{"id":374,"date":"2015-11-13T19:52:43","date_gmt":"2015-11-13T18:52:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=374"},"modified":"2020-06-08T17:34:46","modified_gmt":"2020-06-08T15:34:46","slug":"trib-pisa-ordinanza-2014-discrgenere","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/11\/13\/trib-pisa-ordinanza-2014-discrgenere\/","title":{"rendered":"Discriminazione di genere,Tribunale Pisa, ordinanza del 20 ottobre 2014"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><b>REPUBBLICA ITALIANA<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><b>Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Pisa<\/b><\/p>\n<p>dott.ssa Elisabetta Tarquini, visto l\u2019art. 1 commi 48 e seguenti della L. 92\/2012, nella causa promossa da<\/p>\n<p><b>L<\/b><b>. E<\/b> <b>e<\/b><b> Consigliera di Parit\u00e0 della Provincia di Pisa<\/b>(Avv. Federici)<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><b>contro<\/b><\/p>\n<p><b>E<\/b><b> I<\/b> <b>s.p.a.<\/b><b>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/b>(Avv. Romano)<\/p>\n<p><b>E<\/b><b> NV<\/b><b>\u00a0<\/b>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (contumace)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Sciogliendo la riserva in atti osserva quanto segue.<\/p>\n<p>Con ricorso depositato il 28.2.2014 l\u2019ing. E L e la Consigliera di Parit\u00e0 della Provincia di Pisa convenivano davanti a questo giudice del lavoro la societ\u00e0 E I s.p.a. e la controllante E NV, allegando essere stata l\u2019ing. L formalmente dipendente di E I s.p.a con qualifica di quadro e mansioni (fino al febbraio 2012, quanto al periodo successivo vedi infra) di \u201cmanager del business italiano\u201d (cos\u00ec pag. 3 punto 3 del ricorso) dal 26.2.2007 fino al 31.10.2013 quando il rapporto di lavoro si era risolto ad iniziativa della datrice di lavoro apparente, asseritamente per giustificato motivo oggettivo determinato dalla cessazione della sua attivit\u00e0 aziendale.<\/p>\n<p>In contrario argomentavano le ricorrenti l\u2019interposizione fittizia di manodopera tra E I e la sua controllante belga e quindi l\u2019effettiva riferibilit\u00e0 del rapporto negoziale controverso alla capogruppo, cui sarebbero stati imputabili tutti i poteri datoriali.<\/p>\n<p>Ancora assumevano l\u2019illegittimit\u00e0 del recesso, in tesi in quanto discriminatorio per motivi di genere, esso avendo rappresentato nella prospettazione attrice l\u2019esito di una serie di condotte illecite agite dalla societ\u00e0 in confronto dell\u2019ing. L dopo che ella aveva annunciato la sua gravidanza, e tali prima da deprivarla delle sue mansioni direttive in favore di un nuovo preposto (il dott. F Z) e infine da escluderla da ogni attivit\u00e0 aziendale.<\/p>\n<p>In subordine la difesa delle attrici argomentava l\u2019illegittimit\u00e0 del recesso per violazione delle regole procedimentali di cui agli artt. 7 della L. 604\/1966 e 24 della L. 223\/1991, l\u2019effettiva datrice di lavoro E NV avendo licenziato, nel periodo luglio \u2013 ottobre 2013, oltre all\u2019ing. L altri cinque dipendenti per la stessa affermata ragione oggettiva senza dar corso alla procedura ex lege 223\/1991.<\/p>\n<p>Sulla base di queste allegazioni l\u2019ing. L concludeva:<\/p>\n<ol>\n<li>1) in tesi per l\u2019accertamento della dedotta interposizione fittizia di manodopera tra le due convenute, per l\u2019effetto per l\u2019accertamento dell\u2019imputabilit\u00e0 del rapporto di lavoro controverso alla controllante E NV, nonch\u00e9 per la declaratoria di nullit\u00e0 del licenziamento in quanto discriminatorio per motivi di genere, con le conseguenze di cui ai primi due commi dell\u2019art. 18 L. 300\/1970 come novellato dalla L. 92\/2012, con condanna altres\u00ec dell\u2019effettiva datrice di lavoro a risarcire la lavoratrice dell\u2019ulteriore danno subito in conseguenza dell\u2019affermata discriminazione;<\/li>\n<\/ol>\n<ol>\n<li>2) in ipotesi, accertata l\u2019interposizione fittizia di manodopera e la riferibilit\u00e0 del rapporto ad E NV, per l\u2019annullamento del licenziamento in quanto viziato dall\u2019omissione della procedura ex lege 223\/1991, con le conseguenze risarcitorie e ripristinatorie previste per tale categoria di vizio dall\u2019art. 18 della L. 300\/1970;<\/li>\n<\/ol>\n<ol>\n<li>3) in ulteriore subordine, e pi\u00f9 specificamente per il caso non fosse accertata la simulazione della titolarit\u00e0 del rapporto, per la declaratoria di nullit\u00e0 del licenziamento intimato da E I in quanto discriminatorio per motivi di genere, con le conseguenze di cui ai primi due commi dell\u2019art. 18 L. 300\/1970 e con condanna di E I all\u2019ulteriore risarcimento del danno da discriminazione;<\/li>\n<\/ol>\n<p>La Consigliera di Parit\u00e0 dal canto suo chiedeva accertarsi la commissione da parte delle convenute delle affermate condotte discriminatorie e per l\u2019effetto dichiararsi la nullit\u00e0 del licenziamento intimato all\u2019ing. L con le conseguenze di cui ai primi due commi dell\u2019art. 18 L. 300\/1970, con condanna delle convenute a risarcire la lavoratrice dell\u2019ulteriore danno da discriminazione. Chiedeva altres\u00ec che fosse ordinata la pubblicazione della decisione di condanna su quotidiani a tiratura nazionale a cura e spese delle convenute.<\/p>\n<p>Costituitosi il contraddittorio, E NV restava contumace, mentre resisteva E I, negando essersi data la dedotta interposizione, nella sua prospettazione la controllante essendosi limitata ad esercitare i suoi legittimi poteri di direzione e coordinamento generale dell\u2019attivit\u00e0 delle controllate.<\/p>\n<p>Negava altres\u00ec le dedotte condotte discriminatorie mentre, quanto all\u2019affermata violazione della procedura ex lege 223\/1991, contestava esserle applicabile, essa societ\u00e0 avendo avuto al momento del licenziamento sei dipendenti in tutto.<\/p>\n<p>Concludeva per il rigetto del ricorso.<\/p>\n<p>Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita con l\u2019acquisizione, sull\u2019accordo delle parti, dell\u2019istruttoria gi\u00e0 svolta in altro giudizio tra loro pendente.<\/p>\n<p>Quindi, dopo aver redatto note scritte, all\u2019udienza di cui in atti i difensori discutevano richiamandosi alle conclusioni sopra specificate e la giudicante si riservava la decisione.<\/p>\n<p>Cos\u00ec riassunta la presente vicenda processuale, deve in primo luogo apprezzarsi in rito l\u2019ammissibilit\u00e0 dell\u2019intervento della Consigliera di Parit\u00e0, adesivo alle ragioni attrici in punto di asserita discriminatoriet\u00e0 del recesso.<\/p>\n<p>In proposito \u00e8 noto come, in materia di discriminazione di genere, gli artt. 36, 37 e 38 del D.Lvo 198\/2006 attribuiscano alle Consigliere di parit\u00e0 una specifica legittimazione processuale, consentendo loro di agire in via esclusiva al fine di far cessare e rimuovere gli effetti di discriminazioni collettive, ma anche, nelle discriminazioni che coinvolgano singoli lavoratori o lavoratrici, di promuovere il giudizio \u201c<i>su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima<\/i>\u201d, e ci\u00f2 sia azionando un ordinario giudizio di cognizione, sia avvalendosi di uno speciale rito sommario.<\/p>\n<p>Si tratta di facolt\u00e0 tutte che possono darsi astrattamente in confronto di ogni atto discriminatorio, compreso quindi il licenziamento, che nessun dato normativo autorizza a dire precluse dall\u2019introduzione del rito specifico ex lege 92\/2012, e che concorrono pertanto con quelle riconosciute in via generale al lavoratore e alla lavoratrice interessati di impugnare l\u2019atto lesivo.<\/p>\n<p>Altra e diversa questione \u00e8 quella dell\u2019accessibilit\u00e0 per la parte pubblica dell\u2019azione ex art. 92\/2012 in rappresentanza del lavoratore o della lavoratrice interessati o ad ausilio delle loro pretese.<\/p>\n<p>In assenza di qualsiasi precedente noto, e quindi necessariamente ragionando esclusivamente sui principi, sembra a questo giudice da escludersi la legittimazione della Consigliera ad agire nel rito specifico in rappresentanza dei singoli interessati.<\/p>\n<p>Nella specie infatti la Consigliera farebbe valere in giudizio un diritto altrui quale sostituto processuale, una facolt\u00e0 che la legge sembra limitare all\u2019azione di rimozione delle discriminazioni (come agita secondo le diverse formalit\u00e0 previste dal D.L.vo 198\/2006), come risulta dal tenore testuale, per quello che qui interessa, degli artt. 36 e 37 del D.L.vo 198\/2006, e certamente non consentita in casi non espressamente previsti, secondo la generale previsione dell\u2019art. 81 c.p.c.<\/p>\n<p>Diversamente tuttavia deve dirsi ove, come nella specie, il soggetto pubblico svolga un intervento semplicemente adesivo alle ragioni del lavoratore o della lavoratrice.<\/p>\n<p>In tal caso infatti la posizione della Consigliera resta comunque regolata dal generale principio di cui al secondo comma dell\u2019art. 105 c.p.c., che consente l\u2019intervento adesivo dipendente ai terzi che abbiano \u201c<i>un proprio interesse<\/i>\u201d in causa, un interesse la cui esistenza dovrebbe riconoscersi in capo alla parte pubblica in ragione della finalit\u00e0 della sua azione (diretta appunto alla protezione degli interessi lesi dalla condotta discriminatoria).<\/p>\n<p>D\u2019altro canto l\u2019intervento della Consigliera, proprio in quanto semplicemente adesivo alle ragioni della parte privata, non determina l\u2019introduzione di alcuna domanda diversa dall\u2019impugnazione del licenziamento, cos\u00ec la sua presenza in giudizio non comportando alcuna (in ipotesi inammissibile) estensione dell\u2019oggetto del decidere.<\/p>\n<p>Deve pertanto ritenersi l\u2019ammissibilit\u00e0 dell\u2019intervento adesivo della Consigliera.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 posto, nel merito \u00e8 pacifico, e comunque documentato (cfr. doc. 1 dell\u2019attrice), essere stata l\u2019ing. L, almeno formalmente, dipendente di E I, assunta nel febbraio 2007 con qualifica di quadro e mansioni, secondo la lettera del contratto, di \u201cmanager del business\u2026in Italia\u201d.<\/p>\n<p>E\u2019 del pari in atti (doc. 20 sempre dell\u2019attrice) il contratto 1\u00b0.5.2012, nel quale, immutata la qualifica, le parti convenivano l\u2019applicazione del CCNL del commercio in luogo di quella Energia e petrolio fino ad allora soggettivamente efficace, e definivano il ruolo della lavoratrice con l\u2019espressione \u201cgestore dello sviluppo di progetto\u201d.<\/p>\n<p>Infine sub 59 del fascicolo della ricorrente \u00e8 la lettera di licenziamento, intimato dalla formale datrice di lavoro con lettera 23.7.2013, per giustificato motivo oggettivo, in conseguenza della dedotta cessazione dell\u2019attivit\u00e0 aziendale di E I e con effetto dal 31.10.2013.<\/p>\n<p>Dati questi fatti, si \u00e8 detto in narrativa come la ricorrente assuma l\u2019effettiva titolarit\u00e0 della relazione negoziale controversa in capo alla contumace E NV, che sola avrebbe esercitato i poteri datoriali, operando E I come mero interposto.<\/p>\n<p>Ancora deduce la lavoratrice inserirsi le modifiche al regolamento negoziale inter partes, di cui si \u00e8 appena detto e che assume essere state sollecitate dalla datrice di lavoro, in una pi\u00f9 ampia serie di condotte datoriali dirette a marginalizzarne il ruolo direttivo a favore di un nuovo preposto (il dott. F Z), e poi ad escluderla del tutto dall\u2019attivit\u00e0 aziendale, condotte culminate nel licenziamento e tutte conseguenza della sua maternit\u00e0.<\/p>\n<p>Di qui la deduzione della natura discriminatoria per motivi di genere del recesso, che in ogni caso, secondo la prospettazione attrice, sarebbe illegittimo, per avere la reale datrice di lavoro attuato un licenziamento collettivo (recedendo contestualmente da sei rapporti di lavoro per la stessa ragione oggettiva) senza dar corso alla procedura ex lege 223\/1991.<\/p>\n<p>Cos\u00ec individuati i temi del decidere, deve in primo luogo esaminarsi la questione, logicamente preliminare ad ogni altra posta dalle difese delle parti, della titolarit\u00e0 della relazione negoziale controversa.<\/p>\n<p>In proposito pare alla decidente che l\u2019istruttoria raccolta in causa abbia confermato la prospettazione attrice in ordine al ruolo di mero interposto di E I ed alla riferibilit\u00e0 dei poteri datoriali invece ad E NV.<\/p>\n<p>Risulta invero univocamente dall\u2019istruttoria come alla controllante belga fossero riferibili decisioni operative rilevanti (come le scelte di sviluppo di taluni progetti, cfr. doc. 1 bis dell\u2019attrice), ma anche modeste (come l\u2019acquisto di merci, le modalit\u00e0 dei rimborsi ai dipendenti, o l\u2019accesso ai dati aziendali da parte di intranei, cfr. sul punto le deposizioni delle testimoni B: \u201c<i>la ricorrente mi chiese l\u2019accesso al data base dei progetti aziendali, io girai la richiesta in Belgio, loro mi risposero che ci stavano lavorando, ma poi non dettero seguito alla cosa, la casa madre aveva tempi lunghissimi su queste cose<\/i>\u201d. \u201c<i>Mi risulta che le carte di credito aziendali fossero scadute prima del mio arrivo, so che l\u2019ing. latini aveva fatto richiesta del rinnovo che non le fu accordato perch\u00e9 tutte le spese dovevano essere anticipate dagli interessati e rimborsate a pi\u00e8 di lista per decisione aziendale della controllante<\/i>\u201d; e S: \u201c<i>Il dott. <\/i><i>Z<\/i><i> era l\u2019amministratore delegato, lui aveva un potere decisionale effettivo &#8211; per esempio sulla scelta dei progetti o su certe decisioni relative alle banche \u2013 ed aveva anche potere di firma, prima che arrivasse lui noi a Pontedera internamente non si potevano fare queste cose, si doveva richiedere l\u2019autorizzazione e l\u2019approvazione, anche per cose minime, all\u2019<\/i><i>amministratore <\/i><i>D<\/i><i> [<\/i>anche capo dello sviluppo del business di E NV, come allegato in ricorso e non contestato<i>]<\/i><i> non c\u2019era un amministratore in Italia. <\/i><i>Mi ricordo che per dire, anche per comprare una fotocopiatrice si doveva richiedere l\u2019<\/i><i>autorizzazione in Belgio<\/i>\u201d), esse certamente irriducibili a scelte gestionali generali (queste ultime nel caso legittimamente assunte dalla capogruppo nell\u2019ambito dei propri poteri di direzione nell\u2019interesse unitario del gruppo).<\/p>\n<p>Del pari dalle acquisizioni istruttorie risulta come dalla capogruppo provenissero non solo indicazioni generali rivolte ai preposti della controllata, ma direttive specifiche date anche a lavoratori in posizioni certo non qualificabili come di vertice (cfr. sul punto ancora la deposizione della teste S: \u201c<i>Ad un certo punto non seguivo pi\u00f9 l\u2019amministrazione dell\u2019ufficio, ma avevo un ruolo di <\/i><i>developer<\/i><i>, commerciale perch\u00e9 io non sono un tecnico, ero un incarico di sviluppo della clientela\u2026 Da quando ho cominciato a svolgere queste mansioni le autorizzazioni mi venivano direttamente dal Belgio<\/i><i>\u201d<\/i>).<\/p>\n<p>Non pu\u00f2 infine trascurarsi ai fini che interessano come la capogruppo non si limitasse a curare gli adempimenti relativi alle retribuzioni dei dipendenti della controllata italiana (come legittimo), ma se ne assumesse evidentemente il costo, come deve di necessit\u00e0 desumersi dalle stesse ammissioni della memoria in ordine al ritardo nel pagamento del TFR dovuto all\u2019ing. L (cfr. sul punto pag. 29 della memoria ove si legge che \u201c<i>E<\/i><i> NV non \u00e8 in grado di corrispondere in favore della controllata <\/i><i>E<\/i><i> I<\/i> <i>s.p.a.<\/i><i> gli importi necessari a far fronte alla corresponsione del TFR in favore dell\u2019ing. L<\/i>\u201d).<\/p>\n<p>Accertata questa situazione di fatto, costituisce jus receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte l\u2019affermazione secondo cui \u201cqualora tra pi\u00f9 societ\u00e0 vi sia un collegamento economico-funzionale, \u00e8 da ravvisare un unico <i>centro<\/i> di <i>imputazione<\/i> dei rapporti di lavoro dei dipendenti, ove si accerti l&#8217;utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie societ\u00e0 titolari delle distinte imprese\u201d (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-01-2014, n. 798 e giurisprudenza ivi citata).<\/p>\n<p>In tali ipotesi, infatti, secondo il giudice di legittimit\u00e0 la pluralit\u00e0 dei soggetti giuridici dovrebbe dirsi simulata, ai fini di un tale accertamento, non rilevando tuttavia \u201cgli elementi denotanti l&#8217;intensit\u00e0 del collegamento economico tra le distinte societ\u00e0\u201d, ma unicamente la dimostrazione della riferibilit\u00e0 ad un unico soggetto dei \u201cpoteri di gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti\u201d (cos\u00ec da ultimo Cass. civ. Sez. VI &#8211; Lavoro, Ord., 21-10-2013, n. 23843).<\/p>\n<p>E tale appunto deve ritenersi la situazione datasi nella specie, dall\u2019istruttoria acquisita dovendo desumersi non essersi limitata la controllante a dare indirizzi di ordine generale nell\u2019interesse unitario del gruppo, come assunto dalla sua difesa, ma avere la stessa interferito in maniera specifica sulla concreta e quotidiana gestione operativa dell\u2019attivit\u00e0 della controllante, dalle questioni di maggior rilievo, come le scelte in ordine a taluni progetti in corso, fino a quelle pi\u00f9 modeste, cos\u00ec essa avendo esercitato i poteri datoriali in confronto della generalit\u00e0 del personale di E I.<\/p>\n<p>Deve quindi concludersi, come in tesi in ricorso, per la riferibilit\u00e0 del rapporto di lavoro di cui \u00e8 causa alla convenuta contumace E NV.<\/p>\n<p>Ma se cos\u00ec \u00e8, \u00e8 affermato in ricorso avere detta convenuta i requisiti dimensionali di cui all\u2019art. 24 della L. 223\/1991 (cfr. pag. 25 del ricorso), con ogni conseguenza quanto all\u2019applicabilit\u00e0 delle tutele ex art. 18 nel testo novellato, come espressamente previsto dal comma 3 dell\u2019art. 5 della L. 223\/1991 (nel testo modificato dalla L. 92\/2012), mentre, attesa la contumacia di E NV, non vi \u00e8 in atti alcun fatto specifico dal quale desumere il contrario.<\/p>\n<p>D\u2019altro canto \u00e8 pacifico che l\u2019interposta E I abbia contestualmente licenziato sei dipendenti, tutti addetti alla sede di Milano, in relazione alla stessa ragione produttiva, cos\u00ec il licenziamento impugnato dovendo dirsi senz\u2019altro illegittimo per violazione (rectius per totale omissione) della procedura ex lege 223\/1991.<\/p>\n<p>Vizio espressamente censurato in ricorso e cui seguono le conseguenze risarcitorie di cui al terzo periodo del settimo comma dell\u2019art. 18 della L. 300\/1970 (come modificato dalla L. 92\/2012), come espressamente previsto dall\u2019art. 5 comma 3 della L. 223\/1991.<\/p>\n<p>Attesa tuttavia la diversit\u00e0 di detti effetti sanzionatori rispetto a quelli pretesi in tesi in ricorso, deve di necessit\u00e0 conoscersi della domanda principale, diretta alla declaratoria di nullit\u00e0 del licenziamento in quanto discriminatorio per motivi di genere.<\/p>\n<p>Quanto allora agli oneri ricadenti sulle parti in esito ad una simile prospettazione, merita ribadire come il diritto dell\u2019Unione assicuri a chi si affermi discriminato un peculiare regime della prova, la cui disciplina si trova contenuta nell\u2019art. 8 della direttiva 2000\/43\/CE (in materia di parit\u00e0 di trattamento indipendentemente dalla razza e dall\u2019origine etnica) e nell\u2019art. 10 della direttiva quadro 2000\/78\/CE (direttiva quadro in materia di parit\u00e0 di trattamento quanto all\u2019occupazione ed alle condizioni di lavoro), e che impone agli Stati membri di adottare \u201c<i>le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorch\u00e9 persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parit\u00e0 di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un&#8217;altra autorit\u00e0 competente, fatti dai quali si pu\u00f2 presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi \u00e8 stata violazione del principio della parit\u00e0 di trattamento<\/i>\u201d (cos\u00ec l\u2019art. 10 della direttiva quadro 2000\/78\/CE).<\/p>\n<p>Una formulazione che, adottata anche in altre direttive successive in materia di parit\u00e0 tra i generi, trae origine dalle <i>regulae<\/i> <i>iuris<\/i> affermate dalla Corte di Giustizia nei <i>leading<\/i> <i>cases<\/i> <i>Danfoss<\/i> e <i>Enderby<\/i>, e che muove, da un lato, dall\u2019esigenza di garantire effettivit\u00e0 alla tutela antidiscriminatoria, dall\u2019altra dalla constatazione di una differenza fattuale nella posizione iniziale delle parti interessate a detta tutela, giacch\u00e9 chi denuncia un trattamento diverso e discriminatorio non ha di regola accesso a dati sufficienti a consentirgli di identificare le cause di una disparit\u00e0 di trattamento.<\/p>\n<p>Indubitabile che la specifica complessit\u00e0 della prova della discriminazione risieda nella dimostrazione della riferibilit\u00e0 della differenziazione al fattore di discriminazione (nella specie per quanto interessa il genere, fattore di discriminazione compreso tra quelli oggetto della normazione comunitaria), \u00e8 specificamente in questa fase della elaborazione dei fatti diretta alla prova della discriminazione che opera la presunzione prevista dalla fonte sovranazionale.<\/p>\n<p>Essa infatti \u00e8 diretta ad agevolare l\u2019attore nella dimostrazione del nesso di causalit\u00e0 tra trattamento differenziato e fattore di discriminazione, una volta che egli abbia provato l\u2019esistenza in fatto del trattamento differenziato rispetto ad un termine di comparazione da lui prescelto.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 esattamente, secondo questa tecnica di tutela, il lavoratore o la lavoratrice che si assumano discriminati sono onerati di allegare e dimostrare l\u2019esistenza di un trattamento differenziato in loro danno rispetto al <i>tertium<\/i> <i>comparationis<\/i>, rappresentato da un soggetto, ritenuto comparabile, rispetto al quale non si dia il fattore di protezione che si afferma leso.<\/p>\n<p>Peraltro, in esito alle emanazione delle direttive dell\u2019Unione cd. di seconda generazione, il giudizio relazionale in cui consiste in via generale l\u2019accertamento della discriminazione si d\u00e0, nelle discriminazioni dirette, in termini di confronto tra due soggetti non necessariamente reali, il lavoratore comparabile, non portatore del fattore di discriminazione e rispetto al quale deve operarsi il confronto (al fine di verificare il carattere assunto come deteriore del trattamento subito dall\u2019istante), potendo essere un soggetto ipotetico o non pi\u00f9 esistente al momento del giudizio di comparazione<\/p>\n<p>Cos\u00ec il giudizio di relazione rivelando la sua complessit\u00e0 ed anche la sua attitudine a proteggere alcuni beni fondamentali della persona, non solo impedendo concrete disparit\u00e0 di trattamento o di effetti, ma assicurando anche l\u2019applicazione ex se di alcuni trattamenti protettivi, anche ove in concreto non praticati in confronto di specificati terzi.<\/p>\n<p>Assunto poi che l\u2019attore o l\u2019attrice assolvano il loro onere probatorio nei termini appena detti, secondo lo schema descritto dalle fonti sovranazionali prima ricordate, sar\u00e0 allora richiesto al convenuto, nei casi di discriminazione diretta (che qui interessano), di provare l\u2019inesistenza della discriminazione, e quindi di allegare e dimostrare fatti specifici, obiettivamente verificabili, dai quali sia desumibile l\u2019esistenza o di una causa di esclusione del divieto, oppure di una ragione non discriminatoria del trattamento differenziato alternativa a quella normativamente presunta (id est la riferibilit\u00e0 del trattamento differenziato a fattori altri rispetto a quelli protetti), restando in suo danno l\u2019insufficienza di una simile prova.<\/p>\n<p>Cos\u00ec ricostruito il regime di distribuzione dell\u2019onere della prova imposto dalle fonti superprimarie, deve in primo luogo ritenersi che esso si dia come obbligatorio negli ordinamenti degli Stati membri in ogni caso in cui si tratti di assicurare tutela ad uno dei fattori di protezione previsti dalle norme di diritto dell\u2019Unione (tra i quali, si \u00e8 gi\u00e0 detto, essere il genere), a fronte di trattamenti deteriori assunti illeciti, quale che sia l\u2019azione prescelta dal soggetto che si affermi discriminato.<\/p>\n<p>Il regime probatorio agevolato attiene, infatti, alle garanzie specificamente assicurate dalla normativa superprimaria alle posizioni giuridiche soggettive tutelate.<\/p>\n<p>Cos\u00ec che il giudice nazionale \u00e8 tenuto ad adottare della normativa interna (nel suo complesso e quindi anche delle disposizioni previste in via generale in materia di onere della prova, quale nel nostro ordinamento l\u2019art. 2697 c.c.) una interpretazione, tra le diverse consentite dal tenore della disciplina medesima, conforme\u00a0 al testo ed agli obiettivi delle direttive, in caso diverso, e quindi ove il giudice nazionale constati l\u2019impossibilit\u00e0 di pervenire ad una soluzione ermeneutica conforme alle direttive, egli essendo tenuto a non applicare la disposizione interna difforme, per dare integrale attuazione a quella europea e proteggere i diritti che questa attribuisce ai singoli, e ci\u00f2 a mezzo dei diversi strumenti (disapplicazione o rinvio alla Corte Costituzionale) previsti dall\u2019ordinamento in dipendenza della natura e dell\u2019efficacia della fonte superprimaria.<\/p>\n<p>Nel caso dell\u2019ordinamento nazionale peraltro deve senz\u2019altro escludersi che il tenore letterale dell\u2019art. 2697 c.c. non consenta di farne applicazione, ove si faccia questione della prova di discriminazioni previste da norme di diritto dell\u2019Unione, in senso conforme a quanto prescritto dall\u2019art. 10 della direttiva quadro, sopra richiamato, giacch\u00e9 la norma di diritto interno certo non preclude il ricorso al ragionamento presuntivo nella prova dei fatti costitutivi (o eventualmente di quelli modificativi o estintivi) di posizioni giuridiche protette.<\/p>\n<p>Da questa ricostruzione consegue in primo luogo l\u2019accessibilit\u00e0, per il lavoratore o la lavoratrice che si affermino discriminati in relazione ad una delle caratteristiche protette dal diritto dell\u2019Unione, del regime probatorio agevolato anche quando essi agiscano in forme diverse da quelle di cui agli art. 38 e segg. del D.L.vo 198\/2006 per le discriminazioni di genere ed altrimenti dall\u2019art. 28 del D.L.vo 150\/2011.<\/p>\n<p>Cos\u00ec ad esempio, anche quando quella lavoratrice o quel lavoratore impugnino, come nella specie, per tale motivo il licenziamento, chiedendo l\u2019applicazione della tutela ex art. 18 primo comma nel testo modificato dalla L. 92\/2012, in ragione della nullit\u00e0 del recesso in dipendenza della discriminazione che asseritamente lo affetta, poich\u00e9 il regime probatorio agevolato attiene, come detto, al novero delle tutele assicurate dal diritto sovranazionale alle posizioni giuridiche soggettive connesse alle caratteristiche protette dalle norme antidiscriminatorie.<\/p>\n<p>Facendosi applicazione dei detti principi nella specie pare, in primo luogo, alla decidente che dall\u2019istruttoria raccolta in causa risulti senz\u2019altro la sostituzione della ricorrente nelle sue mansioni, dopo la comunicazione da parte sua dell\u2019inizio della gravidanza, con un diverso preposto della datrice di lavoro (il dott. Z).<\/p>\n<p>Invero che l\u2019attrice rivestisse il ruolo di country manager Italia almeno fino al febbraio 2012 non \u00e8 seriamente contestabile, atteso il tenore lettorale del contratto di assunzione (che qualifica L come responsabile del business in Italia), e risulta comunque confermato dalla denominazione riportata nel doc. 54 del fascicolo della stessa ricorrente, documento la cui provenienza dalla formale datrice di lavoro non \u00e8 contestata. N\u00e9, d\u2019altra parte, \u00e8 contestata la riferibilit\u00e0 ad E NV della scheda, apparentemente tratta dal suo sito internet, e da cui risulta assunta dal dott. Z la stessa qualifica di country manager Italia a partire dal 2.4.2012.<\/p>\n<p>Ma pi\u00f9 ancora sono le deposizioni dei testi S e M a dar conto di come la sostituzione abbia coinciso con una successione (tra L e Z) nei poteri di direzione dei dipendenti della sede italiana, essa datasi in effetti prima dell\u2019aprile 2012 (dal febbraio dello stesso anno secondo S e comunque dopo l\u2019inizio della gravidanza (cfr. la deposizione di M: \u201c<i>Dopo un po\u2019 di tempo in effetti l\u2019espansione attesa delle attivit\u00e0 della convenuta nel territorio non si dette, per vari motivi, sia oggettivi legate alle condizioni normative e di mercato delle energie alternative, sia a mio modo di vedere soggettive, legate ad incertezze dell\u2019azienda. In effetti potei constatare che nel tempo il gruppo di Pontedera e quindi l\u2019ing. latini che lo dirigeva vennero esautorati dal gruppo milanese che rispondeva direttamente alla controllante in Belgio. Per quello che mi parve si tratt\u00f2 di una successione anche piuttosto ruvida considerando anche lo stato di gravidanza\u00a0 della ricorrente. .. Quello che posso dire \u00e8 che progressivamente l\u2019asse dell\u2019azienda si spostava da Pontedera a Milano. Mi ricordo una volta che trovai l\u2019ing. latini in lacrime perch\u00e9 cose di cui prima lei era responsabile erano fatte senza di lei. Per quello che potevo constatare in questo periodo le mansioni dell\u2019ing. Latini erano per lo pi\u00f9 esecutive, non dirigeva pi\u00f9 la sede come in passato, ma i compiti che erano stati i suoi passarono al dott. <\/i><i>Z<\/i>\u201d; e di S: \u201c<i>All\u2019inizio facevo l\u2019assistente di direzione dell\u2019ing. latini e di altri due ingegneri \u2026, facevo lavoro di segreteria per tutto l\u2019ufficio di direzione. L\u2019ing. <\/i><i>L<\/i><i> in questo periodo coordinava il lavoro di tutti i dipendenti della sede, anche del mio.<\/i><\/p>\n<p><i>Dopo l\u2019arrivo del dott. <\/i><i>Z<\/i><i> ritengo che la ricorrente rispondesse a lui e a D<\/i><i> W<\/i><i> ma non saprei essere pi\u00f9 precisa\u2026Quando la ricorrente rientr\u00f2 dalla maternit\u00e0 non so cosa facesse esattamente, io mi occupavo di alcuni progetti, direi che non aveva pi\u00f9 un potere di coordinamento e direzione della mia attivit\u00e0 a quel punto<\/i>\u201d).<\/p>\n<p>Del pari \u00e8 un fatto che, disposto dalla formale datrice di lavoro di lavoro il trasferimento della sede aziendale da Pontedera a Milano a partire dal gennaio 2013, alla ricorrente non sia stato consentito di lavorare da casa, come invece permesso alla S secondo le sue stesse dichiarazioni.<\/p>\n<p>Non pu\u00f2 dubitarsi allora che dopo la maternit\u00e0 la posizione della ricorrente all\u2019interno dell\u2019organizzazione aziendale si sia modificata in peius.<\/p>\n<p>Pare tuttavia alla decidente che alla serie di eventi appena detti il licenziamento sia estraneo.<\/p>\n<p>Ai fini che qui interessano non pu\u00f2 infatti trascurarsi come il recesso da parte dell\u2019interposta sia intervenuto per tutti i dipendenti addetti alla sede italiana senza distinzione e nello stesso momento per cui, al di l\u00e0 di ogni questione relativa alla giustificatezza dell\u2019espulsione (questione che ex se non forma oggetto di specifica censura in ricorso), non pu\u00f2 dirsi che essa rappresenti un trattamento deteriore riservato alla sola ricorrente in quanto portatrice del fattore di protezione.<\/p>\n<p>Deve quindi escludersi avere L sul punto assolto all\u2019onere (di provare il detto trattamento deteriore) che le competeva, cos\u00ec la domanda di tesi dovendo essere respinta ed imponendosi invece, per quanto sopra esposto, l\u2019accoglimento di quella svolta in ipotesi.<\/p>\n<p>Provata pertanto la riferibilit\u00e0 del rapporto negoziale controverso alla contumace E NV e l\u2019omissione da parte della stessa della procedura ex lege 223\/1991, invece obbligatoria, deve farsi applicazione del disposto dell\u2019art. 5 comma 3 della L. 223\/1991, e quindi, per effetto del richiamo contenuto nella norma appena detta, della disciplina prevista dal quinto comma dell\u2019art. 18 L. 300\/1970 (come modificato dalla L. 92\/2012).<\/p>\n<p>Secondo la previsione de qua deve pertanto dichiararsi la risoluzione del rapporto gi\u00e0 in essere tra la ricorrente ed E NV alla data del licenziamento intimato dall\u2019interposta E I e condannarsi l\u2019effettiva datrici di lavoro a risarcire la lavoratrice del danno cagionatole dall\u2019illegittimo recesso.<\/p>\n<p>In punto di quantum del dovuto risarcimento, \u00e8 poi noto come la legge ne vincoli la determinazione, a norma dei commi quinto e settimo dell\u2019art. 18, all\u2019anzianit\u00e0 del lavoratore, al numero dei dipendenti, alle dimensioni dell\u2019attivit\u00e0 economica, alle condizioni ed al comportamento delle parti anche nel corso della procedura conciliativa pre-giudiziale, alle iniziative assunte dal lavoratore per reperire una nuova occupazione.<\/p>\n<p>Facendo applicazione dei detti criteri, deve rilevarsi come l\u2019anzianit\u00e0 della lavoratrcie non sia modesta, mentre quanto al comportamento delle parti non pu\u00f2 trascurarsi la gravit\u00e0 della violazione imputabile ad E NV, essa avendo completamente omesso la procedura ex lege 223\/1991.<\/p>\n<p>Tutti gli elementi di fatto appena detti impongono pertanto di quantificare il dovuto risarcimento nella misura massima di legge di ventiquattro mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto in godimento del ricorrente alle dipendenze dell\u2019interposta (della cui sufficienza anche ove affermata la riferibilit\u00e0 del rapporto alla controllante non vi \u00e8 questione), somma (maggiorata di accessori secondo il criterio di calcolo di cui in dispositivo) al cui pagamento la contumace va condannata.<\/p>\n<p>Le spese processuali di pertinenza della Consigliera di Parit\u00e0 devono essere compensate attesa la particolare complessit\u00e0 dell\u2019accertamento della discriminazione nella specie, mentre le convenute in solido (attesa la necessaria partecipazione anche di Electrawinds Italia alla vicenda interpositoria) devono essere condannate a rifondere quelle dell\u2019attrice, nella misura indicata in dispositivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><b>P.Q.M.<\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Visto l\u2019art. 1 commi 48 e seguenti della L. 92\/2012, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiarata l\u2019effettiva titolarit\u00e0 della relazione negoziale controversa in capo ad E NV, ritenuta l\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento impugnato ex lege 223\/1991, dichiara risolto il rapporto inter partes alla data del recesso come secondo l\u2019art. 18 quinto comma L. 300\/1970 (come modificato dalla L. 92\/2012) e condanna E NV al pagamento del risarcimento previsto dalla stessa norma nella misura di ventiquattro mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto riconosciuta alla ricorrente, maggiorato il capitale dovuto di rivalutazione monetaria ed interessi (calcolati sulla somma capitale mensilmente rivalutata) dalla data del licenziamento al saldo.<\/p>\n<p>Dichiara compensate le spese processuali di pertinenza della Consigliera di Parit\u00e0 e condanna le convenute in solido al pagamento di quelle di pertinenza della ricorrente, che liquida in \u20ac 225,00 per spese ed \u20ac 5.500,00 per compenso di avvocato\u00a0 ex DM 55\/2014 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.<\/p>\n<p>Si comunichi.<\/p>\n<p>Pisa, 20.10.2014<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il giudice del lavoro<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Pisa dott.ssa Elisabetta Tarquini, visto l\u2019art. 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