{"id":421,"date":"2016-01-11T21:08:57","date_gmt":"2016-01-11T20:08:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=421"},"modified":"2016-01-11T21:08:57","modified_gmt":"2016-01-11T20:08:57","slug":"discrim-salariale-in-relazione-al-sesso-trib-di-aosta-decreto-gen-2016","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/01\/11\/discrim-salariale-in-relazione-al-sesso-trib-di-aosta-decreto-gen-2016\/","title":{"rendered":"Discriminazione salariale in relazione al sesso, Tribunale di Aosta, decreto 5 gennaio 2016."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SEZIONE LAVORO<\/strong><\/p>\n<p>Nella causa civile iscritta al n. r.g 378\/2015 promossa da:<\/p>\n<p>R.G.B, con il patrocinio dell\u2019avvocato SCIPIONI VINCENZO e dell\u2019avv.to BERTI PAOLO ( BRTPLA65S528G087F), VIA PALMIERI, 23 10143 TORINO, elettivamente domiciliato in VIA DE LOSTAN N. 24 11100 AOSTA presso il difensore avv. SCIPIONI VINCENZO.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong>ATTRICE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">CONTRO<\/p>\n<p>C.D.L.V. SPA, con il patrocinio dell\u2019avv.to Foghier<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><strong>CONVENUTA<\/strong><\/p>\n<p>IL GIUDICE DOTT. Eugenio Gramola,<\/p>\n<p>a scioglimento della riserva assunta all\u2019udienza odierna ha pronunciato il seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DECRETO<\/strong><\/p>\n<p>La ricorrente \u00e8 stata assunta dalla resistente con contratto a tempo determinato a decorrere dal 20.3.2012 con la retribuzione complessiva annua di euro 90.000 lordi, oltre ad un premio annuo di euro 10.000, da corrispondersi in relazione ai risultati ottenuti.<\/p>\n<p>Il contratto di lavoro veniva successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato, che si concludeva a seguito del licenziamento intimato in data 6.10.2015.<\/p>\n<p>La B. esercitava le funzioni dirigenziali\u00a0 di Responsabile della Direzione Amministrazione, Finananza e di controllo del C d S e, inoltre, di responsabile dell\u2019ufficio patrimonio aziendale predetto.<\/p>\n<p>La ricorrente assume di aver ricevuto un trattamento deteriore rispetto agli altri quattro dirigenti di sesso maschile, due dei quali assunti successivamente alla B stessa, in quanto il proprio salario era determinato in misura nettamente inferiore rispetto ai predetti, nonostante le rilevanti responsabilit\u00e0 connesse con le funzioni da lei esercitate.<\/p>\n<p>Per di pi\u00f9 il proprio stipendio era inferiore anche a quello di altri dipendenti, aventi la qualifica di quadro o, addirittura, di impiegato.<\/p>\n<p>Inoltre il licenziamento sarebbe stato intimato, a coronamento della dedotta condotta discriminatoria, a seguito di una riorganizzazione aziendale sostanzialmente fittizia, e l\u2019espulsione dal lavoro sarebbe avvenuta con modalit\u00e0 ingiuriose.<\/p>\n<p>Il dato normativo da prendersi a base ai fini della presente decisione \u00e8 costituito dall\u2019art 25 c 1 D. Lgs 198\/2006 che stabilisce:<\/p>\n<p><em>Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un&#8217;altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.<\/em><\/p>\n<p>Inoltre l\u2019art 28 c. 1 l. cit. stabilisce che <em>la lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore.<\/em><\/p>\n<p>\u00c8 chiaro che le dette disposizioni sono applicabili, a fortiori, nel caso in cui la retribuzione della donna sia pi\u00f9 bassa di quella prevista per prestazioni di valore inferiore, riconosciuta ai dipendenti di sesso maschile.<\/p>\n<p>\u00c8 pacifico che non \u00e8 necessario acquisire alcuna prova in ordine alla sussistenza dell\u2019intenzionalit\u00e0 di trattare in modo deteriore taluno in relazione al proprio sesso: ci\u00f2 che rileva \u00e8 la disparit\u00e0 di trattamento sotto il profilo oggettivo.<\/p>\n<p>Nel caso di specie tale disparit\u00e0 di trattamento salariale sussiste ed \u00e8 evidente.<\/p>\n<p>Ritiene questo giudicante che questa risulti non tanto dal raffronto con le retribuzioni degli altri quattro dirigenti, rispetto ai quali risulta difficile effettuare una comparazione tra funzioni certamente affatto differenti e comunque certamente tutte di grande rilievo, ma dal raffronto con quelle percepite da quadri e, financo, da alcuni impiegati di I livello.<\/p>\n<p>Dall\u2019esame del doc. 13 prodotto dalla ricorrente la retribuzione annua lorda della B risulta pari a euro 92.505,52.<\/p>\n<p>Due impiegati \u2013 di sesso maschile- percepiscono stipendi pi\u00f9 alti: quello di S C supera i 96.000 euro.<\/p>\n<p>Tra i quadri, sei dipendenti percepiscono tutti stipendi congruamente pi\u00f9 alti della ricorrente: C F supera i 124.000 euro e il G G raggiunge la somma di euro 128.000.<\/p>\n<p>Si tratta del 40% in pi\u00f9 della ricorrente, che pure, come dirigente, ha ben maggiori responsabilit\u00e0 e una tutela ben inferiore a livello giuslavoristico, attesa la posizione apicale in cui si trova rispetto alla struttura aziendale.<\/p>\n<p>\u00c8 evidente che tale disparit\u00e0 di trattamento \u00e8 illegittima e che alla ricorrente avrebbe correttamente essere riconosciuto un salario pari ad almeno 130.000 euro l\u2019anno.<\/p>\n<p>Il fatto che gli elevati salari riconosciuti ad alcuni quadri ed impiegati siano frutto di pattuizioni precedenti agli attuali difficili momenti attraversati dal C resistente non autorizza ad operare le manifeste discriminazioni or ora rilevate, tanto pi\u00f9 che i dirigenti P e R, assunti dopo la ricorrente,\u00a0 percepiscono il primo oltre 150.000 (cfr sempre la tabella di cui al doc 13 di parte B) e il secondo euro 140.000 annui, oltre ai premi.<\/p>\n<p>\u00c8 anche vero che il C ha richiesto ai suoi dirigenti ( e imposto ai suoi dipendenti a seguito di un accordo sindacale ) un taglio, peraltro temporaneo, delle retribuzioni, ma anche su ci\u00f2 \u00e8 difficile non rilevare che il taglio effettuato \u00e8 stato operato su base volontaria rispetto agli altri dirigenti, laddove alla ricorrente si \u00e8 senz\u2019altro preferito non corrisponderle tout court il premio di 10.000 euro, cui i colleghidirigenti hanno rinunziato volontariamente.<\/p>\n<p>Non coglie, nemmeno, nel segno l\u2019osservazione per la quale la ricorrente \u00e8 stata assunta a seguito di una selezione tra nove persone(le altre di sesso maschile) perch\u00e9, a causa della vicinanza della sua abitazione a ST Vincent e dalla <em>flessibilit\u00e0 contrattuale<\/em>\u00a0 cui si sarebbe resa disponibile, il di lei lavoro sarebbe costato di meno al C.<\/p>\n<p>La <em>flessibilit\u00e0 contrattuale<\/em> , che ha subito fatto si che la ricorrente accettasse un rapporto di lavoro a tempo determinato, non poteva certo consistere ( e ci si augura non volesse consistere) nel discriminarne il trattamento economico rispetto agli altri dipendenti di sesso maschile, anche con mansioni impiegatizie.<\/p>\n<p>Quanto al licenziamento, non vi sono concreti motivi per ritenere che questo abbia carattere discriminatorio, anche se appare singolare che, tra tutti i dirigenti, sia stata licenziata proprio quella dirigente \u2013 di sesso femminile \u2013 che costava di meno.<\/p>\n<p>In ogni caso, tenendo conto della sommariet\u00e0 della presente fase, si ritiene che il datore di lavoro abbia sufficientemente motivato le ragioni del licenziamento con scelte organizzative diverse (creare un direttore generale e affidargli anche le funzioni della B, con allegato risparmio di spesa).<\/p>\n<p>Le modalit\u00e0 in cui la C D G si \u00e8 condotta una volta intimato il licenziamento (continuo controllo della ricorrente nel timore che, in sostanza, sottraesse documenti aziendali) pur poco conforme a regole di correttezza, non pare collegato con la discriminazione di genere effettuata.<\/p>\n<p>La domanda della ricorrente va dunque accolta con riferimento alla discriminazione retributiva.<\/p>\n<p>Va dunque pronunziata, in accoglimento delle conclusioni attoree, ex art. 38 D. Lgs 198\/2006, la condanna al risarcimento del danno patito dall B, nella misura delle differenze retributive maturate tra quanto in effetti\u00a0 corrisposto alla data della prima assunzione al d\u00ec del licenziamento e la somma di euro 130.000 annui, che sarebbe stata equa e corretta per assicurare la parit\u00e0 di trattamento tra la B e le altre figure professionali presenti in azienda.<\/p>\n<p>Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>P.Q.M<\/strong><\/p>\n<ol start=\"130\">\n<li>A) condanna il C D V spa al risarcimento del danno patito da B R G a causa dell\u2019illegittima discriminazione retributiva subita, nella misura delle differenze retributive maturate tra quanto in effetti corrisposto alla B dalla data della prima assunzione al d\u00ec del licenziamento e la somma di euro 000 annui.<\/li>\n<li>B) pone a carico del C resistente le spese di giudizio, liquidate in 7206 complessivi, oltre 15% per spese generali, IVA e cassa.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Si comunichi.<\/p>\n<p>Aosta, 5 gennaio 2016<\/p>\n<p>Il giudice<\/p>\n<p>Dott. Eugenio Gramola<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA SEZIONE LAVORO Nella causa civile iscritta al n. r.g 378\/2015 promossa da: R.G.B, con il patrocinio<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":422,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33,5],"tags":[11,12,15],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Discriminazione salariale in relazione al sesso<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"\u00c8 pacifico che non \u00e8 necessario acquisire alcuna prova in ordine alla sussistenza dell\u2019intenzionalit\u00e0 di trattare in modo deteriore taluno in relazione al proprio sesso: ci\u00f2 che rileva \u00e8 la disparit\u00e0 di trattamento sotto il profilo oggettivo.\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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