{"id":432,"date":"2016-01-20T18:45:53","date_gmt":"2016-01-20T17:45:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=432"},"modified":"2016-01-20T18:45:53","modified_gmt":"2016-01-20T17:45:53","slug":"rispetto-del-principio-della-parita-di-genere-consiglio-di-stato-sentenza-24-settembre-2015","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/01\/20\/rispetto-del-principio-della-parita-di-genere-consiglio-di-stato-sentenza-24-settembre-2015\/","title":{"rendered":"Rispetto del principio della parit\u00e0 di genere, Consiglio di Stato, sentenza 24 settembre 2015"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IL CONSIGLIO DI STATO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IN SEDE GIURISDIZIONALE (Sezione Quinta)<\/strong><\/p>\n<p>Ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SENTENZA<\/strong><\/p>\n<p>Sul ricorso numero di registro generale 3348 del 2015, proposto da:<\/p>\n<p>M.B e D. L, rapppresentati e difesi dall\u2019avv.to Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Arno, n. 6;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>contro<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Consigliera di Parit\u00e0 dellla Regione Calabria, rappresentata e difesa dall\u2019avv.to Mariarita Stilo, con domicilio eletto presso la Segreteria della V Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, p.za di Ferro, n. 13;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>nei confronti di<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Comune di Cosenza;<\/p>\n<p>Www \u2013 What Women Want \u2013 La Calabria Vista Dalle Donne, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall\u2019avvocato Mariarita Stilo, con domicilio eletto presso la Segreteria della V Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, p.za di Ferro, n. 13;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>per la riforma<\/em><\/strong><\/p>\n<p>della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA \u2013 CATANZARO, SEZIONE II, n. 00651\/2015, resa tra le parti, concernente la nomina di due nuovi assessori e la ridistribuzione delle deleghe all\u2019interno della giunta.<\/p>\n<p>Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;<br \/>\nVisti gli atti di costituzione in giudizio della Consigliera di Parit\u00e0 della regione Calabria e di Www- What Women Want- La Calabria Vista Dalle Donne;<\/p>\n<p>Viste le memorie difensive;<\/p>\n<p>Visti tutti gli atti di causa;<\/p>\n<p>Relatore nell\u2019udienza pubblica del giorno 24 settembre 2015 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi i per le parti gli avvocati Oreste Morcavallo, Evelina Torrelli su delega dell\u2019avv.to Mariarita Stilo;<\/p>\n<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">FATTO e DIRITTO<\/p>\n<ol>\n<li>Con ricorso proposto dinnanzi al TAR per la Calabria, la Consigliera Parit\u00e0 Regionale della Calabria \u2013 Avv. Maria Stella Ciarletta invocava l\u2019annullamento: I) del provvedimento prot. n. 7421 del 2 dicembre 2014, con cui il Sindaco del Comune di Cosenza, arch. M O, aveva disposto in nomina di due nuovi assessori, nelle persone del sig. M. B. e D. L., e rimodulato la distribuzione delle deleghe all\u2019interno della giunta, assegnando cos\u00ec gli incarichi assessorili e di vicesindaco in favore di nove uomini ed una sola donna; II) della delibera n. 69 dell\u201911 dicembre 2014, con cui il Consiglio Comunale di Cosenza aveva preso atto della compagine giuntale pubblicata in data 16 dicembre 2015 per 15 gg. consecutivi.<\/li>\n<li>Il TAR dapprima respingeva l\u2019eccezione di inammissibilit\u00e0 avanzata dall\u2019amministrazione comunale, secondo la quale gi\u00e0 con provvedimento in data 29 maggio 2014, prot. n. 4487 il Sindaco aveva provveduto ad integrare la Giunta comunale, nominando Assessore un uomo in sostituzione di una donna dimessasi, cos\u00ec che l\u2019eventuale violazione dell\u2019art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56 si sarebbe verificata gi\u00e0 in quel momento; sicch\u00e8 , non essendo stato impugnato quell\u2019atto, sarebbe oggi inammissibile il ricorso proposto dalla Consigliera Parit\u00e0 Regionale della Calabria. Quindi, esaminando il merito del ricorso, lo accoglieva, facendo applicazione violazione dell\u2019art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56.<\/li>\n<li>Il sig. M. B ed il sig. D. L., controinteressati in primo grado non costituiti, propongono appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, della quale lamentano l\u2019erroneit\u00e0 per le seguenti ragioni: a) non avrebbe rilevato la tardivit\u00e0 del ricorso, perch\u00e9 l\u2019atto immediatamente lesivo sarebbe quello sindacale adottato il 2 dicembre 2014 mentre la delibera di giunta comunale dell\u201911 dicembre 2014, pubblicata il 16 dicembre 2014, sarebbe stato atto meramente confermativo.\u00a0Pertanto, il ricorso, notificato il 16 febbraio 2015, andrebbe dichiarato irricevibile in quanto tardivo; b) al tempo dell\u2019elezione del sindaco non sussisteva alcuna norma in tema di parit\u00e0 dei sessi, e l\u2019art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56\/2014 non potrebbe applicarsi alle fattispecie in esame, potendo riguardare solo le elezioni successive alla sua entrata in vigore e comunque, sarebbe norma non applicabile analogicamente all\u2019ipotesi di dimissioni assessorili, ma solo alle nomine conseguenti alle elezioni amministrative; c) nessuna norma vincolerebbe il sindaco a preferire il rispetto della parit\u00e0 di genere all\u2019urgenza di assicurare la governabilit\u00e0 dell\u2019ente locale. Inoltre, in assenza di una norma prescrittiva dell\u2019obbligo di assicurare una parit\u00e0 di genre al tempo delle elezioni, non potrebbero valere i principi di diritto internazionale e nazionale, che imporrebbero divieti di discriminazione, ma non parametri di legittimit\u00e0 dei singoli atti, ma al pi\u00f9 dello statuto dell\u2019ente locale; d9 non vi sarebbe, infine, uno specifico onere di motivazionale quanto alle ragioni della nomina.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"4\">\n<li>Costituitasi in giudizio l\u2019originaria ricorrente sostiene che l\u2019eccezione avanzata dagli appellanti, non costituitisi in primo grado, non sarebbe proponibile per la prima volta in secondo grado. In ogni caso il ricorso sarebbe tempestivo, perch\u00e9 sarebbe stato notificato il 14 febbraio 2014 mentre la pubblicazione sull\u2019albo pretorio dell\u2019atto consiliare sarebbe del 16 dicembre 2014.\u00a0Nel merito il gravame sarebbe infondato, dal momento che l\u2019art 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56\/2014 non farebbe alcun riferimento al momento di formazione della giunta. Inoltre, non vi sarebbe alcuna prova dell\u2019istruttoria compiuta dal sindaco e lo statuto del comune di Cosenza non sarebbe mai stato adeguato alla disciplina sulla parit\u00e0 di genere. Infine il provvedimento sindacale non conterrebbe adeguata motivazione circa le ragioni del mancato rispetto del principio di parit\u00e0 di genere.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"5\">\n<li>Con atto di intervento depositato il 30 aprile 2015 l\u2019associazione W.W.W espone tesi adesive a quella dell\u2019originaria ricorrente.<\/li>\n<li>Con memoria depositata il 1 luglio 2015 l\u2019appellata pone in luce che, con decreto del 20 maggio 2015, il Sindaco di Cosenza avrebbe nominato due assessori donna, adeguandosi in parte alla normativa che prevede la soglia del 40%, ma ci\u00f2 non farebbe venir meno l\u2019interesse al ricorso, dal momento che non risulterebbe integrata la suddetta soglia.<\/li>\n<li>Preliminarmente deve essere esaminata l\u2019eccezione di tardivit\u00e0 del ricorso di primo grado avanzata dagli apppellanti, che risulta ammissibile, facendo applicazione <em>\u00a0<\/em>del principio indicato dall\u2019Adunanza Plenaria 9 agosto 2012, n. 32, secondo la quale:<em> \u201c\u2026la plenaria rileva, da un lato, che ai sensi dell\u2019art. 35, cod. proc. amm. la tardivit\u00e0 della notifica e del deposito del ricorso \u00e8 questione rilevabile d\u2019ufficio, e, dall\u2019altro lato, che la tardivit\u00e0 del ricorso di primo grado \u00e8 rilevabile d\u2019ufficio anche nel giudizio di appello, atteso che il citato art. 35 non pone limitazioni al rilievo d\u2019ufficio in grado di appello (a differenza di quanto dispongono gli artt. 9 e 15 cod. proc. amm. rispettivamente per la questione di giurisdizione per la questione di competenza). Il che ben si comprende sul piano logico e sistematico, perch\u00e9 l\u2019erronea scelta del giudice (per ragioni di giurisdizione o competenza) \u00e8 un vizio relativo, atteso che, a monte, esiste un giudice avente giurisdizione e\/o competenza, sicch\u00e9 il vizio \u00e8 emendabile, la tardivit\u00e0 del ricorso \u00e8 un vizio assoluto, atteso che decorso il termine legale ultimo, nessun giudice pu\u00f2 occuparsi del ricorso, sicch\u00e9 il vizio non \u00e8 emendabile ed \u00e8 rilevabile d\u2019ufficio anche in grado di appello.\u201d\u00a0<\/em>Tanto premesso, l\u2019eccezione \u00e8 infondata, dal momento che il termine per impugnare decorre dalla pubblicazione dell\u2019atto consiliare.\u00a0L\u2019art 46, comma 2, d.lgs. n. 267\/2000, infatti, prevede che la nomina degli assessori da parte del Sindaco venga comunicato al Consiglio comunale, che pu\u00f2 esercitare il controllo sull\u2019avvenuto mutamento della compagine giuntale attraverso il voto di sfiducia ex art. 52 d.lgs. n. 267\/2000(cfr. Cons. St., sez. V, 16 febbraio 2012, n. 803). Pertanto, il <em>dies a quo<\/em> dal quale decorre il termine per impugnare il provvedimento di nomina decorre dalla pubblicazione dell\u2019atto consiliare, il ch\u00e8 esclude la tardivit\u00e0 del ricorso di prime cure.\u00a0Comunque, la decorrenza del termine di impugnazione \u00e8 fatta partire dagli appellanti dalla pubblicazione sul sito internet del Comune, la quale, non equivalendo alla pubblicazione prevista dall\u2019art. 124 del d.lgs. n. 267\/2000, non \u00e8 idonea allo scopo di cui all\u2019art. 41, comma 2, del codice del processo amministrativo.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"8\">\n<li>Nel merito l\u2019appello \u00e8 fondato.\u00a0\u00c8 opportuno al riguardo rammentare il consolidato orientamento di questo Consiglio circa il necessario rispetto del principio di parit\u00e0 di genere. Infatti, gi\u00e0 prima dell\u2019entrata in vigore dell\u2019art. 1, comma 137, l. n. 56\/2014, aveva modo di affermare che: <em>\u201c E\u2019 illegittimo, per violazione del principio delle pari opportunit\u00e0, contenuto negli art 3 e 51 della Costituzione e 23 della carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione\u00a0 Europea, nonch\u00e9 degli artt. 6, comma 3, e 46, comma 2, TUEL, nel testo risultante dalla legge n. 215\/2012, il decreto di nomina degli assessori tutti di sesso maschile della Giunta municipale, che sia motivato con riferimento alla mancanza di soggetti di genere femminile disposti ad assumere le funzioni di Assessore comunale, a nulla rilevando che il principio di pari opportunit\u00e0 tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, affermato dalla novella, non sia stato ancora formalmente recepito nello statuto comunale. L\u2019attuazione del suddetto principio non pu\u00f2 essere condizionata dall\u2019omissione o ritardo del Consiglio comunale nel provvedere alla modifica dello statuto\u201d <\/em>( Cons. St., sez V, 18 dicembre 2013, n. 6073).\u00a0All\u2019 indomani dell\u2019entrata in vigore del citato art 1, comma 137,secondo il quale:\u00a0 \u201c<em>Nelle giunte dei comuni\u00a0 con\u00a0 popolazione\u00a0 superiore\u00a0 a\u00a0 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi puo&#8217; essere rappresentato\u00a0 in\u00a0 misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico\u201d,<\/em> tutti gli atti adottati nella vigenza di quest\u2019ultimo trovano nella citata norma\u00a0 un ineludibile parametro di legittimit\u00e0, non essendo ragionevole una sua interpretazione che leghi la concreta vigenza della norma alla data delle elezioni ovvero\u00a0 che condizioni unicamente le nomine assessorili all\u2019indomani delle elezioni. Una simile interpretazione consentirebbe un facile aggiramento della suddetta prescrizione, nella misura in cui il rispetto della percentuale assicurato dai provvedimenti di nomina immediatamente successivi alle elezioni potrebbe essere posto nel nulla da successivi provvedimenti sindacali di revoca e nomina, atti a sovvertire la suddetta percentuale.\u00a0Allo stesso tempo deve rilevarsi che non risulta alcuna istruttoria tesa a verificare l\u2019impossibilit\u00e0 de rispetto della suddetta percentuale, n\u00e9 dall\u2019atto sindacale si evince\u00a0 una qualche ragione per la quale il Sindaco ha ritenuto di potersi discostare dal suddetto parametro normativo.\u00a0Merita in definitiva conferma la sentenza di primo grado, residuando l\u2019interesse alla decisione dell\u2019odierno ricorso in ragione del mancato raggiungimento sino alla data odierna della percentuale del 40%, importa dall\u2019art. 1, comma 137, n. 56\/2014.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"9\">\n<li>Nella novit\u00e0 e complessit\u00e0 della questione trattata di ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese dell\u2019odierno grado di giudizio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M<\/p>\n<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull\u2019appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<\/p>\n<p>Spese compensate.<\/p>\n<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\u2019autorit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE (Sezione Quinta) Ha pronunciato la seguente<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":433,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[33,5],"tags":[11],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ 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