench\u00e8 risulti che il R sia stato assunto a tempo indeterminato non prima del giugno 2003 (v.\u00a0 (v. pag. 4 mem. dif. 1\u00b0 grado REGIONE, nonch\u00e8 doc. 1 R.P.), non \u00e8 contestato che egli abbia lavorato per l\u2019appellata,\u00a0 sempre quale operaio qualificato, sin dal 1988 in virt\u00f9 di diversi contratti a tempo determinato (v. ancora pag. 4 mem. dif. 1\u00b0 grado REGIONE) e, quanto al C, parimenti risulta che egli abbia iniziato a lavorare per la REGIONE dal 1988 (v. la sua dep. :\u201dlavoro per la Regione dal 1988 \u2026 conosco il ricorrente con il quale ho sempre lavorato anzi siamo stati assunti insieme \u2026\u201d).<\/p>\n<p>L\u2019istruttoria ha chiaramente evidenziato che dei tre lavoratori il G, ancorch\u00e8 assunto successivamente, svolgesse mansioni diverse e professionalmente pi\u00f9 impegnative rispetto agli altri due e, in particolare, proprio le mansioni di \u201cmotoseghista addetto al taglio selettivo delle piante\u201d : si vedano al riguardo le deposizioni dei testi L B (\u201c.. il Gallo svolge da tempo attivit\u00e0 di motoseghista addetto alla selezoione delle piante e ultimamente anche di trattorista \u2026\u201d) e Z (\u201c\u2026Il Sig. Gallo svolge mansioni diverse rispetto al ricorrente perch\u00e9 da tempo fa il motoseghista\u2026\u201d), nonch\u00e9 le dichiarazioni rese sul punto dallo stesso G (\u201c\u2026 lavoro per la Regione dal 2001 e mi sono sempre occupato dell\u2019attivit\u00e0 di motoseghista, in particolare taglio selettivo delle piante e questo sin dall\u2019assunzione previo periodo di circa una settimana all\u2019addestramento all\u2019uso della motosega. Da circa 1 anno ho conseguito la qualifica di trattorista a seguito di un corso di formazione professionale. Quando svolgo il taglio selettivo procedo autonomamente in grado di usare tecnicamente la motosega ma anche perch\u00e9 so individuare le piante da abbattere rispetto a quelle da mantenere in coltura e questo faccio autonomamente senza dunque che vi sia il caposquadra a dirmi ci\u00f2 che devo fare \u2026 io sono stato assunto come secondo livello e poi, circa un anno fa, sono passato al quarto a seguito del corso per trattorista\u201d).<\/p>\n<p>Diversamente \u00e8 a dirsi quanto al C che, in buona sostanza, \u00e8 risultato lavoratore certamente meno professionalmente preparato del R <em>e comunque da<\/em> sempre addetto alle stesse mansioni (di tipo essenzialmente manuale) svolte dall\u2019attuale appellante a far tempo dal marzo 2005.<\/p>\n<p>Infatti, in ordine al primo profilo, mentre \u00e8 risultato acclarato (v. testi) che\u00a0 il R avesse utilizzato in passato il verricello, lo sramatore, il decespugliatore e la motosega (del resto la stessa REGIONE non contestava l\u2019uso di tali mezzi : v. pagg. 4-6 mem. cost. di primo grado), \u00e8 risultato invece che il C ha sempre svolto mansioni di tipo manuale, non abbia mai utilizzato (se non del tutto occasionalmente) mezzi meccanici, non abbia mai\u00a0 adoperato la motosega (pare anzi che, addestrato in tal senso per un certo periodo, non abbia superato il corso : v. dep. R) e non possieda alcuna formazione per l\u2019uso dei mezzi meccanici (v. dep. L B e R, il quale ha riferito che <u>solo dopo il passaggio al 4\u00b0 livello<\/u> il C ha seguito dei corsi per l\u2019uso del decespugliatore, del verricello, dello sramatore e della motosega, corso quest\u2019ultimo non superato).<\/p>\n<p>In ordine poi\u00a0 alla sostanziale identit\u00e0 delle mansioni svolte dal R (dal marzo 2005) e dal C si vedano le dichiarazioni rese sul punto dai testi R (\u201calmeno da 5 o 6 anni il ricorrente \u2026 si occupa fondamentalmente della pulitura e sistemazione dell\u2019area interessata abbattimento alberi e accatastamento tronchi\u2026\u201d), L B (\u201cConfermo che il ricorrente si \u00e8 sempre occupato nell\u2019ambito delle mansioni degli addetti alle squadre forestali di attivit\u00e0 di raccolta a carattere essenzialmente manuale consistente cio\u00e8 nella raccolta della ramaglia e nel suo accatastamento \u2026 posso dire \u2026 che \u00e8 il C che in un certo senso svolge mansioni comparabili a quelle del ricorrente perch\u00e9 anche lui non fa uso di motosega e si occupa essenzialmente di mansioni manuali\u201d), Z (\u201c \u2026 posso confermare che il C ha fatto e fa mansioni analoghe a quelle del ricorrente, anzi il sig. C ha neppure mai utilizzato la motosega, anche se aveva fatto un brevissimo periodo di affiancamento in tal senso \u2026\u201d) e G (\u201cLui \u2013 il ricorrente \u2013 svolge attualmente mansioni relative all\u2019accatastamento e alla raccolta della ramaglia \u2026 Confermo che C e R fanno pi\u00f9 o meno le stesse mansioni\u201d), nonch\u00e9 infine quanto riferito dallo stesso C : \u201c \u2026 mi occupo di mansioni di operaio semplice a contenuto essenzialmente manuale e in particolare raccolgo la ramaglia e mucchi di rami e foglie per questo non utilizzo macchinari se non del tutto occasionalmente il decespugliatore non ho mai usato invece la motosega e praticamente quasi mai il verricello per lo spostamento dei tronchi \u2026 Confermo che il ricorrente ha svolto mansioni analoghe a quelle che svolgo io anche se ricordo che per un certo periodo \u2026 egli ha fatto uso della motosega \u2026\u201d.<\/p>\n<p>Dunque, alla luce di quanto finora rilevato, se l\u2019attribuzione del 4\u00b0 livello al G appare ampiamente giustificata dallo svolgimento, sin dall\u2019assunzione, delle mansioni di \u201cmotoseghista addetto al taglio selettivo delle piante\u201d, non si comprende davvero la ragione per la quale nel 2008, a parit\u00e0 di mansioni gi\u00e0 da circa tre anni e pur in presenza di una sicura, maggiore \u201cprofessionalit\u00e0\u201d in capo al R, solo al C e non anche al Rsia stato attribuito il livello superiore.<\/p>\n<p>E\u2019 da escludersi che ci\u00f2 sia dipeso da una segnalazione in qualche modo negativa della prestazione del R da parte del capo della squadra al Direttore dei Lavori dott. G : nonostante lo stesso G abbia dichiarato in sede di interpello libero che la mancata \u201cpromozione\u201d era stata avallata dal caposquadra L B (\u201canche perch\u00e9 simili decisioni non vengono da me assunte unilateralmente, ma sempre di concerto con il caposquadra\u201d:\u00a0 v. interr. lib. G), la circostanza \u00e8 stata smentita dal diretto interessato, avendo il L B testualmente dichiarato : \u201cQuello che comunque posso escludere \u00e8 che il giudizio sulla non meritevolezza del ricorrente al IV liv. non \u00e8 dipesa da motivazioni che io abbia dato al dr. G, escludo dunque di essermi mai lamentato con lui del fatto che il ricorrente fosse poco presente o lavorasse male \u2026\u201d.<\/p>\n<p>Anche gli altri testi hanno escluso di aver mai sentito il caposquadra lamentarsi della prestazione lavorativa del R (v. dep. R e G,) ovvero di essersi lamentati essi stessi col L B o col G in ordine all\u2019attivit\u00e0 svolta dal R (v. dep. Z).<\/p>\n<p>Ha dichiarato il dott. G, sempre in sede di interpello libero, che in occasione delle ispezioni a sorpresa effettuate in cantiere (per una durata \u201canche di due ore\u201d) aveva constatato uno \u201cscarso impegno\u201d lavorativo del R, ma al riguardo deve segnalarsi :<\/p>\n<ol>\n<li>che nessuno dei colleghi ha riferito di uno scarso impegno del R;<\/li>\n<li>che solo il teste L B ha riferito che il R \u201cha dei tempi un po\u2019 pi\u00f9 lenti\u201d rispetto al C, ma ci\u00f2, nell\u2019assoluta assenza di ulteriori elementi, non significa ancora che la prestazione lavorativa del R fosse carente o meno apprezzabile di quella del C, potendo ad esempio il lavoratore svolgere pi\u00f9 lentamente ma con maggiore proficuit\u00e0 la prestazione richiestagli;<\/li>\n<li>che la valutazione del G non pare oggettivamente possa prevalere su quella dei colleghi della squadra, posto che il G, come riferito dal L B, si recava nei cantieri \u201ccirca 1 volta alla settimana rimanendo mezzora o 1 ora\u201d e che invece proprio i compagni di squadra del R, in quanto giorno dopo giorno a contatto con lo stesso, erano e sono certamente in grado di \u201cvalutare\u201d con maggiore affidabilit\u00e0 l\u2019impegno lavorativo dell\u2019odierno appellante.<\/li>\n<\/ol>\n<p>E\u2019 peraltro pacifico che, intervenuta la promozione al 4\u00b0 livello del G e del C, l\u2019attuale appellante, in occasione di una visita sul cantiere del G nel luglio 2008, abbia chiesto a quest\u2019ultimo la ragione del suo mancato avanzamento, ricevendo come risposta, alla presenza anche dei colleghi della squadra, \u201cche a suo giudizio ravvisava una incompatibilit\u00e0 tra servizio e assenze dal lavoro per permessi sindacali\u201d (v. teste R), \u201cperch\u00e9 il ricorrente faceva molte assenze dal servizio a causa della sua attivit\u00e0 sindacale e \u2026\u00a0 perch\u00e9 era meno meritevole dal punto di vista professionale\u201d (v. dep. L B), perch\u00e9 \u201cnon l\u2019aveva giudicato meritevole dal punto di vista professionale e che era troppo assente dal lavoro a causa dei permessi e dei distacchi sindacali\u201d (v. dep. Z).<\/p>\n<p>E\u2019 tra l\u2019altro in atti la lettera 26.8.2008 indirizzata dal Ral responsabile del Servizio della REGIONE in cui l\u2019appellante lamentava appunto \u201cuna cos\u00ec discriminante motivazione\u201d, lettera che venne sottoscritta anche dal C, dal L B, dal RIVOLTA e dallo Z quali \u201ctestimoni\u201d presenti al fatto e che gli stessi, nel corso delle rispettive deposizioni testimoniali, hanno confermato di aver sottoscritto.<\/p>\n<p>Ora, \u00e8 risultato acclarato che, in realt\u00e0, quantomeno fino al luglio 2008 il R \u2013 come da lui stesso dedotto \u2013 usufru\u00ec unicamente dei permessi sindacali previsti dalla L. n. 300\/1970 e dal CCNL e mai di distacchi sindacali\u00a0 (v. dep. R : \u201c\u2026per quanto mi risulta il ricorrente non ha mai usufruito in passato di distacchi sindacali ma solo di permessi; solo recentemente mi pare dall\u2019inizio 2009 egli abbia beneficiato del distacco sindacale ..\u201d; dep. L B :\u201dnon so quantificare con esattezza per\u00f2 posso confermare che il ricorrente, per permessi sindacali, si assentava dai 2 ai 3 giorni alla settimana, anche se non tutte le settimane, per un totale annuo che posso stimare in 4 o 6 mesi\u201d, dep. Z : \u201c.. e\u2019 vero che il ricorrente usufruiva di tali permessi o distacchi sindacali; per i permessi nell\u2019ambito, pi\u00f9 o meno, del numero di ore annuo garantito dal CCNL e per i distacchi in media di due giorni alla settimana per cui posso confermare che in effetti, in una settimana di 5 gg lavorativi, lui ne lavorava mediamente\u00a0 3. Peraltro questa cosa si riferisce ai distacchi sindacali che lui ha iniziato ad avere in tempi abbastanza recenti, probabilmente dopo l\u2019estate 2008 o contestualmente a quel periodo\u201d, dep. G : \u201cE\u2019 vero che il ricorrente \u00e8 RSU e per questo usufruisce dei permessi e dei distacchi sindacali, per cui, da almeno due anni, non \u00e8 presente per tali motivi in cantiere con una frequenza di circa 2 o 3 gg alla settimana tutte le settimane \u2026 anzi, ora che ripenso meglio, questa frequenza cos\u00ec sensibile dell\u2019assenza dal lavoro posso farla risalire a dopo la nomina mia e di C al IV liv.\u201d) e, del resto, dallo stesso prospetto delle assenze del R per motivi sindacali prodotto dalla REGIONE in corso di causa si evince che nel 2009 le ore di assenza raddoppiarono rispetto al 2008 (rispettivamente 622 ore nei primi 10 mesi del 2009 a fronte di 325 ore effettuate in tutto l\u2019anno 2008).<\/p>\n<p>Alla luce di ci\u00f2, deve dunque anzitutto escludersi che fino all\u2019estate del 2008 il R fosse frequentemente assente per distacchi sindacali (come invece riferito dal G in sede di interpello libero :\u201d\u2026 pu\u00f2 anche darsi che io mi fossi lamentato delle sue assenze dal lavoro, anche probabilmente per i frequenti distacchi sindacali\u201d) e viene poi certamente meno la paventata \u201ccausale\u201d della mancata promozione del lavoratore contenuta nella lettera del 22.9.2009 indirizzata al R dal Dirigente del Settore dr. C,\u00a0 lettera (v. doc. 7 lav.) nella quale si legge che ai fini dei passaggi di qualifica degli operai forestali il criterio prioritario cui i Direttori dei Lavori debbono attenersi \u00e8 \u201cla professionalit\u00e0 acquisita dal dipendente\u201d e secondariamente \u201cl\u2019impegno nel lavoro mostrato negli anni precedenti\u201d e che l\u2019appartenenza ad una o.s. o la carica di RSA non rappresentano per la REGIONE un ostacolo alla progressione della carriera \u201ca meno che non siano di impedimento al miglioramento delle capacit\u00e0 professionali come nel caso dei distacchi annuali consecutivi\u201d.<\/p>\n<p>A questo punto, ed anche alla luce dei criteri indicati nella predetta missiva del Dirigente del Settore, il mancato riconoscimento al R del 4\u00b0 livello invece attribuito al C non pu\u00f2 che essere stato\u00a0 unicamente determinato dallo svolgimento di attivit\u00e0 sindacale da parte dell\u2019appellante:\u00a0\u00a0 il R aveva una professionalit\u00e0 sicuramente superiore al C, l\u2019impegno lavorativo da lui dimostrato non era insoddisfacente e comunque non era inferiore a quello del C, le sue assenze dal lavoro, in quanto limitate e dovute esclusivamente alla fruizione di permessi e non a \u201cdistacchi annuali consecutivi\u201d, non potevano aver impedito l\u2019acquisizione di ulteriori capacit\u00e0 (tant\u2019\u00e8 che, pur svolgendo attivit\u00e0 sindacale da molti anni, egli era stato nel tempo adibito all\u2019uso di mezzi meccanici tra cui la motosega), sicch\u00e8 solo, appunto, in ragione dell\u2019attivit\u00e0 sindacale prestata dal Re del ruolo di RSA da lui ricoperto pu\u00f2 essere dipesa la sua mancata promozione, ci\u00f2 che, del resto, larvatamente emerge dalle motivazioni rese dal G allo stesso lavoratore nell\u2019incontro del luglio 2008.<\/p>\n<p>Tale mancata promozione ha dato luogo ad un atto discriminatorio ex art. 15 L. n. 300\/1970 e dunque ad un atto radicalmente nullo, con la conseguenza che, dovendosi rimediare alla situazione di palese illegittimit\u00e0 venutasi a determinare, dev\u2019essere riconosciuto il diritto del R ad essere inquadrato nel 4\u00b0 livello a decorrere dall\u20191.6.2008, cio\u00e8 dalla stessa data \u2013 mai contestata dalla REGIONE \u2013 con cui la progressione \u00e8 stata attribuita ai colleghi del R (e in particolare al C).<\/p>\n<p>Dunque l\u2019appello va accolto e la REGIONE va condannata a pagare al R le differenze retributive maturate in conseguenza di tale diverso inquadramento, con interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.<\/p>\n<p>Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell\u2019appellata ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo.<\/p>\n<p>Di dette spese va infine ordinata la distrazione ex art. 93 c.p.c.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P.Q.M<\/strong><\/p>\n<p>Visto l\u2019art. 437 c.p.c.,<\/p>\n<p>in accoglimento dell\u2019appello,<\/p>\n<p>dichiara che l\u2019appellante ha diritto, con decorrenza dall\u20191.6.2008, all\u2019inquadramento nel 4\u00b0 livello del CCNL applicato al rapporto e conseguentemente condanna la REGIONE a pagare al R le differenze retributive maturate, oltre rivalutazione ed interessi;<\/p>\n<p>condanna la REGIONE appellata a rimborsare all\u2019appellante le spese del doppio grado liquidate per il primo in euro 2.500,00 oltre IVA e CPA e per l\u2019appello in euro 3.000,00 oltre IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore.<\/p>\n<p>cos\u00ec deciso all&#8217;udienza del 22.2.2012<\/p>\n<h1><\/h1>\n<h1><\/h1>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA\u00a0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D&#8217;APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO Composta da: dott.ssa Arianna Maffiodo \u00a0<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":322,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[35,5],"tags":[32],"yoast_head":"<!-- This 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