{"id":488,"date":"2016-02-22T16:33:42","date_gmt":"2016-02-22T15:33:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=488"},"modified":"2016-02-22T16:33:42","modified_gmt":"2016-02-22T15:33:42","slug":"discr-sindacale-cda-venezia-sent-3-luglio-2014enza-del","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/02\/22\/discr-sindacale-cda-venezia-sent-3-luglio-2014enza-del\/","title":{"rendered":"Discriminazione per motivi sindacali, Corte D&#8217;appello di Venezia, sentenza del 3 luglio 2014"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO<\/p>\n<p>Con ricorso giudiziario &#8211; depositato il 20 febbraio 2013 e proposto,\u00a0 ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 48 e seguenti della legge n. 92\/2012 ( c.d. Legge Fornero)\u00a0 avanti il Tribunale di Padova con funzioni di Giudice del Lavoro &#8211; come esposto nell\u2019ordinanza emessa al termine della fase sommaria &#8211;\u00a0 \u201c il sig. S. R., assunto il 27.10.2011 dalla societ\u00e0 I. snc con mansioni di panettiere inquadrato in livello A2 del CCNL Federpanificatori, lamentava di essere stato illegittimamente licenziato con lettera datata 18.7.2012 (doc. 8) per giustificato motivo oggettivo \u201c<em>a seguito del negativo andamento dell\u2019attivit\u00e0 aziendale<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il ricorrente deduceva la nullit\u00e0\/illegittimit\u00e0 del licenziamento per i seguenti motivi:<\/p>\n<p>-perch\u00e9 intimato in ragione dell\u2019affiliazione sindacale in violazione dell\u2019art. 4 L. 604\/66, dell\u2019art. 15 L. 300\/1970 e dell\u2019art. 3 L. 108\/1990;<\/p>\n<p>-perch\u00e9 ritorsivo e basato su motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c.;<\/p>\n<p>-per contrariet\u00e0 a norme imperative, frode alla legge, ex art. 1344 e 1418 c.c. e per illiceit\u00e0 della causa;<\/p>\n<p>-per abuso di diritto e violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.;<\/p>\n<p>in subordine, per carenza di giustificato motivo oggettivo.<\/p>\n<p>Chiedeva condannarsi la convenuta a riammetterlo\/reintegrarlo in servizio oltre al pagamento delle retribuzioni dovute dal giorno del licenziamento fino al ripristino del rapporto e, in subordine, l\u2019applicazione dell\u2019art. 8 L. 604\/66.<\/p>\n<p>Si costituiva in giudizio la resistente I. \u00a0snc eccependo in via preliminare l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso proposto nelle forme di cui all\u2019art. 1 comma 48 L. 92\/2012 per insussistenza del requisito dimensionale di cui all\u2019art. 1 comma 47 stessa legge o in subordine disporsi il mutamento nel rito ordinario ex art. 414 e segg. cpc, e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, limitarsi il risarcimento del danno a quanto previsto dall\u2019art. 8 L. 604\/1966.<\/p>\n<p>Il ricorrente a sostegno di quanto richiesto deduceva di essersi iscritto al Sindacato (v. tessera doc. 4) in data 4.6.2012 e di avere in pari data inviato la delega al datore di lavoro (v. raccomandata doc. 6); che in data 23.6.2012 la societ\u00e0 gli aveva comunicato che dal giorno successivo avrebbe goduto di tre settimane di ferie (pur avendone il lavoratore maturate solo 15); di avere inviato comunicazione a mezzo del sindacato affinch\u00e9 la societ\u00e0 rimeditasse la scelta unilaterale di metterlo in ferie, senza ottenere risposta; di essere stato, al rientro delle ferie comandate, licenziato per giustificato motivo oggettivo in realt\u00e0 inesistente.<\/p>\n<p>Secondo il ricorrente, la sequenza temporale degli eventi costituiva la \u201cprova provata dell\u2019attivit\u00e0 sindacale quale ragione unica e determinante il licenziamento impugnato\u201d.<\/p>\n<p>Il Giudice della fase sommaria, senza svolgere attivit\u00e0 istruttoria, con ordinanza del 15 luglio 2013, dichiarava illegittimo l\u2019impugnato licenziamento, condannava la resistente I. snc a riassumere il ricorrente entro tre giorni o a corrispondergli un\u2019indennit\u00e0 pari a sei mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, compensava tra le parti in misura del 50% le spese di lite e condannava la societ\u00e0 resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese residue, liquidate in \u20ac 1.500,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge.<\/p>\n<p>In motivazione esponeva :<\/p>\n<p><em>\u201c che, dal documento estrapolato dal sito web \u201cdovequando\u201d di Poste Italiane (doc. 4 resistente), risulta che la raccomandata 140127216226 (doc. 6 ricorrente) non sia stata \u201cancora registrata\u201d, n\u00e9 parte ricorrente ha prodotto l\u2019avviso di ricevimento di detta raccomandata, sicch\u00e9 non vi \u00e8 prova certa che la convenuta abbia avuto contezza dell\u2019iscrizione al sindacato del ricorrente.<\/em><\/p>\n<p><em>In ogni caso, i fatti esposti dal ricorrente di per s\u00e9 soli, in difetto di ulteriori elementi, non dimostrano sufficientemente\u00a0 l\u2019esistenza di nesso eziologico tra la decisione aziendale di licenziare il sig. R e l\u2019avvenuta iscrizione di quest\u2019ultimo al sindacato FLAI CGIL.<\/em><\/p>\n<p><em>Per tali motivi, deve escludersi il carattere discriminatorio e ritorsivo (perch\u00e9 determinato da motivo illecito determinante) dell\u2019impugnato recesso.<\/em><\/p>\n<p><em>Con riferimento alla dedotta illegittimit\u00e0 dell\u2019impugnato licenziamento per carenza del giustificato motivo addotto, va preliminarmente rilevato che, in forza di espressa disposizione legislativa (art. 5 L. 604\/1966) e come pacificamente riconosciuto da costante giurisprudenza (cfr. ex plurimis Cass. 4.12.2007 n. 25270), sul datore di lavoro grava l\u2019onere di provare la concreta riferibilit\u00e0 del licenziamento ad effettive ragioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo, nonch\u00e9 l\u2019impossibilit\u00e0 di impiego del dipendente licenziato nell\u2019organizzazione aziendale esistente all\u2019epoca dell&#8217;intimato recesso.<\/em><\/p>\n<p><em>Ed infatti, secondo la Suprema Corte \u201cIl motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all&#8217;attivit\u00e0 produttiva (art. 3 l. n. 604 del 1966) deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell&#8217;impresa, poich\u00e9 tale scelta \u00e8 espressione della libert\u00e0 di iniziativa economica tutelata dall&#8217;art. 41 cost. Al giudice spetta invece il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall&#8217;imprenditore, attraverso un apprezzamento delle prove che \u00e8 incensurabile in sede di legittimit\u00e0, se congruamente motivato\u201d ed\u00a0 \u201cIn caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro, ai fini della configurabilit\u00e0 del giustificato motivo oggettivo, grava sul datore di lavoro l&#8217;onere della prova relativa all&#8217;impossibilit\u00e0 di impiego del dipendente licenziato nell&#8217;ambito dell&#8217;organizzazione aziendale, con la precisazione che siffatto onere, concernendo un fatto negativo, deve essere assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al tempo del recesso, stabilmente occupati<u>, o il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo lasso di tempo non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa qualifica<\/u>\u201d (Cassazione n. 16323\/2009).<\/em><\/p>\n<p><em>Nella fattispecie in esame, rileva questo G.L. che:<\/em><\/p>\n<p><em>-\u00e8 pacifico e non contestato che nel febbraio 2012 la convenuta ha acquisito\u00a0 la rivendita di Santa Croce (circostanza che attesta un incremento nell\u2019attivit\u00e0 di impresa);<\/em><\/p>\n<p><em>-la convenuta, dopo la risoluzione del rapporto con il ricorrente, ha assunto n il sig. G U in data 13.9.2012 ed il sig. L Z in data 21 21.9.2012 con inquadramento per entrambi in livello A3 e mansioni di operaio panificatore, mentre nei mesi immediatamente precedenti ha proceduto a varie assunzioni, ed in particolare in data 9.5.2012 all\u2019assunzione di B F con qualifica di operaio A2, la stessa del ricorrente (v. \u201cprospetto dipendenti 2012\u201d prodotto dal resistente sub doc. 2, e allegazione pag. 11 di memoria difensiva).<\/em><\/p>\n<p><em>Sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata, va pertanto dichiarata l\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento intimato al ricorrente per insussistenza di giustificato motivo oggettivo.<\/em><\/p>\n<p><em>Quanto alle conseguenze dell&#8217;illegittimit\u00e0 del licenziamento, va evidenziato che, nell\u2019ambito del presente procedimento sommario, appare sufficientemente provata l\u2019assenza del requisito dimensionale ex art. 18 St. lav., fondata sul documento 1 prodotto dalla resistente (ex adverso non specificamente contestato) e dalla visura camerale di I snc (doc. 1 ricorrente), da cui risulta che la soglia dimensionale della convenuta al momento del licenziamento, ed anche nel corso di tutto il 2012 \u00e8 sempre stata inferiore ai 15 dipendenti.<\/em><\/p>\n<p><em>Sulla scorta della normativa dettata dalla l. n. 92\/2012, non sembra potersi escludere l\u2019emissione dell\u2019ordinanza conclusiva del presente procedimento qualora la domanda sia stata formulata in guisa da comportare la tutela ex art. 18 St. Lav. e quest\u2019ultima venga poi esclusa nel merito per mancanza del requisito dimensionale all\u2019uopo richiesto, atteso che non si tratta di un fatto costitutivo del diritto, bens\u00ec meramente impeditivo della chiesta reintegrazione (cfr. Cass., S.U., n. 141\/2006), non dovendosi quindi ravvisare necessit\u00e0 di un mutamento del rito in detta ipotesi.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*****<\/p>\n<p>Con ricorso depositato il 14 agosto 2013 e notificato il successivo 23 settembre la societ\u00e0 proponeva opposizione <em>ex<\/em> art. 1, co. 51, l. n. 92\/2012, avverso la citata pronuncia, eccependo :<\/p>\n<p>&#8211; la nullit\u00e0 dell\u2019ordinanza<em>, <\/em>per omissione della discussione orale della causa e compromissione del suo diritto di difesa nella pregressa fase di giudizio, non essendo stata svolta \u2013 tra l\u2019altro &#8211; alcuna attivit\u00e0 istruttoria &#8211; con richiesta di regresso alla stessa, nel rispetto dei principi del contraddittorio e del giusto processo (p. 5\/6 opposizione I);<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 l\u2019inammissibilit\u00e0 \/improponibilit\u00e0\/ improcedibilit\u00e0\/ infondatezza, <em>ex<\/em> art. 1, co. 48, l. n. 92\/2012, del ricorso avversario, essendo stata esclusa la natura discriminatoria \/ ritorsiva del licenziamento (unico presupposto che avrebbe potuto semmai consentire &#8211; in ipotesi &#8211; la trattazione del procedimento con il rito speciale di cui alla L.n. 92\/2012).<\/p>\n<p>Nel merito, ribadiva la legittimit\u00e0 del licenziamento e la sussistenza del giustificato motivo addotto a suo fondamento e, quanto al presunto incremento di attivit\u00e0 di impresa, connesso all\u2019apertura della c.d. rivendita di \u201cSanta Croce\u201d \u2013 contrariamente a quanto asserito dal Giudice di prime cure \u2013 precisava di aver specificamente contestato la circostanza. Assumeva, inoltre, che tale \u201crivendita\u201d era in realt\u00e0 un mero cliente di It (il panificio \u201c\u2026..\u201d di K M, sito in Padova) cui la stessa aveva rifornito i propri prodotti di panificazione, fra il 29 febbraio 2012 ed il 31 agosto 2012, per complessivi \u2013 insignificativi, ai fini di causa &#8211; \u20ac. 6.038,94 (doc. D I) ed, in particolare, nei tre mesi (compreso preavviso) antecedenti il licenziamento (doc. 8 ric.<em>.<\/em>), fra il 30 maggio ed il 30 luglio 2012, per soli \u20ac. 910,99 e, nel mese di agosto per \u20ac. 73,69.<\/p>\n<p>Osservava poi come dall\u2019acquisizione di un solo cliente non potessero ricavarsi ragioni fondanti la pretesa illegittimit\u00e0 di un recesso per giustificato motivo oggettivo, evidenziando che comunque l\u2019incremento di attivit\u00e0 ( non significativo di per s\u00e9 stesso di un incremento degli utili) era stato talmente irrisorio da rendere la fornitura addirittura anti-economica, con sua cessazione nell\u2019agosto del 2012, di fatto in concomitanza con la risoluzione del rapporto di lavoro del sig. R.<\/p>\n<p>La societ\u00e0 opponente quanto alla presunta \u201cpluralit\u00e0\u201d di assunzioni coeve al recesso (sigg.ri U G, L Z e F B), ribadiva di non aver proceduto ad alcuna assunzione per le mansioni e\/o mansioni fungibili con quelle del sig. R, n\u00e9 prima n\u00e9 dopo il recesso di cui \u00e8 causa, circostanza che comprovava l\u2019insussistenza di posizioni vacanti in azienda per mansioni equivalenti a quelle svolte dal Lavoratore ove quest\u2019ultimo potesse essere utilmente impiegato.<\/p>\n<p>Con memoria difensiva del 29 ottobre 2013, si costituiva in giudizio il sig. R, chiedendo il rigetto dell\u2019opposizione svolta da I e a suo volta censurando l\u2019Ordinanza del 15 luglio 2013, per aver escluso il carattere discriminatorio \/ ritorsivo del recesso, mediante proposizione di opposizione incidentale tardiva, riqualificata dal Giudice come domanda riconvenzionale, di cui la societ\u00e0 opponente alla prima udienza utile e poi con note difensive del 27 dicembre 2013 contestava l\u2019ammissibilit\u00e0, assumendo non essere estensibile al rito speciale di cui alla L. n. 92\/2012 l\u2019ordinaria disciplina in materia di impugnazioni incidentali &#8211; artt. 333 &#8211; 334 c.p.c\u2026<\/p>\n<p>Nelle note scritte la I insisteva nelle eccezioni di cui al proprio ricorso in opposizione e replicava alle difese del sig. R, nuovamente ribadendo, in sintesi, la legittimit\u00e0 del licenziamento, l\u2019esistenza del giustificato motivo oggettivo, l\u2019insussistenza di un suo obbligo di <em>repechage<\/em> e l\u2019assenza di assunzioni coeve al licenziamento per mansioni fungibili con quelle svolte dal sig. R.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*****<\/p>\n<p>Il giudizio di opposizione ex art. 1, co. 51 e ss. L. n. 92\/2012, dopo effettuazione del solo interrogatorio libero delle parti, si concludeva con la sentenza n. 36\/14 del 24 gennaio 2014 in questa sede reclamata e con la quale il Giudice ( persona fisica diversa dal Giudice della fase sommaria) \u00a0preliminarmente rigettava l\u2019eccezione della parte opponente (in questa sede non riproposta) relativa all\u2019asserita nullit\u00e0 dell\u2019ordinanza, per omissione della discussione orale della causa e compromissione del diritto di difesa nella pregressa fase di giudizio, non essendo stata svolta \u2013 tra l\u2019altro &#8211; alcuna attivit\u00e0 istruttoria &#8211; con richiesta di regresso alla stessa, nel rispetto dei principi del contraddittorio e del giusto processo.<\/p>\n<p>Rigettava, inoltre, l\u2019eccezione della societ\u00e0 opponente, \u00a0sollevata alla prima udienza utile e poi con note difensive del 27 dicembre 2013, con la quale la stessa contestava &#8211; assumendo non essere estensibile al rito speciale di cui alla L. n. 92\/2012 l\u2019ordinaria disciplina in materia di impugnazioni incidentali di cui agli artt. 333 e 334 c.p.c. &#8211; l\u2019ammissibilit\u00e0 della domanda avversaria relativa alla riproposizione dalla domanda impugnatoria di licenziamento ritorsivo, qualificata, invece, dal Giudice ammissibile domanda riconvenzionale proposta, dopo fase sommaria, in giudizio ordinario di primo grado.<\/p>\n<p>Nel merito il Giudice di primo grado osservava che le condotte \u201castrattamente\u201d discriminatorie (imposizione di permessi e ferie) erano cominciate gi\u00e0 prima dell\u2019iscrizione al sindacato.<\/p>\n<p>Dall\u2019interrogatorio libero era emerso che il sig. R si occupava di infornare, fare le pulizie e le consegne e che tale ultima mansione era venuta meno perch\u00e9 assegnata ad un apprendista gi\u00e0 presente in azienda e che nel contempo si dimetteva il responsabile del laboratorio, che era sostituito da un altro dipendente, con inquadramento inferiore.<\/p>\n<p>Con il trasferimento di sede, la produzione del pane aveva s\u00ec subito un allungamento, ma i tempi di lavoro del ricorrente si erano, di fatto, ridotti perch\u00e9 sollevato dal giro di consegne.<\/p>\n<p>Da tali premesse riteneva che era logico concludere che il licenziamento si inseriva in un processo di riorganizzazione della produzione di cui era parte essenziale la riduzione del costo del lavoro.<\/p>\n<p>Il Tribunale aggiungeva che la societ\u00e0 convenuta poteva fare a meno della professionalit\u00e0 del sig. R, valutata come \u201csostituibile a buon prezzo\u201d, anche in ragione del fatto che egli non si occupava dell\u2019impasto, e quindi forniva una collaborazione meno flessibile e meno qualificata del suo collega di lavoro (B e poi B).<\/p>\n<p>Concludeva il capo di sentenza osservando che i tempi del progressivo allontanamento del R, per quanto discutibili nei modi, attestavano l\u2019irrilevanza della sua iscrizione al sindacato.<\/p>\n<p>Infine, dichiarava inammissibile la domanda dell\u2019originario\u00a0 ricorrente, formulata in via subordinata e tesa ad accertare l\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento per difetto di giustificato motivo oggettivo, non potendo la stessa rientrare fra le ipotesi previste dall\u2019art. 1, co. 48 L. n. 92\/2012, per cui \u00e8 consentita la trattazione con rito speciale.<\/p>\n<p>In particolare, il Giudice rilevava come fra quest\u2019ultima domanda e quella di nullit\u00e0 del licenziamento, svolta in via principale, ai sensi dell\u2019art. 1 co. 47 L. n. 92\/2012, per motivo discriminatorio \/ ritorsivo, non vi fosse identit\u00e0 di elementi costitutivi come richiesto dal succitato co. 47 della stessa Legge.<\/p>\n<p>Compensava le spese per giusti motivi, indicati nella complessit\u00e0 della decisione e della intera vicenda che ha opposto le parti.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*****<\/p>\n<p>Con ricorso qui depositato il 14 febbraio 2014 il sig. R, per quanto in motivazione esposto e chiedendo accogliersi le conclusioni in epigrafe riportate, proponeva reclamo avverso la sentenza resa in fase di opposizione.<\/p>\n<p>Si \u00e8 costituita la societ\u00e0 reclamata che,\u00a0 per quanto in motivazione esposto, proponeva eccezioni preliminari, chiedeva il rigetto del reclamo, proponeva reclamo incidentale e concludeva come in epigrafe trascritto.<\/p>\n<p>Dopo esperimento di opportuno tentativo di conciliazione e rinvii concessi per valutare compiutamente emersa possibilit\u00e0 conciliativa (ritenuta opportuna vuoi per controvertibilit\u00e0 delle questioni di causa, vuoi per la loro natura, vuoi per incertezze interpretative derivanti da rito processuale entrato in vigore nell\u2019imminenza dei fatti di causa, vuoi per avvenuto reperimento di nuovo posto di lavoro da parte del ricorrente e differenza economica di non rilevante importo tra le rispettive proposte conciliative dichiarate e verbalizzate), all\u2019udienza del 3 luglio 2014 la controversia \u00e8 stata discussa e decisa in via non definitiva come da separato dispositivo, letto in udienza, disponendo il prosieguo come da separata ordinanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Motivi della decisione<\/p>\n<p>Preliminarmente \u00e8 da esaminarsi l\u2019eccezione in rito della reclamata con la quale si \u00e8 eccepito l\u2019inammissibilit\u00e0 del reclamo per mancato rispetto dei requisiti formali di cui all\u2019art. 434 c.p.c. per asserita mancata di osservanza nella formulazione dello stesso al nuovo dettato di tale norma, come modificato dall\u2019art. 54, co. 1, lett. c-bis del c.d. \u201cDecreto Sviluppo\u201d &#8211; D.L. n. 83\/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134\/2012.<\/p>\n<p>Pur essendo condivisibile che la norma come novellata sia applicabile anche al reclamo proposto ai sensi dell\u2019art. 1, co. 58 e ss. L. n. 92\/2012, la cui scarna disciplina non pu\u00f2 che essere integrata da quella prevista per l\u2019appello nel processo ordinario del lavoro (art. 433 e ss. c.p.c.), per quanto non diversamente stabilito (considerato anche l\u2019espresso rinvio operato all\u2019art. 327 c.p.c. dal co. 61, art. 1, L. n. 92\/2012) e che il gravame introdotto dalla cd. Legge Fornero \u201cdenominato reclamo per tributo semantico alla celerit\u00e0, \u00e8 nella sostanza un appello\u201d, l\u2019eccezione \u00e8 infondata nel merito.<\/p>\n<p>La stessa \u00e8 stata proposta, assumendo che \u201c <em>Il reclamante, difatti, non ha indicato con inequivocabile nettezza i motivi del proprio dissenso, non ha enucleato specificamente le parti e le singole statuizioni della Sentenza da eliminare, n\u00e9 ha riportato le specifiche modifiche proposte con riferimento a ciascuna di esse, omettendo di individuare il testo di una nuova pronuncia da sostituirsi a quella impugnata. Le richieste formulate nel reclamo avversario contengono peraltro considerazioni ultronee e non pertinenti ai singoli capi di sentenza impugnati e sono connotate da inammissibili valutazioni astratte, e personali, come tali irrilevanti. La complessiva formulazione del reclamo risulta confusa, disordinata e, spesso, non pertinente, con conseguente estrema difficolt\u00e0 per la Societ\u00e0 di comprendere i motivi per cui, a dire del sig. R, <u>la sentenza dovrebbe essere riformata oltre che in quali precisi termini debba essere motivata<\/u> e con palese ostacolo alle sue possibilit\u00e0 di approntare un\u2019adeguata difesa.<\/em><\/p>\n<p>In ordine all\u2019interpretazione della norma come novellata il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l\u2019inammissibilit\u00e0 di un appello non possano incidere aspetti meramente formali.<\/p>\n<p>Se \u00e8 auspicabile che l\u2019atto di appello non contenga prolissi riferimenti alle vicende processuali, se non quando essi siano funzionali alla migliore comprensione dei motivi, e venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessit\u00e0 di valutazione preliminare delle probabilit\u00e0 di accoglimento dell\u2019appello imposte dagli artt. 348-bis e ter, aventi un ambito si applicazione notevolmente pi\u00f9 ridotto di quello dell\u2019art.342 c.p.c.) un\u2019interpretazione che conduca a sanzionare con la inammissibilit\u00e0 l\u2019atto di appello che \u2013 pur diversamente strutturato e pur appesantito di contenuti ultronei rispetto alla sua funzione \u2013 consenta comunque di individuare al suo interno, senza incertezze ed ambiguit\u00e0, le indicazioni richieste dall\u2019art. 342 c.p.c.. Cos\u00ec come sembra difficilmente sostenibile che, ove la motivazione dell\u2019appello attenga a pi\u00f9 parti del provvedimento impugnato e\/o contenga censure sia in fatto che in diritto rivolte contro la medesima parte del provvedimento l\u2019inadeguatezza, l\u2019incompletezza o la aspecificit\u00e0 (nel senso che si \u00e8 tentato di chiarire) di una o di alcune soltanto di tali censure comportino l\u2019inammissibilit\u00e0 totale, piuttosto che parziale, del gravame: in simili ipotesi, il principio di conservazione (che viene comunemente affermato anche in relazione agli atti processuali e che in quest\u2019ambito trova emersione normativa negli artt. 156, comma 3, e 159, comma 2, c.p.c.), dovrebbe impedire la produzione di effetti preclusivi dell\u2019esame nel merito delle censure correttamente formulate (esame che non necessariamente dovr\u00e0 concludersi con pronuncia di rigetto ove le porzioni di gravame ammissibile attingano parti del provvedimento o questioni dotate di autonomia rispetto a quelle immodificabili per effetto della inammissibilit\u00e0).<\/p>\n<p>Nel caso concreto, l\u2019eccezione della reclamata (formulata essenzialmente con ampi richiami dottrinari e giurisprudenziali, anche parzialmente condivisibili, ma non pertinenti al caso in esame) come desumibile da integrale riproduzione della memoria di costituzione nella parte relativa specificatamente all\u2019atto del presente procedimento,\u00a0 \u00e8 da ritenersi infondata.<\/p>\n<p>Le censure mosse alla formulazione del reclamo sono, infatti, generiche, di stile e\/o meramente formali e, l\u2019atto &#8211; formato da 55 pagine &#8211; pur se prolisso, consente di comprendere le ragioni in fatto e diritto a sostegno dello stesso formulate, senza alcuna lesione e\/o compromissione del diritto di difesa, compiutamente esercitato in una memoria di 38 pagine (in corpo e formato pi\u00f9 ristretto del gravame) e, sostanzialmente, come desumibile dalla successiva esposizione dei suoi motivi, integralmente rispettoso della novellata norma processuale posta a fondamento dell\u2019eccezione pregiudiziale che \u00e8, pertanto, da respingersi.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*****<\/p>\n<p>Con un primo motivo la parte reclamante, in sintesi, censura la sentenza impugnata per \u00a0violazione dell\u2019art. 15 L.n. 300\/70, art. 3 L. 108\/90, art. 1345 c.c., artt. 1 \u2013 4 D.Lgs. n. 216\/03 e art. 28 D.Lgs. n. 150\/2011 e sua erroneit\u00e0 nella parte in cui ha trattato congiuntamente motivo discriminatorio e motivo illecito, ha richiesto la consapevolezza dell\u2019intento discriminatorio, ha ritenuto che le condotte discriminatorie fossero da ricondursi ai permessi e alle ferie e che tra queste e il licenziamento impugnato vi fosse una progressione tale da escludere la natura discriminatoria del licenziamento.<\/p>\n<p>In particolare, \u00a0ha premesso che sia in fase sommaria, che in sede di opposizione, il ricorrente aveva proposto come autonomi motivi di impugnazione, il carattere discriminatorio e il motivo illecito del licenziamento impugnato, fattispecie che, pur condividendo l\u2019apparato sanzionatorio, anche nel testo dell\u2019art. 18 novellato (applicabile ratione temporis), \u00a0sono concettualmente distinte.<\/p>\n<p>Ha esposto, in proposito, che <em>\u201c Il primo errore che si imputa alla sentenza impugnata \u00e8 di aver unificato, trattandoli come fossero un solo vizio, i motivi di impugnazione proposti, in via gradata, dal ricorrente \u2013 opposto.<\/em><\/p>\n<p><em>L\u2019impostazione, a cascata, importa un\u2019errata interpretazione della normativa intervenuta in materia.<\/em><\/p>\n<p><em>Prima che per motivo illecito, il R chiede l\u2019accertamento della nullit\u00e0 del licenziamento per motivo discriminatorio e per una delle ipotesi &#8211; l\u2019affiliazione sindacale &#8211; tipizzate dalla legge (art. 3 L. 108\/90, art. 15 L. 300\/70).<\/em><\/p>\n<p><em>La distinzione non \u00e8 di poco conto perch\u00e9 l\u2019art. 1345 c.c.:<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; \u00e8 costruito sulla base di elementi soggettivi (il contratto \u00e8 illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per motivo illecito) e non su dati oggettivamente verificabili; <\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; la causa illecita \u00e8 richiesta quale causa determinate (e perci\u00f2 unica);<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; l\u2019intero onere probatorio \u00e8 a carico del lavoratore.<\/em><\/p>\n<p><em>La norma, in tutti e tre gli aspetti elencati (che, parallelamente, caratterizzano l\u2019iter motivazionale della sentenza impugnata), non \u00e8 applicabile al licenziamento che occupa che, al contrario rientra, e a pieno titolo, nel \u201cnuovo\u201d diritto discriminatorio.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Richiamato il contenuto delle citate disposizioni ritenute violate ha esposto che <em>\u201ctutte hanno un minimo comun denominatore: <strong>non \u00e8 necessario provare alcun elemento intenzionale<\/strong> in capo al datore di lavoro, ma occorre unicamente effettuare <strong><u>un\u2019indagine comparativa e valutare se un determinato soggetto, in virt\u00f9 della sua condizione o delle sue scelte, sia stato trattato in maniera differente<\/u><\/strong> <strong><u>rispetto a quanto sia, sia stato o sarebbe stato trattato un altro soggetto in analoga situazione<\/u><\/strong>.<\/em><\/p>\n<p><em>Ora, la sentenza impugnata, \u00e8 tutta fondata sulla verifica dell\u2019elemento intenzionale in capo al datore di lavoro (che pure \u00e8 presente, per quanto oltre si dir\u00e0), ma che la legge non richiede affatto.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Ha aggiunto <em>\u201c che <strong>non \u00e8 la concessione di permessi e ferie a concretare il motivo discriminatorio<\/strong>, ma il licenziamento intervenuto dopo l\u2019iscrizione del R al sindacato e dopo l\u2019intervento della CGIL diretto a far rispettare un obbligo di non poco conto, qual \u00e8 quello di far lavorare\u201d<\/em> e ha richiamato a sostegno di tale assunto la sequenza temporale dei fatti, come sin dall\u2019inizio del procedimento esposti.<\/p>\n<p>Censurando l\u2019argomentazione del Tribunale che \u201c<em>I tempi del progressivo allontanamento di R dall\u2019azienda, senz\u2019altro discutibili quanto ai modi, attestano per\u00f2 l\u2019irrilevanza dell\u2019iscrizione sindacale nella decisione del suo licenziamento<\/em>\u201d, ha evidenziato che\u00a0 <em>\u201cDi primo acchito si potrebbe sostenere che permessi, ferie e licenziamento hanno, tra loro, una progressione e, dunque, una logica, ma nulla \u00e8 pi\u00f9 lontano dalla realt\u00e0. <\/em><\/p>\n<p><em>I permessi servono al dipendente per andare, ad esempio, dal dentista e non c\u2019\u00e8 azienda, che intenda licenziare, che metta in permesso, a singhiozzo, il dipendente prima di licenziarlo.<\/em><\/p>\n<p><em>Le ferie servono a ricostituire le energie psicofisiche e non hanno alcuna attinenza con il licenziamento.<\/em><\/p>\n<p><em>Tra la messa in ferie (23 giugno) e il licenziamento (18 luglio) <strong>sono trascorsi 20 giorni, troppo pochi per maturare l\u2019idea di licenziare.\u201d <\/strong><\/em><\/p>\n<p>Ha assunto che la dimostrazione delle osservazioni sin qui riportate \u00e8 rinvenibile nelle dichiarazioni rese dal sig. V, l.r. della societ\u00e0, in sede di interrogatorio libero, le quali attestavano che, sia quando il R \u00e8 stato posto in permesso \u00a0sia quando collocato in ferie forzate ed eccedenti le ferie maturate, egli non aveva alcuna intenzione di licenziarlo, avendo indicato ragioni di carattere produttivo (necessit\u00e0 di mettere a punto nuovi sistemi con il responsabile della produzione che li avrebbe trasmessi a R) compatibili con i permessi e con le ferie, ma del tutto inconciliabili con il licenziamento.<\/p>\n<p>Ha esposto, infine e in sintesi, che<strong> \u201c L\u2019uso strumentale dei due istituti<\/strong>, per quanto distorto, poteva avere una sua logica, ma <strong><u>non si pone in \u201cprogressione\u201d, come si legge in sentenza, con il licenziamento\u201d, <\/u><\/strong>derivante, invece, dalla contestazione dell\u2019utilizzo distorto dei due istituti e dall\u2019iscrizione al sindacato e posto in essere dopo\u00a0 un lasso di tempo incredibilmente breve dal fatto che lo innesca, con modalit\u00e0 (in tronco e con l\u2019accollo dell\u2019onere della corresponsione della relativa indennit\u00e0 dell\u2019indennit\u00e0 di preavviso) poco in linea con una crisi aziendale, qualificata \u201cincredibile\u201d, per quanto successivamente esposto per sostenere, anche ad altri fini, l\u2019 inesistenza dell\u2019apparente motivazione giustificatrice del recesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*<\/p>\n<p>La reclamata societ\u00e0 in ordine al primo motivo di reclamo sopra riassunto si \u00e8 difesa, (in sintesi) riportandosi a quanto da essa esposto in primo grado e condiviso nella sentenza reclamata, ribadendo che la lettera del 4 giugno 2012 con comunicazione del R di iscrizione al sindacato &#8211; contrariamente ad assunto avversario &#8211; non era stata da essa societ\u00e0 volutamente non ritirata n\u00e9 conosciuta (perch\u00e9 inviata a sua precedente sede e non alla nuova, regolarmente risultante dal R.E.C. di Padova) , che nel gravame a sostegno dello stesso si erano enunciati \u201cfatti nuovi \u201c, in ogni caso non idonei a provare il carattere discriminatorio del licenziamento, circostanza da provarsi a carico del ricorrente, onerato della relativa prova.<\/p>\n<p>In particolare ha enunciato che<em> \u201c era stata contattata dal sindacato <u>con la comunicazione del 26 giugno 2012<\/u>, a firma del sig. G, Segretario Generale della FLAI-CGIL di Padova (doc. 7 ex adv.)<strong> e che, <\/strong>solo a quella data, infatti, il sindacato, interpellato dal sig. R, interveniva. <\/em><\/p>\n<p><em><u>Ma, a quella data, il Lavoratore aveva gi\u00e0 usufruito dei permessi e delle ferie<\/u><\/em><em>, prime condotte \u201castrattamente\u201d discriminatorie secondo il Giudice dell\u2019opposizione (p. 15 Sentenza \u2013 <strong>all. I<\/strong>), per cui <strong>deve escludersi anche che il licenziamento del Lavoratore possa essere stato determinato dall\u2019intervento del sindacato <\/strong>(<strong>come pretenderebbe sostenere Controparte, \u201craddrizzando il tiro\u201d rispetto all\u2019originaria prospettazione dei fatti di causa<\/strong>, deducendo una circostanza nuova &#8211; p. 18 Reclamo &#8211; estranea al suo primo Ricorso ex art. 1, co. 48 e ss. L. n. 92\/2012 <u>e dunque inammissibile<\/u>).<\/em><\/p>\n<p><em>Sul punto, peraltro, si confuta la circostanza ex adverso dedotta, secondo cui la necessit\u00e0 di ridurre i costi sarebbe \u201ccomparsa\u201d per la Societ\u00e0 \u201cinspiegabilmente dopo la protesta sindacale\u201d (p. 22 reclamo).<\/em><\/p>\n<p><em>Come ampiamente esposto nel successivo paragrafo della presente esposizione, infatti, I ha sempre avuto necessit\u00e0 di ridurre i suoi costi, sin dal 2008, a fronte dei gravi dati di bilancio che attestavano il negativo andamento dell\u2019attivit\u00e0 aziendale. <\/em><\/p>\n<p><em>Solo nel 2012, la Societ\u00e0 ha per\u00f2 dovuto affrontare a viso aperto la crisi economico \u2013 finanziaria che l\u2019aveva investita, intraprendendo tutta una serie di iniziative imprenditoriali volte al riassetto della propria organizzazione produttiva (fra cui, in particolare &#8211; come meglio in seguito &#8211; il trasferimento del proprio laboratorio in una nuova sede di grandemente ridotta capacit\u00e0 produttiva). <\/em><\/p>\n<p><em>Ad ulteriore conferma dell\u2019infondatezza delle accuse di antisindacalit\u00e0 mosse dal Lavoratore (vd. sul punto anche pp. 3-4 e 14 e ss. memoria fase sommaria e pp. 2 e ss. note opposizione), si osservi peraltro che, non appena ricevuta la lettera citata (doc. 7 ex adv.), il sig. V si metteva immediatamente in contatto con il sig. G, di FLAI-CGIL, per illustrargli le ragioni del raggiunto accordo con il lavoratore, rappresentandogli anche il pesante momento di crisi in cui versava I. La circostanza trova peraltro conferma nelle dichiarazioni rese dal sig. V medesimo in sede di interrogatorio libero (ud. 17 gennaio 2014, p. 5 <strong>all. I<\/strong>).<\/em><\/p>\n<p><em>La telefonata fu del tutto cordiale nei toni e nei modi (anche considerata la pluriennale esperienza del sig. V in materia di relazioni sindacali e la sua diretta conoscenza dei massimi dirigenti sindacali a tutti i livelli, di cui oltre) ed il sig. G, ricevuti tutti i chiarimenti e le informazioni del caso da parte dell\u2019azienda, non diede pi\u00f9 seguito ad alcuna iniziativa, tanto \u00e8 vero che alla comunicazione del 26 giugno 2012 (doc. 7 ex adv.) non fece pi\u00f9 seguito alcuna doglianza di parte sindacale.<\/em><\/p>\n<p><em>Ma, e definitivamente, quel che pi\u00f9 rileva e si vuole sottolineare da ultimo, \u00e8 che se FLAI-CGIL avesse avuto il bench\u00e9 minimo sospetto che un suo iscritto fosse stato licenziato come conseguenza immediata e diretta dell\u2019iscrizione al sindacato e del tentativo di far valere propri giusti diritti, lo avrebbe certamente e con forza rilevato, quantomeno in via stragiudiziale.<\/em><\/p>\n<p><em>Ed, invece, al contrario, e ad ennesima ed incontrovertibile riprova dell\u2019inesistenza a riguardo di qualsivoglia condotta illecita, FLAI-CGIL, n\u00e9 nell\u2019immediatazza dei fatti, n\u00e9 successivamente non ha mai sollevato qualsivoglia doglianza nei confronti di I per pretesi comportamenti antisindacali.<\/em><\/p>\n<p><em>Non solo. Le accuse di antisindacalit\u00e0 e di condotte discriminatorie ex adverso mosse alla Societ\u00e0 appaiano addirittura paradossali.<\/em><\/p>\n<p><em>Si ricorda, infatti, che il sig. L V ha svolto per ben 11 anni attivit\u00e0 di rappresentante sindacale nazionale di categoria e, in particolare, ha rivestito per 3 anni la carica di Presidente Nazionale di Federpanificatori, per 5 anni di Presidente del Gruppo Giovani Panificatori, per altri 3 anni di Presidente Federpanificatori Veneto e per 5 anni Presidente di Federpanificatori Padova.<\/em><\/p>\n<p><em>Il sig. V, dunque, \u00e8 persona che ha intrattenuto e intrattiene da anni relazioni sindacali ai massimi livelli nazionali e locali con i dirigenti di FLAI-CGIL, e \u2013 tra gli altri \u2013 sig. M (Responsabile Nazionale FLAI-CGIL) e il sig. R P (Responsabile regionale FLAI \u2013 CGIL) \u2013 e sta personalmente oggi trattando l\u2019istituzione dell\u2019Ente Bilaterale della categoria (EBIPAN ed EPIDAN). Tanto brevemente ricordato, le denunce avversarie di antisindacalit\u00e0 appaiono dunque davvero incredibili ed al limite dell\u2019abnorme.<\/em><\/p>\n<p><em>Si contestano, poi, le eccezioni avversarie, secondo cui il Giudice dell\u2019opposizione avrebbe errato nell\u2019aver \u201ctrattato congiuntamente motivo discriminatorio e motivo illecito\u201d e nell\u2019aver \u201crichiesto la consapevolezza dell\u2019intento discriminatorio\u201d (pp. 13-14 reclamo).<\/em><\/p>\n<p><em>Quanto al primo dei profili ex adverso eccepiti, si precisa \u2013 come gi\u00e0 accennato supra &#8211; che il Giudice dell\u2019opposizione non ha affatto confuso le due fattispecie richiamate dal sig. R, bens\u00ec ha correttamente ritenuto di inquadrare la condotta dallo stesso lamentata nella fattispecie del licenziamento ritorsivo (in quanto, secondo la prospettazione di Controparte, \u201cil licenziamento avrebbe costituito la <strong>reazione<\/strong> del datore di lavoro all\u2019iscrizione al sindacato\u201d e, dunque, al legittimo esercizio di un diritto da parte del Lavoratore \u2013 p. 14 Sentenza \u2013 <strong>all. I<\/strong>). Ed \u00e8 noto il potere qualificatorio attribuito al Giudice che pu\u00f2 liberamente qualificare giuridicamente la domanda azionata, sulla base delle circostanze dedotte dalle Parti, a prescindere dal nomen juris eventualmente dalle medesime utilizzato.<\/em><\/p>\n<p><em>In ogni caso, in replica agli assunti avversari, si evidenzia che l\u2019assoluta identit\u00e0 del regime probatorio in ipotesi di licenziamento ritorsivo e strettamente discriminatorio, almeno laddove sia dedotto un motivo sindacale. In entrambi i casi \u00e8 infatti<strong> indispensabile la prova dell\u2019intento discriminatorio<\/strong>, ossia la \u201c<strong>volontariet\u00e0 dell\u2019atto <\/strong>posto in essere<strong>\u201d<\/strong>. In altre parole, \u00e8 necessario che il provvedimento datoriale \u201csia caratterizzato dalla <u>volont\u00e0 di punire il lavoratore, di colpirlo, di arrecargli pregiudizio in ragione del credo politico o religioso, del sesso, e cos\u00ec via<\/u> \u2026 <strong>Soltanto ove sia dimostrato l\u2019intento del datore di lavoro di nuocere ad alcuni lavoratori<\/strong>, <strong>a causa<\/strong> del credo politico o religioso, delle condizioni personali, <strong>della partecipazione ad attivit\u00e0 sindacali<\/strong> e cos\u00ec via, <strong>\u00e8 possibile dichiarare la nullit\u00e0 del provvedimento espulsivo<\/strong>\u201d. In tal senso si \u00e8 infatti espressa la migliore Dottrina, oltre che la Giurisprudenza maggioritaria, di legittimit\u00e0 e merito (ex multis, Cass. 14 luglio 2005, n. 14816; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 26 maggio 2001, n. 7188; Cass. 1 febbraio 1988, 868; Trib. Alba, 2 novembre 2005).<\/em><\/p>\n<p><em>In particolare &#8211; come osservato da alcuni Autori &#8211; la Giurisprudenza (richiamando, ex multis, espressamente la citata Cass. 26 maggio 2011, n. 7188), ha in pi\u00f9 occasioni sancito la nullit\u00e0 del provvedimento datoriale se adottato \u201c<strong>proprio per ragioni di discriminazione sindacale, nel senso che tali ragioni debbono essere quelle che hanno determinato in via esclusiva il datore di lavoro a compiere quell\u2019atto<\/strong>\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>Ci\u00f2 premesso, rimane allo stato del tutto indimostrato (ed indimostrabile) che il recesso intimato al sig. R abbia sotteso un <strong>intento ritorsivo \/ discriminatorio<\/strong>, <u>esclusivo e determinante<\/u> il recesso (per tutte, Cass. 22 agosto 2003, n. 12349), il cui onere della prova \u2013 nel caso non assolto &#8211; ricade interamente su parte avversa.<\/em><\/p>\n<p><em>Manca in sintesi la fattispecie rivendicata sia rispetto all\u2019accezione pi\u00f9 rigorosa del concetto di discriminatoriet\u00e0 del licenziamento, per cui rileverebbero unicamente le ipotesi tipiche ai sensi dell\u2019art. 3, L. n. 108\/1990 (es: per motivi di sesso, razza, lingua religione etc.), sia nel caso in cui si volesse estendere la definizione tanto da ricomprendervi condotte ritorsive, definite, alla luce dalla giurisprudenza (anche richiamata da Controparte), quale \u201c<strong>ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore<\/strong>\u201d, quando \u201c<strong>il motivo ritorsivo sia stato l&#8217;unico determinante <\/strong>[<strong>anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo<\/strong>]<strong> e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova<\/strong>\u201d (Cass. 26 marzo 2012 n. 4797). <\/em><\/p>\n<p><em>Invero, per l\u2019accertamento dell\u2019intento ritorsivo del licenziamento non \u00e8 sufficiente la deduzione dell\u2019appartenenza del lavoratore ad un sindacato o della sua partecipazione, anche se attiva, ad attivit\u00e0 sindacali, ma \u00e8 necessaria la prova della sussistenza di un rapporto di causalit\u00e0 tra tali circostanze e l\u2019asserito intento di rappresaglia (Cass. 14 luglio 2005, n. 14816).<\/em><\/p>\n<p><em>Non vi \u00e8 in atti alcuna allegazione e prova di tale asserita condotta \u201c<strong>legittima<\/strong>\u201d del Lavoratore quale fatto scatenante la ritorsivit\u00e0 del licenziamento, non potendo valere n\u00e9 l\u2019asserita iscrizione al sindacato, in quanto, come pi\u00f9 volte sottolineato, la Societ\u00e0 mai \u00e8 venuta a conoscenza dell\u2019iscrizione del sig. R alla FLAI-CGIL, n\u00e9 l\u2019intervento del sindacato, per conto del sig. R, per le ragioni gi\u00e0 sopra esposte.<\/em><\/p>\n<p><em>Ad ogni modo, anche ove si dovesse ritenere dimostrata l\u2019esistenza di una qualsivoglia condotta legittima del Lavoratore come sopra indicata, ancora mancherebbe la prova del richiesto nesso di causalit\u00e0 con il licenziamento oggi impugnato.<\/em><\/p>\n<p><em>Pertanto, a confutazione delle infondate tesi avversarie (pp. 39 e ss. reclamo), nel caso di specie il reclamante non ha minimamente assolto all\u2019onere della prova sullo stesso incombente, avendo omesso di allegare e dimostrare fatti ed elementi specifici, tali da far giungere ad una \u201cconclusione sicura\u201d in ordine alla presunta ritorsivit\u00e0 \u2013 discriminatoriet\u00e0 del licenziamento per cui \u00e8 causa (Trib. Alba, 2 novembre 2005).<\/em><\/p>\n<p><em>Per converso, la Societ\u00e0 ha ampiamente dimostrato la legittimit\u00e0 del contestato recesso e la sussistenza del giustificato motivo addotto a suo fondamento (riorganizzazione produttiva dettata da un negativo andamento dell\u2019attivit\u00e0 aziendale), con ci\u00f2 escludendo in radice la configurabilit\u00e0 di qualsivoglia condotta discriminatoria \u2013 ritorsivit\u00e0 ai danni del sig. R.<\/em><\/p>\n<p><em>Del tutto inconferenti, rispetto alla fattispecie in esame, si appalesano ad ogni modo i richiami di parte avversa alla giurisprudenza e alla normativa comunitaria ed ai provvedimenti legislativi nazionali che contemplano fattispecie e tematiche del tutto distinte (disabilit\u00e0, immigrazione, pari opportunit\u00e0 \u2026) &#8211; da quella del licenziamento per cui \u00e8 causa, connotato peraltro \u2013 ovviamente nella prospettiva avversaria &#8211; da una natura ritorsiva e non semplicemente discriminatoria nella sua pi\u00f9 ristretta accezione (pp. 15 e ss. reclamo).<\/em>\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*****<\/p>\n<p>Il primo motivo del reclamo, relativo alla domanda proposta dal ricorrente in via principale e con la quale si \u00e8 prospettata l\u2019accertamento della \u201critorsivit\u00e0\u201d ovvero del motivo illecito, come pacifico tra le parti, \u00e8 disciplinata dall\u2019art 42 comma 1 legge 42 del 2012 (infra, legge Fornero) in base al quale :\u00a0 <em>Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullita&#8217;\u00a0 del licenziamento perche&#8217; <strong>discriminatorio<\/strong> ai sensi dell&#8217;articolo 3\u00a0 della legge 11 maggio 1990, n. 108, \u2026. ovvero\u00a0\u00a0 perche&#8217; riconducibile ad altri\u00a0 casi\u00a0 di\u00a0 nullita&#8217;\u00a0 previsti\u00a0 dalla\u00a0 legge\u00a0 <strong>o<\/strong> determinato da un <strong>motivo illecito<\/strong> <strong>determinante<\/strong> ai sensi dell&#8217;articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di\u00a0 lavoro,\u00a0 imprenditore\u00a0 o non imprenditore, la\u00a0 reintegrazione\u00a0 del\u00a0 lavoratore\u00a0 nel\u00a0 posto\u00a0 di lavoro, <strong>indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale\u00a0 che sia il numero dei\u00a0 dipendenti\u00a0 occupati\u00a0 dal\u00a0 datore\u00a0 di\u00a0 lavoro\u2026.\u201d, <\/strong><\/em>il che determina per tale domanda l\u2019irrilevanza di eccezioni in rito e relative al numero dei dipendenti della reclamata.<\/p>\n<p>In ordine ad un primo contrasto sussistente tra le parti, relativo alla ripartizione dell\u2019onere della prova\u00a0 dei diversi assunti, \u00e8 da evidenziarsi che (per l\u2019accoglimento della domanda principale) di nessun rilievo pu\u00f2 attribuirsi ad un\u2019eventuale differenziazione, in proposito, tra licenziamento asseritamente discriminatorio ed asseritamente illecito perch\u00e9 antisindacale e\/o ritorsivo (questione che potrebbe avere rilevanza ai fini dell\u2019esclusivit\u00e0 o meno del motivo posto a fondamento della domanda e sull\u2019onere della prova) atteso che la domanda del ricorrente \u00e8 stata sempre proposta (in ogni fase del procedimento) per un esame in via prioritaria del motivo d\u2019impugnazione che prospetta l\u2019accertamento della antisindacalit\u00e0 e\/o \u201critorsivit\u00e0\u201d del recesso, rispetto al quale va esaminato il contrasto.<\/p>\n<p>In proposito \u00e8 da evidenziarsi che il ricorrente nel ricorso della fase sommaria di primo grado \u00a0aveva gi\u00e0 evidenziato, tra le varie circostanze in fatto prospettate ai fini dell\u2019accoglimento della domanda principale, anche la pretestuosit\u00e0 del motivo posto a fondamento dell\u2019impugnato recesso costituito dal \u201cnegativo andamento dell\u2019attivit\u00e0 aziendale\u201d (doc.8 ric.) scrivendo,a tal fine, a pag. 5 dello stesso \u201c<em>l\u2019evidente illogicit\u00e0 e contraddizione nella motivazione del recesso giocano un ruolo decisivo in ordine alla reale natura del licenziamento\u201d.<\/em><\/p>\n<p>In ogni caso e, comunque,<em> \u201cl&#8217;allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall&#8217; onere di provare, ai sensi dell&#8217;art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, l&#8217;esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso; solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l&#8217; onere di dimostrare l&#8217;intento ritorsivo e, dunque, l&#8217;illiceit\u00e0 del motivo unico e determinante del recesso ( cfr, da ultimo in tal senso Cass. <\/em><a href=\"http:\/\/www.italgiure.giustizia.it\/xway\/application\/nif\/isapi\/hc.dll?host=&amp;port=-1&amp;_sid=%7b4DA7014E%7d&amp;db=snciv&amp;verbo=query&amp;xverb=tit&amp;query=%5bnumero%20decisione%5d=06501%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2013%20AND%20%5bsezione%5d=L&amp;user=&amp;uri=\/xway\/application\/nif\/isapi\/hc.dll&amp;pwd=&amp;_hcf=&amp;_hca=&amp;cId=&amp;cIsPublic=&amp;cName=&amp;cquery=33728&amp;sele=&amp;selid=&amp;pos=&amp;lang=it\">6501<\/a> <em>del<\/em> 14\/03\/2013).<\/p>\n<p>In ordine alla legittimit\u00e0 del recesso come motivato, nel caso in esame non sembra essere in discussione tra le parti che la relativa prova spetti al datore di lavoro e, in ogni caso, tale statuizione &#8211; in modo condivisibile &#8211; deriva dalla giurisprudenza da ultimo richiamata.<\/p>\n<p>Sull\u2019onere della prova incombente al ricorrente, \u00e8 da evidenziarsi che il licenziamento per ritorsione diretta o indiretta, come da costante giurisprudenza di legittimit\u00e0, \u00e8 assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge n. 604 del 1966, 15 della legge n. 300 del 1970 e 3 della legge n. 108 del 1990 ed entrambi costituiscono l&#8217;ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito ( o di altra persona ad esso legata) e, pertanto, sono accomunati nella reazione, con conseguente nullit\u00e0 del licenziamento, quando il motivo ritorsivo o discriminatorio sia stato l&#8217;unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito la prova, anche con presunzioni ( cfr. tra le tante, Cass. 17087\u00a0dell\u20198 agosto 2011 che si pu\u00f2 leggere, con nota di commento, anche su Riv. giur.lav. e prev.sociale, 2012, I, 326).<\/p>\n<p>Quanto esposto sulle domande come proposte dal ricorrente in primo grado e sulla giurisprudenza di legittimit\u00e0 che accomuna licenziamento ritorsivo e discriminatorio (nonch\u00e9 quanto qui esposto al successivo alinea) rende irrilevante anche esaminare se la prova del carattere ritorsivo o antisindacale del recesso sia influenzato dai principi comunitari richiamati dal ricorrente\u00a0 ( esaminati, invece, in sentenza della Corte di Appello di Roma su nota vicenda sindacale FIAT, relativa a mancata assunzione da parte di societ\u00e0 di nuova istituzione di 19 lavoratori iscritti a sigla sindacale, che ha avuto ampio risalto anche sulla pubblicistica non specializzata e che \u00e8 divenuta definitiva in virt\u00f9 di ritenuta inammissibilit\u00e0 del ricorso in Cassazione per sopravvenuta carenza ad agire, come statuito da Cass.11 marzo 2014, nr. 558).<\/p>\n<p>Nel caso in esame, infatti, come da assunto subordinato del ricorrente, si pu\u00f2 ritenere che, in ogni caso, sussista l\u2019elemento intenzionale in capo al datore di lavoro, la cui prova non richiede una diabolica prova del suo elemento soggettivo, ma, come si legge nelle sentenze soprarichiamate di <em>\u201cprova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole\u201d<\/em> o ancora <em>\u201c <\/em><em>sulla possibile dimostrazione da parte della parte ricorrente, mediante presunzioni semplici utilizzate per delineare un quadro ritenuto <strong><u>sufficientemente certo<\/u><\/strong><\/em> ( e non \u201csicuramente\u201d, come affermato in giurisprudenza di merito richiamata dalla difesa della Is. n.c.) <em>della effettiva natura esclusivamente ritorsiva del licenziamento, finalizzata alla dichiarazione della sua nullit\u00e0, con gli effetti di cui all&#8217;art. 18 S.L..<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">*<\/p>\n<p>Passando ad esaminare la fattispecie concreta in esame alla luce di quanto evidenziato in diritto, \u00e8 da evidenziarsi che i fatti di seguito esposti risultano provati documentalmente o sono pacifici, determinando che ogni ulteriore prova testimoniale formulata e\/o reiterata in questa sede \u00e8 da ritenersi irrilevante e\/o superflua.<\/p>\n<p>Il recesso come formalmente motivato non pu\u00f2 ritenersi giustificato.<\/p>\n<p>In primo luogo, in proposito, come gi\u00e0 accennato, \u00e8 da tenere presente\u00a0 che il recesso \u00e8 stato motivato \u201c<em>a seguito del negativo andamento dell\u2019attivit\u00e0 aziendale<\/em>\u201d e non perch\u00e9 inserito <em>\u201cin un processo di riorganizzazione della produzione\u201d, <\/em>come sostenuto dalla resistente e ritenuto nel provvedimento impugnato ai fini di valutare la domanda principale qui accolta.<\/p>\n<p>Per quanto esposto dalla parte odierna reclamante su concessione permessi e ferie e risultanze del libero interrogatorio del V, il \u201c<em>negativo andamento dell\u2019attivit\u00e0 aziendale<\/em>\u201d non pu\u00f2 coincidere con una crisi risalente nel tempo, ( sin dal 2008) come sostenuto dalla parte reclamata nella parte in premessa della memoria depositata in questa sede e in successivi passaggi di tale atto, ma dovrebbe essere riferibile a situazione \u00a0di crisi precipitata e verificatasi nell\u2019ultimo periodo del rapporto, dopo la comunicazione del collocamento del ricorrente in ferie forzate e non maturate.<\/p>\n<p>Pertanto, ed anche per quanto ritenuto nel provvedimento emesso al termine della fase sommaria e sopra riprodotto in svolgimento, pu\u00f2 escludersi la legittimit\u00e0 del licenziamento in base alla sua motivazione,il che determina la sussistenza di una delle circostanze dedotte e, in via prioritaria, rilevante ai fini della decisione.<\/p>\n<p>Nell\u2019esame degli indizi e\/o circostanze di fatto enunciati dalla reclamante a sostegno del gravame in ordine alla domanda principale, contrariamente\u00a0 a quanto nella difese della resistente, non pu\u00f2 ritenersi che si sono dedotti fatti nuovi o \u201csi \u00e8 aggiustato il tiro\u201d.<\/p>\n<p>Nel ricorso introduttivo della fase sommaria, infatti, il ricorrente enunciava una sequenza temporale dei fatti\u00a0 (una prima volta a pag. 1 e 2 e ribaditi a pag.4 e nel presente atto desumibili da quanto riassunto o riprodotto) decorrenti dalla fine di maggio 2012 al recesso del 18 luglio 2012 e, dopo aver sostenuto che l\u2019ingiustificatezza del recesso di per s\u00e9 determinava il suo carattere discriminatorio, in subordine enunciava (pag. 5 dello stesso) la nullit\u00e0 \u201cperch\u00e9 ritorsivo, come attesta la stretta sequenza temporale degli eventi (assenza di GMO in connessione con l\u2019intervento sindacale).\u201d.<\/p>\n<p>Nella presente fase, pertanto, si pu\u00f2 ritenere che, pur senza espressa enunciazione, non si \u00e8 solo valorizzato pi\u00f9 la circostanza della conoscenza dell\u2019iscrizione del R al sindacato come da lettera sindacale del 4 giugno 2012 (doc.6), della quale, pertanto, \u00e8 superfluo esaminare contrasto tra le parti su ricevimento e\/o conoscenza del suo contenuto e sul quale si \u00e9 dibattuto e\/o deciso nelle precedenti fasi del procedimento sull\u2019erroneo presupposto di una limitazione dei fatti dedotti a sostegno della domanda principale solo a tale circostanza.<\/p>\n<p>La sicura conoscenza di\u00a0 tale iscrizione per le rimostranze del R avanzate tramite sindacato il 26 giugno 2012 (doc.7 ric.) e la ritenuta pretestuosit\u00e0 del recesso, unitamente alle modalit\u00e0 del recesso ( in tronco e con pagamento del preavviso, senza rientro in azienda per lavorare il preavviso) inducono ad affermare che nella fattispecie in esame vi sono univoci e concordanti elementi per affermare che il licenziamento sia ritorsivo e determinato dall\u2019illecita determinante ragione di liberarsi del lavoratore, che di fronte ad indubbiamente anomali permessi e concessione di ferie aveva reagito cercando di tutelarsi tramite iscrizione ed intervento sindacale.<\/p>\n<p>Per escludere tale conclusione non rileva la considerazione di parte reclamata sulla circostanza che nella lettera sindacale del 26 giugno con le avanzate rimostranze non si accennava a tale assunto, sia perch\u00e9 all\u2019epoca non era stato posto in essere l\u2019atto di recesso fonte di effetti pregiudizievoli ben pi\u00f9 rilevanti di concessione di anomali permessi e ferie forzate e non maturate, sia perch\u00e9 la \u201cprotesta\u201d aveva fini solo interlocutori per una valutazione congiunta della \u201cvicenda\u201d, non verificatasi per licenziamento dopo venti giorni, alla fine delle concesse ferie.<\/p>\n<p>Non rileva, infine, neanche l\u2019enunciata carriera sindacale del V nell\u2019arco di undici anni ( esposta per sostenere il carattere \u201c<em>paradossale\u201d\u00a0 <\/em>o \u201c<em>incredibile ed al limite dell\u2019abnorme\u201d<\/em> dell\u2019assunto posto a base della domanda accolta) perch\u00e9 circostanza relativa a comportamenti esterni al rapporto, di equivoco valore e che, al limite, potrebbe apparire avvaloratrice di quanto contrastato.<\/p>\n<p>Pertanto, pu\u00f2 concludersi per la sussistenza di pi\u00f9 indizi e\/o presunzioni per ritenere sussistente la dedotta nullit\u00e0 \u00a0del licenziamento del 18 luglio 2012, \u00a0con conseguente condanna della reclamata, \u00a0ai sensi dell\u2019art 18 legge n 300 del 1970 come modificato dall\u2019art 1 comma 42 della legge 92\/2012, \u00a0alla richiesta\u00a0 reintegra della parte ricorrente nel posto di lavoro.<\/p>\n<p>*****<\/p>\n<p>L\u2019accoglimento del primo motivo di reclamo, relativo alla domanda proposta in via principale, \u00a0assorbe l\u2019esposizione e la valutazione degli assunti e\/o domande\u00a0 proposti dal reclamante in via subordinata , nonch\u00e9 della replica agli stessi della reclamata e i reclami incidentali proposti dalla societ\u00e0.<\/p>\n<p>Per istruttoria e decisione sulle riproposte ( pag.34 memoria) eccezioni di aliunde perceptum vel percipiendum, si dispone il prosieguo con separata ordinanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">P.Q.M.<\/p>\n<p>ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa, cos\u00ec provvede:<\/p>\n<ol>\n<li>IN RIFORMA DELL\u2019APPELLATA SENTENZA, ACCOGLIE LA DOMANDA PRINCIPALE DEL RICORRENTE E, DICHIARATA LA NULLITA\u2019 DEL LICENZIAMENTO INTIMATO NEI SUOI CONFONTI, CONDANNA LA SOCIETA\u2019 RECLAMATA A REINTEGRARLO NEL SUO POSTO DI LAVORO;<\/li>\n<li>DISPONE IL PROSIEGUO COME DA SEPARATA<\/li>\n<\/ol>\n<p>VENEZIA, 3 LUGLIO 2014\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0IL PRESIDENTE RELATORE<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con ricorso giudiziario &#8211; depositato il 20 febbraio 2013 e proposto,\u00a0 ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 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