{"id":386,"date":"2015-11-23T17:51:28","date_gmt":"2015-11-23T16:51:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=386"},"modified":"2015-11-23T17:51:28","modified_gmt":"2015-11-23T16:51:28","slug":"discr-raz-mancata-dellassegno-maternita-ai-cittadini-extrac-cda-fi-sent-mag-2015","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/11\/23\/discr-raz-mancata-dellassegno-maternita-ai-cittadini-extrac-cda-fi-sent-mag-2015\/","title":{"rendered":"Discriminazione razziale, mancata concessione dell&#8217;assegno di maternit\u00e0 ai cittadini extracomunitari, Corte d&#8217;Appello di Firenze, sentenza del 5 maggio 2015."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>In nome del popolo italiano<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>La Corte di Appello di Firenze<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Sezione lavoro<\/em><\/p>\n<p>nelle persone dei Magistrati:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dott. Fausto Nistic\u00f2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Presidente<\/p>\n<p>Dott. Vincenzo Nuvoli\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Consigliere<\/p>\n<p>Dott. Roberta Santoni Rugiu\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Consigliere rel.<\/p>\n<p>nella causa promossa da<\/p>\n<p><strong style=\"line-height: 1.5;\">L. T<\/strong><\/p>\n<p>con l\u2019Avv. A. M. Ventrella<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>appellante<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p><strong>COMUNE DI CAMPI BISENZIO<\/strong><\/p>\n<p>con l\u2019avv. M. Bulli<\/p>\n<p><strong>INPS <\/strong><\/p>\n<p>con l\u2019avv. S. Imbriaci<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>appellati<\/em><\/p>\n<p>nella causa iscritta al n. 308\/14 RG all\u2019udienza del <strong>5 maggio 2015<\/strong> ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SENTENZA<\/strong><\/p>\n<p>Con ordinanza ex art. 702 bis cpc del 4.3.2014 il Tribunale di Firenze respingeva la domanda di L T tesa ad ottenere l'&lt;assegno di maternit\u00e0 di base&gt; previsto dall\u2019art. 74 D. Lgvo 151\/01, per difetto della carta di soggiorno.<\/p>\n<p>Con il ricorso di primo grado l&#8217;interessata &#8211; premesso di essere madre di un bambino nato nel luglio 2012, nonch\u00e9 cittadina marocchina moglie convivente di cittadino marocchino che lavorava in Italia, titolari entrambi di permesso di soggiorno &#8211; denunciava la natura discriminatoria dello stesso art. 74 nella parte in cui, per la concessione dell&#8217;assegno di maternit\u00e0 ai cittadini extracomunitari, esigeva il possesso della carta di soggiorno, con ci\u00f2 violando il principio di non discriminazione in materia di sicurezza sociale previsto dall\u2019art. 65 dell\u2019Accordo Euromediterraneo fra la UE ed il Marocco del 1996.<\/p>\n<p>Il Tribunale, con l\u2019ordinanza appellata, negava che tale Accordo potesse essere oggetto di diretta applicazione negli stati membri, poich\u00e9 piuttosto all\u2019art. 67 stabiliva che il Consiglio di associazione doveva adottare le disposizioni per l\u2019applicazione dei principi ivi previsti. In concreto nemmeno riteneva sussistere l\u2019ipotesi prevista dall\u2019art. 65 dell\u2019Accordo, poich\u00e9 le prestazioni di maternit\u00e0 disciplinate nella fonte comunitaria avevano natura previdenziale e quindi spettavano esclusivamente alle donne lavoratrici, mentre l\u2019assegno ex art. 74 aveva natura assistenziale.<\/p>\n<p>L T appellava la decisione affermando che:<\/p>\n<p>1) come ritenuto da giurisprudenza comunitaria e nazionale, nella gerarchia delle fonti l\u2019Accordo Euromediterraneo fra la UE ed il Marocco, stipulato a Bruxelles nel 1996, approvato con decisione di Consiglio e Commissione nel 2000, pubblicato su G.U. CE del 2000 e ratificato dall\u2019Italia gi\u00e0 dal 1999, si collocava fra le norme <em>self &#8211; executing<\/em> che contengono disposizioni chiare, precise ed incondizionate, alla luce della relativa interpretazione fornita dalla CGUE, da intendere come norme a fronte delle quali dovevano essere disapplicate eventuali disposizioni nazionali contrastanti (in particolare, l\u2019art. 74 D. Lgvo 151\/01 quanto al requisito del possesso di carta di soggiorno)<\/p>\n<p>2) era errato ritenere che le prestazioni oggetto dell\u2019art. 65 dell\u2019Accordo fossero esclusivamente di natura previdenziale; al contrario, testualmente, vi era invece stabilito il principio di non discriminazione in favore dei lavoratori marocchini e dei familiari conviventi, da riferire quindi anche a prestazioni non\u00a0 contributive<\/p>\n<p>3) l\u2019Accordo del 1996, come il precedente analogo del 1976, facevano riferimento alla nozione sostanziale di &lt; <em>sicurezza sociale<\/em> &gt;, fondata su normativa comunitaria ed a sua volta elaborata dalla giurisprudenza comunitaria con inclusione altres\u00ec delle prestazioni (di vario tipo destinate a compensare i carichi) familiari, pur se a carattere non contributivo; quindi nel principio di non discriminazione di cui all\u2019art. 65 doveva essere incluso l&#8217;assegno di maternit\u00e0 di base previsto dall\u2019art. 74.<\/p>\n<p>L\u2019appellante chiedeva pertanto di accertare l\u2019illegittimit\u00e0 perch\u00e9 discriminatorio dell\u2019art. 74 D. Lgvo 151\/01 nella parte in cui imponeva il possesso della carta di soggiorno, ordinando al Comune (titolare del potere concessorio), ed all&#8217;Inps (titolare del potere di erogazione), di cessare la condotta discriminatoria nei confronti della ricorrente, con conseguente condanna di entrambi al pagamento dell&#8217;assegno di maternit\u00e0 oltre interessi e rivalutazione.<\/p>\n<p>L\u2019INPS si costituiva chiedendo il rigetto dell\u2019impugnazione poich\u00e9:<\/p>\n<p>&#8211; la sentenza di primo grado doveva essere condivisa sia laddove aveva ritenuto che nell&#8217;ordinamento interno l&#8217; Accordo Euromediterraneo fra la UE ed il Marocco non era fonte <em>self executing<\/em>, sia nell&#8217;ulteriore affermazione che le prestazioni previste nell\u2019art. 65 avevano natura previdenziale riferendosi quindi ai lavoratori marocchini residenti in Italia, e non natura assistenziale estendendosi anche ai familiari degli stessi lavoratori<\/p>\n<p>&#8211; in tutti i casi, l&#8217;appello poteva essere accolto limitatamente all&#8217;accertamento del diritto all&#8217;assegno, ma non quanto alla pretesa natura discriminatoria della norma interna n\u00e9 all&#8217;ordine nei confronti di INPS e di Comune di cessare la medesima condotta<\/p>\n<p>&#8211; comunque, non poteva parlarsi di condotta discriminatoria dal momento che il diverso trattamento dipendeva da uno status giuridico (straniero fornito o meno di carta di soggiorno) a sua volta determinato da norme generali di ordine pubblico; a maggior ragione nessuna discriminazione poteva essere addebitata all&#8217;Inps quale soggetto erogatore sulla base di determinazioni altrui<\/p>\n<p>&#8211; e, eventualmente riconosciuta la prestazione, gli accessori non potevano che decorrere dal 120\u00ba giorno successivo alla domanda amministrativa, escludendosi per legge il cumulo di interessi e rivalutazione (art. 16 L. 412\/91).<\/p>\n<p>Il COMUNE si costituiva per eccepire l\u2019inammissibilit\u00e0 dell\u2019appello perch\u00e9:<\/p>\n<p>&#8211; la domanda della ricorrente, se inclusa nella competenza del giudice del lavoro in quanto relativa a prestazione assistenziale, avrebbe dovuto essere introdotta con il rito di cui all\u2019art. 414 cpc, altrimenti, se correttamente utilizzato il rito di cui all\u2019art. 702 bis cpc, la controversia avrebbe dovuto essere trasferita al giudice ordinario.<\/p>\n<p>&#8211; per la prima volta in secondo grado erano formulate domande relative all\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019art. 74\u00a0 per la sua natura discriminatoria ed all&#8217;ordine di cessazione della stessa condotta discriminatoria, nonch\u00e9 alla richiesta di condanna nei confronti del Comune al pagamento dell&#8217;assegno (quest&#8217;ultima inammissibile anche perch\u00e9 per legge il Comune non sarebbe comunque tenuto ad erogare della prestazione)<\/p>\n<p>&#8211; in fatto il permesso di soggiorno della ricorrente era scaduto nel febbraio 2014, ed allo stato la stessa ne era priva (avendo la Questura respinto la domanda di rinnovo), e di conseguenza non aveva legittimazione attiva a pretendere la prestazione, nemmeno sulla base dell&#8217;ampia lettura dei presupposti sostenuta nella sua domanda<\/p>\n<p>&#8211; la ricorrente aveva impugnato il solo capo di decisione relativa alla natura assistenziale e non previdenziale delle prestazioni previste dall&#8217;Accordo Euromediterraneo, mentre si era quindi formato il giudicato sull&#8217;ulteriore capo di decisione relativo al carattere non <em>self &#8211; executing<\/em> del medesimo accordo<\/p>\n<p>Nel merito sosteneva che l&#8217;appello era anche infondato poich\u00e9:<\/p>\n<ol>\n<li>a) l&#8217;Accordo Euromediterraneo del 1996 \u00e8 stato ratificato ed eseguito in Italia gi\u00e0 nel 1999, ovvero prima che il medesimo fosse approvato da parte del Consiglio e della Commissione CE, con decisioni che in Italia non sono mai state recepite; quindi non erano pertinenti con il caso in esame gli argomenti relativi al precedente Accordo del 1976, sostituito per intero dal successivo<\/li>\n<li>b) come gi\u00e0 ritenuto da questa Corte di Appello (sentenza n. 64\/14 del 21.1.2014), l\u2019Accordo fondava la condizione di reciprocit\u00e0 fra il Marocco e gli Stati membri della CE quanto al trattamento dei lavoratori occupati nei rispettivi territori, e quindi lo status di lavoratore era sempre elemento identificativo del beneficio previsto dall&#8217;art. 65. Di conseguenza, il fondamento della domanda non poteva che riferirsi alla sola normativa nazionale (art. 74 D. Lgvo 151\/01), che pone a carico dei Comuni l&#8217;assegno di maternit\u00e0 in favore di donne che non abbiano diritto all\u2019indennit\u00e0 delle lavoratrici e si trovino nelle condizioni economiche ivi previste. La domanda non poteva essere accolta sulla base dei diversi principi enunciati dalla Corte Costituzionale con le sentenze che hanno ritenuto illegittime le norme in materia di invalidit\u00e0 civile perch\u00e9 esigevano il possesso della carta di soggiorno (indennit\u00e0 di accompagnamento, pensione di inabilit\u00e0, assegno di invalidit\u00e0). Infatti, in tali casi le prestazioni erano destinate a supplire gravi situazioni di necessit\u00e0 in funzione di sopravvivenza, mentre in quello in esame si tratta di mera integrazione del reddito. In altri termini, in quest&#8217;ultimo caso era ragionevole che il legislatore nazionale subordinasse alcune prestazioni al carattere di lunga durata del soggiorno in Italia ai sensi dell\u2019art. 74 Lgvo 151\/01, mentre secondo la Corte Costituzionale lo stesso non era consentito in materia di invalidit\u00e0 civile.<\/li>\n<li>c) la negazione in via amministrativa dell\u2019assegno da parte del Comune non aveva dato luogo ad alcuna condotta discriminatoria in violazione dell\u2019art. 43 D. Lg.vo 286\/98, per difetto di nesso causale diretto fra la condizione di straniero ed il diniego della prestazione; piuttosto, il Comune si era limitato ad applicare normativa nazionale che esigeva la condizione di lavoratore da parte del richiedente, ed un titolo qualificato di presenza di lungo periodo nello Stato, considerando altres\u00ec che la disapplicazione della norma non conforme all\u2019ordinamento comunitario era potere del giudice e non della pubblica amministrazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>MOTIVI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><u>Rito<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Le eccezioni di inammissibilit\u00e0 sono infondate.<\/p>\n<p>Il procedimento mira alla rimozione degli effetti discriminatori determinati dal rifiuto, del Comune quale ente concessore e dell\u2019INPS quale ente erogatore, di riconoscere la prestazione alla ricorrente in quanto cittadina straniera moglie di lavoratore straniero, entrambi privi del permesso di soggiorno di lungo periodo CE.<\/p>\n<p>Quindi, ai sensi dell\u2019art.28 D.lvo 150\/2011, il rito applicabile \u00e8 quello previsto dall\u2019art.702 bis c.p.c. N\u00e9 rileva il fatto che venga richiesta anche la prestazione, che il Comune avrebbe dovuto concedere e quindi l\u2019Inps pagare, trattandosi della modalit\u00e0 necessaria per far venire meno il comportamento discriminatorio denunciato (diniego in sede amministrativa da parte di entrambi gli enti).<\/p>\n<p>Quanto alla condizione dell\u2019Inps di mero ente erogatore, la questione potrebbe avere rilievo ai soli fini delle spese di lite, considerato peraltro che, in primo come in secondo grado, l\u2019Istituto non si \u00e8 rimesso a giustizia, bens\u00ec ha negato la fondatezza del diritto della ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.<\/p>\n<p>La diversa formulazione delle conclusioni del ricorso fra primo e secondo grado non sposta i termini della questione controversa, riassunta sempre nella spettanza del diritto all\u2019assegno di maternit\u00e0, negato in quanto straniera extracomunitaria priva della carta di soggiorno sulla base di disciplina nazionale, a sua volta ritenuta discriminatoria per violazione di disciplina comunitaria che imponeva parit\u00e0 di trattamento con i cittadini italiani.<\/p>\n<p>In altri termini, il nucleo essenziale della pretesa su cui, in primo come in secondo grado, \u00e8 chiesta la decisione, concerne il diritto della ricorrente alla prestazione, e la conseguente condanna dell\u2019ente erogatore al relativo pagamento oltre interessi legali dal 121^ giorno successivo alla domanda amministrativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><u>Merito<\/u><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019appello \u00e8 fondato e va accolto con riforma integrale del provvedimento impugnato.<\/p>\n<p>La ricorrente contesta il diniego del Comune di concederle l\u2019assegno di maternit\u00e0 di cui 66 L.448\/1998 come modificato dall\u2019art.74 D.lvo 251\/2001, per mancanza del requisito soggettivo. In particolare, la norma per ogni figlio nato dal 1.1.2001\u00a0 riconosce la prestazione alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno di lungo periodo CE, qualora non beneficino delle indennit\u00e0 previste per le lavoratrici e il cui nucleo familiare abbia un reddito inferiore a determinati limiti.<\/p>\n<p>La ricorrente \u00e8 cittadina marocchina, risiede in Italia, \u00e8 madre di figlio nato il 21.7.2012, \u00e8 coniugata con cittadino marocchino che lavora in Italia, il nucleo familiare di appartenenza rientra nei limiti di reddito previsti dalla norma, non lavora e non beneficia delle indennit\u00e0 previste per le lavoratrici &#8211; circostanze tutte pacifiche, nonch\u00e9 documentate \u2013 e avrebbe quindi diritto alla prestazione richiesta.<\/p>\n<p>Tuttavia, al momento della domanda amministrativa, era titolare del solo permesso di soggiorno per motivi familiari che, in base alla disposizione nazionale in esame, pacificamente non costituisce titolo idoneo per la concessione della stessa.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, a fondamento del suo diritto invoca il principio di non discriminazione in materia di sicurezza sociale previsto dall\u2019art.65 dell\u2019Accordo Euromediterraneo tra UE e Regno del Marocco, siglato tra CE e CECA (e relativi Stati membri) e il Marocco il 27.2.1996, entrato in vigore il 1.3.2000 e recepito dall\u2019Italia con la legge 302\/1999, secondo cui:<\/p>\n<p>\u201c<em>Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina e i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall\u2019assenza di ogni discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono occupati.<\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019espressione &lt; previdenza sociale &gt; copre gli aspetti della previdenza sociale riguardanti le prestazioni in caso di malattia e di maternit\u00e0, di invalidit\u00e0, di vecchiaia, di reversibilit\u00e0, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennit\u00e0 in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari\u201d.<\/em><\/p>\n<p>La disposizione ha sostituito quella analoga prevista dall\u2019art. 41 dell\u2019Accordo di Cooperazione tra CEE e Regno del Marocco stipulato il 27.4.1976, approvato con Regolamento CEE n.2211\/1978, secondo cui:<\/p>\n<p>\u201c<em>Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina e i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall\u2019assenza di ogni discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono occupati\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Secondo la Corte di Giustizia Europea (sentenza C-18\/90 Kziber del 31.1.1991) l\u2019art. 41 dell\u2019Accordo del 1976 \u00e8 oggetto di applicazione immediata negli ordinamenti degli Stati membri, in quanto \u201c<em>consacra in termini chiari, precisi e incondizionati, il divieto di discriminare, in ragione della nazionalit\u00e0, i lavoratori di nazionalit\u00e0 marocchina e i loro familiari residenti con essi nel settore della sicurezza sociale\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Analogamente la stessa Corte si \u00e8 pronunciata con riguardo all\u2019art.65 dell\u2019Accordo del 1996, con l\u2019ordinanza Echouikh 13.6.2006, causa C-336\/2005 (punti 39-42) e con l\u2019ordinanza\u00a0 Mamate El Youssfi nella causa C-276\/2006 (punto 50), ribadendo come la norma in esame abbia efficacia diretta e quindi gli interessati alla sua applicazione hanno il diritto di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.<\/p>\n<p>Non si pu\u00f2 convenire con il primo giudice sul fatto che la diretta applicazione del principio sia esclusa dall\u2019art.67 dell\u2019Accordo, secondo cui \u201c..<em>il Consiglio di associazione adotta le disposizioni per l\u2019applicazione dei principi enunciati nell\u2019articolo 65<\/em>\u201d, posto che la norma sembra attribuire al Consiglio poteri di tipo esecutivo di un principio peraltro gi\u00e0 autosufficiente e immediatamente precettivo.<\/p>\n<p>Ne deriva che ogni norma interna che si ponga in contrasto con tale disposizione deve essere disapplicata dal giudice nazionale per violazione del diritto comunitario.<\/p>\n<p>Sul punto si \u00e8 pronunciata anche la Cassazione con la sentenza n.17966\/2011.<\/p>\n<p>In particolare, nel recepire il principio dell\u2019efficacia diretta dell\u2019art.41 dell\u2019Accordo del 1976, la Corte ha precisato che \u201c<em>il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell\u2019ordinamento interno, per incompatibilit\u00e0 con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell\u2019ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell\u2019ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunit\u00e0 Europee\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Quanto all\u2019ambito di applicazione dell\u2019art.65 Accordo del 1996, la stessa Suprema Corte, cos\u00ec come la giurisprudenza comunitaria (ordinanza Mamate El Youssfi, punto 57, e ordinanza Echouikh, punti 50-51) concordano nel senso che l\u2019espressione &lt; <em>previdenza sociale <\/em>&gt; oggetto dell\u2019Accordo non coincida con l\u2019accezione degli stessi termini nel singolo ordinamento nazionale, bens\u00ec vada intesa con quella pi\u00f9 ampia del diritto comunitario, secondo la nozione contenuta nel Regolamento CE 1408\/71 (tuttora in vigore, non essendo ancora stato adottata la disciplina di applicazione del Regolamento 883\/2004).<\/p>\n<p>In particolare l\u2019art.4 del Regolamento stabilisce il proprio ambito di applicazione<em>\u00a0 <\/em>prevedendo che lo stesso <em>\u201dsi applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti <\/em>(tra le altre)<em> : a) le <u>prestazioni <\/u>di malattia e <u>di maternit\u00e0<\/u>\u2026..h) le <u>prestazioni familiari<\/u>\u201d<\/em>, ed aggiunge che \u201c<em>Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi..<\/em>\u201d e \u201c<em>alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano destinate: a) a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria gli eventi corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1\u2026\u201d.<\/em><\/p>\n<p>La Cassazione ha concluso quindi che deve essere considerata previdenziale ogni prestazione, a carattere contributivo e non contributivo, \u201c<em>attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad uno dei rischi elencati nell\u2019art.4 n.1 del Regolamento n.1408\/71\u201d, <\/em>norma quest\u2019ultima che si estende alle prestazioni di maternit\u00e0 e alle altre prestazioni familiari, nel cui ambito \u00e8 riconducibile l\u2019assegno qui richiesto dalla ricorrente.<\/p>\n<p>E ancora, secondo il diritto comunitario per &#8220;<em>prestazioni familiari<\/em>&#8221; devono intendersi \u201c<em>tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell&#8217;allegato I<\/em>\u201d (art.1 lett.z Regolamento 833\/2004) e che, quanto agli assegni speciali di nascita menzionati nell\u2019Allegato I,\u00a0 non compare l\u2019Italia.<\/p>\n<p>Ed \u00e8 appunto in applicazione di tale principio che, con la sentenza n.17966\/2011, la Cassazione ha riconosciuto ad un cittadino marocchino quella che il nostro ordinamento ritiene prestazione assistenziale e non previdenziale (pensione di inabilit\u00e0).<\/p>\n<p>Nello stesso senso con l\u2019ordinanza Mamate El Youssfi, la Corte di Giustizia, ha stabilito che l\u2019art.65 dell\u2019Accordo del 1996 va interpretato nel senso che osta a che lo Stato membro ospitante lo straniero rifiuti di accordare il reddito minimo garantito per le persone anziane (prestazione di carattere non contributivo, secondo l\u2019ordinamento di appartenenza del giudice che aveva sollevato la questione interpretativa) ad una cittadina marocchina ultrasessantacinquenne legalmente resistente in Belgio che avesse lavorato come dipendente nello Stato membro, o fosse familiare di un lavoratore di cittadinanza marocchina.<\/p>\n<p>Tornando al caso in esame, documentato che la ricorrente, moglie convivente di un cittadino marocchino che lavora in Italia, all\u2019epoca della domanda amministrativa del settembre 2012 risiedeva regolarmente in Italia in virt\u00f9 di permesso di soggiorno per motivi familiari, va applicato l\u2019art.65 dell\u2019Accordo Euromediterraneo e va disapplicata la norma nazionale denunciata come discriminatoria, riconoscendole la prestazione richiesta nonostante all\u2019epoca non fosse titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo CE, poich\u00e9 come detto sussistono tutti gli altri requisiti di natura amministrativa e reddituale.<\/p>\n<p>Non si pu\u00f2 convenire con il Comune a proposito del fatto che \u2013 in tutti i casi \u2013 la prestazione dovrebbe oggi essere negata anche per il solo motivo che la ricorrente non avrebbe ancora ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno, una volta scaduto nel febbraio 2014 quello breve di cui era titolare al momento della domanda. Infatti, la sussistenza dei requisiti del diritto deve essere verificata al momento in cui lo stesso era domandato (settembre 2012) e, secondo quanto qui ritenuto, avrebbe dovuto essere accolto, a nulla rilevando vicende successive (febbraio 2014) del titolare dello stesso diritto che non hanno attitudine a retroagire in funzione negativa su situazioni all\u2019epoca gi\u00e0 perfezionatesi (per gli stessi motivi per cui, se anche ad oggi la madre o il padre non fossero pi\u00f9 residenti in Italia, la prestazione all\u2019epoca dovuta dovrebbe comunque essere riconosciuta).<\/p>\n<p>Quanto alla qualificazione della condotta tenuta dagli appellati come discriminatoria per motivi di nazionalit\u00e0 ai sensi dell\u2019art.43 D.lvo 286\/98, pur agendo nei confronti della ricorrente in linea con norma dell\u2019ordinamento italiano astrattamente applicabile al caso in esame (seppur da disapplicare per contrasto con norma comunitaria), essi hanno tenuto una condotta oggettivamente discriminatoria, ovvero un comportamento che pregiudica una persona in ragione della sua origine etnica o nazionale. Infatti, se la madre richiedente l\u2019assegno non fosse stata cittadina marocchina, il requisito (carta di soggiorno) la cui mancanza fondava il rigetto in sede amministrativa, nemmeno avrebbe avuto senso richiederlo, e la prestazione sarebbe stata concessa <em>de plano<\/em> per la pacifica sussistenza di tutti gli altri requisiti.<\/p>\n<p><u>Spese<\/u><\/p>\n<p>Devono essere compensate per met\u00e0 le spese di lite di primo come di secondo grado, considerando da un lato l\u2019esistenza di precedenti di segno opposto in entrambi gli uffici, e dall\u2019altro lato l\u2019esiguit\u00e0 della prestazione in esame (il cui importo finirebbe in toto assorbito dalle spese di lite, se compensate per intero). Di conseguenza, gli appellati devono essere condannati in solido fra di loro al pagamento in favore dell\u2019appellante della restante met\u00e0, liquidata in \u20ac. 800,00 per grado oltre spese generali, Iva e Cpa.<\/p>\n<p>Alla \u00a0procuratrice della ricorrente dichiaratasi antistataria compete la distrazione delle spese.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:<\/p>\n<p>in accoglimento dell\u2019appello contro l\u2019ordinanza in data 4.3.2013 del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, condanna l\u2019Inps al pagamento in favore dell\u2019appellante dell\u2019assegno di maternit\u00e0 nella misura di legge, oltre interessi legali.<\/p>\n<p>compensa per met\u00e0 le spese di lite di primo e di secondo grado e condanna gli appellati, in solido fra di loro, al pagamento in favore dell\u2019appellante della restante met\u00e0, liquidata in \u20ac. 800,00 per grado oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore A. M. Ventrella.<\/p>\n<p>Firenze, 5 maggio 2015.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: &nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":387,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36,5],"tags":[8,15],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>discriminazione razziale, illegittimit\u00e0 mancata concessione assegno maternit\u00e0<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"L\u2019appellante chiedeva pertanto di accertare l\u2019illegittimit\u00e0 perch\u00e9 discriminatorio dell\u2019art. 74 D. 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