{"id":472,"date":"2016-02-04T12:20:23","date_gmt":"2016-02-04T11:20:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=472"},"modified":"2016-02-04T12:22:42","modified_gmt":"2016-02-04T11:22:42","slug":"discrim-razziale-trib-milano-ord-agosto-2011","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/02\/04\/discrim-razziale-trib-milano-ord-agosto-2011\/","title":{"rendered":"Discriminazione razziale, Tribunale di Milano, ordinanza 12 agosto 2011"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>Tribunale Ordinario di Milano<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Sezione lavoro<\/strong><\/p>\n<p>Il Giudice Dr. R.Atanasio<\/p>\n<p>letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 11461\/11 RGL pendente<\/p>\n<p>tra<\/p>\n<p><strong>&#8212;- &#8211; APN AVVOCATI PER NIENTE ONLUS &#8211; ASGI<\/strong><\/p>\n<p>e<\/p>\n<p><strong>COMUNE DI MILANO<\/strong><\/p>\n<p>sciogliendo la riserva ;<\/p>\n<p>rileva:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IN FATTO<\/strong><\/p>\n<p>I ricorrenti &#8212;- &#8211; APN AVVOCATI PER NIENTE ONLUS &#8211; ASGI hanno adito il Tribunale di Milano ex artt. 4 DLgs 216\/03 e 44 DLgs 286\/98 chiedendo al Giudice:<\/p>\n<p>di dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal COMUNE DI MILANO e consistito nell&#8217;avere previsto tra i requisiti &#8211; per la partecipazione alla selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria di rilevatori di cui all&#8217;Avviso del 20.6.11 &#8211; quello della cittadinanza italiana;<\/p>\n<p>di condannare conseguentemente il COMUNE DI MILANO a cessare il comportamento discriminatorio ed a rimuoverne gli effetti pregiudizievoli ed in particolare a : modificare l&#8217;Avviso in oggetto consentendo la presentazione delle domande anche alla ricorrente ed ai cittadini extracomunitari (o in subordine ai cittadini extracomunitari indicati meglio in ricorso); fissare nuovo termine per la presentazione delle domande di ammissione non inferiore ad un mese ; pubblicare il nuovo Avviso sul sito del Comune nonch\u00e8 disporne l&#8217;affissione del medesimo in tutti i locali del COMUNE DI MILANO aperti al pubblico ; con vittoria di spese.<\/p>\n<p>Il COMUNE DI MILANO si \u00e8 costituito, contestando le deduzioni e domande avversarie; ed ha concluso per il loro rigetto.<\/p>\n<p>Interrogato liberamente il procuratore speciale del Comune il Giudice ha invitato i procuratori alla discussione orale; quindi si \u00e8 riservato di decidere.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IN DIRITTO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>A) <\/strong>I fatti sono pacifici<\/p>\n<p>In esecuzione della delibera di Giunta n. 1491 PG 293764\/2011 il Responsabile Ufficio censimento e il Direttore generale area cittadina hanno pubblicato un Avviso di Selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria di rilevatori (con incarico qualificato come prestazione occasionale) da utilizzare per le operazioni di censimento nazionale disposto con DL 78\/2010.<\/p>\n<p>Tra i requisiti previsti vi \u00e8 quello della Cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell&#8217;Unione Europea<\/p>\n<p>La ricorrente &#8212; \u00e8 cittadina peruviana residente a Milano da molti anni ed \u00e8 madre di una cittadina italiana; e non ha potuto presentare domanda in quanto carente del requisito della cittadinanza<\/p>\n<p><strong>B)1) <\/strong>Il COMUNE DI MILANO giustifica tale requisito con la previsione contenuta all&#8217;art. 70 comma 13 del DLgs 165\/2001 il quale dispone che &#8220;<em>in materia di reclutamento le<\/em> <em>PPAA applicano la disciplina prevista dal DPR 9.5.94 n. 487 e successive integrazioni&#8230;<\/em>&#8220;;\u00a0e questo DPR all&#8217;art. 2 dispone che &#8220;<em>possono accedere agli impieghi civili delle PPAA i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali : 1) cittadinanza italiana. Tale requisito non \u00e8 richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea fatte salve le eccezioni di cui al Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri (DPCM) 7.2.94&#8230;<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p><strong>2) <\/strong>Ebbene tale giustificazione addotta dal COMUNE DI MILANO \u00e8 del tutto infondata, con riferimento al caso di specie: difatti nell&#8217;Avviso di selezione \u00e8\u00a0espressamente previsto che &#8220;<em>l&#8217;incarico si configura come una prestazione occasionale<\/em>&#8220;; e certamente non si applica a fattispecie di collaborazione occasionale la norma di cui all&#8217;art. 2 DPR487\/94 la quale espressamente si riferisce all&#8217;accesso &#8220;<em>agli impieghi civili delle<\/em> <em>PPAA<\/em>&#8221; come tale intendendo in maniera inequivocabile l&#8217;accesso a rapporti di lavoro subordinato.<\/p>\n<p><strong>3) <\/strong>Ed a medesime conclusioni occorre pervenire con riferimento alla interpretazione dell&#8217;art. 51 Costituzione &#8211; richiamato dal Comune convenuto &#8211; il quale dispone che &#8220;<em>tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici <\/em>&#8221; in quanto anche in questo caso l&#8217;accesso ai pubblici uffici va inteso come instaurazione di un rapporto di lavoro di\u00a0natura subordinata.<\/p>\n<p><strong>4) <\/strong>Per le medesime ragioni non pu\u00f2 nemmeno trovare applicazione al caso di specie la norma di cui all&#8217;art. 37 della L. 165\/01 la quale dispone che &#8220;<em>I cittadini degli Stati<\/em> <em>membri della Comunit\u00e0 Economica Europea possono accedere ai posti di lavoro presso<\/em> <em>le PPAA che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero non<\/em> <em>attengono alla tutela dell&#8217;interesse nazionale <\/em>(sulla considerazione che &#8211; se tale accesso \u00e8 inibito anche ai lavoratori CEE, che pure non subiscono le limitazioni di cui alle norme prima esaminate &#8211; a maggior ragione la norma deve valere per i cittadini extracomunitari e la stessa ricorrente la quale sarebbe destinata ad esercitare un&#8217;attivit\u00e0 rientrante in un pubblico potere); ed invece anche in questo caso la norma non pu\u00f2 trovare applicazione proprio perch\u00e9 si parla di accesso ai posti di lavoro con ci\u00f2 intendendosi instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.<\/p>\n<p><strong>5) <\/strong>Ed ancora per queste ragioni non si pu\u00f2 invocare utilmente &#8211; come pure fa il Comune convenuto &#8211; la sentenza della Cassazione del 13.11.06 n. 24170 la quale aveva ad oggetto la richiesta di iscrizione di una cittadina albanese nelle liste riservate ai disabili al fine di ottenere l&#8217;accesso al lavoro (con instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato) presso una PA sulla base della normativa sull&#8217;avviamento obbligatorio.<\/p>\n<p><strong>6) <\/strong>Ed invece si deve considerare che l&#8217;art. 2 TU immigrazione (DLgs 286\/98) espressamente dispone che &#8220;<em>lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello<\/em> <em>Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano <\/em>&#8221; tra i quali senza dubbio rientra quello di stipulare contratti con una pubblica amministrazione.<\/p>\n<p><strong>C) <\/strong>Gi\u00e0 le considerazioni fin qui svolte appaiono sufficienti per respingere le argomentazioni svolte dal Comune di Milano e a ritenere sussistente il fumus della richiesta cautela.<\/p>\n<p>Ma la domanda \u00e8 fondata anche sotto un pi\u00f9 sostanziale e generale profilo.<\/p>\n<p>Si deve infatti considerare che la normativa vigente non impedisce affatto al lavoratore extracomunitario di accedere a posti di lavoro della PA.<\/p>\n<p><strong>1) <\/strong>Non lo impedisce innanzi tutto l&#8217;invocata norma di cui all&#8217;art. 51 Cost. in quanto il disposto &#8220;<em>tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici <\/em>&#8221; va letto in positivo quale affermazione del diritto costituzionale riconosciuto ai cittadini di accedere ai pubblici uffici ma non quale limitazione rivolta ai cittadini di Paesi diversi di poterlo fare.<\/p>\n<p><strong>2) <\/strong>E&#8217; certo vero che l&#8217;accesso da parte dei cittadini extracomunitari sembra impedito dalla previsione contenuta nell&#8217;art. 2 DPR 9.5.94 n. 487 come richiamato dall&#8217;art. 70 comma 13 del DLgs 165\/01.<\/p>\n<p><strong>a) <\/strong>Ma tale normativa si pone in palese contrasto innanzi tutto con le previsioni della Convenzione OIL n. 143\/75 (ratificata in Italia con L. 158\/81) la quale all&#8217;art. 10 dispone che &#8220;<em>Ogni membro .. si impegna a formulare ed attuare una politica nazionale<\/em> <em>diretta a promuovere e garantire &#8230;.. la parit\u00e0 di opportunit\u00e0 e di trattamento in materia di<\/em> <em>occupazione e di professione, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e culturali nonch\u00e8 di<\/em> <em>libert\u00e0 individuali e collettive per le persone che in quanto lavoratori migranti o familiari<\/em> <em>degli stessi si trovino legalmente sul suo territorio&#8221;; <\/em>il successivo art. 12 dispone poi che &#8220;<em>Ogni Stato membro deve &#8230;&#8230; abrogare qualsiasi disposizione legislativa e modificare<\/em> <em>qualsiasi disposizione o prassi amministrativa incompatibili con la predetta politica&#8221;;<\/em> infine ha limitato l&#8217;affermazione di tali diritti con la norma di cui all&#8217;art. 14 secondo la quale &#8220;<em>Ogni membro pu\u00f2&#8230;&#8230;.. respingere l&#8217;accesso a limitate categorie di occupazioni e di<\/em> <em>funzioni qualora tale restrizione sia necessaria <\/em><strong><em>nell&#8217;interesse dello Stato<\/em><\/strong>&#8220;.<\/p>\n<p>Con la successiva gi\u00e0 richiamata L. 286\/98 all&#8217;art. 2 comma 3 il legislatore nazionale ha previsto che &#8220;<em>la Repubblica Italiana in attuazione della convenzione OIL n.<\/em> <em>143\/75 ratificata con legge 10.4.81 n. 158 garantisce a tutti i lavoratori stranieri<\/em> <em>regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parit\u00e0 di trattamento e<\/em> <em>piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p><strong>b) <\/strong>Ebbene, com&#8217;\u00e8 noto con le sentenze 348 e 349 del 24.10.07 la Corte Costituzionale ha riscritto i rapporti tra le norme CEDU e la l&#8217;Ordinamento Italiano.<\/p>\n<p>La Corte Costituzionale ha, in via preliminare, richiamato i propri precedenti orientamenti per i quali occorre tenere distinte le norme comunitarie alle quali \u00e8 riconosciuta &#8220;<em>piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli Stati membri,<\/em> <em>senza la necessit\u00e0 di leggi di ricezione e adattamento, come atti aventi forza e valore di<\/em> <em>legge in ogni Paese della Comunit\u00e0, s\u00ec da entrare ovunque contemporaneamente in vigore<\/em> <em>e conseguire applicazione eguale ed uniforme nei confronti di tutti i destinatari<\/em>&#8221; dalle norme pattizie quali quelle della CEDU appunto per le quali gli Stati nazionali non hanno previsto alcuna limitazione della propria sovranit\u00e0 nazionale in quanto, pur vincolando lo Stato, non producono effetti diretti nell&#8217;ordinamento interno.<\/p>\n<p>Secondo il Giudice delle leggi l&#8217;art. 117, primo comma, Cost. come novellato nel 2001, ha confermato quell&#8217;orientamento distinguendo i vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario da quelli riconducibili agli obblighi internazionali; le norme prodotte dal primo entrano a fare parte del nostro ordinamento direttamente ed immediatamente senza la necessit\u00e0 di leggi di ratifica, diversamente da quanto accade con un trattato internazionale multilaterale quale appunto la CEDU che determina solo &#8220;obblighi&#8221; per gli Stati contraenti.<\/p>\n<p>La Corte Costituzionale ritiene che, con la nuova formulazione, l&#8217;art. 117, primo comma, Cost. &#8220;<em>condiziona l&#8217;esercizio della potest\u00e0 legislativa dello Stato e delle Regioni al<\/em> <em>rispetto degli obblighi internazionali<\/em>&#8220;, tra i quali indubbiamente rientrano quelli derivanti dalla CEDU in quanto quelle norme tutelano i diritti fondamentali delle persone ed integrano l&#8217;attuazione di valori e principi fondamentali protetti dalla stessa Costituzione italiana.<\/p>\n<p>Ed ha riconosciuto una maggiore forza di resistenza alle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive in quanto l&#8217;obbligo dello Stato nazionale di rispettare gli obblighi internazionali incide anche sul contenuto delle leggi statali, vincolando la potest\u00e0 legislativa dello Stato; ed ha qualificato le norme pattizie tra le quali quelle CEDU come &#8220;fonti interposte&#8221; in quanto il parametro costituito dall&#8217;art. 117, primo comma, Cost. si concretizza anche attraverso la individuazione degli obblighi internazionali che vincolano la potest\u00e0 legislativa dello Stato e delle Regioni.<\/p>\n<p>Ha poi riconosciuto a tali norme pattizie il valore &#8211; nel sistema delle fonti \u2013 di norme di &#8220;<em>livello sub-costituzionale<\/em>&#8221; che, come tali, devono essere esse stesse conformi alla Carta Costituzionale.<\/p>\n<p>Una volta effettuata tale verifica, qualora poi il giudice accerti la non conformit\u00e0 della norma statuale con la norma CEDU ha la possibilit\u00e0 di sottoporla al vaglio della Corte Costituzionale o comunque di interpretarla alla luce del dettato della norma pattizia di riferimento cos\u00ec operando una interpretazione costituzionalmente orientata.<\/p>\n<p><strong>c) <\/strong>Il giudicante ritiene che quanto rilevato dalla Corte Costituzionale per le norme della CEDU possa essere trasposto con riferimento alle norme prima esaminate della Convenzione OIL, alle quali non pu\u00f2 non riconoscersi il medesimo valore di norme pattizie che giusta la previsione di cui all&#8217;art. 117 Cost devono essere qualificate come norme interposte.<\/p>\n<p>Circa la conformit\u00e0 ai principi affermati dalla Carta Costituzionale delle norme esaminate ed in particolare di quella contenuta all&#8217;art. 10 la quale afferma l&#8217;obbligo degli Stati membri di &#8220;<em>promuovere e garantire &#8230;.. la parit\u00e0 di opportunit\u00e0 e di trattamento in<\/em> <em>materia di occupazione&#8221; <\/em>tra lavoratori nazionali e lavoratori migranti non si pu\u00f2 dubitare giusta la previsione di cui all&#8217;art. 3 ed all&#8217;art. 4 Costituzione<em>.<\/em><\/p>\n<p>Effettuata tale valutazione di carattere preliminare la norma che, secondo il Comune di Milano, giustificherebbe la limitazione dei lavoratori stranieri nell&#8217;accesso al lavoro pubblico (vale a dire l&#8217;art. 2 DPR 9.5.94 n. 487 come richiamato dall&#8217;art. 70 comma 13 del DLgs 165\/01 ) deve essere vagliata alla luce del disposto della normativa OIL.<\/p>\n<p>Questa (artt. 10,12,14 prima esaminati) impone una piena parit\u00e0 di trattamento in materia di occupazione tra cittadini nazionali e cittadini anche extracomunitari fatto solo salvo il limite dell&#8217; &#8220;interesse nazionale&#8221;.<\/p>\n<p>Poich\u00e8, come si \u00e8 prima rilevato, la norma pattizia diviene parametro di valutazione della legittimit\u00e0 costituzionale anche di una norma nazionale, una interpretazione costituzionalmente orientata dell&#8217; art. 2 DPR 9.5.94 n. 487 come richiamato dall&#8217;art. 70 comma 13 del DLgs 165\/01 non pu\u00f2 che essere quella affermata dalle norme pattizie : e cio\u00e8 che fatto salvo il limite dell&#8217;interesse nazionale anche l&#8217;extracomunitario pu\u00f2 trovare accesso all&#8217;impiego pubblico.<\/p>\n<p>E dovendo dare un contenuto alla nozione di interesse nazionale si pu\u00f2 ritenere che esso vada individuato nell&#8217;esercizio di potest\u00e0 o funzioni pubbliche; sicch\u00e8 deve ritenersi senz&#8217;altro inibito agli extracomunitari solo l&#8217;accesso a posti che implichino in maniera diretta o indiretta la partecipazione all&#8217;esercizio dei pubblici poteri o alle mansioni che abbiano ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettivit\u00e0 pubbliche nelle quali certamente non rientra l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 di rilevazione che verr\u00e0 espletate dai rilevatori per l&#8217;attivit\u00e0 di censimento.<\/p>\n<p><strong>d) <\/strong>Infine si deve considerare che la Corte Costituzionale con l&#8217; ordinanza n. 139 del 15.4.2011 pur dichiarando la manifesta inammissibilit\u00e0 della questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ha sostanzialmente avallato una interpretazione costituzionalmente orientata di quella norma, nel senso cio\u00e8 che essa non impedisca affatto l&#8217;accesso a incarichi pubblici anche ai cittadini extracomunitari.<\/p>\n<p><strong>E) <\/strong>Va pertanto dichiarato il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal COMUNE DI MILANO e consistito nell&#8217;avere previsto tra i requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria di rilevatori di cui all&#8217;Avviso del 20.6.11 quello della cittadinanza italiana. Il COMUNE DI MILANO va pertanto condannato a cessare il comportamento discriminatorio; al fine di rimuovere gli effetti pregiudizievoli va poi condannato: a pubblicare nuovo Avviso, modificandone il contenuto, che consenta la presentazione delle domande anche ai cittadini extracomunitari fissando nuovo termine per la presentazione delle domande di ammissione non inferiore a quello previsto per il precedente bando vale a dire di 28 giorni; a pubblicare il nuovo Avviso sul sito del Comune nonch\u00e8 ad affiggerlo in tutti i locali del COMUNE DI MILANO aperti al pubblico.<\/p>\n<p>Infine il Comune di Milano va condannato a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida in \u20ac 4.000,00 (25,00 per spese, 975,00 per diritti e 3.000,00 per onorari ).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>PQM<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DICHIARA<\/strong><\/p>\n<p>il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal COMUNE DI MILANO, consistito nell&#8217;avere previsto tra i requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria di rilevatori di cui all&#8217;Avviso del 20.6.11 quello della cittadinanza italiana;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CONDANNA<\/strong><\/p>\n<p>Il COMUNE DI MILANO<\/p>\n<p>a cessare il comportamento discriminatorio;<\/p>\n<p>a pubblicare nuovo Avviso che consenta la presentazione delle domande anche ai cittadini extracomunitari e contenga nuovo termine per la presentazione delle domandedi ammissione non inferiore a 28 giorni;<\/p>\n<p>a pubblicare il nuovo Avviso sul sito del COMUNE nonch\u00e8 ad affiggerlo in tutti i locali del COMUNE DI MILANO aperti al pubblico;<\/p>\n<p>a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida in \u20ac 4.000,00.<\/p>\n<p>Milano, 12.8.11<\/p>\n<p>Il Giudice<\/p>\n<p>Dr. R. Atanasio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tribunale Ordinario di Milano Sezione lavoro Il Giudice Dr. R.Atanasio letti gli atti e i documenti della causa iscritta al<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":474,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36,5],"tags":[14,8],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Discriminazione razziale, tirb. 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