{"id":348,"date":"2015-11-06T16:47:43","date_gmt":"2015-11-06T15:47:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=348"},"modified":"2015-11-08T18:46:16","modified_gmt":"2015-11-08T17:46:16","slug":"molestie-sessuali-trib-pistoia-2012","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/11\/06\/molestie-sessuali-trib-pistoia-2012\/","title":{"rendered":"Molestie sessuali &#8211; Tribunale di Pistoia &#8211; sentenza del 12 luglio 2012"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IN NOME DEL POPOLO\u00a0 ITALIANO<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><strong>Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Pistoia<\/strong><\/h2>\n<p>dott.ssa Elisabetta Tarquini ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SENTENZA<\/strong><\/p>\n<p>nelle cause iscritte ai NN. 538-539-931\/2010 RG., discusse all&#8217;udienza del 12.7.2012<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>promosse<\/strong><\/p>\n<p>da<strong> X e Y, <\/strong>elettivamente domiciliate in Pistoia, Piazzetta Romana n. 1, presso lo studio dell&#8217;Avv. Marica Bruni, che le rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>e da<\/strong><\/p>\n<p><strong>Ufficio della Consigliera di Parit\u00e0 della regione Toscana in persona della Consigliera pro tempore Avv. Marina Capponi, <\/strong>elettivamente domiciliata in Pistoia, Piazzetta Romana n. 1, presso lo studio dell&#8217;Avv. Lisa Amoriello, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>contro<\/strong><\/p>\n<p><strong>Z in proprio e quale legale rappresentante di Z1 s.r.l. unipersonale<\/strong>, elettivamente domiciliato in Monsummano Terme, P.zza Martini n. 159, presso lo studio degli Avv.ti Daniele Tofanelli e Sabrina Grelli, che lo rappresentano e difendono per mandato in calce alle copie notificate dei ricorsi introduttivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE<\/strong><\/p>\n<p>Con ricorso depositato il 26.4.2010 X conveniva davanti a questo giudice del lavoro Z in proprio e quale legale rappresentante della societ\u00e0 Z1 s.r.l. unipersonale (esercente un servizio di posta privata, spedizioni e trasporti), allegando di essere stata dipendente di quest\u2019ultima dal 6.3.2008 fino al 12.10.2008, il rapporto essendo stato formalizzato il 10.3.2008 con la sottoscrizione di un contratto di apprendistato ed essendosi concluso ad iniziativa del datore di lavoro, che era receduto asseritamente per giusta causa, imputando alla lavoratrice di avere omesso l\u2019adeguata conservazione delle liste di consegna dei tabacchi, lasciandole \u201calla vista di chiunque entrasse in ufficio\u201d (cos\u00ec testualmente la lettera 7.10.2008) e non curando di riporle in un apposito armadio con lucchetto.<\/p>\n<p>Assumeva la ricorrente la natura solo simulata del rapporto di apprendistato giacch\u00e9 ella non avrebbe ricevuto, per tutta la durata della relazione negoziale inter partes, alcuna formazione, con ogni conseguenza quanto alla qualificazione del rapporto di lavoro de quo come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato standard, qualificazione peraltro, secondo la prospettazione del ricorso, comunque necessaria per essere iniziata l\u2019esecuzione della prestazione lavorativa in data antecedente la formale assunzione.<\/p>\n<p>Sulla base di queste allegazioni la difesa attrice chiedeva accertarsi l\u2019esistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dal 6.3.2008 e per l\u2019effetto condannarsi la societ\u00e0 convenuta a\u00a0 corrispondere alla lavoratrice le differenze tra il trattamento retributivo riconosciuto in corso di rapporto e quello a lei invece spettante in ragione della detta, dovuta qualificazione, importi tutti che quantificava in ricorso, rimettendone in ipotesi la determinazione ad una CTU contabile.<\/p>\n<p>La ricorrente impugnava altres\u00ec il licenziamento come intimato, non solo deducendone l\u2019illegittimit\u00e0 per essere esso un recesso disciplinare non preceduto da alcuna contestazione del preteso addebito ex art. 7 della L. 300\/1970, e comunque in ragione dell\u2019insussistenza dell\u2019affermato inadempimento, ma pi\u00f9 radicalmente denunciandone la nullit\u00e0 in quanto ritorsivo e discriminatorio.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 specificamente, secondo\u00a0 la prospettazione del ricorso, la parte recedente si sarebbe determinata a risolvere il rapporto in effetto in ragione del rifiuto di X di subire le molestie sessuali (consistenti in avances verbali ed anche fisiche, in ricorso dettagliatamente descritte) cui l\u2019avrebbe ripetutamente sottoposta Z.<\/p>\n<p>Per questi motivi la lavoratrice concludeva sul punto per l\u2019annullamento del licenziamento intimatole, con le conseguenze, in tesi, di cui all\u2019art. 18 della L. 300\/1970, in ragione della natura del vizio che avrebbe affettato il recesso, in ipotesi con le conseguenze proprie della nullit\u00e0 di diritto comune, ovvero ancora con quelle diverse ritenute applicabili.<\/p>\n<p>Dalla dedotta commissione in suo danno di comportamenti qualificati come molestie sessuali la ricorrente assumeva altres\u00ec il suo diritto ad essere risarcita del danno non patrimoniale che tali condotte illecite le avrebbero cagionato, e ci\u00f2 dal Z in proprio ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p. e dalla societ\u00e0 convenuta ex art. 2087 c.c.<\/p>\n<p>Rimetteva alla valutazione equitativa del giudice, o eventualmente ad una disposta CTU la quantificazione del risarcimento preteso.<\/p>\n<p>Chiedeva infine che la decisione di condanna dei convenuti fosse pubblicata a loro spese su almeno un quotidiano a tiratura nazionale.<\/p>\n<p>Costituitosi il contraddittorio, resistevano il convenuto persona fisica e la societ\u00e0 di cui egli era legale rappresentante, argomentando la legittimit\u00e0 del contratto di apprendistato, sottoscritto, secondo la prospettazione di cui in memoria, all\u2019atto dell\u2019effettiva assunzione e svoltosi nelle forme previste dalla legge.<\/p>\n<p>Negavano altres\u00ec i resistenti avere Z tenuto le condotte illecite denunciate in ricorso ed argomentavano la legittimit\u00e0 del licenziamento come intimato.<\/p>\n<p>Concludevano per il rigetto del ricorso.<\/p>\n<p>Con separato ricorso, anch\u2019esso depositato il 26.4.2010, anche Y conveniva davanti a questo Tribunale il Z e la societ\u00e0 da lui rappresentata, allegando di essere stata dipendente della societ\u00e0 dal 22 al 30 settembre 2008, il rapporto essendo stato formalizzato con un contratto per prestazioni occasionali ed essendosi risolto per dimissioni della lavoratrice.<\/p>\n<p>La quale deduceva in ricorso la natura effettivamente subordinata del rapporto di lavoro inter partes, ella avendo svolto la propria prestazione, nelle giornate in cui si era data la relazione negoziale de qua, continuativamente ed osservando un orario fisso (8,30-13 e 15,30-19, talvolta oltre), addetta a mansioni di telefonista presso gli uffici della societ\u00e0 convenuta, ove avrebbe avuto una postazione di lavoro con telefono e computer.<\/p>\n<p>Rivendicava pertanto le differenze tra il compenso convenuto e quello cui avrebbe avuto diritto in ragione della dedotta natura subordinata del rapporto di lavoro de quo.<\/p>\n<p>In ipotesi chiedeva condannarsi la convenuta a societ\u00e0 a pagarle il compenso pattuito ed in effetto mai erogato.<\/p>\n<p>Assumeva altres\u00ec l\u2019attrice essere state le sue dimissioni determinate dalla condotta del Z, che l\u2019avrebbe fatta oggetto di ripetute avances verbali e fisiche, da lei indesiderate.<\/p>\n<p>Di qui, secondo la prospettazione del ricorso, l\u2019impossibilit\u00e0 di qualificare dette dimissioni come espressione di libera volont\u00e0 della parte recedente, esse, al pari di quelle estorte con violenza o minaccia, dovendo piuttosto essere considerate alla stregua di un licenziamento illegittimo, con ogni conseguenza, in tesi ex art. 18 L. 300\/1970, in ipotesi con le conseguenze sanzionatorie ritenute applicabili.<\/p>\n<p>In via di ipotesi argomentava comunque la difesa attrice l\u2019annullabilit\u00e0 delle dimissioni ex art. 428 c.c., concludendo sul punto per il loro annullamento e per l\u2019effetto per la condanna della societ\u00e0 a corrispondere a Y le retribuzioni maturate dalla data di apparente cessazione del rapporto o, in via subordinata, dalla data di costituzione in mora dell\u2019obbligato.<\/p>\n<p>Anche Y infine chiedeva di essere risarcita, da entrambi i convenuti, del danno non patrimoniale che le condotte di molestia che attribuiva a Z le avrebbero cagionato, danno la cui quantificazione rimetteva all\u2019equit\u00e0, concludendo altres\u00ec al pari di X per la pubblicazione della decisione di condanna su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.<\/p>\n<p>Costituitisi ritualmente anche nel presente giudizio, resistevano i convenuti, argomentando la corrispondenza dell\u2019assetto di interessi formalizzato inter partes a quello effettivamente datosi, giacch\u00e9 Y avrebbe lavorato \u201cin modo saltuario ed occasionale e senza imposizione di alcun orario di lavoro\u201d.<\/p>\n<p>Contestavano altres\u00ec il dedotto vizio delle dimissioni e negavano avere mai commesso Z gli illeciti attribuitigli.<\/p>\n<p>Concludevano per il rigetto del ricorso.<\/p>\n<p>Agiva autonomamente in giudizio avverso Z in proprio e la societ\u00e0 da lui rappresentata anche l\u2019ufficio della Consigliera regionale di parit\u00e0 argomentando doversi qualificare le condotte di molestia sessuale che affermava tenute da Z in confronto di X e Y (e che nel suo atto descriveva dettagliatamente) discriminazioni dirette di genere\u00a0 e\/o molestie sessuali ex lege 198\/2006 e successive modificazioni.<\/p>\n<p>Per l\u2019effetto chiedeva condannarsi i convenuti in solido al risarcimento anche in proprio favore del danno non patrimoniale cagionato da detti illeciti, e ci\u00f2 ex art. 37 comma 3 del D.Lvo 198\/2006, e comunque ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.<\/p>\n<p>Chiedeva altres\u00ec ordinarsi al Z di definire un piano di rimozione delle discriminazioni e segnatamente, verificata la commissione di eventuali ulteriori illeciti della stessa natura da parte del convenuto persona fisica, condannarsi lo stesso a dare notizia alle vittime di detti illeciti della loro facolt\u00e0 di agire per la reintegrazione delle lesioni patite, con autorizzazione all\u2019ufficio della Consigliera di provvedere direttamente a tali comunicazioni, in caso di inerzia dell\u2019obbligato ed a sue spese.<\/p>\n<p>Concludeva infine per la pubblicazione della sentenza di condanna.<\/p>\n<p>Anche in detto giudizio si costituivano i convenuti per resistere, negando essersi mai date le dedotte condotte illecite e chiedendo il rigetto del ricorso.<\/p>\n<p>Riuniti i giudizi in ragione della parziale identit\u00e0 delle questioni rilevanti ai fini del decidere, essi erano istruiti con l\u2019escussione di alcuni dei testi indotti dalle parti e di ulteriori tre, ammessi ex art. 421 c.p.c. e con l\u2019acquisizione di alcuni documenti (segnatamente gli atti del procedimento penale iniziato contro Z anche per i fatti di cui alle domande attrici).<\/p>\n<p>Infine, all\u2019udienza di cui in epigrafe, i difensori discutevano ed il giudice pronunciava sentenza come da separato dispositivo di cui dava lettura attesa la particolare complessit\u00e0 delle questioni trattate.<\/p>\n<p>Cos\u00ec riassunta la presente vicenda processuale, nel merito non pu\u00f2 dubitarsi della centralit\u00e0 ai fini del decidere della questione relativa alla dedotta commissione da parte del convenuto persona fisica delle condotte illecite denunciate nei ricorsi.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 all\u2019evidenza quanto alla posizione della Consigliera di parit\u00e0, le domande proposte da detto ufficio dipendendo tutte in fatto dall\u2019accertamento delle condotte de quibus. Ma ci\u00f2 anche in parte assai significativa quanto alle pretese svolte dalle lavoratrici, la prova delle affermate molestie condizionando l\u2019accoglimento non solo delle domande risarcitorie, ma anche di quelle dirette alla declaratoria di nullit\u00e0 delle dimissioni quanto a Y e del licenziamento quanto a X.<\/p>\n<p>Ora sul punto merita in primo luogo rilevare come, necessariamente determinata la natura della tutela astrattamente applicabile dalle allegazioni attrici, sul piano delle allegazioni le condotte descritte analiticamente nei ricorsi integrino indubitabilmente la fattispecie di molestia sessuale di cui all\u2019art. 26 comma 2 del D.Lvo 198\/2006 a norma del quale sono \u201cconsiderate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l&#8217;effetto di violare la dignit\u00e0 di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo\u201d.<\/p>\n<p>Nei ricorsi infatti si dice di ripetute avances verbali ed anche fisiche di Z alle lavoratrici (cos\u00ec inequivocamente le condotte obiettivamente a connotazione sessuale allegate sub 14 e segg. del ricorso X, 12 e segg. del ricorso Y e 12 e segg. di quello introdotto dalla Consigliera di parit\u00e0), da loro indesiderate, soggettivamente apprezzate, e per vero obiettivamente apprezzabili, come lesive della loro dignit\u00e0 ed idonee, anche in ragione della speciale vulnerabilit\u00e0 delle odierne attrici X e Y, parti con il convenuto persona fisica di rapporti di lavoro apparentemente precari, a determinare un clima quanto meno umiliante.<\/p>\n<p>Da detta qualificazione segue di necessit\u00e0 l\u2019accessibilit\u00e0 per le attrici dello speciale regime probatorio approntato, in esecuzione del diritto dell\u2019Unione (da ultimo contenuto nella direttiva \u00a02006\/54 CE, ricognitiva delle precedenti fonti comunitarie in materia di discriminazione di genere), dall\u2019art. 40 del D.Lvo 198\/2006, a norma del quale, come \u00e8 noto, quando \u201cil ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all&#8217;assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell&#8217;esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l&#8217;onere della prova sull&#8217;insussistenza della discriminazione\u201d.<\/p>\n<p>D\u2019altro canto, affermato in tutti i ricorsi introduttivi avere tenuto Z condotte analoghe anche in confronto di altre lavoratrici, deve dirsi senz\u2019altro allegata l\u2019esistenza di una discriminazione di carattere collettivo, essa pertanto idonea a legittimare l\u2019autonoma azione della Consigliera di parit\u00e0 ex art. 37 del D.L.vo 198\/2006 (legittimazione peraltro della quale neppure i convenuti dubitano).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 detto, sembra alla decidente che all\u2019esito del giudizio siano in atti elementi gravi, precisi e concordanti, anche desunti da elementi estrinseci alle relazioni negoziali inter partes, ma relativi alle posizioni di altre lavoratrici e costituenti quindi dati di carattere statistico (per l\u2019interpretazione di detta nozione nel senso atecnico di probabilit\u00e0 di verificazione, in accordo con le finalit\u00e0 di agevolazione probatoria di cui alla citata direttiva 54\/2006, cfr. le condivisibili osservazioni di Trib. Roma, 21.6.2012) utilizzabili ex art. 40 del D. Lvo 198\/2006, idonei a far ritenere senz\u2019altro provate le dedotte molestie sessuali.<\/p>\n<p>In tal senso depone in primo luogo la deposizione della teste D. (collega di Y alle dipendenze del convenuto).<\/p>\n<p>La testimone, costituitasi parte civile nel procedimento penale iniziato contro Z anche per i fatti di cui qui \u00e8 causa, ha confermato di avere assistito a \u201ccomplimenti\u201d di Z a Y, egli avendole detto, in presenza della teste, \u201cche era bellina,,, toccandole il mento\u201d e di aver saputo dall\u2019odierna attrice nell\u2019immediatezza dei fatti di come ella avesse subito indesiderate attenzioni verbali e fisiche da parte di Z durante un viaggio in auto (episodio dettagliatamente descritto in ricorso), ma ancor pi\u00f9 ha riferito di essere stata fatta oggetto lei stessa di avances anche fisiche da parte di Z (cos\u00ec testualmente la testimone: \u201cQuando iniziai a lavorare il Z mi port\u00f2 in giro in auto per conoscere i clienti. In tali occasioni faceva molti complimenti, accarezzava il viso, stringeva la mano, accarezzava il ginocchio e faceva proposte inizialmente di inviti a cena, e poi a carattere sessuale\u2026 Io ho fatto un viaggio in Val di Brana e mi \u00e8 bastato perch\u00e9 il Z. si appart\u00f2 in una stradina e voleva baciarmi. Mi disse che dovevamo andare a Montecatini da un cliente. Dal cliente non ci siamo andati, perch\u00e9 io reagii male ai suoi tentativi per cui mi riport\u00f2 in ufficio\u201d).<\/p>\n<p>Ancora la testimone ha riferito di avere registrato taluni di detti colloqui, registrazione in effetto acquisita unitamente alla relativa trascrizione ex art. 421 c.p.c. insieme agli ulteriori atti del procedimento penale intentato contro Z e certamente utilizzabile ai fini del decidere nel presente giudizio, in quanto riproduzione meccanica non espressamente disconosciuta alla prima udienza o risposta successiva alla acquisizione processuale del documento (in tal senso ex plurimis Cass. 8998\/2001 e pi\u00f9 recentemente Cass. 9526\/2010).<\/p>\n<p>E dalla trascrizione della registrazione emergono inequivocamente condotte del Z. a connotazione sessuale, esse certamente indesiderate dalla destinataria, atteso il tenore delle sue risposte.<\/p>\n<p>Ma a confermare, con il valore di elementi di estrinseci di carattere statistico (nel senso gi\u00e0 sopra precisato), le allegazioni dei ricorsi sono anche le deposizioni delle testi R. e e B., anch\u2019esse per brevi periodi dipendenti del Z.<\/p>\n<p>Anche le dette testimoni hanno infatti riferito di avances almeno verbali in loro confronto da parte di Z. (cos\u00ec testualmente R.: \u201cIl Z faceva dei complimenti, la cosa non \u00e8 andata oltre, io ho messo subito in chiaro le cose. Tipo lui diceva che con la ragazza che c\u2019era prima andavano al ristorante o in barca insieme e io dicevo \u201ccon quella di prima con me no\u201d. Questo comportamento ha avuto la sua importanza nel fatto che me ne andassi via. Nel senso che lui non mi ha mai toccato, per\u00f2 per me una persona che fa cos\u00ec \u00e8 poco seria particolarmente per l\u2019et\u00e0 che aveva lui\u201d; e B.: \u201cIn particolare c\u2019\u00e8 stato un episodio che non mi \u00e8 piaciuto e mi ha convinto ad andare via. Si tratta di questo: io uscivo a portare la posta, un giorno il signor Z. mi ha detto che dovevamo andare fuori insieme. Da l\u00ec praticamente mi ritrovai a Sarzana dove lui aveva una casa. Il suo atteggiamento mi parve ambiguo, mi disse che l\u00ec si poteva stare un giorno o anche due. Mi fece impressione questo atteggiamento anche in relazione alla sua et\u00e0 e alla mia. Al ritorno da questo viaggio decisi che me ne sarei andata\u2026Complimenti li faceva continuamente, notava molto il modo come uno si vestiva e si presentava. Ricordo che se si veniva non profumate, truccate tacco e vestito lo faceva notare. Faceva capire di apprezzare molto le donne giovani\u201d), condotte all\u2019evidenza idonee a determinare nelle lavoratrici un disagio comunque causalmente efficiente rispetto alla loro decisione di interrompere i rapporti di lavoro in essere con la societ\u00e0 convenuta.<\/p>\n<p>E ad avviso della decidente non pu\u00f2 escludersi che una tale condizione si sia data anche quanto alla teste I. (anche lei dipendente della societ\u00e0 per un breve periodo), che pure ha riferito di non avere ricevuto \u201cattenzioni non gradite o molestie da parte del Z.\u201d, ma di avere avuto notizia dell\u2019esistenza di una denuncia in suo confronto per molestie, cos\u00ec che ella avrebbe \u201cpreferito non rischiare\u201d (cos\u00ec testualmente la testimone) e lasciare il lavoro dopo un paio di settimane, a suo dire avendo trovato un\u2019altra occasione di lavoro pi\u00f9 soddisfacente come educatrice.<\/p>\n<p>Dell\u2019esistenza di un motivo diverso per la determinazione della teste \u00e8 indizio in contrario la circostanza, documentata dalla scheda anagrafica professionale della testimone e rilevata dalla difesa delle lavoratrici, che I. abbia inteso risolvere un contratto di apprendistato (quale quello in essere con la societ\u00e0 convenuta) per essere assunta solo due mesi dopo e con un contratto a termine di due mesi con qualifica, non di educatrice come da lei dichiarato, ma di addetta al banco della ristorazione, ella nelle more, ancora secondo le sue dichiarazioni, avendo lavorato come baby sitter senza alcuna formalizzazione, fatti tutti che inducono quanto meno a dubitare dell\u2019attendibilit\u00e0 della dichiarazione della testimone sul punto che qui interessa.<\/p>\n<p>Deve allora ritenersi che tutte le acquisizioni istruttorie appena dette depongano obiettivamente per la fondatezza della ricostruzione in fatto delle attrici, Z avendo tenuto \u201ccomportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale\u201d senz\u2019altro in confronto almeno di D., R. e B. (ma non potendosi escludere l\u2019accadimento di simili condotte in danno anche di I. per quanto appena detto), essi tali da essere quanto meno causalmente efficienti rispetto alla decisione di almeno due lavoratrici di interrompere i rapporti di lavoro ed idonei a spingere una terza ad agire in giudizio lamentando la lesione di suoi diritti. Cos\u00ec che le condotte de quibus debbono dirsi avere avuto \u201cl&#8217;effetto di violare la dignit\u00e0 di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo\u201d.<\/p>\n<p>E ripetutamente realizzate dette condotte da parte del convenuto persona fisica ricercando occasioni, di contatto esclusivo e per le destinatarie delle condotte medesime necessitato, quali viaggi in auto, come dettagliatamente descritto nei ricorsi, cos\u00ec che devono dirsi senz\u2019altro acquisiti in atti elementi di fatto di carattere statistico (nel senso sopra precisato) \u201cidonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell&#8217;esistenza di \u2026 comportamenti discriminatori in ragione del sesso\u201d quali quelli di cui si dice nei ricorsi.<\/p>\n<p>Ora a fronte di questi dati i convenuti non hanno fornito alcuna prova, anche solo logica o induttiva della insussistenza della discriminazione, non fornendo alcuna ricostruzione dei fatti idonea a dar conto delle ragioni per le quali cinque diverse persone, almeno due delle quali del tutto estranee sia al presente giudizio che a quello penale e citate d\u2019ufficio, abbiano riferito di condotte illecite ed intrusive del tutto analoghe quanto al loro contenuto ed alle modalit\u00e0 di esecuzione.<\/p>\n<p>In contrario anche dalla deposizione del teste S. (dipendente della societ\u00e0 resistente anche all\u2019epoca della sua deposizione ed indotto dalla sua difesa) potendo trarsi elementi a sostegno della prospettazione delle lavoratrice.<\/p>\n<p>Il testimone infatti, dopo aver redatto una dichiarazione, datata 15.9.2008 (agli atti del giudizio penale acquisiti ex art. 421 c.p.c., essa utilizzata a propria difesa da Z in quel giudizio) nella quale si affermava essere stato egli richiesto da D. di testimoniare falsamente di avere visto il Z \u201cmentre la importunava durante l\u2019orario di lavoro\u201d (cos\u00ec testualmente la dichiarazione sub 217 del fascicolo penale), e ci\u00f2 al fine di \u201cguadagnare un po\u2019 di soldi\u201d, ha poi smentito di fronte ai carabinieri (a verbale delle sommarie informazioni 29.6.2009, foglio 211 del fascicolo penale) di avere ricevuto una tale richiesta, dichiarando anzi di non ricordare neppure di avere rilasciato la dichiarazione scritta di cui sopra si \u00e8 detto.<\/p>\n<p>Ed ancora, sentito nel corso del presente procedimento, ha reso una deposizione pi\u00f9 che confusa, confermando di avere redatto la dichiarazione del settembre 2008, ma poi attribuendo l\u2019illecita richiesta di testimoniare il falso ora a Y ora a D., per infine concludere testualmente \u201cnon so chi mi ha detto ci\u00f2 che ho scritto nella dichiarazione del 15 settembre 2008\u201d.<\/p>\n<p>Affermazione questa all\u2019evidenza ben pi\u00f9 che indiziante della falsit\u00e0 del contenuto della dichiarazione 15.9.2008, giacch\u00e9, ove i fatti ivi descritti si fossero davvero verificati, S. non avrebbe potuto non ricordare quanto meno l\u2019identit\u00e0 del proprio interlocutore, trattandosi di un colloquio certamente estraneo, quanto al relativo contenuto, alla sua routine quotidiana.<\/p>\n<p>Deve quindi concludersi che anche la ricostruzione difensiva dei convenuti offra in contrario ulteriori elementi di fatto a sostegno delle ragioni attrici.<\/p>\n<p>Le molestie sessuali come nei ricorsi attribuite a Z. devono dirsi pertanto compiutamente provate.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 detto non pu\u00f2 poi dubitarsi che dette condotte illecite gi\u00e0 ex art. 26 comma 2 del D.Lvo 198\/2006 siano astrattamente suscettibili di cagionare un pregiudizio risarcibile anche se non patrimoniale, per una pluralit\u00e0 di concorrenti ragioni.<\/p>\n<p>In proposito \u00e8 noto invero come le Sezioni Unite della Suprema Corte (con la decisione 26972\/2008) abbiano ritenuto la necessaria bipartizione della nozione di danno (extracontrattuale, ma anche contrattuale) e la tipicit\u00e0 delle ipotesi di risarcibilit\u00e0 del danno non patrimoniale (nella consolidata accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica), risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, nonch\u00e9 \u201c<em>in virt\u00f9 del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili<\/em>\u201d nei \u201c<em>casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione<\/em>\u201c (cos\u00ec testualmente Cass.. Sez. Un., 26972\/2008).<\/p>\n<p>La stessa decisione ha rilevato peraltro, che \u201c<em>l&#8217;esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui l&#8217;inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge. E&#8217; questo il caso del contratto di lavoro. L&#8217;art. 2087 c.c. (&#8220;L&#8217;imprenditore \u00e8 tenuto ad adottare nell&#8217;esercizio dell&#8217;impresa le misure che, secondo la particolarit\u00e0 del lavoro, l&#8217;esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l&#8217;integrit\u00e0 fisica e la personalit\u00e0 morale dei prestatori di lavoro&#8221;), inserendo nell&#8217;area del rapporto di lavoro interessi non suscettivi di valutazione economica (l&#8217;integrit\u00e0 fisica e la personalit\u00e0 morale) gi\u00e0 implicava che, nel caso in cui l&#8217;inadempimento avesse provocato la loro lesione, era dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale. Il presidio dei detti interessi della persona ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione \u00e8 suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell&#8217;integrit\u00e0 psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalit\u00e0 del danno biologico, o della lesione della dignit\u00e0 personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalit\u00e0 da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalit\u00e0 del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall&#8217;impresa<\/em>\u201c.<\/p>\n<p>Facendo applicazione dei detti principi nella specie, quindi, l\u2019astratta risarcibilit\u00e0 del danno non patrimoniale rivendicato nei ricorsi deve ritenersi gi\u00e0 per essere le discriminazioni di genere tra le fattispecie per le quali la detta risarcibilit\u00e0 \u00e8 espressamente prevista dalla legge (segnatamente agli artt. 37 e 38 del D.Lvo 198\/2006), sia comunque, quanto all\u2019azione extracontrattuale intentata in confronto di z in proprio, in forza delle disposizione degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., i comportamenti de quibus costituendo indubitabilmente illeciti penali, quale sia la loro esatta qualificazione ai fini della legge penale. Quanto infine all\u2019azione contrattuale intentata dalle lavoratrici in confronto della societ\u00e0 la detta risarcibilit\u00e0 risulta in ragione dell\u2019espressa previsione di cui all\u2019art. 2087 c.c., come secondo il ricordato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte.<\/p>\n<p>Ritenuta quindi l\u2019astratta risarcibilit\u00e0 nella specie dei danni non patrimoniali rivendicati nei ricorsi, quanto agli oneri di allegazione e prova gravanti sul punto sulle attrici pare alla decidente (in accordo con il consolidato orientamento della Suprema Corte in punto di prova presuntiva del danno non patrimoniale) che essi si risolvano nell\u2019affermazione e nella dimostrazione (dalle attrici offerta per quanto detto) delle molestie sessuali patite dalle lavoratrici, esse reiterate e commesse da parte del preposto della datrice di lavoro nell\u2019ambito di rapporti di lavoro apparentemente precari e quindi in una condizione di speciale vulnerabilit\u00e0 delle persone offese.<\/p>\n<p>Le condotte de quibus infatti, come sopra descritte, realizzano condizioni di fatto obiettivamente idonee a determinare nelle destinatarie delle condotte medesime, se non necessariamente l\u2019insorgenza di una condizione qualificabile come malattia, comunque la causazione di una sofferenza\u00a0 la cui esistenza nell\u2019an \u00e8 immediatamente apprezzabile in dipendenza della natura dei beni lesi e delle caratteristiche della violazione (secondo una regola di giudizio non diversa da quella di cui si fa abitualmente uso per legare una sofferenza personale ad un lutto).<\/p>\n<p>Mentre quanto alla posizione della Consigliera di parit\u00e0 le stesse condotte appaiono idonee a pregiudicare nella maniera pi\u00f9 immediata l\u2019interesse pubblico presidiato dalla funzione che la Consigliera ricopre, esse risolvendosi nella negazione, la pi\u00f9 evidente, del principio di non discriminazione per motivi di genere, le condotte illecite essendosi date specificamente in ragione del genere delle vittime.<\/p>\n<p>Assai pi\u00f9 complessa \u00e8 naturalmente la questione della quantificazione di un detto pregiudizio.<\/p>\n<p>In proposito peraltro non pu\u00f2 trascurarsi come quella delle discriminazioni di genere sia materia (e per vero materia d\u2019elezione) di diritto dell\u2019Unione (da ultimo con la gi\u00e0 citata direttiva 2006\/54, ricognitiva delle precedenti fonti comunitarie).<\/p>\n<p>Di qui l\u2019obbligo del giudice nazionale di adottare della normativa interna (e quindi gi\u00e0 degli artt. 37 e 38 del D.Lvo 198\/2006) una interpretazione, tra le diverse consentite dal tenore della disciplina medesima, conforme\u00a0 al testo ed agli obiettivi delle direttive (v. gi\u00e0 Corte giust., 10 aprile 1984, causa c-14\/83, <em>Van Colson e Kamann<\/em>; pi\u00f9 recentemente, tra le altre, Corte giust., 13 novembre 1990, causa c-106\/89, <em>Marleasing<\/em>, 15 maggio 2003, causa c-160\/01, <em>Mau<\/em>, e 4 luglio 2006, causa c-212\/04, <em>Adeneler<\/em>), in caso diverso, e quindi ove il giudice nazionale\u00a0 constati l\u2019impossibilit\u00e0 di pervenire ad una soluzione ermeneutica conforme alle direttive de quibus, egli essendo tenuto a non applicare la disposizione interna difforme, per dare integrale attuazione all\u2019ordinamento europeo e proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli (Corte giust., 2 maggio 2003, causa c-462\/99, <em>Connect Austria Gesellschaft f\u00fcr Telekommunikation<\/em>).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ora, nella specie \u00e8 noto come l\u2019art. 18 della direttiva 2006\/54 CE obblighi gli Stati membri ad introdurre nei rispettivi ordinamenti nazionali le misure necessarie per garantire, per il danno subito da una persona lesa a causa di una discriminazione fondata sul sesso, \u201cun indennizzo o una riparazione reali ed effettivi, da essi stessi stabiliti in modo tale da essere dissuasivi e proporzionati al danno subito. Tale indennizzo o riparazione non pu\u00f2 avere un massimale stabilito a priori, fatti salvi i casi in cui il datore di lavoro pu\u00f2 dimostrare che l&#8217;unico danno subito dall&#8217;aspirante a seguito di una discriminazione ai sensi della presente direttiva \u00e8 costituito dal rifiuto di prendere in considerazione la sua domanda\u201d.<\/p>\n<p>La fonte sovranazionale quindi attribuisce allo strumento rimediale del risarcimento del danno connotati necessari di effettivit\u00e0, essi tuttavia rapportati, non solo alla gravit\u00e0 del danno, ma anche alla funzione dissuasiva e sanzionatoria della qualificata riparazione.<\/p>\n<p>E non pu\u00f2 dubitarsi che una tale qualificazione del risarcimento del danno incida sui criteri di quantificazione obbligatori per il giudice nazionale, alla prova dell\u2019esistenza nell\u2019an del danno risarcibile dovendo seguire la sua determinazione in una misura idonea a soddisfare la funzione non solo ripristinatoria, ma anche dissuasiva del rimedio.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 detto la decidente \u00e8 peraltro ben consapevole dell\u2019ineliminabile ambiguit\u00e0 di ogni criterio di quantificazione, attesa l\u2019ontologica \u201cincommensurabilit\u00e0\u201d economica del danno non patrimoniale, rispetto al quale il risarcimento per equivalente monetario non pu\u00f2 essere che una fictio juris, non di meno indispensabile a consentire una tutela minima necessaria dei diritti inviolabili della persona.<\/p>\n<p>E\u2019 quindi nella consapevolezza di una tale complessit\u00e0 di valutazione che questo giudice ritiene di quantificare il risarcimento dovuto a X in \u20ac 25.000,00 in linea capitale (oltre accessori secondo il criterio di calcolo di cui in dispositivo), quello dovuto a Y in \u20ac 40.000,00 (pure oltre accessori) e quello spettante alla Consigliera di parit\u00e0 ancora in \u20ac 25.000,00 (oltre accessori).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 avendo riguardo, quanto alle posizioni di entrambe le lavoratrici, al primario rilievo del bene leso (la loro dignit\u00e0 personale), all\u2019intensit\u00e0 del disagio e della sofferenza che quelle condotte debbono avere ragionevolmente generato, secondo un criterio di normalit\u00e0 psicologica, in quanto provenienti dal preposto del datore di lavoro e dirette a lavoratrici almeno apparentemente precarie, e quanto alla posizione della Consigliera di parit\u00e0 al carattere reiterato delle condotte medesime anche in confronto di lavoratrici diverse dalle odierne attrici e dalla gravit\u00e0 del comportamento successivo del Z, diretto all\u2019evidenza, a mezzo dell\u2019uso della dichiarazione 15.9.2008 a firma del teste S. (della cui inattendibilit\u00e0 si \u00e8 detto) a screditare una delle lavoratrici destinatarie delle molestie, comportamento questo certamente rilevante in relazione alla finalit\u00e0 anche sanzionatoria dello strumento rimediale del risarcimento del danno nella specie.<\/p>\n<p>Quanto alla posizione di Y poi la quantificazione del danno non pu\u00f2 prescindere dal carattere causalmente efficiente delle molestie rispetto alle dimissioni della lavoratrice, circostanza questa del tutto verosimile, ancora in ragione dell\u2019accertata idoneit\u00e0 di comportamenti analoghi a quelli subiti da Y ad indurre altre lavoratrici alle dimissioni.<\/p>\n<p>Sul punto tuttavia pare alla decidente che non possa condividersi la prospettazione attrice in ordine alla dedotta nullit\u00e0\/inesistenza delle dette dimissioni o alla loro annullabilit\u00e0 per incapacit\u00e0 naturale della parte recedente.<\/p>\n<p>In ordine alla prima deduzione infatti deve senz\u2019altro escludersi l\u2019assimilabilit\u00e0, sul piano prima logico e psicologico che giuridico, della condizione ritenuta nella specie in causa (quella di chi si trovi indotto a compiere un atto unilaterale, quale le dimissioni, in ragione quanto meno anche dell\u2019intollerabilit\u00e0 di comportamenti illeciti altrui) con quella di chi veda completamente annullata la propria libera determinazione\u00a0 per essere l\u2019atto compiuto in effetto riferibile alla violenza perpetrata da terzi.<\/p>\n<p>Ma neppure pu\u00f2 dirsi, ad avviso di questo giudice, che si diano in atti elementi dai quali ritenere che il recesso dell\u2019attrice sia avvenuto in condizione di minorata capacit\u00e0, dalla stessa prospettazione in fatto del ricorso emergendo piuttosto, come sopra fatto cenno, l\u2019attuazione di una decisione autonoma della lavoratrice, ma avente come motivo determinante l\u2019intollerabilit\u00e0 delle molestie subite.<\/p>\n<p>Ne deriva che, se un tale motivo non pu\u00f2 assurgere secondo i principi a vizio del consenso, non di meno di esso deve tenersi conto al fine di apprezzare l\u2019intensit\u00e0 della sofferenza cagionata alla lavoratrice dalle condotte illecite del Z, essa tale da indurla ad interrompere il rapporto di lavoro piuttosto che ulteriormente sottoporsi al contatto con il convenuto persona fisica.<\/p>\n<p>Se quindi le domande dirette alla declaratoria di nullit\u00e0 ed all\u2019annullamento delle dimissioni devono essere respinte, la particolare gravit\u00e0 del danno per i motivi appena detti impone di determinare il risarcimento dovuto a Y nella somma (maggiore rispetto a quanto riconosciuto alle altre attrici) di cui sopra.<\/p>\n<p>Al pagamento del dovuto in favore delle attrici devono essere condannati i convenuti in solido, Z in proprio in ogni caso ex artt. 2043 e 2059 c.c., la societ\u00e0 convenuta ex art. 2087 c.c. quanto alla posizione delle lavoratrici ed ex art. 2049 c.c. quanto a quella della Consigliera di parit\u00e0<\/p>\n<p>Quanto poi agli ulteriori capi di domanda svolti dalla Consigliera di parit\u00e0, deve senz\u2019altro escludersi che possa farsi questione nella specie di un piano di rimozione delle discriminazioni, quelle accertate in causa essendo condotte in s\u00e9 illecite la cui realizzazione \u00e8 vietata senza eccezioni.<\/p>\n<p>Deve invece accogliersi l\u2019ulteriore capo di domanda svolto nel ricorso dell\u2019ufficio della Consigliera di parit\u00e0, e quindi, accertata la commissione di atti qualificabili come molestie sessuali ex art. 26 comma 2 del D.Lvo 198\/2006 da parte di Z anche in confronto delle lavoratrici R. e B., deve ordinarsi ai convenuti di notificare alle predette lavoratrici, entro e non oltre il mese successivo alla pubblicazione, la presente decisione con contestuale avviso della loro facolt\u00e0 di agire per ottenere il risarcimento delle lesioni patite, e quindi di fornire all\u2019Ufficio della Consigliera regionale di Parit\u00e0, entro i quindici giorni successivi allo spirare del termine sopra indicato, idonea documentazione attestante la notifica e l\u2019avviso.<\/p>\n<p>Una tale pronuncia deve infatti ritenersi idonea ad eliminare gli effetti delle discriminazioni accertate (come imposto dall\u2019art. 37 del D.Lvo 198\/2006), essa ponendo le lavoratrici interessate nella condizione di liberamente e consapevolmente determinarsi in ordine alla loro facolt\u00e0 di agire in giudizio per la tutela dei loro diritti, restando cos\u00ec ultronea ogni ulteriore pubblicit\u00e0 della presente decisione (come invece richiesta da tutte le attrici).<\/p>\n<p>Quanto poi alle ulteriori domande svolte dalle lavoratrici, esse devono accolte nei limiti che subito si diranno.<\/p>\n<p>Quanto alla posizione di Y, invero, non pu\u00f2 dubitarsi della natura effettivamente subordinata del rapporto di lavoro gi\u00e0 intercorso con la societ\u00e0 convenuta, il carattere continuativo della prestazione dell\u2019attrice essendo emerso inequivocamente dalla deposizione della teste D. (che ha riferito essere stata Y presente in azienda quotidianamente dalle 8,30-9 fino alle 13 ed ancora dalle 15,30 fino alle 19; peraltro la continuativit\u00e0 dell\u2019esecuzione della prestazione non \u00e8 neppure specificamente contestata dai convenuti, che si sono sul punto limitati a dedurre avere lavorato l\u2019attrice \u201cper non pi\u00f9 di quattro ore giornaliere\u201d), ed essendo del tutto pacifico che la lavoratrice svolgesse mansioni di telefonista, all\u2019interno dei locali aziendali e facendo uso di strumenti e materiali di lavoro della societ\u00e0 convenuta.<\/p>\n<p>La prestazione dell\u2019attrice consisteva allora senz\u2019altro nello svolgimento di attivit\u00e0 meramente esecutive, necessariamente strumentali ed organicamente inserite nell\u2019organizzazione d\u2019impresa delle societ\u00e0 convenuta, attivit\u00e0 quindi che nella pratica negoziale non possono darsi se non in esito all\u2019esercizio del potere di conformazione da parte del titolare dell\u2019organizzazione nella quale esse si inseriscono.<\/p>\n<p>Ora \u00e8 noto come la pi\u00f9 recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex plurimis Cass., sez. lav., 06-09-2007, n. 18692) abbia, del tutto ragionevolmente, valorizzato le caratteristiche, necessarie o almeno normali, delle diverse prestazioni lavorative ai fini dell\u2019accertamento dell\u2019esistenza del vincolo di subordinazione.<\/p>\n<p>Ha cos\u00ec rilevato come l&#8217;affermazione tralaticia \u201csecondo cui non esiste una materia ontologicamente devoluta alla subordinazione o all&#8217;autonomia, sicch\u00e9 la\u00a0 medesima attivit\u00e0 lavorativa pu\u00f2 essere svolta per i pi\u00f9 diversi titoli giuridici (nell&#8217;ambito di un rapporto di lavoro subordinato, o autonomo, o associativo, o societario, o per\u00a0 causa gratuita,\u00a0 etc.)\u00a0 debba essere rettamente intesa. Essa\u00a0 significa che molte attivit\u00e0 possono essere svolte o in regime di subordinazione o in regime\u00a0 di\u00a0 autonomia, o per altro titolo, a\u00a0 seconda\u00a0 di\u00a0 come concretamente si configuri\u00a0 la\u00a0 prestazione,\u00a0 in\u00a0 dipendenza\u00a0 dalla volont\u00e0 delle parti e dalle condizioni oggettive. Ex art. 1322\u00a0 c.c. le parti hanno la libert\u00e0, non di nominare come che sia il contenuto del\u00a0 loro\u00a0 contratto,\u00a0 ma \u00a0di scegliere se\u00a0 svolgere\u00a0 la\u00a0 prestazione lavorativa\u00a0 convenuta secondo le modalit\u00e0 proprie del tipo legale della subordinazione o del lavoro autonomo, apprestando coerentemente gli strumenti\u00a0 fattuali\u00a0 propri\u00a0 del\u00a0 tipo\u00a0 giuridico prescelto.\u00a0 Alcune\u00a0 volte la volont\u00e0 delle parti nulla pu\u00f2 contro certe modalit\u00e0 esigite\u00a0 dal processo\u00a0 tecnologico\u00a0 applicato\u00a0 alla produzione del bene o servizio richiesto: il lavoro di fabbrica \u00e8 il prototipo del lavoro subordinato, e sarebbe vano nominare autonomo il lavoro alla catena di produzione. Analogamente\u00a0 l&#8217;esecuzione\u00a0 del lavoro\u00a0 all&#8217;interno della struttura dell&#8217;impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa costituisce un forte indizio, che concorre a dar luogo al giudizio di sintesi sulla\u00a0 subordinazione\u201d (cos\u00ec testualmente Cass., sez. lav., 06-09-2007, n. 18692).<\/p>\n<p>Facendosi applicazione di tali principi nella specie deve allora concludersi avere svolto l\u2019attrice, nell\u2019ambito del rapporto inter partes, una prestazione avente i connotati tipici della subordinazione, in quanto stabilmente inserita in un\u2019organizzazione d\u2019impresa riferibile al solo datore di lavoro e consistente in attivit\u00e0 meramente esecutive, sprovviste di qualsiasi autonomia di decisione e valutazione.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 in ragione delle dette caratteristiche della prestazione de qua, l\u2019esistenza del vincolo di subordinazione deve dirsi provata, con ogni conseguenza quanto al diritto di Yalle differenze tra il compenso convenuto al momento dell\u2019assunzione e quello invece a lei dovuto sulla base del CCNL di categoria, differenze quantificate senza alcuna specifica contestazione nel dettagliato conteggio che forma parte integrante del ricorso.<\/p>\n<p>Al pagamento della somma ivi indicata (e pari ad \u20ac 490,02 in linea capitale) la societ\u00e0 convenuta deve essere condannata, maggiorato il dovuto di accessori secondo il criterio di calcolo di cui in dispositivo.<\/p>\n<p>In ordine infine alla posizione di X, deve in primo luogo ritenersi la simulazione del rapporto di apprendistato.<\/p>\n<p>In proposito invero \u00e8 noto come della causa del contratto di apprendistato siano elementi necessari la formazione e l\u2019insegnamento impartiti al lavoratore al fine dell\u2019acquisizione da parte sua del patrimonio di conoscenze proprio della qualifica al cui conseguimento il contratto \u00e8 diretto, cos\u00ec un tale obbligo del datore di lavoro differenziandosi certamente dal suo onere di impartire al lavoratore istruzioni e direttive nell\u2019esecuzione della prestazione, esso prospettabile in confronto di qualsiasi dipendente neo assunto.<\/p>\n<p>D\u2019altro canto, certamente onerata la societ\u00e0 convenuta secondo i principi della prova della effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti il ricorso, non al normotipo del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma ad una forma negoziale connotata da ulteriori specifici obblighi (ed in suo confronto a vario titolo pi\u00f9 vantaggiosa del contratto di lavoro a tempo indeterminato), nella specie non vi \u00e8 in memoria deduzione di fatti specifici dai quali desumere avere i suoi preposti impartito alla lavoratrice alcuna formazione eccedente le istruzioni e direttive nell\u2019esecuzione delle mansioni a lei assegnate (in tal senso cfr. il tenore del cap. 3 della memoria, unico dedotto sul punto che ora interessa).<\/p>\n<p>Indimostrato l\u2019adempimento dell\u2019obbligo formativo nel corso dell\u2019apprendistato, ne segue la qualificazione della relazione negoziale inter partes come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per tutta la sua durata, restando assorbita ogni ulteriore difesa della lavoratrice sul punto.<\/p>\n<p>Ad una tale declaratoria segue di necessit\u00e0 la condanna della convenuta a corrispondere all\u2019attrice le differenze tra il trattamento retributivo a lei erogato in corso di rapporto e quello dovutole in conseguenza della sopra detta qualificazione della relazione negoziale di cui \u00e8 causa, e pari a complessivi \u20ac 8.227,84 in linea capitale (oltre accessori come in dispositivo), detratta dalla somma complessiva riportata nei conteggi in atti (la cui correttezza contabile non \u00e8 specificamente contestata) quanto corrisposto in esito all\u2019introduzione da parte di X di un\u2019azione monitoria (circostanza questa pacifica in causa).<\/p>\n<p>In merito infine all\u2019impugnato licenziamento, non vi \u00e8 questione in ordine alla sua natura disciplinare, la parte recedente avendo inteso motivare la propria determinazione con l\u2019allegazione di un inadempimento della lavoratrice di tale gravit\u00e0 da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto ed asseritamente consistente nell\u2019avere omesso X di conservare adeguatamente le liste di consegna dei tabacchi, lasciandole \u201calla vista di chiunque entrasse in ufficio\u201d (cos\u00ec testualmente la lettera 7.10.2008) e non curando di riporle in un apposito armadio con lucchetto.<\/p>\n<p>Ne segue la certa illegittimit\u00e0 del provvedimento espulsivo ex art. 7 della L. 300\/1970, in quanto datosi senza alcuna preventiva contestazione dell\u2019addebito.<\/p>\n<p>Ma pare alla decidente che, come argomentato sul punto in tesi in ricorso, vi siano in atti elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere in effetto il recesso affetto da un pi\u00f9 grave vizio di nullit\u00e0, in quanto discriminatorio e riferibile ad un motivo illecito determinante.<\/p>\n<p>In proposito infatti non pu\u00f2 trascurarsi come, dimostrate nella specie per quanto sopra esposto le molestie subite dalla lavoratrice, la societ\u00e0 convenuta non abbia, neppure in memoria, allegato un qualche fatto specifico concretamente descrittivo dell\u2019affermato inadempimento della lavoratrice, mai deducendo le circostanze di tempo e di luogo nelle quali X avrebbe lasciato incustoditi documenti riservati n\u00e9 specificando la natura e le caratteristiche di tali documenti, a fortiori in alcun modo documentando l\u2019esistenza di precedenti richiami disciplinari relativi alle condotte de quibus.<\/p>\n<p>Deduzioni tutte che, se non avrebbero comunque impedito l\u2019annullamento del licenziamento ex art. 7 della L. 300\/1970, sarebbero valse tuttavia a consentire un\u2019indagine giudiziale in ordine all\u2019effettivit\u00e0 del motivo dichiarato del recesso.<\/p>\n<p>In contrario l\u2019omissione di tali specifiche allegazioni impone di ritenere, oltre l\u2019irregolarit\u00e0 della procedura disciplinare, pi\u00f9 radicalmente l\u2019inconsistenza in fatto della dedotta giusta causa.<\/p>\n<p>Ma se cos\u00ec \u00e8 sembra alla decidente necessario inferire dalla fittiziet\u00e0 del motivo dichiarato l\u2019esistenza di un motivo altro determinante il recesso, esso all\u2019evidenza non dichiarabile in quanto illecito e che, attese le ulteriori risultanze istruttorie (relative alle molestie subite da X) ed in assenza di qualsiasi diversa allegazione da parte della resistente, deve ragionevolmente riconoscersi nella ritorsione a fronte del rifiuto della lavoratrice di accettare le avances del Z.<\/p>\n<p>Motivo questo indubitabilmente illecito e discriminatorio secondo l\u2019espressa previsione dell\u2019art. 26 comma 3 del D.Lvo 198\/2008 e che, ritenuto per quanto detto l\u2019unico effettivo determinante il recesso, ne impone la declaratoria di nullit\u00e0 con le conseguenze di cui all\u2019art. 18 della L. 300\/1970, senza che si faccia luogo ad alcuna indagine in ordine alle dimensioni occupazionali della societ\u00e0 convenuta attesa la previsione dell\u2019art. 3 della L. 108\/1990.<\/p>\n<p>La societ\u00e0 convenuta deve essere pertanto condannata a reintegrare X nel posto di lavoro ed a risarcirla del danno derivante dall\u2019illegittimit\u00e0 del recesso nella misura di tante mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto dovuta alla lavoratrice (in dipendenza della qualificazione del rapporto come sopra ritenuta) quante ne decorreranno del recesso fino all\u2019effettiva reintegrazione, maggiorato il capitale cos\u00ec dovuto di rivalutazione monetaria ed interessi legali (calcolati sulla somma capitale mensilmente rivalutata) dalle singole scadenze retributive fino al saldo.<\/p>\n<p>Alla decisione de qua segue ex lege la condanna della convenuta alla regolarizzazione della posizione previdenziale della lavoratrice.<\/p>\n<p>Le spese processuali, come infra liquidate, seguono la soccombenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>Visto l\u2019art. 429 c.p.c, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, cos\u00ec provvede:<\/p>\n<p>quanto alle domande proposte da X:<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>dichiarata l\u2019esistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, condanna la societ\u00e0 convenuta a corrispondere alla ricorrente le differenze tra il trattamento retributivo a lei erogato in corso di rapporto e quello dovutole in conseguenza della sopra detta qualificazione della relazione negoziale di cui \u00e8 causa, e pari a complessivi \u20ac 8.227,84, maggiorato il capitale cos\u00ec dovuto di rivalutazione monetaria ed interessi legali (calcolati sulla somma capitale mensilmente rivalutata) dalle singole scadenze retributive fino al saldo;<\/li>\n<li>dichiara la nullit\u00e0 del licenziamento intimato all\u2019attrice perch\u00e9 discriminatorio e riferibile ad un motivo illecito determinante e per l\u2019effetto condanna la societ\u00e0 convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro ed a risarcirla del danno derivante dall\u2019illegittimit\u00e0 del recesso nella misura di tante mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto dovuta alla lavoratrice (in dipendenza della qualificazione del rapporto come sub a) quante ne decorreranno del recesso fino all\u2019effettiva reintegrazione, maggiorato il capitale cos\u00ec dovuto di rivalutazione monetaria ed interessi legali (calcolati sulla somma capitale mensilmente rivalutata) dalle singole scadenze retributive fino al saldo. Condanna altres\u00ec la societ\u00e0 convenuta alla regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente;<\/li>\n<li>accertata la commissione da parte di Z in danno dell\u2019attrice di condotte discriminatorie ex art. 26 comma 2 del D.Lvo 11.4.2006 n. 198, condanna i convenuti in solido a rifondere all\u2019attrice il danno non patrimoniale derivatole dalle predette condotte e pari ad \u20ac 25.000,00 in linea capitale, maggiorato il dovuto di rivalutazione monetaria ed interessi legali (calcolati sulla somma capitale mensilmente rivalutata) dalla data della presente decisione e fino al saldo:<\/li>\n<\/ol>\n<p>Quanto alla posizione di Y:<\/p>\n<ol>\n<li>dichiarata l\u2019esistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, condanna la societ\u00e0 convenuta a corrispondere alla ricorrente le differenze tra il trattamento retributivo a lei erogato in corso di rapporto e quello dovutole in conseguenza della sopra detta qualificazione della relazione negoziale di cui \u00e8 causa, e pari a complessivi \u20ac 490,02, maggiorato il capitale cos\u00ec dovuto di rivalutazione monetaria ed interessi legali (calcolati sulla somma capitale mensilmente rivalutata) dalle singole scadenze retributive fino al saldo;<\/li>\n<li>accertata la commissione da parte di Z. in danno dell\u2019attrice di condotte discriminatorie ex art. 26 comma 2 del D.Lvo 11.4.2006 n. 198, condanna i convenuti in solido a rifondere all\u2019attrice il danno non patrimoniale derivatole dalle predette condotte e pari ad \u20ac 40.000,00 in linea capitale, maggiorato il dovuto di rivalutazione monetaria ed interessi legali (calcolati sulla somma capitale mensilmente rivalutata) dalla data della presente decisione e fino al saldo:<\/li>\n<\/ol>\n<p>Quanto alla posizione della Consigliera regionale\u00a0 di Parit\u00e0:<\/p>\n<ol start=\"11\">\n<li>accertata la commissione da parte di Z. di condotte discriminatorie ex art. 26 comma 2 del D.Lvo 11.4.2006 n. 198 in danno di una pluralit\u00e0 di lavoratrici gi\u00e0 dipendenti o collaboratrici della societ\u00e0 convenuta, visto l\u2019art. 37 secondo e terzo comma del D.Lvo 11.4.2006 n. 198, condanna i convenuti in solido a rifondere all\u2019attrice il danno non patrimoniale derivato dalle predette condotte agli interessi dalla stessa rappresentati e pari ad \u20ac 25.000,00 in linea capitale, maggiorato il dovuto di rivalutazione monetaria ed interessi legali (calcolati sulla somma capitale mensilmente rivalutata) dalla data della presente decisione e fino al saldo.<\/li>\n<li>Accertata la commissione da parte di Z. di condotte discriminatorie ex art. 26 comma 2 del D.Lvo 11.4.2006 n. 198 in danno anche delle lavoratrici R. e B., ordina ai convenuti di notificare alle predette lavoratrici, entro e non oltre il mese successivo alla pubblicazione, la presente decisione con contestuale avviso della loro facolt\u00e0 di agire per ottenere il risarcimento delle lesioni patite, e quindi di fornire all\u2019Ufficio della Consigliera regionale di Parit\u00e0, entro i quindici giorni successivi allo spirare del termine sopra indicato, idonea documentazione attestante la notifica e l\u2019avviso.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Respinge ogni diversa domanda ed eccezione.<\/p>\n<p>Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese processuali che, quanto alla posizione delle lavoratrici in solido, liquida in \u20ac 128,00 per spese, e 1.676,02 per diritti, \u20ac 4.500,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CAP come per legge e quanto alla posizione della Consigliera di Parit\u00e0 in \u20ac 92,50 per spese, \u20ac 2.431,50 per diritti, \u20ac 7.100,00 per onorari, oltre spese generali, iVA e CAP come per legge.<\/p>\n<p>Motivazione nei sessanta giorni.<\/p>\n<p>Pistoia 12.7.2012<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO\u00a0 ITALIANO &nbsp; Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Pistoia dott.ssa Elisabetta Tarquini<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":265,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[38,5],"tags":[11,30],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - 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