{"id":398,"date":"2015-12-17T17:22:56","date_gmt":"2015-12-17T16:22:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=398"},"modified":"2015-12-17T17:25:35","modified_gmt":"2015-12-17T16:25:35","slug":"rispetto-quote-percentuale-donne-limite-inderogabile-licenziamenti-collettivi-nota-ord-trib-taranto-dic-20","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2015\/12\/17\/rispetto-quote-percentuale-donne-limite-inderogabile-licenziamenti-collettivi-nota-ord-trib-taranto-dic-20\/","title":{"rendered":"Il rispetto delle quote percentuale delle donne come limite inderogabile alla scelta dei lavoratori da licenziare nei licenziamenti collettivi. Nota all&#8217;Ordinanza del Tribunale di Taranto, 5 dicembre 2013. Jennifer Michelotti"},"content":{"rendered":"<p>La decisione del Tribunale di Taranto che si commenta presenta diversi profili di interesse: essa infatti interpreta come rigido ed inderogabile il limite di cui al comma 2 dell\u2019art. 5 L. 223\/1991, che impone il rispetto di un limite percentuale al licenziamento di manodopera femminile impiegata nelle mansioni prese in considerazione per la riduzione del personale. Inoltre, il giudice di Taranto afferma il carattere discriminatorio del licenziamento collettivo comminato in violazione del limite percentuale imposto.<\/p>\n<p>Nel caso di specie, la ricorrente aveva chiesto l\u2019accertamento e la conseguente dichiarazione di nullit\u00e0\/inefficacia\/illegittimit\u00e0 del licenziamento collettivo intimatole, deducendo la violazione delle procedure previste dalla L. 223\/91 e, in particolare, la violazione dell\u2019art. 5 comma 2, perch\u00e9 era stata licenziata una percentuale di manodopera femminile superiore a quella occupata, con riguardo alle mansioni prese in considerazione <strong>ai fini<\/strong> del licenziamento.<\/p>\n<p>La societ\u00e0 riteneva <strong>invece<\/strong> che il criterio di cui al comma 2 dell\u2019art. 5 fosse solo uno dei diversi criteri di scelta utilizzabili dal datore di lavoro nella procedura di licenziamento collettivo. Riteneva inoltre che la norma non avesse alcuna portata imperativa e fosse sprovvista di sanzione in caso di violazione.<\/p>\n<p>Secondo la convenuta una diversa interpretazione della normativa avrebbe comportato una violazione degli artt. 3 e 37 Cost., \u00a0atteso che si sarebbe realizzata una discriminazione per ragioni di genere a svantaggio degli uomini (rispetto ai quali non si sarebbe dato alcun limite percentuale in dipendenza del genere), ed una violazione anche del diritto comunitario, in particolare della direttiva 2000\/43\/CE.<\/p>\n<p>Il giudice accoglieva il ricorso, ritenendo fondata la domanda della ricorrente.<\/p>\n<p>Il Tribunale di Taranto motivava la propria decisione, asserendo il carattere imperativo del limite imposto dal comma 2 dell\u2019art. 5 della L. 223\/1991, a norma del quale \u201c<em>nell&#8217;operare la scelta dei lavoratori da licenziare\u00a0 l&#8217;impresa \u00e8 tenuta al rispetto dell&#8217;articolo 9 ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, della legge 25 marzo 1983, n. 79. L&#8217;impresa non\u00a0 pu\u00f2\u00a0 altres\u00ec\u00a0 licenziare una percentuale di manodopera femminile\u00a0 superiore\u00a0 alla\u00a0 percentuale\u00a0 di manodopera femminile occupata con riguardo \u00a0alle\u00a0 mansioni\u00a0 prese\u00a0 in considerazione<\/em>.\u201d<\/p>\n<p>La disposizione citata pertanto individua due limiti alla facolt\u00e0 di scelta del datore di lavoro, che consistono nel rispetto di determinate percentuali per quanto concerne il licenziamento di disabili e donne<em>. <\/em>L\u2019applicazione degli altri criteri di scelta, individuati dalla contrattazione collettiva o dalla legge, \u00e8 subordinata al rispetto delle quote a protezione dei disabili e delle donne.<\/p>\n<p>Il giudice non manca di rilevare che dalla normativa emerge con chiarezza la natura imperativa e inderogabile del limite di cui al comma 2 dell\u2019art 5, tanto che lo stesso \u201c<em>deve configurarsi pi\u00f9 come un limite invalicabile per l\u2019imprenditore che come un mero criterio di scelta, tanto da essere volutamente collocato in diverso comma\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Accertata la natura inderogabile della norma, il giudice di Taranto ne afferma la costituzionalit\u00e0, non ritenendo posta in essere alcuna violazione degli artt. 3 e 37 Cost.<\/p>\n<p>Infatti la norma non sanziona il licenziamento di un numero maggiore di donne rispetto agli uomini (a prescindere dalla percentuale di donne impiegate nell\u2019azienda), bens\u00ec il mancato rispetto di una proporzione gi\u00e0 esistente tra uomini e donne, proporzione che ha il fine di evitare che siano licenziate solo o prevalentemente donne nell\u2019ambito di una procedura di licenziamento collettivo.<\/p>\n<p>Cos\u00ec come interpretata la norma sui licenziamenti collettivi conferma l\u2019assoluto principio di parit\u00e0 tra uomini e donne.<\/p>\n<p>Concludendo l\u2019art 5 comma 2 pone un limite alla facolt\u00e0 di scelta dei lavoratori da licenziare da parte dell\u2019imprenditore, ma tale limite \u00e8 conforme alla costituzione e al diritto comunitario.<\/p>\n<p>La decisione del tribunale di Taranto si segnala anche per l\u2019analisi della natura discriminatoria del licenziamento in violazione delle quote percentuali riguardanti donne e disabili.<\/p>\n<p>Secondo la convenuta, la violazione di cui al comma due poteva costituire solo un indice della sussistenza di una discriminazione, superabile con prova contraria della corretta applicazione dei criteri di scelta di cui al comma 1 dell\u2019art 5.<\/p>\n<p>Al contrario, il Tribunale di Taranto qualifica il licenziamento intimato in violazione della quota ex se come discriminatorio e la presunzione di legge \u00a0come assoluta, non superabile quindi con prova contraria, \u201c<em>come pu\u00f2 accadere nel caso del licenziamento della lavoratrice madre entro il primo anno di vita del bambino o della lavoratrice entro l\u2019anno dal matrimonio.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Secondo la pronuncia che si commenta infatti, avendo il legislatore previsto un divieto espresso di licenziare una percentuale di donne superiore a quella impiegata, la violazione del divieto costituisce di per s\u00e9 la condotta discriminatoria oggetto della proibizione di legge, non dandosi gi\u00e0 astrattamente quindi la possibilit\u00e0 di una prova contraria.<\/p>\n<p>Affermata l\u2019inderogabilit\u00e0 del limite di cui al secondo comma dell\u2019art 5, la conformit\u00e0 dello stesso agli artt. 3 e 37 Cost. e al diritto comunitario, nonch\u00e9 la natura discriminatoria del licenziamento intimato in violazione del divieto, il giudice individua necessariamente nella nullit\u00e0 la sanzione che l\u2019ordinamento appresta ad un simile licenziamento.<\/p>\n<p>In conclusione, <em>il licenziamento in violazione dell\u2019art.5 comma 2 l.223\/91 \u00e8 radicalmente nullo in quanto discriminatorio, costituendo una fattispecie, tipizzata in questo caso dalla legge, di licenziamento discriminatorio alla quale dovr\u00e0 pertanto applicarsi quanto previsto dal nostro ordinamento per i licenziamenti discriminatori individuali<\/em>.<\/p>\n<p>Jennifer Michelotti<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La decisione del Tribunale di Taranto che si commenta presenta diversi profili di interesse: essa infatti interpreta come rigido ed<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[10],"tags":[28],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Il rispetto delle quote percentuale delle donne nei licenziamenti collettivi<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"il licenziamento intimato in violazione della quota percentuale ex se come discriminatorio e la presunzione di legge come assoluta, non superabile quindi con prova contraria.\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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