{"id":365,"date":"2015-11-11T14:26:21","date_gmt":"2015-11-11T13:26:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=365"},"modified":"2015-11-11T14:29:02","modified_gmt":"2015-11-11T13:29:02","slug":"molestie-cap-firenze-sent-mar-2014","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/11\/11\/molestie-cap-firenze-sent-mar-2014\/","title":{"rendered":"Molestie, Corte d&#8217;Appello di Firenze, sentenza  11 marzo 2014"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">In nome del popolo italiano<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">La Corte di Appello di Firenze<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Sezione lavoro<\/p>\n<p>nelle persone dei Magistrati:<br \/>\nDott. Raffaele Bazzoffi Presidente<br \/>\nDott. Fausto Nistic\u00f2 Consigliere<br \/>\nDott. Vincenzo Nuvoli Consigliere rel.<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>S E N T E N Z A<\/strong><\/p>\n<p>all\u2019udienza del 11 marzo 2014 nella causa iscritta al n. 509 del Ruolo generale dell\u2019anno 2013<br \/>\npromossa da C S.a.s. di B A e C.<br \/>\ncon l\u2019Avv. N. Fioretti<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">appellante<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p>L R e Consigliera di Parit\u00e0 della Provincia di Firenze<br \/>\ncon l\u2019Avv. M. Capponi<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">appellato<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Svolgimento del processo<\/strong><\/p>\n<p>L R, unitamente alla Consigliera di Parit\u00e0 della Provincia di Firenze, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, la ex datrice di lavoro C S.a.s. di B A e C., impugnando il licenziamento intimatole il 25.2.2011, del quale ha dedotto il carattere discriminatorio e ritorsivo, in quanto determinato dalla reazione della lavoratrice a molestie sessuali subite da parte del responsabile della filiale di Firenze, ove ella operava; C S.a.s. di B A e C. ha contestato la domanda.<br \/>\nCon sentenza n. 1237\/2012 in data 20.11.2012, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso ha dichiarato la nullit\u00e0 del licenziamento, condannando C S.a.s. di B A e C. alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni maturate fino all\u2019effettiva reintegra, nonch\u00e9 al pagamento di \u20ac 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno alla persona.<br \/>\nC S.a.s. di B A e C. ha proposto appello, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande proposte in primo grado, o, in subordine, l\u2019applicazione della tutela obbligatoria; L R e Consigliera di Parit\u00e0 della Provincia di Firenze hanno chiesto il rigetto del gravame.<br \/>\nAll\u2019odierna udienza la causa \u00e8 stata discussa e decisa come da dispositivo, del quale \u00e8 stata data lettura.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Motivi della decisione<\/strong><\/p>\n<p>1. In fatto, \u00e8 pacifico, e documentato, che:<br \/>\ntramite il proprio legale, con lettera del 9.9.2010 L R, deducendo di aver subito comportamenti vessatori e molesti (anche a connotazione sessuale) da parte del responsabile della sede di Firenze, ha chiesto alla datrice di lavoro C S.a.s. di B A e C. di porre in essere le iniziative necessarie per tutelare la propria integrit\u00e0 psico-fisica;<br \/>\ncon lettera del 4.2.2011, C S.a.s. ha comunicato alla dipendente che gli accertamenti esperiti non avevano confermato la sussistenza degli asseriti comportamenti molesti e vessatori, e le ha pertanto contestato di aver diffamato sia la societ\u00e0 datrice di lavoro che il responsabile della sede di Firenze;<br \/>\ncon successiva lettera del 25.2.2011, all\u2019esito del procedimento disciplinare C S.a.s. ha intimato a L R licenziamento per giusta causa.<br \/>\n2. La sentenza di primo grado, ritenuta la nullit\u00e0 del licenziamento in quanto discriminatorio, ha condannato C S.a.s. alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno ex art. 18 L. 300\/1970, nonch\u00e9 al risarcimento del danno alla persona, quantificato in \u20ac 20.000,00.<br \/>\n3. Con il primo motivo, Chorus S.a.s. censura la sentenza appellata, sostenendo che il licenziamento de quo non \u00e8 stato intimato per la contestata diffamazione ai danni del superiore gerarchico, bens\u00ec per l\u2019impossibilit\u00e0 di rimuovere la situazione che L R definiva lesiva, in quanto ci\u00f2 avrebbe comportato il licenziamento del superiore in difetto di accertamento della sua responsabilit\u00e0; secondo l\u2019appellante, pertanto, si tratterebbe di un licenziamento per incompatibilit\u00e0 ambientale, in relazione al quale l\u2019onere probatorio a carico del datore di lavoro sarebbe limitato al fatto di non aver avuto conoscenza, in costanza di rapporto, di condotte vessatorie tenute nei confronti della lavoratrice, e di non averne avuto conferma nell\u2019ambito del procedimento disciplinare.<br \/>\nAd avviso della Corte, il motivo non \u00e8 fondato, in quanto la contestazione disciplinare del 4.2.2011 ha espressamente addebitato all\u2019appellata di aver formulato accuse inveritiere (divulgandole anche tra i colleghi), cos\u00ec diffamando tanto il superiore gerarchico quanto la societ\u00e0 datrice di lavoro; il licenziamento \u00e8 motivato con l\u2019addebito disciplinare, e richiama l\u2019impossibilit\u00e0 di modificare la situazione lavorativa solo in relazione alla richiesta in tal senso effettuata da L R.<br \/>\n4. Con ulteriore motivo, variamente articolato, C S.a.s. di B A e C. sostiene, in sostanza, che: i comportamenti molesti e vessatori del superiore di L R non sono provati, dovendosi al riguardo attendere l\u2019esito del procedimento penale instauratosi a seguito di denuncia-querela dell\u2019appellata; comunque, non \u00e8 provato, e anzi deve ritenersi escluso, che all\u2019epoca del licenziamento C S.a.s. fosse consapevole della sussistenza dei fatti denunciati dalla lavoratrice; L R non ha pertanto assolto all\u2019onere di provare la natura discriminatoria del licenziamento, e conseguentemente, ove ritenuta la carenza di causa giustificatrice, sarebbe applicabile unicamente la tutela obbligatoria.<br \/>\n4.1. Alla stregua dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0, il comportamento del lavoratore che formuli, a carico di un superiore, accuse di comportamenti persecutori pu\u00f2 configurare giusta causa di licenziamento ove questi non fornisca prova dei suoi assunti (cfr. Cass. 8.1.2000 n. 143).<br \/>\nPeraltro, come ritenuto dalla sentenza di primo grado, l\u2019istruttoria espletata, per quanto rileva nel presente giudizio, ha confermato la sussistenza di condotte moleste e vessatorie tenute dal responsabile della sede di Firenze di C S.a.s. ai danni dell\u2019appellata; prova di tali circostanze si desume infatti dalle deposizioni dei testi P, B, F, R, L, che, pur de relato, sono univoche e concordanti, e trovano conferma, oltre che negli accertamenti medici prodotti, nella deposizione del teste P, il quale ha riferito di aver anche assistito ad alcuni episodi.<br \/>\n4.2. C S.a.s. sostiene di aver ignorato, al momento del licenziamento per cui \u00e8 causa, che le accuse mosse dall\u2019appellata al responsabile della sede di Firenze avessero un qualche fondamento, e che tale circostanza esclude la natura discriminatoria del licenziamento, con conseguente inapplicabilit\u00e0 della tutela reale in ragione delle limitate dimensioni occupazionali dell\u2019azienda.<br \/>\nAd avviso della Corte, il motivo non \u00e8 fondato, in quanto:<br \/>\nse pur con richiamo alle confidenze ricevute dall\u2019appellata, gi\u00e0 nell\u2019ambito dell\u2019inchiesta interna disposta da C S.a.s. il dipendente P aveva confermato l\u2019esistenza di condotte moleste e vessatorie ai danni della lavoratrice, e pertanto, come osservato nella sentenza appellata, non pu\u00f2 ritenersi che la societ\u00e0 datrice di lavoro non disponesse di elementi di conferma delle accuse mosse da L R;<br \/>\ncomunque, ai sensi dell\u2019art. 26, III co., D.Lgs. 11.4.2006 n. 198, Sono considerati, altresi&#8217;, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parita&#8217; di trattamento tra uomini e donne.;<br \/>\nla fattispecie concreta in esame \u00e8 riconducibile alla previsione dell\u2019art. 26, III co., cit., posto che il licenziamento \u00e8 stato intimato a causa della richiesta della lavoratrice di essere tutelata in relazione a condotte moleste e discriminatorie;<br \/>\nla sussistenza di discriminazione prescinde dall\u2019elemento soggettivo, come si desume dall\u2019art. 25 D.Lgs. 11.4.2006 n. 198, secondo il quale, ad esempio, anche una clausola contrattuale collettiva pu\u00f2 configurare una discriminazione, e dall\u2019art. 26, alla stregua del quale non solo lo scopo, ma anche (alternativamente) l\u2019effetto costituiscono elementi costitutivi dell\u2019atto discriminatorio;<br \/>\nne consegue che la fattispecie discriminatoria \u00e8 ravvisabile anche in assenza di espressa finalit\u00e0 o consapevolezza da parte del suo autore.<br \/>\n5. C S.a.s. sostiene altres\u00ec che la sentenza appellate ha violato l\u2019art. 112 c.p.c. nel riconoscere la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno ex art. 18 L. 300\/1970, laddove L R aveva proposto domanda di reintegrazione o, in sostituzione, di condanna della datrice di lavoro al pagamento dell\u2019indennit\u00e0 sostitutiva ex art. 18, V co., L. 300\/1970 previgente; il motivo non pu\u00f2 trovare accoglimento, in quanto, dall\u2019esame complessivo del ricorso di primo grado (alla cui stregua deve individuarsi il contenuto della domanda giudiziale \u2013 ex plurimis, cfr. Cass. 28.8.2009 n. 18783), si desume che l\u2019appellata ha chiesto l\u2019emanazione di una pronuncia costitutiva di ricostituzione del rapporto di lavoro.<br \/>\n6. \u00c8 infine infondato il motivo con il quale parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto alla lavoratrice il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in \u20ac 20.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c.; alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, infatti, \u00e8 ravvisabile il danno non patrimoniale nel turbamento interiore e la sensazione di svilimento della dignit\u00e0 personale (cos\u00ec la sentenza n. 968\/2013 della Corte di Appello di Firenze), mentre, essendo documentato che l\u2019INAIL ha indennizzato unicamente il periodo di inabilit\u00e0 temporanea, non sussiste la lamentata duplicazione del risarcimento. La liquidazione operata dalla sentenza di primo grado, peraltro solo genericamente contestata, \u00e8 infine congrua, tenuto conto degli elementi di fatto provati, alla stregua dei quali essa va equitativamente effettuata.<br \/>\n7. L\u2019appello proposto non pu\u00f2 quindi trovare accoglimento, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado; ex art. 91 c.p.c., C S.a.s. va condannata al pagamento, a favore delle controparti, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 20.7.2012 (in vigore dal 23.8.2012 \u2013 cfr. Cass. 11.3.2005 n. 5426; Cass. 12.5.2010 n. 11482; Cass. SS.UU. 12.10.2012 n. 17406; Cons. Stato, sez. V, 31.10.2012 n. 5548), si liquidano come da dispositivo.<br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall\u2019art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228 (applicabile, ex art. 1, comma 18, ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data \u2013 1.1.2013 &#8211; di entrata in vigore della L. 228\/2012), dall\u2019integrale rigetto dell\u2019appello consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti previsti dalla norma in esame per l\u2019obbligazione di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:<br \/>\nrespinge l\u2019appello proposto da C S.a.s. di B C e C. avverso la sentenza n. 1237\/2012 in data 20.11.2012 del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, che conferma integralmente;<br \/>\ncondanna C S.a.s. di B A e C. al pagamento, a favore di L R e Consigliera di Parit\u00e0 della Provincia di Firenze, delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuna delle appellate, in \u20ac 1.500,00 oltre IVA e CAP;<br \/>\ndichiara che sussistono i presupposti di cui all\u2019art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall\u2019art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l\u2019obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.<\/p>\n<p>Firenze, 11 marzo 2014<\/p>\n<p>Il Consigliere est.<br \/>\n(Dott. Vincenzo Nuvoli)<br \/>\nIl Presidente<br \/>\n(Dott. Raffaele Bazzoffi)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: Dott.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":368,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[38,5],"tags":[11,30,15],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>molestie<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"la fattispecie discriminatoria \u00e8 ravvisabile anche in assenza di espressa finalit\u00e0 o consapevolezza da parte del suo autore\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/11\/11\/molestie-cap-firenze-sent-mar-2014\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta 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