{"id":477,"date":"2016-02-08T12:35:11","date_gmt":"2016-02-08T11:35:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=477"},"modified":"2016-02-08T12:35:11","modified_gmt":"2016-02-08T11:35:11","slug":"discr-razziale-trib-brescia-ord-dic-2011","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/02\/08\/discr-razziale-trib-brescia-ord-dic-2011\/","title":{"rendered":"Discriminazione razziale, Tribunale di Brescia, ordinanza 29 dicembre 2011"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">TRIBUNALE DI BRESCIA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SEZIONE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Ordinanza<\/p>\n<p>A scioglimento della riserva assunta nella causa promossa<\/p>\n<p>Da<\/p>\n<p><strong>ASGI \u2013ASSOCIAZIONE STATI GIURIDICI SULL\u2019IMMIGRAZIONE E FONDAZIONE GUIDO PICCINI PER I DIRITTI DELL\u2019UOMO ONLUS<\/strong>, con il patrocinio dell\u2019avv. ZUCCA ALESSANDRO\u00a0 e dell\u2019avv. GUARISO ALBERTO, con domicilio eletto presso lo studio in via Castello, 5 \u2013 Leno (Brescia)<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Contro<\/p>\n<p><strong>COMUNE DI CHIARI<\/strong> con il patrocinio dell\u2019avv.to BEGHELLI ROBERTO con domicilio eletto presso lo studio in P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA\u2019, 1 BRESCIA;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">osserva:<\/p>\n<p>con ricorso proposto ai sensi degli artt. 44 d.l.vo n 286 del 1998 e 4 d.l.vo n 215 del 2003 l\u2019organizzazione odierna reclamante ha svolto domanda al fine di sentire dichiarare discriminatoria la condotta tenuta dal Comune convenuto e disporre i conseguenziali provvedimenti a tutela dei soggetti lesi dalla stessa;<\/p>\n<p>ha lamentato che il bando per la selezione ed il conferimento dell\u2019incarico di rilevatore in occasione del quindicesimo censimento della popolazione e delle abitazioni abbia incluso, senza ragionevole motivo, il requisito della cittadinanza.<\/p>\n<p>Il ricorso merita accoglimento nei limiti che qui di seguito vengono specificati.<\/p>\n<p>Non \u00e8 in contestazione l\u2019inquadramento operato dalle parti circa la figura del rilevatore quale soggetto che intrattiene un rapporto di prestazione d\u2019opera con il Comune. Si tratta di un rapporto rientrante tra quelli, in senso ampio, inerenti il rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>L\u2019art 3 del d.l.vo n 215 contempla una specifica disciplina- ai commi 2 e 3 \u2013 che regola i limiti dell\u2019esclusione dell\u2019ambito di tutela di quelle differenze di trattamento, fissate per legge, nei confronti di <em>\u201ccittadini di Paesi Terzi in base alla nazionalit\u00e0\u201d<\/em>, specificando che ci\u00f2 \u00e8 ammesso solo qualora la razza e l\u2019origine etnica costituiscano <em>\u201crequisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 \u201c<\/em> lavorativa e rappresentino utile e legittimo limite all\u2019accesso all\u2019occupazione.<\/p>\n<p>Ne consegue che anche le ipotesi di discriminazione previste dall\u2019art. 44, co 10 del d.l.vo n. 286 del 1998 (atto discriminatorio del datore di lavoro per motivi razziali, etnici, nazionali\u00a0 o religiosi) trova tutela, e contro l\u2019eventuale indebita richiesta del requisito della cittadinanza nell\u2019ambito lavorativo l\u2019ordinamento appresta quale esclusivo strumento di tutela quello dell\u2019art 4 del d.lvo. n. 215.<\/p>\n<p>Nel merito l\u2019attivit\u00e0 del rilevatore non rientra tra quelle oggetto della particolare clausola di esclusione sopra richiamata: invero si tratta di compiti, come noti, di mera raccolta di dati attraverso questionari predisposti dall\u2019Istat, senza che in alcun modo possano dirsi insite in tale attivit\u00e0 di rilevazione situazioni in cui la cittadinanza costituisca <em>\u201crequisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0\u201d<\/em><\/p>\n<p>Su tale punto la difesa del Comune non ha svolto alcuna considerazione risolutiva per giustificare l\u2019opposta conclusione; certamente tale non pu\u00f2 dirsi il rilevo circa l\u2019esercizio di diretto o indiretto di pubblici poteri, non potendo un\u2019opera meramente esecutiva, quale quella del rilevatore, essere ascritta intrinsicamente all\u2019esercizio di poteri pubblici, ossia quelle attivit\u00e0 espressione in via diretta o\u00a0 in via strumentale dell\u2019esercizio di funzioni autoritative, in cui, quindi, lo Stato, in tutte le sue articolazioni, persegue interessi di carattere primario e generale mediante l\u2019esercizio di un potere avente l\u2019attitudine ad esprimersi anche mediante lo strumento della coercizione.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso si deve tener conto del fatto che la vicenda processuale legata anche alla difettosa introduzione della causa avvenuta, comunque, nell\u2019imminenza della scadenza del bando, risulta essere stata, per cos\u00ec dire superata dagli eventi, risultando ormai nella sua fase conclusiva il censimento.<\/p>\n<p>Ne consegue che l\u2019interesse alla pronuncia, nell\u2019impossibilit\u00e0 di disporre un piano di rimozione degli effetti, \u00e8 limitato al suo contenuto meramente accertativo del comportamento discriminatorio tenuto dal Comune di Chiari, essendo devoluta al merito l\u2019eventuale valutazione sula risarcibilit\u00e0 dei danni conseguenti dall\u2019indebita condotta dell\u2019Amministrazione.<\/p>\n<p>In questa sede appare sufficiente dare adeguata pubblicit\u00e0 alla presente pronuncia mediante affissione all\u2019affissione all\u2019albo comunale del Comune di Chiari e alla pubblicazione per estratto del provvedimento nella parte costituito dalla premessa (della parola \u201cosserva\u201d alle parole \u201crequisito della cittadinanza\u201d).<\/p>\n<p>Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>p.q.m.<\/strong><\/p>\n<p>visti gli artt. 702 <em>bis<\/em> e ss. c.p.c,<\/p>\n<p>dichiara che il comportamento tenuto dal\u00a0 COMUNE DI CHIARI in relazione al bando per la selezione ed il conferimento dell\u2019incarico di rilevatore in occasione del quindicesimo censimento della popolazione e delle abitazioni \u00e8 discriminatorio nella parte in cui ha incluso il requisito della cittadinanza.<\/p>\n<p>Dispone che la presente ordinanza sia esposta in forma integrale presso l\u2019albo comunale e per estratto una sola volta sui quotidiani locali Giornale di Bresca\u00a0 Bresciaoggi.<\/p>\n<p>Condanna il COMUNE DI CHIARI ala pagamento elle spese processuali in favore della ASGI \u2013ASSOCIAZIONE STATI GIURIDICI SULL\u2019IMMIGRAZIONE e della FONDAZIONE GUIDO PICCINI PER I DIRITTI DELL\u2019UOMO ONLUS, liquidate in euro 1.500,00 omnicomprensive.<\/p>\n<p>Brescia 29 dicembre 2011.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA Ordinanza A scioglimento della riserva assunta nella causa<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":479,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36,5],"tags":[8,20],"yoast_head":"<!-- This site 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