{"id":378,"date":"2015-11-16T18:39:21","date_gmt":"2015-11-16T17:39:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=378"},"modified":"2016-01-20T18:10:38","modified_gmt":"2016-01-20T17:10:38","slug":"discr-lavoratori-a-termine-insussistenza-discr-cda-to-sent-2014","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/11\/16\/discr-lavoratori-a-termine-insussistenza-discr-cda-to-sent-2014\/","title":{"rendered":"Discriminazione lavoratori a tempo determinato, insussistenza discriminazione. Corte d&#8217;Appello Torino, sentenza del 15 aprile 2014"},"content":{"rendered":"<h1><\/h1>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>LA CORTE D<\/strong><strong>\u2019APPELLO DI TORINO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SEZIONE LAVORO<\/strong><\/p>\n<p>Composta da:<\/p>\n<p>Dott Giancarlo Girolami \u00a0 Presidente<\/p>\n<p>Dott.ssa Rita Sanlorenzo \u00a0 Consigliere<\/p>\n<p>Dott. Federico Grillo Pasquarelli \u00a0Consigliere Rel<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>S E N T E N Z A<\/strong><\/p>\n<p>nella causa di lavoro iscritta al n.ro <strong>\u00a0\u00a0\u00a0823\/2013\u00a0 <\/strong>R.G.L.<\/p>\n<p>promossa da:<\/p>\n<p>M.M. G., c.f. MRNMGS60L02L049F, rappresentato e difeso dall\u2019avv. Lucia Monacis e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Torino, via Magenta n. 36, come da procura a margine del ricorso di primo grado<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLANTE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CONTRO<\/p>\n<h4><\/h4>\n<p>ASL TO3 di Collegno e Pinerolo, c.f.\u00a0 09735650013, in persona del Direttore Generale <em>pro tempore<\/em> dott. G C, rappresentata e difesa dall\u2019avv. Adelaide Piter\u00e0 in forza di deliberazione del Direttore Generale n. 3059 del 14.11.2013 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, piazza Statuto n. 9, per procura in calce alla memoria di costituzione in appello<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">APPELLATA<\/p>\n<h4><\/h4>\n<p><strong>Oggetto: Pagamento somma.<\/strong><\/p>\n<p>CONCLUSIONI<\/p>\n<p><strong>Per l\u2019appellante: <\/strong>come da ricorso depositato il 18.8.2013<\/p>\n<p><strong>Per l\u2019appellata: <\/strong>come da memoria depositata il 7.3.2014<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/strong><\/p>\n<p>Con ricorso al Tribunale di Torino M. M. G. conveniva in giudizio l\u2019ASL TO3 esponendo di avere prestato servizio presso l\u2019ex ASL 10 (poi confluita nell\u2019ASL TO3) con contratti a tempo determinato dall\u20198.5.1995 al 7.1.1996 e dal 22.1.1996 al 29.4.1997, in qualit\u00e0 di Dirigente Veterinario I livello; di prestare attualmente servizio presso l\u2019ASL TO3 con contratto a tempo indeterminato dal 19.9.1997 in qualit\u00e0 di Dirigente Veterinario di Area A; lamentava che i periodi di lavoro con rapporto a tempo determinato non fossero mai stati conteggiati dalla convenuta ai fini della liquidazione dell\u2019indennit\u00e0 di esclusivit\u00e0 prevista dal CCNL Dirigenti Medici e Veterinari e deduceva la violazione del principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla clausola 4 dell\u2019Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999\/70\/CE; chiedeva pertanto la condanna dell\u2019ASL TO3 al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di indennit\u00e0 di esclusivit\u00e0, pari ad euro 283,82 mensili per il periodo dal 19.10.2010 alla pronuncia della sentenza ed al pagamento, per il periodo successivo, dell\u2019indennit\u00e0 di esclusivit\u00e0 nella misura prevista per il dirigente con anzianit\u00e0 superiore a 15 anni.<\/p>\n<p>Costituendosi in giudizio, l\u2019ASL TO3 contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.<\/p>\n<p>Con sentenza del 12.3.2013 il Tribunale adito respingeva il ricorso.<\/p>\n<p>Avverso detta sentenza proponeva appello il dott. M, con ricorso depositato il 18.7.2013, chiedendone la riforma.<\/p>\n<p>L\u2019appellata, costituitasi, resisteva al gravame.<\/p>\n<p>All\u2019udienza del 15.4.2014 la causa veniva discussa oralmente e decisa come da dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE<\/strong><\/p>\n<p>Il Tribunale ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:<\/p>\n<ul>\n<li>ancorch\u00e9 i rapporti di lavoro di cui si chiede la rilevanza ai fini del computo dell\u2019indennit\u00e0 di esclusivit\u00e0 siano cessati nel 1997, la direttiva 1999\/70\/CE \u00e8 applicabile, tenuto conto che il diritto rivendicato (inclusione nell\u2019anzianit\u00e0 di servizio dei 23 mesi di lavoro prestato con rapporti a termine), sorge solo a seguito della stipula del CCNL 6.2000, il quale ha disciplinato i requisiti di anzianit\u00e0 dell\u2019indennit\u00e0 di esclusivit\u00e0;<\/li>\n<li>la domanda \u00e8 peraltro infondata sotto un altro profilo: il principio di non discriminazione non pu\u00f2 essere applicato nella specie poich\u00e9 le norme contrattuali (art. 5 e 12 CCNL 1998\/2001) stabiliscono che ai fini del calcolo dell\u2019indennit\u00e0 di esclusivit\u00e0 occorre calcolare l\u2019anzianit\u00e0 complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata senza soluzione di continuit\u00e0;<\/li>\n<li>le norme contrattuali, quindi, non discriminano il lavoratore a termine privandolo del diritto di considerare il lavoro prestato ai fini del calcolo dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio ed anzi, al contrario, lo equiparano in pieno al lavoratore a tempo indeterminato;<\/li>\n<li>le parti collettive hanno ulteriormente ribadito il chiaro significato della clausola contrattuale in sede di interpretazione autentica, precisando che ai fini del computo dell\u2019esperienza professionale per la corresponsione dell\u2019indennit\u00e0 di esclusivit\u00e0 viene considerata valida solo quella maturata quale dirigente del SSN senza soluzione di continuit\u00e0;<\/li>\n<li>se anche il ricorrente avesse lavorato con contratto a tempo indeterminato nei periodi in cui ha lavorato a termine, avendo egli risolto il rapporto di lavoro presentando le dimissioni a decorrere dal 30.4.1997, non avrebbe avuto diritto al computo dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio come richiesta in ricorso, il che rende palese l\u2019insussistenza in concreto della dedotta discriminazione;<\/li>\n<li>se \u00e8 vero, in generale, che i lavoratori a tempo determinato sono pi\u00f9 esposti al rischio di rendere prestazioni lavorative con intervalli non lavorati, tuttavia il ricorrente avrebbe dovuto quantomeno allegare dati statistici che dimostrassero come nei fatti il criterio della continuit\u00e0 della prestazione costituisca una discriminazione dei lavoratori precari, e non limitarsi a lamentare la contrariet\u00e0 del precetto contrattuale al principio di non discriminazione, poich\u00e9 ci\u00f2 \u00e8 in contrasto con la lettera della norma che non solo non discrimina, ma anzi equipara.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il dott. M censura la sentenza impugnata deducendo che le disposizioni del CCNL che subordinano il riconoscimento dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio allo svolgimento di attivit\u00e0 lavorativa \u201csenza soluzione di continuit\u00e0\u201d integrano un\u2019ipotesi di discriminazione indiretta, atteso che l\u2019assenza di interruzioni nel rapporto di lavoro rappresenta una qualit\u00e0 del rapporto medesimo che inerisce alla struttura stessa del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma che non caratterizza affatto la struttura del rapporto di lavoro a tempo determinato essendo, al contrario, l\u2019eventualit\u00e0 che vi sia una successione di contratti intervallati da pause intimamente connaturata al fatto che sia stato apposto un termine al contratto di lavoro; secondo l\u2019appellante, la natura discriminatoria delle clausole contrattuali dipenderebbe, quindi, da elementi normativi, e non da circostanze di fatto che il dott. M avrebbe dovuto allegare, sicch\u00e9 non avrebbe pregio l\u2019osservazione del primo Giudice sulla mancata allegazione di dati statistici che dimostrassero la discriminazione dei lavoratori precari; la Corte dovrebbe, quindi, disapplicare le disposizioni del contratto collettivo contrastanti con la direttiva 1999\/70\/CE, ed affermare il diritto del dott. M al pieno e integrale riconoscimento dei periodi di lavoro a tempo determinato ai fini del computo dell\u2019anzianit\u00e0 necessaria per l\u2019attribuzione dell\u2019indennit\u00e0 di esclusivit\u00e0.<\/p>\n<p>Preliminarmente, l\u2019ASL TO3 ripropone, ex art. 346 c.p.c., l\u2019eccezione formulata in primo grado (v. memoria di costituzione, pagg. 5 e ss.) e respinta dal primo Giudice, di inapplicabilit\u00e0 della direttiva 1999\/70\/CE ratione temporis.<\/p>\n<p>L\u2019eccezione \u00e8 fondata.<\/p>\n<p>Gli obiettivi dell\u2019Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999\/70\/CE, erano testualmente i seguenti (clausola 1) :<\/p>\n<p>\u201ca) migliorare la qualit\u00e0 del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione;<\/p>\n<ol>\n<li>b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall&#8217;utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il primo obiettivo non pu\u00f2 che riferirsi a situazioni future, non potendo l\u2019Accordo pretendere di \u201cmigliorare\u201d la qualit\u00e0 di rapporti di lavoro cessati prima dell\u2019entrata in vigore della Direttiva, ed il secondo obiettivo (\u201ccreare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi \u2026\u201d) ha un\u2019evidente funzione dissuasiva di futuri comportamenti datoriali abusivi, com\u2019\u00e8 confermato dalla clausola 4, il cui 2\u00b0 comma prospetta espressamente un\u2019applicazione \u201cpro rata temporis\u201d del principio di non discriminazione dettato dal 1\u00b0 comma (\u201cPer quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive\u201d).<\/p>\n<p>Dunque, i contratti a tempo determinato intercorsi tra il dott. M e l\u2019ex ASL 10 dall\u20198.5.1995 al 7.1.1996 e dal 22.1.1996 al 29.4.1997 sono fuori del campo di applicazione della Direttiva 1999\/70\/CE, che non pu\u00f2 trovare applicazione in relazione a rapporti conclusi prima della sua entrata in vigore, non potendo evidentemente la Direttiva \u201cmigliorare\u201d la qualit\u00e0 di tali rapporti di lavoro, n\u00e9 potendo essa esercitare alcuna funzione dissuasiva rispetto ad un eventuale abuso datoriale nella stipulazione di contratti a tempo determinato gi\u00e0 cessati prima del 1999.<\/p>\n<p>\u00c9 vero, come ha osservato il Tribunale, che il diritto rivendicato dal dott. M. (inclusione nell\u2019anzianit\u00e0 di servizio dei 23 mesi di lavoro prestato con rapporti a termine), trova la sua fonte normativa nel CCNL 8.6.2000, il quale ha disciplinato i requisiti di anzianit\u00e0 dell\u2019indennit\u00e0 di esclusivit\u00e0, e che \u00e8 successivo all\u2019entrata in vigore della Direttiva 1999\/70\/CE, ma quel che rileva nella fattispecie \u2013 ossia l\u2019anzianit\u00e0 di servizio maturata dall\u2019appellante nei due contratti a termine anteriore al 1999 \u2013 \u00e8 un fatto oggettivo, basato sulla durata del rapporto di lavoro, che si \u00e8 storicamente verificato prima dell\u2019intervento del legislatore comunitario volto a parificare il trattamento dei lavoratori a tempo determinato con quello dei lavoratori a tempo indeterminato.<\/p>\n<p>Riconoscere oggi al dott. M, ai fini del diritto all\u2019indennit\u00e0 di esclusivit\u00e0, l\u2019anzianit\u00e0 di servizio maturata nei rapporti di lavoro a termine anteriori al 1999 significherebbe \u201cmigliorare\u201d le sue condizioni di impiego in quei rapporti ormai cessati: obiettivo, questo, che la Direttiva non solo non si prefiggeva, ma nemmeno poteva perseguire.<\/p>\n<p>L\u2019appello deve pertanto essere respinto in radice, per impossibilit\u00e0 di applicare il principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999\/70\/CE ai rapporti di lavoro a termine dedotti in giudizio.<\/p>\n<p>La peculiarit\u00e0 della fattispecie e la novit\u00e0 della questione costituiscono ragioni sufficienti per compensare le spese del presente grado.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P.Q.M<\/strong><\/p>\n<p>Visto l\u2019art. 437 c.p.c.,<\/p>\n<p>respinge l&#8217;appello;<\/p>\n<p>compensa le spese del grado;<\/p>\n<p>cos\u00ec deciso all&#8217;udienza del 15.4.2014<\/p>\n<h5><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D\u2019APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO Composta da: Dott Giancarlo Girolami \u00a0<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":379,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[42,5],"tags":[31],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>discriminazione lavoratori a termine<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Discriminazione lavoratori a tempo determinato, insussistenza discriminazione. 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