{"id":485,"date":"2016-02-15T12:30:56","date_gmt":"2016-02-15T11:30:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=485"},"modified":"2016-02-15T12:30:56","modified_gmt":"2016-02-15T11:30:56","slug":"discrim-di-genere-trib-prato-sent-set-2010","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/02\/15\/discrim-di-genere-trib-prato-sent-set-2010\/","title":{"rendered":"Discriminazione di genere. Tribunale di Prato, sentenza del 10 settembre 2010."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">TRIBUNALE DI PRATO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SEZIONE LAVORO<\/p>\n<p>All\u2019udienza del 10.9.2010, avanti il giudice dott. Vittorio Serra,<\/p>\n<p>nella causa promossa da<\/p>\n<p>F.F.<\/p>\n<p>avv. Micaela Venturi, in qualit\u00e0 di Consigliera di Parit\u00e0 della Provincia di Prato<\/p>\n<p>difese da avv. M. Bruni<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">contro<\/p>\n<p>Comune di Carmignano difeso da avv. I. Bechini<\/p>\n<p>sono comparsi i procuratori delle parti, che hanno cos\u00ec concluso:<\/p>\n<p>&#8211; il difensore delle ricorrenti ha concluso come in ricorso;<\/p>\n<p>&#8211; il difensore del convenuto ha concluso come in memoria di costituzione.<\/p>\n<p>Il giudice, ai sensi dell\u2019art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione ha pronunciato, definendo il giudizio, la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">SENTENZA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">MOTIVI DELLA DECISIONE<\/p>\n<ol>\n<li>Le ricorrenti hanno chiesto:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&#8211; che fosse accertata la condotta discriminatoria nel genere del Comune convenuto;<\/p>\n<p>&#8211; che il Comune fosse condannato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ed alla pubblicazione a proprie spese della sentenza.<\/p>\n<p>Al riguardo, le ricorrenti hanno allegato che:<\/p>\n<p>&#8211; il Comune di Carmignano, nell\u2019aprile del 2009, aveva deciso di assumere un\u2019unit\u00e0 di personale a tempo determinato, per tre mesi, in occasione delle elezioni europee ed amministrative del 6 e 7 giugno 2009, attingendo alla graduatoria di un precedente concorso pubblico per collaboratore professionale amministrativo;<\/p>\n<p>&#8211; il 7.4.2009 il Comune aveva preso contatto con la F. (collocata in posizione utile nella graduatoria sopra indicata), chiedendone la disponibilit\u00e0 all\u2019impiego;<\/p>\n<p>&#8211; il giorno 8.4.2009 la F. aveva comunicato la propria accettazione;<\/p>\n<p>&#8211; all\u2019epoca la F. aveva in corso un contratto di lavoro a progetto della durata di un anno con l\u2019Associazione Rete Nuovo Municipio, con la quale aveva formalizzato sin dal 5.4.2009 una sospensione del rapporto \u201ca far data dal 15.4.2009\u201d \u201cper motivi di incompatibilit\u00e0 con altro contratto di pubblico impiego\u201d (documento 3);<\/p>\n<p>&#8211; in data 10.4.2009 il Comune aveva comunicato alla F., che si sarebbe dovuta presentare il giorno 15.4.2009 per la sottoscrizione del contratto;<\/p>\n<p>&#8211; nel corso del colloquio, la F. aveva fatto presente di essere al sesto mese di gravidanza;<\/p>\n<p>&#8211; in data 14.4.2009 il ragioniere capo del Comune, M. M., aveva chiamato al telefono la F., l\u2019aveva accusata di aver cercato di \u201craggirare\u201d il Comune e le aveva comunicato che il contratto di lavoro non sarebbe stato sottoscritto;<\/p>\n<p>&#8211; in data 15.4.2009 la F. aveva, vanamente, comunicato la propria disponibilit\u00e0 a sottoscrivere il contratto.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Il Comune ha contestato le pretese delle ricorrenti, eccependo che:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&#8211; il contratto non poteva essere concluso, ai sensi dell\u2019art. 53 d.l.vo165\/01, perch\u00e9 la F. non aveva posto termine al rapporto di lavoro con l\u2019Associazione Rete Nuovo Municipio;<\/p>\n<p>&#8211; ci\u00f2 che aveva detto il M. alla ricorrente non esprimeva la volont\u00e0 dell\u2019ente;<\/p>\n<p>&#8211; la F. era inidonea all\u2019instaurazione del rapporto di lavoro, perch\u00e9 l\u2019astensione obbligatoria nell\u2019ultimo periodo di gravidanza non le avrebbe consentito di svolgere le sue mansioni e di soddisfare lo scopo del contratto.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Il ricorso \u00e8 fondato e deve essere accolto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>3.1. E\u2019 provato che il ragionier M., responsabile dei servizi finanziari del Comune, nel colloquio telefonico del 14.4.2009 ha comunicato alla Fondelli che il contratto non sarebbe stato firmato, perch\u00e8 \u201c\u2026 l\u2019A.C. non era interessata ad avviare un\u2019assunzione per 3 o 4 settimane rispetto all\u2019esigenza di tre mesi per il periodo elettorale, \u2026\u201d (lettera del 4.5.2009; doc. 3).<\/p>\n<p>Le parole del M. non possono considerarsi una semplice espressione di sentimenti personali, dal momento che ad esse ha coerentemente fatto seguito il comportamento dell\u2019ente, che non ha convocato la F. per la sottoscrizione del contratto e non le ha comunicato ragioni diverse da quelle esposte dal M..<\/p>\n<p>Il Comune, peraltro, era a conoscenza della posizione lavorativa della ricorrente sin dal 8.4.2009, e nonostante ci\u00f2 aveva fissato l\u2019appuntamento del 15 per sottoscrivere il contratto, sicch\u00e8 \u00e8 chiaro che riteneva che il problema dell\u2019incompatibilit\u00e0 potesse essere superato.<\/p>\n<p>3.2. Il rifiuto di assunzione determinato dallo stato di gravidanza costituisce evidentemente un\u2019ipotesi di discriminazione fondata sul sesso. \u00c8 anche chiaro che un atto di tal genere \u00e8 sanzionato con la nullit\u00e0 assoluta.<\/p>\n<p>3.3. Non ostava alla stipulazione del contratto la disciplina delle incompatibilit\u00e0 prevista dall\u2019art. 53 d.l.vo 165\/01, dal momento che la F. aveva sospeso per sei mesi il rapporto di lavoro a progetto, cos\u00ec assicurando la propria esclusiva dedizione al rapporto d\u2019impiego che avrebbe voluto instaurare col Comune.<\/p>\n<p>Ove peraltro quest\u2019ultimo avesse ritenuto necessarie le dimissioni, avrebbe potuto e dovuto farne richiesta alla lavoratrice, lasciando a lei la facolt\u00e0 di scegliere il rapporto che pi\u00f9 la interessava.<\/p>\n<p>3.4. Non vi \u00e8 dubbio che il rifiuto di assunzione ha impedito alla F. di percepire le retribuzioni cui avrebbe avuto diritto se il contratto fosse stato stipulato.<\/p>\n<p>In concreto, ci\u00f2 non ha per\u00f2 procurato un danno patrimoniale alla ricorrente, che in sede di interrogatorio libero ha dichiarato (e poi documentato) di essere stata assunta per tre mesi dal Comune di Poggibonsi con contratto analogo a quello che avrebbe dovuto stipulare con Carmignano.<\/p>\n<p>Degli importi ricavati da tale rapporto \u00e8 necessario tener conto, pur non avendo il Comune sollevato la relativa eccezione nella memoria di costituzione, perch\u00e9 \u201cil cosiddetto &#8220;aliunde perceptum&#8221; non integri[a] una eccezione in senso stretto e, pertanto, sia[\u00e8] rilevabile dal giudice anche in assenza di un&#8217;eccezione di parte in tal senso, ovvero in presenza di un&#8217;eccezione intempestiva \u2026\u201d (Cass. sez. L. n. 9464 del 21.4.2009).<\/p>\n<p>3.5. L\u2019ingiustificato rifiuto di assunzione ha certo provocato un danno non patrimoniale.<\/p>\n<p>\u00c8 del tutto ragionevole presumere che la perdita di un\u2019occasione lavorativa, di per se stessa frustrante, abbia cagionato particolare tensione e sofferenza in una persona che, come la F., si trovava nella delicata situazione della gravidanza.<\/p>\n<p>A ci\u00f2 deve aggiungersi la grave umiliazione derivante dal vedersi negare il diritto al lavoro con motivazioni, reiteramente espresse prima a voce e poi per iscritto, che costituiscono manifesta violazione di principi fondamentali dell\u2019ordinamento comunitario e costituzionale, cui il Comune stesso dichiara formalmente di prestare da sempre attenzione.<\/p>\n<p>Tale genere di danno non pu\u00f2 che essere liquidato in via equitativa ed \u00e8 ragionevole determinarlo in una somma pari all\u2019importo delle retribuzioni che la F. avrebbe percepito se fosse stata assunta.<\/p>\n<p>3.6. Non pu\u00f2 invece essere accolta la richiesta di ordinare la pubblicazione della sentenza, che ha una funzione riparatoria del danno, dal momento che la vicenda non ha assunto rilievo pubblico e non \u00e8 necessario ripristinare, in pubblico, la realt\u00e0 dei fatti.<\/p>\n<p>3.7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:<\/p>\n<p>&#8211; dichiara la nullit\u00e0 del diniego di assunzione di F. F. quale collaboratore amministrativo a tempo determinato per le elezioni europee e provinciali del 6-7.6.2009;<\/p>\n<p>&#8211; dichiara tenuto e condanna il Comune di Carmignano al pagamento in favore di F. F. della somma corrispondente alla retribuzione complessiva lorda che la ricorrente avrebbe percepito se il contratto fosse stato concluso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;<\/p>\n<p>&#8211; dichiara tenuto e condanna il Comune di Carmignano al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi \u20ac 2751,00, di cui per diritti 951,00 e per onorari 1800,00, oltre spese generali, c.p.a ed i.v.a. come per legge.<\/p>\n<p>Prato, 10.9.2010<\/p>\n<p>il giudice del lavoro<\/p>\n<p>dott. Vittorio Serra<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TRIBUNALE DI PRATO SEZIONE LAVORO All\u2019udienza del 10.9.2010, avanti il giudice dott. 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