{"id":480,"date":"2016-02-12T11:56:05","date_gmt":"2016-02-12T10:56:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=480"},"modified":"2016-02-12T11:56:05","modified_gmt":"2016-02-12T10:56:05","slug":"discriminazione-razziale-tribunale-di-perugia-ordinanza-18-giugno-2012","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/02\/12\/discriminazione-razziale-tribunale-di-perugia-ordinanza-18-giugno-2012\/","title":{"rendered":"Discriminazione razziale, Tribunale di Perugia, ordinanza 18 giugno 2012"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">TRIBUNALE DI PERUGIA<br \/>\nSEZIONE LAVORO<\/p>\n<p>N807\/12 R.G.I.P.A<br \/>\nIl giudice dott. Alessio Gambaracci esaminati gli atti del ricorso promosso ex art 44 D.Lgs n. 286\/98 da X difesa dall\u2019avv. \u2026.. contro Y difesa dall\u2019avv\u2026.<br \/>\nSciogliendo la riserva formulata nel procedimento in questione:<br \/>\nritenuto che non vi sia bisogno di riepilogare qui tutti i passaggi del presente procedimento n\u00e9 di richiamare tutte le deduzioni ed argomentazioni hinc et inde offerte dai litiganti a sostegno delle rispettive richieste, sia perch\u00e9 si tratta di aspetti che le parti ben conoscono sia perch\u00e9 le ordinanze necessitano solo di una succinta motivazione (art 134 cpc).<br \/>\nConsiderato che:<br \/>\nsebbene la ricorrente si dolga dell\u2019esclusione da una procedura concorsuale indetta per l\u2019assunzione da parte di una pubblica Amministrazione, materia che d\u2019ordinario rientra (art 63, 4 comma, D.lgs n. 165\/01) nella cognizione del Giudice amministrativo, la giurisdizione in ordine alla presente controversi \u00e8 senza dubbio del Giudice ordinario, la domanda \u00e8 stata infatti proposta per asserita lesione del diritto a non subire discriminazioni in ragione della nazionalit\u00e0 e la legge (art 44 D. lgs 286\/98 prevede espressamente che in casi del genere sia il Tribunale a conoscere della questione.)<br \/>\nD\u2019altra parte \u00e8 lo stesso testo del D.Lgs n. 286 del 1998, art 44, con il suo riferimento incondizionato a comportamenti sia dei privati che della pubblica amministrazione (comma 1), che non consente di escludere l\u2019esperibilit\u00e0 delle azioni ivi previste solo perch\u00e9 la p.a ha attuato la discriminazione in relazione a prestazioni rispetto a cui il privato non fruisce di una posizione di diritto soggettivo. Anche il D.Lgs n. 216 del 2003, art 3, precisa che il relativo principio di parit\u00e0 di trattamento opera sia nel settore pubblico che in quello privato(comma1), e fa particolare riferimento all\u2019accesso all\u2019occupazione e al lavoro \u201ccompresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione\u201d(lett. a) e all\u2019accesso a ogni tipo di prestazione sociale (lett. d e seguenti), mentre l\u2019unica eccezione alla giurisdizione del giudice ordinario \u00e8 prevista in favore della giurisdizione amministrativa esclusiva \u2013 in quanto tale estesa alla tutela dei diritti soggettivi \u2013 relativa al personale alle dipendenze della pubblica amministrazione in regime di diritto pubblico a norma del D.Lgs n. 165 del 2001 art 3, comma 1, comma 7 del cit art 3 (Cass. N. 7186, 11).<br \/>\nIl tema da affrontare non riguarda tanto l\u2019esistenza di un diritto del cittadino extracomunitario all\u2019accesso a pubblici impieghi in generale, quanto piuttosto l\u2019esistenza di un simile diritto per l\u2019accesso a posti di infermiere presso strutture pubbliche. Per i posti di lavoro da infermiere la disciplina normativa riguardante l\u2019assunzione di cittadini extracomunitari ha infatti profili di marcata specialit\u00e0 rispetto a quella relativa agli altri posti di lavoro pubblici. D\u2019altra parte, la ricorrente chiede precisamente l\u2019accesso ad una procedura concorsuale per un posto di collaboratore professionale sanitario \u2013 infermiere.<br \/>\nL\u2019art 22, comma 1 della legge n. 189\/02 ha inserito nell\u2019art 27, 1 comma, del D.Lgs n. 28698 che riguarda i lavoratori extracomunitari la lettera r-bis,la quale si applica agli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. \u00c8 dunque prevista direttamente dalla legge la possibilit\u00e0 di assunzione del personale infermieristico extracomunitario da parte delle strutture sanitarie pubbliche. L\u2019allora Dipartimento della funzione pubblica ha ritenuto (parere n. 196\/04) che tale disposizione debba interpretarsi nel senso che gli infermieri extracomunitari se autorizzati all\u2019esercizio della professione in Italia, \u201cpossono essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da datori di lavoro privati e presso strutture pubbliche solo con rapporto di lavoro a tempo determinato\u201d tale orientamento, esatto o meno che fosse, \u00e8 comunque superato dal disposto dell\u2019art 40, 21 comma, D.P.R n 394\/90 (come sostituito dall\u2019art 37 del DPR n 334\/04) secondo il quale \u201cle disposizioni di cui all\u2019art 27, comma 1 lettera r-bis, del testo unico, riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della Salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all\u2019assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura\u2026.\u201d Ne risulta pertanto, per espresso disposto normativo, che gli infermieri di nazionalit\u00e0 extracomunitaria possono, se in possesso di titolo professionale riconosciuto in Italia essere assunti anche a tempo indeterminato da strutture pubbliche. Per la categoria professionale in questione la cittadinanza italiana o dell\u2019unione europea non \u00e8 peraltro necessaria per l\u2019accesso all\u2019impiego.<br \/>\nAttesa tale specifica disciplina e non avendo la resistente contestato il possesso \u2013 da parte della ricorrente \u2013 di requisiti diversi da quello della nazionalit\u00e0, va ordinato a Y di ammettere la ricorrente al concorso in questione (indetto con Delibera \u2026\u2026.. e relativo alla copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere);<br \/>\nil regolamento delle spese va rinviato al definitivo;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M<\/p>\n<p>Ordina ad Y di ammettere la ricorrente alla procedura concorsuale di cui in motivazione. Spese al definitivo.<br \/>\nPerugia, 18.6.2012<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE DI PERUGIA SEZIONE LAVORO N807\/12 R.G.I.P.A Il giudice dott. 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