{"id":501,"date":"2016-02-29T18:05:19","date_gmt":"2016-02-29T17:05:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/?p=501"},"modified":"2016-02-29T18:05:58","modified_gmt":"2016-02-29T17:05:58","slug":"discriminazione-razziale-concessione-della-pensione-di-invalidita-civile-per-sordi-subordinata-al-requisito-della-titolarita-della-carta-di-soggiorno-corte-costituzionale-sentenza-11-novembre-2015","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/02\/29\/discriminazione-razziale-concessione-della-pensione-di-invalidita-civile-per-sordi-subordinata-al-requisito-della-titolarita-della-carta-di-soggiorno-corte-costituzionale-sentenza-11-novembre-2015\/","title":{"rendered":"Discriminazione razziale, concessione della pensione di invalidit\u00e0 civile per sordi subordinata al requisito della titolarit\u00e0 della carta di soggiorno, Corte Costituzionale, sentenza  11 novembre 2015"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>LA CORTE COSTITUZIONALE<\/strong><\/p>\n<p>composta dai signori:<\/p>\n<p>&#8211; Alessandro CRISCUOLO Presidente<\/p>\n<p>&#8211; Giuseppe FRIGO Giudice<\/p>\n<p>&#8211; Paolo GROSSI &#8221;<\/p>\n<p>&#8211; Giorgio LATTANZI &#8221;<\/p>\n<p>&#8211; Aldo CAROSI &#8221;<\/p>\n<p>&#8211; Marta CARTABIA &#8221;<\/p>\n<p>&#8211; Mario Rosario MORELLI &#8221;<\/p>\n<p>&#8211; Giancarlo CORAGGIO &#8221;<\/p>\n<p>&#8211; Giuliano AMATO &#8221;<\/p>\n<p>&#8211; Silvana SCIARRA &#8221;<\/p>\n<p>&#8211; Daria de PRETIS &#8221;<\/p>\n<p>&#8211; Nicol\u00f2 ZANON &#8221;<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p>Svolgimento del processo<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SENTENZA<\/strong><\/p>\n<p>nel giudizio di legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 80, comma 19, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2001), promosso dal Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra J.D.P. e l&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 12 dicembre 2014, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2015.<\/p>\n<p>Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi.<\/p>\n<p>1.- Con ordinanza del 12 dicembre 2014, il Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32 e 38 della Costituzione, questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 80, comma 19, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2001), &#8220;nella parte in cui subordina al requisito della titolarit\u00e0 della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidit\u00e0 civile per sordi e della indennit\u00e0 di comunicazione&#8221;.<\/p>\n<p>Premette il giudice a quo che J.D.P. ha convenuto in giudizio l&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l&#8217;accertamento del diritto all&#8217;indennit\u00e0 di comunicazione ed alla pensione di invalidit\u00e0 civile per sordi, puntualizzando che il ricorrente \u00e8 stato riconosciuto sordo &#8220;senza necessit\u00e0 di revisione&#8221; dall&#8217;apposita Commissione medica; in sede amministrativa, peraltro, l&#8217;INPS aveva negato le provvidenze richieste in quanto il richiedente non risultava &#8220;titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo&#8221;.<\/p>\n<p>Risultando il ricorrente sicuramente in possesso dei requisiti per conseguire i benefici richiesti, l&#8217;unico ostacolo alla relativa concessione sarebbe rappresentato dalla disposizione oggetto di censura, che subordina il riconoscimento delle provvidenze in questione, per l&#8217;appunto, alla titolarit\u00e0 della carta di soggiorno &#8211; ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo -, la quale, a sua volta, presuppone il possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validit\u00e0.<\/p>\n<p>Richiamata la sentenza di questa Corte n. 11 del 2009 e sottolineato come, nella situazione di specie, l&#8217;INPS abbia resistito insistendo nel valorizzare l&#8217;assenza, in capo al richiedente,&#8221;quantomeno del requisito del soggiorno in Italia da almeno 5 anni&#8221;, il giudice a quo riporta, altres\u00ec, ampi stralci della sentenza n. 187 del 2010, segnalando come, alla luce di questa giurisprudenza, il requisito individuato come rilevante per i cittadini extracomunitari sia, in definitiva, il legale soggiorno nel territorio dello Stato: il quale requisito &#8211; si sottolinea &#8211; &#8220;non attiene alla stabilit\u00e0 della condizione, ma all&#8217;effettivit\u00e0 della stessa in senso sostanziale&#8221;.<\/p>\n<p>Risulterebbero di conseguenza violati gli artt. 2, 3, 10, 32 e 38 Cost., in quanto la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con le &#8220;norme poste a tutela del diritto alla salute nonch\u00e9 in relazione al principio di non discriminazione degli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale&#8221;.<\/p>\n<p>N\u00e9 sarebbe possibile un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata o un&#8217;applicazione estensiva delle pronunce di questa Corte &#8220;gi\u00e0 espresse per altre prestazioni&#8221;; cos\u00ec come andrebbe &#8220;esclusa la possibilit\u00e0 di ravvisare un contrasto ai sensi dell&#8217;articolo 14 CEDU, trattandosi di norma di principio senza efficacia diretta nell&#8217;ordinamento&#8221;.<\/p>\n<p>2.- Nel giudizio non vi \u00e8 stata costituzione di parti n\u00e9 vi sono stati interventi.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Motivi della decisione<\/p>\n<p>1.- Il Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, solleva, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32 e 38 della Costituzione, questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 80, comma 19, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2001), &#8220;nella parte in cui subordina al requisito della titolarit\u00e0 della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidit\u00e0 civile per sordi e della indennit\u00e0 di comunicazione&#8221;.<\/p>\n<p>Dopo aver richiamato e riportato la giurisprudenza di questa Corte &#8211; secondo cui, nei casi in cui si versi in tema di provvidenze destinate a fronteggiare esigenze di sostentamento della persona, qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondata su requisiti diversi dalle condizioni soggettive per essere ammessi, &#8220;finirebbe per risultare in contrasto con il principio sancito dall&#8217;art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell&#8217;uomo&#8221;, per come in pi\u00f9 occasioni interpretato dalla Corte di Strasburgo (sentenza n. 187 del 2010) -, il giudice a quo deduce che la limitazione derivante dalla disposizione censurata risulterebbe adottata &#8220;in violazione delle norme poste a tutela del diritto alla salute nonch\u00e9 in relazione al principio di non discriminazione degli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale&#8221;.<\/p>\n<p>2.- La questione \u00e8 fondata.<\/p>\n<p>2.1.- Come puntualmente rammentato dallo stesso giudice rimettente, questa Corte ha gi\u00e0 avuto numerose occasioni di occuparsi, sotto diverse angolature ed in riferimento a differenti misure di carattere assistenziale, delle limitazioni previste per gli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, derivanti dalla disposizione ora nuovamente censurata: secondo questa l&#8217;assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali, sono concessi agli stranieri soltanto se titolari della &#8220;carta di soggiorno&#8221;, ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, recante &#8220;Attuazione della direttiva 2003\/109\/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo&#8221;), per il cui rilascio viene, fra l&#8217;altro, richiesto il possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validit\u00e0.<\/p>\n<p>La lunga serie delle relative decisioni ha preso avvio con alcune pronunce che si occupavano dei limiti di reddito imposti ai cittadini extracomunitari al fine di poter fruire della carta di soggiorno. In particolare, con la sentenza n. 306 del 2008, la disposizione in esame venne dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui escludeva che l&#8217;indennit\u00e0 di accompagnamento per inabilit\u00e0 &#8211; di cui all&#8217;art. 1 della L. 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennit\u00e0 di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) &#8211; potesse essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perch\u00e9 non in possesso dei requisiti di reddito per ottenere la carta di soggiorno. Identica soluzione venne poi adottata con la sentenza n. 11 del 2009, in riferimento alla pensione di inabilit\u00e0, di cui all&#8217;art. 12 della L. 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).<\/p>\n<p>In entrambe le occasioni, la Corte ritenne irragionevole subordinare l&#8217;attribuzione di prestazioni assistenziali al possesso di un determinato livello minimo di reddito.<\/p>\n<p>Con la sentenza n. 187 del 2010 &#8211; diffusamente evocata, come si \u00e8 accennato, dal giudice a quo &#8211; la Corte ha poi iniziato a censurare la disposizione sotto il diverso versante dell&#8217;ingiustificata discriminazione nei confronti dei cittadini extracomunitari in riferimento alle diverse tipologie di provvidenze volta a volta prese in considerazione.<\/p>\n<p>Con la richiamata sentenza, infatti, la disposizione venne dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui subordinava al requisito del possesso della carta di soggiorno (e, quindi, delle condizioni di durata della permanenza per poterla ottenere) l&#8217;assegno mensile di invalidit\u00e0 di cui all&#8217;art. 13 della richiamata L. n. 118 del 1971.<\/p>\n<p>Fece seguito la sentenza n. 329 del 2011, con la quale la disposizione venne, ancora una volta, dichiarata costituzionalmente illegittima in relazione all&#8217;indennit\u00e0 di frequenza di cui all&#8217;art. 1 della L. 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennit\u00e0 di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un&#8217;indennit\u00e0 di frequenza per i minori invalidi). Nel frangente, la Corte sottoline\u00f2 la vasta gamma degli interessi costituzionalmente protetti che venivano coinvolti: la tutela dell&#8217;infanzia e della salute, nonch\u00e9 le garanzie da assicurare alle persone disabili e ancora la salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il minore disabile si trova inserito, insieme all&#8217;esigenza di agevolare il futuro ingresso dello stesso minore nel mondo del lavoro e la sua partecipazione attiva alla vita sociale. Da qui, la violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio di non discriminazione di cui all&#8217;art. 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, nonch\u00e9 la violazione dei princ\u00edpi di uguaglianza e dei diritti all&#8217;istruzione, alla salute ed al lavoro, tanto pi\u00f9 gravi in quanto riferiti a minori in condizioni di disabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Con la sentenza n. 40 del 2013, l&#8217;identica declaratoria di illegittimit\u00e0 costituzionale fu pronunciata in riferimento all&#8217;indennit\u00e0 di accompagnamento di cui all&#8217;art. 1 della citata L. n. 18 del 1980 ed alla pensione di inabilit\u00e0 di cui all&#8217;art. 12 della L. n. 118 del 1971, gi\u00e0 richiamata, trattandosi, anche in questo caso, di provvidenze destinate a favorire soggetti portatori di menomazioni fortemente invalidanti, la cui attribuzione era dunque destinata a soddisfare diversi valori di risalto costituzionale, e con una particolare evocazione del principio di solidariet\u00e0 di cui all&#8217;art. 2 Cost.<\/p>\n<p>Da ultimo, con la sentenza n. 22 del 2015, la disposizione \u00e8 stata dichiarata costituzionalmente illegittima &#8211; per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 14 della CEDU e all&#8217;art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale &#8211; con riguardo alla pensione di invalidit\u00e0 &#8211; di cui all&#8217;art. 8 della L. 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all&#8217;Opera nazionale per i ciechi civili) &#8211; e alla speciale indennit\u00e0 in favore dei ciechi parziali, di cui all&#8217;art. 3, comma 1, della L. 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti). Si osserv\u00f2 che la specificit\u00e0 dei connotati invalidanti delle persone non vedenti rendeva ancora pi\u00f9 arduo, rispetto alle altre invalidit\u00e0, subordinare la fruizione del beneficio al possesso della carta di soggiorno, cio\u00e8 a un requisito di carattere meramente temporale, del tutto incompatibile con la indifferibilit\u00e0 e la pregnanza dei relativi bisogni.<\/p>\n<p>2.2.- Alla luce degli evocati princ\u00ecpi, l&#8217;epilogo della questione all&#8217;esame non pu\u00f2 non consistere in un identico esito demolitorio: la natura, infatti, e la funzione della pensione di invalidit\u00e0 civile per sordi &#8211; di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell&#8217;Ente nazionale per la protezione e l&#8217;assistenza ai sordomuti e delle misure dell&#8217;assegno di assistenza ai sordomuti), come successivamente modificata e integrata, tra l&#8217;altro, dalla L. 20 febbraio 2006, n. 95 (Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi) (che, all&#8217;art. 1, comma 1, ha disposto la sostituzione, nelle disposizioni legislative vigenti, del termine &#8220;sordomuto&#8221; con il termine &#8220;sordo&#8221;) &#8211; nonch\u00e9 dell&#8217;indennit\u00e0 di comunicazione, di cui alla richiamata L. n. 508 del 1988, impongono di estendere alla situazione di specie la ratio decidendi posta a base delle predette pronunce, per ci\u00f2 che attiene alla riconoscibilit\u00e0 delle provvidenze anche ai cittadini extracomunitari regolarmente permanenti nel territorio dello Stato, ancorch\u00e9 non in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.<\/p>\n<p>Si tratta, infatti, anche in questo caso, di prestazioni economiche peculiari, che si fondano sull&#8217;esigenza di assicurare &#8211; in una dimensione costituzionale orientata verso la solidariet\u00e0 come dovere inderogabile (art. 2 Cost.), verso la tutela del diritto alla salute anche nel senso dell&#8217;accessibilit\u00e0 ai mezzi pi\u00f9 appropriati per garantirla (art. 32 Cost.), nonch\u00e9 verso la protezione sociale pi\u00f9 ampia e sostenibile (art. 38 Cost.) &#8211; un ausilio in favore di persone svantaggiate, in quanto affette da patologie o menomazioni fortemente invalidanti per l&#8217;ordinaria vita di relazione e, di conseguenza, per le capacit\u00e0 di lavoro e di sostentamento; beneficii erogabili, quanto alla pensione, in presenza di condizioni reddituali limitate, tali, perci\u00f2, da configurare la medesima come misura di sostegno per le indispensabili necessit\u00e0 di una vita dignitosa.<\/p>\n<p>La discriminazione che la disposizione de qua irragionevolmente opera nei confronti dei cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti, con l&#8217;attribuzione di un non proporzionato rilievo alla circostanza della durata della permanenza legale nel territorio dello Stato, risulta, d&#8217;altra parte, in contrasto con il principio costituzionale &#8211; oltre che convenzionale &#8211; di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.): essa, infatti, appare idonea a compromettere esigenze di tutela che, proprio in quanto destinate al soddisfacimento di bisogni primari delle persone invalide, appaiono per s\u00e9 stesse indifferenziabili e indilazionabili sulla base di criteri meramente estrinseci o formali; sempre che, naturalmente, venga accertata la sussistenza degli altri requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio e sempre che &#8211; nell&#8217;ottica della pi\u00f9 compatibile integrazione sociale e della prevista equiparazione, per scopi assistenziali, tra cittadini e stranieri extracomunitari, di cui all&#8217;art. 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) &#8211; il soggiorno di questi ultimi risulti, oltre che regolare, non episodico n\u00e9 occasionale.<\/p>\n<p>Su queste basi, la disposizione denunciata va, dunque, dichiarata costituzionalmente illegittima.<\/p>\n<p>Deve da ultimo, ma non per ultimo, formularsi l&#8217;auspicio che il legislatore, tenendo conto dell&#8217;elevato numero di pronunce caducatorie adottate da questa Corte a proposito della disposizione ora nuovamente censurata, provveda ad una organica ricognizione e revisione della disciplina, ad evitare, tra l&#8217;altro, che il ripetersi di interventi necessariamente frammentari, e condizionati dalla natura stessa del giudizio incidentale di legittimit\u00e0 costituzionale, possa avere riverberi negativi sul piano della tutela dell&#8217;eguaglianza sostanziale.<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n<p>dichiara l&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 80, comma 19, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarit\u00e0 della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidit\u00e0 civile per sordi e della indennit\u00e0 di comunicazione.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: &#8211; Alessandro CRISCUOLO Presidente &#8211; Giuseppe FRIGO<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":502,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36,5],"tags":[8],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.1.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>mancata concessione pensione di invalidit\u00e0 civile per sordi ai cittadini extracomunitari<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La discriminazione operata dalla disposizione nei confronti dei cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti risulta irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale - oltre che convenzionale - di eguaglianza sostanziale, in quanto idonea a compromettere esigenze di tutela che, finalizzate al soddisfacimento di bisogni primari delle persone invalide, appaiono per s\u00e9 stesse indifferenziabili e indilazionabili sulla base di criteri meramente estrinseci e formali. Ai fini del riconoscimento della pensione di specie \u00e8 infatti sufficiente la sussistenza degli altri requisiti richiesti nonch\u00e9 il regolare soggiorno, non episodico n\u00e9 occasionale.\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.osservatoriodiscriminazioni.org\/index.php\/2016\/02\/29\/discriminazione-razziale-concessione-della-pensione-di-invalidita-civile-per-sordi-subordinata-al-requisito-della-titolarita-della-carta-di-soggiorno-corte-costituzionale-sentenza-11-novembre-2015\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"mancata concessione pensione di invalidit\u00e0 civile per sordi ai cittadini extracomunitari\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"La discriminazione operata dalla disposizione nei confronti dei cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti risulta irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale - oltre che convenzionale - di eguaglianza sostanziale, in quanto idonea a compromettere esigenze di tutela che, finalizzate al soddisfacimento di bisogni primari delle persone invalide, appaiono per s\u00e9 stesse indifferenziabili e indilazionabili sulla base di criteri meramente estrinseci e formali. 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